Introduzione
Il crescente ricorso a società offshore e a veicoli esteri da parte di imprenditori e professionisti italiani ha determinato un’attenzione sempre maggiore da parte del fisco. Le indagini dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza puntano a verificare dove si trovino la sede effettiva e il centro decisionale di società formalmente residenti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, contestando l’esterovestizione quando emergono indizi di collegamento con l’Italia. La normativa nazionale, le direttive europee e la giurisprudenza di Cassazione hanno predisposto strumenti presuntivi, termini e procedure per recuperare le imposte evase. Per il contribuente o imprenditore coinvolto, comprendere i rischi, i tempi e le possibili difese è indispensabile per prevenire errori ed evitare sanzioni o procedimenti penali.
Questo articolo approfondisce, con un taglio professionale e pratico, come difendersi dagli accertamenti riguardanti società offshore. Verranno analizzati i criteri di residenza fiscale, le presunzioni di esterovestizione e le norme anti‑elusive; si illustreranno i termini e la procedura del contenzioso tributario, gli strumenti di adesione e definizione agevolata, nonché le soluzioni di composizione della crisi. Ogni sezione si basa su fonti normative e giurisprudenziali aggiornate: sentenze della Corte di Cassazione, delibere della Corte costituzionale, leggi e decreti (D.P.R., D.Lgs., Leggi 3/2012 e 14/2019), nonché circolari dell’Agenzia delle Entrate.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, patrocinante cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio Monardo offre assistenza a livello nazionale: analisi degli atti di accertamento, ricorsi e sospensioni, trattative con l’Amministrazione finanziaria, elaborazione di piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Criteri di residenza fiscale e presunzioni di esterovestizione
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce i criteri per individuare la residenza fiscale delle società. Nella versione previgente dell’art. 73, comma 3, erano considerati residenti gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta avevano sede legale, sede dell’amministrazione oppure oggetto principale in Italia . Il criterio della sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva, intesa come luogo in cui si svolgono concretamente le attività di direzione e amministrazione della società .
L’art. 73, comma 5‑bis, introduce una presunzione relativa di residenza per le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società italiane e sono controllate da soggetti residenti o amministrate da organi composti in prevalenza da residenti italiani . In presenza di tali elementi la società è considerata fiscalmente residente in Italia salvo prova contraria.
La riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023), attuativa della L. 111/2023, ha novellato l’art. 73 a decorrere dal 1° gennaio 2024. La norma ha abrogato il criterio dell’oggetto principale e ha sostituito la sede dell’amministrazione con due parametri: sede di direzione effettiva (luogo di assunzione continuativa delle decisioni strategiche) e gestione ordinaria in via principale (luogo di svolgimento coordinato delle attività di gestione corrente) . Questo aggiornamento mira a rendere la nozione di residenza coerente con i principi OCSE e UE, privilegiando la sostanza economica rispetto alla forma .
Norme anti‑elusive e reati tributari
Per contrastare l’interposizione fittizia di soggetti esteri, l’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 stabilisce che, in caso di accertamento, i redditi formalmente intestati a un altro soggetto sono imputati al reale possessore quando, sulla base di gravi presunzioni, questi risulta il vero beneficiario . Il comma 4 consente all’interposto di chiedere il rimborso delle imposte pagate se i redditi vengono attribuiti al reale titolare . La giurisprudenza di Cassazione ha esteso l’applicazione della norma anche alle ipotesi di interposizione reale, riconoscendo la finalità di assicurare la corretta imposizione in base al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione .
L’art. 37‑bis del D.P.R. 600/1973 introduce una disciplina anti‑elusiva che colpisce i comportamenti privi di sostanza economica volti a conseguire vantaggi fiscali indebiti. Le operazioni contestate vengono disconosciute e assoggettate all’imposta dovuta, salvo possibilità per il contribuente di dimostrarne le ragioni economiche principali.
Sul piano penale, il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati tributari. L’art. 5 punisce l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA, quando l’imposta evasa supera 50.000 euro, con reclusione da due a cinque anni . L’art. 4 punisce la dichiarazione infedele (false indicazioni o occultamento di componenti reddituali) con reclusione da due a quattro anni se l’imposta evasa supera determinati limiti . La contestazione di esterovestizione può dunque comportare responsabilità penale quando si configura un’omessa dichiarazione o una dichiarazione fraudolenta.
