Cosa fare se l’atto di precetto è sbagliato – Guida legale

Introduzione

L’atto di precetto è il primo passo dell’esecuzione forzata: costituisce l’ultima diffida inviata dal creditore prima di procedere al pignoramento o ad altre azioni esecutive. Se questo documento contiene errori, difetti formali o non rispetta le prescrizioni di legge, il debitore ha strumenti per reagire tempestivamente e fermare il procedimento esecutivo. Il tema è particolarmente delicato, perché un precetto difettoso non sempre è immediatamente riconoscibile, e l’inerzia può generare gravissime conseguenze: pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e pregiudizi permanenti sul patrimonio e sulla reputazione.

Il legislatore italiano ha definito con precisione la forma e il contenuto del precetto (art. 480 del codice di procedura civile) e ha previsto rimedi specifici per contestare sia la sussistenza del diritto di procedere a esecuzione (opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) sia la regolarità formale del titolo o del precetto (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.). Nel settore tributario valgono regole particolari: l’art. 57 del d.P.R. 602/1973, pur limitando in via generale le opposizioni, è stato più volte interpretato e corretto dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno più volte riaffermato che, quando si contestano vizi anteriori alla cartella o alla intimazione di pagamento, la cognizione spetta alla giurisdizione tributaria .

Poiché ogni caso presenta peculiarità proprie, è essenziale affidarsi a professionisti esperti che possano analizzare l’atto, valutare la strategia e agire in tempi rapidissimi per bloccare l’esecuzione.

L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un gruppo multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza su tutto il territorio nazionale.

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento: è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e opera come fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ai sensi della Legge 3/2012, norma che consente a consumatori e piccoli imprenditori di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione .
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (ora codificato nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nominato dalle Camere di commercio per assistere gli imprenditori nella composizione negoziata, procedura che mira a salvaguardare la continuità aziendale .
  • Cassazionista e professionista fiduciario di un OCC: assiste debitori e imprese in tutte le fasi, dalla contestazione del precetto alla definizione agevolata dei debiti, fino alla rinegoziazione con banche e fisco.

Il suo staff è composto da avvocati civilisti, tributaristi, commercialisti e consulenti del lavoro, pronti a intervenire su tutto il territorio italiano. Grazie all’esperienza maturata nella gestione di procedure esecutive e di composizione delle crisi, lo studio è in grado di:

  • Analizzare l’atto di precetto per individuare i vizi formali o sostanziali;
  • Presentare ricorsi e opposizioni davanti al giudice competente, chiedendo la sospensione dell’esecuzione;
  • Avviare trattative con l’ente creditore per ristrutturare il debito tramite piani di rientro, definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) o transazioni fiscali;
  • Assistere nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordati minori per i soggetti in crisi da sovraindebitamento;
  • Sfruttare gli strumenti della composizione negoziata per le imprese che desiderano salvaguardare la continuità aziendale.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come agire di fronte a un precetto sbagliato occorre conoscere le norme di riferimento e le principali pronunce giurisprudenziali che hanno interpretato tali regole. Negli ultimi anni, infatti, la disciplina ha subito numerose modifiche, soprattutto con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022 e D.Lgs. 154/2022) e con il successivo correttivo che hanno inciso sulla forma del precetto. Inoltre, le decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte costituzionale hanno ridefinito i limiti delle opposizioni nel contesto tributario.

1. Il precetto nel codice di procedura civile

L’art. 480 c.p.c., nella versione vigente (aggiornata a settembre 2025), definisce l’atto di precetto come l’intimazione con cui il creditore, in possesso di un titolo esecutivo, ordina al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni. Il precetto deve essere sottoscritto dal difensore o dalla parte, contenere l’indicazione delle parti, il titolo esecutivo e la data della sua notificazione, oltre a precisare:

  • L’avviso al debitore che può rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC) o a un professionista per tentare di risolvere la situazione di sovraindebitamento ;
  • L’indicazione del giudice competente per l’esecuzione; qualora questo non sia specificato, l’opposizione si propone dinanzi al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato ;
  • L’elezione di domicilio o l’indicazione di un indirizzo PEC per ricevere comunicazioni .

Il legislatore, dunque, impone una serie di elementi obbligatori. La mancanza di uno solo di essi (ad esempio la mancata indicazione del giudice o l’assenza del titolo) costituisce vizio formale e può determinare la nullità del precetto, con la conseguenza che il creditore dovrà rinnovarlo correttamente prima di procedere all’esecuzione.

L’art. 482 c.p.c. stabilisce che l’esecuzione forzata non può iniziare prima della scadenza del termine di pagamento indicato nel precetto e, comunque, non prima di dieci giorni dalla sua notificazione, salvo che il giudice, in caso di pericolo nel ritardo, autorizzi l’immediata esecuzione . Il precetto conserva validità per novanta giorni dalla notifica; decorso tale periodo senza che sia iniziata l’esecuzione, il creditore dovrà rinnovare il precetto.

2. Opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c.

Quando il debitore ritiene che l’atto di precetto sia viziato, può agire con uno dei due tipi di opposizione previsti dal codice:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – È diretta a contestare il diritto stesso a procedere all’esecuzione. Il debitore può proporla prima che l’esecuzione cominci, citando il creditore davanti al giudice indicato dall’art. 480 c.p.c. Questa opposizione è esperibile quando si vuole far valere l’insussistenza o l’estinzione del credito, la prescrizione del diritto, la nullità del titolo o la pignorabilità dei beni. Il giudice può sospendere l’esecuzione se ritiene che sussistano seri motivi . Dopo che l’esecuzione è iniziata, l’opposizione va proposta davanti al giudice dell’esecuzione, con un termine perentorio che scade con l’ordinanza di vendita o di assegnazione .
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Serve a denunciare vizi formali del titolo o del precetto, come la mancata indicazione delle parti, del giudice competente, la mancanza di sottoscrizione, errori materiali o di calcolo. L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto e, se ciò non è possibile prima dell’inizio dell’esecuzione, entro venti giorni dal primo atto dell’esecuzione . La pronuncia che decide su questa opposizione non è appellabile, ma è impugnabile solo con ricorso in cassazione .

