Clausole abusive nei contratti di garanzia: come individuarle e farle annullare

Introduzione

La sottoscrizione di un contratto di garanzia può rappresentare un passaggio obbligato per ottenere un mutuo, un affidamento bancario o per garantire i debiti di un’impresa. Spesso si tratta di documenti predisposti dall’istituto di credito, formati da moduli standard composti da decine di articoli e scritti in un linguaggio specialistico. In queste condizioni il garante, sia esso consumatore, imprenditore o socio, rischia di assumere obbligazioni molto onerose senza avere piena contezza delle clausole che ne disciplinano l’impegno. Fra queste spiccano le clausole abusive, disposizioni contrattuali che attribuiscono al creditore poteri sproporzionati o limitano i diritti del garante in violazione delle norme imperative. Alcune clausole tipiche delle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI 2003 sono state qualificate come anti‑concorrenziali dall’Autorità Garante e come vessatorie dalla giurisprudenza di legittimità; altre continuano a essere oggetto di contenziosi perché trasformano la garanzia in un contratto autonomo o sviliscono le difese del fideiussore.

Perché il tema è così importante?

  • Rischi economici considerevoli – Il garante risponde con il proprio patrimonio dei debiti del debitore principale. Una garanzia «a prima richiesta» può essere escussa anni dopo la scadenza dell’obbligazione principale, anche se il creditore è stato inattivo. Riconoscere per tempo una clausola abusiva consente di limitare l’esposizione economica o di liberarsi dalla garanzia.
  • Clausole non negoziate – Nella prassi bancaria le fideiussioni sono predisposte unilateralmente. La normativa sulle clausole vessatorie prevede che le condizioni non negoziate singolarmente e che creano un significativo squilibrio in danno del consumatore sono nulle . La verifica della vessatorietà deve essere svolta anche d’ufficio dal giudice .
  • Termini stringenti – L’art. 1957 cod. civ. impone al creditore di agire contro il garante entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la decadenza . Molte fideiussioni derogano a tale termine prevedendo pagamenti «immediatamente» o «a prima richiesta». Conoscere i termini per far valere la decadenza o la nullità delle clausole è essenziale per la tutela dei propri diritti.
  • Possibilità di annullare la clausola e conservare la garanzia – Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che le fideiussioni che riproducono clausole vietate dallo schema ABI sono parzialmente nulle: si eliminano le clausole abusive e il contratto continua a produrre effetti . Questa regola consente al garante di liberarsi dalle previsioni illegittime senza perdere la validità della fideiussione.

Chi può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti hanno maturato un’esperienza nazionale nel campo del diritto bancario, finanziario e tributario. Cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo coordina professionisti esperti nella difesa dei garanti e dei contribuenti, anche in qualità di:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e del Codice della crisi;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Consulente in diritto tributario nelle procedure di definizione agevolata (rottamazioni) e di esdebitazione.

Lo studio analizza i contratti di garanzia e i documenti bancari, valuta la presenza di clausole abusive o antitrust, propone ricorsi per far dichiarare la nullità parziale, richiede la sospensione degli atti esecutivi e assiste i clienti nelle trattative stragiudiziali con le banche e con l’Agenzia Entrate–Riscossione. Quando necessario, presenta piani del consumatore, propone accordi di ristrutturazione o avvia procedure di esdebitazione per liberare il debitore dalle obbligazioni residue.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fideiussione e altri contratti di garanzia: nozioni generali

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). Caratteri essenziali della fideiussione sono:

  • Accessorietà: l’obbligazione del fideiussore è subordinata a quella del debitore principale; il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle personali ;
  • Solidarietà: salvo patto contrario, il garante è obbligato in solido con il debitore ex art. 1944 c.c.;
  • Beneficio di escussione: può essere pattuita la facoltà del fideiussore di chiedere al creditore di escutere prima il debitore (art. 1944 c.c.); spesso nei moduli bancari tale beneficio è escluso con apposite clausole.

Accanto alla fideiussione esistono altri contratti di garanzia:

  • Garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia: è un impegno del garante a pagare a semplice richiesta del creditore senza poter opporre eccezioni; è caratterizzato dall’assenza di accessorietà e si avvicina alla lettera di credito stand‑by. La presenza di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» è un forte indizio dell’esistenza di una garanzia autonoma .
  • Polizza fideiussoria assicurativa: rilasciata da una compagnia di assicurazioni, può contenere clausole analoghe a quelle bancarie.
  • Garanzia reale (pegno o ipoteca): attribuisce al creditore un diritto su beni del garante.

1.2 Normativa sulle clausole abusive

Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), che recepisce la direttiva 93/13/CEE, disciplina le clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore. L’art. 33 stabilisce che sono nulle le condizioni che, non essendo oggetto di specifica trattativa, creano un significativo squilibrio a carico del consumatore. Fra le clausole considerate presumibilmente abusive rientrano quelle che impongono decadenze o limitazioni della facoltà di opporre eccezioni . Per essere valide, tali clausole devono essere oggetto di negoziazione individuale e specifica approvazione per iscritto.

Quando la fideiussione è stipulata da un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale), le clausole che impongono al garante di rinunciare preventivamente ai suoi diritti (ad esempio il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.) sono considerate abusive se non risultano negoziate individualmente. La giurisprudenza ha chiarito che spetta al professionista dimostrare l’avvenuta negoziazione .

1.3 L’art. 1957 cod. civ. e la decadenza del fideiussore

L’art. 1957 cod. civ. prevede che, se l’obbligazione principale è scaduta, il fideiussore rimane obbligato solo se il creditore entro sei mesi propone le sue azioni contro il debitore e le prosegue con diligenza. Se la fideiussione è limitata al tempo dell’obbligazione principale, il termine per agire contro il garante è di due mesi . Le parti possono convenire un termine diverso, ma non eliminare totalmente l’obbligo del creditore di attivarsi: la cassazione ha affermato che la clausola che deroga al termine semestrale a sfavore del fideiussore può essere nulla per vessatorietà .

In molti moduli bancari lo schema ABI prevedeva che il garante dovesse pagare “a semplice richiesta anche in caso di opposizione del debitore”, deroga che consentiva al creditore di agire in qualsiasi momento. Come si vedrà, questa clausola è stata oggetto di sanzione antitrust e qualificata come abusiva per il consumatore.

