Introduzione
Negli ultimi anni la diffusione delle criptovalute e delle cripto‑attività ha aperto nuovi scenari per i risparmiatori e gli investitori italiani. Bitcoin, Ethereum, token e NFT sono diventati strumenti di investimento diffusi; molti utenti li custodiscono su exchange esteri, su wallet decentralizzati o su dispositivi fisici. L’assenza di intermediari italiani porta però con sé obblighi fiscali specifici: tali attività sono considerate investimenti esteri e devono essere dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. In caso contrario, l’ordinamento presume che i fondi all’estero derivino da redditi sottratti a tassazione e prevede sanzioni pesanti . La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto per la prima volta una disciplina organica sulle plusvalenze da cripto‑attività inserendo la lettera c‑sexies nell’art. 67 del TUIR; dal 2023 le plusvalenze sono tassate con imposta sostitutiva del 26 % oltre la franchigia di 2 000 € . La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha poi eliminato la franchigia, previsto l’aumento dell’aliquota al 33 % dal 2026 e reintrodotto la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle criptovalute possedute al 1° gennaio 2025 con un’imposta sostitutiva del 18 % .
L’argomento è denso di insidie per i contribuenti. Per chi non dichiara correttamente le cripto‑attività o ne omette la tassazione, l’Amministrazione finanziaria può presumere l’esistenza di redditi nascosti, raddoppiare i termini di accertamento e irrogare sanzioni proporzionali al valore non dichiarato . La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma che l’omissione del quadro RW non è una mera irregolarità formale, ma una violazione sostanziale che danneggia il controllo dei flussi finanziari . Anche sul piano penale, alcune procure hanno disposto il sequestro di criptovalute come profitto dell’evasione; la Suprema Corte ha però precisato che le criptovalute non sono monete aventi corso legale e il sequestro deve riguardare il valore dell’imposta evasa, non i token stessi . Questa incertezza normativa richiede una strategia di difesa accurata e tempestiva.
L’assistenza dello Studio Monardo
Di fronte a un accertamento fiscale o a un invito al contraddittorio per attività finanziarie detenute all’estero, è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati tributaristi, commercialisti e consulenti esperti in diritto bancario e fiscale. Lo studio assiste contribuenti e imprese in tutta Italia nelle fasi di:
- analisi dell’atto e verifica delle irregolarità;
- redazione di ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria;
- istanze di sospensione e trattative con l’Agenzia delle Entrate;
- definizioni agevolate e ristrutturazioni di debiti fiscali;
- piani del consumatore e soluzioni giudiziali in base alla legge 3/2012 e al Codice della crisi;
- negoziazione con l’agente della riscossione e gestione degli accessi ispettivi.
L’Avv. Monardo è anche professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa esperienza, lo studio offre ai clienti un’assistenza completa: dalla prevenzione dell’accertamento alla tutela in giudizio, dal ravvedimento operoso alla esdebitazione finale per chi non è in grado di pagare i debiti fiscali.
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1. Contesto normativo: obblighi di monitoraggio, termini e sanzioni
1.1 Obbligo di dichiarazione nel quadro RW
L’obbligo di monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero è disciplinato dall’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167 (convertito nella L. 227/1990). La norma impone che persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie estere (comprese le cripto‑attività) suscettibili di produrre redditi imponibili debbano indicarle nella dichiarazione dei redditi . L’obbligo riguarda non solo gli intestatari formali ma anche i titolari effettivi secondo la definizione antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. q q D.Lgs. 231/2007), cioè chi ha la disponibilità o il controllo delle somme .
L’articolo 4 del D.L. 167/1990 è stato modificato più volte; oggi prevede che nel quadro RW debbano essere indicati:
- Investimenti all’estero (immobili, beni di lusso, opere d’arte, metalli preziosi, veicoli di lusso, ecc.) ;
- Attività finanziarie (conti correnti, depositi, partecipazioni, titoli, assicurazioni, strumenti finanziari derivati e, dal 2023, cripto‑attività) .
Le attività devono essere dichiarate anche se non producono reddito e anche se vengono dismesse prima della fine dell’anno; occorre indicare la giacenza massima e il valore medio annuo . Sono esonerati dall’obbligo i soggetti che detengono le attività tramite intermediari finanziari italiani (perché i flussi sono già monitorati), le società di capitali e gli enti commerciali (le cui operazioni sono documentate in bilancio) . È prevista inoltre una franchigia per conti correnti esteri con saldo complessivo sotto 15 000 € nel corso dell’anno ; sotto tale soglia non vi è obbligo di monitoraggio salvo che sia dovuta l’IVAFE.
1.2 Imposta sul valore delle cripto‑attività (IVCA) e IVAFE
Il monitoraggio non si limita alla dichiarazione. Le attività finanziarie estere sono assoggettate a due imposte patrimoniali calcolate nel quadro RW: IVAFE per le attività finanziarie e IVIE per gli immobili esteri . Dal 2023 la legge di bilancio ha introdotto una nuova imposta per le cripto‑attività detenute al di fuori del circuito degli intermediari italiani: la IVCA (Imposta sul valore delle cripto‑attività). L’imposta è pari al 2 per mille (0,2 %) del valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembre; la base imponibile è il valore di mercato del token al 31 dicembre o, se mancante, il costo d’acquisto . In assenza di un intermediario residente che applichi l’imposta di bollo, il contribuente deve versare l’IVCA in due rate: 30 giugno e 30 novembre dell’anno successivo. L’imposta si applica anche a chi lavora all’estero ma mantiene la residenza fiscale in Italia e riguarda ogni modalità di detenzione (wallet, exchange estero, chiavetta fisica). Per le cripto‑attività non esiste l’esonero minimo: anche un valore irrisorio deve essere dichiarato, salvo casi di furto o perdita documentata .
