INTRODUZIONE
Perché è importante conoscere la Legge 3/2012 e le tutele contro il pignoramento
La Legge 3/2012 (cd. “Legge sul sovraindebitamento e sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento”) rappresenta uno dei più efficaci strumenti di tutela per il debitore che si trovi in grave difficoltà economica. Tale normativa, profondamente modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalle successive riforme (incluso il D.Lgs. 136/2024 che ha rafforzato gli strumenti di tutela del debitore), consente ai consumatori, ai piccoli imprenditori, agli imprenditori agricoli, agli esercenti professioni e ai soci di società di affrontare i debiti in modo strutturato, evitando che il pignoramento e le procedure esecutive compromettano definitivamente il patrimonio e il futuro della famiglia.
La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione, la liquidazione controllata del patrimonio e l’esdebitazione finale sono tutti istituti che, se ben utilizzati, permettono di sospendere o impedire i pignoramenti, di ristrutturare i debiti in modo sostenibile e di ripartire con una situazione finanziaria risanata. Conoscere le tutele previste contro il pignoramento significa poter evitare gli errori che spesso commettono i debitori impreparati (come ignorare le notifiche o sperare che il problema si risolva da solo), sfruttare le opportunità offerte dalle procedure concorsuali minori e preservare gli strumenti di sostentamento (come stipendi, pensioni e prima casa) che la legge considera impignorabili o parzialmente impignorabili .
Nel 2024–2025, inoltre, il legislatore ha introdotto diversi strumenti di definizione agevolata (rottamazione‑quater, rottamazione a 120 rate, saldo e stralcio, piani di rateizzazione fino a dieci anni) che consentono di estinguere i debiti fiscali e contributivi con sconti su interessi e sanzioni . Conoscere tempi, requisiti e modalità di accesso a queste misure è essenziale per programmare le proprie finanze e per sospendere eventuali pignoramenti in corso.
Anticipazione delle principali soluzioni legali
Nelle pagine che seguono verranno analizzate, con taglio pratico e professionale, le principali soluzioni legali previste dall’ordinamento italiano per bloccare o sospendere i pignoramenti, comprese:
- la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) con le varianti del piano del consumatore, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e della liquidazione controllata del patrimonio;
- le misure protettive disciplinate dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 18 CCII), che sospendono le azioni esecutive e cautelari ;
- i limiti e le esclusioni della pignorabilità dei beni (art. 545 c.p.c. e 647 c.p.c.) ;
- l’esdebitazione e la riabilitazione del debitore, che permettono di estinguere il debito residuo a fine procedura ;
- le definizioni agevolate (rottamazione‑quater, saldo e stralcio e rateizzazioni) introdotte dalle leggi di bilancio 2022‑2025 ;
- le tutele specifiche per la prima casa, per i crediti alimentari, per salari, stipendi e pensioni .
La presentazione professionale dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Dirige uno studio legale multidisciplinare che coordina avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi d’impresa. Tra le sue qualifiche si segnalano:
- Cassazionista con pluriennale esperienza nelle procedure esecutive e nelle opposizioni agli atti esattoriali;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso gli organismi ministeriali;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Consulente di fiducia di numerosi imprenditori e contribuenti a livello nazionale per problematiche di sovraindebitamento, mutui bancari, cartelle di pagamento e procedure esecutive.
Lo staff dell’avv. Monardo comprende avvocati civilisti, tributaristi, penalisti, commercialisti esperti in bilanci e diritto fallimentare, ex funzionari della riscossione e altri professionisti, in grado di fornire un’assistenza completa: dall’analisi preliminare dell’atto di pignoramento o della cartella, alla predisposizione di ricorsi, opposizioni e sospensioni, fino alla definizione di piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. La nostra missione è tutelare i diritti del debitore, agendo con tempestività per bloccare o limitare le procedure esecutive e trovare soluzioni sostenibili.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Fondamenti normativi: Legge 3/2012, Codice della crisi e Codice di procedura civile
1.1 La Legge 3/2012 e la composizione della crisi da sovraindebitamento
La Legge 3/2012, intitolata “Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del procedimento di liquidazione del patrimonio”, nasce con l’obiettivo di offrire ai soggetti non fallibili (consumatori, imprenditori agricoli, professionisti, start‑up innovative, associazioni e fondazioni) una procedura alternativa alla tradizionale liquidazione concorsuale. La legge è stata più volte modificata; nel 2022 è stata abrogata e integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), ma continua a trovare applicazione in molte procedure avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo codice e continua ad essere il riferimento principale per i consumatori non imprenditori.
Gli articoli da 6 a 21 della L. 3/2012 disciplinano le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di composizione del debito e liquidazione del patrimonio) e stabiliscono i requisiti per l’accesso, le modalità di deposito, l’omologa e gli effetti verso i creditori. Una delle disposizioni più importanti è l’art. 10 (come sostituito dal d.lgs. 14/2019) che stabilisce che il debitore deve indicare tutti i beni, diritti e passività, nonché i redditi delle ultime tre annualità; deve individuare i creditori e classificare i debiti con eventuali cause di prelazione; e deve dichiarare eventuali atti di disposizione compiuti nell’ultimo quinquennio. L’omissione dolosa di beni o crediti impignorabili costituisce reato di bancarotta fraudolenta.
Per quanto riguarda il pignoramento, la L. 3/2012 prevede diverse tutele:
- Beni esclusi dalla liquidazione: l’art. 14-terdecies stabilisce che nella liquidazione del patrimonio non rientrano i crediti e i beni impignorabili per legge. In particolare, sono esclusi i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., i crediti alimentari o di mantenimento nella misura necessaria per il sostentamento del debitore e dei suoi familiari, i frutti derivanti dall’usufrutto legale tra coniugi e i beni costituenti il fondo patrimoniale quando non siano stati conferiti in garanzia . Questa disposizione impedisce la vendita coattiva di beni essenziali (come stipendio nella quota impignorabile e prima casa) e protegge la dignità del debitore e della sua famiglia.
