Atto di precetto e interessi di mora: come difendersi

Introduzione

Ricevere un atto di precetto è una delle esperienze più delicate per un debitore o per un contribuente. Dal momento della notifica decorre un termine di dieci giorni (o quindici nel caso di precetto di rilascio) entro il quale bisogna adempiere all’obbligazione altrimenti il creditore può avviare l’esecuzione forzata su beni, stipendi o conti correnti. Molti debitori ignorano che l’ordinamento offre strumenti di difesa e strategie legali per bloccare o sospendere l’esecuzione, contestare vizi formali o sostanziali, rideterminare il debito o ristrutturarlo. Nei casi di cartelle esattoriali o debiti tributari, esistono inoltre procedure agevolative (rottamazioni, definizioni agevolate) che permettono di estinguere i carichi con il pagamento del solo capitale senza sanzioni né interessi di mora. Se non si agisce tempestivamente, le azioni esecutive proseguono e il pignoramento diventa realtà.

In questo articolo – aggiornato a dicembre 2025 – analizziamo la disciplina dell’atto di precetto e degli interessi di mora, evidenziando le norme, i termini e la giurisprudenza più recente, e descriviamo passo per passo come un debitore può difendersi. Il taglio è pratico e professionale, ma con tono divulgativo: l’obiettivo è fornire strumenti concreti a imprenditori, professionisti e privati che ricevono una intimazione di pagamento. Illustreremo:

  • la forma e i contenuti obbligatori del precetto (art. 480 c.p.c.) e i vizi che possono comportarne l’invalidità;
  • la distinzione tra interessi legali, interessi moratori e interessi compensativi, spiegando quando decorrono e come si calcolano;
  • le procedure di opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.), con i termini e i motivi di impugnazione;
  • le strategie per sospendere l’esecuzione, rinegoziare il debito o estinguerlo attraverso piani di rientro e procedure di sovraindebitamento;
  • i rimedi alternativi come rottamazione quater e definizione agevolata, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente e esperto negoziatore;
  • errori comuni da evitare, consigli pratici, un’ampia sezione di FAQ e simulazioni numeriche.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con anni di esperienza nel diritto bancario, esecutivo e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza giudiziale e stragiudiziale nei contenziosi bancari, nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari, nelle cartelle esattoriali, nei sequestri, nelle ipoteche e nei fermi amministrativi.

  • Cassazionista: può patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione;
  • Coordinatore di professionisti: dirige un pool di avvocati civilisti, tributaristi e penalisti, fiscalisti e commercialisti, in grado di gestire l’intero ciclo del debito;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), ora confluita nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII);
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): può assistere i debitori nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: supporta le imprese nella negoziazione con i creditori e nelle procedure di composizione negoziata.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team possono analizzare gli atti di precetto, verificare la regolarità delle notifiche e dei titoli esecutivi, predisporre ricorsi in opposizione, chiedere la sospensione del titolo o dell’esecuzione, negoziare piani di rientro e accedere alle procedure di sovraindebitamento e di definizione agevolata. La sinergia tra avvocati e commercialisti consente di individuare soluzioni personalizzate, con un approccio difensivo e orientato alla salvaguardia del patrimonio e dell’azienda.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Forma e contenuti del precetto (art. 480 c.p.c.)

L’atto di precetto è disciplinato dall’art. 480 del codice di procedura civile. La norma, modificata dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022 e D.Lgs. 164/2024), stabilisce che il precetto deve essere redatto in forma scritta, con data e firma, e contenere:

  • le generalità delle parti (creditore e debitore) e l’indicazione del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, cartella di pagamento, ecc.);
  • l’intimazione al debitore di adempiere l’obbligazione entro un termine non inferiore a dieci giorni (quindici per i precetti di rilascio) dalla notifica;
  • la data di notificazione del titolo esecutivo oppure la trascrizione integrale del titolo quando non è stato precedentemente notificato ;
  • l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione (tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza o domicilio) e del domicilio o indirizzo PEC del creditore; la riforma prevede che, in mancanza di tali indicazioni, l’opposizione debba essere proposta davanti al tribunale del luogo di notificazione del precetto ;
  • il richiamo alla possibilità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento, informando il debitore che può rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi o a un professionista per proporre un piano ai creditori . La mancata indicazione di questo avvertimento, secondo la Cassazione, costituisce irregolarità non invalidante ma può essere eccepita con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.;
  • la quantificazione del credito con l’indicazione del capitale, degli interessi e delle spese. La dottrina sottolinea che la mancata indicazione delle somme non comporta nullità, ma è prassi indicare l’importo per evitare contestazioni ;
  • la firma del difensore o del creditore munito di procura e la notifica personale al debitore (non più al difensore) introdotta dalla riforma.

1.2 Efficacia e scadenza del precetto (art. 481 c.p.c.)

L’atto di precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione. L’art. 481 c.p.c. prevede che decorso tale termine il precetto deve essere nuovamente notificato prima di procedere all’esecuzione . La sospensione degli effetti può verificarsi:

  • quando viene proposta opposizione al precetto ex art. 615 o 617 c.p.c.; in tal caso il termine di 90 giorni è sospeso fino alla conclusione del giudizio ;
  • quando il creditore sospende volontariamente l’esecuzione o effettua trattative con il debitore.

Si noti che la prescrizione del titolo esecutivo resta disciplinata dalle norme sostanziali (10 anni per le sentenze), mentre il precetto deve essere rinnovato ogni volta che trascorrono 90 giorni senza l’inizio dell’esecuzione.

1.3 Titolo esecutivo e notifica

L’art. 479 c.p.c. dispone che, salvo diversa previsione di legge, il titolo esecutivo deve essere notificato prima del precetto. La mancata notifica non incide sul diritto di procedere all’esecuzione ma comporta la nullità del precetto e degli atti successivi, vizio che va fatto valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21348/2025 ha precisato che, quando il precetto è notificato senza la preventiva o contestuale notifica del titolo, la doglianza riguarda un vizio formale degli atti e non incide sulla sussistenza del diritto del creditore . Pertanto il rimedio corretto è l’opposizione agli atti esecutivi e la sentenza che la decide è impugnabile solo con ricorso per cassazione .

Inoltre, l’ordinanza n. 51/2023 della Cassazione ha stabilito che, quando il debitore contesta l’inesistenza della notifica del titolo, l’onere di dimostrare l’avvenuta notificazione grava sul creditore; il creditore non può limitarsi a depositare la copia del titolo munita di formula esecutiva, ma deve produrre la relata di notifica . La Corte ha riconosciuto che per il debitore è praticamente impossibile provare un fatto negativo (non aver ricevuto la notifica), mentre il creditore può facilmente provare l’avvenuta notifica .

Questa impostazione tutela il debitore, che potrà impugnare efficacemente i precetti non preceduti dalla notifica del titolo.

1.4 Tipologie di interessi: legali, moratori, compensativi

L’atto di precetto deve contenere l’indicazione degli interessi maturati dalla data di formazione del titolo fino alla notifica. È quindi essenziale comprendere le differenze tra i vari tipi di interessi previsti dall’ordinamento.

1.4.1 Interessi legali (art. 1284 c.c.)

L’art. 1284 del codice civile stabilisce che, se le parti non hanno determinato un tasso d’interesse, si applica il saggio degli interessi legali, originariamente fissato al 5% ma soggetto a variazioni periodiche mediante decreto del Ministro dell’Economia. Dal 1° gennaio 2025 il tasso legale è stato ridotto al 2% per effetto del decreto ministeriale 10 dicembre 2024 . Il tasso può essere modificato annualmente e si applica automaticamente quando manca un accordo tra le parti o un tasso specifico previsto dalla legge.

Il comma 2 dell’art. 1284 dispone che gli interessi convenzionali devono essere determinati per iscritto, pena la nullità della clausola; il comma 4 prevede che dal momento della domanda giudiziale (o della costituzione in mora) il tasso legale applicabile è quello previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali secondo il D.Lgs. 231/2002 . Ciò significa che se il creditore agisce in giudizio chiedendo interessi legali, a partire dalla data della domanda il tasso è elevato al tasso moratorio previsto per le transazioni commerciali (c.d. super-interessi).

Tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12449/2024, hanno chiarito che se la sentenza di merito si limita a condannare il debitore al pagamento degli “interessi legali” senza specificare il tipo di interesse, si applica solo il tasso legale ordinario e non il tasso moratorio; il giudice dell’esecuzione non può integrare il titolo esecutivo specificando un tasso diverso . La stessa regola vale per il precetto: il creditore non può pretenderne la maggiorazione in sede esecutiva se il titolo non la prevede espressamente.

1.4.2 Interessi moratori nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002)

Nelle transazioni commerciali (scambi tra imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione) il D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore il diritto agli interessi moratori sulle somme scadute. L’art. 5 stabilisce che gli interessi moratori sono determinati al tasso di riferimento comunicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Il tasso di riferimento è pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali (6 punti fino al 2022). Per il primo semestre 2025 il MEF ha determinato il tasso di riferimento al 3,15% e per il secondo semestre 2025 al 2,15% . Gli interessi moratori decorrono automaticamente dallo scadere del termine di pagamento; le parti possono pattuire un tasso diverso, ma non inferiore al tasso legale di mora.

L’art. 1284 c.c. rimanda a tale disciplina anche per i super-interessi: dal giorno della domanda giudiziale, in assenza di accordo, gli interessi sono dovuti al tasso per i ritardi nelle transazioni commerciali. La Cassazione con ordinanza n. 7677/2025 ha precisato che il tasso di cui al quarto comma dell’art. 1284 si applica anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuali o da atti illeciti, non solo alle obbligazioni contrattuali . L’ordinanza afferma che il saggio d’interessi previsto dal quarto comma “non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle” , e che alle obbligazioni restitutorie è sempre applicabile il saggio di interesse ex art. 1284, comma 4 .

1.4.3 Interessi moratori e debiti della Pubblica Amministrazione

Quando il debitore è la Pubblica Amministrazione (P.A.), la giurisprudenza richiede la costituzione in mora mediante una intimazione scritta affinché maturino gli interessi moratori. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 13249/2025, hanno affermato che nei contratti della P.A. la natura “quérable” dell’obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente la costituzione in mora; occorre un atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. perché sorga l’obbligo di pagare interessi e risarcire il maggior danno . In caso di ritardo colpevole nell’espletamento della procedura di liquidazione, la P.A. è comunque tenuta a corrispondere gli interessi moratori, indipendentemente dalla emissione del mandato di pagamento . La Corte ha ribadito che le regole di diritto privato sull’esatto adempimento (artt. 1218 e 1224 c.c.) si applicano anche ai debiti della P.A. e che l’eventuale lentezza degli adempimenti contabili non può giustificare la sottrazione agli interessi .

1.4.4 Interessi moratori e usura

L’art. 644 c.p. e la Legge 108/1996 disciplinano il reato di usura e fissano un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Per determinare il tasso soglia si fa riferimento ai Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) pubblicati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e della Banca d’Italia. Per gli interessi moratori, la giurisprudenza ritiene che non siano conteggiati nel TEGM ma debbano essere confrontati con il TEGM maggiorato di 2,1 punti percentuali. Il Tribunale di Parma (sentenza 18 febbraio 2021, n. 266) ha affermato che il tasso degli interessi moratori ha funzione sanzionatoria e non è suscettibile di determinare il superamento del limite di cui all’art. 644 c.p.; la soglia di usura per i moratori deve essere individuata utilizzando il TEGM maggiorato di 2,1 punti . Di conseguenza la clausola che prevede interessi moratori non è di per sé illecita se il tasso è superiore a quello dei corrispettivi; l’usurarietà va valutata solo se il tasso eccede la soglia maggiorata.

In presenza di interessi usurari, l’art. 1815 c.c. prevede che non sono dovuti né gli interessi corrispettivi né gli interessi moratori, e l’art. 644 c.p. sanziona penalmente chi applica tassi usurari. La banca o il creditore che abbia applicato interessi oltre soglia deve restituire quanto percepito a titolo di interessi illegittimi.

1.4.5 Distinzione fra interessi corrispettivi, compensativi e moratori; divieto di cumulo

Per valutare l’esattezza degli importi indicati nel precetto occorre saper distinguere tra le diverse categorie di interessi e comprendere quali siano legittimamente reclamabili dal creditore. Gli interessi corrispettivi sono quelli pattuiti per la concessione del denaro o per la dilazione nel pagamento e rappresentano il “prezzo” della disponibilità del capitale. Gli interessi compensativi (o di rivalutazione) hanno invece funzione risarcitoria: servono a compensare il creditore per l’inadempimento o per la perdita del potere di acquisto del denaro nel periodo in cui la somma non è stata pagata. Gli interessi moratori operano, infine, nella fase patologica del rapporto e rappresentano un risarcimento predeterminato del danno causato dal ritardo; essi decorrono dalla data della costituzione in mora e sono equiparati a una clausola penale .

È importante sottolineare che le diverse categorie di interessi non si sommano. Al verificarsi della mora, il tasso moratorio sostituisce il tasso corrispettivo e non si aggiunge ad esso . La Cassazione ha chiarito che sulla rata scaduta di un mutuo maturano esclusivamente gli interessi moratori e che parlare di “cumulo” è giuridicamente infondato . Nel calcolo dell’importo dovuto nel precetto, pertanto, bisogna verificare che non siano stati cumulati interessi corrispettivi e moratori sulla medesima somma e che eventuali interessi compensativi siano liquidati dal giudice all’interno del titolo.

Nel valutare la pretesa del creditore bisogna infine considerare l’applicazione dell’art. 1815 c.c., secondo il quale se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ; tale norma si applica anche agli interessi moratori e comporta la gratuità del finanziamento se il tasso supera il limite previsto dalla legge .

1.4.6 Evoluzione del tasso legale: dal 2014 al 2025

L’aliquota degli interessi legali cambia nel tempo in base ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 1284 c.c. Conoscere l’andamento del tasso legale è essenziale per determinare con precisione l’ammontare dovuto. Negli ultimi anni il tasso legale ha subito oscillazioni significative:

  • 2014‑2015 – A seguito della crisi economica e delle politiche monetarie espansive, il tasso legale è stato progressivamente ridotto dall’1% allo 0,5% e poi allo 0,2%.
  • 2016‑2021 – L’aliquota è rimasta particolarmente bassa: 0,1% nel 2016‑2017, 0,3% nel 2018, 0,5% nel 2019, 0,05% nel 2020 e di nuovo 0,01% nel 2021. Questi valori testimoniano l’orientamento verso un costo del denaro quasi nullo, coerente con i tassi di interesse della Banca Centrale Europea.
  • 2022‑2024 – Con l’aumento dell’inflazione il tasso legale è stato adeguato: 1,25% nel 2022, 5% nel 2024. La legge prevede che il tasso venga aggiornato tenendo conto dell’andamento economico e finanziario.
  • 2025 – Il decreto MEF del 10 dicembre 2024 ha fissato il tasso legale al 2% a decorrere dal 1° gennaio 2025 . Si tratta di una riduzione rispetto al 5% del 2024, in considerazione della flessione dell’inflazione. Questo tasso resta valido per l’intero 2025 salvo ulteriore decreto.

Quando il credito è maturato in anni diversi, occorre applicare il tasso legale vigente nei diversi periodi. Per esempio, per un debito sorto nel 2020 si applicherà il tasso dello 0,05% fino al 31 dicembre 2021, poi l’1,25% per il 2022, il 5% per il 2024 e il 2% dal 2025. Nel precetto è quindi opportuno indicare le varie frazioni di interesse per consentire la verifica da parte del debitore.

