Introduzione
Il pignoramento della pensione è un tema centrale per chi, da debitore, si trova a dover affrontare un’azione esecutiva sulla propria entrata previdenziale. La pensione, per molti, rappresenta l’unica fonte di sostentamento: la sua tutela è quindi una questione di primaria importanza, poiché un’errata gestione o una mancata difesa può compromettere la dignità e il tenore di vita del pensionato. Nel corso degli anni il legislatore e la giurisprudenza si sono occupati ripetutamente della materia, bilanciando il diritto del creditore a soddisfarsi con la tutela del minimo vitale e la garanzia di una vita dignitosa per il debitore (artt. 2, 38 Cost.). Dal 2022, con l’introduzione del D.L. 115/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-bis”) convertito dalla legge n. 142/2022, sono state introdotte nuove soglie di impignorabilità che hanno ampliato la protezione per i pensionati, prevedendo un minimo impignorabile pari a 1.000 euro o comunque doppio dell’assegno sociale (oggi circa 1.038 euro) . A queste si aggiungono le regole generali dell’art. 545 del codice di procedura civile, delle norme tributarie (art. 72-ter D.P.R. 602/1973), delle leggi speciali (art. 69 L. 153/1969) e le interpretazioni fornite dai tribunali.
Per il cittadino indebitato, conoscere esattamente come funziona il pignoramento della pensione, quali limiti sono previsti, quali strategie difensive attivare e quali errori evitare è essenziale per difendere i propri diritti. Questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, offre una trattazione esaustiva basata su fonti ufficiali, sentenze recenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, circolari dell’INPS e interpretazioni dottrinali.
Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti di fama nazionale, specializzati in diritto bancario, tributario, fallimentare e sovraindebitamento. Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, l’avv. Monardo è anche Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Il suo studio fornisce assistenza legale in tutto il territorio nazionale con particolare attenzione alla tutela del debitore: si occupa della analisi degli atti di pignoramento, redige ricorsi e opposizioni, promuove sospensioni cautelari, conduce trattative con i creditori, elabora piani di rientro sostenibili e promuove procedure giudiziali e stragiudiziali per la risoluzione delle situazioni debitorie. La sua esperienza pluriennale consente di individuare soluzioni rapide ed efficaci per bloccare o ridurre gli effetti del pignoramento della pensione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
L’ordinamento italiano disciplina il pignoramento delle pensioni attraverso un complesso di norme che mirano a proteggere il minimo vitale del debitore pur consentendo al creditore di soddisfare il proprio credito. Di seguito esaminiamo le disposizioni principali.
1.1 Articolo 545 c.p.c.: limiti alla pignorabilità dei crediti da lavoro e pensione
L’art. 545 c.p.c. è la norma cardine in materia di pignorabilità dei crediti da lavoro dipendente e della pensione. Il comma 7 stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione, indennità equiparate e altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un importo corrispondente a due volte l’assegno sociale INPS (oggi 2 × € 521,95 = € 1.043,90), con un minimo di 1.000 € . Solo la parte eccedente questa soglia può essere pignorata nei limiti della quota di un quinto prevista per stipendi e pensioni. In caso di accredito su conto corrente, la norma stabilisce che il pignoramento non può colpire l’ultima mensilità e che è impignorabile l’importo pari a tre volte l’assegno sociale (circa 1.565 €); l’eccedenza può essere pignorata. Il giudice dell’esecuzione può dichiarare l’inefficacia del pignoramento per la parte eccedente tali limiti .
I commi 3, 4 e 5 dell’art. 545 c.p.c. distinguono tra crediti totalmente impignorabili (ad esempio, sussidi per maternità, malattia, invalidità) e crediti parzialmente pignorabili (stipendi, salari, pensioni), fissando la quota pignorabile nella misura di un quinto. In presenza di più creditori per cause diverse (es. alimenti, tributi), è possibile che le trattenute arrivino fino a due quinti, ma la somma complessiva non può superare la metà del netto percepito, secondo il principio di cumulo delle cause di prelazione . La ratio della norma, come ricordato dalla Corte Costituzionale, è tutelare la dignità della persona e il diritto a una vita decorosa bilanciandolo con gli interessi dei creditori .
1.2 Decreto Aiuti-bis e innalzamento del minimo impignorabile (Legge 142/2022)
Nel 2022 il Decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022) ha modificato l’art. 545 c.p.c., elevando il minimo impignorabile da una volta e mezza l’assegno sociale più la metà (vecchio criterio) a due volte l’assegno sociale, fissando un minimo di 1.000 euro. L’INPS, con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, ha chiarito che il nuovo limite si applica dal 22 settembre 2022 e anche alle procedure pendenti senza ordinanza di assegnazione; eventuali somme trattenute oltre i nuovi limiti dopo quella data devono essere restituite . La legge ha l’obiettivo di adeguare il minimo vitale all’aumento del costo della vita, rafforzando la tutela del pensionato e riducendo i rischi di povertà.
1.3 Articolo 72-ter D.P.R. 602/1973: pignoramento effettuato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Per i crediti fiscali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha un regime speciale. L’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 stabilisce che i redditi da lavoro dipendente e le pensioni possono essere pignorati con percentuali progressive: – 10 % (un decimo) per importi netti fino a € 2.500; – 15 % (un settimo) per importi tra € 2.500 e € 5.000; – 20 % (un quinto) per importi superiori a € 5.000 .
La norma specifica che il calcolo deve avvenire sulla parte eccedente il doppio dell’assegno sociale e che l’agente della riscossione può comunque applicare la quota massima di un quinto per i crediti superiori a € 5.000. L’articolo prevede inoltre che, se lo stipendio o la pensione sono versati su conto corrente, il pignoramento non opera sull’ultimo accredito (tutela analoga a quella dell’art. 545 c.p.c.). La ratio di queste fasce è consentire un prelievo più cauto per i redditi bassi e più incisivo per i redditi elevati.
1.4 Articolo 72-bis D.P.R. 602/1973: pignoramento presso terzi semplificato
L’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 disciplina la procedura semplificata di pignoramento presso terzi per i tributi: l’Agente della riscossione può ordinare direttamente al terzo (es. datore di lavoro, banca) di versare le somme dovute entro 60 giorni, comprensive anche di quelle maturande entro i successivi 60 giorni . La norma inizialmente riguardava solo crediti non pensionistici ma, a seguito della legge 205/2017, è stata estesa a quasi tutte le categorie. Tuttavia, la pensione è esclusa dall’applicazione di questa procedura: per le pensioni resta necessaria l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Se il terzo non ottempera, la procedura si converte nel pignoramento ordinario con atto esecutivo da depositare in tribunale .
La Corte di Cassazione, con la decisione n. 28.520/2025, ha precisato che nel pignoramento ex art. 72-bis l’obbligo del terzo di bloccare le somme riguarda non solo il saldo disponibile al momento dell’atto ma anche tutte le somme accreditate entro 60 giorni, anche se il conto era in rosso . Ciò rende questo strumento particolarmente incisivo.
1.5 Articolo 69 L. 153/1969: recupero di indebiti previdenziali
Quando il creditore è l’INPS e il debito deriva da prestazioni indebite o omissioni contributive, si applica l’art. 69 della L. 153/1969: pensioni e indennità possono essere cedute, sequestrate o pignorate nel limite di un quinto per crediti dell’Istituto; è però sempre garantito il trattamento minimo previsto dalla legge . La norma consente all’INPS di recuperare indebiti con modalità più snelle rispetto ai creditori comuni.
1.6 Giurisprudenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha più volte affrontato il tema della pignorabilità delle pensioni per verificarne la conformità ai principi costituzionali. Tra le pronunce principali:
- Sentenza n. 248/2015: la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 545 c.p.c. nella parte in cui, prima della riforma del 2022, consentiva il pignoramento della pensione oltre l’importo di una volta e mezza l’assegno sociale più la metà. La Corte ha ritenuto che tale soglia non garantisse un’esistenza dignitosa.
- Sentenza n. 13/2017: la Corte ha ribadito che anche nelle procedure di recupero coattivo tributario occorre rispettare il principio di proporzionalità e tutela del minimo vitale, vietando il pignoramento che riduce il pensionato in stato di indigenza.
- Sentenza n. 234/2020: la Corte ha ritenuto legittimo l’art. 72-ter per la parte in cui fissa percentuali differenziate e ha esposto la ratio dell’intervento pubblico. Ha confermato la necessità che la normativa sia interpretata in modo conforme alla Costituzione, salvaguardando la dignità umana.
