Garanzie personali e reali dell’imprenditore: differenze come difendersi

Introduzione

Nella vita di imprese, professionisti e privati capita frequentemente di dover prestare o ricevere garanzie a tutela di obbligazioni e debiti. Conoscere le differenze tra garanzie personali e reali e le corrette strategie legali per difendersi è fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare obbligazioni contrattuali, finanziamenti bancari, contestazioni tributarie o difficoltà di pagamento. La normativa italiana, sin dai tempi del Codice civile del 1942, distingue chiaramente tra garanzie che implicano l’impegno patrimoniale dell’intero debitore (garanzie personali) e garanzie che attribuiscono al creditore un diritto di prelazione su uno o più beni determinati (garanzie reali). Comprendere la portata di tali istituti, alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione e delle riforme in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento, consente di prevenire errori, evitare clausole vessatorie e impostare una strategia difensiva efficace.

L’argomento è di estrema attualità perché l’aumento dei tassi di interesse, l’inflazione e la crisi economica hanno provocato un forte incremento dei contenziosi bancari e tributari. Molti debitori, dopo aver firmato fideiussioni o ipoteche, scoprono la presenza di clausole abusive che ampliano la responsabilità oltre quanto previsto dalla legge o li espongono a un rischio di escussione immediata, come nel caso delle clausole “a prima richiesta e senza eccezioni”. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione — tra cui l’ordinanza n. 14687 del 2025 che dichiara nulla la clausola che dispensa il creditore dal termine di sei mesi ex art. 1957 c.c. se non è stata oggetto di trattativa individuale , e la sentenza n. 14704 del 2025 che qualifica come contratto autonomo di garanzia la garanzia con pagamento a prima richiesta senza eccezioni — impongono una rivisitazione dei contratti di garanzia in corso e offrono nuove opportunità difensive ai fideiussori.

Nell’ambito della tutela del debitore, assume rilievo anche la disciplina del sovraindebitamento introdotta con la Legge 3/2012 e confluita nel Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII). Queste normative consentono a consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e start-up di negoziare soluzioni con i creditori e di ottenere l’esdebitazione, evitando il fallimento o l’esecuzione forzata. I dispositivi come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio rappresentano strumenti alternativi alle tradizionali garanzie e riducono il rischio di ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi.

Presentazione dello studio legale

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per assistere il lettore in ogni fase della gestione del debito e delle garanzie. Cassazionista esperto di diritto bancario e tributario, l’avv. Monardo coordina professionisti di comprovata esperienza sul territorio nazionale. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Queste qualifiche gli consentono di offrire una consulenza completa che va dall’analisi dell’atto (cartella di pagamento, fideiussione, atto di ipoteca o pegno) alla predisposizione di ricorsi, sospensioni, trattative con banche ed enti di riscossione, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Se stai affrontando un pignoramento, una segnalazione in centrale rischi, un’ipoteca giudiziale o una fideiussione sgradita, lo Studio Monardo può predisporre l’opposizione, contestare clausole abusive, negoziare accordi transattivi e assisterti in procedure di composizione della crisi. Nei prossimi paragrafi analizzeremo in dettaglio le garanzie personali e reali, la normativa di riferimento, le procedure e le difese, per poi illustrarti come ottenere il supporto professionale dello Studio Monardo.

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1. Contesto normativo: fondamento e differenze tra garanzie personali e reali

Per comprendere le garanzie è necessario partire da alcuni principi generali del Codice civile e della normativa bancaria e tributaria. Il concetto di garanzia non è altro che il mezzo con cui il creditore si assicura l’adempimento dell’obbligazione. Il diritto italiano distingue tra:

  • Garanzie personali, dove una persona diversa dal debitore principale si obbliga personalmente nei confronti del creditore per garantire l’adempimento. La più tipica è la fideiussione, prevista dall’art. 1936 c.c., secondo il quale è fideiussore “chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui” . L’obbligazione del fideiussore è accessoria, nel senso che esiste solo in quanto esiste l’obbligazione principale.
  • Garanzie reali, che attribuiscono al creditore il potere di soddisfarsi sui beni vincolati, con diritto di prelazione rispetto agli altri creditori. Esse comprendono il pegno sui beni mobili, l’ipoteca sui beni immobili o mobili registrati, i privilegi su determinate categorie di beni e l’anticresi, contratto mediante il quale il debitore consegna un immobile al creditore che ne percepisce i frutti .

La differenza fondamentale risiede nel fatto che, nelle garanzie personali, l’intero patrimonio del fideiussore risponde delle obbligazioni, mentre le garanzie reali limitano la garanzia a specifici beni dati in pegno o ipoteca.

1.1 Principi generali: responsabilità e concorso dei creditori

L’art. 2740 c.c. stabilisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” . Questo principio di responsabilità patrimoniale universale implica che, in assenza di garanzie reali o personali, il creditore può aggredire qualsiasi bene del debitore fino a ottenere la soddisfazione del credito. Tuttavia, il debitore può limitare o escludere la responsabilità di alcuni beni mediante patti autorizzati dalla legge (ad esempio, con l’accettazione con beneficio d’inventario o con la separazione patrimoniale nei fondi patrimoniali).

