Introduzione
La disciplina della crisi d’impresa e del sovraindebitamento ha subito, negli ultimi anni, una profonda evoluzione. L’impatto economico della pandemia, le tensioni internazionali e l’aumento dei costi dell’energia hanno messo in difficoltà famiglie, professionisti e micro‑imprese. La Legge 3/2012 ha introdotto procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, consentendo a consumatori e piccoli imprenditori di ridurre e ristrutturare i debiti contratti in buona fede. In parallelo, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha unificato il diritto fallimentare e le procedure concorsuali, mentre il decreto‑legge 24 agosto 2021, n. 118 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa come strumento preventivo per evitare l’insolvenza.
Scrivere di crisi e debiti non è soltanto un esercizio accademico; per chi riceve una cartella esattoriale o un atto di pignoramento è l’inizio di un percorso difficile, pieno di scadenze e rischi. Gli errori più frequenti sono la passività di fronte alle richieste dell’Agente della Riscossione, la mancata impugnazione dei provvedimenti entro i termini e l’assenza di un piano concreto per la ristrutturazione dei debiti. Per questo è fondamentale conoscere gli strumenti messi a disposizione dalla legge.
In queste pagine sarà offerta una guida completa e aggiornata a dicembre 2025, basata sulle fonti normative (leggi, decreti, circolari) e sulle più recenti sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Il tono sarà giuridico‑divulgativo ma con taglio pratico, rivolto a imprenditori, professionisti e privati che vogliono difendersi dalle azioni di recupero crediti e trovare una via sostenibile per risolvere la propria posizione.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Per affrontare la crisi d’impresa non basta leggere le norme: servono professionisti capaci di analizzare gli atti, individuare le irregolarità, predisporre ricorsi e condurre trattative con creditori e Agenzia delle Entrate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) ed è iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia; è inoltre professionista fiduciario di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.
L’Avv. Monardo e il suo staff offrono:
- Analisi dell’atto: verifica formale e sostanziale di cartelle, accertamenti, avvisi bonari e atti di pignoramento;
- Redazione di ricorsi e opposizioni nei termini previsti dalla legge;
- Sospensioni e misure protettive del patrimonio per bloccare azioni esecutive;
- Trattative e piani di rientro, anche con accolli e transazioni;
- Proposte di piani del consumatore, concordati minori e accordi di ristrutturazione, fino alla liquidazione controllata e all’esdebitazione;
- Difese giudiziali e stragiudiziali coordinate da avvocati e commercialisti con esperienza nazionale.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. La Legge 3/2012: obiettivi e ambito di applicazione
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012, nasce come strumento per contrastare l’usura e l’estorsione e per introdurre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il capo II del provvedimento, in vigore dal 2012, ha consentito a consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e micro imprese non soggette a fallimento di accedere a tre istituti: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio, quest’ultimo ora sostituito dalla liquidazione controllata disciplinata dal Codice della crisi. Nel 2021 e nel 2022 la legge è stata coordinata con il d.lgs. 14/2019, che ne ha recepito le procedure.
L’ambito di applicazione delle procedure di sovraindebitamento è oggi disciplinato dagli artt. 65 e seguenti del Codice della crisi. L’art. 65 stabilisce che i debitori non assoggettabili a procedure concorsuali tradizionali possono proporre soluzioni di composizione della crisi e che, in mancanza di specifiche disposizioni, si applicano le norme generali del codice . La norma precisa inoltre che i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e che la procedura produce i propri effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili .
Tra le innovazioni più rilevanti c’è la possibilità di presentare procedure familiare: l’art. 66 consente ai membri di una stessa famiglia di depositare un unico progetto di risoluzione della crisi quando i debiti hanno origine comune e disciplina la ripartizione del compenso all’OCC . Il fine della legge è offrire al debitore meritevole – cioè chi ha contratto obbligazioni senza colpa grave o frode – la possibilità di ristrutturare i debiti o liquidare il patrimonio ottenendo al termine l’esdebitazione.
2. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019)
Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ha sostituito la legge fallimentare del 1942. È entrato in vigore il 15 luglio 2022 per la maggior parte delle disposizioni, con ulteriori differimenti per alcune norme. L’art. 1 individua l’ambito di applicazione del codice, che si estende a tutti i debitori, consumatori o imprenditori, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici . Le definizioni di crisi e insolvenza sono fornite dall’art. 2: per crisi si intende lo stato di difficoltà economico‑finanziaria che rende probabile l’insolvenza e che, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici; per insolvenza lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte .
Il CCII ha integrato le procedure di sovraindebitamento della Legge 3/2012 e ha introdotto nuovi strumenti di prevenzione. Tra le disposizioni più importanti per i debitori vi sono:
- Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑74 CCII). Il consumatore può proporre ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi; la proposta può prevedere soddisfazione anche parziale dei crediti e la falcidia dei privilegiati .
- Domanda e relazione dell’OCC (art. 68). Il debitore presenta la domanda tramite l’OCC, allegando un elenco dei creditori, la consistenza patrimoniale, gli atti di straordinaria amministrazione, le dichiarazioni dei redditi e le entrate del nucleo familiare . L’OCC redige una relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore e sui costi della procedura .
- Condizioni soggettive ostative (art. 69). Chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte non può accedere alla procedura; è escluso anche il debitore che ha determinato la crisi con colpa grave, malafede o frode . Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento non può opporsi in sede di omologa .
