Fallimento personale dell’imprenditore: come evitarlo e ripartire

Introduzione

La crisi personale dell’imprenditore è un fenomeno che, soprattutto negli ultimi anni, ha coinvolto migliaia di lavoratori autonomi, titolari di piccole e medie imprese e professionisti. Il passaggio dal benessere alla sofferenza finanziaria può essere repentino: una caduta del fatturato, l’aumento dei costi, l’impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti o la perdita di un cliente strategico possono innescare una catena di insolvenze che trascina con sé il patrimonio personale e quello dell’azienda. In assenza di un adeguato supporto giuridico e fiscale, l’imprenditore rischia di vedersi notificare istanze di liquidazione giudiziale (il «nuovo fallimento»), iscrizioni ipotecarie, pignoramenti, fermi amministrativi o cartelle esattoriali.

Affrontare la crisi non significa arrendersi al fallimento. Il legislatore ha predisposto numerosi strumenti per prevenire la dichiarazione di insolvenza, ristrutturare i debiti o ottenere una liberazione parziale o totale dalle obbligazioni residue. Oltre alla composizione negoziata della crisi e ai piani di ristrutturazione, l’ordinamento prevede esdebitazioni, accordi con i creditori, concordati minori, piani del consumatore, liquidazioni controllate e procedure semplificate per chi non possiede alcuna utilità: sono strumenti complessi ma estremamente efficaci se attivati nei tempi e modi corretti.

Questa guida, redatta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, ha l’obiettivo di illustrare le tutele disponibili per l’imprenditore sovraindebitato. L’avvocato Monardo è un cassazionista. È inoltre Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che gli consente di assistere l’imprenditore in procedimenti di composizione negoziata, piani di ristrutturazione e transazione fiscale. Il suo team interviene in ogni fase della crisi: analisi degli atti, formulazione dei ricorsi, sospensione delle esecuzioni, negoziazione con istituti di credito e Agenzia delle Entrate, predisposizione di piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Questa guida è pensata dal punto di vista del debitore e mira a fornire strumenti concreti e immediatamente applicabili. Al termine di ogni sezione troverai tabelle riepilogative, domande frequenti, simulazioni numeriche e consigli pratici. Le fonti normative e giurisprudenziali citate sono tratte da leggi italiane vigenti (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII, D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), sentenze della Corte di Cassazione, decreti legislativi e circolari dell’Agenzia delle Entrate. Il testo è aggiornato a dicembre 2025 e tiene conto delle ultime riforme e pronunce.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Evoluzione storica: dal fallimento alla liquidazione giudiziale

Il fallimento, storicamente regolato dal R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), è stato sostituito dal procedimento di liquidazione giudiziale disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La riforma – attuata con il D.Lgs. 14/2019 e modificata dai decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024) – mira a superare la connotazione punitiva del termine “fallimento” e ad armonizzare la disciplina con la Direttiva UE 2019/1023 (Direttiva Insolvency). L’obiettivo è incentivare le procedure di risanamento, riducendo la durata delle procedure liquidatorie e favorendo la riemersione del debitore onesto.

La disciplina transitoria prevede che le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restino soggette alla Legge Fallimentare, mentre tutte le domande depositate dopo tale data sono regolate dal CCII. La Cassazione ha ribadito che per le richieste di esdebitazione presentate dopo l’entrata in vigore del codice ma riferite a fallimenti dichiarati in precedenza continua ad applicarsi la normativa fallimentare .

Ambito soggettivo e definizioni

Il Codice definisce crisi, insolvenza e sovraindebitamento. Secondo l’art. 2 CCII, la crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza; l’insolvenza è l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni; il sovraindebitamento è il permanente squilibrio tra debiti e patrimonio del consumatore o del professionista tale da non poter essere soddisfatto mediante le normali procedure esecutive . Gli imprenditori agricoli e le imprese che rientrano nei parametri dimensionali delle imprese minori (attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 €, ricavi lordi ≤ 200.000 €, debiti ≤ 500.000 €) sono escluse dalla liquidazione giudiziale . Per queste realtà rimangono disponibili procedure di composizione da sovraindebitamento o, se operative, la composizione negoziata.