L’art. 2741 c.c. disciplina il concorso dei creditori, affermando il principio della par condicio creditorum: quando il patrimonio del debitore non basta a soddisfare tutti i creditori, il ricavato deve essere distribuito proporzionalmente tra tutti, salvo diritti di prelazione. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e l’ipoteca . La presenza di una garanzia reale dunque conferisce al creditore un diritto di prelazione che si colloca al di sopra dei crediti chirografari (non garantiti).

1.2 Fideiussione (garanzia personale)

La fideiussione è il contratto con cui un terzo (fideiussore) garantisce l’adempimento del debitore principale. La definizione normativa è contenuta nell’art. 1936 c.c., come già ricordato . Le caratteristiche principali sono:

  • Accessorietà: l’obbligazione del fideiussore è subordinata all’esistenza del debito principale. Se l’obbligazione del debitore è nulla o si estingue, anche la fideiussione decade.
  • Obbligazione personale: il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, come fosse debitore principale (principio di solidarietà passiva, art. 1944 c.c.). Può invocare le eccezioni proprie del debitore (art. 1945 c.c.), ma non quelle personali del debitore stesso.
  • Regole sul termine: l’art. 1957 c.c. prevede la decadenza della fideiussione se il creditore non propone azione contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale . La Cassazione ha chiarito che la richiesta stragiudiziale non è sufficiente a evitare la decadenza; è necessario promuovere un giudizio o un’azione esecutiva entro i sei mesi .

1.2.1 Clausole “a prima richiesta e senza eccezioni”

Nel linguaggio bancario, spesso si utilizza la clausola “a prima richiesta” o “senza eccezioni” per velocizzare l’escussione. Tuttavia, la giurisprudenza distingue la fideiussione ordinaria, soggetta a tutte le regole del Codice civile, dal contratto autonomo di garanzia (o garanzia a prima richiesta), che rappresenta un negozio atipico con carattere di autonomo. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14687/2025, ha dichiarato nulla la clausola che deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c., perché la norma mira a tutelare il fideiussore e può essere derogata soltanto con pattuizione individuale, non con moduli prestampati. La decisione afferma che la clausola “costituisce una condizione vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, in quanto attribuisce al creditore un indebito vantaggio” e che “in difetto della prova della trattativa individuale la clausola è nulla” . Questa sentenza ribadisce l’importanza di verificare le condizioni contrattuali e la possibilità di contestare le fideiussioni bancarie predisposte su moduli standard.

Con la sentenza n. 14704/2025, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” trasforma il rapporto da fideiussione in contratto autonomo di garanzia, escludendo l’applicazione dell’art. 1957 c.c. e le eccezioni del debitore. La giurisprudenza ritiene che la garanzia autonoma sia valida solo se le parti hanno voluto creare un vincolo indipendente dall’obbligazione principale; altrimenti, la clausola è inefficace e si applicano le regole della fideiussione.

1.3 Altre garanzie personali: avallo e contratto autonomo di garanzia

Oltre alla fideiussione, esistono altre forme di garanzia personale. L’avallo è previsto dall’art. 36 della Legge cambiaria e consiste nell’impegno di un soggetto a pagare un titolo di credito (cambiale) in luogo del debitore. Anche l’avallante assume un’obbligazione personale accessoria.

Il contratto autonomo di garanzia è un negozio atipico, nato nella prassi bancaria internazionale. A differenza della fideiussione, esso non è accessorio, ma autonomo; l’obbligazione del garante non è subordinata a quella principale e il garante deve pagare a prima richiesta senza poter opporre le eccezioni del debitore, salvo la nullità o l’inesistenza del rapporto. Per tale motivo, l’attenzione è massima: il contratto autonomo di garanzia priva il garante di numerose tutele presenti nella fideiussione e può essere impugnato solo per vizi radicali. La Cassazione negli anni ha sancito la validità di tali contratti purché siano chiari e la volontà sia inequivoca.

1.4 Garanzie reali: pegno, ipoteca, privilegio e anticresi

Le garanzie reali attribuiscono al creditore il diritto di prelazione su determinati beni. Analizziamole separatamente.

1.4.1 Pegno

Il pegno è disciplinato dagli artt. 2784 e seguenti c.c. e consiste nella consegna di un bene mobile o di un credito al creditore, che ne diventa possessore a garanzia del credito. L’art. 2784 c.c. prevede che il pegno possa essere costituito dal debitore o da un terzo e può avere per oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi ad oggetto beni mobili . Il pegno conferisce al creditore il diritto di prelazione sul bene e la facoltà di venderlo in caso di inadempimento, restituendo l’eventuale eccedenza al proprietario. È caratterizzato dai principi di specialità (deve riguardare un bene determinato) e di indivisibilità (il creditore non deve restituire il bene prima di aver soddisfatto interamente il credito).

