Accertamento fiscale e working holiday abroad: come difendersi

Introduzione

Negli ultimi anni un numero crescente di giovani italiani sceglie di trascorrere un periodo di lavoro o studio all’estero tramite i programmi working holiday offerti da Paesi come Australia, Nuova Zelanda o Canada. Questa esperienza permette di approfondire la conoscenza di altre culture e, grazie ad un visto che consente di lavorare, di sostenersi economicamente. Tuttavia, tornare in patria o continuare a gestire il proprio patrimonio dall’estero può creare non pochi grattacapi con il fisco italiano.

La legge italiana sul reddito delle persone fisiche (TUIR) si fonda sul principio della tassazione mondiale (world‐wide taxation): chi risulta fiscalmente residente in Italia è tassato sui redditi ovunque prodotti . Determinare la residenza fiscale diventa quindi decisivo: basta trascorrere oltre metà anno in Italia, mantenere qui il centro dei propri interessi economici o restare iscritti alle anagrafi dei residenti perché l’Amministrazione finanziaria pretenda il pagamento delle imposte sui redditi esteri . Il problema si aggrava per chi non cancella l’iscrizione in Italia, non si registra all’AIRE o mantiene legami familiari e immobiliari nel territorio nazionale. L’inosservanza della normativa può portare a pesanti accertamenti e sanzioni.

L’articolo che segue, aggiornato a dicembre 2025, intende fornire un quadro completo e pratico delle norme e della giurisprudenza in materia di accertamento fiscale nei confronti di cittadini italiani che abbiano svolto un working holiday all’estero. Dopo aver analizzato la disciplina della residenza fiscale alla luce delle più recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023 (che dal 1° gennaio 2024 ha innovato l’art. 2 TUIR) e della circolare n. 20/E del 4 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate , verranno descritte le procedure seguite dall’Agenzia delle Entrate per notificare un avviso di accertamento, i termini per difendersi e i diritti del contribuente. Saranno approfondite le principali strategie difensive (ricorso, accertamento con adesione, autotutela, definizioni agevolate) nonché gli strumenti alternativi per gestire debiti tributari (rottamazioni, piani di rientro, procedure di sovraindebitamento, esdebitazione, composizione negoziata della crisi, ecc.). Infine, un’ampia sezione di FAQ risponderà ai dubbi più frequenti e simulazioni numeriche illustreranno scenari pratici.

La competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Questo articolo nasce dall’esperienza professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario e bancario. L’avvocato coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in tutta Italia. È iscritto come gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 negli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e riveste la qualifica di Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Con il suo team offre assistenza ai debitori e contribuenti in ogni fase: analisi dell’atto di accertamento, predisposizione di ricorsi, sospensioni, trattative con l’amministrazione finanziaria e predisposizione di piani di rientro, fino all’avvio di procedure giudiziali o stragiudiziali più articolate. Se stai ricevendo un avviso di accertamento o temi di essere considerato fiscalmente residente in Italia nonostante un working holiday all’estero, l’Avv. Monardo e il suo staff sono pronti a supportarti.

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1. Contesto normativo: residenza fiscale e tassazione mondiale

1.1 Principio di tassazione mondiale e art. 3 TUIR

Il sistema fiscale italiano si basa sul principio della tassazione mondiale: l’art. 3 del TUIR stabilisce che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono tassate sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato . La distinzione tra residente e non residente è dunque fondamentale. L’art. 165 TUIR prevede un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, così da evitare la doppia imposizione , ma ciò non esime dall’obbligo di dichiarare i redditi esteri in Italia.

1.2 Definizione di residenza fiscale: art. 2 TUIR (prima e dopo il 2024)

Fino al 31 dicembre 2023, l’art. 2, comma 2, TUIR considerava residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili):

  1. Erano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (presunzione assoluta);
  2. Avevano il domicilio (centro degli affari e degli interessi patrimoniali, economici e familiari) in Italia ;
  3. Avevano la residenza (dimora abituale) nel territorio dello Stato .