Presupposti di apertura della liquidazione giudiziale

L’art. 121 CCII richiede che il tribunale accerti lo stato di insolvenza dell’imprenditore su ricorso di un creditore, del pubblico ministero o dello stesso debitore. L’art. 49 stabilisce che il tribunale, verificate le condizioni e definite eventuali domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi, dichiari con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale . La sentenza deve contenere:

  • la nomina del giudice delegato e del curatore;
  • l’ordine al debitore di depositare entro tre giorni bilanci, libri contabili, dichiarazioni fiscali e l’elenco dei creditori ;
  • la fissazione della data dell’udienza per l’esame dello stato passivo entro 120 giorni (o 150 in caso di particolare complessità) ;
  • il termine perentorio di almeno 30 giorni prima dell’udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ;
  • l’autorizzazione al curatore ad accedere a banche dati fiscali e finanziarie, a estrarre copie e a acquisire elenchi di clienti e fornitori ;
  • l’indicazione che la sentenza produce effetti verso i terzi dalla pubblicazione nel Registro delle imprese ;
  • una clausola di esclusione se i debiti scaduti non superano 30.000 € .

Se il tribunale respinge la domanda di apertura, provvede con decreto motivato. Contro il provvedimento che rigetta la domanda è ammesso reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni; la corte decide in camera di consiglio e, se accoglie il reclamo, dichiara l’apertura della procedura . La decisione della corte d’appello non è ricorribile in Cassazione, salvo specifici profili di legittimità .

Condizioni ostative per i consumatori

Per i consumatori sovraindebitati, l’art. 69 CCII preclude l’accesso alla procedura di ristrutturazione se il soggetto è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, ha ottenuto l’esdebitazione per due volte o ha generato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode . Ai creditori che hanno contribuito colpevolmente al sovraindebitamento è vietato opporsi o reclamare in sede di omologa, impedendo comportamenti opportunistici .

Esdebitazione nella liquidazione giudiziale

Il CCII prevede due ipotesi di esdebitazione, cioè di liberazione dai debiti residui dopo la chiusura della procedura: la esdebitazione di diritto (art. 282) e la esdebitazione per il debitore incapiente (art. 283). La prima si verifica automaticamente alla chiusura della liquidazione giudiziale o tre anni dopo la sua apertura; presuppone che il debitore non sia stato condannato per bancarotta o altri reati patrimoniali e non abbia causato l’insolvenza con dolo o colpa grave . L’art. 280 elenca altresì le condizioni generali: il debitore non deve aver beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, non deve aver compiuto atti in frode e deve aver collaborato correttamente nella procedura . La Cassazione ha precisato che la scarsa soddisfazione dei creditori non può di per sé impedire l’esdebitazione se non sono dimostrati comportamenti fraudolenti .

L’art. 283 disciplina un’innovazione rilevante: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Il debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità presente o futura (nemmeno dopo la liquidazione), può ottenere la liberazione per una sola volta . Il beneficio è revocabile se, nei tre anni successivi al decreto, emergono utilità che consentano il pagamento dei creditori . La domanda deve essere presentata tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC) e corredata da elenco dei creditori, atti compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi, indicazione di stipendi e entrate e relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza del debitore . Il giudice decide con decreto e può revocare l’esdebitazione se emergono utilità o comportamenti fraudolenti .

Sentenze di Cassazione rilevanti (2024‑2025)

La giurisprudenza ha fornito numerosi chiarimenti interpretativi riguardo al CCII e all’esdebitazione. Di seguito le decisioni più significative per l’imprenditore sovraindebitato:

