Accertamento fiscale e doppia imposizione: come difendersi

Introduzione

La doppia tassazione è un problema particolarmente insidioso per chi opera nel contesto globale o per chi subisce un accertamento fiscale dall’amministrazione finanziaria. Ricevere una contestazione di imposta che colpisce lo stesso reddito due volte (perché già assoggettato a tributo in un altro Stato o perché sorge un conflitto tra ritenuta alla fonte e tassazione in capo al percettore) comporta rischi elevati: la duplicazione del carico tributario, l’applicazione di sanzioni e interessi e, non di rado, l’avvio di procedure esecutive. Comprendere come funziona l’accertamento e quali strumenti difensivi consentono di evitare o mitigare la doppia imposizione è quindi fondamentale.

In questo articolo approfondito e aggiornato, affronteremo passo dopo passo il tema dell’accertamento fiscale, concentrandoci sulle regole che evitano la doppia tassazione. Illustreremo il quadro normativo, le sentenze più recenti, le procedure e i rimedi a disposizione del contribuente. Mostreremo, tramite esempi numerici, come calcolare il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, quali errori evitare e quali sono le strategie difensive più efficaci.

Per offrire un supporto pratico, la trattazione è impostata dal punto di vista del debitore o contribuente: chi riceve un avviso di accertamento o un avviso bonario deve sapere che esistono diritti tutelati dallo Statuto del contribuente e dagli articoli della Costituzione. Anticiperemo le soluzioni legali che verranno analizzate nel corso dell’articolo: dal contraddittorio preventivo all’impugnazione davanti al giudice tributario, dall’accertamento con adesione agli strumenti alternativi come la rottamazione e il piano del consumatore.

Presentazione dello Studio legale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. Iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Grazie a una rete di professionisti presenti su tutto il territorio nazionale, lo studio offre assistenza ad imprese e privati per analizzare gli atti dell’Agenzia delle Entrate, predisporre ricorsi, ottenere la sospensione delle procedure e negoziare piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi di incorrere in una doppia tassazione, contatta subito l’Avv. Monardo e il suo staff per una valutazione legale personalizzata e immediata. In fondo a questo articolo troverai i recapiti per fissare un colloquio e ricevere assistenza su misura.

Contesto normativo e principi fondamentali

Ne bis in idem fiscale

In materia tributaria vige il principio generale del divieto di doppia imposizione interna, espresso dagli articoli 67 del DPR 600/1973 e 163 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). L’articolo 67 dispone che «la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi» . Questo significa che, all’interno dell’ordinamento italiano, lo stesso reddito o presupposto non può essere tassato due volte. La norma prevede inoltre che l’imposta pagata dal soggetto tenuto alla ritenuta sia detratta dall’imposta dovuta dal percettore , prevenendo la duplicazione tra sostituto d’imposta e sostituito.

L’articolo 163 TUIR ribadisce lo stesso principio: «La stessa imposta non può essere applicata più di una volta in dipendenza dello stesso presupposto» . La ratio è evitare il fenomeno della doppia imposizione economica interna (ad esempio, assoggettamento a IRPEF sia in sede di ritenuta alla fonte sia in sede di dichiarazione).

Tassazione transnazionale e credito per imposte estere

Nel contesto internazionale, la doppia imposizione può derivare dal fatto che due Stati reclamano il potere di tassare lo stesso reddito in base al criterio della residenza (worldwide taxation) o della fonte (source taxation). Per evitare la doppia tassazione giuridica, l’ordinamento italiano riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Tale istituto è disciplinato dagli articoli 165 e 169 del TUIR. L’articolo 165 stabilisce che quando un reddito prodotto all’estero concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente, «l’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo» può essere detratta dall’imposta netta dovuta . La norma contiene formule precise per calcolare il credito e pone condizioni: il credito è limitato all’ammontare dell’imposta proporzionalmente riferibile al reddito estero, e il contribuente deve aver effettivamente pagato l’imposta all’estero e aver indicato quel reddito nella dichiarazione italiana .

Il comma 8 prevede che il credito non spetta se il reddito estero non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi . Questa disposizione è stata al centro di numerose pronunce giurisprudenziali, come vedremo.

L’articolo 169 TUIR stabilisce che le disposizioni del TUIR si applicano «se più favorevoli al contribuente» anche in deroga alle convenzioni contro la doppia imposizione . Ciò implica che i trattati internazionali ratificati dall’Italia restano la fonte primaria (come ricorda l’articolo 75 del DPR 600/1973, che fa salvi gli accordi internazionali ), ma se la norma interna offre un trattamento più favorevole al contribuente, questa prevale.