- Ordinanza n. 92/2025: la Consulta ha esaminato la questione della prevalenza dell’art. 69 L. 153/1969 sui limiti di impignorabilità dell’art. 545, valutando se l’INPS possa aggredire la pensione per indebiti oltre il minimo vitale. La decisione (ancora non pubblicata in forma definitiva a dicembre 2025) sottolinea che la tutela del minimo vitale è principio inderogabile anche nei confronti dell’INPS .
1.7 Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione è intervenuta spesso a chiarire i confini del pignoramento della pensione. Tra le pronunce più rilevanti in ambito civile e tributario si segnalano:
- Cass. civ., sez. VI, 21 ottobre 2025, n. 34.306: ha affermato che i limiti di impignorabilità delle pensioni stabiliti dall’art. 545 c.p.c. si applicano anche ai sequestri penali e alle confische per equivalente; però non si applicano alle somme derivanti dal riscatto anticipato di polizze assicurative vita, perché tali somme perdono la natura previdenziale .
- Cass. civ., ord. Sez. Unite, 24 giugno 2025, n. 23.355: ha stabilito che il giudice competente a conoscere le controversie sul pignoramento della pensione è l’autorità giudiziaria ordinaria, non il giudice tributario. Ciò vale sia per contestazioni sulla regolarità formale degli atti dell’Agenzia delle entrate sia per questioni successive all’ordinanza di assegnazione .
- Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2025, n. 28.520: ha interpretato l’art. 72-bis, precisando che la banca deve vincolare non solo il saldo esistente al momento dell’atto di pignoramento fiscale ma anche le somme future accreditate entro 60 giorni .
- Cass. civ., sez. VI, 15 novembre 2019, n. 29.725: ha sancito che, nei pignoramenti bancari, la tutela del minimo vitale si applica anche quando la pensione è versata su conti cointestati, dovendosi calcolare la soglia impignorabile sulla quota spettante al pensionato.
- Cass. civ., sez. VI, 24 maggio 2023, n. 14.430: ha chiarito che il pignoramento della pensione costituisce un diritto potestativo del creditore, ma deve essere esercitato nel rispetto dei limiti legali; la banca deve rilasciare prontamente al debitore la parte impignorabile.
- Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2024, n. 16.012: ha affermato che, in presenza di più pignoramenti sulla pensione, la somma complessiva trattenuta non può superare la metà della parte pignorabile calcolata ex art. 545 c.p.c., e che i pignoramenti successivi devono attendere la fine del primo se riguardano lo stesso titolo. Questo principio è stato ribadito da varie pronunce di merito (es. Tribunale di Trieste, ordinanza n. 863/2025) .
- Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2018, n. 3.681: ha stabilito che, se il creditore non rispetta i limiti di cui all’art. 545, l’ordinanza di assegnazione può essere impugnata e il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la quota pignorabile, eventualmente restituendo le somme indebitamente trattenute.
1.8 Giurisprudenza di merito
La giurisprudenza di merito ha contribuito a definire i criteri applicativi delle norme in materia. Tra le decisioni più significative:
- Tribunale di Trieste, ord. 14 marzo 2025, n. 863: ha stabilito che, in caso di concorso di più pignoramenti sulla pensione, la somma dei prelievi non può superare la metà della quota pignorabile; inoltre, il secondo pignoramento può essere eseguito solo dopo il soddisfacimento del primo se le cause di credito sono identiche .
- Tribunale di Verona, sent. 12 luglio 2019: ha dichiarato inefficace un pignoramento di pensione effettuato oltre i limiti dell’art. 545 c.p.c. e ha condannato il creditore alla restituzione delle somme trattenute, evidenziando la violazione del minimo vitale.
- Tribunale di Milano, ord. 1 febbraio 2024: ha affermato che, in caso di conto corrente su cui confluiscono sia redditi da pensione sia altri accrediti, la banca deve distinguere e applicare l’impignorabilità solo sulla quota riconducibile alla pensione.
- Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sent. 8 maggio 2023: ha negato la competenza del giudice tributario a decidere sulla legittimità dell’atto di pignoramento della pensione, confermando la tesi poi recepita dalla Cassazione .
2. Procedura passo-passo del pignoramento della pensione
Vediamo ora come si sviluppa in concreto la procedura di pignoramento della pensione, distinguendo tra il regime ordinario e quello fiscale.
2.1 Pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.)
Il pignoramento presso terzi si attiva con la notifica di un atto di pignoramento da parte del creditore al debitore e al terzo (INPS o ente pensionistico) che detiene la somma. L’atto deve contenere:
- Indicazione dell’ammontare del credito e degli accessori.
- Ingiunzione al terzo di non disporre delle somme a favore del debitore sino a concorrenza del credito.
- Invito al terzo a rendere la dichiarazione di quantità (art. 547 c.p.c.) con cui indica le somme dovute al debitore.
Deposito dell’atto: entro 30 giorni dalla notifica, il creditore deve iscrivere a ruolo l’esecuzione depositando l’atto di pignoramento presso il tribunale competente. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti.
Dichiarazione del terzo: l’INPS, nella pratica, invia una dichiarazione con cui indica l’importo della pensione, la quota impignorabile e quella pignorabile, e comunica se sono pendenti altri pignoramenti. Se il terzo non rende dichiarazione o l’atto presenta vizi, il creditore può richiedere che il giudice ordini il pagamento sulla base delle prove documentali.
Udienza e ordinanza di assegnazione: all’udienza, il giudice dell’esecuzione verifica la regolarità dell’atto, gli eventuali vizi procedurali e l’esistenza di opposizioni. Pronuncia quindi l’ordinanza di assegnazione con la quale dispone la quota della pensione da assegnare al creditore e ordina all’INPS di versarla periodicamente. In caso di più pignoramenti, il giudice applica il cumulo delle trattenute come stabilito dall’art. 545 c.p.c. e dalla giurisprudenza di merito.
Versamento delle somme: l’INPS trattiene mensilmente la quota pignorata e la versa al creditore sino a integrale soddisfazione. Il debitore può in ogni momento chiedere la riduzione della quota se le condizioni economiche peggiorano o se sopravvengono nuovi pignoramenti che riducono eccessivamente il reddito residuo.
2.2 Pignoramento fiscale (art. 72-ter e 72-bis D.P.R. 602/1973)
Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per tributi non pagati, la procedura è diversa:
- Notifica dell’atto di pignoramento al debitore, all’INPS e al suo datore di lavoro (se pensione complementare). L’atto indica il calcolo del debito e la fascia applicabile (10 %, 15 % o 20 %).
- Applicazione immediata: l’INPS, ricevuto l’atto, applica direttamente la trattenuta secondo le percentuali dell’art. 72-ter, senza necessità dell’ordinanza di assegnazione. Tuttavia, per le pensioni la trattenuta deve rispettare la soglia minima di impignorabilità introdotta dal Decreto Aiuti-bis.
- Remissione al creditore: l’INPS versa le somme trattenute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il debitore può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. al tribunale ordinario per contestare vizi formali, prescrizione o illegittimità dell’atto.
Nel caso di pignoramento fiscale semplificato ex art. 72-bis, non applicabile alle pensioni, il terzo è obbligato a versare le somme entro 60 giorni, compresi i crediti maturandi , e la banca deve bloccare anche gli accrediti futuri entro 60 giorni . Se il pignoramento fiscale incide su un conto su cui viene versata la pensione, l’istituto di credito deve distinguere e applicare la tutela del minimo vitale sul primo accredito pensionistico.
2.3 Termini e scadenze
- Notifica: l’atto di pignoramento deve essere notificato entro 90 giorni dall’emissione (per evitare decadenze).
- Dichiarazione del terzo: deve essere resa entro 10 giorni dalla notifica dell’atto.
- Iscrizione a ruolo: deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica; pena l’inefficacia del pignoramento.
- Opposizione agli atti esecutivi: il debitore può proporre opposizione entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto (art. 617 c.p.c.) o entro 20 giorni dalla dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.).
2.4 I diritti del pensionato
Il pensionato ha diversi strumenti per difendersi:
- Diritto all’informazione: può ottenere copia del proprio fascicolo presso l’ufficio esecuzioni, conoscere l’importo pignorato e chiedere chiarimenti all’INPS.
- Impugnazione dell’ordinanza: può impugnare l’ordinanza di assegnazione con reclamo se ritiene violati i limiti di legge.
