Introduzione
Nel mondo globalizzato, la possibilità per l’amministrazione finanziaria di accedere a informazioni bancarie e patrimoniali detenute all’estero è diventata una delle leve principali nella lotta all’evasione. Negli ultimi anni sono entrate in vigore direttive europee, convenzioni bilaterali e decreti legislativi nazionali che hanno aperto le banche dati degli altri Paesi all’Agenzia delle Entrate. Le conseguenze per il contribuente sono concrete: un semplice conto corrente all’estero non dichiarato può trasformarsi in un avviso di accertamento, con sanzioni severe e la possibilità di subire pignoramenti sui beni in Italia. Per evitare errori, difendersi correttamente e sfruttare le opportunità di definizione agevolata è indispensabile conoscere il funzionamento del sistema di scambio di informazioni e i propri diritti.
In queste pagine troverai un’analisi approfondita dell’accertamento fiscale basato su scambio di informazioni tra paesi, aggiornata a dicembre 2025. L’articolo analizza la normativa e la giurisprudenza più recente, spiega come si articola la procedura, illustra le strategie difensive e propone simulazioni pratiche. Il taglio è professionale e orientato al pratico: l’obiettivo è fornire strumenti concreti a chi riceve un accertamento o teme di riceverlo. Il punto di vista è quello del debitore, con una costante attenzione alla tutela dei diritti e delle garanzie del contribuente.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
Il presente approfondimento è redatto dallo studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con anni di esperienza nelle liti con l’amministrazione finanziaria. L’avvocato Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario e tributario, garantendo un’assistenza integrata sia in sede giudiziale sia stragiudiziale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed è stato nominato Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Questa combinazione di competenze consente allo studio di offrire soluzioni mirate in materia di accertamenti, piani di rientro, rottamazioni e gestione della crisi, con un unico referente.
Lo studio può assisterti in tutte le fasi dell’accertamento: analisi dell’atto, verifica dei vizi formali e sostanziali, redazione di memorie e ricorsi, richiesta di sospensione dell’esecuzione, trattative con l’ufficio per la definizione agevolata o il piano di rientro, nonché gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di esdebitazione. L’intervento tempestivo di un professionista permette spesso di bloccare le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e di ottenere riduzioni significative del debito.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Normativa nazionale di base
1.1.1 L’articolo 31‑bis del D.P.R. 600/1973
Il pilastro dello scambio di informazioni fiscale con l’estero è l’articolo 31‑bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, introdotto nel 2013 e successivamente modificato per recepire le direttive europee. La norma stabilisce che l’amministrazione finanziaria italiana:
- può richiedere e ricevere informazioni dai Paesi dell’Unione europea e da Stati terzi con i quali sono in vigore convenzioni o trattati, per la corretta applicazione dell’imposta sui redditi;
- deve trasmettere ai Paesi interessati le informazioni disponibili, nei limiti e con le modalità previste dalle direttive europee e dalle convenzioni;
- può rifiutare la comunicazione quando le informazioni richieste comporterebbero la rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali oppure quando lo Stato richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni ;
- deve rispettare i termini previsti dalle direttive comunitarie e dai trattati per rispondere alle richieste; la comunicazione non viola il segreto d’ufficio .
Il secondo comma prevede anche le forme di cooperazione rafforzata: scambio automatico di informazioni, presenza di funzionari esteri durante le verifiche e controlli simultanei. Gli articoli 31‑bis.1, 31‑bis.2 e 31‑bis.3 definiscono rispettivamente:
- il ricorso a forme avanzate di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, comprese le verifiche congiunte e l’uso di piattaforme elettroniche ;
- la possibilità per i funzionari fiscali di uno Stato membro di partecipare alle attività istruttorie nello Stato interessato o viceversa ;
- l’organizzazione di controlli simultanei quando due o più amministrazioni ritengono di avere un interesse comune .
Queste disposizioni consentono alle amministrazioni di avvalersi di un ampio spettro di strumenti di cooperazione, dal semplice scambio su richiesta ai veri e propri audit congiunti. Per il contribuente significa che la prova a carico può derivare da dati trasmessi da un’altra giurisdizione (ad esempio un Paese OCSE) oppure da verifiche svolte con la presenza di ispettori stranieri.
1.1.2 Il d.l. 78/2009 e la presunzione sugli investimenti esteri
Nel periodo di crisi finanziaria del 2009, il legislatore italiano ha introdotto con il d.l. 25 giugno 2009 n. 78 (convertito con legge 102/2009) un pacchetto di misure per contrastare l’evasione internazionale. L’articolo 12 prevede che l’Italia recepisca gli accordi OCSE per promuovere la trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni con i paradisi fiscali. Il secondo comma introduce una presunzione di reddito occulto per i trasferimenti di denaro e investimenti effettuati in Stati a fiscalità privilegiata; tale presunzione è sostanziale (non processuale) e quindi non ha efficacia retroattiva . La Cassazione ha precisato che, per fondare un accertamento, devono comunque esistere elementi probatori ulteriori e non è sufficiente la sola presunzione .