Obblighi di monitoraggio e Quadro RW
Il D.L. 167/1990 impone ai contribuenti residenti di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. La violazione comporta una sanzione amministrativa pari al 3‑15 % degli importi non dichiarati; la misura aumenta al 6‑30 % per investimenti situati in paesi a fiscalità privilegiata . Quando il contribuente non compila il quadro RW, i redditi esteri sono presunti frutto di somme non dichiarate in Italia; gli utili e le plusvalenze derivanti da tali investimenti sono recuperati a tassazione e le sanzioni per omessa dichiarazione sono raddoppiate . È possibile regolarizzare la violazione attraverso il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con riduzione delle sanzioni proporzionata alla tempestività della regolarizzazione .
Termini e requisiti degli atti di accertamento
Gli avvisi di accertamento devono rispettare precise condizioni formali. L’art. 42, comma 1, del D.P.R. 600/1973 richiede che l’atto sia sottoscritto dal dirigente dell’ufficio o da un suo delegato e indichi la base imponibile, le aliquote applicate, le imposte dovute e la motivazione, con riferimento ai fatti e alle ragioni giuridiche . La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale; se rinvia ad altro documento, questo deve essere allegato, altrimenti l’avviso è nullo .
Il termine per notificare l’avviso è fissato dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973: la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di omessa o infedele dichiarazione, entro il settimo anno . Se emergono nuovi elementi, l’ufficio può emettere un nuovo accertamento entro gli stessi termini, indicando specificamente i fatti sopravvenuti; la mancanza di questa indicazione rende l’atto nullo .
Il D.Lgs. 546/1992 regola il processo tributario. L’art. 21 (vigente fino al 31 dicembre 2025) dispone che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato . In caso di rifiuto tacito di rimborso, il ricorso può essere proposto dopo novanta giorni dalla richiesta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto . La notifica della cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo .
Contraddittorio e motivazione: art. 7 dello Statuto del contribuente
Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) sancisce il principio di motivazione degli atti. L’art. 7 richiede che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati secondo l’art. 3 della L. 241/1990; devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e, se richiamano un altro atto, devono allegarlo . Tale obbligo permette al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e predisporre adeguate difese; la violazione comporta la nullità dell’atto .
Giurisprudenza rilevante sulla residenza e l’esterovestizione
La Corte di Cassazione, anche su sollecitazione della giurisprudenza UE, ha sviluppato una copiosa interpretazione sulla residenza fiscale delle società. Nelle sentenze nn. 23707, 23842, 22901, 23543 e 24031 del 22‑25 agosto 2025 la Sezione tributaria ha chiarito che la nozione di “sede dell’amministrazione” coincide con la sede effettiva e implica una valutazione sostanziale; occorre verificare se la società dispone di una reale struttura all’estero, con personale, mezzi propri, riunioni del CdA e attività economica, nonché se le decisioni strategiche vengono assunte nello Stato estero .
Le stesse decisioni hanno evidenziato che la presunzione di residenza ex art. 73, comma 5‑bis, trasferisce l’onere della prova al contribuente, che deve dimostrare l’effettiva localizzazione all’estero delle funzioni direttive . Tuttavia, la scelta di localizzare l’attività in un altro Stato UE con regime fiscale più favorevole rientra nella libertà di stabilimento sancita dall’art. 49 TFUE; la contestazione di esterovestizione è legittima solo quando si dimostra l’esistenza di una costruzione artificiosa priva di sostanza economica .
Altre pronunce confermano questi principi. La Cassazione n. 3386/2024 ha affermato che la mera nazionalità italiana degli amministratori non implica la residenza della società in Italia: il luogo di adozione delle decisioni e la sede effettiva devono essere provati in modo concreto . La sentenza n. 17289/2024 ha ribadito che l’insediamento estero non può considerarsi fittizio se esiste una struttura reale con attività economica e organi sociali funzionanti .
Procedure e strumenti di definizione agevolata
Il legislatore ha previsto strumenti per definire in modo agevolato i rapporti con il fisco. L’art. 17 del D.L. 34/2023 (conv. in L. 56/2023) consente di definire con modalità agevolate avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 . La definizione si perfeziona pagando le imposte e gli interessi dovuti con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto . Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della collaborazione volontaria e la definizione è preclusa se l’adesione risulta già perfezionata .
In materia di contenzioso tributario, la Legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti e la conciliazione agevolata; il decreto ha riaperto i termini, posticipando al 30 settembre 2023 il termine per presentare la domanda e modulando le rate【416054505658648†L4521-L4528】.
Strumenti di composizione della crisi e alternative al pagamento immediato
Per i contribuenti in difficoltà economica, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) consentono di accedere a procedure di composizione della crisi.
