Introduzione
Il numero di pensionati italiani che decidono di trasferirsi o trascorrere lunghi periodi all’estero è in costante aumento. Paesi con un costo della vita più basso o regimi fiscali meno onerosi sono diventati mete attraenti per chi desidera un tenore di vita migliore. Il trasferimento di residenza oltre i confini nazionali, tuttavia, porta con sé una serie di obblighi e rischi fiscali. Il sistema di tassazione mondiale adottato dall’Italia richiede ai residenti fiscali italiani di dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti, compresi quelli erogati da enti previdenziali esteri. Le convenzioni contro le doppie imposizioni e il credito per le imposte estere (art. 165 TUIR) offrono strumenti per evitare di pagare due volte l’imposta, ma la loro applicazione concreta è complessa. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno intensificato i controlli sulle pensioni di fonte estera, utilizzando lo scambio automatico di informazioni finanziarie e incrociando i dati con le anagrafiche dei pensionati. La mancata dichiarazione di una pensione estera, l’errata determinazione della residenza o la compilazione incompleta del quadro RW possono far scattare avvisi di accertamento con sanzioni e richieste di imposta elevate.
Questa guida analizza in modo sistematico la disciplina dell’accertamento fiscale sulle pensioni percepite dall’estero, le pronunce più recenti della giurisprudenza e le strategie difensive a disposizione del contribuente. Prima di entrare nel merito, però, è opportuno presentare il professionista che fornirà il punto di vista di questa guida: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Cassazionista, l’avvocato Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). In veste di esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), assiste imprenditori e consumatori nella predisposizione di piani di rientro e accordi di ristrutturazione. Il suo studio fornisce consulenza in materia di accertamenti fiscali, ricorsi, sospensioni e trattative con l’Amministrazione finanziaria, occupandosi anche di soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
Dal punto di vista del contribuente, il ruolo di un professionista esperto è fondamentale. L’avvocato può:
- analizzare l’atto di accertamento per verificarne la motivazione e la corretta notifica;
- valutare l’applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni e l’eventuale diritto al rimborso delle imposte trattenute;
- predisporre istanze di sospensione e annullamento in autotutela o ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria;
- trattare con l’Agenzia delle Entrate per ottenere la definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) o l’adesione all’accertamento con riduzione delle sanzioni;
- proporre piani di rientro e accordi di ristrutturazione in caso di debiti tributari insostenibili, ricorrendo alle procedure di sovraindebitamento.
Agire tempestivamente è indispensabile perché gli accertamenti e le cartelle esattoriali hanno termini perentori. Se hai ricevuto un avviso relativo a una pensione estera o desideri regolarizzare la tua posizione fiscale, contatta qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata.
Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato
Il principio della tassazione mondiale e la residenza fiscale
In Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche si basa sul principio della tassazione mondiale: i soggetti residenti fiscalmente sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi di fonte italiana . La nozione di residenza fiscale è definita dall’art. 2 del TUIR e si basa alternativamente sulla residenza anagrafica, sul domicilio o sulla dimora abituale nel territorio dello Stato. La norma esige che chi trasferisce la propria residenza all’estero dimostri effettivamente il radicamento nel nuovo Paese (iscrizione all’AIRE, casa di abitazione, centro degli interessi familiari ed economici) per sfuggire alla presunzione di residenza italiana.
Per i lavoratori impatriati e per chi rientra in Italia dopo un periodo all’estero, esistono regimi agevolativi, ma non rientrano nello scopo di questa guida. Ciò che rileva per le pensioni estere è verificare dove il contribuente è fiscalmente residente nei periodi contestati. Se risulta ancora residente in Italia, l’Agenzia delle Entrate considera imponibili le pensioni percepite all’estero, salvo l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Pensioni estere: distinzione tra pensioni pubbliche e private
Il trattamento fiscale delle pensioni dipende dalla loro origine. Le pensioni erogate da enti previdenziali pubblici italiani (es. ex dipendenti statali) sono di regola tassate esclusivamente in Italia, anche se il beneficiario si trasferisce all’estero . Queste pensioni rientrano nell’art. 19 del Modello OCSE, che riserva la potestà impositiva allo Stato che eroga la prestazione. Le pensioni private o di lavoratori del settore privato seguono invece l’art. 18 del Modello OCSE: in assenza di regole speciali, sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario . L’Agenzia delle Entrate, nella guida per i residenti all’estero, spiega che la tassazione delle pensioni dei non residenti può essere:
- esclusiva nel Paese di residenza o in quello di erogazione del reddito;
- esclusiva in uno Stato solo oltre determinate soglie di esenzione;
- concorrente (entrambi gli Stati tassano il reddito) con riconoscimento del credito d’imposta nel Paese di residenza .