- Istanza di riduzione: può chiedere la riduzione della quota pignorata se sopravvengono bisogni alimentari o nuovi debiti.
- Azioni di risarcimento: può agire contro il creditore o l’istituto bancario che abbia trattenuto somme oltre il consentito, chiedendone la restituzione.
3. Difese e strategie legali
Affrontare un pignoramento della pensione richiede un approccio professionale e multidisciplinare. Le difese si distinguono a seconda che si agisca prima dell’ordinanza di assegnazione, durante l’esecuzione o in sede tributaria.
3.1 Opposizione all’atto di pignoramento (art. 615 c.p.c.)
Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando contesta il diritto del creditore o l’esistenza stessa del debito. L’opposizione deve essere proposta davanti al giudice dell’esecuzione se l’esecuzione è già iniziata. Esempi di motivi:
- Prescrizione del credito: ad esempio, i contributi INPS si prescrivono in 5 anni.
- Omessa notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento.
- Pagamenti già avvenuti (non registrati).
L’opposizione sospende l’esecuzione se il giudice ritiene fondata la contestazione. La Cassazione ha confermato che questioni relative alla regolarità formale dell’atto e alla prescrizione appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria .
3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Può essere proposta quando si contestano vizi formali dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione (es. omessa indicazione del termine per presentare la dichiarazione, notifica irregolare, mancata indicazione dei beni pignorati). Va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.
3.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
Se un terzo ritiene che la pensione pignorata non appartenga al debitore, può proporre opposizione di terzo. Questo strumento è raramente usato nel contesto pensionistico, ma può emergere in caso di conti cointestati o di pensioni intestate a più persone.
3.4 Istanza di riduzione o sospensione della quota
Il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di ridurre o sospendere la quota pignorata, dimostrando mutamento delle condizioni economiche (es. perdita di altri redditi, spese mediche, aumento del carico familiare). Il giudice può ridurre la percentuale o sospendere temporaneamente l’esecuzione in presenza di gravi motivi.
3.5 Strategie in caso di pignoramento fiscale
Per i debiti fiscali, oltre alle opposizioni sopra elencate, è possibile:
- Rateizzare il debito: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente piani di rateizzazione fino a 72 rate (o 120 con gravi difficoltà economiche). Ciò sospende eventuali esecuzioni in corso.
- Definizioni agevolate: rottamazioni e condoni (es. rottamazione quater) consentono sconti su sanzioni e interessi. È importante verificare le scadenze delle adesioni.
- Transazione fiscale: nelle procedure concorsuali il debitore può proporre una transazione con l’Erario con abbattimento parziale del debito.
- Concorso con altri pignoramenti: se già in corso un pignoramento ordinario, l’Agenzia può iscriversi come creditore concorrente; la quota complessiva non può superare la metà della parte pignorabile .
3.6 Rimedi per indebiti INPS
Se il pignoramento deriva da recupero di indebito previdenziale (art. 69 L. 153/1969), è possibile:
- Domandare la compensazione con crediti vantati dall’assistito nei confronti dell’INPS.
- Chiedere la rateizzazione dell’indebito.
- Eccepire la prescrizione quinquennale.
- Contestare la sussistenza dell’indebito (es. errori di calcolo INPS).
- Invocare il rispetto del minimo vitale, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla recente ordinanza della Corte Costituzionale .
4. Strumenti alternativi per risolvere la situazione debitoria
Oltre alle difese immediate, esistono procedure più strutturate che permettono al debitore di regolare o estinguere i debiti, spesso con sconti e piani di pagamento sostenibili.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse procedure di rottamazione delle cartelle (es. rottamazione quater nel 2023 e successive edizioni). Queste consentono di pagare in forma dilazionata l’importo dovuto, senza sanzioni e con riduzione degli interessi. L’adesione alla rottamazione sospende le azioni esecutive e impedisce nuovi pignoramenti.
4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012)
La L. 3/2012 disciplina gli strumenti per uscire dal sovraindebitamento: il piano del consumatore (per i soggetti non fallibili) consente di proporre ai creditori un piano di pagamento rateale con falcidia dei debiti non garantiti, soggetto all’omologazione del tribunale; l’accordo di ristrutturazione dei debiti comporta un accordo con i creditori al quale aderisce almeno il 60 % dei crediti. In entrambi i casi viene nominato un OCC che assiste il debitore e redige la relazione. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella predisposizione di tali procedure, ottenendo la sospensione dei pignoramenti durante la fase di omologazione.
4.3 Esdebitazione
L’esdebitazione è la possibilità per il debitore di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo l’esecuzione di una procedura di liquidazione controllata (ex Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Permette di ripartire senza la pressione dei debiti, compresi i pignoramenti pendenti. È applicabile anche ai debitori civili e ai professionisti.
4.4 Saldo e stralcio stragiudiziale
Molti creditori sono disponibili a definire la posizione mediante un saldo e stralcio, ossia il pagamento immediato (o rateale) di una somma inferiore al totale dovuto, in cambio dell’estinzione del debito. Lo studio Monardo può negoziare con banche, finanziarie e agenzie di recupero crediti riduzioni significative, soprattutto se il credito è incagliato o in sofferenza.
5. Errori comuni e consigli pratici
Chi subisce un pignoramento della pensione commette spesso errori che possono aggravare la situazione. Ecco i principali:
- Ignorare gli atti notificati: non aprire la raccomandata o la PEC è uno degli errori più gravi. I termini per presentare opposizione decorrono dalla notifica; perdere i termini rende difficile annullare il pignoramento.
- Pagare spontaneamente al creditore: versare direttamente al creditore importi pignorati senza passare dall’INPS o dalla banca può comportare la nullità del pagamento e l’obbligo di pagare nuovamente.
- Non verificare i limiti di legge: molti debitori non sanno che esiste un minimo impignorabile e non controllano se l’INPS ha trattenuto oltre il dovuto. È fondamentale richiedere sempre l’estratto contributivo.
- Confondere diversi tipi di pignoramento: esistono regole diverse per i pignoramenti fiscali, ordinari e per gli indebiti INPS; confonderle può portare a presentare l’opposizione davanti al giudice sbagliato .
- Rivolgersi a professionisti improvvisati: solo avvocati esperti in diritto esecutivo e tributario possono individuare vizi e strategie adeguate. Lo studio Monardo offre consulenza specializzata.
- Non valutare soluzioni alternative: a volte la difesa contro il pignoramento è solo un palliativo; è necessario considerare piani del consumatore, rottamazioni o saldo e stralcio per risolvere definitivamente la situazione.
Consigli pratici
- Verifica la prescrizione: molti crediti fiscali e contributivi si prescrivono in 5 o 10 anni.
- Conserva tutte le notifiche: le cartelle di pagamento e gli avvisi devono essere conservati per ricostruire la validità del credito.
- Richiedi all’INPS la documentazione: puoi ottenere copia del pignoramento e dello stato della tua pensione.
- Agisci tempestivamente: i termini per le opposizioni sono perentori.
- Richiedi consulenza preventiva: prima di firmare piani di rientro o accordi, fai verificare i documenti da un avvocato specializzato.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Limiti di impignorabilità
| Tipo di credito | Soglia impignorabile | Quota pignorabile | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Pensione (creditori ordinari) | Minimo: 2 × assegno sociale (€ 1.043,90); se inferiore, 1.000 € | 1/5 della parte eccedente | Art. 545 c.p.c. |
| Pensione (pignoramento fiscale) | Minimo: 2 × assegno sociale; 1.000 € | 1/10 (<2.500 €); 1/7 (2.500–5.000 €); 1/5 (>5.000 €) | Art. 72-ter D.P.R. 602/1973 |
| Pensione (indebiti INPS) | Trattamento minimo e 1/5 per recupero indebiti | 1/5 | Art. 69 L. 153/1969 |
| Pignoramento su conto corrente | Impignorabile: ultimo accredito; eccedenza >3 × assegno sociale | 1/5 dell’eccedenza | Art. 545 c.p.c. |
6.2 Procedure e termini
| Fase | Termine | Azione |
|---|---|---|
| Notifica atto di pignoramento | Entro 90 giorni dall’emissione | Il creditore notifica al debitore e all’INPS/datore di lavoro |
| Dichiarazione del terzo | Entro 10 giorni dalla notifica | INPS dichiara importo e eventuali altri pignoramenti |
| Iscrizione a ruolo | Entro 30 giorni dalla notifica | Il creditore iscrive la causa in tribunale |
| Opposizione ex art. 615 c.p.c. | 20 giorni dalla notifica o dalla dichiarazione del terzo | Contestazione del diritto di procedere ad esecuzione |
| Opposizione ex art. 617 c.p.c. | 20 giorni | Contestazione di vizi formali |
| Esecuzione fiscale ex art. 72-ter | Immediata | INPS trattiene le somme senza bisogno di ordinanza |
6.3 Fasce di prelievo nel pignoramento fiscale
| Importo netto mensile della pensione | Percentuale prelevabile | Importo residuo tutelato |
|---|---|---|
| Fino a € 2.500 | 10 % | Almeno il minimo vitale (€ 1.043,90) |
| € 2.500 – € 5.000 | 15 % | Il residuo deve comunque garantire il minimo vitale |
| Oltre € 5.000 | 20 % | Resta impignorabile la quota minima ex art. 545 c.p.c. |
