Introduzione
Ricevere un atto di precetto è uno dei momenti più delicati e temuti da chi ha un debito. Si tratta dell’ultimo avviso prima che il creditore possa procedere con il pignoramento dei beni, dello stipendio o del conto corrente. Molti debitori sottovalutano l’importanza di questo documento oppure ignorano i termini di legge, rischiando di perdere la possibilità di difendersi. Conoscere quanto dura l’atto di precetto, la differenza fra termine di decadenza e prescrizione, le recenti riforme normative e le sentenze più aggiornate della Corte di Cassazione, è fondamentale per evitare errori e per impostare subito la strategia giusta.
Nel corso di questo articolo esamineremo le principali novità legislative (dal Codice di procedura civile alle riforme Cartabia e al correttivo del 2024), le pronunce giurisprudenziali più recenti, la distinzione tra decadenza e prescrizione, i rimedi per sospendere o opporsi all’esecuzione, e gli strumenti alternativi per chi vuole saldare il debito in modo agevolato o ristrutturarlo. L’obiettivo è fornire una guida completa e operativa per chi riceve un precetto, con un linguaggio comprensibile anche per imprenditori, professionisti e privati.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con anni di esperienza nel diritto bancario, tributario e delle esecuzioni. Coordina un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti e consulenti presenti su tutto il territorio nazionale. Tra i suoi titoli professionali:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (ex L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) presso il tribunale;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa, accreditato ai sensi del d.l. 118/2021;
- Docente in corsi di alta formazione sulle procedure esecutive e sulla crisi d’impresa.
Il suo studio assiste debitori e contribuenti in tutta Italia offrendo:
- Analisi personalizzata dell’atto di precetto e del titolo esecutivo;
- Redazione e deposito di ricorsi per opposizione agli atti esecutivi o opposizione all’esecuzione;
- Richiesta di sospensione del pignoramento e tutela in sede giudiziaria;
- Trattative con i creditori per piani di rientro e accordi stragiudiziali;
- Accesso a procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento attraverso l’OCC;
- Assistenza nella definizione agevolata dei debiti tributari (rottamazioni, saldo e stralcio, piani del consumatore).
Se hai ricevuto un atto di precetto o una intimazione di pagamento, il tempo per agire è limitato. Non aspettare che scadano i termini: una consulenza immediata può fare la differenza fra salvare i tuoi beni e subire il pignoramento.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Normativa di riferimento e contesto giurisprudenziale
Che cos’è l’atto di precetto
L’atto di precetto è il documento con il quale il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligazione (pagare una somma di denaro o consegnare un bene) entro un certo termine, pena l’avvio dell’esecuzione forzata. È disciplinato dagli articoli 480 e seguenti del Codice di procedura civile (c.p.c.). In pratica il precetto costituisce l’ultimo avvertimento prima del pignoramento: se il debitore non paga o non propone opposizioni nei termini, il creditore può procedere con il pignoramento dei beni mobili, immobili, crediti o dello stipendio.
Per essere valido il precetto deve avere alcuni requisiti formali. L’art. 480 c.p.c. stabilisce che l’intimazione deve essere contenuta in un atto notificato al debitore, indicare il termine minimo di 10 giorni entro il quale adempiere, indicare l’identità delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo e, a seguito della riforma Cartabia e del correttivo 2024, indicare anche il giudice competente per l’esecuzione e il domicilio digitale del creditore. Inoltre deve contenere l’avvertimento che il debitore può rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi per negoziare un piano di risanamento, come chiarito dall’art. 480 modificato dal d.lgs. 31/10/2024 n. 164 . L’omissione di queste indicazioni incide solo sul foro di opposizione e non comporta nullità dell’atto, ma è comunque un vizio da far valere mediante opposizione.
Differenza tra termine di decadenza e prescrizione
È fondamentale distinguere tra “durata del precetto” e “prescrizione del diritto”.
- L’atto di precetto dura 90 giorni: l’art. 481 c.p.c. prevede che il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione . Questo è un termine di decadenza, cioè un termine perentorio che non può essere sospeso o prorogato (salvo opposizioni), e non un termine di prescrizione del diritto.
- La prescrizione è invece il periodo entro il quale il creditore deve far valere il proprio diritto, altrimenti il diritto si estingue. Per i crediti riconosciuti con sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, il termine di prescrizione è generalmente decennale (art. 2953 c.c.). La notifica del precetto interrompe la prescrizione e fa iniziare un nuovo periodo ex art. 2943 c.c. ; la durata dell’interruzione e l’inizio del nuovo periodo sono disciplinati dall’art. 2945 c.c., che stabilisce che, se l’interruzione avviene mediante un atto giudiziario, la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio .
In parole semplici, entro 90 giorni dalla notifica del precetto il creditore deve almeno compiere il primo atto esecutivo (pignoramento o istanza di esecuzione); altrimenti il precetto perde efficacia e, per procedere all’esecuzione, occorrerà notificare un nuovo precetto. L’atto però continua a interrompere la prescrizione, e dopo la notifica inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Evoluzione normativa: riforme Cartabia e correttivo 2024
Negli ultimi anni la disciplina del precetto e dell’esecuzione forzata è stata oggetto di importanti riforme per snellire i tempi, ridurre i costi e introdurre la digitalizzazione:
- Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) – Ha modificato numerosi articoli del c.p.c., tra cui l’art. 480 introducendo l’avvertimento relativo agli organismi di composizione della crisi per i debitori sovraindebitati, e prevedendo l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione. Ha snellito le procedure di pignoramento e rafforzato l’utilizzo del domicilio digitale.
- Corretta attuazione del 2024 (d.lgs. 31/10/2024 n. 164) – Il correttivo ha chiarito diversi profili applicativi: ha confermato l’obbligo di indicare il domicilio digitale e il giudice dell’esecuzione, ha eliminato il contributo unificato per la ricerca telematica dei beni da pignorare, ha modificato l’art. 543 c.p.c. rafforzando l’obbligo di depositare copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento pena l’inefficacia del pignoramento . Inoltre ha ridotto della metà i termini per le opposizioni (da 40 a 20 giorni), uniformandoli .
- Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa – La legge sul sovraindebitamento permette al debitore non fallibile (privati, professionisti, micro-imprese) di accedere a procedure come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata del patrimonio. L’art. 480 ora impone di avvertire il debitore di questa possibilità.
Durata del precetto: art. 481 c.p.c.
L’art. 481 stabilisce che se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla notificazione del precetto, quest’ultimo perde efficacia e deve essere nuovamente notificato . La Corte di Cassazione ha chiarito che questo termine è perentorio e non suscettibile di sospensione (termine di decadenza) . Ciò significa che lo stesso precetto può essere utilizzato per più pignoramenti solo se il primo atto esecutivo è stato intrapreso entro 90 giorni. La giurisprudenza precisa che, se il creditore notifica il precetto e, prima della scadenza, inizia l’esecuzione su un bene, può utilizzare lo stesso precetto anche per pignorare altri beni (ad esempio prima il conto corrente, poi l’auto), purché i nuovi atti siano consequenziali alla prima procedura. In caso contrario, se il creditore lascia scadere i 90 giorni senza iniziare l’esecuzione, il precetto diventa inefficace e deve essere rinnovato.
Il termine dei 90 giorni viene sospeso solo in caso di opposizione a precetto. L’art. 481 prevede infatti che, se il debitore propone opposizione, il termine resta sospeso fino alla definizione del giudizio. In tal modo si evita che il precetto scada mentre è pendente una contestazione. Se l’opposizione viene rigettata, il termine ricomincia a decorrere dal deposito della sentenza.
Interruzione della prescrizione: artt. 2943 e 2945 c.c.
Nel diritto civile la prescrizione è l’estinzione del diritto per il mancato esercizio per un certo periodo. Gli artt. 2943 e 2945 c.c. disciplinano l’interruzione:
- Art. 2943 c.c. – La prescrizione è interrotta dalla notificazione di un atto con cui si inizia un procedimento giudiziale o da qualsiasi atto che comporti una costituzione in mora. Il precetto è considerato atto di messa in mora e quindi interrompe la prescrizione . Dopo l’interruzione, il termine riprende a decorrere da capo.
- Art. 2945 c.c. – L’interruzione della prescrizione fa iniziare un nuovo periodo. Se l’interruzione avviene mediante un atto giudiziario (citazione, ricorso), la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza. Se il processo si estingue, l’effetto interruttivo rimane fermo e la prescrizione ricomincia dalla data dell’atto interruttivo . In caso di arbitrato, la prescrizione rimane sospesa dalla domanda fino al lodo definitivo . Questa norma è fondamentale perché spiega perché il precetto, benché interruttivo, abbia un effetto istantaneo: se al precetto non segue un giudizio, la prescrizione riprende a decorrere dalla data del precetto.
Normativa fiscale: art. 50 D.P.R. 602/1973 e atti di intimazione
Nelle procedure di riscossione dei tributi, il sistema prevede tempi diversi rispetto al codice di procedura civile. L’art. 50 del D.P.R. 602/1973 prevede che l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione forzata solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, e non oltre un anno dalla stessa. Se decorre un anno senza che l’espropriazione sia iniziata, l’agente deve notificare al contribuente un’intimazione ad adempiere, concedendo cinque giorni per pagare . Questa intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla notifica: se l’agente non avvia l’espropriazione entro questo termine, dovrà notificare una nuova intimazione . In pratica l’intimazione nella riscossione fiscale svolge una funzione analoga al precetto ma con termini diversi (5 giorni per pagare, efficacia di 180 giorni).
La stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che l’intimazione va notificata solo se è trascorso più di un anno dalla cartella senza che sia iniziata l’espropriazione; non occorre invece se l’espropriazione viene avviata entro l’anno.
Principali sentenze della Corte di Cassazione (aggiornate al 2025)
Per comprendere le conseguenze giuridiche dell’atto di precetto è essenziale analizzare le pronunce più recenti:
- Cass. civ., sentenza n. 7737/2007 – La Corte ha affermato che il precetto interrompe la prescrizione in modo istantaneo e non permanente: dopo la notifica del precetto ricomincia a decorrere il termine prescrizionale, a meno che non venga instaurato un giudizio che sospenda la prescrizione . Se il creditore, dopo la notifica del precetto, avvia un’azione giudiziaria (opposizione o altro), la prescrizione resta sospesa fino alla decisione definitiva.
- Cass. civ., ord. n. 3741/2017 – Viene ribadito che il precetto produce un effetto interruttivo istantaneo, mentre il pignoramento ha sia effetto interruttivo sia sospensivo della prescrizione . Quindi, una volta compiuto il pignoramento, la prescrizione del diritto non decorre fino al termine della procedura esecutiva.
- Cass. civ., ord. n. 7111/2025 – Ha stabilito che, se il precetto è basato su una sentenza, non è necessario indicare la data di apposizione della formula esecutiva (requisito previsto solo per i decreti ingiuntivi); basta indicare la data di notifica del titolo . Questa pronuncia evita formalismi inutili e conferma che l’art. 654 c.p.c. (che disciplina i decreti ingiuntivi) non si applica alle sentenze.
- Cass. civ., sent. n. 28513/2025 – Ha chiarito che, per il pignoramento presso terzi, è necessario depositare copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento unitamente all’istanza; la mancanza di queste copie comporta l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo . Questo obbligo, introdotto dalla riforma Cartabia e dal correttivo del 2024, rende più stringenti i controlli sulla conformità degli atti.
