Introduzione: perché reagire è fondamentale
Ricevere un atto di precetto significa che un creditore sta per avviare l’esecuzione forzata nei nostri confronti. Il precetto non è una semplice diffida: è un’intimazione a pagare entro un termine minimo di dieci giorni, con l’avvertimento che in caso di inadempimento seguirà il pignoramento dei beni o altri atti esecutivi. La sua funzione è disciplinata dall’articolo 480 del Codice di procedura civile (c.p.c.), che prevede che il precetto debba contenere la diffida a soddisfare l’obbligazione e l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’esecuzione forzata . Il legislatore ha arricchito l’atto di precetto di ulteriori informazioni: deve precisare l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e l’elezione di domicilio della parte istante, nonché avvertire il debitore della possibilità di rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) o ad un professionista nominato dal giudice per cercare un accordo o un piano del consumatore .
Non reagire o sottovalutare il precetto può comportare gravi conseguenze: scaduto il termine, il creditore potrà procedere al pignoramento dei beni mobili, immobili o presso terzi e iscrivere ipoteche o fermi amministrativi. È quindi indispensabile conoscere i propri diritti, verificare la regolarità dell’atto, valutare possibili opposizioni e pianificare una strategia difensiva.
L’intervento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Per affrontare efficacemente un precetto occorre l’assistenza di professionisti esperti nel settore esecutivo, bancario e tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale nel diritto bancario, tributario e delle esecuzioni forzate.
- Cassazionista: l’Avv. Monardo può patrocinare innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, garantendo difesa anche in sede di legittimità.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: possiede competenze specifiche nelle procedure di accordo e piani del consumatore.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora con organismi riconosciuti e può assistere i debitori nella predisposizione delle domande e dei piani.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: ha maturato esperienza nelle procedure di composizione negoziata, oggi inserite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza .
Grazie a questo profilo, lo studio può analizzare l’atto, individuare vizi formali o sostanziali, proporre opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o della procedura, avviare trattative stragiudiziali con il creditore, predisporre piani di rientro e ricorrere agli strumenti di composizione della crisi (accordo, piano del consumatore, esdebitazione). L’obiettivo è salvaguardare il patrimonio del debitore, evitare pignoramenti e ipoteche e giungere ad una soluzione sostenibile.
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Contesto normativo e giurisprudenziale: cosa dice la legge
1. La forma e il contenuto del precetto (art. 480 c.p.c.)
L’atto di precetto è regolato dall’art. 480 c.p.c., aggiornato dalla riforma Cartabia e dal correttivo 2024. L’articolo stabilisce che:
- Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligazione risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo autorizzazione del giudice per un termine più breve .
- Deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo (se è stata effettuata separatamente) o la trascrizione integrale del titolo quando è richiesta dalla legge .
- Deve avvertire il debitore della facoltà di rivolgersi, con l’aiuto di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, per concludere un accordo con i creditori o proporre un piano del consumatore . Questo riferimento collega il precetto alla disciplina della Legge 3/2012 e al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, consentendo al debitore di evitare la procedura esecutiva mediante strumenti di sovraindebitamento.
- A seguito del correttivo Cartabia (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), il precetto deve indicare anche il giudice competente per l’esecuzione e, se firmato dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice, oppure l’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi. In mancanza, le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo di notifica e le comunicazioni si fanno presso la cancelleria .
Queste prescrizioni mirano a rendere l’atto più trasparente e a garantire al debitore conoscenza completa del procedimento e possibilità di difesa. La nullità del precetto per vizi formali può essere eccepita con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica.
2. Decorrenza ed efficacia del precetto (art. 481 c.p.c.)
L’art. 481 c.p.c. stabilisce che il precetto perde efficacia se entro novanta giorni dalla notifica non è iniziata l’esecuzione. Ciò significa che, se il creditore non promuove il pignoramento (o un altro atto esecutivo) entro 90 giorni, il precetto non produce più effetti e dovrà essere nuovamente notificato. La riforma Cartabia ha chiarito che la semplice presentazione di un’istanza di mediazione civile o negoziazione assistita sospende il termine di efficacia, a condizione che l’istanza sia comunicata al creditore.
3. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.)
Il debitore che riceve il precetto ha due principali strumenti di difesa:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): quando si contesta il diritto del creditore a procedere, ad esempio perché il titolo esecutivo è nullo, prescritto, già estinto o vi sono cause di invalidità. Questa opposizione può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (entro il termine di efficacia del precetto) con atto di citazione dinanzi al giudice competente, oppure dopo l’inizio dell’esecuzione fino alla vendita o assegnazione. In pendenza dell’opposizione, il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a far valere i vizi formali del precetto e degli altri atti esecutivi (mancata notificazione del titolo, omessa indicazione del giudice competente, difformità tra titolo e precetto, vizi di notifica). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto, o dalla conoscenza legale dell’atto. Il giudice può sospendere il procedimento se ritiene fondate le doglianze.