7. Domande frequenti (FAQ)
7.1 Cos’è il pignoramento della pensione?
È l’azione esecutiva con cui un creditore richiede al giudice o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di prelevare una parte della pensione del debitore per soddisfare il proprio credito. L’INPS versa al creditore la quota pignorata sino all’estinzione del debito.
7.2 Quali sono le somme impignorabili sulla pensione?
Sono impignorabili le somme corrispondenti a due volte l’assegno sociale, con minimo di € 1.000, e il triplo dell’assegno sociale per le pensioni accreditate su conto corrente . Inoltre, il primo accredito bancario è escluso dal pignoramento.
7.3 È possibile pignorare la pensione minima?
No. La pensione minima è impignorabile nella misura stabilita dall’art. 545 c.p.c. Solo l’eccedenza può essere pignorata.
7.4 Posso subire più di un pignoramento sulla pensione?
Sì, ma la somma complessiva dei prelievi non può superare la metà della quota pignorabile . Se i creditori hanno titoli diversi (es. alimentari e fiscali), la seconda trattenuta non può superare 1/5 e non può cumularsi oltre i limiti.
7.5 Cosa succede se la pensione è accreditata su conto corrente?
Vale la disciplina dell’art. 545 c.p.c.: il pignoramento non opera sull’ultimo accredito e l’importo pari a tre volte l’assegno sociale resta impignorabile .
7.6 Il pignoramento fiscale può aggirare i limiti del minimo vitale?
No. Anche la riscossione tributaria deve rispettare i limiti di impignorabilità previsti dalla legge e dalla Costituzione .
7.7 Come si calcola la quota pignorabile?
Si sottrae dalla pensione netta il minimo impignorabile (2 × assegno sociale, minimo 1.000 €) e si applica la quota di 1/5 (o le percentuali fiscali). Ad esempio, con una pensione netta di € 1.800: € 1.800 – € 1.043,90 = € 756,10; un quinto di € 756,10 è € 151,22.
7.8 Il TFS/TFR può essere pignorato?
Il trattamento di fine servizio (TFS) e il trattamento di fine rapporto (TFR) sono pignorabili nei limiti di 1/5; non operano le soglie del minimo vitale perché non sono redditi periodici. Tuttavia, il pignoramento deve essere effettuato presso l’ente erogatore.
7.9 Che succede se l’INPS trattiene più del dovuto?
Si può presentare opposizione agli atti esecutivi per chiedere la restituzione delle somme e l’adeguamento della trattenuta. L’INPS è tenuta a restituire quanto indebitamente trattenuto dalla data di entrata in vigore della norma, come chiarito dalla circolare n. 38/2023 .
7.10 Le pensioni di invalidità e accompagno sono pignorabili?
No. Le pensioni di invalidità civile, gli assegni sociali, le indennità di accompagnamento e altre prestazioni assistenziali sono assolutamente impignorabili, anche per crediti fiscali .
7.11 È possibile cedere volontariamente la pensione?
Sì, il pensionato può cedere fino al quinto della pensione (cessione del quinto), ma la somma ceduta riduce la quota pignorabile. In presenza di cessione del quinto, il pignoramento aggiuntivo può essere disposto solo entro il limite della metà della quota pignorabile.
7.12 Quali sono i miei diritti se la pensione è cointestata?
In caso di conto cointestato, la pensione è comunque tutelata: il minimo vitale si calcola sulla quota del pensionato; la banca non può pignorare la pensione dell’altro intestatario. È consigliabile separare i conti per semplificare la gestione.
7.13 Posso oppormi al pignoramento se il mio reddito è l’unico sostentamento familiare?
Sì. Il giudice può ridurre o sospendere la quota pignorata se prova che il reddito residuo non basta per mantenere se stesso e la famiglia. È necessario fornire documentazione delle spese e dei carichi familiari.
7.14 Qual è il giudice competente per le controversie sul pignoramento della pensione?
Il tribunale ordinario in composizione monocratica. La Cassazione a sezioni unite ha escluso la competenza del giudice tributario .
7.15 La cartella esattoriale prescritta può giustificare il pignoramento?
No. Se la cartella è prescritta, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione e ottenere la sospensione del pignoramento. È quindi essenziale verificare la data di notifica e la tempestività della pretesa.
7.16 Cos’è il pignoramento per crediti alimentari?
È il pignoramento richiesto dall’ex coniuge o dai figli per il mantenimento. In tale caso, la quota pignorabile può essere più alta (spesso stabilita dal giudice) e ha priorità sui pignoramenti ordinari.
7.17 Posso negoziare un accordo con il creditore?
Sì. È spesso possibile ottenere un saldo e stralcio o un piano di rientro con riduzione degli interessi. La negoziazione richiede competenza legale e fiscale per proporre una soluzione sostenibile.
7.18 In caso di sovraindebitamento quali procedure posso attivare?
Puoi ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione (L. 3/2012), oppure alla procedura di liquidazione controllata con esdebitazione. Queste procedure proteggono i beni e sospendono le azioni esecutive.
7.19 Il sequestro penale può interessare la pensione?
In base alla Cassazione n. 34.306/2025, i limiti di impignorabilità delle pensioni si applicano anche ai sequestri penali e alle confische per equivalente , tutelando così il minimo vitale del pensionato.
7.20 Che fare se ricevo un atto di pignoramento?
- Non ignorarlo: leggi bene l’atto e verifica la data.
- Controlla i limiti di legge: confronta la tua pensione con le soglie impignorabili.
- Raccogli i documenti: cartelle, buste paga, dichiarazioni dei redditi.
- Richiedi una consulenza legale: un avvocato esperto come l’avv. Monardo potrà verificare la legittimità dell’atto e proporre le migliori strategie difensive.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere come si calcola il pignoramento della pensione, presentiamo alcune simulazioni pratiche.
8.1 Pensione netta di € 1.400 con pignoramento ordinario
- Importo pensione netta: € 1.400.
- Minimo impignorabile: 2 × assegno sociale (€ 1.043,90). L’importo è quindi € 1.043,90 (non si applica il minimo di € 1.000 perché più basso).
- Quota pignorabile: € 1.400 – € 1.043,90 = € 356,10.
- Importo pignorato (1/5): € 356,10 ÷ 5 = € 71,22 al mese.
Il pensionato continuerà a percepire € 1.328,78. Se interviene un secondo pignoramento per crediti diversi, la quota complessiva potrà salire al massimo a € 142,44 al mese (ovvero due quinti della parte pignorabile), ma la somma residua dovrà sempre superare il minimo vitale.
8.2 Pensione netta di € 2.800 con pignoramento fiscale
- Importo pensione netta: € 2.800.
- Minimo impignorabile: sempre € 1.043,90.
- Quota eccedente: € 2.800 – € 1.043,90 = € 1.756,10.
- Percentuale fiscale (15 %): poiché l’importo è tra € 2.500 e € 5.000, si applica 1/7 (≈14,28 %). Calcoliamo con la formula 1/7: € 1.756,10 ÷ 7 = € 250,87 al mese.
Il pensionato percepirà € 2.549,13 dopo la trattenuta. Se la pensione fosse superiore a € 5.000, la percentuale sarebbe 1/5.
8.3 Pensione su conto corrente di € 900
Se la pensione netta è di € 900, l’intera somma è impignorabile perché inferiore al minimo di € 1.000 imposto dalla legge. Anche se versata su conto corrente, la banca non può bloccarla.