- Cass. civ., ord. n. 21348/2025 – In una controversia riguardante un precetto notificato senza allegare uno dei titoli sottostanti, la Corte ha precisato che l’eccezione circa la mancata notifica di un titolo va proposta con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con opposizione all’esecuzione ex art. 615 . Inoltre ha affermato che la successiva ratifica del cliente non può sanare la mancanza di legittimazione dell’avvocato che non era autorizzato a ricevere somme.
- Cass. civ., massime 2024-2025 collegate all’art. 2945 c.c. – Diversi provvedimenti hanno ribadito che la citazione in giudizio interrompe la prescrizione con effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza . Tuttavia, atti successivi privi di efficacia ricognitiva non producono nuovi effetti interruttivi. Queste sentenze ricordano che il precetto è un atto extra-giudiziale che produce un effetto interruttivo istantaneo, mentre la domanda giudiziale sospende la prescrizione fino alla sentenza definitiva.
Le pronunce del 2025 dimostrano che la Corte di Cassazione è attenta ad evitare formalismi e a garantire la tutela sostanziale dei diritti, ma allo stesso tempo richiede il rigoroso rispetto dei nuovi adempimenti procedurali introdotti dalla riforma.
Procedura passo passo dopo la notifica del precetto
1. Notifica del precetto
La procedura inizia con la notifica del precetto, che deve essere effettuata nelle forme previste per gli atti giudiziari (artt. 137 e ss. c.p.c.), quindi a mezzo ufficiale giudiziario o tramite pec se ammesso. L’atto deve contenere i requisiti previsti dall’art. 480: indicazione delle parti, dell’oggetto e del titolo, avvertimento a pagare entro almeno 10 giorni, indicazione del giudice competente per l’esecuzione, del domicilio digitale del creditore e dell’avvertimento circa l’OCC . Se il titolo è stato notificato separatamente (ad esempio un decreto ingiuntivo), deve essere indicata la data di tale notifica.
Dalla data di notifica decorrono tre termini importanti:
- 10 giorni minimo per pagare o adempiere – L’art. 482 c.p.c. vieta di iniziare l’esecuzione prima dello spirare del termine indicato nel precetto e comunque non prima di dieci giorni dalla notifica, salvo autorizzazione del giudice in caso di pericolo nel ritardo . Questo termine è un termine dilatorio per consentire al debitore di pagare spontaneamente.
- 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – I vizi formali del titolo o del precetto devono essere fatti valere entro 20 giorni dalla notifica del precetto o, se l’esecuzione è iniziata, entro 20 giorni dal primo atto o dall’atto che si intende impugnare . Decorsi i 20 giorni, il vizio non può più essere fatto valere.
- 90 giorni per iniziare l’esecuzione – Se entro 90 giorni non viene intrapreso alcun pignoramento o altro atto esecutivo, il precetto perde efficacia e il creditore dovrà notificarne uno nuovo .
È importante verificare la corretta notificazione del titolo: se il titolo non è stato notificato oppure la notifica è viziata, il precetto è impugnabile. La Cassazione ha chiarito che l’eccezione di mancata notifica del titolo deve essere proposta con opposizione agli atti esecutivi (art. 617) .
2. Adempimento del debitore
Dopo la notifica il debitore ha diverse strade:
- Pagare l’importo dovuto (comprensivo di capitale, interessi, spese legali) entro il termine indicato nel precetto. Il pagamento tempestivo estingue l’obbligazione e impedisce l’esecuzione.
- Controllare l’importo e il titolo: spesso i precetti contengono somme non dovute (spese eccessive, interessi illegittimi, errori di calcolo). È consigliabile farsi assistere da un professionista per verificare se l’importo è corretto o contestabile.
- Richiedere una dilazione: è possibile contattare il creditore per proporre un piano di rientro o una transazione stragiudiziale. Tale accordo deve essere formalizzato per iscritto; in assenza di accordo, il creditore resta libero di procedere.
- Rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC): per i debitori sovraindebitati che non riescono a saldare il debito, la legge consente di accedere a procedure come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione, ottenendo sospensione delle azioni esecutive e, in molti casi, la cancellazione parziale dei debiti.
3. Proposizione dell’opposizione
Se il debitore riscontra vizi nell’atto o nel titolo, può proporre opposizione. Le principali forme sono:
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – È ammessa per contestare vizi formali del titolo o del precetto (ad esempio omissione delle indicazioni richieste dall’art. 480, mancanza della procura alle liti, mancata notifica del titolo). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del precetto o dal primo atto esecutivo .
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Serve a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (ad esempio prescrizione del credito, estinzione per pagamento, nullità del titolo). Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione con atto di citazione in tribunale; se l’esecuzione è già iniziata, si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione . In quest’ultimo caso, l’opposizione è inammissibile dopo la vendita dei beni a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti.
Proporre l’opposizione sospende l’esecuzione? Non automaticamente. L’art. 624 c.p.c. prevede che il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo solo per gravi motivi e può subordinare la sospensione alla prestazione di una cauzione . In mancanza di sospensione, il pignoramento prosegue; ma se l’opposizione viene accolta, gli atti compiuti possono essere dichiarati inefficaci e il creditore condannato alle spese.
4. Termine di efficacia del precetto: decadenza dopo 90 giorni
Come detto, l’art. 481 c.p.c. prevede la decadenza del precetto se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni. Ecco alcune conseguenze pratiche:
- Se il termine scade senza pignoramento, il precetto è inefficace. Il creditore deve notificare un nuovo precetto prima di pignorare.
- Se l’esecuzione inizia nei 90 giorni (anche con un solo pignoramento su un bene), il precetto resta valido anche per ulteriori pignoramenti collegati, purché siano consequenziali allo stesso credito. La Cassazione ritiene che sia legittimo proseguire con ulteriori atti esecutivi senza ripetere il precetto, se la procedura è unica e continua .
- Opposizione sospende il termine – Se il debitore propone opposizione al precetto o all’esecuzione, il termine dei 90 giorni resta sospeso fino alla definizione del giudizio .