4. Novità giurisprudenziali (2024‑2025)
La giurisprudenza recente ha fornito chiarimenti importanti sui requisiti del precetto e sulla disciplina del processo esecutivo:
- Attestazione di conformità delle copie: la Corte di cassazione, sezione III, con sentenza 27 ottobre 2025 n. 28513, ha affrontato il contrasto sulla mancata attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento al momento dell’iscrizione a ruolo dell’esecuzione. La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: l’iscrizione a ruolo deve avvenire nel termine perentorio previsto dagli articoli 543 e 557 c.p.c. depositando copie attestate conformi degli atti; il tardivo deposito delle copie conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo . Pertanto, la mancata attestazione non può essere sanata con successivo deposito.
- Omissione della formula esecutiva: con ordinanza n. 7111/2025, la terza sezione della Cassazione ha stabilito che, nel precetto fondato su sentenza, non è necessario indicare la data di apposizione della formula esecutiva. L’obbligo previsto dall’art. 654 c.p.c. (che impone la menzione della formula per i decreti ingiuntivi) è norma speciale e non può essere applicato ai precetti su sentenza; l’indicazione richiesta dall’art. 480 c.p.c. riguarda solo la data di notifica del titolo . La pronuncia riafferma che le forme processuali non devono diventare trappole per il creditore quando la legge non lo richiede.
- Nuove formalità e nullità: la riforma Cartabia e il correttivo 2024 hanno introdotto nuovi requisiti (indicazione del giudice dell’esecuzione, avvertimento sull’OCC). Secondo la giurisprudenza di merito, l’omessa indicazione del giudice competente non determina la nullità del precetto se l’atto consente comunque di individuare il tribunale dell’esecuzione; tuttavia, può comportare che le opposizioni siano proposte presso il giudice del luogo di notifica .
5. Legge 3/2012 e Codice della crisi: opportunità per i debitori
L’art. 480 c.p.c. richiama espressamente la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, che disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il Ministero della Giustizia evidenzia che, nelle procedure regolate da questa legge (accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio), il debitore deve essere assistito da un Organismo di composizione della crisi (OCC) . Il DM 24 settembre 2014 n. 202 ha istituito un Registro degli organismi e stabilito i requisiti di iscrizione .
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), le procedure di sovraindebitamento sono state riordinate agli artt. 65‑83 e 268‑280 del Codice. L’art. 12 del Codice, introdotto dal D.L. 118/2021 e ora inserito agli artt. 12 e seguenti del Codice, prevede la composizione negoziata della crisi: l’imprenditore in difficoltà può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto che agevoli le trattative con i creditori; l’istanza va presentata tramite una piattaforma telematica nazionale . Questi strumenti possono sospendere o impedire l’esecuzione forzata e consentire una gestione più ordinata del debito.
6. Definizioni agevolate e rottamazione delle cartelle
Molti precetti sono emessi dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per debiti tributari iscritti a ruolo. In questi casi, è possibile beneficiare delle misure di “pace fiscale” e di rottamazione delle cartelle. L’emendamento al decreto Milleproroghe approvato nel febbraio 2025 ha riaperto i termini per la riammissione alla rottamazione quater per i carichi decaduti, consentendo di inviare la dichiarazione entro il 30 aprile 2025 . La misura permette di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese esecutive, senza interessi, sanzioni né aggio .
Dopo la domanda, l’Agenzia comunica l’importo dovuto, le scadenze e i moduli di pagamento . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione (entro il 31 ottobre 2023) oppure in 18 rate: le prime due scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le restanti rate hanno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2024 . Entro il 30 aprile 2025 i contribuenti decaduti possono chiedere la riammissione . La Legge n. 18/2024 ha prorogato al 15 marzo 2024 il termine per pagare le prime tre rate , mentre il D.Lgs. 108/2024 ha spostato al 15 settembre 2024 la quinta rata .
Queste misure impediscono nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti inclusi nella definizione agevolata, a condizione che il debitore rispetti le scadenze; in caso di mancato pagamento, la definizione decade e le somme versate sono considerate acconto .
