Decreto ingiuntivo europeo: cos’è e come funziona

Introduzione

L’ingiunzione di pagamento europea (detta anche decreto ingiuntivo europeo) è un rimedio processuale previsto dall’Unione europea per consentire ai creditori di recuperare rapidamente somme di denaro, senza dover avviare un giudizio ordinario nei vari Stati membri. Per un debitore o contribuente, ricevere un’ingiunzione europea può essere destabilizzante: i termini di reazione sono brevi e un’inerzia può portare a una condanna esecutiva e a successive azioni di recupero sui beni. Poiché la procedura è modellata su un regolamento UE e interagisce con il codice di procedura civile italiano, capire come funziona è essenziale per evitare errori irreparabili.

In questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, analizziamo in modo dettagliato e operativo che cos’è il decreto ingiuntivo europeo, quali diritti ha il debitore, quali strategie difensive sono disponibili e quali alternative (come definizione agevolata, rottamazioni o procedure di sovraindebitamento) consentono di gestire il debito in modo sostenibile. Il taglio dell’analisi è rivolto a imprenditori, professionisti e privati che affrontano un credito transfrontaliero e vogliono difendersi efficacemente.

Perché è importante conoscere la procedura

  • Tempi molto brevi: il regolamento UE 1896/2006 prevede che il tribunale emetta l’ingiunzione entro 30 giorni dalla domanda e che il debitore abbia solo 30 giorni dalla notifica per opporsi . Trascorsi questi termini, l’ingiunzione diventa esecutiva in tutta l’UE.
  • Efficacia transfrontaliera: il decreto ingiuntivo europeo consente al creditore di eseguire la decisione in qualsiasi Stato membro senza necessità di exequatur. Ciò comporta un’elevata rapidità nelle azioni di pignoramento e nelle iscrizioni ipotecarie.
  • Possibilità di contestazione limitate: il debitore può opporsi senza dover motivare l’opposizione , ma dopo l’opposizione il giudizio prosegue con un rito ordinario o semplificato; perciò è fondamentale individuare fin da subito i vizi formali dell’ingiunzione e predisporre una strategia difensiva.
  • Interazione con la normativa italiana: per esempio, la notifica deve avvenire entro 60 giorni, altrimenti il decreto perde efficacia ; le domande di diniego dell’esecuzione e i giudizi di opposizione in Italia si svolgono con il rito semplificato di cognizione ex art. 30‑bis d.lgs. 150/2011 .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con anni di esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale e offre assistenza su contenzioso fiscale, recupero crediti bancari e procedure di sovraindebitamento. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 , è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e riveste il ruolo di esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 .

Grazie all’esperienza maturata, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono un servizio completo che comprende:

  • Analisi preliminare dell’atto: individuazione di vizi formali e sostanziali, verifica della notifica e della motivazione .
  • Ricorsi e opposizioni: redazione di ricorsi davanti alla Corte di giustizia tributaria, con richiesta di sospensione dell’esecuzione .
  • Trattative stragiudiziali: assistenza nel contraddittorio con l’Amministrazione, per ottenere definizioni agevolate, rateazioni e transazioni fiscali .
  • Piani di rientro e procedure concorsuali: predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di composizione negoziata ai sensi della L. 3/2012 e del D.L. 118/2021 .

Se hai ricevuto un’ingiunzione di pagamento europea o vuoi valutare opzioni di definizione agevolata, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il regolamento (CE) 1896/2006 e la sua evoluzione

L’ingiunzione europea è disciplinata dal Regolamento (CE) 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, nato per semplificare il recupero dei crediti transfrontalieri. È entrato in vigore il 12 dicembre 2008 ed è stato modificato dal Regolamento (UE) 2015/2421 che, fra l’altro, ha introdotto la possibilità di proseguire la causa dopo l’opposizione attraverso la procedura europea per le controversie di modesta entità.

Applicazione a controversie transfrontaliere

L’ingiunzione europea riguarda solo le controversie transfrontaliere. Secondo l’art. 3 del regolamento, una controversia è transfrontaliera se almeno una parte ha domicilio o residenza abituale in uno Stato diverso da quello del tribunale investito . Ad esempio, un creditore tedesco può chiedere un’ingiunzione contro un debitore italiano davanti al tribunale di Bolzano se il debitore risiede in Italia.

Non è necessario che il contratto sia in lingua straniera o che riguardi scambi intracomunitari; è sufficiente l’elemento transnazionale. Per contro, sono escluse le controversie in materia tributaria, doganale e amministrativa, nonché le pretese nascenti da rapporti non patrimoniali (es. diritti della personalità) e alcune pretese extracontrattuali .

Competenza giurisdizionale e foro competente

Il regolamento non detta regole autonome di competenza: rinvia alle norme europee sulla giurisdizione, in particolare al Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis). Per i contratti con consumatori, il foro competente è sempre quello del luogo di residenza del consumatore . In assenza di una disciplina nazionale ad hoc, in Italia si applicano le norme generali di competenza del codice di procedura civile.

