Introduzione
Ricevere un decreto ingiuntivo può essere uno shock per chi ha difficoltà economiche. Si tratta di un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del creditore, ordina al debitore di pagare una somma entro un termine breve e avverte che l’inadempimento comporterà l’esecutorietà dell’atto. Molti debitori vengono a conoscenza del decreto solo quando l’ente creditore ha già avviato azioni esecutive come pignoramento, ipoteca o fermo amministrativo. Trascorsi i termini, l’ingiunto rischia di perdere definitivamente la possibilità di contestare il credito e subire l’intero procedimento esecutivo . Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, spiega in modo sistematico cosa accade se non si risponde a un decreto ingiuntivo, quali sono i rimedi previsti dalla legge italiana e come tutelarsi.
Perché è importante agire tempestivamente
Il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo se non viene impugnato: il creditore può procedere alla riscossione forzata e iscrivere ipoteca o pignoramento su beni e crediti del debitore. La mancata opposizione non comporta solo la condanna al pagamento, ma fa stato anche sul titolo che fonda il credito, precludendo qualsiasi contestazione sulla legittimazione attiva . La Corte di cassazione ha ribadito che il giudicato si estende alle ragioni logico‑giuridiche sottese alla decisione e impedisce al debitore di rimettere in discussione il contratto o i fatti posti a base del decreto . È quindi fondamentale conoscere i termini e le procedure per proporre opposizione ordinaria o tardiva e valutare gli strumenti alternativi per ridurre o estinguere il debito (rateizzazioni, definizioni agevolate, piani di rientro, procedure di sovraindebitamento).
Chi può aiutarti: lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
La complessità della materia rende indispensabile l’assistenza di professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con esperienza ventennale in diritto bancario, tributario e delle esecuzioni. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale, in grado di seguire sia la fase giudiziaria sia quella stragiudiziale. Oltre a essere Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a tali competenze, l’Avv. Monardo analizza l’atto ingiuntivo, individua eventuali vizi di notificazione, verifica i requisiti per l’opposizione e richiede la sospensione della provvisoria esecuzione . Inoltre assiste nelle procedure di definizione agevolata dei carichi, nelle trattative per piani di rientro e nelle procedure di sovraindebitamento, predisponendo piani sostenibili .
Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo o temi di averne uno pendente, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata: un’analisi tempestiva può evitare l’aggravamento della situazione e individuare soluzioni efficaci.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative principali
Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli articoli 633–656 del Codice di procedura civile (c.p.c.) nel rito monitorio. Le norme fondamentali per chi subisce un’ingiunzione sono:
| Norma | Contenuto | Commento |
|---|---|---|
| Art. 641 c.p.c. | Il giudice, se ricorrono le condizioni previste dagli artt. 633–640 c.p.c., emette il decreto ingiuntivo ordinando al debitore di pagare entro quaranta giorni (o entro termine ridotto/esteso a seconda della residenza). L’ingiunto è avvertito che può proporre opposizione nello stesso termine . | La notifica del decreto spetta al creditore. Se non si propone opposizione entro 40 giorni, il decreto diventa esecutivo. |
| Art. 647 c.p.c. | Se non è proposta opposizione o se l’opponente non si costituisce, il giudice dichiara esecutivo il decreto, ordinando eventualmente la rinnovazione della notificazione se l’ingiunto non ne ha avuto conoscenza. Da questo momento l’opposizione non è più ammessa, salvo nei casi previsti dall’art. 650 c.p.c.. | La dichiarazione di esecutività fa cessare gli effetti sospensivi dell’opposizione e libera l’eventuale cauzione prestata dal creditore per ottenere il decreto. |
| Art. 649 c.p.c. | Il giudice può sospendere l’esecutività provvisoria del decreto per gravi motivi su richiesta del debitore opponente; l’ordinanza di accoglimento o rigetto non è impugnabile . | È lo strumento con cui si arresta l’esecuzione in pendenza di opposizione. |
| Art. 650 c.p.c. | Prevede la opposizione tardiva: l’ingiunto può proporre opposizione oltre il termine ordinario se dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per causa fortuita/forza maggiore. L’azione deve essere proposta entro dieci giorni dal primo atto esecutivo o dalla conoscenza del decreto . | La Corte costituzionale, con sentenza n. 120/1976, ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non consentiva l’opposizione a chi, pur conoscendo il decreto, era stato impedito da forza maggiore a proporre l’opposizione nei termini . |
| Art. 651 c.p.c. | L’opposizione si propone con citazione davanti al giudice che ha emesso il decreto. L’atto deve contenere i motivi e può chiedere la sospensione. | Una volta introdotto il giudizio, si apre la fase di cognizione con istruttoria e decisione. |
Altre norme rilevanti sono gli artt. 633–640 c.p.c., che definiscono i presupposti per ottenere un decreto (esistenza di un credito liquido ed esigibile, prova scritta), e gli artt. 655–656 c.p.c., che disciplinano la convertibilità dell’esecuzione provvisoria e il pagamento nelle mani del cancelliere.
1.2 La sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 e la tutela del consumatore
La sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite n. 9479/2023 ha segnato un punto di svolta nell’ambito del decreto ingiuntivo e della tutela del consumatore. La Suprema Corte, richiamando la direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive, ha affermato che nei contratti fra professionista e consumatore il giudice dell’esecuzione deve verificare d’ufficio la presenza di clausole abusive nel contratto posto a fondamento del decreto . Se ravvisa la possibile abusività, deve sospendere la vendita o l’assegnazione e concedere al consumatore un termine (di norma quaranta giorni) per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., limitatamente alla contestazione delle clausole abusive .
