Introduzione
Nel nostro ordinamento chi trasferisce la propria dimora fuori dai confini nazionali è spesso convinto che la rottura con il fisco italiano sia completa. Questa convinzione porta a sottovalutare i termini di accertamento previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), dal D.P.R. n. 600/1973 e dalle recenti riforme digitali. In realtà, il principio della tassazione mondiale fa sì che il trasferimento di residenza non sia sufficiente a garantire l’esenzione dalla tassazione italiana; occorre dimostrare di aver perso la residenza fiscale e di aver comunicato correttamente il nuovo domicilio all’Amministrazione finanziaria.
Le contestazioni in materia di accertamenti internazionali sono in aumento. Nel 2025, ad esempio, la Corte di Cassazione ha confermato che l’avviso di accertamento può essere notificato validamente tramite raccomandata all’indirizzo estero registrato all’AIRE, anche se la lettera non viene ritirata . L’ordinanza n. 5576/2025 ha inoltre stabilito che la variazione di domicilio produce effetti solo dopo 30 giorni: la notifica effettuata nel frattempo al vecchio indirizzo è valida . Chi non conosce questi dettagli rischia di contestare inutilmente atti ormai divenuti definitivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team interdisciplinare affiancano da anni contribuenti, imprenditori e professionisti di fronte al fisco. Cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi, l’Avv. Monardo coordina avvocati e commercialisti esperti di diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. È iscritto all’elenco dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia, è esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e segue costantemente l’evoluzione normativa. La sua esperienza spazia dalle analisi degli atti di accertamento alla predisposizione di ricorsi e richieste di sospensione, dalle trattative per l’accertamento con adesione alla definizione di piani di rientro e di soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi di riceverlo perché sei residente all’estero, questa guida ti aiuterà a comprendere:
- quali sono i criteri di residenza fiscale e come perdere correttamente la residenza italiana;
- quali termini ha l’Agenzia delle Entrate per emettere e notificare l’avviso di accertamento e come si calcolano le proroghe;
- quali sono le modalità di notifica (raccomandata, PEC, domicilio digitale, canale consolare) e cosa succede in caso di mancata ricezione;
- quali difese e strategie legali possono essere adottate per contestare un accertamento, sospenderne gli effetti o definire agevolmente la posizione;
- quali sono gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, procedure di sovraindebitamento) e come accedervi;
- quali errori comuni commettono i contribuenti e come evitarli.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Il principio di tassazione mondiale e i criteri di residenza
La tassazione mondiale è il cardine del sistema italiano: l’art. 3 del TUIR impone che i soggetti fiscalmente residenti in Italia paghino l’imposta sul reddito per tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi con fonte italiana . Di conseguenza, stabilire correttamente la residenza fiscale è essenziale per sapere se un cittadino espatriato deve dichiarare redditi esteri in Italia.
L’art. 2, comma 2, TUIR individua tre criteri alternativi per la residenza delle persone fisiche:
- Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (APR/ANPR) – criterio formale: basta risultare iscritti all’anagrafe italiana per essere considerati residenti .
- Domicilio – con la riforma del 2023 (D.Lgs. 209/2023) il domicilio non è più legato alla sede principale degli affari ma al luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . Ciò significa che avere la famiglia, gli affetti e la vita sociale in Italia può comportare la residenza italiana anche se si vive all’estero.
- Residenza ai sensi del codice civile – luogo in cui la persona ha la dimora abituale .
Basta che ricorra uno solo dei tre criteri perché la persona sia considerata fiscalmente residente . L’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente: la Circolare n. 304/1997 dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di legittimità hanno precisato che l’iscrizione AIRE non esclude automaticamente la residenza in Italia . Occorre dimostrare di non avere né domicilio né residenza nel territorio italiano .
Presunzione di residenza nei paesi a fiscalità privilegiata
L’art. 2, comma 2‑bis, TUIR prevede una presunzione legale relativa: i cittadini cancellati dall’anagrafe italiana e trasferiti in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (cosiddetta black list) sono considerati residenti in Italia salvo prova contraria . Il contribuente deve fornire riscontri fattuali (domicilio, lavoro, famiglia, contratti, bollette) per dimostrare il radicamento all’estero . La Cassazione ha ribadito che non bastano dati meramente formali e che l’archiviazione di eventuali notizie di reato non è rilevante; solo una sentenza irrevocabile di assoluzione produce effetti nel processo tributario .
Perdita della residenza e nuovi adempimenti
Il D.Lgs. 209/2023 ha modificato la nozione di domicilio e introdotto l’obbligo per i cittadini che si trasferiscono all’estero di comunicare il nuovo indirizzo entro 90 giorni, pena sanzioni da 200 a 1000 euro per ogni anno di mancata iscrizione . La riforma ha trasformato la presunzione di non residenza derivante dall’iscrizione AIRE da assoluta a relativa , attribuendo maggiore importanza alle verifiche fattuali: 183 giorni di permanenza all’estero, centro degli interessi vitali, residenza e domicilio al di fuori del territorio italiano .