Il contribuente che trasferisce la residenza all’estero deve quindi verificare la convenzione tra l’Italia e il nuovo Paese per capire se la pensione resta tassata in Italia (come avviene per la maggioranza dei Paesi in relazione alle pensioni pubbliche) o se può essere assoggettata solo al fisco estero. Le convenzioni con Svizzera e Germania, ad esempio, prevedono un frazionamento del periodo d’imposta quando la residenza cambia nel corso dell’anno .
Convenzioni contro le doppie imposizioni e credito d’imposta estero
Le convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia seguono in genere il Modello OCSE e hanno l’obiettivo di evitare che uno stesso reddito sia tassato in entrambi gli Stati. Quando il reddito è tassato sia nel Paese di fonte sia in quello di residenza, la convenzione riconosce al Paese di residenza il diritto di concedere un credito per le imposte pagate all’estero. In Italia, tale meccanismo è disciplinato dall’art. 165 TUIR, riformato nel 2003. La circolare n. 9/2015 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la doppia imposizione internazionale sorge quando più Stati applicano criteri di collegamento diversi (sorgente e residenza) non coordinati; per eliminarla l’Italia ha adottato il metodo del credito d’imposta . Il contribuente residente in Italia che produce redditi all’estero può sottrarre dall’IRPEF dovuta un importo pari alle imposte definitivamente pagate all’estero.
Il credito d’imposta è riconosciuto solo se:
- il reddito è prodotto all’estero secondo i criteri dell’art. 23 TUIR, interpretati in modo “a specchio” (mirror reading) rispetto ai criteri per individuare il reddito prodotto in Italia ;
- il reddito è incluso nel reddito complessivo tassato in Italia;
- l’imposta estera è stata effettivamente e definitivamente pagata .
Per le pensioni estere tassate esclusivamente all’estero in virtù di una convenzione, non vi è doppia imposizione e dunque non occorre applicare il credito d’imposta; è sufficiente dimostrare la residenza estera e l’astratta imponibilità in quel Paese.
Giurisprudenza recente: Cassazione e Corte Costituzionale
Cassazione n. 10308/2024 (pensione Turchia)
La pronuncia n. 10308/2024 della Corte di cassazione, sez. tributaria, rappresenta una pietra miliare sul tema delle pensioni estere. La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che pretendeva di tassare in Italia una pensione versata a un cittadino residente in Turchia, affermando che per ottenere il rimborso delle ritenute IRPEF non è necessario dimostrare l’effettivo pagamento dell’imposta nel Paese estero . L’art. 18 della Convenzione Italia‑Turchia attribuisce infatti l’imposizione esclusiva allo Stato di residenza; per la Suprema Corte è sufficiente che la pensione sia astrattamente imponibile in Turchia, indipendentemente dal fatto che l’autorità turca abbia o meno esercitato il potere impositivo . La sentenza richiama la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e il principio di buona fede nell’interpretazione dei testi convenzionali, evidenziando che la clausola “imponibili soltanto” preclude all’Italia qualsiasi tassazione. Questo orientamento consente ai pensionati esteri di chiedere il rimborso delle imposte trattenute quando la convenzione attribuisce la potestà esclusiva allo Stato di residenza, senza dover provare l’effettivo prelievo.
Cassazione n. 16163/2025 (contraddittorio nelle comunicazioni ex art. 36‑ter)
L’ordinanza n. 16163/2025 ha affrontato la procedura di controllo formale della dichiarazione (art. 36‑ter del DPR 600/1973). Secondo la Corte, l’amministrazione finanziaria deve comunicare l’esito del controllo al contribuente e concedere un termine per l’eventuale contraddittorio anche nel caso in cui il contribuente non abbia fornito la documentazione richiesta; la mancata comunicazione rende nullo l’avviso di pagamento . Questa decisione consolida l’obbligo di contraddittorio preventivo e rafforza le garanzie difensive.
Cassazione su pensione Brasile (sent. 14341/2024)
Una pronuncia importante (n. 14341/2024), pur non disponibile integralmente in fonte istituzionale, è stata ampiamente commentata da dottrina e stampa specialistica. Essa riguarda un pensionato residente in Brasile che chiedeva l’esenzione totale dall’IRPEF sulla pensione INPS. La Corte ha distinguo tra previdenza sociale (art. 18 convenzione Italia‑Brasile) e sicurezza sociale (art. 19). La pensione di anzianità, basata su contributi, rientra nella previdenza sociale e quindi è tassata in Italia per la quota eccedente 5.000 dollari annui; la parte fino a tale soglia rimane imponibile in Brasile. La Corte ha tuttavia annullato le sanzioni per l’oggettiva incertezza interpretativa della normativa. Pur priva di citazioni ufficiali, questa decisione mostra come la corretta qualificazione della pensione (previdenziale vs. assistenziale) incida sul regime fiscale e sull’applicabilità delle sanzioni.