Chi soddisfaceva anche una sola di tali condizioni era considerato residente. L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non era sufficiente a dimostrare la perdita della residenza fiscale, come precisato dalla Cassazione: la Corte ha ribadito che la registrazione all’AIRE costituisce solo un elemento indiziario, mentre occorre dimostrare l’effettivo spostamento del centro degli interessi all’estero . In varie sentenze la Suprema Corte ha sottolineato che il centro degli interessi economico‑patrimoniali prevale sui meri legami familiari .

Con il D.Lgs. 209/2023, operativo dal 1° gennaio 2024, l’art. 2 TUIR è stato radicalmente modificato. La nuova norma prevede quattro criteri alternativi per essere considerati fiscalmente residenti :

  1. Residenza anagrafica (o civile): la persona è iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte dell’anno. La presunzione è ora relativa e può essere superata dimostrando l’effettiva residenza all’estero mediante prove documentali (contratti di lavoro, iscrizione a sistemi sanitari esteri, etc.) .
  2. Domicilio: identificato come il luogo in cui la persona ha la sede principale delle relazioni personali e familiari. La nozione è stata “personalizzata”: non coincide più soltanto con il centro degli affari economici, ma si concentra sulle relazioni affettive e personali .
  3. Residenza: il luogo dove la persona dimora abitualmente (art. 43 c.c.) .
  4. Presenza fisica: permanenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta; si computano anche frazioni di giorno . È un criterio di nuova introduzione che consente di qualificare residenti anche chi lavora o studia in Italia per lunghi periodi pur non essendo iscritto all’anagrafe.

La circolare n. 20/E del 4 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che i quattro criteri sono alternativi; basta soddisfarne uno perché il soggetto sia considerato residente . La circolare ribadisce che la presunzione basata sull’iscrizione all’anagrafe è superabile con prova contraria e invita gli uffici a verificare la presenza fisica anche tramite controlli sui transiti e i pagamenti elettronici.

1.3 Presunzioni e iscrizione all’AIRE

L’iscrizione all’AIRE costituisce elemento necessario ma non sufficiente per essere considerato non residente. Come spiegato dalla Cassazione e dalla dottrina, l’onere della prova spetta al contribuente che deve dimostrare di aver trasferito all’estero il proprio domicilio e residenza, nonché il centro dei propri interessi economici e vitali . In particolare:

  • Cass. n. 6501/2015: la Corte ha stabilito che i legami familiari in Italia non sono determinanti; bisogna considerare l’insieme dei rapporti economici e vitali .
  • Cass. n. 16634/2018: viene ribadito il valore formale dell’iscrizione anagrafica; chi è registrato come residente in Italia è assoggettato a tassazione mondiale fino a quando non venga formalizzata la cancellazione e dimostrato lo spostamento del centro degli interessi all’estero .
  • Cass. n. 21442/2017: ha riconosciuto che un soggetto AIRE che produce redditi interamente all’estero non deve dichiararli in Italia se dimostra la residenza effettiva all’estero, richiamando la prevalenza delle convenzioni internazionali .

Ulteriore presunzione è prevista dall’art. 2, comma 2‑bis TUIR per i cittadini che trasferiscono la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list). In tali casi essi vengono considerati residenti in Italia salvo prova contraria che dimostri l’effettiva residenza e il centro degli interessi all’estero .

1.4 Convenzioni contro le doppie imposizioni e regola dei 183 giorni

Le convenzioni internazionali stipulate dall’Italia (basate sul modello OCSE) contengono norme per evitare la doppia tassazione. In genere, i redditi da lavoro dipendente sono tassati nello Stato di residenza del lavoratore a meno che il lavoro non sia svolto nell’altro Stato per più di 183 giorni in un anno, il datore di lavoro non sia residente nell’altro Stato e il costo della remunerazione non sia sostenuto da una stabile organizzazione in quell’altro Stato . Questo principio è recepito anche nell’art. 51, comma 8‑bis, TUIR sulle retribuzioni convenzionali: i lavoratori che prestano all’estero attività continuativa ed esclusiva per più di 183 giorni in 12 mesi possono tassare il reddito sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente da un decreto ministeriale .

1.5 Art. 165 TUIR e credito per imposte estere

Il contribuente residente che percepisce redditi esteri può scomputare le imposte pagate all’estero tramite il credito d’imposta disciplinato dall’art. 165 TUIR . Per ottenere il credito è necessario che:

  1. Il reddito estero sia tassato anche in Italia;
  2. Le imposte siano state effettivamente pagate all’estero;
  3. Il contribuente conservi la documentazione delle imposte estere;
  4. Il credito non superi l’imposta italiana corrispondente .