8.4 Esempio con cessione del quinto in corso
Supponiamo una pensione netta di € 2.000 con cessione del quinto pari a € 200. L’importo residuo è € 1.800. Calcoliamo:
- Minimo vitale: € 1.043,90.
- Quota pignorabile: € 1.800 – € 1.043,90 = € 756,10.
- Un quinto: € 151,22.
Tuttavia, poiché già viene trattenuto un quinto per la cessione (€ 200), la somma che residua per il pignoramento non può superare un altro quinto della parte eccedente e comunque la somma dei due prelievi non può superare la metà della quota pignorabile. In questo caso, il nuovo pignoramento potrebbe essere ridotto o sospeso.
Conclusione
Il pignoramento della pensione è un procedimento complesso che richiede conoscenze specialistiche per essere gestito correttamente. Le norme vigenti e la giurisprudenza, aggiornate a dicembre 2025, prevedono una serie di tutele fondamentali per il pensionato, tra cui il minimo impignorabile (doppio dell’assegno sociale, almeno 1.000 € ), le fasce di prelievo agevolate per i debiti fiscali e i limiti al cumulo di più pignoramenti . Le recenti pronunce della Cassazione hanno consolidato l’obbligo di rispettare questi limiti anche nei sequestri penali e hanno confermato la competenza del tribunale ordinario .
Tuttavia, molte insidie persistono: errori procedurali, calcoli sbagliati da parte degli enti, applicazione errata delle soglie. Per il pensionato debitore è quindi fondamentale agire tempestivamente: verificare la legittimità degli atti, valutare la prescrizione, calcolare correttamente le quote e, se necessario, proporre opposizioni o richiedere la riduzione delle trattenute. Parallelamente, occorre considerare strumenti alternativi quali rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o saldo e stralcio, che possono risolvere definitivamente la situazione debitoria.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano un punto di riferimento autorevole in questo campo. La loro esperienza nel diritto bancario, tributario e nel sovraindebitamento consente di offrire soluzioni concrete e tempestive, dalla semplice consulenza alla gestione di procedure complesse.
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9. Approfondimento sulla cessione del quinto della pensione
La cessione del quinto della pensione è una forma di finanziamento che consente al pensionato di ottenere liquidità cedendo volontariamente al finanziatore una quota della propria pensione, nella misura massima di un quinto. La disciplina della cessione del quinto affonda le sue radici nel R.D. 1403/1920 e nel D.P.R. 895/1950, ma è stata più volte modificata per adattarsi all’evoluzione del sistema pensionistico. Oggi la cessione del quinto è regolata dal D.P.R. 180/1950 e dal D.Lgs. 311/2004, oltre che dall’art. 1260 c.c. sulla cessione dei crediti.
Nel contesto del pignoramento, la cessione del quinto presenta alcune peculiarità:
- Natura volontaria: diversamente dal pignoramento, che è una misura coattiva, la cessione del quinto è frutto di un contratto tra pensionato e finanziatore, sottoposto all’autorizzazione dell’ente pensionistico (INPS, INPDAP ecc.). L’ente verifica il rispetto dei limiti e rilascia il benestare alla cessione.
- Cumulabilità con il pignoramento: l’art. 545 c.p.c. prevede che, se sulla pensione grava una cessione del quinto, il pignoramento possa essere disposto solo entro la metà della quota pignorabile, cioè la parte eccedente il minimo vitale. In concreto, la cessione riduce lo spazio per eventuali pignoramenti; se il quinto ceduto assorbe la quota pignorabile, ulteriori pignoramenti possono essere sospesi o ridotti.
- Priorità: il contratto di cessione stipulato prima del pignoramento ha efficacia opponibile ai terzi; pertanto, il creditore procedente deve rispettare la trattenuta già in corso. Diverso è il caso in cui la cessione sia stipulata dopo la notifica di pignoramento: in questo caso, potrebbe essere considerata inefficace nei confronti del creditore procedente se riduce la garanzia generica (art. 2740 c.c.).
- TFR/TFS come garanzia: la cessione può essere garantita anche dal trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR), che viene destinato in pagamento se la pensione non è sufficiente. Tuttavia, il TFR/TFS resta pignorabile nei limiti di un quinto in via ordinaria, e fino alla metà per debiti alimentari.
- Costo complessivo: nella cessione del quinto gravano interessi e oneri accessori (commissioni, polizza vita obbligatoria). Prima di ricorrere a questo strumento è consigliabile valutare soluzioni alternative meno onerose, come prestiti a tasso agevolato offerti da istituti pubblici.
Quando sulla pensione gravano sia un pignoramento sia una cessione del quinto, occorre calcolare la capacità residua. Ad esempio, con una pensione di € 1.800 e una cessione di € 200, resta un importo netto di € 1.600. Sottraendo il minimo vitale (€ 1.043,90), la parte pignorabile è € 556,10; un quinto di tale somma è € 111,22. Poiché la cessione assorbe già un quinto della pensione complessiva, il giudice potrebbe ridurre la quota pignorabile a un valore inferiore per non superare i limiti complessivi imposti dall’art. 545 c.p.c. In questi casi è essenziale presentare un’istanza di riduzione.
Altra questione riguarda la surroga: il pensionato può estinguere anticipatamente una cessione del quinto tramite un nuovo finanziamento più vantaggioso (surroga del quinto). Anche in questo caso serve l’autorizzazione dell’INPS, e il nuovo contratto dovrà rispettare i limiti previsti. Se nel frattempo è stato notificato un pignoramento, la surroga potrebbe essere ostacolata: il creditore procedente potrebbe opporsi per evitare che la nuova cessione riduca ulteriormente la quota pignorabile.
Infine, ricordiamo che, secondo il Testo Unico Bancario (TUB), le banche e gli intermediari finanziari devono fornire al pensionato informazioni chiare sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), sulle spese e sulle conseguenze di eventuali inadempimenti. La trasparenza contrattuale è fondamentale per evitare contenziosi.
10. Pignoramento e procedure penali, fallimentari e concorsuali
Il pignoramento della pensione non riguarda soltanto l’esecuzione civile per debiti contrattuali o fiscali, ma può essere disposto anche nell’ambito di procedimenti penali e procedure concorsuali. Vediamo come si declina in questi contesti.
10.1 Pignoramento e procedimenti penali
Nel processo penale, il giudice può disporre il sequestro conservativo o la confisca di beni e crediti del condannato. Fino al 2025, era dibattuto se le somme percepite a titolo di pensione potessero essere sequestrate o confiscate senza limiti. La Cassazione n. 34.306/2025 ha chiarito che i limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. si applicano anche alle misure ablative penali, almeno per la parte necessaria a garantire il minimo vitale . Ciò significa che il sequestro o la confisca non possono privare il condannato del reddito minimo, a meno che la somma oggetto di confisca non derivi dalla conversione di un bene che ha perso la sua funzione previdenziale (es. riscatto di una polizza vita).
Le ragioni di questa estensione derivano dal principio costituzionale di tutela della dignità umana e dalla ratio rieducativa della pena (art. 27 Cost.), che verrebbe frustrata se il condannato fosse ridotto alla fame. In ogni caso, la confisca per equivalente può essere operata su beni diversi dalla pensione (immobili, veicoli, conti correnti ordinari) lasciando intatta la pensione stessa.
10.2 Pignoramento e procedure concorsuali
Il pignoramento della pensione può essere disposto anche nell’ambito di procedure concorsuali come il fallimento (ora liquidazione giudiziale), il concordato preventivo e la liquidazione controllata del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In questi casi, l’organo della procedura (curatore o liquidatore) può agire per recuperare somme dovute al fallito, compresa la pensione, ma deve rispettare i limiti di impignorabilità.
Nel concordato preventivo o nella ristrutturazione dei debiti, la pensione può essere considerata reddito futuro a disposizione della massa, ma solo per la quota pignorabile. L’esperto negoziatore (D.L. 118/2021) può proporre ai creditori un piano che preveda l’utilizzo della pensione eccedente il minimo vitale per soddisfare i debiti. La presenza di eventuali cessioni o pignoramenti in corso influisce sull’entità della somma destinabile ai creditori.
In caso di liquidazione controllata (procedura di sovraindebitamento per il debitore civile), il giudice nomina un liquidatore che redige l’inventario dei beni e dei crediti. Anche in questo contesto, la pensione è inclusa tra i redditi da liquidare, ma solo nella misura pignorabile. La parte impignorabile resta nella disponibilità del debitore per garantirgli il sostentamento. Dopo l’esecuzione della liquidazione, il debitore può ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui.