Questa decisione ha portato alla riapertura di molti procedimenti esecutivi: il giudice dell’esecuzione deve sollecitare la produzione del contratto e informare il debitore dell’opportunità di opporsi; l’opposizione tardiva può essere proposta solo dal consumatore, non dalle società . Inoltre, l’opposizione è ammessa solo per contestare l’abusività delle clausole, mentre eventuali eccezioni sul merito del credito (tasso usurario, violazione di norme bancarie, errata determinazione del TEG, ecc.) sono ritenute inammissibili . Le imprese individuali o le società non possono ricorrere a questo rimedio e devono proporre opposizione ordinaria nei termini .
1.3 La giurisprudenza recente (2024‑2025)
Negli anni successivi alla sentenza delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha precisato ulteriormente i confini dell’opposizione tardiva:
- Cass. civ. Sez. III, sent. 17055/2024: ha ribadito l’obbligo del giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita in presenza di clausole abusive e di concedere al consumatore quaranta giorni per proporre opposizione tardiva .
- Tribunale di Catania, sent. 3121/2025: ha stabilito che l’opposizione tardiva è inammissibile se non verte sulla contestazione delle clausole abusive o non ricorrono i presupposti dell’art. 650 c.p.c.; in tal caso, il decreto non opposto fa stato sul credito e preclude la contestazione della legittimazione attiva .
- Cass. civ. Sez. III, ord. 29694/2025: la Corte ha chiarito che l’art. 650 c.p.c. impone un duplice onere probatorio: oltre a dimostrare l’irregolarità della notificazione, l’opponente deve provare che proprio a causa di tale irregolarità non ha potuto conoscere tempestivamente il decreto . La mera nullità della notifica non basta se il debitore ha comunque avuto conoscenza del provvedimento e non si è attivato .
- Cass. civ. Sez. III, sent. 15221/2025: la Corte ha chiarito l’interazione fra il termine ordinario di 40 giorni e il termine di 10 giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650, comma 3). I due termini non sono alternativi ma complementari: l’opposizione tardiva è ammissibile solo se nessuno dei due è decorso . La conoscenza del decreto derivante da atti non diretti al debitore (ad esempio la notifica di un pignoramento a una società in cui il debitore è legale rappresentante) fa scattare il termine di 40 giorni .
- Cass. civ. Sez. I, sent. 9549/2025: in tema di piano del consumatore ex L. 3/2012, la Cassazione ha interpretato l’art. 8, comma 4 della legge, stabilendo che la moratoria di un anno per il pagamento dei crediti privilegiati decorre dall’omologazione ed è un termine iniziale, non finale . Il piano può prevedere il pagamento rateale dopo l’anno; il creditore privilegiato può contestare la convenienza ma non ha diritto di voto .
2. Procedura passo‑passo: dalla notifica alla sospensione
2.1 Notifica del decreto e decorrenza dei termini
Dopo il deposito del ricorso monitorio, il giudice emette il decreto ingiuntivo e ordina al debitore di pagare entro 40 giorni, avvertendolo della possibilità di fare opposizione. La notifica del decreto avviene a cura del creditore. Il termine per proporre opposizione decorre dalla data di notifica: se la notifica è nulla o inesistente, il termine non inizia a decorrere e l’opposizione può essere proposta anche oltre il termine, mediante opposizione ordinaria .
In presenza di una notifica regolare, il debitore deve proporre opposizione ordinaria entro 40 giorni davanti al giudice competente; l’opposizione sospende l’efficacia del decreto solo se il giudice accoglie l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. .
Se il decreto non viene opposto nei termini, il creditore può chiedere la dichiarazione di esecutività (art. 647 c.p.c.) e avviare l’esecuzione forzata. La dichiarazione può avvenire anche senza l’istanza del creditore, quando il giudice accerta la regolare notifica e la mancata opposizione. A questo punto il decreto acquista efficacia di titolo esecutivo e consente di procedere a pignoramento o ipoteca.
2.2 Quando è ammessa l’opposizione tardiva
L’opposizione tardiva costituisce un’eccezione alla decadenza e richiede il concorso di tre condizioni cumulate :
- Mancanza di tempestiva conoscenza del decreto per causa non imputabile al debitore. La legge fa riferimento a irregolarità nella notificazione (ad esempio notifica a un indirizzo errato, mancata consegna) o caso fortuito/forza maggiore (calamità naturali, ricovero ospedaliero, detenzione). A seguito della sentenza costituzionale n. 120/1976, rientrano anche le ipotesi in cui il debitore, pur avendo formalmente ricevuto la notifica, è stato impossibilitato a opporsi per eventi eccezionali .
- Proposizione entro dieci giorni dal primo atto esecutivo o dalla data in cui si è avuta effettiva conoscenza del decreto. Il primo atto esecutivo è di solito il pignoramento, il preavviso di fermo amministrativo o l’iscrizione di ipoteca . L’ordinanza n. 15221/2025 ha chiarito che il termine di 10 giorni decorre solo dall’atto esecutivo diretto al debitore; la conoscenza del decreto acquisita tramite atti rivolti a terzi fa comunque decorrere il termine ordinario di 40 giorni .