- Piano del consumatore (art. 12‑bis L. 3/2012) – Il giudice, verificata l’assenza di atti in frode e la conformità della proposta, fissa un’udienza e ordina all’Organismo di composizione della crisi di comunicarla ai creditori. Se la prosecuzione di procedimenti esecutivi può pregiudicare il piano, il giudice può sospenderli . Dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità, il giudice omologa il piano; la decisione è pubblicata e produce gli stessi effetti di un pignoramento .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – Nel Codice della crisi, l’art. 48 dispone che, quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale fissa l’udienza per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, dispone la comunicazione ai creditori e, assunti i mezzi istruttori, omologa con sentenza gli accordi . I creditori dissenzienti possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda .
- Esdebitazione (art. 14‑terdecies L. 3/2012) – consente al debitore sovraindebitato, al termine della procedura di liquidazione, di ottenere la dichiarazione di inesigibilità dei debiti non soddisfatti. Il Tribunale di Bari, con ordinanza 17 ottobre 2023, ha stabilito che le cause ostative previste dall’art. 14‑terdecies sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica: l’istituto mira a favorire la reintegrazione del debitore onesto e le deroghe devono essere giustificate da condotte disoneste o mala fede .
Questi strumenti, se opportunamente utilizzati, consentono di sospendere le azioni esecutive, ridurre i debiti e ripristinare una situazione economica sostenibile. Lo studio legale Monardo assiste i clienti nella valutazione dell’opzione più idonea, predisponendo le domande e i piani finanziari necessari.
Procedura di accertamento: passo dopo passo
Notifica e contraddittorio
- Attività istruttoria e avvisi bonari – L’accertamento inizia con attività di controllo (questionari, accessi, ispezioni). Se emergono irregolarità, l’Ufficio invia un invito al contraddittorio o un processo verbale di constatazione (PVC). Parte della giurisprudenza (Sezioni Unite Cassazione) considera il contraddittorio preventivo un principio generale per gli accertamenti: la mancata attivazione può comportare la nullità dell’atto, salvi i casi esclusi ex art. 6‑bis L. 212/2000.
- Avviso di accertamento – Dopo la fase istruttoria, l’Ufficio notifica l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivato e indicare in maniera analitica i fatti contestati, le norme applicate e l’imposta pretesa . In caso di contestazione di esterovestizione, la motivazione deve illustrare gli elementi presuntivi di sede effettiva in Italia (luogo delle decisioni, sede amministrativa, organo di gestione, controlli su conti correnti, ecc.).
- Termini per impugnare – Il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica . Prima di presentare ricorso, può attivare l’accertamento con adesione: depositando l’istanza presso l’Ufficio entro 60 giorni, i termini per l’impugnazione sono sospesi per 90 giorni , durante i quali si avvia una trattativa per definire l’imposta con riduzione delle sanzioni a 1/3.
- Ricorso e sospensione – Il ricorso si deposita presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Nel ricorso vanno indicati i motivi, i fatti dedotti e le prove; è necessario versare il contributo unificato. Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se sussistono gravi e irreparabili danni; la sospensione può essere concessa con provvedimento presidenziale o collegiale (art. 47 D.Lgs. 546/1992).
- Giudizio di primo e secondo grado – Il processo tributario prevede un’udienza pubblica; la Corte decide con sentenza motivata. Contro la sentenza è ammesso appello entro 60 giorni (artt. 52‑53 D.Lgs. 546/1992); la sentenza di secondo grado può essere impugnata in Cassazione per motivi di legittimità.
- Formazione del titolo e riscossione – Se il contribuente non impugna l’avviso nei termini, l’atto diventa definitivo e costituisce titolo esecutivo. La cartella di pagamento viene emessa dopo 30 giorni dalla scadenza del termine per ricorso; l’agente della riscossione può iniziare l’esecuzione coattiva solo trascorsi 180 giorni dalla notifica【416054505658648†L3849-L3979】.
Accertamento con adesione e conciliazione
L’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, consente al contribuente di definire l’atto prima di impugnare. L’istanza va presentata entro 60 giorni dall’avviso; la procedura comporta la sospensione dei termini processuali per 90 giorni . Se la trattativa si conclude positivamente, viene redatto un atto di adesione con l’indicazione delle somme dovute; le sanzioni sono ridotte a 1/3 e le somme possono essere versate in rate trimestrali. Se l’accordo non si perfeziona, il contribuente può comunque proporre ricorso entro il termine originario, prolungato del periodo di sospensione.
Nel corso del giudizio è possibile raggiungere una conciliazione giudiziale: l’Ufficio può formulare una proposta di riduzione dell’imposta e delle sanzioni; se il contribuente accetta, la sentenza di estinzione viene pronunciata previa verifica del pagamento.
