Introduzione
Negli ultimi anni le criptovalute e più in generale le cripto‑attività si sono diffuse in modo esponenziale. Bitcoin, Ethereum, stablecoin, token legati a progetti finanziari, non‑fungible token (NFT) e altre rappresentazioni digitali di valore vengono oggi utilizzate per investimenti speculativi, per trasferire ricchezza oltre i confini nazionali e per acquistare beni e servizi. Per lungo tempo l’ordinamento italiano non ha fornito una disciplina fiscale specifica e le poche indicazioni provenivano da interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e da sporadiche pronunce giudiziali. Dal 2023, tuttavia, l’assetto normativo è profondamente cambiato: la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) ha introdotto l’art. 67, comma 1, lett. c‑sexies nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, qualificando come redditi diversi «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto‑attività» e definendo quest’ultima come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga» .
Nel 2024 e nel 2025 il legislatore è nuovamente intervenuto: la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207) ha eliminato la precedente franchigia di 2 000 euro per le plusvalenze annue e ha confermato l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 26 % per il 2025, prevedendo un aumento al 33 % a partire dal 1º gennaio 2026 . Contestualmente, è stata introdotta la facoltà di rivalutare il costo di acquisto delle cripto‑attività al 1º gennaio 2023 versando un’imposta sostitutiva del 14 % .
Questa evoluzione normativa ha comportato l’avvio di numerosi accertamenti fiscali nei confronti di investitori in criptovalute: l’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa indicazione delle plusvalenze, la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e pretende il pagamento di imposte e sanzioni. Ricevere una comunicazione di irregolarità o un avviso di accertamento per cripto‑attività genera spesso panico: molti contribuenti non conoscono la disciplina, non hanno conservato documenti sulle operazioni eseguite e non sanno come difendersi.
L’obiettivo di questo approfondimento è fornire un quadro completo, aggiornato a dicembre 2025, su come affrontare un accertamento fiscale relativo a criptovalute, illustrando il contesto normativo e giurisprudenziale, le procedure da seguire passo‑passo, le strategie difensive e gli strumenti alternativi per regolarizzare la propria posizione. Il punto di vista adottato è quello del contribuente/debitore, con un taglio pratico e una prospettiva difensiva. Alla fine dell’articolo il lettore troverà tabelle riassuntive, domande frequenti e simulazioni numeriche che rendono più comprensibile la materia.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Definizione di cripto‑attività e qualificazione delle plusvalenze
L’introduzione nel 2023 della lettera c‑sexies all’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ha colmato il vuoto normativo sulla tassazione delle criptovalute. Secondo la nuova disposizione, costituiscono redditi diversi le «plusvalenze e gli altri proventi da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto‑attività» . La stessa norma definisce “cripto‑attività” come rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili mediante distributed ledger technology (DLT); tale definizione è ampia e comprende non solo le criptovalute classiche (Bitcoin, altcoin) ma anche token, stablecoin e NFT. La legge precisa che la permuta tra cripto‑attività aventi le stesse caratteristiche e funzioni non è un evento fiscalmente rilevante ; viceversa, la permuta fra token con funzioni diverse (es. scambio di Bitcoin con un NFT) genera una plusvalenza da tassare.
Le plusvalenze realizzate dai soggetti non imprenditori rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria e sono soggette a imposta sostitutiva. Fino al 2024 erano tassate se superavano la soglia di 2 000 euro annui, ma la Legge di Bilancio 2025 ha abrogato tale franchigia: dal 2025 ogni plusvalenza è tassabile, anche di importo minimo . Per le operazioni concluse fino al 31 dicembre 2025 l’aliquota rimane al 26 %, mentre dal 1º gennaio 2026 salirà al 33 % .
Per quanto riguarda la determinazione della plusvalenza, occorre sommare algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze dell’anno; le minusvalenze sono deducibili solo se superiori a 2 000 euro e sono riportabili in avanti per quattro periodi d’imposta. La base imponibile è la differenza fra il corrispettivo percepito (o il valore normale nel caso di permuta) e il costo di acquisto documentato. In mancanza di documentazione, la legge presume costo zero, determinando una plusvalenza pari all’intero valore incassato .
1.2 La regolarizzazione e la rivalutazione al 1º gennaio 2023
La Legge n. 197/2022 ha previsto due istituti destinati ai contribuenti che possedevano cripto‑attività al 1º gennaio 2023:
- Rivalutazione del valore di acquisto (commi 133‑134) – è possibile assumere, per ciascuna cripto‑attività posseduta al 1º gennaio 2023, il valore a tale data (determinato secondo i criteri dell’art. 9 TUIR) in luogo del costo originario . Il contribuente versa un’imposta sostitutiva del 14 % sul valore rivalutato entro il 30 giugno 2023 (o in tre rate annuali con interessi). In futuro, la plusvalenza sarà calcolata confrontando il prezzo di vendita con il valore rivalutato. Questa misura è utile per “affrancare” plusvalenze latenti maturate negli anni precedenti, riducendo l’imposizione futura.
- Regolarizzazione delle cripto‑attività e dei redditi omessi (commi 138‑139) – i contribuenti che non hanno indicato le cripto‑attività nel quadro RW o non hanno dichiarato i relativi redditi possono presentare un’apposita dichiarazione e versare:
- un’imposta sostitutiva del 3,5 % del valore delle cripto‑attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, più
- un’ulteriore somma dello 0,5 % per ciascun anno a titolo di sanzioni e interessi .
Nel caso in cui siano state omesse solo le indicazioni nel quadro RW senza produzione di redditi, è dovuto solo lo 0,5 % annuo . La regolarizzazione non è ammessa per cripto‑attività provenienti da attività illecite. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le attività di staking generano redditi di capitale da indicare nel quadro RL della dichiarazione .
1.3 Le modifiche della Legge di Bilancio 2025
La Legge n. 207/2024, in vigore dal 1º gennaio 2025, ha inciso in modo significativo sulla tassazione delle cripto‑attività:
- Rimozione della franchigia – la soglia di 2 000 euro sotto la quale le plusvalenze non erano tassate è stata eliminata . Di conseguenza, anche le plusvalenze di modesto importo sono imponibili.
