Debiti fiscali e legge 3 sul sovraindebitamento: cosa sapere

Introduzione

Gestire debiti fiscali e cartelle esattoriali è sempre più complesso. L’agente della riscossione può avviare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o vendite forzate; gli errori formali o l’omessa difesa possono far perdere il diritto di contestare. Inoltre la crisi economica post‑pandemia, l’aumento dei costi finanziari e la difficoltà di molte famiglie e imprenditori hanno reso frequenti situazioni di sovraindebitamento, cioè quell’“eccesso di obbligazioni rispetto al patrimonio prontamente liquidabile” descritto dalla legge. È fondamentale conoscere i propri diritti e gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento per evitare l’espropriazione del patrimonio e per tornare a vivere serenamente.

Questa guida affronta in modo completo l’intersezione fra debiti fiscali e legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), con aggiornamento a dicembre 2025. Saranno esaminati la normativa di riferimento, la giurisprudenza più recente, le procedure di sovraindebitamento, i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e le ultime definizioni agevolate (rottamazione‑quater 2023 e nuovi provvedimenti 2025). L’obiettivo è fornire al debitore una mappa pratica per orientarsi e prendere decisioni informate.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali nelle controversie fiscali, nel risanamento aziendale e nelle procedure concorsuali. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC). È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e collabora con professionisti per assistere imprenditori e privati nella composizione negoziata della crisi.

Grazie a questa esperienza pluriennale, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono:

  • Analisi dell’atto e dei vizi di notifica: verificano la regolarità di cartelle, avvisi di accertamento e altri atti impositivi, individuando nullità e motivi di impugnazione;
  • Ricorsi e opposizioni: predispongono ricorsi alla Commissione tributaria, opposizioni a cartella e istanze di sospensione;
  • Sospensioni e trattative: ottengono sospensioni giudiziali e amministrative, negoziano con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione piani di dilazione e transazioni fiscali;
  • Piani di rientro e ristrutturazione: elaborano piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati minori e liquidazioni controllate ai sensi del Codice della crisi;
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: affiancano il debitore nella definizione agevolata, nel saldo e stralcio e nelle rottamazioni, curando anche eventuali procedure esecutive in corso.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Quadro normativo e giurisprudenza

1.1 Legge 3/2012: definizioni e limiti sui debiti fiscali

La legge 3/2012 – conosciuta come “legge salva‑suicidi” – ha introdotto strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, poi trasfusi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Essa definisce sovraindebitamento come “lo stato di squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile” ed estende la tutela a consumatori, imprenditori agricoli, professionisti, start‑up innovative e piccoli imprenditori. L’art. 7 permette al debitore di proporre un accordo con i creditori; il piano può prevedere anche il pagamento parziale dei crediti privilegiati, ma imponeva un limite: per i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (es. dazi), per l’IVA e per le ritenute operate e non versate, il piano poteva offrire solo la dilazione del pagamento, non la falcidia. L’art. 8 disciplina il contenuto del piano, consentendo moratorie fino a un anno per i creditori privilegiati e la possibilità di garantire la proposta con fideiussioni o consorzi.

L’art. 7 è stato però parzialmente cancellato dalla Corte costituzionale: con la sentenza n. 245/2019, il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di falcidia dell’IVA nell’accordo di sovraindebitamento, ritenendolo irragionevole rispetto alle finalità di equilibrio europeo e non più giustificato dalla normativa UE . Dopo questa decisione il legislatore ha iniziato a considerare la falcidia anche dei tributi “armonizzati”.

1.2 Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) e correttivi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato pienamente in vigore nel 2022 e aggiornato con i correttivi del 2024, ha riscritto le procedure di sovraindebitamento (artt. 65–83), disciplinato la liquidazione controllata e introdotto l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore. Il CCII recepisce le direttive europee sulla ristrutturazione e incentiva la continuità aziendale, prevedendo piani flessibili, convenienza rispetto alla liquidazione e protezione del debitore da azioni esecutive.

1.2.1 Articolo 63 CCII e il correttivo ter 2024

L’art. 63 CCII regola la transazione su crediti tributari e contributivi per gli accordi di ristrutturazione. Il D.Lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) ha sostituito completamente l’articolo, recependo l’orientamento della Corte costituzionale e ampliando i margini di manovra:

  • Durante le trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60 e 61), il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi amministrati dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali . L’attestazione dell’esperto indipendente deve certificare che la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale se l’accordo è liquidatorio, oppure che il trattamento non è deteriore rispetto all’alternativa, quando è prevista la continuità dell’impresa .
  • La proposta, corredata dai documenti richiesti, va depositata presso gli uffici indicati dall’art. 88 CCII. L’adesione è espressa dalla sottoscrizione dell’atto negoziale da parte dei direttori delle agenzie e dell’INPS; l’agente della riscossione firma per gli oneri di riscossione . Per le falcidie rilevanti l’Agenzia delle Entrate deve acquisire il parere della direzione centrale .
  • Cram‑down fiscale: il tribunale può omologare l’accordo anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali se: (a) l’accordo non è liquidatorio; (b) gli altri creditori aderenti rappresentano almeno il 25 % dei crediti complessivi; (c) il soddisfacimento offerto al Fisco non è peggiore della liquidazione; (d) l’amministrazione riceve almeno il 50 % del proprio credito . Se i creditori aderenti sono pochi, occorre che il Fisco sia soddisfatto almeno al 60 % con dilazione non oltre dieci anni .
  • L’omologazione forzosa non è consentita quando nei cinque anni precedenti il debitore ha già concluso una transazione poi risolta o quando il debito fiscale supera l’80 % dell’indebitamento complessivo e deriva da omessi versamenti per almeno cinque periodi d’imposta o da condotte fraudolente .
  • La transazione si risolve di diritto se il debitore non paga integralmente entro 60 giorni dalle scadenze pattuite .