1.4.2 Ipoteca

L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari su beni immobili o mobili registrati. L’art. 2808 c.c. dispone che essa attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene anche nei confronti del terzo acquirente e di essere soddisfatto sul prezzo con preferenza . L’ipoteca può essere legale, giudiziale o volontaria. Per costituire un’ipoteca volontaria occorrono un titolo (un contratto o un altro atto che costituisca l’obbligazione), la determinazione del credito garantito, l’individuazione del bene ipotecato e l’iscrizione presso la conservatoria. L’ipoteca è efficace per vent’anni salvo rinnovazione.

1.4.3 Privilegi

Il privilegio è un diritto di prelazione che nasce dalla legge per la causa del credito; non richiede la consegna del bene né l’iscrizione, salvo i casi previsti. L’art. 2745 c.c. stabilisce che “il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito” . Esistono privilegi generali sui mobili (per esempio per le spese di giustizia o contributi previdenziali) e privilegi speciali, sia mobiliari che immobiliari (es. per i crediti dei lavoratori sulle merci prodotte, per il venditore sull’immobile venduto). I privilegi competono solo alle categorie espressamente previste dalla legge e attribuiscono al creditore un grado di prelazione superiore rispetto ai creditori chirografari.

1.4.4 Anticresi

L’anticresi è un contratto disciplinato dall’art. 1960 c.c., con cui il debitore o un terzo consegna un immobile al creditore, che ne percepisce i frutti imputandoli prima agli interessi e poi al capitale . È poco utilizzata nella prassi moderna, ma può essere utile quando il creditore preferisce ottenere un reddito dal bene invece di venderlo subito. Anche in questo caso, il creditore ha un diritto di prelazione sui frutti del bene, ma non può alienare l’immobile senza il consenso del debitore.

2. Procedure dopo la notifica di un atto: termini e diritti del debitore

Quando il debitore riceve una notifica di atto (per esempio una cartella di pagamento, un precetto, un pignoramento o la richiesta di escussione di una garanzia), è fondamentale conoscere le scadenze e le procedure per evitare la decadenza dei propri diritti. Le strategie di difesa variano in funzione del tipo di garanzia e dell’atto ricevuto.

2.1 Notifica della cartella di pagamento e avvio del contenzioso tributario

L’Agenzia delle Entrate–Riscossione notifica la cartella di pagamento quando il contribuente non ha saldato il debito a seguito di un avviso di accertamento o di liquidazione. Dalla notifica, il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. È possibile chiedere la sospensione della riscossione depositando un’istanza di sospensione entro il medesimo termine. È opportuno verificare la validità della notifica (ad esempio vizi di notifica, mancanza di motivazione), la prescrizione del credito e la legittimità dell’atto.

Lo studio dell’atto consente di evidenziare eventuali difformità dalle norme tributarie, come l’omessa indicazione del responsabile del procedimento o la mancata motivazione. Nei casi di debiti iscritti a ruolo, il contribuente può anche aderire alle definizioni agevolate (rottamazioni) previste dalla legge di bilancio e dai decreti fiscali.

2.2 Notifica del precetto e dell’atto di pignoramento

Nel diritto civile, dopo l’ottenimento di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo), il creditore notifica al debitore un atto di precetto che lo invita a pagare entro 10 giorni. Trascorso il termine, può procedere al pignoramento dei beni mobili, immobili o crediti presso terzi (stipendio, conto corrente). Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica del precetto o dell’atto di pignoramento, per contestare vizi formali, prescrizione o l’inefficacia del titolo. È possibile anche chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando una somma per sostituire i beni pignorati, o chiedere la riduzione o l’esclusione di beni non pignorabili.

2.3 Escussione della fideiussione o garanzia autonoma

Quando la banca o il creditore richiede il pagamento al fideiussore, occorre verificare se la fideiussione sia valida e se il creditore abbia agito nei termini. L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore può eccepire la decadenza se il creditore non ha promosso azione entro sei mesi dalla scadenza . L’azione deve essere giudiziale, non basta la diffida stragiudiziale . Se la garanzia contiene clausole abusive, il fideiussore può chiedere la declaratoria di nullità parziale con conseguente riduzione della propria responsabilità. È inoltre possibile opporsi se il contratto di garanzia è qualificabile come contratto autonomo di garanzia privo dei requisiti (volontà chiara di rinunciare alle eccezioni), oppure se la garanzia è stata rilasciata in violazione del Codice del consumo.

2.4 Termine di sei mesi ex art. 1957 c.c. e giurisprudenza recente

L’interpretazione dell’art. 1957 c.c. è stata oggetto di numerose pronunce. La Cassazione ha stabilito che il creditore deve avviare un’azione giudiziale o esecutiva entro sei mesi, altrimenti decade dalla garanzia. La mera richiesta stragiudiziale non è sufficiente . L’ordinanza n. 14687/2025 ha affermato che la clausola che esonera il creditore dal rispetto del termine è vessatoria e nulla se non negoziata individualmente . Pertanto, i fideiussori possono invocare la decadenza anche se il contratto prevede deroghe, salvo prova della trattativa.

