Requisiti per accedere alla Legge 3 attuale sul sovraindebitamento: guida

Introduzione

Perché è importante conoscere la legge sul sovraindebitamento

Il sovraindebitamento rappresenta una delle maggiori cause di fragilità finanziaria per famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e microimprese. Quando le obbligazioni contratte superano le possibilità di rimborso, l’ordinamento italiano offre strumenti legali che consentono di ristrutturare i debiti o, nei casi più estremi, azzerarli. Ignorare i meccanismi previsti dalla legge espone il debitore a pignoramenti, ipoteche, azioni esecutive e iscrizioni a ruolo che possono compromettere per anni il patrimonio e la capacità di ottenere credito. La normativa consente, però, di bloccare queste procedure e di ripartire con una situazione finanziaria sostenibile; conoscere i requisiti e le tempistiche diventa quindi fondamentale per evitare errori e cogliere tempestivamente le opportunità offerte dal legislatore.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con presenza nazionale. Il suo studio vanta competenze specializzate in diritto bancario, tributario e in materia di crisi da sovraindebitamento. Oltre alla tradizionale attività forense, l’avvocato è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con esperienza nella predisposizione di piani del consumatore, accordi minori e liquidazioni controllate.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), per il quale coordina procedure su tutto il territorio nazionale.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che affianca imprenditori e professionisti nella gestione delle trattative extragiudiziali per prevenire l’insolvenza.

Queste competenze permettono allo studio Monardo di offrire un supporto completo: dall’analisi degli atti notificati (es. pignoramenti, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) alla redazione di ricorsi, opposizioni e istanze di sospensione, fino alla definizione di piani di rientro e soluzioni stragiudiziali con banche, agenzie fiscali e creditori privati. Il team analizza ogni posizione debitoria, individua il procedimento più appropriato (piano del consumatore, accordo minore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente) e affianca il cliente durante tutta la procedura fino all’omologa o alla concessione del beneficio.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Negli ultimi anni la disciplina del sovraindebitamento ha subito numerosi interventi legislativi. La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) ha introdotto per la prima volta procedure concorsuali destinate ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, enti non commerciali). A partire dal 15 luglio 2022 la legge è stata riassorbita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, che ha mantenuto le procedure previste dalla L. 3/2012 ma ne ha riformato la struttura e le condizioni di accesso. Il decreto correttivo del 13 settembre 2024 n. 136 (cosiddetto “terzo correttivo”) e i successivi interventi legislativi hanno ulteriormente precisato requisiti soggettivi, documentazione necessaria e limiti alla responsabilità dei creditori.

1.1 Definizioni e principi generali

Le procedure di sovraindebitamento sono rivolte alle persone fisiche, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up innovative che non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale (ex fallimento). Il Codice definisce:

  • “Sovraindebitamento”: condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determini l’impossibilità di soddisfare regolarmente i creditori .
  • “Consumatore”: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, i cui debiti sono stati contratti per esigenze personali o familiari . Dopo il terzo correttivo, solo i debiti contratti nella veste di consumatore possono essere inclusi nel piano del consumatore .

Il presupposto oggettivo per accedere alle procedure è lo stato di sovraindebitamento; quello soggettivo è che il debitore non sia sottoponibile a liquidazione giudiziale e non abbia più di due procedure di esdebitazione pregresse . Per le famiglie è consentita la presentazione congiunta della domanda (c.d. “procedura familiare”) quando l’indebitamento ha una causa comune o i componenti convivono .

1.2 Le procedure: dal piano del consumatore alla liquidazione controllata

Il Codice prevede quattro strumenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): destinata ai consumatori meritevoli; non richiede l’approvazione dei creditori ma solo l’omologazione del giudice. Il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti chirografari e la falcidia di quelli garantiti, purché i creditori ipotecari ottengano almeno quanto spetterebbe loro nella liquidazione . È possibile mantenere il mutuo sulla prima casa se i pagamenti sono regolari.
  2. Accordo di composizione della crisi (accordo minore): riservato agli imprenditori minori e agli altri soggetti non consumatori; richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto e l’omologazione del tribunale. L’accordo può prevedere anche la cessione di beni o la continuità aziendale .
  3. Liquidazione controllata: procedura concorsuale simile alla liquidazione giudiziale, avviata su domanda del debitore o del creditore, che prevede la vendita di tutti i beni non impignorabili per soddisfare i creditori . Si applica ai debitori non fallibili e può concludersi con l’esdebitazione a condizione che il debitore metta a disposizione tutto il patrimonio.
  4. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): istituto eccezionale introdotto con il Codice che consente al debitore “incapiente” (privo di beni e con un reddito inferiore all’assegno sociale incrementato) di essere liberato dai debiti senza previa liquidazione . L’accesso è consentito una sola volta nella vita; se entro tre anni sopravvengono utilità rilevanti, i creditori possono riattivare le azioni sui nuovi beni .

1.3 Requisiti di accesso: meritevolezza e assenza di colpa grave

Storicamente la L. 3/2012 richiedeva la “meritevolezza” del debitore, concetto che aveva generato numerose interpretazioni restrittive. Il CCII ha abbandonato questo termine sostituendolo con un requisito negativo: la procedura è preclusa al consumatore che abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode . Non basta, quindi, aver commesso errori o avere un rapporto debiti/reddito elevato; occorre un comportamento particolarmente imprudente o fraudolento per essere esclusi.

