Decreto ingiuntivo e pignoramento dello stipendio: come funziona

Introduzione

Il decreto ingiuntivo e il pignoramento dello stipendio sono due strumenti centrali per la tutela dei creditori ma possono trasformarsi in un incubo per lavoratori, professionisti e pensionati che si trovano in difficoltà economica. Ricevere un atto di precetto o vedere la propria busta paga intaccata da trattenute può compromettere la serenità familiare e la capacità di far fronte alle spese quotidiane. L’ordinamento italiano, consapevole della delicatezza della materia, impone numerosi limiti e prevede varie procedure per la tutela del debitore: conoscere queste regole consente di evitare errori, difendersi efficacemente e scegliere la soluzione più adatta. 

Affronteremo in maniera sistematica e aggiornata al dicembre 2025 le questioni più rilevanti: dai presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo ai limiti di pignorabilità dello stipendio, passando per il pignoramento esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AER), le difese giudiziali e le alternative come le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento. L’obiettivo è fornire un quadro pratico e completo dal punto di vista del debitore.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Vanta un’esperienza nel diritto bancario e tributario e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti distribuito su tutto il territorio nazionale. È iscritto nell’elenco dei Gestori della Crisi ai sensi della Legge 3/2012 e svolge il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo staff assiste debitori privati e imprese in tutte le fasi del contenzioso: dall’analisi della cartella esattoriale o del decreto ingiuntivo all’opposizione, dalla richiesta di sospensione alla predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. La combinazione di competenze tributarie, civilistiche e commerciali permette di individuare strategie mirate per bloccare o ridurre pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre misure esecutive. 

Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo o un atto di pignoramento sullo stipendio, non restare inerme: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti legislative principali

Codice di procedura civile (c.p.c.)

  • Art. 633 c.p.c. – Decreto ingiuntivo: il giudice può emettere un’ingiunzione di pagamento a favore del creditore munito di prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile . Il decreto ingiuntivo consente di ottenere un titolo esecutivo rapido senza l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione, a condizione che il debitore non presenti opposizione.
  • Art. 543 c.p.c. – Pignoramento presso terzi: disciplina la forma dell’atto con cui il creditore procede a pignorare crediti del debitore presso un terzo (ad esempio il datore di lavoro). L’atto deve indicare il titolo esecutivo, l’atto di precetto e specificare le somme o i beni pignorati . Nel pignoramento ordinario lo stipendio può essere trattenuto solo dopo l’ordinanza di assegnazione del giudice.
  • Art. 545 c.p.c. – Limiti alla pignorabilità: stabilisce che i crediti alimentari e altri mezzi di sussistenza sono impignorabili, mentre lo stipendio è pignorabile entro il limite di un quinto . Se il lavoratore ha più pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio . I crediti da pensione godono di un “minimo vitale” pari al doppio dell’assegno sociale aumentato di € 1.000; le somme accreditate sul conto mantengono la tutela del minimo vitale e sono pignorabili solo oltre tre volte l’assegno sociale .

D.P.R. 602/1973

  • Art. 72‑bis – Pignoramento speciale dell’Agenzia delle Entrate: prevede che l’AER possa ordinare direttamente al terzo (datore di lavoro o banca) di versare le somme maturate e future fino al soddisfacimento del credito erariale . Il terzo deve pagare le somme maturate entro 60 giorni dalla notifica e, per le somme future, alle scadenze previste; in caso di mancato pagamento l’Agenzia può procedere con il pignoramento ordinario .
  • Art. 72‑ter – Limiti di pignorabilità per l’AER: fissa percentuali progressive: 1/10 dello stipendio netto fino a € 2.500, 1/7 per redditi tra € 2.501 e € 5.000 e 1/5 per redditi oltre € 5.000 . Queste percentuali si applicano alle retribuzioni e alle pensioni pignorate dall’AER, ma per pensioni si applica comunque il minimo vitale.
  • Art. 48‑bis – Sospensione dei pagamenti della P.A. in presenza di debiti fiscali: consente alle pubbliche amministrazioni di sospendere il pagamento dello stipendio o di altre somme dovute al contribuente moroso con debiti oltre € 5.000. La Legge di bilancio 2025 ha previsto che dal 1º gennaio 2026 gli enti pubblici blocchino i pagamenti per consentire l’intervento della riscossione .

D.P.R. 180/1950 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato)

Discipline il cumulo fra cessione del quinto, delegazioni di pagamento e pignoramenti per i dipendenti pubblici. La somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio e, in caso di cessione del quinto già in corso, il pignoramento ulteriore non può eccedere un altro 20 % . Le stesse regole si applicano ai dipendenti privati per analogia.

Legge 3/2012 e d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

Queste norme introducono le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata) che consentono ai debitori non fallibili di ridurre o cancellare i debiti, sospendendo i pignoramenti e ottenendo l’esdebitazione. Il legislatore ha ampliato la tutela del debitore prevedendo che la presentazione della domanda presso un OCC determini l’automatic stay delle procedure esecutive in corso .

1.2 Giurisprudenza rilevante

La disciplina del pignoramento dello stipendio è stata oggetto di numerose pronunce giudiziarie, alcune delle quali hanno chiarito dubbi interpretativi e fissato principi ormai consolidati. Di seguito sono illustrate le decisioni più recenti e significative.