Normativa sull’accertamento fiscale
Notifica e termini di decadenza
L’Agenzia delle Entrate può contestare l’omessa o infedele dichiarazione di redditi mediante l’avviso di accertamento. L’art. 43 del DPR 600/1973 stabilisce che gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa o nulla, il termine è il 31 dicembre del settimo anno . Per l’IVA (DPR 633/1972) i termini sono analoghi. Se la notifica avviene oltre tali termini, l’accertamento è decaduto e può essere annullato. Nel corso del termine, l’ufficio può emettere un nuovo avviso integrativo soltanto se emergono nuovi elementi e deve esplicitare nella motivazione quali siano questi elementi .
L’obbligo di motivazione e il principio del contraddittorio
Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) impone che gli atti dell’amministrazione siano chiari e motivati. L’art. 7 stabilisce che l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione; quando richiama un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato o ne deve essere riprodotto il contenuto . Con la riforma del 2023 (D.Lgs. 219/2023), le omissioni non sono più causa di nullità ma di annullabilità (art. 7-bis), e i fatti e i mezzi di prova non possono essere successivamente modificati salvo adozione di un nuovo atto .
La stessa riforma ha introdotto il principio del contraddittorio generalizzato, disciplinato dall’art. 6-bis: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo poche eccezioni per gli atti totalmente automatizzati e per i casi di pericolo per la riscossione . L’amministrazione deve comunicare al contribuente uno schema di atto, concedendogli almeno sessanta giorni per presentare osservazioni; il termine di decadenza per l’emissione dell’atto finale è prorogato di 120 giorni per consentire il contraddittorio . L’atto finale deve dare conto delle osservazioni ricevute e motivare l’eventuale mancato accoglimento . La violazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’accertamento e permette al contribuente di far valere il vizio già in sede amministrativa.
Diritti durante i controlli: art. 12 Statuto
Durante accessi e ispezioni nei locali del contribuente, l’amministrazione deve rispettare le garanzie previste dall’art. 12 dello Statuto. Le operazioni si svolgono durante l’orario ordinario e senza pregiudicare l’attività, e l’avvio dell’ispezione deve essere preceduto da una motivazione che indichi oggetto e finalità del controllo . Il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista, di far esaminare i documenti presso il suo studio e di presentare osservazioni che devono essere riportate nel processo verbale . La permanenza degli ispettori non può superare 30 giorni, prorogabili in casi eccezionali.
Accertamento con adesione e definizione agevolata
Per favorire la definizione bonaria delle controversie, il D.Lgs. 218/1997 prevede l’accertamento con adesione. L’ufficio può inviare un invito al contraddittorio e, se si raggiunge un accordo sulle imposte dovute, l’atto non è impugnabile e le sanzioni sono ridotte a un terzo . Il contribuente può anche proporre l’adesione spontanea entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento .
Le norme recenti hanno introdotto varie definizioni agevolate (ad esempio, la cosiddetta rottamazione-quater disciplinata dalla legge 197/2022). Una recente ordinanza di Cassazione ha chiarito che l’adesione alla rottamazione-quater determina l’estinzione del giudizio pendente: non occorre versare tutte le rate; è sufficiente presentare la dichiarazione di adesione, rinunciare al giudizio e ricevere la comunicazione dell’ammontare dovuto . La definizione agevolata consente di estinguere i ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, con lo stralcio di sanzioni, interessi e aggio . È uno strumento utile per chi ha cartelle esattoriali relative a pensioni estere o altre posizioni pregresse.
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) permette ai contribuenti di sanare spontaneamente violazioni tributarie pagando sanzioni ridotte e gli interessi prima che inizi l’accertamento. La normativa – modificata dal D.Lgs. 87/2024 – prevede diverse riduzioni in base al tempo trascorso dalla violazione . Il ravvedimento è ammesso solo se la violazione non è già stata contestata e non sono iniziati atti di accertamento . Per le pensioni estere, il ravvedimento può essere utilizzato per regolarizzare la mancata dichiarazione nel quadro RW o la mancata compilazione del quadro Redditi, beneficiando di una sanzione minima.
Termini per il ricorso
Il ricorso tributario contro l’avviso di accertamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992). In caso di silenzio-rifiuto su una istanza di rimborso, il ricorso può essere presentato trascorsi 90 giorni dalla richiesta e fino a esaurimento del termine di prescrizione . La decadenza è interrotta con la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate. L’assistenza di un avvocato abilitato è obbligatoria per importi superiori a 3.000 €; la Corte di giustizia tributaria può comunque condannare la parte soccombente al rimborso delle spese legali.
