Introduzione
La crisi di liquidità è uno dei fenomeni più pericolosi per la sopravvivenza di un’impresa. Anche realtà con un buon portafoglio ordini e un solido modello di business possono trovarsi improvvisamente senza le risorse liquide necessarie per sostenere la gestione corrente e far fronte agli obblighi fiscali e contributivi. Ritardi nei pagamenti dei clienti, revoca improvvisa di affidamenti bancari, aumenti repentini del costo del denaro o della materia prima e un contesto normativo in continua evoluzione possono provocare un corto circuito di cassa che, se non gestito tempestivamente, porta a insolvenza, pignoramenti, ipoteche e alla perdita della continuità aziendale. Dal punto di vista del debitore e del contribuente, comprendere le cause della crisi di liquidità, conoscere gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e adottare un approccio preventivo sono passaggi fondamentali per evitare danni irreparabili.
Questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, esamina in modo sistematico le fonti normative (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Legge 3/2012, D.Lgs. 74/2000, D.L. 118/2021, Leggi di bilancio, statuto del contribuente) e la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Verranno analizzate le procedure amministrative e giudiziarie che il debitore può attivare dopo la notifica di atti di accertamento o riscossione, le strategie per ottenere la sospensione o l’annullamento dei provvedimenti, i piani di rientro e gli strumenti stragiudiziali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata, piani del consumatore) e le definizioni agevolate come la rottamazione quater. La trattazione si concentra sul punto di vista del contribuente, evidenziando i diritti riconosciuti dal legislatore, i termini per agire e gli errori da evitare.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale. È professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il team offre assistenza in materia di analisi degli atti impositivi, predisposizione di ricorsi, richieste di sospensione, trattative con l’Erario e con gli istituti di credito, piani di ristrutturazione e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per proteggere il patrimonio personale dell’imprenditore. La missione dello Studio è garantire al debitore un approccio tempestivo e pragmatico, sfruttando tutte le opportunità offerte dall’ordinamento vigente.
Perché è importante affrontare subito la crisi
Ignorare un avviso di accertamento o una cartella di pagamento può avere conseguenze devastanti: trascorsi i termini di legge, l’atto diventa definitivo e l’Agente della riscossione può procedere con pignoramenti di conti correnti, beni immobili, autoveicoli o con l’iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo. Il contribuente può opporsi, ma deve farlo entro i tempi fissati dal D.Lgs. 546/1992, cioè 60 giorni dalla notifica dell’atto ; in caso contrario perde il diritto di ricorrere. Anche per le definizioni agevolate, come la rottamazione quater introdotta dalla Legge 197/2022, esistono scadenze precise: la rata del 30 novembre 2025 va pagata entro il 9 dicembre 2025, pena la decadenza dai benefici della sanatoria . È quindi fondamentale rivolgersi tempestivamente a un professionista che sappia interpretare correttamente gli atti e suggerire la strategia più efficace.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina della crisi di liquidità d’impresa è il risultato di un complesso intreccio di norme civilistiche, fiscali e penali che negli ultimi anni hanno subito numerose modifiche. Conoscere l’evoluzione normativa consente all’imprenditore di anticipare i segnali di allarme e di adottare gli strumenti più idonei a superare le difficoltà finanziarie.
1. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
Il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’entrata in vigore del Codice è stata rinviata più volte (prima al 1 settembre 2021, poi al 16 maggio 2022 e infine al 15 luglio 2022) . Il suo obiettivo è passare da una logica meramente liquidatoria a un approccio anticipatorio e di risanamento, imponendo agli imprenditori di dotarsi di assetti organizzativi capaci di rilevare tempestivamente i segnali di crisi.
1.1 Obblighi di allerta e rilevazione tempestiva
L’articolo 3 del Codice, come modificato dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), stabilisce che l’imprenditore individuale «deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte» . L’imprenditore collettivo deve invece istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 c.c., finalizzato alla tempestiva rilevazione della crisi e all’assunzione di idonee iniziative . Le misure e gli assetti organizzativi devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno dodici mesi;
- ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la check-list e il test pratico di risanamento previsti dall’art. 13 CCII .
Il comma 4 dell’articolo 3 elenca i segnali di allerta da monitorare, tra cui: l’esistenza di debiti retributivi scaduti da oltre trenta giorni per oltre la metà delle retribuzioni, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni e superiori a quelli non scaduti, esposizioni verso banche scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato il limite di affidamento per oltre il 5% del totale . La riforma del 2024 ha rafforzato tali indicatori, richiedendo un monitoraggio costante e puntuale.
1.2 Gli interventi correttivi del 2024
Il D.Lgs. 136/2024, pubblicato il 27 settembre 2024 e noto come correttivo‑ter, ha introdotto numerose modifiche per migliorare l’efficienza del Codice. Come sottolineato da Confindustria, il nuovo decreto «ha il dichiarato obiettivo di agevolare l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi e dell’insolvenza» . Tra le principali novità figurano:
- la revisione delle procedure di composizione negoziata e l’ampliamento degli obblighi di segnalazione;
- la semplificazione del procedimento unitario;
- la riforma degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- l’introduzione di strumenti per coordinare meglio la disciplina processuale con quella sostanziale .