Procedura dopo la notifica del precetto: passi da seguire
1. Verificare la regolarità formale
Appena ricevuto il precetto, il primo passo è esaminare se l’atto rispetta i requisiti richiesti dall’art. 480 c.p.c. e dalle norme speciali. Occorre controllare che:
- sia indicato il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, atto pubblico, cartella esattoriale) e, se notificato separatamente, la data della notifica;
- sia rispettato il termine minimo di dieci giorni tra la notifica e il termine di adempimento;
- contenga l’ammontare del credito (capitale, interessi, spese), con indicazione degli interessi convenzionali o legali e delle spese maturate;
- riporti l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e l’elezione di domicilio della parte istante (salvo che sia notificato da un avvocato che elegga domicilio presso la propria PEC);
- contenga l’avvertimento sulla possibilità di rivolgersi a un OCC o a un professionista per la composizione della crisi ;
- sia sottoscritto dall’avvocato e notificato personalmente al debitore con relata dell’ufficiale giudiziario o tramite posta elettronica certificata.
Se mancano questi elementi, l’atto può essere viziato. Le irregolarità possono dar luogo all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (entro venti giorni), con possibile sospensione del procedimento. La nullità può essere sanata solo se il debitore si costituisce e non eccepisce il vizio.
2. Verificare la validità del titolo esecutivo
Il creditore può procedere all’esecuzione solo se dispone di un titolo esecutivo valido: una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, un contratto di mutuo assistito da clausola di accelerazione, un atto pubblico, un’obbligazione cambiaria o un ruolo esattoriale. Occorre quindi esaminare:
- se la sentenza è passata in giudicato o, in caso di provvisoria esecutività, se è stata notificata con la formula esecutiva (che dal 2023 non è più necessaria per i provvedimenti giudiziali);
- se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo e se l’opposizione è ancora pendente;
- per le cartelle esattoriali, se il carico è stato correttamente iscritto a ruolo, se la cartella è stata notificata regolarmente e se il debito non è prescritto. Spesso le cartelle notificate da oltre cinque o dieci anni possono essere prescritte;
- se il contratto o il titolo è stato notificato correttamente e se non vi sono cause di nullità (anatocismo, usura, difetto di forma).
Qualora il titolo presenti vizi, si può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far dichiarare l’inesistenza del diritto di procedere.
3. Calcolare i termini di efficacia
Dal giorno di notifica decorre il termine di 90 giorni entro il quale il creditore deve iniziare l’esecuzione (pignoramento, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo). Se entro questo periodo non viene compiuto alcun atto esecutivo, il precetto perde efficacia e il creditore dovrà notificarlo nuovamente. Il termine può essere sospeso:
- dalla presentazione di un’istanza di mediazione obbligatoria (nei casi previsti) o di negoziazione assistita, purché l’istanza sia comunicata al creditore;
- dalla pendenza di ricorsi amministrativi o giudiziali che comportino la sospensione del titolo (ricorso per cassazione, istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c., sospensione ex art. 62 d.lgs. 546/1992 in materia tributaria);
- dall’ammissione del debitore a procedure di composizione della crisi (accordo, piano del consumatore, esdebitazione).
4. Scegliere la strategia difensiva
Dopo aver analizzato la regolarità del precetto e del titolo, occorre decidere come procedere:
a) Pagare il debito o raggiungere un accordo
Se il debito è certo, liquido ed esigibile e non vi sono vizi formali, pagare l’importo entro il termine di dieci giorni evita l’avvio dell’esecuzione. È possibile chiedere al creditore una dilazione o un piano di rientro; spesso i creditori (banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate – Riscossione) preferiscono rateizzare piuttosto che procedere al pignoramento.
Per i debiti fiscali, si può aderire alla rottamazione-quater o ad altre definizioni agevolate: la rottamazione permette di pagare solo il capitale e le spese, eliminando sanzioni e interessi . Chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni può chiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 .
b) Opporsi all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Se si ritiene che il credito sia prescritto, nullo o inesigibile, è possibile proporre opposizione all’esecuzione. L’atto di citazione dovrà essere notificato al creditore e comporta l’instaurazione di un giudizio di cognizione, nel quale il giudice può sospendere l’esecuzione e, se del caso, revocare il titolo. È importante allegare tutta la documentazione (contratti, estratti conto, comunicazioni) e, se necessario, sollevare questioni di anatocismo o usura.
c) Opporsi agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Se l’irregolarità riguarda il precetto (omessa notifica del titolo, vizi di forma, difformità del credito, mancanza dell’indicazione del giudice dell’esecuzione), bisogna proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica. La giurisprudenza ha chiarito che l’omessa indicazione della data della formula esecutiva nel precetto su sentenza non comporta nullità , mentre l’omesso deposito delle copie attestate conformi entro il termine perentorio comporta l’inefficacia del pignoramento .
