Introduzione
La condizione di sovraindebitamento – cioè uno squilibrio tra obbligazioni contratte e patrimonio liquido che rende impossibile far fronte ai debiti in modo regolare – è una situazione che può colpire consumatori, imprenditori minori, professionisti e piccoli imprenditori. L’ordinamento italiano offre diversi strumenti per superare questa crisi: piani del consumatore, accordi di composizione della crisi, concordato minore e liquidazione controllata. Tuttavia, il fattore tempo gioca un ruolo decisivo perché dalla durata della procedura dipende la possibilità di rilanciare l’attività o proteggere i beni da azioni esecutive.
Questo articolo risponde a una domanda frequente: “Quanto dura la procedura di sovraindebitamento?”. La risposta non è univoca, perché ogni procedimento ha regole specifiche e tempi diversi; ma conoscere i termini stabiliti dalla legge e le interpretazioni giurisprudenziali consente di evitare errori, rispettare le scadenze e valutare soluzioni alternative. Chi agisce tempestivamente può sospendere pignoramenti e ipoteche, rimodulare i debiti e, al termine, ottenere la esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.
Perché è un tema urgente
- Rischi e sanzioni: l’inerzia del debitore può esporlo a misure cautelari (fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie), esecuzioni forzate e aggravio di interessi. Comprendere i tempi di ciascuna procedura consente di scegliere il percorso che garantisce la protezione più rapida e adeguata.
- Errore da evitare: molti ritengono che la liquidazione porti in tempi brevi alla cancellazione dei debiti. In realtà la liquidazione controllata (o “liquidazione del patrimonio” nella precedente legge 3/2012) prevede l’acquisizione di beni e redditi per un periodo di almeno tre anni e non consente la chiusura anticipata se ciò compromette la soddisfazione dei creditori . Solo dopo la chiusura o dopo tre anni l’esdebitazione opera di diritto .
- Opportunità: grazie alle riforme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e alle norme della legge 3/2012 ancora applicabili per le procedure pendenti, i soggetti sovraindebitati possono scegliere tra varie soluzioni negoziate (concordato minore, piani del consumatore, accordi con i creditori, liquidazione controllata). Ogni procedura ha termini di ammissione, omologa ed esecuzione che vanno rispettati per evitare l’inammissibilità della domanda.
Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenza nazionale in diritto bancario e tributario. È anche Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, norma che ha introdotto la composizione negoziata per prevenire lo stato di insolvenza.
Il nostro studio analizza la situazione debitoria, verifica la documentazione (cartelle esattoriali, contratti bancari, mutui, finanziamenti), individua eventuali vizi formali o sostanziali e propone soluzioni concrete: impugnazioni, opposizioni a cartelle e pignoramenti, sospensioni, trattative con creditori, piani di rientro, accordi giudiziali o stragiudiziali. Attraverso l’OCC presentiamo la proposta di piano o di accordo, gestiamo la procedura fino all’omologazione e accompagniamo il debitore durante l’esecuzione fino all’esdebitazione finale.
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1. Quadro normativo: leggi, articoli e recenti sentenze
1.1. Fonti normative principali
Per comprendere la durata delle procedure occorre innanzitutto identificare le fonti normative. Due sono i riferimenti fondamentali:
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. “Legge salva-suicidi”), che ha introdotto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Malgrado l’entrata in vigore del CCII, alcune procedure pendenti o introdotte prima del 15 luglio 2022 continuano a essere regolate da questa legge.
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte modificato dal “Codice della crisi” e dai successivi decreti correttivi), entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022. Il CCII ha abrogato la maggior parte della legge 3/2012 per le procedure instaurate successivamente, ma la liquidazione del patrimonio e la disciplina dell’esdebitazione conservano rilevanza per i procedimenti pendenti.
Ad essi si affiancano decreti-legge (ad es. D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata), circolari dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia, nonché pronunce di Cassazione e Corte Costituzionale che interpretano e specificano i termini di durata.
1.2. Articoli rilevanti della Legge 3/2012
Articolo 12 (Omologazione dell’accordo con i creditori) – stabilisce che, una volta raggiunto l’accordo, l’OCC trasmette la relazione ai creditori e al giudice; quest’ultimo omologa l’accordo e ordina la pubblicazione. Il comma 3‑bis aggiunge che l’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta .
Articolo 12‑bis (Procedimento di omologazione del piano del consumatore) – disciplina l’udienza di omologazione del piano. Il giudice deve fissarla entro sessanta giorni dal deposito della documentazione; verificata la fattibilità del piano e la meritevolezza del consumatore, lo omologa. Anche per il piano del consumatore è previsto che l’omologazione avvenga entro sei mesi dalla presentazione della proposta .
Articolo 14‑quinquies – regola l’apertura della liquidazione del patrimonio (oggi liquidazione controllata nel CCII). Il decreto di apertura nomina il liquidatore e sospende le azioni esecutive dei creditori anteriori. La disposizione cruciale è al comma 4: la procedura rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda . Questo significa che i beni e i redditi acquisiti nei quattro anni successivi rientrano nella liquidazione e la procedura non può chiudersi prima, anche se il patrimonio è già liquidato.
Articolo 14‑novies – prevede che il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, elabori un programma di liquidazione che deve garantire la ragionevole durata della procedura . Ciò significa che, pur non essendoci un limite massimo esplicito, il programma non può protrarsi indefinitamente e deve essere strutturato in modo efficiente.
Articolo 14‑decies – stabilisce che il giudice dispone la chiusura della procedura solo dopo l’esecuzione completa del programma e comunque non prima del decorso di quattro anni dal deposito della domanda . Questa norma impedisce la chiusura anticipata anche in caso di liquidazione integrale dei beni prima dei quattro anni.
Articolo 14‑undecies – dispone che i beni e crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda entrano a far parte del patrimonio da liquidare, salvo detrarne i costi sostenuti per l’acquisto e la conservazione . Pertanto eventuali incrementi patrimoniali devono essere comunicati al liquidatore e ricadono nella procedura finché non sia decorso il quadriennio.
Articolo 14‑terdecies – regola la esdebitazione nella legge 3/2012: il debitore può ottenere la liberazione dai debiti residui se ha collaborato, non ha ritardato la procedura e non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti . La richiesta deve essere presentata entro un anno dalla chiusura e il giudice verifica le condizioni.
