Introduzione
Ricevere la notifica di un atto di precetto è un evento che può stravolgere la quotidianità di un debitore o di un imprenditore. Il precetto è l’ordine formale con il quale il creditore intima al debitore di adempiere (pagare o consegnare) entro un termine non inferiore a dieci giorni, avvisandolo che, in caso di inadempimento, potrà procedere con l’esecuzione forzata. È uno strumento potente, perché pone il debitore davanti alla prospettiva immediata di un pignoramento, di un fermo amministrativo o di un’ipoteca. Ignorarlo o reagire in modo sbagliato può avere conseguenze gravi: la perdita di beni, il blocco dell’attività e l’aumento dei costi per interessi e agio.
Questa guida nasce per aiutare chi riceve un precetto a comprendere i propri diritti, i termini per opporsi e le opportunità di difesa previste dalla legge italiana. Oltre a spiegare la procedura di opposizione, affronteremo i rimedi alternativi (rottamazione delle cartelle, piani di ristrutturazione, esdebitazione) e forniremo indicazioni pratiche per evitare errori frequenti. La prospettiva adottata è quella del debitore o del contribuente, con un taglio professionale e divulgativo.
Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con anni di esperienza nei settori del diritto bancario, esattoriale e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale e possiede qualifiche specifiche nel campo dell’insolvenza:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali ai sensi della legge 3/2012;
- Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.
Il suo studio assiste i clienti in tutte le fasi della difesa contro le pretese esattoriali: analisi del titolo esecutivo, ricorsi e opposizioni (artt. 615 e 617 c.p.c.), sospensioni giudiziali, trattative con l’agente della riscossione, piani di rientro e procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata). Rivolgersi tempestivamente a professionisti esperti è fondamentale per non perdere i termini di impugnazione e sfruttare le soluzioni normative disponibili.
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1. Contesto normativo dell’opposizione a precetto
1.1 Il precetto e i suoi elementi essenziali
L’atto di precetto è disciplinato dall’articolo 480 del codice di procedura civile (c.p.c.). Il precetto deve contenere:
- l’indicazione delle parti e la data di notificazione del titolo esecutivo;
- la trascrizione integrale del titolo se la legge lo richiede;
- la certificazione di conformità tra la copia notificata e l’originale da parte dell’ufficiale giudiziario;
- l’ordine al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni e l’avviso che in caso contrario si procederà ad esecuzione forzata;
- la menzione del giudice competente per l’esecuzione (tribunale o giudice di pace) e del luogo in cui il debitore può essere citato;
- l’indicazione del domicilio o della residenza del creditore o del suo difensore o, se l’atto è sottoscritto personalmente, della sua PEC. In mancanza di questa elezione di domicilio, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il titolo è notificato e tutte le successive notifiche sono eseguite presso la cancelleria ;
- la nuova previsione (introdotta dal d.lgs. 164/2024) secondo cui l’atto deve informare il debitore che può rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC) o a un professionista qualificato per accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento .
L’atto di precetto è nullo quando manca uno degli elementi essenziali previsti dall’articolo 480 c.p.c. oppure quando è viziato da irregolarità di notificazione. La nullità può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro i termini che vedremo nel paragrafo 1.3.
1.2 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione è lo strumento con cui il debitore contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, ad esempio sostenendo che il titolo è inesistente, nullo, estinto o che il bene è impignorabile. L’articolo 615 c.p.c. distingue due ipotesi:
- Opposizione preventiva (prima dell’inizio dell’esecuzione): si propone con atto di citazione davanti al giudice competente per l’esecuzione (tribunale o giudice di pace). Il giudice può sospendere l’esecuzione se sussistono gravi motivi e può limitare la sospensione a una parte del credito . La citazione deve essere notificata al creditore entro il termine perentorio previsto dal precetto (generalmente 10 giorni più eventuali proroghe). In caso di opposizione preventiva, l’esecuzione non può iniziare fino alla decisione sul provvedimento di sospensione.
- Opposizione successiva (dopo l’inizio dell’esecuzione): se l’esecuzione è già stata intrapresa, l’opposizione deve essere proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa l’udienza e i termini per la notifica del ricorso al creditore. Il ricorso è dichiarato inammissibile se proposto dopo che è stato compiuto l’incanto o l’assegnazione, salvo che ricorrano fatti successivi o cause non imputabili al ritardo .
In entrambi i casi, l’opposizione all’esecuzione mira a paralizzare l’intera procedura esecutiva e può essere fondata su questioni sostanziali (inesistenza del credito, prescrizione, compensazione, nullità del titolo) o su questioni relative all’impignorabilità del bene. La competenza territoriale è determinata dall’articolo 27 c.p.c.: per l’opposizione all’esecuzione è competente il giudice del luogo in cui l’esecuzione deve essere eseguita .