Definizione agevolata degli atti del procedimento
L’art. 17 del D.L. 34/2023 offre la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 . La definizione riguarda anche i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023 e gli inviti al contraddittorio notificati entro la stessa data . Sono esclusi gli atti relativi alla collaborazione volontaria e quelli per i quali l’adesione si è già perfezionata .
Il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto . Per perfezionare la definizione è necessario versare integralmente le somme o la prima rata (massimo 8 rate trimestrali) entro il termine stabilito; la presentazione della domanda sospende i termini per impugnare e l’esecuzione fino a quando l’Ufficio non comunica l’eventuale diniego.
Rottamazione dei ruoli e definizione delle liti
Con le rottamazioni – l’ultima, denominata “Rottamazione‑quater” – il legislatore ha consentito ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo capitale e interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. La rottamazione riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e prevede il versamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate.
La definizione agevolata delle liti pendenti consente di chiudere le controversie tributarie pagando una percentuale del valore della lite a seconda dell’esito dei precedenti gradi di giudizio (dal 90 % al 40 %). Per le controversie pendenti in Cassazione con doppia soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, è possibile definire con il versamento del 5 % delle imposte.
Piano di rateazione e sospensione della riscossione
Se l’accertamento diventa definitivo e si forma il ruolo, il contribuente può chiedere un piano di rateazione fino a 72 rate mensili (o 120 in caso di comprovate difficoltà). La richiesta va presentata all’agente della riscossione; il pagamento delle rate evita fermi, ipoteche e pignoramenti. In caso di omesso pagamento di alcune rate, la dilazione viene revocata e riprendono le azioni esecutive.
È possibile ottenere la sospensione della riscossione presentando all’agente motivazioni quali pagamento già eseguito, prescrizione, sentenza favorevole o sgravio. La sospensione blocca temporaneamente la procedura fino alla decisione dell’ente creditore.
Ricorso in Cassazione e tutela dei diritti
La sentenza di secondo grado può essere impugnata in Cassazione per motivi di legittimità: violazione di legge, vizio di motivazione o nullità processuali. Le pronunce della Cassazione in tema di esterovestizione sono numerose; esse confermano che la residenza fiscale deve essere determinata mediante un esame complessivo dei fatti e che l’onere probatorio ricade sull’Amministrazione quando contesta l’abuso del diritto . Le sentenze più recenti (agosto 2025) riconoscono la legittimità della struttura estera se l’attività economica è reale e respingono l’abuso quando la società dispone di personale, mezzi e autonomia decisionale .
Difese e strategie legali contro l’accertamento per società offshore
Dimostrare l’effettività della sede estera
Una delle principali difese contro la presunzione di esterovestizione è dimostrare l’effettiva localizzazione della sede di direzione all’estero. In base alla giurisprudenza, la prova deve essere concreta e sostanziale, e può includere:
- l’esistenza di un ufficio operativo all’estero, con contratti di locazione, utenze, beni strumentali e personale;
- la tenuta della contabilità e la presenza di libri sociali nel paese estero;
- le riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee svolte all’estero con verbali redatti localmente;
- contratti di lavoro, rapporti bancari e fiscali con istituti esteri;
- decisioni strategiche adottate nel territorio estero, anche tramite registrazioni audio/video o prove documentali.
Le sentenze 23707/2025 e 23842/2025 hanno riconosciuto la validità dell’installazione estera della società Barry Towage perché in Portogallo vi erano navi proprie, 52 dipendenti, corsi di formazione, assemblee e remunerazione dei manager tassata localmente . Pertanto, la mera esistenza di contratti di ship management con società italiane non è sufficiente a spostare la sede in Italia .
Contestare vizi formali dell’avviso
Una difesa efficace consiste nel verificare la regolarità formale dell’avviso. L’atto deve essere firmato dal dirigente competente o da un delegato e deve contenere la motivazione con indicazione dei fatti e delle norme applicate . La mancata motivazione, la carenza di delega o la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 determinano la nullità dell’avviso .
Nel caso di contestazione di esterovestizione, la motivazione deve specificare gli elementi che fondano la presunzione (controllo da parte di residenti, sede amministrativa in Italia, mancanza di struttura all’estero) e allegare gli atti richiamati, quali verbali della Guardia di Finanza o documenti acquisiti tramite scambi di informazioni internazionali. Se tali documenti non sono allegati, la difesa può eccepire la nullità per violazione dell’obbligo di motivazione.
Eccepire la decadenza dei termini e il difetto di prova
L’accertamento è nullo se notificato oltre il termine di decadenza: il termine quinquennale (o settennale per le dichiarazioni omesse) decorre dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . L’Ufficio deve inoltre indicare nella motivazione gli elementi sopravvenuti che giustificano il nuovo accertamento; in difetto, il contribuente può eccepire l’illegittimità dell’atto .
