Come opporsi a un decreto ingiuntivo: guida completa

Introduzione

Il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido e incisivo che permette al creditore munito di prova scritta di ottenere un ordine di pagamento dal giudice senza contraddittorio. La normativa prevede un termine perentorio, generalmente quaranta giorni, entro cui il debitore può opporsi: scaduto il termine, il provvedimento diventa titolo esecutivo e consente al creditore di procedere con il pignoramento, l’ipoteca o il fermo dei beni. Per questo motivo opporsi tempestivamente è essenziale: la tardiva impugnazione è ammessa solo in casi eccezionali e richiede la dimostrazione di gravi irregolarità nella notifica o di cause di forza maggiore, come riconosciuto dall’art. 650 c.p.c., che consente l’opposizione tardiva solo se la mancata conoscenza del decreto dipende da irregolarità nella notificazione o da forza maggiore e purché l’opposizione sia proposta entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione . Inoltre, la riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) ha introdotto nuove regole sullo svolgimento dell’opposizione, imponendo termini stringenti e un attento controllo delle prove fin dall’inizio. In un contesto normativo così strutturato, conoscere diritti, obblighi e strategie difensive è fondamentale per salvaguardare il proprio patrimonio.

L’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’opposizione a decreto ingiuntivo richiede competenze tecniche e pratiche in materia di procedura civile, diritto bancario e tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Le sue competenze spaziano dal diritto bancario al diritto tributario, dalla consulenza sulla gestione delle cartelle esattoriali alla difesa in giudizio contro decreti ingiuntivi, pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche.

In concreto lo studio dell’Avv. Monardo può:

  • Analizzare l’atto per verificare la regolarità della notifica, l’esistenza del credito e la sua liquidità;
  • Redigere e depositare ricorsi in opposizione, individuando le migliori difese processuali e sostanziali;
  • Ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione, presentando istanze motivate ai sensi dell’art. 649 c.p.c. o dell’art. 650 c.p.c. in caso di opposizione tardiva;
  • Gestire trattative extragiudiziali con i creditori per ridurre l’importo dovuto, predisporre piani di rientro o ottenere stralci e definizioni agevolate (rottamazioni e concordati);
  • Elaborare piani di ristrutturazione, anche nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata della crisi d’impresa.

Per un’analisi immediata del decreto ingiuntivo che hai ricevuto e per valutare le strategie difensive più efficaci, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La tempestività è decisiva: più cedo agisci, maggiori sono le possibilità di evitare azioni esecutive.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo

L’art. 633 del codice di procedura civile stabilisce che il giudice può emanare un decreto ingiuntivo su richiesta del creditore che vanti un credito certo, liquido ed esigibile basato su prova scritta, con cui ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro o consegnare una determinata quantità di cose fungibili . La norma precisa che il provvedimento è pronunciato anche se il credito dipende da una controprestazione, purché il ricorrente offra elementi che facciano presumere l’adempimento della propria obbligazione . Tra le prove idonee rientrano contratti, fatture firmate, assegni, cambiali, scritture contabili ex art. 634 c.p.c., nonché i crediti degli esercenti professioni intellettuali per compensi e rimborsi documentati.

1.2 Contenuto del decreto e termini di opposizione

L’atto monitorio viene emesso “inaudita altera parte”, cioè senza contraddittorio, nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso. L’art. 641 c.p.c. prevede che il decreto ingiuntivo deve contenere l’ordine al debitore di adempiere entro quaranta giorni, con l’avvertimento che egli potrà proporre opposizione nello stesso termine e che, in mancanza di opposizione, il decreto acquisterà efficacia esecutiva . Il giudice può ridurre il termine a dieci giorni se ritiene sussistente il pericolo nel ritardo o estenderlo a sessanta se il debitore risiede all’estero . In caso di opposizione, la causa viene trattata con il rito ordinario.

1.3 Il procedimento di opposizione

L’opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 645 e seguenti del c.p.c. Il debitore deve proporre atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, facendo notificare l’atto al creditore e depositandone copia nel fascicolo d’ufficio . La citazione deve contenere le eccezioni processuali e di merito contro la pretesa creditoria: in mancanza la relativa difesa potrebbe essere preclusa. Il giudice fissa la prima udienza non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per comparire . Dal momento in cui è proposta l’opposizione il procedimento prosegue secondo le norme del processo ordinario di cognizione.

Se entro il termine di quaranta giorni non viene proposta opposizione oppure l’opponente non compare in giudizio, il provvedimento diventa definitivo ed esecutivo: il giudice dichiara l’ingiunzione esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c., salvo che ritenga probabile che il debitore non abbia avuto conoscenza del decreto, nel qual caso ordina una nuova notificazione . Dopo la dichiarazione di esecutività il decreto non è più impugnabile, salvo il rimedio dell’opposizione tardiva previsto dall’art. 650.

1.4 Esecuzione provvisoria e sospensione

Il ricorrente può richiedere l’apposizione della clausola di provvisoria esecuzione già al momento del ricorso (art. 642 c.p.c.). In sede di opposizione, l’art. 648 consente al giudice di concedere l’esecuzione provvisoria quando l’opposizione non si fonda su prova scritta o è facilmente superabile; il giudice deve concedere la provvisoria esecuzione per le somme non contestate e può subordinare la concessione alla prestazione di una garanzia . In caso di urgenza l’esecuzione provvisoria può essere disposta prima dell’udienza .

Al debitore è riconosciuta la possibilità di chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva. L’art. 649 c.p.c. prevede che, su richiesta dell’opponente e per gravi motivi, il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria con ordinanza non impugnabile . Se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647, la sospensione può essere concessa solo dopo la proposizione dell’opposizione tardiva (art. 650). Il giudice valuta i presupposti di fondatezza delle eccezioni sollevate e il rischio di grave danno per il debitore.

1.5 Opposizione tardiva e rimessione in termini

Quando il termine di quaranta giorni è scaduto e il decreto è diventato definitivo, l’opponente può ricorrere all’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Tale rimedio è ammesso solo se il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa di irregolarità nella notificazione o per caso fortuito o forza maggiore; in tali circostanze il giudice può sospendere l’esecuzione e l’opposizione deve essere proposta entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione . La giurisprudenza ha chiarito che l’onere probatorio grava sul debitore: non basta invocare un vizio della notifica, occorre dimostrare che l’irregolarità abbia impedito la tempestiva conoscenza del decreto. Ad esempio, la Suprema Corte ha affermato che non costituisce causa di forza maggiore il fatto che la notifica telematica finisca nella cartella “spam” della PEC del destinatario e venga cancellata: il destinatario è responsabile della gestione corretta della propria casella elettronica . La legge impone infatti agli avvocati e ai professionisti di dotarsi di software antispam idonei e di verificare la posta indesiderata .

1.6 Effetti della mancata opposizione per i coobbligati solidali

La giurisprudenza recente ha affrontato il tema della responsabilità dei soci di una società in nome collettivo o degli altri coobbligati in solido quando il decreto ingiuntivo è emesso anche nei loro confronti. Secondo la sentenza n. 27367 del 13 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, quando il decreto ingiuntivo ingiunge il pagamento sia alla società sia ai soci illimitatamente responsabili, non opera il beneficio della preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c.: la fonte dell’obbligazione dei soci non è il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo formatosi a causa della mancata opposizione . La Corte precisa che i soci sarebbero dovuti comparire in giudizio proponendo opposizione al decreto; avendo lasciato decorrere i termini, il decreto è divenuto esecutivo nei loro confronti e il creditore può agire direttamente sui loro beni, indipendentemente dall’esito dell’opposizione proposta dalla società . Questo orientamento rafforza l’importanza di estendere l’opposizione a tutti i coobbligati, evitando che il titolo esecutivo diventi inoppugnabile nei loro confronti.

1.7 Modifica e ampliamento delle domande: effetti della riforma Cartabia

La riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. 149/2022 (riforma “Cartabia”) ha innovato profondamente il procedimento di opposizione. Gli artt. 171‑bis e 171‑ter c.p.c., applicabili anche all’opposizione a decreto ingiuntivo, impongono al giudice di effettuare, dopo la prima costituzione delle parti, una verifica preliminare dello stato del processo e delle eventuali irregolarità, invitando le parti a precisare i fatti e i mezzi di prova . Se emergono questioni nuove o necessità di integrazione, il giudice fissa un termine per il deposito di memorie integrative (il cosiddetto “secondo scambio” di memorie), in cui le parti possono modificare la domanda o proporre domande ed eccezioni nuove collegabili a quelle originarie . Questo strumento mira a garantire la concentrazione processuale e a ridurre l’insorgenza di giudizi paralleli.

