Introduzione
Il ricorso alle fideiussioni personali è diffusissimo nel mondo bancario e imprenditoriale: imprese, professionisti e privati vi fanno ricorso per ottenere finanziamenti, aperture di credito o dilazioni nei pagamenti. La fideiussione è una garanzia personale con la quale una terza persona (il fideiussore) si impegna in solido verso il creditore per l’adempimento dell’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.) . In concreto, firmando la fideiussione il garante mette a rischio il proprio patrimonio per un debito che non riguarda direttamente la sua attività; ciò può avere conseguenze pesantissime quando l’obbligato principale smette di pagare: banche e finanziarie avviano decreti ingiuntivi, pignoramenti e ipoteche anche nei confronti del fideiussore, con gravi riflessi sulla sua situazione economica e fiscale.
Negli ultimi anni la giurisprudenza si è occupata spesso di fideiussioni bancarie, dichiarando la nullità parziale di molte clausole abusive e rafforzando gli strumenti difensivi del garante. Nel 2021 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le fideiussioni conformi allo schema ABI del 2002 sono valide solo se si eliminano le clausole anticompetitive contenute nel provvedimento della Banca d’Italia (clausole di reviviscenza, rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. e sopravvivenza), altrimenti la garanzia è nulla . Nel 2024‑2025 la Corte ha ribadito che la nullità riguarda esclusivamente le clausole abusive e non l’intero contratto di fideiussione ; altre decisioni hanno qualificato vessatorie le clausole che derogano all’art. 1957 c.c. e imposto alla banca l’onere di provare l’avvenuta negoziazione individuale con il garante . Conoscere queste pronunce è cruciale per chi voglia contestare la validità della fideiussione e bloccare le azioni esecutive.
Nel prosieguo verranno illustrate in modo pratico:
- le norme del Codice civile che disciplinano la fideiussione e i diritti del fideiussore;
- la giurisprudenza più recente, con particolare attenzione alle Sezioni Unite, alle ordinanze del 2024‑2025 e alle pronunce sul carattere vessatorio di alcune clausole;
- le procedure per opporsi a un decreto ingiuntivo, per sospendere le esecuzioni e per attivare strumenti come la composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012), la liquidazione controllata o la negoziazione assistita (D.L. 118/2021);
- le definizioni agevolate e le rottamazioni fiscali introdotte dalle ultime leggi di bilancio;
- gli errori comuni da evitare e i consigli pratici per difendere il proprio patrimonio.
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L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con una comprovata esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale, specializzati in diritto bancario, fiscale e procedure concorsuali. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; opera come professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e come esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo è in grado di:
- analizzare la validità della fideiussione e verificare la presenza di clausole nulle o abusive;
- predisporre ricorsi in opposizione a decreti ingiuntivi, sospendere pignoramenti e ipoteche e difendere il garante in giudizio;
- avviare trattative con la banca per piani di rientro sostenibili o per transazioni stragiudiziali;
- assistere i clienti nelle procedure di sovraindebitamento, nella liquidazione controllata o nella composizione negoziata della crisi d’impresa;
- valutare le opportunità offerte dalle definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, ecc.).
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1. Contesto normativo: le regole della fideiussione
1.1 Nozione e forma della fideiussione
- Art. 1936 c.c. – Nozione di fideiussione: il fideiussore è colui che si obbliga personalmente verso il creditore per garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui; la garanzia è valida anche se il debitore è ignaro della fideiussione . Ne deriva che il garante assume un’obbligazione autonoma e solidale rispetto al debitore principale.
- Art. 1941 c.c. – Limiti: la fideiussione non può eccedere il debito del principale né essere prestata a condizioni più onerose; ma si estende agli accessori del debito. Qualora il garante assuma un’obbligazione più gravosa, la sua responsabilità è ridotta entro i limiti dell’obbligazione garantita.
- Art. 1943 c.c. – Fideiussione prestata per un importo massimo: la garanzia può essere limitata ad una somma determinata (fideiussione pro quota), con un massimale di rischio.
- Art. 1938 c.c. – Fideiussione per obbligazioni future (modificato dalla riforma del Codice della crisi): consente di garantire obbligazioni non ancora sorte, ma è valida solo se indica l’importo massimo garantito.
1.2 Rapporti tra creditore e fideiussore
Le norme da art. 1944 a art. 1956 c.c. definiscono diritti e doveri di creditore e garante:
- Art. 1944 c.c.: il fideiussore è solidalmente obbligato con il debitore e deve adempiere sull’intero debito, salvo il beneficio della escussione se pattuito; in tal caso può esigere che il creditore escuta prima il debitore ma deve indicare i beni da sottoporre ad esecuzione .
- Art. 1945 c.c. – Eccezioni opponibili: il garante può opporre al creditore tutte le difese che spettano al debitore principale (come nullità o prescrizione), tranne quelle che derivano dalla sua incapacità . Questa norma consente di contestare l’illegittimità del contratto di finanziamento o l’applicazione di interessi usurari.