  • Ordinanza Cass. n. 14835/2025 – La Corte ha stabilito che, se la liquidazione è stata dichiarata con la legge fallimentare e la richiesta di esdebitazione è presentata dopo l’entrata in vigore del CCII, continua ad applicarsi la disciplina previgente. L’art. 390 CCII non incide su procedure in corso .
  • Sentenza Cass. n. 28505/2024 – I giudici hanno escluso che il semplice fatto di non aver ottenuto un soddisfacimento rilevante dei creditori possa impedire l’esdebitazione; occorre dimostrare atti di frode o comportamenti ostativi .
  • Ordinanza Cass. n. 24247/2025 – Se la liquidazione è stata aperta secondo la vecchia legge, anche la richiesta di estensione del fallimento ai soci (art. 147 L.F.) presentata dopo l’entrata in vigore del CCII rimane regolata dalla legge fallimentare .
  • Ordinanza Cass. n. 11296/2025 – Per proporre un’azione revocatoria il curatore deve provare l’ammontare del credito, l’esistenza dei creditori al momento dell’atto impugnato e che tale atto abbia reso più difficile la riscossione; non è sufficiente la mera diminuzione del patrimonio .
  • Tribunale di Gela, decreto 23/09/2025 – Ha stabilito che l’esdebitazione del debitore incapiente è alternativa alla liquidazione controllata solo quando le utilità disponibili (ad esempio redditi minimi) coprono appena le spese della procedura, in modo che ai creditori non resti nulla .
  • Cass. ord. 3634/2025 (composizione negoziata) – La pendenza di misure protettive non sospende di per sé il procedimento di liquidazione giudiziale; eventuali vizi formali devono essere eccepiti tempestivamente .
  • Massimario Cassazione 30/01/2025 – La presentazione della domanda di composizione negoziata è neutra e non giustifica la revoca automatica dei fidi bancari. Le banche devono motivare l’eventuale sospensione degli affidamenti .

Oltre a queste massime, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito il principio di ragionevole durata delle procedure concorsuali. La Corte costituzionale, con sentenza 152/2019, ha affermato che l’esdebitazione risponde al valore costituzionale del reinserimento sociale e professionale del debitore onesto e meritevole. Tali principi permeano l’intero CCII.

Procedura dopo la notifica dell’atto: guida passo per passo

Ricevere un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale o una notifica di istanza di fallimento è un momento critico. Agire rapidamente è essenziale per tutelare i propri diritti. Di seguito una sequenza dettagliata degli adempimenti e dei termini da rispettare.

1. Lettura e verifica dell’istanza

Appena ricevuto l’atto, occorre verificarne la regolarità: l’istanza deve contenere l’indicazione del tribunale competente, le generalità del creditore proponente, l’esposizione dei fatti da cui si ricava l’insolvenza, la prova della legittimazione (titolo esecutivo, estratto conto) e l’indicazione della data dell’udienza prefallimentare. Nel caso di notifica irregolare o carenza dei presupposti (credito contestato, importo sotto soglia), è possibile sollevare eccezioni preliminari. La Cassazione richiede che eventuali nullità siano dedotte nei gradi di merito, pena decadenza .

2. Raccolta della documentazione contabile

Il tribunale, con la sentenza di apertura, ordina al debitore il deposito entro tre giorni di bilanci, scritture contabili, dichiarazioni fiscali e l’elenco dei creditori con l’indicazione del loro domicilio digitale . È essenziale predisporre tali documenti fin dalla ricezione dell’istanza, anche se la procedura non è ancora aperta. Un deposito incompleto può essere considerato comportamento non collaborativo e ostativo all’esdebitazione . Inoltre, predisporre un bilancio aggiornato consente di valutare alternative di risanamento.

3. Redazione del ricorso difensivo

L’imprenditore può presentare un ricorso difensivo per contestare lo stato di insolvenza o per dimostrare la propria qualifica di impresa minore o agricola. È possibile dimostrare che i parametri di attivo patrimoniale, ricavi e debiti rientrano nelle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII . In questo caso, la liquidazione giudiziale non è applicabile e ci si deve rivolgere a procedure da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata).

Se il ricorso è fondato su debiti fiscali contestati o cartelle esattoriali non ancora definitive, è opportuno impugnare gli atti dinanzi alle commissioni tributarie, chiedendo la sospensione della procedura concorsuale in attesa della decisione. La presenza di un contenzioso pendente può giustificare la sospensione dell’istruttoria.