2. Le procedure di accertamento fiscale

2.1 Avviso di accertamento: contenuto e notifica

L’Agenzia delle Entrate, quando ritiene che un contribuente abbia evaso imposte (ad esempio omettendo di dichiarare redditi esteri durante un working holiday), emette un avviso di accertamento. L’atto deve contenere:

  • L’indicazione del periodo d’imposta e della motivazione: deve indicare chiaramente i fatti contestati, le norme violate e i calcoli effettuati. La Cassazione ha più volte annullato avvisi privi di motivazione o con motivazioni contraddittorie (ad esempio ordinanza 13620/2023, che ha dichiarato nullo un avviso basato su ragioni incompatibili tra loro) .
  • L’indicazione dei soggetti sottoposti a verifiche, dei redditi accertati, delle sanzioni, interessi e termini di pagamento.
  • L’invito al contraddittorio: dopo la riforma del Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) attuata con il D.Lgs. 219/2023 e 220/2023, è obbligatorio che l’ufficio consenta al contribuente di partecipare al procedimento. Il nuovo art. 6‑bis impone la trasmissione di un invito al contraddittorio (bozza di accertamento) e garantisce almeno 60 giorni per presentare osservazioni . L’atto definitivo non può essere emesso prima della scadenza di tale termine e l’inosservanza della procedura rende nullo l’accertamento .

La notifica dell’avviso avviene mediante raccomandata a/r, PEC o ufficiale giudiziario. La data di notifica è essenziale perché da essa decorrono i termini per impugnare.

2.2 Termini e decadenze

Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per:

  1. Presentare ricorso tributario alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
  2. Proporre istanza di accertamento con adesione: sospende i termini del ricorso fino a 90 giorni (o 150 per soggetti con residenza all’estero) e consente di negoziare con l’ufficio una riduzione delle sanzioni .
  3. Presentare istanza di autotutela: chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto quando esso è manifestamente illegittimo; i casi di autotutela obbligatoria sono elencati nell’art. 10‑quater dello Statuto (errore di persona, doppia imposizione, errore materiale o di calcolo, errore sulla natura del tributo, imposta accertata maggiore di quella dovuta) ; il rifiuto tacito è impugnabile solo per l’autotutela obbligatoria .

Trascorsi i 60 giorni senza impugnazione, l’avviso diventa definitivo e i tributi richiesti diventano esigibili. È quindi fondamentale agire tempestivamente.

2.3 Contraddittorio endoprocedimentale e Statuto del contribuente

Il contraddittorio preventivo rappresenta uno dei diritti fondamentali del contribuente. Dopo le riforme del 2023, l’obbligo di contraddittorio è divenuto generalizzato: l’ufficio deve comunicare una bozza d’atto e attendere almeno 60 giorni per ricevere memorie difensive . Il mancato rispetto del contraddittorio comporta la nullità dell’accertamento .

Ulteriori principi dello Statuto includono:

  • Motivazione adeguata degli atti: l’atto deve spiegare con chiarezza il ragionamento dell’ufficio, evitando motivazioni contraddittorie .
  • Legittimo affidamento e tutela dell’affidamento: il contribuente non può essere penalizzato per aver seguito interpretazioni dell’amministrazione poi modificate.
  • Semplificazione e buona fede: l’amministrazione deve agire con chiarezza e trasparenza.

3. Difese e strategie legali contro l’accertamento

Di seguito si analizzano le principali opzioni difensive a disposizione del contribuente:

3.1 Ricorso tributario

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica all’interno del portale telematico della Giustizia Tributaria. È necessario:

  1. Esaminare l’atto per verificare se vi sono vizi formali (notifica irregolare, mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio) o sostanziali (errata determinazione dei redditi, difetto di legittimazione).
  2. Acquisire prove della propria residenza estera: contratti di lavoro, documenti di iscrizione all’AIRE, iscrizione a sistemi sanitari o previdenziali stranieri, documenti bancari, bollette estere, certificati di residenza fiscale rilasciati dall’autorità straniera.
  3. Invocare convenzioni contro la doppia imposizione applicabili allo Stato in cui è stato svolto il working holiday.
  4. Richiedere la sospensione dell’esecuzione (sospensione cautelare) se l’imposta richiesta è sproporzionata e la pretesa è palesemente illegittima; si presenta istanza al Presidente della Corte.