1.3. Articoli rilevanti del Codice della crisi (CCII)
Le procedure della legge 3/2012, benché ancora applicabili a determinate situazioni, sono state sostituite nel 2022 dalle corrispondenti procedure del CCII:
- Concordato minore (artt. 74–83 CCII) – sostituisce l’accordo con i creditori per imprenditori minori, professionisti e artigiani. L’articolo 74 prevede che la proposta debba indicare con precisione tempi e modalità per superare la crisi , ma non fissa un termine rigido di durata. La giurisprudenza ritiene che, salvo casi eccezionali, il piano non debba superare cinque anni (vedremo oltre). La formazione delle classi di creditori è obbligatoria per i titolari di garanzie prestata da terzi . Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni del concordato preventivo.
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII) – ha sostituito il piano del consumatore. Anche in questa procedura il giudice deve fissare l’udienza entro 60 giorni dal deposito della proposta e può disporre la sospensione delle azioni esecutive. Non esistono limiti massimi di durata stabiliti dal legislatore, ma i piani devono risultare fattibili e ragionevoli.
- Liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII) – sostituisce la liquidazione del patrimonio. Dopo il decreto di apertura, il liquidatore aggiorna la lista dei creditori entro 30 giorni e redige il programma di liquidazione entro 90 giorni, indicando tempi e modalità per la vendita dei beni . I creditori devono depositare le domande entro 60 giorni dalla comunicazione. La procedura si chiude dopo l’esecuzione del programma e la distribuzione dell’attivo; l’esdebitazione opera di diritto alla chiusura o, comunque, dopo tre anni dall’apertura .
- Esdebitazione di diritto (art. 282 CCII) – sancisce che, nella liquidazione controllata, la liberazione dai debiti residui avviene automaticamente al momento della chiusura o, se la procedura dovesse durare più di tre anni, allo scadere del triennio . Restano esclusi i debiti per mantenimento, risarcimenti da fatto illecito e sanzioni penali e amministrative.
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) – riconosce la liberazione immediata al debitore persona fisica che non dispone di beni o redditi da offrire ai creditori; questi ultimi possono far valere eventuali beni sopravvenuti per un periodo di quattro anni .
- Requisiti e condizioni (artt. 279–281 CCII) – l’art. 279 stabilisce che il debitore non può beneficiare di esdebitazione prima di tre anni dalla data di apertura della procedura, salvo riduzione a due anni in caso di composizione assistita ; l’art. 280 elenca i motivi per cui l’esdebitazione è esclusa (condanne penali, inadempienze, dichiarazioni false) ; l’art. 281 consente la revoca dell’esdebitazione in caso di reviviscenza del debito o scoperta di falsità.
1.4. Giurisprudenza di riferimento
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha delineato i limiti temporali delle procedure di sovraindebitamento:
- Corte Costituzionale n. 6/2024 – La Consulta ha esaminato la liquidazione controllata e ha affermato che la durata minima e massima del programma di liquidazione coincide con tre anni, perché in questo periodo il liquidatore deve acquisire i beni e i redditi futuri del debitore; una durata inferiore violerebbe il principio di massima soddisfazione dei creditori . La Corte ha richiamato l’articolo 272 CCII, che impone al programma di assicurare una ragionevole durata, e l’art. 2 comma 2‑bis della legge 89/2001 (legge Pinto) che quantifica la ragionevole durata in tre anni .
- Tribunale di Verona e Rimini (2024) – Entrambi i tribunali hanno applicato il principio costituzionale ritenendo che le trattenute sui redditi futuri possano avvenire solo durante il triennio e che l’esdebitazione scatti automaticamente dopo tre anni; non è ammissibile un piano di liquidazione di un solo anno .
- Cassazione n. 14835/2025 – La Suprema Corte ha ricordato che le nuove norme degli artt. 278‑282 CCII si applicano solo alle procedure di liquidazione controllata introdotte dopo il 15 luglio 2022; per le procedure avviate sotto la legge 3/2012 restano vigenti gli articoli 14‑quinquies e 14‑terdecies .
- Cassazione n. 15359/2023 – Ha stabilito che le cause di esclusione della esdebitazione devono essere interpretate restrictivamente e non possono essere estese analogicamente; il giudice non può negare l’esdebitazione per motivi non previsti dalla legge .
- Tribunale di Roma (2023) – In tema di concordato minore ha ritenuto irragionevole un piano di 17 anni e ha fissato come regola generale che la durata del piano non debba superare 5 anni, salvo adeguata motivazione. Secondo la prassi, i piani durano tra 4 e 6 anni .
- Dottrina e prassi – Molti autori segnalano che l’omologazione del piano del consumatore o dell’accordo deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione (art. 12 e 12‑bis legge 3/2012 ) e che la liquidazione del patrimonio resta aperta per quattro anni .
Questi principi saranno applicati nelle sezioni che seguono per analizzare i tempi di ciascuna procedura.
2. Procedura di liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio)
La liquidazione controllata è la procedura più drastica tra quelle previste dal CCII. Il debitore mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio (beni attuali e redditi futuri) affinché venga venduto o destinato al pagamento dei debiti. Al termine della procedura, e comunque trascorso il periodo previsto dalla legge, il debitore può ottenere l’esdebitazione e ripartire da zero.
2.1. Fasi e termini della procedura
Il procedimento si articola in diverse fasi, ciascuna con tempi indicati dalla legge o dalla giurisprudenza:
- Presentazione della domanda – Il debitore, assistito da un avvocato e da un OCC, deposita la domanda presso il tribunale competente; deve allegare la documentazione che dimostra la propria situazione debitoria, i redditi, l’elenco dei creditori e degli eventuali garanzie. In questa fase occorre preparare accuratamente la relazione sulla propria situazione patrimoniale; un’errata o incompleta esposizione può comportare l’inammissibilità.
- Decreto di apertura – Il giudice verifica la presenza dei requisiti (stato di sovraindebitamento, assenza di procedure concorsuali pendenti, assenza di atti in frode negli ultimi cinque anni) e, se la domanda è completa, pronuncia il decreto di apertura. Con il decreto il giudice:
- nomina un liquidatore, salvo che non sia già designato nel piano;
- sospende le azioni esecutive individuali intraprese dai creditori con causa o titolo anteriore (salvo crediti assistiti da ipoteca su beni estranei alla massa);
- dispone le pubblicità necessarie e, se nel patrimonio vi sono immobili, ordina la trascrizione del decreto .
Dal momento del decreto le procedure esecutive pendenti restano sospese e non possono essere avviate nuove azioni, a tutela del debitore.
- Inventario e passivo – Il liquidatore, entro 30 giorni dall’apertura, verifica l’elenco dei creditori e redige l’inventario dei beni; comunica ai creditori la possibilità di depositare la domanda di partecipazione alla liquidazione con i dati del credito entro un termine fissato (spesso 60 giorni). Questo passaggio è fondamentale per formare lo stato passivo.