- Art. 1947 c.c. – Beneficio della divisione: se vi sono più co‑fideiussori, il garante convenuto per l’intero debito può chiedere che l’azione del creditore sia limitata alla sua quota ; tuttavia, se altri fideiussori sono insolventi, risponde proporzionalmente anche per la loro insolvenza .
- Art. 1948 c.c. – Obbligazione del fideiussore del fideiussore: il garante del garante non è obbligato verso il creditore se non quando il debitore principale e tutti i fideiussori sono insolventi . Pertanto la responsabilità del fideiussore di secondo grado è sussidiaria.
- Art. 1949 c.c. – Surrogazione: il garante che paga è surrogato nei diritti del creditore contro il debitore , subentrando nelle garanzie (ipoteche, privilegi) e potendo recuperare quanto pagato.
- Art. 1950 c.c. – Regresso contro il debitore principale: il fideiussore che ha pagato può agire in regresso per recuperare capitale, interessi e spese sostenute dopo aver denunciato al debitore le istanze del creditore . Se il debitore era incapace, il regresso è ammesso solo nei limiti di quanto gli è giovato .
- Art. 1951 c.c. – Regresso contro più debitori: se i debitori principali sono più e solidalmente obbligati, il fideiussore che ha garantito per tutti può agire contro ciascun debitore per recuperare integralmente quanto pagato .
- Art. 1952 c.c. – Divieto di agire contro il debitore principale: il fideiussore perde il regresso se non avverte il debitore del pagamento e quest’ultimo paga ugualmente; se paga senza avvisarlo, il debitore può opporre al garante le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore . La norma impone quindi al garante l’onere di comunicare al debitore l’intenzione di pagare.
- Art. 1953 c.c. – Rilievo del fideiussore: anche prima di pagare, il garante può agire contro il debitore per farsi liberare o per far prestare le garanzie necessarie a tutelare il proprio regresso in cinque ipotesi: quando è convenuto in giudizio, quando il debitore è insolvente, quando il debitore si era impegnato a liberarlo entro un termine, quando il debito è esigibile o quando sono decorsi cinque anni e l’obbligazione principale non ha termine .
- Art. 1954 c.c. – Regresso contro gli altri fideiussori: se più persone hanno prestato fideiussione per lo stesso debitore, il garante che ha pagato può agire contro gli altri per la loro rispettiva porzione; se uno è insolvente, la perdita si ripartisce fra gli altri .
- Art. 1955 c.c. – Liberazione per fatto del creditore: la fideiussione si estingue se, per fatto del creditore, il fideiussore non può essere subrogato nei diritti, ipoteche o privilegi che assistevano il credito . Ciò accade ad esempio quando la banca cancella l’ipoteca senza informare il garante.
- Art. 1956 c.c. – Liberazione per obbligazioni future: il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza autorizzazione, fa credito al terzo pur sapendo che le sue condizioni patrimoniali sono peggiorate, rendendo più difficile il soddisfacimento del credito; la rinuncia preventiva del garante a tale liberazione è nulla . Questa norma tutela il garante dalle condotte imprudenti della banca.
- Art. 1957 c.c. – Scadenza dell’obbligazione principale: il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza del debito solo se il creditore promuove l’azione contro il debitore entro sei mesi (o due mesi se la fideiussione è limitata allo stesso termine). L’azione interrompe la prescrizione . Molte fideiussioni derogano a questa norma aumentando il termine o prevedendo l’immediata escutibilità; la Cassazione ha stabilito che tali clausole sono vessatorie e nulle per i consumatori .
1.3 Schemi ABI e clausole abusive: Banca d’Italia e Sezioni Unite
Nel 2005 la Banca d’Italia, in qualità di Autorità garante della concorrenza per il settore bancario, ha esaminato lo schema ABI di fideiussione omnibus. Con il provvedimento n. 55/2005 ha stabilito che le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema (clausole di reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c. e sopravvivenza) costituiscono intesa restrittiva della concorrenza e devono essere eliminate . In particolare:
- la clausola di reviviscenza prevede che il fideiussore debba rimborsare la banca anche se i pagamenti vengono revocati o annullati;
- la clausola di sopravvivenza fa durare la fideiussione anche se il contratto principale è invalido o inefficace ;
- la clausola che deroga all’art. 1957 c.c. elimina il termine di sei mesi per l’escussione.
Sulla base di questo provvedimento sono state avviate numerose azioni giudiziarie per dichiarare la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI. Nel 2021 le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 41994/2021) hanno affermato che le fideiussioni che riproducono lo schema ABI sono parzialmente nulle: sono invalide solo le clausole che riproducono l’intesa illecita, mentre il resto del contratto rimane valido . La Cassazione ha ribadito il principio di conservazione del contratto: la nullità colpisce le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., ma non travolge l’intera fideiussione.