1.3 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Quando il debitore non contesta il diritto del creditore, ma denuncia vizi formali del titolo esecutivo, del precetto o di altri atti esecutivi, deve utilizzare l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). È il rimedio da utilizzare, ad esempio, per contestare:
- la mancata notificazione del titolo esecutivo prima del precetto;
- irregolarità nella notifica del precetto (es. notifica a un indirizzo errato);
- l’inesatta indicazione del giudice competente o del domicilio eletto;
- errori materiali nel conteggio delle somme.
L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notificazione del titolo o dell’atto viziato, quando l’esecuzione non è ancora iniziata; se l’esecuzione è già in corso, entro venti giorni dal primo atto dell’esecuzione . La violazione di questo termine comporta la decadenza dal diritto di opporsi . L’opposizione si propone con atto di citazione (quando è preventiva) o con ricorso al giudice dell’esecuzione (quando l’esecuzione è iniziata). Il giudice decide con ordinanza non impugnabile che può essere revocata solo per motivi di legittimità.
1.4 Competenza territoriale e domicilio eletto
La scelta del giudice competente può incidere sulla validità del precetto e sull’esito dell’opposizione. L’articolo 27 c.p.c. stabilisce che per l’opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 619) è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, mentre per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617) è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione . L’atto di precetto può comunque indicare un domicilio eletto diverso, a condizione che il creditore dimostri che il debitore possiede beni o debiti nel distretto di quel tribunale. La Cassazione ha chiarito che l’elezione di domicilio è valida solo se il creditore prova l’esistenza di tali beni; in caso contrario, la competenza rimane nel luogo in cui il precetto è notificato .
1.5 Costi e contributo unificato
L’opposizione a precetto comporta il pagamento del contributo unificato (CU), un tributo che varia in base al valore della causa. Secondo la tabella ufficiale del Tribunale di Paola, il contributo per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi è pari a 168 euro . Per i procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2.500 euro il contributo è di 43 euro, mentre per importi superiori è di 139 euro . La disciplina sul contributo unificato è stata aggiornata dalla legge 207/2024: una circolare del Ministero della Giustizia del 24 marzo 2025 ricorda che la causa non può essere iscritta a ruolo se il contributo non è versato al momento della presentazione, salvo che ricorrano esenzioni .
Oltre al CU, è dovuta l’imposta di registro (in caso di ricorso) e, se il valore della causa supera determinati scaglioni, un ulteriore contributo integrativo. I compensi del difensore dipendono dalle tariffe forensi e dalla complessità della vertenza. Nei procedimenti di sovraindebitamento, il compenso dell’OCC e del gestore della crisi è determinato secondo le linee guida del Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC).
1.6 Riforme recenti e impatto sul precetto
Negli ultimi anni la normativa sull’esecuzione forzata e sulle procedure di composizione della crisi è stata profondamente riformata:
- Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022): ha semplificato e digitalizzato le notifiche degli atti esecutivi, introdotto l’udienza da remoto per le opposizioni e previsto l’uso del deposito telematico.
- d.lgs. 164/2024: ha modificato l’articolo 480 c.p.c. inserendo l’obbligo di indicare nell’atto di precetto che il debitore può ricorrere a un OCC per accedere agli strumenti di composizione della crisi .
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022, sostituisce la legge 3/2012 per le nuove procedure di sovraindebitamento e introduce istituti come la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss.), il concordato minore e la liquidazione controllata, con la possibilità di esdebitazione anche per il debitore incapiente.
- Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022): ha istituito la Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “Rottamazione-quater”), consentendo ai contribuenti di estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese di notifica . La domanda di adesione sospende le procedure esecutive e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche .
- d.l. 202/2024 (Milleproroghe 2025) convertito nella legge 15/2025: ha previsto all’articolo 3-bis la riammissione alla rottamazione-quater per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 e, una volta inviata, impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive e sospende quelle in corso .
Le continue modifiche normative richiedono un attento aggiornamento per evitare decadenze e sfruttare i benefici più recenti.
2. Giurisprudenza recente
2.1 Mancata notificazione del titolo prima del precetto: natura dell’opposizione
L’omissione della notifica del titolo esecutivo prima del precetto è un vizio formale. La Corte di Cassazione, con ordinanza 21348/2025, ha chiarito che la mancata notifica del titolo non incide sul diritto sostanziale del creditore ma costituisce irregolarità dell’atto; la tutela è l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e non l’opposizione all’esecuzione. Di conseguenza, la decisione del tribunale non è appellabile ma è impugnabile solo con ricorso per cassazione . Nella stessa ordinanza la Corte ha precisato che l’eventuale ratifica dell’operato del procuratore non sana l’assenza di legittimazione, poiché il procuratore non è titolare del credito .