3. Disciplina speciale per l’esecuzione tributaria

Nel contesto tributario, l’art. 57 del d.P.R. 602/1973 – norma del procedimento di riscossione coattiva – prevedeva originariamente l’inammissibilità delle opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. contro gli atti della riscossione successivi alla cartella, salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni . Questa disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114/2018, nella parte in cui impediva la tutela giurisdizionale, perché contraria agli artt. 24 e 113 della Costituzione. La Corte ha affermato che la tutela giurisdizionale non può essere limitata e che il debitore può proporre opposizione per contestare l’inesistenza, la nullità o la prescrizione del credito anche dopo la notifica della cartella .

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno successivamente precisato l’ambito della giurisdizione nelle controversie su atti della riscossione:

  • Cass. S.U. 24965/2017: ha stabilito che, quando il contribuente contesta l’omessa o invalida notificazione della cartella posta a fondamento del precetto, la giurisdizione appartiene al giudice tributario. Secondo i giudici supremi, la pretesa di annullare il precetto è strumentale all’impugnazione della cartella, e il rimedio deve essere proposto davanti alla commissione tributaria . L’art. 57 d.P.R. 602/1973, interpretato alla luce dell’art. 24 Cost., preclude l’opposizione al giudice ordinario ma non al giudice tributario .
  • Cass. S.U. 16986/2022: muovendo dalla sentenza costituzionale, ha fissato il principio secondo cui il discrimine fra giurisdizione tributaria e ordinaria va individuato nel momento della notificazione della cartella. Tutte le questioni che riguardano la pretesa tributaria (ivi compresi vizi formali e fatti estintivi come la prescrizione) verificatisi prima della validità della cartella devono essere devolute al giudice tributario; viceversa, le questioni sulla legittimità formale dell’atto esecutivo (precetto o pignoramento), anche quando la cartella è invalida o inesistente, sono riservate al giudice ordinario . La pronuncia ha chiarito che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non può essere proposta davanti al giudice ordinario per dedurre vizi di notifica della cartella: la via corretta è l’impugnazione davanti alla commissione tributaria.
  • Cass. S.U. 12642/2021 e altre decisioni successive hanno confermato la linea interpretativa, specificando che la giurisdizione ordinaria riguarda le questioni sulla legittimità formale del pignoramento, mentre la commissione tributaria è competente per valutare fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino alla notifica della cartella .
  • Cass. ord. 21348/2025: la Corte ha affrontato il caso di un precetto notificato senza la previa notificazione del titolo esecutivo (la sentenza o l’ingiunzione). La mancanza di notifica del titolo è stata qualificata come vizio formale del precetto; il debitore deve proporre opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e la decisione è impugnabile solo con ricorso in cassazione . La Corte ha altresì precisato che la ratifica tardiva del cliente non può sanare la nullità, e la rinuncia parziale al precetto non elimina l’invalidità.

Queste pronunce disegnano un quadro complesso ma delineato: il debitore deve sempre valutare se il problema riguarda il diritto sostanziale del creditore (esistenza del credito, prescrizione, decadenza) oppure vizi formali del precetto; deve poi individuare il giudice competente (ordinario o tributario) e rispettare i termini per l’impugnazione.

4. La riforma Cartabia e il correttivo del 2024

Il D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) e il successivo correttivo (D.Lgs. 154/2022) hanno introdotto una significativa modifica al precetto. Il nuovo art. 480 c.p.c. prevede l’obbligo di indicare il giudice competente per l’esecuzione e di avvertire il debitore circa la possibilità di ricorrere a procedure di composizione della crisi. Se l’intimazione non contiene l’indicazione del giudice, l’opposizione deve essere proposta davanti al tribunale del luogo di notificazione . Inoltre, il precetto deve segnalare al debitore la possibilità di rivolgersi a un OCC o di proporre un piano del consumatore; la mancanza di tale avvertimento costituisce vizio formale e rende l’atto impugnabile con opposizione agli atti esecutivi .

Queste novità si inseriscono nella logica del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, volto a incentivare la soluzione negoziata della crisi e a ridurre le esecuzioni forzate. Per i debitori, è importante verificare se il precetto rispetta tali indicazioni e, in caso contrario, contestarlo tempestivamente.

5. Norme sulla composizione della crisi da sovraindebitamento e sulla composizione negoziata

Molti debitori che ricevono un precetto si trovano in uno stato di sovraindebitamento. La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa) consente a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori di accedere a procedure paraconcorsuali per ristrutturare i debiti e, in alcuni casi, ottenere la esdebitazione. Tre sono gli strumenti principali:

  • Accordo di composizione: il debitore presenta un piano di ristrutturazione ai creditori, assistito da un OCC. È richiesta l’adesione della maggioranza dei creditori. Il piano è omologato dal tribunale e consente la sospensione delle azioni esecutive.
  • Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale; non necessita dell’assenso dei creditori, poiché l’omologazione è rimessa al giudice . Se la proposta soddisfa i requisiti, il giudice fissa udienza, sospende le procedure esecutive e, se ritiene il piano fattibile, lo omologa entro sei mesi . Dalla data di omologazione, i creditori anteriori non possono avviare o proseguire esecuzioni e, se il debitore adempie, al termine ottiene l’esdebitazione .
  • Liquidazione del patrimonio: si applica quando non è possibile la ristrutturazione o quando il debitore non è meritevole. I beni vengono liquidati sotto la supervisione di un OCC e il ricavato è distribuito ai creditori; alla fine è prevista la liberazione dai debiti residui.