- Conferma dell’aliquota del 26 % nel 2025 – viene emanata una norma di interpretazione autentica che ribadisce l’aliquota al 26 % per le plusvalenze e gli altri redditi diversi derivanti da cripto‑attività realizzati fino al 31 dicembre 2025 .
- Aumento dell’aliquota al 33 % dal 2026 – per i proventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2026 l’imposta sostitutiva sarà pari al 33 %, allineandosi alla tassazione prevista per gli strumenti finanziari derivati .
- Ampliamento della Digital Service Tax – è stata mantenuta la soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi per l’applicazione della digital service tax e sono state escluse le PMI .
Queste novità rendono ancora più stringente il regime fiscale delle cripto‑attività: occorre monitorare ogni singola operazione e conservare la documentazione per dimostrare il costo d’acquisto, poiché il legislatore non consente più soglie di esenzione.
1.4 Obblighi di monitoraggio e compilazione del quadro RW
Oltre alla tassazione sulle plusvalenze, i contribuenti italiani residenti devono rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4 del D.L. 167/1990 (convertito dalla L. 227/1990). L’obbligo prevede la compilazione del quadro RW del modello Redditi per indicare gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero. L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 788/2021, ha ribadito che le persone fisiche residenti che detengono criptovalute su wallet esteri o su portafogli con chiave privata devono dichiararle nel quadro RW anche se non sono state cedute . La detenzione di cripto‑attività costituisce, infatti, una attività estera di natura finanziaria suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia .
Secondo le indicazioni dell’Agenzia:
- Il controvalore in euro delle criptovalute detenute al 31 dicembre deve essere calcolato utilizzando il cambio del sito di acquisto .
- L’obbligo sussiste indipendentemente dal tipo di wallet (custodial o non custodial) e anche se il contribuente detiene la chiave privata .
- Le criptovalute non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) .
La mancata compilazione del quadro RW è considerata una violazione sostanziale e non una mera irregolarità formale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024, ha stabilito che l’omessa dichiarazione nel quadro RW è finalizzata a garantire il monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero e che la sanzione dal 5 % al 25 % dell’importo non dichiarato non è sproporzionata. La Corte ha evidenziato che la sanzione italiana non può essere comparata con la sanzione spagnola del 150 % dichiarata illegittima dalla CGUE . La massima chiarisce quindi che l’omissione non può essere considerata una violazione meramente formale e che l’obbligo di compilazione del quadro RW va rispettato anche in assenza di imposta dovuta.
1.5 Diritti del contribuente durante i controlli
Il “Statuto dei diritti del contribuente” (L. 212/2000) stabilisce importanti garanzie procedimentali. In particolare, l’art. 12 disciplina le attività di verifica nei locali del contribuente: l’accesso deve essere autorizzato, motivato e deve arrecare il minor pregiudizio possibile, indicando la ragione del controllo . Il contribuente ha il diritto di:
- essere assistito da un professionista di fiducia;
- ricevere copia del processo verbale e presentare memorie difensive;
- chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso l’ufficio dell’amministrazione o presso lo studio del professionista;
- far cessare la permanenza dei verificatori decorsi 30 giorni lavorativi, salvo proroga motivata .
Queste garanzie valgono anche per le ispezioni relative a cripto‑attività. Se la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate effettua accessi nella sede dell’impresa o nel domicilio del contribuente, è essenziale richiedere l’assistenza di un avvocato o commercialista che garantisca il rispetto delle norme.
1.6 L’accertamento con adesione e la sospensione dei termini
Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, un procedimento deflativo che consente al contribuente di definire l’accertamento mediante accordo con l’ufficio, ottenendo la riduzione delle sanzioni. L’art. 6 stabilisce che, dopo la notifica del verbale o dell’avviso, il contribuente può formulare istanza di adesione entro il termine per impugnare l’atto. Se l’accertamento è preceduto da un contraddittorio (c.d. “invito”), il contribuente ha 30 giorni dalla ricezione della proposta per richiedere l’adesione; la richiesta sospende il termine per il ricorso per 90 giorni .
Durante l’adesione l’ufficio e il contribuente si confrontano sui rilievi fiscali; se raggiungono un accordo, l’atto viene perfezionato mediante il pagamento delle somme dovute e la sanzione è ridotta a un terzo. In caso contrario il contribuente può comunque presentare ricorso.
1.7 Termini per il ricorso e altre tutele processuali
La procedura contenziosa è regolata dal D.Lgs. 546/1992. L’art. 21 prevede che il ricorso davanti alla Commissione tributaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; se si tratta di un diniego di rimborso, il ricorso può essere presentato dopo 90 giorni dalla richiesta e comunque entro due anni dal pagamento . L’impugnazione sospende la riscossione solo se il giudice concede la sospensiva; in caso di accoglimento del ricorso, l’Agenzia è condannata alle spese.
1.8 Ulteriore giurisprudenza rilevante sulle criptovalute
Oltre alla sentenza n. 28077/2024, altre pronunce della Corte di Cassazione nel biennio 2024‑2025 aiutano a comprendere l’orientamento della giurisprudenza:
- Cass. penale, Sez. III, sentenza n. 1760/2025 (15 gennaio 2025) – la Corte ha annullato il sequestro preventivo di Bitcoin disposto per un valore pari all’imposta presuntivamente evasa, ritenendo che il Bitcoin non sia moneta legale e che, data la sua volatilità, il sequestro sia sproporzionato; la confisca può essere disposta solo dopo una condanna .
- Cass. penale, Sez. III, sentenza n. 8269/2025 (28 febbraio 2025) – la Corte ha stabilito che i ricavi derivanti dalla vendita di NFT o di altre cripto‑attività costituiscono redditi imponibili ai sensi dell’art. 53 TUIR, anche se non convertiti in euro. L’obbligo di dichiarazione sussiste a prescindere dall’ignoranza della normativa .