Nel 2024 alcune ordinanze della Corte (nn. 19401/2024, 30383/2024) sembravano escludere l’estensione della nullità alle fideiussioni specifiche, mentre altre (n. 27243/2024) la ammettevano. Nel gennaio 2025 sono intervenute quattro importanti ordinanze (nn. 657, 660, 675 della terza sezione e n. 1170 della prima sezione), che hanno precisato che la nullità parziale opera solo per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo in cui l’intesa anticoncorrenziale era vigente e che riproducono testualmente le clausole sanzionate, e che spetta al garante dimostrare l’esistenza dello schema e la sua applicazione . In sostanza, non basta invocare la decisione della Banca d’Italia: occorre provare la data di sottoscrizione e la corrispondenza delle clausole.
1.4 Clausole vessatorie e tutela del consumatore
Le fideiussioni rilasciate da consumatori a favore di banche o finanziarie sono soggette al Codice del consumo. La Cassazione ha stabilito che la clausola che deroga all’art. 1957 c.c., imponendo al garante di pagare “a prima richiesta” anche dopo lunghi anni, è vessatoria e quindi nulla se non è stata individualmente negoziata . Nel 2025 la Corte (ord. n. 14687/2025) ha ribadito che spetta al professionista provare che la clausola è stata trattata individualmente con il consumatore; la presenza di un notaio o la forma pubblica non bastano . La successiva sentenza n. 18834/2025 ha chiarito che la qualifica di consumatore si determina in base allo scopo della garanzia: un soggetto può essere considerato consumatore anche se svolge attività imprenditoriale, purché la fideiussione non sia funzionale alla sua attività .
1.5 Effetti della nullità delle clausole ABI
Se una fideiussione contiene le clausole sanzionate, queste sono nulle e devono essere espunte dal contratto. Ciò comporta che:
- il garante non può essere obbligato a restituire le somme revocate (reviviscenza) né a pagare un debito rescisso;
- la garanzia non sopravvive alla cessazione del rapporto principale;
- il creditore deve agire entro i termini dell’art. 1957 c.c.; se il contratto prevede un termine più lungo o l’escussione a prima richiesta, tale patto è inefficace;
- la nullità può portare alla revoca del decreto ingiuntivo o all’estinzione del pignoramento.
Nel contenzioso, il giudice può dichiarare parzialmente nullo il contratto, mantenendo le clausole valide e sostituendo quelle nulle con le corrispondenti disposizioni di legge. La Cassazione ha precisato che l’azione per far valere la nullità segue la prescrizione decennale.
2. Procedura dopo la notifica della richiesta di pagamento
Quando la banca o la finanziaria inoltra richiesta di pagamento al garante, spesso tramite decreto ingiuntivo, è fondamentale reagire tempestivamente.
2.1 Decreto ingiuntivo e opposizione
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale che ordina al debitore (o al garante) di pagare una somma entro 40 giorni. Se non viene proposto opposizione, il decreto diventa esecutivo e consente alla banca di avviare pignoramenti o ipoteche. Le principali difese sono:
- Opposizione a decreto ingiuntivo: va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica. Il fideiussore può eccepire:
- nullità parziale della fideiussione per clausole abusive (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.), allegando il provvedimento della Banca d’Italia e la sentenza delle Sezioni Unite;
- vessatorietà di clausole che impongono il pagamento immediato o derogano ai termini, quando manchi la prova della negoziazione individuale;
- invalidità dell’obbligazione principale (nullità del contratto di finanziamento, interessi usurari o anatocistici, difetto di causa);
- inadempimento del creditore ai sensi dell’art. 1955 c.c. (per esempio cancellazione di ipoteca o rinuncia a garanzie);
- violazione dell’art. 1956 c.c. quando la banca ha continuato a erogare credito nonostante il deterioramento delle condizioni del debitore .
- Eccezioni processuali: contestare la competenza territoriale, la carenza di prova del credito, la mancata produzione del contratto di fideiussione in originale o di un estratto conto chiaro e intelligibile.
- Istanza di sospensione: in sede di opposizione si può chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto per evitare pignoramenti. La sospensione può essere concessa se vi sono gravi motivi (ad es. nullità della fideiussione). In caso di rigetto, si può presentare reclamo al collegio.
2.2 Azione della banca: pignoramento e ipoteca
Se il decreto diventa esecutivo, la banca può agire:
- Pignoramento mobiliare o pignoramento presso terzi (stipendi, pensioni, conti correnti);
- Pignoramento immobiliare mediante iscrizione di ipoteca sui beni del garante;
- Sequestro conservativo se si teme l’alienazione dei beni.
Il fideiussore può sempre proporre opposizione all’esecuzione se ritiene che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) sia invalido o che la fideiussione sia nulla. Può anche depositare istanza di conversione del pignoramento mediante pagamento rateale ex art. 495 c.p.c.
2.3 Rapporti interni: azione di regresso
Una volta pagato il debito, il garante può agire in regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.) e contro gli altri co‑fideiussori (art. 1954 c.c.) . Prima del pagamento può esercitare l’azione di rilievo (art. 1953 c.c.) per ottenere dal debitore la liberazione dalla fideiussione o adeguate garanzie .