2.5 Procedura dopo l’iscrizione di ipoteca

In presenza di un’ipoteca giudiziale o legale iscritta su immobili, il debitore può agire per la cancellazione se il credito non sussiste o è prescritto, o se l’iscrizione è viziata (ad esempio, se l’avviso di iscrizione non è stato notificato). La cancellazione dell’ipoteca avviene con ordinanza del giudice o con l’assenso del creditore; occorre presentare ricorso al tribunale competente. Nel frattempo, è possibile richiedere la sospensione dell’esecuzione immobiliare e trattare un accordo transattivo. Lo Studio Monardo analizza la regolarità dell’iscrizione e impugna l’ipoteca illegittima, soprattutto quando l’agente della riscossione iscrive ipoteche per importi inferiori a 20.000 euro in violazione dell’art. 77 D.P.R. 602/1973.

3. Difese e strategie legali per il debitore

Quando ci si trova nella posizione di debitore o garante, è fondamentale conoscere le tutele offerte dall’ordinamento. Di seguito illustreremo le principali strategie difensive contro l’escussione di garanzie personali, l’espropriazione di beni gravati da garanzie reali e le pretese dell’ente riscossore.

3.1 Eccezioni del fideiussore e opposizioni

Il fideiussore può sollevare diverse eccezioni per ridurre o estinguere la propria responsabilità:

  1. Nulità della fideiussione: se mancano i requisiti essenziali del contratto, come la forma scritta o la causa. Molti contratti bancari contengono clausole che riproducono lo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia, ritenute nulle perché in violazione dell’art. 2 della Legge antitrust. Tali clausole possono essere impugnate.
  2. Decadenza ex art. 1957 c.c.: se il creditore non propone l’azione entro sei mesi dalla scadenza . Anche l’atto di precetto o la costituzione in mora sono considerati azioni idonee; la lettera raccomandata non lo è .
  3. Eccesso di garanzia: il garante può chiedere la riduzione se l’obbligazione principale diminuisce o se la garanzia eccede l’importo dovuto.
  4. Nullità della clausola a prima richiesta: come visto, la clausola che prevede il pagamento senza eccezioni è nulla se non è stata trattata individualmente . In tal caso, si applicano le regole della fideiussione.
  5. Azioni di regresso e surroga: dopo aver pagato, il fideiussore può esercitare il regresso contro il debitore principale e surrogarsi nei diritti del creditore (artt. 1950 e 1203 c.c.). È importante pianificare con il proprio legale le modalità per recuperare quanto versato.

3.2 Difese contro l’ipoteca e il pegno

Nel caso di ipoteca su beni immobili, le strategie difensive includono:

  • Verifica della regolarità dell’iscrizione: l’iscrizione dell’ipoteca deve avvenire su un bene specifico, con indicazione del credito garantito; eventuali errori (sproporzione, beni estranei al debitore) ne comportano la nullità.
  • Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi: il debitore può impugnare il pignoramento immobiliare e chiedere la cancellazione dell’ipoteca se il debito è stato estinto o prescritto. Nel caso di ipoteca dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione, è fondamentale verificare che l’importo sia superiore a 20.000 euro, che sia stata notificata l’intimazione di pagamento e che siano decorsi 60 giorni prima dell’iscrizione.
  • Conversione del pignoramento immobiliare: il debitore può chiedere al giudice di sostituire il bene ipotecato con una somma da depositare a garanzia. Ciò consente di liberare l’immobile dall’ipoteca e di evitare l’asta giudiziaria.

Nel caso di pegno, poiché il bene è nelle mani del creditore, è importante verificare che la consegna sia avvenuta regolarmente e che l’eventuale vendita sia effettuata secondo le norme (artt. 2797-2800 c.c.). Se il bene è stato venduto a un prezzo irrisorio o senza pubblicità, il debitore può impugnare la vendita e chiedere il risarcimento.

3.3 Contestazione delle clausole abusive e difesa del consumatore

Molte garanzie sono stipulate con consumatori o microimprese. Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) prevede che le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti siano nulle se non specificamente approvate o trattate. L’ordinanza n. 14687/2025 ha qualificato la clausola che deroga al termine di sei mesi come vessatoria . Di conseguenza, i consumatori possono invocare la nullità e ridurre la propria responsabilità.

Lo Studio Monardo presta particolare attenzione alla tutela dei consumatori, contestando clausole abusive, interessi anatocistici, oneri occulti e spese sproporzionate. Attraverso analisi econometriche e perizie tecniche, è possibile dimostrare la violazione del TUB (Testo unico bancario) e dell’art. 1322 c.c., con richiesta di restituzione degli importi indebitamente corrisposti.

3.4 Strategie negoziali e accordi con le banche

Spesso la soluzione più efficace è la trattativa con la banca o l’ente creditore. L’avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021, può assistere il debitore nella formulazione di proposte di ristrutturazione, riduzione del debito e piani di rientro. La negoziazione può concludersi con:

  1. Accordo stragiudiziale: riduzione del debito in cambio di pagamento immediato o dilazionato. Le banche sono spesso disponibili a stralciare interessi e spese pur di evitare la lunga procedura giudiziale.
  2. Rinegoziazione del finanziamento: allungamento della durata, riduzione del tasso, sospensione delle rate (moratoria).
  3. Cessione del credito: in alcuni casi il debito può essere ceduto a fondi specializzati (NPL). La cessione può offrire margini per una transazione vantaggiosa con il nuovo creditore.
  4. Mediazione civile: per controversie bancarie e finanziarie è obbligatoria la mediazione. Lo Studio assiste il cliente nella procedura, che può portare a un accordo omologato.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione

Oltre alle difese tradizionali, l’ordinamento mette a disposizione diversi strumenti per definire o ridurre i debiti, particolarmente efficaci in ambito tributario e di sovraindebitamento.

