Residenza all’estero e pignoramento dei beni in Italia: come difendersi

Introduzione

Chi vive o lavora all’estero non è al riparo dalle pretese esattoriali o dai pignoramenti italiani. La residenza fuori dal territorio nazionale crea numerose incertezze: dove si notifica il precetto? quale giudice è competente? La mancanza di un indirizzo certo può aggravare la posizione del debitore, mentre l’ignoranza dei rimedi può trasformare un’azione esecutiva in un incubo. Comprendere le regole è essenziale per proteggere patrimonio e reddito. In questo articolo esaminiamo le norme italiane ed europee che disciplinano il pignoramento di beni quando il debitore è residente all’estero, illustrando i passaggi procedurali, le difese possibili e gli strumenti alternativi di composizione della crisi.

L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Con un approccio multidisciplinare e aggiornato alle riforme del 2024‑2025, l’Avv. Monardo analizza gli atti di pignoramento, valuta le eccezioni procedurali, predispone ricorsi e trattative con l’agente della riscossione, strutturando piani di rientro sostenibili o procedure giudiziali per sospendere l’esecuzione. Il suo studio offre supporto sia a privati sia a imprenditori: dalla verifica dei vizi formali del precetto alla predisposizione di accordi di ristrutturazione o piani del consumatore per cancellare definitivamente i debiti.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Giurisdizione e competenza nei pignoramenti con elementi esteri

Il quadro normativo interno

In Italia le regole sulla competenza territoriale nel processo esecutivo sono dettate dal Codice di procedura civile (c.p.c.):

  • Articolo 26 c.p.c. – foro dell’esecuzione forzata: la competenza per l’espropriazione mobiliare o immobiliare è del giudice del luogo in cui si trovano i beni; per espropriazioni su veicoli il tribunale competente è quello del luogo di residenza o domicilio del debitore . Questa norma è inderogabile; non può essere modificata da convenzioni delle parti .
  • Articolo 26‑bis c.p.c. – espropriazione di crediti: introdotto nel 2014 e riformato nel 2021, stabilisce che quando il terzo debitore è una pubblica amministrazione la competenza spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente; negli altri casi la competenza è del giudice del luogo in cui il debitore ha residenza o domicilio . La norma non disciplina l’ipotesi in cui il debitore risieda all’estero.
  • Articolo 27 c.p.c. – foro delle opposizioni all’esecuzione: le opposizioni ex art. 615, 617 e 619 c.p.c. si propongono davanti al giudice dell’esecuzione. Nel precetto il creditore deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune del giudice potenzialmente competente, altrimenti l’opposizione va proposta presso il giudice del luogo di notificazione dell’atto .
  • Articolo 480 c.p.c. – forma del precetto: l’intimazione deve riportare l’esatta indicazione delle parti, la data di notifica del titolo esecutivo, l’avvertimento che è possibile rivolgersi a un OCC per superare la crisi da sovraindebitamento, l’indicazione del giudice dell’esecuzione e l’elezione di domicilio nel comune di tale giudice . L’omissione di questi dati legittima l’opposizione alla esecuzione .
  • Articolo 543 c.p.c. – pignoramento presso terzi: l’atto di pignoramento notificato al terzo e al debitore deve contenere la copia del titolo, l’indicazione delle somme o beni da pignorare, l’intimazione al terzo a non disporre, l’elezione di domicilio e l’indirizzo PEC del creditore. Il pignoramento deve essere iscritto a ruolo entro trenta giorni; in mancanza l’atto diventa inefficace .

Notifiche a soggetti residenti all’estero

Quando il debitore si trova fuori dall’Italia, il problema principale consiste nell’effettiva conoscibilità dell’atto. Il legislatore combina le norme del c.p.c. con quelle fiscali e con i regolamenti europei.

  • Articoli 142 e 143 c.p.c. disciplinano la notifica a chi non ha residenza, domicilio o dimora in Italia. Se l’indirizzo all’estero è noto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto per raccomandata all’indirizzo straniero e consegna un duplicato al pubblico ministero perché lo trasmetta al Ministero degli affari esteri . La notifica si considera perfezionata dopo venti giorni, indipendentemente dalla ricezione . Se l’indirizzo è ignoto, si applica l’art. 143 c.p.c.: si deposita la copia del pignoramento nella casa comunale dell’ultimo domicilio o presso il pubblico ministero .
  • Articolo 60 D.P.R. 600/1973 – notifica degli atti fiscali: per i contribuenti non residenti la comunicazione avviene nel domicilio fiscale indicato, oppure all’indirizzo estero comunicato con raccomandata; l’atto è inviato via lettera raccomandata con avviso di ricevimento . Se non è noto l’indirizzo estero, la notifica viene effettuata attraverso l’affissione nell’albo del comune e si considera perfezionata otto giorni dopo . Il comma e‑bis consente al contribuente residente all’estero di comunicare l’indirizzo straniero per le notifiche e prevede che in assenza l’atto venga spedito all’indirizzo estero reperito dai registri AIRE .
  • Regolamento (UE) 2020/1784 sulla notifica degli atti (che ha sostituito il Regolamento 1393/2007): consente la trasmissione diretta degli atti tra organi designati e l’invio per posta o tramite ufficiali giudiziari. Gli articoli 14 e 15 del precedente regolamento, ancora significativi, prevedono la spedizione per raccomandata o la notifica diretta da parte di ufficiali dello Stato richiesto . L’art. 8 garantisce il diritto del destinatario di rifiutare l’atto se non tradotto in una lingua compresa , mentre l’art. 19 tutela il convenuto in caso di notifica irregolare .
  • Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis): attribuisce competenza esclusiva in materia di esecuzione al giudice del luogo in cui l’esecuzione deve avvenire . Se il debitore non è domiciliato in uno Stato membro, il foro dell’esecuzione coincide con il luogo dove sono situati i beni.
  • Regolamento (UE) 655/2014: istituisce l’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (EAPO). Il creditore può richiedere al giudice competente un’ordinanza per congelare i fondi detenuti in un altro Stato membro al fine di preservare il credito . Lo strumento è alternativo alle procedure nazionali e non si applica alle procedure d’insolvenza .