Nel corso del 2025 numerose pronunce della Corte di cassazione hanno precisato i confini del concetto di colpa grave:

  • La sentenza n. 21048/2025 ha stabilito che la negligenza della banca nella concessione del finanziamento non assolve il consumatore da una condotta gravemente colposa; la colpa del finanziatore non neutralizza la colpa grave del debitore .
  • L’ordinanza n. 20672/2025 ha chiarito che, in sede di omologa, i creditori che hanno contributo a creare il sovraindebitamento possono contestare la legittimità della proposta, ma non la sua convenienza .
  • Con la decisione n. 20725/2025 la Cassazione ha ribadito che per impedire ai creditori finanziatori di opporsi all’omologa occorre dimostrare che la banca non ha valutato il merito creditizio; se il finanziatore ha comunque eseguito i controlli dovuti, rimane legittimato a contestare il piano .
  • La sentenza n. 30418/2025 ha negato la possibilità per l’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario di presentare un piano del consumatore per i debiti del de cuius; manca infatti il requisito soggettivo del sovraindebitamento personale .
  • Secondo il Tribunale di Roma (30 maggio 2025), la valutazione di meritevolezza si concentra sull’assenza di colpa grave; anche un indebitamento superiore alla capacità reddituale non è ostativo se non vi sono comportamenti gravemente colposi . La colpa grave si configura solo in caso di “errori grossolani, non scusabili”, come indicato dalla stessa sentenza .
  • Il Tribunale di Termini Imerese (30 maggio 2025) ha ritenuto che il genitore che presta fideiussioni per i debiti del figlio può essere considerato consumatore e non perde l’accesso al piano .
  • Il Tribunale di Spoleto (27 maggio 2025) ha evidenziato che la mancanza di valutazione del merito creditizio da parte della banca può attenuare la colpa del consumatore, consentendo l’accesso alla procedura .

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2024, ha esaminato l’art. 142 comma 2 CCII (riguardante la liquidazione controllata) e ha confermato la legittimità della norma laddove non prevede un limite temporale minimo per l’apprensione dei beni sopravvenuti. La Corte ha affermato che il termine triennale previsto per l’esdebitazione funge da limite minimo e massimo per l’acquisizione dei beni; l’organo liquidatore deve equilibrare l’interesse dei creditori con l’obiettivo di un “fresh start” per il debitore .

1.4 Obblighi dei finanziatori e ruolo degli OCC

Uno degli aspetti innovativi del CCII è l’attribuzione all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di un ruolo centrale. L’OCC assiste il debitore nella predisposizione del piano, verifica la documentazione e redige una relazione da allegare alla domanda . Ai sensi dell’art. 65 CCII, l’OCC assolve le funzioni di commissario o liquidatore, può accedere ai dati fiscali e creditizi del debitore e compila la relazione finale . L’art. 68 specifica che la domanda di ristrutturazione deve essere depositata nel tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi e che la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nel contrarre le obbligazioni, la completezza dei documenti e il costo della procedura .

Il legislatore attribuisce inoltre un onere ai creditori: se hanno violato i principi di valutazione del merito creditizio (art. 124‑bis TUB), non possono opporsi alla convenienza del piano . Questa previsione, recepita dall’art. 69 CCII, rappresenta un forte deterrente contro la concessione irresponsabile di credito e incentiva le banche a effettuare controlli adeguati.

2. Requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alle procedure

Per accedere alle procedure di composizione della crisi è necessario soddisfare una serie di condizioni legali e documentali.

2.1 Chi può accedere

Soggetti ammessiRequisiti principali
ConsumatoriPersone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali o familiari. Devono essere in stato di sovraindebitamento e non essere stati esdebitati negli ultimi cinque anni o per più di due volte .
Imprenditori minori e professionistiNon soggetti a liquidazione giudiziale; ricavi inferiori ai limiti per la nomina dell’organo di controllo. Devono presentare un accordo di composizione con l’approvazione della maggioranza dei creditori .
Imprenditori agricoli, start‑up innovative, enti del terzo settoreIn quanto non fallibili, possono accedere alle procedure secondo le regole previste per gli imprenditori minori.
FamiglieMembri di uno stesso nucleo familiare che convivono o il cui sovraindebitamento ha origine comune possono presentare una domanda unica; ciascuno mantiene masse attive e passive separate .

2.2 Condizioni ostative

L’art. 69 CCII individua tre condizioni che impediscono l’accesso al piano del consumatore:

  1. Esdebitazione recente: l’accesso è vietato se il consumatore è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte nella vita .
  2. Colpa grave, malafede o frode: la procedura è preclusa al consumatore che abbia determinato volontariamente o con grave negligenza la propria insolvenza . La valutazione si basa sulla condotta complessiva: errori non scusabili, ricorso a finanziamenti fraudolenti, mancata cooperazione con l’OCC o occultamento di beni.
  3. Procedimenti penali: la presenza di condanne definitive per bancarotta fraudolenta o reati contro l’economia (art. 282 CCII) impedisce l’accesso alla liquidazione controllata.