1.1.3 La riforma del 2023: d.lgs. 32/2023
L’Italia ha recepito la direttiva (EU) 2021/514 (cosiddetta DAC7) con il decreto legislativo 1° marzo 2023 n. 32. Il provvedimento disciplina l’obbligo per gli operatori di piattaforme digitali (marketplace, app di sharing economy, intermediari immobiliari) di raccogliere e comunicare i dati dei venditori alla Agenzia delle Entrate, la quale li scambia poi con gli altri Stati membri e con le giurisdizioni extra‑UE con accordi qualificati. L’articolo 1 individua l’ambito di applicazione: regola lo scambio automatico di informazioni raccolte dagli operatori di piattaforme tra l’Agenzia delle Entrate e le autorità degli altri Stati . L’articolo 10 impone agli operatori di trasmettere le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo; l’Agenzia provvede allo scambio con gli Stati interessati . L’articolo 15 stabilisce che l’Agenzia invii le informazioni ai Paesi di residenza dei venditori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento e, per la prima applicazione, entro il 29 febbraio 2024 . L’articolo 16 modifica l’articolo 31‑bis del d.p.r. 600/1973, introducendo l’istituto delle verifiche congiunte tra l’Agenzia delle Entrate e le altre autorità e definendo le tutele del contribuente durante tali audit .
Questa riforma testimonia la progressiva digitalizzazione dell’accertamento: le piattaforme di e‑commerce diventano fonte di dati fiscalmente rilevanti, e la collaborazione con le amministrazioni estere consente di incrociare i redditi in tutto il mondo.
1.1.4 Il d.lgs. 13/2024 e l’efficienza nell’uso dei dati
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 attua i principi della delega fiscale (legge 111/2023) introducendo norme in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale. Pur non trattando direttamente dello scambio internazionale, la norma assume rilievo perché tra i criteri direttivi si prevede di razionalizzare il sistema tributario valorizzando l’utilizzo efficiente, anche tecnologico, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni . Inoltre il decreto richiama la necessità di adeguare il diritto interno ai principi dell’Unione europea e alle raccomandazioni dell’OCSE , valorizzando così l’integrazione tra banche dati nazionali e internazionali. In sintesi, il d.lgs. 13/2024 costituisce la cornice per l’uso degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale nell’accertamento, sempre nel rispetto dei diritti del contribuente.
1.1.5 Lo Statuto dei diritti del contribuente
Il “Statuto dei diritti del contribuente” (legge 27 luglio 2000 n. 212) è la fonte principale delle garanzie procedurali. L’articolo 6 sancisce che il contribuente deve essere informato degli atti che lo riguardano e che l’amministrazione non può chiedere documenti già in suo possesso . Il comma 5 prevede che, prima dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio inviti il contribuente a fornire chiarimenti entro un termine ragionevole. Il principio del contraddittorio è stato codificato con l’articolo 6‑bis, introdotto nel 2015 e riformato nel 2023. Tale norma stabilisce che ogni atto impugnabile deve essere preceduto da un contraddittorio effettivo con il contribuente, che dispone di almeno sessanta giorni per presentare osservazioni; se l’ufficio non rispetta il contraddittorio, l’atto è annullabile . L’articolo 7 impone che gli atti siano motivati e che le prove richiamate siano indicate in modo chiaro . In tema di scambio di informazioni, lo Statuto è fondamentale perché impone all’Agenzia delle Entrate di comunicare al contribuente i dati provenienti dall’estero che vengono utilizzati nell’accertamento, consentendo di contestarne la validità o chiedere integrazioni.
1.2 Le direttive europee e gli standard OCSE
L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica le direttive europee in materia di cooperazione amministrativa (DAC). La direttiva 2011/16/UE (DAC1) ha istituito lo scambio automatico di informazioni su redditi da lavoro, pensioni, immobili e altri redditi transfrontalieri; successive modifiche (DAC2‑DAC6) hanno esteso l’ambito a dividendi, interessi, ruling fiscali, schemi transfrontalieri di pianificazione aggressiva e, con DAC7, ai redditi realizzati tramite piattaforme digitali. La direttiva 2023/2226/UE (DAC8) – in fase di recepimento – estende l’obbligo di comunicazione alle cripto‑attività e rafforza gli obblighi per i fornitori di servizi digitali. La Commissione europea e gli Stati membri stanno inoltre negoziando la Crypto‑Asset Reporting Framework dell’OCSE per standardizzare lo scambio di dati sulle valute virtuali.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato la legittimità di tali obblighi: con la sentenza del 4 maggio 2023 nella causa C‑623/22, la Corte ha stabilito che l’obbligo di segnalare gli schemi transfrontalieri imposto dalla direttiva 2011/16/UE non viola il diritto alla privacy, essendo giustificato dall’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale . Pertanto la raccolta sistematica di informazioni da parte delle amministrazioni fiscali europee è compatibile con i diritti fondamentali se proporzionata.
L’OCSE, con il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e lo standard CRS (Common Reporting Standard), ha fissato le linee guida per lo scambio automatico di informazioni bancarie. La relazione annuale della Corte di Cassazione del 2023 ricorda che 97 Stati partecipano allo scambio CRS e che nel 2023 lo standard è stato esteso alle cripto‑attività . La stessa relazione osserva che la Cassazione ammette l’utilizzabilità delle liste di nomi trasmesse da altri Stati (come la lista Falciani) e pone sul contribuente l’onere di giustificare eventuali discrepanze .
