Quali debiti si cancellano con la legge 3/2012: guida completa

Introduzione

La legge 3/2012, conosciuta anche come legge sul sovraindebitamento o legge “anti‑suicidi”, ha introdotto in Italia un sistema organico di composizione delle crisi per quei soggetti esclusi dalle procedure concorsuali classiche. Si tratta di una normativa pensata per famiglie, professionisti, piccoli imprenditori, agricoltori e in generale per qualsiasi persona fisica o ente privo dei requisiti per l’accesso al fallimento. La legge consente di ristrutturare o cancellare i debiti insostenibili attraverso strumenti come l’accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Al termine di questi procedimenti il debitore può ottenere il beneficio dell’esdebitazione, cioè la dichiarazione giudiziale che rende inesigibili i debiti residui .

Comprendere quali debiti possono essere cancellati, quali restano esclusi e quali strategie possono essere adottate per tutelare il debitore è fondamentale. La situazione di sovraindebitamento può comportare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, procedure esecutive e rischi per la vita professionale e familiare. Un errore nella gestione delle notifiche, nei termini per le opposizioni o nella scelta della procedura più adatta può pregiudicare la possibilità di liberarsi dai debiti e ripartire.

In questa guida troverai un’analisi aggiornata a dicembre 2025 delle norme e della giurisprudenza in materia di sovraindebitamento ed esdebitazione, con particolare attenzione ai debiti cancellabili e a quelli che la legge esclude dal beneficio. Verrà illustrato anche il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato in vigore nel 2022, che ha riscritto molte regole e ampliato le possibilità di liberazione dai debiti per i debitori non fallibili.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un staff multidisciplinare formato da avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale. Da oltre quindici anni assiste consumatori, professionisti e piccoli imprenditori nelle controversie bancarie, tributarie e nelle procedure di composizione delle crisi. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; ricopre il ruolo di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e, dopo la riforma del 2021, è anche Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla sua esperienza e a un network di professionisti selezionati in materia bancaria e tributaria, l’avvocato Monardo offre un’assistenza completa che va:

  • dall’analisi degli atti (cartelle esattoriali, pignoramenti, intimazioni),
  • alla redazione di ricorsi e opposizioni per ottenere la sospensione e l’annullamento di atti illegittimi,
  • alla gestione delle trattative con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate Riscossione,
  • alla predisposizione di piani di rientro e accordi di definizione agevolata,
  • fino all’avvio e alla gestione delle procedure giudiziali e stragiudiziali previste dalla legge 3/2012 o dal Codice della crisi.

Il suo team integra competenze legali, contabili e fiscali per offrire al debitore soluzioni personalizzate e rapide. Se stai affrontando un sovraindebitamento, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La legge 3/2012 e la definizione di sovraindebitamento

Il Parlamento italiano ha approvato la legge 27 gennaio 2012 n. 3 per disciplinare “una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore” . La normativa nasce con la finalità di offrire una soluzione ai debitori che non possono accedere alle tradizionali procedure concorsuali, prevedendo strumenti di composizione delle crisi basati sul consenso dei creditori e sul controllo del tribunale. La legge è stata successivamente modificata dal decreto‑legge 179/2012 e da altre norme integrative, ma è rimasta in vigore, con integrazioni confluite poi nel Codice della crisi.

Sovraindebitamento è definito come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” . In altre parole, il sovraindebitamento è uno stato di insolvenza del consumatore o dell’ente non assoggettabile a fallimento, tale da rendere impossibile onorare i debiti con il patrimonio e il reddito corrente.

1.2 Gli strumenti previsti dalla legge 3/2012

La legge prevede tre principali procedure di composizione della crisi:

  1. Accordo con i creditori: il debitore presenta, con l’ausilio dell’OCC, un piano di ristrutturazione da sottoporre al voto dei creditori. È necessario il consenso di almeno il 70 % (o del 50 % nel caso del consumatore); il piano è poi omologato dal tribunale e vincola tutti i creditori . Durante l’esecuzione dell’accordo, i creditori antecedenti non possono avviare o proseguire azioni esecutive individuali .
  2. Piano del consumatore: è riservato alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale. È omologato anche senza l’assenso dei creditori, purché il piano risulti fattibile e non pregiudichi i creditori privilegiati .
  3. Liquidazione del patrimonio: consente al debitore di mettere a disposizione tutti i propri beni per soddisfare i creditori. Dopo la vendita degli asset, i debiti residui possono essere cancellati mediante il beneficio dell’esdebitazione .

L’intero procedimento si svolge sotto il controllo del tribunale e con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, che fornisce la relazione sulla fattibilità del piano e assiste debitore e creditori . È prevista inoltre la possibilità di presentare un piano di esdebitazione del debitore incapiente (art. 14‑quaterdecies), destinato a chi non ha alcuna utilità da offrire ai creditori e che consente la liberazione dai debiti anche senza alcun pagamento .

1.3 L’esdebitazione: significato e condizioni

L’esdebitazione è il beneficio che consente di liberare il debitore dai debiti non soddisfatti al termine della procedura. L’articolo 14‑terdecies della legge 3/2012, come modificato nel tempo, stabilisce le condizioni per ottenerla. In sintesi:

  • Il debitore persona fisica è ammesso alla liberazione dei debiti residui se coopera al regolare svolgimento della procedura, non ritarda la liquidazione e non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti .
  • L’esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento deriva da un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali o quando il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori .
  • Debiti esclusi: l’esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, per i debiti da risarcimento del danno da illecito extracontrattuale e per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti . Sono esclusi anche i debiti fiscali accertati dopo l’apertura della procedura, quando derivano dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi .
  • Il giudice, su ricorso presentato entro un anno dalla chiusura della liquidazione, può dichiarare inesigibili i crediti residui . Il decreto di esdebitazione è revocabile se emergono frodi o se il debitore ha aumentato o diminuito il passivo dolosamente .