- Effetto del decreto di apertura: ai sensi dell’art. 14-quinquies, il decreto di apertura della liquidazione controllata produce gli effetti di un atto di pignoramento; da tale momento non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali e non possono essere eseguiti sequesti conservativi . Si tratta di una norma di salvaguardia analoga a quella prevista dall’art. 51 L.Fall. e impedisce ai singoli creditori di sottrarre beni alla massa. Le stesse regole si applicano al piano del consumatore e all’accordo di ristrutturazione, come vedremo più avanti.
1.2 Il Codice di procedura civile e i limiti alla pignorabilità
L’art. 545 del Codice di procedura civile elenca i crediti e le somme assolutamente o parzialmente impignorabili. Tra questi rientrano:
- i crediti aventi natura alimentare (salari, pensioni, indennità) nella misura necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- gli assegni di maternità e gli assegni di famiglia;
- i sussidi di disoccupazione, le pensioni sociali, l’assegno di invalidità e le indennità di accompagnamento;
- gli stipendi, i salari e le pensioni nel limite di un quinto per crediti fiscali o alimentari e nel limite di un settimo per altri crediti ;
- le somme versate a titolo di pignoramento che eccedono i limiti di legge sono considerate parzialmente inefficaci e il giudice può restituirle al debitore.
Questa norma è fondamentale anche in ambito esattoriale: per i pignoramenti presso terzi eseguiti dall’Agente della Riscossione (art. 72-bis DPR 602/1973) si applicano le stesse limitazioni previste dall’art. 545 c.p.c., con la conseguenza che pensioni, stipendi e altre indennità sono pignorabili solo entro i limiti di un quinto o di un settimo . In caso di violazione, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione per far dichiarare la nullità del pignoramento parziale.
1.3 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Oltre a disciplinare le procedure concorsuali delle imprese, esso ha introdotto nuovi strumenti per debitori non fallibili e ha sostituito alcuni istituti della L. 3/2012. Le novità più rilevanti ai fini della protezione dal pignoramento sono:
- Misure protettive e cautelari (artt. 18 e 19 CCII): sono provvedimenti concessi dal tribunale che sospendono l’efficacia di tutti i pignoramenti e delle misure cautelari in corso. L’art. 18 stabilisce che dalla data di pubblicazione della domanda nel registro imprese (per imprenditori) o dall’ammissione alle procedure (per consumatori) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza . La ratio è “congelare” la situazione patrimoniale per consentire al debitore di negoziare accordi con i creditori .
- Composizione negoziata e piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: introdotti con il D.L. 118/2021 e integrati nel CCII, questi strumenti permettono all’imprenditore di evitare l’insolvenza, di negoziare con i creditori e, se necessario, di chiedere misure protettive. La violazione dei divieti comporta la nullità degli atti esecutivi compiuti.
- Esdebitazione: gli artt. 278‑283 CCII disciplinano la liberazione del debitore residuo. Una volta soddisfatto in modo equo il ceto creditorio e adempiuti gli obblighi, l’esdebitazione estingue i debiti residui e impedisce ulteriori pignoramenti.
2. Giurisprudenza recente su pignoramento e sovraindebitamento
Le sentenze della Corte di Cassazione e le ordinanze dei tribunali offrono importanti chiarimenti sull’applicazione delle norme sopra descritte. Di seguito analizziamo le pronunce più significative degli ultimi anni.
2.1 Inefficacia del pignoramento per difetto di trascrizione o di rinnovo
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15143/2025: la Corte ha affermato che il pignoramento immobiliare perde efficacia se non viene rinnovata la trascrizione entro vent’anni. L’art. 2668-bis c.c. e l’art. 555 c.p.c. impongono il rinnovo ogni vent’anni; in mancanza, il pignoramento si estingue e la procedura non può proseguire . La causa di estinzione opera anche d’ufficio.
- Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28513/2025: la Corte ha stabilito che, nel pignoramento presso terzi, la mancata presentazione entro 15 giorni delle copie autentiche del titolo esecutivo e del precetto rende inefficace il pignoramento. Non è sufficiente depositare le copie successivamente; l’inefficacia è insanabile . La riforma “Cartabia” (D.Lgs. 164/2024) ha codificato espressamente questa sanzione .
2.2 Misure protettive e sospensione del pignoramento
Le pronunce in tema di misure protettive confermano che esse sospendono le procedure esecutive senza eliminare gli effetti conservativi del pignoramento:
- Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022: interpretando l’art. 18 CCII, ha dichiarato che il giudice dell’esecuzione, dinanzi alla notifica della misura protettiva, deve solo dichiarare la temporanea improseguibilità dell’esecuzione, mantenendo fermo il pignoramento e la custodia. Il terzo pignorato deve continuare a custodire le somme e a non pagare il creditore fino alla cessazione delle misure .
- Commento dottrinale (Dirittodellacrisi.it): sottolinea che la misura protettiva non produce cancellazione del pignoramento ma una sorta di “quiescenza”. Alla cessazione delle misure, il creditore può riattivare l’esecuzione entro tre mesi (art. 297 c.p.c.) . La cancellazione del pignoramento può essere ordinata solo dopo la definitiva improcedibilità della procedura (ad esempio, dopo l’omologazione di un concordato) .
2.3 Impignorabilità della prima casa e limiti all’azione esecutiva dell’Agente della riscossione
L’art. 76 del DPR 602/1973, come modificato dal D.L. 69/2013 e dal D.Lgs. 159/2015, stabilisce che l’Agente della riscossione non può pignorare l’unico immobile di proprietà del debitore (non di lusso e adibito a abitazione principale) se il debito è inferiore a €120.000. La Cassazione ha chiarito che:
- Se l’azione esecutiva è stata intrapresa ma non si è ancora conclusa con la vendita, il pignoramento deve essere cancellato se l’immobile è prima casa non di lusso (Cass. civ., Sez. III, n. 32759/2024). La pronuncia estende l’impignorabilità anche alle procedure pendenti prima dell’entrata in vigore del decreto e impone all’Agente della riscossione di chiedere la cancellazione .