1.5 Giurisprudenza recente sull’opposizione a precetto

La Corte di Cassazione ha emanato numerose pronunce che precisano gli effetti e le modalità di impugnazione del precetto:

  • Ordinanza n. 21348/2025 – La mancata notifica del titolo esecutivo o l’irregolarità della sua notificazione è un vizio formale che non incide sul diritto sostanziale del creditore; deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la sentenza che decide l’opposizione è impugnabile solo con ricorso per cassazione .
  • Ordinanza n. 51/2023 – In caso di opposizione per mancata notifica del titolo, l’onere della prova dell’avvenuta notificazione spetta al creditore; il debitore non deve provare un fatto negativo .
  • Ordinanza n. 7677/2025 – I “super-interessi” ex art. 1284, comma 4, si applicano non solo alle obbligazioni contrattuali ma anche a quelle extracontrattuali o restitutorie .
  • Sentenza n. 12449/2024 (Sezioni Unite) – Quando il giudice di merito condanna al pagamento di “interessi legali” senza specificare il tasso, si applica soltanto il tasso legale ordinario e il giudice dell’esecuzione non può integrare il titolo applicando il tasso per le transazioni commerciali .
  • Sentenza n. 13249/2025 (Sezioni Unite) – Per i debiti della P.A. occorre la costituzione in mora con intimazione scritta affinché maturino gli interessi moratori; il semplice ritardo del pagamento non è sufficiente .

Queste pronunce delineano un quadro chiaro: il debitore dispone di rimedi efficaci per contestare i vizi del precetto, ma deve rispettare termini e procedure specifiche; il creditore, dal canto suo, deve curare la notifica del titolo e del precetto, indicare correttamente importi e interessi e non può pretendere tassi superiori a quelli previsti dal titolo o dalla legge.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica del precetto

2.1 Ricezione del precetto: cosa fare subito

  1. Verificare il contenuto e la forma: accertarsi che il precetto indichi il titolo esecutivo, la data di notifica del titolo, il giudice competente, l’indirizzo PEC del creditore, l’avvertimento sulla procedura di sovraindebitamento e la firma. Se mancano tali elementi, il precetto può essere viziato.
  2. Controllare il titolo esecutivo: verificare che sia stato effettivamente notificato e che sia valido (es. decreto ingiuntivo passato in giudicato, sentenza esecutiva, assegno protestato). Se la notifica del titolo è irregolare o mancante, il vizio va fatto valere con opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni .
  3. Calcolare i termini: il debitore ha almeno 10 giorni per pagare o per impugnare; se il precetto riguarda il rilascio di un immobile, il termine è di 15 giorni; se si vuole proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine è di 20 giorni dalla notifica del precetto o dalla scoperta del vizio .
  4. Valutare la propria situazione: determinare se il debito è dovuto, se vi sono vizi formali, se il titolo è prescritto o se l’importo richiesto è corretto (capitale, interessi e spese). In caso di dubbi, è consigliabile consultare un professionista.
  5. Raccogliere documenti: conservare la copia del precetto e del titolo, eventuali ricevute di pagamento, corrispondenza con il creditore e prove di comunicazioni; servono per predisporre l’opposizione o per trattative.
  6. Valutare soluzioni stragiudiziali: spesso è possibile negoziare un piano di rientro o aderire a procedure di definizione agevolata per evitare l’esecuzione; conviene agire prima che scada il termine di 10 giorni.

2.2 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione è lo strumento con cui il debitore contesta l’esistenza o la validità del titolo esecutivo oppure afferma che il credito è estinto, prescritto o non dovuto.

  • Quando proporla: può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (opposizione preventiva) o dopo l’inizio (opposizione successiva). Nel primo caso la si introduce con un atto di citazione davanti al tribunale competente; nel secondo caso con un ricorso al giudice dell’esecuzione .
  • Termini: non esiste un termine fisso, ma l’opposizione deve essere proposta prima che l’esecuzione giunga a compimento (ad esempio prima della vendita dei beni o della distribuzione del ricavato). In caso contrario è inammissibile .
  • Sospensione del titolo: l’opponente può chiedere la sospensione della efficacia esecutiva del titolo se esistono gravi motivi; il giudice decide con ordinanza motivata.
  • Casi tipici: estinzione o pagamento del debito; prescrizione; invalidità del titolo (decreto ingiuntivo non esecutivo, sentenza annullata); mancanza di legittimazione del creditore; pignorabilità limitata di beni; usura e tassi illegittimi.

2.3 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi serve a contestare vizi formali del precetto o di altri atti della procedura esecutiva (notificazioni, pignoramenti, formalità).

  • Termine perentorio: deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla sua conoscenza . Se il vizio è occulto, il termine decorre dalla scoperta.
  • Quando proporla: prima dell’inizio dell’esecuzione, con atto di citazione; dopo l’inizio, con ricorso al giudice dell’esecuzione; la decisione è resa con ordinanza o sentenza .
  • Vizi tipici: mancanza della data di notifica del titolo nel precetto; assenza di indicazione del giudice o del domicilio/PEC del creditore; mancata o irregolare notifica del titolo; importi errati; omissione dell’avvertimento sul sovraindebitamento; difetti di sottoscrizione .
  • Impugnazione: la decisione su un’opposizione ex art. 617 non è appellabile ma impugnabile solo con ricorso per cassazione .

2.4 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

Se l’esecuzione colpisce beni di un terzo estraneo al debito (ad esempio, beni in comproprietà o intestati a un familiare), il terzo può proporre opposizione per far dichiarare l’impropria soggezione del bene al pignoramento. Non rientra nella tematica dell’atto di precetto ma è rilevante per la tutela del patrimonio familiare.

2.5 Effetti dell’opposizione sulla scadenza del precetto

L’opposizione, sia ex art. 615 sia ex art. 617, sospende il termine di 90 giorni entro il quale il precetto conserva efficacia . Se l’opposizione viene accolta, gli atti esecutivi sono annullati; se è respinta, la sospensione cessa e l’esecuzione può riprendere. È quindi fondamentale depositare l’opposizione prima che scada il termine di 90 giorni, altrimenti il precetto si estingue e dovrà essere notificato nuovamente.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestazione dell’importo e degli interessi

Il debitore può contestare la quantificazione del capitale e degli interessi esposti nel precetto. Tra le principali eccezioni:

  1. Calcolo errato degli interessi: spesso il creditore applica tassi non previsti dal titolo. Se la sentenza o il decreto ingiuntivo prevedono “interessi legali” senza indicarne la misura, si applica il tasso legale ordinario (2% dal 2025) e non il tasso per le transazioni commerciali . L’esecuzione non può integrare il titolo.
  2. Decorrenza degli interessi: gli interessi moratori decorrono dal momento della costituzione in mora (diffida, notula, domanda giudiziale). La Cassazione n. 15527/2025 (citata da NJus) ha chiarito che, per i compensi professionali degli avvocati, si applica il tasso delle transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/2002 e gli interessi decorrono dalla notula o dalla domanda, non dalla liquidazione giudiziale. Analogamente, per gli altri professionisti e fornitori.
  3. Usura: se i tassi applicati (compresi i moratori) superano il tasso soglia (TEGM + 2,1 punti), l’intero patto sugli interessi è nullo e non sono dovuti interessi né corrispettivi né moratori. Occorre confrontare il tasso previsto nel contratto con i TEGM pubblicati dalla Banca d’Italia e dalla MEF.
  4. Anatocismo: la capitalizzazione periodica degli interessi sugli interessi (anatocismo) è vietata salvo che ricorrano le condizioni dell’art. 1283 c.c. (patti posteriori). Nei rapporti bancari la giurisprudenza ha dichiarato nulla la clausola di anatocismo e ha riconosciuto l’obbligo di restituire gli interessi illegittimamente capitalizzati.
  5. Nullità di clausole contrattuali: in contratti di mutuo o finanziamento, la Cassazione n. 5841/2025 (mutuo solutorio) ha esaminato la nullità di alcune clausole e la restituzione di somme; le questioni sugli interessi usurari, anatocistici o non pattuiti devono essere sollevate con opposizione all’esecuzione.

3.2 Contestazione della legittimazione attiva del creditore

La legittimazione ad agire in via esecutiva compete al titolare del credito. Se il credito è stato ceduto o se l’avvocato agisce in proprio per spese processuali senza essere cessionario, la legittimazione va provata. La Cassazione ha più volte dichiarato nullo il precetto notificato dall’avvocato in proprio per le spese quando la sentenza non contiene la distrazione delle spese o quando non vi è cessione del credito; l’intimazione deve essere fatta dal cliente. In tali casi si propone opposizione all’esecuzione.