- Omologazione del piano e misure protettive (art. 70). Il giudice dispone la pubblicazione della proposta, consente ai creditori di presentare osservazioni e può sospendere le esecuzioni che pregiudicherebbero la fattibilità del piano . Se la proposta non è omologata, su istanza del debitore può essere aperta la procedura di liquidazione controllata .
- Esecuzione del piano e revoca (artt. 71‑72). L’OCC vigila sull’esecuzione e presenta rendiconto al giudice; in caso di inadempimenti o frodi, l’omologa è revocata .
Il Codice disciplina anche il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione giudiziale e, per gli imprenditori minori, il concordato minore (artt. 74‑83). La revoca o la risoluzione del concordato minore comporta la conversione in procedura liquidatoria .
3. Il decreto‑legge 118/2021 e la composizione negoziata
Per contrastare l’ondata di crisi post‑pandemia, il decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito in legge 21 ottobre 2021 n. 147) ha introdotto uno strumento di allerta volontaria denominato composizione negoziata. L’art. 2 del testo coordinato prevede che l’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario che rendono probabile la crisi può chiedere al segretario della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento . L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per superare la crisi .
La norma istituisce una piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio che offre una lista di controllo, un test pratico per verificare la perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata . Possono iscriversi all’elenco degli esperti gli avvocati e i commercialisti con esperienza nella ristrutturazione d’impresa, i consulenti del lavoro e altri professionisti che documentano incarichi in operazioni di ristrutturazione .
La composizione negoziata è uno strumento flessibile: non si apre una procedura concorsuale ma si svolgono trattative assistite dall’esperto, con possibilità di sospendere gli obblighi societari e di accedere a misure protettive su richiesta al tribunale. Se le trattative hanno esito positivo, l’imprenditore può stipulare un accordo con i creditori, un contratto di ristrutturazione o un concordato semplificato; altrimenti rimangono impregiudicati gli strumenti concorsuali.
4. Riforme e aggiornamenti recenti
Nel biennio 2022‑2025 il legislatore è intervenuto più volte sul CCII. In particolare:
- Il d.lgs. 83/2022 ha introdotto correttivi di coordinamento con la direttiva europea (UE) 2019/1023 (insolvenza e ristrutturazione) e ha adeguato le procedure per le PMI.
- Il d.lgs. 136/2024 (pubblicato nella G.U. n. 182 del 5 agosto 2024) ha operato ulteriori disposizioni integrative e correttive al CCII, con modifiche su concordato minore, liquidazione controllata, privilegi e procedure familiari; ha rafforzato la tutela dei creditori pubblici e previsto la nomina obbligatoria del liquidatore nei casi in cui il debitore non presenti un professionista indipendente.
- La legge di bilancio 2024 e il d.l. 50/2024 hanno introdotto incentivi fiscali per le ristrutturazioni e prorogato le definizioni agevolate (rottamazione quater, stralcio dei debiti entro 1.000 € ecc.). Le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E e 6/E del 2023 e la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 forniscono chiarimenti sulle definizioni agevolate e sulla chiusura delle controversie tributarie.
- Con la riforma della giustizia tributaria (legge 31 agosto 2022 n. 130) sono stati introdotti meccanismi di definizione agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione, con riduzioni del 40 % o del 5 % a seconda della soccombenza nelle fasi precedenti.
5. Giurisprudenza recente
La giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ha chiarito numerosi aspetti delle procedure di sovraindebitamento e della crisi d’impresa. Tra le decisioni più significative del 2024 e del 2025 si segnalano:
- Cassazione civile, sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914. La sentenza ha affrontato l’interferenza tra il privilegio processuale fondiario dell’art. 41, comma 2, del Testo unico bancario (TUB) e la liquidazione controllata del CCII. La Corte ha illustrato il caso di una debitrice ammessa alla liquidazione controllata che chiedeva la sospensione dell’esecuzione immobiliare. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto operante l’art. 41 TUB e aveva disposto la prosecuzione dell’esecuzione . La Cassazione ha rimesso la questione alle sezioni semplici con ordinanza del 3 ottobre 2023 per valutare se il privilegio fondiario sopravviva nel nuovo codice concorsuale . La decisione ha chiarito che, nonostante l’art. 150 CCII riproduca il divieto di azioni esecutive individuali salvo diversa disposizione di legge, il privilegio fondiario previsto dall’art. 41 TUB resta operativo anche nelle procedure di liquidazione controllata .
- Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118 (massima ufficiale). In tema di sovraindebitamento, la Corte ha stabilito l’inammissibilità della rinuncia alla procedura di liquidazione dei beni prevista dall’art. 14‑ter della Legge 3/2012 una volta aperta la procedura. Solo la mancata presentazione di domande di partecipazione da parte dei creditori può comportare la chiusura anticipata con liquidazione limitata alle somme necessarie per le prededuzioni. La massima sottolinea che il debitore non può ritirarsi unilateralmente dalla procedura una volta avviata.
- Cassazione civile, sez. I, 27 novembre 2024, n. 30529. La Corte ha dichiarato improponibile il ricorso straordinario avverso il decreto che dichiara inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento; il provvedimento non ha connotato decisorietà perché non decide diritti soggettivi contrapposti.
- Corte costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14‑quinquies della Legge 3/2012 nella parte in cui prevedeva una durata minima della liquidazione del patrimonio superiore a tre anni. Il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole imporre al consumatore un periodo di liquidazione prolungato quando l’attivo consente una soddisfazione anticipata dei creditori.