Una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26727/2024) ha chiarito i limiti alla proponibilità di nuove domande nell’opposizione: sono ammissibili le domande modificative che sostituiscono la pretesa originaria senza aggiungervi un nuovo petitum, mentre sono inammissibili le domande completamente nuove che eccedono l’originaria causa petendi . Secondo la Corte, la modifica è consentita per ragioni di economia processuale quando mira a cogliere l’obiettivo principale della lite e non comporta l’introduzione di un ulteriore oggetto; il principio evita la proliferazione di processi e assicura la piena tutela delle parti . Questa giurisprudenza deve essere tenuta presente nella redazione delle difese: l’opponente deve articolare sin dall’inizio tutte le eccezioni e, se necessario, modificare tempestivamente la domanda entro i termini stabiliti dal giudice.

1.8 Notifica telematica, procura alle liti e termini nel processo telematico

Con l’obbligo generalizzato di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per notificazioni e depositi, i termini processuali si collegano agli adempimenti telematici. La Cassazione ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 643 c.p.c., è necessario notificare solo il ricorso e il decreto ingiuntivo; la procura alle liti non deve essere allegata alla notifica, ma deve essere depositata nel fascicolo e la sua regolarità è valutata nel procedimento . La pronuncia ricorda che la legge professionale impone semplicemente che l’avvocato sia munito di procura, senza che questa debba essere notificata all’altra parte .

Quanto al momento da cui decorrono gli effetti del deposito telematico, la Cassazione e la Corte costituzionale hanno affermato che la notifica telematica si perfeziona, per il notificante, con la ricevuta di accettazione emessa dal gestore della posta elettronica certificata, mentre per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna: il termine per depositare o impugnare decorre dalla ricevuta di avvenuta consegna. La rassegna di giurisprudenza 2025 segnala che, per evitare ritardi imputabili alla cancelleria, la pendenza del procedimento monitorio deve essere valutata con riferimento al momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna della notifica telematica . In tema di computo dei termini, anche per gli atti telematici vale la regola generale: se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine scorre al primo giorno non festivo successivo .

2. Procedura passo per passo

Comprendere in dettaglio le fasi del procedimento di opposizione consente di pianificare tempestivamente le azioni necessarie. Di seguito un percorso cronologico utile per il debitore.

2.1 Ricezione e analisi del decreto ingiuntivo

  1. Notifica del decreto: il decreto ingiuntivo viene notificato con modalità tradizionali o telematiche. Controlla se la notifica è stata eseguita presso il tuo domicilio legale o la PEC indicata nei pubblici registri; eventuali errori (indirizzo errato, mancanza dell’atto integrale, difformità tra copia notificata e originale) possono costituire motivo di opposizione tardiva.
  2. Verifica della prova scritta: esamina le prove a supporto del credito. Il creditore deve produrre documenti che attestano l’esistenza del debito (contratti, fatture, polizze, estratti notarili, contabilità certificata). Se il credito è contestato nel suo ammontare o nella sua esigibilità, l’opponente potrà sollevare eccezioni.
  3. Calcolo dei termini: annota la data di perfezionamento della notifica. Se il decreto è stato notificato tramite PEC, il termine decorre dalla ricevuta di consegna; in caso di raccomandata a mezzo posta, dalla compiuta giacenza. È essenziale rispettare i quaranta giorni (o i termini ridotti o estesi previsti dall’art. 641) per proporre opposizione.
  4. Attivazione del professionista: contatta subito un avvocato per analizzare l’atto. Lo studio dell’Avv. Monardo potrà verificare la correttezza formale della notificazione, la presenza di clausole vessatorie, l’eventuale prescrizione o decadenza del credito, nonché l’applicazione di interessi o oneri anatocistici.

2.2 Redazione dell’atto di opposizione

L’opposizione assume la forma dell’atto di citazione, con cui l’opponente convoca in giudizio il ricorrente innanzi al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. L’atto deve contenere:

  • L’indicazione del giudice competente e l’iscrizione a ruolo presso il tribunale o il giudice di pace che ha emesso il decreto;
  • L’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’opposizione, nonché l’indicazione delle prove che si intendono offrire;
  • Le eccezioni processuali (incompetenza territoriale, difetto di giurisdizione, irregolarità della notifica, nullità del ricorso, difetti della procura);
  • Le eccezioni di merito (insussistenza del credito, prescrizione, nullità del contratto, pagamento già effettuato, compensazione con controcrediti);
  • La conclusione con cui si chiede la revoca del decreto ingiuntivo, l’accertamento negativo del credito o la riduzione della somma.

Il deposito dell’atto deve avvenire unitamente alla procura alle liti e alle prove documentali; la notifica al creditore, a cura dell’avvocato, deve essere eseguita nei modi stabiliti (PEC o ufficiale giudiziario). Dal momento del deposito il decreto ingiuntivo perde la propria efficacia esecutiva, salvo sia stata concessa la provvisoria esecuzione (artt. 648‑649). Se il creditore ha ottenuto la provvisoria esecuzione, l’opponente potrà chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 649.

2.3 La comparizione delle parti e la fase istruttoria

Alla prima udienza il giudice verifica la regolarità delle notificazioni e l’ammissibilità dell’opposizione. Con l’applicazione degli artt. 171‑bis e 171‑ter introdotti dalla riforma Cartabia, il giudice può invitare le parti a precisare i fatti controversi, indicare i mezzi di prova o sanare eventuali vizi procedurali . Se necessario dispone lo scambio di memorie integrative e può autorizzare la modifica delle domande o delle eccezioni entro termini perentori, al fine di concentrare il contenzioso. Nel prosieguo:

  1. Acquisizione delle prove: il giudice ammette i mezzi di prova richiesti (testimonianze, perizie tecniche, interrogatorio formale) se rilevanti ai fini della decisione. La prova per testi è ammissibile solo per fatti di cui le parti debbano avere conoscenza diretta; non è ammessa per la prova di contratti oltre i limiti di valore stabiliti dalla legge.
  2. Eventuali riconvenzionali: il debitore può proporre domanda riconvenzionale (ad esempio richiesta di risarcimento o di ripetizione di indebito) se strettamente connessa alla domanda principale; la sua ammissibilità è limitata dalle regole sulla modifica della domanda enunciate dalle Sezioni Unite .
  3. Decisioni provvisorie: l’opposizione può concludersi con un’ordinanza che sospende l’esecuzione, oppure con sentenza non definitiva che definisce alcune questioni pregiudiziali (come la competenza) e rinvia per l’istruzione sulle altre domande.

2.4 Esito dell’opposizione e impugnazioni

La decisione sull’opposizione può avere vari esiti:

  • Revoca totale: il giudice accoglie l’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda del creditore; in tal caso il provvedimento monitorio perde efficacia e il creditore dovrà eventualmente promuovere un ordinario giudizio per far valere il proprio credito.
  • Revoca parziale: il decreto viene confermato per una parte del credito e revocato per la parte contestata; il giudice emette sentenza costitutiva che accerta l’ammontare dovuto.
  • Rigetto: l’opposizione è respinta e il decreto è confermato; le spese sono a carico dell’opponente.
  • Inammissibilità: se l’opposizione è stata proposta oltre i termini o priva dei requisiti di forma, il giudice la dichiara inammissibile. In questo caso il decreto resta definitivo.

La sentenza di primo grado può essere impugnata con appello entro i termini previsti dagli artt. 323‑327 c.p.c. (normalmente sei mesi dalla pubblicazione, ridotti a trenta giorni se la sentenza è stata notificata). Contro la sentenza d’appello è ammesso ricorso per cassazione per motivi di legittimità. Un’eventuale impugnazione tardiva deve trovare fondamento in vizi sopravvenuti o nullità insanabili.

3. Difese e strategie legali

L’opponente dispone di un ampio ventaglio di difese, che devono essere calibrate sul caso concreto e fondate su prove documentali. Di seguito le principali.