- Programma di liquidazione – Entro 90 giorni dalla redazione dell’inventario, il liquidatore predispone un programma di liquidazione, che definisce l’ordine e le modalità di vendita dei beni, l’eventuale prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, il prelievo di quote di stipendio o pensione, la cessione dei crediti futuri e qualsiasi altra misura necessaria per massimizzare il ricavato . Il programma deve indicare i tempi dell’operazione e assicurare la ragionevole durata della procedura .
- Partecipazione dei creditori – I creditori devono depositare le domande di ammissione al passivo entro il termine stabilito (solitamente 60 giorni dalla comunicazione). Il liquidatore forma il progetto di stato passivo e lo sottopone al giudice, che lo approva con decreto.
- Realizzazione dell’attivo – Il liquidatore procede alla vendita dei beni secondo il programma approvato: può ricorrere a vendite competitive, conferire incarico a professionisti (notai, agenzie immobiliari) e, se necessario, proporre azioni revocatorie o recupero crediti per incrementare l’attivo. I redditi futuri del debitore (stipendi, pensioni, provvigioni) possono essere prelevati in misura proporzionata; la giurisprudenza, dopo la riforma del 2024, ha riconosciuto che i prelievi possono protrarsi al massimo per tre anni .
- Distribuzione dell’attivo – Una volta liquidati i beni e incassate le somme, il liquidatore redige un piano di riparto secondo le regole del concorso (crediti privilegiati, chirografari, ecc.) e lo sottopone al giudice. Dopo l’approvazione, distribuisce le somme ai creditori.
- Chiusura della procedura – Il giudice, accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione, emette il decreto di chiusura. Tuttavia non può chiudere la procedura prima che siano trascorsi quattro anni dal deposito della domanda . Questo vincolo ha una duplice funzione: consentire ai creditori di partecipare alla liquidazione dei beni sopravvenuti nel quadriennio e offrire al debitore la prospettiva di un tempo certo, dopo il quale avrà la liberazione. Solo dopo la chiusura (o, se la procedura dura oltre tre anni, decorso il triennio) il debitore persona fisica beneficia dell’esdebitazione automatica .
2.2. Durata complessiva e interpretazione giurisprudenziale
In teoria, la liquidazione controllata potrebbe terminare una volta venduti i beni; tuttavia la legge fissa un limite temporale di quattro anni e la giurisprudenza recente ha chiarito che il programma deve sfruttare l’intero periodo di tre anni per l’acquisizione dei redditi futuri. La Corte Costituzionale (sentenza n. 6/2024) ha affermato che il programma di liquidazione non può avere una durata inferiore a tre anni, perché ciò impedirebbe di acquisire i redditi futuri del debitore e lederebbe la par condicio dei creditori . Allo stesso tempo, la durata non può essere superiore al triennio, poiché l’esdebitazione opera di diritto allo scadere di tale periodo . Di conseguenza:
- La fase di acquisizione dei redditi dura 3 anni: durante questo periodo il liquidatore può trattenere una quota degli stipendi e dei redditi del debitore; i tribunali hanno confermato che non è possibile un programma di un solo anno .
- La procedura rimane aperta per 4 anni: anche se la liquidazione dei beni e la raccolta dei redditi si concludono in tre anni, la procedura non può essere chiusa prima del quarto anno; i beni sopravvenuti nel quarto anno entrano nella massa . Solo al termine del quadriennio il giudice dispone la chiusura .
- L’esdebitazione spetta di diritto allo scadere del terzo anno se la procedura dura oltre, o alla chiusura se avviene prima . I debiti per alimenti, risarcimenti da fatto illecito e sanzioni penali o amministrative rimangono esigibili .
Nella pratica, la liquidazione controllata può durare da tre a cinque anni: la fase di vendita e prelievo dei redditi si compie nei primi tre anni; il quarto anno serve a eventuali sopravvenienze; in casi complessi (beni immobili di difficile vendita, contenziosi giudiziari) la procedura può protrarsi ancora, ma dopo il quarto anno i nuovi beni non entrano nella massa e il giudice tende a chiudere.
2.3. Esdebitazione: condizioni e revoca
L’esdebitazione nella liquidazione controllata avviene automaticamente alla chiusura o dopo tre anni (art. 282 CCII). Tuttavia il beneficio è escluso se il debitore:
- ha agito con dolo o colpa grave, ha nascosto beni o creato passività fittizie ;
- è stato condannato per reati come bancarotta fraudolenta, riciclaggio o usura ;
- ha beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi cinque anni (dieci anni per la legge 3/2012) ;
- non ha collaborato con il liquidatore o ha ritardato la procedura .
Il giudice può revocare l’esdebitazione se, dopo il decreto, emerge che il debitore ha agito in frode o ha simulato il passivo . Inoltre, i creditori possono opporsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (art. 282 CCII ).
2.4. Vantaggi e svantaggi per il debitore
Vantaggi:
- Sospensione immediata delle azioni esecutive e cautelari;
- Possibilità di gestire la vendita dei beni tramite un professionista, ottenendo un prezzo congruo;
- Liberazione dai debiti residui dopo massimo quattro anni;
- Protezione del necessario per il mantenimento, perché il liquidatore può prelevare solo una quota del reddito (il giudice fissa la misura in base al fabbisogno familiare).
Svantaggi:
- Per tre anni il debitore deve cedere una parte dei suoi redditi futuri;
- Tutti i beni presenti e sopravvenuti fino al quarto anno entrano nella liquidazione;
- La procedura è pubblica e può incidere sulla reputazione commerciale;
- Esistono condizioni di esclusione e casi in cui l’esdebitazione viene negata o revocata.
2.5. Errori da evitare
- Omettere beni o redditi: non dichiarare un bene o un credito può comportare l’inammissibilità e la revoca dell’esdebitazione.
- Sottovalutare il periodo triennale: alcuni debitori credono che i prelievi durino solo qualche mese. La giurisprudenza invece impone il prelievo per tre anni .
- Non aggiornare il liquidatore: l’art. 14‑undecies obbliga a comunicare i beni sopravvenuti nei quattro anni . Non farlo espone a revoca dell’esdebitazione.
- Presentare la domanda senza consulenza: la complessità della liquidazione impone l’assistenza di professionisti; errori formali (mancata allegazione dei documenti o irregolarità nel passivo) possono portare al rigetto.