2.2 Omissione della notifica del titolo: violazione del diritto di difesa
Una sentenza di merito del 2025 (Cassazione 21838/2025) ha affrontato il caso di un precetto fondato su provvedimenti giurisdizionali non notificati al debitore. Secondo la Suprema Corte l’omissione non è un semplice vizio formale ma una violazione del diritto di difesa, poiché priva il debitore della possibilità di verificare il titolo e di proporre le impugnazioni previste. L’opposizione proposta successivamente non sana il vizio. Per questo motivo la Corte ha cassato la decisione di merito e ha rimesso la causa al tribunale .
2.3 Beneficio di escussione e soci illimitatamente responsabili
Con la sentenza 27367/2025 la Cassazione ha affrontato il tema del beneficio della preventiva escussione dei soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo. La Corte ha chiarito che quando il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per il socio, il creditore può agire nei suoi confronti anche se l’opposizione proposta dalla società è ancora pendente; il socio non può invocare il beneficio dell’escussione. L’unico rimedio è l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. . La decisione ribadisce che la solidarietà tra soci non consente di attendere l’esito del giudizio instaurato dalla società.
2.4 Domicilio eletto nel precetto e competenza
L’ordinanza 22302/2024 ha fornito una guida sulla validità dell’elezione di domicilio contenuta nel precetto. Secondo la Corte la scelta del creditore è efficace solo se è supportata dalla prova che il debitore possiede beni o crediti nel distretto del tribunale indicato. In mancanza di tale prova, la competenza territoriale resta quella del luogo di notificazione del precetto . In caso di contestazione, incombe sul creditore dimostrare la giustificazione dell’elezione di domicilio; diversamente, il giudice della sede indicata deve dichiararsi incompetente.
3. Procedura passo‑passo
3.1 Ricezione del precetto
Quando il debitore riceve l’atto di precetto (notificato di norma dall’ufficiale giudiziario o via PEC), ha a disposizione dieci giorni per adempiere alla richiesta. È consigliabile:
- Verificare l’esistenza e la validità del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, cartella esattoriale): deve essere definitivo o dichiarato esecutivo, e, se necessario, notificato prima del precetto.
- Controllare che il precetto contenga tutti gli elementi previsti dall’art. 480 c.p.c. (indicazione del giudice competente, domicilio del creditore, trascrizione del titolo). In caso di omissioni si può valutare l’opposizione agli atti esecutivi.
- Accertare la correttezza della notificazione (indirizzo giusto, termini di legge, firma digitale). Errori nella notifica possono determinare la nullità dell’atto e devono essere fatti valere tramite opposizione agli atti esecutivi.
- Se il precetto riguarda cartelle esattoriali, verificare se rientrano nei carichi affidati entro il 30 giugno 2022 e se sono sanabili mediante definizione agevolata (rottamazione-quater), con possibile sospensione delle procedure.
- Consultare tempestivamente un professionista per valutare la strategia difensiva più adatta: pagamento, opposizione o ricorso a strumenti di composizione della crisi.
3.2 Scelta del tipo di opposizione
- Contro il diritto del creditore (ad esempio perché il debito è estinto, prescritto, non dovuto, o il bene è impignorabile): presentare opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. con atto di citazione (se l’esecuzione non è iniziata) o con ricorso (se è iniziata).
- Contro irregolarità formali del precetto o del titolo (mancata notifica, errata indicazione del giudice competente, mancanza di domiciliazione, errori di calcolo): proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del precetto .
La scelta errata del tipo di opposizione può determinare l’inammissibilità del ricorso. In caso di dubbio, è prudente proporre entrambi i rimedi in via cumulativa o subordinata.
3.3 Contenuto dell’atto di opposizione
L’atto di opposizione deve contenere:
- l’indicazione del tribunale o del giudice di pace competente;
- i dati delle parti (creditore e debitore) e del difensore del creditore;
- una esposizione dei fatti e dei motivi di diritto sui quali si fonda l’opposizione (nullità del titolo, pagamento, prescrizione, errori formali);
- la richiesta di sospensione dell’esecuzione in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- l’indicazione dei mezzi di prova (documenti, testimoni) e l’eventuale istanza di ordine di esibizione.
La notifica dell’atto di citazione deve avvenire all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del creditore, se indicato, o presso il domicilio eletto nel precetto. Se il creditore non ha eletto domicilio, la notifica può essere effettuata presso la cancelleria del giudice competente.
3.4 Presentazione e termini
- Opposizione preventiva all’esecuzione: la citazione deve essere notificata entro il termine di dieci giorni assegnato nel precetto, salvo proroghe; il giudizio deve essere iscritto a ruolo entro cinque giorni dalla notifica.
- Opposizione agli atti esecutivi: la citazione (o il ricorso) deve essere notificata entro 20 giorni dalla notifica del precetto o del primo atto esecutivo. L’iscrizione a ruolo deve essere effettuata entro dieci giorni dalla notifica.
- Opposizione successiva all’esecuzione: va depositata con ricorso nel fascicolo dell’esecuzione; il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza e i termini per la notifica. È inammissibile se proposta dopo l’incanto o l’assegnazione salvo cause sopravvenute .