1.4 Lo schema ABI 2003 e il provvedimento della Banca d’Italia

Nel 2003 l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) predispose un modello di fideiussione omnibus inserendo tre clausole standard:

  1. Clausola di reviviscenza (art. 2 dello schema): prevede che il garante resti obbligato anche se il debitore estingue il debito, nel caso in cui i pagamenti vengano revocati in sede concorsuale;
  2. Clausola “a semplice richiesta” (art. 6): consente alla banca di escutere il garante a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, esonerandola dal proporre azioni giudiziarie;
  3. Clausola di sopravvivenza (art. 8): stabilisce che la garanzia resta valida anche se i rapporti tra banca e debitore si estinguono.

Nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d’Italia – in qualità di Autorità Garante della concorrenza nel settore bancario – ha accertato che tali clausole, applicate in modo uniforme dalle banche, costituivano un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a, L. 287/1990. Le clausole in questione impongono al fideiussore un obbligo sproporzionato e restringono la concorrenza, pertanto la Banca d’Italia ha ordinato la loro rimozione .

1.5 Nullità parziale e principio delle Sezioni Unite

Nel 2017 i tribunali iniziarono a dichiarare la nullità integrale delle fideiussioni che riproducevano lo schema ABI. Per chiarire la portata di tali pronunce, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994 ha stabilito il seguente principio di diritto: «I contratti di fideiussione stipulati a valle di un’intesa dichiarata parzialmente nulla dall’autorità antitrust sono parzialmente nulli solo in relazione alle clausole che riproducono quelle vietate, salvo che dal contratto risulti una diversa volontà delle parti» . In altri termini, il giudice deve eliminare le clausole vietate (reviviscenza, a semplice richiesta, sopravvivenza) e conservare la validità della garanzia.

La Corte ha anche precisato che la nullità non richiede la prova del danno concorrenziale, perché discende direttamente dall’art. 2 L. 287/1990. Pertanto il fideiussore può far valere la nullità parziale senza necessità di dimostrare che la clausola gli abbia arrecato un pregiudizio concreto.

La Cassazione 27243/2024 ha esteso il principio delle Sezioni Unite anche alle fideiussioni specifiche (non soltanto omnibus). Secondo tale pronuncia, ogni contratto di garanzia che riproduce le clausole ABI è parzialmente nullo e il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. torna applicabile .

1.6 Giurisprudenza del 2024 e 2025

Negli ultimi due anni la Corte di Cassazione e i tribunali di merito hanno affinato ulteriormente la disciplina delle clausole abusive. Di seguito sono riportate le principali pronunce con indicazione dei principi di diritto.

1.6.1 Cassazione 31105/2024 (Sez. I)

La sentenza n. 31105/2024 si è occupata di una fideiussione contenente una clausola di pagamento «a prima richiesta» ma senza l’espressa rinuncia alle eccezioni. La Corte ha stabilito che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come garanzia autonoma, incompatibile con il principio di accessorietà . Tuttavia, la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita in presenza della sola clausola «a prima richiesta»: occorre accertare la volontà delle parti. Il giudice deve valutare l’intero contesto contrattuale prima di escludere l’applicabilità del termine semestrale .

1.6.2 Cassazione 14704/2025 (Sez. III)

Con l’ordinanza n. 14704/2025 la Cassazione ha ribadito che la clausola «a prima richiesta» non basta da sola a trasformare la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia. La Corte ha censurato la decisione di merito che aveva qualificato la garanzia come autonoma basandosi su una sola clausola. Ha affermato che occorre valutare l’intero complesso negoziale, rilevando la presenza di indizi di accessorietà come la qualificazione del documento come “fideiussione”, il richiamo all’art. 1957 c.c. e l’assenza di un’espressa rinuncia alle eccezioni. In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello affinché riesaminasse il contratto . Questa decisione conferma che la clausola “a prima richiesta” non è autosufficiente: il giudice deve analizzare la funzione economica della garanzia e la volontà delle parti .

1.6.3 Cassazione 14687/2025 e 20773/2025 (Sez. III)

L’ordinanza n. 14687/2025 ha dichiarato la nullità della clausola di pagamento “a prima richiesta” inserita in una fideiussione con consumatore. La Corte ha osservato che la clausola, derogando al termine semestrale dell’art. 1957 e imponendo al fideiussore il pagamento immediato, crea un grave squilibrio fra banca e consumatore, pertanto è abusiva ai sensi dell’art. 33 cod. consumo . La banca, per evitare la nullità, avrebbe dovuto dimostrare di aver negoziato individualmente la clausola, prova che nel caso di specie non era stata fornita .

L’ordinanza n. 20773/2025, pubblicata il 1º dicembre 2025, ha confermato il principio secondo cui la clausola che deroga al termine semestrale protraendo nel tempo la responsabilità del garante è vessatoria, perché consente alla banca di rivalersi sul fideiussore in qualsiasi momento, creando un significativo squilibrio .

1.6.4 Cassazione 5179/2025 (Sez. III) e Tribunale di Caltanissetta 634/2025

Con l’ordinanza n. 5179/2025 la Cassazione ha affrontato la concorrenza tra la clausola «a prima richiesta» e la decadenza dell’art. 1957 c.c. Secondo la Corte, in presenza di una clausola a prima richiesta, affinché il creditore eviti la decadenza non è necessario proporre domanda giudiziale entro sei mesi: è sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore . Tale principio vale anche quando l’applicabilità dell’art. 1957 deriva dalla dichiarazione di nullità parziale della clausola derogatoria.

Il Tribunale di Caltanissetta con la sentenza n. 634/2025 ha recepito i principi della Cassazione: ha affermato che l’inserimento della clausola «a prima richiesta» comporta la deroga all’art. 1957 c.c. e che la decadenza è evitata anche con comunicazioni stragiudiziali, purché intervallate nei termini pattuiti . Ha inoltre chiarito che raccomandate, PEC o l’insinuazione al passivo fallimentare sono idonee a interrompere il termine di decadenza .