1.2 Domanda di ingiunzione e procedura

Presentazione con modulistica standard

La domanda deve essere redatta sul modulo A allegato al regolamento e disponibile in tutte le lingue dell’Unione. Nel modulo il creditore indica:

  • dati delle parti (nome, indirizzo, identificativo fiscale);
  • importo del credito con indicazione della valuta e degli interessi maturati;
  • causa della domanda (ad esempio contratto di compravendita, fornitura di servizi);
  • descrizione delle prove, cioè dei documenti su cui si fonda la pretesa .

Il creditore può anche indicare se, in caso di opposizione, intende proseguire il giudizio in altro rito (ordinario, semplificato o procedura europea per le controversie di modesta entità) o se preferisce che la causa non prosegua .

Verifica del giudice

Il giudice, entro 30 giorni dal deposito, esamina la domanda. Non svolge un’istruttoria probatoria ma verifica la competenza, la correttezza del modulo, la sussistenza dei requisiti del credito e l’assenza di manifesti motivi di inammissibilità . Può chiedere al creditore di integrare o correggere la domanda; può ridurre l’importo richiesto se ritiene eccessive le somme (in questo caso il creditore può accettare o rifiutare la riduzione). Se i requisiti non sono soddisfatti, rigetta la domanda.

Emissione e notifica del decreto

Il decreto ingiuntivo europeo viene emesso entro 30 giorni e notificato al debitore con il modulo E. La notifica deve avvenire secondo le norme nazionali: in Italia, l’atto deve essere notificato entro 60 giorni dall’emissione (90 giorni se deve essere notificato all’estero), altrimenti perde efficacia . Il debitore riceve anche l’avviso che l’ingiunzione si basa esclusivamente sulle dichiarazioni del creditore e che può presentare opposizione entro 30 giorni .

Opposizione del debitore e fase successiva

Per opporsi il debitore usa il modulo F (opposizione) e deve inviarlo al tribunale entro 30 giorni dalla notifica. Non è tenuto a motivare l’opposizione : è sufficiente manifestare la volontà di contestare la pretesa. L’opposizione sospende automaticamente l’efficacia dell’ingiunzione. Dopo l’opposizione, la controversia prosegue secondo la procedura indicata dal creditore nella domanda (ordinaria, semplificata o procedura europea per le controversie di modesta entità).

Una pronuncia fondamentale delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze 2840 e 2841 del 2019) ha stabilito che, in caso di opposizione, spetta al creditore introdurre il giudizio di merito; se non lo fa entro il termine fissato dal giudice, la procedura si estingue . Questa regola evita che il debitore debba proporre un’azione per ottenere la revoca del decreto e impone al creditore di proseguire la causa se vuole far valere la pretesa.

1.3 Effetti dell’ingiunzione non opposta e limiti della cosa giudicata

Se il debitore non propone opposizione nel termine, il decreto ingiuntivo europeo diventa esecutivo ed è riconosciuto in tutti gli Stati membri senza bisogno di procedura di exequatur. Tuttavia, la Corte di Cassazione (sez. un. 10799/2015) ha precisato che l’ingiunzione non opposta produce una preclusione limitata: il giudicato riguarda solo il credito azionato e non fa stato sull’intero rapporto obbligatorio . Ciò significa che eventuali questioni riconvenzionali o eccezioni relative ad altri aspetti del rapporto non sono coperte dal giudicato e possono essere fatte valere in un successivo giudizio.

1.4 Tutele del consumatore e controllo delle clausole abusive

La giurisprudenza europea ha rafforzato la tutela del consumatore nelle procedure monitorie. La Corte di giustizia, con sentenza Bondora (2019), ha stabilito che il giudice nazionale deve verificare d’ufficio l’eventuale presenza di clausole abusive nei contratti conclusi con consumatori e, qualora ne individui, deve informare il consumatore affinché possa far valere i propri diritti. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 9479/2023) hanno recepito questo principio: il giudice dell’ingiunzione e il giudice dell’esecuzione devono controllare la presenza di clausole abusive e informare il consumatore; anche se l’ingiunzione non è stata opposta, il consumatore può proporre un’opposizione tardiva o chiedere la revoca . Ciò costituisce un’importante garanzia per i debitori-consumatori.

1.5 Revoca e riesame dell’ingiunzione

Il regolamento consente al debitore che non ha potuto presentare opposizione per motivi estranei alla sua volontà di chiedere il riesame. L’art. 20 prevede che, se l’atto di notificazione era viziato o se vi sono circostanze eccezionali che gli hanno impedito di presentare opposizione, il debitore può chiedere al tribunale che ha emesso l’ingiunzione di riesaminare la decisione. La Cassazione (sentenza 7075/2017) ha chiarito che il riesame è soggetto ai termini previsti dall’art. 650 c.p.c. (60 giorni dalla conoscenza del provvedimento e comunque entro 10 anni) . Il riesame non può riguardare il merito del credito ma solo i difetti di notificazione o i casi di forza maggiore.