È importante ricordare che il termine dei 90 giorni è di decadenza e non di prescrizione. Se il creditore lascia scadere il precetto, può sempre notificare un nuovo precetto (entro il termine di prescrizione del titolo, ad esempio 10 anni), ma perderà le spese del precetto scaduto.
5. Pignoramento e avvio dell’esecuzione
Trascorsi i 10 giorni previsti dal precetto, se il debitore non ha pagato e non ha ottenuto la sospensione, il creditore può procedere con il pignoramento. Esistono diverse forme di pignoramento:
- Pignoramento mobiliare presso il debitore – L’ufficiale giudiziario si reca presso l’abitazione o la sede dell’attività e redige un verbale di pignoramento dei beni mobili (auto, arredamento, attrezzature). L’espropriazione di beni mobili è più rara a causa del loro rapido depauperamento, ma resta un’arma dissuasiva.
- Pignoramento immobiliare – Riguarda abitazioni o terreni; richiede la trascrizione nei registri immobiliari e si conclude con la vendita all’asta. È la forma di espropriazione più complessa e lunga.
- Pignoramento presso terzi – È la procedura più utilizzata. Si pignorano crediti del debitore verso terzi (salario, pensione, conto corrente, crediti verso clienti). L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al debitore sia al terzo (datore di lavoro, banca, cliente). A seguito della riforma Cartabia, il creditore deve depositare copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento; il mancato deposito causa l’inefficacia del pignoramento .
Nel pignoramento presso terzi il giudice fissa l’udienza di comparizione del terzo; se il terzo non compare o non dichiara l’esistenza del credito, può essere condannato a pagare (es. datore di lavoro). La percentuale pignorabile dello stipendio varia in base alla retribuzione e alle ipoteche pendenti.
6. Sospensione e conversione del pignoramento
Se il debitore ha già subito un pignoramento ma desidera evitare la vendita dei beni, può:
- Chiedere la sospensione ex art. 624 c.p.c. – Se ci sono gravi motivi (ad esempio il debitore ha avviato un piano del consumatore o contestazioni fondate sul titolo), il giudice può sospendere l’esecuzione .
- Chiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. – Il debitore può ottenere la liberazione dei beni pignorati versando in un’unica soluzione una somma pari al credito, alle spese e agli interessi, oltre a una cauzione. Con la riforma Cartabia la conversione richiede maggiore precisione nella determinazione degli importi e nel versamento.
- Accedere alle procedure di composizione della crisi – Come illustrato più avanti, l’avvio di un piano del consumatore o accordo di ristrutturazione presso l’OCC comporta, salvo eccezioni, la sospensione delle procedure esecutive individuali. Questo strumento è molto efficace per bloccare pignoramenti in corso.
Difese e strategie legali del debitore
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
L’opposizione agli atti esecutivi consente di far valere vizi formali o irregolarità del precetto o del titolo esecutivo entro 20 giorni dalla notificazione. Alcuni casi tipici:
- Omissione delle indicazioni obbligatorie (giudice dell’esecuzione, avvertimento sulla possibilità di rivolgersi all’OCC, domicilio digitale del creditore). La riforma Cartabia stabilisce che la mancanza di tali indicazioni costituisce un’irregolarità che non determina nullità automatica del precetto, ma incide sul foro dell’opposizione . È comunque un elemento da segnalare, perché può portare all’incompetenza del giudice adito dal creditore.
- Mancata notifica o notifica irregolare del titolo – Il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) deve essere notificato al debitore prima del precetto. Se il titolo non è stato mai notificato o se la notifica è nulla, l’atto di precetto è invalido. L’eccezione va proposta con opposizione agli atti .
- Calcolo errato delle somme – Gli interessi o le spese possono essere esposti in modo indeterminato; la Cassazione ritiene che l’indicazione di somme eccessive non comporta nullità del precetto ma può essere oggetto di contestazione e comportare la condanna alle spese.
- Mancanza di procura o di legittimazione dell’avvocato che ha notificato il precetto. Anche questo vizio deve essere sollevato con opposizione agli atti, come stabilito dalla Cassazione .
L’opposizione è proposta con ricorso al giudice competente, solitamente il giudice dell’esecuzione presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o sede. Va depositata in via telematica con i documenti allegati. In caso di accoglimento, il precetto viene annullato e il creditore deve ripartire da capo.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione mira a contestare il diritto del creditore di procedere. Va proposta:
- Prima dell’inizio dell’esecuzione – Con atto di citazione dinanzi al tribunale competente. È il caso in cui il debitore ritiene che l’obbligazione non esista o sia estinta (per pagamento, compensazione, prescrizione). Ad esempio, se il titolo si è prescritto (tipicamente 10 anni per le sentenze), il debitore può opporsi. La notifica del precetto, pur interrompendo la prescrizione, non impedisce che il diritto si estingua se il titolo era già prescritto.
- Dopo l’inizio dell’esecuzione – Con ricorso al giudice dell’esecuzione. Il ricorso deve indicare i motivi (pagamento, nullità del titolo, prescrizione) e può essere proposto fino alla vendita dei beni. Se l’opposizione viene proposta oltre la vendita o l’assegnazione, è inammissibile salvo fatti successivi non conosciuti prima .
La proposizione dell’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione. Occorre chiedere la sospensione ex art. 624.
Opposizione di terzo e opposizione per consegna e rilascio
Accanto alle opposizioni principali esistono rimedi per soggetti terzi o per esecuzioni diverse:
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) – Consente a chi non è parte del processo esecutivo ma subisce l’espropriazione di un bene di proprietà propria di far valere il suo diritto. Il terzo deve provare la titolarità del bene e chiedere l’esclusione dalla procedura.
- Opposizione in materia di consegna o rilascio (artt. 605 ss.) – In caso di esecuzione per consegna di un bene mobile o rilascio di un immobile (ad esempio sfratto), l’opposizione può riguardare la sussistenza del titolo o l’impossibilità di adempiere.