Alla luce di questa giurisprudenza, il debitore deve agire con prudenza: le sentenze dimostrano che i giudici applicano in modo rigoroso i presupposti delle procedure e le cause di inammissibilità e che non sempre la composizione della crisi comporta la sospensione delle esecuzioni immobiliari.
Procedura passo‑passo
1. Notifica dell’atto e prime verifiche
La crisi spesso inizia con la notifica di un atto di riscossione (cartella esattoriale, intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca) o con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, atto di pignoramento, atto di precetto). È fondamentale reagire tempestivamente perché la legge prevede termini perentori per impugnare. Alcune indicazioni pratiche:
- Verificare i vizi formali: la cartella deve indicare il ruolo, l’imposta o la sanzione, l’anno di riferimento e la motivazione; l’assenza di motivazione è motivo di annullamento. È inoltre necessario controllare la corretta notifica (raccomandata A/R, posta elettronica certificata o messo comunale).
- Controllare la prescrizione: i tributi locali si prescrivono in tre anni, l’IVA e le imposte dirette in cinque anni, i contributi previdenziali in cinque o dieci anni a seconda del periodo. Se il termine è decorso senza atti interruttivi, si può eccepire la prescrizione.
- Calcolare i termini per il ricorso: contro l’atto dell’Agenzia delle Entrate si può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente entro 30 giorni (60 per le cartelle di pagamento), salvo sospensione per il periodo feriale. Contro il preavviso di fermo o ipoteca si può presentare ricorso ex art. 615 c.p.c. al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni.
- Richiedere l’accesso agli atti: prima di contestare, conviene chiedere copia del ruolo e dei documenti tramite istanza di accesso agli atti all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; questo consente di verificare la sussistenza del debito e di raccogliere le prove per il ricorso.
2. Valutazione delle procedure di sovraindebitamento
Dopo le verifiche preliminari, il debitore può valutare se accedere a una procedura di sovraindebitamento. La scelta dipende da vari fattori:
- Importo complessivo dei debiti e composizione dei creditori (privilegiati, chirografari, finanziarie, fisco, banche);
- Reddito disponibile e patrimonio: il piano deve essere sostenibile rispetto al reddito e alle esigenze familiari; il Codice prevede criteri di meritevolezza e proporzionalità;
- Cause della crisi: se la crisi è stata determinata da colpa grave o frode, l’accesso alle procedure è precluso ;
- Eventuale contenzioso pendente e procedimenti esecutivi in corso.
L’Avv. Monardo svolge una due diligence approfondita: analizza i contratti, le garanzie, le ipoteche e identifica la procedura più adatta (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata). Si valuta anche l’opportunità di avviare la composizione negoziata ex d.l. 118/2021 per evitare l’apertura di procedure concorsuali.
3. Presentazione della domanda e ruolo dell’OCC
Per avviare il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi. L’OCC è un soggetto pubblico o privato autorizzato dal Ministero della giustizia che svolge funzioni di ausilio e vigilanza. La domanda viene depositata al tribunale attraverso l’OCC e contiene:
- Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione ;
- Stato patrimoniale con indicazione dei beni, dei redditi e dell’eventuale abitazione principale;
- Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni ;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e documentazione attestante le entrate di tutti i membri del nucleo familiare .
L’OCC redige una relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore e sulla completezza della documentazione . Se il piano è complesso, il professionista può nominare un attestatore che certifichi la fattibilità. Dopo il deposito, il giudice valuta l’ammissibilità e, se la proposta è idonea, dispone la pubblicazione e convoca i creditori per eventuali osservazioni .
4. Omologazione, misure protettive e esecuzione
Il giudice, verificata la regolarità formale e la fattibilità economica, omologa il piano con sentenza . Con il decreto di omologa può sospendere le procedure esecutive e disporre il divieto di azioni cautelari sul patrimonio del debitore . La pubblicazione su sito del tribunale o del Ministero consente ai creditori di consultare il piano; eventuali opposizioni devono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione .
Una volta omologato, il piano deve essere eseguito sotto la vigilanza dell’OCC, che presenta periodici rendiconti . Se il debitore non rispetta gli obblighi o commette atti in frode, il giudice revoca l’omologazione e può aprire la liquidazione controllata .
5. Liquidazione controllata e esdebitazione
Quando il piano non è sostenibile o non viene omologato, il debitore può ricorrere alla liquidazione controllata (artt. 268‑276 CCII). La procedura mira a liquidare l’intero patrimonio (salvi i beni impignorabili) per soddisfare i creditori secondo l’ordine delle prelazioni. La liquidazione si apre su istanza del debitore o, in caso di frode, su richiesta dei creditori o del pubblico ministero .
Con la liquidazione il giudice nomina un liquidatore che redige un piano di realizzo e procede alla vendita dei beni. I creditori devono insinuarsi nello stato passivo entro il termine fissato dal liquidatore. La procedura si chiude quando i beni sono stati liquidati e il debitore ha pagato, almeno in parte, le spese prededucibili (compenso del liquidatore e tributi). In seguito il debitore può chiedere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, salvo alcune esclusioni (debiti per alimenti, risarcimenti da reato, multe ecc.). Le condizioni ostative includono la colpa grave e l’esdebitazione già ottenuta due volte .