Il mancato rispetto dei termini determina la decadenza e la perdita del diritto di opporsi.
3.5 Udienza e decisione
Dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti. Nel frattempo può sospendere l’esecuzione su istanza del debitore se sussistono gravi motivi (art. 615, co. 2 c.p.c.). In udienza il giudice può tentare la conciliazione, assumere i mezzi di prova e, se ritiene sussistenti le condizioni, emettere ordinanza di sospensione o provvedimento di rigetto. La decisione sull’opposizione all’esecuzione è resa con sentenza, impugnabile con appello e, in alcuni casi, con ricorso in cassazione; la decisione sull’opposizione agli atti esecutivi è un’ordinanza non appellabile ma ricorribile per cassazione per motivi di legittimità.
4. Difese e strategie legali
4.1 Verificare la legittimità del titolo
La prima difesa consiste nel verificare se il titolo esecutivo è valido ed efficace. Possono dar luogo all’opposizione all’esecuzione:
- Nullità o inesistenza del titolo: decreto ingiuntivo non provvisto di formula esecutiva, sentenza priva di esecutività, scrittura privata non riconosciuta. L’opposizione può essere proposta anche dopo l’inizio dell’esecuzione, purché prima della vendita o dell’assegnazione .
- Prescrizione del diritto: il termine di prescrizione varia in base al tipo di credito (10 anni per crediti ordinari, 5 anni per canoni, 3 anni per retribuzioni). Se il credito è prescritto, l’opposizione può far valere la decadenza.
- Estinzione dell’obbligazione: pagamento, compensazione, remissione del debito. Il debitore deve produrre prove documentali.
- Inesigibilità del credito: ad esempio se il precetto è emesso durante la sospensione delle procedure esecutive dovuta a rottamazione o definizione agevolata.
- Impignorabilità dei beni: beni assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.) o relativamente impignorabili.
4.2 Contestare vizi formali
L’opposizione agli atti esecutivi consente di far valere errori formali che rendono nullo il precetto o altri atti dell’esecuzione:
- Mancata notificazione del titolo esecutivo prima del precetto: la Cassazione ha affermato che l’omissione è un vizio che lede la difesa e comporta la nullità dell’atto . È necessario proporre l’opposizione entro 20 giorni dalla notifica del precetto.
- Errata indicazione del giudice competente o del domicilio eletto: se non è provata la presenza di beni nel distretto del tribunale indicato, la competenza si radica nel luogo di notificazione .
- Assenza di elementi essenziali nell’atto (termine di 10 giorni, trascrizione del titolo, indicazione dell’OCC). L’assenza può determinare la nullità del precetto .
- Errore nel calcolo delle somme: è possibile contestare gli interessi o le voci non dovute.
4.3 Valutare strumenti deflattivi e transazioni
Spesso l’opposizione al precetto può essere accompagnata (o sostituita) da strumenti deflattivi:
- Definizione agevolata dei carichi (Rottamazione‑quater): consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . La domanda di adesione sospende le procedure esecutive e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche . Con la riammissione introdotta dalla legge 15/2025, chi è decaduto al 31 dicembre 2024 può presentare domanda entro il 30 aprile 2025, bloccando nuovi pignoramenti .
- Accordi di pagamento rateale con l’Agente della riscossione (piani fino a 72 rate o fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà). La presentazione della domanda sospende l’esecuzione.
- Transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione del consumatore: prevede la falcidia di imposte e sanzioni.
4.4 Piani di rientro e soluzioni negoziali
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (concordato minore ex art. 74 CCII) e il piano di ristrutturazione del consumatore (artt. 67 ss. CCII) consentono al debitore di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile che, se omologato dal tribunale, vincola i creditori dissenzienti. L’articolo 67 CCII stabilisce che il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi . Per essere ammesso alla procedura, il debitore deve dimostrare:
- di avere la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale) ;
- di trovarsi in uno stato di crisi o insolvenza (inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici o impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni) ;
- di non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti, di non aver beneficiato dell’esdebitazione per due volte e di non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode .
Il piano di ristrutturazione prevede il pagamento dei debiti privilegiati (es. mutuo ipotecario) e la falcidia dei crediti chirografari. Una volta omologato, produce l’effetto di liberare il debitore dai debiti residui al termine del piano, a condizione di aver adempiuto integralmente agli obblighi assunti.
4.5 Esdebitazione del debitore incapiente
Il debitore incapiente è la persona fisica che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. L’articolo 283 CCII prevede una procedura semplificata di esdebitazione: la domanda, presentata tramite l’OCC al giudice competente, deve contenere l’elenco dei creditori, le cause del sovraindebitamento e la documentazione reddituale. Il giudice può dichiarare l’esdebitazione se il debitore è meritevole, non ha compiuto atti in frode e non ha beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti. Il decreto produce la cancellazione dei debiti non soddisfatti, consentendo al debitore di ripartire.