2.4 Tempi di prescrizione
- Prescrizione dell’azione del creditore: la banca deve agire contro il debitore entro i termini previsti dal contratto (di regola 10 anni per le azioni personali). Tuttavia, per mantenere efficace la fideiussione, deve intraprendere azioni esecutive contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza del debito (art. 1957 c.c.) .
- Prescrizione dell’azione di regresso: il garante che ha pagato ha 10 anni per agire contro il debitore o gli altri co‑fideiussori.
3. Strategie difensive del fideiussore
3.1 Verificare la validità della fideiussione
La prima attività consiste nell’analisi tecnica del contratto di fideiussione per individuare clausole nulle o vessatorie. È consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato che possa confrontare le clausole con lo schema ABI del 2002 e verificare la presenza di:
- Clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.: sono nulle secondo la Banca d’Italia e le Sezioni Unite .
- Clausole di pagamento a prima richiesta senza beneficium excussionis: spesso sono vessatorie per i consumatori e devono essere negoziate individualmente .
- Clausole di proroga illimitata o di aumento degli interessi non precedentemente autorizzate (violazione dell’art. 1956 c.c.).
- Clausole di accollo di spese e commissioni superiori a quelle del contratto principale.
In caso di fideiussione pro quota, verificare che il massimale sia rispettato e che la banca non richieda più di quanto garantito.
3.2 Opposizione al decreto ingiuntivo e contestazione del titolo
Una volta individuate le clausole nulle, si procede con:
- Eccezione di nullità parziale: va sollevata in sede di opposizione, allegando i provvedimenti della Banca d’Italia e le sentenze di Cassazione. In caso di garanzie omnibus pre‑2005, occorre provare che il contratto riproduce lo schema ABI e che la stipula è avvenuta durante la vigenza dell’intesa .
- Domanda di accertamento negativo del credito: oltre alla mera opposizione, conviene chiedere la declaratoria di inesistenza del credito nei confronti del garante e la revoca del decreto ingiuntivo.
- Richiesta di sospensione: chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto per evitare pignoramenti.
- Produzione di documenti: intimare alla banca di esibire l’originale del contratto di fideiussione, i prospetti di sintesi, gli estratti conto e tutti gli atti inerenti al finanziamento. Spesso le banche producono solo copie incomplete, rendendo più agevole la contestazione.
3.3 Azione per violazione dell’art. 1956 c.c.
Quando il garante ha prestato fideiussione per un’obbligazione futura, può eccepire la liberazione se la banca ha concesso nuovo credito al debitore pur conoscendo il suo stato d’insolvenza . In giudizio si dovrà dimostrare che, al momento dell’erogazione, il debitore era già in difficoltà e che la banca non ha richiesto autorizzazione al garante. La nullità delle clausole che prevedono la rinuncia preventiva a tale eccezione rafforza la posizione del fideiussore.
3.4 Vessatorietà ex Codice del consumo
Se il fideiussore è consumatore, ovvero agisce per scopi estranei all’attività professionale, può invocare la disciplina sulle clausole abusive. In base alle sentenze del 2025 , la banca deve dimostrare che le clausole “a prima richiesta”, le rinunce al beneficio di escussione o le deroghe all’art. 1957 c.c. sono state negoziate individualmente. In mancanza di prova, tali clausole sono nulle e non vincolano il consumatore.
3.5 Beneficio di escussione e beneficio di divisione
- Beneficio di escussione: se previsto nel contratto, consente al fideiussore di opporsi alla richiesta di pagamento finché la banca non abbia perseguito il debitore. Per esercitarlo è necessario indicare i beni da aggredire .
- Beneficio di divisione: se ci sono più garanti, ciascuno può chiedere di limitare l’azione alla propria quota . È utile invocarlo per ridurre la pretesa della banca.
3.6 Transazioni e piani di rientro
Spesso è opportuno avviare una trattativa stragiudiziale con la banca al fine di ottenere:
- piani di rientro rateali, con riduzione degli interessi e abbandono delle azioni esecutive;
- transazioni a saldo e stralcio, specialmente se il debitore principale è fallito o insolvente;
- accolli o cessioni del credito a terzi con liberazione del garante;
- rinegoziazione del contratto principale, con nuova garanzia eventualmente limitata ad un importo massimo.
La banca potrà essere più disponibile se percepisce che la fideiussione contiene clausole nulle e che l’azione giudiziaria rischia di azzerare la pretesa. L’assistenza di un avvocato esperto è essenziale per negoziare condizioni favorevoli.
3.7 Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012)
La Legge 3/2012 offre diversi strumenti per le persone sovraindebitate (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up non assoggettabili al fallimento). Le procedure sono gestite da un Organismo di composizione della crisi (OCC). Di seguito i punti principali:
- Finalità e definizioni: l’art. 6 consente al consumatore o al debitore non fallibile di proporre un accordo ai creditori per superare lo stato di sovraindebitamento. Il “sovraindebitamento” è definito come perdurante squilibrio tra obblighi assunti e patrimonio prontamente liquidabile; il “consumatore” è la persona che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale.