Queste modifiche consentono al debitore di includere nel piano fisco e previdenza, con riduzioni e dilazioni anche per IVA e ritenute, purché la proposta sia conveniente per l’Erario. L’ottica è favorire il risanamento dell’impresa e prevenire la liquidazione giudiziale.

1.2.2 Piano del consumatore (art. 67 CCII)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore consente al cittadino sovraindebitato (che non agisce per scopi professionali) di proporre ai creditori, tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC), un programma di pagamento secondo le proprie possibilità. La norma, derivata dal precedente piano del consumatore della legge 3/2012, prevede che:

  • Il consumatore può presentare un piano con pagamento anche parziale e differenziato dei crediti, in qualsiasi forma .
  • Deve indicare tutti i creditori, il proprio patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, i redditi e quanto occorre per il mantenimento della famiglia .
  • È ammessa la falcidia dei debiti derivanti da cessione del quinto, pegno e ipoteca se viene assicurato un pagamento non inferiore a quello ottenibile con la liquidazione .
  • È possibile prevedere il rimborso integrale del mutuo ipotecario sulla prima casa se il debitore è in regola con i pagamenti .

Il piano viene sottoposto al Tribunale per l’omologazione; una volta omologato, produce effetti vincolanti per tutti i creditori, compreso il Fisco, salvo che abbiano ottenuto la separazione del debito per dolo o colpa grave.

1.2.3 Concordato minore e liquidazione controllata

Oltre al piano del consumatore, il CCII prevede il concordato minore (artt. 74–82) e la liquidazione controllata (artt. 268–283) per i debitori non fallibili. Nel concordato minore il debitore presenta una proposta per pagare i creditori sulla base del valore di liquidazione o di continuità dell’attività, con possibilità di falcidiare i crediti privilegiati e di ottenere l’omologazione forzosa. La documentazione e il trattamento dei crediti privilegiati sono disciplinati dall’art. 75, che richiede di allegare il piano, i bilanci, le scritture contabili e fiscali e indica che i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati anche in misura non integrale purché la soddisfazione non sia inferiore a quanto il creditore otterrebbe in caso di liquidazione.

La liquidazione controllata consente invece di realizzare il patrimonio sotto il controllo del tribunale. È l’evoluzione della liquidazione del patrimonio della legge 3/2012 e termina con l’esdebitazione: al termine della procedura, i debiti non pagati sono cancellati (esdebitazione) a meno che derivino da obbligazioni alimentari, sanzioni penali o risarcimenti per fatto illecito.

Il CCII ha introdotto anche l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), istituto che consente al debitore privo di patrimonio di ottenere la liberazione dai debiti senza dover liquidare beni, accedendo a un fondo statale. Sono requisiti la meritevolezza, l’assenza di dolo o colpa grave e il rispetto di determinate soglie reddituali. Questa misura, perfezionata dal correttivo del 2024, rappresenta una “second chance” per chi non può offrire alcunché ai creditori.

1.3 D.L. 118/2021 e composizione negoziata della crisi

Il D.L. 118/2021, convertito in legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: una procedura volontaria e confidenziale per aiutare imprenditori commerciali e agricoli a superare una crisi reversibile con l’assistenza di un esperto indipendente. La procedura si svolge tramite la piattaforma delle Camere di Commercio e prevede la nomina di un esperto selezionato in elenchi regionali. L’esperto, come sottolineato dall’Avv. Monardo, è un mediatore che facilita le trattative tra l’impresa e i creditori (banche, fornitori, Fisco, INPS), propone soluzioni, monitora l’esecuzione dei piani e può richiedere misure protettive . È possibile accedere alle transazioni fiscali e agli accordi di ristrutturazione, con i vantaggi di proteggersi temporaneamente dalle azioni esecutive, sospendere pagamenti e negoziare dilazioni.

1.4 Rottamazione‑quater e definizioni agevolate

La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto, all’art. 1 commi da 231 a 252, la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nota come rottamazione‑quater. In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e della circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023:

  • Possono essere definibili cartelle, avvisi di pagamento e accertamenti esecutivi affidati alla riscossione nel periodo indicato.
  • Il debitore paga soltanto il capitale e le spese per procedure esecutive e notifica, mentre non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio .
  • È possibile versare in unica soluzione oppure fino a 18 rate distribuite in cinque anni; le prime due rate (10 % ciascuna) scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, mentre le altre nei successivi anni. Grazie alla tolleranza di cinque giorni prevista per le definizioni agevolate, le rate in scadenza il 30 novembre 2025 saranno considerate pagate se versate entro il 9 dicembre 2025 .
  • La definizione agevolata non si estende ai debiti derivanti da risorse proprie dell’UE, all’IVA riscossa all’importazione, alle multe e sanzioni penali. I fondi pensione privati dovevano aderire entro il 31 gennaio 2023.

È stata inoltre introdotta nel 2024 una rottamazione‑quinquies con ulteriori scadenze, e il Governo per il 2026 ha annunciato nuove misure di definizione dei ruoli. Gli interessati devono verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione le finestre temporali per presentare la dichiarazione di adesione.

