Introduzione
La revoca della fideiussione bancaria è un tema cruciale per chiunque abbia prestato garanzia in favore di un soggetto indebitato. Troppo spesso le banche utilizzano formulari prestampati contenenti clausole che aggravano la posizione del fideiussore e, non di rado, queste clausole sono dichiarate nulle dalle corti perché contrastano con norme imperative o risultano vessatorie. Comprendere quando è possibile revocare una fideiussione, quali sono i limiti legali e quali strategie difensive adottare permette al garante di evitare errori costosi e di tutelare i propri beni.
Nel presente articolo vedremo:
- Il quadro normativo di riferimento, con un richiamo agli articoli del Codice Civile sulla fideiussione (in particolare artt. 1936‑1957 c.c.), al Codice del Consumo e alla disciplina antitrust.
- La giurisprudenza più recente, dalla Corte di Cassazione alle corti di merito, che sta delineando i limiti di validità delle clausole di revoca e di rinuncia al termine semestrale.
- La procedura operativa per opporsi alla richiesta di pagamento o per revocare la garanzia, con i termini e gli adempimenti da rispettare.
- Le difese e strategie legali a disposizione del fideiussore, compresi i rimedi previsti dal diritto della crisi d’impresa e dal sovraindebitamento.
- Strumenti alternativi alla lite giudiziale: definizioni agevolate, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
- Domande frequenti e simulazioni pratiche che aiutano a comprendere come applicare le regole a casi concreti.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi in tutta Italia. L’esperienza maturata nel diritto bancario e tributario consente allo studio di fornire consulenze mirate e difese efficaci. L’avv. Monardo riveste inoltre ruoli specializzati che rendono il suo intervento particolarmente qualificato:
- È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012 e, come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), accompagna i debitori nelle procedure di composizione del debito.
- È esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura introdotta per favorire la soluzione concordata della crisi prima che sfoci in insolvenza.
- Coordina professionisti che operano a livello nazionale e che vantano competenze integrate in diritto bancario, tributario e societario, assicurando così una valutazione completa delle problematiche del fideiussore.
Grazie a questa struttura, lo Studio Monardo può:
- Analizzare l’atto di fideiussione per individuare clausole nulle, vessatorie o in contrasto con la normativa antitrust.
- Impostare ricorsi e opposizioni nei confronti di banche, intermediari o agenti della riscossione.
- Richiedere sospensive, blocchi di pignoramenti e trattative per piani di rientro sostenibili.
- Valutare soluzioni giudiziali e stragiudiziali come la ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Natura e funzione della fideiussione
La fideiussione è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui. La disciplina è contenuta agli artt. 1936 e ss. del Codice Civile. La fideiussione è un contratto accessorio: esiste in funzione di un’obbligazione principale e segue le sorti di quest’ultima.
L’art. 1944 c.c. prevede la solidarietà tra fideiussore e debitore principale: il creditore può pretendere indistintamente il pagamento dall’uno o dall’altro . Tuttavia, il fideiussore può godere del cosiddetto beneficio di escussione se espressamente pattuito, cioè può chiedere che il creditore agisca prima nei confronti del debitore.
L’art. 1945 c.c. stabilisce che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che competono al debitore principale, salvo quelle derivanti dall’incapacità o dalla insolvibilità. Ciò consente al garante di contestare anche l’esistenza del debito o la validità di clausole contrattuali.
1.2 Cause di liberazione del fideiussore
I motivi per cui il fideiussore può essere liberato dall’obbligazione sono tre, previsti dagli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.:
- Preclusione del diritto di regresso o di surrogazione (art. 1955 c.c.): se il creditore compie atti che rendono impossibile la surrogazione del fideiussore nei diritti verso il debitore o verso gli altri coobbligati, questi è liberato nella misura in cui non può esercitare tali diritti. Ciò riguarda ad esempio la rinuncia a garanzie ipotecarie o privilegiate che avrebbe consentito al garante di rivalersi sul debitore .
- Concessione di ulteriore credito senza autorizzazione (art. 1956 c.c.): “Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, dopo il contratto concede credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute notevolmente più difficili” . Inoltre, non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi di tale liberazione . La norma mira ad evitare che il garante sia esposto a un rischio maggiore di quello accettato al momento della stipula.
- Decadenza per mancato esercizio del diritto nei termini (art. 1957 c.c.): il creditore deve proporre, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, le sue istanze giudiziali (ad esempio l’ingiunzione di pagamento); se non lo fa, il fideiussore è liberato, ma rimane obbligato nei limiti in cui il creditore agisca contro il debitore principale per conservare i propri diritti . La norma è inderogabile e tutela il garante contro l’inerzia del creditore.
La riforma introdotta con la L. 154/1992 ha inserito il secondo comma dell’art. 1956, il quale vieta al creditore di pattuire preventivamente la rinuncia del fideiussore alla liberazione; ciò sottolinea la natura imperativa della disposizione .