3.1 Eccezioni processuali

  1. Incompetenza territoriale o funzionale: il decreto ingiuntivo può essere emesso soltanto dal giudice competente per territorio e materia. Ad esempio, il ricorso per crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato rientra nella competenza del tribunale del lavoro, mentre per le locazioni l’autorità competente è il tribunale del luogo dove si trova l’immobile. L’eccezione di incompetenza deve essere sollevata con l’atto di opposizione, pena la decadenza.
  2. Difetto di legittimazione attiva: l’opponente può contestare che il ricorrente non sia il titolare del credito (ad esempio per cessione non perfezionata o mancata documentazione della rappresentanza processuale).
  3. Nullità della notificazione: vizi come la mancata consegna dell’atto completo, l’omissione dell’avvertimento previsto dall’art. 641, l’inidoneità del domicilio indicato o l’inesistenza della PEC possono rendere nulla la notifica. Tuttavia il vizio deve essere grave e aver impedito la conoscenza dell’atto, altrimenti potrà essere sanato o produrre decadenze (come chiarito dalla giurisprudenza sullo spam della PEC ).
  4. Nullità del ricorso o del decreto: il mancato rispetto dei requisiti formali (mancanza della prova scritta, difetto di sottoscrizione digitale, discordanza tra la domanda e l’ingiunzione) può comportare l’annullamento del decreto.
  5. Prescrizione e decadenza: il debitore può eccepire la prescrizione del credito (cinque o dieci anni a seconda della natura dell’obbligazione) o la decadenza dai termini per esercitare il diritto.

3.2 Eccezioni di merito

  1. Inesistenza o estinzione del credito: dimostrare che il debito non è sorto, è stato già estinto o non è esigibile (pagamento parziale, compensazione, remissione, condizione sospensiva non verificatasi). Documenti come bonifici, quietanze, estratti contabili o accordi transattivi sono fondamentali.
  2. Difetto di liquidità o certezza: se il credito non è determinabile in modo certo (ad esempio perché necessita di una valutazione del danno o di una verifica contabile), il ricorso monitorio non è ammissibile. In tal caso l’opponente può chiedere la revoca del decreto e la trattazione della controversia nell’ambito di un ordinario processo di cognizione.
  3. Nullità del contratto sottostante: clausole nulle per violazione di norme imperative (interessi usurari, anatocismo non pattuito, mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam) possono rendere invalida la pretesa. L’opponente dovrà articolare le eccezioni e fornire la prova dei vizi.
  4. Eccesso di interessi e spese: contestare il calcolo di interessi e spese legali richiesti dal creditore; la richiesta di interessi deve essere sorretta da un titolo contrattuale o legale e non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge antiusura.
  5. Abuso di diritto e buona fede: in alcuni casi l’opponente può sostenere che il creditore abbia agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede, ad esempio ricorrendo al procedimento monitorio per somme insussistenti o strumentali.

3.3 Strategie processuali

  1. Sospensione dell’efficacia esecutiva: l’istanza di sospensione deve essere fondata su gravi motivi, quali la manifesta infondatezza del credito, la violazione del contraddittorio o il rischio di danno irreparabile al debitore. Occorre produrre documentazione idonea (es. prove di pagamenti, contratti) e indicare eventuali conseguenze pregiudizievoli della prosecuzione dell’esecuzione. Il giudice decide con ordinanza non reclamabile .
  2. Fornitura di garanzie: qualora il decreto sia provvisoriamente esecutivo, l’opponente può ottenere la sospensione depositando una cauzione o una fideiussione bancaria. La garanzia riduce il rischio per il creditore e favorisce l’accoglimento della richiesta di sospensione.
  3. Negoziazione con il creditore: parallelamente al giudizio di opposizione, il debitore può avviare una trattativa con il creditore per concordare un pagamento rateale, uno stralcio del debito o un accordo transattivo. Questa strategia può essere favorita dalla prospettiva di un esito incerto del giudizio e dalla volontà di ridurre i tempi e i costi processuali.
  4. Utilizzo della riforma Cartabia: il debitore può sfruttare i termini per le memorie integrative previsti dagli artt. 171‑bis e 171‑ter per modificare o integrare le domande e le eccezioni. È importante depositare tempestivamente documenti e deduzioni, poiché il giudice può precludere ulteriori produzioni dopo la scadenza .

3.4 Focus su casi particolari

  1. Opposizione di garanti e fideiussori: la Cassazione ha più volte ribadito che il fideiussore può proporre opposizione anche quando il debitore principale non contesta il decreto. Tuttavia, se il decreto è emesso contro più coobbligati, ciascun debitore deve proporre propria opposizione: l’omissione di uno non sana gli effetti della rinuncia di un altro. La sentenza n. 27367/2025 ha affermato che, in caso di ingiunzione solidale a società e soci, i soci non possono invocare il beneficio della preventiva escussione .
  2. Contratti bancari e anatocismo: nel contesto dei conti correnti, i decreti ingiuntivi emessi per saldi debitori possono essere contestati per nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi o per applicazione di tassi usurari. Il debitore deve ottenere la documentazione bancaria (contratto, estratti conto scalari) e spesso è necessario un CTU (consulente tecnico d’ufficio) per ricalcolare il debito.
  3. Rapporti di locazione e condominio: nei decreti ingiuntivi per canoni scaduti o spese condominiali l’opponente può dedurre vizi del contratto, contestare spese non deliberate o la prescrizione breve (cinque anni). È possibile chiedere la riduzione del canone o la sospensione del decreto se sussistono gravi motivi.

4. Strumenti alternativi alla opposizione

L’opposizione non è l’unico rimedio a disposizione del debitore. Esistono strumenti alternativi o complementari che possono permettere di regolare il debito in modo agevolato, riducendo interessi e sanzioni o ristrutturando l’esposizione. Di seguito i principali.

4.1 Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (rottamazione quater)

La legge di bilancio 2023 (l. 29 dicembre 2022 n. 197) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, nota come “rottamazione quater” o “definizione agevolata 2023‑2024”. I commi 231‑252 dell’art. 1 della legge prevedono che il contribuente possa estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo la quota capitale e le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, senza versare interessi, sanzioni e aggi . Possono essere inclusi nella definizione anche i debiti relativi a procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con la possibilità di pagare il debito falcidiato secondo le modalità previste dal decreto di omologa .

Debiti esclusi: la definizione non si applica alle risorse proprie tradizionali dell’UE, all’IVA all’importazione, ai recuperi di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti e alle sanzioni penali . Inoltre, per le sanzioni amministrative (ad esempio multe stradali) l’agevolazione riguarda solo gli interessi e l’aggio, non la sanzione principale .

Procedura: il contribuente deve presentare entro il termine stabilito (inizialmente il 30 aprile 2023, prorogato fino al 30 aprile 2025 con le successive leggi di proroga) l’istanza di adesione e può scegliere di versare quanto dovuto in un’unica soluzione o in rate fino a un massimo di diciotto, con scadenze che, per le istanze presentate nel 2023, erano fissate al 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni successivi. Il d.l. 108/2024 e la legge 18/2024 hanno ulteriormente prorogato alcune scadenze e consentito la riammissione dei contribuenti decaduti dalle rate, permettendo il pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2024 (termine slittato al 23 settembre per i giorni festivi) . Il versamento delle somme determina l’estinzione del debito e lo stralcio automatico delle residue somme iscritte a ruolo .

Questa misura rappresenta un’alternativa concreta all’opposizione nel caso in cui il debitore non contesti la sussistenza del debito ma desideri abbattere interessi e sanzioni. Tuttavia, la definizione agevolata non sospende automaticamente l’esecuzione: se è in corso una procedura di pignoramento, l’opponente dovrà comunque chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione.

4.2 Rottamazione dei ruoli e stralci precedenti

I commi 249‑250 della legge di bilancio 2023 consentono di estinguere, secondo le regole della rottamazione quater, anche i debiti relativi a ruoli interessati da precedenti rottamazioni (d.l. 193/2016 “rottamazione bis”, l. 148/2017 “rottamazione ter”, d.l. 119/2018 “saldo e stralcio”, ecc.) che sono decaduti per mancati pagamenti . In pratica, il legislatore consente una sorta di “riscatto” anche per i debitori che non hanno rispettato le rate di precedenti definizioni, a condizione che si attivino entro il nuovo termine. Dopo il pagamento, l’agente della riscossione discarica le somme residue e comunica agli enti creditori la cancellazione dei crediti .