Questi interventi rendono ancora più importante affidarsi a professionisti aggiornati, capaci di interpretare correttamente il nuovo quadro normativo.
2. La legge 3/2012 sul sovraindebitamento
La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento e rappresenta il principale strumento di salvataggio per imprenditori agricoli, professionisti, consumatori e imprenditori minori esclusi dalle procedure concorsuali. L’articolo 6 definisce il sovraindebitamento come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la difficoltà di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni . La norma consente al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi o di presentare un piano del consumatore rivolto al giudice .
Nel 2020 la legge è stata coordinata con il Codice della crisi: molte disposizioni sono confluite nel CCII, ma restano applicabili ai procedimenti pendenti. Fra le misure previste figurano:
- Accordo di composizione della crisi (artt. 7–12): consente al debitore di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione, anche con falcidie e dilazioni;
- Piano del consumatore (art. 12‑bis): destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei alla propria attività professionale; il piano viene omologato dal tribunale ed è vincolante per i creditori;
- Liquidazione controllata (art. 14‑ter e ss.): permette la cessione dei beni del debitore per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione;
- Esdebitazione: liberazione dai debiti residui una volta completata la procedura.
3. La composizione negoziata (D.L. 118/2021)
Con il Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla Legge 147/2021, il legislatore ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura volontaria e stragiudiziale avviata attraverso una piattaforma telematica nazionale. Secondo Unioncamere, la composizione negoziata, avviata il 15 novembre 2021, è rivolta a imprenditori commerciali e agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario; la procedura è gestita da un esperto indipendente iscritto negli elenchi camerali .
La procedura prevede una fase di diagnosi (test pratico e check‑list), la nomina di un esperto e la negoziazione con i creditori per individuare soluzioni per il risanamento. Se l’accordo non viene raggiunto, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato o ad altri strumenti del CCII. La composizione negoziata si è rivelata uno strumento prezioso per prevenire la crisi di liquidità, in quanto permette all’imprenditore di avviare per tempo trattative con banche e fornitori e di rinegoziare i debiti evitando l’esposizione giudiziaria.
4. Riforma dei reati tributari e crisi di liquidità (D.Lgs. 87/2024)
Il D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 29 giugno 2024, ha modificato il D.Lgs. 74/2000 (reati tributari), introducendo nuove cause di non punibilità per l’omesso versamento di imposte. In particolare, è stata inserita nell’articolo 13 la previsione per cui il reato di omesso versamento delle ritenute o dell’IVA (artt. 10‑bis e 10‑ter) non è punibile se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione o se l’inadempimento dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute al pagamento . La Corte di Cassazione ha applicato tale disciplina nella sentenza n. 30532/2024, sottolineando che la crisi di liquidità può integrare una causa di non punibilità quando l’imprenditore dimostri di avere tentato di reperire le risorse necessarie e di aver agito con diligenza . Il giudice ha annullato la sentenza di condanna perché la Corte di appello non aveva valutato la concreta impossibilità di versare l’imposta.
Di segno opposto è la massima della Cassazione civile, Sezione V, ordinanza 31907/2024, secondo cui la crisi di liquidità non costituisce di per sé forza maggiore ai fini della non punibilità per le sanzioni tributarie: la Corte precisa che l’illiquidità rientra nel rischio d’impresa e che il contribuente deve dimostrare che l’evento è stato determinato da circostanze anormali ed estranee all’operatore . La giurisprudenza recente mostra dunque un quadro composito: la crisi di liquidità può giustificare la non punibilità se è dovuta a fattori esogeni e se il debitore ha adottato misure adeguate per farvi fronte.
5. Statuto del contribuente e tutela procedimentale
Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) e il Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) garantiscono al debitore diversi strumenti di tutela. In caso di notifica di avvisi di accertamento, liquidazione, cartelle di pagamento e altri provvedimenti fiscali, il contribuente può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica . Il termine è sospeso nel mese di agosto e può arrivare a sei mesi se l’atto non viene notificato. L’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili, tra cui avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi e dinieghi di agevolazioni . La conoscenza di tali termini e dell’elenco degli atti impugnabili è fondamentale per non perdere il diritto di difesa.
6. Definizioni agevolate e rottamazione dei ruoli
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure di “pace fiscale” che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una parte del debito. La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha istituito la rottamazione quater per i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Chi aderisce deve pagare solo l’imposta e le spese di notifica, ma non interessi e sanzioni ; la rata in scadenza il 30 novembre 2025 può essere pagata entro il 9 dicembre grazie a una tolleranza di cinque giorni . Il mancato pagamento o il versamento parziale comporta la decadenza dai benefici e i versamenti effettuati sono considerati acconto sul debito residuo .