Statuto del contribuente e motivazione degli atti

Il diritto al contraddittorio e alla motivazione costituiscono garanzie fondamentali. L’articolo 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano «motivare puntualmente» indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li giustificano; se l’atto rinvia a un altro documento non conosciuto dal contribuente, quest’ultimo deve essere allegato . La legge prevede inoltre che gli uffici non possano modificare i dati o le prove su cui si basa l’accertamento dopo aver notificato l’atto . La carenza di motivazione rende l’atto nullo ed è un importante strumento di difesa per il contribuente.

Nel 2023 il legislatore ha rafforzato il contraddittorio introducendo l’articolo 6‑bis nello Statuto (modificato dalla riforma del concordato preventivo). Questa norma stabilisce che tutti gli atti impositivi impugnabili, eccettuati quelli emessi tramite procedure automatizzate, devono essere preceduti da un contraddittorio preventivo di almeno 60 giorni . L’amministrazione notifica al contribuente un «progetto di atto» contenente gli elementi dell’accertamento e concede il termine di 60 giorni per presentare osservazioni e documenti; trascorso tale termine, l’ufficio valuta le difese e può emettere l’atto definitivo, che deve motivare il mancato accoglimento delle osservazioni . La violazione di questa procedura determina l’invalidità dell’atto.

Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione

Per evitare la doppia imposizione giuridica, l’Italia ha stipulato numerose convenzioni bilaterali sulla base del modello OCSE. Ogni trattato stabilisce criteri per attribuire la potestà impositiva (residenza, stabile organizzazione, fonte) e contiene clausole per eliminare la doppia imposizione, per lo più mediante la concessione di un credito per le imposte pagate nello Stato della fonte. L’articolo 75 DPR 600/1973 sancisce che gli accordi internazionali prevalgono sul diritto interno , e la Costituzione all’articolo 117 afferma che la normativa interna deve rispettare gli obblighi derivanti dai trattati. Le convenzioni, però, possono essere derogate se la norma interna è più favorevole per il contribuente (art. 169 TUIR).

Esempio: convenzione Italia‑Stati Uniti e credito d’imposta

La convenzione tra Italia e Stati Uniti prevede che i dividendi pagati da società statunitensi a un residente italiano siano soggetti a una ritenuta negli USA (generalmente limitata al 15%). In Italia, tali dividendi concorrono al reddito complessivo e sono tassati con aliquota IRPEF; per evitare la doppia tassazione il residente può detrarre dall’imposta italiana un credito pari all’imposta pagata negli USA, nei limiti dell’imposta italiana proporzionalmente riferibile al dividendo (art. 24 della convenzione e art. 165 TUIR). Se il contribuente non dichiara il dividendo nella dichiarazione italiana, in teoria perde il diritto al credito (comma 8 art. 165). La giurisprudenza recente, come vedremo, ha però mitigato questa conseguenza quando il mancato riporto del reddito non comporta evasione ma un semplice errore.

Evoluzione giurisprudenziale sulla doppia imposizione e sul credito d’imposta

La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno più volte interpretato le norme in materia di doppia imposizione. Riassumiamo di seguito le sentenze principali, distinguendo tra la fase precedente al 2024 (interpretazione rigida del comma 8 art. 165) e gli orientamenti più recenti (interpretazione favorevole al contribuente).

Orientamento tradizionale: decadenza del credito per omessa indicazione del reddito estero

Per molti anni la Cassazione ha ritenuto che il credito d’imposta potesse essere fruito solo se il reddito estero era indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il reddito era stato prodotto. Il comma 8 dell’articolo 165 TUIR recita infatti: «Il credito d’imposta non spetta se il reddito di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito complessivo o non è indicato separatamente» . In assenza della dichiarazione, secondo tale orientamento, l’amministrazione poteva negare il credito e l’imposta estera rimaneva di fatto “perduta”. Questa visione è stata confermata da numerose sentenze fino al 2023, alcune delle quali hanno ritenuto addirittura decaduto il credito se il reddito non era indicato nei quadri RW/RS della dichiarazione.

Sentenza Cassazione n. 2286/2025: importanza della dichiarazione e della prova del pagamento estero

Nel 2025 la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui un professionista italiano aveva lavorato negli Stati Uniti e percepito redditi soggetti a tassazione negli USA. La Corte ha confermato che l’articolo 165 consente di detrarre l’imposta estera pagata a condizione che il contribuente dichiari il reddito estero e documenti il pagamento. Nella motivazione la Cassazione ha sottolineato che «l’articolo 165 del TUIR introduce un credito d’imposta per evitare la doppia tassazione, permettendo al contribuente di scomputare le imposte pagate all’estero dall’imposta dovuta in Italia, purché egli presenti la dichiarazione e indichi il reddito estero; in caso contrario, il credito è perso» . La decisione richiama l’importanza del rispetto degli adempimenti dichiarativi ma non si pronuncia sulla possibilità di recuperare il credito in anni successivi.