6. Concordato minore e accordo di ristrutturazione
Il concordato minore è destinato a imprenditori minori, professionisti e società tra professionisti che non superano le soglie per il concordato preventivo (ricavi < 200 mila € e debiti < 500 mila €). La procedura prevede la presentazione di una proposta ai creditori, con la quale il debitore può offrire la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. La proposta è votata dai creditori e omologata dal giudice; in caso di revoca o risoluzione, la procedura si converte in liquidazione controllata . L’accordo di ristrutturazione è invece negoziato con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti e produce effetti anche verso i non aderenti se omologato.
7. Composizione negoziata e strumenti di prevenzione
Prima di entrare in procedura, l’imprenditore può attivare la composizione negoziata ex d.l. 118/2021. La nomina dell’esperto indipendente avviene su richiesta motivata e l’esperto favorisce le trattative con i creditori . La piattaforma telematica fornisce test pratici, protocolli e liste di controllo per valutare la fattibilità del risanamento . In questa fase non si apre una procedura concorsuale e l’imprenditore mantiene la gestione, ma può ottenere misure protettive temporanee dal tribunale. Se le trattative riescono, l’imprenditore stipula contratti, accordi di ristrutturazione o ottiene il concordato semplificato; in caso contrario, potrà accedere alle procedure concorsuali.
Difese e strategie legali
1. Contestazione degli atti e ricorsi
Non tutti i debiti devono essere ristrutturati: molti atti possono essere annullati per vizi formali o sostanziali. Una difesa tempestiva può evitare la necessità di una procedura concorsuale. Le principali tipologie di ricorso sono:
- Ricorso tributario: contro avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e intimazioni di pagamento si propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (30 per alcuni atti). È possibile chiedere la sospensione cautelare del provvedimento in presenza di motivi gravi.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): consente di contestare il diritto della parte a procedere all’esecuzione forzata. È utilizzabile per fermare preavvisi di fermo amministrativo, ipoteche e pignoramenti presso terzi se il debito è prescritto o se ci sono vizi nell’atto.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si utilizza per contestare la regolarità formale degli atti del processo esecutivo; ad esempio, errori nella notifica o nell’indicazione delle somme.
- Ricorso ex art. 111 Cost. in Cassazione: in casi limitati è possibile impugnare i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale che abbiano natura decisoria. La Cassazione ha chiarito che il ricorso straordinario non è ammissibile contro il decreto che dichiara inammissibile la proposta di accordo di sovraindebitamento perché non decide su diritti contrapposti (Cass. 30529/2024).
Nella pratica, l’Avv. Monardo verifica se vi sono vizi di notifica (manca la relata di consegna o la PEC non è valida), se l’atto non è motivato, se l’importo richiede l’iscrizione a ruolo e se la cartella è stata preceduta da un avviso bonario. Spesso la contestazione di un singolo vizio consente di ottenere l’annullamento integrale del debito.
2. Sospensione e dilazione dei pagamenti
Quando il debito è certo ma il contribuente non è in grado di pagare, alcuni strumenti consentono di ottenere una sospensione temporanea o una dilazione:
- Rateazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: i debiti iscritti a ruolo possono essere rateizzati fino a 72 rate mensili o, in casi eccezionali, 120 rate. Per importi fino a 60.000 € la concessione è automatica, mentre per importi superiori occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà.
- Sospensione legale delle cartelle: la presentazione di ricorso tributario sospende l’iscrizione a ruolo per l’intera durata del giudizio. La domanda di rateazione sospende l’obbligo di pagamento per 90 giorni; la procedura di composizione negoziata consente di richiedere al tribunale misure protettive simili alla sospensione.
- Accordi di accollo e transazioni fiscali: in sede di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione il debitore può proporre transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate, ottenendo la riduzione di sanzioni e interessi. La riforma del CCII facilita l’approvazione dell’accordo anche contro il voto contrario dell’Erario se il trattamento offerto non è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
3. Piani di rientro e concordati
- Piano del consumatore: destinato a persone fisiche non imprenditori. La proposta può prevedere la riduzione del debito, la dilazione anche oltre cinque anni e l’esdebitazione finale. Il piano deve essere concreto: occorre dimostrare che le entrate future consentiranno di rispettare il progetto. Ad esempio, un lavoratore dipendente con 40.000 € di debiti può proporre di pagare 300 € al mese per 96 mesi, assicurando almeno il soddisfacimento dei creditori privilegiati per la quota realizzabile sui beni e fornendo garanzie come la cessione del quinto dello stipendio. Il giudice verifica la congruità e può autorizzare la falcidia di crediti privilegiati .
- Concordato minore: può essere in continuità aziendale o in liquidazione. Nel concordato con continuità l’azienda continua a operare e i creditori sono soddisfatti prevalentemente con i proventi dell’attività . Il piano deve indicare il mantenimento di almeno metà dei lavoratori per un anno e prevedere operazioni come l’affitto o la cessione dell’azienda . Nel concordato in liquidazione si procede alla cessione dei beni, ma con la possibilità di salvaguardare la casa di abitazione o i beni strumentali essenziali.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: lo strumento, aperto dall’art. 57 CCII, consente al debitore che raggiunge l’adesione di almeno il 60 % dei creditori di omologare un accordo che diventa vincolante anche per i non aderenti. L’accordo può prevedere stralci, moratorie e conversione dei crediti in strumenti finanziari. È particolarmente utile per imprese con pochi creditori qualificati.