Nel 2025 la rottamazione è stata prorogata e integrata con la rottamazione quinquies prevista dal disegno di legge di bilancio 2026, che consente ulteriori dilazioni; tuttavia, al momento della stesura di questo articolo non è ancora entrata in vigore. Il professionista deve quindi verificare l’esatto contenuto della legge di bilancio e la propria posizione debitoria per capire se e come beneficiare della nuova definizione.
Cause della crisi di liquidità
Comprendere le cause che conducono un’impresa a una crisi di liquidità è essenziale per adottare misure correttive e prevenire il peggioramento della situazione. Le cause possono essere endogene, legate all’organizzazione aziendale, o esogene, derivanti dall’ambiente economico e normativo.
1. Ritardi nei pagamenti e insoluti
Il ritardo sistematico nei pagamenti dei clienti rappresenta una delle prime cause di tensione finanziaria. Secondo la Corte di Cassazione, la mancata riscossione dei crediti non costituisce di per sé una causa di forza maggiore per l’omesso versamento dell’IVA, poiché rientra nel normale rischio d’impresa . Tuttavia, quando gli insoluti superano una percentuale fisiologica e il debitore ha intrapreso azioni legali per il recupero, la giurisprudenza ha riconosciuto che può configurarsi l’assenza di colpevolezza e, in presenza di una situazione eccezionale, la non punibilità . Dal punto di vista finanziario, un portafoglio crediti mal gestito impedisce la copertura puntuale delle uscite per fornitori, personale e fisco, generando un effetto domino.
2. Revoca o riduzione degli affidamenti bancari
Le banche tendono a ridurre i fidi quando percepiscono segnali di rischio. La crisi di liquidità può derivare da una revoca improvvisa degli affidamenti o da un aumento dei tassi di interesse. L’articolo 3 CCII richiede all’imprenditore di monitorare le esposizioni verso le banche e di individuare eventuali superamenti dei limiti di affidamento superiori al 5% del totale . Se la revoca dell’affidamento avviene in un contesto di crisi generalizzata e senza preavviso, può costituire causa esogena da far valere in sede giudiziale.
3. Aumenti dei costi e shock esterni
Fattori esterni come l’aumento del costo dell’energia, delle materie prime o dei tassi di interesse possono mettere sotto stress la liquidità. La pandemia, i conflitti geopolitici e l’inflazione hanno incrementato i costi operativi e limitato l’accesso al credito. In assenza di una politica di tesoreria adeguata, questi shock possono avere effetti devastanti.
4. Pianificazione finanziaria inadeguata
Molte imprese non adottano strumenti di previsione finanziaria. L’articolo 3 CCII impone la verifica della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità aziendale per almeno dodici mesi . Senza un budget di cassa, un piano finanziario pluriennale e indicatori di allerta, l’imprenditore rischia di non cogliere per tempo i segnali di crisi.
5. Contenziosi tributari e sanzioni
Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento o sanzioni per omesso versamento dell’IVA possono assorbire rapidamente la liquidità disponibile. La nuova disciplina dei reati tributari consente la non punibilità se il debito è in corso di estinzione o deriva da cause non imputabili all’autore ; tuttavia l’impresa deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee, come la rateizzazione, la rottamazione o la richiesta di sospensione giudiziale.
6. Eccessiva esposizione verso fornitori e debiti a breve
L’articolo 3 CCII considera un segnale di crisi l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni e superiori ai debiti non scaduti . Un’eccessiva esposizione a breve termine rende l’impresa vulnerabile agli shock. La gestione efficiente del ciclo di acquisto (contratti, sconti, dilazioni) e l’uso di strumenti di finanziamento (factoring, confirming) sono indispensabili per mantenere la liquidità.
Procedure dopo la notifica di un atto: guida passo‑passo
Quando l’impresa riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un altro atto fiscale o bancario, deve agire tempestivamente seguendo una procedura ben definita. Di seguito un percorso passo‑passo che tiene conto delle norme vigenti e delle prassi più efficaci.
1. Verifica della legittimità e dei termini
- Identificazione dell’atto: accertare la natura dell’atto (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, cartella di pagamento, intimazione di pagamento, iscrizione ipotecaria, pignoramento) e l’autorità che lo ha emesso.
- Calcolo dei termini per ricorrere: nella generalità dei casi, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica . Se l’atto non è stato notificato (es. prelievo dal fascicolo telematico), il termine è di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza o dal deposito dell’atto. Il mese di agosto è escluso dal computo dei termini.
- Verifica dei vizi formali: controllare l’eventuale mancanza di motivazione, l’errata indicazione del codice tributo, l’inesistenza o irregolarità della notifica. I vizi formali possono comportare l’annullamento dell’atto.
- Verifica dei vizi sostanziali: analizzare la fondatezza della pretesa: errata determinazione dell’imponibile, applicazione di aliquote sbagliate, prescrizione del credito, errori di calcolo o doppie imposizioni. Anche la mancata informazione del contraddittorio può essere motivo di annullamento se l’amministrazione non ha consentito al contribuente di fornire chiarimenti.