1.2 Termini ordinari e straordinari dell’accertamento
I poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinati dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) e 57 del D.P.R. 633/1972 (IVA). Per le annualità dal 2016 in avanti la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 130‑132, L. 208/2015) ha esteso di un anno i termini, che ora sono:
- Dichiarazione presentata: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione . Ad esempio, la dichiarazione 2018 può essere accertata fino al 31 dicembre 2024 .
- Dichiarazione omessa o nulla: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata .
Gli atti devono essere emessi entro la data di decadenza, ma la notifica può avvenire anche nei mesi successivi se l’atto viene consegnato al messo notificatore entro il termine; è quanto emerge dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. L’art. 66 del D.P.R. 600/1973 rinvia all’art. 2963 c.c.: se la scadenza cade in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo .
Raddoppio dei termini per attività in paesi black list
Per gli investimenti o i redditi detenuti in paradisi fiscali (art. 12 del D.L. 78/2009), la legge prevede un raddoppio dei termini di accertamento: in caso di dichiarazione infedele l’Agenzia può intervenire entro il decimo anno successivo (10 anni), mentre per dichiarazioni omesse il termine si estende al quattordicesimo anno . Questa misura è accompagnata da una presunzione legale: gli investimenti non dichiarati si presumono finanziati con redditi non dichiarati . Anche le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW seguono il termine raddoppiato .
Sospensioni e proroghe eccezionali
La pandemia da COVID‑19 ha comportato una sospensione dei termini di accertamento dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (art. 67, D.L. 18/2020). Inoltre l’art. 157 del D.L. 34/2020 ha previsto che gli avvisi di accertamento le cui scadenze ricadevano nel periodo 8 marzo – 31 dicembre 2020 potessero essere notificati fino al 28 febbraio 2022 . Questo slittamento si applica anche ai termini raddoppiati e ai casi in cui l’accertamento dipende da reati tributari o da PVC definibili .
Anche la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione entro il termine di decadenza sospende di 90 giorni la notifica: se l’invito a comparire è inviato negli ultimi 90 giorni dell’anno, l’Ufficio beneficia di una proroga di 120 giorni . La sospensione si aggiunge alle eventuali proroghe dovute a festività o al periodo pandemico, rendendo essenziale un calcolo preciso per verificare la tempestività degli atti.
1.3 Modalità di notifica per i contribuenti residenti all’estero
Il D.P.R. 600/1973 regola la notifica degli avvisi di accertamento. Fino alla riforma del 2010 la notifica ai cittadini italiani residenti all’estero avveniva tramite il canale consolare (art. 142 c.p.c.), con tempi lunghi e costi elevati. La Corte Costituzionale n. 366/2007 ha dichiarato l’illegittimità della norma per disparità di trattamento . Il legislatore è intervenuto con il D.L. 40/2010 e ha introdotto il comma 4 dell’art. 60, stabilendo che, in alternativa al canale consolare, l’avviso può essere notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero risultante dai registri dell’AIRE . La notifica si considera validamente eseguita alla data di spedizione e diviene efficace dopo otto giorni .
Nel 2025 la Cassazione ha affermato che la raccomandata diretta all’indirizzo estero AIRE è valida anche se il contribuente non ritira il plico; la notifica si perfeziona per compiuta giacenza, a condizione che l’indirizzo corrisponda a quello registrato . La Corte ha escluso l’obbligo per l’Ufficio di ricercare un diverso domicilio in Italia e ha precisato che non occorre la presenza di un messo notificatore .
Cambiamento di domicilio e termine di 30 giorni
L’art. 60 prevede che la comunicazione del nuovo indirizzo di residenza o domicilio produce effetti trascorsi 30 giorni: se un contribuente cambia domicilio, la notifica effettuata entro 30 giorni al vecchio indirizzo è valida . La Cassazione, con ordinanza n. 5576/2025, ha applicato questo principio: un contribuente che si era trasferito in Ungheria aveva comunicato il nuovo indirizzo, ma l’avviso notificato al vecchio domicilio entro 30 giorni è stato ritenuto valido . La stessa regola vale per i soggetti iscritti all’AIRE: la variazione di indirizzo estero deve essere comunicata all’Agenzia, altrimenti l’Ufficio può continuare a notificare all’indirizzo registrato.
Le tre fasi di notifica secondo l’art. 60
La norma prevede una scala gerarchica per le notifiche ai non residenti:
- Indirizzo estero AIRE – modalità principale: raccomandata internazionale con avviso di ricevimento, valida anche per compiuta giacenza .
- Indirizzo estero comunicato al fisco – se non esiste registrazione AIRE, la notifica avviene all’indirizzo comunicato dall’interessato (ad esempio in sede di richiesta del codice fiscale) .
- Notifica secondo l’art. 142 c.p.c. – in mancanza di indirizzi esteri noti, la notifica segue il canale consolare: l’atto è spedito al Ministero degli Affari Esteri che lo consegna tramite l’autorità diplomatica . Questa procedura è residuale e si applica soprattutto ai contribuenti stranieri.