Il decreto 202/2014, emanato dal Ministero della Giustizia, ha istituito il Registro degli OCC e disciplinato i requisiti di iscrizione e i compensi . Secondo il Ministero, nelle procedure paraconcorsuali il debitore deve essere assistito da un organismo iscritto, il quale è incaricato di redigere la relazione preliminare e di verificare la fattibilità del piano.

Per le imprese, il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata: un imprenditore in crisi può chiedere la nomina di un esperto mediante la Camera di commercio. L’esperto, iscritto in un elenco tenuto dalle Camere di commercio, aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori e a individuare soluzioni per il risanamento . L’istituto, integrato nel Codice della crisi (artt. 12 e ss.), consente la richiesta di misure protettive, la sospensione delle azioni esecutive e la conclusione di accordi di ristrutturazione assistita.

Il concordato minore, disciplinato dall’art. 74 del Codice della crisi, è un ulteriore strumento di ristrutturazione destinato ai soggetti in stato di sovraindebitamento (escluso il consumatore). Il debitore può presentare ai creditori una proposta, anche con prosecuzione dell’attività, e soddisfare i creditori in qualsiasi forma, con eventuale suddivisione in classi . L’iter prevede il voto dei creditori e l’omologazione del tribunale.

Infine, il Codice della crisi prevede, all’art. 75, la possibilità di ottenere l’esdebitazione per il debitore incapiente: al termine della procedura, il debitore persona fisica è liberato dai debiti residui. Ciò può rappresentare una via di uscita per chi, dopo aver subito precetti e pignoramenti, non ha più patrimonio utile.

Procedura passo‑passo dopo la notifica del precetto

Ricevere un atto di precetto genera incertezza e ansia. Conoscere le fasi successive consente di pianificare le mosse difensive. Di seguito viene descritto l’iter tipico e i termini da rispettare.

  1. Notifica del precetto: l’ufficiale giudiziario o l’avvocato notifica il precetto tramite posta, PEC o mediante consegna diretta. Il precetto deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 480 c.p.c. Se il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, ecc.) non è stato notificato insieme, occorre indicarne la data di notificazione; la mancata indicazione costituisce vizio formale .
  2. Verifica degli elementi essenziali: il debitore deve controllare immediatamente:
  3. se il titolo è valido (es. esecutività della sentenza o del decreto; scadenza della cambiale);
  4. se il credito è prescritto o estinto;
  5. se la somme richieste corrispondono a quanto dovuto, verificando interessi, accessori e spese;
  6. se l’atto contiene la data della notifica del titolo, l’indicazione del giudice competente, l’avvertimento sulla composizione della crisi e la sottoscrizione.
  7. Termine di 10 giorni per adempiere: il precetto intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni (c.d. “termine di grazia”) . Entro questo periodo il debitore può evitare l’esecuzione eseguendo il pagamento o trovando un accordo con il creditore.
  8. Validità di 90 giorni: se il creditore non avvia l’esecuzione (pignoramento, ipoteca, fermo) entro 90 giorni dalla notifica, il precetto si estingue. L’estinzione non fa venir meno il diritto del creditore, ma occorrerà notificare un nuovo precetto.
  9. Scelta del tipo di opposizione:
  10. Se il debitore ritiene che il titolo esecutivo non esista o sia invalido (ad esempio perché la sentenza non è passata in giudicato, la cambiale è prescritta, il decreto ingiuntivo non è esecutivo), dovrà proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. L’opposizione va proposta prima dell’inizio dell’esecuzione mediante atto di citazione davanti al giudice competente (generalmente il tribunale del luogo di residenza del debitore o, se il precetto riguarda beni immobili, il tribunale dove si trovano i beni). Dopo l’inizio dell’esecuzione, la contestazione va avanzata in sede di procedura esecutiva entro l’ordinanza di vendita.
  11. Se il debitore rileva vizi formali del precetto (mancanza di sottoscrizione, errori di calcolo, mancanza di avvertimento OCC, indicazione errata delle parti, omessa indicazione della data di notifica del titolo), dovrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni. La competenza spetta al giudice dell’esecuzione; nelle ipotesi previste dalla riforma Cartabia, se il precetto non indica il giudice, l’opposizione si propone al tribunale del luogo di notificazione .
  12. Se l’atto riguarda un debito tributario e il vizio riguarda la notifica della cartella o la prescrizione precedente alla cartella, bisogna impugnare davanti alla Commissione tributaria. La Cassazione ha affermato che la giurisdizione tributaria ricomprende le questioni sulla pretesa fino alla notifica della cartella e che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non può essere proposta davanti al giudice ordinario . Resta ferma la giurisdizione ordinaria per contestare la legittimità formale del precetto o del pignoramento.
  13. Istanza di sospensione dell’esecuzione: insieme all’opposizione il debitore può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per evitare che il creditore proceda al pignoramento. La sospensione è concessa se sussistono i presupposti del fumus boni iuris (probabilità di successo dell’opposizione) e del periculum in mora (danno irreparabile derivante dal proseguimento). Con l’opposizione agli atti esecutivi la sospensione può essere concessa con decreto inaudita altera parte, ma l’udienza di comparizione deve essere fissata entro sessanta giorni.
  14. Depositare memorie e prove: il debitore deve allegare tutta la documentazione che dimostri il vizio dedotto: copia del precetto e del titolo, ricevute di pagamento, corrispondenza intercorsa, estratti conto e qualsiasi prova idonea. In caso di vizi formali, può bastare la produzione dell’atto per evidenziare la mancanza di elementi obbligatori.
  15. Udienza e decisione: il giudice istruisce la causa; nelle opposizioni agli atti esecutivi la decisione avviene in camera di consiglio o con ordinanza. Nelle opposizioni all’esecuzione può essere disposta una fase istruttoria più ampia. La decisione che rigetta o accoglie l’opposizione può essere impugnata: nel caso dell’art. 615 c.p.c. con appello, nel caso dell’art. 617 c.p.c. solo con ricorso in cassazione .
  16. Esecuzione e pignoramento: se l’opposizione viene respinta o non è proposta, il creditore potrà procedere al pignoramento. Nelle procedure esecutive ordinarie (beni mobili o immobili) l’ufficiale giudiziario effettua il pignoramento e viene nominato un custode. Nel caso di esecuzioni presso terzi (es. pignoramento del quinto dello stipendio), il datore di lavoro o l’istituto previdenziale trattiene le somme dovute.
  17. Possibilità di definizione stragiudiziale: anche dopo la notifica del precetto, le parti possono concordare una transazione che estingua il debito o ne ristrutturi il pagamento. È consigliabile interpellare un professionista per valutare la convenienza della transazione rispetto ai costi e ai rischi dell’esecuzione.