- Presupposti di ammissibilità (art. 7): la proposta deve garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati e parzialmente di quelli chirografari; può prevedere la liquidazione del patrimonio, l’affidamento ad un gestore e la cessazione dell’attività.
- Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore (art. 8): la ristrutturazione può avvenire con ogni forma (cessione, accollo, affidamento a terzi), può includere moratorie fino a un anno per i crediti assistiti da garanzie reali e può prevedere la garanzia di terzi. Il piano deve elencare eventuali limitazioni all’accesso al credito e indicare l’eventuale coinvolgimento di confidi.
- Procedura (art. 9): la proposta va depositata presso il tribunale e l’OCC con documentazione su beni, creditori, bilancio e dichiarazioni. Il giudice fissa un’udienza e può sospendere le esecuzioni.
- Omologazione del piano del consumatore (art. 12‑bis): se il piano è fattibile e il consumatore ha agito in buona fede, il tribunale lo omologa e sospende ogni procedura esecutiva; l’omologazione è obbligatoria per i creditori.
- Effetti dell’omologazione (art. 12‑ter): i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive; tuttavia i diritti contro co‑obbligati e fideiussori non sono pregiudicati.
- Esdebitazione (art. 14‑terdecies): dopo la liquidazione, il debitore può ottenere la liberazione dai debiti residui se ha cooperato lealmente, non ha ottenuto altra esdebitazione negli ultimi otto anni e non ha commesso reati; sono esclusi gli alimenti, i danni da illecito extracontrattuale e alcune imposte .
Nel contesto della fideiussione, la procedura può consentire al garante (se qualificabile come consumatore o professionista non fallibile) di proporre un piano del consumatore che preveda il pagamento parziale delle somme dovute in ragione della propria capacità reddituale e l’esdebitazione del residuo. Il creditore garantito (banca) parteciperà alla procedura e dovrà accettare l’esito se il piano viene omologato.
3.8 Liquidazione controllata (Codice della crisi d’impresa)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha sostituito la legge fallimentare. Per il debitore civile non assoggettabile al fallimento esiste la liquidazione controllata, che è simile alla vecchia liquidazione del patrimonio. L’art. 268 del Codice prevede che il debitore in stato d’incapienza o sovraindebitamento può chiedere al tribunale la liquidazione; i creditori possono promuoverla se il debito supera 50.000 euro . La procedura consente di liquidare i beni (esclusi quelli impignorabili, i crediti alimentari, lo stipendio, ecc.) e distribuire il ricavato tra i creditori; alla fine il debitore ottiene l’esdebitazione per i debiti non soddisfatti.
3.9 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per gli imprenditori in difficoltà la legge prevede la composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta con il D.L. 118/2021 e poi confluita nel Codice della crisi. L’art. 2 del decreto stabilisce che l’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può chiedere al segretario della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente se il risanamento è ragionevolmente perseguibile . L’esperto agevola le trattative tra imprenditore e creditori per individuare una soluzione, anche tramite la cessione dell’azienda . La piattaforma telematica predisposta da Unioncamere fornisce liste di controllo e test di verifica . Questo strumento consente di negoziare con i creditori, sospendere temporaneamente le azioni esecutive e trovare accordi di ristrutturazione assistiti.
3.10 Definizioni agevolate e “rottamazione‑quater”
Le ultime leggi di bilancio hanno introdotto misure per alleggerire il carico fiscale e contributivo dei contribuenti, comprese le persone che hanno debiti da fideiussione derivanti da cartelle esattoriali o ruoli tributari:
- Rottamazione‑quater: la Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; il contribuente può estinguere il debito versando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora . Possono essere incluse cartelle relative a tributi, contributi previdenziali e multe; non rientrano i carichi affidati dopo il 2022.
- Cancellazione automatica dei mini‑debiti: la stessa legge dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla riscossione nel periodo 2000‑2015 .
- Definizioni agevolate delle liti tributarie: il contribuente può chiudere i contenziosi tributari pendenti pagando una percentuale dell’imposta (tra il 5 % e il 90 % a seconda dello stato del giudizio). Si applica anche alle liti sulla responsabilità del fideiussore.
- Ravvedimento speciale: consente di regolarizzare errori e omissioni nelle dichiarazioni pagando solo la sanzione ridotta.
Per il fideiussore che sia co‑obbligato per debiti fiscali o contributivi, la rottamazione consente di ridurre il carico o di estinguerlo con un versamento rateale. È tuttavia necessario presentare la domanda entro i termini fissati dalla legge; in mancanza, la definizione non si perfeziona.
4. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Molti fideiussori, ignari dei propri diritti, commettono errori che peggiorano la situazione. Ecco i più frequenti:
- Firmare senza leggere: spesso la fideiussione viene firmata insieme al contratto di finanziamento senza un’adeguata informativa; è essenziale esaminare attentamente le clausole e pretendere la consegna del contratto.
- Non controllare il massimale: in molte garanzie la banca può chiedere somme superiori a quelle effettivamente garantite; occorre inserire sempre un importo massimo e vietare la reviviscenza.