La Cassazione ha precisato che l’art. 60, comma 4, si applica solo ai cittadini italiani residenti all’estero o alle società italiane con sede legale all’estero. La sentenza n. 22271/2024 ha escluso la possibilità di utilizzare questa forma di notifica per le società straniere “ab origine” estere: in tali casi resta applicabile l’art. 142 c.p.c. o la normativa convenzionale .
1.4 Domicilio digitale e notifica via PEC
La digitalizzazione della pubblica amministrazione ha introdotto nuovi canali di comunicazione. Il D.Lgs. 13/2024 ha aggiunto l’art. 60-ter al D.P.R. 600/1973 e l’art. 26-bis al D.P.R. 602/1973. L’art. 60‑ter consente la notifica degli atti tributari al domicilio digitale e prevede che:
- i soggetti di cui all’art. 6‑quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato non iscritti nei registri professionali o al registro delle imprese – possono eleggere un domicilio digitale speciale presso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ;
- il domicilio digitale speciale consente di ricevere sia atti soggetti a notifica che comunicazioni non notificatorie . Le modalità di elezione, conferma, variazione e revoca sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 379575 del 7 ottobre 2024 ;
- quando esiste un domicilio digitale speciale, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzano prioritariamente quell’indirizzo; gli altri indirizzi PEC presenti in INAD o INI‑PEC passano in secondo piano ;
- la notifica si perfeziona nel momento in cui il messaggio arriva al server di posta certificata , quindi è fondamentale monitorare la PEC.
La digitalizzazione non riguarda solo i residenti in Italia: un cittadino iscritto all’AIRE può eleggere un domicilio digitale in Italia. Chi, ad esempio, vive in Lussemburgo e dispone di una PEC italiana registrata, può ricevere l’avviso di accertamento direttamente via PEC . Questa scelta offre rapidità ma richiede attenzione: eventuali notifiche non lette possono rendere l’atto definitivo.
1.5 Giurisprudenza recente: principi e orientamenti
La giurisprudenza degli ultimi anni ha fornito indicazioni preziose sul rapporto tra residenza all’estero e accertamenti fiscali. Di seguito si riassumono alcune pronunce significative.
Notifica all’indirizzo AIRE: Cass. 22838/2025
La Cassazione ha confermato con l’ordinanza n. 22838/2025 che l’avviso di accertamento può essere notificato direttamente all’indirizzo estero risultante dall’AIRE, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica è valida anche se il contribuente non ritira il plico; si perfeziona per compiuta giacenza . La Corte ha escluso la necessità di incaricare un messo notificatore e ha affermato che l’Amministrazione non deve eseguire ricerche in Italia circa un eventuale domicilio fiscale: l’iscrizione AIRE è sufficiente .
Decorrenza della variazione di domicilio: Cass. 5576/2025
Un contribuente che si era trasferito all’estero aveva comunicato il nuovo indirizzo. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’avviso al vecchio domicilio entro 30 giorni dalla comunicazione. La Cassazione ha ritenuto valida la notifica, precisando che il cambio di residenza produce effetti solo dopo 30 giorni .
Presunzione legale e prova contraria: Cass. 1292/2025
Nella sentenza n. 1292/2025 la Cassazione ha chiarito che la presunzione di residenza in Italia per chi si trasferisce in paesi black list (art. 2, comma 2‑bis TUIR) non può essere vinta con mere formalità . Il contribuente deve fornire riscontri fattuali (contratti di locazione, lavoro, bollette, tessera sanitaria) che provino il radicamento nello Stato estero. L’archiviazione di eventuali notizie di reato non ha efficacia nel processo tributario: solo una sentenza irrevocabile di assoluzione fa stato .
Ambito di applicazione dell’art. 60, comma 4: Cass. 22271/2024
La sentenza n. 22271/2024 ha affrontato la notifica degli avvisi a una società lussemburghese. La Corte ha stabilito che la raccomandata all’indirizzo AIRE prevista dall’art. 60, comma 4, si applica solo a cittadini italiani residenti all’estero o a società italiane con sede legale all’estero . Per le società straniere ab origine non si può utilizzare tale modalità; occorre seguire l’art. 142 c.p.c. o le convenzioni internazionali. La Corte ha evidenziato che la notifica all’indirizzo AIRE è una semplificazione rispetto al canale consolare, ma non può essere estesa ai soggetti che non hanno alcun collegamento con l’Italia .
Verifica del centro degli interessi vitali
La giurisprudenza più recente si concentra sull’analisi sostanziale della residenza. Le sentenze n. 22217/2025 e n. 2458/2025 (richiamate nelle cronache) ribadiscono che l’iscrizione all’AIRE non basta; occorre valutare dove si trova il centro degli interessi vitali: abitazione, famiglia, lavoro, relazioni economiche. Nel 2025 la Cassazione ha riconosciuto la residenza in Francia a una lavoratrice che aveva trascorso oltre 183 giorni in quel Paese e aveva lì centro degli interessi, nonostante la tardiva iscrizione AIRE . Per le società, le sentenze n. 22901, 23543 e 24031/2025 hanno chiarito che l’esterovestizione richiede prova dell’effettiva gestione all’estero . La presunzione di residenza scatta quando la società è controllata da residenti italiani o amministrata da soggetti residenti, ma il contribuente può superarla dimostrando l’esistenza di una struttura operativa reale .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Ricevere un avviso di accertamento mentre si vive all’estero può essere fonte di confusione e paura. Tuttavia, è fondamentale sapere quali passi intraprendere per non perdere i propri diritti. Di seguito è riportata una procedura dettagliata, dal momento della notifica fino all’eventuale ricorso.