1.3 Giurisprudenza rilevante
1.3.1 La “lista Falciani” e l’utilizzabilità delle prove estere
Il più noto caso di cooperazione internazionale è quello della lista Falciani, un elenco di correntisti con conti presso una filiale svizzera di una banca francese, sottratto e poi trasmesso alle autorità fiscali francesi. Le amministrazioni di diversi Paesi, tra cui l’Italia, hanno utilizzato tali dati per avviare accertamenti. La Corte di Cassazione, con ordinanza 10950/2015 e successive pronunce, ha stabilito che l’amministrazione può basare l’accertamento anche su elementi di prova acquisiti in modo atipico o irregolare, purché non siano violate garanzie costituzionali. Nella decisione del 2021 la Corte afferma che un solo elemento grave, preciso e concordante può essere sufficiente a legittimare l’accertamento . La stessa pronuncia sottolinea che la mancanza di una formale richiesta di cooperazione non inficia la validità delle prove, ma resta ferma la possibilità per il contribuente di contestare la provenienza dei dati.
Nel 2025 la Cassazione, in più ordinanze (per esempio la n. 2667/2025), ha applicato l’articolo 12 del d.l. 78/2009 chiarendo che la presunzione di reddito occulto per investimenti in paradisi fiscali non è retroattiva e deve essere accompagnata da ulteriori elementi. In un’altra decisione, relativa alla tassazione di dividendi provenienti dagli Stati Uniti, la Corte ha ricordato che l’accertamento fondato su dati scambiati tramite la rete automatica EU‑USA (DAC1) deve rispettare il diritto al contraddittorio .
1.3.2 Altre pronunce su contraddittorio e motivazione
Le corti amministrative e di merito hanno ripetutamente annullato accertamenti quando l’Agenzia delle Entrate non ha fornito al contribuente le informazioni provenienti dall’estero o non ha rispettato i termini del contraddittorio. La giurisprudenza ritiene che l’obbligo di motivazione sia tanto più stringente quando l’accertamento si basa su dati esteri: l’ufficio deve indicare la fonte, la data e l’autorità che ha trasmesso l’informazione, oltre a permettere al contribuente di visionare i documenti. La violazione del contraddittorio può comportare l’annullamento dell’atto, anche se le prove sono gravi .
2. Procedura passo‑passo dell’accertamento internazionale
Affrontare un accertamento basato su informazioni estere richiede di conoscere il percorso seguito dall’amministrazione, i termini per la difesa e le possibili irregolarità. Di seguito si propone una sequenza tipica, consapevoli che ogni caso può variare in funzione del tipo di tributo, del periodo di imposta e dell’autorità estera coinvolta.
2.1 Acquisizione delle informazioni dall’estero
L’avvio dell’accertamento può derivare da due canali principali:
- Scambio su richiesta: l’Agenzia delle Entrate inoltra una domanda ad altra amministrazione fiscale per conoscere i redditi o il patrimonio di un determinato contribuente. La richiesta deve essere motivata e rientrare nelle ipotesi previste dagli accordi; l’autorità estera, a sua volta, deve rispondere nei tempi indicati dal trattato o dalla direttiva. L’articolo 31‑bis d.p.r. 600/1973 consente di rifiutare la trasmissione se le informazioni rivelerebbero segreti commerciali o se lo Stato richiedente non può reciprocamente fornire analoghe informazioni .
- Scambio automatico: in forza delle direttive DAC e dello standard CRS, le banche e gli intermediari esteri trasmettono periodicamente alle proprie autorità fiscali i dati dei conti detenuti da residenti stranieri; tali autorità li inoltrano all’Italia. Ogni anno, tipicamente entro settembre, l’Agenzia delle Entrate riceve dai Paesi partner i nominativi dei contribuenti italiani, i saldi dei conti, gli interessi e altri redditi. Con DAC7 e DAC8, le piattaforme digitali e i fornitori di servizi in criptovalute comunicano i corrispettivi maturati dagli utenti.
Una volta acquisiti i dati, l’amministrazione li incrocia con le dichiarazioni presentate. Se emergono discordanze (conto all’estero non dichiarato, redditi sottostimati, operazioni in Paesi a rischio), l’ufficio apre un fascicolo.
2.2 Verifica preliminare e invito al contraddittorio
Prima di emettere l’avviso di accertamento, l’ufficio deve effettuare una verifica interna e, in molti casi, invitare il contribuente a fornire chiarimenti. Tale fase è disciplinata dallo Statuto del contribuente:
- Invito a comparire: l’ufficio convoca il contribuente (o il suo consulente) per presentare documenti e spiegazioni. Deve indicare l’oggetto della verifica e mettere a disposizione i dati provenienti dall’estero. L’articolo 6 dello Statuto stabilisce che l’amministrazione non può richiedere documenti già in suo possesso .
- Contraddittorio preventivo: l’articolo 6‑bis prevede che l’ufficio trasmetta al contribuente un prospetto di accertamento contenente la pretesa fiscale e conceda almeno 60 giorni per formulare osservazioni . Il termine è sospeso in agosto. La mancata instaurazione del contraddittorio rende l’atto annullabile. Questa garanzia vale anche per gli accertamenti fondati su dati esteri: il contribuente ha diritto a conoscere la fonte e le modalità di acquisizione delle informazioni e può contestarne l’uso.
Nella pratica, l’amministrazione spesso omette il contraddittorio quando ritiene che l’atto sia “automatizzato” o che vi sia rischio di perdita del credito. La giurisprudenza ha censurato tale prassi, affermando che il contraddittorio è obbligatorio salvo casi eccezionali e che il requisito di urgenza deve essere adeguatamente motivato.