Giurisprudenza recente

  • Cass. civ., sez. VI, ord. 20356/2020: la Suprema Corte ha ribadito che la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., individua il foro dell’esecuzione. La contestazione di tale dichiarazione, per mancanza di beni nel luogo eletto, può essere sollevata solo dal debitore, non dal creditore. Il comune in cui è eletto domicilio si considera coincidente con la sede del giudice dell’esecuzione e determina la competenza dell’opposizione .
  • Cass. civ., sez. VI, ord. 8024/2021: l’elezione di domicilio nel precetto è idonea a radicare la competenza territoriale per l’opposizione solo se il creditore dimostra l’esistenza di beni pignorabili nel luogo eletto. In caso di contestazione del debitore e mancata prova dell’esistenza di beni, l’elezione non può radicare la competenza .
  • Cass. civ., sez. VI, ord. 22302/2024: in un caso di pignoramento presso terzi contro un debitore residente in Francia, la Corte ha precisato che l’art. 26‑bis c.p.c. non si applica quando il debitore ha domicilio o residenza all’estero. Pertanto la competenza si radica nel luogo dove il terzo possiede i beni o i crediti del debitore, in conformità all’art. 26 c.p.c. e all’art. 24, par. 5 del Regolamento 1215/2012 . È sufficiente la prova dell’esistenza potenziale del credito; non è necessario dimostrare che esso sia attuale .
  • Cass. civ., Sezioni Unite, sent. 34981/2023: affrontando la cooperazione per il recupero di crediti fiscali tra Stati UE, la Corte ha affermato che la Direttiva 2010/24/UE e il D.Lgs. 149/2012 consentono al Fisco italiano di recuperare all’estero crediti tributari sulla base di un titolo uniforme; non esiste un termine di prescrizione autonomo e il credito può essere recuperato finché è valido nello Stato richiedente .

2. Riscossione tributaria e definizione agevolata

Definizione agevolata (Rottamazione quater e riammissioni 2024‑2025)

La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022, nota come rottamazione quater. La norma consente di estinguere i debiti versando le sole somme a titolo di capitale e rimborso spese, con abbattimento di interessi, sanzioni e aggio. La legge prevede la possibilità di includere anche i carichi rientranti in procedure di composizione della crisi, come accordi di ristrutturazione e piani del consumatore, con il rispetto del piano approvato . Sono esclusi i debiti derivanti da risorse proprie dell’UE, da recupero di aiuti di Stato e da sanzioni penali ; per le sanzioni amministrative (ad esempio violazioni del codice della strada) si paga solo la sorte capitale senza interessi . La stessa legge dispone che le somme versate per aderire alla definizione sono prededucibili nell’ambito di procedure concorsuali .

Nel 2024 e 2025 sono intervenute proroghe e riaperture dei termini:

  • La Legge 18/2024 (conversione del D.L. 215/2023 “Milleproroghe”) ha stabilito che il mancato pagamento delle prime tre rate in scadenza nel 2023 e della rata di febbraio 2024 non determina la decadenza se il debitore paga entro il 15 marzo 2024 . Si applica la tolleranza di cinque giorni prevista dal comma 244 della legge 197/2022.
  • Il D.Lgs. 108/2024 ha differito al 15 settembre 2024 la scadenza della quinta rata (originariamente prevista per il 31 luglio 2024), con possibilità di versare entro il 23 settembre per la tolleranza festiva.
  • La Legge 15/2025 ha introdotto la riammissione per i contribuenti decaduti che presentano istanza entro il 30 aprile 2025. Chi rientra deve pagare le rate arretrate entro il 31 luglio 2025. Inoltre, il D.L. 202/2024 (Decreto fiscale 2024) ha sospeso ipoteche e fermi amministrativi per chi presenta la domanda di riammissione, proteggendo il patrimonio durante l’esame dell’istanza.

Notifica degli atti fiscali a residenti all’estero

Oltre alle regole generali del c.p.c., l’art. 60 D.P.R. 600/1973 prevede procedure speciali per i contribuenti residenti all’estero:

  • Se il contribuente ha comunicato un domicilio eletto in Italia, gli atti vengono notificati a quel domicilio. In mancanza di domicilio eletto, l’Amministrazione può notificare all’indirizzo estero comunicato dal contribuente; la comunicazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo .
  • Se il contribuente non ha comunicato un indirizzo estero, la notificazione avviene per raccomandata all’indirizzo risultante dai registri AIRE o, in mancanza, all’indirizzo indicato nella richiesta di attribuzione del codice fiscale . Qualora la raccomandata non vada a buon fine, si applicano le disposizioni del c.p.c., compresa l’affissione nell’albo comunale .

3. Sovraindebitamento e protezione del debitore

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offrono strumenti di tutela per i soggetti in difficoltà.

Definizione di sovraindebitamento e diritto di accesso

Il sovraindebitamento è definito come «situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, che determina l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni» . Possono accedere agli strumenti di composizione i debitori non fallibili: consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up, associazioni, fondazioni.