- Se il debito supera €120.000 e l’immobile non è l’unica abitazione, il pignoramento è ammesso ma deve essere preceduto dal tentativo di concordato (preavviso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione). Inoltre, l’Agente non può procedere se sono già in corso procedure di rateizzazione.
2.4 Pignoramento esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973)
La normativa consente all’Agente della riscossione di utilizzare una procedura semplificata per il pignoramento dei crediti verso terzi (come stipendi, conti correnti o crediti commerciali). In base all’art. 72-bis:
- L’Agente può ordinare al terzo di pagare direttamente a lui le somme dovute al debitore entro 60 giorni per quelle già maturate o all’atto del successivo maturare. L’ordine vale come pignoramento e produce gli stessi effetti del pignoramento presso terzi .
- Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 72-bis i crediti pensionistici, che seguono la disciplina dell’art. 72-ter e dell’art. 545 c.p.c. (limite di pignorabilità di un quinto) .
- Se il terzo non ottempera, l’Agente dovrà procedere con il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c.; tuttavia, la notifica dell’ordine ha già effetto conservativo.
2.5 Condizioni per l’esdebitazione
L’esdebitazione è l’istituto che consente al debitore persona fisica di ottenere la cancellazione dei debiti residui non onorati, dopo aver svolto una procedura di liquidazione o un piano omologato. Il Tribunale di Torino ha pubblicato le linee guida che elencano i requisiti per ottenere l’esdebitazione ai sensi della L. 3/2012 e del CCII. Tra i requisiti figurano:
- la cooperazione con gli organi della procedura e l’assenza di atti in frode ai creditori;
- il non aver beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi otto anni;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa negli ultimi quattro anni o la dimostrazione di attiva ricerca di lavoro;
- il pagamento almeno parziale dei creditori privilegiati, se possibile .
Se il debitore soddisfa queste condizioni, il giudice dichiara l’esdebitazione, con conseguente liberazione da ogni residuo debito e cessazione dei pignoramenti.
Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento
Quando un debitore riceve la notifica di un atto di pignoramento (che sia immobiliare, presso terzi o mobiliare), deve agire tempestivamente per evitare che la procedura avanzi fino alla vendita forzata. Di seguito illustreremo il percorso operativo e i termini da rispettare.
3. Notifica dell’atto e fase introduttiva
- Ricezione dell’atto di pignoramento: il pignoramento è l’atto con cui l’ufficiale giudiziario (o l’Agente della riscossione) notifica al debitore l’intenzione di aggredire determinati beni per soddisfare un credito. Deve contenere il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale), il precetto (intimazione a pagare entro dieci giorni), l’indicazione dei beni da pignorare e la data dell’udienza.
- Deposito dell’atto in tribunale: il creditore deve depositare l’atto di pignoramento, il titolo e il precetto entro 15 giorni dalla sua notificazione (art. 557 c.p.c.). La mancanza di questo deposito o il deposito di copie non autentiche comporta inefficacia del pignoramento .
- Nomina del custode: nel pignoramento immobiliare e in quello presso terzi, il giudice nomina un custode o incarica il terzo medesimo della custodia delle somme. Il custode deve relazionare periodicamente.
- Termine per l’opposizione: il debitore che intende contestare l’atto dispone di diversi strumenti:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto del creditore a procedere (es. prescrizione, nullità del titolo, decadenza);
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se rileva vizi formali del pignoramento (es. difetto di notificazione, mancanza di elementi essenziali, superamento dei limiti di pignorabilità);
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) se rivendica la proprietà del bene pignorato.
I ricorsi vanno proposti al giudice dell’esecuzione prima dell’udienza ex art. 571 c.p.c. (per l’immobiliare) o entro termini brevi per gli altri tipi di pignoramento.
4. Udienza di comparizione e vendita/assegnazione
Alla prima udienza il giudice verifica la regolarità degli atti e decide sulle eventuali opposizioni. Se non vi sono contestazioni o se queste vengono rigettate:
- Nel pignoramento presso terzi, il giudice ordina al terzo di dichiarare la quantità delle somme dovute. Successivamente emette l’ordinanza di assegnazione che trasferisce al creditore le somme pignorate (nei limiti consentiti dalla legge). Ricordiamo che l’art. 72-bis DPR 602/1973 attribuisce all’Agente della riscossione il potere di ordinare direttamente il pagamento al terzo, saltando l’intervento del giudice .
- Nel pignoramento immobiliare, se la procedura procede, si apre la fase di vendita (delegata a un professionista) o di assegnazione al creditore. La vendita può essere sospesa solo per giusti motivi (es. adesione a procedure di sovraindebitamento o presentazione di istanze di definizione agevolata).
5. Effetti delle misure protettive e della Legge 3/2012 sulla procedura in corso
Se il debitore presenta un’istanza per la composizione della crisi o per l’ammissione a misure protettive, la procedura esecutiva subisce un arresto:
- Richiesta di misure protettive (art. 18 CCII): la domanda deve essere pubblicata nel registro imprese o depositata in tribunale, e da quel momento nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive. I termini di prescrizione e decadenza sono sospesi . Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare la procedura “temporaneamente improseguibile” e non può disporre la cancellazione del pignoramento .
- Presentazione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione: in caso di omologazione, il decreto produce gli effetti del pignoramento e impedisce avvii o prosecuzioni di azioni esecutive per crediti anteriori . Dopo l’omologazione, i creditori non possono acquisire nuovi diritti di prelazione e le procedure esecutive pendenti sono sospese . Solo in caso di revoca dell’omologazione (per inadempimento o frode) la procedura esecutiva riprende .