La Circolare n. 19/E del 6 maggio 2015 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esdebitazione non opera quando il sovraindebitamento è imputabile a un ricorso al credito colposo o a comportamenti fraudolenti e che restano esclusi i debiti di mantenimento, i risarcimenti per illecito e le sanzioni penali e amministrative . La circolare ribadisce inoltre che i debiti fiscali accertati dopo l’apertura della procedura restano esigibili .

1.4 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022. Il codice ha inglobato molte disposizioni della legge 3/2012 e della legge fallimentare, riscrivendo tra l’altro la disciplina dell’esdebitazione. L’articolo 278 CCII afferma che:

  • L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti, rendendo inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale o controllata .
  • Possono accedervi tutti i debitori previsti dall’art. 1 del codice, inclusi gli imprenditori e le società; l’esdebitazione della società produce effetti anche sui soci illimitatamente responsabili .
  • Restano esclusi gli obblighi di mantenimento, i debiti per risarcimento da fatto illecito e le sanzioni penali e amministrative . Sono salvi i diritti dei coobbligati e fideiussori, i quali restano tenuti anche per la parte di credito cancellata .

La riforma ha quindi esteso l’esdebitazione anche alle società e agli imprenditori, rafforzando il principio della “seconda opportunità”. Tuttavia, le categorie di debiti escluse restano sostanzialmente identiche a quelle previste dalla legge 3/2012.

1.5 Principali pronunce giurisprudenziali

La Corte di Cassazione e i tribunali hanno contribuito, negli ultimi anni, a precisare i requisiti dell’esdebitazione e i limiti del beneficio. Alcune decisioni di rilievo:

  • Cassazione, Sez. I civ., 24 ottobre 2024, n. 27562: la Corte ha sottolineato che il riconoscimento dell’esdebitazione presuppone il requisito della meritevolezza del debitore e che il beneficio non può essere negato per ragioni meramente quantitative. Se il debitore ha soddisfatto, anche in misura modesta, i creditori e non ha posto in essere comportamenti fraudolenti, il giudice deve concedere l’esdebitazione .
  • Cassazione, Sez. I civ., 3 giugno 2025, n. 14835: la Cassazione ha affermato che i debitori assoggettati alla procedura di fallimento o alla liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012 possono chiedere l’esdebitazione solo rispettando i presupposti previsti dagli articoli 142 e seguenti della legge fallimentare o dall’art. 14‑terdecies della legge 3/2012. Le domande presentate dopo l’entrata in vigore del CCII restano soggette alla disciplina previgente .
  • Cassazione, Sez. I civ., 14 novembre 2025, n. 30108: la Corte ha stabilito che il debitore già dichiarato fallito e che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 legge fallimentare non può invocare il beneficio previsto per il debitore incapiente (art. 283 CCII) per i debiti maturati nel precedente fallimento. L’esdebitazione dell’incapiente non può essere utilizzata come surrogato dell’esdebitazione ordinaria .
  • Tribunale di Ivrea, 15 luglio 2025: il tribunale ha ribadito che, per ottenere l’esdebitazione del debitore incapiente, devono sussistere i requisiti della impossidenza (oggettiva impossibilità di generare utilità distribuibili ai creditori) e della meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave). Se il debitore percepisce uno stipendio pignorato, non si può parlare di incapienza assoluta; l’esdebitazione non può essere concessa .

Queste sentenze evidenziano che l’esdebitazione non è automatica: il giudice valuta la condotta del debitore, l’eventuale soddisfacimento dei creditori, la correttezza delle dichiarazioni e l’assenza di frodi. Il supporto di un professionista esperto risulta quindi indispensabile.

2. Quali debiti si cancellano con la legge 3/2012

La domanda che molti debitori si pongono è quali debiti possono essere cancellati grazie alla legge 3/2012 e al CCII. La normativa permette di cancellare un’ampia gamma di debiti, purché vengano rispettate le condizioni previste e salvo le esclusioni citate in precedenza. Di seguito analizziamo le principali tipologie di debiti ammissibili e quelli esclusi.

2.1 Debiti cancellabili (liberabili con l’esdebitazione)

Debiti bancari e finanziari

I debiti verso banche e società finanziarie costituiscono una delle categorie più frequenti nel sovraindebitamento. Comprendono:

  • Mutui ipotecari e finanziamenti chirografari (prestiti personali, cessioni del quinto, delegazioni di pagamento). Con la procedura di composizione è possibile proporre il pagamento parziale dei crediti, concordando una riduzione delle somme dovute. Gli istituti di credito sono soggetti alla disciplina e, se il piano è omologato, non possono intraprendere azioni esecutive.
  • Scoperti di conto corrente, fidi e carte di credito: possono essere ricompresi nella proposta e, al termine della liquidazione, i saldi insoluti residui sono oggetto di esdebitazione.
  • Leasing e noleggi finanziari: le rate insolute rientrano tra i debiti concorsuali. Occorre valutare se mantenere o risolvere i contratti. Qualora il bene sia restituito, il creditore può insinuarsi al passivo per il credito residuo, che potrà essere decurtato.

Debiti commerciali e verso fornitori

Le somme dovute ai fornitori di beni e servizi, le fatture non pagate, le bollette arretrate (energia, gas, acqua) e i debiti condominiali possono essere inserite nel piano o nella liquidazione. Al termine della procedura, l’esdebitazione rende inesigibili i crediti non soddisfatti.

Debiti fiscali e contributivi

Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di cancellare i debiti fiscali (imposte dirette, IVA, IRAP) e i debiti contributivi (INPS, INAIL, contributi previdenziali). L’art. 14‑terdecies prevede la cancellazione dei debiti fiscali anteriori alla data di apertura della procedura, con la sola eccezione dei debiti accertati successivamente per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi . Ciò significa che le cartelle esattoriali notificate prima dell’apertura della liquidazione possono essere incluse e, se non integralmente soddisfatte, vengono dichiarate inesigibili.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che, durante la procedura, l’Agente della riscossione deve sospendere le azioni esecutive e partecipare alla distribuzione secondo il piano . In caso di liquidazione, l’esdebitazione investe anche i debiti verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, salvo quelli accertati dopo l’apertura per sopravvenute informazioni.