Un esempio recente è la sentenza del Tribunale di Asti n. 126/2025, che ha accolto la domanda di riesame di un decreto ingiuntivo europeo per difetto di notificazione: la Corte ha dichiarato la nullità dell’ingiunzione perché il debitore non aveva avuto un’effettiva conoscenza dell’atto ; il giudice ha precisato che il riesame riguarda solo i vizi di notifica e non il merito .

1.6 Diniego, riconoscimento e procedimenti esecutivi secondo il d.lgs. 150/2011

Le domande volte a ottenere la dichiarazione di esecutività o di diniego del riconoscimento di decisioni europee (tra cui l’ingiunzione di pagamento) seguono in Italia il rito semplificato di cognizione previsto dall’art. 30‑bis del d.lgs. 150/2011. La norma stabilisce che i procedimenti per dichiarare l’esecutività delle decisioni europee si svolgono in camera di consiglio senza contraddittorio ; contro il decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni . Le domande di diniego dell’esecuzione si introducono con il rito semplificato di cognizione ex artt. 281‑decies e seguenti c.p.c. . La corte d’appello competente decide ed è impugnabile davanti alla Cassazione . Questi procedimenti garantiscono al debitore una tutela celere per contestare la riconoscibilità o l’esecuzione di un’ingiunzione europea.

2. Procedura passo per passo per il debitore

Di seguito viene illustrato il percorso che un debitore deve conoscere dopo la notifica di un’ingiunzione di pagamento europea.

2.1 Notifica e verifica dell’atto

  1. Controllare la correttezza della notifica: verificare che la notifica sia avvenuta secondo la legge italiana (a mezzo ufficiale giudiziario, posta elettronica certificata o servizio postale). La notifica deve avvenire entro 60 giorni dall’emissione .
  2. Esaminare i documenti allegati: oltre al decreto devono essere allegati la domanda del creditore (modulo A) e l’avviso (modulo E) con l’indicazione dei diritti del debitore .
  3. Verificare la competenza e la transnazionalità: accertare che il creditore abbia individuato correttamente il foro competente e che la controversia sia effettivamente transfrontaliera. Se il creditore o il debitore sono residenti nello stesso Paese, il regolamento non si applica e l’ingiunzione potrebbe essere nulla.
  4. Controllare l’importo: il decreto è emesso sulla base delle sole dichiarazioni del creditore; eventuali errori nel calcolo degli interessi o il mancato conteggio di pagamenti effettuati possono essere contestati.

2.2 Preparazione dell’opposizione

L’opposizione è il mezzo principale per fermare l’ingiunzione. Alcuni aspetti rilevanti:

  • Termine di 30 giorni: l’opposizione deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica . Il mancato rispetto del termine rende l’ingiunzione definitiva.
  • Modulo F: l’opposizione si presenta con l’apposito modulo. Non è richiesto indicare i motivi, ma è opportuno preparare le difese che saranno sviluppate nel successivo giudizio.
  • Effetto sospensivo automatico: l’opposizione sospende l’esecutività del decreto. Il giudice deve fissare il termine entro cui il creditore deve introdurre il giudizio di merito .

2.3 Avvio del giudizio di merito

Dopo l’opposizione, la controversia prosegue:

  1. Scelta del rito: se il creditore nella domanda ha indicato di voler proseguire con il rito ordinario, il giudizio seguirà le norme del codice di procedura civile. Se invece è stata scelta la procedura per le controversie di modesta entità (per crediti fino a 5.000 euro), si applica il regolamento UE n. 861/2007.
  2. Inversione dell’onere di promuovere la causa: come affermato dalle Sezioni Unite 2840 e 2841/2019, è il creditore a dover introdurre la causa; l’opponente non deve proporre una domanda di revoca .
  3. Istruttoria e decisione: a differenza della fase monitoria, nella fase di merito il giudice valuta le prove, ascolta le parti e decide. Per i consumatori, il giudice deve verificare d’ufficio eventuali clausole abusive .

2.4 Esecuzione dell’ingiunzione europea

Se l’ingiunzione non viene opposta o se, dopo il giudizio di merito, la pretesa del creditore viene confermata, l’ingiunzione è esecutiva in tutti gli Stati membri. Il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore situati in un altro Paese senza richiedere ulteriori riconoscimenti. Tuttavia:

  • Il giudice dell’esecuzione del Paese di esecuzione può sospendere o limitare l’esecuzione se è stato presentato un riesame dell’ingiunzione .
  • Il debitore può chiedere il diniego di riconoscimento se l’ingiunzione è incompatibile con una decisione precedente emessa fra le stesse parti o se il debito è già stato pagato . La domanda si propone con il rito semplificato di cognizione (art. 30‑bis d.lgs. 150/2011) .