d) Chiedere la sospensione dell’esecuzione
In pendenza di opposizione, il debitore può chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o dell’atto opposto. La sospensione può essere concessa con provvedimento sommario se sussistono gravi motivi. Anche il giudice dell’esecuzione, ex art. 624 c.p.c., può sospendere il procedimento se vi sono gravi vizi.
e) Ricorrere agli strumenti di composizione della crisi
Se il debito è elevato e non può essere pagato, è consigliabile valutare le procedure di composizione della crisi:
- Accordo di composizione della crisi: riservato a consumatori, professionisti o piccoli imprenditori (sotto le soglie del fallimento), prevede la proposta di un accordo ai creditori con l’ausilio dell’OCC; l’accordo è omologato dal tribunale ed è vincolante se approvato dalla maggioranza.
- Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche non imprenditrici. Il debitore, con l’ausilio dell’OCC, propone un piano di rientro che viene omologato dal tribunale anche senza l’assenso dei creditori se rispetta determinati requisiti.
- Liquidazione del patrimonio: comporta la liquidazione dei beni del debitore per soddisfare i creditori e consente, a fine procedura, l’esdebitazione.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021 e ora agli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi . L’imprenditore chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto negoziatore; durante le trattative le azioni esecutive sono sospese, salvo autorizzazione del tribunale.
5. Attendere il pignoramento: tempi e modalità
Se non si paga né si propone opposizione, il creditore può avviare il pignoramento. Le modalità variano:
- Pignoramento mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario si presenta presso la residenza o la sede aziendale e redige un verbale di pignoramento. Può pignorare beni mobili, denaro contante o assegni.
- Pignoramento immobiliare: viene notificato un atto di pignoramento dell’immobile, con successiva iscrizione nei registri immobiliari. A seguito della riforma, il creditore deve depositare copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento entro 15 giorni; in caso contrario, il pignoramento è inefficace .
- Pignoramento presso terzi: il creditore pignora crediti del debitore verso terzi (es. stipendio, conto corrente). L’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo, con citazione dell’udienza. Anche in questo caso il deposito delle copie conformi è essenziale.
Durante l’esecuzione, il debitore può ancora proporre opposizione (entro i limiti temporali) e può richiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro (conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.) versando almeno un quinto del credito.
Difese e strategie legali: come opporsi o definire il debito
1. Eccepire vizi formali del precetto
La prima linea di difesa è verificare se il precetto presenta vizi che ne determinano la nullità: omissione delle indicazioni obbligatorie, mancanza della sottoscrizione, assenza della relata di notifica, mancanza dell’allegato titolo esecutivo, errore nella quantificazione del credito. La Cassazione ha più volte ribadito che l’atto di precetto deve contenere l’indicazione della data di notificazione del titolo e, dopo il correttivo Cartabia, del giudice competente per l’esecuzione .
Se l’atto è viziato, il debitore può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica, chiedendo l’annullamento del precetto e la sospensione del procedimento. È essenziale depositare tutta la documentazione e allegare la prova del vizio (es. prova della mancata notifica del titolo, copia del precetto priva dell’avvertimento sull’OCC, difformità tra importo richiesto e titolo).
2. Contestare il diritto del creditore
Se il debitore ritiene che il credito sia inesistente o già estinto (ad esempio per pagamento, compensazione, prescrizione, nullità del contratto, anatocismo o usura), può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). L’opposizione può essere proposta:
- Prima dell’inizio dell’esecuzione, entro il termine di efficacia del precetto (90 giorni). In tal caso la causa è introdotta con atto di citazione dinanzi al giudice competente (tribunale o giudice di pace). Il giudice può sospendere il titolo esecutivo in via cautelare.
- Dopo l’inizio dell’esecuzione, fino al momento della vendita o dell’assegnazione dei beni pignorati. L’opposizione va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione, che decide sulla sospensione e rimette la causa al giudice competente per la decisione sul merito.
L’opposizione deve essere motivata e supportata da prove. Ad esempio, per contestare l’usura bancaria occorre produrre il contratto di finanziamento e gli estratti conto; per eccepire la prescrizione del credito tributario occorre dimostrare il decorso dei termini (generalmente cinque anni per i tributi erariali e dieci anni per altri debiti). L’assistenza di un avvocato esperto è indispensabile.
3. Richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva
Una strategia frequente consiste nel chiedere al giudice la sospensione della procedura esecutiva. Ci sono diverse basi normative:
- Art. 373 c.p.c.: sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o in cassazione.
- Art. 624 c.p.c.: il giudice dell’esecuzione può sospendere l’esecuzione per gravi motivi su istanza del debitore o d’ufficio.