Quando la contestazione di esterovestizione si fonda su presunzioni semplici, la Cassazione richiede che siano gravi, precise e concordanti. Se l’Ufficio basa l’accertamento su elementi generici, come la nazionalità degli amministratori o l’assenza di personale in Italia, la difesa può eccepire la mancanza di prova concreta .
Ricorso e sospensione cautelare
La difesa deve predisporre il ricorso rispettando il termine di 60 giorni e indicando puntualmente i motivi di annullamento. È opportuno allegare documenti che attestino l’operatività estera e la legittimità dell’attività. In presenza di rischio di danno grave e irreparabile (pignoramenti, ipoteche), è consigliabile chiedere la sospensione dell’atto.
Accertamento con adesione e mediazione
Spesso la definizione in via amministrativa è vantaggiosa: l’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare il pagamento. Lo studio Monardo aiuta il contribuente a negoziare con l’Ufficio, presentando memorie e documenti idonei a ridurre la pretesa.
Nelle liti di valore inferiore a 50.000 euro è obbligatorio il reclamo‑mediazione (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992), che offre ulteriori sconti sulle sanzioni in caso di accordo.
Definizione agevolata e rottamazione
Quando possibile, conviene aderire alle definizioni agevolate: esse consentono di chiudere l’accertamento con sanzioni ridotte a 1/18 , evitando contenziosi lunghi e costosi. Le rottamazioni dei ruoli permettono di saldare i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni né interessi; lo studio valuta l’importo dovuto e assiste nel predisporre la domanda.
Procedure concorsuali e composizione della crisi
Se il debitore versa in difficoltà economica o rischia l’insolvenza, le procedure di composizione della crisi possono offrire una via d’uscita. Il piano del consumatore permette di pagare i debiti secondo un piano sostenibile, ottenendo la sospensione dei procedimenti esecutivi e l’omologazione dal giudice . Gli accordi di ristrutturazione consentono di negoziare con i creditori un piano di rientro sotto il controllo del tribunale .
L’esdebitazione è lo strumento finale che consente al sovraindebitato, dopo la liquidazione del patrimonio, di liberarsi definitivamente dai debiti residui; le cause ostative sono tassative e non possono essere estese analogicamente . L’assistenza di professionisti esperti è essenziale per predisporre i piani, coordinare le trattative e ottenere l’omologa.
Strumenti alternativi e agevolazioni
Rottamazioni e definizioni agevolate
| Strumento | Ambito di applicazione | Vantaggi principali |
|---|---|---|
| Rottamazione dei ruoli | Carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2022 (Rottamazione‑quater). | Pagamento di imposta e interessi legali senza sanzioni e interessi di mora; rateizzazione fino a 18 rate. |
| Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento | Avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e atti di recupero non impugnati e impugnabili al 1° gennaio 2023; avvisi e inviti notificati entro il 31 marzo 2023 . | Riduzione sanzioni a 1/18 ; sospensione dei termini di impugnazione. |
| Definizione agevolata delle liti pendenti | Controversie tributarie pendenti al 15 febbraio 2023; percentuale dovuta variabile a seconda dell’esito dei precedenti gradi. | Riduzione dal 90 % al 40 % dell’imposta; 5 % per cause in Cassazione con doppia soccombenza dell’Agenzia; chiusura del contenzioso. |
Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione
| Procedura | Normativa di riferimento | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Piano del consumatore | Art. 12‑bis L. 3/2012 | Il giudice verifica la proposta e convoca i creditori; può sospendere le procedure esecutive; omologa il piano se fattibile; consente pagamenti sostenibili e salvaguardia dei beni essenziali. |
| Accordo di ristrutturazione | Art. 48 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) | Contratto tra debitore e creditori, sottoposto all’omologa del tribunale; opposizione dei creditori entro 30 giorni; omologazione produce effetti erga omnes; adatto a imprese e professionisti. |
| Esdebitazione | Art. 14‑terdecies L. 3/2012 | Dopo la liquidazione del patrimonio, il giudice dichiara inesigibili i debiti residui; le cause ostative sono tassative; favorisce la reintegrazione del debitore onesto. |
Piani di rateazione e transazioni fiscali
Oltre alle rottamazioni, l’Agenzia delle Entrate concede piani di rateazione fino a 72 o 120 rate per le somme iscritte a ruolo. In fase concorsuale è possibile proporre transazioni fiscali: negli accordi di ristrutturazione e nei concordati, il debitore può chiedere allo Stato la riduzione di imposte e sanzioni nell’interesse della continuità aziendale. La transazione va approvata dagli organi competenti e può prevedere falcidie su imposte e contributi previdenziali.