Sospensione dell’esecuzione e provvedimenti cautelari
Oltre alle opposizioni, il debitore può ottenere la sospensione dell’esecuzione con due strumenti:
- Art. 624 c.p.c. – Prevede che il giudice dell’esecuzione possa sospendere il processo esecutivo per gravi motivi, anche d’ufficio o su istanza di parte, con o senza cauzione . La sospensione si applica di regola quando l’opposizione appare fondata.
- Sospensione per accesso alle procedure di crisi – Il nuovo Codice della crisi d’impresa prevede che, con l’ammissione a procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, ristrutturazione), le esecuzioni individuali siano sospese. Questa sospensione dura fino all’omologazione del piano o alla dichiarazione di improcedibilità.
Strategie di trattativa e definizione stragiudiziale
Non sempre è conveniente intraprendere una lunga opposizione. In molti casi la strategia migliore è negociare con il creditore. La trattativa può portare a:
- Dilazione del pagamento con un piano di rientro rateizzato;
- Rinuncia agli interessi o alle spese eccessive;
- Saldo e stralcio con pagamento di una parte del dovuto e cancellazione del resto;
- Transazione fiscale per i debiti tributari, mediante le procedure di definizione agevolata o rottamazione.
Spesso il creditore, pur avendo un titolo, preferisce recuperare rapidamente una somma ridotta piuttosto che affrontare tempi lunghi e costi del pignoramento.
Attenzione alle nuove formalità digitali
La riforma Cartabia ha imposto un forte impulso alla digitalizzazione. Il precetto e tutti gli atti esecutivi devono indicare il domicilio digitale (PEC) del creditore e, in mancanza, le notifiche dovranno essere depositate in cancelleria. I depositi di atti e documenti devono avvenire in formato telematico con attestazione di conformità; la mancanza dell’attestazione, come stabilito dalla Cassazione nel 2025, comporta l’inefficacia del pignoramento . Per il debitore è importante verificare che le copie depositate siano conformi, perché eventuali vizi possono essere motivo di opposizione.
Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore e altre procedure
Rottamazione e definizione agevolata dei debiti tributari
Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diverse definizioni agevolate per i debiti fiscali gestiti da Agenzia delle Entrate-Riscossione, a cui spesso seguono precetti o pignoramenti. Le cosiddette rottamazioni permettono di pagare le cartelle in forma rateizzata con riduzione di sanzioni e interessi. Le principali sono:
- Rottamazione quater (legge n. 197/2022) – Scaduta il 30 settembre 2023, ha permesso di saldare i carichi affidati entro il 30 giugno 2022 con una riduzione significativa.
- Rottamazione quater 2024 – Prevista dalla legge di bilancio 2024, consente di definire i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Chi aderisce ottiene lo sgravio di sanzioni e interessi di mora, paga le somme dovute in massimo 18 rate e ottiene la sospensione delle azioni esecutive pendenti.
Per aderire alla rottamazione occorre presentare domanda telematica entro i termini stabiliti; l’Agenzia sospende le azioni esecutive (precetti e pignoramenti) fino al perfezionarsi del piano. Se il contribuente rispetta tutte le rate, al termine l’ente procede allo stralcio degli interessi residui; in caso di mancato pagamento di una rata, il beneficio decade e riprendono le azioni esecutive.
Sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione
La legge 3/2012 (ora integrata nel Codice della crisi d’impresa) ha introdotto procedure specifiche per debitori non fallibili che si trovano in stato di sovraindebitamento. Queste procedure permettono di ristrutturare i debiti, ottenere un abbattimento consistente e sospendere le azioni esecutive individuali. Le tre principali sono:
- Piano del consumatore – Destinato a persone fisiche con debiti verso il fisco, banche o privati. Il consumatore presenta un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti in base alle proprie possibilità (ad esempio il 40-50 % del debito), mantenendo un tenore di vita dignitoso. Il piano è soggetto all’omologazione del tribunale e, una volta approvato, sospende tutti i pignoramenti. Al termine, l’eventuale debito residuo viene cancellato.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – Rivolto a imprenditori commerciali minori e professionisti. Prevede una proposta ai creditori, che votano; se la maggioranza approva, l’accordo è omologato dal tribunale e vincola anche i creditori dissenzienti. Anche qui si ottiene la sospensione delle azioni esecutive e la falcidia dei debiti.
- Liquidazione controllata del patrimonio – Si attiva quando il debitore non può proporre piani o accordi. Prevede la liquidazione dei beni con un programma elaborato dall’OCC; al termine, i debiti residui vengono cancellati (c.d. esdebitazione). È un’ultima risorsa che permette di ripartire da zero.
L’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC e assiste i debitori nella predisposizione dei piani, nella redazione delle domande e nelle trattative con i creditori. Grazie al ricorso a questi strumenti molti debitori riescono a bloccare pignoramenti e precetti, ottenere riduzioni significative e ripartire senza debiti.
Concordato minore e composizione negoziata della crisi d’impresa
Per gli imprenditori in difficoltà il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) prevede il concordato minore e la composizione negoziata della crisi. Il concordato minore permette all’imprenditore minore di proporre un piano di ristrutturazione ai creditori con l’assistenza di un professionista indipendente. La composizione negoziata, introdotta dal d.l. 118/2021, è un percorso di risanamento con un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) che aiuta l’imprenditore a trovare un accordo con i creditori. Entrambe le procedure sospendono o impediscono le azioni esecutive e pignoramenti mentre sono in corso.