3.3 Invocare l’estinzione o la prescrizione del credito

Il debitore può provare di aver pagato in tutto o in parte la somma dovuta. È utile produrre ricevute, bonifici o quietanze. La prescrizione decorre secondo la natura del credito: dieci anni per crediti derivanti da sentenza, cinque per canoni di locazione, tre per interessi, ecc. Se la prescrizione è maturata, si propone opposizione all’esecuzione. Anche la decadenza di un decreto ingiuntivo (mancata notifica entro 60 giorni) è eccepibile.

3.4 Sospensione dell’esecuzione e soluzioni negoziali

Oltre all’opposizione, il debitore può chiedere al giudice la sospensione del titolo (art. 615) o dell’esecuzione (artt. 623 e 624 c.p.c.) in presenza di gravi motivi. Nel caso di debiti tributari o contributivi, è possibile ottenere la sospensione amministrativa presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione presentando ricorsi o chiedendo il riesame del carico. In molti casi, tuttavia, la soluzione più efficace è negoziare con il creditore un piano di rientro o una transazione stragiudiziale. Se il debito deriva da un finanziamento bancario, il debitore può richiedere la rinegoziazione del tasso o l’allungamento del piano; se deriva da cartelle esattoriali, può aderire a procedure agevolate.

3.5 Vizi di notificazione e sanatorie

La notifica del precetto e del titolo può essere viziata per errata indicazione dell’indirizzo, inesistenza dell’agente notificatore, notifica a mezzo posta non conforme, mancata indicazione della data. Secondo la Cassazione, l’opposizione a precetto non sana la mancata notifica del titolo: il fatto che il debitore proponga opposizione dimostra solo la conoscenza del precetto ma non la conoscenza del titolo . Se il titolo non è conosciuto, il vizio permane e va eccepito.

Altri vizi di notifica riguardano la irregolarità della notificazione via PEC (invio da una casella non certificata o sottoscrizione con firma digitale non valida), la notifica a mezzo posta priva dell’avviso di ricevimento e la mancata indicazione della data di consegna. La Corte di Cassazione ha affermato che la notifica eseguita presso un domicilio digitale sbagliato è nulla e che tale vizio non può essere sanato dal semplice ricevimento del precetto. È necessario che la notifica avvenga presso il corretto indirizzo PEC risultante dai registri pubblici (INI-PEC, REGIND-E) e sia munita di firma digitale valida.

Se i vizi di notifica vengono sanati (ad esempio il debitore riceve successivamente il titolo e non solleva tempestivamente l’eccezione), la procedura esecutiva prosegue: la sanatoria opera retroattivamente ma non fa venir meno le spese. Per questo è fondamentale sollevare l’eccezione nei termini. Un aspetto cruciale introdotto dalla riforma Cartabia è la notifica personale del precetto: dal 2023 non è più sufficiente notificare al difensore domiciliatario; il precetto deve essere consegnato direttamente al debitore o al suo domicilio digitale . La violazione di tale regola è un vizio formale che può essere fatto valere con opposizione.

3.6 Vizi della cartella di pagamento e dei ruoli esattoriali

Quando il precetto proviene dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, il titolo è costituito dalla cartella di pagamento o dall’avviso di accertamento esecutivo. È opportuno verificare:

  • la motivazione della cartella (indicazione delle ragioni, del tributo e dei calcoli);
  • l’estratto di ruolo: va chiesto all’Agenzia per verificare la legittimità dell’iscrizione;
  • l’eventuale sospensione (per rottamazione, rateazione o sospensione giudiziale);
  • la correttezza degli interessi e delle sanzioni: in alcune definizioni agevolate non sono dovuti interessi di mora.

Vizi quali la carenza di motivazione, la mancata sottoscrizione o la notifica irregolare devono essere fatti valere con ricorso al giudice tributario o con opposizione all’esecuzione; la giurisprudenza è variegata e richiede consulenza specialistica.

3.7 Debitori consumatori e piani di sovraindebitamento

Per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia), la Legge 3/2012 e il CCII offrono procedure concorsuali che permettono di ottenere il blocco delle esecuzioni e la ristrutturazione del debito. È fondamentale rivolgersi a un OCC e presentare domanda al tribunale competente. Il giudice può sospendere le esecuzioni in corso e omologare il piano anche senza il consenso di tutti i creditori, purché sia assicurata una soddisfazione adeguata.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Oltre alle opposizioni processuali, l’ordinamento mette a disposizione del debitore una serie di strumenti che consentono di estinguere o ridurre i debiti e di evitare l’emissione o l’efficacia del precetto.

4.1 Rottamazione Quater e definizione agevolata

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑232, L. 197/2022) ha introdotto la Rottamazione Quater: i contribuenti possono estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e gli interessi iscritti a ruolo, senza sanzioni né interessi di mora .

Le principali caratteristiche sono:

  • Ambito: comprende ruoli relativi a imposte, contributi previdenziali, multe stradali e sanzioni amministrative; sono esclusi i crediti da aiuti di Stato e le sanzioni della Corte dei Conti .
  • Domanda: deve essere presentata entro 30 aprile 2025 mediante area riservata o PEC; il contribuente indica i carichi che intende definire .
  • Pagamento: unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure rateizzazione in 10 rate semestrali; il tasso d’interesse sulle rate è 2% annuo a decorrere dal 1º novembre 2023 . Le prime due rate scadono il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025, le successive a febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2026‑2027 .
  • Effetti: la presentazione della domanda sospende le azioni esecutive e cautelari e i termini di prescrizione; il pagamento della prima rata perfeziona la definizione, mentre l’omesso pagamento di una rata comporta la decadenza e la ripresa delle azioni .

Il Decreto Milleproroghe 2024 (DL 202/2024) e la legge di conversione L. 15/2025 hanno riaperto i termini per chi era decaduto dalla Rottamazione Quater, consentendo la reammissione: è possibile presentare una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e pagare il residuo secondo le scadenze previste .

4.2 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è una procedura di composizione della crisi prevista dagli artt. 65 ss. del CCII, destinata alle persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale. Essa consente al debitore di proporre un piano di ristrutturazione con pagamento parziale o dilazionato e ottenere l’omologazione anche senza il consenso dei creditori. Le caratteristiche principali sono:

  • Sospensione delle esecuzioni: al momento della presentazione della domanda, il giudice può sospendere tutte le azioni esecutive individuali e le misure cautelari .
  • Pagamento sostenibile: il piano deve prevedere rate compatibili con il reddito residuo, eventualmente con stralcio parziale del debito; può consentire di mantenere l’abitazione principale .
  • Durata e esdebitazione: una volta eseguito il piano, il giudice dichiara l’esdebitazione; eventuali contenziosi pendenti con i creditori si estinguono .

Oltre a queste caratteristiche di base, il piano del consumatore è disciplinato dagli artt. 66‑73 CCII. Il consumatore sovraindebitato è definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale . Possono accedere al piano anche gli ex imprenditori che hanno cessato l’attività. Il piano prevede la nomina di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che assiste il debitore nella predisposizione della proposta e nella verifica della meritevolezza (assenza di colpa grave o dolo nella formazione dell’indebitamento).

Il piano può prevedere: (i) il pagamento integrale o parziale dei creditori, con eventuali moratorie sul pagamento degli interessi; (ii) la suddivisione in classi dei creditori con trattamenti differenziati; (iii) la mantenimento dell’abitazione principale mediante l’esdebitazione del mutuo residuo a certe condizioni; (iv) la possibilità di proporre ai creditori la cessione di beni futuri o la cessione del quinto dello stipendio. La Corte di Cassazione (ord. 9549/2025) ha riconosciuto che il piano può prevedere una moratoria di 12 mesi nel pagamento di determinate classi di crediti senza violare i diritti dei creditori, purché la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

La procedura si conclude con l’omologa del tribunale: se tutti i creditori aderiscono o non presentano opposizione, il piano è approvato; se alcuni creditori si oppongono, il giudice valuta la fattibilità e la convenienza della proposta e può confermare il piano anche senza il consenso unanime. Dopo il completamento del piano, il debitore ottiene la esdebitazione e i creditori non possono più agire in via esecutiva. Nei tre anni successivi, tuttavia, il debitore deve astenersi dal contrarre nuovi debiti che non sia in grado di pagare, pena la revoca del beneficio.