- Apertura della liquidazione del patrimonio: il decreto di apertura della liquidazione controllata produce gli effetti di un pignoramento su tutti i beni del debitore e blocca le azioni esecutive . Il liquidatore può subentrare nei procedimenti esecutivi già avviati e coordinare la vendita secondo regole concorsuali .
6. Termini e scadenze da rispettare
| Fase | Termine ordinario | Norma di riferimento | Conseguenze della violazione |
|---|---|---|---|
| Deposito titolo, precetto e pignoramento | 15 giorni dalla notifica del pignoramento | Art. 557 c.p.c. | Inefficacia del pignoramento |
| Istanza di misure protettive | Contestuale o successiva alla richiesta di esperto | Art. 18 CCII | Senza misure, i creditori possono procedere |
| Trascrizione del pignoramento immobiliare | Rinnovo ogni 20 anni | Art. 2668-bis c.c. e 555 c.p.c. | Estinzione del pignoramento |
| Omologa piano del consumatore/accordo | Udienza entro 60 giorni dalla richiesta | Art. 12-bis L. 3/2012 | Se non si ottiene l’omologa, riprendono le esecuzioni |
| Pagamento rate definizione agevolata | Fino a 120 rate mensili (nuova legge 2025) | Senato, Dossier n. 437 | In caso di mancato pagamento, decadenza e ripresa delle esecuzioni |
| Istanza di esdebitazione | Entro 12 mesi dalla chiusura della procedura | Art. 283 CCII | Se non presentata, i debiti residui restano dovuti |
Difese e strategie legali del debitore
7. Impugnazioni per vizi formali e sostanziali
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): il debitore può contestare l’esistenza o la validità del titolo esecutivo (prescrizione, nullità, decadenza, inefficacia) o dimostrare di aver già pagato. Ad esempio, se la cartella esattoriale è nulla perché non sono indicate le motivazioni o se il decreto ingiuntivo è stato annullato, si può chiedere la sospensione o la cancellazione del pignoramento.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): consente di contestare i vizi formali del pignoramento (difetto di notificazione, mancanza di data o di elementi essenziali, notifiche a indirizzo errato) e di far dichiarare l’inefficacia. La mancata presentazione entro 15 giorni delle copie autentiche del titolo e del precetto è uno dei motivi più frequenti di inefficacia .
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): può essere proposta da chi, pur non essendo debitore, subisce l’esecuzione su beni di sua proprietà (es. coniuge comproprietario). È possibile chiedere al giudice dell’esecuzione di escludere il bene dalla procedura.
- Ricorso al giudice tributario: nel pignoramento esattoriale, il debitore può impugnare la cartella di pagamento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, contestando la legittimità del titolo (nullità della cartella, prescrizione, decadenza). L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento del pignoramento.
8. Domande di sospensione e misure protettive
Per bloccare tempestivamente l’esecuzione, il debitore può presentare:
- Istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.: se si sono proposte opposizioni all’esecuzione e sussistono gravi motivi, il giudice può sospendere la procedura fino alla definizione del giudizio di merito.
- Richiesta di misure protettive (art. 18 CCII): come detto, queste misure impediscono l’inizio o la prosecuzione di procedure esecutive e cautelari . Deve essere supportata da un piano di ristrutturazione o da una procedura di composizione.
- Istanza di sospensione per piano del consumatore o accordo: il giudice che riceve il piano può sospendere l’esecuzione fino all’omologa .
9. Contestazione dei limiti di pignorabilità
Una delle difese più efficaci consiste nel far valere i limiti alla pignorabilità:
- Stipendi, salari e pensioni: nel pignoramento presso terzi l’Agente della riscossione non può superare il limite di un quinto o di un settimo. Se l’atto prevede un prelievo maggiore, si può chiedere al giudice la riduzione e la restituzione dell’eccedenza .
- Indennità di maternità, disoccupazione, invalidità: sono impignorabili e non devono essere conteggiate nella quota pignorabile .
- Prima casa: se l’immobile è unico, non di lusso e adibito a abitazione principale, l’Agente della riscossione non può procedere al pignoramento. Se la procedura è in corso, il debitore può chiedere la cancellazione del pignoramento e l’estinzione dell’esecuzione .
10. Accordi stragiudiziali e piani di rientro
Spesso la soluzione più rapida consiste nel negoziare direttamente con il creditore un piano di rientro rateale o uno sconto a saldo e stralcio. In ambito bancario ciò è possibile attraverso la mediazione e la negoziazione assistita, mentre in ambito esattoriale si possono utilizzare:
- Definizione agevolata (rottamazione): consente di pagare solo il capitale e le spese vive, beneficiando della cancellazione di interessi e sanzioni . Le leggi di bilancio 2023 e 2024 hanno introdotto la rottamazione‑quater (pagamento in 18 rate) e la definizione in 120 rate per i carichi affidati dal 2000 al 2023 .
- Rateizzazione: l’Agente della riscossione concede la rateizzazione sino a 10 anni (120 rate) in presenza di comprovate difficoltà economiche. Durante il piano, non può procedere a nuove azioni esecutive.
- Saldo e stralcio: misura straordinaria per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a €20.000), che consente di estinguere il debito pagando il 16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE.
La richiesta di definizione agevolata va presentata telematicamente e comporta la sospensione delle procedure esecutive in corso fino all’esito della domanda. Se la definizione viene accettata, le procedure esecutive si estinguono; in caso di mancato pagamento di una rata, la definizione decade e le esecuzioni riprendono.