Debiti verso enti locali e multe

I tributi locali (IMU, TARI, TASI) e le sanzioni amministrative (multe stradali, sanzioni per violazioni amministrative) possono essere inclusi tra i debiti concorsuali. La legge consente di proporre un pagamento ridotto; le somme non versate saranno cancellate con l’esdebitazione. Restano escluse solo le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario connesse a reati o illeciti penali .

Debiti previdenziali e verso casse professionali

I contributi non versati all’INPS, all’INAIL e alle casse di previdenza professionali (es. avvocati, medici, ingegneri) rientrano tra i debiti concorsuali. Si applicano le stesse regole previste per i debiti fiscali: se il debito è sorto prima dell’apertura della procedura, può essere soddisfatto parzialmente e il residuo cancellato; se viene accertato successivamente, non rientra nel beneficio.

Debiti derivanti da fideiussioni e garanzie

Il debitore che ha prestato fideiussioni o garanzie personali per obbligazioni di terzi può inserire il relativo debito nella procedura. L’esdebitazione opera tuttavia solo nei suoi confronti: i coobbligati, i garantiti e i fideiussori restano responsabili per l’intero debito , poiché i loro diritti non sono intaccati dal beneficio concesso al debitore principale.

Debiti verso privati e familiari

Prestiti ricevuti da amici o familiari, restituzioni di somme anticipate da parenti, indennità contrattuali e crediti ceduti da terzi sono liberamente inseribili nel piano o nella liquidazione. Il trattamento di questi crediti segue le regole generali: possono essere soddisfatti in percentuale e il residuo sarà cancellato con l’esdebitazione.

2.2 Debiti esclusi dalla cancellazione

Oltre ai presupposti soggettivi, la legge prevede espressamente alcune categorie di debiti che non possono essere cancellate mediante l’esdebitazione:

Categoria di debitoMotivo dell’esclusione/Norma
Obblighi di mantenimento e alimentariLa legge tutela i crediti derivanti da rapporti familiari (mantenimento di coniuge e figli, assegni divorzili): l’esdebitazione non si applica .
Debiti da risarcimento per illecito extracontrattualeI risarcimenti per danni derivanti da fatti illeciti (es. incidenti stradali, responsabilità civile) restano esigibili .
Sanzioni penali e amministrative pecuniarieLe pene pecuniarie e le sanzioni amministrative connesse a reati non possono essere condonate . Restano, invece, inclusi nel piano i tributi e le contravvenzioni amministrative ordinarie, ma non le sanzioni penali.
Debiti fiscali accertati dopo l’apertura della proceduraSe, dopo l’avvio della procedura, emergono nuove pendenze fiscali (ad esempio da controlli dell’Agenzia delle Entrate), queste restano escluse dall’esdebitazione .
Debiti derivanti da reati tributariLe condanne per reati tributari comportano l’esclusione dal beneficio; i relativi debiti non sono cancellabili .
Obblighi di restituzione per finanziamenti agevolati o aiuti pubbliciIn alcuni casi, normative speciali prevedono il rimborso integrale di finanziamenti pubblici o agevolazioni: tali obblighi possono essere esclusi.

È importante ricordare che l’esdebitazione non estingue il debito ma lo rende inesigibile nei confronti del debitore liberato. Ciò significa che i creditori non possono più pretenderne il pagamento, ma il debito rimane come fatto storico (utile ad esempio per i coobbligati). Inoltre, l’esdebitazione non pregiudica i diritti dei coobbligati, dei garanti e dei fideiussori .

2.3 Debiti parzialmente cancellabili e limitazioni

Alcune categorie di debiti possono essere cancellate solo parzialmente o prevedono limitazioni:

  • Crediti privilegiati (con pegno, ipoteca o privilegio generale): il piano può prevedere il soddisfacimento anche non integrale dei crediti privilegiati, purché venga assicurato un importo almeno pari al valore di realizzo del bene su cui insiste la garanzia . In caso di liquidazione, il creditore privilegiato ha diritto di prelazione sul ricavato e l’eventuale residuo può essere cancellato.
  • Debiti condominiali: sono considerati crediti privilegiati; il piano deve prevedere il pagamento di una percentuale adeguata per evitare l’opposizione dell’amministratore. Il residuo può essere cancellato con l’esdebitazione.
  • Spese processuali e compensi professionali: le spese di procedimenti anteriori alla procedura rientrano tra i crediti concorsuali; tuttavia, i compensi maturati durante la procedura (liquidatore, OCC, professionisti) sono prededucibili e devono essere integralmente pagati.

3. Procedura passo per passo: come cancellare i debiti

La cancellazione dei debiti tramite la legge 3/2012 richiede l’osservanza di un preciso iter. Ecco i passaggi fondamentali dal ricevimento di un atto esattoriale o di un pignoramento fino alla chiusura della procedura e alla richiesta di esdebitazione.

3.1 Reazione all’atto di notifica

Quando il debitore riceve una cartella esattoriale, un pignoramento o un altro atto di riscossione, deve innanzitutto:

  1. Verificare la legittimità dell’atto: controllare se l’atto è stato notificato correttamente, se i termini di decadenza e prescrizione sono rispettati e se l’importo richiesto coincide con i debiti effettivi. Molte cartelle sono viziate per mancanza di motivazione o per notifica irregolare.
  2. Raccogliere la documentazione: contratti di mutuo, estratti conto, fatture, cartelle esattoriali, intimazioni, scritture private. Una completa ricostruzione della posizione debitoria è essenziale per predisporre il piano o l’accordo.
  3. Consultare un professionista: l’assistenza di un avvocato esperto consente di valutare se proporre opposizioni (ad esempio opposizione ex art. 615 c.p.c. o art. 617 c.p.c.), chiedere la sospensione dell’esecuzione o avviare immediatamente la procedura di composizione della crisi.