4.1 Rottamazione quater e altre definizioni agevolate

Le rottamazioni delle cartelle prevedono la possibilità di pagare le somme dovute in forma agevolata, senza sanzioni e con interessi ridotti. La rottamazione-quater, introdotta con la Legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024), ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, permettendo ai contribuenti decaduti dalla precedente rottamazione di essere riammessi alla procedura . Il contribuente può presentare domanda entro il 30 aprile 2025; il pagamento avviene in rate e consente di estinguere il debito con sconto su sanzioni e interessi. È importante verificare se il carico rientra tra quelli definibili e rispettare i termini di pagamento, poiché la decadenza comporta la perdita dei benefici.

Esistono anche definizioni agevolate delle liti pendenti (per importi fino a 50.000 euro) e lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (legge di bilancio 2023). Questi strumenti consentono di liberarsi da piccoli debiti con un pagamento ridotto o con l’annullamento automatico.

4.2 Legge 3/2012 e Codice della crisi: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, oggi confluita nel Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII). Il sovraindebitamento è definito come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, accompagnata dalla definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni . Per accedere alle procedure è necessario non essere soggetti a fallimento, liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e non aver già utilizzato la procedura nei cinque anni precedenti .

4.2.1 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è destinato al consumatore che ha contratto debiti per bisogni personali e familiari. Viene predisposto con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il debitore presenta al giudice un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento, anche parziale, dei debiti mediante rate sostenibili o la liquidazione di alcuni beni. Il giudice verifica la meritevolezza e l’esecutività del piano e lo omologa, con effetti vincolanti per tutti i creditori. La Cassazione, con la sentenza n. 29746/2025, ha chiarito che un socio fideiussore di una società non può accedere al piano del consumatore se la garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa; si applica la definizione di consumatore dell’art. 2 CCII, analoga a quella del Codice del consumo . Pertanto, solo chi contrae debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale rientra nella procedura.

4.2.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è rivolto al debitore non imprenditore commerciale (professionista, agricoltore, start‑up) che non può accedere al fallimento. Si tratta di un accordo con la maggioranza dei creditori (60% del credito), sottoposto all’omologazione del tribunale. Il piano può prevedere la cessione di beni, moratoria, garanzie personali o reali di terzi. L’art. 8 della Legge 3/2012 consente al piano di prevedere la moratoria dei debiti verso fornitori e la ristrutturazione del mutuo . L’art. 9 stabilisce che, depositato il ricorso, il giudice può sospendere le procedure esecutive fino a 120 giorni . Lo Studio Monardo assiste i debitori nella predisposizione della proposta, nella raccolta del consenso dei creditori e nella gestione dell’iter giudiziario.

4.2.3 Liquidazione controllata del patrimonio

Il procedimento di liquidazione controllata (ex art. 268 CCII) consente al debitore di liquidare tutti i propri beni, con le dovute eccezioni (beni impignorabili, stipendio minimo vitale), per soddisfare i creditori. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dalle obbligazioni residue. Questo strumento è adatto ai casi di insolvenza irreversibile. La legge prevede la figura dell’incapiente: se il debitore non dispone di beni neanche per coprire le spese procedurali, può ottenere l’esdebitazione immediata (art. 283 CCII).

4.2.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per gli imprenditori in crisi, il D.L. 118/2021, convertito dalla legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata. L’art. 2 consente all’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico di richiedere la nomina di un esperto iscritto presso la camera di commercio, che facilita la ricerca di una soluzione con i creditori . L’art. 3 disciplina la piattaforma telematica e i requisiti dell’esperto, tra cui l’iscrizione a un albo professionale e almeno cinque anni di esperienza . La procedura punta a evitare il fallimento attraverso accordi, ristrutturazioni del debito o operazioni straordinarie. Lo Studio Monardo, come esperto negoziatore, accompagna l’imprenditore nella predisposizione dell’istanza e nelle trattative con banche e fornitori.

4.3 Esempi di simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto delle procedure di composizione della crisi e delle rottamazioni, presentiamo alcune simulazioni semplificate (valori indicativi).

Esempio 1 – Fideiussione contestata:

Supponiamo che Tizio abbia garantito un finanziamento di 100.000 € con una fideiussione bancaria standard contenente la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”. Il debitore principale è insolvente e la banca richiede il pagamento al fideiussore. Tizio, assistito dallo Studio Monardo, eccepisce la nullità della clausola e l’applicazione dell’art. 1957 c.c. Poiché la banca non ha agito giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza, la fideiussione è dichiarata decaduta. Tizio è liberato e la banca dovrà agire solo sul patrimonio del debitore principale.