4.6 Liquidazione controllata
L’istituto della liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) consente la vendita dell’intero patrimonio del debitore, sotto la vigilanza del tribunale, per soddisfare i creditori. La procedura si apre su richiesta del debitore o su iniziativa dei creditori e consente, al termine, la esdebitazione di diritto qualora ricorrano i presupposti (art. 282 CCII). È un rimedio estremo, da valutare quando non è possibile presentare un piano di ristrutturazione.
5. Strumenti alternativi alla opposizione a precetto
5.1 Definizione agevolata (Rottamazione-quater)
La legge 197/2022 ha introdotto, nell’ambito della cosiddetta “tregua fiscale”, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura, nota come “rottamazione‑quater”, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza pagare interessi, sanzioni e aggio, ma solo il capitale e le spese di notifica . A seguito della presentazione della domanda:
- le procedure esecutive in corso sono sospese (fatta eccezione per alcune procedure immobiliari);
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive né iscritti fermi amministrativi o ipoteche .
Per aderire alla definizione agevolata occorre presentare telematicamente la domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il termine stabilito dalla legge (originariamente 30 aprile 2023). Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate; le prime due rate scadevano il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. La legge 18/2024 ha differito al 15 marzo 2024 il pagamento delle prime due rate e la legge 24/2024 (d.l. 202/2024 convertito in l. 15/2025) ha inserito l’articolo 3‑bis che prevede la riammissione dei contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024.
5.2 Riammissione alla rottamazione-quater (art. 3‑bis, d.l. 202/2024)
L’articolo 3‑bis del d.l. 202/2024, introdotto in sede di conversione e ora parte della l. 15/2025, consente ai contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione-quater alla data del 31 dicembre 2024 di essere riammessi presentando una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 . La normativa dispone che:
- la riammissione riguarda solo i carichi già inclusi nella precedente domanda;
- il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di 10 rate, con scadenze 31 luglio e 30 novembre nel 2025, e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027 ;
- la presentazione della nuova istanza impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive e l’adozione di misure cautelari (fermo, ipoteca) e comporta la sospensione delle procedure in corso .
5.3 Accordi di rateizzazione con l’agente della riscossione
Oltre alla rottamazione, il debitore può richiedere piani di rateizzazione fino a 72 rate (6 anni) o, in caso di comprovata difficoltà, fino a 120 rate (10 anni). La richiesta deve contenere la dimostrazione della temporanea difficoltà e la documentazione reddituale. Una volta accolta, la presentazione della domanda sospende l’esecuzione e impedisce nuove procedure sino alla decadenza dal piano. La decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.
5.4 Piano di ristrutturazione del consumatore
Il piano di ristrutturazione del consumatore, disciplinato dagli articoli 67 ss. del CCII, è uno strumento rivolto alle persone fisiche che si trovano in stato di sovraindebitamento. Le principali caratteristiche sono:
- la proposta è redatta con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC), come richiesto dal ministero della Giustizia ;
- il piano indica la situazione patrimoniale del debitore, le cause dell’indebitamento, le risorse future e la proposta di soddisfacimento dei creditori;
- l’OCC redige una relazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano che viene depositata insieme alla domanda;
- il tribunale, se non riscontra cause di inammissibilità, concede le misure protettive che sospendono le azioni esecutive e impediscono l’avvio di nuovi pignoramenti fino all’omologazione del piano;
- il piano può prevedere la liquidazione di parte dei beni, la falcidia dei crediti e un periodo di pagamento rateale sostenibile;
- l’omologazione del piano rende l’accordo vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti.
Come ricordato dal Tribunale di Napoli Nord, per accedere al piano occorre dimostrare di essere consumatore, di trovarsi in stato di crisi o insolvenza e di non avere già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti .
5.5 Concordato minore e accordo di ristrutturazione
Il concordato minore (art. 74 CCII) sostituisce il precedente accordo del debitore e si rivolge a imprenditori minori, professionisti e imprese agricole. Permette di proporre ai creditori un piano di rientro, con falcidia dei debiti e cessione di beni. Richiede l’assistenza dell’OCC e l’omologazione del tribunale. Consente di sospendere le procedure esecutive e, se il piano è eseguito correttamente, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
5.6 Liquidazione controllata e esdebitazione
La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) prevede la vendita del patrimonio del debitore da parte del liquidatore nominato dal tribunale. Il ricavato viene distribuito tra i creditori secondo le cause di prelazione. Il debitore può presentare la domanda direttamente o tramite i creditori. Decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, se il debitore è meritevole, può ottenere l’esdebitazione di diritto, anche se la procedura non è ancora chiusa, come previsto dall’articolo 282 CCII. Per i debitori incapienti è prevista una procedura di esdebitazione speciale (art. 283 CCII), che cancella i debiti residui a condizione che il debitore non sia in grado di offrire alcuna utilità ai creditori e non abbia agito con colpa grave o frode.
6. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare il precetto: non rispondere all’intimazione entro i termini significa consentire al creditore di avviare la procedura esecutiva. Occorre sempre valutare se pagare, chiedere rateizzazione o proporre opposizione.
- Confondere i rimedi: contestare vizi formali con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) è un errore che può portare all’inammissibilità. Per irregolarità formali occorre proporre l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
- Presentare l’opposizione fuori termine: i 20 giorni dell’art. 617 e i 10 giorni del precetto sono perentori . Va considerato il tempo necessario alla notifica e all’iscrizione a ruolo.
- Non versare il contributo unificato: secondo la circolare ministeriale del 24 marzo 2025 l’iscrizione della causa è subordinata al pagamento immediato del contributo . Se non è versato, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Trascurare la verifica del domicilio eletto: se il creditore elegge domicilio in un’altra città, è opportuno contestare la competenza se non ci sono beni nel distretto indicato .
- Non considerare gli strumenti di composizione della crisi: per debiti esattoriali, la definizione agevolata e i piani di ristrutturazione sono spesso soluzioni efficaci che sospendono l’esecuzione e riducono l’importo dovuto.
- Gestire da soli la procedura: la complessità delle norme e la mutevolezza delle scadenze richiedono l’assistenza di un avvocato o di un professionista qualificato.
7. Tabelle riepilogative
7.1 Riepilogo dei principali rimedi
| Istituto | Fonte normativa | Finalità | Termini | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione | Art. 615 c.p.c. | Contestare il diritto del creditore all’esecuzione (inesistenza, prescrizione, impignorabilità) | Citazione entro 10 giorni dal precetto (opposizione preventiva); ricorso immediato dopo l’inizio dell’esecuzione | Possibilità di sospendere l’esecuzione; giudizio di merito |
| Opposizione agli atti esecutivi | Art. 617 c.p.c. | Far valere vizi formali del titolo o del precetto (mancata notifica, errori di calcolo) | 20 giorni dalla notifica del precetto o del primo atto | Procedura più rapida; decisione con ordinanza |
| Rottamazione‑quater | L. 197/2022, commi 231‑252 | Definizione agevolata dei carichi affidati (1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022); pagamento di solo capitale e spese | Domanda originaria entro 30 aprile 2023; riammissione entro 30 aprile 2025 (L. 15/2025) | Sospensione delle procedure esecutive; azzeramento di sanzioni e interessi |
| Accordi di rateizzazione con AER | Art. 19 d.P.R. 602/1973 | Consentire il pagamento dilazionato fino a 72 o 120 rate | Domanda prima dell’inizio dell’esecuzione o durante; decadenza dopo mancato pagamento di 5 rate | Sospensione dell’esecuzione; possibilità di mantenere la regolarità fiscale |
| Piano di ristrutturazione del consumatore | Artt. 67 ss. CCII | Proporre ai creditori un piano sostenibile con l’assistenza dell’OCC | Domanda con allegata relazione dell’OCC; misure protettive con decreto del giudice | Sospensione delle azioni esecutive; falcidia dei debiti; esdebitazione finale |
| Concordato minore | Art. 74 CCII | Accordare pagamenti falcidiati a imprenditori minori, professionisti, imprese agricole | Domanda con piano e relazione dell’OCC; misure protettive | Blocco delle esecuzioni; esdebitazione a fine piano |
| Liquidazione controllata | Artt. 268 ss. CCII | Vendere il patrimonio del debitore sotto controllo giudiziale | Su richiesta del debitore o dei creditori; durata variabile | Liberazione dai debiti residui dopo 3 anni (esdebitazione di diritto) |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Art. 283 CCII | Cancellare i debiti del debitore che non può offrire utilità ai creditori | Domanda tramite OCC; giudice decide con decreto | Annullamento totale dei debiti; ripartenza economica |
7.2 Scadenze principali della riammissione alla rottamazione-quater (art. 3‑bis, l. 15/2025)
| Scadenza | Descrizione |
|---|---|
| Entro 20 giorni dall’entrata in vigore della l. 15/2025 | AER pubblica sul proprio sito il modello di domanda |
| 30 aprile 2025 | Termine per presentare la domanda di riammissione |
| 31 luglio 2025 | Pagamento in unica soluzione o prima rata del piano |
| 30 novembre 2025 | Scadenza seconda rata |
| Anni 2026 e 2027 | Scadenze rateali: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre |
8. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un atto di precetto?
È l’intimazione con la quale il creditore ordina al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, avvertendolo che, in caso contrario, potrà procedere all’esecuzione forzata. Deve contenere gli elementi previsti dall’art. 480 c.p.c., compreso il titolo esecutivo . - Quando posso proporre opposizione al precetto?
Se contesti il diritto del creditore, puoi proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) entro il termine indicato nel precetto (di solito 10 giorni). Se contesti vizi formali, devi presentare l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica . - Qual è la differenza tra opposizione all’esecuzione e agli atti?