- Prova documentale del motivo impeditivo. Il debitore deve allegare documenti che dimostrino l’irregolarità della notificazione o la forza maggiore (ricevute postali, attestazioni di ricovero, certificazioni mediche, verbali di calamità, ecc.) . La giurisprudenza richiede una prova rigorosa: mere allegazioni verbali non sono sufficienti .
L’opposizione tardiva si propone mediante atto di citazione e deve essere notificata al creditore entro i termini indicati. Nell’atto si indicano i motivi di opposizione e si può chiedere la sospensione del decreto. Se l’opposizione è fondata su clausole abusive, il consumatore deve limitarsi a contestare la vessatorietà; tutte le altre contestazioni (nullità contrattuale, usura, anatocismo) non sono ammesse .
2.3 Richiesta di sospensione e provvedimenti del giudice
Con l’atto di opposizione tardiva il debitore può chiedere la sospensione della provvisoria esecutività ai sensi dell’art. 649 c.p.c. Il giudice decide con ordinanza non reclamabile, valutando due requisiti:
- Fumus boni iuris: la probabilità di accoglimento dell’opposizione; il giudice verifica se il motivo di irregularità o forza maggiore appare fondato. Se l’opposizione riguarda clausole abusive, valuta se la clausola incide sull’importo dovuto e se è palesemente vessatoria.
- Periculum in mora: il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione (ad esempio perdita dell’abitazione, blocco dell’attività lavorativa).
Se la sospensione è concessa, l’esecuzione si arresta e gli atti compiuti (pignoramento, vendita all’asta) sono annullati . Se è rigettata, l’esecuzione prosegue; in tal caso il debitore può presentare una nuova istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione deducendo la presenza di clausole abusive o l’adesione a una definizione agevolata . La sospensione è un atto interlocutorio e non è soggetta a regolamento di competenza: la Cassazione ha precisato che si tratta di un provvedimento meramente cautelare con effetti limitati alla durata del giudizio .
2.4 Udienza e istruttoria
L’opposizione tardiva è trattata con il rito ordinario di cognizione. Dopo la costituzione delle parti, il giudice:
- Verifica preliminarmente l’ammissibilità dell’opposizione (esistenza dei presupposti di cui all’art. 650 c.p.c.).
- Decide sulla sospensione dell’esecuzione.
- Se l’opposizione è ammissibile, apre l’istruttoria, consentendo alle parti di produrre documenti, depositare memorie, interrogatori formali e prove testimoniali.
Nel giudizio il debitore può sollevare tutte le contestazioni relative al credito (inesistenza del debito, prescrizione, nullità del contratto, compensazione, errori di calcolo) nonché eccepire la nullità della notificazione . Il creditore può costituirsi e chiedere l’assegnazione provvisoria dimostrando la regolarità del titolo. Alla fine dell’istruttoria, il giudice decide con sentenza; se rigetta l’opposizione, il decreto rimane esecutivo; se l’accoglie, il decreto è revocato o modificato.
3. Cosa succede se non si propone opposizione
3.1 Effetti sostanziali e processuali della mancata opposizione
Se il debitore non propone opposizione ordinaria entro 40 giorni dalla notifica e non presenta opposizione tardiva nei casi eccezionali, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e acquista efficacia di giudicato. Ciò significa che:
- Diventa titolo esecutivo: il creditore può procedere alla riscossione coattiva (pignoramento di beni mobili e immobili, prelievo su stipendi e pensioni, fermo amministrativo) e iscrivere ipoteca sui beni.
- Copre il titolo e le ragioni: la mancata opposizione non solo preclude la contestazione del credito, ma fa stato anche sul titolo posto a fondamento dell’ingiunzione . Il debitore non può più dedurre eccezioni relative alla validità del contratto o alla prova del credito.
- Preclusione ad altri giudizi: il giudicato impedisce di proporre successivi giudizi di accertamento negativo del credito o azioni di risarcimento connessi alla stessa causa. La Cassazione (ord. 18854/2025) ha sottolineato che il decreto non opposto fa stato anche sulle questioni implicite e sulle ragioni logico‑giuridiche sottese alla pronuncia.
- Decadenza dal beneficio del termine: il debitore decade dal termine per adempiere e può essere condannato al pagamento degli interessi e delle spese legali.
3.2 Avvio dell’esecuzione forzata
Una volta divenuto esecutivo, il decreto può essere notificato in forma esecutiva (precetto) e il creditore può procedere al pignoramento. L’atto di precetto è l’intimazione rivolta al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, trascorso il quale si può procedere all’esecuzione. Gli atti esecutivi principali sono:
- Pignoramento mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario si reca nel luogo in cui si trovano i beni e li sottopone a sequestro legale.
- Pignoramento presso terzi: il creditore può pignorare stipendi, pensioni, conti correnti o crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi.
- Pignoramento immobiliare: riguarda beni immobili (case, terreni) e diritti reali; comporta l’iscrizione del pignoramento presso i registri immobiliari.
- Iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo: per i debiti fiscali l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca su immobili e fermo amministrativo su veicoli.
Per evitare la vendita forzata, il debitore può proporre conversione del pignoramento depositando una somma che copra il capitale, gli interessi e le spese (art. 495 c.p.c.), oppure può chiedere la sospensione della vendita per contestazione di clausole abusive (se è consumatore) o per adesione a una definizione agevolata dei carichi.