1.3 Plusvalenze e tassazione delle cripto‑attività
La disciplina reddituale è stata definita dalla legge di bilancio 2023 con l’inserimento nell’art. 67, comma 1 del TUIR (D.P.R. 917/1976) della lettera c‑sexies, che qualifica come redditi diversi “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto‑attività comunque denominate” . Fino al 2024 si applicava un’imposta sostitutiva del 26 % sulle plusvalenze eccedenti una franchigia annuale di 2 000 € . La legge 207/2024 ha abolito la franchigia per le operazioni realizzate dal 1° gennaio 2025, pertanto qualunque plusvalenza da cripto‑attività è tassata se realizzata nel 2025; dal 2026 l’aliquota salirà al 33 % . La norma consente la compensazione delle minusvalenze con plusvalenze dello stesso anno e il riporto di minusvalenze nei periodi successivi; restano escluse dal regime le operazioni su derivati o strumenti finanziari digitali che non sono cripto‑attività.
1.4 Rideterminazione del costo fiscale: affrancamento al 18 %
Per attenuare l’aumento dell’aliquota e per favorire la regolarizzazione, l’art. 1 commi 26‑29 della L. 207/2024 consente ai contribuenti di rideterminare il costo fiscale delle cripto‑attività possedute al 1° gennaio 2025. In pratica, per ciascuna cripto‑attività detenuta, il contribuente può assumere come costo il valore di mercato al 1° gennaio 2025 (determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR) al posto del costo storico, pagando un’imposta sostitutiva del 18 % . La facoltà è individuale per ogni asset: si possono rivalutare alcuni token e non altri, ma la rivalutazione riguarda l’intera quantità di quel token posseduta . L’imposta deve essere versata entro il 30 novembre 2025 (codice tributo 1717), in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo con interesse del 3 % sulle rate successive . La nuova base si utilizza per calcolare le plusvalenze future; tuttavia la rivalutazione non genera minusvalenze utilizzabili, cioè se dopo la rivalutazione il valore di vendita è inferiore al valore affrancato, la perdita non è deducibile . L’adempimento è conveniente soprattutto per chi prevede di cedere le cripto‑attività nel breve periodo o vuole eliminare l’incertezza sul costo storico.
1.5 Sanatoria per le cripto‑attività del 2023
La legge di bilancio 2023 aveva previsto una sanatoria per le cripto‑attività possedute al 1° gennaio 2023: il contribuente poteva regolarizzare la mancata compilazione del quadro RW pagando una sanzione ridotta pari allo 0,5 % del valore e una imposta sostitutiva del 3,5 % sulle plusvalenze non dichiarate, oltre a un’imposta di affrancamento al 14 % . Molti investitori non hanno aderito perché i prezzi al 1° gennaio 2023 erano bassi; la reintroduzione dell’affrancamento al 18 % nel 2025 si inserisce in questa cornice .
1.6 Sanzioni per omissione o infedele dichiarazione
L’art. 5, comma 2 del D.L. 167/1990 stabilisce che chi non indica nella dichiarazione annuale gli investimenti all’estero o le attività finanziarie estere è soggetto a una sanzione amministrativa dal 3 % al 15 % dell’ammontare non dichiarato . Se le attività sono detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. black list), la sanzione è raddoppiata e va dal 6 % al 30 % . Oltre a tale sanzione proporzionale, chi presenta il quadro RW con ritardo (entro 90 giorni) è soggetto a una sanzione fissa di 258 €, ridotta a 1/10 in caso di ravvedimento . Per l’omesso versamento dell’IVAFE o dell’IVCA, l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione pari al 30 % dell’imposta non versata .
La legge 197/2022 ha introdotto un ravvedimento speciale per alcune violazioni dichiarative, ma questa procedura non si applica al quadro RW; per regolarizzare la mancata dichiarazione occorre utilizzare il ravvedimento ordinario ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 . Il ravvedimento ordinario consente di ridurre la sanzione in funzione del tempo trascorso dalla violazione; ad esempio, entro 30 giorni la sanzione è ridotta a un decimo del minimo, entro 90 giorni a un nono, entro un anno a un ottavo, entro due anni a un settimo e oltre due anni a un sesto .
1.7 Presunzioni e raddoppio dei termini di accertamento
L’art. 12 del D.L. 78/2009, conv. L. 102/2009, introduce una presunzione di evasione: gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, se non dichiarati, si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione; in tal caso le sanzioni e i termini di accertamento sono raddoppiati . La Cassazione ha confermato che questa presunzione è di natura sostanziale e non retroattiva; essa si applica ai periodi d’imposta successivi al 1° luglio 2009 . In caso di attività cointestate, la Suprema Corte ha stabilito con l’ordinanza 5964/2024 che ciascun intestatario deve compilare il quadro RW per l’intero valore del conto estero se ha disponibilità piena; il valore non va frazionato secondo la quota di proprietà . La stessa ordinanza ha ribadito che il raddoppio dei termini di accertamento ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi precedenti se l’Agenzia delle Entrate contesta la stessa fattispecie di evasione .