4.3 Accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione è destinato a debitori (consumatori o imprenditori sotto soglia) che possiedono una maggioranza di consensi tra i creditori. Richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti e l’omologazione del tribunale. Ha effetti simili al piano del consumatore: sospende le esecuzioni e permette la rinegoziazione delle scadenze, ma richiede un maggior coinvolgimento dei creditori .

L’accordo di ristrutturazione è regolato dagli artt. 75‑83 CCII. Possono accedervi i debitori non fallibili con debiti superiori a quelli gestibili con il piano del consumatore. La proposta deve essere formulata con l’assistenza dell’OCC e depositata presso il tribunale competente. Successivamente viene aperta una procedura nella quale i creditori sono convocati per esprimere il proprio voto; è necessario il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ammessi al voto. Se la maggioranza è raggiunta, l’accordo viene depositato e si chiede l’omologazione; se la maggioranza non è raggiunta, il giudice può convertire la procedura in liquidazione controllata.

Le principali differenze rispetto al piano del consumatore sono: (i) la necessità della maggioranza dei creditori, che conferisce all’accordo una natura più negoziale; (ii) la possibilità di includere anche imprenditori agricoli o piccoli imprenditori; (iii) l’obbligo di trattare tutti i creditori (non solo quelli aderenti); (iv) l’efficacia inter partes: l’accordo omologato vincola i creditori dissenzienti ma non i creditori privilegiati che non hanno aderito, a meno che ricevano comunque un pagamento integrale. Per i debitori, l’accordo rappresenta una via per evitare la liquidazione e per assicurare la continuità economica.

4.4 Liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente

Quando il debitore non può sostenere un piano di rientro, può accedere alla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): cede tutti i suoi beni liquidabili e, al termine della procedura, il giudice può dichiarare la esdebitazione per la parte residua .

Per le persone prive di beni e di reddito, il CCII ha introdotto l’esdebitazione dell’incapiente, che consente di ottenere il beneficio senza alcun pagamento, a condizione di dimostrare buona fede e collaborazione .

La liquidazione controllata del sovraindebitato è disciplinata dagli artt. 268‑277 CCII. Il debitore presenta una domanda al tribunale con l’indicazione dei beni e dei debiti; il giudice nomina un liquidatore che provvede a vendere i beni non indispensabili. Durante la procedura tutte le azioni esecutive sono sospese e i creditori sono invitati a insinuarsi al passivo. Una volta conclusa la liquidazione e distribuito il ricavato, il giudice emette il decreto di esdebitazione per i debiti residui, salvo quelli non ammissibili (ad esempio obblighi alimentari o debiti per risarcimento da fatto illecito). La procedura ha una durata variabile, generalmente tra tre e cinque anni, e consente al debitore di ripartire senza debiti.

L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) è riservata a chi, pur essendo sovraindebitato, non possiede alcun bene liquidabile e non dispone di redditi oltre il minimo vitale. In questo caso, il tribunale può concedere la cancellazione dei debiti senza alcun pagamento, previa verifica della buona fede e dell’impossibilità oggettiva di soddisfare i creditori. L’esdebitazione dell’incapiente può essere richiesta una sola volta nella vita; dopo tre anni il debitore può tornare a contrarre debiti e non può essere perseguito per i debiti cancellati. Questo istituto rappresenta una tutela estrema per chi si trova in condizione di particolare vulnerabilità.

4.5 Esperto negoziatore della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 ha istituito la procedura di composizione negoziata della crisi con la figura dell’esperto negoziatore. L’imprenditore in difficoltà può presentare istanza alla Camera di commercio e farsi assistere da un esperto indipendente; durante la procedura sono sospese le azioni esecutive e cautelari, e si possono negoziare piani di risanamento con i creditori .

Questa procedura è finalizzata a prevenire l’insolvenza e a preservare la continuità aziendale. L’esperto – selezionato dagli elenchi tenuti presso le Camere di commercio – analizza la situazione economica e finanziaria dell’impresa, elabora un piano di risanamento e assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori, con gli istituti di credito e con l’amministrazione finanziaria. Durante la composizione negoziata è possibile richiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive per tutta la durata delle trattative; tali misure possono essere prorogate se c’è la ragionevole prospettiva di concludere un accordo.

Se l’accordo viene raggiunto, può essere omologato dal tribunale e produce effetti simili all’accordo di ristrutturazione: sospende le esecuzioni, prevede la ristrutturazione dei debiti e la continuità dell’attività. Se non viene raggiunto, l’esperto segnala al tribunale l’esito negativo e l’imprenditore può accedere ad altre procedure, come il concordato semplificato o la liquidazione giudiziale. Per i debitori che rischiano precetti e pignoramenti, l’accesso alla composizione negoziata può offrire un’ancora di salvezza: la procedura blocca l’esecuzione e consente di trattare con i creditori per trovare una soluzione.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare il precetto: molti debitori pensano che il creditore non proseguirà; in realtà, se non si paga o non si impugna, l’esecuzione inizia rapidamente e il pignoramento è imminente. Occorre agire entro i 10 giorni.
  2. Non verificare la notifica del titolo: la mancata notifica del titolo è un vizio formale che rende nullo il precetto; va contestato con opposizione ex art. 617 entro 20 giorni .
  3. Confondere le opposizioni: l’opposizione all’esecuzione (art. 615) riguarda il diritto sostanziale, mentre l’opposizione agli atti (art. 617) riguarda vizi formali. Usare il rimedio sbagliato comporta l’inammissibilità.
  4. Omettere la sospensione del titolo: quando si propone opposizione, è possibile chiedere la sospensione del titolo esecutivo; senza la sospensione, l’esecuzione prosegue nonostante il ricorso.
  5. Non considerare le procedure di sovraindebitamento: molti debitori ignorano la possibilità di accedere a piani del consumatore o accordi di ristrutturazione che sospendono le esecuzioni e riducono il debito.
  6. Trascurare le definizioni agevolate: in presenza di cartelle esattoriali, la rottamazione Quater consente di eliminare sanzioni e interessi; non aderire comporta il rischio di pignoramenti.
  7. Pagare senza verificare gli interessi: i precetti spesso contengono interessi calcolati in modo errato (ad es. applicazione del tasso moratorio quando il titolo prevede il tasso legale). È opportuno far verificare da un esperto il calcolo.
  8. Dimenticare la decorrenza dei termini: l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto, mentre l’opposizione all’esecuzione deve essere proposta prima che l’esecuzione si concluda. Molti debitori si rivolgono a un professionista quando il pignoramento è già stato perfezionato e non è più possibile impugnare.
  9. Non richiedere l’avertimento sulla crisi da sovraindebitamento: il nuovo art. 480 c.p.c. impone al creditore di avvertire il debitore circa la possibilità di rivolgersi a un OCC. Se l’avvertimento manca, il precetto può essere annullato; tuttavia, se il debitore non solleva l’eccezione per tempo perde la possibilità di far valere il vizio.
  10. Sottovalutare gli effetti della cessione del credito: quando il credito è ceduto, il debitore ha diritto a sapere chi è il nuovo titolare e ad avere la prova della notifica della cessione. Pagare al soggetto sbagliato o non impugnare un precetto notificato dal cessionario senza prova di cessione può comportare il rischio di dover pagare due volte.
  11. Trascurare i beni impignorabili: alcuni beni (stipendi entro il limite minimo vitale, pensioni, beni indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale) sono impignorabili o pignorabili solo in parte. Impugnare un precetto che minaccia il pignoramento di beni impignorabili può evitare l’esecuzione.
  12. Non conservare la documentazione: per opporsi efficacemente occorre produrre prove (pagamenti, contratti, estratti di ruolo). Non conservare le ricevute o i contratti rende più difficile dimostrare la propria posizione e può compromettere l’esito dell’opposizione.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini e rimedi