2.1 Verifica preliminare dell’atto
- Identificazione dell’atto – L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la base imponibile o contesta l’omessa presentazione. È diverso dall’avviso bonario, dall’intimazione di pagamento o dalla cartella esattoriale. Controlla il periodo d’imposta, l’imposta contestata (IRPEF, IRES, IVA) e le motivazioni.
- Controllo della notifica – Verifica se l’atto è stato notificato correttamente. Per i residenti all’estero la notifica deve avvenire:
- tramite raccomandata internazionale all’indirizzo AIRE o a quello comunicato ;
- tramite PEC o domicilio digitale se hai eletto un domicilio digitale speciale ;
- tramite autorità consolare se non esiste un indirizzo estero noto . Un errore nell’indirizzo, la consegna a un soggetto non abilitato o la notifica oltre i termini (5 o 7 anni) rende l’atto nullo.
- Calcolo dei termini – Controlla la data di emissione e di spedizione dell’atto. Ricorda che la decorrenza si calcola al 31 dicembre del quinto o settimo anno e che eventuali sospensioni (es. 85 giorni per la pandemia ) o proroghe per l’adesione possono spostare la scadenza.
- Esame del merito – Analizza le contestazioni: se l’Agenzia contesta la residenza italiana, prepara la documentazione che prova la tua vita all’estero (contratto di lavoro, bollette, tessera sanitaria, iscrizione AIRE, fatture). Se contesta redditi esteri, verifica le convenzioni contro le doppie imposizioni e il credito d’imposta.
2.2 Attivazione del contraddittorio
L’ordinamento tutela il diritto di difesa imponendo all’Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo in molte ipotesi. Sebbene l’accertamento possa essere emesso senza previo contraddittorio nei casi d’urgenza, è sempre possibile chiedere di essere sentiti. L’Avv. Monardo consiglia di:
- Richiedere l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 24 della Legge 241/1990 per ottenere copia del fascicolo tributario;
- Presentare memorie e documentazione prima dell’emissione dell’atto definitivo;
- Richiedere l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che sospende di 90 giorni il termine per ricorrere. L’istanza può essere presentata anche dopo la notifica dell’avviso ;
- Valutare il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 per imprenditori e professionisti: consente di concordare l’imposta dovuta per due periodi d’imposta e, se accettato, preclude l’accertamento per quei periodi. Per i residenti all’estero è accessibile solo se svolgono attività d’impresa in Italia .
2.3 Redazione e deposito del ricorso
Se il contraddittorio non porta a un accordo, occorre presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve indicare:
- i dati del ricorrente e dell’atto impugnato;
- l’autorità adita (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado);
- i motivi di diritto (vizi di notifica, violazione di legge, mancanza di motivazione, incompetenza dell’ufficio) e i motivi di fatto (residenza estera, doppia imposizione, ecc.);
- la richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto;
- l’eventuale richiesta di sospensione cautelare, motivata dal periculum in mora (rischio di danni irreparabili) e dal fumus boni iuris (presenza di elementi idonei a dimostrare la fondatezza della tesi).
Una volta depositato il ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha 60 giorni per costituirsi. La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello e, successivamente, in Cassazione. L’Avv. Monardo, cassazionista, può assisterti in tutti i gradi di giudizio e valutare la convenienza della definizione agevolata mediante conciliazione giudiziale.
3. Difese e strategie legali
Affrontare un accertamento fiscale richiede un’analisi strategica che consideri sia i vizi formali dell’atto sia la sostanza delle contestazioni. Di seguito le principali difese.
3.1 Contestarne la nullità per vizio di notifica
La notifica è la condizione di efficacia dell’avviso. Se l’atto viene notificato in modo errato, il contribuente può contestare la nullità dell’atto per vizio procedurale. Tra i possibili vizi vi sono:
- Notifica a un indirizzo errato – ad esempio se l’Agenzia utilizza un vecchio indirizzo oltre i 30 giorni dalla comunicazione del trasferimento ;
- Notifica oltre i termini – se l’avviso è emesso oltre il quinto o il settimo anno, salvo sospensioni e proroghe, è prescritto;
- Mancata comunicazione al rappresentante fiscale – per le società estere con rappresentante fiscale in Italia l’avviso deve essere notificato a quest’ultimo;
- Mancato rispetto delle norme sul domicilio digitale – se hai eletto un domicilio digitale, l’Agenzia deve utilizzarlo .
Un vizio di notifica non incide sull’esistenza dell’atto ma sulla sua efficacia; può permettere di proporre ricorso tardivo (rimessione in termini) .