- Cass. penale, sentenza n. 29649/2024 – è stata confermata la condanna per abusivismo finanziario nei confronti di soggetti che promuovevano investimenti in criptovalute senza autorizzazione; la Corte ha evidenziato che l’offerta al pubblico di strumenti in cripto‑attività configura attività finanziaria riservata, anche se le criptovalute non sono riconosciute come strumenti finanziari .
Queste decisioni dimostrano che la giurisprudenza considera le cripto‑attività come beni suscettibili di generare redditi tassabili e che le autorità possono intervenire con misure cautelari o penali solo in presenza di condotte illecite o evasive.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Affrontare un accertamento fiscale richiede tempestività e rigore. Ecco i passaggi fondamentali da seguire dal momento in cui si riceve una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate.
2.1 Individuare la tipologia di atto
La prima cosa da fare è capire che tipo di atto è stato notificato. Le principali tipologie nel contesto delle cripto‑attività sono:
- Comunicazione di irregolarità (art. 36‑bis DPR 600/1973) – segnala errori formali o aritmetici (es. mancata indicazione di plusvalenze nel modello Redditi). Consente di regolarizzare con il pagamento delle somme dovute e sanzioni ridotte del 10 %.
- Avviso di accertamento – contesta l’omessa dichiarazione di redditi da cripto‑attività o la mancata compilazione del quadro RW. L’avviso indica imposte, sanzioni e interessi e deve essere motivato; la notifica può avvenire tramite PEC, raccomandata o tramite l’intermediario fiscale.
- Avviso bonario o invito al contraddittorio (art. 5‑bis DL 218/1997) – consente al contribuente di fornire chiarimenti prima della formalizzazione dell’accertamento; la risposta entro 30 giorni permette di evitare sanzioni o di accedere all’accertamento con adesione.
- Cartella di pagamento – emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, richiede il pagamento di imposte accertate divenute definitive; può seguire a un accertamento divenuto definitivo o all’omesso pagamento di tributi autoliquidati.
2.2 Verificare la legittimità e la prescrizione
Una volta individuato l’atto, occorre verificarne la legittimità formale e sostanziale. Le principali questioni da analizzare sono:
- Corretta motivazione – l’avviso deve indicare in modo chiaro le operazioni ritenute imponibili, i conteggi delle plusvalenze, le fonti dei dati (estratti conti, scambi su exchange, segnalazioni da intermediari, ecc.). La mancanza di motivazione o l’uso di presunzioni infondate può essere contestato.
- Prescrizione – i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi sono generalmente di 5 anni (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno d’imposta). Se il contribuente ha presentato dichiarazione, la decadenza è di 5 anni; in caso di omessa dichiarazione il termine è di 7 anni.
- Validità della notifica – è necessario verificare la correttezza della notifica dell’atto: se è stata effettuata a un indirizzo errato, a un indirizzo PEC non censito oppure a un indirizzo estero non conforme alla normativa internazionale, l’atto può essere impugnato.
- Rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente – qualora l’atto derivi da una verifica svolta in violazione dell’art. 12 della L. 212/2000 (es. assenza di autorizzazione, durata eccessiva, mancata consegna del verbale), il contribuente può eccepire la nullità parziale o totale dell’accertamento.
2.3 Raccogliere la documentazione
Per difendersi è fondamentale recuperare e conservare ogni documento relativo alle operazioni in cripto‑attività:
- Estratti conto degli exchange (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.);
- Ricevute di acquisto/vendita e screenshot delle transazioni;
- Registri delle operazioni (file CSV esportati dalle piattaforme);
- Documenti bancari che attestano i trasferimenti da e verso il conto corrente;
- Evidence della detenzione al 1º gennaio 2023 in caso di rivalutazione;
- Comunicazioni con eventuali consulenti o intermediari.
La ricostruzione del costo di acquisto e delle plusvalenze richiede talvolta un’analisi approfondita: occorre distinguere tra acquisti a pronti, vendite, permute e trasferimenti tra portafogli. Senza documenti, l’Agenzia presume costo zero e impone l’intero ricavato . Qualora la documentazione sia parziale, un consulente può ricorrere a metodi di valutazione alternativi (es. FIFO, LIFO, HIFO) sostenendo che le operazioni seguono l’ordine cronologico più favorevole; tuttavia, occorre argomentare con perizie e dati oggettivi.
2.4 Valutare la regolarizzazione o l’accertamento con adesione
Se l’atto riguarda periodi di imposta fino al 2022 e il contribuente non ha dichiarato le cripto‑attività, può considerare la regolarizzazione prevista dalla Legge 197/2022. Presentando l’apposita dichiarazione, è possibile sanare le omissioni pagando l’imposta sostitutiva del 3,5 % e lo 0,5 % annuo . Tale opzione è possibile anche dopo la notifica dell’avviso, purché non sia scaduto il termine di impugnazione.
Per le annualità dal 2023 in poi, o quando la regolarizzazione non è applicabile, conviene valutare l’accertamento con adesione. Presentando l’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, si avvia un contraddittorio con l’ufficio. La procedura sospende i termini per il ricorso per 90 giorni , consente di esporre le proprie ragioni (es. errori nei conteggi, inesistenza di plusvalenze, costi documentati) e, se raggiunto l’accordo, riduce le sanzioni a un terzo. Con un’adeguata difesa tecnica è possibile ottenere riduzioni significative o l’annullamento totale dell’atto.
2.5 Presentare ricorso alla Commissione tributaria
Se l’adesione non si conclude positivamente o si preferisce la via giudiziale, occorre depositare ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica . Il ricorso deve contenere:
- L’indicazione dell’atto impugnato e delle parti;
- I motivi di impugnazione, con l’elenco delle violazioni di legge e dei difetti di motivazione;
- Le prove documentali (estratti conto, contratti di acquisto, attestazioni di valore, ecc.);
- La richiesta di sospensione dell’esecutività (se si ritiene che l’immediata esazione arrechi danno grave e irreparabile);
- Il valore della controversia e la prova del pagamento del contributo unificato (entro 30 giorni dalla notifica del primo grado, pari a 150 euro per controversie fino a 2 582,28 euro; 500 euro per importi superiori).
Il giudice, su istanza di parte, può sospendere l’esecuzione dell’atto se ricorrono gravi e fondati motivi. In caso di esito favorevole, l’Agenzia delle Entrate dovrà restituire quanto riscosso con interessi legali.
