Introduzione
Il pignoramento è l’atto che dà avvio all’esecuzione forzata. Con esso, il creditore procede a bloccare beni o crediti del debitore al fine di soddisfare il proprio diritto: senza un intervento tempestivo, i conti correnti vengono congelati, lo stipendio decurtato e i beni posti in vendita. Nel 2025 la disciplina italiana del pignoramento è stata profondamente incisa da riforme legislative (in particolare il decreto correttivo alla riforma Cartabia, il D.Lgs. 136/2024 e la Legge n. 197/2022) e da nuove pronunce di Cassazione e Corte costituzionale che hanno ampliato i poteri dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione e rafforzato le tutele per il debitore.
Per i contribuenti indebitati, conoscere le categorie di beni impignorabili e i nuovi termini procedurali è essenziale per evitare errori che possono compromettere il patrimonio: non tutto può essere aggredito dai creditori e, con gli strumenti giusti, è possibile ridurre o sospendere l’esecuzione forzata. L’articolo che segue — aggiornato a dicembre 2025 e basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali — offre un quadro completo della materia, con un focus pratico sulla posizione del debitore.
Nel corso dell’approfondimento parleremo di:
- limiti assoluti e relativi alla pignorabilità di beni mobili, immobili, stipendi e pensioni;
- procedura da seguire dopo la notifica di un precetto e del pignoramento;
- difese e opposizioni che il debitore può proporre per far dichiarare l’improcedibilità o l’inefficacia dell’esecuzione;
- strumenti alternativi come rottamazione‑quater, piani del consumatore, definizioni agevolate e esdebitazione;
- errori comuni e consigli pratici per proteggere il proprio patrimonio.
Chi siamo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze avanzate in diritto bancario e tributario. È fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore per la crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla pluriennale esperienza maturata in contenziosi contro banche, finanziarie e Agenzia delle entrate‑Riscossione, lo studio fornisce assistenza su tutto il territorio nazionale. Le attività comprendono:
- analisi degli atti esecutivi e verifica della legittimità del titolo;
- ricorsi e opposizioni (art. 615 e 617 c.p.c.) per far dichiarare nullo o inefficace il pignoramento;
- trattative con i creditori per piani di rientro e accordi di ristrutturazione;
- assistenza nelle procedure concorsuali minori (piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate) con l’ausilio dell’OCC;
- richiesta di sospensioni dell’esecuzione e azioni cautelari per bloccare fermi amministrativi e ipoteche.
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1. Contesto normativo: beni impignorabili e limiti alla responsabilità patrimoniale
La regola generale del codice civile prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Tuttavia il legislatore ha introdotto importanti eccezioni che sottraggono determinati beni all’aggressione dei creditori. È fondamentale distinguere fra:
- impignorabilità assoluta: beni che non possono mai formare oggetto di pignoramento;
- impignorabilità relativa: beni pignorabili solo entro limiti quantitativi (ad es. un quinto) o in determinate circostanze;
- beni pignorabili in particolari circostanze di tempo (come i frutti pendenti);
- beni pignorabili con preferenze (l’ufficiale giudiziario deve seguire criteri per scegliere quali beni vincolare).
1.1 Beni mobili assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.)
L’articolo 514 del codice di procedura civile stabilisce l’elenco dei beni mobili assolutamente impignorabili, aggiornato al 10 ottobre 2025 . Tra i beni esclusi rientrano:
| Categoria | Esempi principali |
|---|---|
| Oggetti sacri e beni destinati al culto | arredi e suppellettili ecclesiastiche, calici, paramenti sacri |
| Oggetti indispensabili della vita familiare | anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, frigorifero, stufe, lavatrice e utensili da cucina |
| Generi di prima necessità | alimenti e combustibili necessari per un mese |
| Manoscritti personali | lettere e documenti familiari |
| Animali domestici e d’assistenza | animali da compagnia e quelli impiegati per terapie o assistenza |
Tali beni restano impignorabili indipendentemente dal valore o dalle circostanze. Le modifiche introdotte nel 2024‑2025 hanno eliminato l’impignorabilità assoluta degli strumenti di lavoro, i quali rientrano ora nell’impignorabilità relativa (art. 515 c.p.c.).
1.2 Cose mobili relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.)
L’art. 515 c.p.c., aggiornato al 10 ottobre 2025, definisce le cose mobili relativamente impignorabili . Sono pignorabili solo se non esistono altri beni sufficienti per soddisfare il credito:
- Beni funzionali all’agricoltura: le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione possono essere pignorate separatamente solo in mancanza di altri beni; il giudice può escluderle o consentirne l’uso con cautele .
- Strumenti, oggetti e libri indispensabili per la professione, arte o mestiere: possono essere pignorati nei limiti di un quinto del loro valore, ma solo quando il valore degli altri beni non appare sufficiente . La limitazione non si applica ai debitori costituiti in forma societaria o quando la prevalenza del capitale investito supera quella del lavoro .