3.2 Dimostrare la residenza all’estero
Se l’accertamento si basa sulla presunta residenza italiana, il contribuente deve provare la residenza estera. Gli elementi di prova comprendono:
- Contratto di lavoro o di locazione nel paese estero;
- Bollettazione di utenze, tasse locali, iscrizione al servizio sanitario locale;
- Iscrizione all’AIRE e certificato di cittadinanza del comune estero;
- Documentazione bancaria (conto corrente, carte di credito) presso istituti esteri;
- Spese mediche e scolastiche dei familiari all’estero;
- Scansioni dei timbri di ingresso/uscita dal paese (quando disponibili);
- In generale, qualunque documento idoneo a dimostrare che il centro degli interessi vitali (abitazione, lavoro, famiglia, relazioni sociali) si trova all’estero .
La prova deve essere effettiva e documentata, perché la giurisprudenza privilegia la sostanza sulla forma . È utile anche dimostrare l’esistenza di legami legali con il paese estero (per esempio, la residenza fiscale certificata dalla locale autorità tributaria) e l’assenza di legami economici con l’Italia. Le norme convenzionali contro le doppie imposizioni prevedono criteri come l’abitazione permanente e il luogo in cui la persona sviluppa i propri interessi economici; questi criteri possono essere invocati per dimostrare la residenza estera.
3.3 Contestare la pretesa su redditi esteri
Quando l’accertamento riguarda redditi prodotti all’estero, occorre verificare:
- Esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese estero. Le convenzioni adottano il modello OCSE e prevedono criteri per attribuire la potestà impositiva e riconoscere il credito per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR). Se il reddito è tassato integralmente all’estero, l’Italia non può pretenderne la tassazione.
- Corretta compilazione del quadro RW e dichiarazione dei redditi. L’omessa dichiarazione di beni e investimenti esteri può attivare la presunzione legale e il raddoppio dei termini .
- Valutazione della qualificazione del reddito – ad esempio, dividendi percepiti da società estere possono essere esenti o parzialmente imponibili; le plusvalenze su partecipazioni possono essere tassate solo all’estero; i redditi da lavoro dipendente sono tassati nel paese in cui si svolge l’attività, salvo eccezioni.
- Documentazione di eventuali ritenute subite all’estero, da utilizzare per calcolare il credito d’imposta.
3.4 Accertamento con adesione e definizione agevolata
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di definire l’imponibile e le sanzioni con riduzione a 1/3. È un’ottima soluzione quando la pretesa fiscale è motivata e si preferisce evitare il contenzioso. La domanda sospende di 90 giorni i termini per il ricorso e, se si raggiunge l’accordo, si paga quanto concordato in un’unica soluzione o in rate.
Negli ultimi anni sono stati introdotti istituti di definizione agevolata come:
- Rottamazione dei ruoli (legge 197/2022 e successive). Permette di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni, né interessi di mora. È applicabile anche ai carichi risultanti da avvisi di accertamento divenuti esecutivi.
- Definizione agevolata dei PVC (processi verbali di constatazione) e delle liti pendenti. Il contribuente può pagare una percentuale delle imposte contestate e definire la lite.
- Ravvedimento operoso speciale (legge 197/2022) per regolarizzare omissioni dichiarative e pagare sanzioni ridotte con rateizzazione.
L’Avv. Monardo esamina ogni posizione per valutare la convenienza di aderire a tali strumenti e negoziare piani di pagamento.
3.5 Procedure concorsuali e sovraindebitamento
Chi accumula debiti fiscali ingenti può accedere a procedure concorsuali e di composizione della crisi. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC; insieme al team valuta soluzioni come:
- Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti ex Legge 3/2012: consentono di proporre un piano di pagamento sostenibile ai creditori, compreso il Fisco, e ottenere l’esdebitazione al termine;
- Liquidazione controllata per liberarsi dei debiti residui cedendo i beni e conservando il necessario per vivere;
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per imprenditori che vogliono ristrutturare l’attività evitando la liquidazione.
Attraverso queste procedure è possibile bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, proteggere la prima casa e salvaguardare l’impresa.
4. Strumenti alternativi e soluzioni pratiche
4.1 Concordato preventivo biennale
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB), uno strumento innovativo che consente alle partite IVA di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per due periodi d’imposta. La misura mira a garantire certezza fiscale e a ridurre il contenzioso. Chi aderisce al concordato non subisce accertamenti sui periodi concordati. Tuttavia, per i contribuenti iscritti all’AIRE il concordato è normalmente precluso, salvo che mantengano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia .
Per accedere al CPB occorre dimostrare affidabilità fiscale (punteggio ISA elevato) e presentare la domanda entro il termine previsto. Il team dell’Avv. Monardo può analizzare la situazione contabile e valutare se il concordato è conveniente.
4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti
La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire le liti pendenti con il Fisco versando una percentuale del valore della lite, proporzionata al grado di giudizio. In primo grado si paga il 90 %; in Cassazione il 5 %. Chi ha trasferito la residenza all’estero può beneficiare di questa norma per chiudere vecchie controversie.