2.5 Riesame e tutela successiva

Se il debitore non ha potuto presentare opposizione per cause non imputabili a lui, può chiedere il riesame ai sensi dell’art. 20 del regolamento. Il termine è di 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento e comunque non oltre dieci anni . Nel riesame il giudice verifica solo i vizi di notifica o le circostanze eccezionali; non entra nel merito del credito .

3. Difese e strategie legali del debitore

3.1 Contestare la competenza e l’elemento transfrontaliero

Uno dei punti chiave è verificare che la controversia sia davvero transfrontaliera. Il regolamento si applica solo quando il convenuto ha domicilio o residenza abituale in uno Stato diverso da quello del giudice che riceve la domanda . Se entrambe le parti risiedono nello stesso Paese, il decreto ingiuntivo europeo non è applicabile e l’ingiunzione può essere annullata. È opportuno quindi presentare opposizione eccependo la carenza di elemento transfrontaliero.

3.2 Verificare la validità della notifica

La notifica deve rispettare sia il regolamento sia le norme nazionali. In Italia si applica l’art. 644 c.p.c., che prevede la perdita di efficacia del decreto se non è notificato entro 60 giorni . Vizi nella notifica (ad esempio indirizzo errato, consegna a persona non autorizzata, mancanza di traduzione nella lingua comprensibile al debitore) possono giustificare sia l’opposizione sia la richiesta di riesame.

3.3 Contestare il credito e far valere eccezioni sostanziali

Nel giudizio di merito successivo all’opposizione è possibile sollevare tutte le eccezioni di diritto sostanziale, come l’inadempimento del creditore, la prescrizione del credito, l’esistenza di vizi del contratto. Inoltre, la Cassazione ha riconosciuto che l’ingiunzione non opposta produce un giudicato limitato , per cui il debitore può far valere questioni che esulano dall’oggetto della domanda originaria.

3.4 Rilevare clausole abusive nei contratti con consumatori

Se il debitore è un consumatore, è fondamentale verificare se il contratto contiene clausole abusive (es. interessi usurari, penali sproporzionate). Le Sezioni Unite 9479/2023 impongono al giudice di controllare d’ufficio tali clausole e, in presenza di violazioni, di informare il consumatore . Il debitore può quindi chiedere la nullità della clausola e la riduzione del credito.

3.5 Presentare domanda di riesame

In caso di notifica irregolare o di impedimenti eccezionali (malattia grave, calamità), il debitore può chiedere il riesame ai sensi dell’art. 20 del regolamento. Il riesame permette di revocare l’ingiunzione se il debitore dimostra di non aver potuto presentare opposizione nei termini . La domanda si propone al tribunale che ha emesso l’ingiunzione e segue le regole dell’art. 650 c.p.c.

3.6 Raggiungere un accordo o un piano di rientro

In molti casi, soprattutto quando il credito deriva da rapporti commerciali continuativi, è possibile negoziare con il creditore un piano di rientro o una transazione. L’Avv. Monardo e il suo team assistono i debitori nelle trattative stragiudiziali per evitare l’esecuzione e concordare pagamenti rateali o ridotti . Durante la negoziazione è consigliabile chiedere la sospensione dell’esecuzione e proporre garanzie alternative.

4. Strumenti alternativi: definizione agevolata, sovraindebitamento e negoziazione della crisi d’impresa

Oltre alla difesa specifica contro l’ingiunzione europea, il debitore può avvalersi di strumenti legislativi che consentono di ridurre o ristrutturare i debiti. Di seguito una panoramica delle principali opportunità, con l’avvertenza che le norme fiscali cambiano frequentemente e occorre verificare l’ultima legislazione.

4.1 Definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (rottamazione)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie “rottamazioni” delle cartelle esattoriali (rottamazione ter, quater, ecc.) e definizioni agevolate per i debiti iscritti a ruolo. La Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha istituito la rottamazione quater, consentendo ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con esclusione di sanzioni e interessi di mora. Successive norme (Legge 15/2025) hanno differito i termini di pagamento e introdotto la rottamazione quinquies per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. La rottamazione quinquies (operativa dal 1° gennaio 2026) prevede rate fino a cinque anni con versamento degli interessi al 2 % annuo.

Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare un’istanza entro il termine stabilito dalla legge e versare le rate alle scadenze previste. Il mancato pagamento di una rata determina la perdita del beneficio e la ripresa della riscossione integrale. Sebbene tali norme non siano direttamente collegate all’ingiunzione europea, possono essere utili quando il debito contestato è di natura tributaria (ad esempio un credito IVA non pagato). In questo caso, l’Avv. Monardo assiste il debitore nel verificare l’ammissibilità della cartella alla rottamazione e nel predisporre l’istanza.