Normativa previdenziale e verifiche esistenza in vita
L’INPS effettua verifiche periodiche per accertare l’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero. Nel 2025, il messaggio INPS 1419/2025 ha previsto l’invio di certificati di esistenza per pensionati in America, Africa, Asia, Estremo Oriente e Paesi scandinavi entro il 15 luglio 2025, con pagamento tramite Western Union per chi non risponde . La seconda fase delle verifiche (messaggio 2624/2025) è iniziata il 17 settembre 2025 per i pensionati in Europa, Africa e Oceania; chi non presenta la documentazione entro febbraio 2026 rischia la sospensione dei pagamenti . Sono esentati i residenti in Germania, Svizzera e altri Paesi con scambio telematico, e coloro che hanno già ritirato almeno un pagamento via Western Union . Queste verifiche non riguardano direttamente la tassazione, ma la sospensione della pensione può complicare la posizione fiscale ed è importante adempiere.
Procedure di sovraindebitamento e tutela del consumatore
Quando il contribuente non riesce a far fronte ai debiti tributari, inclusi quelli derivanti da accertamenti su pensioni estere, può avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le principali procedure sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67): consente al consumatore in stato di sovraindebitamento, con l’assistenza di un OCC, di proporre ai creditori un piano di pagamento delle obbligazioni, anche prevedendo falcidie e moratorie fino a due anni . Il piano può includere la rinegoziazione delle cessioni del quinto e l’esdebitazione della parte residua.
- Accordo di composizione (artt. 70-71): rivolto a imprenditori e professionisti, permette una ristrutturazione simile agli accordi di ristrutturazione dei debiti aziendali, con voto dei creditori e omologazione del tribunale.
- Liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti): prevede la liquidazione del patrimonio del debitore sotto la supervisione di un organo di controllo e può condurre all’esdebitazione.
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 69 e art. 283): consente la cancellazione dei debiti residui per chi ha agito con diligenza e non ha determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave . Il consumatore che ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte non può accedere di nuovo alla procedura .
Questi strumenti offrono al debitore la possibilità di ripartire, permettendo di bloccare le azioni esecutive, fermi amministrativi e ipoteche e di ottenere la riduzione o la cancellazione dei debiti tributari. L’avvocato Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i contribuenti nella presentazione delle domande e nella negoziazione con l’Erario.
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento
Affrontare un accertamento fiscale relativo a una pensione estera richiede ordine e tempestività. Di seguito si illustra la sequenza di azioni da intraprendere dal momento della notifica fino alla definizione della vertenza.
- Verifica della notifica e dei termini. L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto o settimo anno) e deve essere consegnato validamente al domicilio fiscale. Occorre controllare la data e il mezzo di notifica (posta elettronica certificata o raccomandata). Se la notifica è tardiva o irregolare, l’atto è annullabile.
- Analisi della motivazione dell’avviso. L’atto deve indicare le ragioni giuridiche e i fatti posti a base della pretesa, compresi i riferimenti alle convenzioni internazionali e agli articoli di legge. In caso di vizi (omessa motivazione, mancanza di allegati richiamati), si può proporre istanza di annullamento in autotutela o eccepire il vizio nel ricorso .
- Valutazione della residenza fiscale. Occorre dimostrare la reale residenza estera nel periodo contestato (iscrizione AIRE, contratto di locazione/abitazione, bollette, legami familiari e finanziari). In mancanza di prova la presunzione di residenza italiana può essere superata solo con elementi concreti.
- Esame della convenzione contro le doppie imposizioni. Bisogna verificare se la convenzione prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza (come nelle convenzioni con Turchia e numerosi Paesi UE per le pensioni private) oppure la tassazione concorrente. Nel primo caso, è sufficiente dimostrare l’astratta imponibilità all’estero per ottenere il rimborso delle ritenute ; nel secondo, si applica il credito d’imposta art. 165 TUIR.
- Calcolo delle imposte e delle sanzioni. Se la pensione è imponibile in Italia, bisogna ricalcolare l’IRPEF dovuta applicando le aliquote progressive e sottraendo eventuali imposte pagate all’estero. Le sanzioni per omessa dichiarazione variano dal 90% al 180% dell’imposta evasa (art. 1 D.Lgs. 471/1997) ma possono essere ridotte con l’accertamento con adesione o con la definizione agevolata.
- Scelta della strategia difensiva. Le opzioni sono:
- Ravvedimento operoso se la violazione non è stata ancora contestata o se si è entro termini per regolarizzare. Consente di versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte .
- Accertamento con adesione: permette di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo .
- Ricorso tributario: da presentare entro 60 giorni . Si può chiedere la sospensione dell’atto se vi sono motivi di fondatezza.
- Definizione agevolata/rottamazione: consente di estinguere cartelle di pagamento con pagamento del solo capitale .