2.3 Requisiti documentali

Per presentare la domanda di ristrutturazione o accordo, occorre allegare:

  • Elenco dettagliato dei creditori con importo dovuto e indirizzo di posta elettronica certificata .
  • Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni .
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e indicazione di stipendi, pensioni, salari e altre entrate del nucleo familiare .
  • Elenco dei beni immobili e mobili, eventuali garanzie reali, contratti di mutuo, leasing o cessione del quinto.
  • Relazione dell’OCC che descrive le cause del sovraindebitamento, la diligenza del debitore, la completezza della documentazione e il costo della procedura .

Gli imprenditori minori devono inoltre allegare i bilanci degli ultimi tre esercizi e un’attestazione dell’OCC che certifichi la veridicità dei dati aziendali.

3. Procedura passo‑passo

3.1 Presentazione della domanda

La procedura inizia con il deposito della domanda presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro principale degli interessi. La domanda è redatta con l’assistenza dell’OCC e contiene la proposta di piano o accordo, gli atti e i documenti sopra descritti e la relazione dell’OCC. Se non esistono OCC locali, l’ordine degli avvocati o dei commercialisti provvede alla nomina di un professionista .

In questa fase è consigliabile, con l’aiuto di un professionista, verificare la corretta notifica degli atti ricevuti (cartelle di pagamento, pignoramenti, avvisi d’intimazione). In caso di irregolarità (difetto di motivazione, mancata sottoscrizione, prescrizione), possono essere proposti ricorsi autonomi per l’annullamento dell’atto o la sospensione. L’avvocato Monardo e il suo staff effettuano questa verifica preliminare per valutare se è opportuno integrare la procedura di sovraindebitamento con contestazioni giudiziarie.

3.2 Apertura e misure protettive

Una volta ricevuta la domanda, il giudice verifica i requisiti di ammissibilità; se la domanda è completa, dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del tribunale o del Ministero della giustizia e ordina all’OCC di notificarli a tutti i creditori entro trenta giorni . Il giudice può concedere al debitore un termine (massimo quindici giorni) per integrare la documentazione .

Contestualmente, su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione delle azioni esecutive che potrebbero compromettere la fattibilità del piano e vietare l’avvio di ulteriori azioni cautelari . Questa misura protettiva può essere revocata se il debitore compie atti in frode ai creditori .

3.3 Fase delle osservazioni e omologa

Dopo la notifica, i creditori hanno venti giorni per formulare osservazioni e proposte di modifica, da inviare via PEC all’OCC . L’OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, riferisce al giudice e propone eventuali modifiche al piano .

Il giudice decide sull’omologazione con sentenza. Se i creditori contestano la convenienza del piano, il giudice omologa la proposta solo se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto otterrebbe nella liquidazione controllata . Una volta omologato, il piano diventa vincolante per tutti i creditori e l’OCC vigila sulla sua esecuzione.

In caso di accordo di composizione, la fase decisoria prevede il voto dei creditori e l’omologazione. Se l’accordo non è approvato dalla maggioranza, il giudice può comunque omologarlo qualora la mancata adesione del creditore dissenziente non pregiudichi la soddisfazione complessiva e non sia determinata da ragioni meramente opportunistiche.

3.4 Liquidazione controllata

La liquidazione controllata si attiva quando il debitore non può proporre un piano o un accordo oppure quando quest’ultimo fallisce. Può essere richiesta dal debitore o dai creditori; in quest’ultimo caso il tribunale può rigettare la domanda se il debito scaduto non supera i 50 000 euro o se l’OCC attesta l’impossibilità di acquisire attivo . Nella liquidazione non rientrano i crediti impignorabili, i beni destinati al mantenimento del debitore e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale e i beni costituiti in fondo patrimoniale . Il deposito della domanda sospende gli interessi sui debiti chirografari . La procedura termina con il decreto di riparto e, se il debitore è meritevole, con la possibilità di chiedere l’esdebitazione.

3.5 Esdebitazione del debitore incapiente

L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica incapiente di chiedere l’esdebitazione senza attivare una liquidazione. Possono accedere solo i debitori privi di beni che non sono in grado di offrire ai creditori utilità, neppure in prospettiva, e con un reddito annuo non superiore all’assegno sociale incrementato . La domanda deve contenere l’elenco dei creditori, l’indicazione delle entrate e la relazione dell’OCC che descrive le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore . Il giudice valuta la meritevolezza e concede l’esdebitazione con decreto; nei tre anni successivi l’OCC vigila sulle utilità sopravvenute e i creditori possono agire solo su tali utilità .

4. Difese e strategie legali

4.1 Contestazione degli atti esecutivi

Prima di accedere alla procedura è fondamentale verificare la legittimità di cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e pignoramenti. Tra le principali irregolarità da contestare vi sono:

  • Mancata notifica o notifica in luogo errato: l’atto emesso senza la corretta notifica è nullo; si può chiedere l’annullamento davanti al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione.
  • Vizi di motivazione: il provvedimento deve indicare il titolo su cui si basa il credito; l’assenza di motivazione comporta nullità.
  • Prescrizione: i crediti tributari si prescrivono in 10 anni (se originati da cartella) o 5 anni (accertamenti esecutivi); i crediti contributivi in 5 anni; quelli derivanti da contratti in 10 anni. Un pignoramento basato su crediti prescritti è impugnabile.
  • Vizi del titolo esecutivo: ad esempio mancata sottoscrizione, errore di calcolo, illegittima iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo. La cassazione ha riconosciuto che il giudice dell’esecuzione può sospendere l’atto se il titolo appare manifestamente inesistente o nullo.