Per chi è destinatario di un decreto ingiuntivo basato su ruoli esattoriali (ad esempio per tributi locali o contributi previdenziali) la rottamazione può costituire una soluzione extragiudiziale vantaggiosa: invece di opporsi nel merito, il debitore può estinguere il debito riducendo notevolmente l’importo dovuto. La valutazione della convenienza richiede un’analisi comparativa fra il costo della definizione e le prospettive di vittoria nel giudizio di opposizione.

4.3 Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Accanto alla rottamazione dei ruoli, la legge 197/2022 prevede la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della legge. I commi 192‑205 dell’art. 1 disciplinano tale istituto: possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’entrata in vigore della legge e che, al momento della presentazione della domanda, non si siano concluse con sentenza definitiva . La definizione si perfeziona con la presentazione dell’istanza e il pagamento dell’importo dovuto entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato), con possibilità di rateizzazione fino a venti rate trimestrali . Sono escluse le controversie relative a risorse proprie UE e a recupero di aiuti di Stato .

Il contribuente che riceve un decreto ingiuntivo basato su cartelle di pagamento oggetto di contenzioso tributario potrebbe valutare la definizione agevolata, estinguendo la lite e facendo venire meno la base del decreto. La definizione, però, non incide automaticamente sui decreti ingiuntivi già esecutivi; è pertanto consigliabile coordinare la domanda di definizione con un’istanza di sospensione in sede di opposizione o di esecuzione.

4.4 Sovraindebitamento e piani del consumatore

La legge 3/2012, come modificata, disciplina i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative). L’art. 6 individua la finalità della legge: consentire al debitore in crisi di concludere un accordo con i creditori o proporre un piano del consumatore quando sussista un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile . L’art. 7 definisce i presupposti di ammissibilità, specificando che il debitore può proporre un accordo di ristrutturazione con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC), indicando la modalità di pagamento dei creditori e le eventuali garanzie . L’art. 8 disciplina il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore, prevedendo la ristrutturazione attraverso qualsiasi forma, inclusa la cessione dei crediti futuri e la moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati .

Il debitore che subisca un decreto ingiuntivo e si trovi in stato di sovraindebitamento può ricorrere a queste procedure per ottenere la sospensione delle azioni esecutive e una ristrutturazione complessiva dei propri debiti. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione, presentando istanze al tribunale competente. La procedura richiede un’attestazione di fattibilità redatta dall’OCC e, una volta omologata, consente al debitore di liberarsi dei debiti residui (esdebitazione) al termine del piano.

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, uno strumento volontario e confidenziale volto a favorire la continuità aziendale. Il debitore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto indipendente iscritto negli elenchi presso le Camere di Commercio (tra cui l’Avv. Monardo), il quale assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori per elaborare un piano di risanamento. Durante la procedura, il debitore può ottenere misure protettive, come la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, previa autorizzazione giudiziale. Per i piccoli imprenditori destinatari di decreti ingiuntivi questa procedura può costituire un’alternativa per ristrutturare i debiti e salvaguardare l’attività.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori dovuti all’ignoranza delle norme o alla sottovalutazione del provvedimento monitorio. Ecco i più frequenti:

  • Ignorare la notifica: non aprire la PEC o non ritirare la raccomandata può portare alla formazione del titolo esecutivo. La Cassazione ha stabilito che la mancata lettura perché l’atto finisce nello spam non giustifica l’opposizione tardiva . Controlla sempre la posta elettronica certificata e aggiorna i tuoi indirizzi.
  • Superare i termini: scaduti i quaranta giorni, l’unico rimedio è l’opposizione tardiva, ammessa solo per gravi irregolarità . Non aspettare che inizi l’esecuzione per reagire.
  • Non sollevare tutte le eccezioni: le eccezioni processuali vanno proposte nell’atto di opposizione. La riforma Cartabia permette modifiche successivamente solo in casi limitati; pertanto, bisogna anticipare tutte le difese possibili sin dall’inizio.
  • Non richiedere la sospensione: se il decreto è esecutivo, il mancato deposito dell’istanza di sospensione può consentire al creditore di procedere al pignoramento. Presenta l’istanza contestualmente all’opposizione.
  • Pagare spontaneamente: il pagamento, totale o parziale, può determinare la rinuncia implicita all’opposizione o l’estinzione del giudizio. Prima di pagare, valuta se esistono vizi nel titolo o se puoi ottenere riduzioni tramite rottamazione o procedure di sovraindebitamento.
  • Rivolgersi a professionisti non specializzati: la materia del processo monitorio richiede competenza. Un errore nell’individuazione del termine o nella formulazione della domanda può comportare l’inammissibilità dell’opposizione.

Per evitare questi errori, il consiglio principale è agire subito con il supporto di un avvocato esperto in procedure monitorie. Lo studio dell’Avv. Monardo offre consulenza immediata in tutta Italia e può adottare soluzioni su misura per ogni caso.

6. Tabelle riepilogative

Per rendere più chiaro il quadro normativo, si propongono alcune tabelle di sintesi.

6.1 Principali norme del processo monitorio

Articolo del c.p.c.Contenuto essenzialeRiferimento normativo
Art. 633Presupposti del decreto ingiuntivo: credito certo, liquido ed esigibile fondato su prova scritta; possibilità di pronuncia anche se il diritto dipende da controprestazionec.p.c.
Art. 641Contenuto del decreto: ordine di pagamento entro 40 giorni, avviso che l’opposizione deve essere proposta nello stesso termine; possibilità di ridurre il termine a 10 giorni o di estenderlo a 60 giornic.p.c.
Art. 645Atto di opposizione: notificazione al creditore e deposito presso l’ufficio del giudice; fissazione dell’udienza entro 30 giornic.p.c.
Art. 647Mancata opposizione: dichiarazione di esecutività del decreto; obbligo del giudice di rinnovare la notifica se sospetta mancata conoscenzac.p.c.
Art. 648Esecuzione provvisoria: concessa se l’opposizione non si fonda su prova scritta o è facilmente superabile; obbligatoria per somme non contestate; può essere subordinata a cauzionec.p.c.
Art. 649Sospensione dell’esecuzione: il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva per gravi motivi con ordinanza non reclamabilec.p.c.
Art. 650Opposizione tardiva: ammessa se il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità nella notifica o per forza maggiore; deve essere proposta entro 10 giorni dal primo atto esecutivoc.p.c.

6.2 Termini fondamentali per l’opposizione e la definizione agevolata

ProceduraTermineNote
Opposizione al decreto ingiuntivo40 giorni dalla notifica (ridotti a 10 in caso di provvisoria esecuzione inaudita altera parte; estesi fino a 60 se il debitore risiede all’estero)La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia esecutiva salvo clausola di provvisoria esecuzione
Opposizione tardivaEntro 10 giorni dal primo atto esecutivoNecessaria la prova dell’irregolarità della notificazione o del caso fortuito/forza maggiore
Sospensione dell’esecuzioneL’istanza può essere presentata contestualmente all’opposizione o in corso di causaIl giudice decide con ordinanza non impugnabile
Istanza di definizione agevolata (rottamazione quater)Scadenza prorogata al 30 aprile 2025 (inizialmente 30 aprile 2023); pagamento in un’unica soluzione o in rate fino a 18Riguarda debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; stralcio di interessi, sanzioni e aggio
Definizione agevolata delle liti tributarieIstanza entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato)Pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali; perfezionamento con il versamento della prima rata

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una sezione dedicata alle domande più comuni dei debitori alle prese con un decreto ingiuntivo. Le risposte sono basate sulle norme vigenti e sulla giurisprudenza aggiornata al dicembre 2025.

  1. Che cos’è un decreto ingiuntivo?

È un provvedimento con cui il giudice, su istanza del creditore munito di prova scritta, ordina al debitore di pagare una somma di denaro o consegnare una cosa fungibile entro un termine, concedendo la facoltà di opporsi . Il decreto viene emesso senza contraddittorio ma diventa esecutivo se non impugnato.

  1. Quando posso proporre opposizione?

L’opposizione deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notifica del decreto . Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il termine può essere ridotto a dieci giorni; se l’intimato risiede fuori dall’Unione europea, è esteso fino a sessanta giorni. Oltre tali termini resta solo l’opposizione tardiva.