1.3 Il ruolo della normativa antitrust e l’intervento della Banca d’Italia
Molte fideiussioni bancarie vengono redatte su formulari predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Nel 2005 la Banca d’Italia, nell’esercizio dei poteri antitrust previsti dalla L. 287/1990, ha emesso il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui ha sanzionato l’intesa tra banche per l’utilizzo di modelli di fideiussione contenenti clausole restrittive della concorrenza. In particolare, l’Autorità ha censurato:
- La clausola di rinuncia al termine di sei mesi ex art. 1957 c.c., che prevedeva l’obbligo del fideiussore di pagare la banca su semplice richiesta anche dopo l’estinzione dell’obbligazione principale, eliminando il limite temporale previsto dal Codice . Questa clausola impediva al garante di conoscere tempestivamente l’attivazione della garanzia e di opporre le proprie difese.
- Le clausole di reviviscenza e sopravvivenza, che mantenevano operante la garanzia nonostante l’estinzione del debito o la sua invalidità, obbligando il fideiussore a pagare anche somme non dovute . Tali clausole, estendendo indefinitamente la durata della garanzia, si ponevano in contrasto con l’art. 1955 c.c. e con il principio di accessorietà.
La Banca d’Italia ha dichiarato queste clausole illegittime per violazione dell’art. 2 della L. 287/1990 (intese restrittive), ordinando alle banche di adeguare i modelli contrattuali. Sebbene il provvedimento avesse una finalità concorrenziale e non direttamente civilistica, molte corti lo hanno invocato per dichiarare la nullità di clausole analoghe nelle fideiussioni stipulate sia prima sia dopo il 2005, ritenendo che l’illiceità antitrust si rifletta sulla nullità civilistica ex art. 1418 c.c.
1.4 La tutela del consumatore e le clausole vessatorie
Quando il fideiussore è un consumatore – cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale – trovano applicazione gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Una clausola che deroga significativamente l’equilibrio contrattuale a sfavore del consumatore è considerata vessatoria e può essere dichiarata nulla. L’art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del Consumo qualifica come vessatorie le clausole che comportano una proroga della durata di contratti a tempo determinato senza un giustificato motivo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18834/2025, ha chiarito che lo status di consumatore del fideiussore va valutato in relazione alla sua attività personale e non a quella del debitore; pertanto, se il garante è un privato che presta fideiussione per scopi estranei alla propria attività, il contratto può essere assoggettato al Codice del Consumo . Ciò significa che le clausole che eliminano il termine semestrale ex art. 1957 c.c. possono essere dichiarate vessatorie e quindi nulle.
1.5 Giurisprudenza della Corte di Cassazione (2023‑2025)
Negli ultimi anni la Suprema Corte è intervenuta con numerose pronunce che hanno delineato i confini della validità delle clausole di fideiussione e della revoca.
1.5.1 La nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.
- Con la sentenza Cass. 24 luglio 2024, n. 20648, la Cassazione ha confermato la nullità della clausola che impone al fideiussore il pagamento “a semplice richiesta” oltre il termine semestrale, ritenendo che la previsione deroga in modo illecito alla norma imperativa dell’art. 1957 c.c. Il creditore deve comunque proporre azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione .
- La sentenza Cass. 22 luglio 2025, n. 20773 ha qualificato la deroga al termine semestrale come vessatoria nei confronti del consumatore, provocando uno squilibrio significativo. La Corte ha richiamato precedenti del 2023 e 2025 (sentenze n. 27588/2023 e n. 14687/2025) e ha affermato che tali clausole sono nulle perché privano il fideiussore di un termine essenziale per opporsi . È stato inoltre precisato che il creditore deve promuovere azioni giudiziarie entro sei mesi e che la semplice richiesta scritta non basta.
- L’ordinanza Cass. 11 novembre 2025 (rimessione alle Sezioni Unite) ha sollevato importanti questioni: se la nullità delle clausole censurate dalla Banca d’Italia investa anche fideiussioni specifiche, se riguardi solo i moduli predisposti dall’ABI o anche garanzie negoziate individualmente, e se la decadenza dal termine semestrale richieda un’azione giudiziaria o basti la richiesta stragiudiziale . La decisione delle Sezioni Unite sarà determinante per uniformare la giurisprudenza.
1.5.2 Il ruolo del fideiussore socio o amministratore
L’applicazione dell’art. 1956 c.c. richiede che il creditore conceda nuovo credito conoscendo il peggioramento della situazione del debitore senza autorizzazione del fideiussore. In alcune pronunce la Cassazione ha negato la liberazione del garante quando questi era socio o amministratore della società debitrice, ritenendo che tale soggetto fosse a conoscenza delle difficoltà finanziarie e potesse controllare l’erogazione del credito:
- Con la sentenza Cass. 17 giugno 2024, n. 16822, la Corte ha stabilito che l’amministratore o socio di minoranza, in qualità di fideiussore, non può invocare l’art. 1956 se era a conoscenza – o avrebbe potuto esserlo – delle condizioni della società . Il diritto di liberazione è subordinato alla prova che il creditore era consapevole del peggioramento e che il fideiussore non lo fosse.
- La pronuncia Cass. 6 marzo 2024, n. 6685 ha ribadito che la liberazione ex art. 1956 richiede una concessione di credito successiva al contratto e che il deterioramento delle condizioni economiche del debitore sia sostanziale, non soltanto una perdita di redditività; inoltre, è necessario dimostrare che il creditore fosse consapevole di tale deterioramento .