Gli avvocati dello studio Monardo effettuano un’analisi preventiva degli atti notificati e, qualora emergano profili di illegittimità, propongono ricorso per l’annullamento o per la sospensione cautelare. La sospensione giudiziaria può essere cumulata con la richiesta di misure protettive ex art. 70 CCII, ottenendo così un blocco totale delle azioni esecutive fino all’omologa del piano.

4.2 Dimostrare l’assenza di colpa grave

Nel piano del consumatore la questione più sensibile è dimostrare di non avere agito con colpa grave, malafede o frode. Alcune strategie difensive sono:

  1. Documentare le cause esterne della crisi: la sentenza del Tribunale di Roma ha evidenziato che eventi imprevedibili (perdita del lavoro, malattia, separazione coniugale) non sono imputabili a colpa grave . È quindi utile allegare documentazione (licenziamenti, certificati medici, sentenze di separazione) che dimostri l’origine esogena del debito.
  2. Dimostrare la diligenza contrattuale: presentare le comunicazioni con gli istituti di credito, le richieste di dilazione, la puntualità nel pagamento delle rate fino all’insorgenza della crisi. L’assenza di insolvenze pregresse e la presenza di un reddito stabile sono elementi favorevoli.
  3. Evidenziare la responsabilità del finanziatore: la Cassazione ha affermato che il creditore che ha violato i principi di valutazione del merito creditizio non può opporsi alla convenienza del piano . Se la banca ha concesso un finanziamento senza verificare la capacità di rimborso o ha aggravato la posizione debitoria, ciò riduce la colpa del consumatore .
  4. Evitare omissioni e reticenze: occultare creditori o beni comporta frode e determina la revoca della procedura. L’OCC deve attestare la completezza delle informazioni; eventuali irregolarità vanno corrette prima della presentazione.

4.3 Gestione delle opposizioni dei creditori

Nel piano del consumatore i creditori non votano ma possono presentare osservazioni. Le opposizioni più frequenti riguardano la qualificazione del credito (privilegiato vs chirografario), la convenienza della proposta o la contestazione della meritevolezza. La giurisprudenza ha precisato che:

  • Il creditore responsabile della situazione di indebitamento o che ha violato l’art. 124‑bis TUB non può opporsi sulla convenienza .
  • I creditori possono contestare l’ammissibilità o la fattibilità giuridica del piano, ad esempio se questo viola norme imperative o non rispetta l’ordine delle cause di prelazione .
  • Per escludere l’opposizione di un istituto di credito occorre dimostrare che l’ente non ha valutato adeguatamente il merito creditizio .

L’assistenza di professionisti esperti è essenziale per predisporre una proposta che rispetti l’ordine dei privilegi, quantifichi correttamente i debiti e preveda rate sostenibili. Lo studio Monardo elabora piani che includono simulazioni di pagamento, patti di subentro per i creditori garantiti e la possibilità di mantenere l’abitazione principale, riducendo al minimo il rischio di contestazioni.

4.4 Liquidazione controllata e strategia nell’esecuzione

Quando non è possibile proporre un piano, la liquidazione controllata diventa l’unica soluzione. In tale procedura il tribunale nomina un liquidatore (di regola l’OCC) che vende i beni del debitore e distribuisce il ricavato. È fondamentale tutelare gli beni impignorabili: stipendi, pensioni e altri redditi sono esclusi fino ai limiti necessari al mantenimento ; il fondo patrimoniale e i beni gravati da usufrutto legale sono sottratti alla liquidazione salvo casi particolari .

Il debitore può chiedere la chiusura anticipata quando sono state soddisfatte le spese di procedura e non vi sono prospettive di soddisfare ulteriormente i creditori. La Corte costituzionale ha ribadito che il termine triennale previsto per l’esdebitazione costituisce un limite minimo e massimo per l’apprensione dei beni sopravvenuti ; pertanto la procedura non può protrarsi oltre la ragionevole durata.

5. Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali

Oltre alle procedure di composizione della crisi, esistono strumenti deflattivi e agevolazioni fiscali che permettono di ridurre o estinguere i debiti con l’erario:

5.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse “rottamazioni” delle cartelle esattoriali (rottamazione‑ter, definizione agevolata 2023, rottamazione‑quater). Tali misure consentono di pagare le imposte dovute senza interessi di mora e con riduzione delle sanzioni. Sebbene si tratti di norme a carattere temporaneo, per chi accede alla procedura di sovraindebitamento è opportuno valutare la compatibilità tra il piano e le definizioni agevolate. In particolare:

  • Le somme già incluse in un piano di ristrutturazione possono essere rottamate, riducendo l’importo complessivo da versare; la rottamazione deve essere indicata nel piano per consentire al giudice di valutare la fattibilità.
  • La definizione agevolata delle liti tributarie permette di chiudere i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate versando una percentuale dell’imposta accertata (dal 10 % al 60 % a seconda dell’esito in primo grado). Inserire la definizione nel piano consente di ridurre gli importi da pagare e di liberarsi dal contenzioso.