3.3 Resistenza del debitore durante l’esecuzione
Anche dopo la scadenza dei termini per l’opposizione, il debitore può proporre alcune eccezioni all’esecuzione:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contestare l’esistenza del diritto a procedere ad esecuzione (ad es. perché il titolo è stato estinto, il credito è prescritto o il decreto ingiuntivo è inefficace per causa sopravvenuta).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): impugnare vizi formali degli atti compiuti nel processo esecutivo (irregolarità del pignoramento, mancata notifica, omissione dell’avviso di vendita).
- Istanza di sospensione della vendita (art. 624 c.p.c.): il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura per gravi motivi o per l’adesione a una definizione agevolata. La giurisprudenza richiede che la sospensione non comprometta il soddisfacimento del creditore.
4. Difese e strategie legali
4.1 Impugnazioni e vizi della notificazione
La contestazione più frequente riguarda vizi della notifica del decreto. I principali casi sono:
- Notifica a indirizzo errato: se il decreto viene notificato a un indirizzo in cui il debitore non ha più la residenza o la sede legale, la notifica è nulla e il termine per proporre opposizione non decorre. Il debitore deve fornire prova della mancanza di conoscenza tempestiva.
- Mancata consegna della copia integrale: la notifica deve contenere sia il decreto che il ricorso monitorio; la Corte di cassazione ha chiarito che la mancata allegazione del ricorso può integrare un’irregolarità se impedisce all’ingiunto di avere piena conoscenza della domanda . Tuttavia, l’opponente deve dimostrare che a causa di tale omissione non ha potuto conoscere il provvedimento in tempo utile .
- Notifica mediante posta elettronica certificata (PEC) non corretta: l’invio a un indirizzo PEC errato o non iscritto negli elenchi ufficiali è considerato inesistente; il termine non decorre.
- Notifica a persona diversa dal destinatario: qualora il pignoramento o l’atto esecutivo sia notificato a un rappresentante legale di una società, ma non al debitore personale, il termine per l’opposizione decorre comunque se il destinatario acquisisce conoscenza del decreto .
È quindi importante esaminare la relata di notifica e, se emergono irregolarità, proporre opposizione ordinaria o tardiva nel rispetto dei termini.
4.2 Contestazione del credito e clausole abusive
Una volta ammessa l’opposizione, il debitore può contestare il merito del credito, eccependo ad esempio:
- Inesistenza o prescrizione del debito. Se il credito deriva da un contratto di finanziamento o da una prestazione professionale, si può eccepire la prescrizione (10 anni per i diritti di credito derivanti da contratto, 5 anni per canoni di locazione, 3 anni per compensi professionali).
- Nullità del contratto o di specifiche clausole. Nei rapporti con i consumatori, la contestazione può riguardare clausole vessatorie (interessi indeterminati, penali eccessive, deroghe al foro competente). La sentenza 9479/2023 impone al giudice di rilevarle d’ufficio e, se incidenti sul credito, di sospendere l’esecuzione e informare il consumatore.
- Usura e anatocismo. Se il tasso applicato supera i limiti di legge, il debitore può chiedere la riduzione degli interessi. In tema di credito al consumo, l’opposizione tardiva può essere proposta solo per contestare clausole abusive e non per dedurre usura o anatocismo .
- Vizi del titolo tributario. Se il decreto si fonda su un’imposta o su un tributo, il debitore può impugnare l’atto impositivo davanti al giudice tributario; l’opposizione a decreto ingiuntivo può essere accompagnata da ricorso tributario per contestare la legittimità dell’atto presupposto.
4.3 Strategie processuali: opposizione, sospensione e negoziazione
Il debitore deve scegliere la strategia più adatta:
- Opposizione ordinaria nei termini: quando la notifica è regolare, il mezzo più efficace è proporre opposizione entro 40 giorni, contestando il credito e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà.
- Opposizione tardiva: se si dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per cause non imputabili, si può proporre opposizione oltre il termine, entro dieci giorni dal primo atto esecutivo. È essenziale raccogliere la prova documentale e limitare le contestazioni alle clausole abusive se si è consumatori .
- Istanza di sospensione dell’esecuzione: parallelamente all’opposizione, è opportuno chiedere la sospensione ex art. 649 c.p.c. evidenziando i gravi motivi (es. rischio di perdita dell’abitazione, adesione a definizione agevolata). In mancanza di sospensione, l’esecuzione può proseguire.
- Transazione e piani di rientro: la negoziazione con il creditore può evitare l’esecuzione e ridurre l’importo. Si possono concordare piani rateali, riduzioni degli interessi o rinunce parziali; l’accordo deve essere formalizzato per iscritto.
5. Strumenti alternativi: definizione agevolata, rottamazioni, sovraindebitamento
5.1 Definizioni agevolate e rottamazioni (Legge 197/2022, D.L. 202/2024, Legge 108/2025)
Per i debiti iscritti a ruolo presso l’Agente della riscossione, il legislatore ha introdotto negli ultimi anni vari strumenti di definizione agevolata. La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto la rottamazione quater dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022: il debitore può estinguere il debito versando solo il capitale e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2023, indicando il numero di rate (massimo 18); il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in 18 rate con interesse al 2 % .
Il decreto‑legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, ha introdotto l’art. 3‑bis che ha riammesso alla definizione agevolata i debitori decaduti per mancato pagamento delle rate. Il debitore decaduto può presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate (due nel 2025 e otto nel biennio 2026‑2027) . Gli importi e le scadenze sono comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2025.