11. Soluzioni giudiziali alternative: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata
11.1 Piano del consumatore
È rivolto alle persone fisiche consumatori che non hanno contratto debiti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Il debitore, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta un piano di rientro basato sulla capacità reddituale, che può prevedere la falcidia del capitale e la dilazione fino a un massimo di sei anni. Il tribunale verifica la fattibilità e la convenienza per i creditori, ed emette decreto di omologazione. Da quel momento:
- Il decreto produce gli effetti del pignoramento e deve essere trascritto se riguarda beni immobili o registrati .
- I creditori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive per crediti anteriori .
- Se il debitore adempie, al termine può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Se invece non adempie o compie atti in frode, il giudice revoca l’omologa e i creditori possono riprendere le esecuzioni .
11.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti
Destinato a imprenditori non fallibili, professionisti, associazioni, fondazioni, l’accordo è un contratto tra debitore e creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, approvato dal tribunale e assistito da un OCC. Il piano può prevedere la cessione di beni, la falcidia e la dilazione dei debiti. Una volta omologato:
- Il decreto produce gli effetti del pignoramento su tutti i beni inclusi;
- I creditori anteriori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive per i crediti inclusi nel piano;
- L’accordo può prevedere la vendita di beni per soddisfare i creditori. L’esdebitazione è concessa a fine procedura se il debitore ha cooperato correttamente.
11.3 Liquidazione controllata del patrimonio
È la procedura residuale; interviene quando il debitore non è in grado di proporre un piano o un accordo. Il tribunale apre la liquidazione, nomina un liquidatore e ordina al debitore di mettere a disposizione tutti i beni, eccetto quelli impignorabili (fondo patrimoniale, crediti alimentari, quote impignorabili dello stipendio) . L’apertura produce gli effetti di un atto di pignoramento : i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; tutte le procedure pendenti confluiscono nella procedura concorsuale; i beni sono venduti con modalità competitive ; il ricavato è distribuito tra i creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Al termine, se il ricavato non copre tutti i debiti, il debitore può chiedere l’esdebitazione .
12. Errori comuni da evitare e consigli pratici
a) Ignorare gli atti e non rispondere: uno degli errori più comuni è non reagire alla notifica della cartella o del pignoramento, sperando che si risolva da solo. Ciò comporta la progressione dell’esecuzione fino alla vendita o all’assegnazione. È fondamentale consultare immediatamente un professionista per valutare le difese.
b) Pagare somme eccedenti la quota pignorabile: molti debitori accettano passivamente prelievi superiori ai limiti di legge sugli stipendi. È bene contestare immediatamente la violazione dell’art. 545 c.p.c. e chiedere la restituzione.
c) Affidarsi a soluzioni improvvisate: alcuni ricorrono a prestiti usurari o affidano i propri soldi a sedicenti consulenti. Solo un professionista accreditato (avvocato o commercialista iscritto all’OCC) può accedere alle procedure di sovraindebitamento.
d) Rinunciare alle agevolazioni fiscali: non presentare domanda di definizione agevolata o rottamazione nei termini comporta la decadenza dalle rate e la ripresa immediata delle procedure. È consigliabile monitorare costantemente le scadenze.
e) Nascondere beni o compiere atti in frode: l’omissione di beni nella procedura di sovraindebitamento è gravissima e può comportare il rigetto della domanda o addirittura la revoca dell’esdebitazione. La trasparenza è premiante.
f) Non avvalersi di un OCC: l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi è obbligatorio per il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione. L’assenza di un OCC rende irricevibile la domanda.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione
13. Rottamazione e definizione agevolata dei debiti fiscali
Le rottamazioni sono misure straordinarie introdotte dal legislatore per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione nei confronti dell’erario, beneficiando di sconti su sanzioni e interessi. Di seguito le principali tipologie in vigore nel 2025:
- Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231–252 legge 197/2022): riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il contribuente paga solo l’imposta e le spese; sanzioni e interessi di mora sono cancellati. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 18 rate. Le prime due rate (10% ciascuna) scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le altre rate scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza e la ripresa dei pignoramenti.
- Definizione agevolata 120 rate: introdotta dal D.L. 187/2024 (in conversione nel 2025) consente di definire i carichi affidati all’Agente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 in fino a 120 rate mensili . Il contribuente può scegliere quante rate utilizzare (da 1 a 120) e l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Le sanzioni e gli interessi di mora sono cancellati, mentre gli interessi legali si applicano dal 2023 in avanti. Il termine per presentare la domanda è fissato al 30 giugno 2025, con comunicazione dell’Agente entro il 31 agosto e prima rata entro il 31 ottobre 2025. Durante la definizione, i pignoramenti sono sospesi; se la procedura va a buon fine, il pignoramento è estinto.
- Saldo e stralcio: misura destinata ai contribuenti in comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a €20.000). Consente di estinguere i debiti con il pagamento di una percentuale ridotta (16%, 20% o 35%). La domanda va presentata in periodi stabiliti dal legislatore; ad oggi si attende un eventuale rinnovo.
- Rottamazione liti fiscali: consente di chiudere i contenziosi pendenti presso la giustizia tributaria mediante pagamento agevolato dell’imposta e riduzioni delle sanzioni (90%, 80%, 65% o 50% a seconda del grado di soccombenza).
- Rottamazione mini-cartelle: stralcio automatico dei debiti fino a €1.000 relativi agli anni dal 2000 al 2010, già previsto dalla legge di bilancio 2023. I residui pignoramenti relativi a tali importi sono stati cancellati nel 2023.
14. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione
Gli istituti di composizione della crisi previsti dalla L. 3/2012 e dal CCII offrono soluzioni strutturate per estinguere i debiti con una pianificazione equa e sostenibile. Tra questi:
- Piano del consumatore: come già analizzato, è riservato ai consumatori e consente di ristrutturare i debiti sulla base di un piano che tenga conto del reddito familiare. Il pagamento può avvenire in rate fino a 5–6 anni, con una falcidia dell’importo dovuto. I creditori non possono opporsi alla proposta; il tribunale, valutata la meritevolezza e la fattibilità, decide se omologare.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori non soggetti a fallimento e ad altri soggetti. Il piano deve essere approvato da almeno il 60% dei creditori. Prevede la possibilità di continuare l’attività d’impresa sotto la supervisione dell’OCC e del tribunale.