2. Scelta della strategia difensiva
Una volta accertata la presenza di vizi o l’eccessivo importo del debito, occorre scegliere la strategia più idonea.
a. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Il ricorso si presenta presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio. Deve contenere i dati del contribuente e dell’atto impugnato, l’esposizione dei fatti, i motivi di diritto, la richiesta al giudice e la prova della notifica . L’assistenza di un avvocato è obbligatoria per importi superiori a 3.000 euro. È possibile chiedere la sospensione cautelare degli effetti dell’atto (es. pignoramento, fermo) se si dimostra il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabilità di successo del ricorso). La Corte decide sulla sospensione entro 30 giorni.
b. Accertamento con adesione e conciliazione
Prima di proporre ricorso o contestualmente, si può chiedere l’accertamento con adesione: l’ufficio invia al contribuente uno schema di atto; entro 30 giorni il contribuente può formulare osservazioni e il procedimento si conclude con un accordo che riduce sanzioni e interessi. In caso di ricorso, le parti possono addivenire a conciliazione giudiziale.
c. Autotutela e annullamento interno
Quando l’atto è affetto da errori evidenti, è possibile chiedere all’amministrazione l’annullamento in autotutela. L’ufficio può annullare o modificare l’atto anche oltre i termini di decadenza se ricorrono gravi ragioni di illegittimità. L’istanza non sospende automaticamente i termini per il ricorso, quindi è consigliabile proporre comunque il ricorso tributario.
d. Rateizzazione del debito e definizioni agevolate
Se il debito è fondato ma la liquidità è insufficiente, si può chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER). Le rateizzazioni ordinarie prevedono piani fino a 72 rate mensili; per importi consistenti o situazioni di comprovata difficoltà, AER concede rateazioni straordinarie fino a 120 rate. In alternativa, se il debito rientra nei carichi affidati tra il 2000 e il 2022, si può aderire alla rottamazione quater: l’imprenditore paga solo imposta e spese, senza sanzioni e interessi . Occorre rispettare le scadenze: la rata del 30 novembre 2025 va pagata entro il 9 dicembre .
3. Pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi: come reagire
Quando l’Agente della riscossione iscrive ipoteca o ferma un veicolo, o quando avvia un pignoramento, il contribuente ha ancora strumenti di difesa:
- Verifica della legittimità: l’ipoteca è illegittima se il debito è inferiore a 20.000 euro o se l’iscrizione non è preceduta da un preavviso. Il fermo amministrativo può essere impugnato se manca la notifica dell’avviso.
- Opposizione al pignoramento: il pignoramento presso terzi (es. conto corrente) può essere contestato per difetti formali (notifica, indicazione sbagliata del codice fiscale) o per prescrizione. In presenza di piani di rateizzazione o rottamazione, si può chiedere la sospensione del pignoramento.
- Intervento del giudice dell’esecuzione: per i pignoramenti immobiliari, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.
- Soluzioni stragiudiziali: avviare trattative con l’Agente della riscossione per un piano di rientro personalizzato o per la concessione di un margine temporale.
Difese e strategie legali contro la crisi di liquidità
L’efficacia della difesa dipende dalla capacità di integrare strumenti giudiziali e stragiudiziali, tenendo conto della tipologia di debito e delle possibilità di risanamento dell’impresa. Di seguito le principali strategie a disposizione del debitore.
1. Contestazione dell’atto impositivo
Quando l’atto presenta vizi formali o sostanziali, la contestazione deve essere puntuale e supportata da prove documentali e giurisprudenza. Gli errori ricorrenti riguardano:
- Notifica irregolare: la cartella deve essere notificata a mezzo raccomandata A/R o PEC e deve contenere la prova dell’avvenuta notifica. L’inesistenza della notifica comporta la nullità assoluta dell’atto .
- Mancanza di motivazione: l’avviso di accertamento deve indicare le ragioni di fatto e di diritto; la mancanza o l’insufficienza di motivazione integra violazione dell’articolo 7 della Legge 212/2000.
- Errori di calcolo o prescrizione: nel caso di tributi periodici (es. IVA, IRPEF), la prescrizione è decennale se il ruolo è definitivo, ma l’intervenuta sospensione o l’omessa notifica possono ridurre i termini.
Il ricorso dovrà indicare i motivi specifici (violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione) e allegare la documentazione probatoria. La Corte di Cassazione è ormai costante nel ritenere che la crisi di liquidità non possa giustificare il mancato pagamento se non è dimostrata una causa esterna e imprevedibile ; pertanto, la difesa dovrà concentrarsi sui vizi dell’atto e sulla corretta quantificazione del tributo.
2. Rateizzazione e rottamazione
Se il debito è fondato, la rateizzazione consente di dilazionare il pagamento e di preservare la liquidità. La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e deve contenere:
- l’elenco dei debiti;
- la proposta di piano di pagamento (numero di rate mensili);
- la documentazione attestante la temporanea difficoltà economica (bilanci, conti economici, dichiarazioni fiscali).