Procedure per il consumatore

La riforma del 2021‑2024 ha sostituito il “piano del consumatore” della Legge 3/2012 con la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII). La domanda deve essere presentata tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC) costituito nel circondario del tribunale competente; se non vi è OCC, il presidente del tribunale nomina un professionista . Non è necessaria l’assistenza di un avvocato .

L’OCC allega alla domanda una relazione che indica le cause dell’indebitamento, la diligenza nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità ad adempiere, la valutazione sulla completezza della documentazione e la stima dei costi . Deve anche riferire se i finanziatori hanno valutato il merito creditizio del debitore, tenendo conto del reddito familiare rapportato all’assegno sociale . Entro sette giorni l’OCC comunica l’avvio della procedura all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che devono indicare i debiti pendenti . Il deposito della domanda sospende gli interessi sui crediti chirografari .

Il giudice, verificata l’ammissibilità, può disporre la sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e altre misure protettive . Con l’omologa del piano il giudice chiude la procedura; la contestazione dei creditori sulla convenienza è superata se il piano assicura loro un risultato non inferiore alla liquidazione controllata .

Condizioni ostative e meritevolezza

Il consumatore non può accedere alla procedura se è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte, o se ha causato la crisi con colpa grave, malafede o frode . Il creditore che ha violato gli obblighi di valutazione del merito creditizio (art. 124‑bis TUB) non può opporsi alla convenienza del piano .

Liquidazione controllata e esdebitazione

Se il patrimonio non consente la ristrutturazione, il debitore può chiedere la liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII), in cui un liquidatore realizza i beni eccedenti quelli essenziali. Il Codice della crisi prevede due meccanismi di esdebitazione:

  • Esdebitazione ordinaria: la liberazione dai debiti residui interviene dopo la chiusura della liquidazione o trascorsi tre anni dall’apertura, se il debitore collabora lealmente e non commette frodi.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal D.Lgs. 136/2024, consente la cancellazione dei debiti anche in assenza di distribuzione ai creditori quando il patrimonio è modesto; richiede la meritevolezza e la dimostrazione dell’incapacità economica.

Queste procedure, insieme al concordato minore (per imprenditori), rappresentano alternative giudiziali alla prosecuzione del pignoramento e permettono di ottenere una protezione automatica dagli atti esecutivi.

Procedura passo passo

1. Ricezione del precetto all’estero

Il precetto è l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro almeno dieci giorni, pena l’inizio dell’esecuzione . Quando il debitore risiede all’estero, il precetto viene notificato secondo le regole illustrate:

  1. Verifica della lingua: il precetto e i documenti allegati devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato dove il debitore è residente o in una lingua che questi comprende; altrimenti il destinatario può rifiutare la notifica .
  2. Modalità di trasmissione: se il debitore si trova in uno Stato dell’UE, l’atto può essere inviato per posta raccomandata o tramite l’autorità designata; se si trova in Paesi extra UE si applicano le convenzioni internazionali (ad es. Convenzione dell’Aja del 1965) o, in difetto, gli artt. 142‑143 c.p.c. con deposito presso il PM.
  3. Termini: la notifica è perfezionata quando il servizio postale consegna l’atto secondo la legge dello Stato di destinazione; se vi sono termini per impugnare, la data rilevante è quella della spedizione . In via residuale, la notifica è efficace dopo venti giorni dalla consegna al PM e al Ministero degli esteri .

2. Opposizione al precetto e contestazione della competenza

Dopo la notifica, il debitore ha venti giorni (art. 617 c.p.c.) per proporre opposizione agli atti esecutivi (o trenta giorni per contestare il titolo esecutivo ex art. 615). Le principali eccezioni riguardano:

  • Inesistenza dei requisiti del precetto: l’atto è nullo se non riporta la data di notifica del titolo esecutivo, se non indica il giudice competente, se non avvisa il debitore sulla possibilità di rivolgersi a un OCC o se non contiene la dichiarazione di residenza/elezione di domicilio .
  • Incompetenza territoriale: se il creditore ha eletto domicilio in un comune nel quale non vi sono beni pignorabili, il debitore può contestare l’elezione e chiedere che la causa sia spostata nel luogo dove è stato notificato il precetto o dove sono situati i beni. La Cassazione ha precisato che la contestazione può essere sollevata solo dall’opponente e che il creditore deve provare l’esistenza di beni pignorabili per radicare la competenza .
  • Difetto del titolo esecutivo o prescrizione del credito: il debitore può eccepire la decadenza dell’azione esecutiva se sono trascorsi i termini di prescrizione o se il titolo è invalido.

3. Pignoramento presso terzi con debitore estero

Se il debitore non adempie, il creditore può avviare il pignoramento presso terzi, ad esempio su conti bancari o crediti verso clienti. Nel contesto transfrontaliero occorre distinguere tra beni situati in Italia e beni all’estero.

Pignoramento di beni in Italia

  1. Individuazione del giudice competente: con debitori residenti all’estero l’art. 26‑bis c.p.c. non si applica. La competenza spetta al tribunale del luogo in cui il terzo detiene i beni o i crediti (es. sede della banca, sede del datore di lavoro) .
  2. Notifica del pignoramento: l’atto deve essere notificato al terzo e al debitore con le modalità descritte. L’atto deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c. (titolo, indicazione dei beni, intimazione, PEC e domicilio). La notifica al debitore estero avviene tramite il regolamento europeo o le convenzioni; è necessario allegare la traduzione.
  3. Dichiarazione del terzo: il terzo ha dieci giorni per dichiarare l’esistenza del credito o dei beni pignorati e deve inviare la dichiarazione via PEC o raccomandata .
  4. Iscrizione a ruolo: entro trenta giorni dalla notifica, il creditore deve depositare il pignoramento in cancelleria; se non lo fa o se non deposita il certificato di notifica della trascrizione, il pignoramento perde efficacia .
  5. Contestazioni: il debitore può opporsi all’esecuzione, chiedere la sospensione e sollevare eccezioni relative alla notifica, alla competenza e alla titolarità del credito.