Durante il giudizio la parte resistente è l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (per le cartelle emesse successivamente).

3.2 Accertamento con adesione

L’istituto dell’accertamento con adesione permette di definire la controversia prima del processo. Può essere richiesto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. La procedura si articola così:

  1. Il contribuente deposita un’istanza all’ufficio che ha emesso l’avviso. Questo sospende per 90 giorni il termine per ricorrere.
  2. L’ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio in cui si espongono le ragioni e si negozia un accordo.
  3. Se l’accordo si raggiunge, si paga il tributo e le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo .
  4. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate trimestrali. Gli interessi legali decorrono dalla data della sottoscrizione.

3.3 Acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni

Se il contribuente non intende contestare il merito ma vuole solo ridurre l’importo delle sanzioni, può optare per l’acquiescenza versando entro 60 giorni l’imposta contestata e un terzo delle sanzioni, beneficiando dell’esclusione delle sanzioni accessorie . Questa scelta impedisce successive impugnazioni.

3.4 Autotutela obbligatoria e facoltativa

L’istituto dell’autotutela consente all’amministrazione di annullare o rettificare i propri atti quando sussistono errori manifesti. Dopo il D.Lgs. 219/2023 esistono due tipologie:

  • Autotutela obbligatoria (art. 10‑quater Statuto): l’ufficio deve annullare l’atto se presenta errori evidenti, come l’errore di persona, l’errore matematico, il doppio pagamento, la mancata considerazione di pagamenti effettuati, la violazione di giudicati, l’inesistenza o la decadenza del potere di accertare . In questi casi il silenzio dell’ufficio oltre 90 giorni equivale a rifiuto impugnabile .
  • Autotutela facoltativa (art. 10‑quinquies): l’ufficio può annullare o modificare l’atto per ragioni di opportunità, tenendo conto dell’interesse dell’amministrazione. Il silenzio non è impugnabile.

Per attivare l’autotutela occorre presentare un’istanza all’ufficio che ha emesso l’atto, allegando documenti che comprovino l’errore.

3.5 Transazione fiscale e definizioni agevolate (rottamazioni)

Negli ultimi anni diverse leggi di bilancio hanno introdotto definizioni agevolate (“rottamazioni” o “pace fiscale”) per le cartelle esattoriali. L’ultima rottamazione (“rottamazione‑quater”) introdotta con la L. 197/2022 ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2022 pagando solo le imposte e i costi di notifica senza sanzioni e interessi . Il decreto Milleproroghe 2024 ha prorogato i termini per il pagamento e ha consentito la riammissione per chi non aveva rispettato le scadenze . È probabile che nel 2025 vi siano ulteriori misure agevolative.

Per accedere alla rottamazione occorre presentare domanda online all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, indicando le cartelle da definire. È importante verificare l’elenco dei carichi ammessi (non tutte le sanzioni sono incluse: ad esempio, le multe stradali sono incluse ma si paga la sola multa senza interessi ).

3.6 Dilazione e sospensione dei pagamenti

Se il contribuente non può pagare immediatamente, può chiedere la rateazione dei debiti iscritti a ruolo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede piani ordinari (fino a 72 rate mensili) o straordinari (120 rate) in presenza di comprovate difficoltà. È necessario presentare l’ISEE o la documentazione sui redditi.

È inoltre possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione se la pretesa risulta manifestamente infondata. La sospensione può essere concessa dall’ente impositore, dal giudice tributario, oppure tramite la procedura di autotutela.

4. Strumenti alternativi per la gestione del debito tributario

Quando la situazione economica del contribuente è compromessa e non è possibile far fronte ai debiti tributari con le usuali tutele, la legge prevede strumenti di ristrutturazione e liberazione dal debito.