1.5 Giurisprudenza recente

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei tribunali italiani ha interpretato le norme sul sovraindebitamento e sui debiti fiscali, fornendo principi utili. Tra le decisioni più rilevanti del biennio 2024‑2025:

  • Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2024 n. 4622: la Suprema Corte ha affermato che nelle procedure di sovraindebitamento e di concordato minore è possibile dilazionare il pagamento dei crediti privilegiati per un periodo superiore a un anno, purché i creditori possano formulare osservazioni e sia rispettato il principio di maggiore soddisfazione rispetto alla liquidazione . La decisione sottolinea la necessità di bilanciare l’interesse del debitore alla continuità con quello dei creditori alla soddisfazione.
  • Tribunale di Trieste, 14 luglio 2025 (concordato minore): il tribunale ha concesso l’omologazione forzata nonostante il voto contrario dell’amministrazione finanziaria, applicando le condizioni dell’art. 63 CCII. Ha ritenuto sufficiente l’adesione dei creditori rappresentanti più del 25 % dei crediti complessivi e un soddisfacimento del Fisco pari al 50 %.
  • Tribunale di Nola, 23 ottobre 2025: è stata riconosciuta l’esdebitazione dell’incapiente in favore di un debitore privo di patrimonio, confermando la compatibilità con la procedura pendente e sottolineando che la meritevolezza si valuta anche rispetto alla condotta post‑crisi.
  • Corte di cassazione, varie pronunce 2025: la Corte ha ribadito la validità del termine decennale di prescrizione per i debiti tributari derivanti da dichiarazioni omesse o infedeli, estendendone gli effetti anche ai soci illimitatamente responsabili. In altre sentenze ha sancito la nullità della cartella non notificata e la possibilità di impugnare il ruolo anche dopo anni, se manca la prova della notifica.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando il contribuente riceve una cartella di pagamento, un avviso di accertamento esecutivo o un altro atto impositivo, deve agire tempestivamente. La procedura per contestare e gestire un debito fiscale può essere così schematizzata.

2.1 Verifica dell’atto

  1. Esame formale: controllare la data di notifica, l’ente emittente, le generalità del debitore, l’oggetto (ad esempio, imposte IRPEF, IVA, contributi previdenziali) e la motivazione dell’iscrizione a ruolo. Assicurarsi che la cartella sia stata notificata correttamente via PEC o messo notificatore.
  2. Vizi di notifica: se la cartella o l’accertamento non è stato notificato al corretto indirizzo, o non contiene la sottoscrizione del dirigente responsabile, si può eccepire la nullità in sede di ricorso. La Cassazione ha precisato che la notifica inesistente rende l’atto impugnabile senza termini.
  3. Prescrizione: verificare se il debito è prescritto. I tributi erariali hanno generalmente prescrizione decennale, i tributi locali quinquennale. Se sono passati più di dieci anni dalla notifica della cartella senza atti interruttivi, il debito potrebbe essere estinto.

2.2 Ricorso e sospensione

  1. Ricorso al giudice tributario: il contribuente può impugnare la cartella o l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per le sanzioni amministrative). Il ricorso deve contenere i motivi, la prova della notifica e può chiedere la sospensione dell’esecutività.
  2. Opposizione all’esecuzione: se l’atto non è un atto impositivo ma un pignoramento, si può proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario entro 20 giorni.
  3. Istanza in autotutela: prima o durante il ricorso si può chiedere all’Agenzia delle Entrate la sgravio o l’annullamento in autotutela, allegando documenti che provano l’inesistenza del debito.
  4. Sospensione amministrativa: la presentazione della domanda di definizione agevolata o di rateizzazione sospende gli effetti dell’atto fino alla decisione dell’ente; la rottamazione‑quater prevede la sospensione ex lege a partire dalla presentazione della dichiarazione .

2.3 Rateizzazione ordinaria

Se il debito è certo, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la rateizzazione ordinaria. Per importi fino a 120.000 euro è sufficiente una richiesta on‑line; per importi superiori occorrono documenti attestanti la situazione economica. Le rate possono arrivare a 72 o 120 mesi; in caso di temporanea difficoltà è possibile la proroga. La rateizzazione consente di bloccare nuove azioni esecutive, ma non interrompe gli interessi di mora e l’agio.

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione per vizi sostanziali e procedurali

Quando il debito è contestato nella sua esistenza o nella misura, occorre valutare:

  • Decadenza dell’accertamento: l’Agenzia delle Entrate deve emettere l’avviso di accertamento entro i termini di decadenza (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo per le imposte sui redditi e l’IVA). Se l’avviso è tardivo, è nullo.
  • Motivazione insufficiente: l’atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e di diritto. L’omessa motivazione consente l’annullamento.
  • Errori di calcolo e duplicazioni: spesso le cartelle includono interessi o sanzioni calcolate erroneamente; occorre confrontare con la propria dichiarazione e con i versamenti.
  • Notifica viziata: la notifica tramite PEC deve essere effettuata all’indirizzo corretto risultante da INI‑PEC; la mancata prova della notifica cartacea rende l’atto inesistente.

3.2 Sospensione e tutela cautelare

Durante il ricorso è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecutività quando il pagamento causerebbe un danno grave e irreparabile. È necessario documentare le difficoltà finanziarie e dimostrare la fondatezza del ricorso. La sospensione blocca pignoramenti e ipoteche fino alla sentenza di primo grado.