- Ignorare le notifiche: non rispondere alla richiesta di pagamento o al decreto ingiuntivo comporta l’avvio di pignoramenti. È necessario consultare subito un avvocato.
- Pagare senza opporsi: versare spontaneamente quanto richiesto annulla la possibilità di sollevare eccezioni (art. 1952 c.c.) .
- Non informare il debitore: se si paga senza avvisare il debitore, si rischia di perdere il regresso .
- Trascurare la prescrizione: molte fideiussioni sono vecchie; se la banca agisce oltre i sei mesi previsti dall’art. 1957 c.c., l’obbligazione si estingue .
- Affidarsi a consulenti generici: le fideiussioni richiedono competenze specifiche in diritto bancario e processuale; affidarsi a professionisti non specializzati può portare a contestazioni inefficaci.
Consigli pratici
- Richiedere una copia integrale della fideiussione prima di firmare o, se l’avete già firmata, chiedere alla banca di consegnarla per poterla analizzare.
- Verificare la presenza di clausole abusive confrontando il contratto con lo schema ABI e con la normativa; se la fideiussione è antecedente al 2005, è probabile che contenga le clausole vietate.
- In caso di richiesta di pagamento, contattare immediatamente un avvocato; non firmate riconoscimenti di debito né proposte di saldo senza aver valutato le alternative.
- Considerare gli strumenti di composizione della crisi se la vostra situazione finanziaria è complessa: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata.
- Negoziare proposte transattive: le banche preferiscono spesso un pagamento parziale immediato a una causa lunga e incerta.
5. Tabelle riepilogative
5.1 Norme del Codice civile sulla fideiussione
| Articolo | Contenuto essenziale | Indicazioni pratiche |
|---|---|---|
| Art. 1936 c.c. | Definisce la fideiussione come obbligazione personale del garante a favore del creditore . | La fideiussione è valida anche se il debitore non la conosce. |
| Art. 1944 c.c. | Stabilisce la solidarietà tra debitore e fideiussore; può prevedere il beneficio di escussione . | Inserire sempre il beneficio di escussione per costringere la banca ad agire prima contro il debitore. |
| Art. 1947 c.c. | Prevede il beneficio della divisione tra co‑fideiussori . | Utile quando vi sono più garanti: ognuno paga la propria quota. |
| Art. 1948 c.c. | Il fideiussore del fideiussore è obbligato solo se debitor e altri garanti sono insolventi . | Esclude la responsabilità del garante di secondo grado. |
| Art. 1949 c.c. | Surrogazione del garante nei diritti del creditore . | Dopo il pagamento, il fideiussore può rivalersi sul debitore e sulle garanzie. |
| Art. 1950 c.c. | Regresso contro il debitore principale: comprende capitale, interessi e spese . | Fondamentale per recuperare quanto versato. |
| Art. 1952 c.c. | Perdita del regresso se non si avvisa il debitore . | Informare sempre il debitore prima di pagare. |
| Art. 1953 c.c. | Azione di rilievo per ottenere la liberazione o garanzie . | Permette di agire preventivamente per non restare vincolati a lungo. |
| Art. 1954 c.c. | Regresso tra co‑fideiussori . | Ogni garante recupera la propria quota dagli altri. |
| Art. 1955 c.c. | Liberazione per fatto del creditore . | Se la banca rinuncia a garanzie, la fideiussione si estingue. |
| Art. 1956 c.c. | Liberazione per obbligazioni future se la banca fa credito nonostante l’insolvenza e senza autorizzazione . | Tutela il garante dalle condotte imprudenti dell’ente. |
| Art. 1957 c.c. | Limite di sei mesi (due mesi per garanzie a termine) per agire contro il debitore . | Clausole che eliminano o prolungano il termine sono nulle. |
5.2 Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012)
| Fase/Articolo | Punti chiave | Benefici per il fideiussore |
|---|---|---|
| Art. 6 L. 3/2012 | Definisce “sovraindebitamento” e consente a consumatori e debitori non fallibili di proporre un piano. | Il fideiussore consumatore può accedere alla procedura. |
| Art. 7 | Presupposti di ammissibilità; devono essere pagati in parte i crediti privilegiati. | Permette la falcidia dei crediti chirografari garantiti da fideiussione. |
| Art. 8 | Contenuto del piano: ristrutturazione attraverso cessioni, moratorie, garanzie di terzi. | Possibilità di moratoria fino a un anno sui crediti garantiti. |
| Art. 9 | Deposito della proposta e documentazione. | La procedura sospende le esecuzioni durante l’esame. |
| Art. 12‑bis e 12‑ter | Omologazione del piano e suoi effetti: sospensione delle esecuzioni e efficacia obbligatoria per i creditori. | Blocca pignoramenti e ipoteche, ma non pregiudica i diritti del creditore verso altri co‑obbligati o fideiussori. |
| Art. 14‑terdecies | Esdebitazione finale . | Possibilità di liberazione dei debiti residui al termine della procedura. |
5.3 Composizione negoziata (D.L. 118/2021)
| Disposizione | Contenuto | Utilità |
|---|---|---|
| Art. 2 D.L. 118/2021 | L’imprenditore in squilibrio può chiedere al segretario della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente per agevolare le trattative con i creditori . | Offre una soluzione negoziale con sospensione temporanea delle azioni esecutive. |
| Art. 3 D.L. 118/2021 | Istituisce una piattaforma telematica con lista di controllo e test di verifica gestita da Unioncamere . | Assiste l’imprenditore nel predisporre il piano di risanamento. |