4.1 Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi)

La Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi e dell’insolvenza) consente a privati e piccoli imprenditori in stato di sovraindebitamento di accedere a procedure per ristrutturare o cancellare i debiti. Le principali sono:

  1. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche non imprenditori (lavoratori dipendenti, pensionati). È necessario dimostrare la meritevolezza, cioè non aver determinato l’indebitamento con dolo o colpa grave . Il piano prevede il pagamento parziale dei debiti in proporzione alle proprie disponibilità, con stralcio del residuo. I creditori fiscali sono coinvolti e l’Agenzia delle Entrate partecipa tramite l’OCC (Organismo di composizione della crisi).
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: aperto anche a professionisti e piccoli imprenditori. Richiede l’adesione dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti.
  3. Liquidazione controllata: consente di liquidare il patrimonio del debitore sotto il controllo del tribunale, con eventuale esdebitazione residua dopo quattro anni .

Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto la sovraindebitamento familiare: un unico procedimento per nucleo familiare .

4.2 Esdebitazione del debitore incapiente

La riforma 2021 ha introdotto l’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente: chi non può offrire alcuna utilità ai creditori può ottenere la cancellazione dei debiti immediatamente; eventuali risorse sopravvenute nei quattro anni successivi vanno destinate per il 20% ai creditori . Anche i debiti fiscali possono essere inclusi; l’amministrazione partecipa tramite l’OCC.

4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Quando il contribuente è un imprenditore in difficoltà, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, procedura finalizzata a prevenire l’insolvenza. L’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore nominato da una commissione indipendente, avvia trattative con i creditori per cercare un accordo . La procedura dura 180 giorni, prorogabili di altri 180, e permette di sospendere azioni esecutive e conservative. L’esperto facilita le trattative, propone soluzioni e redige una relazione finale . Possono essere previste moratorie sul pagamento dei debiti tributari previo accordo con l’Agenzia.

4.4 Transazione fiscale nei concordati preventivi

Nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, liquidazione giudiziale) è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, chiedendo di ridurre o dilazionare i debiti tributari. La transazione richiede l’approvazione dell’amministrazione e del tribunale e spesso è utilizzata per evitare il fallimento.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Non cancellarsi dalle anagrafi: partire per un working holiday senza richiedere l’iscrizione all’AIRE o la cancellazione dalla residenza italiana espone al rischio di essere considerati residenti e tassati in Italia. Prima di partire occorre presentare domanda al comune di residenza o direttamente al consolato.
  2. Mantenere il centro degli interessi in Italia: lasciare conti correnti, immobili o attività economiche in Italia senza trasferirli all’estero può dimostrare la permanenza del domicilio. È consigliabile chiudere o spostare l’operatività bancaria e vendere o affittare gli immobili.
  3. Non conservare documenti: per provare la residenza estera occorrono contratti di lavoro, certificati di residenza e di iscrizione a servizi sanitari, documenti bancari. Senza prove documentali è difficile superare la presunzione di residenza.
  4. Ignorare le notifiche: non ritirare la raccomandata o la PEC dell’avviso di accertamento non blocca i termini. Anzi, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza. Bisogna aprire la PEC e agire tempestivamente.
  5. Sottovalutare le convenzioni: ogni Paese ha regole diverse. Per esempio, in Australia i redditi da lavoro di un working holiday maker sono tassati con aliquote agevolate; tuttavia, l’Italia potrebbe ritenere comunque la persona fiscalmente residente. Occorre verificare la convenzione contro le doppie imposizioni e rispettare gli adempimenti.
  6. Ignorare i termini: i 60 giorni per ricorrere sono perentori; anche l’istanza di accertamento con adesione va presentata entro tale termine.
  7. Affidarsi a consigli non professionali: il panorama giuridico e fiscale è complesso e muta di frequente. È fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario internazionale.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale (post 2024)

CriterioDescrizioneProva contraria
Residenza anagraficaIscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per oltre metà del periodo d’impostaLa presunzione è relativa; può essere superata con documenti che dimostrino la residenza effettiva all’estero
DomicilioLuogo in cui la persona ha la sede principale delle relazioni personali e familiari (nuova definizione)Prova del centro dei legami famigliari e personali all’estero
ResidenzaDimora abituale (art. 43 c.c.)Documentare l’abitazione principale all’estero
Presenza fisicaPermanenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta (si contano anche frazioni di giorno)Evidenze di presenza continuativa all’estero (biglietti aerei, timbri passaporto, registri aziendali)