In parallelo si può chiedere la sospensione amministrativa all’agente della riscossione, che deve motivare l’istanza. Quest’ultima è efficace per 220 giorni dal deposito del ricorso.

3.3 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

L’art. 63 CCII, come visto, consente di trattare direttamente con l’Agenzia delle Entrate una falciatura del debito. Presentando un accordo di ristrutturazione con l’assistenza di un professionista indipendente, il debitore può offrire il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi . La proposta deve garantire che il Fisco ottenga almeno quanto riceverebbe nella liquidazione; il tribunale può imporre l’omologazione anche contro il parere dell’amministrazione se sono rispettate le condizioni previste .

La procedura richiede:

  1. Due diligence sui debiti tributari e contributivi, con richiesta agli uffici (art. 88 CCII) dell’estratto di ruolo aggiornato.
  2. Redazione del piano da parte del professionista che attesta la convenienza o la non deteriorità.
  3. Deposito della proposta e attesa dell’adesione (al massimo 90 giorni; prorogabile per 60 o 90 giorni in caso di modifiche) .
  4. Omologazione: se l’amministrazione non aderisce, il tribunale valuta la sussistenza delle condizioni per il cram‑down o rigetta.

3.4 Piano del consumatore

Il piano del consumatore (art. 67 CCII) è la procedura più adatta a chi ha debiti di natura fiscale e finanziaria ma non esercita attività imprenditoriale. Occorre:

  1. Raccogliere i documenti: elenco dei creditori con importi e cause di prelazione; documentazione patrimoniale; redditi e spese familiari .
  2. Redigere il piano con l’OCC, prevedendo rate congrue al reddito disponibile. Si può proporre il pagamento anche parziale e differenziato ; è possibile falcidiare le cessioni del quinto e i debiti con privilegio, purché il creditore riceva quanto otterrebbe dalla liquidazione .
  3. Depositare la domanda presso il tribunale competente. Se il piano è fattibile e non vi sono atti in frode ai creditori, il giudice concede l’omologazione; da quel momento i creditori sono vincolati al piano e le procedure esecutive pendenti vengono sospese.

Il piano del consumatore consente un’efficace gestione dei debiti fiscali, perché include anche le cartelle esattoriali: l’Agenzia delle Entrate partecipa come creditore chirografario o privilegiato e, a differenza dell’accordo di ristrutturazione, non può opporsi liberamente; può far valere le sue ragioni solo per i crediti derivanti da risorse proprie UE o da sanzioni tributarie gravi. Grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 245/2019, nel piano del consumatore si può falcidiare anche l’IVA .

3.5 Concordato minore

Il concordato minore (artt. 74–82 CCII) è riservato ai debitori non fallibili (imprenditori individuali, professionisti, start‑up). Consente di presentare un piano di pagamento ai creditori privilegiati e chirografari, con possibilità di continuità aziendale o liquidazione. La proposta deve offrire un soddisfacimento non inferiore al valore di liquidazione e prevede l’intervento dell’OCC. Se l’amministrazione finanziaria non aderisce, il tribunale può applicare il cram‑down secondo le regole dell’art. 63 CCII (adesione degli altri creditori > 25 %, pagamento al Fisco ≥ 50 %).

Il correttivo ter ha introdotto limiti anti‑abuso: se il debito fiscale supera l’80 % dell’indebitamento complessivo ed è dovuto ad omessi versamenti o condotte fraudolente, l’omologazione forzosa non può essere concessa . In caso di accordo risolto nei cinque anni precedenti, occorre una rinegoziazione o una procedura diversa.

3.6 Liquidazione controllata ed esdebitazione

Quando il debitore non è in grado di proporre un piano, può chiedere la liquidazione controllata. La procedura è avviata dal tribunale su domanda del debitore, di un creditore o del pubblico ministero. Un liquidatore controlla l’alienazione dei beni e distribuisce il ricavato secondo la graduatoria dei crediti. La liquidazione comporta la chiusura delle procedure esecutive, la sospensione degli interessi e la possibilità di continuare a percepire redditi necessari al sostentamento (art. 147 CCII). Alla fine, se il debitore ha collaborato e non ha commesso frodi, il giudice dichiara l’esdebitazione dei debiti residui.

Per i soggetti incapienti è previsto l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente: al termine di un periodo di tre anni (prorogabile), il tribunale può cancellare i debiti inesigibili se il debitore ha cooperato e non ha fatto nuovi debiti. Un fondo gestito dal Ministero della Giustizia può erogare un importo ai creditori in luogo del debitore.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

4.1 Rottamazioni, saldo e stralcio e definizioni agevolate

Oltre alle procedure concorsuali, il contribuente può beneficiare di misure straordinarie di definizione dei debiti fiscali:

  • Rottamazione‑quater (2023–2025): come visto, consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione pagando solo capitale e spese . Le scadenze vanno fino al 2025 con tolleranza di cinque giorni .
  • Saldo e stralcio dei debiti per persone fisiche in difficoltà economica (L. 145/2018): permette di pagare in misura ridotta i debiti derivanti da imposte non versate, se l’indicatore ISEE è inferiore a 20.000 euro.
  • Ravvedimento operoso speciale: il contribuente può regolarizzare le violazioni tributarie versando imposta, interessi e una sanzione ridotta (3,5 %).
  • Adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: prevista dalla legge di bilancio 2023, consente di chiudere accertamenti con sanzioni ridotte del 50 %.
  • Definizione delle liti pendenti: possibilità di chiudere i giudizi tributari in corso pagando una percentuale del valore della controversia.