Questa norma tutela l’attività lavorativa del debitore: ad esempio, l’unica autovettura utilizzata da un taxista o gli attrezzi di un artigiano non possono essere integralmente sottratti, salvo che esistano altri beni pignorabili; altrimenti si rischia di compromettere la capacità di produrre reddito.
1.3 Beni pignorabili solo in determinate circostanze di tempo (art. 516 c.p.c.)
L’art. 516 c.p.c. individua beni mobili che possono essere pignorati solo nelle ultime sei settimane precedenti la maturazione o la produzione, salvo che il creditore si assuma le spese di custodia . La norma riguarda:
- frutti pendenti: i prodotti agricoli non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile, salvo che nelle ultime sei settimane prima della maturazione ;
- bachi da seta: possono essere pignorati solo quando sono quasi pronti a formare il bozzolo .
Questi limiti proteggono la rendita agricola, impedendo che il pignoramento comprometta il ciclo produttivo.
1.4 Beni immobili: impignorabilità della casa di abitazione (art. 76 DPR 602/1973)
In ambito espropriazione immobiliare, l’art. 76 del D.P.R. 602/1973, modificato nel 2017 e vigente nel 2025, tutela la cosiddetta “prima e unica casa” quando il creditore è l’Agenzia delle entrate‑Riscossione. La norma vieta al concessionario di procedere con l’espropriazione se l’immobile:
- è l’unico di proprietà del debitore e non rientra nelle categorie catastali di lusso (A/8, A/9);
- non è accatastato come villa o palazzo di pregio;
- è adibito a residenza del debitore stesso .
È inoltre necessario che il debito superi 120 mila euro e che sia stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi . Gli enti diversi dall’erario (banche, finanziarie, privati) non sono soggetti a questo divieto, ma devono comunque rispettare i limiti derivanti dall’art. 588 c.p.c. (battimento d’asta) e dalla tutela dell’abitazione familiare. La Cassazione con ordinanza n. 32759/2024 ha riaffermato il principio di impignorabilità dell’unico immobile di residenza per i debiti tributari .
1.5 Limiti al pignoramento di stipendi, pensioni e crediti (art. 545 c.p.c.)
L’art. 545 c.p.c. disciplina la pignorabilità dei crediti vantati dal debitore (stipendi, salari, pensioni, indennità). La norma distingue tra crediti assolutamente impignorabili e parzialmente pignorabili:
- Crediti impignorabili: assegni di maternità, indennità di malattia, somme destinate a congedi parentali e ai disabili, assegni familiari; questi crediti sono assolutamente sottratti all’esecuzione .
- Pensioni, stipendi e altre retribuzioni: pignorabili nei limiti stabiliti dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 545 c.p.c. Le somme spettanti a titolo di stipendio o salario possono essere pignorate:
- fino a un quinto (20%) per debiti fiscali e altri crediti ordinari ;
- fino alla metà per crediti alimentari (es. assegni di mantenimento), previa autorizzazione del presidente del tribunale .
- Pensioni: l’istituto di previdenza deve lasciare al pensionato un importo pari a due volte l’assegno sociale (circa 1.000 € nel 2025) e le somme eccedenti sono pignorabili nel limite di un quinto . L’accredito su conto corrente è pignorabile solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale, secondo la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2022 .
- Obbligo di c.d. “riparto progressivo”: quando l’Agenzia delle entrate‑Riscossione procede a trattenere direttamente sulla pensione del debitore ex art. 72-bis, le percentuali trattenute sono graduate: 10% fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 € e 20% oltre 5.000 € .
1.6 Pignoramento presso terzi e pignoramento bancario speciale (art. 72‑bis DPR 602/1973)
Il pignoramento presso terzi permette al creditore di aggredire crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi (banche, datori di lavoro, clienti). Per i debiti fiscali, l’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973, aggiornato al 1 gennaio 2025, consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo di pagare direttamente il credito, senza citazione in tribunale. La norma stabilisce che l’ordine di pagamento deve essere eseguito:
- entro 60 giorni dalla notifica per le somme maturate prima dell’atto di pignoramento;
- alle rispettive scadenze per le somme maturate successivamente .
Nel 2025 la Cassazione ha rivoluzionato l’interpretazione di questa norma con la sentenza n. 28520/2025. La Corte ha affermato che il pignoramento esattoriale del conto corrente ex art. 72‑bis deve estendersi anche alle somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica, anche se il conto è inizialmente a zero . Questa innovazione, definita “pignoramento dinamico”, impone alle banche di congelare tutte le somme che affluiscono sul conto nei 60 giorni e di versarle all’agente della riscossione .
1.7 Controllo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 48‑bis DPR 602/1973)
L’art. 48‑bis DPR 602/1973 prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 € (ridotti a 2.500 € dal 2026), devono verificare se il beneficiario è inadempiente in relazione a cartelle di pagamento. In caso di debiti pari o superiori all’importo dovuto, l’amministrazione sospende il pagamento e avvisa l’agente della riscossione .