- Liquidazione controllata: quando non è possibile l’accordo o il piano, il debitore mette a disposizione i beni. Questo strumento evita il pignoramento dei beni essenziali, consente la vendita coordinata di tutti gli altri beni e, al termine, permette l’esdebitazione .
15. Esdebitazione: rinascere senza debiti
Al termine della procedura di sovraindebitamento, il debitore può chiedere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. Per ottenere tale beneficio, è necessario dimostrare di aver cooperato con gli organi della procedura, di non aver aggravato la posizione debitoria con spese inutili, di non aver commesso reati contro il patrimonio o di bancarotta e di non aver già beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi otto anni . Se il giudice accoglie l’istanza, il debitore torna libero da debiti e i pignoramenti non potranno più essere avviati per le passività anteriori.
Tabelle riepilogative
Le tabelle che seguono sintetizzano norme, termini, strumenti difensivi, sanzioni e benefici legati alla Legge 3/2012, al Codice della crisi e alle procedure di pignoramento.
16. Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità (art. 545 c.p.c.)
| Tipologia di credito/reddito | Pignorabilità | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Stipendi, salari, pensioni | Pignorabili fino a un quinto per tributi e alimenti; fino a un settimo per altri crediti | Art. 545 c.p.c. |
| Indennità di maternità, assegni di famiglia | Impignorabili | Art. 545 c.p.c. |
| Sussidi di disoccupazione, pensioni sociali | Impignorabili | Art. 545 c.p.c. |
| Crediti alimentari (mantenimento figli) | Impignorabili oltre la quota necessaria per il sostentamento | Art. 545 c.p.c. |
| Prima casa (unico immobile non di lusso) | Impignorabile dall’Agente della riscossione per debiti inferiori a €120.000 | Art. 76 DPR 602/1973; Cass. 32759/2024 |
| Crediti assistenziali (invalidità, accompagnamento) | Impignorabili | Art. 545 c.p.c. |
| Proventi da lavoro autonomo | Pignorabili in misura massima di un quinto (come per gli stipendi) | Giurisprudenza estensiva |
17. Effetti della procedura di sovraindebitamento
| Fase/Procedura | Effetto sui pignoramenti | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Presentazione domanda misure protettive | Sospensione delle azioni esecutive e cautelari; sospensione termini prescrizione e decadenza | Art. 18 CCII |
| Omologa piano del consumatore | Blocco avvio/prosecuzione pignoramenti per crediti anteriori; decreto equivalente a pignoramento | Artt. 12-bis e 12-ter L. 3/2012 |
| Apertura liquidazione controllata | Divieto di nuove azioni esecutive; tutti i beni rientrano nella procedura; decreto vale come pignoramento | Art. 14-quinquies L. 3/2012 |
| Accordo di ristrutturazione | Sospensione azioni esecutive; effetti analoghi al pignoramento sui beni inclusi; concorso dei creditori | Artt. 10-11 L. 3/2012 |
| Revoca dell’omologazione | Ripresa dei pignoramenti e delle azioni esecutive | Art. 12-ter L. 3/2012 |
| Esdebitazione | Cancellazione dei debiti residui; impossibilità di riprendere pignoramenti per crediti anteriori | Art. 14-terdecies L. 3/2012; Art. 283 CCII |
18. Confronto tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale
| Caratteristica | Pignoramento ordinario (presso terzi) | Pignoramento esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973) |
|---|---|---|
| Soggetto procedente | Creditore privato | Agente della riscossione |
| Norma di riferimento | Artt. 543 ss. c.p.c. | Art. 72-bis DPR 602/1973 |
| Necessità di titolo esecutivo | Sì | No (cartella esattoriale è già titolo esecutivo) |
| Modalità di notificazione | Ufficiale giudiziario + deposito atti | Notifica dell’ordine al terzo via pec/posta |
| Necessità di udienza | Sì: il giudice emette ordinanza di assegnazione | No: l’ordine è immediatamente esecutivo |
| Limiti pignorabilità | Art. 545 c.p.c.; prima casa impignorabile | Stessi limiti (art. 72-ter e 545 c.p.c.) |
| Sospensione procedure con misure protettive | Sì | Sì: l’Agente deve sospendere il recupero |
| Opposizione | 617 c.p.c. e 615 c.p.c. | Ricorso al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione |
| Possibilità di rottamazione | Non applicabile | Sì: definizione agevolata, rottamazione-quater, saldo e stralcio etc. |
Domande e risposte (FAQ)
Di seguito una selezione di 20 domande frequenti con risposte chiare per imprenditori, privati e professionisti che si trovano alle prese con pignoramenti e sovraindebitamento.
19. FAQ
- Che cos’è la Legge 3/2012 e chi può accedervi?
La Legge 3/2012 disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento rivolte a soggetti non fallibili: consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, associazioni, fondazioni. Consente di ristrutturare i debiti o di liquidare il patrimonio ottenendo al termine l’esdebitazione.
- Come posso sospendere un pignoramento in corso?
Presentando un’istanza di misure protettive (art. 18 CCII) o avviando una procedura di sovraindebitamento. Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’improcedibilità temporanea dell’esecuzione . In alternativa, si può chiedere la sospensione ex art. 624 c.p.c. se si è proposta un’opposizione.
- Il pignoramento può essere annullato per vizi formali?
Sì. La mancata notifica del titolo o del precetto, l’omissione di elementi essenziali, o la mancata presentazione delle copie autentiche entro 15 giorni comportano l’inefficacia del pignoramento .