1.2.1 Cassazione, Sez. III, sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025

La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha risolto la questione della portata temporale del pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis. Il caso riguardava una banca che, dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento dall’AER, aveva versato non solo il saldo presente sul conto del debitore ma anche gli accrediti ricevuti nei 60 giorni successivi. Il correntista aveva contestato tale prassi sostenendo che il vincolo si esaurisse con il primo versamento. La Suprema Corte ha precisato che:

  • Il vincolo di custodia disposto dall’art. 546 c.p.c. si estende a tutti gli accrediti futuri entro la finestra di 60 giorni. La banca o il terzo deve quindi versare all’erario non solo ciò che è presente al momento della notifica, ma anche le somme che pervengono successivamente . Questa interpretazione trasforma il conto corrente in una “stazione di transito” per i fondi in entrata nel periodo di blocco .
  • Il pignoramento opera anche se il conto è scoperto o a zero: la Cassazione ha affermato che lo stato negativo o nullo del saldo è irrilevante perché il vincolo riguarda il rapporto di conto e non le somme presenti . Le somme accreditate nei 60 giorni vengono immediatamente destinate al Fisco fino all’integrale soddisfazione del debito .
  • In caso di inadempimento il terzo può essere escusso: se la banca non versa quanto dovuto entro 60 giorni, l’AER potrà citare sia il terzo che il debitore davanti al giudice per recuperare le somme .

Questa sentenza, salutata da alcuni come una “trappola dei 60 giorni”, rafforza la posizione dell’Erario ma incide pesantemente sulla disponibilità immediata del lavoratore. Per questo motivo è consigliabile spostare lo stipendio su un conto non pignorato prima della notifica o chiedere al datore di lavoro di effettuare l’accredito su un diverso istituto .

1.2.2 Corte Costituzionale, sentenza n. 248 del 3 dicembre 2015

La Consulta è stata chiamata a verificare la legittimità costituzionale del limite del quinto previsto dall’art. 545 c.p.c. per le retribuzioni. Con la sentenza n. 248/2015 la Corte ha dichiarato infondata la questione e ha affermato che:

  1. Il limite di 1/5 realizza un corretto bilanciamento fra il diritto del creditore alla soddisfazione e l’esigenza del lavoratore di mantenere un livello di vita dignitoso . 
  2. Il concetto di minimo vitale non può essere esteso alle retribuzioni: esso è stato previsto solo per le pensioni perché i lavoratori attivi beneficiano già di tutele contrattuali e ammortizzatori sociali . 
  3. La speciale tutela del credito erariale prevista dagli artt. 72‑bis e 72‑ter non viola il principio di eguaglianza, poiché il debito verso l’Erario gode di preminenza rispetto ad altri crediti .

Questa pronuncia conferma che, nel pignoramento ordinario, non esiste un minimo impignorabile oltre la quota del quinto e che la disciplina speciale per i debiti fiscali è legittima.

1.2.3 Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 32914/2022

Le Sezioni Unite hanno affrontato il tema della pignorabilità dell’assegno di mantenimento versato in ambito familiare. La Corte ha qualificato l’assegno come prestazione di natura alimentare, e pertanto impignorabile se non per crediti alimentari concorrenti . L’INPS ha recepito il principio con la circolare n. 130/2025, chiarendo che l’assegno di mantenimento e le prestazioni assistenziali mantengono l’impignorabilità e che solo i crediti alimentari possono essere soddisfatti mediante pignoramento . Questa decisione è rilevante per i debitori separati o divorziati, poiché impedisce che il mantenimento dell’ex coniuge o dei figli venga aggredito per debiti fiscali o civili.

1.2.4 Cassazione, ordinanza n. 32804/2023

In tema di pignoramento presso terzi, la Corte ha stabilito che la mancata notifica dell’atto al debitore non costituisce una mera nullità ma determina la inesistenza del pignoramento . L’atto di pignoramento è il primo atto dell’esecuzione forzata e, se non viene portato a conoscenza del debitore, l’intera procedura è inesistente e non può essere sanata dalla semplice comparizione in giudizio . Questa pronuncia rafforza la tutela del debitore: qualsiasi vizio di notifica rende l’atto inefficace e legittima l’opposizione agli atti esecutivi.

1.2.5 Giurisprudenza di merito recente

I tribunali e le corti d’appello hanno affrontato casi specifici che meritano menzione:

  • Tribunale di Cosenza, 13 giugno 2025: ha riconosciuto che nel calcolo della quota di stipendio pignorabile devono essere considerati tutti gli oneri esistenti, comprese le cessioni del quinto e le delegazioni di pagamento perfezionate prima del pignoramento, poiché concorrono al limite della metà dello stipendio . Se l’esecuzione violasse tale limite, il giudice può ridurre la trattenuta.
  • Tribunale di Taranto, 27 gennaio 2025: ha ribadito che l’ufficiale giudiziario deve pignorare beni di pronta liquidazione nel rispetto dell’art. 2740 c.c. e che il pignoramento dei conti bancari deve essere preferito solo dopo aver verificato l’esistenza di denaro contante o altri beni facilmente vendibili .

Queste sentenze dimostrano che la giurisprudenza di merito è attenta alla protezione del lavoratore e non esita a sanzionare abusi o irregolarità procedurali.

2 – Procedura passo per passo

2.1 Presupposti e atti prodromici

2.1.1 Formazione del titolo esecutivo

Per poter pignorare lo stipendio occorre un titolo esecutivo. Nel pignoramento ordinario il creditore deve ottenere un decreto ingiuntivo, una sentenza, una cambiale, un assegno o un altro titolo provvisto di formula esecutiva. La procedura prevede:

  1. Atto di precetto: intimazione a pagare entro 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’esecuzione . Il precetto deve essere notificato al debitore e riportare il titolo esecutivo su cui si basa.
  2. Atto di pignoramento presso terzi: notificato al datore di lavoro e al debitore, indica il credito da soddisfare, il titolo esecutivo, la data dell’udienza e l’importo da trattenere . Dopo la notifica il datore di lavoro dovrà rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni, comunicando se e in quale misura è debitore verso il dipendente.