Difese e strategie legali per contestare il precetto

1. Verificare l’esistenza e la validità del titolo esecutivo

La base di ogni precetto è il titolo esecutivo. Senza un titolo valido non si può procedere ad alcuna esecuzione. Il debitore deve dunque verificare:

  • Sentenze o decreti ingiuntivi: devono essere esecutivi (passati in giudicato o provvisoriamente esecutivi); la mancanza di esecutività rende il precetto nullo.
  • Cambiali, assegni, atti notarili: devono essere integri, non prescritti e contenere tutti i requisiti di forma.
  • Cartelle di pagamento: devono essere regolarmente notificate; in caso contrario, la Cassazione riconosce la possibilità di contestare la pretesa davanti al giudice tributario .

In caso di vizi sostanziali (inesistenza del credito, prescrizione, pagamento già effettuato), l’opposizione corretta è l’art. 615 c.p.c. Per esempio, se il debito è prescritto (prescrizione quinquennale per alcune imposte locali, decennale per tributi erariali), si dovrà fornire prova del decorso del termine.

2. Eccepire vizi formali del precetto

I vizi formali riguardano la regolarità dell’atto. Alcuni esempi:

  • Mancata indicazione della data di notifica del titolo: l’art. 480 richiede che il precetto indichi la data di notifica del titolo o, se non notificato, che trascriva il titolo integralmente. L’omissione rende l’atto nullo .
  • Mancata indicazione del giudice competente: a seguito della riforma Cartabia, il precetto deve indicare il giudice dell’esecuzione. L’assenza di questa indicazione impone che l’opposizione agli atti esecutivi sia proposta al tribunale del luogo di notificazione .
  • Omissione dell’avvertimento sulla composizione della crisi: il precetto deve avvertire il debitore della possibilità di rivolgersi a un OCC o di presentare un piano del consumatore. La mancanza integra un vizio formale, impugnabile ex art. 617 c.p.c. .
  • Errore nell’indicazione delle somme: se il precetto richiede importi maggiori rispetto a quelli dovuti, il debitore può contestare l’eccesso. La giurisprudenza ammette l’opposizione agli atti esecutivi anche per errori aritmetici o per l’inclusione di interessi o sanzioni non dovuti.
  • Mancanza di sottoscrizione o firma apocrifa: la sottoscrizione dell’avvocato o del creditore è requisito essenziale; l’assenza rende il precetto inesistente.
  • Difetti di notificazione: la notifica deve essere effettuata con le modalità degli artt. 137–144 c.p.c. (consegna a mani, a familiari o mediante PEC). Notifiche effettuate a persona non abilitata o in luogo inesatto possono essere nulle.

Quando si rileva un vizio formale, l’azione corretta è l’opposizione ex art. 617 c.p.c.: occorre depositare ricorso motivato entro 20 giorni dalla notifica dell’atto e chiederne la sospensione.

3. Difese nel contesto tributario

Nel settore delle esecuzioni tributarie, le difese cambiano in base alla natura del vizio:

  • Vizi della cartella o dell’intimazione: se la cartella non è stata notificata o è nulla, il contribuente deve impugnarla davanti alla Commissione tributaria. La Cassazione (S.U. 16986/2022) ha stabilito che la giurisdizione tributaria è competente per tutte le questioni incidenti sulla pretesa fino alla notifica della cartella .
  • Prescrizione del credito tributario: se la prescrizione è maturata prima o dopo la notifica della cartella, il giudice competente può cambiare. Secondo la Cassazione, la prescrizione maturata prima della cartella va dedotta davanti al giudice tributario; quella maturata dopo la cartella (ad esempio perché non sono stati compiuti atti interruttivi) rientra nella cognizione del giudice ordinario .
  • Legittimità del pignoramento: se il vizio riguarda il pignoramento (es. la pignorabilità del bene), la competenza spetta al giudice ordinario con opposizione ex art. 615 c.p.c., anche nel contesto tributario .