La rottamazione quater, come evidenziato in precedenza, permette di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese senza interessi e sanzioni . È un’opportunità da valutare attentamente, anche perché l’adesione preclude l’impugnazione degli atti per le somme rottamate. È fondamentale rispettare le scadenze per non decadere dai benefici .
3. Accordi di ristrutturazione dei debiti e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Gli accordi di ristrutturazione sono contratti stipulati tra l’imprenditore e uno o più creditori che prevedono la ristrutturazione del debito. Possono essere di tre tipi:
- Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: con l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; il tribunale può estendere gli effetti anche ai dissenzienti.
- Accordi di ristrutturazione agevolati: richiedono l’adesione del 30% dei creditori; è prevista la moratoria sui creditori non aderenti; si applicano ai soli debiti finanziari.
- Accordi di ristrutturazione “in continuità”: consentono la ristrutturazione senza perdere l’attività d’impresa; comportano la prosecuzione dell’attività e il pagamento dei creditori in base a un piano di risanamento.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), introdotto dal CCII, si colloca tra l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo. È destinato alle imprese che hanno concrete prospettive di risanamento ma non raggiungono le maggioranze previste per l’accordo. Prevede la votazione dei creditori in classi e l’omologazione del tribunale, con effetti anche sui creditori dissenzienti.
4. Concordato preventivo e concordato semplificato
Il concordato preventivo è uno strumento concorsuale che consente all’imprenditore di evitare la liquidazione giudiziale (ex fallimento) proponendo un piano di soddisfacimento parziale dei creditori. La riforma del CCII ha introdotto diverse tipologie di concordato: in continuità diretta (l’impresa prosegue l’attività), in continuità indiretta (gestione affidata a un terzo), con cessione dei beni. La domanda di concordato deve essere completa del piano e della proposta; in alternativa, si può presentare una domanda “in bianco” ottenendo un termine per depositare la documentazione.
Il concordato semplificato è una procedura introdotta dal D.L. 118/2021, accessibile quando la composizione negoziata non ha avuto successo. Consente di presentare una proposta diretta al tribunale senza votazione dei creditori; questi possono presentare opposizione, ma il giudice decide sulla base della convenienza della proposta.
5. Composizione negoziata
La composizione negoziata, descritta in precedenza, rappresenta un percorso di risanamento extragiudiziale. L’esperto nominato assiste l’imprenditore nella predisposizione del piano di risanamento e nella negoziazione con i creditori. Il piano può prevedere:
- la ristrutturazione dei debiti (dilazioni, remissioni parziali);
- la concessione di finanziamenti prededucibili per la continuità aziendale;
- la vendita di rami d’azienda o di asset non strategici;
- l’accesso a strumenti di garanzia statale.
Se non si raggiunge un accordo, l’imprenditore può presentare domanda di concordato semplificato.
6. Piano del consumatore e liquidazione controllata (per imprenditori minori e consumatori)
Il piano del consumatore (art. 12‑bis legge 3/2012) è rivolto alla persona fisica che ha contratto debiti estranei alla propria attività professionale. Prevede l’omologazione da parte del giudice; il piano può includere la falcidia dei debiti e la previsione di rate sostenibili. La liquidazione controllata del patrimonio consente invece di cedere i beni non essenziali per soddisfare i creditori, con l’eventuale esdebitazione finale. Questi strumenti sono spesso utilizzati dagli imprenditori individuali e dai soci di società di persone per liberarsi dai debiti personali.
Strumenti alternativi di composizione e prevenzione
Oltre alle procedure concorsuali e stragiudiziali, esistono ulteriori strumenti che l’imprenditore può utilizzare per prevenire o superare la crisi di liquidità.
1. Finanziamenti prededucibili e ricapitalizzazione
Il CCII consente la concessione di finanziamenti prededucibili nel corso delle procedure di crisi: si tratta di crediti che verranno rimborsati in via prioritaria rispetto agli altri debiti. Le banche possono essere incentivate a erogare finanziamenti se supportate da garanzie pubbliche. L’apporto di nuovi capitali da parte dei soci (aumento di capitale) può migliorare l’equilibrio patrimoniale e ridurre il rischio di insolvenza.
2. Strumenti di pianificazione finanziaria e controllo di gestione
La prevenzione della crisi passa dalla pianificazione finanziaria. L’imprenditore dovrebbe:
- predisporre un budget di cassa aggiornato mensilmente;
- monitorare gli indicatori di allerta previsti dall’art. 3 CCII (es. rapporto debiti scaduti/non scaduti, esposizione bancaria, ritardi nei pagamenti) ;
- utilizzare strumenti di controllo di gestione (analisi degli scostamenti, margini di contribuzione, break-even point);
- definire strategie commerciali per ridurre i tempi di incasso (sconti per pagamenti anticipati, cessione pro-soluto dei crediti);
- negoziare con i fornitori dilazioni di pagamento compatibili con le esigenze di liquidità.