Nuovi orientamenti: rilievo degli obblighi internazionali e assenza di decadenza

Il panorama giurisprudenziale è mutato a partire dal 2024. Le Cassazioni 24205/2024, 10642/2025 e 16699/2025 hanno affermato che non esiste una decadenza automatica del credito per il solo fatto di non aver indicato il reddito estero nella dichiarazione, se il contribuente può dimostrare l’esistenza del reddito e dell’imposta pagata e se la convenzione internazionale impone allo Stato di residenza di concedere il credito.

Cassazione n. 24205/2024

Questa ordinanza ha stabilito che, nonostante l’articolo 165 comma 8 preveda la mancata spettanza del credito in caso di omessa indicazione, «non è prevista una decadenza» e il contribuente può recuperare il credito presentando la richiesta in anni successivi, entro il termine decennale di prescrizione ordinaria. L’Agenzia delle Entrate deve, in ogni caso, evitare la doppia imposizione in forza degli accordi internazionali e dell’articolo 75 DPR 600/1973 .

Cassazione n. 10642/2025

In questa sentenza, la Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di una norma che disciplini la decadenza comporta la possibilità per il contribuente di far valere il credito entro dieci anni; l’omessa dichiarazione non determina automaticamente la perdita del diritto, perché il diritto al credito deriva dalla convenzione contro la doppia imposizione e può essere esercitato finché non sia prescritto. La Corte osserva che «l’assenza di una specifica previsione di decadenza per il credito fa sì che esso possa essere recuperato entro il termine di dieci anni» .

Cassazione n. 16699/2025

Questa ordinanza assume toni ancora più decisi: partendo dal principio dell’articolo 117 della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi internazionali, e dall’articolo 75 del DPR 600/1973, la Corte ha affermato che le convenzioni contro la doppia imposizione prevalgono sulla norma interna e impediscono di negare il credito per il semplice fatto che il reddito estero non è stato dichiarato. La Corte ha evidenziato che la convenzione impone «un obbligo incondizionato di riconoscere il credito»; pertanto, la disposizione interna (comma 8 art. 165) non può essere utilizzata per negare il credito .

Considerazioni

L’evoluzione giurisprudenziale mostra una tendenza a favorire il contribuente, sulla base della supremazia delle convenzioni internazionali e del principio di ragionevolezza. Tuttavia rimane prudente dichiarare correttamente i redditi esteri e calcolare il credito nell’anno di riferimento, in quanto ciò semplifica la prova e evita contenziosi.

Procedura di accertamento: passi, termini e diritti del contribuente

Notifica dell’atto e decorrenza dei termini

L’accertamento fiscale può avvenire mediante un avviso di accertamento (per imposte dirette, IVA e altre imposte) o mediante un avviso bonario (comunicazione di irregolarità). La notifica dell’atto dà avvio ai termini entro cui il contribuente può reagire.

Secondo l’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992, l’atto impugnabile deve essere contestato con ricorso entro 60 giorni dalla sua notificazione . Con la riforma operata dal D.Lgs. 175/2024, tale termine resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, dopodiché entrerà un regime processuale rinnovato. In attesa della nuova disciplina, resta essenziale segnare la scadenza: trascorsi i 60 giorni, il ricorso è inammissibile.

Contraddittorio preventivo e invio del progetto di atto

Se l’accertamento riguarda tributi per i quali è previsto il contraddittorio preventivo, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un progetto di atto corredato da motivazione e documentazione. La riforma del 2023, con l’art. 6‑bis della legge 212/2000, impone un termine minimo di 60 giorni entro cui il contribuente può depositare memorie, documenti e controdeduzioni . L’amministrazione è tenuta a esaminare le osservazioni e a motivare puntualmente l’atto definitivo. L’atto emanato in violazione del contraddittorio è nullo.

Termini e sospensioni

Quando il contribuente riceve il progetto di atto, il termine per proporre ricorso è sospeso sino alla notifica dell’atto definitivo e per ulteriori 60 giorni. Se il contribuente presenta le controdeduzioni, l’amministrazione deve rispondere entro 120 giorni; in mancanza, l’atto si considera rinunciato.

Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Il contribuente può evitare il contenzioso aderendo alla proposta dell’ufficio oppure presentando una istanza di accertamento con adesione per negoziare con l’Agenzia delle Entrate. L’articolo 6 del D.Lgs. 218/1997, aggiornato al 2025, prevede che l’istanza può essere presentata entro lo stesso termine per proporre ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso) o, se l’accertamento è preceduto da contraddittorio, entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto . La presentazione dell’istanza sospende i termini per il ricorso e il pagamento per 90 giorni. In questo periodo le parti possono concordare una riduzione di imposta e sanzioni; l’adesione comporta il pagamento di sanzioni ridotte a un terzo.