4. Strategie difensive nella liquidazione
In fase di liquidazione controllata, il debitore può adottare diverse strategie per tutelare il proprio patrimonio residuo:
- Individuazione dei beni impignorabili: la legge tutela i beni indispensabili alla vita (vestiario, beni di casa, strumenti di lavoro) e l’abitazione principale in alcuni casi (mutuo prima casa regolarmente pagato). È possibile chiedere al giudice di escludere l’abitazione se il debitore prosegue nel pagamento delle rate del mutuo .
- Riscatto dei beni ipotecati: il debitore può proporre ai creditori ipotecari un pagamento dilazionato che consenta di evitare la vendita all’asta; la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di sospendere l’esecuzione se il piano garantisce l’importo di realizzo corrispondente al valore di mercato .
- Negoziazione con il creditore fondiario: la giurisprudenza (Cass. 22914/2024) ha precisato che il privilegio dell’azione fondiaria sopravvive nel CCII, ma ciò non impedisce al debitore e alla banca di stipulare un accordo di saldo e stralcio per evitare la prosecuzione dell’esecuzione .
- Esdebitazione finale: al termine della liquidazione il debitore può ottenere la cancellazione dei debiti residui; occorre dimostrare la collaborazione con il liquidatore, l’assenza di atti in frode e la soddisfazione di almeno in parte dei creditori prededucibili. La richiesta di esdebitazione deve essere presentata entro un anno dalla chiusura della procedura.
Strumenti alternativi
Oltre alle procedure concorsuali, il sistema italiano prevede altre modalità per ridurre o definire i debiti. Ecco i principali strumenti:
1. Definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate dei carichi fiscali, conosciute popolarmente come “rottamazioni”. Queste misure consentono di pagare le somme dovute all’Agente della Riscossione senza sanzioni e con interessi ridotti. Tra le principali:
- Rottamazione quater (legge n. 197/2022): permette di pagare i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 in un’unica soluzione o in rate fino a 18 mesi. La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate ricorda che il pagamento delle prime due rate entro i termini è essenziale per non perdere i benefici.
- Stralcio dei debiti fino a 1.000 €: la legge di bilancio 2023 ha previsto la cancellazione automatica dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1.000 €.
- Tregua fiscale: la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha illustrato la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie e la definizione agevolata delle controversie pendenti . I commi 179‑205 dell’art. 1 della legge 197/2022 disciplinano la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti fiscali: il contribuente può estinguere la controversia pagando una percentuale ridotta dell’imposta, pari al 15 % se l’Agenzia ha vinto in primo grado o al 5 % se l’Ente è soccombente nei gradi precedenti .
Queste misure non sostituiscono le procedure di sovraindebitamento ma possono essere utilizzate contestualmente: ad esempio, i debiti fiscali “rottamati” possono essere inclusi in un piano del consumatore per ridurre l’esposizione complessiva. Tuttavia, il mancato pagamento di una sola rata comporta la perdita dei benefici e il ripristino di sanzioni e interessi.
2. Transazioni fiscali e previdenziali
Il CCII consente, all’interno di concordati e accordi di ristrutturazione, la transazione fiscale (art. 63), con la quale il debitore concorda con l’Agenzia delle Entrate un trattamento dei crediti erariali che può prevedere stralcio delle sanzioni e rateizzazioni. La transazione previdenziale consente accordi con l’INPS e l’INAIL per i contributi omessi. In caso di mancata adesione da parte dell’Erario, il giudice può comunque omologare la proposta se il trattamento non è peggiore dell’alternativa liquidatoria.
3. Piani di rateazione e accordi stragiudiziali
Prima di arrivare alla procedura concorsuale, il debitore può negoziare accordi con i singoli creditori. Gli istituti bancari accettano spesso soluzioni di saldo e stralcio se l’alternativa è la liquidazione coattiva con tempi lunghi e recupero incerto. È possibile, ad esempio, offrire il pagamento del 30 % del debito in unica soluzione a fronte dell’estinzione della procedura esecutiva. Il successo della trattativa dipende dall’esposizione patrimoniale e dalla capacità di proporre garanzie (pegno su TFR, fideiussioni, garanzie reali). Gli accordi stragiudiziali devono essere formalizzati per iscritto ed eseguiti con puntualità; in caso contrario il creditore può riprendere l’azione.
4. Misure emergenziali per imprese agricole e start‑up
Il legislatore ha introdotto misure specifiche per imprenditori agricoli e start‑up innovative. Gli agricoltori possono avvalersi della composizione negoziata per rinegoziare i debiti con i fornitori e le banche; sono previste garanzie del Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti e procedure più rapide per l’accesso ai contributi europei. Le start‑up innovative possono accedere a una moratoria sui finanziamenti pubblici e a programmi di ristrutturazione gestiti da Invitalia. Queste misure, tuttavia, richiedono l’assistenza di professionisti per l’istruttoria e la redazione dei business plan.
Errori comuni e consigli pratici
- Attendere la notifica dell’atto esecutivo: molti debitori ignorano i solleciti pensando che nulla accadrà; ciò comporta la decadenza dei termini per impugnare. È bene consultare subito un professionista quando arriva l’avviso bonario o la comunicazione preventiva.
- Presentare ricorsi generici: i ricorsi devono essere motivati con riferimento a norme e giurisprudenza. L’assenza di motivazioni specifiche porta al rigetto; inoltre, presentare ricorsi infondati può comportare la condanna alle spese.
- Non calcolare la sostenibilità del piano: i piani di sovraindebitamento devono essere realistici. Proporsi di pagare rate troppo elevate espone al rischio di revoca e di perdere l’esdebitazione. È preferibile proporre importi compatibili con il reddito, anche se ciò comporta un maggior stralcio dei crediti chirografari.