Nel pignoramento esattoriale, il titolo esecutivo è costituito dalla cartella di pagamento o dall’avviso di accertamento esecutivo. L’AER può procedere senza precetto: dopo aver notificato la cartella e l’avviso di intimazione, può inviare un ordine di pagamento diretto al datore di lavoro o alla banca ai sensi dell’art. 72‑bis .

2.1.2 Verifiche preliminari dell’Agenzia e del datore di lavoro

Prima di emettere l’atto di pignoramento l’AER verifica la posizione reddituale del contribuente tramite le banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate per individuare il datore di lavoro, il conto corrente, eventuali cessioni del quinto e altri pignoramenti . Il datore di lavoro, ricevuta la notifica, deve controllare se è effettivamente tenuto a versare somme al dipendente e quantificare l’importo al netto delle trattenute esistenti.

2.2 Notifica dell’atto di pignoramento

2.2.1 Pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.)

Nel pignoramento ordinario, l’ufficiale giudiziario o un avvocato abilitato notifica l’atto di pignoramento al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) o servizio postale. L’atto deve contenere: (i) l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto, (ii) l’identificazione del debitore e del terzo pignorato, (iii) la specificazione della somma da trattenere (nel limite del quinto) e (iv) la fissazione dell’udienza . Successivamente il giudice dell’esecuzione convoca le parti, verifica la dichiarazione del terzo e, con l’ordinanza di assegnazione, stabilisce la quota da versare al creditore. Solo dopo l’ordinanza il datore di lavoro potrà effettuare la trattenuta e versarla sul conto vincolato designato.

2.2.2 Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973)

La procedura speciale dell’AER non richiede l’intervento del giudice nella fase iniziale. L’ordine di pagamento è notificato al terzo (datore di lavoro, banca, committente) e deve specificare il debito, la cartella di riferimento, l’importo da versare immediatamente e l’obbligo di versare le somme future alle scadenze . Non occorre alcuna ordinanza del giudice: il datore di lavoro deve eseguire la trattenuta e versare direttamente all’AER entro 60 giorni . Se il terzo non versa, l’Agenzia può avviare il pignoramento ordinario citando sia il terzo che il debitore.

2.3 Calcolo della quota pignorabile

La determinazione dell’importo da trattenere varia in funzione del tipo di pignoramento e dell’ammontare del reddito netto. È fondamentale applicare correttamente i limiti di legge per evitare eccessi e contestazioni.

2.3.1 Pignoramento ordinario

Per gli stipendi e le pensioni pignorati in via ordinaria si applicano le seguenti regole :

  1. Calcolo della retribuzione netta: si considera il salario al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.
  2. Limite del quinto (20 %): la quota pignorabile è un quinto dello stipendio netto. Ad esempio, per uno stipendio di € 2.000 netti, la trattenuta massima è € 400 al mese.
  3. Cumulo di pignoramenti: se vi sono più pignoramenti o cessioni del quinto, la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio .
  4. Pensione e minimo vitale: per le pensioni il limite del quinto si applica sulla pensione netta, ma sul conto corrente la parte impignorabile è pari a tre volte l’assegno sociale (nel 2025 circa € 1.615,11) .

2.3.2 Pignoramento esattoriale

Nel pignoramento promosso dall’AER le percentuali sono progressive secondo tre fasce :

Fascia di reddito netto mensilePercentuale pignorabileEsempio di trattenuta
Fino a € 2.5001/10 (10 %)Stipendio € 2.000 → trattenuta € 200
Da € 2.501 a € 5.0001/7 (~14,29 %)Stipendio € 3.000 → trattenuta ≈ € 428,57
Oltre € 5.0001/5 (20 %)Stipendio € 6.000 → trattenuta € 1.200

Per le pensioni l’art. 72‑ter richiama l’art. 545 c.p.c., pertanto si applica comunque il minimo vitale. In presenza di cessione del quinto, la quota AER si riduce in modo che la somma delle trattenute non superi il 50 % . Il calcolo deve avvenire sulla retribuzione netta e non sulla lorda; eventuali bonus, tredicesima e premi sono considerati parte dello stipendio e rientrano nel calcolo .

2.3.3 Cumulabilità con cessione del quinto e delegazioni

Quando un lavoratore ha già una cessione del quinto in corso (prestito con trattenuta volontaria del 20 %), l’eventuale pignoramento non può superare un ulteriore 20 % e la somma delle trattenute non può eccedere la metà dello stipendio . Se è presente anche una delegazione di pagamento (es. per il pagamento di un mutuo), il giudice deve considerare tutte le trattenute per rispettare il limite del 50 %; in caso contrario la trattenuta deve essere ridotta .