Ricorso al giudice tributario

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può depositare ricorso alla Corte di giustizia tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (o dalla comunicazione del rifiuto dell’adesione). Il ricorso deve contenere i motivi di illegittimità dell’atto, la prova documentale e la richiesta di sospensione. Per evitare la doppia tassazione, il contribuente può eccepire la violazione dell’articolo 165 TUIR e della convenzione internazionale, la violazione del principio ne bis in idem e la mancanza di motivazione.

Sospensione della riscossione e misure cautelari

Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto al giudice tributario se ricorrono gravi e fondati motivi (art. 47 D.Lgs. 546/1992). Ad esempio, la richiesta è fondata se il contribuente dimostra di aver già pagato l’imposta all’estero e che l’applicazione immediata delle sanzioni comporterebbe un danno irreparabile. La sospensione può essere richiesta anche all’Agenzia delle Entrate, che ha la facoltà di sospendere l’atto in sede amministrativa.

Difese e strategie legali per evitare la doppia tassazione

Impugnazione per violazione del principio ne bis in idem

Se un atto di accertamento pretende di assoggettare lo stesso reddito a una seconda tassazione, la difesa principale consiste nell’invocare la violazione degli articoli 67 DPR 600/1973 e 163 TUIR . È necessario dimostrare che l’imposta è già stata versata (ad esempio dal sostituto) e che il presupposto è identico. La prova può consistere nella copia della ricevuta di versamento o nella certificazione del sostituto d’imposta.

Invocazione delle convenzioni internazionali e dell’articolo 169 TUIR

In caso di redditi prodotti all’estero, la difesa si fonda sull’applicazione della convenzione contro la doppia imposizione e sull’articolo 169 TUIR, che consente di applicare la norma interna più favorevole . Nelle ipotesi in cui la convenzione preveda un credito d’imposta, è necessario produrre il certificato dell’imposta pagata all’estero e tradurre i documenti. Se l’amministrazione nega il credito per omessa indicazione del reddito in dichiarazione, si può richiamare l’orientamento giurisprudenziale recente che riconosce il credito anche in assenza della dichiarazione .

Eccezione di nullità per difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000)

Un atto di accertamento carente di motivazione è nullo. Il contribuente può eccepire che l’atto non indica i presupposti di fatto o non allega gli atti richiamati . Ad esempio, se l’amministrazione richiede la tassazione di un dividendo estero senza allegare la documentazione da cui risulta il reddito o senza spiegare il criterio di calcolo, l’atto è illegittimo. Inoltre, l’amministrazione non può modificare i dati contenuti nell’atto dopo la notificazione .

Violazione del contraddittorio (art. 6‑bis L. 212/2000)

La mancanza del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell’atto . Se il contribuente riceve un avviso privo del progetto di atto e non ha potuto presentare osservazioni, può chiedere l’annullamento. Anche la mancata valutazione delle osservazioni o la motivazione apparente costituiscono vizi da far valere nel ricorso.

Scomputo della ritenuta alla fonte e coordinamento con l’accertamento

Nel caso di redditi già assoggettati a ritenuta alla fonte (es. lavoro dipendente estero o royalties), il contribuente deve dimostrare che la ritenuta è stata versata e dedurre l’importo dall’imposta dovuta. In presenza di accertamenti, si può chiedere all’amministrazione di tener conto della ritenuta come credito, allegando la certificazione del sostituto d’imposta.

Trasferimento della residenza e doppia imposizione soggettiva

La determinazione della residenza fiscale è un elemento decisivo: se un soggetto è considerato residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 TUIR (modificato dal D.Lgs. 209/2023), è tassato sul reddito ovunque prodotto (worldwide taxation). Le nuove regole introducono un criterio di presenza fisica per la maggior parte del periodo d’imposta e ridefiniscono il concetto di domicilio, legandolo alle relazioni personali e famigliari . La Circolare 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la presenza anche di pochi giorni in Italia può concorrere al requisito temporale . Se la residenza è contestata, il contribuente può dimostrare di avere il centro degli interessi vitali in un altro Stato e invocare la convenzione internazionale per evitare la doppia residenza.

Strumenti alternativi per la definizione dei debiti tributari

L’accertamento può sfociare nella contestazione di un debito tributario. Oltre alla difesa giudiziale, esistono strumenti per definire o ridurre il debito ed evitare il contenzioso.

Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (“Rottamazione quater”)

La legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione quater, prorogata con successivi interventi normativi. La misura consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione nel periodo gennaio 2000-giugno 2022 pagando solo le somme a titolo di imposta e contributi, senza interessi e sanzioni. La legge prevede che le prime due rate, pari ciascuna al 10% delle somme dovute, siano pagate entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le rate successive (fino a 18) sono dovute ogni 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno . Il decreto 132/2023 ha introdotto la riammissione per chi non ha versato le prime rate, consentendo il pagamento entro il 30 aprile 2025 . Questa definizione non cancella i debiti nei confronti dei privati né le sanzioni diverse da quelle incluse nell’atto. È quindi spesso combinata con altri strumenti come il piano del consumatore.

Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

Per le persone fisiche e piccoli imprenditori sovraindebitati, la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) consente di accedere a una procedura di composizione della crisi tramite l’Organismo di Composizione della Crisi. Il piano del consumatore, previsto dall’art. 6 della legge 3/2012, permette al debitore non fallibile di proporre ai creditori un piano di rientro con riduzione e rateizzazione dei debiti; l’articolo 8 consente di ottenere una sospensione delle procedure esecutive fino a 120 giorni . Con il D.Lgs. 14/2019 e il D.Lgs. 136/2024, la procedura è stata rinominata “ristrutturazione dei debiti del consumatore” (art. 67 CCII): il piano può prevedere il pagamento parziale anche dei debiti privilegiati e la moratoria fino a due anni . La Cassazione ha chiarito (ord. 9549/2025) che il termine di un anno indicato nell’art. 8 L. 3/2012 si riferisce all’avvio della procedura, non alla sua durata, e che è possibile concedere una moratoria più lunga .

Questa procedura può convivere con la rottamazione quater: il debitore può inserire nel piano il pagamento dilazionato dei carichi residui dopo la definizione agevolata .

Esdebitazione e criso concordato minimo

Il Codice della crisi introduce l’istituto dell’esdebitazione (art. 281 CCII), che consente al debitore incapiente di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo aver adempiuto al piano per tre anni. La giurisprudenza ha riconosciuto che l’esdebitazione è applicabile anche ai debiti fiscali, purché non vi sia dolo o frode.

Accordo quadro di pianificazione (DL 118/2021) e negoziazione assistita della crisi

Il D.L. 118/2021 consente alle imprese in difficoltà di avviare la composizione negoziata tramite un esperto indipendente. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore iscritto all’albo, può assistere l’imprenditore nel negoziare con l’Erario e gli altri creditori un accordo che eviti la liquidazione giudiziale. Questo strumento può essere utile per risolvere contestazioni fiscali e prevenire la doppia imposizione, proponendo un piano di ristrutturazione che tenga conto dei crediti d’imposta e degli eventuali rimborsi.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Mancata dichiarazione dei redditi esteri

L’errore più frequente che genera doppia imposizione è non indicare i redditi prodotti all’estero nella dichiarazione dei redditi italiana. Anche se la giurisprudenza recente permette di recuperare il credito, la mancata indicazione comporta sanzioni e oneri probatori gravosi. Consiglio: segnalare sempre i redditi esteri nei quadri RW/RS della dichiarazione e conservare la documentazione dell’imposta pagata all’estero.

Omessa richiesta di contraddittorio

Ricevuto un avviso di accertamento, il contribuente ha diritto al contraddittorio preventivo. È un errore non presentare osservazioni entro i 60 giorni: ciò può precludere la possibilità di far valere elementi a discarico in sede amministrativa. Consiglio: valutare con un professionista l’opportunità di fornire memorie difensive e documenti all’Agenzia delle Entrate.

Ignorare i termini di impugnazione

Trascorso il termine per il ricorso (60 giorni), l’atto diventa definitivo. È fondamentale calcolare i termini dalla data di notifica e presentare il ricorso o l’istanza di adesione nei tempi prescritti .

Non allegare prove della ritenuta o dell’imposta estera

Per dimostrare la doppia imposizione occorre produrre prove: ricevute, certificazioni, documenti contabili. L’assenza di prove può condurre a un rigetto delle eccezioni e all’irrogazione di sanzioni.

Trascurare gli strumenti agevolativi

Molti contribuenti non conoscono le definizioni agevolate (rottamazione quater, definizione liti pendenti, remissione in bonis) e perdono l’opportunità di ridurre notevolmente il debito. Conviene monitorare le normative e rivolgersi a un professionista per individuare la soluzione più adatta.