2.6 Cartelle e riscossione: come sospendere e rateizzare
Se l’accertamento diviene definitivo (per mancato ricorso o sentenza passata in giudicato), l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione emette la cartella di pagamento. Per evitare il pignoramento di beni o conti, il contribuente può:
- Chiedere una rateizzazione: per debiti fino a 120 000 euro è concessa automaticamente fino a 72 rate (6 anni); per importi superiori occorre dimostrare la temporanea difficoltà economica. Il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la revoca della dilazione.
- Proporre istanza di sospensione: se ritiene che la cartella sia nulla (es. perché l’atto presupposto non è stato notificato), può chiedere all’Agente della Riscossione di sospendere la riscossione e trasmettere gli atti all’ente creditore.
- Sfruttare la definizione agevolata (“rottamazione‑quater”): l’art. 1, commi 231‑252 della Legge 197/2022 ha introdotto la possibilità di estinguere i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo capitale e rimborso spese, senza interessi e sanzioni . I debiti possono essere pagati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in 18 rate in 5 anni (prime due rate del 10 % ciascuna, poi rate trimestrali), con interesse del 2 % . Il mancato pagamento oltre 5 giorni comporta l’inefficacia della definizione . Per l’anno 2025 alcune scadenze sono state rinviate: la quinta rata può essere pagata con tolleranza entro il 9 dicembre 2025. Sebbene la rottamazione sia ormai entrata in fase di pagamento, molti contribuenti che hanno debiti antecedenti al 2023 possono ancora beneficiare delle rate residue.
- Oppure accedere alla procedura di composizione negoziata o di crisi da sovraindebitamento (si veda infra § 4): per i soggetti in grave difficoltà economica, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza consente di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di ottenere l’esdebitazione.
3. Difese e strategie legali
3.1 Contestare la qualificazione delle operazioni
Non tutte le operazioni in cripto‑attività generano redditi imponibili. La legge considera irrilevante la permuta tra cripto‑attività aventi identiche caratteristiche e funzioni . Pertanto, se il contribuente ha scambiato token con le stesse funzioni (ad esempio due stablecoin ancorate al dollaro), non è dovuta alcuna imposta. Inoltre, per le operazioni antecedenti al 2023, l’Agenzia delle Entrate interpretava l’art. 67 TUIR (nella versione previgente) nel senso che le plusvalenze erano imponibili solo se la giacenza media nei wallet superava 51 645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi ; se l’amministrazione pretende di tassare operazioni di importo inferiore per gli anni antecedenti alla legge 197/2022, è possibile eccepire l’irretroattività della norma e l’assenza di un obbligo specifico.
3.2 Dimostrare il costo di acquisto
L’onere di provare il costo di acquisto delle cripto‑attività ricade sul contribuente. In assenza di documentazione, l’Agenzia presume costo zero. È perciò strategico fornire tutti i documenti disponibili (contratti, estratti, screenshot) per dimostrare il prezzo pagato. Quando la documentazione è incompleta, si può invocare il principio di collaborazione e buona fede e proporre l’utilizzo di criteri ragionevoli (FIFO, LIFO) per la determinazione del costo, allegando perizie giurate. In alcuni casi l’Agenzia accetta costi ricostruiti tramite la conversione dei movimenti in euro sulla base di prezzi di mercato pubblici; l’attività di un consulente esperto è decisiva.
3.3 Accertamento con adesione: riduzione delle sanzioni
Come visto, l’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di evitare il contenzioso. Durante il contraddittorio è possibile contestare le singole operazioni, proporre l’applicazione della franchigia (quando applicabile per gli anni 2023‑2024) e dimostrare la correttezza dei calcoli. È utile presentare una relazione tecnica che ricostruisca l’intero portafoglio, distinguendo tra operazioni soggette a tassazione e non. L’Agenzia è spesso disponibile a riconsiderare l’imponibile se il contribuente collabora.
3.4 Ricorso giudiziale: eccezioni formali e sostanziali
Nella fase giudiziale, oltre a riproporre le contestazioni in merito alla qualificazione delle operazioni e al costo di acquisto, si possono sollevare eccezioni formali quali:
- Nullità della notifica – se la PEC non è stata inviata all’indirizzo censito nell’INI‑PEC o se il messo notificatore non ha rispettato le regole di notifica.
- Motivazione inesistente o omessa – l’atto deve indicare specificamente i motivi di diritto e di fatto della pretesa; in caso contrario è nullo.
- Violazione del contraddittorio – se l’Amministrazione ha omesso di offrire il contraddittorio preventivo quando previsto per legge (es. prima di emettere l’avviso di accertamento utilizzando dati bancari).
- Difetto di potestà impositiva – può accadere che l’Agenzia delle Entrate pretenda redditi di periodi prescritti o riferiti a soggetti diversi.
Dal punto di vista sostanziale, l’argomento più forte riguarda la non assimilabilità delle criptovalute alla moneta legale. La Cassazione penale ha sottolineato che il Bitcoin non è moneta e che la sua volatilità rende sproporzionati i sequestri ; analogamente si può argomentare che la tassazione debba tener conto della natura volatile delle cripto‑attività e della difficoltà di determinare il reale guadagno.
3.5 Utilizzare il regime di risparmio amministrato
La Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha esteso alle cripto‑attività il regime di risparmio amministrato: il contribuente può affidare i propri token a una banca, SIM o società fiduciaria italiana che gestisce gli adempimenti fiscali. L’intermediario applica la ritenuta del 26 % sulle plusvalenze maturate e versa l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo, indicando i dati nel modello 770 . Per aderire a tale regime occorre:
- Conferire un mandato scritto all’intermediario e consegnare la documentazione comprovante il costo di acquisto;
- Trasferire le cripto‑attività su wallet custodial dell’intermediario;
- Accettare che l’intermediario calcoli e versi l’imposta sulle plusvalenze e comunichi annualmente l’imponibile.
Questo regime solleva il contribuente dagli obblighi dichiarativi e riduce il rischio di errori; tuttavia, non è retroattivo e non elimina l’obbligo di regolarizzare eventuali violazioni pregresse.