1.6.5 Corte d’Appello di Venezia 2922/2025: rinvio pregiudiziale

Il 7 ottobre 2025 la Corte d’Appello di Venezia ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Cassazione ex art. 363‑bis c.p.c. chiedendo se la clausola «il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al creditore, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore» costituisca clausola inefficace ai sensi dell’art. 1469 c.c. o sia nulla per vessatorietà ai sensi dell’art. 33 cod. consumo . La questione mira a ottenere un chiarimento definitivo sull’inquadramento della clausola come nullità per violazione di norme imperative o come clausola abusiva.

1.6.6 Giurisprudenza di merito sul profilo soggettivo: Tribunale di Napoli 6591/2025 e Tribunale di Roma 11554/2025

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6591/2025, ha affermato che la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. è vessatoria quando la fideiussione è conclusa da un consumatore. Il tribunale ha richiamato l’art. 33, comma 2, lett. t, cod. consumo, ritenendo che l’imposizione di decadenze o limitazioni delle eccezioni crea uno squilibrio significativo e che la clausola è nulla se non è stata negoziata individualmente .

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 11554/2025 ha invece precisato che, quando il fideiussore non è consumatore, la clausola che deroga all’art. 1957 non è necessariamente vessatoria. La Corte ha ritenuto legittima la clausola in un contesto di garanzia fra imprenditori e ha confermato che la nullità antitrust non si estende a fideiussioni specifiche che non riproducono lo schema ABI .

1.7 Direttive europee e controllo d’ufficio delle clausole abusive

La Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che gli Stati membri devono assicurare la tutela effettiva del consumatore contro clausole abusive. I giudici nazionali hanno l’obbligo di esaminare d’ufficio la vessatorietà delle clausole anche se il consumatore non lo richiede. La dottrina ricorda che decisioni come Mostaza Claro, Asturcom, Gutiérrez Naranjo e Banif Plus impongono di rimuovere le clausole abusive e di garantire che il consumatore non sia vincolato da esse . L’efficacia di tali norme deve essere assicurata anche nei rapporti di garanzia, dove il garante è un consumatore.

2 Individuare le clausole abusive nei contratti di garanzia

Comprendere se una clausola contenuta nella fideiussione o in un contratto di garanzia è abusiva o nulla richiede l’analisi di vari elementi: contenuto della clausola, natura delle parti (consumatore o professionista), presenza di negoziazione individuale, richiamo alle norme imperative e agli orientamenti giurisprudenziali. Di seguito vengono esaminate le clausole più frequenti.

2.1 Clausola di reviviscenza (art. 2 schema ABI)

La reviviscenza prevede che il garante sia obbligato a restituire la somma pagata anche se il debito del debitore principale viene successivamente dichiarato inesigibile (per esempio in seguito a revocatoria fallimentare). Una garanzia così formulata costringe il fideiussore a sopportare rischi illimitati nel tempo e ha l’effetto di ripristinare la garanzia anche dopo l’estinzione del debito. La clausola è stata giudicata restrittiva della concorrenza dalla Banca d’Italia e quindi nulla . Nei contratti attuali, la clausola di reviviscenza deve essere espunta; se presente, il fideiussore può chiederne l’annullamento lasciando comunque in vita il restante contratto.

2.2 Clausola di sopravvivenza (art. 8 schema ABI)

Questa clausola stabilisce che la garanzia resta efficace anche quando il rapporto principale tra banca e debitore è cessato. Prevede la permanenza dell’obbligazione del garante per un periodo indeterminato e implica che la banca può escutere il fideiussore anche per obbligazioni sorte successivamente. Come la reviviscenza, è stata ritenuta anti‑concorrenziale dall’Autorità garante e deve essere considerata nulla .

2.3 Clausola «a prima richiesta» e «senza eccezioni» (art. 6 schema ABI)

La clausola di pagamento “a prima richiesta” attribuisce al creditore il diritto di chiedere al fideiussore l’immediato pagamento dell’importo garantito senza dover agire preventivamente contro il debitore. La variante “a prima richiesta e senza eccezioni” prevede che il fideiussore rinunci a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale e paghi anche in caso di opposizione del debitore.

Secondo le Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva, la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare la garanzia come contratto autonomo , perciò non si applica l’art. 1957 c.c. e il garante non può opporre le eccezioni ex art. 1945 c.c. Tuttavia, se manca l’espressa rinuncia alle eccezioni, la clausola può essere interpretata come semplice deroga procedimentale e non come garanzia autonoma. La Cassazione 31105/2024 e 14704/2025 hanno ritenuto che la sola “a prima richiesta” non basta a trasformare la fideiussione in garanzia autonoma e non implica automaticamente la deroga all’art. 1957 .

Quando il fideiussore è un consumatore, la clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” può essere dichiarata vessatoria perché priva il garante della tutela temporale del termine semestrale e gli impone un pagamento immediato in qualsiasi momento . Per evitare la nullità, la banca deve dimostrare che la clausola è stata negoziata individualmente .

2.4 Clausola di rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c.

Alcuni moduli prevedono espressamente che il fideiussore rinunci al termine semestrale; per esempio: “Il fideiussore rinuncia al termine di cui all’art. 1957 c.c.”. Tale clausola amplia notevolmente la responsabilità del garante e, se non negoziata, è vessatoria per il consumatore e nulla per violazione dell’art. 33 cod. consumo . Anche quando il garante non è consumatore, la dottrina discute sulla validità di una rinuncia totale; molti giudici hanno ritenuto che la clausola vada espunta e sostituita con la disciplina legale.

2.5 Clausola di proroga illimitata della garanzia

Alcune fideiussioni bancarie prevedono che la garanzia resti valida “fino a completa estinzione di ogni debito, anche se non più risultante dai documenti contabili” o che la banca possa prorogare l’apertura di credito “senza il consenso del fideiussore”. Queste previsioni estendono l’impegno del garante oltre la durata naturale del rapporto e possono essere annullate in base agli stessi principi della sopravvivenza e della reviviscenza.

2.6 Clausola di revoca delle azioni

Talvolta viene inserita una clausola che autorizza il creditore a rinunciare o transigere con il debitore senza liberare il garante. Se la clausola consente al creditore di peggiorare la posizione del fideiussore senza il suo consenso, essa viola l’art. 1956 c.c., secondo il quale il fideiussore per obbligazioni future è liberato se il creditore, senza sua autorizzazione, accorda al debitore condizioni tali da aggravare la posizione del garante. Anche questa clausola può essere oggetto di contestazione per violazione di norme imperative.