2.4 Adempimenti del datore di lavoro (terzo pignorato)

Ricevuto l’atto di pignoramento, il datore di lavoro deve:

  1. Dichiarare l’entità del credito: nel pignoramento ordinario deve comunicare al creditore e al giudice, entro 10 giorni, se e in quale misura deve somme al lavoratore . Nel pignoramento esattoriale l’ordine funge da dichiarazione; non occorre alcuna risposta.
  2. Applicare la trattenuta: il datore deve calcolare la quota pignorabile sulla retribuzione netta, tenendo conto di eventuali altre trattenute .
  3. Versare le somme: nel pignoramento ordinario le somme sono depositate sul conto vincolato indicato nell’ordinanza di assegnazione; nel pignoramento esattoriale si utilizzano le coordinate indicate dall’AER .
  4. Aggiornare la trattenuta: in caso di variazioni dello stipendio, il datore deve adeguare la quota; eventuali mensilità aggiuntive o arretrati devono essere calcolati nell’importo pignorabile .

La violazione di tali obblighi espone il datore di lavoro a responsabilità patrimoniale: l’AER può richiedere il pagamento integrale delle somme non versate .

2.5 Diritti del debitore e rimedi giurisdizionali

Il debitore può far valere numerosi diritti per proteggersi da pignoramenti illegittimi o eccessivi. Tra i principali rimedi:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): consente di contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva quando il debito è prescritto, già pagato o il titolo è stato annullato. L’opposizione deve essere proposta davanti al giudice competente e consente di sospendere l’esecuzione .
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda vizi formali dell’atto di pignoramento, come l’omessa notifica della cartella, l’errata indicazione del titolo o la violazione dei limiti di pignorabilità. Il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto .
  • Istanza di riduzione: quando la trattenuta supera i limiti di legge, il debitore può chiedere al giudice di ridurre la quota; ad esempio se il datore di lavoro applica il 30 % su uno stipendio inferiore a € 2.500 in violazione dell’art. 72‑ter .
  • Sospensione amministrativa: la legge consente di chiedere all’AER la sospensione dell’esecuzione in caso di sgravio della cartella, pendenza di ricorso tributario con richiesta cautelare o piani di rateizzazione in corso . L’Agenzia, se ritiene fondate le ragioni, deve sospendere le procedure e revocare il pignoramento.
  • Rateizzazione o definizione agevolata: presentando domanda di rateizzazione o aderendo alle rottamazioni, il debitore ottiene la sospensione dei pignoramenti e può estinguere il debito in più rate . È fondamentale pagare le rate nei termini, poiché la decadenza comporta la ripresa immediata dell’esecuzione.

3 – Difese e strategie legali

Il difensore del debitore deve pianificare un approccio multidimensionale che includa la verifica degli atti, le opposizioni giudiziali, la negoziazione con l’Agenzia e, se necessario, il ricorso alle procedure di sovraindebitamento.

3.1 Verificare la legittimità degli atti e l’ammontare del debito

La prima attività consiste nell’analizzare attentamente tutti gli atti ricevuti (cartella, avviso di intimazione, decreto ingiuntivo, atto di pignoramento). Gli aspetti da verificare includono :

  • Prescrizione: i tributi erariali si prescrivono in 10 anni dalla notifica della cartella, mentre i tributi locali e i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni. Se il credito è prescritto, il pignoramento è illegittimo.
  • Regolarità della notifica: la cartella e l’avviso di intimazione devono essere notificati secondo le modalità di legge; l’omessa notifica rende nullo l’atto successivo .
  • Esatta indicazione del titolo e dell’importo: ogni atto deve indicare il titolo esecutivo, gli interessi, le sanzioni e gli accessori. Errori di calcolo possono essere contestati .
  • Rispetto dei limiti di pignorabilità: in presenza di cessione del quinto o di altri pignoramenti, la trattenuta deve essere ridotta .

3.2 Opposizione giudiziale

3.2.1 Opposizione ex art. 615 c.p.c.

L’opposizione all’esecuzione è il rimedio con cui il debitore contesta l’esistenza del diritto del creditore. È utile nei casi di debito prescritto, annullato o già pagato; la domanda va proposta entro 20 giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione e comporta la sospensione dell’azione .

3.2.2 Opposizione ex art. 617 c.p.c.

Con l’opposizione agli atti esecutivi si contestano i vizi formali della procedura (omessa notifica, errori di calcolo, violazione dei limiti). Occorre proporre il ricorso entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Ad esempio, se l’AER applica la percentuale del 20 % su uno stipendio di € 2.000 senza tenere conto delle fasce previste dall’art. 72‑ter, l’opposizione ex art. 617 è lo strumento idoneo .

3.3 Sospensione e rateizzazione

3.3.1 Sospensione amministrativa

Il D.Lgs. 159/2015 ha introdotto la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione direttamente dall’AER quando:

  • La cartella è stata annullata dall’ente creditore (perché il debito è stato pagato o è inesistente);
  • È in corso un ricorso tributario con richiesta di sospensione cautelare;
  • È stato concesso un piano di rateizzazione e le rate sono regolarmente pagate .

3.3.2 Rateizzazione del debito fiscale

La rateizzazione consente di pagare il debito dilazionato in 72, 120 o 180 rate a seconda dell’importo. Con la richiesta e il versamento della prima rata, l’AER deve sospendere il pignoramento . È fondamentale rispettare le scadenze; la decadenza dal piano (mancato pagamento di cinque rate) comporta la ripresa immediata del pignoramento.

3.4 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (rottamazione ter, quater, saldo e stralcio) che permettono di estinguere il debito pagando solo il capitale e gli interessi legali, con l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora . L’adesione alla rottamazione sospende i pignoramenti durante il pagamento delle rate; tuttavia, in caso di decadenza i benefici vengono revocati e la procedura esecutiva riprende.