1.8 Nuove regole INPS per le prestazioni previdenziali (circolare INPS n. 130/2025)
La circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025 ha armonizzato la disciplina delle trattenute e dei pignoramenti sulle prestazioni previdenziali. La circolare, recependo l’evoluzione giurisprudenziale e normativa, precisa che:
- le trattenute devono essere calcolate sulla prestazione netta dopo le ritenute fiscali, salvo che per gli assegni periodici al coniuge separato o divorziato, che si calcolano sul lordo ;
- in caso di più pignoramenti, l’INPS deve rispettare l’ordine cronologico delle notifiche e, se notificati nello stesso giorno, ripartire proporzionalmente le somme ;
- quando agisce direttamente l’agente della riscossione, le trattenute sono progressive (10% fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €) ;
- i controlli ex art. 48‑bis si applicano anche ai pagamenti pensionistici superiori a 5.000 € .
Queste indicazioni rafforzano la tutela del pensionato, evitando che la trattenuta venga effettuata su importi inferiori alla soglia di sopravvivenza.
2. Procedura di pignoramento: fasi, termini e diritti del debitore
Il pignoramento segue regole stringenti di forma e di tempo. Un vizio nella sequenza degli atti può rendere improcedibile o inefficace l’esecuzione forzata. Di seguito si riepilogano le principali fasi e i diritti del debitore.
2.1 Notifica del precetto e del pignoramento
- Titolo esecutivo: il creditore deve disporre di un titolo valido (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale, contratto notarile con clausola esecutiva). In mancanza di titolo, l’esecuzione è illegittima.
- Atto di precetto: prima del pignoramento, il creditore notifica il precetto invitando il debitore ad adempiere entro dieci giorni. Decorso tale termine senza pagamento, l’esecuzione può essere avviata.
- Notifica del pignoramento:
- Pignoramento mobiliare: l’ufficiale giudiziario si reca presso il domicilio del debitore, redige un verbale e individua i beni da vincolare (artt. 513 ss. c.p.c.). Può scegliere i beni in base al criterio di pronta liquidabilità, privilegiando denaro, oggetti preziosi e titoli .
- Pignoramento presso terzi: il creditore notifica a terzi (banca, datore di lavoro) l’atto di pignoramento presso terzi. Dal 2023, il terzo deve depositare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. direttamente nel fascicolo telematico. Per i crediti fiscali ex art. 72‑bis, la notifica avviene tramite pec senza coinvolgimento del tribunale.
- Pignoramento immobiliare: l’atto si notifica al debitore e si iscrive a ruolo entro quindici giorni (art. 557 c.p.c.).
2.2 Iscrizione a ruolo e deposito della copia conforme (Cassazione 28513/2025)
La Legge Cartabia ha introdotto la sanzione di inefficacia del pignoramento in caso di tardivo deposito delle copie conformi dell’atto di pignoramento e del precetto. La Cassazione n. 28513/2025 ha chiarito che l’iscrizione a ruolo entro quindici giorni deve avvenire con il deposito di copie attestate conformi agli originali; il deposito tardivo o il deposito di copie non conformi comporta l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo . Secondo la Corte, non è ammessa sanatoria tramite deposito successivo: l’atto privo di attestazione è equiparato a un mancato deposito .
Per il debitore ciò significa che, se entro 15 giorni dalla notifica il creditore non deposita la copia conforme, il pignoramento si estingue e il debitore può chiedere al giudice di chiuderlo d’ufficio o con reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. Lo stesso principio si applica al pignoramento presso terzi e al pignoramento immobiliare.
2.3 Scadenze e termini essenziali
| Atto/procedura | Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Preavviso di precetto | 10 giorni prima dell’avvio del pignoramento | art. 480 c.p.c. |
| Iscrizione a ruolo e deposito copie conformi | 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento | artt. 543 e 557 c.p.c.; Cass. 28513/2025 |
| Dichiarazione del terzo pignorato | 10 giorni prima dell’udienza (pignoramento presso terzi) | art. 547 c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla conoscenza del provvedimento (ex art. 617 c.p.c.) | |
| Opposizione all’esecuzione | fino al momento dell’assegnazione o vendita (art. 615 c.p.c.) | |
| Istanza di conversione del pignoramento | entro il termine per presentare l’offerta (art. 495 c.p.c.) |
Il mancato rispetto di questi termini può determinare l’estinzione o la nullità della procedura.
2.4 Diritti del debitore durante il pignoramento
- Esclusione di beni impignorabili: il debitore può chiedere al giudice, ex art. 515 c.p.c., di escludere gli strumenti indispensabili per la propria professione o i beni agricoli da cui trae sostentamento .
- Conversione del pignoramento: il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, depositando l’importo necessario maggiorato di una percentuale per spese e interessi (art. 495 c.p.c.).
- Sospensione della procedura: in presenza di opposizioni fondate o di procedure concorsuali (es. concordato minore, piano del consumatore), il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento su istanza del debitore.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda vizi formali dell’atto di pignoramento (omessa notifica, errori nella citazione del terzo, mancata attestazione di conformità). Va proposta entro 20 giorni dalla notifica.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): mira a far dichiarare l’inesistenza del diritto del creditore o la nullità del titolo (es. prescrizione, pagamento già eseguito, annullamento del titolo); può essere proposta anche dopo l’assegnazione con opposizione agli atti esecutivi.