  1. Posso contestare l’interesse e le spese contenute nel decreto?

Sì. Il debitore può eccepire l’illegittimità degli interessi (ad esempio perché usurari o anatocistici) e la non spettanza delle spese. Se il giudice ritiene fondate le eccezioni, revoca o riduce la somma ingiunta.

  1. Cosa accade se il decreto ingiuntivo è stato notificato via PEC nella cartella spam?

La Cassazione ha escluso che la ricezione nella cartella spam integri caso fortuito: l’utente deve dotarsi di sistemi antispam e controllare la propria PEC. La mancata lettura non giustifica l’opposizione tardiva .

  1. È necessario notificare anche la procura alle liti con il ricorso per decreto ingiuntivo?

No. Il giudice ha chiarito che, ai fini della decorrenza del termine per opporsi, è sufficiente la notificazione del ricorso e del decreto; la procura deve essere depositata nel fascicolo ed essere valida, ma non necessita di notifica .

  1. Se il creditore ottiene la provvisoria esecuzione, posso comunque chiedere la sospensione?

Sì. L’opponente può chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria presentando un’istanza motivata ex art. 649 c.p.c., allegando documenti che dimostrino l’infondatezza della pretesa o il grave pregiudizio derivante dall’esecuzione .

  1. **Posso proporre opposizione congiuntamente ad altri debitori?

In caso di coobbligazione solidale (ad esempio società e soci), ciascun debitore deve presentare la propria opposizione. La mancata opposizione di uno comporta che il decreto diventi definitivo nei suoi confronti, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza 27367/2025 .

  1. Cosa succede se non propongo opposizione?

Decorso il termine, il decreto diventa titolo esecutivo. Il creditore potrà procedere con il pignoramento dei beni (mobiliare, immobiliare o presso terzi), con l’iscrizione di ipoteca o con il fermo amministrativo. Potrà inoltre iscrivere ipoteca giudiziale. L’unico rimedio residuo è l’opposizione tardiva, ammessa solo in circostanze eccezionali .

  1. L’opposizione sospende sempre l’esecuzione?

No. L’opposizione impedisce la dichiarazione di esecutività del decreto, ma se è stata concessa la clausola di provvisoria esecuzione il creditore può procedere. L’opponente dovrà chiedere la sospensione (art. 649) o, se i termini sono scaduti, proporre opposizione tardiva con istanza di sospensione (art. 650).

  1. Posso definire il debito mediante rottamazione se ho ricevuto un decreto ingiuntivo?

Se il decreto si basa su carichi affidati alla riscossione, è possibile aderire alla rottamazione quater per pagare solo il capitale e le spese . Tuttavia, è consigliabile coordinare la definizione con un’istanza di sospensione dell’esecuzione, poiché la presentazione della domanda di adesione non sospende automaticamente il procedimento.

  1. In cosa consiste l’opposizione tardiva?

È il rimedio previsto dall’art. 650 c.p.c. che consente di impugnare il decreto oltre il termine di 40 giorni se il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito/forza maggiore . Deve essere proposta entro 10 giorni dal primo atto esecutivo e può comportare la sospensione dell’esecuzione.

  1. Quali sono le differenze fra accordo di ristrutturazione e piano del consumatore?

L’accordo di ristrutturazione (art. 7 L. 3/2012) richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti e può riguardare imprenditori non fallibili; il piano del consumatore (art. 8) non necessita del consenso dei creditori e si applica ai consumatori, consentendo di proporre soluzioni basate sulle proprie capacità di pagamento . Entrambe le procedure offrono la sospensione delle azioni esecutive e la possibilità di ottenere l’esdebitazione finale.

  1. Se ho contestato il credito in sede di opposizione, posso aderire successivamente alla rottamazione?

Sì. La presentazione dell’istanza di rottamazione non preclude la proposizione o la prosecuzione dell’opposizione. Tuttavia, se la definizione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, il decreto non potrà più essere contestato in merito. È opportuno quindi valutare attentamente se procedere con la rottamazione o proseguire nel giudizio.

  1. Quali prove devo allegare all’opposizione?

È necessario allegare ogni documento che dimostri l’insussistenza del debito (contratti, fatture, quietanze, estratti conto) e ogni prova delle eccezioni processuali (ad esempio raccomandate irregolari, ricevute di notifiche non andate a buon fine). La mancanza di prova scritta inficia la fondatezza dell’opposizione.

  1. Qual è il ruolo dell’esperto negoziatore della crisi d’impresa?

L’esperto, nominato ai sensi del D.L. 118/2021, assiste l’imprenditore nella gestione della crisi, facilitando le trattative con i creditori e proponendo soluzioni. Può richiedere misure protettive contro azioni esecutive, offrendo una chance di salvaguardia dell’attività. L’Avv. Monardo è iscritto nell’elenco degli esperti e può accompagnare le imprese in questa procedura.

  1. Cosa accade se il creditore non notifica correttamente la procura alle liti?

Secondo la Cassazione, la procura non deve essere notificata; basta che sia depositata agli atti. Tuttavia, se la procura è inesistente o priva di sottoscrizione digitale, il decreto ingiuntivo può essere annullato. È quindi necessario verificare la regolarità della procura nel fascicolo .

  1. Posso chiedere i danni per lite temeraria se il creditore agisce con decreto infondato?

Sì. Se il creditore agisce con dolo o colpa grave, chiedendo somme non dovute o abusando dello strumento monitorio, l’opponente può chiedere la condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni.

  1. Come si calcola il termine quando il giorno di scadenza è festivo?

Il termine si proroga al primo giorno non festivo. La giurisprudenza sul processo telematico ha chiarito che anche per gli atti trasmessi via PEC vale questa regola e lo spostamento vale anche quando il termine è calcolato a ritroso .

  1. È possibile impugnare il decreto ingiuntivo in Cassazione?

Contro la sentenza che decide l’opposizione è ammesso il ricorso per cassazione per i motivi indicati dall’art. 360 c.p.c. (violazione di legge, motivazione apparente, errori di procedura). La semplice emanazione del decreto non è impugnabile in Cassazione; bisogna prima proporre opposizione.

  1. Cosa succede se presento l’opposizione dopo la scadenza ma prima dell’inizio dell’esecuzione?

L’opposizione sarà dichiarata inammissibile perché presentata oltre il termine perentorio. L’opposizione tardiva può essere esperita solo dopo il primo atto esecutivo e previa dimostrazione delle cause previste dalla legge .

8. Simulazioni pratiche

8.1 Simulazione: decreto ingiuntivo per fornitura non pagata

Scenario: l’azienda Alfa s.r.l. riceve un decreto ingiuntivo dal fornitore Beta per il pagamento di 50.000 euro oltre interessi e spese. Il decreto viene notificato via PEC il 1° ottobre 2025 e contiene la clausola di provvisoria esecuzione. L’azienda ritiene che buona parte delle fatture siano già state saldate e che il credito residuo sia di soli 10.000 euro.

Azioni consigliate:

  1. Calcolo dei termini: il termine di quaranta giorni per opporsi scade il 10 novembre 2025 (essendo il 40° giorno un giorno non festivo). L’azienda deve quindi notificare l’opposizione entro questa data.
  2. Redazione dell’opposizione: nel ricorso l’azienda eccepirà la non debenza di 40.000 euro, allegando prove di pagamento e contestazioni precedentemente inviate al fornitore. Chiederà inoltre la sospensione della provvisoria esecuzione perché l’esecuzione integrale del decreto comporterebbe un grave danno per la liquidità aziendale.
  3. Proposta di mediazione: parallelamente, l’azienda può avviare una trattativa con Beta per trovare un accordo extragiudiziale. Ad esempio, potrebbe proporre il pagamento dei 10.000 euro non contestati e la rinuncia alle spese in cambio della rinuncia all’esecuzione.
  4. Esito possibile: se il giudice accoglie l’istanza di sospensione, la società evita il pignoramento dei conti. Dopo l’istruttoria, il giudice potrà revocare parzialmente il decreto, condannando Alfa al pagamento di 12.000 euro (capitale residuo più interessi legali) e rigettando il surplus. Beta dovrà restituire l’eventuale importo già pignorato oltre la somma accertata.