Pignoramento di beni all’estero

Quando il creditore intende pignorare beni o crediti situati in un altro Paese, deve seguire le procedure locali o utilizzare strumenti europei:

  • Ordinanza europea di sequestro conservativo (EAPO): il Regolamento 655/2014 consente di bloccare i fondi su conti bancari in altri Stati membri dell’UE. Il creditore presenta la domanda al giudice competente (di solito quello che ha emesso il titolo esecutivo) e ottiene un ordine direttamente eseguibile nelle banche estere. L’ordinanza è concessa solo se esiste un rischio concreto di dispersione dei fondi .
  • Ordine europeo di ingiunzione di pagamento e titolo esecutivo europeo: se il creditore non possiede ancora un titolo, può ottenere un’ingiunzione europea di pagamento esecutiva in tutti gli Stati membri. Oppure può trasformare una sentenza nazionale in titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, rendendone agevole l’esecuzione transfrontaliera.
  • Direttiva 2010/24/UE e D.Lgs. 149/2012: per crediti fiscali, l’Italia può chiedere l’assistenza dello Stato estero; le autorità dell’altro Paese notificano gli atti e procedono alla riscossione con le proprie norme . Il debitore può contestare il titolo solo nello Stato che ha emesso il debito.

4. Sospensione dell’esecuzione

Il debitore residente all’estero può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice dell’esecuzione o al giudice dell’opposizione. La sospensione può essere concessa quando:

  • Sussistono vizi formali (irregolarità della notifica, incompetenza del giudice).
  • È pendente un ricorso per contestare il titolo o il precetto.
  • È stata avviata una procedura di sovraindebitamento: ai sensi della Legge 3/2012, la presentazione della domanda di composizione della crisi sospende per 120 giorni le azioni esecutive . Nel Codice della crisi, la presentazione della domanda di ristrutturazione comporta la sospensione degli interessi e consente al giudice di vietare le azioni esecutive .

5. Piani di pagamento e accordi con l’agente della riscossione

Quando il debito riguarda cartelle esattoriali, è possibile concordare rateizzazioni ordinarie o piani straordinari fino a 120 rate. Inoltre, grazie alla rottamazione quater, il debitore può estinguere il debito con sconti su interessi e sanzioni. In caso di decaduta, nel 2025 è prevista la riammissione per chi presenta domanda entro il 30 aprile e paga le rate entro il 31 luglio. L’agente della riscossione non può procedere a pignoramenti durante la trattativa, ma la tutela non è automatica: occorre presentare domanda e ottenere la presa in carico.

6. Gestione dei beni immobilizzati in Italia

Chi risiede all’estero può possedere beni immobili in Italia. In caso di pignoramento immobiliare:

  1. Pignoramento: l’atto è notificato al debitore con le modalità sopra illustrate e successivamente trascritto nei registri immobiliari. Il giudice dell’esecuzione è quello del luogo in cui si trova l’immobile (art. 26 c.p.c.).
  2. Conversione del pignoramento: il debitore può chiedere di sostituire il bene con una somma di denaro da depositare; il giudice stabilisce l’importo e il termine per il pagamento.
  3. Accordo con i creditori: in presenza di più creditori, è possibile presentare un piano di pagamento o un accordo di ristrutturazione dei debiti che includa la vendita dell’immobile a valori di mercato, evitando l’asta giudiziaria.
  4. Scelta del foro: se il debitore è residente all’estero, l’azione deve essere proposta presso il tribunale dove si trova l’immobile; le notifiche seguono le regole del c.p.c. e del regolamento europeo.

Difese e strategie legali

1. Eccezioni preliminari

Irregolarità della notifica

  • Mancanza di traduzione: se il precetto o il pignoramento non è tradotto nella lingua del Paese di residenza e il debitore non lo comprende, si può rifiutare la notifica entro sette giorni e far valere la nullità .
  • Errato indirizzo: se l’atto è notificato a un indirizzo inesatto o diverso da quello comunicato all’AIRE o all’amministrazione finanziaria, la notifica è nulla; è fondamentale aggiornare l’AIRE per evitare notifiche fittizie.
  • Violazione dell’art. 60 D.P.R. 600/1973: se la notifica di un atto fiscale è avvenuta tramite affissione senza tentativi di invio all’indirizzo estero, si può impugnare la cartella per nullità .

Inesistenza del titolo o prescrizione

Occorre verificare se il titolo è valido (es. sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto, accertamento fiscale divenuto definitivo) e se non sono trascorsi i termini di prescrizione (dieci anni per crediti ordinari; cinque per imposte dirette; tre per contributi previdenziali). La prescrizione può essere interrotta solo da atti validi; notifiche irregolari non producono effetto.

Incompetenza territoriale

La contestazione del foro è un’arma efficace per chi vive all’estero. Se il creditore ha eletto domicilio in un comune privo di collegamento con i beni o con il debitore, la contestazione gli impone di provare l’esistenza di beni pignorabili . In caso di pignoramento presso terzi, la competenza appartiene al tribunale in cui ha sede il terzo, nonostante il domicilio o la sede del debitore . In mancanza di beni nel luogo dell’elezione, l’opposizione va proposta presso il giudice del luogo di notificazione del precetto .