3.2 Accesso all’Organismo di Composizione della Crisi

Per avviare la procedura, il debitore deve rivolgersi a un OCC iscritto nel registro del Ministero della giustizia (o a un professionista nominato dal tribunale). L’art. 15 della legge 3/2012 elenca gli enti e i professionisti che possono costituire organismi di composizione: enti pubblici, camere di commercio, ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai . Il debitore presenta una richiesta, allegando:

  • elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
  • elenco dei beni, dei diritti e dei rapporti giuridici del debitore;
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi anni;
  • indicazione del nucleo familiare e delle spese necessarie per il sostentamento;
  • eventuali scritture contabili, liberi professionisti (per imprese);
  • relazione attestata sulla fattibilità del piano redatta dall’OCC.

3.3 Predisposizione del piano o dell’accordo

Una volta raccolta la documentazione, l’OCC aiuta il debitore a preparare un piano di ristrutturazione o un accordo con i creditori. Il piano deve:

  • indicare la percentuale di soddisfacimento proposta per ciascuna classe di creditori;
  • prevedere eventuali garanzie o apporti di terzi (ad esempio familiari che sostengono il piano);
  • assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili, come i crediti alimentari e quelli di lavoro ;
  • dimostrare la sostenibilità rispetto al reddito e al patrimonio del debitore.

Nel caso del piano del consumatore, non serve il voto dei creditori; il giudice valuta soltanto la fattibilità e la correttezza delle informazioni. Per l’accordo con i creditori occorre invece il voto favorevole della maggioranza richiesta.

3.4 Deposito e omologazione presso il tribunale

Il piano o l’accordo viene depositato in tribunale, insieme alla relazione dell’OCC. Il giudice fissa un’udienza per l’esame e convoca i creditori. Se le condizioni di ammissibilità sono rispettate, il piano viene omologato. Durante l’esecuzione del piano, i creditori antecedenti non possono intraprendere azioni esecutive ; eventuali pignoramenti in corso vengono sospesi.

Nel caso di liquidazione del patrimonio, il giudice nomina un liquidatore che procede alla vendita dei beni. I creditori presentano domanda di partecipazione e, per tre anni, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive .

3.5 Esecuzione del piano o della liquidazione

La fase esecutiva può durare da pochi mesi a diversi anni, a seconda della complessità e della disponibilità di beni. È fondamentale che il debitore:

  • rispetti le scadenze dei pagamenti previsti;
  • mantenga la trasparenza nei confronti dell’OCC e del tribunale;
  • eviti nuove esposizioni debitorie e non compia atti di disposizione del patrimonio senza autorizzazione.

Il mancato rispetto del piano o comportamenti fraudolenti possono portare all’annullamento dell’accordo, alla revoca dell’omologazione e alla perdita del beneficio dell’esdebitazione .

3.6 Chiusura della procedura e domanda di esdebitazione

Al termine dell’esecuzione del piano o della liquidazione, l’OCC presenta una relazione finale. Il debitore, se persona fisica, può depositare entro un anno dalla chiusura un ricorso per chiedere l’esdebitazione. Il giudice verifica che:

  • siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura ;
  • il debitore abbia cooperato alla procedura e non abbia ritardato o ostacolato le operazioni ;
  • non si siano verificate cause di esclusione (ricorso al credito colposo, frodi, condanne per reati) ;
  • non rientrino le categorie di debiti esclusi (mantenimento, risarcimento illecito, sanzioni) .

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il giudice emette un decreto di esdebitazione che dichiara inesigibili i debiti residui . Il beneficio può essere revocato su istanza dei creditori se emergono frodi o comportamenti dolosi .

4. Difese e strategie legali

Il successo di una procedura di composizione della crisi dipende in gran parte dalle strategie adottate fin dall’inizio. Ecco alcune difese e soluzioni pratiche che il debitore può valutare con l’assistenza dell’avvocato e del suo team.

4.1 Opposizioni e sospensioni

Prima di avviare la procedura di composizione, può essere necessario presentare opposizioni agli atti esecutivi o ricorsi contro cartelle e intimazioni. Tra gli strumenti più utilizzati:

  • Opposizione a cartella esattoriale (art. 615 c.p.c.) per contestare la legittimità del debito, l’inesistenza del titolo esecutivo o la prescrizione.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) in caso di vizi formali nella notifica o nella procedura di pignoramento.
  • Sospensione amministrativa davanti all’Agenzia delle Entrate Riscossione per chiedere il riesame della cartella e ottenere la sospensione in attesa di giudizio.
  • Istanza di sospensione ex art. 70 CCII (per il piano del consumatore) o richiesta al giudice di sospendere le azioni esecutive durante la fase di predisposizione del piano.

In molti casi, è consigliabile conciliare o transare con l’ente creditore prima di depositare il piano: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate può accettare un accordo di transazione fiscale che prevede la riduzione di sanzioni e interessi e la dilazione dei pagamenti. La circolare n. 19/E del 2015 analizza la transazione fiscale e la sua interazione con le procedure di sovraindebitamento .

4.2 Trattative e piani di rientro

Un’altra strategia consiste nel negoziare con i creditori un piano di rientro extragiudiziale prima di avviare la procedura. Spesso banche e finanziarie accettano stralci significativi pur di evitare la procedura concorsuale. È opportuno redigere un accordo che indichi con precisione:

  • l’importo complessivo del debito;
  • la percentuale offerta e le modalità di pagamento;
  • eventuali garanzie reali o personali;
  • l’impegno del creditore a rinunciare a ulteriori azioni esecutive.

Questo accordo può essere allegato al piano del consumatore o presentato in tribunale per dimostrare la serietà della proposta.