4.2 Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 introduce procedure concorsuali per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli o start‑up innovative). Le procedure principali sono:

  1. Accordo di composizione della crisi: il debitore, tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), propone ai creditori un accordo per il pagamento parziale dei debiti. L’accordo è vincolante se approvato dalla maggioranza dei creditori (60 %) e omologato dal giudice.
  2. Piano del consumatore: riservato ai debitori consumatori; non richiede il voto dei creditori. Il giudice verifica la fattibilità del piano e, se i requisiti sono soddisfatti, lo omologa. L’art. 12‑bis della legge prevede che il giudice fissi un’udienza entro 60 giorni dal deposito e possa sospendere le procedure esecutive per garantire la fattibilità del piano . Dopo la verifica di ammissibilità e fattibilità, il giudice omologa il piano e ordina la pubblicità ; l’omologazione produce effetti vincolanti per tutti i creditori e impedisce l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive . L’omologazione deve avvenire entro sei mesi .
  3. Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori. Al termine della liquidazione, può ottenere l’esdebitazione (cioè la liberazione dai debiti residui) se soddisfa le condizioni previste dalla legge.

Queste procedure permettono al debitore di ridurre o estinguere i debiti tramite un piano sostenibile e di ottenere la cancellazione dei debiti non soddisfatti (esdebitazione). L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC , assiste i clienti nella predisposizione delle proposte, nelle trattative con i creditori e nell’ottenimento dell’omologazione.

4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà esiste la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021 e successivamente modificato dal d.lgs. 83/2022). L’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio la nomina di un esperto che lo assista nelle trattative con i creditori . Il procedimento è gestito da una Commissione composta da un magistrato del tribunale del capoluogo di regione, un rappresentante della Camera di Commercio e un rappresentante della Prefettura . L’istanza deve essere presentata tramite una piattaforma telematica che richiede un test pratico e una check‑list ; all’istanza occorre allegare la documentazione prevista dall’art. 5 del D.L. 118/2021 .

La composizione negoziata offre diversi vantaggi:

  • possibilità di ottenere misure protettive che sospendono azioni esecutive e cautelari ;
  • riduzioni di sanzioni e interessi tributari, rateazioni o transazioni fiscali ;
  • conservazione della gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa durante le trattative .

L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa , assiste gli imprenditori nella predisposizione dell’istanza, nell’interazione con l’esperto nominato e nelle trattative con le banche e i fornitori, al fine di raggiungere una soluzione che consenta di salvare l’impresa e, se del caso, di convertire la procedura in un concordato o in un piano di ristrutturazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Ritardare l’opposizione

L’errore più grave è non rispettare il termine di 30 giorni per opporsi. In molti casi il debitore cerca di trattare informalmente con il creditore e trascura l’opposizione; tuttavia, una volta decorso il termine, l’ingiunzione diventa definitiva ed esecutiva . È quindi fondamentale depositare il modulo di opposizione entro i termini e successivamente valutare eventuali accordi.

5.2 Sottovalutare l’elemento transfrontaliero

Alcuni debitori credono che l’ingiunzione europea si applichi a qualsiasi credito superiore a 5.000 euro. In realtà, la procedura è ammessa solo se la controversia è transfrontaliera . Verificare questo requisito può essere decisivo per contestare l’ingiunzione.

5.3 Pagare spontaneamente senza verifiche

È comprensibile voler chiudere la controversia pagando la somma richiesta, ma in molti casi l’ingiunzione può contenere errori di calcolo, interessi sproporzionati o clausole abusive. Prima di effettuare un pagamento è opportuno consultare un professionista per verificare la legittimità del credito e valutare una trattativa più vantaggiosa.

5.4 Mancato controllo dei vizi della notifica

La notifica irregolare può rendere nullo il decreto o consentire il riesame . Verificare l’indirizzo, la persona alla quale è stata consegnata e la lingua della notifica consente di far valere le eccezioni.

5.5 Tralasciare le procedure di sovraindebitamento e negoziazione

Molti debitori non conoscono gli strumenti di sovraindebitamento e composizione negoziata: queste procedure permettono di ottenere la sospensione delle esecuzioni e la cancellazione dei debiti in eccesso. Affidarsi a un professionista che coordini la difesa contro l’ingiunzione europea con un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione può offrire una soluzione duratura.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano norme, termini, strumenti difensivi e benefici per facilitare la consultazione del lettore. I contenuti sono deliberatamente concisi; le spiegazioni approfondite si trovano nel testo.