6. FAQ – Domande ricorrenti del fideiussore
1. Se il debitore non paga, devo pagare subito?
No. Verificate innanzitutto se la vostra fideiussione prevede il beneficio di escussione (art. 1944 c.c.). In tal caso la banca deve prima escutere il debitore e voi potete indicare beni da sottoporre a pignoramento . Anche se non è previsto, potete contestare le clausole abusive e chiedere la sospensione del pagamento.
2. La banca può chiedermi più di quanto ha concesso al debitore?
No. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore e non può essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.). Se il contratto prevede una garanzia “illimitata”, si può invocare la nullità parziale.
3. Cosa sono le clausole di reviviscenza e sopravvivenza?
Sono clausole previste dallo schema ABI per cui il garante deve restituire alla banca le somme revocate o deve continuare a garantire anche dopo la cessazione del rapporto. La Banca d’Italia le ha dichiarate anticoncorrenziali e le Sezioni Unite le hanno giudicate nulle .
4. Se il contratto di fideiussione è stato firmato nel 2010, posso far valere la nullità?
Sì, purché dimostriate che la fideiussione riproduce lo schema ABI del 2002 e che contiene le clausole vietate. Le ordinanze del 2025 hanno chiarito che la nullità si applica solo alle fideiussioni stipulate nel periodo dell’intesa anticoncorrenziale .
5. Cosa accade se la banca attende molti anni prima di agire?
Se il creditore non agisce entro sei mesi dalla scadenza del debito (art. 1957 c.c.) , la fideiussione si estingue. Clausole che prevedono termini più lunghi sono nulle. Inoltre, l’azione della banca può prescriversi (10 anni) se resta inattiva.
6. Posso estinguere il debito con la rottamazione?
Se il vostro debito deriva da cartelle esattoriali, potete aderire alla rottamazione‑quater prevista dalla Legge 197/2022, estinguendo i carichi affidati dal 2000 al 2022 senza pagare sanzioni . Dovete però presentare la domanda entro i termini e versare l’importo dovuto.
7. Cosa succede se pago senza avvisare il debitore?
Rischiate di perdere il diritto di regresso: l’art. 1952 c.c. prevede che il fideiussore non ha regresso se non ha denunciato il pagamento e il debitore paga lo stesso .
8. È valida la clausola che mi obbliga a pagare “a prima richiesta e senza eccezioni”?
Per i consumatori è considerata vessatoria se non è stata negoziata individualmente. La Cassazione ha stabilito che la banca deve dimostrare la negoziazione ; in mancanza la clausola è nulla.
9. Posso essere liberato se la banca continua a finanziare il debitore insolvente?
Sì. L’art. 1956 c.c. libera il fideiussore per obbligazioni future se il creditore concede nuovo credito conoscendo l’insolvenza senza la vostra autorizzazione .
10. Se la fideiussione è stata autenticata da un notaio, posso comunque contestarla?
Sì. La presenza del notaio non prova la negoziazione individuale della clausola; la banca deve sempre dimostrarla .
11. Posso accedere alla procedura di sovraindebitamento come fideiussore?
Se siete un consumatore o un professionista non fallibile e avete debiti non onorabili, potete presentare un piano del consumatore o una liquidazione controllata. L’art. 6 L. 3/2012 consente al consumatore di proporre un piano; l’omologazione sospende le esecuzioni.
12. La fideiussione pro quota mi tutela?
Sì. In una fideiussione limitata a un importo massimo (pro quota), la responsabilità del garante è limitata e il creditore non può chiedere somme oltre tale massimale. È comunque consigliabile verificare che nel contratto non vi siano clausole di reviviscenza.
13. Dopo il pagamento posso recuperare il denaro dai co‑fideiussori?
Sì, mediante l’azione di regresso (art. 1954 c.c.) . Ciascun garante è tenuto per la propria quota e, se uno è insolvente, la perdita si distribuisce tra gli altri.
14. Se il debitore muore o diventa incapace, la fideiussione continua?
La morte o l’incapacità del debitore non estinguono la fideiussione. Tuttavia, se il debitore era incapace, il garante può recuperare solo ciò che è andato a vantaggio dell’incapace (art. 1950 c.c.) .
15. Che differenza c’è tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia?
La fideiussione è accessoria al debito principale e consente al garante di opporre le eccezioni del debitore (art. 1945 c.c.). Il contratto autonomo di garanzia è una garanzia a prima richiesta in cui il garante deve pagare senza poter opporre eccezioni. Tuttavia, anche in questo caso il garante può far valere la nullità per violazione delle norme imperative o delle clausole vessatorie.