4.3 Scelta della procedura più adatta

Ogni situazione richiede un’analisi attenta per decidere tra accordo, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio o esdebitazione del debitore incapiente. Alcune considerazioni:

  • Se il debitore dispone di un reddito stabile e qualche bene da mettere a disposizione, può essere preferibile l’accordo con i creditori: consente di proporre pagamenti dilazionati e di ottenere il consenso necessario.
  • Quando il debitore è un consumatore con reddito limitato ma in grado di offrire pagamenti regolari, il piano del consumatore è lo strumento più efficace, poiché non richiede il voto dei creditori.
  • Se il debitore ha patrimonio insufficiente e non può assicurare pagamenti significativi, la liquidazione del patrimonio consente di mettere a disposizione tutti i beni e di ottenere l’esdebitazione dopo la vendita.
  • Quando il debitore è completamente incapiente e non ha alcuna utilità da offrire, la procedura di esdebitazione del debitore incapiente (art. 14‑quaterdecies legge 3/2012; art. 283 CCII) permette di cancellare i debiti senza pagamenti, purché ricorrano i requisiti di meritevolezza e impossidenza .

4.4 Tutela del patrimonio familiare

Durante la procedura è possibile adottare misure per preservare il patrimonio minimo indispensabile:

  • Fondo patrimoniale: non è sempre opponibile ai creditori; tuttavia, può proteggere la casa coniugale da alcune azioni esecutive, salvo i debiti contratti per i bisogni della famiglia.
  • Beneficio del termine per il pagamento di tributi e contributi: in determinati casi l’Agenzia delle Entrate può concedere dilazioni.
  • Verifica del pignoramento: la legge tutela beni impignorabili (ad esempio beni necessari al lavoro, pensioni fino al minimo vitale). Un controllo accurato può consentire di contestare pignoramenti illegittimi.

4.5 Gestione dei debiti fiscali: rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (dalla “rottamazione‑ter” alla “rottamazione‑quater”). Questi strumenti permettono di pagare solo il debito originario, senza sanzioni e interessi di mora, con rateizzazione fino a cinque anni. Per un debitore sovraindebitato, la combinazione di rottamazione e procedura di composizione può ridurre notevolmente l’esposizione. Ad esempio:

  • La rottamazione quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 consente di pagare le cartelle affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 2021 eliminando sanzioni e interessi. Può essere utilizzata in parallelo alla legge 3/2012.
  • Il saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro permette di pagare solo una percentuale delle imposte e dei contributi.

Il professionista deve valutare se sia conveniente aderire a una rottamazione prima di presentare il piano o se sia preferibile includere i debiti nel piano stesso.

5. Strumenti alternativi alla legge 3/2012

Anche se la legge 3/2012 rappresenta lo strumento più completo per la cancellazione dei debiti, esistono alternative che il debitore può considerare prima di intraprendere una procedura concorsuale.

5.1 Ristrutturazione del debito bancario

Le banche offrono talvolta piani di ristrutturazione con allungamento dei tempi e riduzione del tasso. L’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario riconosce al consumatore il diritto di chiedere la rinegoziazione dei prestiti in caso di difficoltà temporanee. È possibile ottenere una sospensione delle rate fino a 12 mesi o la modifica delle condizioni contrattuali. Questa soluzione non cancella il debito, ma consente di evitarne l’aggravamento e di procedere poi con un piano del consumatore più sostenibile.

5.2 Accordi transattivi con Agenzia Entrate e INPS

La transazione fiscale (art. 182‑ter L.F.) consente di definire le imposte e i contributi mediante una riduzione delle somme dovute. Nelle procedure di sovraindebitamento è previsto che l’Agenzia delle Entrate partecipi alla trattazione e possa esprimere il proprio voto sul piano . Attraverso la transazione fiscale si possono ottenere dilazioni e abbuoni che rendono più appetibile la proposta ai creditori.

5.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per gli imprenditori individuali e le società in stato di squilibrio patrimoniale, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, un percorso volontario assistito da un esperto nominato dalla Camera di commercio. Lo scopo è favorire trattative con i creditori per evitare l’insolvenza e la liquidazione giudiziale. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere l’imprenditore in questo percorso, valutando se sia preferibile adottare un accordo di ristrutturazione o accedere alle procedure di sovraindebitamento.

5.4 Procedure amministrative di definizione agevolata

Al di fuori della legge 3/2012, esistono procedure amministrative per definire i debiti con l’Erario o con gli enti locali:

  • Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie con sanzioni ridotte. Può essere utile per ridurre l’ammontare da inserire nel piano.
  • Definizione delle liti pendenti: permette di chiudere contenziosi tributari con un pagamento agevolato della parte dovuta.
  • Piano di rateizzazione ordinario: l’Agenzia delle Entrate Riscossione concede piani fino a 120 rate per debiti inferiori a 120.000 euro.

Il professionista valuterà se questi strumenti possano risolvere la situazione senza ricorrere alla procedura concorsuale oppure se convenga abbinarli alla legge 3/2012.

6. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che possono compromettere la possibilità di liberarsi dai debiti. Ecco alcuni errori da evitare e consigli pratici per affrontare correttamente il sovraindebitamento:

  1. Ignorare gli atti o i termini: non rispondere alle cartelle o lasciare scadere i termini per l’opposizione può portare a pignoramenti e alla perdita di tutele. Rivolgiti a un professionista subito dopo la notifica.
  2. Nascondere beni o produrre documentazione incompleta: l’esdebitazione richiede la massima trasparenza. Sottrarre beni o falsificare documenti può comportare la revoca del beneficio e responsabilità penali .
  3. Continuare ad accumulare debiti: dopo l’apertura della procedura, il debitore non può assumere nuovi debiti senza informare l’OCC; ciò potrebbe comportare l’inammissibilità del piano.
  4. Sottovalutare il ruolo dell’OCC: la relazione dell’OCC è fondamentale per l’omologazione del piano. Collaborare con l’organismo consente di predisporre una proposta credibile.
  5. Scegliere la procedura sbagliata: un piano del consumatore non sostenibile o una liquidazione quando si possiedono beni molto inferiori all’esposizione possono peggiorare la situazione. Occorre un’analisi comparata.
  6. Non considerare gli effetti sulla vita familiare: la procedura incide sul reddito, sul patrimonio e sul tenore di vita. È importante pianificare il sostentamento del nucleo familiare e tutelare i beni indispensabili.
  7. Rivolgersi a professionisti non specializzati: la normativa è complessa e in continua evoluzione. Un legale esperto in sovraindebitamento, come l’Avv. Monardo, conosce le ultime sentenze e le prassi dei tribunali.

7. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle che riassumono le norme, i termini e le categorie di debiti in maniera sintetica.

7.1 Norme principali in materia di sovraindebitamento

NormaContenuto principaleRiferimento
Legge 3/2012, art. 6Definisce il sovraindebitamento come squilibrio tra obbligazioni e patrimonio liquidabile .
Legge 3/2012, art. 14‑terDisciplina la liquidazione del patrimonio e l’apertura della procedura di liquidazione.
Legge 3/2012, art. 14‑terdeciesRegola l’esdebitazione: condizioni di ammissione, esclusioni e revoca .
Legge 3/2012, art. 14‑quaterdeciesPrevede l’esdebitazione del debitore incapiente, con requisiti di meritevolezza e impossidenza .
CCII, art. 278Definisce l’esdebitazione nel Codice della crisi, estendendola anche alle società e confermando le esclusioni .
Circolare Agenzia Entrate 19/E 2015Chiarisce i limiti dell’esdebitazione, escludendo debiti per mantenimento, risarcimento illecito, sanzioni penali e debiti fiscali accertati dopo l’apertura .

7.2 Debiti cancellabili e debiti esclusi

Tipologia di debitoIncluso nella cancellazione?Note e fonti
Mutui, prestiti, finanziamentiPossono essere ristrutturati nel piano; il residuo è cancellato con l’esdebitazione.
Scoperti, carte di credito, fidiInclusi come debiti chirografari.
Leasing e noleggi finanziariDipende dalla scelta di mantenere il bene; il residuo insoluto può essere cancellato.
Fatture, fornitori, bollette, debiti condominialiCrediti chirografari; possono essere inseriti nel piano.
Debiti fiscali (antecedenti)Inclusi se hanno causa anteriore alla procedura; esclusi se accertati dopo .
Tributi locali, multe amministrativeSanzioni amministrative ordinarie incluse; escluse solo le sanzioni penali .
Contributi previdenziali (INPS, INAIL)Come i debiti fiscali.
Fideiussioni, garanzieOperano solo nei confronti del debitore; i coobbligati restano responsabili .
Debiti verso parenti e privatiInclusi come debiti chirografari.
Obblighi di mantenimento e alimentariNoSono sempre esigibili .
Danni extracontrattualiNoRestano esclusi .
Sanzioni penali e amministrativeNoNon si estinguono .
Debiti fiscali accertati dopo l’aperturaNoRestano esigibili .

7.3 Tempi e adempimenti

FaseDurata indicativaAdempimenti
Raccolta documentazione e accesso OCC1–2 mesiRaccolta di atti, elenco creditori, richiesta all’OCC.
Predisposizione del piano/accordo1–3 mesiAnalisi della capacità di pagamento, redazione della proposta, relazione OCC.
Deposito e omologazione1–6 mesiDeposito in tribunale, udienza, eventuale voto dei creditori.
Esecuzione del piano o liquidazione3–60 mesiPagamenti secondo il piano, vendita dei beni, gestione della procedura.
Richiesta di esdebitazioneEntro 1 anno dalla chiusuraRicorso al giudice con relazione finale, verifica dei requisiti .
Revoca dell’esdebitazioneSemprePuò avvenire su istanza dei creditori se emergono frodi o violazioni .

8. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito sono riportate risposte a 20 domande comuni di chi si avvicina alle procedure di sovraindebitamento e alla legge 3/2012.

8.1 Quali debiti posso cancellare con la legge 3/2012?

In linea generale, puoi cancellare tutti i debiti civili, commerciali, bancari, fiscali e contributivi sorti prima dell’apertura della procedura, salvo alcune esclusioni (obblighi di mantenimento, risarcimenti per illecito, sanzioni penali e amministrative e debiti fiscali accertati dopo l’apertura) .

8.2 Posso includere i debiti con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS?

Sì. Le cartelle esattoriali e i debiti contributivi rientrano tra i crediti concorsuali e possono essere inclusi nel piano o nella liquidazione. Verranno soddisfatti in misura percentuale e il residuo sarà cancellato con l’esdebitazione, a condizione che la pretesa sia sortita prima della procedura .

8.3 Quali sono i debiti che non si cancellano mai?

Gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie e i debiti fiscali accertati dopo l’apertura della procedura non sono oggetto di esdebitazione .

8.4 Se garantisco un debito di un terzo, posso liberarmi dall’obbligo?

No. L’esdebitazione opera solo nei confronti del debitore procedente. I coobbligati e i fideiussori restano responsabili per l’intero debito e il creditore può agire nei loro confronti .

8.5 Cosa succede se dopo la procedura emergono nuovi debiti?

I debiti sorti dopo l’apertura della procedura o accertati successivamente non sono coperti dall’esdebitazione e dovranno essere pagati normalmente. Questo vale, ad esempio, per gli accertamenti fiscali derivanti da nuove verifiche .

8.6 Posso presentare più volte la procedura di sovraindebitamento?

L’art. 14‑terdecies prevede che il debitore non possa aver beneficiato di un’altra esdebitazione nei precedenti otto anni . Inoltre, la procedura è inammissibile se hai già presentato un piano o un accordo nei precedenti cinque anni .