5.2 Transazione fiscale e contributiva

Nell’accordo di composizione e nella liquidazione controllata è possibile proporre una transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 63 CCII, che consente di ridurre sanzioni e interessi e di rateizzare i debiti tributari oltre la durata ordinaria. La transazione deve essere approvata dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS; in mancanza di adesione, il giudice può comunque omologarla se la proposta consente di soddisfare l’amministrazione finanziaria in misura non inferiore a quanto otterrebbe in caso di liquidazione.

5.3 Piano di rientro extragiudiziale

In alternativa alla procedura giudiziale, il debitore può tentare un accordo transattivo diretto con i creditori, concordando un piano di rientro rateale e riduzioni sul debito. Questa soluzione richiede la disponibilità di somme immediate (ad esempio proventi da vendite immobiliari o prestiti di familiari) e non produce l’effetto esdebitativo automatico. È indicata per debitori con pochi creditori e debiti di modesta entità. Lo studio Monardo può assistere nella negoziazione, nell’analisi dei bilanci e nella redazione di contratti di transazione.

5.4 Esperta negoziazione assistita (D.L. 118/2021)

Per le imprese in crisi è previsto l’istituto della negoziazione assistita introdotto dal D.L. 118/2021. Questa procedura consente di nominare un esperto indipendente (tra cui l’avv. Monardo) che aiuta l’imprenditore a raggiungere accordi con i creditori, evitando l’apertura di una procedura concorsuale. L’esperto convoca i creditori, valuta la sostenibilità del piano e redige una relazione finale; se gli accordi sono conclusi con la maggioranza dei creditori, essi diventano vincolanti e possono essere omologati dal tribunale. La negoziazione assistita è particolarmente utile per le micro e piccole imprese che desiderano risanare l’azienda mantenendo la continuità operativa.

6. Errori comuni e consigli pratici

La complessità delle procedure e la severità dei requisiti impongono al debitore di agire con prudenza. Di seguito alcuni errori ricorrenti da evitare e i relativi consigli:

  1. Aspettare troppo a lungo: molti debitori ignorano i segnali di crisi fino a ricevere un pignoramento. Presentare la domanda quando i debiti sono ancora gestibili consente di proporre un piano credibile e di preservare il patrimonio. Consiglio: rivolgersi tempestivamente a un professionista per valutare le opzioni.
  2. Omettere creditori o debiti: la mancata indicazione di un credito comporta l’inammissibilità del piano e può integrare frode. Consiglio: predisporre un elenco accurato dei creditori attraverso estratti conto, visure e certificati debitori.
  3. Sottovalutare le spese di mantenimento: i piani troppo rigidi spesso falliscono perché non lasciano spazio a imprevisti. La legge consente di destinare parte delle entrate al mantenimento proprio e della famiglia ; è opportuno indicare in maniera realistica le spese correnti.
  4. Ricorrere a prestiti usurari o finanziamenti non dichiarati: nuovi debiti contratti dopo la presentazione della domanda possono determinare la revoca della procedura. Consiglio: astenersi dal contrarre nuovi debiti se non indispensabili e comunque informarane l’OCC.
  5. Cedere il quinto dello stipendio senza informare l’OCC: i finanziamenti con cessione del quinto o delega di pagamento incidono sulla busta paga e devono essere autorizzati dal giudice; l’omissione può portare al rigetto della domanda.
  6. Non partecipare alle audizioni: il debitore deve essere presente agli incontri con l’OCC e rispondere a tutte le richieste di documenti. La collaborazione è un indice di meritevolezza.
  7. Scegliere da soli il tipo di procedura: l’individuazione tra piano del consumatore, accordo minore, liquidazione controllata o esdebitazione incapiente richiede una valutazione tecnica. Rivolgersi a professionisti qualificati evita scelte sbagliate.

7. Tabelle riepilogative

7.1 Confronto tra le procedure

ProceduraSoggetti destinatariRequisiti principaliEffetti sui beniVoto dei creditori
Ristrutturazione dei debiti del consumatoreConsumatori meritevoliStato di sovraindebitamento; assenza di colpa grave; non più di due esdebitazioni; elenco completo dei creditori; relazione dell’OCC.Possibile mantenere l’abitazione principale; falcidia dei debiti chirografari e riduzione dei debiti ipotecari purché i creditori garantiti ricevano almeno quanto in liquidazione .Nessun voto; i creditori possono fare osservazioni; il giudice decide sulla convenienza .
Accordo di composizione della crisi (accordo minore)Imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up innovativeStato di sovraindebitamento; non fallibili; elaborazione di un piano con l’OCC; voto favorevole della maggioranza dei creditori.Possibile cessione dei beni, continuazione dell’attività, transazione fiscale.Voto dei creditori calcolato per testa e per importo; l’accordo vincola anche i dissenzienti se approvato e omologato.
Liquidazione controllataTutti i debitori non fallibiliStato di sovraindebitamento o insolvenza; domanda del debitore o dei creditori; esclusione se i debiti scaduti sono inferiori a 50 000 € .Vendita di tutti i beni non impignorabili; esclusi i redditi e i beni essenziali .Non previsto voto; i creditori partecipano al riparto con le cause di prelazione previste dalla legge.
Esdebitazione del debitore incapientePersone fisiche prive di beni e con reddito non superiore all’assegno socialeMeritevolezza; assenza di colpa grave; accesso una sola volta nella vita; relazione dell’OCC .Nessuna liquidazione; eventuali utilità sopravvenute nei tre anni successivi possono essere aggredite dai creditori .Non previsto.