2.6. Strumenti alternativi
Prima di ricorrere alla liquidazione controllata, conviene valutare altre soluzioni che permettono di salvare l’attività o tutelare il patrimonio:
- Concordato minore – consente di ristrutturare i debiti pagando in misura proporzionata e continuando l’attività professionale;
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore – permette al consumatore di presentare un piano con durata limitata, rateizzare il debito e preservare i beni essenziali;
- Accordi stragiudiziali con banche e finanziarie – con l’assistenza di un OCC, è possibile negoziare un saldo e stralcio o una dilazione extragiudiziale;
- Rottamazioni e definizioni agevolate di cartelle esattoriali – le varie “rottamazioni quater” e definizioni agevolate, attivate periodicamente dall’Agenzia delle Entrate, consentono di pagare solo le imposte e gli interessi legali, stralciando sanzioni e interessi di mora.
Il team dell’Avv. Monardo analizza la situazione e propone la procedura più conveniente, tenendo conto dei tempi e della capacità di pagamento.
3. Concordato minore (ex accordo con i creditori)
Il concordato minore è la procedura negoziale destinata a professionisti, imprenditori minori, artigiani e imprese agricole che non possono accedere al fallimento e che vogliono ristrutturare i debiti preservando l’attività. Ha sostituito l’accordo di composizione della crisi di cui alla legge 3/2012 e, per quanto non disciplinato, richiama il concordato preventivo del diritto fallimentare. L’obiettivo è consentire al debitore di proporre ai creditori una soddisfazione parziale dei loro crediti mediante rate, cessione di beni o apporti esterni, con la prospettiva dell’esdebitazione al termine.
3.1. Presupposti e soggetti ammessi
Possono presentare la domanda di concordato minore i debitori indicati dall’art. 2 comma 1 lettera c CCII (imprenditori minori e professionisti) che:
- non sono assoggettabili a procedure concorsuali maggiori (fallimento o liquidazione giudiziale);
- hanno attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi non superiori a 200.000 € e debiti complessivi non superiori a 500.000 € nei tre esercizi precedenti (soglie fissate dall’art. 2 CCII);
- non hanno beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi cinque anni;
- non hanno presentato un accordo o piano negli ultimi cinque anni.
Il consumatore non può ricorrere al concordato minore ma deve utilizzare la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Può accedere invece il socio illimitatamente responsabile di una società (es. socio accomandatario) se personalmente sovraindebitato.
3.2. Fasi della procedura e tempi
La procedura di concordato minore prevede due fasi principali:
3.2.1. Fase di ammissione (30–90 giorni)
Il debitore, con l’assistenza dell’Avvocato e dell’OCC, presenta al tribunale:
- la proposta di concordato, che deve specificare con chiarezza le modalità, i tempi di pagamento e gli apporti esterni ;
- una relazione particolareggiata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- l’attestazione del gestore sulla fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta per i creditori rispetto alla liquidazione.
Il giudice, ricevuta la domanda, nomina il giudice delegato e fissa l’udienza. In questa fase vengono effettuati i controlli preliminari e si verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; la durata media è di 30–90 giorni .
3.2.2. Fase di esecuzione (fino a 4 anni, oltre in casi eccezionali)
Una volta ammesso, il piano viene sottoposto al voto dei creditori: occorre la maggioranza dei crediti ammessi al voto (50%). Se la proposta è approvata, il giudice omologa il concordato. L’omologazione non ha un termine fissato dal CCII, ma si applicano per analogia le norme del concordato preventivo; nella prassi la decisione interviene in 2–4 mesi. A differenza della liquidazione, non è prevista una durata fissa della procedura: la legge richiede che la proposta indichi i tempi di adempimento e, in generale, che sia ragionevole.
La durata complessiva del concordato dipende dalla struttura del piano:
- Piani immediati: se il debitore dispone di liquidità o può vendere un immobile, la procedura può chiudersi in pochi mesi dopo l’omologazione, con la distribuzione del ricavato e la concessione dell’esdebitazione.
- Piani rateali: se il piano prevede pagamenti dilazionati (ad esempio versamenti mensili derivanti dall’attività professionale), la procedura può durare fino a 4 anni . Durante tale periodo il debitore beneficia della sospensione delle azioni esecutive e può proseguire l’attività.
La giurisprudenza ritiene che la durata del piano debba essere contenuta: il Tribunale di Roma ha giudicato “irragionevole” un piano della durata di 17 anni e ha indicato come regola generale una durata non superiore a 5 anni . Altri tribunali parlano di un range 4–6 anni . Si tratta di orientamenti che, pur non vincolanti, sono importanti perché il giudice ha il potere di rigettare un piano sproporzionato.
3.2.3. Esdebitazione e obblighi successivi
Al termine dell’esecuzione il debitore ottiene l’esdebitazione. Non esiste un periodo di osservazione fisso (come nei quattro anni della liquidazione), ma in caso di piani rateali il giudice può condizionare la concessione dell’esdebitazione al pagamento integrale delle rate. È opportuno prevedere meccanismi che consentano la chiusura anticipata se il debitore ottiene risorse esterne.
3.3. Durata complessiva e consigli pratici
Quanto dura il concordato minore? Non essendoci un termine legale, la durata dipende dal piano. Nella prassi la procedura completa (dalla domanda alla chiusura) dura tra 1 e 5 anni. Elementi che incidono sui tempi:
- Numero di creditori e complessità della massa passiva: più soggetti devono essere convocati e più tempo richiederà la formazione dello stato passivo;
- Fattibilità del piano: i piani che prevedono pagamenti con entrate future (es. rate mensili) richiedono un tempo più lungo. La legge consente di includere gli apporti esterni, riducendo così la durata;
- Reattività del tribunale e dell’OCC: la prassi del singolo tribunale può influire sui tempi di omologazione; è perciò utile affidarsi a professionisti che hanno esperienza locale;
- Eventuali contenziosi: se alcuni creditori contestano la proposta o presentano opposizioni, la procedura si allunga.
3.4. Vantaggi e limiti del concordato minore
Vantaggi:
- Permette di preservare l’attività e continuare a generare reddito;
- Prevede la sospensione delle azioni esecutive sin dalla presentazione della domanda;
- Consente di proporre piani flessibili, con durata variabile e eventuale cessione di beni;
- Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione e ripartire.
Limiti:
- La durata può essere lunga (fino a 5 anni); più è lunga, maggiore è il rischio di imprevisti;
- Occorre il consenso della maggioranza dei creditori; i creditori privilegiati possono ostacolare il piano;
- Non può accedervi il consumatore, che deve utilizzare la ristrutturazione dei debiti.