4. Avvio di una procedura alternativa prima della sentenza

Il CCII privilegia gli strumenti di regolazione della crisi che consentono la continuità aziendale. Prima che il tribunale dichiari l’apertura della liquidazione giudiziale, l’imprenditore può presentare domanda di accesso a uno dei seguenti strumenti:

  1. Composizione negoziata: introdotta dal D.L. 118/2021 e regolata dagli artt. 12‑25‑sexies CCII, consente di richiedere la nomina di un esperto indipendente che assista l’imprenditore nelle trattative con i creditori. La riforma del 2024 ha esteso l’accesso anche alle imprese già insolventi che possono essere risanate . La nomina dell’esperto comporta misure protettive e la sospensione delle azioni esecutive per la durata delle trattative; tuttavia la Cassazione ha chiarito che la semplice presentazione della domanda non sospende il procedimento di fallimento .
  2. Concordato preventivo in continuità: strumento che permette di proseguire l’attività d’impresa presentando ai creditori un piano di risanamento. Dopo la riforma 2024, la proposta può prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari; se l’Agenzia delle Entrate non risponde entro 90 giorni o vota negativamente, il tribunale può imporre la transazione fiscale (cram down) se la proposta è più conveniente della liquidazione .
  3. Accordi di ristrutturazione dei debiti: possono essere ad efficacia estesa (coinvolgono la maggioranza dei creditori) o individuali. La transazione fiscale è stata rivista dal D.Lgs. 136/2024: le autorità fiscali devono pronunciarsi entro 90 giorni, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il loro consenso se vengono soddisfatti almeno il 50 % di ciascun ente pubblico o il 60 % nel caso in cui i creditori pubblici rappresentino meno del 25 % del totale . La riforma trasferisce la competenza alle direzioni regionali e prevede che il silenzio della pubblica amministrazione equivalga a diniego .
  4. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies CCII): possibile al termine della composizione negoziata quando le trattative falliscono. Questo strumento consente la liquidazione rapida del patrimonio con riduzione di tempi e costi; l’approvazione è concessa se il piano assicura il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

La tempestiva presentazione di uno di questi strumenti può sospendere o ritardare la decisione sulla liquidazione giudiziale. È quindi fondamentale esaminare la fattibilità del risanamento fin dalle prime fasi.

5. Effetti della sentenza di apertura

La sentenza di apertura produce effetti immediati:

  • Spossessamento: l’imprenditore perde la disponibilità dei beni; l’amministrazione è assunta dal curatore, nominato dal tribunale. Il curatore prende in consegna i beni, redige l’inventario, notifica ai creditori l’avvio della procedura e la data dell’udienza per l’esame del passivo . Egli elabora il progetto di stato passivo e lo sottopone al giudice delegato .
  • Blocco delle azioni individuali: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore; devono insinuarsi al passivo entro il termine fissato. Le domande tardive sono ammesse solo in presenza di giustificato motivo.
  • Interessi: si sospende il decorso degli interessi convenzionali e legali sui debiti chirografari. Continuano a maturare solo gli interessi assistiti da privilegio o titolo ipotecario.
  • Contratti pendenti: il curatore può sciogliere o proseguire i contratti in essere (locazioni, forniture) se la prosecuzione è vantaggiosa per la procedura. Per i contratti di lavoro, la legge prevede tutele speciali e la prosecuzione richiede l’autorizzazione del giudice.
  • Responsabilità degli amministratori e dei soci: per le società di capitali è possibile estendere la liquidazione ai soci illimitatamente responsabili; per gli amministratori che abbiano concorso al dissesto sono previste azioni di responsabilità. La Cassazione ha affermato che anche le richieste di estensione della procedura presentate dopo l’entrata in vigore del CCII sono soggette alla legge precedente se la procedura originaria è stata aperta prima .

6. Esame dello stato passivo e riparto

L’udienza per l’esame del passivo si svolge entro 120 giorni dalla sentenza (150 in caso di complessità) . I creditori devono presentare domanda di ammissione almeno 30 giorni prima; in mancanza, la domanda sarà considerata tardiva. Il giudice delegato esamina le domande, decide sulle ammissioni e redige il decreto di esecutività. Successivamente il curatore predispone il programma di liquidazione e i piani di riparto: in questa fase è possibile proporre concordati di chiusura con transazione fiscale o accordi di ristrutturazione, finalizzati alla conclusione anticipata della procedura.