1.5.3 Nullità parziale, contratto autonomo e consumatore
Altre decisioni della Cassazione hanno approfondito temi specifici:
- La sentenza Cass. 11 aprile 2025, n. 9549 ha affrontato il rapporto tra piani del consumatore e moratoria per i creditori privilegiati; essa ha stabilito che, nell’ambito del piano del consumatore ex L. 3/2012, è possibile prevedere una moratoria di un anno per il pagamento dei crediti privilegiati .
- L’ordinanza Cass. 14687/2025 ha evidenziato che la clausola “a prima richiesta” può essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, distinto dalla fideiussione: essa comporta l’obbligo del garante di pagare anche se il credito non è certo, e può risultare vessatoria se priva di cause giustificate . Di conseguenza, il fideiussore può opporsi all’esecuzione e chiedere la nullità della clausola.
- L’ordinanza Cass. 18834/2025 ha riconosciuto che un garante persona fisica può essere considerato consumatore indipendentemente dalla natura dell’obbligazione principale. Se l’attività per cui si presta la garanzia è estranea alla professione del fideiussore, quest’ultimo gode delle tutele del Codice del Consumo .
1.6 Giurisprudenza di merito (corti d’appello e tribunali)
L’interpretazione della nullità delle clausole e della revoca della fideiussione trova conferma in numerose sentenze di merito:
- Corte d’Appello di Ancona, sent. 993/2025: ha dichiarato la nullità parziale di una fideiussione specifica contenente le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. richiamate nel provvedimento della Banca d’Italia. La corte ha ritenuto tali clausole contrarie all’ordine pubblico e ha escluso che il fideiussore socio potesse invocare l’art. 1956, poiché era al corrente della situazione della società .
- Tribunale di Firenze, sent. 2075/2025: in un caso di finanziamento garantito dal Fondo di garanzia MCC, il giudice ha dichiarato nulla la clausola che prorogava il termine di decadenza ex art. 1957 e ha accolto l’opposizione del garante poiché la banca non aveva intrapreso azioni giudiziarie entro sei mesi .
- Tribunale di Vicenza, sent. 19/07/2025: ha riconosciuto la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di deroga al termine semestrale in una fideiussione omnibus e, constatata l’inerzia della banca oltre i sei mesi, ha revocato il decreto ingiuntivo .
- Tribunale di Teramo, sent. 27 maggio 2025, n. 624: ha stabilito che, in caso di revoca della fideiussione, il garante resta obbligato per il saldo esistente alla data della revoca, ma non per le operazioni successive. Spetta al fideiussore provare che il saldo è stato integralmente estinto .
- Tribunale di Firenze, sent. 2075/2025: ha applicato l’art. 33 del Codice del Consumo e riconosciuto la natura vessatoria della clausola derogatoria. Il giudice ha posto l’onere della prova sulla banca circa l’esistenza di una trattativa individuale; non essendo stata dimostrata, la clausola è stata dichiarata nulla .
Queste decisioni dimostrano una crescente attenzione dei tribunali alla tutela del fideiussore e alle implicazioni dell’illecito antitrust nella redazione delle garanzie.
2. Procedura passo‑passo per revocare o contestare la fideiussione
La revoca della fideiussione è un processo articolato. Di seguito sono riportati gli step principali da seguire dopo la notifica della richiesta di pagamento da parte della banca o del creditore.
2.1 Ricezione della richiesta di pagamento
Quando la banca invia al fideiussore una richiesta di adempimento (lettera di escussione) o notifica un decreto ingiuntivo, è fondamentale agire tempestivamente:
- Verificare la natura della garanzia: leggere attentamente il contratto per identificare se si tratta di una fideiussione omnibus (che garantisce ogni obbligazione presente e futura) o specifica (relativa a un singolo contratto di finanziamento) e se prevede la clausola “a prima richiesta”.
- Controllare le clausole: cercare le clausole di reviviscenza, sopravvivenza, rinuncia al termine semestrale, deroghe al beneficio di escussione, ecc. La presenza di tali clausole, come evidenziato dalla Banca d’Italia e dalla giurisprudenza , può determinare la nullità o la vessatorietà del contratto.
- Calcolare la scadenza dell’obbligazione principale: bisogna determinare quando è scaduta l’obbligazione del debitore e verificare se la banca ha agito entro i sei mesi previsti dall’art. 1957 c.c. L’omissione comporta la liberazione del fideiussore .
- Raccogliere documentazione: estratti conto, piano di ammortamento, comunicazioni della banca e ogni prova dell’eventuale deterioramento della situazione finanziaria del debitore (utile per azioni ex art. 1956). Se si intende eccepire la liberazione, occorre provare che la banca conosceva lo stato di insolvenza e che il fideiussore non lo aveva autorizzato .