L’art. 57 d.P.R. 602/1973 continua a vietare le opposizioni ex art. 615 e 617 davanti al giudice ordinario, salvo che per la pignorabilità, ma la Corte costituzionale ha espunto tale divieto nella parte in cui impediva qualunque tutela giurisdizionale . Pertanto, il contribuente deve scegliere la sede corretta (giudice tributario o giudice ordinario) in base alla natura del vizio.

4. Chiedere la sospensione del precetto e dell’esecuzione

Non basta proporre l’opposizione: bisogna anche evitare che, nel frattempo, il creditore proceda al pignoramento. È quindi opportuno presentare istanza di sospensione, evidenziando:

  • l’esistenza di un vizio grave (ad esempio, la mancanza di notifica del titolo o la prescrizione del credito);
  • il periculum in mora, ossia il danno che deriverebbe dall’esecuzione (perdita del bene, pregiudizio reputazionale, blocco dell’attività);
  • l’assenza di pregiudizio per il creditore (si può offrire una garanzia, un deposito o un pagamento parziale per dimostrare la buona fede).

Se il giudice sospende l’esecuzione, il creditore non potrà pignorare fino alla decisione sull’opposizione. La sospensione può anche essere parziale (ad esempio limitata a una quota del credito) e può essere revocata in caso di mutamento delle circostanze.

5. Transazioni e accordi stragiudiziali

Molte controversie legate a precetti possono essere risolte fuori dalle aule di tribunale, evitando costi e incertezze. Uno studio legale esperto può negoziare con il creditore per:

  • Ridurre l’importo con sconto sugli interessi o sulle sanzioni;
  • Concordare un piano di pagamento rateale, con garanzie (fideiussione, cambiali);
  • Rinegoziare le condizioni del mutuo o del contratto sottostante (ad esempio nei contratti bancari);
  • Accedere a definizioni agevolate (rottamazione) o saldo e stralcio se si tratta di carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Una transazione ben strutturata può evitare che il creditore proceda al pignoramento e consente al debitore di sanare la posizione in modo sostenibile.

6. Accesso agli strumenti di composizione della crisi

Se l’atto di precetto riguarda un soggetto in grave difficoltà economica, può essere opportuno sfruttare gli strumenti di cui al Codice della crisi e alla Legge 3/2012. Ad esempio:

  • Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica di proporre un piano di pagamento senza l’assenso dei creditori e di ottenere l’omologazione giudiziale . Una volta omologato, blocca tutte le azioni esecutive .
  • Accordo di ristrutturazione (accordo di composizione della crisi): permette al debitore di proporre ai creditori il pagamento parziale dei debiti, con falcidia e dilazione. Se approvato dalla maggioranza, è omologato dal tribunale.
  • Concordato minore: destinato a imprenditori, professionisti e agricoltori in stato di sovraindebitamento. La proposta può prevedere la prosecuzione dell’attività e soddisfare i creditori anche con forme atipiche; la suddivisione in classi è facoltativa .
  • Esdebitazione dell’incapiente: il debitore che non dispone di alcun patrimonio, dopo la procedura di liquidazione, può ottenere la cancellazione dei debiti residui.
  • Composizione negoziata: per le imprese, la nomina di un esperto aiuta a negoziare con i creditori e a individuare un accordo che eviti il fallimento . L’esperto può attivare misure protettive, come la sospensione delle esecuzioni. Questa procedura, affidata a professionisti formati, è spesso meno costosa e consente di salvaguardare la continuità aziendale.

Questi strumenti vanno valutati attentamente con l’assistenza di un professionista; la scelta dipende dal tipo di debito, dalla situazione patrimoniale e dalla meritevolezza del debitore.

Strumenti alternativi: rottamazione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di definizione agevolata dei carichi fiscali. Queste misure, note come “rottamazione”, permettono di regolarizzare i debiti fiscali pagando solo il capitale e le spese di notifica, con cancellazione delle sanzioni e degli interessi. Ad esempio:

  • La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 231–252) ha istituito la “rottamazione‑quater” per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente poteva estinguere il debito pagando solo l’imposta e le spese di riscossione, con rateizzazione fino a 18 rate. L’adesione sospendeva le procedure esecutive e gli interessi .
  • Nel 2025 il legislatore ha prorogato la definizione agevolata, introducendo la “rottamazione‑quinquies”, che consente di regolare i debiti affidati fino al 30 giugno 2023, con pagamento in 60 rate. Le misure agevolate prevedono la cancellazione delle sanzioni e degli interessi moratori.
  • Il saldo e stralcio consente ai contribuenti in difficoltà economica di chiudere i debiti fiscali pagando una percentuale del dovuto; l’adesione richiede requisiti reddituali e patrimoniali e comporta l’estinzione delle azioni esecutive.
  • La definizione delle liti pendenti consente di chiudere i contenziosi tributari pendenti in Cassazione o in Commissione tributaria mediante il pagamento di una quota dell’imposta.

Queste misure, pur avendo durata limitata, rappresentano un’alternativa concreta alla contestazione giudiziaria, soprattutto quando il debito è riconosciuto ma l’onere è insostenibile. È essenziale verificare i requisiti e le scadenze previste nelle norme annuali (spesso presenti nella legge di bilancio) e avvalersi di un professionista per predisporre la domanda.