- Tralasciare i debiti fiscali e previdenziali: l’erario e gli enti previdenziali sono creditori privilegiati. Nel piano vanno previsti pagamenti in misura almeno pari a quanto si otterrebbe dalla vendita dei beni . La mancata considerazione di questi crediti comporta il rigetto.
- Nascondere beni o redditi: la legge punisce severamente l’omissione di attività e la simulazione di passività. La revoca dell’omologa e la conseguente liquidazione è un rischio concreto .
- Confondere composizione negoziata e accordo di ristrutturazione: la composizione negoziata è uno strumento di prevenzione che non produce effetti vincolanti; l’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione dei creditori e l’omologa. Confondere le due procedure porta a errori nell’istanza e al rigetto.
Tabelle riepilogative
Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi. Le informazioni sono presentate in forma sintetica per facilitare la consultazione; per ogni situazione concreta è comunque necessario un approfondimento professionale.
Tabella 1 – Principali norme e articoli
| Norma | Oggetto | Note principali |
|---|---|---|
| Legge 3/2012 | Disposizioni in materia di usura, estorsione e composizione della crisi da sovraindebitamento | Introduce accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio; recepita nel CCII |
| Art. 65 CCII | Ambito di applicazione delle procedure di sovraindebitamento | Le procedure sono riservate ai debitori non assoggettabili a fallimento; gli effetti si estendono ai soci illimitatamente responsabili |
| Art. 67 CCII | Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore | Il consumatore può proporre un piano di ristrutturazione con l’ausilio dell’OCC |
| Art. 68 CCII | Presentazione della domanda | Prevede l’allegazione dell’elenco dei creditori, del patrimonio, degli atti di straordinaria amministrazione e delle dichiarazioni dei redditi |
| Art. 69 CCII | Condizioni soggettive ostative | Esclude chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o due volte, o ha agito con colpa grave |
| Art. 70 CCII | Omologazione del piano e misure protettive | Il giudice può sospendere le esecuzioni e disporre misure protettive; in caso di diniego può aprire la liquidazione |
| D.l. 118/2021 | Composizione negoziata della crisi | L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente per agevolare le trattative |
| Art. 3 d.l. 118/2021 | Piattaforma telematica e nomina dell’esperto | Istituisce una piattaforma nazionale e definisce i requisiti degli esperti |
Tabella 2 – Termini e scadenze principali
| Procedura/atto | Termine ordinario | Osservazioni |
|---|---|---|
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro avviso di accertamento/cartella | 60 giorni (30 per avvisi e 40 per atti diversi) | Il termine decorre dalla notifica; sospensione durante il periodo feriale |
| Ricorso ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) | 20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo | Riguarda la contestazione del diritto a procedere all’esecuzione |
| Presentazione della domanda di sovraindebitamento | Nessun termine; occorre essere in stato di crisi o insolvenza | La domanda è depositata tramite OCC con documentazione completa |
| Osservazioni dei creditori al piano del consumatore | 20 giorni dalla comunicazione della pubblicazione | L’OCC riferisce al giudice e propone modifiche |
| Esdebitazione dopo liquidazione controllata | Istanza entro 1 anno dalla chiusura | Escluso chi ha agito con colpa grave o ha beneficiato dell’esdebitazione due volte |
| Rateazione dei debiti fiscali (Agente riscossione) | Fino a 72 rate (120 per casi gravi) | Per importi fino a 60.000 € è concessa senza documenti, oltre occorre attestare temporanea difficoltà |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e vantaggi
| Strumento | Vantaggi per il debitore | Limiti |
|---|---|---|
| Ricorso tributario | Possibilità di annullare l’atto, sospendere la riscossione e ottenere condanna alle spese per l’Ufficio | Necessita di motivazioni solide; tempi lunghi della giustizia tributaria |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Blocca pignoramenti, ipoteche e fermi se il credito è inesistente o prescritto | È necessario dimostrare vizi dell’atto; non si valutano motivi di merito |
| Piano del consumatore | Stralcio dei debiti, durata flessibile, esdebitazione finale | Riservato a consumatori; richiede meritevolezza e rispetto del piano |
| Concordato minore | Possibilità di continuità aziendale o liquidazione con stralcio dei debiti; coinvolgimento dei creditori | Necessita di maggioranza di consensi; conversione in liquidazione in caso di revoca |
| Accordo di ristrutturazione | Accordo negoziato con i principali creditori; efficacia erga omnes se omologato | Deve raggiungere il 60 % dei creditori; costi professionali elevati |
| Composizione negoziata (d.l. 118/2021) | Strumento flessibile di prevenzione; negoziazione assistita da esperto; misure protettive | Non produce effetti vincolanti se non si raggiunge un accordo; richiede collaborazione dei creditori |
| Rottamazione e definizioni agevolate | Riduzione di sanzioni e interessi; pagamento dilazionato | Perdita dei benefici in caso di mancato pagamento; non copre i contributi previdenziali |
Domande frequenti (FAQ)
- Cosa si intende per sovraindebitamento?
Il sovraindebitamento è definito dall’art. 2 CCII come lo stato di perdurante squilibrio tra obblighi assunti e patrimonio prontamente liquidabile, tale da rendere probabile l’insolvenza. Comprende situazioni di difficoltà finanziaria di consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non soggetti a fallimento.
- Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento?