2.7 Riepilogo delle clausole più problematiche

ClausolaEffetto e rischioStato giurisprudenziale (principali fonti)
Revival/Revocatoria (reviviscenza)obbliga il fideiussore a restituire quanto pagato se la banca subisce revocatoria, mantenendo indefinitamente la garanziadichiarata anti‑concorrenziale dalla Banca d’Italia e quindi nulla ; la nullità è parziale secondo Cass. SS.UU. 41994/2021
Sopravvivenzafa sopravvivere la garanzia oltre la cessazione del rapporto principaleanch’essa vietata dal provvedimento della Banca d’Italia
“A prima richiesta e senza eccezioni”trasforma la fideiussione in garanzia autonoma, il garante deve pagare subito e non può opporre eccezioniprincipio consolidato: la clausola qualifica la garanzia come autonoma ; ma è nullificabile se applicata a un consumatore
“A prima richiesta” (senza rinuncia alle eccezioni)consente la richiesta immediata ma lascia impregiudicata la possibilità di opporre eccezioni; dubbio se deroga implicitamente all’art. 1957Cass. 31105/2024 e 14704/2025: non basta a derogare all’art. 1957; occorre valutare la volontà delle parti
Rinuncia al termine semestrale ex art. 1957elimina l’obbligo per la banca di agire entro sei mesi; amplia l’esposizione del garanteconsiderata vessatoria per il consumatore e nulla se non negoziata
Proroga illimitata della garanziamantiene la fideiussione attiva oltre la scadenza naturale o consente di allungare l’apertura di creditoclausola suscettibile di nullità per contrasto con l’art. 1957 e con il principio di buona fede
Revoca/Transazione senza liberazione del garanteconsente alla banca di modificare il rapporto con il debitore senza il consenso del fideiussorein conflitto con l’art. 1956 c.c.; può comportare la liberazione del fideiussore

3 Come contestare una clausola abusiva: procedura passo‑passo

Molti garanti scoprono l’esistenza di clausole abusive solo quando ricevono la richiesta di pagamento o quando la banca avvia un procedimento monitorio. Conoscere i passaggi da seguire consente di evitare errori e preservare i propri diritti.

3.1 Raccolta dei documenti e analisi del contratto

  1. Recuperare copia integrale della fideiussione o del contratto di garanzia. È fondamentale avere il testo completo firmato e le eventuali condizioni generali predisposte dalla banca. Se il documento non è in possesso del garante, si può richiederne copia tramite istanza scritta all’istituto di credito o con l’istanza di accesso ai dati ai sensi del GDPR.
  2. Analizzare le clausole: verificare se nel contratto compaiono le clausole di reviviscenza, sopravvivenza, pagamento a prima richiesta, rinuncia al termine ex art. 1957, proroga illimitata. Confrontarle con le clausole sanzionate dal provvedimento della Banca d’Italia e con la giurisprudenza.
  3. Identificare la natura del garante: se il fideiussore è un consumatore (persona fisica non imprenditore), le clausole non negoziate possono essere qualificate come vessatorie ai sensi dell’art. 33 cod. consumo e dichiarate nulle . Se il garante è un imprenditore o un socio di controllo, la disciplina del consumo non si applica e occorre fare riferimento alla normativa antitrust e al codice civile .
  4. Verificare la negoziazione individuale: controllare se la clausola è stata discussa e firmata specificamente. In caso di predisposizione unilaterale, la banca deve provare di aver negoziato la clausola con il garante; in mancanza, la clausola è vessatoria .

3.2 Termini e decadenze

Prima di contestare una clausola, è necessario considerare i termini per l’azione della banca. L’art. 1957 c.c. prevede che la banca debba proporre la sua azione contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale . Se la fideiussione è limitata al termine dell’obbligazione principale, il termine scende a due mesi. Una volta proposta l’azione, la banca deve proseguirla con diligenza. In presenza di clausola “a prima richiesta” ritenuta valida, la decadenza può essere evitata anche tramite una semplice richiesta scritta al fideiussore .

Il garante che intenda eccepire la decadenza deve raccogliere la prova dell’inattività della banca e sollevare l’eccezione in giudizio. Se la banca ha inviato diffide o richieste stragiudiziali, tali comunicazioni possono interrompere il termine . È quindi consigliabile conservare tutta la corrispondenza ricevuta.

3.3 Azioni giudiziali: opposizione a decreto ingiuntivo e domanda di accertamento

Le banche solitamente agiscono contro il garante con decreto ingiuntivo. Il fideiussore può proporre opposizione entro 40 giorni dal ricevimento del decreto (20 giorni se è esecutivo). Nell’opposizione è possibile far valere:

  • Nullità parziale della fideiussione per riproduzione delle clausole vietate dallo schema ABI, invocando il provvedimento della Banca d’Italia e la giurisprudenza delle Sezioni Unite ;
  • Vessatorietà delle clausole nei confronti del consumatore, richiamando l’art. 33 cod. consumo e le pronunce della Cassazione ;
  • Decadenza ex art. 1957 per mancata attivazione del creditore entro sei mesi ;
  • Vizi del rapporto principale (nullità del contratto di finanziamento, anatocismo, usura), che possono essere opposti anche dal garante in virtù dell’accessorietà .

È consigliabile formulare l’eccezione di nullità sin dal primo atto difensivo, perché la giurisprudenza ritiene che il giudice possa rilevarla anche d’ufficio ma la parte deve comunque prospettare i fatti.

In alternativa all’opposizione, il fideiussore può proporre azione di accertamento negativo per far dichiarare la nullità delle clausole e l’inesistenza del proprio obbligo. Questa via è utile quando la banca non ha ancora intrapreso azioni o quando si vuole ottenere una pronuncia definitiva prima di eventuali escussioni.

3.4 Procedura stragiudiziale e trattativa con la banca

Prima di adire il giudice, si può tentare una composizione bonaria. L’avvocato può inviare una diffida alla banca per contestare la nullità delle clausole e proporre un accordo di riduzione o estinzione della fideiussione. In molti casi le banche sono disponibili a transazioni, soprattutto se la clausola contestata è palesemente nulla e vi sono pronunce favorevoli. Durante la trattativa è opportuno:

  • chiedere la liberazione del garante per i debiti già estinti o per i quali la banca ha lasciato decorrere il termine di decadenza;
  • proporre un saldo e stralcio a fronte del pagamento di una parte del debito garantito;
  • concordare la restituzione delle somme eventualmente già pagate illegittimamente.