Tabelle riepilogative

Principali norme rilevanti per la doppia imposizione

NormaContenuto essenzialeElementi chiave
Art. 67 DPR 600/1973Divieto di doppia imposizione internaL’imposta pagata dal sostituto si detrae dall’imposta dovuta dal sostituito; la stessa imposta non può essere applicata più volte
Art. 163 TUIRPrincipio ne bis in idemDivieto di applicare la stessa imposta più di una volta sullo stesso presupposto
Art. 165 TUIRCredito d’imposta per imposte estereConsente la detrazione delle imposte pagate all’estero entro il limite dell’imposta italiana proporzionalmente dovuta; richiede la dichiarazione del reddito estero; l’omissione della dichiarazione comporta perdita del credito (comma 8)
Art. 169 TUIRClausola di favore per il contribuenteLe disposizioni del TUIR si applicano, se più favorevoli, in deroga alle convenzioni
Art. 75 DPR 600/1973Prevalenza dei trattatiLe convenzioni internazionali ratificate restano in vigore e prevalgono sulle norme interne
Art. 7 L. 212/2000Motivazione degli attiGli atti devono indicare fatti, prove e motivi; se rinviano ad altri atti, questi devono essere allegati; la modifica dei dati dopo la notifica è vietata
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio preventivoObbligo di inviare progetto di atto e concedere 60 giorni per osservazioni; violazione comporta nullità
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesionePossibilità di accordo tra contribuente e Agenzia; sospensione dei termini e riduzione delle sanzioni
Art. 21 D.Lgs. 546/1992Termine per il ricorso60 giorni dalla notifica dell’atto (norma abrogata dal 1/1/2026)

Scadenze principali

FaseTermine
Notifica avviso di accertamentoAvvio del termine di 60 giorni per ricorso
Presentazione istanza di accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notifica o 30 giorni dalla comunicazione del progetto (se contraddittorio)
Deposito del ricorso al giudice tributarioEntro 60 giorni dalla notifica dell’atto definitivo
Presentazione osservazioni nel contraddittorioEntro 60 giorni dalla notifica del progetto di atto
Rottamazione quater – prime rate31 ottobre e 30 novembre 2023
Rottamazione quater – altre rate28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno
Riammissione nella rottamazione30 aprile 2025

FAQ – domande frequenti

  1. Cos’è la doppia imposizione?
    È la tassazione dello stesso reddito o patrimonio da parte di due autorità fiscali diverse (doppia imposizione giuridica) o la tassazione dello stesso reddito in capo a due soggetti diversi (doppia imposizione economica). Gli articoli 67 DPR 600/1973 e 163 TUIR vietano la doppia imposizione interna .
  2. Quando si applica il credito d’imposta per le imposte estere?
    Quando un reddito prodotto all’estero concorre al reddito complessivo in Italia. Il credito consente di detrarre l’imposta pagata all’estero entro il limite dell’imposta italiana riferita a quel reddito .
  3. Cosa succede se non dichiaro i redditi esteri?
    In base al comma 8 dell’art. 165 TUIR, la mancata indicazione comporta la perdita del credito . Tuttavia la Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di convenzioni internazionali, il credito può essere recuperato entro dieci anni .
  4. Come si calcola il credito d’imposta?
    Si divide l’imposta netta italiana per il reddito complessivo e si moltiplica per il reddito estero; l’importo ottenuto è il limite massimo del credito . Si detrae poi l’imposta effettivamente pagata all’estero, entro tale limite.
  5. Cosa devo fare se ricevo un progetto di atto dall’Agenzia delle Entrate?
    Presentare osservazioni entro 60 giorni . È consigliabile allegare documenti e contestare eventuali errori; se l’ufficio non risponde, l’atto è nullo.
  6. Posso contestare un avviso di accertamento per motivi formali?
    Sì. Se l’atto non è motivato, non allega i documenti richiamati o non rispetta il contraddittorio, è nullo .
  7. Che cos’è l’accertamento con adesione?
    È un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate che consente di definire le imposte dovute con riduzione delle sanzioni a un terzo. L’istanza va presentata entro i termini per proporre ricorso .
  8. Quanto tempo ho per presentare ricorso?
    60 giorni dalla notifica dell’atto . Con l’accertamento con adesione il termine è sospeso per 90 giorni.
  9. Che differenza c’è tra avviso bonario e avviso di accertamento?
    L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità che non comporta sanzioni se il contribuente versa spontaneamente; l’avviso di accertamento è un atto impositivo immediatamente esecutivo, impugnabile entro 60 giorni.
  10. Cosa succede se non pago un avviso di accertamento?
    L’atto diventa esecutivo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca, fermo amministrativo o procedere con il pignoramento. È consigliabile presentare ricorso o istanza di adesione per sospendere la riscossione.
  11. Posso chiedere la sospensione della cartella?
    Sì. È possibile chiedere la sospensione in via amministrativa o giudiziale; occorre dimostrare gravi motivi (ad esempio doppia tassazione) e allegare le prove.
  12. La rottamazione quater elimina anche gli interessi di mora?
    Sì, prevede il pagamento del solo capitale e delle somme maturate a titolo di contributi, senza interessi di mora e sanzioni . Non elimina invece gli interessi di rateazione o sanzioni derivanti da altri procedimenti.
  13. È possibile combinare la rottamazione con il piano del consumatore?
    Sì. Il piano del consumatore può prevedere la rottamazione per i debiti fiscali e la ristrutturazione per gli altri debiti .
  14. Qual è la differenza tra doppia imposizione giuridica ed economica?
    Quella giuridica si verifica quando due Stati tassano lo stesso reddito in capo allo stesso soggetto; quella economica si verifica quando lo stesso reddito è tassato in capo a soggetti diversi (es. società e socio). Le convenzioni mirano a eliminare la doppia imposizione giuridica.
  15. Come faccio a dimostrare l’imposta pagata all’estero?
    Occorre acquisire la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera o dal sostituto d’imposta (es. Form 6166 per gli USA) e conservarne la traduzione. Senza documentazione il credito non è riconosciuto.
  16. Se ho trasferito la residenza in un altro Paese, devo pagare le imposte in Italia?
    Dipende dai requisiti di residenza (criterio temporale, presenza, domicilio). Se risulto residente per la maggior parte del periodo, l’Italia può tassare il reddito mondiale; in caso di doppia residenza occorre applicare le convenzioni internazionali .
  17. Quali sono i principali trattati che evitano la doppia imposizione?
    L’Italia ha stipulato convenzioni con la maggior parte dei Paesi (USA, Svizzera, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, ecc.). Ogni trattato definisce criteri per la residenza e meccanismi per eliminare la doppia imposizione (credito d’imposta o esenzione).
  18. La mancata indicazione del reddito estero comporta sempre sanzioni?
    Sì, l’omessa o infedele dichiarazione è sanzionata. Tuttavia, in sede di contenzioso, la giurisprudenza può riconoscere il credito e ridurre la sanzione se il comportamento è stato frutto di errore e non di evasione.
  19. Cosa comporta la violazione del contraddittorio?
    L’atto impositivo emesso senza contraddittorio preventivo è nullo. Il contribuente deve eccepire il vizio nel primo atto difensivo .
  20. Come posso ottenere assistenza professionale?
    Contattando l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento. Il suo staff multidisciplinare analizzerà l’atto, predisporrà il ricorso e potrà negoziare con l’amministrazione accordi o piani di rientro.