2. Strategie difensive in fase esecutiva

Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

L’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore di procedere. Può essere proposta prima dell’inizio del pignoramento (contro il precetto) o dopo (contro il pignoramento). È fondamentale allegare documenti che dimostrino l’invalidità del titolo, la prescrizione, la nullità della notifica o la mancanza di potestà del creditore. L’opposizione va depositata nel foro dell’esecuzione indicato dal precetto; se si contesta la competenza, occorre depositare comunque presso quel tribunale, chiedendo in via preliminare la declinatoria.

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Serve a denunciare vizi formali o procedurali: ad esempio, mancata indicazione del titolo nel pignoramento, omessa notifica al debitore estero, mancata iscrizione a ruolo, assenza di data. L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto, quindi è essenziale dimostrare la data in cui si è avuto effettivo accesso alla comunicazione.

Incidenti di cognizione nel pignoramento presso terzi

Il debitore può sollevare eccezioni in sede di udienza di assegnazione, contestando la qualificazione del credito, la sua pignorabilità o la quota disponibile. Ad esempio, indennità e stipendi fino a determinati limiti sono parzialmente impignorabili; pensioni e assegni sociali hanno soglie di tutela.

Richiesta di sospensione e conversione

Durante l’opposizione, è possibile chiedere la sospensione ex art. 624 c.p.c., depositando idonea garanzia; oppure proporre l’istanza di conversione del pignoramento in denaro, offrendo una somma che copra capitale, interessi e spese.

3. Composizione stragiudiziale e negoziazione assistita

L’Avv. Monardo privilegia, quando possibile, una soluzione negoziale. La procedura d’esecuzione può essere sospesa se il creditore accetta un piano di rientro o una transazione a saldo e stralcio. In particolare:

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore: questi piani, omologati dal giudice, permettono di pagare una parte del debito in base alle effettive possibilità. L’omologazione impedisce azioni esecutive e sospende gli interessi .
  • Piani del consumatore: analoghi ai piani di ristrutturazione ma finalizzati a una rateizzazione equa con percentuali di soddisfacimento molto ridotte, validi per debiti chirografari e fiscali. Il giudice può imporre ai creditori la falcidia se il piano è più conveniente della liquidazione .
  • Concordato minore e ristrutturazione soggetti non consumatori: l’imprenditore in crisi può negoziare con i creditori un piano di continuazione o liquidazione, tutelato da misure protettive e dal principio di cram down (approvazione forzosa su classi dissenzienti).
  • Negoziazione assistita per le imprese (D.L. 118/2021): consente di avviare un percorso extragiudiziale con un esperto indipendente che agevola le trattative con banche e fornitori; l’esperto può concedere misure protettive.

4. Strumenti alternativi al pignoramento

Definizioni agevolate e rottamazioni

Oltre alla rottamazione quater, il legislatore ha introdotto altre definizioni agevolate per sanare cartelle di modestissima entità o cancellare sanzioni. Ad esempio, la legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro; con l’ultima proroga le domande dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2023. Per il 2025 si attende una nuova edizione di rottamazione per i carichi affidati nel 2022‑2023.

Procedura familiare

L’art. 66 CCII introduce la possibilità di una procedura unica per i membri della famiglia quando la crisi coinvolge debiti intrecciati . Ciò consente di risolvere con un solo piano più posizioni debitorie, riducendo costi e tempi.

Liquidazione controllata ed esdebitazione automatica

Per i debitori senza beni o con patrimoni modesti, la liquidazione controllata è una soluzione che consente di liberarsi dai debiti: il liquidatore realizza il patrimonio, destina il ricavato ai creditori e al termine della procedura o dopo tre anni il debitore viene esdebitato . Con la riforma 2024, la esdebitazione del debitore incapiente permette di ottenere la liberazione anche senza pagamento, se ricorrono i requisiti di meritevolezza e l’insolvenza non deriva da colpa grave.

Ordinanza europea di sequestro conservativo

Nelle relazioni commerciali internazionali, i creditori italiani possono utilizzare l’ordinanza europea di sequestro per congelare i conti del debitore in altri Paesi UE. L’ordinanza è concessa se il credito è certo e se vi è rischio di dispersione di fondi . Il debitore può contestare l’ordinanza nel Paese di esecuzione e chiedere la revoca o la limitazione.

Assistenza per il recupero di crediti fiscali all’estero

Grazie alla Direttiva 2010/24/UE, le agenzie fiscali europee cooperano per la notifica e il recupero dei crediti. La richiesta italiana deve essere accompagnata da un titolo uniforme di riscossione, che diviene titolo esecutivo nello Stato richiesto . Il debitore può impugnare solo dinanzi all’autorità del Paese d’origine, non nello Stato di esecuzione. La procedura consente anche il sequestro conservativo e la vendita di beni, garantendo parità di trattamento rispetto ai crediti del Paese esecutivo.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Ignorare la notifica o rifiutare la raccomandata: secondo il Regolamento 2020/1784, la notifica può essere considerata valida anche se il destinatario rifiuta l’atto; pertanto rifiutare la consegna non impedisce l’efficacia. È preferibile ritirare l’atto e rivolgersi a un legale.
  2. Non comunicare il proprio indirizzo all’AIRE e all’Agenzia delle Entrate: se l’indirizzo non è aggiornato, l’Amministrazione può notificare all’ultimo indirizzo conosciuto e l’atto è valido . È fondamentale mantenere aggiornati i propri dati e, se possibile, eleggere domicilio presso un professionista in Italia.
  3. Tardare l’opposizione: i termini per impugnare sono perentori; attendere la ricezione fisica dell’atto all’estero può far decadere dai diritti. È opportuno monitorare la PEC o farsi assistere da un referente italiano.
  4. Non contestare l’elezione di domicilio del creditore: se si risiede all’estero, contestare l’elezione priva di collegamento può spostare la competenza a un foro meno oneroso e costringere il creditore a dimostrare l’esistenza di beni .
  5. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: la disciplina della riscossione è complessa e in continua evoluzione; un errore procedurale può compromettere la difesa. È preferibile rivolgersi a professionisti esperti.