Errori comuni e consigli pratici
- Costituire società esterovestite senza sostanza economica. Aprire una società in un Paese a fiscalità privilegiata solo per usufruire di aliquote basse, senza trasferire realmente la sede di direzione, espone a contestazioni di esterovestizione. È indispensabile pianificare l’attività economica con investimenti, personale e uffici reali.
- Non compilare il quadro RW. Omessi adempimenti di monitoraggio fanno scattare presunzioni di evasione, con sanzioni pesanti . È opportuno dichiarare correttamente i beni e le attività estere e, se necessario, avvalersi del ravvedimento operoso.
- Sottovalutare i termini per il ricorso. L’avviso di accertamento diventa definitivo dopo 60 giorni ; trascorso questo termine, imposte e sanzioni diventano esecutive. Chi riceve un atto deve quindi attivarsi immediatamente per analizzare i vizi, valutare l’adesione o predisporre il ricorso.
- Ignorare la motivazione. Gli atti privi di motivazione o carenti di prova sono illegittimi . È importante richiedere all’ufficio tutta la documentazione e verificare che l’avviso contenga l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto.
- Non gestire la crisi in modo tempestivo. Quando il debito fiscale è ingente e il contribuente si trova in difficoltà economica, è opportuno ricorrere ai piani del consumatore, agli accordi di ristrutturazione o ad altre soluzioni concorsuali, evitando l’accumulo di sanzioni e interessi.
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’esterovestizione?
È la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società al solo scopo di ottenere un risparmio d’imposta. Si verifica quando la società conserva in Italia il proprio centro di direzione, pur risultando formalmente residente in un altro Stato . - Quali sono i criteri per determinare la residenza fiscale di una società?
Fino al 2023 si considerano residenti le società che per la maggior parte dell’anno hanno sede legale, sede dell’amministrazione (sede effettiva) o oggetto principale in Italia . Dal 2024, il D.Lgs. 209/2023 ha sostituito l’oggetto principale con la gestione ordinaria in via principale e ha specificato la sede di direzione effettiva . - Quando scatta la presunzione di residenza ex art. 73, comma 5‑bis?
Quando una società estera detiene partecipazioni di controllo in società italiane ed è controllata da soggetti residenti o amministrata da organi composti in prevalenza da residenti italiani . In tal caso, l’onere della prova dell’effettiva residenza estera grava sul contribuente. - Quali sono le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW?
La sanzione amministrativa è pari al 3‑15 % degli importi non dichiarati, raddoppiata (6‑30 %) se le attività sono detenute in Paesi black list . Le sanzioni possono essere ridotte tramite ravvedimento operoso. - Cosa succede se non presento la dichiarazione dei redditi per una società estera?
L’omessa dichiarazione di redditi o IVA, quando l’imposta evasa supera 50.000 euro, è punita penalmente con reclusione da due a cinque anni . La società può essere considerata residente in Italia se la direzione effettiva è nel territorio nazionale. - Entro quanto tempo devo impugnare un avviso di accertamento?
Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica . La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per 90 giorni . - Posso presentare ricorso anche se ho richiesto l’accertamento con adesione?
Sì. Se la procedura di adesione non si conclude con un accordo, il contribuente può proporre ricorso entro il termine originario prolungato del periodo di sospensione (90 giorni). La trattativa non preclude il diritto di difesa. - Quali sono le principali difese contro una contestazione di esterovestizione?
Dimostrare la realtà operativa della società estera (sede, personale, mezzi, decisioni strategiche), contestare i vizi formali dell’avviso (mancanza di motivazione, carenza di delega), eccepire la decadenza dei termini di accertamento e la carenza di prova da parte dell’Ufficio. - Che differenza c’è tra sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria?
La sede legale è quella indicata nell’atto costitutivo; la sede di direzione effettiva coincide con il luogo in cui si assumono le decisioni strategiche; la gestione ordinaria in via principale è il luogo in cui si svolge coordinatamente l’attività gestionale corrente . - Cosa avviene se l’avviso richiama altri atti non allegati?
L’art. 42 del D.P.R. 600/1973 impone di allegare gli atti richiamati; in caso contrario l’avviso è nullo . La difesa può chiedere l’annullamento per violazione dell’art. 7 L. 212/2000 . - Cos’è l’accertamento con adesione e quali sono i suoi vantaggi?