È consigliabile analizzare sempre la convenienza di aderire a una rottamazione rispetto a un piano di sovraindebitamento: se il patrimonio non consente il pagamento delle rate, la procedura concorsuale potrebbe essere più adatta.

4.2 Piani attestati di risanamento e accordi ad efficacia estesa

Gli art. 56–61 CCII disciplinano i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione agevolati o ad efficacia estesa. Questi strumenti, destinati a imprenditori in attività, permettono di negoziare con i creditori un accordo che, se sottoscritto da almeno il 60 % (o il 30 % negli accordi agevolati), può essere omologato dal tribunale e diventare vincolante anche per i creditori dissenzienti. L’accordo può includere la transazione fiscale ex art. 63 CCII. A differenza del concordato, non comporta la perdita della gestione aziendale e non richiede un piano di liquidazione.

4.3 Composizione negoziata e misure protettive

Come già illustrato, la composizione negoziata è attivabile tramite la piattaforma telematica; consente di ottenere misure protettive (sospensione di pignoramenti e sequestri), negoziare con i creditori e accedere a finanziamenti prededucibili. Può sfociare in un accordo con i creditori o in un concordato semplificato. Per i debiti tributari, l’art. 23 CCII (integrato dal correttivo ter) prevede la possibilità di stipulare un accordo di pagamento parziale e dilazionato con il Fisco . La mancata adesione dell’amministrazione può essere superata in omologazione se il soddisfacimento proposto non è inferiore alla liquidazione e sono rispettate le condizioni indicate.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare le notifiche: non aprire la PEC o non ritirare la raccomandata può portare alla decorrenza dei termini e alla perdita del diritto di impugnazione. Anche una cartella consegnata a un parente deve essere verificata.
  2. Pagare parzialmente senza ricorso: il pagamento spontaneo di una parte del debito può essere interpretato come riconoscimento del debito, precludendo contestazioni future.
  3. Aspettare la prescrizione senza agire: anche se si ritiene che il debito sia prescritto, è necessario eccepirlo tempestivamente davanti al giudice; diversamente la prescrizione non opera.
  4. Affidarsi a soluzioni “fai‑da‑te”: la normativa è complessa e richiede competenze tributarie e concorsuali. Solo un professionista può valutare la convenienza di un piano, la fattibilità dell’esdebitazione o la sussistenza di vizi procedurali.
  5. Confondere le procedure: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione, il concordato minore e la liquidazione controllata hanno presupposti e effetti diversi. Presentare l’istanza sbagliata può comportare inammissibilità o perdita di benefici.

5.2 Consigli pratici

  • Richiedere l’estratto di ruolo: permette di conoscere tutti i debiti iscritti a ruolo e verificare eventuali duplicazioni.
  • Calcolare il reddito disponibile: per elaborare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione è essenziale sapere quanto si può destinare al pagamento dei creditori. La normativa tutela un minimo vitale per il mantenimento della famiglia.
  • Confrontare la liquidazione con il pagamento: la proposta al Fisco deve essere almeno pari al valore di liquidazione; conviene far stimare i beni (immobili, auto, quote societarie) e calcolare i costi di vendita.
  • Verificare le rottamazioni aperte: se si aderisce a una definizione agevolata e non si paga una rata, si perde il beneficio e gli importi versati sono trattenuti . Valutare attentamente la sostenibilità del piano prima di aderire.
  • Agire tempestivamente: in caso di pignoramento, fermo amministrativo o ipoteca, ci sono termini brevi per opporsi (ad esempio 20 giorni per l’opposizione all’esecuzione); un ritardo può rendere irremovibile l’atto.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Normativa di riferimento

Norma/ArticoloContenuto essenzialeNote
Legge 3/2012 – art. 6Definisce sovraindebitamento come situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni e patrimonio e identifica il consumatore come colui che contrae debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale.Fondamentale per stabilire chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento.
Legge 3/2012 – art. 7Consente al debitore di proporre un accordo; vietava la falcidia di IVA e risorse proprie UE, consentendo solo la dilazione.Divieto superato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 245/2019 .
Legge 3/2012 – art. 8Regola il contenuto del piano e prevede moratoria fino a 1 anno per i creditori privilegiati e garanzie di terzi.Disposizione ripresa nel CCII.
CCII – art. 63 (come modificato dal D.Lgs. 136/2024)Permette il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi; richiede attestazione di convenienza; disciplina la procedura di deposito e adesione .Introduce il cram‑down fiscale e limiti anti‑abuso .
CCII – art. 67Il consumatore sovraindebitato può proporre un piano con pagamento anche parziale e differenziato; indica i documenti da allegare e consente la falcidia dei crediti garantiti .I creditori privilegiati devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione.
Corte costituzionale n. 245/2019Ha dichiarato incostituzionale il divieto di falcidia dell’IVA nel sovraindebitamento .Consente la riduzione dell’IVA nei piani e negli accordi.
Cass. n. 4622/2024Ammessa la dilazione oltre un anno dei crediti privilegiati nel sovraindebitamento, con diritto dei creditori a esprimere osservazioni .Rilevante per i piani che prevedono moratorie lunghe.
Legge 197/2022 – commi 231-252Introduce la rottamazione‑quater: pagamento solo di capitale e spese, esclusi interessi e sanzioni; rate fino a 18; tolleranza di 5 giorni .Scadenze fino al 9 dicembre 2025.