Consigli operativi

  • Preparare una documentazione completa: raccogliere il titolo, le prove dei pagamenti effettuati, le comunicazioni con l’Agente della riscossione, le notifiche ricevute e i documenti fiscali. Una buona organizzazione agevola la difesa.
  • Richiedere l’estratto di ruolo: l’Agente della riscossione deve fornire la lista dei carichi pendenti. Controllare la prescrizione e l’esattezza degli importi.
  • Valutare la possibilità di accedere a definizioni agevolate: la rottamazione quater e le future definizioni consentono di ridurre l’importo dovuto; chi è decaduto può chiedere la riammissione se rientra nelle scadenze 2025.
  • Considerare un accordo di ristrutturazione: se il debito è elevato e non si può pagare in un’unica soluzione, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione permettono di soddisfare i creditori in proporzione alle reali possibilità, ottenendo l’esdebitazione.
  • Monitorare la normativa europea: se si possiedono conti all’estero, conoscere l’ordinanza europea di sequestro e gli strumenti di cooperazione consente di prevenire il blocco inatteso dei conti.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme principali sul pignoramento con debitore estero

NormaContenuto essenzialeRiferimento
Art. 26 c.p.c.Foro dell’esecuzione: competente il giudice del luogo dove si trovano i beni mobili/immobili; per veicoli vale la residenza del debitore .Codice di procedura civile
Art. 26‑bis c.p.c.Pignoramento presso terzi: competenza del giudice del luogo di residenza del debitore, salvo pubbliche amministrazioni ; non applicabile a debitori esteri.Codice di procedura civile
Art. 27 c.p.c.Foro delle opposizioni: dipende dal giudice dell’esecuzione; l’elezione di domicilio nel precetto individua il foro .Codice di procedura civile
Art. 480 c.p.c.Precetto: deve contenere l’indicazione del titolo, la data di notifica, l’avviso sull’OCC, il giudice competente e l’elezione di domicilio .Codice di procedura civile
Art. 543 c.p.c.Pignoramento presso terzi: forma dell’atto, indicazione del titolo, beni e crediti pignorati, intimazione al terzo, obbligo di iscrizione .Codice di procedura civile
Art. 142‑143 c.p.c.Notifica a non residenti: invio tramite raccomandata all’estero e deposito presso il PM; se l’indirizzo è ignoto si procede con depositi e affissioni .Codice di procedura civile
Art. 60 D.P.R. 600/1973Notifica degli atti fiscali: elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo estero; in assenza, notifica per raccomandata all’indirizzo AIRE .Disposizioni fiscali
Reg. 2020/1784 (ex 1393/2007)Notifica degli atti nell’UE: invio per posta o tramite autorità designate; diritto di rifiuto se l’atto non è tradotto .Regolamento UE
Reg. 1215/2012Competenza esclusiva per l’esecuzione: giudice del luogo in cui si svolge l’esecuzione .Regolamento UE
Reg. 655/2014Ordinanza europea di sequestro: permette di congelare conti bancari all’estero .Regolamento UE

Tabella 2 – Procedure di composizione della crisi (CCII)