8.2 Simulazione: opposizione tardiva per notifica irregolare

Scenario: il professionista Carlo riceve un atto di pignoramento presso terzi in data 15 febbraio 2025 per un decreto ingiuntivo notificato nel 2023 tramite raccomandata. Carlo non aveva mai ricevuto la notifica del decreto perché l’indirizzo era errato; l’atto era stato depositato in Comune senza avviso di giacenza.

Azioni consigliate:

  1. Verifica della notifica: Carlo, con l’assistenza dell’avvocato, chiederà copia della relata di notifica: se risulta che l’indirizzo era inesatto o che non è stata inviata la raccomandata informativa, la notifica è nulla.
  2. Proposizione dell’opposizione tardiva: entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (scadenza 25 febbraio 2025) Carlo deposita l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c., chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Dovrà dimostrare che la nullità della notifica gli ha impedito la tempestiva conoscenza del decreto e che la prima notifica non ha prodotto effetti .
  3. Richiesta di sospensione: il giudice, valutata la gravità del vizio e la tempestività dell’opposizione, potrà sospendere l’esecuzione.
  4. Possibile esito: qualora il giudice accerti la nullità della notifica e la fondatezza delle contestazioni di merito (ad esempio fattura mai ricevuta), revoca il decreto ingiuntivo e dichiara inesistente il credito. In caso contrario, se Carlo non prova l’impossibilità di conoscere l’atto, l’opposizione tardiva può essere dichiarata inammissibile.

8.3 Simulazione: società e soci coobbligati

Scenario: la società Gamma snc e i soci Marco e Paola ricevono un decreto ingiuntivo di 100.000 euro emesso in data 1° dicembre 2025 per fornitura di merci. La società propone opposizione contestando la fattura, mentre i soci non propongono alcuna azione.

Effetti:

  1. Responsabilità dei soci: secondo la Cassazione, il decreto emesso in via solidale e incondizionata contro la società e i soci costituisce titolo esecutivo diretto nei confronti dei soci . Il beneficio della preventiva escussione non opera; dunque il creditore potrà pignorare i beni di Marco e Paola nonostante la pendenza dell’opposizione della società.
  2. Consigli operativi: i soci avrebbero dovuto proporre opposizione congiuntamente per eccepire l’inesistenza del debito e tutelarsi. Poiché non lo hanno fatto, le loro posizioni sono distinte: anche un eventuale accoglimento dell’opposizione della società non estenderà i suoi effetti ai soci . Tuttavia i soci possono ancora tentare di definire il debito mediante accordo o rottamazione, se il credito deriva da carichi fiscali.

8.4 Simulazione: definizione agevolata di cartelle esattoriali

Scenario: Lucia riceve un decreto ingiuntivo dall’Agenzia Entrate Riscossione per un debito tributario di 20.000 euro (maggiorato di sanzioni e interessi). Il debito rientra nei carichi affidati tra il 2000 e il 2022.

Soluzione possibile: Lucia può aderire alla rottamazione quater presentando domanda entro il 30 aprile 2025. Supponendo che 15.000 euro rappresentino il capitale e 5.000 euro sanzioni e interessi, Lucia potrà pagare solo i 15.000 euro in un’unica soluzione o in rate fino a 18, ottenendo lo stralcio dei 5.000 euro . Se sceglie di versare in cinque anni, l’importo di ogni rata sarà di circa 833 euro (15.000/18) con lieve maggiorazione per interessi legali. L’adesione estingue il decreto, ma Lucia dovrà comunque chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione del pignoramento in corso.

9. Novità normative 2024‑2025: digitalizzazione e prova scritta

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto in più occasioni per rendere il procedimento monitorio più efficiente e coerente con la digitalizzazione del processo civile. Il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164, emanato in attuazione del PNRR, ha modificato varie disposizioni del codice di procedura civile, tra cui gli articoli 634, 638 e 645, con l’obiettivo di facilitare l’accesso delle imprese al credito e di armonizzare il processo telematico.

9.1 Modifiche all’art. 634 c.p.c. e digitalizzazione della prova

Il correttivo del 2024 è intervenuto sull’art. 634 c.p.c., che disciplina la prova scritta necessaria per ottenere il decreto ingiuntivo. La relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione evidenzia che l’intervento legislativo si è reso necessario per agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti e per allineare la disciplina agli obiettivi del PNRR . In particolare:

  • Viene eliminato il riferimento alle scritture contabili “bollate e vidimate” e viene riconosciuta piena parità probatoria alle scritture contabili tenute con strumenti informatici, purché conformi alla normativa tributaria. La novella elimina quindi la condizione formale della bollatura e della vidimazione, superata dall’abbandono dei registri cartacei .
  • Sono espressamente indicate come prove scritte idonee le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate: il legislatore precisa che le fatture elettroniche costituiscono titolo sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo, analogamente alle fatture cartacee registrate nei libri contabili . Questa innovazione risolve i dubbi interpretativi di alcuni uffici giudiziari che, in mancanza di un esplicito richiamo, negavano l’emissione del decreto basato su fattura elettronica.
  • Restano ovviamente idonei gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti c.c., nonché gli estratti delle scritture contabili previste dalle leggi tributarie, a condizione che siano regolarmente tenute . Anche i contratti, le polizze e le promesse unilaterali continuano a essere prove valide.

L’intervento legislativo conferma quindi che, nell’era digitale, i documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria di quelli analogici. Per i creditori questa modifica rappresenta un’importante semplificazione: non occorre più estrarre gli “estratti bollati” dei registri contabili ma è sufficiente allegare le fatture elettroniche e gli estratti informatici. Per i debitori, invece, questo significa che contestare la validità formale dei documenti è diventato più difficile: la difesa dovrà concentrarsi sulla sostanza del rapporto (inesistenza del credito, pagamenti effettuati, nullità del contratto) piuttosto che su vizi documentali.

9.2 Adeguamento degli articoli 638 e 645 c.p.c. e domicilio digitale

Oltre alla prova scritta, la riforma del 2024 ha aggiornato gli articoli 638 e 645 del codice, recependo la generalizzazione dell’uso della posta elettronica certificata (PEC) e del “domicilio digitale” nel processo civile. Il nuovo art. 638 consente al ricorrente che agisce personalmente di indicare un indirizzo PEC o di eleggere un domicilio digitale speciale nella domanda: questa previsione sostituisce il precedente obbligo di eleggere domicilio nel comune del tribunale e rappresenta un passo avanti verso la smaterializzazione degli atti . L’elezione del domicilio digitale consente di ricevere comunicazioni e notifiche telematiche con piena validità.

Anche l’art. 645 c.p.c. è stato coordinato con il processo telematico. La norma ribadisce che l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice che ha emesso il decreto e che l’ufficiale giudiziario deve dare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto . Tuttavia, la relazione ministeriale precisa che l’avviso può essere trasmesso anche in forma telematica e che la notazione in cancelleria avviene attraverso l’aggiornamento del fascicolo informatico. L’adeguamento a PEC e fascicolo telematico implica per l’avvocato opponente l’obbligo di monitorare costantemente la propria casella PEC e di curare i depositi telematici nel rispetto dei termini: il deposito è perfezionato al momento in cui il documento arriva nella casella PEC della cancelleria, come sottolineato dalla giurisprudenza .

La riforma interviene infine sull’art. 171‑bis c.p.c., già introdotto dal d.lgs. 149/2022, chiarendo la sequenza degli adempimenti preliminari e la possibilità di segnalare alle parti le questioni rilevanti. Per chi propone opposizione a decreto ingiuntivo ciò significa che eventuali vizi (incompetenza, difetti di forma, tardività) possono essere rilevati dal giudice prima della prima udienza, consentendo alle parti di fornire chiarimenti con memorie integrative e riducendo il rischio di nullità del procedimento .

10. Termini di notificazione e inefficacia del decreto

La fase della notificazione riveste un ruolo centrale nel procedimento monitorio. La legge distingue la notificazione del ricorso e del decreto, che determina la pendenza della lite, dalla notificazione successiva del precetto e degli atti esecutivi. Una gestione scorretta dei termini di notificazione può comportare l’inefficacia del decreto o la decadenza dal diritto di proporre opposizione.