7. Chiusura della procedura e esdebitazione

La liquidazione si chiude quando il patrimonio è stato interamente liquidato e ripartito o quando l’attivo risulta insufficiente a soddisfare le spese. A tale punto il debitore può chiedere l’esdebitazione: se la procedura è stata gestita correttamente e non ci sono condanne penali o atti in frode, l’esdebitazione opera automaticamente ai sensi dell’art. 282 . In alternativa, se il debitore è incapiente, può chiedere l’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 .

Difese e strategie legali

Affrontare una procedura di liquidazione o un sovraindebitamento richiede un’attenta valutazione strategica. La scelta tra difesa nel merito, transazione, rateizzazione o ricorso a strumenti concorsuali deve essere calibrata sulla situazione economica dell’imprenditore, sul tipo di debito (fiscale, bancario, fornitori) e sulla prospettiva di risanamento dell’impresa.

Contestare l’istanza e dimostrare la non fallibilità

È possibile opporsi all’istanza di liquidazione dimostrando che:

  1. L’impresa è minore: se i parametri di attivo, ricavi e debiti rientrano nelle soglie dell’art. 2 CCII, la liquidazione giudiziale non è ammissibile . Questa difesa è frequente per artigiani, professionisti e piccole attività.
  2. Lo stato di insolvenza non sussiste: occorre provare la continuità aziendale, la capacità di far fronte alle obbligazioni e la momentaneità della crisi. È utile produrre un piano industriale, bilanci previsionali, contratti in corso e attestazioni di supporto bancario.
  3. Notifica irregolare: se l’istanza non è stata notificata correttamente, si può eccepire la nullità. La Cassazione ha ribadito che eventuali eccezioni devono essere sollevate tempestivamente .
  4. Prescrizione o inesistenza del credito: nel caso di istanze promosse su debiti prescritti o contestati (es. cartelle esattoriali annullabili), l’imprenditore può impugnare il credito davanti alla giurisdizione competente. La contestazione del debito sospende o rende improcedibile la liquidazione se incide sull’esistenza dell’insolvenza.

Sospendere o ridurre le pretese dei creditori

Se l’istanza di liquidazione si fonda su debiti fiscali, contributivi o bancari, l’imprenditore può sfruttare strumenti di definizione agevolata o rateizzazione per ridurre la posizione debitoria e dimostrare la capacità di pagamento:

  • Rottamazione e definizioni agevolate: la legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la “rottamazione-quater” delle cartelle esattoriali, consentendo di estinguere i ruoli affidati all’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2022 con il pagamento delle sole imposte e una riduzione delle sanzioni. Il Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto dal beneficio: è possibile presentare domanda entro il 30 aprile 2025, ricevere l’importo dovuto entro il 30 giugno e pagare entro il 31 luglio 2025 (con opzione per 10 rate trimestrali fino al 2027) . L’accesso alla rottamazione riduce sensibilmente l’importo dovuto e consente di escludere la cartella dal passivo.
  • Rateizzazione fino a 120 rate: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente la rateizzazione dei debiti fino a 72 o 120 rate in presenza di temporanee difficoltà. Il pagamento rateale, se regolare, evita l’iscrizione di fermi o ipoteche e dimostra l’intenzione di adempiere.
  • Sospensioni e contenziosi tributari: la presentazione di un ricorso dinanzi alla commissione tributaria blocca la riscossione fino alla pronuncia sulla sospensiva; se la controversia riguarda l’esistenza stessa del credito, la liquidazione giudiziale potrebbe essere rinviata.