StrumentoDescrizioneRequisitiEffetti
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII)Sostituisce il piano del consumatore. Il debitore, tramite un OCC, propone un piano di rientro proporzionato al reddito.Debitore non fallibile, meritevole, non esdebitato nei 5 anni o più di due volte, non colpevole di frode .Sospende gli interessi; il giudice può sospendere le azioni esecutive ; dopo l’omologa i creditori sono vincolati.
Liquidazione controllata (art. 268 e ss. CCII)Il liquidatore realizza i beni eccedenti quelli essenziali; dopo la chiusura o tre anni il debitore è esdebitato.Debitore non fallibile, incapace di proporre un piano sostenibile.Estingue i debiti residui; consente l’esdebitazione automatica o, con la riforma 2024, l’esdebitazione del debitore incapiente.
Concordato minore (artt. 74‑83 CCII)Procedura per imprenditori minori che propongono un piano di continuazione o liquidazione; richiede il voto dei creditori.Imprese che non superano determinate soglie; meritevolezza; relazione dell’OCC.Misure protettive automatiche; possibilità di cram down giudiziale.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII)Accordo con i creditori che rappresentano almeno 60 % dei debiti; omologato dal tribunale.Debitore non soggetto a liquidazione giudiziale; piano attestato.Sospensione delle azioni esecutive; i creditori non aderenti sono comunque soddisfatti in misura non inferiore.
Negoziazione assistita (D.L. 118/2021)Percorso extragiudiziale per imprese in crisi; un esperto negoziatore assiste le parti nel raggiungimento di un accordo.Imprese in continuità; richiesta alla Camera di commercio; nomina dell’esperto.Misure protettive temporanee; possibilità di accordi con banche e fornitori; se fallisce si passa ad altre procedure.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Come viene notificato il precetto a chi vive all’estero?\    La notifica avviene tramite il regolamento UE 2020/1784 se il destinatario vive in un Paese UE, o tramite convenzioni internazionali (Es. Convenzione dell’Aja 1965) se vive in Paesi extra UE. L’atto deve essere tradotto in una lingua comprensibile e inviato per posta raccomandata o tramite un’autorità dello Stato estero. In mancanza di convenzioni, si applicano gli artt. 142‑143 c.p.c.: l’ufficiale giudiziario spedisce l’atto all’indirizzo straniero e deposita copia presso il pubblico ministero .
  2. Che succede se non ritiro la raccomandata?\    Il rifiuto non annulla la notifica. Il regolamento europeo consente al destinatario di rifiutare l’atto solo se non è tradotto; in tutti gli altri casi la notifica è valida . Se non si ritira la raccomandata, l’atto si considera comunque notificato e i termini decorrono.
  3. Posso contestare il foro scelto dal creditore?\    Sì, ma la contestazione può essere proposta solo dall’opponente. La Cassazione ha stabilito che l’elezione di domicilio nel precetto radica la competenza salvo che il debitore dimostri l’assenza di beni pignorabili nel luogo eletto . Il creditore non può contestare la propria dichiarazione.
  4. Quale giudice è competente se il debitore risiede all’estero?\    Per i pignoramenti su beni situati in Italia, la competenza spetta al giudice del luogo dove si trovano i beni (art. 26 c.p.c.). Per il pignoramento presso terzi, quando il debitore è estero, la competenza è del giudice del luogo in cui il terzo detiene il credito .
  5. Quali sono i termini per opporsi al precetto?\    L’opposizione agli atti esecutivi (vizi formali) va proposta entro venti giorni dalla notifica (art. 617 c.p.c.); l’opposizione all’esecuzione (vizi sostanziali) entro quaranta giorni o entro i termini previsti per il ricorso sul titolo. È consigliabile agire immediatamente, anche dall’estero.
  6. Il pignoramento può riguardare conti bancari esteri?\    Sì. Nell’UE il creditore può ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo ai sensi del Regolamento 655/2014 che consente di bloccare i fondi nei conti bancari del debitore in altri Stati . Fuori dall’UE occorre avviare procedure locali di riconoscimento e esecuzione.
  7. Quali beni sono impignorabili?\    Alcuni beni non possono essere pignorati o sono pignorabili solo in parte: stipendio e pensione nei limiti previsti (un quinto o un settimo a seconda dei crediti), indennità di invalidità, beni indispensabili, strumenti di lavoro, beni essenziali della casa. Anche il conto contenente esclusivamente la pensione e gli emolumenti ha un limite di pignorabilità.
  8. Cosa succede se ricevo il pignoramento e non faccio nulla?\    Il creditore proseguirà l’esecuzione: nel pignoramento presso terzi, il giudice potrà assegnare le somme o i beni indicati, mentre nell’espropriazione immobiliare l’immobile sarà venduto all’asta. Senza opposizione si perde la possibilità di contestare vizi procedurali.
  9. Posso rateizzare le somme pignorate?\    Il giudice dell’esecuzione può autorizzare la conversione del pignoramento in denaro, consentendo il pagamento rateale, ma occorre depositare una somma che copra almeno il capitale. In alternativa si può negoziare un piano con il creditore, eventualmente nell’ambito di un accordo di ristrutturazione.
  10. La rottamazione quater è ancora disponibile?\     Sì, ma occorre rispettare le scadenze: le rate del 2023 e 2024 devono essere pagate entro il 15 marzo 2024 ; la quinta rata è stata prorogata al 15 settembre 2024; i decaduti hanno tempo fino al 30 aprile 2025 per chiedere la riammissione pagando quanto dovuto entro il 31 luglio 2025. Nuove definizioni agevolate potrebbero essere introdotte nella legge di bilancio 2026.
  11. Se ho avviato una procedura di ristrutturazione posso impedire il pignoramento?\     Sì. Con la presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore si sospendono gli interessi e il giudice può vietare le azioni esecutive . Anche la Legge 3/2012 consente la sospensione fino a 120 giorni .
  12. È necessaria l’assistenza di un avvocato per la procedura di ristrutturazione?\     No. La legge non richiede obbligatoriamente un difensore, poiché l’OCC svolge il ruolo di ausiliario del giudice . Tuttavia l’assistenza di un avvocato è consigliata per la strategia e le opposizioni.
  13. Posso proporre un piano familiare?\     Sì. L’art. 66 CCII consente di presentare un’unica procedura per i debiti di tutti i componenti del nucleo familiare . Il piano deve prevedere la soddisfazione dei creditori secondo le capacità complessive della famiglia.
  14. Come funziona l’esdebitazione del debitore incapiente?\     Introdotta nel 2024, consente al debitore in liquidazione controllata privo di patrimonio di ottenere la cancellazione dei debiti senza pagare nulla, se dimostra meritevolezza, collaborazione e l’impossibilità oggettiva di soddisfare i creditori. È una misura estrema per evitare l’emarginazione economica.
  15. Cosa succede ai debiti fiscali recuperati all’estero?\     La cooperazione internazionale consente all’Italia di recuperare i crediti fiscali in altri Stati UE sulla base di un titolo uniforme; la prescrizione non viene raddoppiata e il debitore può contestare il titolo solo davanti al giudice italiano .
  16. Se il creditore è una banca estera, quale legge si applica?\     In linea generale, la legge dell’esecuzione è quella del luogo dove si trovano i beni (lex rei sitae). Se un creditore estero chiede il pignoramento in Italia, dovrà rispettare le norme processuali italiane e notificare l’atto secondo il regolamento UE.
  17. È possibile chiedere la cancellazione di un’ipoteca dopo aver aderito alla definizione agevolata?\     Sì. Una volta pagata integralmente la definizione agevolata, l’agente della riscossione deve cancellare ipoteche e fermi amministrativi entro trenta giorni. È necessario presentare l’attestazione di avvenuto pagamento.
  18. Le procedure di sovraindebitamento sono pubbliche?\     Sì, ma con limiti. La ristrutturazione del consumatore comporta la pubblicazione del piano in un’area riservata del sito del tribunale o del Ministero della Giustizia e la notifica ai creditori . I dati sensibili sono tutelati e l’accesso è riservato alle parti interessate.
  19. Posso utilizzare una società fiduciaria per proteggere i beni?\     Costituire una società fiduciaria o trasferire beni a parenti per sottrarli all’esecuzione può costituire atto in frode e rendere inefficaci tali trasferimenti. Il giudice può revocare gli atti o disporre misure conservative; inoltre, l’occultamento volontario può configurare reato di sottrazione fraudolenta (art. 388 c.p.).
  20. La procedura cambia se il debitore è un imprenditore individuale residente all’estero?\     Se l’imprenditore è cancellato dal registro imprese da oltre un anno, può accedere solo alla liquidazione controllata; se l’attività è cessata da meno di un anno, può presentare anche un concordato minore o una ristrutturazione. Le procedure seguono le stesse regole, ma l’OCC valuta la qualifica di imprenditore e l’esistenza di debiti professionali.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Pignoramento di un conto bancario in Italia