2.3 Notifica dell’avviso di accertamento
Se l’ufficio conferma la pretesa, emette l’avviso di accertamento (per le imposte dirette o l’Iva), l’avviso di rettifica (per l’imposta di registro) o l’atto di contestazione (per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale). La notifica avviene tramite posta raccomandata o PEC. L’atto deve essere motivato: deve contenere gli elementi di fatto e di diritto posti a base della rettifica, indicare i documenti e i dati esteri utilizzati e specificare i termini per la proposizione del ricorso. La motivazione deve essere “sufficiente” ma non necessariamente “analitica”; tuttavia, in presenza di informazioni provenienti dall’estero, è opportuno che l’ufficio indichi la fonte (ad esempio “informazione ricevuta dalla Germania in data X mediante scambio automatico”) per consentire la difesa.
L’atto contiene di norma:
- l’indicazione delle violazioni contestate (omessa o infedele dichiarazione, omessa indicazione di investimenti esteri, ecc.);
- il calcolo delle imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni;
- l’invito a definire la lite mediante accertamento con adesione (art. 6 d.lgs. 218/1997) o altri istituti.
2.4 Termini e decadenze
I termini per la notifica dell’avviso dipendono dal tipo di violazione e dall’anno d’imposta. In generale, per l’Ires e l’Irpef l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, il termine è di sette anni (art. 43 d.p.r. 600/1973). Per l’Iva, l’atto va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (art. 57 d.p.r. 633/1972). Attenzione: quando l’accertamento è fondato su dati scambiati con Paesi esteri, l’amministrazione può beneficiare di termini prorogati qualora la cooperazione richieda un tempo maggiore per ottenere le informazioni. L’articolo 31‑bis prevede infatti l’obbligo di rispettare le tempistiche dei trattati, ma non detta un termine di decadenza; la Cassazione ritiene applicabili i termini ordinari, salvo proroghe specifiche nei trattati.
2.5 Impugnazione e ricorso dinanzi al giudice tributario
Contro l’avviso di accertamento è possibile proporre ricorso presso la Corte di giustizia tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 d.lgs. 546/1992). Il ricorso sospende la riscossione delle imposte per un terzo del tributo; per ottenere la sospensione integrale occorre depositare un’istanza cautelare. In sede di ricorso, il contribuente può eccepire:
- l’inutilizzabilità delle prove per violazione del contraddittorio o mancata motivazione;
- la violazione delle norme sullo scambio di informazioni (assenza di richiesta o risposta da parte dello Stato estero, superamento dei limiti dell’accordo, rivelazione di segreti commerciali);
- la prescrizione o decadenza per tardiva notifica;
- la violazione del principio di proporzionalità, qualora le sanzioni siano eccessive o l’amministrazione abbia utilizzato dati irrilevanti.
Il giudice può annullare totalmente o parzialmente l’atto; in alternativa può ridurre le sanzioni o disporre la rideterminazione del reddito. La sentenza è appellabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni. L’ultima istanza è il ricorso per cassazione su motivi di legittimità.
2.6 Esecuzione e riscossione
Se il contribuente non impugna l’atto o la sentenza conferma l’accertamento, l’Agenzia procede alla riscossione. L’iscrizione a ruolo viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; se l’importo non viene pagato, l’ente può attivare pignoramenti sui conti, ipoteche sugli immobili e fermi amministrativi. Il contribuente può ancora proporre:
- istanza di rateazione del debito;
- istanza di sospensione (ex art. 39 d.l. 112/2008) per gravi motivi, se pendente un ricorso;
- concordato preventivo o transazione fiscale in sede di procedura concorsuale.
Se la prova principale deriva da scambio di informazioni estere, è essenziale verificare che l’ufficio abbia rispettato i limiti dei trattati. Ad esempio, se la convenzione prevede che i dati siano utilizzabili solo per le imposte dirette ma l’accertamento riguarda l’Iva, si può eccepire la violazione dell’accordo.
3. Difese e strategie legali
Ricevere un accertamento basato su dati provenienti dall’estero può intimorire, ma sono numerose le difese a disposizione del contribuente. Di seguito analizziamo le più efficaci, partendo dall’esame della legittimità dei dati fino alle alternative transattive.
3.1 Verificare la provenienza e la legalità delle informazioni
- Verifica dell’autenticità: è fondamentale accertare che le informazioni siano state acquisite per via ufficiale e non tramite fonti irregolari o illecite. La Cassazione ha ammesso l’uso di prove atipiche, ma ciò non esonera l’ufficio dall’indicare l’origine dei dati . Il contribuente può richiedere l’esibizione della richiesta e della risposta tra le autorità, per verificare se vi sia un accordo bilaterale e se siano state rispettate le clausole di segretezza.
- Rispetto delle clausole del trattato: molte convenzioni prevedono che le informazioni siano utilizzabili solo per determinati tributi o periodi d’imposta. Ad esempio, la convenzione Italia‑Svizzera autorizza lo scambio per le imposte sui redditi ma non per l’Iva. In caso di uso improprio, l’accertamento può essere contestato per violazione del trattato.
- Protezione dei dati personali e segreti commerciali: l’articolo 31‑bis consente di rifiutare la comunicazione se comporterebbe la rivelazione di segreti commerciali . Il contribuente può eccepire che i dati riguardano know‑how protetti e dunque non possono essere utilizzati senza il suo consenso.