Tabella 2 – Strumenti difensivi e condizioni

StrumentoScadenzaBenefici principaliRiferimento normativo
Ricorso tributarioEntro 60 giorni dalla notificaContestazione integrale dell’avviso; possibilità di sospensivaD.Lgs. 546/1992
Accertamento con adesioneEntro 60 giorni (sospende il termine per 90/150 giorni)Sanzioni ridotte a 1/3D.Lgs. 218/1997
AcquiescenzaEntro 60 giorniPagamento sanzioni ridotte a 1/3, esclusione delle sanzioni accessorieD.Lgs. 218/1997
Autotutela obbligatoriaNessun termine, ma va richiesta prima della definitività dell’attoAnnullamento dell’atto per errori manifestiArt. 10‑quater Statuto
RottamazioneSecondo bando (es. rottamazione‑quater scaduta nel 2024)Estinzione dei debiti con pagamento del solo tributo e speseL. 197/2022

Tabella 3 – Procedure di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariRequisitiEsito
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriMeritevolezza; pagamento anche parziale dei creditiOmologazione giudiziale, stralcio dei debiti residui
Accordo di ristrutturazioneConsumatori e piccoli imprenditoriAdesione del 60% dei creditoriPiano vincolante per tutti i creditori
Liquidazione controllataDebitori senza possibilità di pagamentoLiquidazione del patrimonio, eventuale esdebitazione dopo 4 anniLiberazione dai debiti residui
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori senza alcuna utilità da offrireDimostrare la totale incapienzaCancellazione immediata dei debiti (20% dei beni futuri fino a 4 anni)