1.8 Definizioni amministrative e prassi dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti attraverso numerose circolari e risposte ad interpelli. La circolare 38/E del 2013 assimilava le criptovalute alle valute estere ai fini del monitoraggio e delle plusvalenze; la risoluzione 72/E/2016 confermava che i guadagni da trading di criptovalute erano tassabili come redditi diversi. Con l’introduzione dell’art. 67, comma 1, lett. c‑sexies, le entrate hanno emesso la circolare 30/E del 27 ottobre 2023, che chiarisce:
- l’obbligo di monitoraggio riguarda tutte le cripto‑attività, non solo le criptovalute, indipendentemente dal tipo di wallet o di tecnologia utilizzata ;
- occorre compilare un rigo del quadro RW per ogni wallet o account; le attività in giurisdizioni black list comportano l’applicazione di sanzioni maggiorate ;
- è possibile regolarizzare le posizioni pregresse con un’imposta sostitutiva del 14 % sul valore al 1° gennaio 2023 e una sanzione ridotta ;
- l’IVCA si applica al valore delle cripto‑attività detenute all’estero quando non c’è un intermediario italiano .
Nel risposta n. 11 del 28 luglio 2025 l’Agenzia ha chiarito che il monitoraggio di fondi esteri non negoziati e la relativa IVAFE si applicano non solo ai possessori formali ma anche ai titolari effettivi, ribadendo che i criteri di valorizzazione devono essere oggettivi e non coincidono con il NAV (Net Asset Value) dei fondi . La risposta evidenzia che l’omesso monitoraggio comporta sanzioni dal 3 % al 15 % e che la violazione può essere sanata solo tramite ravvedimento ordinario .
1.9 Definizione di cripto‑attività e moneta virtuale
Ai fini fiscali, il legislatore italiano definisce le cripto‑attività in modo ampio. L’art. 1, comma 2, lett. q q del D.Lgs. 231/2007 (modificato in recepimento della V direttiva antiriciclaggio UE) definisce la moneta virtuale come “una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente legata a una valuta legale, utilizzata come mezzo di scambio e accettata da persone fisiche o giuridiche” . La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025, ha specificato che il bitcoin e le altre criptovalute non sono valute aventi corso legale; quindi, in un procedimento penale per evasione fiscale, il sequestro preventivo deve colpire l’equivalente monetario del profitto del reato (in euro) e non i token stessi . Questa sentenza fornisce un argomento forte per opporsi a sequestri indiscriminati di wallet.
2. Procedura dopo la notifica di un atto di accertamento
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta la mancata indicazione di cripto‑attività estere o la mancata tassazione delle plusvalenze, la procedura si articola in più fasi. Conoscere i termini e i diritti del contribuente è essenziale per impostare una difesa efficace.
2.1 Invito al contraddittorio e questionario
La procedura può iniziare con un invito alla compliance (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997) o con un questionario. L’ufficio chiede chiarimenti e documenti sul possesso di attività estere; il contribuente ha 30 giorni per rispondere. È consigliabile predisporre una documentazione dettagliata: screenshot dei wallet, estratti degli exchange, report di transazioni, contratti di acquisto e vendita, eventuali autocertificazioni. Una replica tempestiva può chiudere la procedura senza sanzioni. In questa fase l’assistenza di un commercialista o di un avvocato tributarista consente di valutare se vi sono irregolarità da sanare con il ravvedimento operoso.
2.2 Avviso di accertamento o atto di contestazione
Se l’Ufficio ritiene insufficienti le spiegazioni, emette un avviso di accertamento (per imposte dovute) o un atto di contestazione (per sanzioni). L’avviso deve essere motivato con indicazione delle norme violate, delle prove raccolte e del calcolo dell’imposta e delle sanzioni . Il termine ordinario per la notifica è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione, il termine si estende al settimo anno . Per i redditi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, a seguito della presunzione ex art. 12 D.L. 78/2009, i termini sono raddoppiati: l’avviso può essere notificato fino a otto anni (dieci in caso di omissione) . L’atto di contestazione delle sanzioni segue le regole degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997: va notificato entro il termine per il ricorso e deve indicare i fatti contestati e la quantificazione della sanzione .
2.3 Contraddittorio obbligatorio e possibilità di adesione
Prima di emettere l’atto, l’ufficio deve instaurare un contraddittorio con il contribuente, salvo che l’accertamento derivi da dati comunicati nell’ambito dello scambio internazionale di informazioni (CRS, FATCA). Il contraddittorio costituisce garanzia di difesa e può portare ad un accordo. Il D.Lgs. 218/1997 consente l’accertamento con adesione: il contribuente può accettare l’importo proposto ottenendo una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo . In caso di adesione, si paga l’imposta, gli interessi e un terzo della sanzione; il pagamento può essere rateizzato e blocca l’esecuzione coattiva.
2.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se non si addiviene a un accordo, il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso va depositato telematicamente; l’assistenza di un avvocato è obbligatoria per valori superiori a 3 000 €. Nei casi di contestazioni complesse (ad esempio ricavi presunti da movimentazioni di criptovalute) è consigliabile allegare perizia tecnica su blockchain e report analitici. La Corte di giustizia tributaria può sospendere l’esecuzione dell’atto se sussistono danni gravi e irreparabili. Durante il processo l’Amministrazione ha l’onere di provare l’omessa dichiarazione; il contribuente può fornire prove contrarie, come documenti che attestano la provenienza lecita dei fondi o dimostrano che il wallet non era più operativo.