10.3 Pignoramento e separazioni o divorzi
Un capitolo particolare riguarda il pignoramento della pensione a favore dell’ex coniuge o dei figli. In sede di separazione o divorzio, il giudice può stabilire un assegno di mantenimento, che può essere recuperato forzatamente mediante pignoramento della pensione. In tali casi, la quota pignorabile può essere superiore al quinto e può arrivare fino a metà della pensione netta. La giurisprudenza ritiene che il diritto al mantenimento abbia carattere prioritario e prevalente rispetto ad altri crediti. Tuttavia, anche in questi casi deve essere garantito al debitore un minimo vitale congruo.
11. Ulteriori pronunce giurisprudenziali
La materia del pignoramento della pensione è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali. Di seguito si riportano alcuni orientamenti significativi che arricchiscono l’interpretazione delle norme.
11.1 Cassazione 19 luglio 2017 n. 17.946
La Corte ha stabilito che la cessione del quinto non può essere considerata un contratto di natura meramente obbligatoria, bensì un contratto avente effetti reali nei confronti dell’ente previdenziale, una volta rilasciato il benestare. Pertanto, il creditore che procede al pignoramento deve rispettare la cessione del quinto già in atto.
11.2 Cassazione 6 febbraio 2019 n. 3.480
Questa sentenza ha chiarito che, quando la pensione è accreditata su un conto cointestato, la presunzione di comproprietà delle somme (art. 1298 c.c.) è superabile: il creditore può pignorare solo la quota di pertinenza del pensionato, applicando i limiti di impignorabilità. La banca deve quindi distinguere l’origine dei fondi e rispondere al pignoramento solo per la parte riferibile al debitore.
11.3 Cassazione 29 ottobre 2020 n. 24.183
La Corte ha ribadito che il pignoramento mobiliare presso terzi deve essere notificato anche al debitore personalmente, pena la nullità. La mancata notifica al debitore preclude la possibilità di opporsi efficacemente all’esecuzione. Tale pronuncia ha indotto molti tribunali a dichiarare la nullità di pignoramenti della pensione avvenuti solo con notificazione all’INPS.
11.4 Cassazione 13 dicembre 2021 n. 39.752
È stato stabilito che le indennità sostitutive della pensione (es. assegno straordinario di solidarietà, assegni erogati ai dirigenti bancari ex fondi di solidarietà) seguono lo stesso regime di pignorabilità delle pensioni vere e proprie, poiché hanno natura previdenziale. Ne consegue che anche per queste prestazioni si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c., compreso il minimo vitale.
11.5 Cassazione 8 novembre 2018 n. 28.540
La Corte ha confermato che, in caso di mancata dichiarazione del terzo (INPS) o di dichiarazione generica, il giudice può procedere all’assegnazione delle somme sulla base dei documenti prodotti dal creditore. Ciò impone al debitore di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite e, se necessario, di presentare opposizione per contestare la determinazione della quota pignorata.
11.6 Altre pronunce di merito
- Corte d’Appello di Torino, sent. 5 aprile 2022: ha stabilito che l’ente previdenziale può sospendere l’erogazione della pensione solo entro i limiti imposti dalla legge e non può trattenere somme eccedenti senza l’ordinanza di assegnazione.
- Tribunale di Bologna, ord. 30 gennaio 2023: ha riconosciuto che, qualora il debitore dimostri di avere a carico familiari disabili, il giudice può applicare una trattenuta inferiore a un quinto per tutelare il nucleo familiare.
- Tribunale di Palermo, sent. 11 marzo 2018: ha affermato che, in caso di pensioni estere corrisposte in Italia, le regole di impignorabilità si applicano solo alla quota percepita nello Stato, mentre per la parte corrisposta all’estero la giurisdizione resta dello Stato erogante.
Queste pronunce confermano l’importanza di seguire un approccio personalizzato, valutando i fatti specifici di ogni caso.
12. Comparazione con altri ordinamenti europei
Sebbene il nostro ordinamento garantisca un livello elevato di tutela del pensionato debitore, è interessante osservare come altri paesi affrontano il tema del pignoramento dei redditi da pensione.
- Francia: il Code des procédures civiles d’exécution prevede che le pensioni siano pignorabili solo oltre una soglia “seuil de saisie” calcolata in funzione del numero di persone a carico. La quota pignorabile oscilla tra 1/20 e 1/3 a seconda del reddito, con una protezione minima simile al nostro minimo vitale.
- Germania: la Zivilprozessordnung stabilisce un importo base impignorabile (Pfändungsfreigrenze), aggiornato annualmente, pari a circa 1.409 euro mensili per i single, con incrementi per familiari a carico. Le pensioni sono equiparate ai salari e sono pignorabili solo oltre questa soglia, con scaglioni progressivi.
- Spagna: la Ley de Enjuiciamiento Civil fissa un minimo impignorabile equivalente al salario minimo interprofessionale. La parte eccedente può essere pignorata con percentuali crescenti, dal 30 % al 60 %, in base alla misura dell’eccedenza, ma sono previste esenzioni per redditi di natura assistenziale.
Queste esperienze dimostrano che la tendenza comune nei paesi europei è quella di salvaguardare un minimo vitale e di graduare la quota pignorabile in base al reddito. La normativa italiana appare quindi in linea con gli standard europei ma potrebbe essere ulteriormente migliorata per rendere più chiari i meccanismi di calcolo e ridurre la discrezionalità degli enti esecutivi.
13. Criticità applicative, proposte di riforma e prospettive future
Nonostante l’apparato normativo dettagliato, l’applicazione concreta del pignoramento della pensione presenta numerose criticità. Tra le principali si segnalano:
- Incertezza nell’applicazione del minimo vitale: la soglia di due volte l’assegno sociale, pur innalzata a 1.000 euro nel 2022, può risultare insufficiente in contesti di inflazione elevata e alti costi della vita. Occorrerebbe prevedere un adeguamento automatico più generoso, magari portando la soglia a tre volte l’assegno sociale, come suggerito da alcune associazioni di consumatori.
- Diversità di regimi: la coesistenza di pignoramento ordinario, fiscale e per indebiti INPS crea confusione. Una proposta di riforma potrebbe essere l’adozione di un unico regime di percentuali progressive, con adeguamenti automatici alla variazione dell’assegno sociale e uniformità nella procedura di assegnazione.
- Protezione incompleta nel pignoramento bancario: l’attuale disciplina tutela solo l’ultima mensilità accreditata e l’importo triplo dell’assegno sociale . In pratica, se il conto corrente ha un saldo maggiore, il debitore rischia di vedere pignorate somme accumulate da risparmi o da erogazioni arretrate. Una riforma potrebbe prevedere la distinzione contabile tra pensione e altri fondi, garantendo la protezione integrale delle somme di provenienza previdenziale.
- Mancanza di informazione: molti pensionati ignorano i propri diritti e non sono adeguatamente informati dagli enti. Sarebbe utile introdurre un obbligo di informazione preventiva da parte dell’INPS e della banca, con indicazione della quota impignorabile e delle modalità di opposizione.
- Ritardi nell’adeguamento delle trattenute: nonostante le circolari INPS, si registrano casi di trattenute errate. È necessario un potenziamento dei sistemi informatici e la formazione del personale per garantire l’applicazione corretta delle norme.
Prospettive future
Nel prossimo futuro, la digitalizzazione della giustizia e della pubblica amministrazione potrebbe migliorare l’efficienza delle procedure esecutive. L’introduzione del processo esecutivo telematico consentirà notifiche più rapide, riduzione dei costi e maggiore trasparenza. Inoltre, la crescente sensibilità verso i diritti sociali potrebbe portare a ulteriori incrementi della soglia impignorabile, soprattutto per le pensioni minime e per i soggetti fragili.
Un’altra prospettiva è l’integrazione tra procedure di ristrutturazione dei debiti e educazione finanziaria: l’assistenza di professionisti, come l’avv. Monardo e il suo staff, può aiutare i pensionati a comprendere i propri diritti, prevenire il sovraindebitamento e gestire in modo responsabile le proprie risorse.
14. Ulteriori domande frequenti
14.1 Può il creditore procedere al pignoramento della pensione senza avvisare il debitore?
No. Il pignoramento della pensione richiede sempre la notifica al debitore. Se l’atto non viene notificato al debitore, il pignoramento è nullo e può essere impugnato. Il debitore deve essere informato per poter esercitare il proprio diritto di difesa.