Utilizzare gli strumenti di composizione della crisi

  1. Composizione negoziata – L’esperto negoziatore aiuta l’imprenditore a redigere un piano di risanamento e a condurre le trattative con i creditori. Durante la procedura, l’imprenditore può richiedere la sospensione delle azioni esecutive e l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili. La normativa prevede che la domanda sia presentata sulla piattaforma telematica e contenga un test pratico di risanabilità e la lista di controllo della situazione economica . Il successo della trattativa dipende dalla credibilità del piano e dalla disponibilità dei creditori ad accettare un’eventuale falcidia. In caso di esito negativo, è possibile accedere al concordato semplificato (art. 25‑sexies).
  2. Concordato preventivo con transazione fiscale – L’imprenditore formula una proposta ai creditori e all’Agenzia delle Entrate prevedendo la falcidia e la dilazione del debito tributario. Il D.Lgs. 136/2024 consente al tribunale di omologare il concordato nonostante il voto negativo del Fisco, se la proposta offre alla pubblica amministrazione un pagamento maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale . È un poderoso strumento per ridurre il carico fiscale mantenendo l’attività.
  3. Accordi di ristrutturazione – Possono essere “puri” (con il 60 % dei creditori) o “ad efficacia estesa” (con adesione di almeno 30 % dei creditori). La transazione fiscale rientra negli accordi ed è regolata dall’art. 63 CCII modificato: il tribunale può imporre la transazione se sono rispettati i requisiti di convenienza, ossia che l’offerta non sia inferiore a quanto i creditori pubblici otterrebbero in caso di liquidazione . La procedura è rapida e non richiede il voto di tutti i creditori.
  4. Piani del consumatore e accordi di composizione per non imprenditori – Sono riservati a persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale e prevedono la ristrutturazione dei debiti con durata massima di 5 anni. Possono includere anche debiti fiscali e contributivi e prevedono la falcidia senza l’obbligo di soddisfare tutti i creditori. L’accesso a questi piani è precluso all’imprenditore cancellato dal Registro imprese da oltre un anno .
  5. Liquidazione controllata – È la procedura concorsuale per i debitori civili o imprenditori minori. A differenza della liquidazione giudiziale, può essere attivata dallo stesso debitore e prevede un giudizio semplificato con tempi ridotti. Al termine è prevista l’esdebitazione, salvo comportamenti fraudolenti.

Difese nelle azioni revocatorie e responsabilità degli amministratori

Il curatore può esercitare azioni revocatorie per recuperare beni o somme distratti prima della liquidazione. Per evitare la revoca, occorre dimostrare che:

  1. Assenza di dolo o frode – È necessario provare che le operazioni contestate erano nell’interesse della società e che non riducevano la garanzia generica per i creditori.
  2. Eventus damni mancante – La Cassazione n. 11296/2025 ha chiarito che la revocatoria richiede la prova di tre elementi: il credito, l’esistenza delle ragioni creditorie al momento dell’atto e la diminuzione del patrimonio che rende più difficile la riscossione . Se manca l’effettivo pregiudizio, l’azione va respinta.
  3. Termine di decadenza – Le azioni revocatorie devono essere esercitate entro 5 anni dalla data dell’atto; decorsi i termini, il bene resta definitivamente acquisito al terzo acquirente.

Gli amministratori e i soci illimitatamente responsabili rischiano azioni risarcitorie per aver aggravato la crisi. È quindi fondamentale dimostrare di aver adottato condotte diligenti e misure tempestive per prevenire la liquidazione.

Strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale

Rottamazione e definizione agevolata dei debiti fiscali

L’imprenditore sovraindebitato può aderire a strumenti di definizione agevolata che consentono di estinguere debiti fiscali e contributivi con un forte abbattimento di interessi e sanzioni. La rottamazione-quater (Legge n. 197/2022) è stata riaperta nel 2025 dal Milleproroghe: i contribuenti che erano decaduti dai pagamenti possono presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e ottenere l’importo dovuto dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2025; il pagamento può essere effettuato in una soluzione unica entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate trimestrali fino al 30 novembre 2027 . L’adesione estingue i carichi, impedisce l’iscrizione di ipoteche e fermi e migliora la posizione nell’eventuale procedura concorsuale.