SituazioneRimedioTermineNormativa/citazione
Mancata notifica o notifica irregolare del titoloOpposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorni dalla notifica del precettoCass. ord. 21348/2025
Contestazione del diritto del creditore (estinzione, prescrizione, nullità del titolo)Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Prima della conclusione dell’esecuzioneArt. 615 c.p.c.; Cass. ord. 51/2023
Contestazione di vizi nel pignoramento o in altri atti successiviOpposizione agli atti esecutivi (art. 617)20 giorni dalla conoscenza dell’attoArt. 617 c.p.c.
Richiesta sospensione del titoloIstanza di sospensione in sede di opposizioneFino a decisione del giudiceArt. 615 c.p.c.
Rottamazione Quater – presentazione della domandaAdesione sul sito AER o via PECentro 30 aprile 2025L. 197/2022 art. 1 commi 231‑232
Rottamazione Quater – pagamentoUnica soluzione o 10 rateprima rata 31 luglio 2025; seconda rata 30 novembre 2025; rate successive 2026‑2027L. 197/2022, DL 202/2024 e L. 15/2025
Decorrenza interessi legaliDal pagamento o da pattuizionevariaArt. 1284 c.c., DM 10/12/2024
Decorrenza interessi moratori (transazioni commerciali)Dal termine di pagamento e dalla costituzione in moratasso 3,15% (I semestre 2025), 2,15% (II semestre 2025)D.Lgs. 231/2002 art. 5 ; MEF

6.2 Tassi di interesse 2025

Tipo di interesseBase normativaTasso (2025)
Interesse legaleArt. 1284 c.c.; DM 10 dicembre 20242% annuo dal 1º gennaio 2025
Interesse moratorio transazioni commercialiD.Lgs. 231/2002 art. 5; comunicato MEF3,15% (1° semestre 2025); 2,15% (2° semestre 2025)
Tasso per super-interessi (art. 1284 comma 4)Art. 1284 c.c.; Cass. ord. 7677/2025Pari al tasso per transazioni commerciali applicabile dal giorno della domanda
Interessi moratori su debiti P.A.Artt. 1218, 1224 c.c.; Cass. SU 13249/2025Decorrono solo dopo costituzione in mora; tasso stabilito dal D.Lgs. 231/2002
Tasso soglia usura (moratori)L. 108/1996; indicazioni Banca d’ItaliaTEGM + 2,1 punti; es. se TEGM 12%, soglia moratoria 14,1%

6.3 Procedure alternative al precetto

StrumentoRequisiti e vantaggiRiferimenti
Rottamazione QuaterEstinzione di cartelle affidate a AER (1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022) con pagamento del solo capitale e interessi iscritti a ruolo; sospende le azioni esecutiveL. 197/2022 art. 1 commi 231‑232
Definizione agevolata (reammissione)DL 202/2024 e L. 15/2025 riaprono i termini per i decaduti; domanda entro 30 aprile 2025; pagamento residuo
Piano del consumatore (CCII)Persone fisiche non imprenditrici; piano di ristrutturazione con pagamento sostenibile; sospensione delle esecuzioni
Accordo di ristrutturazione dei debitiDebitori (anche imprenditori sotto soglia); adesione del 60% dei creditori; sospensione delle esecuzioni
Liquidazione controllataDebitore incapace di proporre un piano; conferisce i beni; può ottenere l’esdebitazione residua
Esdebitazione dell’incapienteDebitore privo di beni e reddito; ottenibile senza pagamento se si dimostra buona fede
Esperto negoziatoreImpresa in crisi; istanza alla Camera di commercio; sospende le esecuzioni e consente negoziazioni

7. FAQ – Domande e risposte pratiche

1. Cos’è un atto di precetto?

È l’intimazione formale con cui il creditore invita il debitore ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni, sotto pena di esecuzione forzata. Deve contenere l’indicazione del titolo esecutivo, il giudice competente, l’indirizzo PEC del creditore, l’avvertimento sulla procedura di sovraindebitamento e deve essere notificato personalmente.

2. Posso impugnare un precetto se il titolo non mi è stato notificato?

Sì. La mancata notifica o l’irregolare notifica del titolo esecutivo è un vizio formale che deve essere eccepito con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni. La Cassazione ha stabilito che tale vizio non incide sul diritto di procedere all’esecuzione ma rende invalido il precetto .

3. Qual è il tasso degli interessi legali nel 2025?

Il tasso legale, determinato dal decreto ministeriale 10 dicembre 2024, è pari al 2% annuo dal 1º gennaio 2025 .

4. Cosa sono i super-interessi e quando si applicano?

I super-interessi sono gli interessi determinati dal quarto comma dell’art. 1284 c.c., pari al tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002). Si applicano dal giorno della domanda giudiziale o della costituzione in mora quando non vi è un accordo tra le parti sulla misura del tasso. La Cassazione ha stabilito che si applicano anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuali o da fatti illeciti .

5. Qual è il tasso degli interessi moratori per le transazioni commerciali nel 2025?

Il Ministero dell’Economia ha fissato il tasso di riferimento al 3,15% per il primo semestre 2025 e al 2,15% per il secondo semestre 2025 . A questo tasso si sommano otto punti percentuali per determinare il tasso di mora applicabile.

6. Gli interessi moratori sono inclusi nel calcolo dell’usura?

No. La giurisprudenza considera gli interessi moratori come penali; per valutare l’usura bisogna confrontare il tasso moratorio con il TEGM maggiorato di 2,1 punti. Solo se supera tale soglia la clausola è usuraria. Il Tribunale di Parma ha evidenziato che i moratori non concorrono al superamento del limite dell’art. 644 c.p. e dell’art. 4 della Legge 108/1996 .

7. Il precetto deve indicare la possibilità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento?

Sì. Dopo la Riforma Cartabia, il precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi o a un professionista per proporre un piano ai creditori . L’omissione è un’irregolarità non invalidante ma può essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi.

8. Cosa succede se non pago entro i 10 giorni?

Se entro il termine indicato nel precetto non si paga o non si impugna, il creditore può iniziare l’esecuzione forzata (pignoramento di beni mobili, immobili, crediti, stipendio). L’atto di precetto conserva efficacia per 90 giorni; decorso questo termine senza l’inizio dell’esecuzione, dovrà essere notificato nuovamente .

9. Come si calcolano gli interessi in un precetto?

Si parte dal capitale indicato nel titolo esecutivo e si aggiungono gli interessi maturati fino alla data di notificazione del precetto. Se il titolo prevede “interessi legali”, si applica il tasso legale dell’anno di riferimento; se prevede interessi moratori o il tasso delle transazioni commerciali, occorre applicare i tassi previsti dal D.Lgs. 231/2002 (8 punti sopra il tasso di riferimento MEF). È opportuno farsi assistere da un professionista per evitare errori.

10. Qual è la differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi?

L’opposizione all’esecuzione (art. 615) contesta il diritto del creditore o la validità del titolo; non ha un termine fisso ma deve essere proposta prima che l’esecuzione sia completata. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617) contesta vizi formali degli atti (titolo, precetto, pignoramento) e deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione .

11. La decisione su un’opposizione ex art. 617 è appellabile?

No. La decisione su un’opposizione agli atti esecutivi non è appellabile; può essere impugnata solo con ricorso per cassazione .

12. Posso sospendere l’esecuzione senza ricorrere al giudice?

Sì, se il creditore è disposto a negoziare è possibile richiedere una sospensione volontaria o stipulare un piano di rientro; tuttavia, per ottenere la sospensione ufficiale del titolo o dell’esecuzione bisogna presentare istanza al giudice nell’ambito di un’opposizione o di un giudizio di merito.

13. Posso estinguere le cartelle senza interessi di mora?

Sì. Con la Rottamazione Quater si pagano solo capitale e interessi iscritti a ruolo, senza sanzioni né interessi di mora; la domanda va presentata entro il 30 aprile 2025 .

14. Posso accedere al piano del consumatore se sono imprenditore?

No. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale. Gli imprenditori sotto soglia possono accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti o alla composizione negoziata.

15. Devo indicare sempre gli interessi nel precetto?

È consigliabile. Anche se la mancata indicazione dell’importo non determina la nullità del precetto, la prassi impone di specificare capitale, interessi e spese per evitare contestazioni .

16. La P.A. deve pagare interessi di mora se ritarda?

Sì, ma è necessario costituire la P.A. in mora con un atto scritto; il ritardo nel pagamento non produce automaticamente gli effetti della mora. La P.A. è tenuta a pagare interessi moratori per il tempo del ritardo solo dopo la costituzione in mora .