La Legge 30 luglio 2025 n. 108 (conversione del D.L. 17 giugno 2025 n. 84) ha introdotto l’art. 12‑bis, norma interpretativa in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. L’articolo stabilisce che l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute; il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio dopo la produzione della dichiarazione di adesione e della comunicazione dell’Agenzia della riscossione con la prova del pagamento . L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; le somme versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili .
Queste definizioni agevolate possono incidere sui giudizi pendenti relativi a decreti ingiuntivi: se il debito oggetto di ingiunzione rientra nella rottamazione, il debitore può chiedere la sospensione del giudizio e la successiva estinzione a seguito del versamento della prima rata . Anche l’istanza di riammissione alla definizione agevolata può giustificare la sospensione dell’esecuzione, poiché il debitore è in procinto di estinguere il debito .
5.2 Rottamazione quinquies (manovra 2026)
Nel 2025 si è discusso dell’introduzione della rottamazione quinquies, una nuova sanatoria prevista dalla bozza della Legge di Bilancio 2026. La rottamazione quinquies, se approvata, consentirà di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 con un numero elevato di rate (si ipotizzano fino a 120 rate in dieci anni). La prima rata dovrebbe essere versata il 31 luglio 2026; la novità principale sarebbe l’allungamento del piano e la decadenza solo dopo otto rate non pagate, non necessariamente consecutive. La sanatoria prevederebbe la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, con pagamento solo del capitale e delle spese di notifica . Fino a quando la misura non sarà approvata, rimangono valide le rottamazioni esistenti.
5.3 Piano del consumatore e procedure di sovraindebitamento
Per i debitori non soggetti alle procedure concorsuali (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli o start‑up), il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, entrato in vigore il 15 luglio 2022) offre strumenti per superare la situazione debitoria.
5.3.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Art. 67 CCII)
L’art. 67 consente al consumatore sovraindebitato, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione indicando tempi e modalità per superare la crisi. Il piano può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti e può includere moratorie, dilazioni, rateizzazioni o falcidie . Il piano non è soggetto a votazione; è il tribunale che lo omologa, verificando la meritevolezza del debitore e la fattibilità.
A differenza della vecchia Legge 3/2012, il CCII prevede che i creditori privilegiati (muniti di ipoteca, pegno o privilegio) devono essere soddisfatti almeno nei limiti del valore del bene su cui insiste la prelazione . Il comma 4, modificato dal D.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo‑ter), stabilisce che la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati; durante tale periodo sono dovuti gli interessi legali .
La Cassazione n. 9549/2025 ha interpretato la norma in relazione alla precedente L. 3/2012, affermando che nella legge del 2012 la moratoria annuale è un termine iniziale: il pagamento rateale può iniziare entro un anno dall’omologazione e proseguire oltre . La Corte ha escluso l’estensione analogica delle regole del concordato preventivo (che richiede l’approvazione dei creditori) al piano del consumatore, poiché il legislatore ha voluto evitare il voto e affidare al giudice la valutazione di convenienza .
5.3.2 Liquidazione controllata del patrimonio
Altra procedura prevista dal CCII è la liquidazione controllata (artt. 268 ss.), che sostituisce la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Il debitore mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori secondo le regole delle procedure concorsuali, ottenendo la liberazione dai debiti residui. La liquidazione è gestita da un liquidatore nominato dal tribunale e richiede la partecipazione dell’OCC.
5.3.3 Concordato minore
Per gli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale (artigiani, imprenditori agricoli, start‑up innovative) è prevista la procedura di concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con falcidia dei debiti e continuità aziendale. Anche questa procedura richiede l’assistenza dell’OCC e l’omologazione giudiziale.
5.3.4 Esdebitazione e esdebitazione dell’incapiente
Il CCII introduce l’esdebitazione automatica del debitore sovraindebitato onesto: dopo l’esecuzione della procedura, il debitore è liberato dai debiti residui non soddisfatti. È prevista anche l’esdebitazione dell’incapiente, una procedura semplificata per il debitore privo di patrimonio o reddito sufficiente, che consente la cancellazione dei debiti senza dover liquidare beni, se sussistono condizioni di meritevolezza.
5.4 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 e L. 147/2021)
Per le imprese in difficoltà ma con possibilità di risanamento è stata introdotta la composizione negoziata della crisi, disciplinata dal D.L. 118/2021 (convertito dalla L. 147/2021). È una procedura volontaria, stragiudiziale, che mira a favorire il risanamento tramite la nomina di un esperto negoziatore. Il ricorso è disponibile dal 15 novembre 2021 ed è rivolto agli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico, ma con prospettive di continuità aziendale .
Il decreto stabilisce che:
- L’imprenditore accede a una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio e ottiene l’assegnazione di un esperto indipendente.
- L’esperto assiste nelle trattative con i creditori e nel negoziare accordi di ristrutturazione; se l’impresa è in stato di crisi irreversibile, l’esperto può suggerire l’accesso a procedure concorsuali semplificate.
- Sono previste misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e incentivi fiscali per favorire gli accordi .
L’accesso a questa procedura non preclude l’opposizione a decreto ingiuntivo; tuttavia, l’imprenditore può utilizzare l’istanza di composizione come leva nelle trattative, richiedendo la sospensione dell’esecuzione e negoziando un piano di rientro con il creditore.
5.5 Ingiunzione fiscale e opposizione
Oltre al decreto ingiuntivo ordinario (rito monitorio), l’ordinamento prevede l’ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910), strumento utilizzato dagli enti locali per riscuotere tributi e sanzioni amministrative. L’ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento entro 30 giorni sotto pena di esecuzione; l’opposizione segue le regole speciali dell’art. 3 R.D. 639/1910 e dell’art. 32 D.Lgs. 150/2011.