2.5 Riscossione e pignoramenti
Se non viene impugnato o dopo la decisione sfavorevole, l’atto diventa definitivo e passa alla riscossione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca, notificare fermo amministrativo o eseguire pignoramenti su conti e beni. Per le criptovalute detenute su exchange, l’esecuzione è difficile perché l’autorità deve individuare il wallet; ciò non esclude, però, il pignoramento di conti bancari o stipendi per recuperare l’imposta evasa. La tempestiva presentazione di un ricorso o di un’istanza di sospensione può congelare l’esecuzione.
3. Difese e strategie legali
Quando si riceve un accertamento per mancata dichiarazione di cripto‑attività estere o per plusvalenze non tassate, occorre individuare la strategia difensiva più efficace. Di seguito sono illustrate le principali opzioni.
3.1 Regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
Se l’errore è stato commesso e non è ancora stato notificato un atto di accertamento, il contribuente può regolarizzarsi spontaneamente mediante ravvedimento operoso. È necessario:
- Compilare il quadro RW per l’anno o gli anni omessi, indicando il valore delle cripto‑attività. Occorre valorizzare ogni asset al costo di acquisto o al valore di mercato (a seconda dell’anno) e indicare il codice dello Stato estero. In mancanza di un modello precompilato, è consigliabile farsi assistere da un professionista.
- Versare l’imposta dovuta (IVCA o IVAFE), se presente, calcolata sul 2 ‰ del valore per le cripto‑attività . L’imposta è dovuta anche per gli anni pregressi.
- Pagare la sanzione ridotta calcolata in base all’art. 13 D.Lgs. 472/1997: entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è pari a 1/10 del minimo (0,3 % del valore non dichiarato), entro 90 giorni 1/9, entro un anno 1/8, entro due anni 1/7, oltre due anni 1/6 . Per gli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata la sanzione ridotta va raddoppiata.
- Versare gli interessi legali sulla sanzione e sull’imposta.
Questo rimedio è particolarmente utile per errori recenti e consente di evitare gli accertamenti automatici derivanti dallo scambio di informazioni internazionale (CRS). Tuttavia non si applica quando il Fisco ha già notificato un atto o quando la violazione riguarda più anni con sanzioni molto elevate; in tal caso conviene valutare altre soluzioni.
3.2 Prova contraria sulla provenienza dei fondi
Se la contestazione riguarda l’origine delle somme utilizzate per acquistare criptovalute, il contribuente può fornire prova documentale della provenienza lecita: redditi dichiarati negli anni precedenti, eredità, donazioni, disinvestimenti, prestiti, vendite di beni, risparmi accumulati. È utile allegare contratti, bonifici e dichiarazioni che dimostrino la disponibilità di risorse. La presunzione di fruttuosità delle somme depositate in Paesi black list può essere superata con documenti che provano la non redditività o il fatto che i fondi derivavano da capitali già tassati . In caso di cointestazione, occorre dimostrare che le somme non erano nella disponibilità piena e quindi la quota dichiarata è corretta.
3.3 Ricorso per vizi formali o sostanziali
Molti avvisi di accertamento sono viziati da difetti di motivazione, errata determinazione delle sanzioni o violazione del contraddittorio. La Corte di Cassazione ha più volte annullato avvisi perché non indicavano la normativa applicata o perché non tenevano conto della soglia di irrilevanza (c.d. franchigia) ancora vigente per gli anni 2023‑2024 . Nei ricorsi si può sostenere che:
- l’Agenzia ha applicato la sanzione massima senza motivarne la proporzione;
- è stata applicata la presunzione di evasione retroattivamente in violazione dei principi di legalità ;
- il valore dichiarato nel quadro RW era corretto e la contestazione deriva da errori nei dati CRS;
- l’ufficio non ha considerato la perdita del wallet o il furto di token (circostanze che escludono l’obbligo di monitoraggio ).
3.4 Contestazione del sequestro preventivo
In sede penale, se il Pubblico Ministero dispone il sequestro dei wallet come profitto del reato di sottrazione fraudolenta o dichiarazione infedele, si può fare riferimento alla giurisprudenza della Cassazione penale (sent. 1760/2025). La Corte ha stabilito che le criptovalute non hanno corso legale e non possono costituire direttamente il profitto del reato; il sequestro deve essere commisurato al valore in euro dell’imposta evasa . Pertanto è illegittimo il sequestro di un wallet che contiene token acquistati con fondi leciti; la misura cautelare deve aggredire il patrimonio tradizionale (conti, immobili) fino a concorrenza dell’imposta non pagata.
3.5 Valutare l’affrancamento al 18 %
Se il contribuente possiede criptovalute con un forte incremento di valore, può convenire effettuare la rivalutazione 2025. Ad esempio, chi detiene 5 bitcoin acquistati a 20 000 € ciascuno può assumere il valore al 1° gennaio 2025 (ipotizziamo 90 000 €), pagando il 18 % (90 000 € × 5 × 18 % = 81 000 €). Se nel 2026 o nel 2027 i bitcoin vengono venduti a 100 000 € l’uno, la plusvalenza imponibile sarà 10 000 € per ciascun bitcoin, tassata al 33 %. Senza rivalutazione, la plusvalenza sarebbe 80 000 € per token, generando un’imposta molto più elevata. La scelta va ponderata: la rivalutazione comporta un esborso immediato e non consente minusvalenze; è utile se si prevede di vendere entro pochi anni o se si vuole azzerare il rischio di contestazioni sul costo storico.