Possono accedere i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale (ex fallimento) come consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative e società tra professionisti. Sono esclusi gli imprenditori commerciali che superano i requisiti dimensionali e le società soggette a liquidazione giudiziale.
- Quali documenti servono per presentare la domanda?
È necessario depositare l’elenco dei creditori con i relativi importi e cause di prelazione, la descrizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare .
- Cosa fa l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?
L’OCC assiste il debitore nella predisposizione del piano, verifica la completezza della documentazione, redige la relazione sulle cause del sovraindebitamento e vigila sull’esecuzione del piano .
- Il creditore può opporsi alla procedura?
Sì, i creditori possono presentare osservazioni e contestare la convenienza della proposta; tuttavia, l’art. 69 esclude l’opposizione da parte del creditore che ha colpevolmente determinato la situazione debitoria .
- Quanto dura il piano del consumatore?
La durata è flessibile e può superare i tre anni; il piano deve indicare tempi e modalità per superare la crisi. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo imporre una durata minima superiore a tre anni, così il giudice può accorciare i tempi quando l’attivo lo consente.
- È possibile falcidiare i crediti privilegiati?
Sì, l’art. 67 prevede che i crediti muniti di pegno, privilegio o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente purché sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in liquidazione .
- Posso includere il mutuo sulla prima casa?
Il piano può prevedere il rimborso delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale alle scadenze convenute se il debitore è in regola o se il giudice autorizza il pagamento degli arretrati .
- Cosa succede se il piano non viene omologato?
Il giudice, con decreto motivato, dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, può aprire la liquidazione controllata .
- Posso rinunciare alla liquidazione dopo averla chiesta?
- No. La Cassazione ha stabilito che una volta aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14‑ter Legge 3/2012 il debitore non può rinunciarvi; la chiusura anticipata è possibile solo se tutti i creditori non presentano domanda di partecipazione e siano pagate le prededuzioni (Cass. 18118/2025).
- Qual è la differenza tra concordato preventivo e concordato minore?
- Il concordato preventivo riguarda imprese soggette a liquidazione giudiziale e prevede due alternative: continuità aziendale o liquidazione; il concordato minore riguarda imprenditori minori e professionisti, ha procedure semplificate e si converte in liquidazione controllata in caso di revoca .
- Cos’è la composizione negoziata?
- È un istituto introdotto dal d.l. 118/2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto indipendente attraverso la camera di commercio per facilitare le trattative con i creditori . L’esperto aiuta a individuare una soluzione per il risanamento senza aprire una procedura concorsuale.
- È obbligatorio rivolgersi a un avvocato?
- Nelle procedure di sovraindebitamento non è obbligatoria l’assistenza del difensore, ma è altamente consigliata: la redazione del piano richiede competenze giuridiche e contabili. Inoltre, per ricorsi tributari e opposizioni giudiziarie l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria.
- Come vengono ripartiti i compensi dell’OCC?
- Nelle procedure familiari, l’art. 66 prevede che il compenso dell’OCC sia ripartito tra i membri della famiglia in proporzione ai debiti di ciascuno . Negli altri casi, il compenso è determinato dal giudice al momento dell’omologa o della liquidazione.
- I debiti fiscali possono essere stralciati?
- I debiti fiscali godono di privilegio e possono essere ridotti solo nella misura in cui il pagamento soddisfa il valore di realizzo dei beni . Tuttavia, rottamazioni e transazioni fiscali consentono di stralciare sanzioni e interessi. Nel piano del consumatore è spesso possibile ottenere un pagamento parziale.
- Che ruolo ha il giudice nel piano del consumatore?
- Il giudice verifica l’ammissibilità e la fattibilità del piano, approva o respinge le osservazioni dei creditori e omologa il programma . Durante l’esecuzione, risolve le eventuali difficoltà segnalate dall’OCC .
- È possibile ottenere un mutuo durante la procedura?
- La legge non lo vieta espressamente, ma in pratica è difficile ottenere credito quando si è sottoposti a procedura concorsuale. È necessario l’assenso del giudice e del liquidatore; nel caso l’imprenditore prosegua l’attività in concordato in continuità, il finanziamento prededucibile può essere autorizzato.
- Cosa succede ai fideiussori?
- La procedura produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei fideiussori . Tuttavia, l’esdebitazione del debitore principale non estingue automaticamente l’obbligazione del garante; occorre attivare procedure separate.
- Posso includere i debiti derivanti da multa per reato?
- No. Le multe e le sanzioni penali sono escluse dall’esdebitazione e devono essere integralmente pagate. Sono esclusi anche i debiti per obbligazioni alimentari e per risarcimento da fatto illecito doloso.
- Quali sono i costi della procedura?
- I costi comprendono il compenso dell’OCC, eventuale attestatore, spese di pubblicazione e imposte di registro. Nel piano del consumatore il compenso dell’OCC è pagato con priorità e può essere anticipato dal debitore o incluso nel piano; nella liquidazione è pagato con i primi realizzi.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’applicazione delle norme, si propongono tre simulazioni che illustrano come un debitore può risolvere la propria situazione.
Simulazione 1 – Piano del consumatore di un lavoratore dipendente
Situazione iniziale: Antonio, lavoratore dipendente di 40 anni, risiede in Calabria e guadagna 1.800 € netti al mese. Ha accumulato debiti per 45.000 € (prestiti personali, carte di credito e arretrati tributari) e possiede un’auto del valore di 5.000 €. Non ha immobili di proprietà. Dopo aver ricevuto una cartella esattoriale, decide di rivolgersi all’Avv. Monardo.