Se la banca non collabora, la trattativa costituisce comunque prova utile per dimostrare la buona fede del garante e può interrompere i termini di decadenza.

3.5 Intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario e dell’Autorità Garante

Il garante può presentare reclamo alla banca e, in caso di risposta insoddisfacente, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Sebbene le decisioni dell’ABF non siano vincolanti, molte banche si conformano per evitare contenziosi giudiziari. Inoltre, è possibile segnalare l’utilizzo di clausole abusive all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o alla Banca d’Italia, che possono avviare istruttorie e imporre sanzioni.

4 Difese e strategie legali

4.1 Opporre le eccezioni del debitore (art. 1945 c.c.)

L’art. 1945 cod. civ. sancisce che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore, salvo quella derivante dall’incapacità . Pertanto il garante può far valere:

  • Nullità o inefficacia del contratto principale (ad esempio mutuo nullo per violazione del TUB, clausole anatocistiche, usura);
  • Pagamento già effettuato dal debitore;
  • Eccezione di prescrizione o decadenza;
  • Compensazione con crediti del debitore verso la banca;
  • Invalidità delle clausole contenute nel contratto di garanzia.

Nel caso di garanzia autonoma, tali eccezioni non sono opponibili per effetto della rinuncia alle eccezioni, ma la Cassazione ha ricordato che l’accessorietà o autonomia non può essere desunta soltanto dalla clausola “a prima richiesta” .

4.2 Decadenza del creditore per inattività

Se la banca non agisce contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, il fideiussore può invocare la decadenza ex art. 1957. La verifica va effettuata considerando:

  • la scadenza dell’obbligazione principale (ad esempio la data di scadenza della rata di mutuo);
  • l’eventuale azioni intraprese dalla banca (decreti ingiuntivi, atti di precetto, domande di insinuazione al passivo fallimentare). Una semplice diffida può interrompere la decadenza solo se nel contratto è pattuito che la clausola “a prima richiesta” sostituisce l’obbligo di azione giudiziale ;
  • l’esistenza di eventuali proroghe concordate.

Il garante può opporre la decadenza in giudizio e chiedere che la fideiussione sia dichiarata estinta. Se la banca ha inviato raccomandate o avvisi, occorre verificarne la tempestività e la loro idoneità a interrompere il termine .

4.3 Nullità parziale per violazione antitrust

Quando la fideiussione riproduce lo schema ABI, il fideiussore può chiedere la nullità parziale delle clausole di reviviscenza, a semplice richiesta e sopravvivenza. Il giudice deve eliminare le clausole vietate e applicare la disciplina residuale. Ad esempio, se la clausola di deroga all’art. 1957 è nulla, torna applicabile il termine semestrale, come chiarito dalla Cassazione 27243/2024 .

Per dimostrare la riproduzione dello schema, è opportuno confrontare la fideiussione con il testo dello standard ABI e allegare il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia. È irrilevante che la clausola sia stata applicata a un professionista: la nullità discende dalla normativa antitrust .

4.4 Vessatorietà delle clausole nei confronti dei consumatori

Quando il fideiussore è un consumatore, molte clausole contenute nei moduli bancari sono considerate vessatorie se non sono state negoziate individualmente. La Cassazione 14687/2025 e 20773/2025 hanno dichiarato nulle le clausole di pagamento “a prima richiesta” che derogano al termine semestrale, perché determinano un significativo squilibrio . Per far valere la vessatorietà è necessario dimostrare la qualità di consumatore: la giurisprudenza richiede che il fideiussore non sia socio di controllo o amministratore dell’azienda garantita . Se ricorrono elementi di professionalità (partecipazione societaria rilevante, utilità economica diretta dalla garanzia), il soggetto è considerato professionista e la disciplina consumeristica non si applica.

4.5 Strategie in caso di garanzia autonoma

Se la garanzia è qualificata come contratto autonomo, il garante non può opporre le eccezioni del debitore e non si applica l’art. 1957. Tuttavia, è comunque possibile contestare la presenza di clausole abusive se il contraente è consumatore o se la clausola è stata inserita senza negoziazione. Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che la causa concreta del contratto deve essere valutata complessivamente: se la garanzia non ha funzione indennitaria e presenta segni di accessorietà (esempio: richiamo all’art. 1957, qualificazione come fideiussione, obbligo di pagamento per la stessa prestazione), la clausola “a prima richiesta” potrebbe essere interpretata come semplice modalità di esazione e non come rinuncia alle eccezioni .

5 Strumenti alternativi per la gestione e definizione del debito

La contestazione delle clausole di garanzia può non essere sufficiente per risolvere i problemi di sovraindebitamento o di debiti fiscali. Il diritto italiano prevede diversi strumenti di definizione agevolata e di ristrutturazione dei debiti che possono essere utilizzati per ridurre o estinguere l’esposizione.

5.1 Definizione agevolata delle cartelle (rottamazione quater e quinquies)

La cosiddetta “rottamazione‑quater” è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) e ha consentito ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agenzia Entrate–Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza sanzioni e interessi di mora. Nel 2024 la misura è stata prorogata e, con la conversione del D.L. 202/2024 nella Legge 15/2025, è stata prevista la riammissione dei contribuenti decaduti. Secondo le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chi ha presentato domanda di riammissione può scegliere tra pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate (prima rata 31 luglio 2025, seconda 30 novembre 2025 e rate successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2026 al 2027) . Alle somme dovute si applicano interessi al 2% annuo a partire dal 1º novembre 2023 . La riammissione è riservata a chi aveva già aderito alla rottamazione quater ma aveva saltato una o più rate in scadenza entro il 31 dicembre 2024 .

Nel 2025 è stata annunciata la rottamazione‑quinquies, quinta edizione della definizione agevolata che potrebbe estendere i carichi fino al 31 dicembre 2023. Anche se in attesa di approvazione definitiva, le bozze prevedono un numero maggiore di rate e un ampliamento delle cartelle definibili. È consigliabile monitorare i provvedimenti legislativi e rivolgersi a un professionista per valutare l’adesione.