3.6 Utilizzo delle definizioni agevolate e rottamazioni
Per le sanzioni e i tributi affidati all’Agenzia della Riscossione è possibile aderire alle definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle) previste dalle leggi di bilancio. Queste procedure consentono di estinguere il debito versando soltanto l’imposta e una parte degli interessi, con esclusione o riduzione delle sanzioni e degli agi. Ad esempio, la rottamazione‑quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 permetteva di pagare il debito fiscale in 18 rate senza sanzioni; simili definizioni potrebbero essere riproposte nel 2026. È necessario verificare se le sanzioni per il quadro RW sono incluse tra i carichi definibili e presentare domanda entro i termini fissati dalla legge.
3.7 Procedure di composizione della crisi e piani del consumatore
Per i contribuenti in gravi difficoltà economiche, soprattutto se hanno accumulato ingenti debiti fiscali per l’omessa dichiarazione di asset esteri, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e la Legge 3/2012 (sovraindebitamento) offrono strumenti di esdebitazione. L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione di:
- piani del consumatore: accordi con i creditori in cui si propone un pagamento proporzionato al reddito disponibile e si ottiene l’esdebitazione per la parte residua;
- accordi di ristrutturazione: rivolti ai professionisti e ai piccoli imprenditori, consentono di definire i debiti fiscali con una proposta di pagamento parziale;
- liquidazione controllata: procedura che prevede la vendita dei beni del debitore sotto il controllo del giudice per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione.
Questi strumenti sono efficaci anche per i debiti derivanti da sanzioni e imposte su cripto‑attività; tuttavia richiedono la buona fede del debitore e la dimostrazione della propria incapienza. Lo studio monitora attentamente la situazione patrimoniale e reddituale per proporre la soluzione più idonea.
3.8 Negoziazione assistita e transazioni
Infine, il contribuente può negoziare una transazione con l’Agenzia delle Entrate. In sede amministrativa è possibile presentare istanze di autotutela per correggere errori evidenti; in sede giudiziale si può proporre una conciliazione giudiziale prima della sentenza. La transazione consente di ridurre le sanzioni e, talvolta, di dilazionare il pagamento. La presenza di un avvocato esperto in contenzioso tributario favorisce la chiusura anticipata della lite.
4. Strumenti alternativi: definizioni agevolate, piani di rientro ed esdebitazione
4.1 Rottamazione delle cartelle e definizione agevolata delle liti
Periodicamente il legislatore offre strumenti per definire i debiti iscritti a ruolo. Le rottamazioni (D.L. 193/2016, D.L. 148/2017, D.L. 119/2018, legge di bilancio 2023 e successive) consentono di estinguere le cartelle versando solo l’imposta e gli interessi legali, con esonero delle sanzioni e degli interessi di mora. Per le violazioni del quadro RW, se l’atto è stato iscritto a ruolo, il contribuente può presentare domanda per la rottamazione e ottenere la riduzione delle sanzioni. Le leggi di bilancio stabiliscono ogni anno il numero di rate e le scadenze; in genere si paga un acconto entro la fine di ottobre e le restanti rate nei due anni successivi.
La definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1, commi 186‑196, L. 208/2015, prorogata con diverse leggi) consente di chiudere i contenziosi fiscali pendenti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria pagando una percentuale del tributo in base al grado di giudizio (es. 90 % del tributo in primo grado, 40 % in secondo grado, 15 % in Cassazione, 5 % per le liti di modesta entità). Questa procedura può essere utile se l’importo contestato è modesto e la possibilità di vittoria incerta.
4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti
La legge 3/2012 disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento. Il piano del consumatore consente a privati e professionisti di proporre ai creditori (tra cui l’Agenzia delle Entrate) un rimborso parziale dei debiti, proporzionato al reddito disponibile. Il tribunale approva il piano se ritiene che la proposta sia fattibile e che il debitore abbia agito con diligenza. La procedura prevede la sospensione delle azioni esecutive e la cancellazione dei debiti residui al termine del piano. Gli accordi di ristrutturazione sono rivolti agli imprenditori sotto soglia; permettono di rinegoziare i debiti con l’adesione di almeno il 60 % dei creditori. L’esdebitazione consente di ripartire senza il peso delle sanzioni.
4.3 Transazione fiscale e concordato preventivo
Nel contesto delle procedure concorsuali, l’imprenditore può proporre una transazione fiscale (art. 182-ter L.F. e art. 63 CCII), offrendo all’Erario un pagamento parziale del credito, eventualmente subordinato al buon esito della procedura. Il concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII) consente di dilazionare il pagamento dei tributi nel tempo; il piano deve essere attestato da un professionista indipendente e approvato dal giudice.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nel gestire le criptovalute e le attività estere, molti contribuenti commettono errori che possono essere evitati con un minimo di attenzione. Ecco gli errori più comuni e i consigli per prevenirli:
- Non considerare le criptovalute come investimenti esteri: anche se custodisci i tuoi token su un exchange italiano, potresti essere obbligato a compilare il quadro RW perché l’intermediario applica la sola ritenuta sulle plusvalenze ma non funge da sostituto d’imposta per il monitoraggio; verifica sempre la residenza fiscale dell’intermediario.