3. Accordi con fornitori e clienti
La crisi di liquidità può essere mitigata attraverso la negoziazione con fornitori e clienti. È possibile:
- concordare piani di rientro con i fornitori strategici, evitando il blocco delle forniture;
- cedere i crediti a società di factoring pro-soluto per ottenere liquidità immediata;
- utilizzare il reverse factoring per far pagare le fatture dalle banche dietro garanzia del cliente principale;
- stipulare accordi di supply chain finance in cui clienti e fornitori condividono i benefici della dilazione.
4. Ricorso a garanzie pubbliche
Il Fondo di garanzia per le PMI (art. 2, comma 100, L. 662/1996) e le misure introdotte dal PNRR consentono alle imprese in difficoltà di accedere a finanziamenti garantiti. L’imprenditore deve monitorare i bandi e le misure regionali (es. Fondo di rotazione, contributi a fondo perduto) per reperire liquidità a costi contenuti.
5. Mediazione e rinegoziazione con l’amministrazione finanziaria
In alcuni casi è possibile avviare una mediazione con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della riscossione. Ad esempio, nei contenziosi relativi a tributi locali, il decreto legislativo n. 156/2015 prevede l’istituto del reclamo/mediazione per importi fino a 50.000 euro. La definizione stragiudiziale comporta la riduzione delle sanzioni.
Errori comuni e consigli pratici
Affrontare una crisi di liquidità richiede lucidità e competenze. Di seguito alcuni errori ricorrenti che gli imprenditori commettono e i consigli per evitarli:
- Ignorare gli avvisi: trascurare un avviso di accertamento o una cartella di pagamento può trasformare un problema gestibile in una crisi irreversibile. Agire subito, esaminare gli atti e rivolgersi a un professionista.
- Confondere il proprio patrimonio con quello della società: specialmente nelle società di persone e nelle ditte individuali, il patrimonio personale risponde delle obbligazioni sociali. Separare correttamente i conti e proteggere i beni personali è essenziale.
- Non dotarsi di assetti organizzativi adeguati: la legge impone di istituire un assetto organizzativo, contabile e amministrativo idoneo a rilevare la crisi . Questo obbligo non è solo formale: consente di intervenire prima che la crisi diventi irreversibile.
- Ritardare la richiesta di aiuto: spesso l’imprenditore si affida ai propri consulenti solo quando la situazione è compromessa. Rivolgersi in tempo a un avvocato esperto in diritto bancario e tributario permette di valutare tutte le alternative.
- Aderire a definizioni agevolate senza una valutazione preventiva: la rottamazione e gli accordi di ristrutturazione sono opportunità, ma è necessario verificare se conviene rispetto all’impugnazione. Una valutazione tecnico-economica aiuta a scegliere la strada più vantaggiosa.
- Non monitorare gli adempimenti delle rateizzazioni: mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dai piani e la perdita dei benefici; pertanto è fondamentale pianificare le risorse necessarie.
Tabelle riepilogative
Per agevolare la consultazione del complesso quadro normativo, si propongono alcune tabelle di sintesi con i principali strumenti, le normative di riferimento e i benefici connessi. Le tabelle sono ridotte a poche colonne come richiesto.
Tabella 1 – Principali segnali di crisi da monitorare (art. 3 CCII)
| Segnale | Descrizione sintetica |
|---|---|
| Debiti retributivi | Debiti per retribuzioni scaduti da oltre 30 giorni e superiori alla metà della mensilità . |
| Debiti verso fornitori | Scaduti da oltre 90 giorni e superiori ai debiti non scaduti . |
| Esposizioni bancarie | Scadute da oltre 60 giorni o oltre il limite di affidamento per più del 5% del totale . |
| Altri segnali | Esposizioni debitorie previste dall’art. 25‑novies CCII. |
Tabella 2 – Termini e ricorsi per gli atti fiscali
| Atto impugnabile | Termine per ricorso | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento, cartella di pagamento, avviso di liquidazione | 60 giorni dalla notifica; 6 mesi se non notificato | D.Lgs. 546/1992, art. 21 |
| Intimazione di pagamento, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo | 60 giorni | D.Lgs. 546/1992, art. 19 |
| Pignoramento presso terzi | 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi | Codice di procedura civile |
Tabella 3 – Definizioni agevolate e benefici (Legge 197/2022)
| Strumento | Debiti ammessi | Benefici |
|---|---|---|
| Rottamazione quater | Carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 | Pagamento di imposta e spese; annullati interessi, sanzioni, aggio |
| Riammissione 2025 | Soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni | Rientro con pagamento della rata in scadenza il 30 novembre 2025 entro il 9 dicembre |
| Rottamazione quinquies (in discussione) | Carichi affidati fino al 30 giugno 2023 | Dilazioni maggiori (fino a 24 rate), termini da definire nella legge di bilancio 2026 |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è la crisi di liquidità e come si distingue dall’insolvenza?
La crisi di liquidità è la difficoltà temporanea di far fronte ai pagamenti a breve, mentre l’insolvenza implica l’impossibilità definitiva di soddisfare le obbligazioni. La crisi può essere superata con piani di rientro o accordi; l’insolvenza conduce alla liquidazione giudiziale. - Quali segnali devono allertare un imprenditore?