2.5 Inefficacia per mancato rispetto del termine d’iscrizione (Cassazione 3494/2025)
La sentenza Cass. 3494/2025 ha ribadito che la violazione del termine di 15 giorni per l’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare o presso terzi comporta l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo. Tale violazione può essere fatta valere tramite reclamo ex art. 630 c.p.c. e non mediante opposizione agli atti esecutivi . La Corte ha precisato che il mancato rispetto del termine è un’ipotesi di estinzione tipica, volto ad accelerare la procedura esecutiva, e che il reclamo è l’unico rimedio previsto . Il debitore, quindi, deve verificare se il creditore ha depositato tempestivamente l’atto e sollevare la questione.
3. Difese e strategie legali: come contestare o sospendere il pignoramento
Il debitore può far valere diverse strategie difensive per impedire l’espropriazione o ridurne gli effetti. Qui analizziamo le più efficaci.
3.1 Eccezioni preliminari: vizi dell’atto e mancanza del titolo
Le cause di improcedibilità o nullità più frequenti sono:
- Mancanza o invalidità del titolo esecutivo: il pignoramento è illegittimo se il titolo è stato annullato, prescritto o revocato. La Cassazione ha ribadito che il giudice dell’esecuzione deve verificare d’ufficio la sopravvenuta caducazione del titolo (es. sentenza riformata) e dichiarare l’improcedibilità . Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far dichiarare l’inesistenza del titolo.
- Vizi di notifica: la notifica inesistente (ad esempio, nessun atto consegnato al destinatario) rende nullo l’intero pignoramento. La giurisprudenza (Cass. S.U. 14916/2016) ha affermato che la notifica è inesistente quando non è stato consegnato alcun atto . Anche la tardiva notifica del precetto oltre 90 giorni dal pignoramento rende l’atto inefficace.
- Mancato deposito delle copie conformi: come detto, l’assenza di attestazione di conformità nei 15 giorni comporta l’inefficacia del pignoramento .
- Assenza dell’intimazione a comparire o citazione del terzo errata: il pignoramento presso terzi deve contenere gli estremi richiesti dagli artt. 543 e 548 c.p.c.; l’errata indicazione dell’udienza o la mancata avvertenza al terzo rendono nullo l’atto.
3.2 Richiesta di riduzione e esclusione di beni impignorabili
Se il pignoramento riguarda beni necessari per la vita o l’attività lavorativa, il debitore può:
- chiedere al giudice l’esclusione di tali beni (art. 514 e 515 c.p.c.) dimostrando che costituiscono oggetti indispensabili; ad esempio, l’unico computer di un libero professionista o l’automobile utilizzata per trasportare un disabile.
- Chiedere la riduzione del pignoramento di stipendi e pensioni quando l’entità della trattenuta superi i limiti di legge (un quinto o un decimo). Il giudice può modificare l’ordine di pagamento affinché sia rispettata la soglia minima di sussistenza .
3.3 Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)
Il debitore può sostituire i beni pignorati con una somma di denaro sufficiente a soddisfare il credito e le spese. La somma dev’essere depositata prima della vendita o dell’assegnazione e viene calcolata dal giudice. La conversione consente di liberare i beni (es. autoveicolo indispensabile) evitando la vendita forzata.
3.4 Opposizione al pignoramento esattoriale e impugnazione dell’art. 72‑bis
A seguito della sentenza Cass. 28520/2025, il pignoramento esattoriale del conto corrente è diventato particolarmente gravoso. Tuttavia, è possibile contestare l’atto se:
- l’agente della riscossione non ha rispettato il preavviso di iscrizione ipotecaria o non ha notificato correttamente le cartelle;
- l’atto non indica il termine di 60 giorni o l’importo corretto del debito;
- il pignoramento colpisce somme non dovute (es. accrediti successivi al 60° giorno).
In questi casi, il debitore può proporre ricorso al giudice tributario (per contestare l’esistenza del debito) oppure al giudice ordinario (per violazioni procedurali), chiedendo la sospensione del pignoramento.
3.5 Ricorso in caso di espropriazione immobiliare
Quando l’Agenzia delle entrate‑Riscossione avvia la vendita della casa, il debitore può:
- opporsi per far dichiarare l’impignorabilità se l’immobile è l’unica casa di abitazione e soddisfa i requisiti dell’art. 76 DPR 602/1973 ;
- contestare la valutazione o le modalità dell’asta (es. prezzo base troppo basso);
- presentare un piano di rientro con rateizzazione del debito (art. 19 DPR 602/1973) oppure aderire alla definizione agevolata (rottamazione‑quater) se prevista.
3.6 Errori comuni da evitare
- Ignorare l’atto di precetto: non rispondere al precetto può far perdere preziose opportunità di opposizione. Consultare subito un professionista è fondamentale.
- Attendere la vendita: molte difese (es. opposizione agli atti esecutivi) devono essere proposte entro termini stretti; agire tardivamente può precludere le tutele.
- Non verificare le notifiche: spesso cartelle e pignoramenti vengono notificati a indirizzi errati o in modo irregolare. Un controllo accurato può far dichiarare nullo l’atto.