6.2 Strumenti di regolazione della crisi

StrumentoDestinatariCaratteristiche principaliBenefici
Piano del consumatore (art. 67 CCII)Consumatori sovraindebitatiProposta di pagamento parziale e dilazionato con falcidia dei debiti; non richiede il voto dei creditori, ma l’omologazione del tribunale; include debiti fiscali e previdenziali .Sospende azioni esecutive; consente di conservare la prima casa; falcidia IVA grazie alla sentenza 245/2019.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–61 CCII)Imprenditori, professionisti, start‑upNecessita di adesione del 60 % o, se agevolato, del 30 % dei creditori; può includere transazione fiscale ex art. 63; prevede attestazione di un professionista.Possibile omologazione forzosa; permette continuità aziendale; accesso a finanziamenti prededucibili.
Concordato minore (artt. 74–82 CCII)Debitori non fallibili (imprenditori, professionisti)Piano di rientro con possibile liquidazione o continuità; coinvolge l’OCC; omologazione con eventuale cram‑down fiscale .Sospende azioni esecutive; esdebitazione al termine; flessibilità nella durata.
Liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII)Debitori incapaci di pagareLiquidazione del patrimonio sotto controllo giudiziale; al termine esdebitazione; possibile esdebitazione dell’incapiente attraverso fondo statale.Cancella i debiti residui; consente di ricominciare.
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprenditori commerciali e agricoliProcedura volontaria con nomina di esperto negoziatore; consente misure protettive e transazioni con Fisco e creditori; può sfociare in accordo o concordato semplificato .Previene l’insolvenza; mantiene riservatezza; facilita accordi stragiudiziali.