17. Cosa succede se il tasso di interesse del mio mutuo è usurario?

Se il tasso applicato supera il tasso soglia (TEGM + 2,1 punti per i moratori), la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. È possibile chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccedenza e opporsi all’esecuzione se la banca agisce con precetto.

18. Posso impugnare il precetto se il creditore ha ceduto il credito ma non mi ha informato?

Sì. Se il credito è stato ceduto e il debitore non ne è stato informato (mancata notifica della cessione ex art. 1264 c.c.), il nuovo creditore non può agire in via esecutiva. L’opposizione all’esecuzione è lo strumento per contestare la legittimazione attiva.

19. Cosa fare se ricevo più precetti per lo stesso debito?

Se il precetto è stato rinnovato dopo 90 giorni senza che l’esecuzione sia iniziata, è legittimo. Se invece ricevi più precetti prima della scadenza o per lo stesso debito già oggetto di esecuzione, puoi opporsi per abuso del diritto e chiedere la riunione dei procedimenti esecutivi.

20. Come può aiutarmi l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo?

L’Avv. Monardo e il suo team analizzeranno il precetto e il titolo esecutivo, verificheranno la regolarità delle notifiche, calcoleranno gli interessi dovuti, predisporranno l’opposizione più efficace, chiederanno la sospensione dell’esecuzione e valuteranno la possibilità di aderire a rottamazioni o procedure di sovraindebitamento. Potranno anche negoziare piani di rientro con i creditori e rappresentarti in giudizio.

21. Posso sollevare l’opposizione se il precetto non indica il giudice competente?

Sì. L’indicazione del giudice dell’esecuzione è un requisito introdotto dalla riforma Cartabia. La sua omissione costituisce un vizio formale che può essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni . In mancanza di indicazione, l’opposizione va proposta davanti al tribunale del luogo in cui il precetto è stato notificato.

22. Quali beni sono impignorabili?

Il codice di procedura civile stabilisce che alcuni beni non possono essere pignorati: tra essi rientrano i beni indispensabili alla vita quotidiana (letto, frigorifero, vestiti), gli stipendi e le pensioni nei limiti del cosiddetto “minimo vitale”, i sussidi di assistenza, i beni strumentali essenziali per l’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale, gli animali da compagnia e i beni dichiarati inespropriabili da leggi speciali. Se il precetto minaccia il pignoramento di beni impignorabili, è possibile opporsi per far valere la nullità dell’atto.

23. Cosa succede se il precetto è notificato durante la sospensione feriale?

La sospensione feriale (1º agosto – 31 agosto) interrompe i termini processuali ma non impedisce la notifica del precetto. Tuttavia, i termini per proporre opposizione decorrono dal 1º settembre. Se ricevi un precetto ad agosto, il termine di 20 giorni per l’opposizione ex art. 617 decorre dalla fine della sospensione, mentre il termine di 10 giorni per il pagamento decorre immediatamente perché è un termine sostanziale.

24. Posso richiedere una rateizzazione del debito oggetto di precetto?

Sì. Il creditore può accettare un pagamento rateale e sospendere l’esecuzione. Nei debiti tributari l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente la rateizzazione delle cartelle fino a 72 rate mensili (o 120 in caso di difficoltà); presentando la domanda si ottiene la sospensione delle azioni esecutive. Nel caso di crediti privati, la rateizzazione va negoziata con il creditore; è opportuno formalizzare l’accordo per iscritto e chiedere la rinuncia al precetto.

25. Il precetto può essere notificato a mezzo PEC?

Sì. Dal 2023 la normativa consente la notifica del precetto via PEC all’indirizzo digitale del destinatario risultante da pubblici registri. La notifica via PEC è valida se il messaggio è firmato digitalmente e se l’indirizzo del mittente è un domicilio digitale certificato. L’atto deve essere in formato PDF firmato e deve contenere l’attestazione di conformità. In assenza di PEC, la notifica può avvenire tramite ufficiale giudiziario o posta.

26. Come si contestano gli interessi anatocistici?

L’anatocismo consiste nella capitalizzazione degli interessi su interessi. L’art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione degli interessi salvo che vi sia una convenzione successiva alla loro scadenza o una prassi bancaria autorizzata. Nel caso di contratti bancari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata dichiarata nulla dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 21095/2004 e 24418/2010. Se nel precetto sono stati applicati interessi anatocistici, occorre opporsi all’esecuzione contestando la clausola e chiedendo la rideterminazione del debito.

27. Se pago in ritardo le rate della Rottamazione Quater cosa succede?

Il mancato o tardivo pagamento di una rata oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la decadenza dalla rottamazione. In tal caso tornano dovuti i debiti originari comprensivi di sanzioni e interessi di mora, e le azioni esecutive riprendono . È quindi fondamentale rispettare le scadenze previste dal piano; se si prevedono difficoltà, conviene chiedere una rinegoziazione con l’Agenzia o versare anticipatamente.

28. Quali sono i vantaggi del saldo e stralcio rispetto alla rottamazione?

Il saldo e stralcio consiste in un accordo con il creditore per pagare una somma inferiore al debito in un’unica soluzione immediata. A differenza della rottamazione, che è una procedura legale con termini e modalità fissate dalla legge, il saldo e stralcio è completamente negoziabile e può essere concluso anche per debiti non tributari. I vantaggi sono la possibilità di ottenere un maggiore sconto e la chiusura immediata della posizione. Gli svantaggi sono che occorre avere la disponibilità della somma e che non sospende automaticamente l’esecuzione finché non è perfezionato.

29. La definizione agevolata si applica anche alle sanzioni amministrative diverse dalle multe?

La legge sulla rottamazione Quater prevede che, per le sanzioni amministrative (come le multe stradali), si paghi solo il 50% dell’importo dovuto senza interessi e sanzioni ulteriori. Per altre sanzioni amministrative non tributarie (ad esempio sanzioni del Garante privacy), occorre verificare se sono incluse nei carichi affidati all’Agenzia. In generale le sanzioni irrogate da autorità amministrative diverse dalla Pubblica Amministrazione centrale sono escluse dalle definizioni agevolate.

30. Cosa devo fare se ricevo un precetto per un debito da contratti di fornitura (energia, telefonia)?

In caso di precetti basati su contratti di fornitura (utenze domestiche), occorre verificare il titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo). È raro che una bolletta non pagata dia luogo direttamente a un precetto senza un decreto ingiuntivo. Se la società ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo, bisogna verificare che la notifica sia stata effettuata e che gli importi richiesti siano corretti; spesso, nella fase monitoria, il consumatore può contestare la fattura o chiedere la rateizzazione prima che il decreto diventi esecutivo. Nel precetto occorre verificare l’assenza di vizi formali e, se del caso, proporre opposizione o negoziare un piano di rientro.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’incidenza degli interessi sul debito e l’efficacia delle difese, proponiamo alcune simulazioni (importi ipotetici). Tali esempi hanno finalità illustrativa; per i calcoli effettivi è opportuno rivolgersi a un professionista.

8.1 Calcolo degli interessi legali

Supponiamo che una sentenza condanni Tizio a pagare € 10.000 “oltre interessi legali dalla data della domanda” (10 gennaio 2024). Il credito non ha tassi convenzionali e la domanda è stata proposta a gennaio 2024. Poiché la domanda è stata proposta dopo il 2014, il tasso legale nel 2024 era 5% e dal 1° gennaio 2025 è 2%. Inoltre, dal giorno della domanda si applica il tasso per le transazioni commerciali ex art. 1284 c.c. comma 4; per semplicità ipotizziamo che tale tasso sia pari a 8,15% (2,15% tasso di riferimento + 8 punti) per il secondo semestre 2025.

Il calcolo degli interessi fino alla notifica del precetto (ad es. 1° dicembre 2025) sarà così:

  • Dal 10 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024: interesse legale 5% su € 10.000 per 356 giorni = € 487,67.
  • Dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025: tasso per transazioni commerciali 11,15% (3,15% + 8 punti) su € 10.000 per 181 giorni = € 553,04.
  • Dal 1° luglio 2025 al 1° dicembre 2025: tasso per transazioni commerciali 10,15% (2,15% + 8 punti) su € 10.000 per 153 giorni = € 425,02.
  • Totale interessi: € 487,67 + € 553,04 + € 425,02 = € 1.465,73.