Transazione fiscale e piani di rateizzazione
Oltre alle procedure concorsuali, il contribuente può accedere a rateizzazioni ordinarie con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (piani fino a 72 rate ordinari o 120 rate per temporanea difficoltà). La domanda di rateizzazione sospende le procedure esecutive in corso. Inoltre, l’art. 182-ter l.f. consente la transazione fiscale nell’ambito di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione: il contribuente può proporre all’Erario un pagamento dilazionato e ridotto delle imposte, con falcidia di sanzioni e interessi. Se l’accordo è omologato, le azioni esecutive e i precetti vengono revocati.
Esempi di definizione agevolata con riduzione del debito
Supponiamo un contribuente con un debito fiscale di 50.000 € (di cui 30.000 € di imposte, 10.000 € di sanzioni e 10.000 € di interessi). La rottamazione prevede il pagamento integrale delle imposte e l’azzeramento di sanzioni e interessi. Presentando la domanda e rispettando le rate, il contribuente pagherà solo 30.000 € in 18 rate da circa 1.667 € e otterrà l’estinzione totale del debito. Le procedure esecutive (precetti e pignoramenti) saranno sospese.
In caso di sovraindebitamento, con un piano del consumatore il debitore potrebbe proporre di pagare solo il 40 % dei debiti (20.000 €) in 5 anni, versando rate di circa 333 € al mese. Una volta approvato dal giudice, i pignoramenti saranno sospesi e al termine i restanti 30.000 € saranno cancellati.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Errori più frequenti
- Ignorare l’atto di precetto – Molti debitori nascondono la testa sotto la sabbia sperando che il problema sparisca. In realtà, dopo 10 giorni, il creditore può pignorare beni, stipendio o conto corrente. Ignorare il precetto è l’errore più grave.
- Non controllare l’importo o il titolo – Spesso i precetti riportano somme gonfiate o derivano da titoli non notificati. Un controllo professionale può svelare vizi che rendono il precetto invalido.
- Confondere decadenza con prescrizione – Alcuni credono che trascorsi 90 giorni il credito sia prescritto. Non è così: il precetto perde efficacia, ma il diritto resta e il creditore può notificare un nuovo precetto entro il termine prescrizionale (di solito 10 anni).
- Proporre opposizione fuori termine – L’opposizione agli atti deve essere proposta entro 20 giorni; quella all’esecuzione non può essere proposta dopo la vendita, salvo fatti sopravvenuti. Un ritardo comporta l’improcedibilità dell’azione.
- Non verificare i nuovi requisiti digitali – La riforma impone l’indicazione del giudice dell’esecuzione, del domicilio digitale e l’avvertimento sull’OCC. La mancanza di questi dati non annulla l’atto ma incide sulla competenza. Spesso è un elemento utile per negoziare con il creditore.
- Sottovalutare le procedure di composizione – Molti non conoscono la legge sul sovraindebitamento e perdono l’opportunità di bloccare i pignoramenti. Rivolgersi a un professionista e accedere all’OCC può risolvere definitivamente la situazione.
Consigli operativi
- Agire tempestivamente: appena ricevi il precetto, contatta un avvocato specializzato. I termini sono stretti e ogni giorno conta.
- Conserva tutta la documentazione: titolo esecutivo, precetto, eventuali comunicazioni. Saranno necessari per la verifica dei vizi.
- Verifica l’importo: chiedi un’analisi dettagliata di capitale, interessi, spese. In caso di interessi anatocistici o usurari, è possibile contestare il precetto.
- Valuta la prescrizione: se il titolo è molto vecchio, potrebbe essere prescritto. La prescrizione deve essere eccepita dal debitore; il giudice non la rileva d’ufficio.
- Sfrutta la sospensione: proponi opposizione fondata o avvia un piano di sovraindebitamento per sospendere l’esecuzione.
- Considera la trattativa: spesso il creditore è disposto a un accordo; un pagamento concordato può evitare l’esecuzione e ridurre gli interessi.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche che riassumono i principali termini e strumenti. Le tabelle contengono solo parole chiave o dati numerici per agevolare la consultazione.
Durata e termini del precetto
| Termini principali | Descrizione / riferimento normativo | Durata |
|---|---|---|
| Termine dilatorio | Tempo minimo di attesa prima di iniziare l’esecuzione dopo la notifica del precetto (art. 482 c.p.c.) | 10 giorni |
| Termine di efficacia del precetto | Tempo entro cui deve essere avviata l’esecuzione forzata, pena decadenza (art. 481 c.p.c.) | 90 giorni |
| Termine per opposizione agli atti | Per contestare vizi formali del titolo o del precetto (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni |
| Termine per opposizione all’esecuzione | Per contestare il diritto del creditore (art. 615 c.p.c.) | prima dell’esecuzione; dopo la vendita è inammissibile |
| Termine prescrizionale del titolo | Prescrizione del diritto riconosciuto da sentenza (art. 2953 c.c.) | 10 anni |
| Termine dell’intimazione fiscale | Efficacia dell’intimazione ad adempiere nella riscossione esattoriale (art. 50 D.P.R. 602/1973) | 180 giorni |
Strumenti di difesa e procedure alternative
| Strumento | Breve descrizione | Normativa |
|---|---|---|
| Opposizione agli atti | Impugna vizi formali del precetto o del titolo; da proporre entro 20 giorni | Art. 617 c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione | Contesta la sussistenza del diritto del creditore (pagamento, prescrizione, nullità del titolo) | Art. 615 c.p.c. |
| Sospensione ex art. 624 | Il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura per gravi motivi e imporre cauzione | Art. 624 c.p.c. |
| Conversione del pignoramento | Il debitore libera i beni pignorati versando l’importo dovuto in denaro | Art. 495 c.p.c. |
| Procedura di sovraindebitamento | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata | L. 3/2012; d.lgs. 14/2019 |
| Rottamazione e definizioni agevolate | Pagamento rateizzato e riduzione di sanzioni e interessi per debiti fiscali | Leggi di bilancio e D.L. 4/2023 |
| Concordato minore e composizione negoziata | Ristrutturazione dell’impresa con l’assistenza di un esperto | D.lgs. 14/2019; d.l. 118/2021 |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un atto di precetto?