- Omettere i wallet “piccoli”: la normativa non prevede esenzioni per importi modesti; tutte le cripto‑attività vanno dichiarate, indipendentemente dal valore .
- Dimenticare i conti cointestati: ogni intestatario deve indicare l’intero valore se ha disponibilità piena .
- Non conservare la documentazione: screenshot, estratti delle transazioni, contratti di acquisto e vendita sono fondamentali per dimostrare il costo e la provenienza dei fondi. Conserva i file in formato digitale e analogico.
- Confondere plusvalenze e reddito di impresa: se l’attività di trading è abituale e organizzata, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare il reddito come d’impresa con obbligo di contabilità e IVA; valuta con un professionista la corretta qualificazione.
- Trascurare l’IVCA: molti contribuenti credono che le criptovalute non siano soggette a imposte patrimoniali; se non versano la IVCA rischiano sanzioni del 30 % dell’imposta dovuta .
- Aspettare la notifica dell’accertamento: il ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzioni; più si aspetta, più aumenta la sanzione. Se hai omesso il quadro RW, agisci tempestivamente.
- Confidare in esoneri per i residenti all’estero: la residenza fiscale è determinata da criteri anagrafici, domiciliari e di centro degli interessi vitali; lavorare all’estero non esonera automaticamente dall’obbligo se si mantiene la residenza fiscale in Italia.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Obblighi e sanzioni
| Aspetto | Regola principale | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Obbligo di dichiarazione (quadro RW) | Persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti devono indicare investimenti e attività finanziarie estere, incluse le cripto‑attività . | Art. 4 D.L. 167/1990 |
| Soggetti obbligati | Anche i titolari effettivi (beneficial owners) secondo la normativa antiriciclaggio . | D.Lgs. 231/2007 |
| Attività da dichiarare | Conti correnti, depositi, partecipazioni, titoli, polizze, metalli preziosi, immobili, cripto‑attività, ecc. | Art. 4 D.L. 167/1990, Circolare 30/E/2023 |
| Esenzioni | Conti con saldo massimo complessivo < 15 000 € (solo per monitoraggio, non per IVAFE); attività detenute tramite intermediari italiani . | Art. 4 D.L. 167/1990 |
| Imposta patrimoniale | IVCA su cripto‑attività: 2 per mille del valore al 31 dicembre . | Legge 197/2022, Circolare 30/E/2023 |
| Imposta sostitutiva su plusvalenze | 26 % sulle plusvalenze realizzate nel 2025, senza franchigia; 33 % dal 2026 . | Art. 67 comma 1 lett. c‑sexies TUIR, L. 207/2024 |
| Sanzione per omissione del quadro RW | 3–15 % dell’importo non dichiarato; 6–30 % se in Paesi black list . | Art. 5 comma 2 D.L. 167/1990 |
| Sanzione fissa per ritardo | 258 € per presentazione entro 90 giorni (ridotta con ravvedimento) . | Art. 5 comma 2 D.L. 167/1990 |
| Ravvedimento operoso | Riduzione della sanzione a 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 o 1/6 del minimo in base al ritardo . | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
| Affrancamento 2025 | Rideterminazione del costo al valore 1° gennaio 2025 con imposta sostitutiva del 18 % . | Art. 1 commi 26‑29 L. 207/2024 |
6.2 Aliquote di tassazione e franchigia
| Periodo | Aliquota sostitutiva su plusvalenze crypto | Franchigia | Normativa |
|---|---|---|---|
| Fino al 2022 | Non esisteva disciplina specifica; applicazione analogica della tassazione sulle valute estere | — | Circolare 38/E/2013 |
| 2023–2024 | 26 % | 2 000 € per anno | Legge 197/2022 |
| 2025 | 26 % | Nessuna franchigia | Legge 207/2024 |
| Dal 2026 | 33 % | Nessuna | Legge 207/2024 |
7. Domande e risposte (FAQ)
1. Devo dichiarare nel quadro RW le criptovalute custodite su un exchange italiano?
Sì. L’Agenzia delle Entrate richiede che ogni cripto‑attività sia dichiarata se l’exchange non funge da sostituto d’imposta per il monitoraggio. In pratica, gli exchange italiani applicano la ritenuta sulle plusvalenze ma non assolvono l’obbligo di monitoraggio; pertanto è prudente compilare il quadro RW per ciascun wallet o account .
2. Cosa succede se ho un wallet hardware con pochi euro in criptovalute?
La normativa non prevede soglie di esenzione per le cripto‑attività. Anche importi minimi devono essere dichiarati perché rappresentano investimenti esteri . L’unico caso di esonero è la perdita o il furto del wallet, da dimostrare con denuncia.
3. Come si calcola l’IVCA?
L’IVCA (Imposta sul valore delle cripto‑attività) è pari al 2 ‰ del valore delle criptovalute al 31 dicembre . Se non esiste un prezzo ufficiale, si utilizza il costo di acquisto. L’imposta si versa con F24 entro il 30 giugno e il 30 novembre dell’anno successivo (codici tributo 1728 e 1729).
4. Posso compensare le minusvalenze da cripto‑attività?
Le minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze della stessa categoria entro quattro anni. Ad esempio, se nel 2025 realizzi minusvalenze su un token e plusvalenze su un altro, puoi compensarle; le eventuali minusvalenze residue possono essere riportate negli anni successivi fino a esaurimento.