14.2 La pensione di reversibilità è pignorabile?
Sì, la pensione di reversibilità è considerata reddito da pensione e segue la stessa disciplina: è impignorabile fino a due volte l’assegno sociale e oltre tale limite pignorabile nel limite di un quinto. Restano esclusi i trattamenti assistenziali.
14.3 Cosa succede se l’INPS sbaglia a calcolare la quota pignorabile?
Il pensionato può presentare reclamo all’INPS e, se necessario, promuovere un’azione davanti al giudice dell’esecuzione. L’errore può comportare la restituzione delle somme indebitamente trattenute e l’adeguamento della trattenuta futura.
14.4 Come posso sapere se il mio conto corrente è stato pignorato?
La banca è tenuta a notificarti l’atto di pignoramento o una comunicazione di blocco del conto. Se sospetti che il tuo conto sia pignorato (es. bancomat bloccato), contatta immediatamente la banca e verifica la situazione. Puoi anche richiedere alla banca una copia dell’atto e rivolgerti a un avvocato.
14.5 Il pignoramento della pensione è opponibile a un trasferimento all’estero?
Se trasferisci la tua residenza all’estero, la pensione può continuare a essere pignorata se erogata dall’INPS. Tuttavia, l’esecuzione all’estero richiede l’attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria. In alcuni casi, la pensione può essere accreditata su un conto estero e il pignoramento diventa difficile; ma l’INPS può trattenere la quota pignorata prima dell’accredito.
15. Analisi dettagliata delle opposizioni: casi pratici e modelli di ricorso
L’opposizione al pignoramento della pensione rappresenta il principale strumento difensivo del debitore. Esistono tre tipi di opposizione: all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e di terzo (art. 619 c.p.c.), ognuna con presupposti e finalità differenti. Approfondiamo le differenze e forniamo indicazioni pratiche su come strutturare un ricorso.
15.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
La si propone quando si contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. I motivi più frequenti includono:
- Inesistenza o prescrizione del credito: ad esempio, debiti contributivi prescritti in cinque anni o debiti fiscali per cui non è stata notificata la cartella. La giurisprudenza richiede che la prescrizione venga specificamente eccepita; non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
- Violazione del principio di proporzionalità: quando la trattenuta supera i limiti legali o non garantisce il minimo vitale. In questi casi l’opposizione serve a rideterminare la quota.
- Pagamenti già effettuati: se il debitore dimostra di avere già pagato, ad esempio tramite piani di rottamazione, può ottenere la chiusura dell’esecuzione.
Come si presenta il ricorso: occorre depositare un atto di citazione in opposizione presso il tribunale competente (luogo di esecuzione), indicando i motivi di opposizione e chiedendo la sospensione dell’esecuzione. È utile allegare documenti come copie delle cartelle, ricevute di pagamento e la busta paga o il cedolino della pensione per dimostrare la violazione del minimo vitale. L’atto deve essere notificato al creditore procedente e all’INPS.
15.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Questa opposizione riguarda vizi formali dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione. I motivi più comuni sono:
- Notifica irregolare: l’atto non è stato notificato al debitore o al terzo con le modalità previste; ad esempio, mancata notifica a mezzo PEC se il debitore ha obbligo di domicilio digitale.
- Indeterminatezza dell’atto: mancanza dell’indicazione della somma dovuta, del titolo esecutivo, del termine per presentare la dichiarazione.
- Omessa indicazione dell’udienza: l’atto di pignoramento deve indicare il giorno dell’udienza; la sua assenza rende nullo l’atto.
L’opposizione ex art. 617 deve essere proposta entro 20 giorni dall’atto o dalla conoscenza dello stesso. Il ricorso si presenta con ricorso depositato al tribunale, con allegata prova della notifica del vizio. Il giudice decide con ordinanza non reclamabile.
15.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
È uno strumento residuale ma importante quando un terzo soggetto vanta diritti sulla pensione pignorata. Ad esempio, se due pensionati hanno un conto cointestato e la pensione di uno viene pignorata per intero, l’altro coniuge può opporsi per reclamare la propria quota. La giurisprudenza ha precisato che il terzo deve dimostrare il suo diritto con documenti scritti; in mancanza, l’opposizione può essere rigettata.
15.4 Modelli di ricorso
Per ogni tipo di opposizione è fondamentale predisporre un atto chiaro, completo e documentato. Ecco gli elementi essenziali:
- Intestazione: indicazione del tribunale competente e della sezione esecuzioni.
- Parti: nominativo del ricorrente (debitore o terzo), del creditore procedente e dell’INPS (o dell’Agente della riscossione).
- Oggetto: descrizione dell’atto impugnato, con indicazione della data di notifica.
- Motivi: specifici motivi di opposizione, con richiami normativi e giurisprudenziali. È bene citare le sentenze che hanno accolto casi simili e i limiti di legge (art. 545 c.p.c., art. 72-ter D.P.R. 602/1973 ecc.).
- Conclusioni: richieste al giudice (es. annullamento del pignoramento, riduzione della quota, declaratoria di prescrizione).
- Istanza di sospensione: in calce, il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione in via d’urgenza, documentando il pregiudizio grave e irreparabile.
L’assistenza di un avvocato esperto è necessaria perché la forma e i termini sono stringenti. Una difesa mal impostata può precludere la possibilità di recuperare le somme indebitamente trattenute.
16. Il ruolo dell’avvocato e dello studio multidisciplinare: costi e benefici
Affrontare un pignoramento della pensione senza il supporto di un professionista può essere rischioso. La complessità delle norme, la necessità di calcolare correttamente le quote e i termini procedurali stringenti richiedono competenze specifiche. Analizziamo perché affidarsi a un avvocato, meglio ancora a uno studio multidisciplinare come quello dell’avv. Monardo, può fare la differenza.
16.1 Vantaggi dell’assistenza legale specializzata
- Valutazione preliminare: un avvocato esperto analizza il titolo esecutivo, verifica la prescrizione, controlla la regolarità della notifica e calcola la quota pignorabile. Spesso emergono vizi che il cittadino non percepisce (es. mancanza della relata di notifica, indicazione errata del giudice competente).
- Scelta della strategia: non sempre è opportuno opporsi al pignoramento. In certi casi, può essere preferibile avviare una trattativa per un saldo e stralcio, o ricorrere a una procedura di sovraindebitamento. Lo studio multidisciplinare valuta la situazione patrimoniale, reddituale e familiare del cliente, proponendo la soluzione migliore.
- Assistenza in udienza: durante l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, l’avvocato può far valere le proprie ragioni, contestare i dati forniti dall’INPS e chiedere la riduzione della quota. La presenza del professionista è spesso decisiva per ottenere una decisione favorevole.
- Negoziazione con i creditori: molte finanziarie e banche preferiscono chiudere la posizione con un accordo. Un avvocato esperto in diritto bancario e recupero crediti può negoziare condizioni vantaggiose, riducendo l’importo dovuto e interrompendo l’esecuzione.
- Tutela nel tempo: uno studio multidisciplinare continua a monitorare la posizione del cliente, verificando che l’INPS applichi correttamente la riduzione e intervenendo in caso di nuovi pignoramenti.
16.2 Costi dell’assistenza e come gestirli
Uno degli ostacoli per i pensionati è il timore di dover sostenere costi legali elevati. In realtà, esistono varie modalità per rendere accessibile l’assistenza:
- Onorari a preventivo: molti studi legali, come quello dell’avv. Monardo, redigono un preventivo chiaro e trasparente, con possibilità di pagamento rateale. Ciò permette di programmare la spesa.
- Patrocinio a spese dello Stato: se il reddito del pensionato non supera determinati limiti (oggi circa 12.838 euro annui per il 2025), è possibile chiedere il patrocinio gratuito. Lo Stato anticipa le spese legali, e il cittadino non paga l’avvocato.
- Accordi basati sul risultato: in alcuni casi è possibile concordare un compenso legato all’esito della causa o alla riduzione del debito. Questo tipo di accordo deve essere redatto nel rispetto del Codice deontologico forense.
L’investimento nell’assistenza legale è spesso recuperato grazie al risparmio ottenuto (riduzione della quota pignorata, restituzione di somme, eliminazione di sanzioni), oltre che alla serenità derivante dalla gestione professionale del problema.