Errori da evitare:
- Presentare un piano eccessivamente lungo o privo di reali prospettive di soddisfazione per i creditori. Il giudice può rigettarlo;
- Omettere di includere i debiti fiscali o previdenziali: la legge impone il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute operate ;
- Non indicare gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni: ciò può comportare l’inammissibilità;
- Ignorare gli apporti esterni: l’art. 74 CCII consente di inserire risorse di terzi per rendere più sostenibile il piano . Un apporto esterno può ridurre la durata.
3.5. Simulazione pratica
Consideriamo il caso di un architetto con debiti complessivi di €150.000, di cui €50.000 verso l’erario (IVA e ritenute), €70.000 verso banche e finanziarie e €30.000 verso fornitori. L’architetto dispone di un immobile non strumentale dal valore di €100.000 e di un reddito mensile netto di €3.000. Obiettivo: evitare la liquidazione dei beni strumentali e ristrutturare il debito.
Proposta di concordato:
- vendita dell’immobile non strumentale (entrata stimata €90.000 netti);
- apporto esterno di €10.000 da parte di un familiare;
- pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute (€20.000) utilizzando parte del ricavato;
- pagamento dei creditori chirografari con una percentuale del 50% (totale €35.000) in 36 rate mensili di €972, finanziate con l’attività professionale;
- totale soddisfacimento previsto: €20.000 (erario) + €35.000 (banchi/fornitori) + €10.000 apporto esterno = €65.000 su €80.000 di crediti non privilegiati.
Durata: la procedura durerebbe circa 3 anni (6 mesi per la vendita e l’omologazione + 30 mesi di rate). Al termine il tribunale dichiara chiuso il concordato e concede l’esdebitazione sugli €15.000 residui. L’architetto prosegue l’attività e beneficia della sospensione delle azioni esecutive per tutta la durata.
4. Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII) è la procedura destinata alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari (non professionali). Sostituisce il piano del consumatore della legge 3/2012 ma ne conserva l’impostazione: consente di presentare un piano di pagamento dei debiti con condizioni di favore.
4.1. Presupposti e requisiti
Il consumatore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento non imputabile a colpa grave o dolo (es. non deve aver contratto debiti senza una prospettiva ragionevole di adempimento). Non possono accedere:
- i soggetti che hanno già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni;
- i consumatori che hanno determinato l’insolvenza per spese voluttuarie o gioco d’azzardo;
- i consumatori che abbiano compiuto atti di frode (es. simulazione di passività).
4.2. Procedura e tempi
- Presentazione della proposta – Il consumatore, con l’assistenza dell’OCC, redige una proposta che indica la percentuale di soddisfacimento dei crediti, la durata dei pagamenti e le eventuali garanzie. La proposta deve assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili (es. alimenti) e dei tributi costituenti risorse dell’Unione (IVA e ritenute).
- Ammissione e sospensione – Il giudice verifica la completezza della domanda e, se non rileva irregolarità, fissa l’udienza. È obbligato a fissare l’udienza entro 60 giorni dal deposito . Può, su richiesta dell’OCC, sospendere le azioni esecutive e cautelari fino alla definitività dell’omologazione .
- Omologazione – Nel corso dell’udienza i creditori possono sollevare contestazioni sulla convenienza. Il giudice verifica la fattibilità del piano e la meritevolezza del consumatore. Se la contestazione riguarda la convenienza, il giudice omologa il piano se ritiene che i creditori siano soddisfatti almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione . L’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta .
- Esecuzione del piano – Dopo l’omologazione, il consumatore adempie alle obbligazioni nei tempi indicati; l’OCC vigila sul pagamento e risolve le eventuali difficoltà . Se il consumatore dispone di liquidità (ad esempio per la vendita di un immobile), il piano può chiudersi in pochi mesi; se invece sono previste rate su redditi futuri, la durata può raggiungere 4–6 anni. Secondo la prassi, un piano oltre i 5 anni è considerato irragionevole .
- Esdebitazione – Al completamento del piano, il giudice dichiara la cessazione degli effetti dell’omologazione; i crediti residui non soddisfatti vengono estinti, salvo quelli indicati come non esdebitabili. È possibile la revoca se il consumatore non rispetta gli obblighi o ha agito con dolo.【940542448226596†L569-L576】
4.3. Durata tipica e considerazioni pratiche
Durata dell’ammissione: la legge impone tempi brevi (60 giorni per fissare l’udienza) ma nella prassi possono verificarsi ritardi dovuti al carico dei tribunali o alla necessità di integrare la documentazione.
Durata dell’esecuzione: varia a seconda del piano. I piani che prevedono la cessione di beni possono concludersi in 12–18 mesi; i piani rateali possono durare 4–6 anni. Il Tribunale di Roma ha ritenuto irragionevole un piano di durata superiore a 5 anni .
Periodo di protezione: dalla presentazione della domanda il consumatore gode della sospensione delle azioni esecutive; se i creditori contestano, la protezione può proseguire fino al decreto di omologazione.
Esdebitazione: non è automatica ma dipende dal completamento del piano. Se il consumatore non adempie anche una sola rata, i creditori possono chiedere la revoca e tornare a pretenderne il pagamento.
4.4. Esempio numerico
Supponiamo che un dipendente pubblico abbia debiti di €60.000 (mutuo residuo €30.000, prestiti personali €20.000, carte di credito €10.000) e percepisca uno stipendio netto mensile di €2.200. Non ha immobili da vendere. Con la ristrutturazione dei debiti può proporre:
- pagamento integrale delle rate del mutuo, che proseguirà con l’istituto finanziario (fuori dal piano);
- pagamento ai prestiti personali e alle carte di credito di €15.000 in 60 rate mensili da €250, pari a una percentuale del 50% del credito;
- rimodulazione degli interessi per tutta la durata del piano.
La procedura dura 5 anni: il giudice omologa entro sei mesi; per i successivi 4,5 anni il debitore versa le rate; alla fine ottiene l’esdebitazione sui €5.000 residui. Durante la procedura non subisce pignoramenti né interessi di mora.
5. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)
In alcuni casi il debitore persona fisica non dispone di beni o redditi da offrire ai creditori. La legge prevede una procedura semplificata – esdebitazione del sovraindebitato incapiente – che consente di ottenere la liberazione dai debiti senza un piano di pagamento. È stata introdotta dal CCII per favorire chi è completamente privo di mezzi, come disoccupati o pensionati al minimo.