3.2 Eccepire la violazione del contraddittorio e della motivazione
Come ricordato, il contraddittorio è una garanzia essenziale. Se l’Agenzia non ha invitato il contribuente a fornire chiarimenti o ha notificato l’atto senza concedere i 60 giorni previsti, è possibile chiedere l’annullamento. Il ricorso deve allegare la prova della mancata instaurazione del contraddittorio (ad esempio la mancanza dell’invito) e la sussistenza di un interesse concreto a partecipare (documentazione che avrebbe potuto modificare l’esito). Parallelamente, la motivazione dell’atto deve indicare chiaramente i dati esteri utilizzati e spiegare come hanno inciso nella determinazione del reddito; l’assenza di tali indicazioni è causa di nullità.
3.3 Contestare la presunzione e l’inversione dell’onere della prova
In molte ipotesi, l’amministrazione opera presunzioni legali: ad esempio, i versamenti sui conti esteri sono considerati reddito occulto se non giustificati. È importante ricordare che tali presunzioni non dispensano l’ufficio dal fornire un indizio grave, preciso e concordante . Il contribuente può dimostrare che le somme derivano da redditi già tassati, da donazioni, da disinvestimenti o da altre fonti lecite. Per questo occorre raccogliere documenti bancari, contratti e dichiarazioni e predisporre una memoria difensiva dettagliata.
3.4 Valutare l’opzione dell’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) permette al contribuente di definire la pretesa prima del ricorso, ottenendo la riduzione delle sanzioni (generalmente al terzo) e la rateizzazione del debito. L’ufficio emette un invito al contraddittorio con una proposta; se le parti raggiungono un accordo, viene firmato un atto di adesione che chiude la lite. Nei casi basati su dati esteri, questa procedura può consentire di modulare la pretesa, evitando una causa lunga e costosa.
3.5 Ricorso e difesa in giudizio
Se non si trova un accordo, il ricorso giurisdizionale è la via ordinaria. In giudizio è fondamentale:
- Richiedere al giudice di ottenere dalle autorità estere la conferma dell’esistenza dell’accordo di cooperazione e la prova dell’avvenuto scambio;
- Chiedere l’integrazione dell’atto se la motivazione è carente;
- Far valere l’illegittimità dell’utilizzo di dati sensibili e la violazione del principio di proporzionalità;
- Documentare la provenienza lecita delle somme.
La difesa tecnica da parte di un avvocato cassazionista esperto di tributario è essenziale, perché il contenzioso connesso allo scambio di informazioni coinvolge norme internazionali e principi sovranazionali.
3.6 Richiedere la sospensione dell’atto
Se l’accertamento è immediatamente esecutivo, è opportuno chiedere la sospensione in via amministrativa (istanza ex art. 39 d.l. 112/2008) o in via giudiziale. Il contribuente deve dimostrare il periculum, cioè l’irreparabilità del danno economico derivante dalla riscossione immediata, e il fumus boni iuris, cioè la plausibilità delle sue censure. La sospensione può evitare pignoramenti e permettere di continuare l’attività imprenditoriale.
3.7 Strumenti alternativi: rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni e sanatorie: definizione agevolata delle cartelle (d.l. 119/2018, d.l. 151/2023), rottamazione quater (legge 197/2022), definizione del contenzioso pendente (d.l. 119/2018 e d.lgs. 1/2023). Questi istituti permettono di estinguere il debito pagando solo l’imposta e una parte delle sanzioni, con la cancellazione degli interessi di mora. È possibile applicarli anche agli accertamenti fondati su dati esteri, purché rientrino nel perimetro temporale stabilito dalle norme. Ad esempio, la rottamazione quater consente di sanare le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 2000 e il 2022, incluse quelle originate da accertamenti su conti esteri. Occorre verificare caso per caso le condizioni e le scadenze.
3.8 Strumenti per il contribuente in difficoltà: sovraindebitamento e negoziazione della crisi
Quando l’accertamento comporta un debito insostenibile, il contribuente può accedere agli strumenti previsti dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le procedure di piano del consumatore o accordo di composizione consentono di ristrutturare i debiti, comprese le pretese fiscali, con il consenso dell’Agenzia e l’omologazione del tribunale. L’esdebitazione può liberare il debitore persona fisica dai debiti residui una volta eseguito il piano. L’avvocato Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il contribuente nella predisposizione del piano e nelle trattative con l’ente impositore.
4. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’invito al contraddittorio: molti contribuenti non rispondono all’invito, credendo che non sia obbligatorio. In realtà la mancata partecipazione impedisce di chiarire la posizione e può essere interpretata come mancanza di collaborazione. È sempre consigliabile presentarsi con documenti e spiegazioni.
- Non verificare i dati esteri: spesso le informazioni trasmesse dagli Stati esteri contengono errori (ad esempio, omonimia o saldi sbagliati). Occorre richiedere all’Agenzia la copia integrale dei dati e confrontarli con la propria contabilità. Eventuali inesattezze devono essere contestate tempestivamente.
- Confondere la presunzione con la prova: la presunzione di reddito occulto non è sufficiente; l’amministrazione deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti . Fornire spiegazioni e documentazione può ribaltare l’onere della prova.