- Art. 283 c.p.c.: sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza soggetta a reclamo.
- Art. 62 d.lgs. 546/1992: sospensione dell’atto impugnato davanti alle commissioni tributarie (oggi Corte di giustizia tributaria).
Per ottenere la sospensione, occorre allegare gravi motivi, come la mancanza del titolo, la probabile fondatezza dell’opposizione, la sproporzione evidente tra il debito e i beni pignorati, il rischio di danno grave ed irreparabile. Il giudice valuta in via sommaria la possibilità di accoglimento e può subordinare la sospensione alla prestazione di una cauzione.
4. Aprire un tavolo di trattativa e concordare un piano di rientro
Se il debito è dovuto ma il debitore non dispone della liquidità per saldarlo, è consigliabile negoziare un piano di rientro con il creditore. Le banche e le finanziarie sono spesso disposte a concedere una dilazione, specie se l’alternativa è un’esecuzione costosa e incerta.
Lo studio dell’Avv. Monardo avvia trattative stragiudiziali con i legali del creditore per:
- concordare un piano di rientro in rate sostenibili;
- ridurre interessi e sanzioni;
- ottenere la rinuncia all’esecuzione in cambio del pagamento programmato;
- proporre transazioni a saldo e stralcio, versando una somma inferiore a titolo di definizione del contenzioso.
Queste soluzioni sono più rapide e meno onerose rispetto all’esecuzione forzata e consentono di mantenere una relazione commerciale con il creditore.
5. Accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Quando il debito complessivo supera le capacità di rimborso e il precetto è solo una delle tante minacce, conviene ricorrere alle procedure di composizione della crisi previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il precetto, come visto, deve avvertire il debitore di questa possibilità . Le principali procedure sono:
- Accordo di composizione della crisi: il debitore, con l’ausilio dell’OCC, propone un accordo ai creditori che prevede il pagamento, anche parziale, dei debiti. Per l’omologazione è richiesto il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei debiti chirografari. L’accordo sospende le procedure esecutive e, se omologato, le estingue.
- Piano del consumatore: è rivolto ai privati non imprenditori. Il piano può prevedere una riduzione consistente dei debiti sulla base della capacità reddituale del consumatore. È omologato dal giudice se il debitore dimostra la meritevolezza e se il piano è sostenibile; l’assenso dei creditori non è indispensabile.
- Liquidazione del patrimonio: comporta la liquidazione dei beni del debitore con l’assistenza dell’OCC. Il ricavato viene distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Al termine della procedura, il debitore meritevole ottiene l’esdebitazione residua (liberazione dai debiti rimasti).
- Esdebitazione dell’incapiente: introdotta dal Codice della crisi, consente al debitore che non possiede beni o redditi sufficienti per avviare un accordo o un piano di ottenere, con l’assistenza dell’OCC, la liberazione dai debiti senza alcun pagamento immediato; è riservata ai debitori meritevoli e può essere richiesta solo una volta ogni sette anni.
Queste procedure richiedono l’assistenza di professionisti competenti. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può accompagnare il debitore lungo l’intero percorso: dalla predisposizione della domanda alla negoziazione con i creditori e all’omologazione.
6. Usare la composizione negoziata della crisi d’impresa
Per gli imprenditori in difficoltà, il D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi, oggi incorporata nel Codice della crisi agli articoli 12 e seguenti. La Camera di commercio nomina un esperto che assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori; l’istanza si presenta tramite una piattaforma telematica . Durante le trattative sono sospese le azioni esecutive e cautelari, salvo autorizzazione del tribunale. Lo strumento consente di ristrutturare i debiti, anche tributari e previdenziali, con l’ausilio dell’esperto e di salvare l’impresa.
Strumenti alternativi alla procedura esecutiva
1. Definizioni agevolate e pace fiscale
Oltre alla rottamazione-quater, il legislatore ha previsto altre definizioni agevolate per i debiti fiscali e contributivi:
- Saldo e stralcio: misura introdotta dalla Legge 145/2018 e riaperta negli anni successivi. Consente ai contribuenti con ISEE fino a 20 000 € di pagare solo una percentuale del capitale (16 % – 35 %) e le spese, cancellando il resto. È riservata a persone fisiche in difficoltà economica.
- Stralcio automatico dei mini‑debiti: la Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha disposto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1 000 € affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questo stralcio ha liberato molti contribuenti da vecchie cartelle.
- Definizioni agevolate delle liti pendenti: i contribuenti possono chiudere i giudizi tributari pendenti versando una percentuale del tributo contestato; se l’Agenzia ha perso in primo grado, la percentuale è ridotta.