5.2 Rateizzazione e piani di rientro

Oltre alla definizione agevolata, l’Agenzia Entrate–Riscossione concede la possibilità di rateizzare le somme dovute in un massimo di 72 rate mensili (12 anni in caso di comprovata difficoltà). La richiesta può essere presentata online e sospende le azioni esecutive. Anche i debiti bancari possono essere oggetto di piano di rientro concordato con l’istituto di credito; in tali casi è utile negoziare la riduzione degli interessi e l’estinzione della fideiussione al completamento del piano.

5.3 Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012 e Codice della crisi)

La Legge 3/2012 (ora sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano del consumatore con l’assistenza di un OCC. Il piano prevede la ristrutturazione dei debiti tramite rateizzazione, falcidia o moratoria senza necessità del consenso dei creditori; è sufficiente l’omologazione del giudice. La Cassazione, con l’ordinanza 9549/2025, ha chiarito che, nell’ambito del piano del consumatore, il pagamento dei creditori privilegiati può essere differito con una moratoria di un anno prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012, la quale individua il momento a partire dal quale iniziano i pagamenti e non il termine entro cui devono essere soddisfatti . Il giudice ha escluso l’applicazione analogica delle regole del concordato preventivo (diritto di voto dei creditori) poiché il legislatore ha scelto un modello semplificato .

La procedura può prevedere anche una falcidia dei crediti privilegiati (ipotecari o assistiti da pegno) nei limiti del valore del bene. È possibile ottenere l’esdebitazione finale, ossia la cancellazione dei debiti residui. La procedura è accessibile ai debitori non imprenditori e, sotto la forma di “accordo di ristrutturazione”, anche agli imprenditori minori o ai professionisti.

5.4 Esdebitazione e meritevolezza

L’esdebitazione consente al debitore che abbia adempiuto alla proposta approvata di ottenere la cancellazione delle obbligazioni residue. In sede di sovraindebitamento, il giudice deve valutare la meritevolezza del debitore, ossia l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Il Tribunale di Napoli ha precisato che, alla luce delle modifiche introdotte dal Codice della crisi, la meritevolezza va parametrata all’assenza di atti in frode e di colpa grave . È stato chiarito che non si può impedire l’accesso al piano del consumatore solo perché il debitore si è indebitato in modo sproporzionato; ciò costituirebbe la negazione stessa del favor per l’esdebitazione .

5.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in difficoltà, il D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi. L’imprenditore può nominare un esperto negoziatore (figura di cui l’Avv. Monardo è abilitato) che lo assiste nelle trattative con i creditori e con il sistema bancario al fine di evitare la liquidazione giudiziale. La procedura prevede la sospensione delle azioni esecutive e l’accesso a misure protettive. Se l’accordo non viene raggiunto, l’esperto può proporre l’accesso alle misure di regolazione della crisi (concordato semplificato, accordo di ristrutturazione, etc.).

5.6 Accordi stragiudiziali con la banca e rinegoziazione del debito

Quando l’impresa è in temporanea difficoltà ma non vuole accedere a procedure pubbliche, è possibile negoziare direttamente con la banca un accordo di ristrutturazione del debito. Si può chiedere la riduzione del tasso, la sospensione temporanea dei pagamenti (moratoria) o l’estinzione della garanzia tramite sostituzione con altre garanzie reali. In ogni caso è utile coinvolgere un professionista per valutare l’impatto sulle garanzie personali e sulla responsabilità del garante.

6 Errori comuni e consigli pratici

  1. Firmare senza leggere – Molti garanti sottoscrivono moduli standard senza esaminarne il contenuto. È fondamentale leggere attentamente tutte le clausole, soprattutto quelle che escludono il beneficio di escussione, prevedono pagamenti a prima richiesta o proroghe indefinite.
  2. Ignorare la qualità di consumatore – Chi presta garanzia per l’impresa di famiglia o per la società del coniuge può essere considerato consumatore se non detiene un ruolo gestionale. In tal caso, si applicano le regole sulle clausole vessatorie . Verificare la propria qualifica è essenziale per contestare la clausola.
  3. Non sollevare tempestivamente la nullità – La nullità parziale per violazione antitrust o la vessatorietà devono essere eccepite nel primo atto difensivo; un’omissione può compromettere la difesa. Tuttavia, la nullità è rilevabile anche d’ufficio; conviene comunque evidenziarla.
  4. Confondere fideiussione con garanzia autonoma – La presenza della clausola «a prima richiesta» non implica sempre garanzia autonoma. Occorre verificare se vi è rinuncia alle eccezioni e valutare l’intero contratto . Evitare di rinunciare a difese che potrebbero essere utili.
  5. Non conservare la documentazione – Ricevute, raccomandate, PEC e comunicazioni della banca possono provare l’inattività del creditore o l’interruzione del termine di decadenza. Conservare questi documenti è essenziale per eccepire la decadenza .
  6. Trascurare gli strumenti di sovraindebitamento – Se il debito complessivo è elevato, conviene valutare l’accesso al piano del consumatore o ad accordi di ristrutturazione. La procedura di sovraindebitamento può portare alla cancellazione dei debiti residui e liberare il garante.
  7. Fidarsi di consigli generici – Ogni situazione è diversa; è necessario valutare la specificità del contratto, la natura del fideiussore e l’atteggiamento della banca. Rivolgersi a professionisti esperti è sempre consigliabile.