- Trascurare i termini: i 60 giorni per il ricorso decorrono dalla notifica dell’atto; un giorno di ritardo comporta l’inammissibilità. Segnare le scadenze e rivolgersi subito a un professionista evita decadenze.
- Non valutare le sanatorie: rottamazioni e definizioni agevolate sono opportunità concrete. Anche se l’accertamento è contestato, può essere conveniente aderire alla definizione per ridurre il rischio e i costi.
- Non pianificare il patrimonio: se si hanno beni all’estero, è opportuno dichiararli regolarmente (quadro RW) e valutare strumenti di pianificazione successoria e patrimoniale che rispettino la normativa. La trasparenza previene accertamenti e sanzioni.
5. Tabelle riepilogative
5.1 Norme e strumenti principali
| Normativa/istituto | Contenuto principale | Scadenze/effetti |
|---|---|---|
| Articolo 31‑bis d.p.r. 600/1973 | Scambio di informazioni su richiesta; scambio automatico; partecipazione di funzionari esteri e controlli simultanei | Rispetto dei termini previsti dai trattati; possibilità di rifiutare se vi sono segreti commerciali |
| D.l. 78/2009 art. 12 | Introduce presunzione di reddito occulto per investimenti in paradisi fiscali e recepisce le misure OCSE | Presunzione sostanziale, non retroattiva |
| D.lgs. 32/2023 | Obbliga le piattaforme digitali a comunicare i dati dei venditori; scambio automatico con gli altri Stati ; prevede invio delle informazioni entro 31 gennaio ; stabilisce verifiche congiunte | Trasmissione entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento |
| D.lgs. 13/2024 | Razionalizza l’accertamento valorizzando l’uso dei dati dello scambio di informazioni ; adegua il diritto interno ai principi UE e OCSE | Introduce concordato preventivo biennale e algoritmi per la selezione dei contribuenti |
| L. 212/2000 (Statuto del contribuente) | Garantisce la conoscenza degli atti , il contraddittorio effettivo e la motivazione degli atti | Violazione comporta annullabilità/nullità |
| D.lgs. 218/1997 | Regola l’accertamento con adesione | Accordo riduce le sanzioni al terzo e consente rateizzazione |
| Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012) | Piano del consumatore, accordo di composizione, esdebitazione | Consente di ristrutturare o cancellare i debiti fiscali con l’omologa del tribunale |
5.2 Termini principali del procedimento
| Fase | Termine ordinario | Normativa |
|---|---|---|
| Richiesta di informazioni ad altro Stato | Variabile secondo l’accordo; in genere l’autorità estera risponde entro 6‑9 mesi | Convenzioni bilaterali, art. 31‑bis d.p.r. 600/1973 |
| Contraddittorio preventivo | Almeno 60 giorni dal ricevimento del prospetto | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Notifica dell’avviso di accertamento (imposte dirette) | 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; sette anni se omessa | Artt. 43 d.p.r. 600/1973 |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 d.lgs. 546/1992 |
| Adesione e rottamazione | Variano a seconda del provvedimento; ad esempio rottamazione quater: 30 aprile 2024 per la domanda | D.l. 151/2023 e L. 197/2022 |
6. Domande frequenti (FAQ)
1. Che cos’è lo scambio automatico di informazioni?
È un sistema tramite il quale le autorità fiscali di diversi Paesi trasmettono periodicamente dati sui conti bancari e sugli investimenti dei residenti stranieri. Lo scambio si basa sulle direttive europee DAC e sullo standard CRS dell’OCSE. Le banche estere raccolgono i dati e li inviano all’autorità fiscale locale, che li inoltra all’Italia.
2. Quali dati vengono scambiati?
Vengono trasmessi il nome, l’indirizzo, il numero di identificazione fiscale, i saldi dei conti, gli interessi, i dividendi, i proventi da polizze assicurative e, con l’introduzione di DAC8 e del Crypto‑Asset Reporting Framework, le operazioni su criptovalute. Le piattaforme digitali trasmettono anche i compensi derivanti dalla vendita di beni o servizi.
3. Lo scambio di informazioni viola la privacy?
La Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che l’obbligo di comunicare dati fiscali è compatibile con i diritti fondamentali se proporzionato e finalizzato alla lotta all’evasione . I trattati prevedono che i dati siano utilizzati solo per finalità fiscali e siano protetti dal segreto d’ufficio.
4. L’Agenzia deve informarmi quando utilizza dati esteri?
Sì. Lo Statuto del contribuente impone che il contribuente sia informato degli atti che lo riguardano . Nel contraddittorio preventivo l’ufficio deve mettere a disposizione i dati esteri, in modo che tu possa verificarli e contestarli.
5. Posso chiedere la copia integrale delle informazioni scambiate?
Puoi chiedere l’accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990; l’Agenzia deve fornirti la richiesta e la risposta scambiate con l’autorità estera, se non coperte da segreto. In caso di diniego, puoi presentare ricorso al TAR o eccepire la violazione in sede tributaria.
6. L’assenza di una formale richiesta di cooperazione rende nullo l’accertamento?
No. La Cassazione ha affermato che la mancanza di un’istanza formale non comporta l’inutilizzabilità delle prove, purché non siano violati diritti costituzionali . Tuttavia potrai contestare la credibilità dei dati e chiedere che l’ufficio provi la loro provenienza.