2. Mediazione e negoziazione assistita
In materia di contratti bancari, assicurativi o finanziari, il D.Lgs. 28/2010 ha introdotto la mediazione obbligatoria. La presentazione dell’istanza di mediazione sospende il termine di efficacia del precetto e dell’esecuzione. La negoziazione assistita (D.L. 132/2014) è obbligatoria nelle controversie di valore inferiore a 50 000 € riguardanti richieste di pagamento; la sua attivazione sospende i termini e può portare a un accordo stragiudiziale.
3. Piani di rientro extragiudiziali
In alcuni casi, soprattutto con istituti di credito e finanziarie, è possibile concordare piani di rientro extragiudiziali. Il debitore si impegna a versare rate mensili o trimestrali; in cambio il creditore sospende l’esecuzione. È consigliabile formalizzare l’accordo per iscritto con l’assistenza di un legale; il mancato pagamento può riattivare la procedura.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notifica: molti debitori non aprono la raccomandata o la PEC. È un errore grave: i termini decorrono comunque dalla data di notifica.
- Pagare senza controllare: prima di pagare bisogna verificare l’importo e il titolo. Si possono scoprire errori nella quantificazione degli interessi o prescrizioni.
- Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: le opposizioni richiedono competenze tecniche; presentare atti senza assistenza può precludere la tutela.
- Aspettare il pignoramento: attendere che il creditore agisca rende più difficile negoziare e aumentano le spese. È meglio contattare subito il creditore per un accordo.
- Non valutare strumenti alternativi: spesso il debitore non conosce la possibilità di aderire a definizioni agevolate o procedure di sovraindebitamento. Informarsi in tempo può evitare l’esecuzione.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Contenuto obbligatorio del precetto
| Requisito | Riferimento normativo | Note principali |
|---|---|---|
| Intimazione a pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni | Art. 480 c.p.c. | La diffida deve avvertire che, in mancanza, si procederà all’esecuzione forzata . |
| Indicazione delle parti e della data di notificazione del titolo o trascrizione del titolo | Art. 480 c.p.c. | La mancata indicazione determina la nullità del precetto . |
| Avvertimento sulla possibilità di rivolgersi a un OCC o a un professionista per l’accordo o il piano del consumatore | Art. 480 c.p.c. | Collega il precetto alla Legge 3/2012 e al Codice della crisi . |
| Indicazione del giudice competente per l’esecuzione e dichiarazione di residenza o PEC | Art. 480, comma 3, c.p.c. (come modificato da D.Lgs. 164/2024) | In mancanza, le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo di notifica . |
| Sottoscrizione dell’avvocato e notifica personale | Artt. 125, 137 e seguenti c.p.c. | La notifica può avvenire tramite ufficiale giudiziario o PEC. |
Tabella 2 – Termini principali
| Termine/processo | Durata | Decorrenza e riferimenti |
|---|---|---|
| Efficacia del precetto | 90 giorni | Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.). |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni | Dalla notifica del titolo o del precetto o dalla conoscenza legale dell’atto; vizi formali. |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – fase preliminare | Entro efficacia del precetto | Si propone prima dell’inizio dell’esecuzione se si contesta il diritto del creditore. |
| Opposizione all’esecuzione (fase successiva) | Fino alla vendita/assegnazione | Può essere proposta dopo il pignoramento ma prima della vendita dei beni. |
| Termine minimo di adempimento | 10 giorni | Periodo minimo concesso al debitore per pagare dopo la notifica (art. 480 c.p.c.). |
| Domanda di riammissione alla rottamazione-quater | Entro 30 aprile 2025 | Riammissione per chi era decaduto . |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’atto di precetto?
Il precetto è un atto formale con il quale il creditore, munito di un titolo esecutivo, intima al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, avvisandolo che, in caso contrario, avvierà l’esecuzione forzata. È regolato dall’art. 480 c.p.c. e costituisce condizione necessaria per procedere al pignoramento. - Quali sono i requisiti obbligatori del precetto?
Deve indicare le parti, il titolo esecutivo, la data di notificazione del titolo (o la trascrizione del titolo), l’importo dovuto con distinzione delle voci, il giudice competente per l’esecuzione, l’elezione di domicilio o l’indirizzo PEC, l’avvertimento sulla possibilità di rivolgersi a un OCC e la sottoscrizione dell’avvocato . - Cosa succede se il precetto non contiene l’indicazione del giudice competente?
L’omissione non comporta la nullità del precetto ma sposta la competenza del giudice delle opposizioni al luogo di notifica. È comunque opportuno eccepire il vizio con opposizione ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni. - Qual è il termine di efficacia del precetto?