La giurisprudenza ha chiarito che la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui ha sede l’ente impositore, non al luogo di residenza del contribuente. Questo per garantire il rispetto del diritto di difesa e l’equità del processo . L’opposizione può essere proposta entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione e consente di contestare il tributo o l’irrogazione della sanzione. È opportuno verificare la regolarità dell’atto e i presupposti impositivi per evitare di perdere la possibilità di difesa.
6. Errori comuni da evitare
Molti debitori commettono errori che compromettono la difesa contro un decreto ingiuntivo. Ecco i più frequenti:
- Ignorare la notifica o ritirare la raccomandata tardivamente. L’avviso di giacenza fa decorrere i termini anche se il plico non viene ritirato. È quindi essenziale ritirare le comunicazioni e verificare immediatamente il contenuto.
- Confondere l’opposizione tardiva con l’opposizione all’esecuzione. L’opposizione tardiva serve a contestare il credito alla luce di irregolarità della notificazione; l’opposizione all’esecuzione riguarda invece l’inesistenza del diritto a procedere all’esecuzione e può essere proposta solo dopo l’atto di precetto.
- Presentare opposizione tardiva senza prova documentale. La Cassazione ha evidenziato che occorre dimostrare sia l’irregolarità della notifica sia che, per causa non imputabile, non si è potuta conoscere tempestivamente l’ingiunzione . Senza tale prova, l’opposizione è inammissibile.
- Non verificare la presenza di clausole abusive nei contratti di consumo. Dopo la sentenza 9479/2023, il giudice dell’esecuzione è tenuto a rilevarle d’ufficio, ma il consumatore deve fornire elementi che facciano emergere la vessatorietà . Trascurare questo aspetto può precludere una tutela significativa.
- Non aderire alle definizioni agevolate quando conviene. Le rottamazioni consentono di ridurre sanzioni e interessi e possono comportare l’estinzione del giudizio . Rinunciare senza valutazione approfondita può risultare svantaggioso.
- Agire senza assistenza professionale. La materia è complessa: un errore di forma o di termine può rendere inefficace la difesa. Affidarsi a professionisti esperti consente di valutare tutte le opzioni (opposizione, sospensione, transazione, sovraindebitamento, definizione agevolata) e di scegliere la strategia più adatta.
7. Esempi pratici e simulazioni
Per comprendere meglio gli effetti della mancata opposizione e le possibili soluzioni, analizziamo alcune situazioni concrete.
7.1 Caso 1: decreto ingiuntivo per fattura non pagata
Scenario: Tizio riceve un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di una fattura di 10.000 €. La notifica avviene il 1° ottobre 2025. Tizio apre la raccomandata il 15 ottobre, dopo il periodo di giacenza.
Analisi: Il termine di 40 giorni per proporre opposizione decorre dal 1° ottobre; quindi scade il 10 novembre. Tizio deve verificare se la fattura è dovuta e se la notifica è regolare. Se ritiene che il credito sia inesistente o viziato, deve proporre opposizione entro il termine, chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Se lascia trascorrere il termine, il decreto diventa esecutivo e il creditore può pignorarne i conti.
Soluzione: Tizio si rivolge all’Avv. Monardo, che verifica la notifica e il merito del credito. Se emergono irregolarità (ad esempio, il mancato invio del ricorso monitorio), può proporre opposizione tardiva dimostrando di non aver avuto piena conoscenza del decreto . In alternativa, può negoziare un piano di rientro con il creditore, magari sfruttando l’adesione alla definizione agevolata se il credito è fiscale.
7.2 Caso 2: consumatore con contratto di finanziamento contenente clausole abusive
Scenario: Caio stipula un contratto di finanziamento con una banca. Nel 2024 la banca ottiene un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento; Caio non propone opposizione per ignoranza. Nel 2025 subisce un pignoramento dello stipendio.
Analisi: A seguito della sentenza 9479/2023, il giudice dell’esecuzione deve verificare d’ufficio le clausole abusive e sospendere la vendita se ritiene che il contratto contenga clausole vessatorie . Caio può proporre opposizione tardiva entro 40 giorni dalla comunicazione del giudice, ma esclusivamente per contestare l’abusività delle clausole . Non può dedurre altre eccezioni.
Soluzione: Caio incarica lo studio Monardo di esaminare il contratto. Si riscontrano clausole che derogano al foro competente e prevedono interessi indeterminati. Lo studio propone opposizione tardiva, allegando il contratto e chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Se l’opposizione è accolta, il giudice revoca il decreto o riduce il credito.
7.3 Caso 3: imprenditore con debito fiscale e definizione agevolata
Scenario: Sempronio, imprenditore edile, riceve nel 2024 un decreto ingiuntivo dall’Agente della riscossione per 50.000 € di imposte non pagate. Non oppone perché ignora la notifica; nel 2025 aderisce alla rottamazione quater versando la prima rata il 31 luglio 2025.
Analisi: L’adesione alla definizione agevolata comporta l’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi. L’art. 12‑bis della legge 108/2025 stabilisce che l’estinzione si perfeziona con il pagamento della prima rata e il deposito della relativa documentazione . Il giudice dichiarerà d’ufficio l’estinzione e le somme versate non saranno rimborsabili .