8.7 Devo pagare qualcosa durante la procedura?

Sì. Oltre a eventuali pagamenti previsti dal piano, dovrai sostenere i costi della procedura (contributo unificato, bolli, compensi dell’OCC, del liquidatore e del professionista). Secondo la scheda del Tribunale di Torino, il contributo unificato per la domanda di esdebitazione è di 98 euro e occorre una marca da bollo .

8.8 Che ruolo ha l’Organismo di Composizione della Crisi?

L’OCC è un soggetto imparziale che aiuta il debitore a predisporre il piano, verifica la veridicità dei dati, attesta la fattibilità della proposta e assiste il giudice e i creditori nella procedura. Il suo intervento è obbligatorio per tutte le procedure di sovraindebitamento .

8.9 Posso scegliere liberamente l’OCC?

In genere puoi scegliere un organismo presente nel circondario del tribunale competente; se non vi è disponibilità, il giudice può nominare un professionista. Alcuni OCC sono specializzati in determinate tipologie di debitori (consumatori, imprese agricole, professionisti).

8.10 Cosa si intende per “meritevolezza”?

La giurisprudenza richiede che il debitore non abbia causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave o malafede. Deve aver collaborato, fornito dati veritieri e soddisfatto in misura adeguata i creditori. La Cassazione ha affermato che l’esdebitazione non può essere negata per ragioni meramente quantitative se il debitore è ritenuto meritevole .

8.11 Cosa succede se non rispetto il piano?

Se non onori i pagamenti previsti o compi atti di frode, il giudice può revocare l’omologazione e i creditori potranno riprendere le azioni esecutive. La revoca può essere richiesta dai creditori anche dopo la concessione dell’esdebitazione, se emergono frodi .

8.12 Posso perdere la casa?

Dipende dalla procedura. Nel piano del consumatore e nell’accordo è possibile proporre il mantenimento della casa e il pagamento di una rata sostenibile, ottenendo la sospensione dei pignoramenti. Nella liquidazione del patrimonio, la casa può essere venduta se non è indispensabile per la famiglia. In alcuni casi si può proporre al creditore ipotecario la sostituzione con un bene alternativo o l’affitto del bene dopo l’omologazione.

8.13 Se non possiedo nulla, posso comunque liberarmi dai debiti?

Sì. L’art. 14‑quaterdecies consente l’esdebitazione del debitore incapiente: se non hai beni o redditi disponibili e se non puoi offrire alcuna utilità ai creditori, puoi ottenere la cancellazione dei debiti anche senza pagare nulla, a condizione di dimostrare la tua meritevolezza e che in futuro non vi siano utilità rilevanti .

8.14 Posso includere debiti contratti insieme a mio coniuge?

La procedura è personale; tuttavia, è possibile coordinare più procedure se i debiti sono comuni o se il coniuge è coobbligato. Il giudice può riunire le procedure per assicurare una gestione uniforme .

8.15 Cosa succede ai miei debiti dopo l’esdebitazione?

Il decreto di esdebitazione dichiara inesigibili i debiti residui nei tuoi confronti: i creditori non possono più chiedere il pagamento. Tuttavia, se possiedi beni o redditi importanti nei quattro anni successivi (nel caso del debitore incapiente) potresti dover corrispondere ai creditori un importo fino al 10 % dell’utilità sopravvenuta .

8.16 Le aziende possono beneficiare della legge 3/2012?

Sì, ma solo se si tratta di imprese minori (agricole, start‑up innovative, società semplici) escluse dalle procedure concorsuali ordinarie. Dal 2022, con il CCII, anche le società possono accedere all’esdebitazione tramite la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata, seguendo le condizioni degli artt. 278 ss. CCII .

8.17 Come viene trattata l’IVA nei piani di ristrutturazione?

La Corte di giustizia dell’UE e la Corte costituzionale hanno riconosciuto la possibilità di stralciare l’IVA nelle procedure di sovraindebitamento, superando il principio di indisponibilità della pretesa tributaria. Ciò consente di includere i debiti IVA nel piano, con il consenso dell’Agenzia delle Entrate e nel rispetto del principio di parità tra i creditori. Tuttavia, restano esclusi i debiti IVA accertati successivamente .

8.18 Posso avviare la procedura se ho già una procedura esecutiva in corso?

Sì. La domanda di composizione della crisi sospende le azioni esecutive individuali relative ai creditori anteriori alla procedura . Tuttavia, se hai in corso un pignoramento sullo stipendio, il tribunale valuterà se ci sono i presupposti per la sospensione. Nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente, l’esistenza di un pignoramento sul reddito può precludere la concessione del beneficio, come affermato dal Tribunale di Ivrea .

8.19 Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo con i creditori?

Il piano del consumatore è riservato alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale; non richiede il voto dei creditori e il giudice valuta solo la fattibilità. L’accordo con i creditori si applica anche a debitori diversi dai consumatori e richiede l’approvazione dei creditori. Entrambe le procedure possono prevedere il pagamento parziale dei debiti e conducono all’esdebitazione finale.

8.20 Perché è importante rivolgersi a un avvocato esperto?

La normativa sul sovraindebitamento è complessa e in continua evoluzione. Un avvocato esperto, come l’Avv. Monardo, conosce le ultime novità legislative, le interpretazioni giurisprudenziali e le prassi dei tribunali. Può aiutarti a:

  • valutare la legittimità degli atti ricevuti;
  • scegliere la procedura più adatta alla tua situazione;
  • redigere un piano credibile e sostenibile;
  • negoziare con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate;
  • ottenere la sospensione delle azioni esecutive e la migliore tutela possibile.

9. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come funzionano le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione, proponiamo alcune simulazioni pratiche basate su casi reali adattati.

9.1 Caso 1 – Piano del consumatore con debiti bancari e fiscali

Situazione: Marco, dipendente pubblico, ha un mutuo residuo di 100.000 euro e vari prestiti per un totale di 40.000 euro. Ha accumulato cartelle esattoriali per 30.000 euro di imposte e contributi. Il suo reddito netto mensile è di 2.000 euro, con un nucleo familiare di tre persone.