3.6 Difendersi da sequestri e misure cautelari
Nelle indagini penali o fiscali può accadere che la Procura o la Guardia di Finanza disponga il sequestro dei wallet. Come ha evidenziato la Cassazione nella sentenza n. 1760/2025, il sequestro preventivo di Bitcoin a garanzia del pagamento dei tributi può essere considerato sproporzionato perché le criptovalute non sono moneta legale, sono altamente volatili e la confisca deve seguire la condanna . In caso di sequestro occorre:
- Opporsi davanti al tribunale del riesame contestando l’assenza dei presupposti (periculum, fumus);
- Dimostrare che i token non sono provento di reato e che non sussiste pericolo di dispersione;
- Chiedere la sostituzione del sequestro con una garanzia reale (es. polizza fideiussoria) che eviti la perdita di valore.
3.7 Difendersi dall’accusa di abusivismo finanziario
Chi promuove investimenti in cripto‑attività senza essere abilitato rischia di essere perseguito per abusivismo finanziario. La Cassazione ha confermato che l’offerta pubblica di investimenti in token costituisce attività riservata e che le criptovalute, anche se non assimilate a strumenti finanziari, sono idonee a integrare il reato . Gli indagati devono dimostrare di non aver raccolto risparmio pubblico né offerto rendimenti garantiti; occorre predisporre un’adeguata due diligence sulle licenze e sul registro OAM (per i prestatori di servizi in cripto‑attività).
4. Strumenti alternativi e soluzioni agevolate
4.1 Definizione agevolata (rottamazione‑quater)
Per i debiti tributari iscritti a ruolo relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la Legge 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“rottamazione‑quater”). Come ricordato, la misura permette al contribuente di estinguere il debito versando solo il capitale e le spese di notifica, con esclusione degli interessi, sanzioni e aggio . Le domande di adesione dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2023; i pagamenti si effettuano in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in 18 rate in 5 anni, con interessi del 2 % . Chi ha aderito deve proseguire con il pagamento delle rate; la quinta rata del 2025 può essere versata entro il 9 dicembre 2025 con tolleranza.
Questa soluzione non cancella l’imposta originaria, ma consente di risparmiare sugli accessori e di evitare procedure esecutive. È una scelta utile per chi ha vecchi debiti maturati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sulle cripto‑attività.
4.2 Ravvedimento operoso e regolarizzazione volontaria
Per i debiti sorti nel 2023 e nel 2024, in assenza di accertamento, il contribuente può utilizzare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), pagando spontaneamente l’imposta dovuta con sanzioni ridotte (dal 1/9 al 1/8 del minimo) e interessi legali. La regolarizzazione deve avvenire prima della notifica dell’atto; ad esempio, se ci si accorge di non aver dichiarato plusvalenze nel 2023, si può presentare dichiarazione integrativa e versare la differenza entro il 31 dicembre 2026, con sanzione ridotta.
Per le violazioni relative al 2021‑2022, come visto, è disponibile la regolarizzazione delle cripto‑attività con imposta del 3,5 % + 0,5 % annuo . Questa procedura è particolarmente conveniente per chi non ha mai indicato le proprie posizioni in RW o RT e teme accertamenti futuri.
4.3 Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione
Chi non riesce a pagare le imposte e ha debiti anche verso altri creditori può utilizzare le procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) per le persone fisiche non imprenditrici o per i piccoli imprenditori:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) – consente al debitore persona fisica sovraindebitata di proporre al Tribunale un piano di pagamento parziale dei debiti in base alle proprie possibilità. Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori e sospende le azioni esecutive. Alla sua conclusione il debitore ottiene l’esdebitazione delle somme residue.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – è una procedura di composizione negoziata che richiede il voto favorevole di almeno il 60 % dei creditori (escludendo l’Erario per taluni debiti). Una volta omologato dal Tribunale, l’accordo produce effetti esdebitativi.
- Liquidazione controllata – se il debitore non è in grado di proporre un piano, può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio; un liquidatore nominato dal Tribunale venderà i beni e ripartirà il ricavato tra i creditori. Al termine della procedura il debitore può chiedere la esdebitazione del sovraindebitato incapiente; ai sensi dell’art. 283 CCI, l’esdebitazione è concessa anche quando non si è riusciti a soddisfare i creditori e dura tre anni. La giurisprudenza del 2025 sottolinea che la liquidazione controllata può essere aperta solo se è possibile acquisire un attivo da distribuire e che, in caso di assenza di attivo, va valutata la procedura di esdebitazione dell’incapiente in via autonoma .
Queste procedure, benché non specifiche per le cripto‑attività, possono essere utilizzate per ridurre o cancellare anche i debiti fiscali derivanti da accertamenti su criptovalute, previa autorizzazione del giudice e accordo con l’Agenzia.
4.4 Negoziato con l’Agenzia e piani di rientro
L’esperienza dell’Avv. Monardo e del suo team dimostra che, anche al di fuori delle procedure formali, è possibile negoziare con l’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione è sensibile alla collaborazione e alla volontà di pagamento del contribuente; spesso accetta rateizzazioni personalizzate, transazioni sulla base imponibile, sospensioni temporanee dell’esecuzione per permettere la vendita di asset o la richiesta di finanziamenti. Un buon difensore sa quando proporre un accordo e come presentare la situazione patrimoniale per ottenere condizioni favorevoli.
5. Errori comuni e consigli pratici
I controlli sulle cripto‑attività sono relativamente nuovi e molti contribuenti commettono errori inconsapevoli. Ecco una lista di errori frequenti da evitare e consigli pratici:
- Non conservare la documentazione – senza prove dell’acquisto il costo si presume zero e l’imposta grava sull’intero ricavato. Conservate estratti e ricevute in formato digitale e cartaceo.
- Confondere plusvalenza con prelievo – un prelievo da un wallet a un altro non genera plusvalenza se non è seguito da vendita; tuttavia, l’Interpello 788/2021 equipara il prelievo a una cessione a pronti se la giacenza media supera 51 645,69 euro . Con le nuove norme la franchigia è stata eliminata: ogni realizzo è tassato.