Errori comuni e consigli pratici per i debitori

Conoscere gli errori più frequenti consente di evitare passi falsi e difendersi efficacemente:

  1. Ignorare la notifica: molti debitori lasciano scadere i termini senza agire. È invece fondamentale rivolgersi subito a un professionista; una volta iniziata l’esecuzione, le possibilità di bloccarla diminuiscono drasticamente.
  2. Confondere i rimedi: occorre distinguere tra vizi sostanziali (da far valere con art. 615 c.p.c.) e vizi formali (art. 617 c.p.c.). Una scelta sbagliata può comportare l’inammissibilità dell’opposizione.
  3. Trascurare il profilo tributario: quando il precetto riguarda un debito fiscale, è spesso necessario agire davanti al giudice tributario. Impugnare davanti al giudice ordinario potrebbe portare al rigetto per difetto di giurisdizione .
  4. Non verificare i calcoli: gli errori aritmetici sono frequenti, soprattutto nei precetti redatti senza aver tenuto conto dei pagamenti già effettuati o dei tassi di interesse applicabili. Controllare gli importi e richiedere la documentazione contabile è sempre utile.
  5. Mancata raccolta di prove: conservare le ricevute di pagamento, la documentazione bancaria e le comunicazioni con il creditore è fondamentale per dimostrare la propria posizione.
  6. Sottovalutare le soluzioni negoziali: a volte il creditore è disposto a trattare e a ridurre l’importo pur di evitare una lunga procedura esecutiva. Non tentare una trattativa può essere un’occasione persa.
  7. Tralasciare gli strumenti di composizione della crisi: molti debitori non conoscono la possibilità di accedere a piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordati minori. Con l’assistenza di un OCC e di un gestore qualificato si può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e la ristrutturazione dei debiti.
  8. Affidarsi a fonti non autorevoli: l’interpretazione delle norme richiede competenza. È consigliabile consultare avvocati specializzati e riferirsi a fonti istituzionali (Corte di Cassazione, Corte costituzionale, norme vigenti) piuttosto che a pareri generici o forum online.

Tabelle riepilogative

1. Norme principali relative al precetto e alle opposizioni

NormaContenuto essenzialeCitazione
Art. 480 c.p.c.Definisce forma e contenuti del precetto: indicazione del titolo esecutivo, data di notifica del titolo, avvertimento sulla composizione della crisi, indicazione del giudice competente, domicilio/PEC del creditore .Riforma Cartabia 2022–2024
Art. 482 c.p.c.L’esecuzione non può iniziare prima di 10 giorni dalla notifica del precetto, salvo autorizzazione; il precetto vale 90 giorni .
Art. 615 c.p.c.Disciplina l’opposizione all’esecuzione: consente di contestare il diritto di procedere alla esecuzione; prevede sospensione dell’esecuzione e rimessione al giudice competente .
Art. 617 c.p.c.Regola l’opposizione agli atti esecutivi: vizi formali del titolo o del precetto; termine di 20 giorni; decisione non appellabile .
Art. 57 d.P.R. 602/1973Limitava le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi in materia tributaria salvo la pignorabilità; dichiarato incostituzionale nella parte in cui impediva ogni tutela .
Art. 74 Codice crisi (D.Lgs. 14/2019)Disciplina il concordato minore: proposta ai creditori da parte di soggetti in sovraindebitamento (non consumatori) che consente il prosieguo dell’attività e la soddisfazione dei creditori anche in forme atipiche .

2. Differenze tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

AspettoOpposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
OggettoVizi sostanziali: inesistenza o estinzione del diritto, prescrizione del credito, invalidità del titolo, pignorabilità del bene.Vizi formali: mancanza o irregolarità della notifica, errori di calcolo, mancanza di elementi obbligatori del precetto.
Termine per agirePrima dell’inizio dell’esecuzione; dopo l’inizio entro l’ordinanza di vendita/assegnazione.20 giorni dalla notifica del precetto o dal primo atto dell’esecuzione .
Giudice competenteTribunale indicato nel precetto; dopo l’esecuzione, giudice dell’esecuzione.Giudice dell’esecuzione; se manca l’indicazione, tribunale del luogo di notificazione .
Impugnabilità della decisioneSentenza appellabile, poi ricorribile in Cassazione.Ordinanza non appellabile; ricorso in Cassazione per violazione di legge .
Ambito tributarioConsentita per contestare la pignorabilità; per contestare la cartella o la prescrizione occorre rivolgersi alla Commissione tributaria .In materia tributaria la giurisdizione spetta al giudice tributario quando si contestano vizi del titolo o della cartella .

3. Strumenti di composizione della crisi

StrumentoDestinatariCaratteristiche principaliRiferimento normativo
Piano del consumatorePersone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale .Procedura senza necessità del consenso dei creditori; depositata al tribunale con l’ausilio di un OCC; il giudice verifica la fattibilità, sospende le esecuzioni e omologa il piano .Legge 3/2012, artt. 12‑bis e 12‑ter
Accordo di composizione (accordo di ristrutturazione)Consumatori e imprenditori in stato di sovraindebitamento.Richiede l’adesione della maggioranza dei creditori; prevede falcidia e dilazione; omologato dal tribunale; sospende le esecuzioni.Legge 3/2012, art. 10 ss.; Codice crisi
Concordato minoreImprenditori, professionisti, agricoltori in sovraindebitamento (non consumatori).Il debitore presenta ai creditori una proposta che può prevedere la continuazione dell’attività; possibile suddivisione in classi; voto dei creditori e omologazione .Art. 74 D.Lgs. 14/2019
Liquidazione del patrimonioDebitori impossibilitati a proporre piani o accordi.Vendita di tutti i beni con intervento dell’OCC; riparto ai creditori; possibile esdebitazione al termine.Legge 3/2012, art. 14‑ter ss.
Composizione negoziataImprese in crisi.Procedura volontaria; nomina di un esperto tramite la Camera di commercio; negoziazione con i creditori; misure protettive e accordi stragiudiziali .D.L. 118/2021 (L. 147/2021); Codice crisi

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è un atto di precetto?