2.2 Comunicazione di revoca della fideiussione
Il fideiussore può revocare la fideiussione per le obbligazioni future (non ancora sorte), ma non per quelle già in essere. La revoca deve essere effettuata con comunicazione scritta inviata al creditore. È opportuno utilizzare la raccomandata A/R o la PEC per attestare la ricezione. Nella lettera devono essere indicati:
- i dati del contratto di fideiussione;
- la volontà di revocare la garanzia per le obbligazioni future;
- l’indicazione che la revoca non comporta liberazione per il saldo già maturato (solo nel caso di revoca parziale);
- la richiesta di fornire un rendiconto aggiornato delle somme ancora dovute.
È consigliabile allegare al testo la copia del contratto e conservare la prova di invio e di ricezione. La revoca produce effetti ex nunc: il garante è liberato solo per le obbligazioni che sorgeranno successivamente, mentre resta vincolato per quelle pregresse .
2.3 Opposizione al decreto ingiuntivo o all’atto di precetto
Qualora la banca abbia già ottenuto un decreto ingiuntivo o abbia avviato un’esecuzione forzata, il fideiussore può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Gli strumenti di difesa includono:
- Eccezioni di nullità: contestare la nullità parziale della fideiussione se contiene clausole vietate (reviviscenza, sopravvivenza, rinuncia al termine). La giurisprudenza ha riconosciuto che, in tali casi, la nullità comporta la caducazione della clausola e la conservazione del contratto per il resto .
- Decadenza ex art. 1957: se la banca non ha promosso azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, il garante è liberato. La semplice richiesta extragiudiziale non è sufficiente .
- Liberazione ex art. 1956: occorre dimostrare che la banca, conoscendo il peggioramento delle condizioni del debitore, ha continuato a concedere credito senza autorizzazione. Tuttavia, questa eccezione è difficilmente accoglibile se il fideiussore è amministratore o socio ed era a conoscenza delle condizioni societarie .
- Vessatorietà delle clausole: se il fideiussore è consumatore, può eccepire l’applicabilità del Codice del Consumo e chiedere la nullità delle clausole che creano uno squilibrio significativo .
L’opposizione consente al garante di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto; tuttavia, occorre proporla con tempestività e corredarla di prove documentali.
2.4 Trattative e accordi stragiudiziali
In molti casi è consigliabile aprire una trattativa con la banca prima di intraprendere la causa. Con l’assistenza di un professionista è possibile:
- Concordare un piano di rientro ridotto o a rate che tenga conto del rischio di nullità delle clausole.
- Proporre una transazione in cui la banca rinunci a parte del credito in cambio della rinuncia all’opposizione.
- Richiedere la sospensione delle azioni esecutive per consentire la presentazione di un piano di ristrutturazione o di un piano del consumatore.
L’Avv. Monardo e il suo team intervengono spesso in questa fase per ottenere accordi favorevoli, anche facendo leva sull’illegittimità delle clausole e sul rischio per la banca di vedere revocato il decreto ingiuntivo.
2.5 Procedura nel sovraindebitamento e nella crisi d’impresa
Se il fideiussore si trova in una situazione di insolvenza o eccessivo indebitamento, può accedere alle procedure disciplinate dalla L. 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), coordinate dal D.L. 118/2021. Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore: riservato al consumatore persona fisica; consente di proporre ai creditori un pagamento parziale delle posizioni debitorie con falcidia e rateizzazione. Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a chi esercita attività di impresa minore o di lavoro autonomo; richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti. Prevede la falcidia e la rimodulazione dei pagamenti; la fideiussione può essere risolta o ridimensionata.
- Liquidazione controllata del debitore: procedura liquidatoria che comporta la vendita dei beni del debitore e la liberazione dei debiti residui (esdebitazione) al termine. È idonea quando non vi sono prospettive di pagamento e permette l’esdebitazione totale.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021, consente all’imprenditore di nominare un esperto negoziatore che agevoli le trattative con i creditori. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può guidare la procedura per salvare l’azienda e ridurre l’esposizione del garante.
L’accesso a queste procedure richiede la predisposizione di documentazione contabile e la relazione di un professionista; è quindi fondamentale attivarsi per tempo.
3. Difese e strategie legali
In questa sezione analizziamo le principali difese che il fideiussore può sollevare e le strategie operative per affrontare la richiesta di pagamento o la revoca.
3.1 Eccezione di nullità parziale per clausole vietate
Come visto, le clausole che derogano a norme imperative del Codice Civile o che integrano l’intesa vietata dalla Banca d’Italia sono nulle. La nullità può essere parziale, nel senso che colpisce solo le clausole incriminate, lasciando in vita il resto del contratto. Secondo la Corte d’Appello di Ancona, le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga al termine sono nulle poiché contrastano con l’ordine pubblico; la nullità comporta la loro espunzione e la qualificazione del contratto secondo le regole ordinarie .
Come eccepirla:
- In sede giudiziale o in via stragiudiziale, si produce il contratto di fideiussione evidenziando le clausole vietate.
- Si richiama il provvedimento della Banca d’Italia e la giurisprudenza che ha dichiarato tali clausole nulle .
- Si chiede al giudice di espungerle e di rideterminare l’obbligazione a favore del garante.
3.2 Decadenza dal termine ex art. 1957 c.c.
La decadenza si verifica quando la banca non esercita l’azione entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Per far valere questa eccezione, il garante deve:
- Dimostrare la data di scadenza dell’obbligazione (es. data di maturazione dell’ultima rata o di revoca del fido).