6.3 Scadenze e termini principali

Atto o proceduraTermine per agireRiferimenti
Ricorso contro cartella o avviso di accertamento60 giorni dalla notifica (30 giorni per sanzioni amministrative).Codice di procedura tributaria.
Opposizione all’esecuzione20 giorni dalla notifica del pignoramento o del fermo.Codice di procedura civile.
Domanda di definizione agevolata (rottamazione‑quater)Termine prorogato al 30 aprile 2023 (con scadenze di pagamento fino al 9 dicembre 2025) .Legge 197/2022.
Deposito della proposta di transazione fiscaleEntro la presentazione dell’accordo di ristrutturazione; l’adesione del Fisco deve avvenire entro 90 giorni, prorogabili .Art. 63 CCII.
Durata massima della moratoria per crediti privilegiatiFino a un anno (legge 3/2012); con giurisprudenza è possibile oltre un anno .Legge 3/2012; Cass. 4622/2024.
Omologazione del piano del consumatoreIl tribunale decide entro 60 giorni dalla presentazione; la durata del piano può arrivare a 5–6 anni.Art. 67 CCII.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è il sovraindebitamento?
    È lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, che determina l’incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
  2. Posso includere i debiti fiscali nel piano del consumatore?
    Sì. I debiti fiscali, compresa l’IVA e le ritenute, possono essere ristrutturati e falcidiati nel piano del consumatore, purché l’Agenzia delle Entrate ottenga almeno quanto riceverebbe dalla liquidazione e la proposta sia meritevole. La Corte costituzionale ha eliminato il divieto di falcidia dell’IVA .
  3. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
    Il piano del consumatore è riservato ai non imprenditori e non richiede l’approvazione dei creditori; il giudice valuta la fattibilità e la meritevolezza . L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione di una maggioranza qualificata di creditori (60 % o 30 % negli accordi agevolati) e può includere la transazione fiscale; il tribunale può omologarlo anche contro il parere del Fisco se sussistono le condizioni di cui all’art. 63 CCII .
  4. È vero che l’IVA non può essere falcidiata?
    Non più. Originariamente l’art. 7 della legge 3/2012 impediva la riduzione dell’IVA, consentendo solo la dilazione. La Corte costituzionale con sentenza 245/2019 ha dichiarato incostituzionale il divieto ; pertanto oggi l’IVA può essere ridotta nei piani e negli accordi, a condizione che la proposta sia conveniente per il Fisco.
  5. Posso perdere la prima casa?
    Nel piano del consumatore e nel concordato minore è possibile conservare la propria abitazione principale, prevedendo il pagamento del mutuo ipotecario e la soddisfazione del creditore secondo le condizioni del piano . Nella liquidazione controllata la casa può essere venduta se rappresenta l’unico bene di valore, ma il giudice può salvaguardare l’abitazione quando il debito è modesto e coinvolge minori.
  6. Quali debiti restano esclusi dal sovraindebitamento?
    Sono esclusi i debiti per sanzioni penali, per risarcimenti da fatti dolosi, per obbligazioni alimentari e per crediti fiscali derivanti da dazi e diritti doganali (risorse proprie UE). Non possono essere falcidiati neppure i debiti per pagamenti di ritenute operate e non versate, salvo dilazione.
  7. Cosa succede se non rispetto le rate del piano o della transazione fiscale?
    In caso di omesso pagamento di una rata per più di 60 giorni, la transazione fiscale si risolve di diritto ; i creditori possono riprendere le azioni esecutive e i benefici (rottamazione o definizione agevolata) decadono. Nel piano del consumatore o nel concordato minore la mancata esecuzione può determinare la revoca dell’omologazione e l’apertura della liquidazione.
  8. Posso aderire alla rottamazione e contemporaneamente presentare un piano del consumatore?
    Sì, ma bisogna valutare la convenienza. La rottamazione richiede il pagamento dell’intero capitale in un tempo breve; il piano consente di dilazionare più a lungo e di cancellare una parte del debito. Se si aderisce alla rottamazione e non si paga, i versamenti fatti non sono rimborsati .
  9. Chi può essere nominato esperto negoziatore nella composizione negoziata?
    Possono essere nominati commercialisti, avvocati e manager iscritti in appositi elenchi con formazione specifica e requisiti di indipendenza . L’esperto favorisce le trattative, non gestisce l’impresa e non decide, ma propone soluzioni e vigila sul rispetto degli accordi.
  10. Quanto dura la composizione negoziata?
    La durata non è prestabilita; in genere varia da tre a sei mesi, prorogabili. Durante la procedura l’imprenditore può richiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive; in caso di successo si sottoscrive un accordo, altrimenti si può accedere a un concordato semplificato o ad altre procedure.
  11. Quali sono i limiti per ottenere il cram‑down fiscale?
    Per l’omologazione forzosa, l’accordo non deve essere liquidatorio; i creditori aderenti devono rappresentare almeno il 25 % dei crediti complessivi; il Fisco deve ricevere un pagamento non inferiore alla liquidazione e almeno al 50 % di ciascun credito . Se i creditori aderenti sono meno del 25 %, la soglia sale al 60 % . L’omologazione forzosa non è possibile se il debito fiscale supera l’80 % ed è frutto di condotte abusive .
  12. Posso chiedere l’esdebitazione anche se ho un lavoro a tempo indeterminato?
    Sì. L’esdebitazione (sia al termine della liquidazione controllata sia come esdebitazione dell’incapiente) è possibile anche per chi percepisce uno stipendio, purché abbia destinato al pagamento dei creditori il reddito eccedente il minimo vitale. È richiesta la buona fede e l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dei debiti.
  13. Cosa prevede la legge per le procedure familiari?
    Il CCII (art. 66) permette a più membri dello stesso nucleo familiare di presentare un unico piano o accordo, a condizione che i debiti siano comuni o connessi. Il tribunale valuta la sostenibilità rispetto al reddito complessivo e al fabbisogno familiare.
  14. È possibile includere i debiti contributivi (INPS) nel piano?
    Sì. Il correttivo ter ha esteso espressamente la transazione anche ai contributi e premi amministrati dagli enti gestori di previdenza e assicurazioni obbligatorie . Il pagamento può essere parziale o dilazionato, con attestazione di convenienza da parte del professionista indipendente.
  15. Come funziona l’esdebitazione dell’incapiente?
    È un istituto previsto dall’art. 283 CCII: quando il debitore non dispone di beni da liquidare, dopo tre anni può chiedere la cancellazione dei debiti residui. Il tribunale esamina la meritevolezza e verifica che il debitore abbia rispettato gli obblighi informativi e non abbia gravemente colpe nella formazione dei debiti. Un fondo statale contribuisce a soddisfare i creditori.
  16. Cosa succede ai coobbligati o ai garanti?
    Nel piano del consumatore e negli accordi di ristrutturazione la liberazione del debitore principale non si estende ai coobbligati e ai garanti, che rimangono obbligati per l’intero credito. Tuttavia, una volta pagato il piano, il garante può rivalersi sul debitore liberato.
  17. Qual è il costo di accesso alla procedura?
    La procedura di sovraindebitamento prevede un contributo unificato (circa 98 euro) e il compenso dell’OCC, parametrato alla complessità del caso. I costi possono essere inclusi nel piano; per l’esdebitazione dell’incapiente sono previste esenzioni.
  18. Posso presentare un nuovo piano se il precedente è stato revocato?
    Sì, ma bisogna verificare i limiti dell’art. 63 CCII: se una precedente transazione fiscale è stata risolta nei cinque anni precedenti, non è ammessa l’omologazione forzosa . In ogni caso, occorre dimostrare che la situazione è mutata e che il nuovo piano offre maggiore soddisfacimento ai creditori.
  19. Il Fisco può iscrivere ipoteca durante la procedura?
    Dopo la presentazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o della proposta di accordo di ristrutturazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati . Pertanto il Fisco non può iscrivere nuove ipoteche né procedere con pignoramenti, a meno che non ottenga l’autorizzazione del giudice.
  20. Quando conviene la composizione negoziata rispetto al concordato?
    La composizione negoziata è idonea nelle fasi iniziali della crisi, quando l’impresa ha ancora margini di recupero e vuole evitare l’esposizione pubblica. Se le trattative non portano a una soluzione, si può ricorrere al concordato semplificato o ad un accordo di ristrutturazione. Viceversa, se i debiti sono elevati e l’impresa è insolvente, conviene valutare direttamente un concordato minore o la liquidazione controllata.

8. Simulazioni e casi pratici

8.1 Simulazione di piano del consumatore

Scenario: Maria è una dipendente con reddito netto mensile di 1.600 €, madre single con un figlio minore. Ha:

  • Debiti per imposte IRPEF e IVA per 20.000 €;
  • Finanziamenti al consumo per 15.000 €;
  • Ritenute non versate come ex titolare di partita IVA per 8.000 €;
  • Mutuo ipotecario sull’abitazione principale con rata mensile di 450 €.