La prima mira a far dichiarare insussistente il diritto del creditore (prescrizione, pagamento, nullità del titolo); la seconda contesta la regolarità formale degli atti (notifica, errori di calcolo, mancanza di elementi essenziali). - Se il titolo esecutivo non è stato notificato prima del precetto posso oppormi?
Sì. La Cassazione ha chiarito che l’omissione della notifica del titolo priva il debitore del diritto di difesa e comporta la nullità del precetto. La tutela è l’opposizione agli atti esecutivi . - Entro quanto tempo si prescrive il diritto del creditore?
Dipende dal tipo di credito: 10 anni per i crediti ordinari, 5 anni per canoni, 3 anni per retribuzioni. La prescrizione può essere interrotta dalla notifica del precetto; se contestata, va provata in giudizio. - Quanto costa proporre opposizione?
È dovuto il contributo unificato proporzionato al valore della causa. Per l’opposizione agli atti esecutivi il CU è 168 euro . Oltre al CU si pagano imposta di registro e onorari legali. - Cosa succede se non pago il contributo unificato?
Secondo la circolare del Ministero della Giustizia del marzo 2025, la causa non può essere iscritta a ruolo se il contributo non è versato . In assenza di pagamento, il ricorso è improcedibile. - Posso proporre opposizione via telematica?
Sì. La riforma Cartabia prevede il deposito telematico degli atti e la possibilità di svolgere le udienze da remoto. Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente e notificato via PEC al creditore. - Se pago parte del debito posso evitare l’esecuzione?
No, il pagamento parziale non impedisce la procedura se il creditore non accetta la proposta. Puoi tuttavia chiedere un piano di rateizzazione o aderire alla definizione agevolata, che sospendono l’esecuzione. - Cos’è la rottamazione‑quater?
È la definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022 che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica . La domanda di adesione sospende le procedure esecutive. - Sono decaduto dalla rottamazione. Posso rientrare?
Sì. La legge 15/2025 ha introdotto la riammissione: se sei decaduto al 31 dicembre 2024 puoi presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . La presentazione sospende le azioni esecutive . - Cos’è un Organismo di composizione della crisi (OCC)?
È un ente iscritto presso il Ministero della Giustizia che assiste il debitore nella redazione e nella presentazione di piani di ristrutturazione, concordati minori e liquidazioni controllate. La legge prevede che il debitore che intende accedere alle procedure di sovraindebitamento debba rivolgersi a un OCC . - Quali requisiti servono per il piano di ristrutturazione del consumatore?
Devi essere consumatore (persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa), trovarsi in crisi o insolvenza, non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti e non aver causato il sovraindebitamento con colpa grave o frode . - Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
È la cancellazione totale dei debiti riservata alla persona fisica che non può offrire alcuna utilità ai creditori. Il giudice può concederla se il debitore è meritevole, non ha agito con malafede e non ha ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti. La domanda è presentata tramite l’OCC. - Posso oppormi se il creditore mi ha indicato un tribunale lontano?
Sì. La Cassazione ha stabilito che l’elezione di domicilio nel precetto è valida solo se il creditore dimostra che il debitore possiede beni nel distretto indicato . Se ciò non accade, puoi sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale. - Cosa accade se l’opposizione viene rigettata?
Se il giudice rigetta l’opposizione, la procedura esecutiva può proseguire. La sentenza è appellabile nei casi previsti dalla legge; l’ordinanza che decide l’opposizione agli atti esecutivi è ricorribile per cassazione. - È possibile proporre l’opposizione dopo la vendita all’asta?
No. L’art. 615 c.p.c. stabilisce che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se proposta dopo l’assegnazione o la vendita, salvo fatti successivi o cause non imputabili al ritardo . - La rateizzazione dell’Agente della riscossione sospende l’esecuzione?
Sì. La presentazione della domanda di rateizzazione sospende l’avvio di nuove procedure esecutive e, se accettata, impedisce l’esecuzione finché il piano è rispettato. - Cosa succede se non rispetto il piano di ristrutturazione del consumatore?
La violazione del piano può comportare la revoca dell’omologazione e la perdita dei benefici, compresa l’esdebitazione. In tal caso i creditori possono riprendere le azioni esecutive. - Qual è il ruolo dell’Avvocato nella procedura di opposizione e nelle soluzioni alternative?
L’avvocato assiste nel valutare la fondatezza dell’opposizione, redige l’atto, segue il giudizio, rappresenta il debitore nelle trattative con l’agente della riscossione e coordina l’accesso alle procedure di composizione della crisi. Un professionista esperto, come l’Avv. Monardo, può individuare la strategia più efficace e prevenire errori che potrebbero compromettere il risultato.