Il precetto è valido per 90 giorni dalla sua notificazione. Se entro tale termine il creditore non inizia l’esecuzione (pignoramento), l’atto perde efficacia e deve essere rinnovato. - Il precetto deve contenere la formula esecutiva del titolo?
No. La formula esecutiva è stata abolita dalla riforma Cartabia per le sentenze e gli atti pubblici. La Cassazione ha chiarito che, nei precetti su sentenza, non è necessario indicare la data di apposizione della formula esecutiva . - Come posso impugnare un precetto viziato?
Tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporre entro 20 giorni dalla notifica. L’opposizione va depositata dinanzi al giudice dell’esecuzione o al giudice del luogo di notifica se manca l’indicazione del giudice competente. - Posso contestare la validità del titolo esecutivo?
Sì. Con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. si contesta il diritto del creditore (es. prescrizione del credito, nullità del contratto, errata quantificazione). L’opposizione può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione o dopo il pignoramento, ma prima della vendita o assegnazione. - Posso chiedere la sospensione della procedura?
Sì. In sede di opposizione si può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (art. 373 c.p.c.) o dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) per gravi motivi. Il giudice valuta la fondatezza dell’opposizione e il rischio di danno. - Cosa succede se non pago entro i dieci giorni?
Trascorso il termine, il creditore può procedere al pignoramento dei beni mobili, immobili o crediti (stipendio, conto corrente). Le spese aumentano e il debitore rischia la perdita del bene. - Posso trattare con il creditore dopo la notifica del precetto?
Sì. È spesso consigliabile contattare il creditore per concordare un piano di rientro o una transazione. In molti casi si possono ottenere rateizzazioni o riduzioni degli interessi. - Cos’è la rottamazione delle cartelle?
È una definizione agevolata che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese, senza interessi e sanzioni. La rottamazione‑quater è stata riaperta dal Milleproroghe 2025 con possibilità di riammissione fino al 30 aprile 2025 . - Se aderisco alla rottamazione le procedure esecutive si fermano?
Sì, finché il debitore rispetta il piano di pagamento. Le nuove procedure cautelari o esecutive non sono avviate e quelle già in corso sono sospese; se il debitore omette o ritarda i pagamenti oltre cinque giorni, la definizione decade . - Che cos’è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?
È un ente iscritto presso il Ministero della Giustizia che assiste i debitori nelle procedure di sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore, liquidazione). Il Ministero chiarisce che nelle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 il debitore deve essere assistito da un OCC . - Che differenza c’è tra accordo di composizione e piano del consumatore?
L’accordo di composizione coinvolge tutti i debitori (imprenditori, professionisti, consumatori) e richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditrici e può essere omologato anche senza l’assenso dei creditori se rispetta i requisiti. - Se sono un imprenditore posso ricorrere alla composizione negoziata?
Sì. L’imprenditore in crisi può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto che faciliti le trattative con i creditori. La procedura, introdotta dal D.L. 118/2021 e ora nel Codice della crisi , sospende le azioni esecutive e consente di individuare soluzioni negoziate. - L’opposizione sospende automaticamente l’esecuzione?
No. L’opposizione non sospende di per sé l’esecuzione; occorre chiedere al giudice la sospensione del titolo o del procedimento e dimostrare gravi motivi. - Cosa succede se il precetto è fondato su una cartella esattoriale prescritta?
Le cartelle esattoriali si prescrivono, in linea generale, in cinque anni (dieci per i contributi INPS) dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Se il precetto si basa su una cartella prescritta, si può proporre opposizione all’esecuzione per far dichiarare la prescrizione. - Posso pignorare beni prima che decorra il termine di dieci giorni?
Solo con autorizzazione del presidente del tribunale. L’art. 482 c.p.c. prevede che, quando vi è pericolo nel ritardo, il giudice può autorizzare l’esecuzione immediata prima del termine; in mancanza, il pignoramento prima del decimo giorno è nullo. - Che cos’è la conversione del pignoramento?
È la facoltà del debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. Si chiede al giudice dell’esecuzione depositando almeno un quinto dell’importo dovuto; il giudice fissa le rate e, se il debitore paga puntualmente, i beni sono liberati. - Che cosa accade se il creditore non deposita le copie conformi del titolo e del precetto?
La Cassazione (sentenza 28513/2025) ha stabilito che l’iscrizione a ruolo dell’esecuzione deve avvenire con il deposito di copie attestate conformi degli atti; l’omissione comporta l’inefficacia del pignoramento .