6.1 Procedura del decreto ingiuntivo europeo

FaseRiferimento normativoTermine / effetto
DomandaRegolamento (CE) 1896/2006, art. 7Il creditore presenta la domanda con il modulo A indicando dati, credito, interessi e prova .
Esame del giudiceArtt. 8–12 Reg. 1896/2006Il giudice verifica competenza e requisiti; può ridurre l’importo; emette o rigetta l’ingiunzione entro 30 giorni .
NotificaArtt. 13–14 Reg. 1896/2006; art. 644 c.p.c.Il decreto deve essere notificato entro 60 giorni in Italia ; il debitore riceve anche avviso dei diritti .
OpposizioneArt. 16 Reg. 1896/2006Il debitore presenta il modulo F entro 30 giorni dalla notifica; l’opposizione sospende l’esecutività .
Giudizio di meritoArt. 17 Reg. 1896/2006; Sez. un. Cass. 2840/2019Il creditore deve introdurre la causa; se non lo fa, la procedura si estingue .
RiesameArt. 20 Reg. 1896/2006Possibile entro 60 giorni dalla conoscenza del decreto e comunque entro dieci anni, solo per vizi di notifica o casi eccezionali .
Esecuzione / diniegoArtt. 21–24 Reg. 1896/2006; art. 30‑bis d.lgs. 150/2011L’ingiunzione è esecutiva in tutti gli Stati membri; il giudice dell’esecuzione può sospendere l’esecuzione . Le domande di diniego seguono il rito semplificato .

6.2 Strumenti alternativi per la gestione dei debiti

StrumentoSoggetti destinatariBenefici principaliFonti
Definizione agevolata (rottamazione)Contribuenti con debiti iscritti a ruoloPagamento solo dell’imposta e degli interessi legali; sanzioni e interessi di mora sono cancellati; rateizzazione fino a 5 anni (rottamazione quinquies)Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), Legge 15/2025
Accordo di composizione della crisiConsumatori, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up non fallibiliPiano concordato con i creditori; riduzione e ristrutturazione dei debiti; blocco delle azioni esecutiveLegge 3/2012, artt. 6–11
Piano del consumatoreDebitori consumatoriNon richiede il voto dei creditori; il giudice fissa l’udienza entro 60 giorni ; può sospendere le esecuzioni ; omologa il piano se fattibile ; l’omologazione produce effetti vincolanti e blocca le azioni esecutiveLegge 3/2012, art. 12‑bis
Liquidazione del patrimonio ed esdebitazioneDebitori incapienti o con patrimonio limitatoMessa a disposizione dei beni; al termine, cancellazione dei debiti residuiLegge 3/2012, artt. 14‑ter e seguenti
Composizione negoziata della crisi d’impresaImprese commerciali e agricoleNomina di un esperto, misure protettive, riduzione di sanzioni e interessi, conservazione della gestione dell’impresaD.L. 118/2021, convertito con L. 147/2021

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Quali requisiti devono sussistere per utilizzare il decreto ingiuntivo europeo?
È necessario che il credito sia pecuniario, liquido ed esigibile e che la controversia sia transfrontaliera, cioè che almeno una delle parti risieda in uno Stato diverso da quello del tribunale . Sono escluse le materie fiscali, doganali e amministrative, nonché alcuni crediti extracontrattuali.

2. Il tribunale italiano può emettere un’ingiunzione europea se il debitore è un consumatore straniero?
Sì, ma deve rispettare le norme sulla competenza del Reg. 1215/2012 (Bruxelles I bis): la domanda va presentata al tribunale del luogo in cui il consumatore ha domicilio .

3. Posso oppormi senza indicare i motivi?
Sì. Il modulo di opposizione (modulo F) consente al debitore di opporsi dichiarando semplicemente di voler contestare il decreto . Le motivazioni verranno sviluppate nel successivo giudizio di merito.

4. Cosa succede se non presento opposizione entro 30 giorni?
Il decreto diventa definitivo ed è esecutivo in tutti gli Stati membri. Potrai contestarlo solo tramite la procedura di riesame se la notifica era viziata o se vi erano circostanze eccezionali .

5. Come posso contestare la competenza del tribunale?
È necessario dimostrare che la controversia non è transfrontaliera o che il foro competente è diverso (ad esempio il luogo di residenza del consumatore). L’eccezione va sollevata nell’opposizione e nel giudizio di merito.

6. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione se il creditore inizia il pignoramento?
Sì. Il giudice dell’esecuzione del Paese dove è iniziata l’esecuzione può sospenderla se ritiene che il debitore abbia presentato o presenterà un’opposizione o un riesame .

7. La sentenza derivante dall’opposizione avrà valore in tutti gli Stati membri?
Sì. La decisione che definisce il giudizio di merito (ad esempio una sentenza del tribunale italiano) è riconosciuta negli altri Stati membri secondo le regole del Reg. 1215/2012.

8. Posso negoziare con il creditore dopo aver depositato l’opposizione?
Sì. L’opposizione sospende l’efficacia del decreto, e le parti possono negoziare un accordo transattivo o un piano di rientro. È consigliabile farsi assistere da un professionista per redigere un accordo che tenga conto di eventuali diritti e garanzie.