È una intimazione formale con cui il creditore, munito di titolo esecutivo, ordina al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni. Il precetto è requisito indispensabile per iniziare l’esecuzione forzata, salvo casi particolari (es. cambiali protestate).

2. Quanto tempo ho per reagire a un precetto?

Si hanno venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi (vizi formali) e, per l’opposizione all’esecuzione, fino all’inizio della procedura esecutiva. È fondamentale agire tempestivamente per non perdere i termini.

3. Cosa succede se il precetto non indica il giudice competente?

La riforma Cartabia impone di indicare il giudice dell’esecuzione. Se manca questa indicazione, l’opposizione agli atti si propone al tribunale del luogo di notificazione . Questa omissione può costituire vizio formale.

4. Posso contestare il precetto se la somma richiesta è errata?

Sì. Errori nel calcolo degli interessi, delle spese o nel totale possono essere eccepiti con l’opposizione agli atti. È consigliabile allegare un prospetto di calcolo e le ricevute dei pagamenti effettuati.

5. Il precetto è nullo se non è stato notificato il titolo esecutivo?

Se il titolo non è stato notificato, il precetto deve indicarne la data di notifica; in mancanza, è viziato. La Cassazione ha chiarito che l’omessa notifica del titolo è un vizio formale da far valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. .

6. In materia tributaria, posso fare opposizione al precetto davanti al giudice ordinario?

Generalmente no. Le Sezioni Unite hanno stabilito che quando si contestano la notifica della cartella o fatti incidenti sulla pretesa tributaria, la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria . È possibile rivolgersi al giudice ordinario solo per contestare la pignorabilità del bene o la legittimità formale del pignoramento.

7. Cosa succede se non pago entro il termine di dieci giorni?

Decorso il termine, il creditore può procedere con il pignoramento dei beni mobili, immobili o crediti del debitore. Se l’esecuzione non viene avviata entro novanta giorni, il precetto perde efficacia .

8. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione?

Sì. Con l’opposizione si può chiedere la sospensione dell’esecuzione. Il giudice la concede se ritiene che l’opposizione abbia fondamento e che proseguire l’esecuzione arrechi un danno grave. In caso di ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., si può chiedere la sospensione dell’atto esecutivo impugnato.

9. Come si presenta l’opposizione agli atti esecutivi?

Si propone con ricorso depositato presso il tribunale competente (giudice dell’esecuzione), entro venti giorni dalla notifica del precetto o dal primo atto dell’esecuzione. È necessario indicare i vizi, allegare l’atto impugnato e chiedere la sospensione. Il giudice decide in camera di consiglio.

10. Quali vizi rendono nullo il precetto?

Tra i principali: mancanza del titolo esecutivo, mancata indicazione della data di notifica del titolo, mancata indicazione del giudice competente, omissione dell’avvertimento sulla composizione della crisi, errore nell’identificazione delle parti, assenza di sottoscrizione, difetti di notifica, richiesta di somme eccedenti.

11. Se riconosco il debito ma non posso pagare, cosa posso fare?

È opportuno negoziare un piano di rientro con il creditore o aderire a definizioni agevolate (rottamazione). In caso di grave difficoltà, si può valutare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione con l’assistenza di un OCC.

12. Posso presentare il piano del consumatore anche se ho un precetto in corso?

Sì. La presentazione del piano, se ritenuta ammissibile, comporta la sospensione delle esecuzioni pendenti . Dopo l’omologazione, nessun creditore con titolo anteriore può avviare o proseguire azioni esecutive .

13. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di composizione?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche e non richiede l’assenso dei creditori; l’accordo di composizione è rivolto a qualsiasi soggetto e necessita dell’adesione della maggioranza dei creditori. Entrambe le procedure prevedono la sospensione delle esecuzioni ma differiscono per presupposti e iter.

14. È possibile sanare il precetto?

Se il precetto presenta vizi formali, il creditore può rinunciare all’atto e notificarne uno nuovo corretto. La ratifica del cliente dopo l’impugnazione non sana la nullità . In caso di errore aritmetico, il creditore può presentare un precetto correttivo.

15. Cosa succede se il giudice dichiara inammissibile l’opposizione?

L’atto esecutivo resta efficace e il creditore può procedere al pignoramento. Tuttavia, se il provvedimento è viziato, si può presentare ricorso in cassazione per violazione di legge. Nel frattempo, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione in sede cautelare.

16. Posso evitare la segnalazione alla Centrale Rischi e al Crif?

L’apertura di un’esecuzione forzata è generalmente segnalata nelle banche dati. Contestare il precetto tempestivamente e cercare un accordo può evitare o limitare le segnalazioni. L’intervento di un professionista aiuta a negoziare con il creditore e a proteggere la reputazione creditizia.

17. Esistono alternative al tribunale per risolvere il contenzioso?

Sì. Oltre alle procedure concorsuali, si può ricorrere alla mediazione civile (obbligatoria in alcune materie), alla negoziazione assistita o alla transazione stragiudiziale. Anche la composizione negoziata per le imprese è un’alternativa valida .

18. Il precetto può essere notificato via PEC?

Sì. Secondo la normativa, l’avvocato può notificare il precetto a mezzo posta elettronica certificata; la notifica è valida se effettuata all’indirizzo PEC dell’avvocato destinatario o, per i professionisti e le imprese, all’indirizzo registrato nei pubblici elenchi. È necessario salvare le ricevute di accettazione e consegna.