- Omettere il quadro RW – la mancata indicazione delle cripto‑attività è un illecito sostanziale e può costare sanzioni dal 3 % al 15 % (5 %‑25 % se i fondi sono detenuti in paradisi fiscali) sul valore non dichiarato. Compilate sempre il quadro, anche se non avete plusvalenze.
- Utilizzare conti esteri non dichiarati – le movimentazioni su exchange esteri sono tracciate tramite le normative antiriciclaggio e vengono segnalate. Meglio utilizzare exchange che rilasciano estratti conto e seguire il regime di risparmio amministrato.
- Ignorare gli inviti dell’Agenzia – non rispondere a un invito al contraddittorio preclude l’accertamento con adesione e fa lievitare le sanzioni. Consultate un professionista appena ricevete la comunicazione.
- Rivolgersi a consulenti improvvisati – la disciplina delle cripto‑attività è complessa e in continua evoluzione; affidatevi a professionisti specializzati che conoscano la normativa fiscale e le procedure tributarie.
- Trascurare le procedure deflative – l’accertamento con adesione, il ravvedimento operoso e la definizione agevolata consentono di ridurre imposte e sanzioni; ignorarli significa pagare di più.
- Sottovalutare l’impatto delle criptovalute nel patrimonio – le plusvalenze possono incidere sull’ISEE, sul calcolo delle imposte patrimoniali e sulla capacità contributiva; una corretta pianificazione fiscale evita sorprese.
- Confondere tassazione personale e d’impresa – per i soggetti che svolgono attività professionale o di impresa con cripto‑attività (es. mining o servizi di scambio) si applicano regole diverse, con obblighi IVA e di iscrizione agli elenchi OAM.
- Non considerare l’interazione con l’antiriciclaggio – le transazioni in cripto possono integrare operazioni sospette; le segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) possono far scattare controlli fiscali. È essenziale dimostrare la lecita provenienza dei fondi.
6. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali norme sulla tassazione delle cripto‑attività
| Norma | Contenuto essenziale | Riferimenti |
|---|---|---|
| Art. 67, co. 1, lett. c‑sexies TUIR | Qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto‑attività; definisce le cripto‑attività come rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili tramite DLT; stabilisce che la permuta fra cripto con caratteristiche identiche non è rilevante | |
| Legge 197/2022 (commi 126‑147) | Introduce la franchigia di 2 000 € (poi abrogata), la rivalutazione del costo al 1º gennaio 2023 con imposta del 14 %, la regolarizzazione con imposta del 3,5 % + 0,5 % e la definizione di cripto‑attività | |
| Legge 207/2024 (commi 21‑29) | Abroga la franchigia di 2 000 €, conferma l’aliquota del 26 % nel 2025, prevede l’aumento al 33 % dal 2026, modifica il campo della Digital Service Tax | |
| Art. 4 DL 167/1990 | Impone l’obbligo di indicare nel quadro RW le attività finanziarie estere, comprese le cripto‑attività; la mancata compilazione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato (5 %‑25 % se detenute in Stati black list) | |
| D.Lgs. 218/1997 art. 6 | Disciplina l’accertamento con adesione; il contribuente può chiedere l’adesione entro 30 giorni dalla notifica del verbale, ottenendo la sospensione del termine per il ricorso per 90 giorni e la riduzione delle sanzioni a un terzo | |
| D.Lgs. 546/1992 art. 21 | Fissa a 60 giorni il termine per presentare ricorso contro l’atto impositivo; prevede che per i rimborsi il ricorso può essere presentato dopo 90 giorni dalla richiesta e entro due anni dal pagamento | |
| L. 212/2000 art. 12 | Garantisce i diritti del contribuente durante i controlli: comunicazione delle ragioni dell’accesso, durata massima di 30 giorni, facoltà di farsi assistere da un professionista, possibilità di trasmettere memorie difensive | |
| Sentenza Cass. 28077/2024 | La violazione del quadro RW non è un’irregolarità formale: la sanzione tra il 5 % e il 25 % del valore non dichiarato è proporzionata e finalizzata al monitoraggio fiscale | |
| Sentenza Cass. 1760/2025 | Il sequestro preventivo di criptovalute non è proporzionato perché esse non sono moneta legale; la confisca è possibile solo dopo la condanna |
Tabella 2 – Aliquote fiscali e soglie nel tempo
| Periodo | Aliquota imposta sostitutiva | Franchigia | Note |
|---|---|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2022 | 26 % (interpretazioni; giacenza media oltre 51 645,69 € per 7 giorni) | Nessuna franchigia specifica; tassabilità condizionata alla giacenza media | Applicazione di criteri analogici con valute estere; obbligo quadro RW |
| Dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 | 26 % | 2 000 € annui – plusvalenze inferiori esenti | Possibilità di rivalutazione al 1º gennaio 2023 con imposta del 14 % |
| Anno 2025 | 26 % | Nessuna | Le plusvalenze sono tassate integralmente; Digital Service Tax rivista |
| Dal 1º gennaio 2026 | 33 % | Nessuna | Aliquota aumentata; minusvalenze riportabili; soglia abolita |
Tabella 3 – Termini e strumenti difensivi
| Fase | Strumento | Termine o beneficio | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Ricezione avviso o verbale | Istanza di accertamento con adesione | Entro 30 giorni dal verbale (15 giorni se già notificato l’avviso); sospensione dei termini per 90 giorni e sanzioni ridotte a 1/3 | |
| Notifica avviso di accertamento | Ricorso in Commissione | 60 giorni dalla notifica (90 giorni nei casi di diniego di rimborso) | |
| Debiti iscritti a ruolo 2000‑2022 | Definizione agevolata (rottamazione‑quater) | Pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in 18 rate (prime due rate 10 %, interessi 2 %) | |
| Anni d’imposta fino al 2022 | Regolarizzazione cripto‑attività | Imposta sostitutiva 3,5 % + 0,5 % annuo entro 30 giugno 2023 (o date fissate nel provvedimento) | |
| Ogni anno | Ravvedimento operoso | Riduzione delle sanzioni (da 1/9 a 1/8 del minimo) se il contribuente versa spontaneamente prima dell’accertamento | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Cosa sono le cripto‑attività secondo la legge italiana?