Soluzione: Lo studio Monardo deposita la dichiarazione di adesione e la comunicazione dell’Agenzia della riscossione nel giudizio di opposizione. Il giudice sospende l’esecuzione; dopo il pagamento della prima rata, dichiara estinto il processo. Sempronio beneficia dell’abbattimento di sanzioni e interessi e si libera dal rischio di pignoramento.
7.4 Caso 4: consumatore sovraindebitato e piano di ristrutturazione
Scenario: Maria ha debiti per 150.000 € fra mutuo, prestiti e carte di credito. È priva di redditi sufficienti e subisce un decreto ingiuntivo per 20.000 € da un istituto di credito. Non riesce a opporsi nei termini.
Analisi: Maria rientra fra i soggetti non fallibili e può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII. Con l’aiuto dell’OCC, predispone un piano che prevede la liquidazione di alcuni beni e il pagamento rateale dei crediti privilegiati entro due anni dall’omologazione . Il piano comporta la sospensione delle procedure esecutive pendenti e può includere la falcidia dei crediti chirografari.
Soluzione: Lo studio Monardo assiste Maria nella presentazione del piano. Il tribunale omologa la proposta; i creditori vengono soddisfatti secondo il piano e Maria ottiene l’esdebitazione al termine della procedura. Il decreto ingiuntivo è assorbito dal piano e l’esecuzione viene sospesa.
8. Domande frequenti (FAQ)
8.1 Ho scoperto l’esistenza del decreto ingiuntivo solo dopo il pignoramento: posso difendermi?
Sì. Puoi proporre opposizione tardiva se dimostri di non aver avuto conoscenza tempestiva del decreto per cause non imputabili e se agisci entro dieci giorni dal primo atto esecutivo . Dovrai fornire prova documentale dell’irregolarità della notifica o della forza maggiore e limitare le contestazioni alle clausole abusive se sei consumatore .
8.2 La notifica tramite PEC era indirizzata a un indirizzo errato: il termine decorre comunque?
No. Se la notifica è inesistente perché inviata a un indirizzo PEC non iscritto nei registri ufficiali o errato, il termine per l’opposizione non decorre e puoi proporre opposizione ordinaria anche oltre 40 giorni, dimostrando l’inesistenza della notifica.
8.3 Il decreto ingiuntivo si basa su un contratto di finanziamento con interessi usurari: posso contestare l’usura nell’opposizione tardiva?
Solo se proponi opposizione ordinaria entro 40 giorni. L’opposizione tardiva è ammessa per le clausole abusive nei contratti di consumo e non per contestare usura o altre questioni di merito . In caso di usura dovrai proporre opposizione ordinaria o promuovere un autonomo giudizio di accertamento.
8.4 Ho pagato la prima rata della rottamazione quater: il processo si estingue automaticamente?
Sì, ai sensi dell’art. 12‑bis della legge 108/2025, l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima rata; il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio su presentazione della documentazione . Le somme versate restano acquisite e il credito residuo viene estinto .
8.5 Il termine di dieci giorni per l’opposizione tardiva decorre anche se il pignoramento è notificato alla società terza pignorata?
No. La Cassazione n. 15221/2025 ha chiarito che il termine di dieci giorni decorre solo dall’atto esecutivo diretto al debitore; se il pignoramento è notificato a un terzo, fa comunque decorrere il termine ordinario di 40 giorni, perché il debitore acquisisce conoscenza del decreto .
8.6 Cosa succede se presento l’opposizione tardiva dopo 50 giorni dal pignoramento?
L’opposizione tardiva sarà dichiarata inammissibile. L’art. 650 c.p.c. prevede un termine perentorio di dieci giorni dal primo atto esecutivo; oltre tale termine, il decreto diventa definitivo e non può più essere impugnato .
8.7 Posso concordare un piano di rientro con il creditore dopo la scadenza del termine di opposizione?
Sì. Anche dopo la decadenza dai termini per l’opposizione, è sempre possibile negoziare con il creditore un piano di rientro. L’accordo, se accettato, può evitare l’esecuzione e potrebbe prevedere la rinuncia parziale agli interessi o la rateizzazione. È consigliabile formalizzare l’accordo per iscritto e farsi assistere da un professionista.
8.8 La sospensione dell’esecuzione concessa dal giudice dell’opposizione può essere impugnata dal creditore?
No. L’ordinanza che dispone o nega la sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. non è impugnabile. La Cassazione ha precisato che si tratta di un provvedimento cautelare interno al processo che non può essere oggetto di regolamento di competenza .
8.9 Il giudice dell’esecuzione può concedere un termine per proporre opposizione tardiva?
Sì. In applicazione della sentenza 9479/2023, il giudice dell’esecuzione, se rileva clausole abusive, deve sospendere la vendita e concedere al consumatore un termine (solitamente di 40 giorni) per proporre opposizione tardiva . Durante questo termine l’esecuzione è sospesa.
8.10 Cosa accade se aderisco alla composizione negoziata della crisi durante un’esecuzione?
La composizione negoziata non sospende automaticamente le azioni esecutive. Tuttavia, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le iniziative dei creditori per il tempo necessario alle trattative . In alcuni casi, l’avvio della composizione può essere valutato dal giudice dell’esecuzione come motivo per sospendere la vendita.
8.11 Posso accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore se sono socio di una società?
Sì, purché non svolga attività imprenditoriale o professionale in proprio e non sia soggetto a liquidazione giudiziale. La procedura è riservata ai consumatori sovraindebitati; l’essere socio non impedisce l’accesso, ma i debiti contratti nell’esercizio dell’attività sociale non rientrano nella procedura.