7.2 Termini e scadenze fondamentali

Fase proceduraleTermine
Deposito della domandaDeve contenere tutti i documenti richiesti; in caso di incompletezza il giudice concede massimo 15 giorni per integrare .
Comunicazione ai creditoriL’OCC deve notificare la proposta entro 30 giorni dalla pubblicazione .
Presentazione delle osservazioniI creditori hanno 20 giorni per inviare osservazioni .
Relazione dell’OCC sulle osservazioniL’OCC riferisce al giudice entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni .
Reclamo contro il rigetto della domanda30 giorni dalla comunicazione del decreto di inammissibilità .
Ricorso contro la sentenza di omologa30 giorni dalla comunicazione della sentenza .

8. Domande frequenti (FAQ)

1. Chi può chiedere il piano del consumatore?
Il piano è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali o familiari e che non sono imprenditori commerciali o professionisti in relazione ai debiti oggetto del piano. Non è necessario avere un reddito elevato, ma bisogna dimostrare l’assenza di colpa grave .

2. Posso accedere alla procedura se ho un mutuo sulla prima casa?
Sì. Il piano può prevedere il mantenimento del mutuo sulla prima casa se le rate sono pagate regolarmente. L’importo residuo del mutuo e la casa gravata da ipoteca possono essere esclusi dalla liquidazione controllata. In caso di ristrutturazione, è possibile ridurre la quota di debito ipotecario, purché il creditore ipotecario riceva almeno il valore di liquidazione dell’immobile .

3. Cosa accade se non comunico un creditore?
L’omissione di un creditore comporta l’improcedibilità della domanda o la revoca dell’omologazione. Tutti i creditori devono essere indicati, anche quelli con importi modesti o contestati. La corretta elencazione è verificata dall’OCC .

4. Quante volte posso essere esdebitato?
L’art. 69 CCII stabilisce che l’esdebitazione può essere concessa solo due volte nella vita e non si può accedere al piano del consumatore se si è già stati esdebitati nei cinque anni precedenti .

5. Come si calcola la quota di reddito da destinare ai creditori?
La legge non stabilisce una percentuale fissa. L’OCC valuta le entrate del nucleo familiare e le spese essenziali; il giudice può autorizzare il debitore a mantenere una quota di reddito sufficiente al proprio sostentamento e a quello dei familiari .

6. Posso includere i debiti fiscali nel piano?
Sì, i debiti fiscali possono essere inclusi; tuttavia per tributi erariali e contributi previdenziali il piano può prevedere solo la dilazione e non la falcidia, salvo la transazione fiscale. Le sanzioni e gli interessi possono essere ridotti tramite definizione agevolata o rottamazione. Per i debiti relativi a IVA e ritenute d’acconto, il piano può prevedere solo il pagamento integrale dilazionato .

7. Cosa succede se i creditori si oppongono?
Le osservazioni dei creditori non bloccano automaticamente la procedura. Se contestano la convenienza, il giudice omologa comunque il piano se il creditore può essere soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe nella liquidazione controllata . Se contestano la meritevolezza o l’ammissibilità, il giudice valuta le motivazioni e decide in merito; i creditori negligenti non possono opporsi .

8. Qual è il ruolo dell’OCC e come si sceglie?
L’OCC è l’organismo nominato dall’ordine professionale competente che assiste il debitore nella predisposizione della domanda. Verifica i documenti, redige la relazione, comunica con i creditori e vigila sull’esecuzione del piano . Il debitore può proporre un professionista di fiducia iscritto negli elenchi, ma la nomina definitiva spetta all’ordine. L’avv. Monardo, essendo gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può essere scelto come referente.

9. È possibile sospendere un pignoramento pendente?
Sì. Il giudice, con il decreto di apertura della procedura, può sospendere le esecuzioni in corso e vietare l’avvio di nuove azioni esecutive o cautelari . È comunque consigliabile presentare ricorso immediato al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione e integrare la richiesta nella domanda di sovraindebitamento.

10. Quali sono i costi della procedura?
I costi comprendono l’onorario dell’OCC, i compensi del professionista che assiste il debitore e le spese giudiziali (imposta di bollo, diritti di copia). L’OCC è pagato con precedenza sui creditori e il compenso è determinato da un decreto ministeriale del 2024; per la procedura di esdebitazione del debitore incapiente il compenso è ridotto della metà .