4.3 Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio
Nel 2023–2024 il legislatore ha introdotto diverse edizioni di rottamazione (definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione) e di saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà. Questi strumenti consentono di pagare il dovuto in più rate e, in alcuni casi, di ottenere l’annullamento parziale del debito. È importante verificare la compatibilità con gli obblighi di residenza e con le procedure giudiziali in corso.
4.4 Esdebitazione e procedure di sovraindebitamento
Le procedure ex Legge 3/2012 consentono di ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui al termine del piano. Nel caso di contribuenti residenti all’estero, la legge si applica se si ha in Italia il centro degli interessi principali o una stabile organizzazione. È fondamentale consultare un professionista abilitato (Gestore della Crisi) per valutare la fattibilità e predisporre la documentazione necessaria.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Non iscriversi tempestivamente all’AIRE – molti contribuenti ignorano l’obbligo di iscriversi all’AIRE entro 90 giorni dal trasferimento. L’omissione espone a sanzioni fino a 1000 euro l’anno e non interrompe la presunzione di residenza.
- Mantenere legami rilevanti in Italia – avere la famiglia, la casa di proprietà, conti correnti o veicoli immatricolati in Italia può dimostrare il domicilio in Italia. Prima di partire occorre trasferire questi elementi all’estero o intestare i beni a terzi.
- Non comunicare il nuovo indirizzo all’Agenzia – la variazione di domicilio è efficace solo dopo 30 giorni . Se non si comunica l’indirizzo estero, l’Agenzia può notificare atti al vecchio indirizzo e la notifica è valida.
- Non monitorare la PEC – chi elegge un domicilio digitale speciale deve controllare regolarmente la casella; la notifica si perfeziona al momento della consegna del messaggio .
- Ignorare la presunzione di residenza nei paesi black list – trasferirsi in paesi a bassa tassazione senza fornire la prova del radicamento all’estero comporta l’onere di provare la residenza .
- Affidarsi a soluzioni fai da te – l’accertamento con adesione, la definizione agevolata, la procedura di sovraindebitamento richiedono competenze specifiche. Rivolgersi a un professionista evita errori e consente di negoziare condizioni più favorevoli.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Termini di accertamento
| Fattispecie | Termini ordinari | Raddoppio in caso di investimenti in paesi black list |
|---|---|---|
| Dichiarazione presentata | Notifica entro il 31 dicembre del 5º anno successivo | 10 anni |
| Dichiarazione omessa/nulla | Notifica entro il 31 dicembre del 7º anno successivo | 14 anni |
| Omessa compilazione quadro RW | Termine di contestazione della sanzione: 5 anni (ordinario) | 10 anni |
| Termini sospesi per pandemia | Sospensione di 85 giorni dall’8 marzo al 31 maggio 2020 | Si applica anche ai termini raddoppiati |
6.2 Modalità di notifica ai residenti all’estero
| Modalità | Condizioni e normativa | Efficacia |
|---|---|---|
| Raccomandata internazionale AIRE | Prevista dall’art. 60, comma 4, D.P.R. 600/1973. Si utilizza per cittadini italiani iscritti all’AIRE; l’indirizzo deve risultare dai registri . | La notifica è valida anche se non ritirata e si perfeziona per compiuta giacenza . |
| Indirizzo estero comunicato | Se non esiste registrazione AIRE, l’avviso è spedito all’indirizzo comunicato al fisco (richiesta CF, variazione dati) . | Perfezione al momento della spedizione. |
| Canale consolare (art. 142 c.p.c.) | Residuale: si utilizza quando non vi è indirizzo estero noto o per soggetti stranieri. La Corte Costituzionale ne ha limitato l’uso . | L’atto è consegnato dall’autorità consolare. |
| PEC / domicilio digitale | Art. 60-ter D.P.R. 600/1973, introdotto nel 2024. I soggetti legittimati eleggono un domicilio digitale speciale; l’Agenzia utilizza quell’indirizzo . | La notifica si perfeziona alla consegna del messaggio sul server PEC . |
6.3 Criteri di residenza fiscale per le persone fisiche
| Criterio | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|
| Iscrizione all’APR/ANPR | L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente fa scattare la residenza fiscale . | Art. 2, comma 2, TUIR |
| Domicilio (post riforma 2023) | Luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . Non occorrono legami economici. | D.Lgs. 209/2023 |
| Residenza (art. 43 c.c.) | Dimora abituale; occorre la presenza fisica per la maggior parte dell’anno . | Codice civile |
| Presunzione paesi black list | Cittadini cancellati dall’anagrafe e trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata sono considerati residenti salvo prova contraria . | Art. 2, comma 2‑bis, TUIR |
6.4 Principali sentenze e loro insegnamenti
| Pronuncia | Principio affermato | Riferimento |
|---|---|---|
| Cass. 22838/2025 | La notifica dell’avviso di accertamento tramite raccomandata internazionale all’indirizzo AIRE è valida anche se il plico non è ritirato; non è necessario un messo notificatore . | Vizi di notifica |
| Cass. 5576/2025 | Il cambio di domicilio produce effetti dopo 30 giorni; la notifica inviata al vecchio indirizzo entro tale termine è valida . | Decorrenza della variazione |
| Cass. 1292/2025 | La presunzione di residenza per chi si trasferisce in paesi black list richiede prova fattuale del radicamento all’estero; l’archiviazione del procedimento penale non rileva . | Prova della residenza |
| Cass. 22271/2024 | L’art. 60, comma 4, si applica solo ai cittadini italiani residenti all’estero o alle società italiane con sede estera; le società straniere devono essere notificate via canale consolare . | Ambito soggettivo |
| Cass. 13753/2023 e 12240/2024 | L’Amministrazione deve effettuare ricerche se la notifica all’indirizzo AIRE non va a buon fine (Cass. 13753/2023); ciò non è richiesto se il contribuente è regolarmente iscritto all’AIRE (Cass. 12240/2024) . | Ricerche di domicilio |
| Cass. 22901, 23543, 24031/2025 | Nel caso di società estere controllate da italiani, l’onere di dimostrare l’effettiva gestione all’estero grava sulla società; la presunzione di residenza opera solo se la società è controllata e amministrata da residenti . | Esterovestizione |
| Cass. 25504/2025 | La variazione di residenza produce effetti dopo 30 giorni; l’avviso notificato al vecchio indirizzo nel periodo transitorio è valido . | Decorrenza della variazione |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Sono iscritto all’AIRE: devo pagare le tasse in Italia?