È una procedura che permette al contribuente di definire l’accertamento in via consensuale con l’Ufficio, con sanzioni ridotte a un terzo e possibilità di rateizzare. Durante la procedura i termini per impugnare sono sospesi . - Quali sono i requisiti per accedere al piano del consumatore?
Il debitore deve essere un consumatore (persona fisica non imprenditore) sovraindebitato. Il giudice verifica la proposta e convoca i creditori; può sospendere i procedimenti esecutivi; se il piano è fattibile, lo omologa . - Che cos’è l’esdebitazione?
È il beneficio che consente al debitore sovraindebitato di ottenere la dichiarazione di inesigibilità dei debiti non soddisfatti dopo la liquidazione del patrimonio. Le cause ostative sono tassative e non possono essere estese . - L’Amministrazione può considerare fittizia una società solo perché opera in un Paese a fiscalità privilegiata?
No. La Cassazione ha chiarito che la scelta di operare in un altro Stato membro non costituisce abuso se vi è un’attività economica reale; l’esterovestizione è contestabile solo in presenza di costruzioni artificiose . - È possibile definire agevolmente le controversie tributarie pendenti in Cassazione?
Sì. La definizione agevolata delle liti pendenti consente di chiudere le cause in Cassazione versando una percentuale ridotta (fino al 5 % in caso di doppia soccombenza dell’Agenzia). La domanda va presentata entro i termini stabiliti dal decreto; l’importo può essere rateizzato. - Cosa succede se non aderisco alla rottamazione?
Se non si presenta la domanda di rottamazione entro i termini, le sanzioni e gli interessi di mora restano dovuti; l’agente della riscossione può procedere con fermi, ipoteche e pignoramenti. È quindi consigliabile valutare la convenienza dell’adesione. - È possibile chiedere la sospensione della riscossione per debiti derivanti da avvisi contestati?
Sì. Il contribuente può presentare un’istanza motivata all’agente della riscossione (per esempio, per avvenuto pagamento o annullamento dell’atto). Durante la sospensione, l’esecuzione è bloccata in attesa della verifica. - Cosa comporta l’omologa dell’accordo di ristrutturazione?
L’accordo diventa vincolante per tutti i creditori, anche non aderenti, e viene iscritto nel registro delle imprese. I creditori dissenzienti possono proporre opposizione entro 30 giorni . Dopo l’omologa il debitore esegue il piano sotto la vigilanza del commissario giudiziale. - Le procedure di composizione della crisi cancellano tutti i debiti fiscali?
Le procedure concorsuali consentono di ristrutturare o falcidiare i debiti, ma l’esdebitazione non si applica a debiti per sanzioni penali e amministrative non accessorie, né ai debiti per mantenimento o risarcimento da illecito; tali debiti restano dovuti anche dopo la procedura . - Perché rivolgersi a un professionista specializzato?
La disciplina fiscale e concorsuale è complessa e in continua evoluzione. Un avvocato cassazionista e Gestore della crisi come l’Avv. Monardo può analizzare l’atto, individuare i vizi, negoziare con l’Amministrazione e, se necessario, predisporre ricorsi e piani di rientro, tutelando i diritti del contribuente.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1 – Contestazione di esterovestizione
Scenario: la società Mediterranea Shipping Ltd è costituita a Malta nel 2022; l’azionista unico è un imprenditore italiano che controlla anche una società di logistica italiana. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento per esterovestizione, sostenendo che la sede effettiva della società sia in Italia perché il socio italiano firma i contratti e gestisce l’attività da Napoli. L’avviso richiede il pagamento di 500.000 euro di imposte e sanzioni.
Analisi e difesa:
- Verifica formale dell’avviso – Controllo della firma e della motivazione; richiesta degli atti richiamati (PVC della Guardia di Finanza). Se l’avviso non allega il PVC o manca la delega, eccezione di nullità .
- Prova della sede estera – Raccolta di documenti: contratto di locazione dell’ufficio a La Valletta, utenze e contratti di servizi, conti bancari a Malta, buste paga di dipendenti maltesi, verbali di CdA redatti a Malta, prove della presenza fisica del titolare all’estero durante le riunioni.
- Accertamento con adesione – Presentazione dell’istanza entro 60 giorni per sospendere i termini e avviare una trattativa; evidenziazione dei costi sostenuti a Malta e delle tasse già pagate a Malta per chiedere la riduzione delle imposte italiane.
- Ricorso – Se la trattativa non porta a una riduzione sufficiente, deposito del ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria; richiesta di sospensione dell’atto per evitare iscrizioni a ruolo. Argomentazione basata sulla giurisprudenza 2025 che riconosce la validità della struttura estera se l’attività è reale .