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono un giovane in working holiday in Australia per 9 mesi. Devo iscrivermi all’AIRE? La legge italiana prevede l’obbligo di iscrizione all’AIRE per chi trasferisce la residenza all’estero per più di 12 mesi. Tuttavia, ai fini della residenza fiscale, anche periodi inferiori possono rilevare: se trascorri meno di 183 giorni in Italia e sposti domicilio e residenza all’estero, non dovresti essere considerato residente. L’iscrizione all’AIRE è consigliata perché costituisce un indizio probatorio importante.
  2. Perderò automaticamente la residenza italiana iscrivendomi all’AIRE? No. L’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente: occorre dimostrare l’effettivo trasferimento del domicilio e della residenza (casa, lavoro, interessi) all’estero .
  3. Se trascorro 6 mesi all’estero e 6 in Italia, in quale Paese pago le tasse? Occorre verificare i criteri dell’art. 2 TUIR. Dal 2024, oltre al criterio dei 183 giorni, conta la presenza fisica anche per frazioni di giorno . Se per la maggior parte dell’anno sei stato in Italia, sarai considerato residente. In caso di parità, prevale il domicilio e i centri di interessi.
  4. Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento mentre sono all’estero? La notifica tramite PEC o raccomandata si considera valida se arriva al domicilio fiscale. I termini decorrono comunque: devi attivarti entro 60 giorni per impugnare.
  5. Posso delegare un avvocato in Italia per gestire il ricorso? Sì. Puoi conferire procura e l’avvocato potrà depositare il ricorso telematico presso la Corte di Giustizia Tributaria e rappresentarti.
  6. Posso evitare il processo aderendo all’accertamento? Sì. L’accertamento con adesione permette di negoziare con l’ufficio una riduzione delle sanzioni; è spesso conveniente se non ci sono validi motivi per contestare il merito .
  7. Che differenza c’è tra accertamento con adesione e acquiescenza? L’accertamento con adesione richiede un confronto con l’ufficio e porta alla riduzione delle sanzioni a 1/3; l’acquiescenza consiste nel pagamento integrale dell’imposta e di un terzo delle sanzioni entro 60 giorni, rinunciando al contenzioso .
  8. Quali sono i principali motivi di impugnazione di un avviso di accertamento? Vizi di notifica, mancata motivazione, violazione del contraddittorio, errori sui conteggi, prescrizione o decadenza, errata applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione.
  9. Cosa succede se non presento alcun ricorso entro 60 giorni? L’avviso diventa definitivo e non potrai più contestarlo. Il debito potrà essere iscritto a ruolo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà avviare pignoramenti.
  10. Il fisco può pignorare i miei conti esteri? L’ente di riscossione può procedere su conti italiani; i conti esteri sono più difficili da aggredire, ma esistono forme di cooperazione internazionale e, in alcuni Paesi, procedure di assistenza reciproca.
  11. Posso usufruire delle retribuzioni convenzionali se lavoro all’estero per più di 183 giorni? Sì, l’art. 51 comma 8‑bis TUIR prevede che i dipendenti che lavorano continuativamente e in via esclusiva all’estero per più di 183 giorni possano tassare il reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal Ministero .
  12. Se la mia permanenza all’estero è inferiore ai 183 giorni, pagherò le tasse nel Paese estero? Dipende dalla convenzione tra l’Italia e il Paese di lavoro. In genere, se il lavoro è svolto per un periodo inferiore e il datore non è residente nel Paese estero, la tassazione resta in Italia .
  13. Come funziona il credito per le imposte pagate all’estero? Il credito d’imposta dell’art. 165 TUIR permette di dedurre dall’IRPEF dovuta in Italia le imposte pagate all’estero, entro il limite dell’imposta italiana sul reddito estero . Occorre conservare la documentazione delle imposte estere pagate.
  14. Cos’è la presunzione black list e come posso superarla? L’art. 2 comma 2‑bis TUIR presume residenti in Italia i cittadini che trasferiscono la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata. Per superare la presunzione si devono dimostrare la residenza e il domicilio effettivo all’estero, il centro degli interessi e l’attività lavorativa .
  15. Cosa si intende per contraddittorio endoprocedimentale? È il confronto preventivo con l’ufficio prima dell’adozione dell’accertamento. La riforma del 2023 lo ha reso obbligatorio: l’ufficio deve inviare al contribuente una bozza dell’atto e attendere almeno 60 giorni per eventuali osservazioni .
  16. Posso richiedere la sospensione del pagamento durante il ricorso? Sì. Contestualmente al ricorso è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’atto se sussistono gravi e irreparabili danni e fondate ragioni di illegittimità.
  17. Le cartelle di Equitalia possono essere incluse in un piano del consumatore? Sì. I debiti tributari e previdenziali rientrano tra i debiti trattabili nelle procedure di sovraindebitamento, previa partecipazione dell’Agenzia e dell’INPS.
  18. Se non ho alcun reddito, posso essere esdebitato? La nuova esdebitazione per il debitore incapiente consente la cancellazione dei debiti se il soggetto è totalmente privo di patrimonio e redditi, con l’obbligo di versare il 20% di eventuali entrate future per quattro anni .
  19. In cosa consiste la composizione negoziata della crisi? È una procedura stragiudiziale introdotta nel 2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di negoziare con i creditori, assistito da un esperto, cercando soluzioni per superare la crisi. Durante la procedura possono essere sospese le azioni esecutive .
  20. Posso partecipare a una rottamazione se sono residente all’estero? Sì, il luogo di residenza non è rilevante. È necessario presentare domanda online entro i termini previsti e pagare secondo il piano stabilito. La rottamazione consente di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e le spese .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1: working holiday di 8 mesi in Australia

Luca, 25 anni, parte per un working holiday in Australia dal 1° febbraio al 30 settembre 2025 (8 mesi). Non si iscrive all’AIRE e mantiene la residenza anagrafica in Italia. Lavora per un ristorante locale e percepisce complessivamente 20.000 AU$ (circa 12.000 €), su cui paga 3.000 € di tasse australiane.

Analisi:

  • Luca resta iscritto nelle anagrafi italiane e trascorre in Italia i restanti 4 mesi (ottobre-gennaio). Secondo l’art. 2 TUIR post‑2024, è residente se soddisfa almeno un criterio. In questo caso è iscritto nell’anagrafe italiana per oltre metà dell’anno; pertanto è residente e deve dichiarare in Italia anche il reddito australiano.
  • Può però ottenere il credito d’imposta per le 3.000 € pagate in Australia .
  • Per l’eventuale working holiday tax in Australia, dovrebbe verificare la convenzione Italia‑Australia per evitare doppie imposizioni.