- Provare che il creditore non ha intrapreso azioni giudiziarie entro il termine. Le richieste extragiudiziali non sono sufficienti .
- Se è presente una clausola che proroga il termine o esclude la decadenza, eccepirne la nullità.
La decadenza comporta la liberazione del fideiussore, ma il creditore conserva l’azione verso il debitore principale. Attenzione però: se il contratto prevede un termine diverso (ridotto a due mesi per le fideiussioni legate al medesimo termine dell’obbligazione), il giudice può applicare il termine ridotto .
3.3 Liberazione ex art. 1956 c.c.
La liberazione ai sensi dell’art. 1956 richiede la prova che:
- Il creditore ha concesso nuova apertura di credito o ha aumentato l’esposizione dopo la stipula della fideiussione.
- Le condizioni finanziarie del debitore si erano notevolmente aggravate (ad es. cessazione dell’attività, perdita di patrimoni, protesti) .
- Il creditore conosceva tale aggravamento e ha concesso il credito senza l’autorizzazione del garante .
La giurisprudenza è restrittiva: se il fideiussore era socio o amministratore della società debitrice, è ritenuto informato delle condizioni economiche e non può invocare la liberazione . Inoltre, non basta la semplice conoscenza del peggioramento; è necessario dimostrare l’intenzionalità della banca di proseguire la concessione di credito in modo imprudente .
3.4 Vessatorietà delle clausole e tutela del consumatore
Quando il fideiussore è un consumatore, le clausole che determinano un significativo squilibrio sono nulle ai sensi del Codice del Consumo. La Cassazione ha affermato che la deroga al termine di sei mesi è vessatoria . Per far valere questa tutela è necessario:
- Dimostrare che il garante ha stipulato la fideiussione al di fuori dell’attività professionale .
- Indicare la clausola come non discussa individualmente e quindi rientrante nelle condizioni generali predisposte dalla banca.
- Chiedere al giudice la declaratoria di nullità e la conseguente rideterminazione del rapporto.
3.5 Contratto autonomo di garanzia e clausola “a prima richiesta”
La clausola “a prima richiesta” trasforma la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia, nel quale il garante si obbliga a pagare immediatamente alla semplice richiesta del creditore, senza poter opporre eccezioni relative all’obbligazione principale. La Cassazione ha precisato che tale clausola può essere nulla se priva di una causa lecita o se inserita in un contesto vessatorio . Di conseguenza, il fideiussore può eccepire l’invalidità del contratto autonomo se:
- la clausola elimina ogni possibilità di difesa e comporta un pagamento automatizzato;
- è collegata a clausole di deroga al termine semestrale o di reviviscenza;
- non è stata oggetto di negoziazione individuale.
3.6 Altre difese: nullità per vizio di forma e difetti di rappresentanza
Occorre verificare che la fideiussione sia stata redatta per iscritto (art. 1284 c.c.), che il soggetto che ha firmato per la società possedesse i poteri di rappresentanza e che il contratto non sia nullo per difetto di causa. Queste eccezioni vanno sollevate tempestivamente in sede di opposizione.
4. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti garantiti
Oltre alla revoca o all’opposizione alla fideiussione, esistono strumenti legali che consentono al fideiussore di gestire i debiti in modo sostenibile e, in alcuni casi, di ottenere la liberazione.
4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni
Le definizioni agevolate (c.d. rottamazioni) sono previste per i debiti fiscali iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Questi strumenti permettono di pagare l’imposta senza interessi di mora e sanzioni, talvolta con riduzioni dell’importo dovuto. Sebbene riguardino principalmente cartelle esattoriali, possono indirettamente incidere sulla posizione del fideiussore quando la garanzia copre debiti tributari. Occorre verificare i bandi e le finestre temporali previste dalla legge finanziaria di ciascun anno e presentare la domanda entro i termini.
4.2 Piani del consumatore
Il piano del consumatore è uno strumento previsto dalla L. 3/2012 che consente alla persona fisica sovraindebitata (compreso il garante) di proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato. La Cassazione ha confermato la possibilità di prevedere una moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati . Per accedere al piano occorre:
- allegare una dettagliata relazione dell’OCC che analizzi la situazione economica;
- dimostrare la meritevolezza (assenza di colpa grave nell’indebitamento);
- prevedere un pagamento integrale delle spese di procedura e, almeno in parte, dei crediti privilegiati.
Il piano, una volta omologato, è vincolante per i creditori e comporta la esdebitazione del debitore dopo l’integrale adempimento.
4.3 Accordi di ristrutturazione e composizione negoziata
Per il titolare di un’attività imprenditoriale o professionale sono disponibili:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. del Codice della crisi): consentono di definire un accordo con i creditori con l’assistenza di un professionista e l’omologazione del tribunale. Richiedono l’approvazione del 60 % dei creditori e possono prevedere la falcidia dei debiti.
- Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021, prevede la nomina di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella rinegoziazione dei debiti e nella ricerca di nuovi finanziamenti. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, può facilitare l’accordo con banche e creditori garantiti.