11. Quanto dura la procedura?
La durata varia a seconda del numero dei creditori e della complessità del piano. In media, dal deposito alla sentenza di omologa trascorrono 6‑9 mesi. Il piano può prevedere pagamenti fino a 5‑6 anni; nella liquidazione controllata la durata dipende dai tempi di vendita dei beni e dalla realizzazione dell’attivo. La Corte costituzionale ha indicato che, nella liquidazione, la durata dell’acquisizione dei beni non deve superare il termine triennale correlato all’esdebitazione .

12. Posso ottenere una cancellazione totale dei debiti?
Con la liquidazione controllata, al termine del riparto, il debitore può chiedere l’esdebitazione residua se ha collaborato e se non vi è colpa grave. Con l’esdebitazione del debitore incapiente è possibile azzerare i debiti senza previa liquidazione . Tuttavia, eventuali utilità sopravvenute entro tre anni dall’esdebitazione possono essere aggredite dai creditori .

13. Cosa accade se sopraggiungono nuovi debiti durante l’esecuzione del piano?
I debiti contratti dopo l’omologa non sono ricompresi nella procedura e devono essere pagati regolarmente. Contrarre nuovi debiti in maniera imprudente può comportare la risoluzione del piano e la revoca dei benefici. È essenziale comunicare all’OCC qualsiasi variazione patrimoniale.

14. Posso includere un garante nel piano?
I garanti (fideiussori) sono terzi rispetto alla procedura e rimangono obbligati. Tuttavia il piano può prevedere clausole di surroga e patti di subentro. La giurisprudenza ha riconosciuto che il garante può presentare un proprio piano del consumatore se è lui stesso sovraindebitato .

15. È possibile presentare la domanda congiunta con il coniuge?
Sì, l’art. 66 CCII consente ai membri dello stesso nucleo familiare di proporre una domanda congiunta se convivono o se il sovraindebitamento ha origine comune . Ogni componente mantiene un proprio patrimonio e una propria massa passiva, ma il giudice coordina le procedure e può nominare un unico OCC.

16. Qual è la differenza tra “colpa lieve” e “colpa grave”?
La “colpa lieve” consiste in una modesta imprudenza ed è irrilevante per l’ammissione al piano; la “colpa grave” è un errore grossolano non scusabile che dimostra la volontà o la consapevolezza di creare debiti insostenibili. Il Tribunale di Roma ha definito la colpa grave come un comportamento “straordinariamente imprudente” , mentre il tribunale di Spoleto ha evidenziato che la mancata valutazione del merito creditizio da parte della banca attenua la colpa del debitore .

17. Se ho già beneficiato di una definizione agevolata, posso ancora accedere alla procedura di sovraindebitamento?
Sì, le definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) non precludono l’accesso al piano. È importante indicare nel piano se il debitore ha aderito a tali misure e se ha già versato somme all’Agenzia delle Entrate.

18. Cosa succede se non rispetto i pagamenti previsti dal piano?
Il mancato pagamento delle rate determina la risoluzione del piano; i creditori possono riprendere le azioni esecutive e l’eventuale esdebitazione concessa è revocata. È possibile chiedere al giudice la modifica del piano solo per cause sopravvenute non imputabili al debitore (es. perdita del lavoro, malattia). La tempestiva comunicazione all’OCC è essenziale.

19. Posso usare la procedura per ridurre i debiti derivanti da contratti professionali?
Gli imprenditori e i professionisti possono accedere solo con riferimento ai debiti contratti per la propria attività tramite l’accordo di composizione o la liquidazione controllata. Nel piano del consumatore si possono includere solo debiti personali; i debiti professionali rientrano nelle procedure riservate agli imprenditori minori .

20. Se ricevo un’eredità durante la procedura, cosa accade?
I beni sopravvenuti entrano nella procedura fino alla chiusura della liquidazione o alla scadenza del termine triennale dell’esdebitazione. La Corte costituzionale ha stabilito che l’organo liquidatore deve determinare il periodo di apprensione in modo da tutelare sia i creditori sia il diritto del debitore a un fresh start . Se l’eredità eccede l’ammontare dei debiti residui, il restante valore torna al debitore.

9. Simulazioni pratiche

9.1 Caso 1 – Piano del consumatore con mantenimento della prima casa

Profilo del debitore: Andrea ha 45 anni, è dipendente con uno stipendio mensile netto di 1 800 €, convive con il figlio di 12 anni e possiede un appartamento acquistato con mutuo ipotecario. Nel tempo ha accumulato debiti per 80 000 € (finanziamenti personali, carte di credito e arretrati di imposte). Non ha altri beni rilevanti.

Passaggi:

  1. Valutazione preliminare: Andrea si rivolge allo studio Monardo che verifica la regolarità delle cartelle esattoriali e dei finanziamenti. Si accerta che le notifiche siano valide e che i debiti tributari siano ancora esigibili. Inoltre si attesta che Andrea non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave ma a seguito di una separazione e di spese mediche impreviste.
  2. Nomina dell’OCC: Il professionista propone Andrea quale gestore della crisi accreditato dall’OCC. L’ordine lo nomina e inizia la raccolta dei documenti: elenco creditori, atti di straordinaria amministrazione, redditi, contratto di mutuo, estratti conto, ecc.
  3. Proposta di piano: l’OCC elabora un piano di ristrutturazione che prevede:
  4. Mantenimento della prima casa e prosecuzione del mutuo di 500 € mensili.
  5. Pagamento integrale delle imposte e contributi con dilazione in 6 anni.
  6. Fal cidia dei finanziamenti chirografari (50 %) da pagare in 72 rate mensili di 350 €.
  7. Contribuzione a carico del datore di lavoro, con delega sullo stipendio.
  8. Misure protettive: il giudice apre la procedura e sospende i pignoramenti avviati dall’agente della riscossione e dalle finanziarie .
  9. Omologa: in assenza di opposizioni sostanziali e accertata la convenienza (gli istituti di credito avrebbero percepito solo il 30 % in liquidazione), il piano è omologato. L’OCC vigila sui pagamenti; dopo sei anni, se Andrea ha rispettato tutte le rate, i debiti residui sono estinti.