- Posso fare ricorso se mi pignorano lo stipendio oltre i limiti di legge?
Certo. Le somme pignorate oltre la quota consentita (un quinto per debiti fiscali o un settimo per altri debiti) sono parzialmente inefficaci . Il giudice può ordinare la restituzione.
- La pensione è sempre impignorabile?
No. La pensione è pignorabile solo nella parte eccedente il minimo vitale e comunque entro il limite di un quinto o un settimo. Tuttavia, indennità di invalidità e accompagnamento sono impignorabili.
- Se ho un’unica abitazione, posso subire il pignoramento esattoriale?
Generalmente no. L’Agente della riscossione non può procedere al pignoramento della prima casa se è l’unico immobile non di lusso del debitore e il debito è inferiore a €120.000. La Cassazione ha confermato l’obbligo di cancellare pignoramenti già iniziati in tali casi .
- Cosa succede se non deposito il pignoramento in tribunale entro 15 giorni?
Il pignoramento diventa inefficace e la procedura esecutiva si estingue . Il creditore dovrà iniziare da capo.
- Il pignoramento perde efficacia dopo 20 anni?
Sì. La trascrizione del pignoramento immobiliare deve essere rinnovata ogni 20 anni ai sensi dell’art. 2668-bis c.c.; altrimenti, l’esecuzione si estingue .
- Quali sono i vantaggi del piano del consumatore?
Permette di ristrutturare i debiti con rate sostenibili, può prevedere la riduzione del capitale e consente di bloccare i pignoramenti una volta omologato . Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione.
- Cosa succede se non rispetto il piano del consumatore?
- Se non pago le rate o commetto atti di frode, il tribunale revoca l’omologazione e i creditori possono riprendere le azioni esecutive .
- Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e piano del consumatore?
- Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche che non hanno debiti professionali; l’accordo di ristrutturazione può essere utilizzato anche da imprenditori non fallibili e necessita del consenso del 60% dei creditori. Entrambi sospendono i pignoramenti ma differiscono per requisiti e iter.
- Che cosa accade ai pignoramenti in caso di liquidazione controllata del patrimonio?
- Tutte le procedure esecutive pendenti vengono sospese; il decreto di apertura produce gli effetti di un pignoramento su tutti i beni e il liquidatore subentra nelle esecuzioni . Alla fine, il debitore può chiedere l’esdebitazione.
- Posso cedere beni (auto, casa) durante la procedura di sovraindebitamento?
- No. Gli atti di disposizione compiuti dopo il deposito della domanda o nei cinque anni precedenti possono essere revocati. Solo il liquidatore o il piano possono prevedere la cessione.
- Cosa devo fare se ricevo un ordine di pagamento ex art. 72-bis DPR 602/1973?
- Si tratta di un pignoramento esattoriale semplificato. Verifica che non violi i limiti di pignorabilità e, se ci sono irregolarità, proponi opposizione al giudice tributario. Puoi anche sospenderlo aderendo a una definizione agevolata o avviando una procedura di sovraindebitamento .
- Posso chiedere la rottamazione se ho già un pignoramento in corso?
- Sì. La presentazione della domanda di definizione agevolata sospende il pignoramento fino all’esito della domanda. Se accolta, il pignoramento viene estinto. Se non paghi le rate, la riscossione riprende.
- Cosa succede ai debiti non inseriti nel piano del consumatore?
- I crediti sorti dopo la presentazione della domanda e quelli esclusi per legge (es. sanzioni penali) restano dovuti e possono essere oggetto di pignoramento separato.
- Quanto dura la procedura di sovraindebitamento?
- Dipende dalla complessità del caso: un piano del consumatore può essere omologato in 4–6 mesi; la liquidazione controllata richiede dai 3 ai 5 anni. L’esdebitazione è accordata entro un anno dalla chiusura.
- È possibile ottenere l’esdebitazione senza pagare nulla?
- No. L’esdebitazione presuppone il pagamento almeno parziale dei creditori privilegiati e la cooperazione del debitore . Tuttavia, in caso di incapienza, il giudice può concederla ugualmente se sussistono meritevolezza e proporzionalità.
- Posso continuare la mia attività durante la procedura?
- Sì. Il piano o l’accordo possono prevedere la continuazione dell’attività d’impresa o professionale. Nel piano del consumatore, il debitore può mantenere l’impiego e deve utilizzare una parte dello stipendio per le rate. Nel frattempo sono sospese le azioni esecutive.
- Chi paga le spese dell’OCC e dell’Avvocato?
- Le spese dell’OCC sono a carico del debitore e vanno versate all’atto della presentazione della domanda. Spesso i costi vengono inseriti nel piano di rientro. Le spese legali sono concordate con l’avvocato e possono essere rateizzate.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le dinamiche del pignoramento e delle tutele offerte dalla Legge 3/2012, proponiamo alcune simulazioni pratiche basate su casi tipici.
20. Esempio: sospensione di pignoramento grazie al piano del consumatore
Situazione: Mario è un dipendente con stipendio netto di €1.500 al mese, convive con la moglie e due figli. Ha accumulato debiti per €60.000 con banche e finanziarie, di cui €20.000 di finanziamenti personali e €40.000 di carta revolving. Uno degli istituti di credito ha avviato un pignoramento dello stipendio; l’Ufficiale giudiziario ha notificato un atto di pignoramento alla sua azienda. Gli viene trattenuto un quinto dello stipendio (€300 mensili). Mario decide di rivolgersi allo studio dell’Avv. Monardo.
Intervento:
- Analisi del debito: l’avvocato verifica i contratti, le rate e l’ammontare delle somme pignorate. Individua vizi di forma e applica i limiti di pignorabilità.
- Avvio procedura: tramite un OCC, Mario deposita domanda per il piano del consumatore, proponendo di rimborsare il 30% del debito (€18.000) in 60 rate mensili da €300, corrispondenti alla quota già pignorata dello stipendio.