L’iscrizione AIRE è necessaria ma non sufficiente a escludere la residenza italiana. Devi dimostrare di avere domicilio e residenza all’estero. Se lavori, vivi e hai la famiglia fuori dall’Italia per oltre 183 giorni, i tuoi redditi esteri sono tassati solo all’estero, ma quelli con fonte italiana restano imponibili. - Quali sono i termini di accertamento per le dichiarazioni dei redditi quando si vive all’estero?
Gli stessi previsti per i residenti: 5 anni per le dichiarazioni presentate, 7 anni per quelle omesse . Se hai investimenti in paesi black list non dichiarati, i termini si raddoppiano a 10 e 14 anni . - Se non ritiro la raccomandata dell’Agenzia, la notifica è nulla?
No. La Cassazione ha stabilito che la notifica all’indirizzo AIRE è valida anche se non ritiri il plico; si perfeziona per compiuta giacenza . - Come posso ricevere le notifiche all’estero tramite PEC?
Puoi eleggere un domicilio digitale speciale tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Una volta attivato, l’ufficio notificherà gli atti alla tua PEC e la notifica si perfezionerà alla consegna . - Se cambio indirizzo all’estero, da quando vale la variazione?
La variazione di residenza o domicilio produce effetti dopo 30 giorni dalla comunicazione . Fino ad allora l’Agenzia può notificare al vecchio indirizzo. - Cosa succede se mi trasferisco in un paese black list?
Sei considerato residente in Italia salvo prova contraria. Devi dimostrare con documenti il tuo radicamento all’estero . Inoltre, l’omessa compilazione del quadro RW comporta il raddoppio dei termini di accertamento e pesanti sanzioni . - Posso utilizzare il concordato preventivo biennale se vivo all’estero?
Generalmente no, perché il CPB è riservato ai contribuenti residenti che esercitano attività in Italia. Se vivi all’estero ma hai un’impresa in Italia, potrebbe essere possibile . - Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento?
60 giorni dalla notifica. Se presenti istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni. - Posso presentare il ricorso tardivamente se la notifica è nulla?
Sì. La nullità della notifica può consentire la rimessione in termini e la proposizione di un ricorso tardivo . - L’Agenzia deve cercare il mio nuovo indirizzo all’estero se non risulto più all’AIRE?
Dipende. La Cassazione 13753/2023 ha affermato che l’Ufficio deve effettuare ricerche se la notifica all’indirizzo AIRE non va a buon fine. La pronuncia 12240/2024 ha escluso l’obbligo se il contribuente è regolarmente iscritto all’AIRE . - Se ricevo un avviso via PEC ma la mia casella è piena, la notifica è valida?
La notifica si considera perfezionata quando il messaggio raggiunge il server di posta certificata. È responsabilità del destinatario mantenere la casella capiente e funzionante. Le eventuali disfunzioni non impediscono la perfezione della notifica. - Che differenza c’è tra domicilio digitale generale e speciale?
Il domicilio digitale generale è l’indirizzo PEC iscritto negli indici pubblici (INI‑PEC o INAD) valido per tutte le comunicazioni della P.A. Il domicilio digitale speciale, introdotto dall’art. 60‑ter, è un indirizzo PEC eletto solo per le notifiche fiscali; prevale su eventuali altri indirizzi . - Le notifiche via PEC si applicano anche ai cittadini esteri?
In linea generale la PEC è strumento italiano. Le notifiche all’estero seguono le convenzioni internazionali; tuttavia, se un cittadino estero dispone di una PEC registrata in Italia e la comunica come domicilio digitale, l’Agenzia può utilizzarla. - Posso rateizzare il pagamento degli importi concordati?