- Ricorsi generici: bisogna individuare il motivo specifico (mancanza del titolo, prescrizione, vizi formali). Un ricorso basato su argomentazioni generiche viene rigettato.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure per il sovraindebitamento
La difesa del patrimonio non si esaurisce nell’opposizione all’esecuzione. Esistono strumenti stragiudiziali e procedurali che consentono di ridurre il debito, sospendere i pignoramenti e ottenere l’esdebitazione.
4.1 Rottamazione‑quater e definizione agevolata
La legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle. Chi ha debiti iscritti a ruolo può pagare l’importo dovuto senza interessi di mora né sanzioni e con possibilità di rateizzazione. Dal 2025 è possibile essere riammessi alla rottamazione presentando domanda entro il 30 aprile 2025; bisogna versare la prima rata entro il 31 luglio 2025 per beneficiare della sospensione dei pignoramenti e ottenere un DURC regolare . La mancata o tardiva presentazione della domanda comporta la perdita dei benefici.
Per chi è già iscritto, la rata di dicembre 2025 deve essere pagata entro il 9 dicembre (a causa dei cinque giorni di tolleranza). Il mancato pagamento, anche parziale, comporta la decadenza dalla definizione agevolata e la ripresa delle azioni esecutive .
4.2 Rateizzazione delle cartelle e transazione fiscale
L’art. 19 DPR 602/1973 consente di dilazionare il pagamento delle cartelle fino a 72 rate (con possibilità di proroga). La presentazione dell’istanza sospende i pignoramenti, purché il debitore versi puntualmente le rate. In caso di decadenza, il carico residuo torna esigibile e il pignoramento può essere riattivato.
Con il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) è stato introdotto l’istituto della transazione fiscale per le imprese, che permette di ottenere un taglio dei debiti erariali all’interno di un concordato preventivo o piano di ristrutturazione. Il debitore propone all’erario il pagamento parziale dei crediti privilegiati con moratoria, offrendo ai creditori l’alternativa migliore rispetto alla liquidazione.
4.3 Procedure di sovraindebitamento (D.Lgs. 14/2019, L. 3/2012 e succ. mod.)
Per i consumatori, i professionisti e le imprese non soggette a fallimento, il Codice della crisi (e, in parte, la legge 3/2012) prevede tre procedure:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): il consumatore, con l’ausilio dell’OCC, propone un piano di pagamento sostenibile. In base all’art. 67, comma 4, i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere falcidiati purché venga garantito un pagamento non inferiore a quanto realizzabile nella liquidazione; il piano può prevedere una moratoria di due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati . La giurisprudenza (Cass. 9549/2025) ha chiarito che la moratoria prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 costituisce un termine iniziale per il pagamento, non un termine finale, e che il creditore privilegiato non ha diritto di voto nel piano . Il termine è stato esteso a due anni dal D.Lgs. 136/2024, che ha modificato l’art. 67 CCII .
- Concordato minore: destinato a imprenditori sotto soglia (società tra professionisti, imprese agricole, start‑up) e professionisti. Richiede il consenso della maggioranza dei creditori e può prevedere la continuazione dell’attività; prevede il blocco dei pignoramenti dopo l’ammissione.
- Liquidazione controllata: procedura che sostituisce la liquidazione del patrimonio; consente al debitore di liberarsi dai debiti mediante la vendita di tutti i beni. Al termine, è prevista l’esdebitazione anche per chi non soddisfa integralmente i creditori.
4.3.1 Moratoria e pagamenti dei crediti privilegiati
L’art. 67 CCII, come modificato dal correttivo 2024, dispone che la proposta del consumatore può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, con riconoscimento di interessi legali . La falcidia è consentita purché il pagamento non sia inferiore alla liquidazione e sia attestata dall’OCC. La Cassazione n. 9549/2025 ha sottolineato che il termine annuale previsto dalla legge 3/2012 è iniziale, non finale, e che il creditore privilegiato non può votare sul piano .
4.3.2 Esdebitazione
La procedura di esdebitazione permette al debitore, una volta adempiuta la proposta o completata la liquidazione, di ottenere la cancellazione dei debiti residui. La legge prevede anche l’esdebitazione del debitore incapiente: se non vi sono utilità da distribuire, il giudice può dichiarare l’esdebitazione una sola volta, liberando il debitore dai debiti chirografari .
4.4 Altre misure di tutela del patrimonio
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: negoziati con i creditori attraverso la composizione negoziata della crisi; prevedono il blocco temporaneo delle azioni esecutive (artt. 54 e 86 CCII) e richiedono l’intervento di un esperto.
- Fondo patrimoniale e trust: strumenti di segregazione patrimoniale che proteggono i beni familiari, ma inefficaci se costituiti in frode ai creditori.
- Assicurazioni e polizze vita: i capitali assicurativi destinati ai beneficiari sono impignorabili salvo che per premi non pagati.