3.5 Sovraindebitamento e procedure di composizione della crisi

Per i debitori che non riescono a sostenere il peso dei debiti, la Legge 3/2012 e il d.lgs. 14/2019 offrono tre strumenti:

  1. Piano del consumatore: destinato a persone fisiche non imprenditori; consente al giudice di omologare un piano di ristrutturazione con riduzione dei debiti. Una volta omologato, i pignoramenti si bloccano e il debitore paga le rate del piano .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori, professionisti e imprese agricole; richiede il consenso della maggioranza dei creditori e l’omologa giudiziale .
  3. Liquidazione controllata: (ex liquidazione del patrimonio) prevede la liquidazione dei beni del debitore; al termine, il soggetto può ottenere l’esdebitazione .

Il ruolo del gestore della crisi è fondamentale: redige la relazione sulla situazione economica, propone il piano e monitora l’esecuzione. L’Avv. Monardo, quale gestore e fiduciario di un OCC, assiste i debitori nelle fasi di presentazione e trattativa .

3.6 Strategie operative consigliate

Nell’affrontare un pignoramento dello stipendio è importante adottare comportamenti accorti:

  1. Non ignorare gli atti: la cartella e l’atto di pignoramento contengono termini perentori; non ritirarli o lasciarli scadere preclude la possibilità di difendersi .
  2. Verificare i calcoli e i limiti: spesso i datori di lavoro applicano percentuali errate o calcolano la trattenuta sulla retribuzione lorda; un avvocato può controllare l’esatto importo dovuto .
  3. Chiedere la riduzione o la rateizzazione: se la trattenuta è eccessiva o insostenibile, è possibile presentare istanza di riduzione o aderire alla rateizzazione .
  4. Aprire un conto separato per lo stipendio: vista la sentenza 28520/2025 che estende il pignoramento ai bonifici futuri entro 60 giorni, spostare le giacenze su un altro conto protegge le somme in entrata .
  5. Valutare la procedura di sovraindebitamento: se i debiti sono numerosi, la composizione della crisi permette di sospendere i pignoramenti e ristrutturare l’intero debito .
  6. Affidarsi a professionisti esperti: la normativa è complessa e in continua evoluzione; l’assistenza di un avvocato specializzato evita errori e consente di individuare strategie efficaci .

4 – Strumenti alternativi al pignoramento e soluzioni per il debitore

4.1 Definizioni agevolate dei carichi fiscali

Le definizioni agevolate (rottamazione ter, quater, saldo e stralcio) permettono di pagare i debiti fiscali senza sanzioni e interessi di mora . Per accedervi occorre presentare domanda attraverso i servizi online dell’AER nei termini previsti. Una volta accettata la richiesta e versata la prima rata, il pignoramento sullo stipendio viene sospeso . In caso di decadenza, i benefici vengono revocati e la procedura riprende.

4.2 Transazione fiscale e accordi con l’Agenzia delle Entrate

L’art. 182‑ter della legge fallimentare (oggi art. 63 del Codice della crisi) consente agli imprenditori di proporre una transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali, ottenendo la riduzione dei tributi dovuti . Anche in sede extragiudiziale è possibile stipulare piani di rientro direttamente con l’AER, garantiti da fideiussione o ipoteca, per evitare il pignoramento dello stipendio .

4.3 Procedure di sovraindebitamento

Le procedure di sovraindebitamento non sono riservate agli imprenditori; anche privati, professionisti e pensionati possono beneficiarne. I vantaggi principali sono la sospensione immediata dei pignoramenti, la riduzione o cancellazione dei debiti e la possibilità di ottenere l’esdebitazione . L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, affianca il debitore nella predisposizione della domanda e nella redazione del piano .

4.4 Pensionamento e liquidazione del TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è pignorabile entro il limite di un quinto . Tuttavia, una volta accreditato sul conto corrente, il TFR è protetto dal minimo vitale; solo la parte eccedente tre volte l’assegno sociale può essere pignorata . Per evitare che il TFR venga assorbito integralmente dal pignoramento, è consigliabile concordare con il datore di lavoro un pagamento frazionato o depositare il TFR su un conto non pignorato.

4.5 Casi particolari di impignorabilità

Alcune somme sono totalmente o parzialmente impignorabili. La conoscenza di queste eccezioni consente di evitare prelievi illegittimi:

  • Assegno di mantenimento: la Cassazione ha riconosciuto che ha natura alimentare ed è quindi impignorabile salvo crediti alimentari concorrenti .
  • Indennità di malattia e maternità: sono impignorabili salvo che il creditore vanti un credito alimentare .
  • NASpI e redditi di disoccupazione: l’anticipazione NASpI erogata in un’unica soluzione è pignorabile integralmente, mentre le rate mensili sono pignorabili entro il limite del quinto .
  • Reddito di cittadinanza e misure di sostegno: sono impignorabili e insequestrabili in ogni caso .

5 – Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che aggravano la loro posizione. Tra i più frequenti :

  1. Ignorare la corrispondenza dell’AER: non ritirare o non leggere la cartella esattoriale fa scattare la decadenza dai termini per l’opposizione .
  2. Pagare somme senza verifica: alcuni debitori pagano immediatamente gli importi richiesti dall’AER senza controllare la legittimità del credito o la prescrizione .
  3. Confondere cessione del quinto e pignoramento: la cessione del quinto è volontaria; il pignoramento è coattivo. La loro coesistenza è possibile ma entro il limite del 50 % .
  4. Trascurare il minimo vitale per le pensioni: occorre verificare che il pignoramento non violi il minimo impignorabile sul conto .
  5. Non presentare opposizione nei termini: l’opposizione agli atti esecutivi deve essere presentata entro 20 giorni; oltre tale termine è irricevibile .
  6. Non sfruttare rottamazioni o piani del consumatore: spesso i debitori ignorano che definizioni agevolate e piani del consumatore possono ridurre notevolmente il debito .
  7. Lasciare lo stipendio sul conto pignorato: a seguito della sentenza 28520/2025, è prudente spostare lo stipendio su un conto non pignorato .
  8. Rivolgersi a professionisti non specializzati: la complessità della normativa richiede un consulente esperto in diritto tributario ed esecutivo .