Esempio 2 – Piano del consumatore:

Caia, dipendente con un reddito di 1.800 € al mese, ha accumulato debiti per 60.000 € (prestiti personali, carte di credito, bollette arretrate). Non possiede beni immobili. Con l’assistenza dell’OCC e dell’avv. Monardo, Caia propone un piano del consumatore versando 200 € al mese per 60 mesi (12.000 € totali), più il ricavato della vendita dell’auto (8.000 €). Il giudice omologa il piano, congelando gli interessi e bloccando l’esecuzione. Dopo il pagamento, Caia ottiene l’esdebitazione per la restante parte.

Esempio 3 – Rottamazione quater:

L’azienda Rossi S.r.l. ha debiti tributari iscritti a ruolo per 50.000 € (imposte e sanzioni). Presenta domanda di rottamazione-quater entro il 30 aprile 2025; l’importo è ridotto a 35.000 €, rateizzabile in 18 rate. Grazie alla definizione agevolata, l’azienda evita il pignoramento dei conti correnti e riduce sensibilmente l’esposizione verso l’erario.

5. Errori comuni e consigli pratici per debitori e fideiussori

Nel corso della nostra esperienza abbiamo riscontrato numerosi errori ricorrenti da parte di debitori e fideiussori. Ecco alcuni consigli pratici per evitare spiacevoli conseguenze.

  1. Firmare senza leggere: spesso le garanzie sono inserite in moduli prestampati e i clienti li firmano senza comprendere le clausole. È fondamentale leggere attentamente e pretendere chiarimenti prima di sottoscrivere, soprattutto in merito a clausole di rinuncia alle eccezioni e deroghe ai termini di decadenza.
  2. Ignorare le scadenze: i termini per impugnare una cartella, un precetto o un’ipoteca sono perentori. Trascorsi i 60 giorni (per la cartella) o i 20 giorni (per il precetto), si perde la possibilità di contestare. È bene rivolgersi subito a un legale.
  3. Confondere garanzia reale e personale: molti pensano che la fideiussione limiti la responsabilità solo al bene dato in garanzia; in realtà il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. È preferibile, quando possibile, rilasciare garanzie reali su beni circoscritti piuttosto che garanzie personali illimitate.
  4. Accettare clausole a prima richiesta: tali clausole eliminano la possibilità di opporre eccezioni e possono costringere a pagare somme non dovute. È opportuno negoziare clausole più equilibrate o limitare l’importo garantito.
  5. Ritardare l’azione: più si attende, più cresce l’importo per interessi e sanzioni. Avviare subito la trattativa o la procedura di composizione della crisi consente di ottenere sconti e dilazioni.
  6. Trascurare la tutela patrimoniale: esistono strumenti legittimi, come il fondo patrimoniale, il trust o il contratto di affidamento fiduciario, per proteggere alcuni beni dai creditori. È importante valutarne la convenienza e attuarli prima di contrarre debiti.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Confronto tra garanzie personali e reali

Tipo di garanziaDefinizioneNormativaResponsabilità
FideiussioneContratto con cui un terzo garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmenteArtt. 1936–1957 c.c.Illimitata: il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio; decadenza se il creditore non agisce entro sei mesi
Contratto autonomo di garanziaGaranzia personale atipica, priva di accessorietà; il garante paga a prima richiesta senza eccezioniJurisprudenza (Cass. 14704/2025)Illimitata, salvo vizi radicali; difficoltà di opporre eccezioni
PegnoGaranzia reale su beni mobili, universalità di mobili o crediti; il bene è consegnato al creditoreArtt. 2784–2800 c.c.Limitata al bene dato in pegno; diritto di prelazione e possibilità di vendita
IpotecaGaranzia su beni immobili o mobili registrati; attribuisce il diritto di espropriare il bene e soddisfarsi sul prezzoArtt. 2808–2877 c.c.Limitata al bene ipotecato; efficacia ventennale; rinnovabile
PrivilegioDiritto di prelazione riconosciuto per legge in considerazione della causa del creditoArtt. 2745–2777 c.c.Limitato ai beni su cui la legge accorda privilegio; non richiede consegna o iscrizione salvo casi
AnticresiContratto con cui il debitore consegna un immobile al creditore, che ne percepisce i frutti per imputarli al debitoArtt. 1960–1965 c.c.Il creditore può trattenere i frutti dell’immobile, ma non venderlo

6.2 Termini e scadenze principali

AttoTermine per impugnareRiferimento normativo
Cartella di pagamento60 giorni dalla notificaD.P.R. 602/1973, art. 24
Avviso di accertamento60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Atto di precetto20 giorni per opposizioneArtt. 480 e 617 c.p.c.
Pignoramento20 giorni per opposizioneArt. 617 c.p.c.
Fideiussione (termine per agire del creditore)6 mesi dalla scadenza dell’obbligazioneArt. 1957 c.c.
Rottamazione quaterDomanda entro 30 aprile 2025Legge 15/2025
Piano del consumatorePresentazione del piano con il supporto dell’OCC; tempi variabiliCCII, artt. 67–71

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Che differenza c’è tra fideiussione e garanzia autonoma?