- Contraddittorio preventivo. Qualora l’avviso sia emesso senza aver previamente inviato uno schema di atto (c.d. preavviso di accertamento) e senza concedere 60 giorni per replicare, il contribuente può eccepire la violazione dell’art. 6‑bis e chiedere l’annullamento . In molte ipotesi, l’Agenzia trasmette un invito a fornire chiarimenti: è opportuno rispondere dettagliatamente con allegati (convenzioni, certificati di residenza, pagamenti esteri).
- Gestione del contenzioso. Nel ricorso si possono eccepire la violazione delle convenzioni internazionali, del contraddittorio, dell’art. 7, dei termini di decadenza e della corretta motivazione; si possono produrre documenti attestanti la residenza e i pagamenti esteri. L’udienza si svolge innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado; la sentenza può essere appellata in secondo grado e, infine, in Cassazione.
- Riscossione e sospensione. Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato. Se l’accertamento diventa definitivo, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi. Le procedure di sovraindebitamento consentono di bloccare tali azioni.
Difese e strategie legali
Dimostrare la residenza estera e l’astratta imponibilità
La contestazione più frequente riguarda l’omessa dichiarazione della pensione estera. Spesso l’Agenzia presuppone la residenza fiscale in Italia sulla base dell’iscrizione anagrafica. La prima linea di difesa consiste nel dimostrare che, nel periodo contestato, il contribuente era effettivamente residente all’estero. Mezzi di prova utili sono:
- iscrizione all’AIRE;
- certificati di residenza rilasciati dall’autorità estera e tradotti con legalizzazione;
- contratti di locazione o di acquisto di un’abitazione nel Paese estero;
- documenti che attestano lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di partita IVA estera;
- bollette e utenze intestate al contribuente;
- iscrizione dei figli a scuole locali.
Se la convenzione prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, non occorre provare l’effettivo pagamento dell’imposta estera: la Cassazione ha ribadito che è sufficiente l’astratta imponibilità . Tuttavia, allegare la certificazione dei redditi rilasciata dall’ente previdenziale estero può rafforzare la posizione.
Contestare la motivazione e l’omessa allegazione
Gli avvisi che non contengono una adeguata motivazione o non allegano gli atti richiamati (es. richiesta di scambio informazioni estere) violano l’art. 7 Statuto. Nei ricorsi è utile sottolineare che l’amministrazione non ha indicato con precisione la norma convenzionale applicabile né i motivi per cui ritiene dovuta l’imposta in Italia, né ha allegato i documenti da cui desume la residenza. La riforma del 2023 stabilisce che le omissioni determinano l’annullabilità dell’atto ; tale eccezione deve essere formulata nel ricorso introduttivo.
Eccepire la violazione del contraddittorio
Se l’avviso è stato emesso senza invito a fornire osservazioni o senza attendere 60 giorni, si può eccepire la violazione dell’art. 6-bis. L’assenza di contraddittorio rende l’atto annullabile . Questo vale anche per le comunicazioni ex art. 36‑ter e per i controlli formali: la Cassazione ha affermato che la mancata comunicazione dell’esito del controllo prima dell’emissione del ruolo è causa di nullità .
Ricorso per rimborso delle ritenute
Se l’ente previdenziale italiano (INPS o altre casse) applica le ritenute IRPEF nonostante la pensione sia imponibile esclusivamente all’estero, il pensionato può chiedere il rimborso presentando una istanza al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. In caso di silenzio o diniego, si può adire la Corte di giustizia tributaria per ottenere la restituzione. È necessario allegare la certificazione di residenza estera e dimostrare che la pensione rientra nella fattispecie convenzionale. La giurisprudenza (Cass. 10308/2024) conferma che non è necessario dimostrare l’effettiva tassazione estera .
Accertamento con adesione e ricorso
Una volta ricevuto l’avviso, si può chiedere l’adesione entro 30 giorni. La procedura consente di negoziare con l’ufficio l’entità dell’imposta e la riduzione delle sanzioni a un terzo . Tuttavia, se la contestazione riguarda l’inesistenza della pretesa (es. pensione non imponibile in Italia), spesso è preferibile proporre ricorso. Nel ricorso si possono dedurre i vizi formali e sostanziali, chiedendo la sospensione dell’atto. È importante presentare il ricorso nei termini di legge (60 giorni) .
Definizione agevolata (rottamazione)
Per i debiti iscritti a ruolo con cartelle esattoriali è possibile aderire a forme di definizione agevolata. La rottamazione-quater introdotta dalla legge 197/2022 prevede il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica, eliminando sanzioni e interessi . L’adesione estingue anche il contenzioso pendente . Occorre presentare domanda entro i termini (scaduti nel 2023) o aderire a future sanatorie se previste. Lo studio dell’Avv. Monardo monitora costantemente le normative per consentire ai clienti di cogliere queste opportunità.
Sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti
Se i debiti tributari superano la capacità di pagamento del contribuente, le procedure di sovraindebitamento offrono una via d’uscita. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) consente di proporre ai creditori il pagamento parziale con falcidie e moratorie fino a due anni . Il consumatore che non ha beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni e non ha agito con colpa grave o frode può accedere alla procedura . L’accordo deve essere omologato dal giudice e, una volta eseguito, i debiti residui vengono cancellati.
L’avvocato Monardo, come gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, accompagna i contribuenti nella presentazione della domanda al tribunale, redige il piano di ristrutturazione e gestisce le trattative con l’Agenzia delle Entrate (che partecipa come creditore pubblico privilegiato). Spesso la ristrutturazione dei debiti consente di salvare l’abitazione principale e di evitare pignoramenti.
Strumenti alternativi e agevolazioni
Oltre alle procedure già analizzate, esistono altri strumenti utili per gestire i debiti fiscali legati a pensioni estere:
- Rottamazione dei ruoli pendenti: in alcune leggi di bilancio è prevista la possibilità di rottamare le cartelle emesse in un determinato periodo con forti riduzioni. È necessario monitorare la normativa annuale.
- Saldo e stralcio: destinato ai contribuenti con ISEE basso, consente di pagare solo una parte del capitale dovuto. L’ultima edizione è scaduta nel 2021; potrebbe essere riproposta.
- Transazione fiscale: all’interno di una procedura concorsuale (fallimento o concordato), il debitore può proporre all’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale dei debiti tributari. Nel contesto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la transazione fiscale è parte integrante dell’accordo.
- Rateizzazione e sospensioni: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione dei debiti fino a 72 rate (o 120 in casi gravi). In presenza di ricorso pendente, è possibile chiedere la sospensione della riscossione.
- Crediti d’imposta: se il contribuente ha versato imposte all’estero, può chiedere il credito d’imposta in Italia o il rimborso delle ritenute. È importante conservare la documentazione.
Errori comuni e consigli pratici
Le situazioni di crisi legate a pensioni estere derivano spesso da errori evitabili. Ecco i più frequenti:
- Non iscriversi all’AIRE. Molti pensionati si trasferiscono all’estero ma non si cancellano dall’anagrafe italiana. L’iscrizione all’AIRE è requisito essenziale per far valere la residenza estera.
- Non verificare le convenzioni. Alcuni contribuenti ritengono che la pensione estera sia sempre esente in Italia; in realtà la convenzione può prevedere la tassazione in entrambi gli Stati con credito d’imposta . È necessario consultare il testo convenzionale.
- Omettere il quadro RW. I pensionati che percepiscono redditi esteri devono compilare il quadro RW per il monitoraggio delle attività finanziarie. L’omissione comporta sanzioni (3% – 15% dei valori non dichiarati) che possono essere ridotte con ravvedimento operoso.
- Non conservare la documentazione. Certificati di residenza, attestazioni di tassazione estera, estratti conto bancari e comunicazioni INPS sono documenti indispensabili per difendersi. La mancanza di documentazione rende difficile dimostrare la residenza e l’imponibilità all’estero.
- Ignorare gli avvisi e i termini. Spesso gli avvisi vengono ignorati perché ricevuti a un indirizzo italiano in disuso. È fondamentale tener aggiornato il domicilio fiscale e consultare un professionista appena si riceve l’atto; la mancata impugnazione nei termini rende l’accertamento definitivo.
- Affidarsi a fonti non ufficiali. Solo le fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (Gazzetta Ufficiale, Cassazione, Agenzia delle Entrate, INPS) garantiscono l’esattezza delle informazioni. Diffidare di schemi generici o di consigli non personalizzati.
Domande frequenti (FAQ)
- La pensione estera è sempre tassata in Italia?
No. Dipende dalla residenza fiscale del pensionato e dalla convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Paese di erogazione. Le pensioni pubbliche sono generalmente tassate solo in Italia, mentre quelle private sono tassate nello Stato di residenza . - Se la convenzione prevede la tassazione esclusiva all’estero, devo comunque pagare in Italia?
No. La Cassazione ha stabilito che è sufficiente l’astratta imponibilità all’estero per evitare la tassazione italiana . In tal caso, si può chiedere il rimborso delle ritenute all’Agenzia delle Entrate. - Cosa devo fare per ottenere la detassazione della pensione in Italia?
Occorre inviare alla sede INPS competente il modulo EP‑I (disponibile in diverse lingue) con l’attestazione di residenza fiscale estera e, se necessario, la documentazione prevista dalla convenzione . L’INPS applicherà la convenzione e comunicherà all’Agenzia delle Entrate di non effettuare più le ritenute. - Se ho già pagato le imposte in Italia, posso chiedere il rimborso?