- Misure protettive: contestualmente viene chiesta la sospensione del pignoramento. Il giudice dell’esecuzione dichiara la temporanea improseguibilità dell’esecuzione . La quota trattenuta resta accantonata dal datore di lavoro fino alla decisione del tribunale.
- Omologa: dopo 4 mesi, il tribunale omologa il piano. Il pignoramento viene sostituito dal decreto di omologa, che ha effetto di pignoramento . Le somme accantonate vengono imputate a saldo delle rate del piano. I creditori non possono più proseguire l’esecuzione .
- Esdebitazione: dopo cinque anni, Mario completa i pagamenti. Il tribunale gli concede l’esdebitazione e i debiti residui (€42.000) vengono cancellati. Mario mantiene la sua casa e il suo lavoro.
21. Esempio: definizione agevolata con sospensione del pignoramento esattoriale
Situazione: Anna è titolare di un piccolo negozio e ha debiti fiscali per €30.000 relativi a IVA e IRPEF. L’Agente della riscossione ha notificato un ordine di pagamento ex art. 72-bis pignorando il suo conto corrente per €10.000. Anna teme che il fermo amministrativo del veicolo e l’ipoteca sulla casa possano seguire.
Intervento:
- Verifica dei debiti: lo studio dell’avv. Monardo quantifica i debiti e verifica che rientrino tra quelli affidati all’Agente dal 2000 al 2023.
- Domanda di definizione agevolata: Anna aderisce alla definizione 120 rate introdotta nel 2025 . Presenta la domanda entro il 30 giugno 2025.
- Sospensione dell’esecuzione: dalla data di presentazione, i pignoramenti in corso sono sospesi. L’ordine ex art. 72-bis non produce più effetti. Le somme restano accantonate fino alla decisione dell’Agente.
- Pagamento rateale: l’Agente comunica l’importo dovuto al netto di sanzioni e interessi. Anna sceglie 60 rate mensili (€500 al mese). Il primo pagamento è fissato al 31 ottobre 2025.
- Conclusione: se Anna paga regolarmente, i pignoramenti sono estinti; se non paga due rate consecutive, la definizione decade e le procedure esecutive riprendono.
22. Esempio: revoca dell’omologazione per inadempimento
Situazione: Luigi, professionista, ottiene l’omologa di un accordo di ristrutturazione con i creditori per rimborsare il 40% dei suoi debiti in 48 rate. Dopo due anni, Luigi sospende i pagamenti per problemi di salute.
Intervento:
- I creditori chiedono al tribunale la revoca dell’omologazione. Il tribunale accerta l’inadempimento e revoca l’accordo .
- Le procedure esecutive sospese riprendono. Uno dei creditori iscrive ipoteca su un immobile di Luigi e avvia il pignoramento.
- Luigi deve considerare una nuova procedura di sovraindebitamento o una definizione agevolata per evitare la vendita.
Conclusione
Riassunto dei punti principali
Nel corso di questo articolo abbiamo analizzato in modo approfondito la Legge 3/2012 e i numerosi strumenti che consentono al debitore di proteggersi dal pignoramento. Abbiamo visto come l’art. 545 c.p.c. limita la pignorabilità di stipendi, pensioni e altri redditi ; come la liquidazione controllata del patrimonio e l’omologazione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione producano gli effetti di un pignoramento e blocchino le azioni esecutive ; come le misure protettive dell’art. 18 CCII sospendano i pignoramenti ; e come la giurisprudenza abbia precisato che l’inefficacia del pignoramento può derivare da vizi di forma (mancata presentazione delle copie conformi ) o dalla mancata rinnovazione della trascrizione .
Abbiamo descritto le procedure operative che il debitore deve seguire dopo la notifica di un pignoramento, i termini e le scadenze da rispettare, le possibili opposizioni e i rimedi per bloccare o ridurre il prelievo. Ci siamo soffermati sulle definizioni agevolate come la rottamazione‑quater e la rateizzazione a 120 rate , che consentono di saldare i debiti con sconti significativi.
Infine, abbiamo proposto simulazioni pratiche per mostrare come un professionista possa trasformare una situazione di sovraindebitamento in un percorso di rinascita finanziaria, ottenendo la sospensione del pignoramento, l’omologazione di un piano sostenibile e l’esdebitazione finale .
L’importanza di agire tempestivamente
Il pignoramento è una procedura rapida e incisiva: ignorare gli atti o rimandare le decisioni è uno degli errori più gravi. Le normative offrono strumenti efficaci, ma richiedono tempestività nell’attivarsi e professionalità nel predisporre le domande e i piani. Solo affidandosi a esperti si possono evitare vizi procedurali e ottenere il massimo beneficio dalle leggi vigenti.
Le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, con il supporto del suo team di avvocati e commercialisti, mette a disposizione una competenza multidisciplinare unica nel panorama italiano. Lo studio assiste debitori, professionisti e imprenditori in tutte le fasi:
- Analisi dell’atto di pignoramento e della posizione debitoria;
- Predisposizione di ricorsi e opposizioni per far valere vizi di forma e sostanziali;
- Richiesta di misure protettive e sospensioni;
- Elaborazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate;
- Gestione delle definizioni agevolate e delle rateizzazioni con l’Agente della riscossione;
- Negoziazione con banche e finanziarie per accordi stragiudiziali;
- Assistenza fino alla concessione dell’esdebitazione, per garantire un nuovo inizio.
Grazie all’esperienza maturata come professionista fiduciario di un OCC, l’avv. Monardo offre una garanzia di competenza tecnica, conoscenza degli uffici giudiziari e capacità di dialogo con i creditori. Inoltre, la sua presenza come cassazionista permette di curare le controversie anche davanti alla Corte di Cassazione.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.