La fideiussione è un contratto accessorio all’obbligazione principale: il fideiussore può opporre le eccezioni del debitore e beneficia del termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. . La garanzia autonoma è un negozio atipico in cui il garante si obbliga a pagare a prima richiesta senza eccezioni, indipendentemente dall’obbligazione principale (Cass. 14704/2025). In quest’ultimo caso, la tutela del garante è più limitata e la clausola deve essere chiara ed espressa.

2. Posso liberarmi da una fideiussione che ho firmato senza saperlo?

Dipende. Se la fideiussione contiene clausole abusive (ad esempio la clausola di rinuncia alle eccezioni), è possibile chiederne la nullità parziale; se manca la forma scritta o il contratto è stato firmato con vizio del consenso (errore, violenza, dolo), si può chiedere l’annullamento. È però difficile recedere unilateralmente; è consigliabile rivolgersi a un legale.

3. Se il debitore principale non paga, il creditore può aggredire subito il fideiussore?

Sì, nella fideiussione solidale la banca può rivolgersi direttamente al garante. Tuttavia, il fideiussore può opporre l’eccezione di preventiva escussione se prevista nel contratto (fideiussione con beneficio di escussione) oppure può invocare la decadenza ex art. 1957 c.c. se il creditore non agisce entro i termini.

4. Come si può contestare un’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione?

È necessario verificare se l’importo è superiore a 20.000 euro, se è stata notificata l’intimazione di pagamento e se sono decorsi 60 giorni prima dell’iscrizione. In caso contrario, l’ipoteca è illegittima e può essere cancellata. Anche la prescrizione del credito o vizi di notifica consentono di opporsi.

5. Chi può accedere al piano del consumatore?

Possono accedervi i consumatori, cioè le persone fisiche che hanno contratto debiti per bisogni personali e familiari. La Cassazione ha precisato che un socio-fideiussore non è considerato consumatore se la garanzia è legata all’attività d’impresa .

6. Qual è la durata di un’ipoteca volontaria?

L’ipoteca dura vent’anni dalla data dell’iscrizione, ma può essere rinnovata per altri vent’anni. Se il credito si estingue, il debitore può chiedere la cancellazione.

7. Il pegno su un bene mobile può essere opposto a terzi senza la consegna?

No. Per essere opponibile a terzi, il pegno richiede la consegna del bene al creditore; in caso di pegno su crediti, è necessario notificare l’atto al debitore ceduto o accettarlo.

8. È possibile rateizzare il pagamento di una cartella esattoriale?

Sì. L’Agente della riscossione consente piani di rateazione ordinari fino a 72 rate mensili; in caso di comprovate difficoltà, può arrivare a 120 rate. Con la rottamazione-quater si può pagare in 18 rate. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio.

9. Cos’è la composizione negoziata della crisi?

È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 che permette all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto indipendente per negoziare con i creditori una soluzione (accordo, cessione, ristrutturazione). L’obiettivo è evitare la liquidazione giudiziale. L’esperto deve avere esperienza pluriennale e iscrizione a un ordine professionale .

10. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?

Si decade dal beneficio e le somme dovute si considerano immediatamente esigibili con sanzioni e interessi. È quindi essenziale rispettare le scadenze.

11. Un soggetto può accedere due volte alla procedura di sovraindebitamento?

No. La Legge 3/2012 e il CCII prevedono che non sia possibile accedere nuovamente alla procedura prima di cinque anni . Tuttavia, esistono eccezioni per debiti sorti successivamente e per procedure diverse (ad esempio, piano del consumatore dopo accordo). È bene verificare con un professionista.

12. È vantaggioso costituire un trust per proteggere il patrimonio?

Il trust permette di segregare alcuni beni, sottraendoli al rischio di aggressione da parte dei creditori, se istituito prima del sorgere dei debiti e per scopi leciti. Tuttavia, richiede costi e formalità; un’analisi approfondita con un avvocato è consigliata.

13. È possibile esdebitarsi completamente?

Con la liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), è possibile ottenere la liberazione totale dai debiti residui dopo la liquidazione dei beni, a condizione che non vi siano frodi. Per i consumatori, l’esdebitazione avviene dopo l’esecuzione del piano omologato.

14. Posso fare opposizione al precetto per difetti del titolo?

Sì. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) consente di contestare vizi formali dell’atto (mancata notifica, inesistenza del titolo, prescrizione). Deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del precetto o del pignoramento.

15. Se pago come garante posso recuperare quanto pagato?

Il garante che paga può esercitare l’azione di regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.) e surrogarsi nei diritti del creditore (art. 1203 c.c.). È consigliabile ottenere un riconoscimento del debito da parte del debitore e monitorare eventuali beni aggredibili.

16. Le garanzie possono essere limitate a un importo massimo?

Sì. È possibile pattuire che la garanzia copra solo una determinata somma (massimale). Ciò limita l’esposizione del garante e riduce i rischi patrimoniali.

17. Quali beni non sono pignorabili?

Il codice di procedura civile prevede l’impignorabilità di alcuni beni come i mobili indispensabili per la vita domestica, gli strumenti necessari all’attività professionale, gli assegni di mantenimento, le pensioni fino a un certo limite e una quota dello stipendio (fino a un massimo di un quinto). È opportuno conoscere queste tutele per evitare aggressioni illegittime.