Sì. Si presenta istanza al Centro operativo di Pescara allegando i documenti che provano la residenza e la convenzione. In caso di silenzio o diniego, si può ricorrere al giudice tributario entro 60 giorni . - Quali sanzioni rischia chi non dichiara la pensione estera?
Le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa. È possibile ridurle mediante accertamento con adesione o ravvedimento operoso. La Cassazione ha annullato le sanzioni in un caso per l’incertezza interpretativa della norma (sent. 14341/2024). - Cos’è il quadro RW e quando va compilato?
È la sezione della dichiarazione dei redditi dedicata al monitoraggio fiscale delle attività estere. Va compilato da chi detiene attività finanziarie all’estero o percepisce redditi esteri (compresa la pensione) superiori a 15.000 €. - Posso definire il debito senza fare ricorso?
Sì. Puoi utilizzare il ravvedimento operoso se l’atto non è ancora stato notificato, oppure chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica . Inoltre, se sono state emesse cartelle, puoi aderire alla rottamazione . - L’Agenzia delle Entrate può accertare un reddito dopo cinque anni?
No. Gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo in caso di omessa dichiarazione) . - Cosa succede se l’avviso non è motivato?
L’atto è annullabile. La legge impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; la riforma del 2023 ha rafforzato l’obbligo di motivazione . - Che differenza c’è tra pensione di “previdenza sociale” e pensione di “sicurezza sociale”?
La prima deriva dai contributi versati durante l’attività lavorativa (es. pensione di anzianità) ed è disciplinata dall’art. 18 del Modello OCSE; la seconda è un trattamento assistenziale (pensione sociale) e rientra nell’art. 19. La qualificazione incide sull’applicazione della convenzione Italia‑Brasile, come evidenziato dalla Cassazione (sent. 14341/2024). - È necessario pagare tutte le rate della rottamazione per ottenere l’estinzione della controversia?
No. La Cassazione ha precisato che la controversia si estingue con la sola adesione e la rinuncia al giudizio; non occorre aver pagato tutte le rate . - Come posso sospendere la riscossione se presento ricorso?
Devi chiedere la sospensione al presidente della sezione della Corte di giustizia tributaria o alla commissione tributaria. La sospensione può essere totale o parziale e richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile. - Cosa succede se non rispondo alla richiesta di esistenza in vita dell’INPS?
L’INPS invia il pagamento tramite Western Union; se non viene ritirato entro la scadenza, la pensione viene sospesa . È quindi fondamentale fornire tempestivamente il certificato. - Il credito per le imposte estere si applica anche alle pensioni?
Solo in caso di tassazione concorrente: se la convenzione prevede che la pensione sia tassata in entrambi i Paesi, l’Italia riconosce il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero . - In cosa consiste il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore?
È una procedura di sovraindebitamento che consente di proporre ai creditori un piano di pagamento con falcidie e moratorie fino a due anni, salvando l’abitazione e ottenendo la cancellazione dei debiti residui . - Posso ottenere l’esdebitazione se ho debiti tributari?
Sì, se ricorrono i presupposti: non aver beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti e non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave o frode . - Che ruolo ha il contraddittorio preventivo nel contenzioso tributario?
È una garanzia fondamentale introdotta dall’art. 6‑bis: l’amministrazione deve inviare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni . La violazione comporta l’annullabilità dell’atto. - Le pensioni erogate all’estero da un ente italiano sono soggette ad addizionali regionali e comunali?
Se la pensione è imponibile in Italia, anche i non residenti devono pagare le addizionali regionali e comunali IRPEF . - Come calcolare il credito d’imposta per imposte pagate all’estero?
Si deve applicare la proporzione prevista dall’art. 165 TUIR: il credito non può superare l’IRPEF italiana proporzionale al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo. È necessario documentare l’imposta estera definitivamente pagata. - Quali sono i principali vizi formali che possono annullare l’accertamento?
Oltre alla violazione del contraddittorio e alla carenza di motivazione, l’atto può essere annullato se notificato fuori termine , se manca l’indicazione dell’organo competente, se non sono stati allegati gli atti richiamati, se è stato firmato da un funzionario privo di delega o se non indica le modalità di impugnazione.
Esempi pratici e simulazioni
Esempio 1: Pensione estera imponibile in Italia con credito d’imposta
Scenario: Mario, pensionato italiano residente in Italia, percepisce una pensione di 30.000 € annui da un ente previdenziale del Canada. La convenzione Italia‑Canada prevede la tassazione concorrente delle pensioni, con riconoscimento del credito d’imposta. Il Canada applica una ritenuta del 15%, pari a 4.500 €.