9. In quali casi è utile chiedere il riesame dell’ingiunzione?
Il riesame è utile quando il debitore non ha potuto proporre opposizione a causa di una notifica irregolare (es. indirizzo errato) o di circostanze eccezionali. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento e comunque entro dieci anni .

10. Se il mio debito riguarda imposte o contributi non pagati, posso utilizzare l’ingiunzione europea?
No. Le controversie tributarie e doganali sono escluse dal campo di applicazione del regolamento . Tuttavia puoi utilizzare le procedure di definizione agevolata (rottamazione) e, se necessario, avviare un piano di composizione della crisi.

11. Come funziona il piano del consumatore?
Il piano del consumatore consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile. Il giudice fissa un’udienza entro 60 giorni e può sospendere le azioni esecutive ; successivamente verifica la fattibilità e omologa il piano . L’omologazione è vincolante per tutti i creditori e impedisce nuove azioni esecutive .

12. Quali vantaggi offre la composizione negoziata della crisi d’impresa?
Consente di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio. Offre misure protettive che sospendono le azioni esecutive e prevede riduzioni di sanzioni e interessi .

13. Cosa devo fare se ricevo un’ingiunzione europea in un’altra lingua?
Il regolamento prevede che l’ingiunzione sia accompagnata da una traduzione nella lingua comprensibile al debitore. Se ricevi l’atto in una lingua che non conosci, puoi eccepire la nullità della notifica e chiedere la traduzione.

14. Posso eccepire la prescrizione del credito?
Sì. Nel giudizio di merito successivo all’opposizione puoi eccepire la prescrizione secondo le leggi applicabili al contratto. L’eccezione va sollevata tempestivamente.

15. Il creditore può applicare interessi e penali oltre il limite stabilito?
Gli interessi devono rispettare le clausole contrattuali e le norme imperative (ad esempio la disciplina contro l’usura). In caso di consumatore, il giudice deve controllare d’ufficio la presenza di clausole abusive e può ridurre interessi e penali .

16. Se l’ingiunzione riguarda un debito in valuta estera, come si calcolano gli interessi?
Il creditore deve indicare nel modulo A la valuta del credito e il metodo di calcolo degli interessi . In caso di contestazione, il giudice applicherà le norme del contratto e dell’ordinamento del luogo di esecuzione.

17. Posso ottenere un accordo con l’Agenzia delle Entrate per un debito fiscale incluso nell’ingiunzione?
Se il debito è di natura tributaria, l’ingiunzione europea non è ammissibile; è però possibile aderire alla definizione agevolata o proporre una transazione fiscale nell’ambito di un accordo di composizione o di una composizione negoziata. È consigliabile rivolgersi a un professionista per verificare i requisiti.

18. Cosa succede se il creditore non introduce la causa di merito dopo l’opposizione?
Il procedimento si estingue. Le Sezioni Unite hanno stabilito che spetta al creditore promuovere il giudizio; se non lo fa, l’ingiunzione perde efficacia .

19. Posso chiedere il fallimento del creditore se anch’egli è insolvente?
No. L’ingiunzione europea riguarda esclusivamente la pretesa del creditore; eventuali azioni contro il creditore, come l’insinuazione in un suo fallimento, seguono la procedura ordinaria. Tuttavia, nel giudizio di merito puoi proporre riconvenzionali.

20. Come posso contattare l’Avv. Monardo per assistenza?
Puoi contattare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo tramite il modulo di contatto presente a fine articolo oppure tramite i recapiti sul suo sito. Ti offrirà una valutazione immediata e personalizzata del tuo caso.

8. Simulazioni pratiche e casi esemplificativi

8.1 Esempio di contratto di fornitura tra imprese

Scenario: Un’azienda tedesca vende macchinari a una società italiana per 50.000 euro. Il contratto prevede pagamento entro 60 giorni dalla consegna. Dopo sei mesi il pagamento non è stato eseguito. Il creditore tedesco presenta domanda di ingiunzione europea dinanzi al tribunale di Berlino.

  1. Applicabilità: la controversia è transfrontaliera perché una parte è domiciliata in Germania e l’altra in Italia. L’oggetto è un credito pecuniario determinato.
  2. Domanda: il creditore compila il modulo A, indicando il prezzo, la clausola di interessi al 5 % annuo, allega il contratto e la fattura .
  3. Emissione del decreto: il tribunale tedesco emette l’ingiunzione e la notifica in Italia, allegando la traduzione in italiano.
  4. Difesa della società italiana: la società verifica la notifica (arrivata 20 giorni dopo l’emissione) e presenta opposizione con il modulo F entro 30 giorni. Nel giudizio di merito eccepisce che il macchinario presentava difetti e chiede una riduzione del prezzo.
  5. Esito: il giudice tedesco rigetta parzialmente la domanda, riduce il credito a 35.000 euro e condanna la società italiana. La sentenza è esecutiva anche in Italia.