È l’ultimo avviso con cui il creditore intima al debitore di pagare un debito entro un termine non inferiore a 10 giorni, pena l’avvio del pignoramento. Deve contenere le indicazioni previste dall’art. 480 c.p.c. (giudice competente, domicilio digitale, avvertimento sull’OCC) . - Entro quanti giorni devo pagare per evitare il pignoramento?
L’atto fissa un termine non inferiore a 10 giorni; tuttavia il creditore non può pignorare prima che siano trascorsi 10 giorni (art. 482 c.p.c.) . Se paghi integralmente entro questo periodo, l’esecuzione non avrà luogo. - Quanto dura l’efficacia del precetto?
Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non viene iniziata entro 90 giorni dalla notifica . Dopo tale termine il creditore deve notificare un nuovo precetto. - Il precetto interrompe la prescrizione?
Sì, la notifica del precetto interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.) ; tuttavia produce un effetto interruttivo istantaneo e non permanente. Se dopo la notifica non viene instaurato un giudizio, la prescrizione ricomincia a decorrere . - Se il precetto scade, devo pagare lo stesso?
Il precetto scaduto non consente di procedere all’esecuzione, ma non cancella il debito. Il creditore può notificare un nuovo precetto finché il titolo non è prescritto. - Se il precetto contiene importi errati, cosa posso fare?
Puoi proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617) entro 20 giorni, contestando il calcolo degli interessi o delle spese. La Corte di Cassazione ha affermato che l’indicazione di somme superiori al dovuto non comporta nullità automatica ma può portare alla rideterminazione e alla condanna del creditore alle spese. - Posso oppormi se il precetto non indica il giudice dell’esecuzione o il domicilio digitale del creditore?
La riforma prevede che tali indicazioni devono essere presenti ma la loro mancanza non rende nullo il precetto; incide però sulla determinazione del giudice competente. È comunque consigliabile proporre opposizione per far valere l’irregolarità . - Quanto tempo ho per proporre opposizione?
20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617); l’opposizione all’esecuzione (art. 615) può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione o, dopo, fino alla vendita dei beni . - L’opposizione sospende automaticamente l’esecuzione?
No. Occorre chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione, che la può concedere per gravi motivi ex art. 624 c.p.c. . - Cosa succede se non pago dopo la notifica del precetto?
Trascorsi i 10 giorni, il creditore può procedere al pignoramento dei tuoi beni, del conto corrente o dello stipendio. Una volta pignorati, potrai solo chiedere la conversione o la sospensione. - Posso rateizzare il debito dopo il precetto?
Sì, puoi sempre cercare un accordo con il creditore, ma fino a che non viene formalizzato il creditore può procedere. In ambito fiscale, è possibile chiedere la rateizzazione o aderire a una rottamazione. - Se il titolo è vecchio di oltre dieci anni, posso oppormi?
Se la sentenza o il decreto ingiuntivo sono prescritti (10 anni), puoi proporre opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che però deve essere eccepita dal debitore. La notifica del precetto dopo la prescrizione non la fa rivivere. - Cos’è l’intimazione di pagamento nella riscossione esattoriale?
È un atto simile al precetto previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/1973. Deve essere notificato se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla cartella; concede 5 giorni per pagare e perde efficacia trascorsi 180 giorni . - Posso fermare il pignoramento con un piano del consumatore?
Sì, presentando un piano presso un OCC si ottiene la sospensione delle esecuzioni individuali. Una volta omologato, il pignoramento viene revocato e al termine del piano i debiti residui vengono cancellati. - Se il creditore utilizza il precetto per vari pignoramenti, è legittimo?
Sì, purché abbia avviato il primo pignoramento entro 90 giorni. Secondo la Cassazione, lo stesso precetto può essere utilizzato per ulteriori atti esecutivi collegati allo stesso credito . - Come faccio a sapere se il titolo è stato notificato regolarmente?
Puoi richiedere una visura presso l’Ufficio Unep o chiedere all’ufficiale giudiziario copia della relata di notifica. Un avvocato può verificare i registri telematici. Se la notifica manca o è viziata, puoi proporre opposizione agli atti . - Posso oppormi se l’avvocato del creditore non era munito di procura?
La mancanza di procura o di legittimazione processuale dell’avvocato costituisce motivo di opposizione agli atti . - Cosa succede se propongo opposizione e perdo?
Se l’opposizione viene rigettata, l’esecuzione prosegue e potresti essere condannato a pagare le spese legali. Tuttavia, se l’opposizione è infondata, è preferibile negoziare prima per evitare ulteriori costi. - È obbligatorio rivolgersi a un avvocato?
Per le opposizioni ai precetti e per le procedure di sovraindebitamento è necessario essere assistiti da un avvocato o da un gestore della crisi. Considerata la complessità delle norme, è fortemente consigliato farsi assistere da un professionista esperto. - Chi controlla se il precetto è scaduto?
L’ufficiale giudiziario, prima di eseguire il pignoramento, deve verificare che il precetto sia ancora efficace. Tuttavia la Suprema Corte ha chiarito che l’ufficiale giudiziario non può rilevare d’ufficio la prescrizione del titolo; è il debitore che deve eccepirla .
Simulazioni pratiche
Scenario 1 – Precetto su decreto ingiuntivo e opposizione per vizi formali
Fatti: un professionista riceve un decreto ingiuntivo non opposto nel 2018 per 20.000 €. Il titolo viene notificato nel 2019 con formula esecutiva. Il 10 gennaio 2025 riceve un atto di precetto che intima di pagare 25.000 € (comprensivi di interessi e spese) entro 10 giorni. Nell’atto non sono indicati il giudice dell’esecuzione né il domicilio digitale. Il professionista ritiene che gli interessi siano eccessivi.