7 Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è una clausola abusiva nella fideiussione?
    È una clausola non negoziata che attribuisce al creditore un potere sproporzionato o limita i diritti del fideiussore. Ad esempio la deroga al termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. senza negoziazione è considerata abusiva ai sensi dell’art. 33 cod. consumo .
  2. Come faccio a capire se sono un consumatore o un professionista?
    Sei considerato consumatore se agisci per scopi estranei alla tua attività imprenditoriale o professionale. Se sei socio di maggioranza o amministratore della società garantita, la giurisprudenza tende a qualificarti come professionista .
  3. Cosa succede se una clausola è dichiarata nulla?
    Secondo la Cassazione a Sezioni Unite, il contratto rimane valido ma senza la clausola vietata . Pertanto la garanzia continua a produrre effetti e si applicano le norme di legge, come l’art. 1957.
  4. La clausola “a prima richiesta” rende la garanzia autonoma?
    Solo se accompagnata dalla rinuncia alle eccezioni. La Cassazione ha chiarito che la sola clausola «a prima richiesta» non basta a trasformare la fideiussione in contratto autonomo .
  5. Entro quanto tempo la banca deve agire contro il garante?
    Deve proporre le sue azioni entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale . Se non lo fa, decade dalla facoltà di escutere la fideiussione, salvo clausole “a prima richiesta” pattuite validamente.
  6. Le comunicazioni stragiudiziali interrompono la decadenza?
    Sì, se il contratto prevede che una semplice richiesta al fideiussore sostituisca l’azione giudiziale. La Cassazione 5179/2025 ha affermato che, in presenza di clausola a prima richiesta, la decadenza può essere evitata con una diffida extragiudiziale .
  7. Posso opporre al creditore le stesse eccezioni del debitore?
    Sì, l’art. 1945 c.c. prevede che il fideiussore possa opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore, salvo l’incapacità . In caso di garanzia autonoma, invece, la rinuncia alle eccezioni può impedirlo.
  8. Cosa significa nullità antitrust della fideiussione ABI?
    Significa che le clausole predisposte in maniera uniforme dalle banche e vietate dalla Banca d’Italia (reviviscenza, a semplice richiesta, sopravvivenza) sono nulle. Il contratto è valido ma si eliminano le clausole vietate .
  9. Se la clausola è nulla, devo comunque pagare il debito?
    La nullità riguarda la clausola, non il debito garantito. Il fideiussore resta obbligato secondo le norme di legge; ad esempio, se la clausola di deroga all’art. 1957 è nulla, la banca deve agire entro sei mesi .
  10. Posso chiedere la restituzione di quanto pagato in base a una clausola nulla?
    Sì, la nullità comporta l’inefficacia ex tunc della clausola. Se il fideiussore ha pagato somme non dovute a causa della clausola, può chiedere la ripetizione dell’indebito in sede giudiziale.
  11. È possibile cancellare completamente la fideiussione?
    La fideiussione può estinguersi per novazione, scadenza, revoca, decadenza o risoluzione del rapporto principale. La nullità parziale non estingue la garanzia; per liberarsi totalmente occorre un accordo con la banca o la decadenza ex art. 1957.
  12. Cosa si intende per “clausola di sopravvivenza”?
    È la clausola che prevede che la garanzia resti valida anche dopo la cessazione del rapporto principale. La Banca d’Italia l’ha ritenuta anti‑concorrenziale .
  13. Che differenza c’è tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica?
    La fideiussione omnibus garantisce ogni obbligazione presente e futura del debitore entro un importo massimo; la fideiussione specifica garantisce una determinata operazione. La Cassazione ha stabilito che la nullità antitrust si applica anche alle fideiussioni specifiche che riproducono le clausole vietate .
  14. Cosa succede se la clausola abusiva è stata approvata con doppia firma?
    L’approvazione specifica è richiesta dall’art. 1341 c.c. per le condizioni vessatorie, ma non basta a salvare una clausola che contrasti con norme imperative (come le clausole antitrust) o che sia comunque vessatoria per il consumatore. La negoziazione individuale deve essere reale e documentata .
  15. La fideiussione può essere revocata unilateralmente?
    Generalmente no. Tuttavia, se la garanzia è a tempo indeterminato, il garante può recedere con preavviso, limitando gli effetti ai debiti successivi. Spesso la clausola di revoca è disciplinata nel contratto; occorre verificare le condizioni.
  16. Come funziona il piano del consumatore per chi ha anche fideiussioni?
    Il piano del consumatore consente di ristrutturare tutti i debiti del garante, comprese le garanzie personali. I crediti garantiti da pegno o ipoteca devono essere pagati nei limiti del valore dei beni; la Cassazione ha chiarito che la moratoria fino a un anno decorre dall’omologazione .
  17. È obbligatorio rivolgersi a un avvocato per contestare la fideiussione?
    Nei giudizi avanti al Tribunale è necessaria l’assistenza di un avvocato. Per le trattative stragiudiziali o la presentazione del piano del consumatore è consigliabile affidarsi a un professionista esperto per evitare errori procedurali.
  18. Cosa comporta la riammissione alla rottamazione quater?
    La riammissione consente di pagare i debiti in unica soluzione o in dieci rate, con interessi al 2%, secondo il calendario stabilito dalla legge 15/2025 . Durante il piano sono sospese le azioni esecutive .
  19. Posso rinegoziare la fideiussione con la banca?
    Sì, è possibile chiedere alla banca di sostituire la garanzia con altre forme (ad esempio ipoteca) o di liberare il garante dopo il pagamento di una parte del debito. La trattativa è spesso più efficace se si dimostra che la clausola è nulla o che la banca rischia di perdere la causa.
  20. Qual è il vantaggio di rivolgersi a un Gestore della crisi da sovraindebitamento?
    Il gestore (OCC) è un professionista autorizzato dal Ministero della Giustizia che assiste il debitore nella predisposizione del piano del consumatore e garantisce l’imparzialità della procedura. Ricorrere a un gestore facilita l’omologazione e consente di accedere all’esdebitazione.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Esempio 1 – Fideiussione con clausola a prima richiesta e rinuncia al termine semestrale

Scenario:

  • Mario, commerciante, firma una fideiussione omnibus a garanzia delle esposizioni della società X S.r.l. verso Banca Y. La fideiussione prevede un importo massimo garantito di € 100.000 e contiene le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e pagamento a prima richiesta, oltre a una clausola in cui Mario “rinuncia al beneficio del termine di cui all’art. 1957 c.c.”.
  • La società X non paga le rate del mutuo, scadute il 31 gennaio 2023. La banca non agisce né contro la società né contro Mario entro sei mesi, ma gli invia una lettera raccomandata il 31 maggio 2024 in cui chiede il pagamento della somma garantita.