8.2 Esempio di contratto di credito al consumo con clausole abusive

Scenario: Un cittadino italiano sottoscrive con una società francese un contratto di finanziamento al consumo per 10.000 euro con interessi al 15 % annuo e penale del 10 % in caso di ritardo. Il debitore non paga alcune rate e la società francese ottiene un’ingiunzione europea.

  1. Applicabilità: la controversia è transfrontaliera; il creditore chiede il pagamento del capitale residuo e degli interessi di mora.
  2. Opposizione del consumatore: il debitore presenta opposizione e, nel giudizio di merito, contesta le clausole abusive sugli interessi e sulla penale.
  3. Controllo giudiziale: il giudice verifica d’ufficio la presenza di clausole abusive secondo i principi della Corte di giustizia (Bondora) e della Cassazione .
  4. Esito: il giudice dichiara nulla la penale e riduce gli interessi al tasso legale, condannando il debitore a pagare solo il capitale residuo più interessi legali. L’ingiunzione viene annullata e sostituita dalla sentenza.

8.3 Utilizzo del piano del consumatore

Scenario: Una persona fisica è debitore di 70.000 euro verso vari creditori europei (prestiti, fornitori, carte di credito). A causa della perdita del lavoro, non riesce più a pagare. Alcuni creditori ottengono decreti ingiuntivi europei non opposti.

  1. Procedure esecutive: i creditori avviano pignoramenti sul conto corrente e sull’auto.
  2. Valutazione della crisi: il debitore si rivolge all’OCC tramite l’Avv. Monardo, che redige un piano del consumatore proponendo la restituzione del 30 % del debito in cinque anni.
  3. Procedimento: il giudice fissa l’udienza entro 60 giorni , sospende le esecuzioni , verifica la sostenibilità del piano e lo omologa.
  4. Risultato: il debitore paga il 30 % del debito (21.000 euro) in rate mensili; i decreti ingiuntivi europei vengono assorbiti nel piano e le azioni esecutive cessano . Al termine, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

8.4 Composizione negoziata per un’impresa

Scenario: Una piccola impresa italiana di import/export ha debiti per 500.000 euro verso fornitori europei e banche. A causa del calo degli ordini, la società è in difficoltà ma può essere risanata.

  1. Richiesta di composizione negoziata: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, l’impresa presenta istanza alla Camera di Commercio tramite la piattaforma telematica .
  2. Nomina dell’esperto: la Commissione composta da magistrato, rappresentante della Camera di Commercio e della Prefettura nomina un esperto .
  3. Trattative: l’esperto verifica la sostenibilità del risanamento e convoca i creditori. Vengono negoziati dilazioni e tagli del debito; le banche accettano di ristrutturare i mutui.
  4. Misure protettive: l’impresa ottiene la sospensione delle azioni esecutive e la riduzione degli interessi moratori .
  5. Esito: viene raggiunto un accordo di ristrutturazione; l’impresa continua l’attività; i decreti ingiuntivi europei eventualmente ottenuti dai creditori vengono inclusi nell’accordo.

9. Conclusione

Il decreto ingiuntivo europeo costituisce uno strumento efficiente per recuperare crediti transfrontalieri, ma espone i debitori a tempi rapidissimi e a rischi di esecuzione in tutta l’Unione. La conoscenza delle norme del Regolamento (CE) 1896/2006, delle regole di competenza, dei termini per l’opposizione e dei diritti del consumatore è fondamentale per impostare una difesa efficace. La giurisprudenza italiana e europea (Cassazione 2015, 2019, 2023) ha precisato che la procedura deve rispettare i principi del giusto processo, che l’ingiunzione non produce un giudicato pieno e che il giudice deve controllare d’ufficio le clausole abusive nei contratti con consumatori . Inoltre, i rimedi del riesame e le procedure di diniego consentono di contestare l’ingiunzione anche dopo la scadenza dei termini .

Per i debitori, tuttavia, la difesa non si esaurisce nella procedura monitoria. Le definizioni agevolate, i piani del consumatore e la composizione negoziata della crisi d’impresa offrono soluzioni strutturali per affrontare il sovraindebitamento, ridurre l’importo dovuto e riorganizzare la propria attività. La complessità delle norme e la necessità di coordinare varie procedure rendono indispensabile rivolgersi a un professionista specializzato.

Come può aiutarti l’Avv. Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, guida un team di avvocati e commercialisti che offre assistenza completa al debitore: verifica della notifica e dei vizi del decreto, redazione dell’opposizione, difesa nel giudizio di merito, negoziazione con i creditori, predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione . Grazie alla sua qualifica di fiduciario di un OCC e di esperto nominato nelle procedure di composizione negoziata , può coordinare le procedure per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, ottenendo la sospensione delle esecuzioni e la riduzione dei debiti.

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