Scenario: Tizio, cittadino italiano residente in Francia, riceve un precetto da una banca italiana per un debito di 30 000 € derivante da un prestito. Il precetto è notificato tramite l’autorità francese e tradotto in francese. Tizio non paga; la banca avvia un pignoramento presso terzi su un conto corrente che Tizio mantiene in un istituto di Milano.

  1. Competenza: poiché Tizio è residente all’estero, la competenza per il pignoramento presso terzi si radica nel luogo dove ha sede la banca terza (Milano) .
  2. Notifica: l’atto di pignoramento viene notificato alla banca e a Tizio. Quest’ultimo riceve la notifica in Francia attraverso l’autorità centrale; l’atto contiene l’indicazione del titolo, l’importo e l’intimazione alla banca. Tizio ha 20 giorni per proporre opposizione.
  3. Dichiarazione del terzo: la banca dichiara che sul conto sono presenti 25 000 €. Il giudice convoca le parti; Tizio contesta la competenza per mancanza di beni a Milano, ma la banca prova l’esistenza del conto. Il giudice rigetta l’eccezione.
  4. Assegnazione: il giudice assegna alla banca creditrice 20 000 €, trattenendo una somma di 5 000 € per consentire a Tizio di vivere dignitosamente (limite di impignorabilità). Tizio concorda con la banca il pagamento del residuo in 12 rate; l’accordo viene omologato dal giudice e l’esecuzione si conclude.

Esempio 2 – Ristrutturazione dei debiti del consumatore con residenza all’estero

Scenario: Lucia, residente a Londra, ha debiti per 80 000 € verso l’Agenzia delle entrate e per 20 000 € verso un fornitore italiano. Possiede solo una piccola quota di un appartamento in Italia. Decide di avviare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

  1. Domanda e OCC: tramite il proprio consulente italiano, Lucia presenta domanda a un OCC competente nel tribunale della città in cui è situato l’appartamento. L’OCC redige la relazione, attestando che i debiti sono stati contratti senza colpa grave e che Lucia ha perso il lavoro a causa della pandemia.
  2. Piano: il piano prevede il pagamento di 15 000 € in cinque anni (250 €/mese), da finanziare con il proprio stipendio londinese. L’Agenzia delle entrate verrebbe soddisfatta con 12 000 €, il fornitore con 3 000 €.
  3. Misure protettive: il giudice ammette la domanda e sospende le azioni esecutive (fermo sull’auto e ipoteca sull’appartamento), vietando nuovi pignoramenti .
  4. Omologa: i creditori ricevono la comunicazione e presentano osservazioni; nessuno contesta la convenienza. Il giudice omologa il piano, decretando la chiusura della procedura e la cancellazione dei fermi. Lucia paga le rate; al termine dei cinque anni ottiene la liberazione dai debiti residui.
  5. Esdebitazione: se durante la procedura Lucia perde totalmente la capacità reddituale, può chiedere la conversione in liquidazione controllata; dopo tre anni, in assenza di beni, otterrà l’esdebitazione dell’incapiente.

Conclusione

Affrontare un pignoramento quando si risiede all’estero richiede conoscenze specifiche delle norme italiane ed europee. La competenza territoriale non dipende dalla residenza del debitore, ma dal luogo in cui si trovano i beni o i crediti, come affermato dalla Cassazione e dai regolamenti UE . Le notifiche devono rispettare il principio di effettività e assicurare al debitore la possibilità di difendersi; l’inosservanza delle regole può comportare la nullità degli atti. In presenza di debiti tributari o bancari, la definizione agevolata e le procedure di composizione della crisi offrono opportunità concrete per ridurre l’importo dovuto e ottenere la cancellazione dei debiti. Tuttavia, i termini sono stringenti e la disciplina è complessa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare rappresentano un alleato essenziale per chi vive all’estero e teme il pignoramento dei propri beni in Italia. La loro competenza nel diritto bancario e tributario, l’esperienza nelle procedure di sovraindebitamento e il ruolo di OCC permettono di valutare ogni situazione con precisione, individuare i vizi procedurali e proporre soluzioni efficaci: dall’opposizione al precetto alla negoziazione con l’agente della riscossione, dall’adesione alla rottamazione al piano del consumatore, fino alla liquidazione controllata e all’esdebitazione dell’incapiente.

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