L’art. 67 TUIR definisce le cripto‑attività come rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili tramite tecnologia di registro distribuito; vi rientrano criptovalute, token, stablecoin e NFT . La legge considera fiscalmente irrilevante la permuta fra cripto con le stesse caratteristiche.
- Le plusvalenze su criptovalute sono sempre tassate?
Sì. Dal 1º gennaio 2025 ogni plusvalenza derivante da vendita, rimborso o permuta di cripto‑attività è tassata al 26 %. La franchigia di 2 000 € prevista dalla Legge 197/2022 è stata abrogata . Dal 2026 l’aliquota salirà al 33 %.
- Come si calcola la plusvalenza?
La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale nel caso di permuta) e il costo di acquisto documentato. Le minusvalenze possono essere portate in deduzione ma solo per importi superiori a 2 000 €. Se il costo non è documentato, si presume pari a zero .
- Devo indicare le cripto‑attività nel quadro RW?
Sì. L’art. 4 D.L. 167/1990 impone la dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le criptovalute detenute su exchange esteri o su wallet con chiave privata rientrano in tale obbligo . Il controvalore va calcolato al 31 dicembre al cambio del sito di acquisto .
- Quali sanzioni si applicano se non compilo il quadro RW?
L’omessa compilazione è un’illegittimità sostanziale: la Cassazione ha stabilito che la sanzione del 5 %-25 % del valore non dichiarato è proporzionata e serve a garantire il monitoraggio fiscale . Può essere ridotta con ravvedimento operoso o accertamento con adesione.
- Come posso regolarizzare le criptovalute non dichiarate fino al 2022?
La Legge 197/2022 prevede la regolarizzazione tramite dichiarazione speciale. Si paga un’imposta sostitutiva del 3,5 % del valore delle cripto‑attività detenute, più 0,5 % annuo . Se non sono stati prodotti redditi, è dovuto solo lo 0,5 % annuo .
- Posso rivalutare il valore delle mie criptovalute?
Sì. Per le cripto‑attività possedute al 1º gennaio 2023 si può assumere quel valore come costo di acquisto, versando un’imposta del 14 % . È conveniente quando il valore al 1º gennaio 2023 era inferiore a quello effettivo di acquisto.
- Le cripto‑attività sono soggette all’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero)?
No. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le criptovalute devono essere indicate nel quadro RW ma non sono soggette all’IVAFE .
- Se trasferisco criptovalute da un wallet a un altro devo pagare imposte?
Il semplice trasferimento tra wallet di proprietà non genera plusvalenza. Tuttavia, l’Interpello 788/2021 equipara il prelievo da wallet a una vendita se la giacenza media supera 51 645,69 € . Con l’abolizione della franchigia la rilevanza si estende a tutti i prelievi che comportano un realizzo.
- Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento per criptovalute?
È fondamentale esaminare l’atto con un professionista: verificare la motivazione, i termini, la validità della notifica, la prescrizione e la correttezza dei conteggi. Si può chiedere l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni o presentare ricorso entro 60 giorni .
- Posso essere perseguito penalmente per aver omesso le imposte sulle criptovalute?
In linea generale l’omessa dichiarazione di redditi da cripto‑attività integra un illecito amministrativo. Tuttavia, se l’importo evaso supera la soglia di punibilità dell’art. 5 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), può configurarsi un reato. È essenziale analizzare il caso concreto. La Cassazione ha affermato che i ricavi da NFT e cripto sono comunque imponibili .
- L’Agenzia delle Entrate può sequestrare le mie criptovalute?
È possibile che le autorità giudiziarie dispongano il sequestro come misura cautelare. Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto che il sequestro di Bitcoin è sproporzionato perché non sono moneta legale . In caso di sequestro si può chiedere la revoca o la sostituzione con garanzie alternative.
- Come funziona il regime di risparmio amministrato per le criptovalute?
Conferendo le cripto‑attività a una banca o a un intermediario italiano, il contribuente delega all’intermediario l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva del 26 % . È necessario trasferire le chiavi dei wallet e fornire i documenti di acquisto; l’intermediario opera come sostituto d’imposta.
- Cos’è la “rottamazione‑quater” e quali debiti comprende?
È una definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 . Pagando solo capitale e spese, si estinguono sanzioni, interessi e aggio; i pagamenti si effettuano in unica soluzione o in 18 rate .
- Il piano del consumatore può includere debiti fiscali da criptovalute?
Sì. Nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza le persone fisiche possono proporre un piano di ristrutturazione che includa anche i debiti fiscali. Il Tribunale, valutando la sostenibilità del piano, può omologarlo e sospendere le azioni esecutive. Alla fine il debitore ottiene l’esdebitazione (cancellazione) delle somme residuanti.
- Che differenza c’è tra piano del consumatore e liquidazione controllata?
Nel piano del consumatore il debitore mantiene il controllo dei propri beni e propone un rimborso parziale; nella liquidazione controllata il patrimonio viene liquidato da un professionista. L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCI) si ottiene alla fine della liquidazione e anche quando non è stato possibile distribuire alcun attivo .
- Posso portare in deduzione le minusvalenze da criptovalute?
Le minusvalenze sono deducibili solo se superano 2 000 € e possono essere riportate nei quattro periodi d’imposta successivi. Con l’aumento dell’aliquota al 33 % dal 2026, la deduzione continuerà ad applicarsi.
- Le operazioni di staking e i redditi da DeFi sono tassati?
L’Agenzia delle Entrate considera le attività di staking e di “yield farming” come redditi di capitale, da indicare nel quadro RL della dichiarazione . Occorre quindi dichiarare i token ricevuti come premio, calcolando il valore in euro al momento della percezione.
- Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
Il mancato pagamento anche di una rata oltre 5 giorni dalla scadenza comporta la decadenza dalla definizione agevolata; i versamenti effettuati sono considerati acconto e il debito residuo torna esigibile integralmente .
- L’ignoranza della normativa sulle criptovalute può giustificare l’omessa dichiarazione?