Questi strumenti possono includere la rimodulazione delle fideiussioni, la sostituzione con garanzie alternative o la liberazione del garante.
4.4 Liquidazione controllata ed esdebitazione
Quando il debitore non ha prospettive di continuare l’attività o di pagare i debiti, è possibile accedere alla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) disciplinata dalla L. 3/2012 e dal Codice della crisi. In questa procedura:
- un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni del debitore (inclusi quelli eventualmente gravati da garanzie);
- il ricavato viene ripartito tra i creditori in base alle cause di prelazione;
- al termine il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, salvo alcune eccezioni.
Per il fideiussore, la liquidazione può estinguere la propria esposizione verso la banca, ma occorre valutare attentamente le ripercussioni patrimoniali e familiari.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti fideiussori commettono errori che compromettono la possibilità di revoca o di difesa. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:
- Firmare senza leggere le clausole: spesso le fideiussioni predisposte dalle banche contengono clausole vietate. È essenziale richiedere copia del contratto prima della firma e farlo analizzare da un professionista.
- Non revocare tempestivamente: la revoca produce effetti solo per il futuro. Se il garante sospetta che l’esposizione del debitore stia aumentando, deve inviare immediatamente la comunicazione di revoca per limitare la propria responsabilità .
- Ignorare il termine semestrale: molti garanti non sono informati del termine di sei mesi entro il quale la banca deve agire; trascorso questo termine, possono eccepire la decadenza .
- Sottovalutare il proprio ruolo di socio o amministratore: se il fideiussore è coinvolto nella gestione della società debitrice, difficilmente potrà invocare la liberazione ex art. 1956 . È opportuno quindi valutare la propria posizione prima di rilasciare garanzia.
- Non conservare la documentazione: senza estratti conto, comunicazioni e prove del peggioramento della situazione finanziaria del debitore, è difficile dimostrare le eccezioni. È buona norma conservare tutta la corrispondenza con la banca.
- Agire senza assistenza: l’intervento di un avvocato specializzato permette di evitare errori procedurali, di individuare clausole nulle e di negoziare con la banca condizioni più favorevoli.
6. Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche che riassumono norme, termini e strumenti difensivi.
6.1 Norme principali sulla fideiussione
| Norma/legge | Principio chiave | Effetto pratico per il fideiussore |
|---|---|---|
| Art. 1944 c.c. | Solidarietà del fideiussore con il debitore | Il creditore può richiedere il pagamento al fideiussore o al debitore, salvo beneficio di escussione se pattuito. |
| Art. 1955 c.c. | Liberazione per atti del creditore che impediscono la surrogazione | Se il creditore compromette il diritto del garante di surrogarsi nelle garanzie, il garante è liberato in misura corrispondente. |
| Art. 1956 c.c. | Liberazione per concessione di credito successivo senza autorizzazione | Il fideiussore per obbligazioni future è liberato se la banca concede nuovo credito sapendo che il debitore è insolvente e senza autorizzazione; la rinuncia preventiva è nulla . |
| Art. 1957 c.c. | Decadenza per inerzia del creditore | Il creditore deve agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza; se non lo fa, il fideiussore è liberato. |
| Provvedimento Banca d’Italia 55/2005 | Censura delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga al termine | Clausole nulle e contrarie alla concorrenza; molte corti ne hanno fatto applicazione per dichiarare la nullità dei contratti. |
| Codice del Consumo (art. 33, lett. t) | Clausole vessatorie | Prevede la nullità delle clausole che comportano un significativo squilibrio nei contratti con i consumatori . |
| L. 3/2012 | Procedure di sovraindebitamento | Consente al debitore persona fisica o professionista di accedere a piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata, con possibile esdebitazione . |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata della crisi | Introdotta per favorire la rinegoziazione dei debiti mediante l’intervento di un esperto. |
6.2 Termini e scadenze essenziali
| Evento | Termine | Riferimento normativo | Note |
|---|---|---|---|
| Scadenza dell’obbligazione principale | Variabile | Contratto principale | Data da cui decorre il termine semestrale per la decadenza. |
| Azione giudiziaria della banca contro il fideiussore | Entro 6 mesi | Art. 1957 c.c. | In mancanza, il fideiussore è liberato. |
| Revoca della fideiussione | Effetti ex nunc | Art. 1955 c.c.; giurisprudenza | Vale per obbligazioni future; non libera da esposizioni pregresse. |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni | Codice di procedura civile | Per sospendere l’efficacia esecutiva bisogna depositare ricorso entro il termine. |
| Presentazione del piano del consumatore | Variabile | L. 3/2012 | Necessaria la nomina di un OCC e la relazione particolareggiata. |
6.3 Strumenti difensivi e loro finalità
| Strumento | Quando utilizzarlo | Finalità |
|---|---|---|
| Eccezione di nullità parziale | Fideiussione con clausole vietate (reviviscenza, sopravvivenza, deroga) | Ottenere l’espunzione delle clausole e la riduzione dell’obbligo . |
| Decadenza ex art. 1957 | La banca non ha agito entro 6 mesi | Liberarsi dall’obbligo di garanzia . |
| Liberazione ex art. 1956 | Concessione di credito senza autorizzazione, con aggravamento e consapevolezza | Estinguere la fideiussione per obbligazioni future . |
| Vessatorietà (Codice del Consumo) | Garante persona fisica fuori dall’attività professionale | Far dichiarare nulle le clausole che creano squilibri . |
| Contratto autonomo di garanzia | Clausola “a prima richiesta” | Contestare la qualificazione e ottenere la revoca . |
| Procedure di sovraindebitamento | Insolvenza o eccessivo indebitamento del garante | Rinegoziare o liquidare i debiti, ottenere esdebitazione . |
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una selezione di domande frequenti che vengono poste dai fideiussori e dai debitori in materia di revoca e liberazione dalla fideiussione.