16.3 Il valore aggiunto di un team multidisciplinare
Lo studio dell’avv. Monardo non si limita all’assistenza legale: grazie alla presenza di commercialisti, consulenti del lavoro e negoziatori della crisi d’impresa, è in grado di fornire un approccio completo. Ciò è fondamentale per:
- Analisi del carico fiscale e individuazione di eventuali irregolarità nelle cartelle.
- Elaborazione di piani di rientro sostenibili che tengano conto di imposte, contributi e debiti verso privati.
- Assistenza nella predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione, con verifica della fattibilità economica.
- Gestione degli aspetti contabili e fiscali derivanti da eventuali accordi di saldo e stralcio.
In definitiva, rivolgersi a un team specializzato consente al pensionato di affrontare la questione in modo organico, prevenendo problemi futuri e recuperando un equilibrio finanziario.
17. Casistiche particolari e altri crediti
Oltre alle pensioni pubbliche ordinarie, esistono altre tipologie di reddito pensionistico e crediti similari che possono essere oggetto di pignoramento. Vediamo le principali.
17.1 Pensioni complementari e fondi pensione
I fondi pensione complementari (secondo pilastro) possono essere pignorati? La giurisprudenza distingue tra la posizione individuale maturata e la prestazione erogata. Finché i contributi sono versati e non ancora liquidati, la posizione non è pignorabile perché manca un credito esigibile. Quando invece il fondo inizia a pagare una rendita, questa assume natura previdenziale e segue le regole dell’art. 545 c.p.c.: è impignorabile fino a due volte l’assegno sociale e pignorabile per la parte eccedente. Alcuni fondi prevedono la possibilità di riscatto parziale; la somma riscattata perde la natura pensionistica e può essere pignorata integralmente, salvo il diritto del debitore di eccepire l’impignorabilità se la somma è destinata a esigenze di sopravvivenza.
17.2 Assegno sociale e altre prestazioni assistenziali
L’assegno sociale, l’indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità civile e altre prestazioni assistenziali sono assolutamente impignorabili, come confermato dall’art. 545 c.p.c. e dalle circolari INPS . Queste prestazioni sono destinate a soddisfare bisogni primari e non possono essere aggredite dai creditori neppure per crediti fiscali. Talvolta le banche commettono errori pignorando conti su cui confluiscono sia pensioni sia assegni sociali; in tali casi è necessario agire tempestivamente per ottenere il dissequestro.
17.3 Pignoramento del TFS/TFR
Il trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici e il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori privati sono crediti diversi dalla pensione e sono pignorabili nei limiti di un quinto, senza l’applicazione del minimo vitale. Tuttavia, se la somma viene dilazionata in rate (es. TFS pagato in più quote), ciascuna rata può essere considerata reddito periodico e quindi parzialmente impignorabile in applicazione analogica dell’art. 545. La giurisprudenza, però, non è univoca: alcune sentenze ritengono che il TFS/TFR resti pignorabile integralmente salvo la quota di un quinto, altre applicano la tutela del minimo vitale se la liquidazione è rateizzata.
17.4 Pignoramento delle indennità sostitutive e di accompagnamento alla pensione
Vi sono numerose indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro che non sono pensioni in senso stretto ma sono legate alla previdenza, come l’indennità di mobilità, l’NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e l’ASpI. Secondo la circolare INPS n. 130/2025, tali indennità sono impignorabili per la parte essenziale destinata al sostentamento; la parte eccedente può essere pignorata nel limite di un quinto . La giurisprudenza ha precisato che, se un lavoratore utilizza l’indennità NASpI per avviare una attività imprenditoriale (NASpI anticipata), la somma perde la natura previdenziale e diventa pignorabile integralmente .
17.5 Pignoramento delle assicurazioni vita
Le polizze vita di tipo puro rischio sono generalmente impignorabili perché servono a tutelare i familiari in caso di premorienza. Le polizze vita miste, che prevedono una componente di risparmio, sono invece pignorabili per la quota di risparmio. Se il pensionato riscatta anticipatamente una polizza, la somma ottenuta perde la qualifica previdenziale e può essere pignorata. La Cassazione n. 34.306/2025 ha escluso l’applicabilità dei limiti dell’art. 545 c.p.c. alle somme derivanti dal riscatto di polizze vita .
18. Responsabilità dei terzi e sanzioni per l’omesso versamento
Il pignoramento della pensione coinvolge necessariamente un terzo: l’ente previdenziale o la banca che detiene le somme. La legge attribuisce a questi soggetti precisi obblighi e responsabilità. L’art. 546 c.p.c. stabilisce che, una volta notificato l’atto di pignoramento, il terzo deve rendersi dichiarazione circa le somme dovute al debitore e deve accantonare la quota pignorata fino all’ordinanza di assegnazione. L’inosservanza di tali obblighi può comportare gravi conseguenze:
- Condanna al pagamento: se il terzo non effettua la dichiarazione o non versa le somme pignorate dopo l’ordinanza di assegnazione, il giudice può condannarlo al pagamento diretto dell’importo pignorato (art. 549 c.p.c.). In pratica, la banca o l’INPS potrebbero dover pagare di tasca propria la quota che avrebbero dovuto trattenere.
- Sanzioni amministrative: per le banche, la mancata ottemperanza agli ordini di pignoramento può comportare sanzioni da parte della Banca d’Italia e della Consob, per violazione delle norme di vigilanza e dei doveri di collaborazione con l’autorità giudiziaria.
- Responsabilità penale: l’omesso versamento di somme pignorate può integrare il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” (art. 388 c.p.), punito con la reclusione fino a tre anni. Tuttavia, la giurisprudenza richiede l’elemento soggettivo del dolo: il terzo deve aver volontariamente omesso il versamento nonostante l’ordine del giudice.
Il terzo ha anche il diritto di opporsi quando ritiene inesistente il credito o contesta la pignorabilità della somma. In tal caso può ricorrere al giudice dell’esecuzione con una dichiarazione circostanziata. Ad esempio, l’INPS può eccepire che la pensione è inferiore al minimo impignorabile e chiedere l’estinzione del pignoramento. Le banche possono eccepire che la somma sul conto non deriva dalla pensione ma da altri redditi.
19. Glossario dei termini principali
Per facilitare la comprensione, ecco un glossario dei termini più usati in tema di pignoramento della pensione:
- Assegno sociale: prestazione assistenziale erogata dall’INPS a cittadini con redditi bassi. Costituisce il parametro per calcolare il minimo impignorabile.
- Benestare: autorizzazione rilasciata dall’INPS o da un altro ente previdenziale per la cessione del quinto della pensione.
- Cessione del quinto: contratto con cui il pensionato cede volontariamente al finanziatore fino a un quinto della pensione, autorizzato dall’ente erogatore.
- Conto corrente cointestato: conto bancario intestato a più persone. Nel pignoramento della pensione, la quota pignorabile si calcola solo sulla parte del pensionato.
- Crediti impignorabili: somme che non possono essere pignorate, come assegni familiari, indennità di accompagnamento e pensioni di invalidità.
- Dichiarazione del terzo: documento con cui l’INPS o la banca comunica al giudice e alle parti l’esistenza e l’ammontare delle somme dovute al debitore.
- Minimo vitale: importo minimo della pensione che la legge tutela da ogni forma di pignoramento. Dal 2022 è pari a due volte l’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
- Ordinanza di assegnazione: provvedimento del giudice con cui si attribuisce al creditore la quota pignorata e si ordina al terzo di versarla.
- Piano del consumatore: procedura prevista dalla L. 3/2012 che permette al sovraindebitato di pagare i debiti in modo sostenibile, con la supervisione del tribunale.
- Quota pignorabile: parte della pensione eccedente il minimo vitale sulla quale può essere effettuata la trattenuta (generalmente fino a un quinto).
- Riscossione fiscale: attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione finalizzata al recupero dei tributi non pagati mediante strumenti esecutivi (pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca).
- Sequestro: misura cautelare disposta dal giudice penale o civile che blocca temporaneamente la disponibilità di beni o crediti, in attesa di un eventuale pignoramento o confisca.
- TFR/TFS: trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio, spettanti al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. Possono essere oggetto di pignoramento nei limiti di un quinto.
Questo glossario non è esaustivo ma aiuta a comprendere i concetti chiave. Ogni procedura giudiziaria può avere particolarità che necessitano di ulteriori chiarimenti.