Simulazioni pratiche e numeriche

1. Calcolo del credito d’imposta per dividendi USA

Supponiamo che il contribuente Mario Rossi, residente in Italia, abbia percepito nel 2024 dividendi per 20.000 USD da una società statunitense. La convenzione USA‑Italia prevede una ritenuta del 15%.

  1. Imposta pagata negli USA: 15% di 20.000 USD = 3.000 USD (pari, ipotizziamo, a 2.800 € al cambio).
  2. Reddito complessivo in Italia: 70.000 € (tra redditi di lavoro dipendente e altri proventi).
  3. IRPEF lorda sul reddito complessivo: 17.000 €.
  4. Limite massimo del credito: IRPEF lorda × (reddito estero / reddito complessivo) = 17.000 × (20.000 USD in euro / 70.000 €). Se 20.000 USD = 18.000 €, il coefficiente è 18.000/70.000 ≈ 0,2571; il limite del credito è 17.000 × 0,2571 ≈ 4.371 €.
  5. Credito riconoscibile: il minore tra il limite (4.371 €) e l’imposta estera pagata (2.800 €). Quindi, Mario può detrarre 2.800 € dalla sua IRPEF dovuta.
  6. Imposta netta dovuta in Italia: 17.000 € – 2.800 € = 14.200 €.

Se Mario avesse omesso di indicare i dividendi nella dichiarazione, secondo l’orientamento tradizionale avrebbe perso il credito; con le nuove sentenze potrebbe recuperarlo entro 10 anni, ma dovrebbe dimostrare il pagamento estero e fare richiesta di rimborso.

2. Doppia imposizione interna: ritenuta d’acconto e accertamento

Un professionista percepisce un compenso di 5.000 € su cui il committente applica una ritenuta d’acconto del 20% (1.000 €). In sede di dichiarazione il professionista indica il compenso e sconta la ritenuta. L’Agenzia emette un avviso imputando erroneamente 6.000 € di compenso e richiede un’imposta maggiore, senza considerare la ritenuta. Il professionista può:
1. Produrre la certificazione CU rilasciata dal committente;
2. Eccepire la violazione dell’articolo 67 DPR 600/1973 che impone di detrarre l’imposta pagata dal sostituto ;
3. Richiedere la rettifica dell’accertamento o presentare ricorso;
4. In sede di contraddittorio, allegare la prova del versamento della ritenuta e ottenere l’annullamento dell’atto.

3. Piano del consumatore e debiti fiscali

Luisa, lavoratrice autonoma sovraindebitata, ha debiti fiscali per 30.000 € (cartelle di pagamento) e debiti verso privati per 50.000 €. Presenta un piano del consumatore tramite un OCC: propone di saldare i debiti fiscali al 20% (6.000 €) mediante la rottamazione quater e di pagare i debiti privati al 40% (20.000 €) in 5 anni.
1. L’OCC attesta la fattibilità;
2. Il giudice omologa il piano;
3. La rottamazione quater consente di pagare 6.000 € in quattro rate (10% entro aprile 2024, 15% entro luglio 2024, 25% entro novembre 2024, resto nel 2025).
4. I creditori privati ricevono le rate su base semestrale.
5. Al termine, Luisa ottiene l’esdebitazione per la parte residua.
Questo esempio mostra come strumenti diversi possano combinarsi per risolvere la crisi e ridurre il peso fiscale.