6 – Tabelle riepilogative

6.1 Confronto tra pignoramento ordinario e esattoriale

CaratteristicaPignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.)Pignoramento esattoriale (artt. 72‑bis e 72‑ter d.P.R. 602/1973)
Titolo esecutivoSentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegnoCartella esattoriale o avviso di accertamento esecutivo
PrecettoNecessario: si intima al debitore di pagare entro 10 giorniNon necessario: l’AER procede direttamente con l’ordine di pagamento
Giudice dell’esecuzioneNecessario: fissa l’udienza e emette l’ordinanza di assegnazioneNon coinvolto nella fase iniziale; interviene solo se il terzo non paga o per eventuali opposizioni
Limiti di pignorabilitàFino a 1/5 dello stipendio o pensione1/10, 1/7 o 1/5 a seconda del reddito
Termini di pagamento del terzoDopo l’ordinanza del giudice60 giorni per le somme già maturate; alle scadenze per le somme future
Responsabilità del terzoLimitata alla quota assegnata dal giudiceElevata: il terzo risponde se non versa quanto ordinato

6.2 Limiti di pignorabilità in base al reddito (AER)

Fascia di reddito netto mensilePercentuale AEREsempio di stipendioImporto pignorabileResiduo per il lavoratore
Fino a € 2.5001/10 (10 %)€ 2.000€ 200€ 1.800
Da € 2.501 a € 5.0001/7 (≈14,29 %)€ 3.500≈ € 500≈ € 3.000
Oltre € 5.0001/5 (20 %)€ 6.000€ 1.200€ 4.800

6.3 Limiti di pignorabilità per le pensioni

ElementoRegolaRiferimento normativo
Quota pignorabileFino a 1/5 della pensione nettaArt. 545 c.p.c.
Minimo vitale impignorabile sul contoTriplo dell’assegno sociale (nel 2025 ≈ € 1.615,11)Art. 545, comma 8 c.p.c.
Minimo vitale per pignoramento direttoDoppio dell’assegno sociale + € 1.000 (≈ € 2.076,74)Art. 545, comma 7 c.p.c.

6.4 Procedure di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariEffetti sui pignoramentiRuolo del Gestore
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriSospende i pignoramenti; consente la falcidia dei debiti e la prosecuzione del pagamento secondo un piano sostenibileIl gestore predispone la proposta e monitora l’esecuzione
Accordo di ristrutturazione dei debitiImprenditori, professionisti, imprese agricoleSospende i pignoramenti; richiede il consenso della maggioranza dei creditoriIl gestore assiste nella negoziazione e verifica la fattibilità
Liquidazione controllataDebitori insolventi with patrimonioProcedura liquidatoria che consente di ottenere l’esdebitazione una volta liquidati i beniIl gestore coordina la liquidazione e ripartisce il ricavato