- Cos’è una fideiussione bancaria?
È un contratto con cui un soggetto si impegna personalmente a garantire il pagamento di un debito altrui. La banca, in caso di inadempimento del debitore, può rivolgersi direttamente al garante. - Posso revocare la fideiussione in qualsiasi momento?
Sì, ma la revoca vale solo per le obbligazioni future; il fideiussore resta responsabile per i debiti già sorti . - La banca deve accettare la revoca?
La revoca è un atto unilaterale. La banca deve prenderne atto, ma può comunque agire per le somme già maturate. In caso di contestazione, si può ricorrere al giudice. - La semplice richiesta scritta della banca interrompe il termine di sei mesi?
No. L’art. 1957 richiede che entro sei mesi dalla scadenza l’istituto intraprenda un’azione giudiziale; la mera diffida extragiudiziale non basta . - Se nel contratto c’è scritto che rinuncio al termine di sei mesi, sono comunque tutelato?
Le clausole che derogano al termine sono nulle per contrasto con norme imperative e, se il fideiussore è consumatore, sono vessatorie . Pertanto è possibile opporsi. - Cosa succede se il debitore beneficia di una rottamazione?
La rottamazione riduce il debito tributario del debitore. Se la fideiussione garantisce quel debito, la responsabilità del garante si riduce di conseguenza. Tuttavia, il fideiussore deve comunque vigilare che il debitore adempia all’accordo. - Cosa devo fare se ricevo un decreto ingiuntivo?
Entro 40 giorni è necessario presentare opposizione. È consigliabile rivolgersi subito a un avvocato specializzato per eccepire la nullità delle clausole e la decadenza . - In quali casi posso invocare la liberazione ex art. 1956?
Quando la banca concede ulteriore credito conoscendo il peggioramento del debitore e senza autorizzazione del fideiussore . La prova è a carico del garante e non è sufficiente un generico peggioramento . - Se sono socio della società debitrice, posso avvalermi dell’art. 1956?
Difficilmente. La Cassazione ha stabilito che il socio o l’amministratore si presume informato della situazione finanziaria e non può invocare la liberazione . - Quando una fideiussione è considerata fideiussione omnibus?
Quando garantisce tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti del creditore, fino a un massimale. Le fideiussioni omnibus sono spesso oggetto di clausole abusive; è importante verificarle. - Posso impugnare una fideiussione omnibus per violazione dell’art. 1957?
Sì. Molti tribunali hanno dichiarato nulle le clausole che eliminano il termine semestrale e revocato i decreti ingiuntivi . - Che differenza c’è tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia?
La fideiussione è accessoria e permette al garante di opporre al creditore le eccezioni del debitore. Nel contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a pagare a prima richiesta e non può opporre eccezioni. La qualificazione dipende dalle clausole; quelle “a prima richiesta” possono essere nulle . - Posso difendermi invocando il Codice del Consumo?
Sì, se sei un consumatore. La deroga al termine di sei mesi è vessatoria e nulla ; inoltre, lo status di consumatore è valutato sulla tua attività, non su quella del debitore . - La procedura di sovraindebitamento cancella anche la mia fideiussione?
Se accedi a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione, la fideiussione può essere estinta o ridotta. La liquidazione controllata prevede l’esdebitazione al termine della procedura . - Quanto dura il procedimento giudiziale per contestare la fideiussione?
La durata varia in base al tribunale e alla complessità del caso. In media, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo può durare alcuni anni; tuttavia, il giudice può concedere la sospensione immediata delle azioni esecutive se ritiene fondate le eccezioni. - Cosa devo fare se la banca mi chiede di firmare una nuova garanzia?
Prima di firmare, è fondamentale far verificare il contratto a un avvocato. In molti casi si può negoziare la modifica o la cancellazione delle clausole abusive. - La fideiussione può essere trasmessa agli eredi?
Sì. Se il fideiussore decede, la garanzia si trasmette agli eredi nei limiti dell’eredità. Gli eredi possono rinunciare all’eredità per non subentrare nel debito. - È possibile limitare l’importo della fideiussione?
È consigliabile indicare nel contratto un massimale garantito. In mancanza, la fideiussione omnibus potrebbe coprire tutte le obbligazioni presenti e future. - Cosa comporta la clausola di reviviscenza?