Analisi:
- Il decreto ingiuntivo è prescritto? No, la prescrizione è decennale (fino al 2029), quindi il credito è ancora valido.
- L’atto di precetto non indica il giudice dell’esecuzione e il domicilio digitale; secondo l’art. 480 l’omissione è una irregolarità che incide sulla competenza, ma non comporta nullità. Tuttavia può essere dedotta con opposizione agli atti entro 20 giorni .
- Il professionista può proporre opposizione agli atti contestando la mancanza di indicazioni obbligatorie e la quantificazione degli interessi. Può anche chiedere la sospensione del precetto, poiché la cifra richiesta eccede il dovuto.
Esito probabile: il giudice potrebbe dichiarare nullo l’atto per difetto di competenza o rideterminare la somma. In ogni caso l’esecuzione verrebbe sospesa e il creditore dovrebbe notificare un nuovo precetto.
Scenario 2 – Precetto su sentenza e prescrizione decennale
Fatti: una sentenza del tribunale che condanna Tizio a pagare 50.000 € passa in giudicato il 1° marzo 2013. Il 5 giugno 2023 il creditore notifica il precetto, ma non avvia l’esecuzione. Il 20 settembre 2025 notifica un nuovo precetto. Il debitore eccepisce la prescrizione.
Analisi:
- Il termine prescrizionale della sentenza è decennale. Decorso il 1° marzo 2023 la sentenza si è prescritta. La notifica del precetto del giugno 2023 potrebbe interrompere la prescrizione, ma l’interruzione è istantanea; in assenza di un giudizio, la prescrizione ricomincia dalla data di notifica . In altre parole, la notifica del precetto nel 2023 ha interrotto la prescrizione e ha fatto decorrere un nuovo termine decennale (fino al 2033). Tuttavia il nuovo precetto del 2025 è legittimo, perché il titolo non è prescritto.
- Se il precetto del 2023 fosse stato inefficace perché non è stata avviata l’esecuzione entro 90 giorni, il creditore avrebbe dovuto notificarne uno nuovo, ma la prescrizione non si sarebbe estinta.
Esito: l’eccezione di prescrizione è infondata, perché il titolo non si è prescritto. Il debitore potrà eventualmente opporsi per altri vizi, ma non per prescrizione.
Scenario 3 – Precetto di Agenzia Entrate-Riscossione e istanza di definizione agevolata
Fatti: un contribuente riceve una cartella di pagamento nel marzo 2021 per 10.000 €. Non paga. Nel giugno 2023 l’agente della riscossione notifica un’intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. 602/1973, che concede 5 giorni per pagare. Il contribuente non paga e il 2 febbraio 2024 riceve pignoramento del conto corrente. Nel dicembre 2024 aderisce alla rottamazione quater, che consente di pagare l’imposta senza sanzioni in 18 rate. Nel febbraio 2025 l’agente notifica un nuovo precetto su un’altra cartella del 2018.
Analisi:
- L’intimazione del giugno 2023 aveva efficacia 180 giorni; l’esecuzione nel febbraio 2024 è stata intrapresa entro il termine (180 giorni), quindi è legittima .
- Aderendo alla rottamazione il contribuente ottiene la sospensione delle azioni esecutive sul carico definibile, ma resta esposto per i carichi non rientranti nella rottamazione. Il nuovo precetto del 2018, se il carico non è incluso nella definizione agevolata, è legittimo.
- Il contribuente può valutare un piano del consumatore se si trova in difficoltà economica, in modo da sospendere tutti i pignoramenti e rateizzare in misura sostenibile.
Esito: se l’adesione alla rottamazione viene rispettata, le azioni esecutive su quel carico saranno revocate. Per le altre cartelle il contribuente dovrà pagare o opporsi per eventuali vizi.
Conclusioni
L’atto di precetto è un passaggio cruciale che segna il confine tra la fase monitoria e l’esecuzione forzata. Conoscere i termini di decadenza (90 giorni), le regole della prescrizione e i rimedi per contestare il precetto è essenziale per ogni debitore o contribuente. Le recenti riforme hanno introdotto nuovi obblighi formali (giudice dell’esecuzione, domicilio digitale, avvertimento sulla crisi da sovraindebitamento) e hanno rafforzato la tutela del debitore attraverso la possibilità di accedere a procedure di composizione della crisi. Al tempo stesso la giurisprudenza del 2025 ha chiarito numerosi punti: dalla non necessità di indicare la formula esecutiva per le sentenze , alla decadenza del pignoramento in assenza di deposito di copie conformi , alla distinzione tra opposizione ex art. 615 e 617 .
Agire tempestivamente è la chiave. Ignorare il precetto o confondere decadenza con prescrizione è l’errore più frequente. Il debitore deve controllare se il titolo è stato notificato, se l’importo è corretto, se esistono vizi formali e, soprattutto, se ha la possibilità di accedere a definizioni agevolate o a un piano di sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare hanno maturato un’esperienza decennale nella tutela dei debitori, nelle opposizioni a precetti e pignoramenti, nella negoziazione di piani di rientro e nell’accesso alle procedure di sovraindebitamento. L’avvocato è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa. Grazie alla sua competenza, potrà:
- Analizzare il tuo atto di precetto, individuando vizi formali e sostanziali;
- Valutare la prescrizione o la decadenza del titolo;
- Presentare ricorsi in tribunale per opposizione agli atti o opposizione all’esecuzione;
- Chiedere la sospensione del pignoramento e ottenere la conversione;
- Assisterti nella trattativa stragiudiziale con i creditori;
- Predisporre la domanda di rottamazione o di piano del consumatore;
- Guidarti in tutte le fasi della procedura presso l’OCC fino all’esdebitazione.
Non lasciare che le azioni esecutive erodano il tuo patrimonio: il momento di agire è adesso. La legge prevede strumenti efficaci per difendersi e per ridurre i debiti, ma richiede tempestività e competenze specialistiche. 📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.