Sì. Sia l’accertamento con adesione sia la definizione agevolata consentono la rateizzazione. Inoltre la rottamazione prevede rate semestrali. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dai benefici. - Cosa succede se non impugno l’avviso?
Trascorsi i termini senza impugnazione o definizione, l’avviso diventa definitivo e l’importo diventa esigibile. L’Agenzia può iscrivere a ruolo il debito e procedere con pignoramenti, ipoteche e fermi. - Se mi trasferisco in un altro Paese dell’UE, il fisco può accedere ai miei dati?
Sì. Lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard) consente ai fiscali di ricevere dati sui conti bancari e sui redditi percepiti. La tua residenza all’estero deve essere genuina e supportata da prove . - Le relazioni familiari in Italia sono decisive?
Hanno rilievo ma non sono determinanti. La Cassazione ha precisato che i legami affettivi vanno valutati insieme ad altri criteri probatori . La nuova definizione di domicilio privilegia comunque le relazioni personali, quindi è bene trasferire anche la famiglia. - Come proteggere la mia azienda se il fisco contesta l’esterovestizione?
Occorre dimostrare che la società ha una struttura reale all’estero: sede amministrativa, personale, conti, contratti. Le sentenze 22901, 23543 e 24031/2025 hanno evidenziato che la presunzione di residenza si supera con la prova della gestione estera . L’Avv. Monardo può assisterti nella predisposizione della documentazione. - Posso richiedere la sospensione della riscossione?
Sì. Presentando ricorso e chiedendo la sospensione cautelare, puoi ottenere il blocco di pignoramenti e procedure esecutive. È necessario dimostrare il danno grave e irreparabile. - In caso di saldo e stralcio, quali debiti sono ammessi?
Solitamente sono ammessi i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi a imposte dirette, IVA, IRAP, contributi INPS. Restano esclusi i debiti da risarcimento danni, multe e somme derivanti da sentenze penali. La normativa varia a ogni edizione; un professionista può verificare l’ammissibilità.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Calcolo dei termini per un contribuente iscritto all’AIRE
Caso 1 – Dichiarazione presentata regolarmente
Marco ha presentato la dichiarazione dei redditi 2019. Nel 2020 si è trasferito in Francia e si è iscritto all’AIRE. L’Agenzia può emettere e notificare l’avviso di accertamento relativo al 2019 fino al 31 dicembre 2025 (5 anni successivi). Supponiamo che l’avviso sia spedito il 28 dicembre 2025 per raccomandata internazionale. Anche se Marco riceve la lettera a gennaio 2026, la notifica è tempestiva perché la spedizione è avvenuta entro il termine. Il termine per impugnare decorre dalla ricezione (compiuta giacenza). Marco deve quindi presentare ricorso entro 60 giorni dalla consegna.
Caso 2 – Dichiarazione omessa e investimenti in paesi black list
Laura ha omesso la dichiarazione 2018 e deteneva un conto in un paese a fiscalità privilegiata non dichiarato. L’Agenzia può emettere l’avviso entro il 31 dicembre 2032 (14 anni) . Se l’avviso viene notificato nel 2032 e Laura non impugna, il debito diventa definitivo nel 2033. Nel frattempo lo scambio di informazioni CRS può rivelare il conto estero, facendo scattare l’avviso e le relative sanzioni.
8.2 Variazione di domicilio e notifica valida
Giuseppe vive a Londra e ha comunicato all’Agenzia delle Entrate il nuovo indirizzo il 1º luglio 2025. Il 15 luglio l’Agenzia spedisce un avviso al precedente indirizzo italiano. La notifica è valida perché la variazione produce effetti solo dopo 30 giorni . Giuseppe può contestare l’atto nel merito, ma non per vizio di notifica.
8.3 PEC e domicilio digitale
Anna, professionista iscritta all’AIRE, ha eletto un domicilio digitale speciale il 1º ottobre 2024. Il 10 novembre 2025 l’Agenzia invia l’avviso alla sua PEC. La notifica si perfeziona quando il messaggio arriva al server. Se Anna non controlla la casella e non legge l’avviso, il termine di 60 giorni per il ricorso decorre comunque dalla data di consegna. Per evitare di perdere i termini, Anna può attivare un sistema di alert o delegare la gestione della PEC a un professionista.
Conclusione
I contribuenti che trasferiscono la residenza all’estero devono affrontare un contesto normativo complesso. La tassazione mondiale impone di dichiarare in Italia i redditi con fonte italiana; la perdita della residenza fiscale richiede la dimostrazione del trasferimento effettivo. I termini di accertamento variano da 5 a 14 anni e possono essere sospesi o prorogati; una notifica irregolare o tardiva può essere contestata, ma solo se si interviene tempestivamente. La notifica agli iscritti AIRE tramite raccomandata internazionale è valida anche senza ritiro; la nuova disciplina del domicilio digitale speciale consente notifiche via PEC, ampliando le responsabilità dei contribuenti. La giurisprudenza recente privilegia la sostanza sulla forma: la documentazione concreta della vita all’estero è decisiva .
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