10.1 Notificazione del decreto e decorrenza dei termini

L’art. 643 c.p.c. dispone che l’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria e che tali atti devono essere notificati al debitore mediante copia autentica a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. La notificazione per copia determina la pendenza della lite . È quindi indispensabile che il creditore, una volta ottenuto il decreto, richieda la copia autentica e provveda a notificare ricorso e decreto entro il termine di sessanta giorni (ovvero novanta giorni se la notificazione avviene fuori dal territorio nazionale) per evitare l’inefficacia del provvedimento ai sensi dell’art. 644.

Nel caso in cui la notifica sia nulla o viziata ma comunque giuridicamente esistente, il destinatario deve proporre opposizione ordinaria nel termine di quaranta giorni a partire dal perfezionamento della notifica o, in caso di notificazione a mezzo PEC, dal momento in cui il messaggio è messo a disposizione del destinatario. La nullità della notifica può essere sanata con l’opposizione: i vizi infatti si considerano sanati ex tunc una volta proposta la difesa . Se invece la notifica è inesistente (ad esempio perché effettuata oltre il termine massimo o a soggetti privi di legittimazione), il decreto diventa inefficace e il creditore dovrà riproporre la domanda.

10.2 Inefficacia per mancata notificazione nei termini

L’art. 644 c.p.c. stabilisce che il decreto ingiuntivo diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita entro sessanta giorni dalla pronuncia, o entro novanta giorni in caso di notifica fuori dall’Italia . L’inefficacia opera di diritto e priva il provvedimento di ogni valore esecutivo; tuttavia il creditore può riproporre la domanda monitoria senza che intervenga giudicato. La ratio della norma è evitare che il decreto resti sospeso sine die e costringere il creditore a dare tempestiva notizia al debitore. Non è sufficiente, quindi, notificare solo il precetto: la notificazione tardiva del decreto non produce alcun effetto e l’ingiunzione deve essere considerata come mai emessa.

È importante distinguere tra inefficacia per mancata notificazione e opposizione tardiva: la prima discende dall’omissione del creditore e rende il titolo inesistente; la seconda tutela il debitore che non ha avuto conoscenza del provvedimento o che ha ricevuto una notifica irregolare. In questo secondo caso, l’art. 650 c.p.c. consente di proporre opposizione tardiva entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione, dimostrando che l’irregolarità o la forza maggiore ha impedito la tempestiva conoscenza del decreto . Una notifica effettuata oltre il termine di sessanta giorni, ma comunque ricevuta dal debitore, non rende il decreto inefficace se quest’ultimo non propone opposizione: la giurisprudenza afferma che l’inosservanza del termine incide solo sulla validità del provvedimento nei confronti del debitore, il quale può far valere il vizio con l’opposizione ma non comporta l’automatica estinzione del decreto .

10.3 Notifica telematica e obblighi del destinatario

Con l’introduzione della PEC, la notificazione del decreto può avvenire per via telematica. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’eventuale collocazione del messaggio PEC nella cartella “spam” o il suo smarrimento non integrano un caso di forza maggiore: il destinatario è tenuto a controllare regolarmente la casella PEC e a mantenere il servizio funzionante . In caso di problemi tecnici imputabili al fornitore del servizio, il destinatario deve attivarsi per ripristinare la casella; diversamente, la notifica si considera perfezionata con il deposito nella casella PEC.

La stessa relazione della Corte ricorda che la procura alle liti non deve essere notificata insieme al decreto: basta depositarla nel fascicolo; il termine per l’opposizione decorre dalla valida notificazione del ricorso e del decreto . Infine, la notifica telematica si perfeziona nel momento in cui il messaggio è accettato dal sistema di posta certificata: se il termine scade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile .

11. Giurisprudenza recente (2024‑2025)

Le riforme legislative degli ultimi anni sono state accompagnate da una copiosa produzione giurisprudenziale. Le decisioni più recenti della Corte di Cassazione aiutano a chiarire questioni ancora controverse, come la decorrenza dei termini in caso di notificazione nulla, le modalità di proposizione dell’opposizione e la distinzione tra rito ordinario e rito semplificato per i compensi professionali.

11.1 Notifica nulla e rinnovazione (Cass. n. 19814/2025)

Con la sentenza n. 19814/2025 la Cassazione ha affrontato il tema della decorrenza del termine per proporre opposizione quando la prima notifica del decreto sia nulla. La Corte ha sancito che, se la notifica iniziale è nulla e viene successivamente rinnovata, il termine perentorio di quaranta giorni decorre dalla seconda notifica valida, che sana la precedente e costituisce l’unico atto idoneo a far decorrere il termine . La notifica nulla non produce effetti e non mette in mora il debitore; pertanto l’opposizione proposta sulla base di una notifica inesistente deve essere considerata tempestiva se depositata entro quaranta giorni dalla rinnovazione. Questa regola risponde all’esigenza di tutela del diritto di difesa: il debitore deve poter opporsi solo dopo aver ricevuto effettiva conoscenza del provvedimento.

La Corte ha inoltre precisato che la rinnovazione non può limitarsi alla sola intimazione di pagamento: occorre notificare nuovamente il decreto ingiuntivo e non solo il precetto, poiché la notifica del precetto non è sufficiente a far decorrere il termine di opposizione . Nel caso esaminato, la prima notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ma la raccomandata non era stata consegnata; il creditore aveva rinnovato la notifica del decreto insieme al precetto e la Suprema Corte ha ritenuto tempestiva l’opposizione proposta dopo la seconda notifica. Questa pronuncia è significativa perché ribadisce che la rinnovazione sana la nullità della prima notifica e consente al debitore di fruire per intero del termine di quaranta giorni.

11.2 Opposizione ai compensi professionali e rito semplificato (Cass. n. 12905/2025)

La sentenza n. 12905/2025, emanata dalla seconda sezione civile, riguarda la forma di opposizione da adottare quando il decreto ingiuntivo riguarda il pagamento dei compensi professionali di un avvocato. In quel caso l’ingiunzione era fondata su un accordo tariffario che prevedeva la liquidazione dei compensi per attività giudiziali e stragiudiziali. La banca aveva proposto opposizione utilizzando il rito semplificato di cognizione previsto dall’art. 14 del d.lgs. 150/2011, depositando ricorso entro quaranta giorni dalla notifica del decreto. L’avvocato eccepiva la tardività sostenendo che l’opposizione doveva essere proposta con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. perché parte dei compensi riguardavano attività stragiudiziali autonome.

La Corte ha respinto l’eccezione ritenendo che, quando i compensi stragiudiziali sono connessi o complementari alle prestazioni giudiziali (ad esempio negoziazioni stragiudiziali funzionali alla causa), l’opponente può avvalersi del rito semplificato e il termine di quaranta giorni va calcolato con riferimento alla data di deposito del ricorso, non alla notificazione della citazione . La decisione sottolinea che, una volta scelto il rito semplificato (anche erroneamente), la tempestività va valutata secondo le regole del rito scelto. Solo nel caso in cui i compensi siano del tutto scollegati dalle attività giudiziali sarà necessario proporre opposizione con atto di citazione ai sensi dell’art. 645 e notificare il ricorso entro quaranta giorni .

La sentenza offre un’importante guida operativa: prima di impugnare un decreto relativo a compensi professionali occorre verificare se l’attività contestata sia accessoria al processo o totalmente indipendente. In caso di dubbio, è opportuno depositare sia il ricorso semplificato sia, in via gradata, l’atto di citazione, per evitare eccezioni di tardività.

11.3 Altre massime rilevanti

Nella Rassegna della Cassazione per l’anno 2025 sono raccolte numerose decisioni che riguardano il processo monitorio. Alcuni principi meritano di essere evidenziati:

  • Gestione della PEC: non integra forza maggiore la circostanza che il messaggio PEC finisca nella cartella spam o venga cancellato; il destinatario deve controllare la casella e assicurarsi che sia funzionante . Pertanto, chi riceve il decreto per via telematica non può invocare la disfunzione della PEC per giustificare l’opposizione tardiva.
  • Procura alle liti e notifica del decreto: la procura non deve essere notificata al debitore insieme al ricorso e al decreto; è sufficiente depositarla nel fascicolo telematico. Il termine per l’opposizione decorre dalla notifica del ricorso e del decreto, non dalla procura .
  • Perfezionamento del deposito telematico: la giurisprudenza conferma che il deposito dell’atto tramite PEC si perfeziona nel momento in cui il messaggio è accettato dal sistema. Se la scadenza del termine cade in un giorno festivo o durante la sospensione feriale, il termine è prorogato al primo giorno utile .