5.1. Requisiti
Per accedere, il debitore deve dimostrare:
- di non avere beni immobili o mobili registrati e di non possedere liquidità o crediti da utilizzare per il pagamento dei debiti;
- di non aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti;
- di aver tenuto un comportamento meritevole (assenza di frode o abuso del credito) ;
- di aver cercato un’occupazione congrua nel periodo precedente o di aver svolto un’attività economica adeguata .
5.2. Procedura e durata
Il debitore presenta la domanda all’OCC allegando una relazione che documenta la mancanza di beni e redditi. L’OCC verifica i requisiti e trasmette la relazione al tribunale. Il giudice può concedere la esdebitazione immediata, ma dispone che i creditori conservino il diritto di soddisfarsi su eventuali beni o redditi sopravvenuti nei quattro anni successivi . Pertanto, se entro quattro anni il debitore riceve un’eredità o trova un lavoro, dovrà versare ai creditori le somme eccedenti il minimo vitale. Al termine dei quattro anni, ogni pretesa si estingue definitivamente.
5.3. Vantaggi e criticità
Vantaggi:
- Consente di azzerare i debiti in tempi rapidi senza sostenere costi di procedura;
- È idonea per chi non ha alcuna capacità di rimborso;
- Dopo quattro anni ogni nuovo patrimonio resta di proprietà del debitore.
Criticità:
- Il beneficio è concesso una sola volta nella vita ;
- Nei quattro anni successivi bisogna informare l’OCC su eventuali miglioramenti del patrimonio; la mancanza di collaborazione può comportare la revoca;
- Non si estinguono i debiti per alimenti, risarcimenti da fatto illecito e sanzioni penali.
6. Durata delle procedure nella legge 3/2012: accordo, piano e liquidazione del patrimonio
Sebbene la legge 3/2012 sia stata abrogata, continua ad applicarsi alle procedure introdotte prima del 15 luglio 2022 e in determinati casi transitori. Per comprendere la durata di questi procedimenti (accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) occorre richiamare le norme citate e confrontarle con la prassi.
6.1. Accordo di composizione con i creditori
La procedura corrisponde all’attuale concordato minore ma era destinata sia agli imprenditori minori sia ai professionisti e, in taluni casi, ai consumatori. I tempi erano simili a quelli descritti per il concordato minore. La novità della legge 3/2012 era il termine per l’omologazione:
- Il giudice omologa l’accordo se la maggioranza dei creditori, rappresentante almeno il 60% dei crediti, ha dato il consenso e se il piano è fattibile. L’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta .
- Dopo l’omologazione, il piano veniva eseguito nel periodo stabilito (di solito 3–5 anni). I creditori non potevano intraprendere azioni esecutive sui beni oggetto del piano .
- Il mancato pagamento o la diminuzione della garanzia poteva comportare la risoluzione dell’accordo; il giudice, su richiesta dei creditori, poteva revocare l’omologazione.
6.2. Piano del consumatore
Molti piani depositati sotto la legge 3/2012 sono ancora in corso. La durata è regolata dall’art. 12‑bis:
- L’udienza deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito della proposta ;
- Il giudice deve omologare (o rigettare) il piano entro sei mesi ;
- La durata dell’esecuzione dipende dal piano ma, secondo dottrina e giurisprudenza, raramente supera 5 anni .
6.3. Liquidazione del patrimonio
Questa procedura, antecedente alla liquidazione controllata, prevedeva l’alienazione di tutti i beni del debitore. La legge fissava un termine preciso:
- La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque per quattro anni dal deposito della domanda ;
- Il giudice non può chiudere prima del decorso del quadriennio ;
- I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi rientrano nella massa .
Al termine, il debitore persona fisica poteva chiedere l’esdebitazione (art. 14‑terdecies) se aveva rispettato gli obblighi e aveva svolto un’attività lavorativa o di ricerca di lavoro adeguata . Questo regime continua ad applicarsi alle procedure pendenti e dimostra come il legislatore avesse già introdotto un limite quadriennale, poi confermato dal CCII.
7. Difese e strategie legali
Affrontare la procedura di sovraindebitamento richiede una strategia personalizzata. Ogni caso presenta peculiarità (tipo di debito, posizione lavorativa, beni posseduti). L’Avv. Monardo e il suo team analizzano le opzioni e affiancano il debitore nelle seguenti attività:
- Analisi preliminare e scelta della procedura – Verifica della situazione debitoria, stima delle possibilità di rimborso, valutazione dell’opportunità di un accordo stragiudiziale rispetto a un piano giudiziale.
- Impugnazioni e sospensioni – Difesa contro cartelle esattoriali illegittime, impugnazione di intimazioni di pagamento, opposizione all’esecuzione, richiesta di sospensione del pignoramento in sede giudiziale. Talvolta è opportuno presentare ricorso alla Commissione Tributaria per contestare l’atto prima di avviare la procedura di sovraindebitamento.
- Ricorso alla composizione negoziata – Per le imprese in crisi, la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) consente di trattare con creditori, Agenzia delle Entrate e istituti bancari con l’assistenza di un esperto nominato dal tribunale; se non funziona, si può accedere al concordato minore.
- Accordi con l’erario – Spesso i principali creditori sono l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. È possibile definire i debiti fiscali con rottamazioni (saldo e stralcio) e rateizzazioni fino a 120 rate. L’inserimento nel piano di una definizione agevolata può ridurre l’ammontare complessivo e abbreviare la durata.
- Tutela dei beni necessari – In ogni procedura il debitore conserva il diritto al mantenimento proprio e della famiglia; la legge vieta l’espropriazione di beni necessari (es. strumenti di lavoro, stipendio minimo vitale). Il programma deve rispettare tali limiti.
- Monitoraggio della procedura – Una volta aperto il procedimento, è essenziale rispettare le scadenze (presentazione delle domande, pagamenti rateali, comunicazioni). Il team assiste nella redazione di relazioni periodiche, nella risposta alle osservazioni dei creditori e nel coordinamento con il liquidatore o l’OCC.
8. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e transazioni fiscali
Le procedure di sovraindebitamento non sono le uniche soluzioni per ristrutturare il debito. Nel campo fiscale, il legislatore ha introdotto definizioni agevolate e rottamazioni che consentono di estinguere i debiti con il fisco pagando solo l’imposta e gli interessi legali, eliminando le sanzioni e gli interessi di mora. Ecco le principali opzioni:
- Rottamazione quater e successive – La legge di bilancio e i decreti fiscali hanno riproposto più volte la possibilità di definire le cartelle esattoriali: i contribuenti possono pagare l’importo dovuto in un massimo di 18 rate in 5 anni. I termini cambiano a ogni rottamazione; è necessario verificare l’adesione entro le scadenze. L’inserimento della definizione agevolata all’interno di un piano di sovraindebitamento è possibile e può ridurre i tempi di pagamento.