7 – FAQ: domande frequenti

  1. L’Agenzia delle Entrate può pignorare lo stipendio senza avviso? – No. Prima di procedere al pignoramento è necessaria la notifica della cartella esattoriale e dell’avviso di intimazione. L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al datore di lavoro sia al debitore; l’omessa notifica rende nullo l’atto .
  2. Esiste un importo minimo dello stipendio non pignorabile? – Per i dipendenti privati non esiste un vero e proprio “minimo vitale”; la trattenuta ordinaria non può superare il 20 % della retribuzione netta . Per le pensioni è impignorabile la somma corrispondente al doppio dell’assegno sociale più € 1.000 .
  3. Qual è la differenza tra pignoramento del quinto e cessione del quinto? – La cessione del quinto è un contratto volontario con cui il lavoratore autorizza la trattenuta del 20 % della busta paga per rimborsare un finanziamento. Il pignoramento è un atto coattivo disposto dal giudice o dall’AER. Nel pignoramento ordinario la quota massima è 1/5; nel pignoramento esattoriale la quota può essere 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda del reddito .
  4. Se ho già una cessione del quinto posso subire anche un pignoramento? – Sì, ma la somma di tutte le trattenute (cessione, delegazione, pignoramenti) non può superare la metà dello stipendio . Se esiste già una cessione del 20 %, il pignoramento ordinario potrà essere al massimo un altro 20 %.
  5. Quanto dura il pignoramento dello stipendio? – Il pignoramento dura finché il debito non viene estinto. Nel pignoramento esattoriale la finestra dei 60 giorni riguarda solo il termine entro cui il terzo deve versare le somme già maturate; la trattenuta continua fino al completo pagamento .
  6. Il datore di lavoro può rifiutarsi di eseguire il pignoramento? – No. Il datore di lavoro è obbligato a eseguire la trattenuta e a versare le somme al creditore o all’AER. In caso di inadempimento, può essere chiamato a rispondere personalmente del debito .
  7. È possibile pignorare la tredicesima o il TFR? – Sì. Le mensilità aggiuntive e i premi rientrano nella nozione di retribuzione e sono pignorabili entro i limiti di legge. Il TFR è pignorabile fino a un quinto; sul conto corrente resta protetto dal minimo vitale .
  8. Cosa succede se cambio datore di lavoro? – Il pignoramento non cessa: deve essere notificato al nuovo datore. È consigliabile informare l’AER o il creditore del cambiamento; in assenza di notifica il nuovo datore non è tenuto a trattenere.
  9. L’AER può pignorare lo stipendio del libero professionista? – Sì. I compensi professionali sono crediti verso terzi e possono essere pignorati. L’AER notificherà l’ordine di pagamento ai clienti del professionista, che dovranno versare direttamente la quota pignorata secondo le fasce di reddito .
  10. È legittimo il pignoramento se non ho ricevuto la cartella di pagamento? – No. L’omessa notifica della cartella rende nullo l’intero procedimento esecutivo. Occorre proporre opposizione agli atti esecutivi per far dichiarare la nullità .
  11. Le somme su carta prepagata o conto online sono pignorabili? – Sì. Le carte prepagate con IBAN e i conti di pagamento sono assimilati ai conti correnti. Nel pignoramento esattoriale l’ordine di pagamento estende il vincolo a tutte le somme presenti e future accreditate nei 60 giorni .
  12. È possibile accordarsi con il creditore per evitare il pignoramento? – Sì. Si può raggiungere un accordo transattivo o un piano di rientro con il creditore (anche con l’AER). L’accordo deve essere formalizzato e, se accettato, sospende l’esecuzione. Tuttavia, l’accordo non comporta sempre la rinuncia automatica al pignoramento; occorre verificare i termini con l’ente creditore .
  13. Come incide l’adesione alla rottamazione sulle trattenute? – Con l’adesione alla definizione agevolata (rottamazione), le procedure esecutive sono sospese. Le trattenute riprendono solo se si decade dal beneficio per mancato pagamento delle rate .
  14. Posso presentare domanda di sovraindebitamento per bloccare il pignoramento? – Sì. La presentazione della domanda presso un OCC determina la sospensione automatica delle procedure esecutive. Il giudice può inoltre ridurre la trattenuta durante la procedura .
  15. Il pignoramento esattoriale si applica anche alle prestazioni assistenziali (bonus, assegni familiari)? – No. Tali prestazioni sono impignorabili; tuttavia, se vengono accreditate su un conto già pignorato occorre dimostrare la provenienza per ottenerne la restituzione .
  16. Posso trasferire il mio stipendio su un conto estero per evitare il pignoramento? – Trasferire lo stipendio su un conto estero può essere considerato un atto fraudolento e non evita il vincolo. Le autorità possono cooperare per il recupero; è preferibile ricorrere a strumenti legittimi come la rateizzazione .
  17. Se lo stipendio è inferiore a € 1.000 può essere pignorato? – Sì. Anche gli stipendi bassi sono pignorabili entro il limite del quinto. Tuttavia il giudice può ridurre la quota se la trattenuta compromette la sussistenza del debitore .
  18. Quanto tempo occorre per revocare il pignoramento dopo aver pagato il debito? – Una volta estinto il debito, l’AER rilascia un attestato di pagamento e comunica al datore di lavoro la cessazione della trattenuta. Di norma la revoca avviene entro 30 giorni, ma se la trattenuta continua il debitore può sollecitare l’ufficio competente .
  19. Se l’AER sbaglia i calcoli, posso ottenere il rimborso? – Certo. Se la quota trattenuta supera i limiti o si basa su un debito errato, si può chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate, ricorrendo al giudice dell’esecuzione o al giudice tributario .
  20. Perché affidarsi all’Avv. Monardo? – L’avv. Monardo è cassazionista e gestore della crisi; grazie alla sua esperienza in diritto bancario e tributario, assiste i debitori su tutto il territorio nazionale. Il suo team fornisce analisi degli atti, ricorsi, sospensioni, trattative e soluzioni giudiziali e stragiudiziali, comprese le procedure di sovraindebitamento.

8 – Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio gli effetti del pignoramento e delle diverse percentuali applicabili, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono indicative e non sostituiscono il calcolo specifico, che deve tenere conto di eventuali trattenute preesistenti e dell’aliquota IRPEF.

8.1 Simulazione 1: stipendio di € 1.800

  • Tipo di pignoramento: esattoriale. 
  • Reddito netto mensile: € 1.800.
  • Quota pignorabile: 1/10 (10 %). 
  • Trattenuta mensile: € 180 . 
  • Residuo per il lavoratore: € 1.620.
  • Durata stimata: se il debito è € 5.000, la trattenuta proseguirà per circa 28 mesi salvo mensilità aggiuntive (tredicesima). 
  • Consiglio: verificare la possibilità di rateizzare il debito o di aderire a una definizione agevolata per ridurre la durata; monitorare la soglia del minimo vitale se lo stipendio è molto basso .

8.2 Simulazione 2: stipendio di € 3.200 con cessione del quinto

  • Tipo di pignoramento: ordinario. 
  • Reddito netto mensile: € 3.200.
  • Cessione del quinto preesistente: € 640 (20 %). 
  • Pignoramento ordinario: massimo un altro 20 %, ma la somma delle trattenute non può superare il 50 % . 
  • Trattenuta pignoramento: € 640. 
  • Trattenuta totale: € 640 (cessione) + € 640 (pignoramento) = € 1.280, inferiore al limite di € 1.600.
  • Residuo per il lavoratore: € 1.920.
  • Consiglio: se la somma eccede il 50 %, presentare istanza di riduzione; valutare la rinegoziazione della cessione del quinto.