5. Tabelle riepilogative
5.1 Beni impignorabili e limiti
| Tipo di bene | Disciplina | Note |
|---|---|---|
| Beni mobili essenziali | Art. 514 c.p.c. (beni assolutamente impignorabili) | Oggetti di culto, anello nuziale, vestiti, mobili, frigorifero, stufe, lavatrice, utensili, alimenti per 1 mese, animali da compagnia e terapia |
| Strumenti di lavoro e beni agricoli | Art. 515 c.p.c. | Pignorabili solo in mancanza di altri beni; gli strumenti indispensabili per la professione sono pignorabili nei limiti di 1/5 |
| Frutti pendenti e bachi da seta | Art. 516 c.p.c. | Pignorabili solo nelle ultime 6 settimane prima della maturazione, salvo assunzione spese di custodia |
| Stipendi e salari | Art. 545 c.p.c. | Pignorabili fino a 1/5; per debiti alimentari fino a 1/2; credito assistenziale impignorabile |
| Pensioni | Art. 545 c.p.c. | Impignorabile fino a due volte l’assegno sociale; eccedenza pignorabile nel limite di 1/5 |
| Casa di abitazione (debiti fiscali) | Art. 76 DPR 602/1973 | Impignorabile se unico immobile non di lusso adibito a residenza e debito non supera €120 000 |
| Conto corrente (pignoramento esattoriale) | Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Vincolo anche sulle somme future accreditate entro 60 giorni |
| Pagamenti PA | Art. 48‑bis DPR 602/1973 | Verifica debiti oltre €5 000; sospensione e segnalazione all’agente della riscossione |
5.2 Termini e opposizioni
| Attività | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Notifica precetto – pignoramento | Dopo 10 giorni dal precetto | art. 480 c.p.c. |
| Deposito copie conformi | 15 giorni da consegna del pignoramento | artt. 543, 557 c.p.c.; Cass. 28513/2025 |
| Opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni dalla conoscenza | art. 617 c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Fino alla distribuzione del ricavato | art. 615 c.p.c. |
| Dichiarazione del terzo pignorato | 10 giorni prima dell’udienza | art. 547 c.p.c. |
| Domanda di riammissione alla rottamazione-quater | entro 30 aprile 2025; prima rata al 31 luglio 2025 | Legge n. 197/2022, art. 1, c. 231; Circ. AdE Riscossione |
5.3 Procedure per il sovraindebitamento
| Procedura | Soggetti | Vantaggi | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore | Consumatori, professionisti senza impresa | Pagamento proporzionato al reddito; falcidia di crediti privilegiati; moratoria fino a 2 anni | Omologa del tribunale; attestazione OCC; rispetto dei limiti di pagamento dei crediti privilegiati |
| Concordato minore | Piccole imprese, professionisti, aziende agricole | Continuazione dell’attività; falcidia dei debiti; sospensione esecuzioni | Approvazione di almeno 50% dei creditori; relazione OCC |
| Liquidazione controllata | Debitori non fallibili, consumatori | Liberazione dai debiti residui (esdebitazione); vendita dei beni sotto controllo del giudice | Messa a disposizione di tutto il patrimonio; eventuale mantenimento minimo |
6. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il pignoramento e quando inizia?
Il pignoramento è l’atto con cui il creditore chiede all’ufficiale giudiziario di vincolare beni o crediti del debitore per soddisfare il proprio diritto. Inizia dopo la notifica dell’atto di precetto (che concede 10 giorni per pagare) e si perfeziona con la notifica del pignoramento. Nel pignoramento presso terzi, l’atto è notificato al terzo (banca, datore di lavoro) e al debitore. - Possono pignorarmi la casa se è l’unico immobile in cui abito?
Se il pignoramento è promosso dall’Agenzia delle entrate‑Riscossione, l’art. 76 DPR 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unico immobile adibito a residenza, purché non sia di lusso e il debito non superi 120 000 € . Se il creditore è privato, la casa può essere pignorata ma è comunque possibile opporsi per violazione del diritto all’abitazione o chiedere la conversione. - Lo stipendio può essere pignorato oltre il 20 %?
No. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che il pignoramento dello stipendio non può superare un quinto del netto, salvo crediti alimentari che consentono fino alla metà . Per debiti fiscali, l’agente della riscossione applica scaglioni: 10% fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 20% oltre 5 000 € . - Se il conto corrente è a zero, l’agente della riscossione può comunque pignorarlo?
Sì. La Cassazione n. 28520/2025 ha stabilito che, nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, la banca deve bloccare e trasferire all’erario tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica, anche se il saldo era negativo . Si tratta di un vincolo dinamico che si estende ai futuri accrediti. - Posso oppormi se il creditore non ha depositato le copie conformi del pignoramento entro 15 giorni?
Sì. La Cassazione n. 28513/2025 ha sancito che la mancata attestazione di conformità delle copie depositate entro 15 giorni rende il pignoramento inefficace e il processo esecutivo estinto . Il debitore può presentare reclamo al giudice dell’esecuzione o istanza di estinzione. - Come funziona il pignoramento della pensione?