7. Se dispongo di un conto all’estero non movimentato, devo dichiararlo?
Sì. Tutti i rapporti finanziari detenuti all’estero devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Anche se il conto non produce interessi, l’obbligo sussiste. La mancata dichiarazione comporta sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
8. Le sanzioni sono riducibili?
Se l’accertamento è fondato, puoi ridurre le sanzioni attraverso l’accertamento con adesione (sanzioni al terzo) oppure tramite la definizione agevolata prevista dalle rottamazioni. In alcuni casi, il giudice può ridurre le sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
9. Cosa succede se non pago l’avviso di accertamento?
Dopo la scadenza del termine per il ricorso, l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme dovute e affidarle all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. In caso di mancato pagamento, possono seguire pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
10. Posso rateizzare il debito?
È possibile chiedere un piano di rateazione sia in sede di definizione dell’accertamento con adesione sia successivamente all’iscrizione a ruolo. La rateazione può arrivare fino a 72 rate mensili, ma richiede il pagamento di interessi e il rispetto delle scadenze. In caso di gravi difficoltà, è possibile richiedere la sospensione o la riduzione della rata.
11. Che cos’è il concordato preventivo biennale introdotto dal d.lgs. 13/2024?
È un istituto sperimentale che permette ad alcune categorie di contribuenti (ad esempio titolari di partita IVA con ricavi fino a una certa soglia) di concordare preventivamente con l’Agenzia il reddito imponibile per due anni. L’obiettivo è ridurre il contenzioso e favorire la collaborazione, utilizzando i dati a disposizione dell’amministrazione. Il contribuente aderente accetta il reddito proposto e beneficia di certezze sui tributi da versare.
12. Le liste dei paradisi fiscali sono ancora in vigore?
Sì. Il ministero dell’Economia aggiorna periodicamente la lista dei Paesi a fiscalità privilegiata; le operazioni con tali Paesi sono oggetto di monitoraggio rafforzato. Tuttavia, molti di questi Stati hanno aderito allo scambio di informazioni CRS, riducendo l’attrattiva per chi vuole occultare redditi.
13. L’accertamento può basarsi su segnalazioni anonime?
L’amministrazione non può fondare l’accertamento esclusivamente su segnalazioni anonime. Tuttavia, se tali segnalazioni conducono a scoprire documenti o dati rilevanti, questi possono essere utilizzati. Resta fermo il diritto a contestare la veridicità delle informazioni.
14. I cripto‑asset sono soggetti allo scambio di informazioni?
La direttiva DAC8 (direttiva 2023/2226/UE) e il Crypto‑Asset Reporting Framework dell’OCSE impongono ai fornitori di servizi in criptovalute di comunicare le operazioni dei clienti. Il recepimento in Italia è previsto per il 2026. Pertanto, chi detiene cripto‑asset all’estero dovrà dichiararli e potrà essere oggetto di accertamenti basati su dati esteri.
15. Cosa fare se mi notificano un avviso basato su dati esteri?
È consigliabile rivolgersi immediatamente a un avvocato e a un commercialista esperti. Occorre richiedere la documentazione completa, verificare i termini di decadenza, predisporre una memoria difensiva con prove dell’eventuale non imponibilità delle somme e valutare l’opportunità di definire la lite mediante adesione o rottamazione.
16. Posso ottenere l’esdebitazione dei debiti fiscali?
Sì. Le procedure di sovraindebitamento consentono, in determinati casi, di ottenere la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) dopo aver soddisfatto i creditori secondo il piano. I debiti fiscali sono inclusi, salvo alcune esclusioni. È necessaria l’omologa del tribunale e la partecipazione dell’Agenzia in sede di voto.
17. Lo scambio di informazioni si applica anche ai trust?
I trust istituiti in giurisdizioni che aderiscono al CRS devono comunicare i dati dei settlor, dei beneficiari e dei trustee alle autorità locali, che li trasmettono all’Italia se uno di essi è residente nel nostro Paese. Il trust opaco può essere oggetto di monitoraggio fiscale e generare accertamenti sui redditi non dichiarati.
18. Cosa succede se non ho dichiarato il quadro RW ma i redditi sono già stati tassati all’estero?
L’omessa compilazione del quadro RW è comunque sanzionabile. Tuttavia, puoi far valere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero per evitare la doppia imposizione. La documentazione delle imposte estere pagate (tax certificates) è indispensabile.
19. Esiste il rischio di doppia imposizione?
Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono meccanismi per evitare che uno stesso reddito sia tassato due volte. Se l’Italia riceve informazioni su un reddito già tassato in un altro Paese, deve riconoscere un credito d’imposta o escludere tale reddito. Tuttavia, la mancata indicazione nella dichiarazione può far scattare sanzioni. È quindi importante dichiarare correttamente i redditi esteri e presentare la documentazione.
20. Come incide l’intelligenza artificiale nell’accertamento?
Il d.lgs. 13/2024 prevede che l’Agenzia utilizzi algoritmi e analisi dei big data per selezionare i contribuenti da controllare, sfruttando anche i dati acquisiti dallo scambio di informazioni . Ciò implica un aumento dei controlli mirati e una maggiore probabilità che vengano individuate anomalie nei redditi esteri. Per il contribuente è cruciale mantenere la corretta tenuta della documentazione e aggiornare le dichiarazioni.