18. Un’impresa familiare può richiedere il piano del consumatore?

No. Solo le persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali possono richiedere il piano del consumatore. Le imprese familiari devono ricorrere ad altri strumenti come l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata.

19. Quanto dura la procedura di composizione della crisi?

Dipende dal tipo di procedura. Il piano del consumatore può essere omologato in pochi mesi, mentre l’accordo di ristrutturazione richiede il voto dei creditori e può durare più a lungo. La composizione negoziata ha una durata variabile (alcuni mesi) e si basa sulle trattative con i creditori. In ogni caso, l’assistenza di un professionista accorcia i tempi.

20. Posso impugnare la clausola di rinuncia al beneficio di escussione?

Sì. Le clausole con cui il fideiussore rinuncia in anticipo al beneficio della preventiva escussione del debitore possono essere considerate vessatorie se inserite in contratti con consumatori. La nullità però non elimina l’intera garanzia, ma solo la clausola abusiva, a meno che il garante dimostri di non aver voluto obbligarsi senza tale clausola.

8. Simulazioni di casi e numeri

Per offrire un’idea più concreta, riportiamo altre simulazioni numeriche che evidenziano la differenza tra garanzie reali e personali e il vantaggio delle procedure di composizione della crisi.

8.1 Comparazione tra fideiussione e pegno

Supponiamo che un imprenditore richieda un finanziamento di 200.000 €. La banca propone due alternative:

  1. Fideiussione del socio con clausola a prima richiesta. Il socio garantisce illimitatamente il rimborso del finanziamento. In caso di insolvenza, la banca può escutere immediatamente il socio per l’intero importo. Il socio rischia il suo patrimonio personale (casa, auto, risparmi).
  2. Pegno su merci in magazzino. L’azienda costituisce un pegno su merci del valore di 200.000 €. In caso di insolvenza, la banca può vendere le merci. Se il prezzo non copre l’intero debito, potrà chiedere il residuo all’impresa, ma non potrà aggredire il patrimonio dei soci. Il rischio per i soci è limitato.

Questa comparazione mostra come, quando possibile, sia preferibile fornire garanzie reali (che limitano il rischio) rispetto a garanzie personali illimitate.

8.2 Effetti della moratoria nel piano del consumatore

Mario, lavoratore autonomo, ha un mutuo ipotecario residuo di 120.000 € e debiti con finanziarie per 30.000 €. Il valore dell’immobile è di 150.000 €. Con la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, Mario ottiene una moratoria di 5 anni sul mutuo e la sospensione delle azioni esecutive . Durante la moratoria paga solo interessi ridotti; le finanziare ricevono il 30% del loro credito. Mario riesce a mantenere la casa e a ripartire. Senza la procedura avrebbe rischiato la vendita forzata e la perdita dell’immobile.

8.3 Esdebitazione dell’incapiente

Luisa, pensionata, non possiede beni e ha debiti per 15.000 €. Accede alla liquidazione controllata e, dopo aver ceduto una piccola quota della pensione per le spese procedurali, ottiene l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), liberandosi dal resto. Questo dimostra che anche chi ha debiti modesti può ottenere una nuova partenza.

9. Conclusione

Le garanzie personali e reali costituiscono strumenti essenziali nella prassi contrattuale, ma nascondono insidie per chi si trova dalla parte del debitore o del fideiussore. La distinzione tra fideiussione ordinaria, garanzia autonoma, pegno, ipoteca, privilegio e anticresi non è solo accademica: determina diritti e obblighi diversi, tempi di escussione, possibilità di opporre eccezioni e limite della responsabilità patrimoniale. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione (14687/2025 sulla nullità della clausola che dispensa il creditore dal termine di sei mesi , 14704/2025 sull’autonomia della garanzia a prima richiesta, 29746/2025 che limita il piano del consumatore ai veri consumatori ) dimostrano che la giurisprudenza è in continua evoluzione e richiede aggiornamenti costanti.

Oltre alle difese tradizionali (eccezioni del fideiussore, opposizione al precetto, impugnazione dell’ipoteca) esistono strumenti di composizione della crisi e definizioni agevolate che consentono di ristrutturare il debito, rateizzarlo o ridurlo, in modo da evitare l’espropriazione dei beni e l’aggressione del patrimonio familiare. La rottamazione-quater offre la possibilità di saldare i debiti fiscali con sconti, mentre il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata consentono di ottenere una nuova partenza in presenza di sovraindebitamento. La composizione negoziata aiuta gli imprenditori in difficoltà a gestire la crisi senza fallire.

In conclusione, agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti qualificati è la chiave per trasformare una situazione di difficoltà in un’occasione di ristrutturazione e tutela. Lo Studio legale Monardo mette a disposizione competenze multidisciplinari in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa per analizzare gli atti, contestare le clausole abusive, negoziare con le banche, predisporre ricorsi e piani di rientro, e accompagnare i clienti nelle procedure di composizione della crisi. Ricorda che ogni situazione è diversa e richiede una strategia personalizzata; un confronto immediato con un avvocato può farti risparmiare tempo e denaro e proteggere il tuo patrimonio.

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