Simulazioni pratiche e casi esemplificativi
Esempio 1 – Precetto su cambiale con errore di quantificazione
Mario riceve un precetto basato su una cambiale scaduta. L’importo richiesto è di 15 000 € come capitale, 1 000 € per interessi e 2 000 € per spese. Mario verifica il contratto e si accorge che gli interessi convenzionali applicati superano il tasso soglia antiusura. Inoltre, la cambiale è stata già pagata per 5 000 €. Mario, assistito dallo studio dell’Avv. Monardo, propone opposizione all’esecuzione per contestare il diritto del creditore e opposizione agli atti esecutivi per l’errata quantificazione. Chiede anche la sospensione dell’esecuzione. Il giudice concede la sospensione e, all’esito del giudizio, dichiara la nullità della clausola usuraria e ridetermina il debito in 8 000 €, che Mario paga in rate con un accordo stragiudiziale.
Esempio 2 – Precetto dell’Agenzia delle Entrate su cartelle prescritte
Luisa riceve un precetto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per un totale di 10 000 € relativo a cartelle risalenti al 2010. Consultando lo storico, il legale accerta che la notifica delle cartelle è avvenuta nel 2011 e che negli anni successivi non ci sono stati atti interruttivi. Poiché i tributi erariali si prescrivono in cinque anni, il debito è prescritto. Lo studio propone opposizione all’esecuzione deducendo la prescrizione e chiede la sospensione. Il giudice dichiara l’estinzione del credito per prescrizione.
Esempio 3 – Precetto su sentenza: contestazione della formula esecutiva
Giovanni riceve un precetto fondato su una sentenza di condanna al pagamento di 20 000 €. Nel precetto non è indicata la data di apposizione della formula esecutiva; la sentenza era stata notificata con formula esecutiva nel 2022. Giovanni propone opposizione agli atti esecutivi per questo motivo. Il giudice rigetta l’opposizione: richiamando l’ordinanza n. 7111/2025 della Cassazione, osserva che per i precetti su sentenza non è necessario indicare la data della formula esecutiva .
Esempio 4 – Utilizzo dell’accordo di composizione della crisi
Francesco, artigiano, accumula debiti per 120 000 € tra finanziamenti e fornitori. Riceve un precetto per 30 000 € da una banca. Valutato che non può pagare tutto, attiva la procedura di accordo di composizione della crisi presso l’OCC. Presenta un piano che prevede il pagamento del 40 % ai creditori in cinque anni. Il tribunale omologa l’accordo; tutti i precetti e le esecuzioni sono sospesi e cessano. Francesco, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, onora il piano e ottiene la liberazione residua.
Esempio 5 – Composizione negoziata della crisi d’impresa
Un’azienda agricola riceve un precetto da un fornitore per 50 000 €. L’impresa è in difficoltà ma possiede terreni e attrezzature. Con il supporto dello studio, richiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto negoziatore. La procedura di composizione negoziata sospende il precetto e l’esecuzione. L’esperto organizza incontri con i creditori e propone la vendita di un terreno non produttivo; i creditori accettano la soluzione. L’impresa evita il fallimento e riprende l’attività.
Conclusione: agire tempestivamente con il supporto di professionisti
L’atto di precetto è un campanello d’allarme che non deve essere ignorato. Entro pochi giorni dal ricevimento occorre verificare la regolarità dell’atto, la validità del titolo e i termini di efficacia. Le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. permettono di contestare il diritto del creditore o i vizi formali; la giurisprudenza recente (Cass. 28513/2025 e Cass. 7111/2025) ha precisato gli effetti della mancata attestazione di conformità e dell’omessa indicazione della formula esecutiva .
Allo stesso tempo, il debitore deve valutare le alternative disponibili: pagare o rateizzare, trattare un accordo, aderire a definizioni agevolate come la rottamazione-quater , attivare la mediazione o la negoziazione assistita, o avviare procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Queste ultime, disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi, consentono di ristrutturare o cancellare i debiti con l’assistenza degli Organismi di Composizione della Crisi .
Affrontare un precetto senza assistenza può portare a errori irreparabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono competenze integrate nel diritto bancario, tributario e delle esecuzioni. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di:
- analizzare il precetto e il titolo esecutivo;
- individuare vizi e proporre opposizioni tempestive;
- negoziare piani di rientro e transazioni con i creditori;
- avviare procedure di composizione della crisi e mediazioni;
- difendere il debitore dinanzi ai tribunali di merito e in Cassazione.
Agire tempestivamente è essenziale per evitare il pignoramento di beni, l’iscrizione di ipoteche, il fermo amministrativo e l’aggravarsi del debito. 📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie concrete e tempestive.