Valutazione: l’avvocato verifica che Antonio non ha contratto debiti con colpa grave; i debiti tributari sono limitati a 5.000 €. La situazione si presta a un piano del consumatore perché Antonio è un privato e può destinare una parte del proprio stipendio al pagamento.
Proposta: l’OCC redige un piano in cui Antonio versa 300 € al mese per 96 mesi (25.800 €), pari a circa il 57 % del debito. I creditori privilegiati (Fisco) saranno soddisfatti al 100 % (5.000 € + interessi legali) mentre i creditori chirografari riceveranno il 50 % del loro credito. L’auto sarà ceduta e il ricavato (5.000 €) sarà destinato ai creditori. La proposta prevede la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto .
Esito: il giudice omologa il piano, sospende le azioni esecutive e l’Agente della Riscossione non può procedere. Antonio adempie ai pagamenti con regolarità e, al termine dei 96 mesi, ottiene l’esdebitazione e ricomincia senza debiti.
Simulazione 2 – Concordato minore in continuità per artigiano
Situazione iniziale: Lucia gestisce una piccola impresa artigiana in provincia di Crotone. I ricavi annuali sono di circa 160.000 € e il totale dei debiti è di 200.000 €, di cui 80.000 € verso banche, 70.000 € verso fornitori e 50.000 € verso l’Erario. L’azienda impiega tre dipendenti e possiede un capannone di proprietà gravato da ipoteca.
Valutazione: Lucia non può accedere al piano del consumatore perché è imprenditrice ma rientra nei limiti del concordato minore. La continuità aziendale è preferibile: l’attività è redditizia e i creditori potrebbero accettare di proseguire per non perdere la fonte di reddito.
Proposta: l’OCC propone un concordato con continuità: i debiti fiscali saranno pagati al 50 % (25.000 €) in cinque anni, i debiti bancari saranno ridotti al 60 % (48.000 €) con pagamento dilazionato in otto anni e i fornitori riceveranno il 40 % (28.000 €) in quattro anni. Il capannone non sarà venduto ma verrà concesso in leasing a una società collegata che corrisponderà un canone mensile destinato ai creditori. Lucia si impegna a mantenere almeno due dipendenti per un anno e a presentare un business plan che dimostri la redditività. Viene nominato un attestatore che conferma la fattibilità.
Esito: i creditori approvano la proposta con il 70 % delle quote e il giudice omologa. L’esecuzione procede sotto la vigilanza dell’OCC; Lucia rispetta il piano e, al termine, ottiene la liberazione dei debiti residui.
Simulazione 3 – Liquidazione controllata con esdebitazione
Situazione iniziale: Marco, libero professionista, ha debiti per 300.000 € (mutuo ipotecario, prestiti e debiti fiscali). Possiede una casa del valore di 150.000 € con ipoteca e un conto corrente con 5.000 €. Dopo aver perso il lavoro, non riesce a pagare le rate e riceve un pignoramento. Decide di ricorrere alla liquidazione controllata.
Valutazione: l’analisi dell’Avv. Monardo evidenzia che Marco non ha causato la crisi con colpa grave e che non può far fronte ai pagamenti. La casa ipotecata costituisce l’unico bene; la famiglia ha necessità abitativa, ma l’ipoteca è già in fase di escussione e il valore di mercato è sufficiente a soddisfare in parte i creditori. Si opta per la liquidazione controllata.
Procedura: il tribunale apre la liquidazione su istanza di Marco; nomina un liquidatore che vende la casa per 145.000 €. Con il ricavato si pagano le spese prededucibili (10.000 €) e parte dei creditori ipotecari (100.000 €). Restano insoddisfatti 190.000 € di debiti. Dopo la chiusura, Marco chiede l’esdebitazione, che il giudice concede in assenza di atti fraudolenti; rimangono esclusi dalla liberazione i debiti per l’assegno di mantenimento e una multa per reato.
Conclusione
La normativa italiana sulla crisi d’impresa e sul sovraindebitamento offre una pluralità di strumenti per proteggere il debitore meritevole e ristrutturare i debiti in modo sostenibile. La Legge 3/2012, integrata dal Codice della crisi d’impresa e dall’istituto della composizione negoziata, consente a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori di presentare piani di rientro, concordati minori o accedere alla liquidazione controllata con esdebitazione finale .
Le più recenti sentenze della Corte di cassazione mostrano che i giudici applicano con rigore i requisiti di meritevolezza e le norme procedurali; allo stesso tempo confermano la tutela del creditore fondiario e la necessità di una trattativa in buona fede . Le riforme del 2024 e del 2025 hanno ulteriormente raffinato gli istituti, adeguandoli alle direttive europee e introducendo misure agevolative come le rottamazioni e le definizioni agevolate.
Agire tempestivamente è fondamentale: i termini per impugnare cartelle e avvisi sono brevi; gli errori procedurali precludono l’accesso ai piani; le misure protettive scattano solo con il deposito della domanda. Un professionista esperto può valutare la situazione, indirizzare verso la procedura più appropriata e negoziare con i creditori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare seguono quotidianamente le evoluzioni normative e giurisprudenziali. Grazie all’esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo offre assistenza completa: analisi degli atti, ricorsi, sospensioni, trattative, elaborazione di piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate. La sua rete nazionale di avvocati e commercialisti assicura competenza in diritto bancario e tributario.
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