5. È necessario presentare una dichiarazione integrativa se ho già dichiarato la plusvalenza ma non il quadro RW?
Sì. L’obbligo di monitoraggio è autonomo rispetto alla tassazione dei redditi; dunque, anche se hai dichiarato e tassato le plusvalenze, devi presentare una dichiarazione integrativa con il quadro RW per evitare sanzioni .
6. Il raddoppio dei termini di accertamento si applica anche alle criptovalute?
Sì, se le criptovalute sono detenute in Paesi a fiscalità privilegiata o su exchange registrati in Paesi black list. L’art. 12 D.L. 78/2009 prevede che i termini di accertamento e di contestazione delle sanzioni siano raddoppiati. Tuttavia la Corte di Cassazione ha chiarito che questa presunzione è sostanziale e non può applicarsi retroattivamente .
7. Ho un conto cointestato all’estero con mia moglie; dobbiamo entrambi indicare l’intero saldo?
Sì. L’ordinanza 5964/2024 della Corte di Cassazione stabilisce che, quando i cointestatari hanno piena disponibilità dei fondi, ciascuno deve indicare nel quadro RW l’intero valore del conto, non solo la quota di competenza . Se la disponibilità è limitata da clausole contrattuali o dal regime patrimoniale, può essere indicata la quota effettiva, ma occorre documentare questa circostanza.
8. Se trasferisco le criptovalute da un wallet estero a uno italiano devo dichiarare qualcosa?
Il trasferimento da un wallet ad un altro non costituisce un fatto imponibile, ma occorre comunque dichiarare i valori nel quadro RW. Se il wallet di destinazione è gestito da un intermediario italiano che applica l’IVCA, non sarà più dovuta l’imposta patrimoniale per gli anni successivi.
9. Cosa succede se l’Amministrazione contesta plusvalenze in base alle oscillazioni di valore e non alle operazioni effettive?
La tassazione delle plusvalenze richiede la realizzazione (cessione, rimborso o permuta con moneta avente corso legale). L’oscillazione di valore delle criptovalute detenute non genera plusvalenza. Se l’ufficio tassa il valore virtuale, si può eccepire la violazione dell’art. 67 TUIR e della circolare 30/E/2023. Occorre fornire la prova delle date di acquisto e vendita per dimostrare che non è stata realizzata alcuna plusvalenza.
10. Come posso dimostrare il costo di acquisto se ho smarrito i dati dell’exchange?
È consigliabile scaricare periodicamente gli estratti conto e conservare le email di conferma degli ordini. In mancanza di documenti, si può ricostruire il costo con dati reperiti sulla blockchain e con testimonianze. Tuttavia l’onere della prova è a carico del contribuente; l’assenza di documentazione può comportare la determinazione induttiva del reddito.
11. Le transazioni tra diverse criptovalute sono tassate?
No, lo scambio tra criptovalute che hanno la stessa funzione (es. BTC per ETH) non è tassato perché non c’è una controparte in valuta legale; genera plusvalenza solo la conversione in euro o in stablecoin legate a valute legali. Questo principio è confermato dalle risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate e dalla dottrina.
12. Posso beneficiare dell’affrancamento se non ho compilato il quadro RW nei precedenti anni?
La circolare 30/E/2023 chiarisce che la rivalutazione può riguardare soltanto le cripto‑attività correttamente monitorate . Pertanto chi ha omesso il quadro RW può prima regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso e poi, se possiede ancora i token al 1° gennaio 2025, aderire all’affrancamento pagando il 18 %. L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l’affrancamento se il monitoraggio non è stato eseguito.
13. L’IVCA si applica anche alle stablecoin?
Sì. La definizione di cripto‑attività comprende ogni rappresentazione digitale di valore o di diritto trasferibile tramite tecnologia DLT . Le stablecoin ancorate a valute legali rientrano in questa definizione; quindi devono essere dichiarate e soggette all’IVCA. Alcune stime di mercato potrebbero essere più stabili, ma ai fini fiscali non sono equiparate alla valuta legale.
14. Come funziona la presunzione di fruttuosità nelle black list?
Per le attività detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato, l’art. 12 D.L. 78/2009 presume che siano fruttifere e costituite con redditi nascosti . Ciò significa che il Fisco può tassare la somma come reddito imponibile salvo prova contraria. La prova deve essere documentale e dimostrare che le somme derivano da redditi già tassati o da fonti esenti; la mera dichiarazione non basta. La presunzione comporta anche il raddoppio dei termini di accertamento .
15. Quali conseguenze penali può comportare l’omessa dichiarazione di cripto‑attività?
In sé, l’omessa compilazione del quadro RW è una violazione amministrativa. Tuttavia, se la mancata indicazione è finalizzata a evadere redditi superiori alle soglie penali (ad esempio 50 000 € di imposta evasa per l’art. 4 D.Lgs. 74/2000), può integrare il reato di dichiarazione infedele o sottrazione fraudolenta. Inoltre, l’acquisto di criptovalute con proventi illeciti può costituire riciclaggio. In questi casi, il sequestro preventivo può colpire l’equivalente in euro, ma non i token stessi .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere l’impatto economico dell’accertamento e delle diverse opzioni, presentiamo alcune simulazioni. I valori sono ipotetici e non tengono conto degli interessi legali.
8.1 Omessa dichiarazione di un wallet estero
Scenario: Luca possiede un wallet con 2 bitcoin al 31 dicembre 2024. Non compila il quadro RW per l’anno 2024. Il valore di mercato dei bitcoin è 35 000 € ciascuno al 31 dicembre 2024.