Questi arresti giurisprudenziali rafforzano l’idea che la digitalizzazione del processo non attenua la responsabilità delle parti: anzi impone maggiore diligenza nell’uso degli strumenti telematici e nella scelta del rito.

12. Approfondimento sulle procedure di sovraindebitamento

La difesa del debitore non si esaurisce con l’opposizione giudiziale. In presenza di un sovraindebitamento strutturale o di più debiti insoluti, il ricorso agli strumenti di composizione della crisi previsti dalla Legge 3/2012 può rappresentare una via d’uscita. La legge, come modificata dal Codice della Crisi d’Impresa, permette a consumatori, professionisti e imprenditori non assoggettabili a fallimento di proporre ai creditori un piano di rientro o un accordo che consenta l’esdebitazione.

12.1 Finalità e definizioni

L’art. 6 della Legge 3/2012 chiarisce che l’obiettivo delle procedure di composizione è porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento non soggette a procedure concorsuali diverse; il legislatore intende consentire al debitore di concludere un accordo con i creditori o di proporre un piano del consumatore sotto il controllo del tribunale . La norma definisce sovraindebitamento come lo squilibrio perdurante tra obbligazioni e patrimonio liquidabile che determina la difficoltà di adempiere regolarmente, e consumatore la persona fisica che assume obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale .

12.2 Requisiti e contenuto del piano

Per accedere alla procedura il debitore deve presentare una domanda all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) indicando i propri beni, redditi, spese, obbligazioni e creditori, e depositare la documentazione necessaria. L’OCC assiste il debitore nella predisposizione del piano o dell’accordo, verifica la veridicità delle informazioni e redige una relazione. Il piano deve indicare le modalità e i tempi con cui il debitore intende soddisfare i creditori e può prevedere ogni forma di ristrutturazione, compreso l’utilizzo di risorse future, l’intervento di terzi, la cessione di beni o crediti e la moratoria fino a un anno per i creditori muniti di privilegio . Le proposte possono anche prevedere la vendita di immobili o la rinegoziazione di mutui; l’accordo è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi e omologato dal tribunale, mentre il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori ma deve essere ritenuto fattibile e meritevole dal giudice.

12.3 Interazione con il decreto ingiuntivo e i carichi fiscali

La procedura di sovraindebitamento può essere avviata anche se è pendente un decreto ingiuntivo o se sono in corso esecuzioni. Con il deposito dell’istanza e la nomina dell’OCC scatta un divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del debitore (salvo autorizzazione del giudice), analogo a quanto avviene nelle procedure concorsuali. Ciò consente di bloccare pignoramenti, fermi e ipoteche derivanti da decreti ingiuntivi e di trattare tutti i creditori in sede concorsuale. Se il debito riguarda carichi fiscali e contributivi rientranti nelle definizioni agevolate, il piano può prevedere l’adesione alla rottamazione o al saldo e stralcio ex legge di bilancio, coordinando le rate con quelle dell’accordo. In presenza di beni gravati da ipoteca o pegno il piano può proporre una moratoria o la sostituzione della garanzia; per le micro-imprese è possibile accedere alla composizione negoziata della crisi introdotta dal d.lgs. 118/2021, con l’assistenza di un esperto negoziatore.

13. FAQ aggiuntive

Nel corso della stesura di questo articolo sono emerse ulteriori domande poste con frequenza da debitori e imprenditori. Di seguito si riportano alcune risposte sintetiche a quesiti pratici non affrontati nelle FAQ precedenti.

  1. Qual è la differenza tra l’opposizione con atto di citazione e quella con ricorso?
    L’atto di citazione, previsto dall’art. 645 c.p.c., è la forma ordinaria per proporre opposizione e richiede la notificazione al creditore entro quaranta giorni dalla notifica del decreto. Il ricorso può essere utilizzato solo nei casi previsti dal d.lgs. 150/2011 (ad esempio per i compensi professionali) e comporta l’iscrizione a ruolo mediante deposito telematico; il termine di quaranta giorni decorre dalla data di deposito .
  2. Posso notificare l’opposizione tramite PEC?
    Sì. La notifica telematica dell’atto di citazione è valida se effettuata alla casella PEC del creditore o del suo difensore risultante dai registri pubblici. La notifica si considera perfezionata quando il messaggio è accettato e viene generata la ricevuta di avvenuta consegna .
  3. Cosa succede se il creditore notifica il decreto oltre il termine di sessanta giorni ma io non mi oppongo?
    La notificazione tardiva non determina di per sé l’inefficacia del decreto: è un vizio relativo che deve essere fatto valere dal debitore con l’opposizione. In assenza di opposizione, il decreto diventa esecutivo e può essere posto a base dell’esecuzione .
  4. Il termine per l’opposizione decorre dalla notifica del precetto?
    No. Il termine decorre dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo. La notifica del precetto serve solo a intimare il pagamento e ad avviare l’esecuzione: non può sostituire la notifica del decreto .
  5. Come posso sapere se la notifica del decreto è valida?
    La notifica è valida se avviene presso la residenza, il domicilio o la sede legale del debitore secondo le regole degli artt. 137 e seguenti c.p.c., o presso la PEC risultante dai registri pubblici. La mancanza della relata, l’erronea intestazione o l’indirizzo errato possono rendere la notifica nulla e aprire la strada all’opposizione tardiva.
  6. Devo allegare la procura alle liti all’atto di citazione?
    No. La procura deve essere depositata nel fascicolo telematico ma non deve essere notificata insieme al ricorso e al decreto. Il termine per l’opposizione decorre dalla notifica di questi ultimi .
  7. Se ricevo il decreto tramite PEC e finisce nello spam posso oppormi oltre il termine?
    No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la gestione della PEC è responsabilità del destinatario: l’eventuale arrivo del messaggio nella cartella spam non integra un caso di forza maggiore . Pertanto il termine decorre ugualmente dalla data di consegna del messaggio.
  8. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione se presento un ricorso in sovraindebitamento?
    Sì. Con il deposito dell’istanza di sovraindebitamento e la nomina dell’OCC, il giudice può sospendere le procedure esecutive in corso e impedire l’inizio di nuovi pignoramenti. Tuttavia è necessario dimostrare la fattibilità del piano e la serietà della proposta.
  9. In che modo la fattura elettronica incide sulla prova del credito?
    La fattura elettronica inviata tramite il Sistema di Interscambio costituisce prova scritta idonea per ottenere un decreto ingiuntivo . Non è più necessario presentare l’estratto bollato dei registri contabili, ma è opportuno conservare le ricevute di invio e accettazione.
  10. Quali sono i rimedi se il giudice rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo?
    Il rigetto della domanda monitoria non è impugnabile con reclamo; il creditore può però riproporre la domanda in via ordinaria citando l’obbligato in giudizio e provando il proprio credito secondo le regole della cognizione piena. In alternativa può presentare un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo se dispone di prove più complete.

Conclusione

Opporsi a un decreto ingiuntivo è un’operazione complessa che richiede una perfetta conoscenza della normativa processuale e una strategia difensiva personalizzata. Come abbiamo visto, il decreto ingiuntivo si fonda sul presupposto che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sia supportato da prova scritta . Il debitore dispone di un termine ristretto per reagire e deve far valere tutte le eccezioni sia processuali sia sostanziali nel primo atto . La mancata opposizione rende il decreto definitivo e gli effetti si estendono anche ai coobbligati, che non potranno più invocare il beneficio della preventiva escussione .

Le giuste strategie comprendono la richiesta di sospensione dell’esecuzione, la contestazione documentale del credito, l’uso prudente delle modifiche alla domanda ammesse dalla riforma Cartabia e, quando opportuno, il ricorso all’opposizione tardiva. Oltre alla difesa giudiziale, il legislatore offre strumenti alternativi come la rottamazione quater, la definizione agevolata delle liti tributarie, i piani del consumatore e la composizione negoziata della crisi d’impresa. Questi strumenti consentono di ridurre o ristrutturare il debito, ma richiedono competenze specialistiche e una valutazione accurata della convenienza.

Alla luce di quanto illustrato, il messaggio più importante è agire tempestivamente. Non aspettare che inizino le procedure di pignoramento: appena ricevi un decreto ingiuntivo, contatta un professionista qualificato per analizzare la tua posizione e scegliere la strategia più efficace.

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