Sentenze recenti e fonti normative essenziali

Per completezza riportiamo le principali fonti istituzionali e pronunce aggiornate al dicembre 2025, con riferimento al tema della doppia imposizione e dell’accertamento fiscale:

  1. Cassazione, ordinanza n. 24205/2024 – afferma che non esiste decadenza per il credito d’imposta in caso di omessa dichiarazione; il credito può essere recuperato entro dieci anni .
  2. Cassazione, ordinanza n. 10642/2025 – chiarisce che l’assenza di una norma di decadenza consente il recupero del credito entro dieci anni; l’omessa dichiarazione non determina la perdita del diritto .
  3. Cassazione, ordinanza n. 16699/2025 – stabilisce che le convenzioni contro la doppia imposizione prevalgono sulla norma interna e impongono il riconoscimento del credito anche se il reddito non è dichiarato .
  4. Cassazione, sentenza n. 2286/2025 – conferma che il credito d’imposta è condizionato alla dichiarazione del reddito estero e alla prova del pagamento .
  5. Cassazione, ordinanza n. 9549/2025 – in materia di piano del consumatore, chiarisce l’interpretazione dell’articolo 8 L. 3/2012 e l’estensione della moratoria .
  6. Decreto legislativo 209/2023 – modifica l’articolo 2 TUIR sui criteri di residenza fiscale, introducendo il criterio della presenza fisica e ridefinendo il domicilio .
  7. Circolare Agenzia delle Entrate 20/E/2024 – fornisce chiarimenti sul nuovo concetto di residenza e sulla determinazione del credito d’imposta per le imposte estere; i soggetti presenti anche per pochi giorni possono essere considerati residenti .
  8. Decreto legislativo 218/1997, art. 6 – disciplina l’accertamento con adesione .
  9. Decreto legislativo 546/1992, art. 21 – fissa il termine di 60 giorni per il ricorso .
  10. Legge 212/2000, artt. 7 e 6‑bis – impongono la motivazione degli atti e il contraddittorio preventivo .
  11. DPR 600/1973, artt. 67 e 75 – rispettivamente divieto di doppia imposizione interna e prevalenza dei trattati internazionali .
  12. TUIR, artt. 163, 165 e 169 – ne bis in idem, credito per imposte estere e prevalenza della norma interna favorevole .
  13. Legge 197/2022 e Decreto 132/2023 – introducono la rottamazione quater e le relative scadenze .
  14. Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 e 136/2024 – discipline la ristrutturazione dei debiti del consumatore e l’esdebitazione .

Conclusione

L’accertamento fiscale è un passaggio delicato per contribuenti e imprese. Comprendere i principi fondamentali della doppia imposizione, conoscere le norme che tutelano il contribuente e agire tempestivamente consente di evitare aggravi economici e sanzioni. Il principio ne bis in idem, sancito dagli articoli 67 DPR 600/1973 e 163 TUIR , impedisce la duplicazione dell’imposta, mentre il credito d’imposta per le imposte estere (art. 165 TUIR) permette di neutralizzare la doppia tassazione internazionale . La giurisprudenza recente della Cassazione ha aperto la strada a una tutela più ampia dei contribuenti, riconoscendo il credito anche in mancanza di dichiarazione e affermando la prevalenza delle convenzioni .

La procedura di accertamento prevede tappe precise: ricezione del progetto di atto, contraddittorio, eventuale accertamento con adesione e, se necessario, ricorso al giudice. Ogni fase offre al contribuente la possibilità di far valere i propri diritti, eccepire vizi formali e sostanziali e proporre soluzioni alternative. Strumenti come la rottamazione quater e la ristrutturazione dei debiti del consumatore consentono di definire i debiti con sconti e rateizzazioni. È fondamentale evitare errori comuni, come l’omessa dichiarazione dei redditi esteri o la mancata impugnazione nei termini.

Affrontare un accertamento o una contestazione fiscale da soli può essere rischioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare l’atto, predisporre le difese, negoziare accordi e proporre piani di rientro personalizzati. Grazie all’esperienza nel diritto bancario e tributario e alla qualifica di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può assistere privati e imprese su tutto il territorio nazionale.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento, temi la doppia tassazione o desideri sfruttare la rottamazione quater o il piano del consumatore, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Una consulenza tempestiva e professionale è il primo passo per difendere i tuoi diritti e trovare la soluzione più adatta alla tua situazione.

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