16. Posso rinunciare al beneficio di escussione?
Sì, ma la rinuncia è spesso inserita in modo unilaterale dalla banca; per il consumatore può essere ritenuta vessatoria. Per le obbligazioni future, la rinuncia alla liberazione ex art. 1956 c.c. è sempre nulla .
17. Posso tutelare i miei beni prima che la banca agisca?
È possibile mettere al sicuro parte del patrimonio con strumenti leciti come il fondo patrimoniale, il trust o l’intestazione a terzi. Tuttavia tali strumenti devono essere adottati prima dell’insorgere del debito e non devono costituire atto di frode ai creditori.
18. Cosa succede se la banca cancella le ipoteche senza il mio consenso?
Ai sensi dell’art. 1955 c.c., la fideiussione si estingue se il creditore, per suo fatto, impedisce la surrogazione del garante nelle garanzie . Pertanto la cancellazione di un’ipoteca senza informare il garante lo libera dalle sue obbligazioni.
19. La banca può agire direttamente contro i coobbligati senza passare da me?
Sì. Il creditore è libero di scegliere contro quale obbligato agire. Tuttavia la solidarietà consente alla banca di chiedere l’intero importo a uno solo e poi gli altri dovranno regolare i rapporti interni tra di loro.
20. Quali sono i costi della procedura di sovraindebitamento?
I costi variano a seconda dell’OCC e della complessità della procedura. Sono previste tariffe per il gestore e contributi per il tribunale, ma spesso vengono compensate con i risparmi ottenuti grazie all’esdebitazione. L’Avv. Monardo può fornire una stima in base al vostro caso.
7. Simulazioni pratiche
7.1 Esempio di fideiussione con clausole ABI
Supponiamo che il signor Luigi, piccolo imprenditore, abbia garantito nel 2003 un’apertura di credito per la società della moglie mediante fideiussione omnibus. Nel 2024 la banca chiede a Luigi di pagare 120.000 €, applicando la clausola di reviviscenza e la deroga all’art. 1957 c.c. Luigi si rivolge all’Avv. Monardo che, analizzato il contratto, rileva che riproduce lo schema ABI del 2002. In giudizio solleva la nullità parziale per violazione della concorrenza, allegando il provvedimento della Banca d’Italia e la sentenza della Cassazione. Il tribunale dichiara nulle le clausole di reviviscenza e deroga all’art. 1957, limita la garanzia a 80.000 € e rigetta la richiesta della banca. Grazie alla transazione assistita, Luigi chiude la posizione versando 50.000 € in 60 rate.
7.2 Esempio di fideiussione pro quota
Maria ha garantito il mutuo del fratello per 50.000 € nel 2018, indicando nel contratto un massimale di 25.000 €. Il fratello smette di pagare e la banca chiede a Maria 45.000 €. L’avvocato dimostra che la garanzia è pro quota e oppone il beneficio della divisione: la banca può chiedere solo 25.000 €. Dopo l’opposizione il giudice riduce il decreto e concede a Maria il pagamento dilazionato.
7.3 Piano del consumatore
Un professionista ha firmato varie fideiussioni per amici e parenti e si ritrova con debiti per 200.000 €. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo presenta un piano del consumatore ex art. 6 L. 3/2012, offrendo il pagamento del 30 % dei debiti in cinque anni grazie al proprio stipendio e alla vendita di un bene. Il tribunale omologa il piano, sospende tutti i pignoramenti e, dopo il regolare pagamento delle somme, concede l’esdebitazione del residuo .
Conclusione
La fideiussione personale, sebbene utile per ottenere credito, può trasformarsi in una trappola che mette a rischio il patrimonio del garante. Le norme del Codice civile stabiliscono la solidarietà tra debitore e fideiussore ma al tempo stesso forniscono importanti strumenti di tutela: benefici di escussione e divisione, azioni di regresso, liberazione per il fatto del creditore . La giurisprudenza degli ultimi anni, culminata con le Sezioni Unite del 2021 e con le pronunce del 2024‑2025, ha dichiarato nulle le clausole abusive contenute nello schema ABI e ha qualificato vessatorie le deroghe all’art. 1957 c.c. , rafforzando la posizione dei garanti e aprendo la strada a numerose contestazioni.
Agire tempestivamente è essenziale: dopo la notifica della richiesta di pagamento occorre valutare la fideiussione, proporre opposizione al decreto ingiuntivo, eccepire la nullità parziale e ricorrere agli strumenti di composizione della crisi (sovraindebitamento, liquidazione controllata, composizione negoziata) per evitare pignoramenti e perdite irreversibili. Le definizioni agevolate introdotte dalle recenti leggi di bilancio (rottamazione‑quater, saldo e stralcio) offrono ulteriori opportunità per estinguere i debiti fiscali .
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare la vostra posizione, individuare le clausole abusive, predisporre ricorsi e trattative e guidarvi nelle procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata. Grazie alla sua esperienza di cassazionista, alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può offrirvi soluzioni concrete e tempestive per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi e per ottenere piani di rientro sostenibili.