I segnali previsti dall’art. 3 CCII includono debiti retributivi scaduti da oltre 30 giorni, debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni, esposizioni bancarie scadute da oltre 60 giorni e superamento dei limiti di affidamento . Monitorare questi indicatori consente di intervenire tempestivamente. - Quando scatta l’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati?
L’obbligo riguarda tutti gli imprenditori, inclusi quelli di piccole dimensioni. L’art. 3 CCII impone di adottare assetti idonei per rilevare la crisi e assumere iniziative appropriate . - La crisi di liquidità può giustificare l’omesso versamento dell’IVA?
Secondo la Cassazione, la crisi di liquidità non integra automaticamente causa di forza maggiore. La massima dell’ordinanza 31907/2024 precisa che l’illiquidità rientra nel rischio d’impresa . Tuttavia la sentenza 30532/2024 riconosce la non punibilità se l’inadempimento dipende da cause non imputabili all’autore e se il debito è in corso di estinzione . - Entro quanto tempo posso impugnare una cartella di pagamento?
Il termine generale è di 60 giorni dalla notifica . Se la cartella non è notificata, il termine è di 6 mesi dalla conoscenza dell’atto. Ricorda che il mese di agosto sospende i termini. - Quali atti possono essere impugnati?
L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo, diniego di agevolazioni e altri atti per cui la legge prevede l’autonoma impugnabilità . - È obbligatorio l’avvocato per il ricorso tributario?
L’assistenza tecnica è obbligatoria per controversie di valore superiore a 3.000 euro. Per importi inferiori il contribuente può stare in giudizio personalmente ma è consigliabile farsi assistere da un professionista. - Posso chiedere la sospensione di un pignoramento?
Sì, se impugni la cartella o l’atto presupposto puoi chiedere alla Corte la sospensione cautelare. Inoltre, se hai ottenuto una rateizzazione o hai aderito alla rottamazione, puoi chiedere la sospensione all’Agente della riscossione. - Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
La decadenza è automatica: perdi i benefici e quanto versato viene considerato a titolo di acconto . È fondamentale pianificare i pagamenti e rispettare le scadenze. - Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e concordato?
L’accordo di ristrutturazione è un contratto con i creditori che richiede adesioni qualificate (30% o 60% a seconda del tipo), mentre il concordato preventivo è una procedura concorsuale con votazione delle classi di creditori e omologazione giudiziale. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) si colloca a metà tra le due. - Posso aderire alla rottamazione se ho già un piano di rateizzazione?
Sì, i debiti rateizzati possono essere inclusi nella rottamazione, ma devi rinunciare al piano precedente. Valuta l’opportunità con un professionista per evitare aggravi. - Il piano del consumatore è adatto agli imprenditori?
Il piano del consumatore è rivolto alle persone fisiche per debiti non professionali. Gli imprenditori individuali possono accedere se i debiti oggetto del piano sono estranei all’attività d’impresa. - Quanto dura la liquidazione controllata?
La durata dipende dalla complessità del patrimonio da liquidare. Dopo la vendita dei beni e la distribuzione ai creditori, il giudice può concedere l’esdebitazione immediata o posticipata. - Quali garanzie offre la composizione negoziata?
La composizione negoziata consente all’imprenditore di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente. Durante la procedura sono sospese alcune azioni esecutive e non maturano interessi moratori sui debiti tributari. - Cosa significa finanziamento prededucibile?
È un finanziamento erogato durante le procedure di risanamento che ha priorità di rimborso rispetto agli altri debiti. Serve a finanziare la continuità aziendale e può essere garantito dal patrimonio dell’impresa o da fondi pubblici. - Se la mia azienda è sana ma subisco insoluti da clienti, posso accedere alla composizione negoziata?
Sì, la composizione negoziata è rivolta a imprese in stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche se non ancora insolventi. La procedura è volontaria e consente di individuare soluzioni prima dell’aggravarsi della crisi . - L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è vincolante per i creditori?
Sì, se omologato dal tribunale. I creditori sono tenuti a rispettare le condizioni del piano; l’accordo prevede la falcidia dei debiti e la liberazione del patrimonio residuo. - Le sanzioni tributarie possono essere annullate per crisi di liquidità?
No, la mera crisi di liquidità non costituisce forza maggiore. L’ordinanza 31907/2024 ha chiarito che è necessario dimostrare circostanze anormali ed estranee all’operatore . Tuttavia, le sanzioni possono essere ridotte tramite la rottamazione o l’accertamento con adesione. - La composizione negoziata sospende i termini per impugnare gli atti fiscali?
No, la richiesta di composizione negoziata non sospende i termini di decadenza o prescrizione. È quindi necessario impugnare gli atti contestati nei termini previsti anche durante le trattative. - Come posso proteggere il mio patrimonio personale?