- Saldo e stralcio – Destinato a contribuenti in comprovate difficoltà economiche (ISEE inferiore a una certa soglia), consente di pagare una percentuale ridotta del debito tributario. Può essere richiesto anche dagli imprenditori ma comporta la rinuncia a contenziosi.
- Transazione fiscale – Nelle procedure concorsuali e nelle crisi da sovraindebitamento si può presentare all’Agenzia delle Entrate una proposta di pagamento parziale dei tributi. La transazione fiscale richiede l’assenso dell’Agenzia ma, se approvata, riduce l’ammontare complessivo e può abbreviare la durata del piano.
- Rottamazione dei ruoli e stralcio automatico – Alcune norme hanno previsto lo stralcio automatico delle cartelle di modico importo (ad esempio fino a €1.000). Verificare se i propri debiti rientrano in tali previsioni permette di ridurre l’importo da inserire nella procedura.
Il team dell’Avv. Monardo analizza la posizione fiscale del contribuente, verifica la possibilità di accedere a una definizione agevolata e, se conveniente, la integra nella procedura di sovraindebitamento, riducendo così l’importo da pagare e, di conseguenza, la durata.
9. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle con i principali termini e durate delle procedure di sovraindebitamento.
Tabella 1 – Tempi di ammissione e omologazione
| Procedura | Termine per fissare l’udienza | Termine per l’omologazione | Fonte normativa |
|---|---|---|---|
| Concordato minore (CCII) | Non stabilito; nella prassi 30–90 giorni | Non stabilito; i tribunali omologano in 2–4 mesi | Art. 74 CCII e prassi |
| Ristrutturazione del debito del consumatore (CCII) | 60 giorni dal deposito | 6 mesi dalla presentazione | Art. 67 ss. CCII e art. 12‑bis L. 3/2012 |
| Liquidazione controllata (CCII) | Nominato liquidatore con decreto di apertura; programma entro 90 giorni | Esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo 3 anni | Artt. 268–283 CCII |
| Accordo con i creditori (L. 3/2012) | Udienza fissata dal giudice; varie prassi | Omologazione entro 6 mesi | Art. 12 L. 3/2012 |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | 60 giorni dal deposito | 6 mesi dalla presentazione | Art. 12‑bis L. 3/2012 |
Tabella 2 – Durata della fase di esecuzione
| Procedura | Durata minima | Durata massima | Note |
|---|---|---|---|
| Liquidazione controllata | 3 anni (prelievo redditi) | 4 anni (procedura aperta) | Prelievi sui redditi per 3 anni; beni sopravvenuti nei 4 anni entrano nella massa |
| Concordato minore | Variabile; immediata se c’è liquidità | 5 anni secondo la giurisprudenza | Piani rateali 4–6 anni; durata maggiore necessita di giustificazione |
| Ristrutturazione del debito del consumatore | 1 anno (se è prevista la vendita di beni) | 5 anni (piani rateali) | Oltre 5 anni il piano è considerato irragionevole |
| Liquidazione del patrimonio (L. 3/2012) | 4 anni | Variabile; resta aperta fino all’esecuzione del programma | Norme transitorie ancora applicabili |
| Esdebitazione del sovraindebitato incapiente | Immediata | 4 anni di monitoraggio | I creditori possono agire su beni sopravvenuti per 4 anni |
Tabella 3 – Cause di esclusione dall’esdebitazione (art. 280 CCII)
| Causa | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|
| Condanna per reati | Bancarotta fraudolenta, riciclaggio, usura o altri reati economici gravi | Art. 280 CCII |
| Atti in frode ai creditori | Simulazione di passività, occultamento di beni, ritardo doloso della procedura | Art. 280 CCII |
| Precedente esdebitazione | Beneficio già ottenuto nei 5 anni precedenti (10 anni per L. 3/2012) | Art. 280 CCII |
| Ricorso colposo al credito | Debiti contratti senza una ragionevole prospettiva di adempimento | Art. 280 CCII |
| Mancata collaborazione | Il debitore non collabora con liquidatore o OCC, rallentando la procedura | Art. 14‑terdecies L. 3/2012 |
10. Domande frequenti (FAQ)
- Quanto tempo passa dalla presentazione della domanda alla sospensione dei pignoramenti? – La sospensione scatta con il decreto di apertura (liquidazione controllata) o con il decreto di ammissione (concordato minore, ristrutturazione). In genere, trascorrono 30–60 giorni dalla presentazione, ma può essere più rapida se la domanda è completa. Per il piano del consumatore il giudice può sospendere le azioni esecutive sin dall’udienza .
- Posso vendere un immobile durante la procedura? – Nella liquidazione controllata, il liquidatore gestisce la vendita; il debitore non può procedere autonomamente. Nel concordato minore e nella ristrutturazione del debito è possibile includere la vendita di beni nel piano; la vendita deve essere autorizzata dal giudice. Cedere beni senza autorizzazione può comportare la revoca.
- I creditori possono impugnare il piano? – Sì. Nel piano del consumatore e nel concordato minore i creditori possono contestare la convenienza; il giudice omologa il piano se ritiene che la soddisfazione è almeno equivalente a quella ottenuta nella liquidazione . I creditori possono proporre reclamo avverso il decreto di omologazione.
- Quanto durano i prelievi dallo stipendio nella liquidazione controllata? – La giurisprudenza, a seguito della decisione della Corte Costituzionale, ha fissato in tre anni la durata dei prelievi . Dopo il triennio il debitore non deve più cedere quote del reddito.
- Cosa succede se scopro un’eredità durante la liquidazione? – I beni sopravvenuti entro quattro anni dall’apertura rientrano nel patrimonio in liquidazione . Se ricevi un’eredità, devi informare il liquidatore; la tua quota sarà venduta per soddisfare i creditori.
- È possibile chiudere la liquidazione prima di quattro anni se tutti i debiti sono stati pagati? – No. L’art. 14‑decies dispone che la procedura non può chiudersi prima del decorso di quattro anni . Tuttavia, se alla scadenza del quadriennio tutti i beni sono stati liquidati e i creditori soddisfatti, il giudice dispone la chiusura.
- Se perdo il lavoro durante il piano, cosa succede? – Nel concordato minore e nella ristrutturazione del debito è possibile chiedere la modificazione del piano. Il giudice valuterà la diminuzione di reddito; se l’evento è imprevisto e involontario, può autorizzare la sospensione o la rimodulazione dei pagamenti. Nella liquidazione controllata i prelievi si adeguano al nuovo reddito, ma rimane l’obbligo di cooperare.