La pensione è impignorabile fino a due volte l’assegno sociale (circa 1 000 €); la parte eccedente può essere pignorata nel limite di un quinto . Se la pensione è accreditata su conto corrente, l’atto può colpire solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale se precedente alla notifica; per i nuovi accrediti si applicano i limiti ordinari. - Quali sono i beni mobili che non possono essere pignorati?
Gli oggetti di culto, l’anello nuziale, i vestiti, il frigorifero, i mobili necessari e gli animali da compagnia sono assolutamente impignorabili . Gli strumenti di lavoro possono essere pignorati solo per un quinto e solo se non vi sono altri beni sufficienti . - Cosa succede se il pignoramento è iniziato più di 90 giorni dopo il precetto?
L’atto di precetto perde efficacia decorsi 90 giorni senza che sia iniziata l’esecuzione. Se il pignoramento è avviato oltre tale termine, il debitore può eccepire la nullità dell’atto e chiedere la cancellazione. - È possibile rateizzare il debito durante un pignoramento?
Sì. L’art. 19 DPR 602/1973 consente di chiedere la rateizzazione fino a 72 rate. La richiesta sospende temporaneamente l’esecuzione. Inoltre, aderendo alla rottamazione‑quater o definizione agevolata, i pignoramenti possono essere sospesi e talvolta revocati . - Che cos’è la conversione del pignoramento?
È la possibilità di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro che copra il debito e le spese. La conversione va richiesta al giudice dell’esecuzione e comporta la liberazione dei beni. È utile per evitare la vendita di beni indispensabili (es. auto per il lavoro). - Se il pignoramento riguarda beni intestati a un familiare, posso oppormi?
È possibile proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) quando l’esecuzione colpisce beni di proprietà di soggetti estranei al debito. Occorre dimostrare con prove scritte (contratti, fatture, registrazioni) che il bene appartiene al terzo. - La banca può rifiutarsi di pagare al Fisco le somme pignorate?
No. In base all’art. 72‑bis DPR 602/1973, la banca (terzo pignorato) deve versare le somme al concessionario entro 60 giorni per i crediti maturati e alle scadenze per quelli futuri . L’inosservanza dell’ordine comporta responsabilità patrimoniale. - Quali procedure devo seguire per accedere al piano del consumatore?
Occorre rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC), fornire tutta la documentazione sui debiti e redigere un piano con l’aiuto di un professionista. Il piano deve garantire il pagamento dei crediti privilegiati almeno nella misura ricavabile dalla liquidazione e può prevedere una moratoria fino a 2 anni . L’omologa del tribunale rende il piano obbligatorio per tutti i creditori. - Cosa succede se salto una rata della rottamazione‑quater?
La legge prevede un margine di cinque giorni, ma il mancato o insufficiente pagamento comporta la decadenza dalla definizione agevolata e la ripresa delle procedure di recupero, compresi pignoramenti e fermi . - È vero che dal 2026 le PA devono verificare debiti superiori a 2 500 €?
Sì. L’art. 48‑bis DPR 602/1973 prevede la verifica per pagamenti sopra 5 000 € ; la soglia sarà ridotta a 2 500 € dal 1 gennaio 2026, rendendo più frequenti i blocchi di pagamenti da parte delle amministrazioni. - Posso ottenere l’esdebitazione anche se non ho pagato nulla?
L’esdebitazione “senza utilità” è prevista per il debitore incapiente che non possiede beni da liquidare. Il giudice può concederla una sola volta se il debitore ha agito con correttezza e non ha determinato dolosamente l’indebitamento . Tuttavia, restano esclusi i debiti da risarcimento e alimentari. - È possibile sospendere un pignoramento in caso di procedura concorsuale?
Sì. Quando viene aperta una procedura di sovraindebitamento o di concordato minore, l’art. 54 CCII consente al giudice della crisi di ordinare la sospensione delle azioni esecutive. Il debitore deve depositare il provvedimento di apertura presso il giudice dell’esecuzione; se il piano è omologato, il pignoramento viene estinto e il creditore deve aderire al piano. - Che differenza c’è tra moratoria e pagamento rateale nel piano del consumatore?
La moratoria è la sospensione temporanea del pagamento dei crediti privilegiati, prevista per un massimo di due anni . Il pagamento rateale è la dilazione del debito in rate, che può durare più a lungo e riguarda tutti i crediti concorsuali. La moratoria tutela i creditori privilegiati, i quali percepiscono gli interessi legali durante la sospensione . - Il pignoramento può riguardare anche quote societarie?
Sì. La Cassazione n. 24859/2024 ha stabilito che le quote di società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie possono essere pignorate, ma l’atto deve essere notificato alla società fiduciaria e al socio fiduciante; il giudice dell’esecuzione deve autorizzare la vendita rispettando le clausole statutarie sulla prelazione. - Posso oppormi al pignoramento se sto negoziando con la banca un accordo di ristrutturazione?
La legge non sospende automaticamente l’esecuzione durante le trattative. Tuttavia, è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione un termine per la presentazione di un piano del consumatore o di un concordato minore e chiedere la sospensione ex art. 624 c.p.c.. Inoltre, un accordo omologato (accordo di ristrutturazione dei debiti) blocca le azioni esecutive.