7. Simulazioni pratiche
7.1 Caso 1 – Conto estero non dichiarato
Scenario: Mario, residente in Italia, possiede un conto corrente in Lussemburgo con un saldo medio annuo di 150 000 €. L’istituto bancario lussemburghese trasmette i dati all’autorità fiscale locale, che li invia all’Agenzia delle Entrate tramite lo scambio automatico CRS. L’Agenzia riscontra che Mario non ha compilato il quadro RW né dichiarato i redditi derivanti dal conto. Nel 2025 gli viene notificato un avviso di accertamento per gli anni 2021‑2023, con imposte, interessi e sanzioni.
Calcolo: Supponendo che gli interessi maturati siano stati 3 000 € all’anno e che il prelievo sostitutivo all’estero non sia stato applicato, l’Agenzia applica l’aliquota IRPEF marginale (ad esempio 43 %), oltre a una sanzione del 30 % per omessa dichiarazione. Per ogni anno: imposta 1 290 € (3 000 × 43 %), sanzione 387 € (30 % dell’imposta), interessi 150 €; totale 1 827 € per anno, pari a 5 481 € per il triennio. A questa somma si aggiungono le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW (da 3 % a 15 % del saldo). In caso di adesione, le sanzioni si riducono di un terzo. Mario può dimostrare di aver pagato imposte in Lussemburgo e chiedere il credito d’imposta.
Strategia: Rispondere all’invito al contraddittorio, fornire la documentazione degli interessi e delle imposte pagate all’estero; compilare tardivamente il quadro RW; valutare l’adesione per ridurre le sanzioni; se le somme derivano da capitali precedentemente tassati, far valere l’inutilizzabilità della presunzione.
7.2 Caso 2 – Vendite su piattaforma digitale
Scenario: Lucia, artigiana che produce borse fatte a mano, vende i suoi prodotti attraverso una piattaforma internazionale. Nel 2024 ottiene ricavi per 50 000 € ma dichiara solo 20 000 €. A seguito del d.lgs. 32/2023, la piattaforma trasmette alla Agenzia delle Entrate i dati dei venditori; l’Agenzia riceve l’informazione e confronta i ricavi dichiarati, rilevando una differenza di 30 000 €. Lucia riceve un invito al contraddittorio e, dopo 60 giorni, un avviso di accertamento.
Calcolo: L’Ufficio applica l’aliquota del 24 % (per una ditta in regime ordinario) sui 30 000 € non dichiarati, ottenendo un maggior imponibile di 7 200 €. A questa si aggiunge l’Iva evasa (22 %): 6 600 €. Le sanzioni sono pari al 90 % dell’imposta evasa. Il totale può superare i 20 000 €.
Strategia: Partecipare al contraddittorio spiegando eventuali costi non registrati; dimostrare che parte dei ricavi sono già tassati in un altro Paese se la merce è stata venduta all’estero; valutare la definizione con adesione o la rottamazione. Per il futuro, adottare un sistema di contabilità che includa tutte le vendite effettuate online.
7.3 Caso 3 – Investimenti in paradiso fiscale
Scenario: Paolo, imprenditore, trasferisce 500 000 € su un conto alle Isole Cayman nel 2017. Nel 2024 l’Agenzia riceve una segnalazione tramite le autorità britanniche (le Isole Cayman hanno aderito allo standard CRS) e apre un accertamento. Ai sensi dell’art. 12 d.l. 78/2009, l’ufficio presume che la somma sia reddito occulto .
Calcolo: L’Agenzia ricostruisce un reddito imponibile pari all’intera somma trasferita, applicando l’aliquota marginale (43 %). Imposta: 215 000 €. Aggiunge sanzioni del 100 % per infedele dichiarazione e interessi. Il totale supera 450 000 €.
Strategia: Paolo deve dimostrare la provenienza lecita dei fondi (ad esempio, vendita di un immobile con imposte già pagate). La giurisprudenza esclude l’efficacia retroattiva della presunzione , quindi se il trasferimento è avvenuto prima dell’entrata in vigore della norma (2009) o se si riferisce a redditi antecedenti, l’atto può essere annullato. È possibile anche chiedere l’adesione o accedere a procedura di composizione della crisi se il debito è insostenibile.
8. Conclusione: agire tempestivamente con l’aiuto di un professionista
Lo scambio di informazioni tra Paesi ha rivoluzionato l’accertamento fiscale: conti bancari, investimenti, vendite online e persino transazioni in criptovalute possono essere conosciuti dall’Agenzia delle Entrate attraverso la cooperazione internazionale. Le norme (d.p.r. 600/1973, d.l. 78/2009, d.lgs. 32/2023, d.lgs. 13/2024) e le direttive europee (DAC) hanno ampliato i poteri dell’amministrazione, ma hanno anche introdotto regole sulla tutela dei diritti del contribuente: contraddittorio preventivo, motivazione dell’atto, rispetto dei termini, divieto di doppia imposizione . La giurisprudenza conferma l’utilizzabilità delle prove provenienti dall’estero e, al contempo, richiede all’amministrazione di rispettare le garanzie .
Per il contribuente, è essenziale agire tempestivamente: dichiarare correttamente i redditi esteri, rispondere agli inviti, verificare la fonte delle informazioni, contestare le presunzioni infondate, valutare l’adesione o la rottamazione e, se necessario, ricorrere alla composizione della crisi. L’assistenza di professionisti esperti consente di individuare la strategia più efficace e di evitare errori costosi.
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