9. Simulazioni pratiche
9.1 Opposizione al precetto per credito prescritto
Scenario: Il 2 dicembre 2025 il sig. Bianchi riceve un precetto di 15.000 euro per il mancato pagamento di una fattura del 2014. L’avvocato verifica che il credito si è prescritto (termine decennale) e che non vi sono atti interruttivi successivi al 2014. Il sig. Bianchi propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. entro 10 giorni dal precetto, eccependo la prescrizione. Il giudice sospende l’esecuzione in via cautelare. In sentenza riconosce che il diritto era prescritto e dichiara estinto il precetto, condannando il creditore alle spese.
Commento: Il caso evidenzia l’importanza di verificare la prescrizione e di proporre tempestivamente l’opposizione per evitare il pignoramento. Il termine per l’opposizione decorre dalla notifica del precetto e l’atto va iscritto a ruolo entro cinque giorni.
9.2 Opposizione agli atti per mancata notifica del titolo
Scenario: La sig.ra Rossi riceve un precetto basato su un decreto ingiuntivo mai notificato. La sua avvocata propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni, sostenendo la nullità del precetto per mancata notifica del titolo. Il giudice rileva che il decreto ingiuntivo non era stato notificato e dichiara nullo il precetto, annullando l’esecuzione.
Commento: La giurisprudenza ha sottolineato che l’omissione della notifica del titolo non è un vizio sanabile dall’opposizione ma un’irregolarità che priva il debitore del diritto di difesa . L’opposizione agli atti va proposta entro 20 giorni; trascorso il termine si decade dal rimedio.
9.3 Definizione agevolata e sospensione dell’esecuzione
Scenario: Il sig. Verdi deve 50.000 euro all’Agenzia Entrate Riscossione per cartelle affidate nel 2018. Riceve un precetto ma, prima di proporre opposizione, verifica di poter aderire alla rottamazione‑quater. Presenta la domanda entro il 30 aprile 2023 e inizia a pagare le rate previste. L’agente della riscossione sospende l’esecuzione e non iscrive fermi o ipoteche . Nel 2024 non riesce a rispettare una rata ed è dichiarato decaduto. Grazie alla riammissione introdotta dalla l. 15/2025, presenta nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e riprende i pagamenti.
Commento: L’adesione alla rottamazione, e la successiva riammissione, hanno impedito l’avvio di procedure esecutive e ridotto l’importo dovuto. È fondamentale rispettare le scadenze e seguire gli aggiornamenti normativi per non perdere l’opportunità.
9.4 Piano di ristrutturazione del consumatore
Scenario: La sig.ra Neri è una lavoratrice dipendente con reddito annuale di 25.000 euro e debiti complessivi di 80.000 euro (prestiti personali, carte di credito e cartelle esattoriali). Non riesce più a pagare le rate e riceve un precetto per 20.000 euro. Con l’assistenza di un OCC presenta al tribunale un piano di ristrutturazione del consumatore che prevede:
- pagamento integrale del mutuo ipotecario sulla prima casa;
- pagamento del 20 % dei debiti chirografari in cinque anni;
- adesione alla definizione agevolata per le cartelle esattoriali;
- cessione di un’autovettura e di quote di TFR.
Il giudice concede le misure protettive, sospende il precetto e, dopo l’omologazione, il piano diventa vincolante per i creditori. Al termine dei cinque anni, se la sig.ra Neri rispetta i pagamenti, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
Commento: Il piano consente di evitare l’esecuzione, razionalizzare i debiti e proteggere i beni essenziali. L’assistenza di un professionista esperto e l’intervento dell’OCC sono indispensabili per predisporre un piano sostenibile.
10. Conclusione
L’opposizione a precetto rappresenta una tutela fondamentale per chi riceve un’ingiunzione di pagamento, ma richiede tempestività, competenza e strategia. La normativa distingue tra opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ciascuna con termini perentori e presupposti differenti. La giurisprudenza recente della Cassazione ha ribadito l’importanza di notificare il titolo prima del precetto , di rispettare la competenza territoriale e di scegliere correttamente il tipo di opposizione. Sbagliare rimedio o tardare significa perdere il diritto di difesa.
Oltre all’impugnazione giudiziale, il debitore dispone di strumenti alternativi che possono sospendere l’esecuzione e ridurre l’importo dovuto: rottamazione‑quater e riammissione alla definizione agevolata, accordi di rateizzazione, piani di ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. Queste procedure, introdotte e aggiornate dal Codice della crisi e dalle leggi di bilancio, consentono di trovare soluzioni sostenibili e di ripartire senza l’oppressione dei debiti.
Per orientarsi in questo panorama complesso è fondamentale affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, offre consulenze su misura, analisi degli atti, predisposizione di opposizioni e ricorsi, trattative con l’agente della riscossione e gestione delle procedure di sovraindebitamento. Intervenire tempestivamente permette di sospendere pignoramenti, fermo amministrativo, ipoteche e altre azioni esecutive, sfruttando tutte le difese e le agevolazioni previste dalla legge.
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