8.12 Come vengono trattati i crediti privilegiati nel piano del consumatore?
Il piano deve assicurare ai creditori privilegiati risorse di valore almeno pari al valore del bene su cui insiste la garanzia. È possibile prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati, durante la quale sono dovuti gli interessi legali . La Cassazione ha chiarito che nella vecchia L. 3/2012 la moratoria è di un anno e rappresenta un termine iniziale .
8.13 Posso utilizzare il piano del consumatore per estinguere un decreto ingiuntivo?
Sì. Se il debitore accede alla ristrutturazione dei debiti, i crediti inclusi nel piano non possono essere azionati individualmente. Il decreto ingiuntivo viene “assorbito” nel piano; le procedure esecutive sono sospese e il creditore sarà soddisfatto secondo le modalità previste nel piano.
8.14 Qual è la differenza tra liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente?
La liquidazione controllata comporta la vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori e si conclude con l’esdebitazione dei debiti residui. L’esdebitazione dell’incapiente è destinata a chi non dispone di beni o reddito sufficiente e permette la cancellazione dei debiti senza liquidare patrimonio, purché il debitore sia meritevole e non abbia contratto nuovi debiti dopo la presentazione della domanda.
8.15 Che ruolo ha l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?
L’OCC è un organismo iscritto in un registro gestito dal Ministero della Giustizia e assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. Secondo le istruzioni del Ministero, il debitore deve rivolgersi all’OCC che nomina un professionista per la predisposizione del piano e per il controllo della meritevolezza . L’OCC è obbligatorio per accedere alle procedure (ristrutturazione, liquidazione, concordato minore) e rappresenta una garanzia di imparzialità e competenza.
9. Tabelle riepilogative
9.1 Termini per opporsi a un decreto ingiuntivo
| Tipo di opposizione | Termine | Decorrenza | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Opposizione ordinaria (art. 645 c.p.c.) | 40 giorni | Data di notifica del decreto | Nessuna condizione: contestazione piena del credito. |
| Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) | 40 giorni (da conoscenza del decreto) + 10 giorni (dal primo atto esecutivo) | Conoscenza del decreto irregolarmente notificato o primo atto esecutivo | Dimostrare irregolarità della notifica o forza maggiore e assenza di colpa; limitata alle clausole abusive se consumatore. |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del precetto | Notifica del precetto | Contestare l’inesistenza del diritto a eseguire; non incide sul titolo. |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni | Notifica dell’atto viziato | Contestare vizi formali degli atti esecutivi. |
9.2 Principali rimedi e benefici
| Strumento | Oggetto | Vantaggi | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Rottamazione quater (Legge 197/2022) | Carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 | Pagamento del solo capitale e spese, senza sanzioni né interessi; rate fino a 18 con tasso 2 % | Art. 1 commi 231–252 L. 197/2022 |
| Riammissione alla definizione agevolata (D.L. 202/2024, art. 3‑bis) | Debitori decaduti dalla rottamazione | Possibilità di riprendere la definizione pagando in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate | Art. 3‑bis D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025 |
| Norma interpretativa (Legge 108/2025, art. 12‑bis) | Estinzione dei giudizi dopo la definizione agevolata | L’effettivo perfezionamento avviene con il pagamento della prima rata; il giudice dichiara estinto il processo; le somme versate non sono rimborsabili | Art. 12‑bis L. 108/2025 |
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) | Debiti del consumatore sovraindebitato | Piano con falcidia, dilazioni e moratorie fino a 2 anni; nessun voto dei creditori | Art. 67 D.lgs. 14/2019, come modificato dal D.lgs. 136/2024 |
| Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) | Crisi dell’impresa | Procedura stragiudiziale con l’assistenza di un esperto; misure protettive; negoziazione con i creditori | D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 |
| Esdebitazione e esdebitazione dell’incapiente | Debiti residui dopo procedure di sovraindebitamento | Liberazione dai debiti residui; possibilità di cancellazione senza liquidazione per l’incapiente | Artt. 278–283 CCII |
Conclusione
La mancata opposizione a un decreto ingiuntivo può trasformarsi rapidamente in un incubo: il decreto diventa esecutivo, il debitore perde la possibilità di contestare il credito e il creditore può aggredire beni, stipendi e conti correnti. Tuttavia, l’ordinamento prevede numerosi strumenti per difendersi e per evitare le conseguenze più gravi. L’opposizione ordinaria e quella tardiva, se proposte nei termini e con adeguata documentazione, consentono di contestare il credito e di sospendere l’esecuzione. Le definizioni agevolate, le rottamazioni, i piani di ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione offrono vie alternative per ridurre il debito e ripartire.
Agire tempestivamente è la chiave: ignorare la notifica o posticipare la reazione comporta la perdita di diritti e l’aggravarsi della situazione. È fondamentale farsi assistere da professionisti che conoscono a fondo la normativa e la giurisprudenza più recente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano un punto di riferimento per chi deve affrontare un decreto ingiuntivo o una procedura di sovraindebitamento. Grazie alla competenza in diritto bancario, tributario e nella gestione delle crisi, lo studio è in grado di analizzare l’atto, individuare vizi, proporre ricorsi e istanze di sospensione, negoziare piani di rientro o aderire alle definizioni agevolate, e assistere nelle procedure di sovraindebitamento e nella composizione negoziata.
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