Nel precetto il creditore dovrà indicare il capitale (€ 10.000) e gli interessi (€ 1.465,73) oltre alle spese di notificazione. Se la sentenza avesse indicato solo “interessi legali” senza richiamo all’art. 1284 comma 4, si applicherà il tasso legale ordinario; in tal caso dal 1° gennaio 2025 l’interesse sarebbe 2%, non 11,15%.

8.2 Contestazione della notifica del titolo

Caio riceve un precetto di € 30.000 basato su un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca. Caio afferma di non aver mai ricevuto la notifica del decreto. Entro 20 giorni dalla notifica del precetto, presenta opposizione ex art. 617. La banca deposita in giudizio la copia del decreto ingiuntivo munita di formula esecutiva, ma non produce la relazione di notifica. Secondo l’ordinanza n. 51/2023 della Cassazione, l’onere di provare l’avvenuta notifica grava sul creditore; pertanto l’opposizione viene accolta e il precetto annullato . La banca dovrà notificare nuovamente il decreto ingiuntivo prima di poter notificare un nuovo precetto.

8.3 Accesso alla Rottamazione Quater

Sempronio ha cartelle esattoriali per un importo di € 50.000, comprensive di sanzioni (€ 10.000), interessi di mora (€ 5.000) e capitale (€ 35.000). Nel novembre 2025 riceve un precetto dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Entro il 30 aprile 2025 decide di aderire alla Rottamazione Quater. Presenta domanda on‑line per definire tutte le cartelle. Dovrà pagare solo il capitale (€ 35.000) e gli interessi iscritti a ruolo; le sanzioni e gli interessi di mora sono azzerati. Opta per il pagamento in 10 rate; la prima rata scade il 31 luglio 2025 e ammonta a € 3.500 più l’interesse 2%; dopo il pagamento della prima rata, la procedura esecutiva viene sospesa . Se Sempronio non paga una delle rate, decade dalla definizione e l’Agenzia riprende l’esecuzione.

8.4 Contestazione di un tasso usurario

Immaginiamo che Lucio abbia sottoscritto nel 2020 un prestito di € 20.000 con un tasso nominale annuo del 13% e un tasso di mora del 18%. Nel 2025 riceve un precetto per € 25.000 (capitale residuo € 18.000, interessi corrispettivi € 4.000, interessi moratori € 3.000). Prima di pagare, Lucio si rivolge a un consulente. Dalle tabelle della Banca d’Italia risulta che nel 2020 il TEGM per la categoria di credito era 10% e che la soglia usuraria per i moratori è 12,1% (TEGM + 2,1 punti). Poiché il tasso moratorio del 18% supera la soglia, la clausola è usuraria. In base all’art. 1815 c.c., non sono dovuti interessi e il prestito si considera gratuito . Lucio propone opposizione all’esecuzione eccependo l’usura e chiede la rideterminazione del debito. Il giudice, verificata la sproporzione, dichiara nulla la clausola e riduce il debito a € 18.000 oltre alle spese, annullando gli interessi moratori e restituendo quelli corrispettivi già pagati. L’esecuzione viene sospesa e la banca deve restituire gli interessi indebitamente percepiti.

8.5 Piano del consumatore: esempio di ristrutturazione

Giovanna, lavoratrice dipendente con stipendio netto di € 1.800, ha debiti per € 60.000 (mutuo residuo € 30.000, finanziamenti per € 20.000 e cartelle esattoriali per € 10.000). Non potendo far fronte alle rate, presenta domanda di piano del consumatore. Il piano prevede:

  • Durata: 6 anni.
  • Conservazione dell’abitazione principale: il mutuo viene mantenuto alle condizioni originarie; la banca accetta una moratoria di 12 mesi sul pagamento delle rate grazie alla pronuncia di Cass. 9549/2025.
  • Pagamento del finanziamento: il credito di € 20.000 viene soddisfatto al 40%, con pagamento di € 8.000 in 72 rate di € 111,11. La restante parte viene stralciata.
  • Pagamento delle cartelle: aderisce alla rottamazione quater per il debito fiscale; paga il solo capitale di € 7.000 in 10 rate, con sanzioni e interessi annullati.
  • Reddito destinato: al piano vengono destinati € 400 mensili, lasciando a Giovanna un reddito residuo di € 1.400 per vivere.

Il tribunale, verificata la meritevolezza e la convenienza per i creditori (rispetto alla liquidazione giudiziale), omologa il piano. Dopo il pagamento delle rate, Giovanna ottiene l’esdebitazione e i debiti non soddisfatti vengono cancellati. I precetti e le esecuzioni pendenti vengono dichiarati improcedibili.

Conclusione

L’atto di precetto rappresenta l’ultimo avvertimento prima dell’esecuzione forzata. Tuttavia, l’ordinamento italiano offre numerose tutele per i debitori e i contribuenti: la forma e i contenuti del precetto devono rispettare requisiti rigorosi; la mancata o irregolare notifica del titolo esecutivo, la mancanza di indicazione del giudice competente, l’erroneo calcolo degli interessi o l’applicazione di tassi usurari sono vizi che permettono di contestare il precetto e bloccare l’esecuzione. La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio corretto per i vizi formali e che l’onere di provare l’avvenuta notifica del titolo spetta al creditore . Le Sezioni Unite hanno poi precisato che il giudice dell’esecuzione non può integrare il titolo circa gli interessi e che, per i debiti della Pubblica Amministrazione, occorre una costituzione in mora per far decorrere gli interessi .

Allo stesso tempo, il legislatore ha introdotto procedure agevolate come la Rottamazione Quater, i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e l’esdebitazione, che consentono di estinguere i debiti con condizioni favorevoli e di bloccare le azioni esecutive. Per sfruttare tali opportunità è essenziale agire tempestivamente e con l’assistenza di un professionista qualificato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono una consulenza completa e personalizzata: analizzano il precetto e il titolo, verificano l’ammontare del debito e dei tassi, predispongono ricorsi in opposizione, chiedono la sospensione dell’esecuzione e, quando opportuno, accompagnano il cliente nella definizione agevolata, nei piani di sovraindebitamento o nelle trattative con i creditori. Grazie all’esperienza nella gestione della crisi da sovraindebitamento e nella composizione negoziata, il team individua la strategia migliore per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle, salvaguardando il patrimonio e l’attività dell’assistito.

Ogni giorno di inattività peggiora la posizione del debitore: trascorsi i dieci giorni dal precetto il creditore può procedere al pignoramento presso terzi, alla vendita dell’abitazione o al blocco del conto corrente. Conoscere i propri diritti permette non solo di evitare errori fatali ma anche di sfruttare le finestre normative temporanee – come la rottamazione quater o la definizione agevolata – che potrebbero non essere riproposte. Un’assistenza tempestiva consente di individuare vizi che annullano il precetto o di rinegoziare i debiti prima che le spese processuali e gli interessi lievitino. È importante ricordare che molte difese devono essere sollevate in termini brevissimi (ad esempio l’opposizione agli atti entro venti giorni dalla notifica), per cui un professionista può fare la differenza.

Oltre alla tutela giudiziaria, l’Avv. Monardo coordina una rete nazionale di collaboratori in grado di interfacciarsi con banche, finanziarie, agenti della riscossione e autorità giudiziarie in ogni regione italiana. Questo approccio permette di offrire soluzioni su misura anche a imprenditori e professionisti che operano in più province o che possiedono immobili in diverse circoscrizioni. Lo studio segue personalmente le trattative, mantenendo il cliente informato su ogni sviluppo e fornendo supporto anche in sede stragiudiziale per evitare la soccombenza e ridurre i tempi.

Agire subito significa avere più tempo per preparare una difesa, reperire i documenti e valutare le soluzioni. Solo l’analisi approfondita di un legale esperto può rivelare se il precetto è nullo, se il titolo è inefficace o se l’importo richiesto è gonfiato da interessi illegittimi. Non attendere il pignoramento per chiedere aiuto: l’esperienza maturata dall’Avv. Monardo in Cassazione e nei tribunali di tutta Italia garantisce un approccio autorevole e risolutivo. Lo studio è a disposizione per valutare in modo gratuito e immediato la posizione del debitore e proporre la migliore strategia per tutelare il patrimonio e la serenità familiare.

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