Soluzione: Luca deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, indicando il reddito estero convertito in euro e detraendo le imposte estere. Se non lo fa, rischia un accertamento; in tal caso dovrà dimostrare le imposte pagate all’estero e potrà eventualmente richiedere la definizione agevolata delle sanzioni.

8.2 Caso 2: iscrizione all’AIRE e residenza effettiva in Canada

Giulia si trasferisce in Canada il 1° luglio 2024 per partecipare a un programma working holiday di un anno. Si iscrive all’AIRE e chiude il conto italiano. Acquista un’abitazione a Toronto e trova un lavoro come grafica; trascorre in Italia complessivamente 20 giorni nel 2024 per vacanza.

Analisi:

  • Giulia non è iscritta nelle anagrafi italiane per la maggior parte dell’anno, ha spostato il domicilio e la residenza in Canada e vi trascorre più di 183 giorni. La presenza fisica in Italia è minima. Secondo l’art. 2 TUIR post‑2024 e la circolare 20/E, è possibile considerarla non residente, a condizione che conservi documentazione (contratto di lavoro, bollette canadesi, iscrizione sanitaria, certificato di residenza canadese) per superare la presunzione anagrafica.
  • Se l’Agenzia dovesse accertarla come residente, Giulia potrà impugnare l’avviso dimostrando il centro dei propri interessi in Canada. Potrà altresì invocare la convenzione Italia‑Canada per evitare doppie imposizioni.

Soluzione: Giulia deve conservare tutte le prove della residenza in Canada e, al rientro, può valutare la posizione con un professionista per verificare eventuali rischi di accertamento.

8.3 Caso 3: accertamento e definizione agevolata

Marco riceve nel 2025 un avviso di accertamento per l’anno 2023: la contestazione riguarda redditi da lavoro dipendente percepiti in Nuova Zelanda durante un working holiday. L’avviso richiede 10.000 € di imposte, 4.000 € di sanzioni e 1.000 € di interessi. Marco aveva lavorato all’estero per 7 mesi ed è rimasto iscritto in Italia.

Opzioni:

  • Ricorso: Marco può contestare la residenza e provare di aver spostato il domicilio e la residenza all’estero. Se tuttavia non ha documenti sufficienti, la difesa potrebbe essere debole.
  • Accertamento con adesione: può ridurre le sanzioni a 1/3: le sanzioni scenderebbero a circa 1.333 €. L’importo complessivo da pagare sarebbe 10.000 € + 1.333 € + 1.000 € = 12.333 €, rateizzabile.
  • Acquiescenza: pagando entro 60 giorni le imposte e un terzo delle sanzioni (1.333 €) può evitare il contenzioso e eventuali interessi di mora. Risparmia rispetto alla pretesa iniziale.

Se Marco non paga, rischia l’iscrizione a ruolo e successive procedure esecutive. Potrebbe valutare la rottamazione (se riaperta) o un piano di rientro.

Conclusioni

Il working holiday abroad rappresenta un’opportunità preziosa di crescita personale e professionale. Tuttavia, il regime fiscale italiano impone di valutare con attenzione il trasferimento della residenza e la gestione dei redditi prodotti all’estero. La riforma dell’art. 2 TUIR, in vigore dal 2024, ha introdotto la presenza fisica come criterio autonomo e ha trasformato il domicilio in un concetto legato principalmente ai rapporti personali, ma la giurisprudenza (ad esempio la Cassazione 19843/2024) continua a valorizzare il centro degli interessi economici e vitali per gli anni precedenti . Pertanto, per chi ha svolto o intende svolgere un working holiday è essenziale pianificare adeguatamente la cancellazione dall’anagrafe e la documentazione della residenza estera.

In caso di avviso di accertamento, il contribuente dispone di diversi strumenti per difendersi: ricorso, accertamento con adesione, acquiescenza, autotutela, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento. Ogni opzione ha tempi e vantaggi specifici. L’ausilio di professionisti esperti consente di individuare la strategia migliore, evitare errori procedurali e, quando possibile, ridurre le sanzioni e gli interessi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff, grazie alla loro competenza in materia tributaria e bancario, offrono assistenza completa dalla valutazione dell’atto alla definizione del debito, fino all’attivazione di procedure concorsuali o negoziate.

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