19. Se il precetto riguarda un bene comune (es. immobile in comunione), come ci si difende?

Ogni comproprietario può agire per impedire l’esecuzione sulla propria quota, proponendo opposizione all’esecuzione e dimostrando l’inesistenza del titolo o la sua limitazione. In certi casi è possibile proporre domanda di divisione giudiziale o di vendita all’asta dell’intero bene.

20. Quando conviene presentare il concordato minore?

Il concordato minore è adatto a imprenditori e professionisti con debiti superiori a quelli gestibili con un piano del consumatore ma inferiori alla soglia per l’amministrazione straordinaria. Consente di continuare l’attività e di ridurre i debiti, ma richiede una proposta credibile e l’assenso dei creditori .

Simulazioni pratiche

Caso 1 – Vizio formale per mancanza di indicazione del giudice

Scenario: Un creditore notifica a Mario un precetto fondato su un decreto ingiuntivo esecutivo, ma nell’atto non indica il giudice competente. Mario, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, presenta opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, chiedendo al tribunale di dichiarare la nullità del precetto per violazione dell’art. 480 c.p.c. La Corte riconosce l’assenza dell’indicazione del giudice come vizio formale e annulla il precetto. Il creditore dovrà notificare nuovamente l’atto.

Caso 2 – Prescrizione del credito tributario

Scenario: Lucia riceve un precetto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per tasse automobilistiche relative agli anni 2010–2012. Contesta la prescrizione (che ritiene quinquennale) e lamenta l’inesistenza della notifica delle cartelle. Presenta ricorso alla Commissione tributaria, eccependo la prescrizione e la nullità delle notifiche. La Commissione dichiara estinta la pretesa perché la notificazione della cartella non è mai avvenuta; applica i principi delle Sezioni Unite 16986/2022, affermando che i vizi anteriori alla cartella competono al giudice tributario . L’Agenzia non può procedere alla riscossione e deve annullare il precetto.

Caso 3 – Errore nel calcolo degli interessi

Scenario: Un istituto bancario notifica a Giovanni un precetto per il saldo di un mutuo. L’importo richiesto include interessi moratori calcolati al tasso ultralegale, in violazione della legge antiusura. L’avvocato contesta l’usurarietà del tasso e l’applicazione di spese non contrattuali. Propone opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo anche la sospensione del precetto. Il tribunale accoglie la domanda, riduce il debito al capitale e agli interessi legali, ordinando alla banca di emettere nuovo precetto. In parallelo, il debitore avvia trattative per un piano di rientro.

Caso 4 – Accesso al piano del consumatore

Scenario: Maria, lavoratrice dipendente con debiti derivanti da carte di credito e finanziamenti personali, riceve diversi precetti. Assieme allo staff dell’Avv. Monardo presenta un piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012. L’OCC redige la relazione e il tribunale sospende tutte le esecuzioni pendenti. Il piano prevede il pagamento in cinque anni di una percentuale del debito tramite cessione del quinto e la liquidazione di un immobile ereditato. Il giudice omologa il piano; i precetti sono inefficaci e al termine Maria ottiene la esdebitazione.

Caso 5 – Concordato minore per l’imprenditore

Scenario: Giuseppe, titolare di una piccola impresa artigiana, riceve un precetto per crediti commerciali. L’azienda è in crisi ma desidera proseguire l’attività. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, presenta una proposta di concordato minore: offre il pagamento del 40% dei debiti in tre anni, la cessione di un bene aziendale e l’ingresso di un investitore. La maggioranza dei creditori vota a favore e il tribunale omologa il concordato . Le esecuzioni (compreso il precetto) vengono sospese; Giuseppe conserva l’azienda e ripaga i debiti.

Caso 6 – Definizione agevolata (rottamazione quater)

Scenario: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica a Francesca un precetto per imposte non pagate. Francesca aderisce alla rottamazione quater prevista dalla Legge 197/2022, pagando solo l’imposta e le spese di notifica in 18 rate . La procedura sospende il precetto e, al termine dei pagamenti, il debito si estingue completamente. Francesca evita un lungo contenzioso e preserva la propria serenità.

Conclusione

L’atto di precetto, pur essendo formalmente semplice, rappresenta una tappa cruciale: se non impugnato in tempo, consente al creditore di procedere a pignoramenti e ipoteche, con effetti devastanti sul patrimonio del debitore. Come abbiamo visto, la legge impone una serie di requisiti formali e offre strumenti per difendersi: l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti, la sospensione dell’esecuzione, le procedure concorsuali e le definizioni agevolate. La giurisprudenza, in particolare le Sezioni Unite della Cassazione, ha ridefinito i confini tra giurisdizione ordinaria e tributaria e ha rafforzato la tutela del contribuente .

Agire con tempestività è fondamentale: pochi giorni possono fare la differenza. Il debitore deve verificare il precetto, scegliere il rimedio adatto, raccogliere le prove e affidarsi a un professionista.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team rappresentano un supporto concreto per chi riceve un precetto. Grazie alla loro competenza in diritto bancario, civile e tributario, alla capacità di gestire procedure esecutive e concorsuali, e alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, sono in grado di:

  • Analizzare il tuo precetto, individuando vizi e strategie;
  • Predisporre opposizioni efficaci e richiedere la sospensione dell’esecuzione;
  • Negoziare con banche, enti pubblici e creditori privati;
  • Attivare procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di composizione, concordato minore);
  • Valutare la possibilità di aderire a definizioni agevolate o di proporre piani di pagamento sostenibili.

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