No. La Cassazione penale ha affermato che i ricavi da NFT e criptovalute costituiscono redditi imponibili anche se il contribuente non era consapevole della disciplina . È dovere del contribuente informarsi e adempiere agli obblighi fiscali.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le regole fiscali, proponiamo alcune simulazioni. Gli importi sono indicativi e non sostituiscono il calcolo personalizzato.
8.1 Calcolo di una plusvalenza nel 2025
Supponiamo che Luca abbia acquistato 1 Bitcoin nel gennaio 2024 al prezzo di 20 000 € e lo rivenda a febbraio 2025 a 35 000 €. Luca possiede tutti i documenti che attestano il costo.
- Determinazione della plusvalenza: 35 000 € – 20 000 € = 15 000 €.
- Imposta sostitutiva: nel 2025 l’aliquota è 26 %; l’imposta dovuta è 3 900 €.
- Dichiarazione: Luca deve indicare la plusvalenza nel quadro RT del modello Redditi 2026 e pagare l’imposta con modello F24 entro il termine previsto. Non esiste più la franchigia di 2 000 € .
- Obbligo RW: se Luca deteneva la criptovaluta su un exchange estero, deve anche indicarne il controvalore al 31 dicembre 2024 (ad esempio 30 000 €) nel quadro RW e compilare la sezione in cui dichiara la cessione.
8.2 Rivalutazione al 1º gennaio 2023
Maria possiede 5 Ethereum (ETH) acquistati nel 2018 al prezzo di 300 € ciascuno. Al 1º gennaio 2023 il valore di mercato è 900 € per ETH. Maria decide di rivalutare:
- Valore rivalutato: 5 × 900 € = 4 500 €.
- Imposta sostitutiva del 14 %: 4 500 € × 14 % = 630 €. L’importo va versato in un’unica soluzione o in tre rate con interessi .
- Nuovo costo fiscalmente riconosciuto: 4 500 €.
- Nel giugno 2025 Maria vende 5 ETH a 1 200 € per token (totale 6 000 €). La plusvalenza è 6 000 € – 4 500 € = 1 500 €, tassata al 26 % (390 €). Senza rivalutazione la plusvalenza sarebbe stata 4 500 €.
8.3 Regolarizzazione di cripto‑attività non dichiarate
Giovanni possedeva al 31 dicembre 2021 un portafoglio di criptovalute del valore di 50 000 € non dichiarato nel quadro RW e non ha dichiarato plusvalenze per 5 000 € realizzate nel 2021. Nel 2023 decide di regolarizzare:
- Imposta sostitutiva del 3,5 % sulla somma di 50 000 € = 1 750 €.
- Sanzioni/interessi dello 0,5 % per anno: per due anni (2021 e 2022) 50 000 € × 0,5 % × 2 = 500 €.
- Totale da versare: 1 750 € + 500 € = 2 250 € .
- Effetto: l’Agenzia considera regolari i valori e non applica ulteriori sanzioni.
8.4 Rottamazione di un debito da criptovalute
Sara ha ricevuto nel 2022 un avviso di accertamento per plusvalenze su criptovalute relative agli anni 2018‑2020, per un importo di imposta e sanzioni pari a 15 000 €. Non ha presentato ricorso e l’accertamento è divenuto definitivo. Nel 2023 il debito è iscritto a ruolo; grazie alla rottamazione‑quater, Sara può estinguerlo pagando solo il capitale (10 000 €) e le spese di notifica (500 €), risparmiando 4 500 € di interessi e aggio . Sara sceglie la rateizzazione:
- Prime due rate (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023): 10 500 € × 10 % = 1 050 € ciascuna;
- Restanti 16 rate trimestrali (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno) di circa 656 € l’una, con interesse del 2 % .
8.5 Piano di ristrutturazione con cripto‑attività
Marco, ingegnere freelance, ha accumulato debiti fiscali per 50 000 €, comprese imposte su plusvalenze da criptovalute. I suoi redditi annuali sono 20 000 € e non possiede immobili. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore offrendo il pagamento del 20 % del debito (10 000 €) in 5 anni (rate da 167 € al mese). Il Tribunale omologa il piano; i creditori, compreso l’Erario, ricevono i pagamenti proporzionali e alla fine Marco ottiene l’esdebitazione delle somme residue. Se invece Marco avesse scelto la liquidazione controllata avrebbe rischiato la vendita dei suoi beni e non avrebbe ottenuto la cancellazione totale dei debiti in tempi brevi.
Conclusione
L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha trasformato radicalmente la fiscalità delle cripto‑attività. Dal 2023 il legislatore ha definito le criptovalute come beni fiscali, introdotto l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, previsto la rivalutazione del costo e la regolarizzazione delle posizioni pregresse . Nel 2025 la franchigia di 2 000 € è stata eliminata e l’aliquota rimane al 26 % fino al 31 dicembre 2025, per poi passare al 33 % nel 2026 . Parallelamente, la giurisprudenza ha confermato l’obbligo di compilare il quadro RW e la natura non formale della relativa violazione ; ha chiarito che i ricavi da NFT e cripto sono imponibili anche se non convertiti e ha limitato l’uso del sequestro preventivo per le criptovalute .
Per il contribuente la complessità della materia richiede attenzione e tempestività. È essenziale conservare la documentazione, dichiarare correttamente le operazioni, utilizzare gli strumenti di regolarizzazione e di definizione agevolata, e avvalersi di professionisti esperti. Procedere da soli può portare a errori costosi. L’accertamento con adesione permette di ridurre le sanzioni e di trattare con l’ufficio; il ricorso deve essere presentato entro termini precisi; la rottamazione‑quater e il piano del consumatore offrono vie d’uscita per chi non riesce a pagare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti hanno maturato una lunga esperienza nella difesa dei contribuenti: possono analizzare gli avvisi, individuare le irregolarità, predisporre ricorsi efficaci e, quando necessario, negoziare soluzioni con l’Agenzia delle Entrate. Sono inoltre competenti in materia di crisi da sovraindebitamento e possono proporre piani di rientro o procedure di esdebitazione.
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