Sanzioni: l’omessa dichiarazione comporta una sanzione dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato. Supponendo che l’Agenzia applichi il 6 % (fascia intermedia), la sanzione è: 2 × 35 000 € × 6 % = 4 200 €. Se i bitcoin sono detenuti su un exchange di Singapore, Paese inserito nella black list, la sanzione raddoppia e passa al 12 %, pari a 8 400 € .
Ravvedimento operoso: se Luca si ravvede entro un anno presentando il quadro RW e versando l’IVCA (2 × 35 000 € × 0,2 % = 140 €), la sanzione minima (3 %) si riduce a 1/8: 2 × 35 000 € × 3 % × 1/8 = 262,50 €. La convenienza del ravvedimento è evidente.
8.2 Rivalutazione e cessione nel 2026
Scenario: Maria ha acquistato 10 Ether nel 2022 al costo di 1 000 € ciascuno. Al 1° gennaio 2025 il valore di un Ether è 3 000 €. Maria decide di rivalutare i token al valore del 1° gennaio 2025 versando l’imposta del 18 % e poi vende gli Ether nel marzo 2026 a 4 000 € l’uno.
Calcoli: – Affrancamento: valore rivalutato = 10 × 3 000 € = 30 000 €. Imposta al 18 % = 5 400 €. Questo importo può essere versato in tre rate da 1 800 € più interessi. – Plusvalenza 2026: prezzo di vendita – valore rivalutato = (10 × 4 000 €) – 30 000 € = 10 000 €. Imposta 2026 al 33 % = 3 300 €.
Alternativa senza rivalutazione: costo storico 1 000 €; plusvalenza 2026 = 10 × (4 000 € – 1 000 €) = 30 000 €. Imposta 33 % = 9 900 €. La differenza d’imposta è di 6 600 €, a fronte di un versamento anticipato di 5 400 € nel 2025. La rivalutazione permette un risparmio, ma richiede liquidità immediata. Se Maria avesse venduto nel 2025, l’imposta sarebbe stata 26 % con plusvalenza di 20 000 € (10 × (3 000 – 1 000) + 10 × (4 000 – 3 000)) e avrebbe pagato 5 200 €. La scelta dipende dalle aspettative sul mercato e dalla disponibilità finanziaria.
8.3 Cointestazione e presunzione di evasione
Scenario: Antonio e Carla sono coniugi e cointestatari di un conto estero in Lussemburgo con saldo di 200 000 €. Non hanno compilato il quadro RW per gli anni 2020‑2023. L’Agenzia notifica a ciascuno un avviso di contestazione con sanzioni del 6 % per anno. Antonio ritiene di dover dichiarare solo il 50 % (100 000 €), ma la Cassazione 5964/2024 stabilisce che deve dichiarare l’intero importo .
Calcolo sanzioni: valore non dichiarato per ciascuno = 200 000 €. Sanzione per anno = 200 000 € × 6 % = 12 000 €. Per tre annualità = 36 000 €. In caso di ravvedimento tardivo entro due anni, la sanzione minima (3 %) si riduce a 1/7: 200 000 € × 3 % × 1/7 = 8571 €. Antonio e Carla dovranno versare l’IVAFE (0,2 % annuo), l’IVCA se presenti criptovalute e gli interessi. Se dimostrano con documenti che il conto non ha prodotto redditi o che il saldo era inferiore, possono ottenere una riduzione.
9. Conclusione
L’obbligo di dichiarare le criptovalute e le cripto‑attività detenute all’estero nel quadro RW rappresenta una novità relativamente recente nel panorama fiscale italiano, ma le conseguenze della sua violazione sono già estremamente gravi. Le norme sul monitoraggio fiscale – dall’art. 4 del D.L. 167/1990 alle più recenti leggi di bilancio – mirano a evitare che gli investitori trasferiscano capitali all’estero per sottrarli al Fisco. La mancata compilazione del quadro RW comporta sanzioni significative, raddoppio dei termini e, nei casi più gravi, presunzioni di evasione . La giurisprudenza della Corte di Cassazione ribadisce la natura sostanziale dell’obbligo e rafforza l’onere probatorio a carico del contribuente .
Allo stesso tempo, il legislatore ha introdotto strumenti per regolarizzare la posizione: il ravvedimento operoso permette di sanare le violazioni con sanzioni ridotte; l’affrancamento al 18 % sul valore al 1° gennaio 2025 consente di fissare un nuovo costo fiscale ; le definizioni agevolate e i piani di rientro offrono vie di uscita per chi non riesce a sostenere i debiti. La scelta fra queste opzioni richiede una valutazione accurata del proprio portafoglio cripto, delle prospettive di mercato e del contesto personale.
In ogni caso è fondamentale agire tempestivamente: attendere l’accertamento espone a sanzioni elevate e a procedimenti lunghi. Rivolgersi a un professionista esperto permette di analizzare l’atto, predisporre le difese, negoziare con l’amministrazione e, se necessario, presentare ricorso. Lo Studio Monardo, con la guida dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, mette a disposizione un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario, bancario e crisi da sovraindebitamento. L’esperienza maturata in contenziosi bancari e fiscali, unitamente alla competenza come gestore della crisi, consente allo studio di proporre soluzioni concrete, sia giudiziali che stragiudiziali, per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
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