- IRPEF italiana lorda: sui 30.000 € Mario applica l’aliquota progressiva italiana (per semplicità si assume un’aliquota media del 28%), risultando un’imposta di 8.400 €.
- Credito d’imposta: l’imposta pagata all’estero è 4.500 €. Il credito massimo spettante è pari all’IRPEF italiana proporzionata al reddito estero: 8.400 € × (30.000 €/30.000 €) = 8.400 €. In questo caso, il credito utilizzabile è 4.500 €, in quanto l’imposta estera non può mai eccedere quella italiana.
- IRPEF dovuta in Italia: 8.400 € − 4.500 € = 3.900 €. Mario dovrà versare in Italia 3.900 € più le addizionali regionali e comunali .
- Regolarizzazione: se Mario non dichiara la pensione, l’Agenzia delle Entrate può accertare l’omessa dichiarazione, applicare una sanzione del 90% (3.510 €) e interessi. Con l’accertamento con adesione, la sanzione scende a 1.170 € (un terzo). La sanzione può essere ulteriormente ridotta con ravvedimento operoso se la violazione è spontaneamente sanata.
Esempio 2: Pensione estera tassata esclusivamente all’estero
Scenario: Lucia, ex dipendente di un’azienda privata italiana, si trasferisce in Turchia nel 2023 ed è iscritta all’AIRE. Nel 2024 percepisce una pensione di 25.000 € da un ente previdenziale italiano. La convenzione Italia‑Turchia stabilisce che le pensioni sono imponibili solo nello Stato di residenza (art. 18). Tuttavia l’INPS le trattiene l’IRPEF come se fosse residente in Italia.
- Verifica della residenza: Lucia dimostra di avere trasferito il centro dei propri interessi in Turchia (AIRE, casa, famiglia).
- Richiesta di applicazione della convenzione: presenta il modulo EP‑I all’INPS per sospendere la ritenuta .
- Istanza di rimborso: chiede all’Agenzia delle Entrate la restituzione delle ritenute subite.
- Ricorso: dinanzi al silenzio o al diniego, propone ricorso per il rimborso entro 60 giorni , richiamando la sentenza Cass. 10308/2024 che afferma l’imponibilità esclusiva nello Stato di residenza e l’irrilevanza del pagamento effettivo dell’imposta in Turchia .
- Esito: la Corte di giustizia tributaria accoglie il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso e imponendo all’Agenzia delle Entrate il pagamento delle spese di lite .
Esempio 3: Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Scenario: Giovanni, pensionato con una pensione di 1.200 € al mese, ha accumulato debiti tributari per 50.000 € (tra cartelle relative a pensioni estere non dichiarate e altre imposte) e debiti bancari per 30.000 €. Non riesce a pagare e rischia il pignoramento della casa.
- Attivazione della procedura: Giovanni si rivolge a un OCC e all’avvocato Monardo per predisporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII).
- Predisposizione del piano: il piano offre ai creditori il pagamento del 30% dei debiti tributari in 5 anni mediante rate mensili di 300 €. Per l’Istituto di credito propone il pagamento del 40% del capitale.
- Moratoria: si chiede una moratoria di due anni per la parte dei debiti garantiti da cessione del quinto della pensione .
- Omologazione: il tribunale approva il piano, che diventa vincolante per tutti i creditori.
- Effetti: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende le procedure esecutive; alla fine dei 5 anni, i debiti residui vengono cancellati. Giovanni conserva la casa e ha rate sostenibili.
Conclusione
L’accertamento fiscale sulle pensioni estere rappresenta una materia complessa, che richiede la conoscenza del diritto tributario interno e internazionale, delle convenzioni contro le doppie imposizioni e delle procedure di accertamento. Le recenti pronunce della Cassazione hanno rafforzato la tutela del contribuente, affermando che per le pensioni private la tassazione avviene nello Stato di residenza e che il rimborso delle ritenute può essere richiesto anche senza dimostrare l’effettivo pagamento all’estero . La riforma dello Statuto del contribuente ha introdotto il contraddittorio preventivo generalizzato, imponendo all’Amministrazione di coinvolgere il contribuente prima di emettere l’avviso . Strumenti come l’accertamento con adesione, la rottamazione delle cartelle e il ravvedimento operoso permettono di ridurre sanzioni e interessi; le procedure di sovraindebitamento consentono addirittura di cancellare i debiti residui.
Per evitare errori e tutelare i propri diritti è essenziale agire tempestivamente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offrono assistenza specializzata per analizzare l’atto di accertamento, verificare la residenza fiscale, applicare la convenzione corretta, predisporre le difese, presentare ricorso e negoziare con l’Amministrazione. Grazie all’esperienza nel diritto bancario e tributario e al ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento, l’avvocato Monardo è in grado di fornire soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi, proteggendo il patrimonio del contribuente.
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