7. Simulazioni pratiche
Per comprendere l’impatto dei pignoramenti e l’efficacia delle tutele, proponiamo alcune simulazioni numeriche.
7.1 Pignoramento dello stipendio
Supponiamo un dipendente con stipendio netto mensile di 2 200 €. L’agente della riscossione notifica un pignoramento per debiti fiscali.
- Calcolo della trattenuta: per stipendi superiori a 2 500 €, l’INPS applica la trattenuta massima di 20% oltre i 5 000 € . Nel nostro caso, lo stipendio rientra nella fascia 2.500‑5.000 €; la trattenuta sarà 1/7 (circa 14,3%).
- Importo pignorato: 2 200 € × 14,3% ≈ 315 € al mese. Il dipendente riceverà 1 885 €.
- Possibile difesa: se il dipendente dimostra di avere un nucleo familiare numeroso o condizioni di particolare disagio economico, può chiedere al giudice dell’esecuzione una riduzione della trattenuta. In alternativa, può accedere a un piano del consumatore, che sospende le azioni esecutive.
7.2 Pignoramento del conto corrente
Un contribuente riceve un atto di pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis. Il giorno della notifica il conto ha un saldo di 0 €. Nei 60 giorni successivi vengono accreditati:
| Data | Tipo di accredito | Importo |
|---|---|---|
| 10 gennaio | Stipendio netto | 1 800 € |
| 25 gennaio | Bonus produttività | 500 € |
| 5 febbraio | Bonifico da cliente | 2 000 € |
Secondo la Cassazione n. 28520/2025, la banca deve congelare tutti gli accrediti nei 60 giorni e trasferirli all’Agenzia delle entrate‑Riscossione . Il saldo totale di 4 300 € sarà destinato al pagamento del debito, lasciando il conto a zero. Solo dopo la scadenza dei 60 giorni il contribuente potrà disporre delle somme future.
Difese possibili: se il debitore dimostra che le somme accreditate sono impignorabili (es. indennità di maternità, assegni di sostegno) potrà chiedere la restituzione. Può inoltre presentare ricorso se la notifica è irregolare o se l’atto non riporta l’importo corretto.
7.3 Esdebitazione del debitore incapiente
Marco è un ex lavoratore autonomo con debiti per 120 000 €, nessun immobile e reddito precario. Presenta domanda di liquidazione controllata offrendo la vendita dei pochi beni mobili. La liquidazione produce 5 000 €, insufficiente a pagare i creditori. Marco chiede l’esdebitazione del debitore incapiente. Il giudice, verificata l’assenza di condotte fraudolente e il comportamento collaborativo, concede l’esdebitazione. Marco viene liberato dai debiti residui . Questa ipotesi mostra come la legge consenta una seconda possibilità a chi non può più pagare.
7.4 Moratoria nel piano del consumatore
Lucia, insegnante a tempo determinato, accumula debiti per 50 000 € di finanziamenti. Con l’aiuto dell’OCC, propone un piano del consumatore che offre ai creditori privilegiati (banca ipotecaria) il pagamento dell’80% del credito con una moratoria di due anni dall’omologazione; i creditori chirografari riceveranno il 30% in cinque anni. Il giudice omologa il piano, nonostante l’opposizione della banca, ritenendo che la moratoria e la falcidia rispettino l’art. 67 CCII . Durante i due anni di moratoria, Lucia paga solo gli interessi legali; terminata la moratoria, inizia a pagare il capitale.
8. Conclusioni
Nel 2025 il panorama del pignoramento in Italia è profondamente cambiato. Le recenti riforme e le sentenze della Corte di Cassazione hanno rafforzato i poteri dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione, introducendo il pignoramento dinamico dei conti correnti e imponendo rigidi obblighi procedurali ai creditori (deposito delle copie conformi entro 15 giorni). Allo stesso tempo, il legislatore ha rafforzato le tutele per il debitore: l’impignorabilità della casa di abitazione per i debiti fiscali, la protezione degli strumenti di lavoro, i limiti alle trattenute su stipendi e pensioni e l’innalzamento delle soglie di verifica dei debiti.
Per difendersi efficacemente, il debitore deve:
- conoscere i beni impignorabili e far valere l’impignorabilità assoluta o relativa;
- verificare attentamente le notifiche e il rispetto dei termini procedurali, sollevando eccezioni di inefficacia o improcedibilità;
- valutare l’accesso a strumenti alternativi come la rottamazione‑quater, le rateizzazioni, i piani del consumatore e i concordati minori, che consentono di ristrutturare il debito e ottenere l’esdebitazione.
Agire tempestivamente è essenziale: molti rimedi devono essere esperiti entro termini brevi e richiedono l’assistenza di professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono consulenze personalizzate, analisi degli atti, opposizioni, trattative con i creditori e gestione di piani di rientro e procedure di sovraindebitamento. Grazie alla competenza maturata in materia di pignoramenti e diritto bancario, lo studio è in grado di bloccare azioni esecutive, fermi amministrativi, ipoteche e vendite e di costruire strategie legali efficaci.
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