Maria si rivolge all’OCC per presentare un piano del consumatore. La normativa stabilisce che deve indicare tutti i creditori e le sue entrate . L’OCC valuta che il minimo vitale per una famiglia con un figlio è circa 1.200 € al mese; pertanto, Maria può destinare 400 € al pagamento dei creditori. Redige un piano quinquennale (60 mesi) che prevede:

  1. Pagamento integrale del mutuo (non falcidiato) per conservare la casa .
  2. Falcidia del 50 % sui debiti fiscali, con pagamento di 10.000 € rateizzati in 60 rate da 166 €.
  3. Falcidia dell’80 % sui finanziamenti al consumo: pagamento di 3.000 € in 60 rate da 50 €.
  4. Ritenute non versate: proponendo il pagamento integrale (8.000 €) in 60 rate da 134 €; l’IVA e le ritenute sono ammesse alla falcidia grazie alla sentenza 245/2019, ma l’OCC decide di evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate e di pagare integralmente queste somme.

Il totale delle rate destinate al piano è 166 + 50 + 134 = 350 €, compatibile con i 400 € disponibili. Dopo l’omologazione, le azioni di riscossione vengono sospese. Al termine dei 5 anni, Maria sarà esdebitata per la parte residua del debito (circa 20.000 €), potendo così ricominciare con un carico sostenibile.

8.2 Simulazione di transazione fiscale con un accordo di ristrutturazione

Scenario: L’impresa X, società a responsabilità limitata che gestisce un ristorante, ha debiti tributari e contributivi per 300.000 €, così ripartiti:

  • 200.000 € verso l’Agenzia delle Entrate (IVA, IRPEF, IRES);
  • 50.000 € verso l’INPS;
  • 50.000 € verso fornitori e banche.

L’impresa presenta un accordo di ristrutturazione con piano in continuità. Il professionista indipendente attesta che, in caso di liquidazione giudiziale, il Fisco otterrebbe il 30 % del proprio credito (60.000 €) e gli altri creditori il 20 %. La proposta di transazione fiscale prevede:

  1. Pagamento del 40 % dei debiti fiscali (80.000 €) in 120 mesi, con interessi legali .
  2. Pagamento integrale dei contributi INPS (50.000 €) in 120 mesi.
  3. Pagamento del 30 % dei debiti verso fornitori (15.000 €) in 60 mesi.

Gli altri creditori (fornitori e banche) aderiscono rappresentando il 25 % del credito complessivo. L’Agenzia delle Entrate, dopo esame, si oppone. L’impresa chiede al tribunale l’omologazione forzosa (cram‑down) allegando la relazione che attesta la non deteriorità della proposta. Il tribunale verifica che:

  • L’accordo non è liquidatorio (prevede la continuità);
  • I crediti degli aderenti superano il 25 %;
  • Il Fisco riceve il 40 %, maggiore del 30 % ricevibile in liquidazione ;
  • Il pagamento proposto non è inferiore al 50 % del debito; anzi, è 40 % (ma la norma richiede almeno 50 %).

Per rispettare il requisito, l’impresa incrementa il pagamento al 50 % (100.000 €) o, in alternativa, se gli altri creditori non superano il 25 %, deve offrire almeno il 60 % . Modificando il piano, il tribunale omologa l’accordo, che diventa vincolante anche per il Fisco.

8.3 Esempio di rottamazione‑quater

Scenario: Alessandro ha ricevuto varie cartelle relative a IRPEF, IVA e multe stradali per un totale di 30.000 € affidate alla riscossione tra il 2005 e il 2018. Decide di aderire alla rottamazione‑quater. Secondo la legge 197/2022, pagherà solo il capitale e le spese di notifica, che ammontano a 18.000 €. Sceglie il pagamento in 18 rate:

  • 1ª rata (10 %): 1.800 € al 31 ottobre 2023;
  • 2ª rata (10 %): 1.800 € al 30 novembre 2023;
  • 3ª–18ª rata: il residuo (14.400 €) suddiviso in 16 rate da 900 € ciascuna pagabili ogni tre mesi fino al 30 novembre 2025.

La legge prevede cinque giorni di tolleranza, quindi se Alessandro paga la rata del 30 novembre 2025 entro il 9 dicembre 2025, la definizione resta valida . Se non paga una rata entro il termine (anche con i cinque giorni di tolleranza), perde il beneficio e dovrà pagare interamente il debito con interessi e sanzioni dedotti i pagamenti già effettuati.

9. Conclusione

La gestione dei debiti fiscali e delle crisi da sovraindebitamento richiede competenze specialistiche e rapidità d’azione. La normativa italiana, arricchita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dai correttivi del 2024, offre oggi una gamma di strumenti flessibili: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati minori, liquidazione controllata, composizione negoziata e definizioni agevolate. Grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 245/2019 e al correttivo ter del 2024, è possibile includere e falcidiare l’IVA e gli altri tributi nei piani . La giurisprudenza più recente ammette la dilazione dei crediti privilegiati oltre un anno e consente l’omologazione forzosa contro il parere dell’amministrazione se il piano è conveniente .

Nonostante le opportunità, gli errori procedurali possono compromettere la riuscita. È essenziale analizzare le cartelle, verificare i termini, scegliere lo strumento più idoneo e proporre un piano realistico. La rottamazione‑quater e le definizioni agevolate offrono soluzioni rapide ma non sempre sostenibili; al contrario, le procedure di sovraindebitamento garantiscono l’esdebitazione e la tutela della dignità del debitore.

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