Gli imprenditori devono separare i beni personali da quelli aziendali, valutare la trasformazione in società di capitali, stipulare polizze assicurative e predisporre trust o fondi patrimoniali nel rispetto delle norme. Inoltre, le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata consentono di limitare gli effetti delle azioni esecutive.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere concretamente l’applicazione degli strumenti illustrati, si presentano due simulazioni: una relativa alla rottamazione quater e l’altra a un accordo di ristrutturazione.
Simulazione 1 – Rottamazione quater
Scenario: un’impresa ha ricevuto cartelle relative a IVA e IRAP per un totale di 120.000 euro, di cui 90.000 euro per imposta e 30.000 euro per sanzioni e interessi. I carichi sono stati affidati all’Agente della riscossione nel 2021 e rientrano nella rottamazione quater.
Procedura:
- L’impresa presenta domanda di adesione alla rottamazione entro il termine previsto (30 aprile 2023) indicando i ruoli che intende definire.
- AER invia la Comunicazione delle somme dovute con il piano di pagamento.
- L’imposta da pagare è pari a 90.000 euro, mentre sanzioni e interessi sono annullati . Aggiungendo le spese di notifica (2.000 euro) l’importo complessivo è 92.000 euro.
- L’impresa sceglie il pagamento in 18 rate: le prime due (scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) sono pari al 10% ciascuna (9.200 euro), le restanti 16 rate ammontano a 5.750 euro.
- Nel 2025 l’impresa, per difficoltà di liquidità, non paga le rate di luglio e novembre ma usufruisce della riammissione prevista dalla Legge 15/2025, che consente di versare le rate scadute entro il 30 novembre 2025. Grazie alla tolleranza di cinque giorni, il pagamento effettuato il 7 dicembre è considerato tempestivo .
- Proseguendo i pagamenti secondo il piano, l’impresa beneficia della cancellazione di interessi e sanzioni e non subisce azioni esecutive.
Risultati: L’impegno finanziario complessivo (92.000 euro) è inferiore del 23% rispetto al debito originario (120.000 euro). Il rispetto delle scadenze è essenziale per mantenere i benefici; eventuali ritardi comportano la decadenza e la ripresa delle azioni di riscossione .
Simulazione 2 – Accordo di ristrutturazione dei debiti
Scenario: una società di capitali operante nel settore manifatturiero presenta debiti finanziari e commerciali per 2 milioni di euro. A causa della crisi di liquidità, non riesce a rispettare i pagamenti. Tuttavia, dispone di un contratto pluriennale con un cliente affidabile e possiede un immobile dal valore stimato di 1 milione di euro.
Procedura:
- Analisi dell’indebitamento: il team di professionisti guidato dall’Avv. Monardo analizza i bilanci degli ultimi tre anni, la proiezione del cash-flow e individua che la sostenibilità del debito può essere ripristinata riducendo la leva finanziaria e liquidando l’immobile non strumentale.
- Predisposizione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa: la società negozia con le banche (che detengono il 65% dei crediti) un piano che prevede:
- la vendita dell’immobile con ricavato destinato al pagamento immediato di parte dei debiti (1 milione di euro);
- la conversione di 500.000 euro di debiti bancari in finanziamenti prededucibili per sostenere la produzione;
- la dilazione decennale del debito residuo (500.000 euro) con interessi ridotti;
- l’impegno dei soci a versare 200.000 euro di nuovo capitale.
- Omologazione: il tribunale omologa l’accordo e ne estende gli effetti anche ai creditori dissenzienti (il restante 35%).
- Benefici: l’accordo evita la liquidazione giudiziale, consente il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il soddisfacimento dei chirografari in misura proporzionale. La società mantiene l’attività e riduce il debito a livelli sostenibili.
Conclusione
La crisi di liquidità rappresenta un passaggio critico nella vita di un’impresa, ma non necessariamente la porta verso l’insolvenza. Il legislatore italiano ha introdotto un sistema articolato di strumenti di prevenzione e di gestione della crisi: dalla rilevazione tempestiva degli squilibri (art. 3 CCII), alla composizione negoziata, agli accordi di ristrutturazione, ai piani del consumatore e alle definizioni agevolate come la rottamazione quater. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarisce che la crisi di liquidità non è di per sé causa di forza maggiore , ma può giustificare la non punibilità quando deriva da cause estranee al debitore e quando questi dimostra di aver adottato tutte le misure disponibili .
La chiave del successo sta nella tempestività: monitorare gli indicatori di allerta, dotarsi di assetti organizzativi adeguati, chiedere consulenza professionale al primo segnale di difficoltà e scegliere la strategia più idonea (ricorso, rateizzazione, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata). Molto spesso la differenza tra la salvaguardia dell’impresa e la sua liquidazione risiede nella scelta tempestiva dello strumento giusto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare la tua situazione, identificare eventuali vizi degli atti, predisporre ricorsi e piani di ristrutturazione e assisterti nelle trattative con l’Erario e le banche. Grazie alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento, di professionista fiduciario di un OCC e di esperto negoziatore, lo Studio Monardo può individuare soluzioni personalizzate e tempestive per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
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