Analisi:

  1. Verifica delle clausole: la fideiussione riproduce lo schema ABI (reviviscenza, sopravvivenza, a prima richiesta). Secondo il provvedimento della Banca d’Italia, tali clausole sono nulle . La nullità è parziale, quindi la garanzia resta valida senza le clausole abusive .
  2. Decadenza: poiché la clausola di rinuncia al termine semestrale è nulla (vessatoria), si applica l’art. 1957. La banca doveva agire entro sei mesi dalla scadenza (31 luglio 2023). Non avendo avviato alcuna azione giudiziale né richieste stragiudiziali entro quel termine, è decaduta dall’escussione .
  3. Strategia difensiva: Mario può opporsi al decreto ingiuntivo o proporre azione di accertamento negativo, eccependo la nullità parziale e la decadenza. Può chiedere che la fideiussione sia dichiarata estinta e che la banca restituisca eventuali pagamenti indebiti.
  4. Risultato probabile: alla luce della giurisprudenza (Cass. 27243/2024, 14687/2025), il giudice dovrebbe accogliere l’eccezione di nullità e decadenza.

8.2 Esempio 2 – Fideiussione di consumatore con clausola a prima richiesta

Scenario:

  • Lucia, persona fisica che non svolge attività d’impresa, sottoscrive una fideiussione specifica per garantire il mutuo di suo figlio. La clausola prevede che la banca possa “chiedere il pagamento immediato e a semplice richiesta” e che Lucia “rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.”.
  • La banca, due anni dopo la scadenza del mutuo, notifica a Lucia un precetto per l’intero importo residuo.

Analisi:

  1. Qualifica del fideiussore: Lucia è consumatrice. La clausola di rinuncia al termine e la previsione di pagamento immediato non sono state negoziate e sono predisposte dalla banca.
  2. Vessatorietà: secondo la Cassazione 14687/2025, la clausola a prima richiesta che deroga al termine semestrale è vessatoria e nulla se il fideiussore è consumatore . La banca deve dimostrare di aver negoziato individualmente la clausola; se non ci riesce, la clausola è nulla .
  3. Effetti: caduta la clausola, si applica l’art. 1957 e la banca è decaduta per aver agito oltre il termine. Lucia può proporre opposizione e chiedere l’annullamento del precetto.
  4. Esito: il giudice dovrebbe dichiarare la nullità della clausola e accogliere l’eccezione di decadenza. Lucia sarebbe liberata dalla garanzia.

8.3 Esempio 3 – Fideiussione con clausola a prima richiesta e garanzia autonoma

Scenario:

  • L’azienda Z SpA ottiene una linea di credito da Banca W garantita dalla fideiussione prestata da Alfa SpA. La garanzia prevede che Alfa “pagherà a semplice richiesta, senza eccezioni, quanto dovuto alla banca anche in caso di opposizione del debitore”. Il contratto richiama la natura di garanzia autonoma.
  • Dopo la risoluzione del contratto di finanziamento, la banca chiede ad Alfa di pagare € 200.000.

Analisi:

  1. Qualificazione del contratto: la clausola indica pagamento a semplice richiesta e rinuncia alle eccezioni; il contratto è definito come garanzia autonoma. Pertanto non si applicano le regole della fideiussione, compreso l’art. 1957 .
  2. Applicabilità dell’antitrust: la garanzia autonoma non rientra nella disciplina antitrust relativa allo schema ABI; tuttavia, se la clausola è stata predisposta unilateralmente e Alfa agisce come professionista, non si applica il Codice del consumo.
  3. Difese possibili: Alfa può contestare l’inesistenza del debito principale e opporre le eccezioni se non ha effettivamente rinunciato a tutte le difese. Può inoltre verificare se la clausola è stata negoziata individualmente e se la banca ha agito in abuso di diritto.

8.4 Esempio 4 – Accesso al piano del consumatore

Scenario:

  • Giovanni, dipendente, ha prestato fideiussione per il mutuo della sorella e ha accumulato debiti fiscali per € 30.000. Non riesce più a pagare le rate e teme l’esecuzione sulla sua casa.

Analisi e soluzione:

  1. Verifica delle garanzie: la fideiussione contiene clausole abusive; il legale può proporre opposizione per far dichiarare la nullità parziale e la decadenza.
  2. Avvio di procedura di sovraindebitamento: Giovanni si rivolge a un OCC e, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, predispone un piano del consumatore in cui offre ai creditori un pagamento dilazionato e proporzionale al proprio reddito.
  3. Moratoria per i creditori privilegiati: grazie all’art. 8, comma 4, L. 3/2012, è prevista una moratoria di un anno per i creditori garantiti da ipoteca . La Cassazione ha chiarito che il termine rappresenta il dies a quo per l’inizio dei pagamenti, non il termine entro cui soddisfare integralmente il credito .
  4. Esdebitazione finale: dopo l’esecuzione del piano, Giovanni può ottenere la cancellazione delle obbligazioni residue e liberarsi dalle garanzie.

9 Conclusione

Le clausole abusive nei contratti di garanzia rappresentano uno dei principali fattori di rischio per fideiussori e garanti. Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana ha compiuto passi decisivi nel riconoscere la nullità delle clausole che riproducono lo schema ABI e di quelle che derogano ingiustamente all’art. 1957 c.c. Il provvedimento della Banca d’Italia ha sancito l’illegittimità delle clausole di reviviscenza, a prima richiesta e sopravvivenza ; le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le fideiussioni sono solo parzialmente nulle ; la giurisprudenza più recente ha confermato che la clausola “a prima richiesta” è vessatoria quando imposta a un consumatore e che la sola clausola non basta a qualificare la garanzia come autonoma .

Per il garante è fondamentale:

  • Analizzare attentamente il contratto per individuare clausole abusive;
  • Agire tempestivamente, opponendo la nullità o la decadenza nel primo atto utile;
  • Valutare la propria qualifica di consumatore o professionista per applicare la disciplina corretta;
  • Sfruttare gli strumenti alternativi (definizione agevolata, piano del consumatore, composizione negoziata) per gestire il debito complessivo;
  • Rivolgersi a professionisti esperti per evitare errori procedurali e sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla legge.

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  • Analisi scrupolosa del contratto di garanzia per individuare clausole abusive e violazioni antitrust;
  • Redazione di ricorsi per far dichiarare la nullità parziale, eccepire la decadenza o contestare il decreto ingiuntivo;
  • Sospensione delle azioni esecutive attraverso istanze al giudice o accordi stragiudiziali;
  • Trattative con banche e Agenzia delle Entrate per ottenere saldo e stralcio, piani di rientro o rottamazioni;
  • Predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione tramite gli Organismi di Composizione della Crisi, fino all’esdebitazione finale.

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