- Posso accedere alla procedura se ho debiti di natura fiscale e contributiva? – Sì. Le procedure includono anche i debiti fiscali. Tuttavia, l’IVA e le ritenute operate devono essere pagate integralmente . La proposta può includere dilazioni o transazioni fiscali.
- Cosa accade ai miei garanti o coobbligati? – Nel piano del consumatore e negli accordi, l’omologazione non pregiudica i diritti dei creditori verso i coobbligati o i fideiussori . I garanti restano obbligati per l’intero debito, salvo diverso accordo. È possibile proporre un accordo anche per i fideiussori.
- Posso presentare più di una procedura di sovraindebitamento? – La legge consente di accedere nuovamente alle procedure dopo 5 anni (3 anni per la liquidazione assistita). In caso di esdebitazione, è vietato beneficiarne più di due volte nel corso della vita . Inoltre, chi ha beneficiato dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente non può ripetere la procedura.
- La procedura incide sulla mia reputazione creditizia? – La procedura è pubblica e può comparire nelle visure. Tuttavia, l’esdebitazione cancella i debiti residui e consente di ripartire; molte banche valutano positivamente la soluzione della crisi. È importante dimostrare di aver gestito correttamente la procedura.
- Posso pagare anticipatamente le rate per chiudere prima? – Sì. Il debitore può decidere di pagare le rate in anticipo (magari grazie ad un apporto esterno); in questo caso può chiedere al giudice di anticipare la chiusura. Nella liquidazione controllata, la chiusura rimane subordinata al decorso del quadriennio.
- Quali sono i costi della procedura? – I principali costi riguardano l’OCC, le spese di pubblicità e il compenso del liquidatore o del gestore. Il loro importo dipende dal valore dell’attivo. L’OCC e il professionista possono rateizzare il compenso e, in alcuni casi, anticipano le spese recuperandole dalla massa.
- Cosa succede se non rispetto i pagamenti nel concordato minore? – Il mancato pagamento costituisce causa di risoluzione. I creditori possono chiedere la risoluzione e tornare a pretendere il pagamento integrale. La legge prevede la possibilità di modificare il piano in presenza di eventi straordinari; è però necessario attivarsi tempestivamente.
- Quanto dura la procedura se scelgo di rateizzare il pagamento in 72 mesi? – Una rateizzazione di 72 mesi corrisponde a 6 anni; è superiore alla durata generalmente considerata ragionevole. Alcuni tribunali potrebbero rifiutare un piano così lungo; conviene limitare la durata a 5 anni o motivare adeguatamente le ragioni (ad esempio, reddito molto basso e assenza di beni). Un’alternativa può essere l’apporto di risorse esterne.
- Qual è la differenza tra concordato minore e ristrutturazione del debito del consumatore? – Il concordato minore è destinato a soggetti che svolgono attività economica (professionisti, imprenditori minori) e richiede il voto dei creditori. La ristrutturazione è riservata ai consumatori, non richiede il voto dei creditori (anche se possono opporsi) e prevede la valutazione di meritevolezza. Entrambe offrono sospensione delle azioni esecutive e possono durare fino a 5 anni.
- Le spese condominiali arretrate rientrano nella procedura? – Sì, le spese condominiali sono debiti chirografari se non assistite da privilegio; possono essere inserite nella procedura e ristrutturate. Tuttavia, il creditore condominio può opporsi se ritiene che il piano non gli consenta un recupero equivalente alla liquidazione.
- Posso ricorrere alla procedura se ho un mutuo ipotecario sulla prima casa? – Sì. La casa può essere mantenuta nel piano se i pagamenti del mutuo proseguono. Nel concordato minore e nella ristrutturazione è possibile prevedere la continuazione del mutuo; tuttavia la banca potrebbe chiedere garanzie. In caso di liquidazione, l’immobile viene venduto salvo autorizzazione del giudice a conservarlo per esigenze abitative.
- Sono un libero professionista: quale procedura è più adatta? – Dipende dalla struttura del tuo debito. Se desideri continuare l’attività e hai una capacità di rimborso parziale, il concordato minore è la soluzione migliore. Se la tua esposizione riguarda prevalentemente debiti personali (es. prestiti per spese familiari), puoi optare per la ristrutturazione del debito del consumatore. L’Avv. Monardo valuta la documentazione e ti guida nella scelta.
- Che ruolo ha l’Organismo di Composizione della Crisi? – L’OCC è un ente terzo iscritti nel registro del Ministero della Giustizia; affianca il debitore nella predisposizione della domanda, verifica la documentazione, attesta la fattibilità e svolge la funzione di gestore o liquidatore. Senza il coinvolgimento dell’OCC la procedura non può essere presentata; per questo è essenziale rivolgersi a professionisti abilitati.
11. Conclusione
La durata della procedura di sovraindebitamento dipende dalla scelta dello strumento e dalla capacità del debitore di proporre un piano realistico. La legislazione italiana prevede termini rigidi per l’omologazione (6 mesi per i piani e gli accordi), un limite minimo e massimo di tre anni per la raccolta dei redditi nella liquidazione controllata e un limite quadriennale per la chiusura definitiva . La giurisprudenza ha chiarito che piani troppo lunghi (oltre 5 anni) sono irragionevoli e ha stabilito che i prelievi sui redditi non possono durare più di tre anni .
Agire tempestivamente è fondamentale: una domanda ben preparata consente di ottenere la sospensione dei pignoramenti in poche settimane e di avviare una trattativa con i creditori. Avere l’assistenza di professionisti esperti consente di evitare errori formali, individuare la procedura più adeguata (liquidazione, concordato minore, ristrutturazione, esdebitazione dell’incapiente) e sfruttare strumenti alternativi come rottamazioni o transazioni fiscali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, offre un supporto completo: analisi dell’atto, individuazione di vizi e illegittimità, assistenza nella compilazione della domanda, difesa nelle opposizioni, gestione dei rapporti con l’OCC e i creditori, predisposizione di piani di rientro e partecipazione alle trattative stragiudiziali.
Contattaci per una consulenza personalizzata: verificheremo la tua situazione, individueremo la procedura più efficace e ti accompagneremo passo dopo passo fino alla liberazione dai debiti. 📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo qui di seguito: grazie all’esperienza maturata a livello nazionale nel diritto bancario e tributario, potremo costruire insieme la strategia più adatta per bloccare pignoramenti, ipoteche e cartelle esattoriali e ottenere la tua esdebitazione.