Implica che la garanzia sopravvive anche dopo l’estinzione del debito e può rinascere se il pagamento viene revocato o dichiarato inefficace. La clausola è stata ritenuta nulla dalla Banca d’Italia e dalla giurisprudenza . - Come posso sapere se nel mio contratto ci sono clausole antitrust?
Puoi confrontare il testo con il modulo ABI censurato dalla Banca d’Italia. Tuttavia, vista la complessità, è opportuno far analizzare la fideiussione da un professionista.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’applicazione delle regole, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni reali.
8.1 Revoca della fideiussione e calcolo del saldo residuo
Scenario: Marco ha prestato fideiussione omnibus a favore della società X per un importo massimo di 100 000 €. Nel maggio 2022 la società aveva un’esposizione di 60 000 €; nell’agosto 2023 Marco scopre che la società è in difficoltà e invia alla banca la revoca della fideiussione. A dicembre 2023 la società X non paga le rate e la banca notifica a Marco una richiesta di pagamento di 80 000 €.
Applicazione delle regole:
- La revoca produce effetti solo per le obbligazioni successive. Pertanto Marco resta obbligato per i 60 000 € esistenti al momento della revoca .
- Per i 20 000 € di esposizione maturati dopo agosto 2023, la banca non può rivalersi su Marco. Tuttavia dovrà dimostrare, con rendiconto dettagliato, quali somme si riferiscono al periodo antecedente alla revoca.
- Se il contratto contiene la clausola di rinuncia al termine semestrale, Marco può eccepirne la nullità e verificare se la banca ha agito in giudizio entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. In caso di inerzia, l’obbligazione si estingue .
8.2 Opposizione a decreto ingiuntivo con clausole antitrust
Scenario: Anna, consumatrice, firma nel 2019 una fideiussione specifica per un prestito alla figlia. Il contratto prevede la clausola “a semplice richiesta” e la rinuncia al termine di sei mesi. Nel luglio 2025 la banca notifica un decreto ingiuntivo per 30 000 €. Anna si rivolge allo studio legale Monardo.
Azioni svolte:
- L’avvocato verifica che la fideiussione riproduce le clausole censurate dal provvedimento della Banca d’Italia: reviviscenza, sopravvivenza e deroga al termine .
- Presenta opposizione eccependo la nullità delle clausole. Richiama la sentenza Cass. 20773/2025 che considera vessatoria la deroga al termine .
- Dimostra che la banca non ha intrapreso azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza del prestito.
- Il tribunale sospende la provvisoria esecutività del decreto e, in giudizio, dichiara la clausola nulla; di conseguenza la fideiussione è ritenuta estinta e l’opposizione accolta.
8.3 Concessione di ulteriore credito senza autorizzazione
Scenario: L’amministratore Paolo firma nel 2020 una fideiussione per una linea di credito a favore della società Y. Nel 2022 la banca, nonostante i bilanci in perdita e le segnalazioni di insolvenza, incrementa il fido senza consultare Paolo. Nel 2025 la società fallisce e la banca chiede a Paolo 150 000 €.
Valutazione:
- Paolo vorrebbe invocare l’art. 1956 c.c., ma in quanto amministratore si presume al corrente delle condizioni della società e quindi il suo consenso alla concessione di credito è tacito .
- Per ottenere la liberazione dovrebbe dimostrare che non era a conoscenza del peggioramento e che la banca lo era; condizione difficilissima da provare .
- È più efficace contestare la validità delle clausole di reviviscenza e la mancata azione entro sei mesi, se presenti.
Conclusione
La revoca della fideiussione bancaria e la contestazione delle richieste di pagamento rappresentano una difesa essenziale per i garanti che rischiano di vedersi aggredire il patrimonio. Le normative del Codice Civile – in particolare gli artt. 1955, 1956 e 1957 – prevedono meccanismi di liberazione e decadenza che devono essere attentamente valorizzati. La giurisprudenza più recente, come le sentenze della Corte di Cassazione n. 20648/2024 e n. 20773/2025, ha dichiarato nulle le clausole che derogano al termine semestrale e che riproducono l’intesa illecita censurata dalla Banca d’Italia . Inoltre, la tutela del consumatore e il controllo antitrust rafforzano la posizione del fideiussore.
Per difendersi efficacemente è necessario:
- Analizzare il contratto di fideiussione: identificare la tipologia, verificare le clausole e accertare la presenza di vizi o nullità.
- Valutare i termini: controllare la scadenza dell’obbligazione principale e l’eventuale decadenza ex art. 1957 .
- Preparare la prova: conservare documenti, estratti conto e comunicazioni per dimostrare il peggioramento della situazione del debitore e l’eventuale mancata autorizzazione alla concessione di ulteriore credito.
- Ricorrere alle procedure di sovraindebitamento: quando il garante è in difficoltà economica, queste procedure consentono di trovare un accordo sostenibile con i creditori e ottenere l’esdebitazione .
Lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, grazie al suo know-how in diritto bancario, tributario e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento, è in grado di valutare la posizione del fideiussore, individuare le clausole nulle e attivare le procedure più efficaci. L’esperienza dell’avvocato come cassazionista, gestore della crisi, fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore garantisce un’assistenza completa e personalizzata.
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