Risultato: Andrea mantiene la casa e ottiene una riduzione significativa dei debiti; l’esdebitazione finale gli consente di ripartire senza esposizioni pregresse.

9.2 Caso 2 – Liquidazione controllata con esdebitazione incapiente

Profilo del debitore: Maria, 67 anni, pensionata con assegno mensile di 750 €, è rimasta vedova e ha accumulato debiti per 40 000 € a seguito della chiusura della piccola attività di artigianato del marito. Non possiede immobili né altri beni.

Passaggi:

  1. Verifica dei requisiti: Lo studio Monardo accerta che Maria non ha debiti professionali e che la sua pensione è l’unica entrata. La somma netta (dedotte le spese di mantenimento) è inferiore all’assegno sociale maggiorato, requisito per l’esdebitazione incapiente .
  2. Domanda di esdebitazione: Il professionista trasmette la domanda tramite l’OCC al giudice competente, allegando l’elenco dei creditori e la relazione sull’origine dei debiti. L’OCC attesta che la crisi è stata determinata dalla malattia del marito e dalla successiva chiusura dell’attività, senza colpa grave di Maria.
  3. Decisione del giudice: Valutata la meritevolezza e l’assenza di beni, il giudice concede l’esdebitazione con decreto; i debiti diventano inesigibili e l’OCC vigila per tre anni sulle utilità sopravvenute. Se non emergono beni o redditi aggiuntivi, la procedura si chiude definitivamente senza pagamento .

Risultato: Maria è liberata dai debiti pur non avendo patrimonio da liquidare; può mantenere la pensione essenziale e ripartire senza esposizioni.

9.3 Caso 3 – Accordo di composizione per imprenditore minore

Profilo del debitore: Luca gestisce un negozio di alimentari con ricavi annuali di 180 000 €. A causa della pandemia ha accumulato debiti fiscali e verso fornitori per 150 000 €. Possiede l’avviamento commerciale, un’autovettura e attrezzature. Non rientra nei limiti della liquidazione giudiziale ma i debiti sono superiori a quelli di un consumatore.

Passaggi:

  1. Analisi della situazione: Lo studio Monardo verifica la natura dei debiti (IVA, tasse, fornitori, leasing) e la presenza di ipoteche. Si accerta che Luca è un imprenditore minore; pertanto la procedura applicabile è l’accordo di composizione. Lo stato di insolvenza non gli preclude la prosecuzione dell’attività se il piano prevede la continuità.
  2. Proposta di accordo: l’OCC redige un accordo che prevede:
  3. Transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate: pagamento del 40 % dell’IVA arretrata in 60 rate mensili.
  4. Pagamento integrale dei debiti assistiti da privilegio entro 5 anni.
  5. Stralcio del 50 % dei debiti verso fornitori non privilegiati.
  6. Mantenimento dell’attività e destinazione del 30 % dell’utile annuale al soddisfacimento dei creditori.
  7. Votazione dei creditori: vengono convocati i creditori; l’accordo è approvato dalla maggioranza per testa e per importo. Il tribunale omologa ritenendo la proposta conveniente rispetto alla liquidazione, che avrebbe generato un attivo inferiore.
  8. Esecuzione: Luca continua l’attività sotto la supervisione dell’OCC. Al termine del piano ottiene l’esdebitazione residua.

Risultato: L’azienda evita la chiusura, i debiti fiscali sono ridotti e rateizzati, e i fornitori accettano un pagamento parziale a fronte della continuità del rapporto commerciale.

Conclusione

La legge sul sovraindebitamento, nelle sue diverse declinazioni (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata, esdebitazione incapiente), rappresenta uno strumento fondamentale per restituire una prospettiva a chi si trova schiacciato dai debiti. L’attuale quadro normativo impone requisiti stringenti ma offre allo stesso tempo notevoli garanzie: sospensione delle azioni esecutive, ridefinizione sostenibile delle obbligazioni e, nei casi estremi, completa liberazione dai debiti.

Nel percorso verso la liberazione dal sovraindebitamento è cruciale agire tempestivamente, preparare una documentazione completa e dimostrare l’assenza di comportamenti gravemente colposi. La giurisprudenza più recente ha chiarito che la semplice sproporzione tra debiti e reddito non basta a escludere l’accesso; solo la colpa grave, la malafede o la frode costituiscono causa ostativa . Anche i creditori che hanno concesso finanziamenti senza adeguata valutazione non possono opporsi alla convenienza del piano .

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