- Risultato possibile – Se il contribuente dimostra l’esistenza di uffici, personale e decisioni a Malta, la presunzione di residenza può essere vinta; l’accertamento può essere annullato o ridotto. In alternativa, può essere concordata una definizione agevolata con sanzioni ridotte.
Simulazione 2 – Rottamazione dei ruoli
Scenario: la Società Alfa S.r.l., con sede in Italia, riceve nel 2023 cartelle esattoriali relative a imposte IVA e IRAP per gli anni 2015‑2017, per un totale di 100.000 euro, comprensive di sanzioni e interessi. La società ha difficoltà finanziarie e non ha impugnato gli avvisi.
Soluzione: adesione alla Rottamazione‑quater:
- Analisi del carico – Verifica che i ruoli siano stati affidati all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022.
- Domanda di adesione – Presentazione della domanda entro il termine previsto; scelta di pagare in 18 rate.
- Calcolo importi – Eliminazione di sanzioni e interessi di mora; pagamento del solo capitale e interessi legali. Se il capitale è 70.000 euro e gli interessi legali 5.000 euro, l’importo da versare sarà 75.000 euro in 18 rate (circa 4.166 euro a rata).
- Vantaggio – Risparmio di 25.000 euro di sanzioni e interessi; sospensione di fermi o ipoteche durante il piano; regolarizzazione della posizione debitoria.
Simulazione 3 – Piano del consumatore
Scenario: un professionista ha accumulato debiti fiscali per 80.000 euro e altri debiti bancari per 50.000 euro. Le sue entrate mensili ammontano a 2.500 euro.
Soluzione: avviare la procedura di piano del consumatore.
- Preparazione della proposta – Con l’assistenza di un OCC, redazione di un piano che preveda il pagamento di 200 euro al mese per cinque anni (12.000 euro in totale), ricorrendo alla falcidia dei debiti fiscali.
- Deposito e omologazione – Presentazione della proposta al tribunale; il giudice convoca i creditori e può sospendere eventuali pignoramenti .
- Vantaggio – Il professionista versa una somma sostenibile e, dopo l’omologazione, i debiti residui vengono dichiarati inesigibili; può ripartire senza il peso dei debiti.
Simulazione 4 – Accordo di ristrutturazione e transazione fiscale
Scenario: una società industriale con debiti fiscali e previdenziali per 2 milioni di euro e debiti verso fornitori per 5 milioni avvia una procedura di ristrutturazione.
Soluzione:
- Accordo di ristrutturazione – Presentazione della domanda di omologazione; comunicazione ai creditori e opposizione entro 30 giorni .
- Transazione fiscale – Proposta all’Agenzia delle Entrate di pagamento del 40 % delle imposte e contributi, da effettuare in 4 anni; presentazione di un piano industriale che dimostri la continuità aziendale.
- Omologa e esecuzione – Il tribunale omologa l’accordo; i debiti fiscali vengono ridotti; la società paga la percentuale concordata; eventuali debiti residui sono falcidiati al termine della procedura.
Conclusione
La contestazione di accertamenti fiscali relativi a società offshore richiede competenze tecniche e una strategia articolata. La normativa italiana prevede criteri oggettivi e presunzioni per attribuire la residenza fiscale alle società, ma la giurisprudenza ha sottolineato che la valutazione deve essere sostanziale: la presenza di una struttura estera reale, con personale, mezzi e decisioni strategiche, esclude l’esterovestizione . Il contribuente deve quindi dimostrare la genuinità della localizzazione e contestare eventuali vizi formali o difetti di prova dell’avviso.
Oltre alle vie contenziose, esistono strumenti per definire i rapporti con il fisco: accertamento con adesione, definizione agevolata degli atti, rottamazioni, conciliazioni giudiziali e strumenti di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione). L’utilizzo tempestivo di tali strumenti può ridurre sensibilmente sanzioni e interessi e consentire un pagamento sostenibile.
È fondamentale agire con tempestività: il termine per impugnare è di 60 giorni , e molte opportunità di definizione agevolata hanno scadenze perentorie. Un professionista esperto può analizzare gli atti, verificare la legittimità dell’accertamento, predisporre ricorsi e proposte di adesione, nonché guidare il contribuente nelle procedure di composizione della crisi.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff operano su tutto il territorio nazionale e vantano una lunga esperienza nel diritto tributario e bancario. Grazie alla qualifica di cassazionista e alle competenze come Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, lo studio è in grado di sospendere pignoramenti, ipoteche e cartelle esattoriali, elaborare piani di rientro, negoziare con l’Agenzia delle Entrate e impugnare gli atti davanti alla giustizia tributaria.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.