8.3 Simulazione 3: pensione di € 1.200 accreditata su conto corrente

  • Tipo di pignoramento: ordinario. 
  • Pensione netta: € 1.200.
  • Minimo vitale impignorabile sul conto: tre volte l’assegno sociale (2025: ≈ € 1.615,11) . 
  • Importo sul conto: € 3.000. 
  • Parte impignorabile: € 1.615,11; parte pignorabile: € 1.384,89. 
  • Limite del quinto: € 240 mensili (20 % della pensione netta). 
  • Consiglio: verificare che l’INPS applichi correttamente il limite; spostare eventuali risparmi su un conto non pignorato.

8.4 Simulazione 4: professionista con compensi variabili

  • Tipo di pignoramento: esattoriale su crediti futuri. 
  • Compensi mensili: variabili (es. € 5.000 una volta, € 1.000 l’altra). 
  • Quota pignorabile: 1/5 per importi oltre € 5.000; 1/7 per importi tra € 2.501 e € 5.000; 1/10 per importi inferiori . 
  • Meccanismo: l’AER notifica l’ordine di pagamento ai clienti del professionista, che dovranno versare direttamente la quota pignorata .
  • Consiglio: se vi sono più clienti, controllare che l’AER non superi la percentuale complessiva; considerare la procedura di sovraindebitamento per pianificare un pagamento sostenibile.

8.5 Simulazione 5: cartelle multiple e debiti diversi

  • Situazione: il debitore ha due cartelle esattoriali (€ 10.000 e € 5.000) e un pignoramento ordinario per una multa da € 2.500. 
  • Tipo di pignoramento: esattoriale e ordinario. 
  • Stipendio netto: € 2.800. 
  • Quota pignorabile AER: 1/7 ≈ € 400. 
  • Pignoramento ordinario: 1/5 = € 560. 
  • Somma delle trattenute: € 960 (circa 34 % dello stipendio). 
  • Limite complessivo: 50 % = € 1.400. 
  • Consiglio: valutare la rateizzazione o la definizione agevolata delle cartelle; presentare istanza al giudice per ridurre la quota se la somma delle trattenute compromette la sussistenza .

9 – Sentenze recenti e fonti normative (estratto finale)

Prima di concludere, riportiamo un elenco delle principali sentenze e fonti normative citate nell’articolo con indicazione dell’ente che le ha emesse:

Atto/SentenzaEnte o CorteOggettoRilevanza
Art. 633 c.p.c.Codice di procedura civileCondizioni per ottenere il decreto ingiuntivo (credito certo, liquido e esigibile, prova scritta)Base per avviare la procedura esecutiva
Art. 543 c.p.c.Codice di procedura civileForma e requisiti del pignoramento presso terziGarantisce la regolarità dell’atto
Art. 545 c.p.c.Codice di procedura civileLimiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e somme in conto correnteIntroduce il limite del quinto e il minimo vitale
Art. 72‑bis e 72‑ter d.P.R. 602/1973D.P.R. 602/1973Pignoramento speciale dell’AER e percentuali progressivePermettono all’AER di pignorare senza intervento del giudice
Corte di Cassazione, n. 28520/2025Cassazione, Terza sezione civileEstensione del pignoramento esattoriale agli accrediti futuri entro 60 giorniVincola tutti gli accrediti nei 60 giorni; saldo zero non rileva
Corte Costituzionale, n. 248/2015Corte CostituzionaleLegittimità del limite del quinto e diniego del minimo vitale per gli stipendiConferma l’assenza di minimo vitale per le retribuzioni
Cassazione, Sezioni Unite, n. 32914/2022Cassazione, Sezioni UniteNatura alimentare dell’assegno di mantenimentoRende l’assegno impignorabile salvo crediti alimentari concorrenti
Cassazione, ordinanza n. 32804/2023CassazioneInesistenza del pignoramento per mancata notifica dell’atto al debitoreRinforza la tutela del debitore contro vizi di notifica
Tribunale di Cosenza, 13 giugno 2025Tribunale di CosenzaConsiderazione di tutte le cessioni e delegazioni nel calcolo della quota pignorabileLimita ulteriori pignoramenti se superato il 50 %
Tribunale di Taranto, 27 gennaio 2025Tribunale di TarantoPreferenza per beni di pronta liquidazione e limiti ai pignoramenti su contiRibadisce l’ordine di pignoramento dei beni

Conclusione

Il decreto ingiuntivo e il pignoramento dello stipendio sono strumenti essenziali per garantire il pagamento dei debiti ma possono provocare gravi conseguenze sulla vita del debitore. La disciplina italiana fissa limiti rigidi: nel pignoramento ordinario la quota massima è 1/5 dello stipendio, mentre nel pignoramento esattoriale le percentuali variano in base al reddito; per le pensioni esiste un minimo vitale impignorabile . Le recenti sentenze della Cassazione (n. 28520/2025) e della Corte Costituzionale (n. 248/2015) hanno chiarito rispettivamente l’estensione del pignoramento esattoriale ai bonifici futuri e la legittimità del limite del quinto .

Agire tempestivamente è fondamentale: verificare la regolarità degli atti, contestare eventuali vizi, richiedere la riduzione delle trattenute e valutare alternative come le rottamazioni o i piani del consumatore. La procedura di sovraindebitamento rappresenta una vera e propria ancora di salvezza per chi non riesce a far fronte alle obbligazioni; consente di sospendere i pignoramenti e di ristrutturare i debiti.

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