Strategia: Marco presenta un piano del consumatore in cui propone di pagare il 40 % dei debiti in cinque anni (80.000 euro). Prevede di destinare 1.300 euro mensili al piano, mantenendo 700 euro per le spese familiari. Ottiene il parere favorevole dell’OCC e il giudice omologa il piano.

Risultato: Al termine dei cinque anni, Marco avrà versato 80.000 euro. I creditori riceveranno la loro quota e i 90.000 euro residui saranno inesigibili grazie all’esdebitazione. Marco potrà così ripartire senza pignoramenti.

9.2 Caso 2 – Liquidazione del patrimonio con vendita della casa

Situazione: Laura, commerciante, ha chiuso l’attività a causa della crisi. Ha debiti con banche per 150.000 euro, debiti verso fornitori per 70.000 euro e debiti fiscali per 50.000 euro. Possiede un appartamento del valore di 120.000 euro e nessun altro bene significativo.

Strategia: Laura sceglie la liquidazione del patrimonio. Il liquidatore vende l’appartamento per 120.000 euro e, dedotte le spese, distribuisce 110.000 euro ai creditori. I crediti chirografari vengono soddisfatti in misura pari al 40 %, mentre i crediti privilegiati (ipoteca sulla casa) sono soddisfatti quasi integralmente.

Risultato: Al termine della liquidazione, Laura presenta domanda di esdebitazione. Il giudice verifica la meritevolezza e dichiara inesigibili 160.000 euro di debiti residui, consentendole di ricostruire la propria vita senza più pendenze.

9.3 Caso 3 – Esdebitazione del debitore incapiente

Situazione: Antonio ha perso il lavoro e vive con lavori saltuari. Ha debiti per 50.000 euro con finanziarie e debiti fiscali per 10.000 euro. Non possiede beni né auto, vive in affitto e non ha risparmi.

Strategia: Antonio presenta un’istanza di esdebitazione come debitore incapiente. L’OCC attesta la totale assenza di beni e di redditi stabili. Il tribunale accerta che il sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave o frode e che Antonio ha cercato attivamente un impiego, ma senza successo.

Risultato: Il giudice concede l’esdebitazione, dichiarando inesigibili i 60.000 euro di debiti. Se nei quattro anni successivi Antonio percepirà somme rilevanti, dovrà destinare una percentuale ai creditori, ma potrà intanto ricominciare senza l’oppressione dei debiti .

9.4 Caso 4 – Impresa agricola e transazione fiscale

Situazione: L’azienda agricola “Verde Natura” ha debiti bancari per 300.000 euro, un debito IVA di 40.000 euro e contributi INPS arretrati per 30.000 euro. A causa della siccità, il fatturato è crollato.

Strategia: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, l’azienda propone un accordo di composizione della crisi. Grazie alla transazione fiscale prevista dall’art. 182‑ter L.F. e alla circolare n. 19/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate accetta di stralciare le sanzioni e gli interessi, riducendo il debito fiscale a 20.000 euro pagabili in 48 rate . Banche e fornitori accettano di convertire parte del credito in partecipazioni e di rimodulare i debiti.

Risultato: L’accordo viene omologato. Dopo cinque anni di pagamenti regolari, il tribunale concede l’esdebitazione per i debiti residui. L’azienda può continuare l’attività senza la minaccia di fallimento.

9.5 Caso 5 – Debiti con garanzie e coobbligati

Situazione: Sofia ha prestato fideiussione per il mutuo della società del marito. La società è fallita e la banca ha escusso la fideiussione per 80.000 euro. Sofia, priva di beni, decide di avviare la procedura di sovraindebitamento.

Strategia: Nel piano del consumatore Sofia offre il pagamento del 30 % del debito in sei anni, con l’aiuto di un parente che fornisce una garanzia. Tuttavia, la banca può comunque escutere il marito, che resta coobbligato. Sofia ottiene l’omologazione e inizia i pagamenti.

Risultato: Dopo l’esecuzione del piano, il giudice concede l’esdebitazione. La banca continuerà a rivalersi sul marito per la parte non soddisfatta, ma Sofia è liberata. Questo esempio evidenzia la distinzione tra debitori principali e coobbligati .

10. Conclusione

La legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offrono strumenti concreti per liberarsi dai debiti e ripartire. La possibilità di cancellare la maggior parte dei debiti – inclusi quelli bancari, commerciali, fiscali e contributivi – rappresenta una vera “seconda opportunità” per il debitore onesto e meritevole. Tuttavia, il percorso è complesso: occorre rispettare tempi, adempimenti e condizioni stringenti. Alcuni debiti, come gli obblighi di mantenimento, i risarcimenti per illecito e le sanzioni penali, restano esclusi dall’esdebitazione .

Le pronunce della Corte di Cassazione ricordano che la meritevolezza del debitore e la correttezza delle sue condotte sono fondamentali per ottenere il beneficio . L’aggiornamento normativo del CCII ha esteso l’esdebitazione anche alle società, ma ha confermato le principali esclusioni .

Per non commettere errori e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge, è essenziale affidarsi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, esperti di diritto bancario e tributario e gestori della crisi da sovraindebitamento, possono analizzare la tua situazione, impugnare gli atti illegittimi, negoziare con i creditori e guidarti passo dopo passo nella procedura. Che tu abbia debiti con banche, Agenzia delle Entrate, fornitori o privati, troverai un supporto concreto e tempestivo per evitare pignoramenti, ipoteche o altre azioni esecutive.

In conclusione

Se stai vivendo una situazione di sovraindebitamento o se hai ricevuto cartelle, pignoramenti o ingiunzioni, non aspettare che la situazione peggiori. Rivolgiti subito all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e immediata. Lui e il suo staff sapranno valutare la tua posizione, difenderti con strumenti legali efficaci e accompagnarti verso la cancellazione dei debiti e una nuova libertà finanziaria.

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