Altre misure di definizione agevolata comprendono:

StrumentoCaratteristiche principaliNormativa di riferimento
Saldo e stralcioPermette di pagare solo una percentuale delle somme dovute (capitale, senza interessi e sanzioni). Riservato a contribuenti con ISEE ≤ 20.000 € o con attività cessata.Legge n. 145/2018; proroghe nelle leggi di Bilancio successive.
Definizione controversie tributarieConsente di chiudere i contenziosi pendenti con l’Agenzia delle Entrate pagando una percentuale che varia in base al grado di giudizio.D.L. 34/2019 e successive norme transitorie.
Ravvedimento operosoRiduce le sanzioni amministrative per imposte non pagate se il contribuente si ravvede spontaneamente pagando il tributo e gli interessi.Art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Rateizzazione fino a 120 ratePermette di dilazionare i debiti fiscali fino a 120 rate mensili (10 anni) con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Art. 19 D.P.R. 602/1973, modificato da Legge 145/2018.

Piani del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata

Per gli imprenditori che hanno cessato l’attività o per i professionisti con debiti personali, il CCII prevede la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73), l’accordo di ristrutturazione con i creditori (artt. 57‑66) e la liquidazione controllata (artt. 268‑277). Questi strumenti consentono di ottenere la cancellazione dei debiti con piani di durata limitata (fino a 5 anni), senza la perdita totale del patrimonio. Tuttavia, l’art. 33 CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato o accordo presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese; la giurisprudenza esclude che l’ex imprenditore possa accedere ai piani del consumatore .

Per i consumatori, è fondamentale verificare le condizioni ostative dell’art. 69, come la presenza di precedenti esdebitazioni o la responsabilità per frode . I piani del consumatore richiedono una relazione dell’OCC e l’approvazione del giudice; se il debitore rispetta il piano, al termine ottiene l’esdebitazione.

Esdebitazione del debitore incapiente

Come già illustrato, l’art. 283 CCII introduce la possibilità per il debitore totalmente incapiente di ottenere l’esdebitazione senza avviare la liquidazione controllata . Questo istituto offre un «fresh start» ai soggetti meritevoli che non possono offrire alcuna utilità ai creditori. Si applica solo una volta nella vita e prevede che l’OCC controlli eventuali utilità sopravvenute per tre anni. È una soluzione estrema, ma in molti casi rappresenta l’unica via d’uscita.

Composizione negoziata e transazione fiscale

La composizione negoziata (artt. 12‑25‑sexies CCII) consente all’imprenditore di avviare una trattativa assistita da un esperto. Il legislatore europeo e nazionale la considera la prima scelta per affrontare le crisi: la Direttiva Insolvency richiede procedure preventive efficaci e proporzionate e incentiva la conservazione dei posti di lavoro . Il D.Lgs. 136/2024 ha chiarito che l’accesso è consentito anche alle imprese in stato di insolvenza con ragionevoli prospettive di risanamento .

La transazione fiscale è l’accordo con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali per ridurre e dilazionare i debiti. Le riforme del 2024 hanno introdotto un cram down fiscale: il tribunale può omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione anche in assenza di adesione del Fisco se la proposta è più conveniente della liquidazione e rispetta determinate soglie di soddisfacimento (almeno il 50 % di ciascun ente pubblico o il 60 % se i creditori pubblici sono minoritari) . Questa innovazione riduce il potere di veto dell’erario e rende più accessibili i piani di ristrutturazione.

Finanziamenti e strumenti di supporto all’impresa in crisi

Il legislatore ha previsto la possibilità di erogare finanziamenti prededucibili durante le procedure concorsuali. Legge 3/2012, modificata dal D.Lgs. 83/2022, consente al giudice di autorizzare la concessione di un mutuo al debitore già fallito, a condizione che l’importo sia destinato alla continuazione dell’attività o al pagamento dei creditori e che il richiedente non abbia subito condanne per reati contro il patrimonio . Le somme erogate non entrano nella massa attiva e devono essere restituite in prededuzione, cioè con priorità rispetto agli altri creditori. Questa norma, ora confluita nel CCII, mira a favorire il rilancio dell’impresa e a prevenire la definitiva chiusura dell’attività.

Errori comuni e consigli pratici

Affrontare la crisi senza adeguata preparazione può aggravare la situazione. Di seguito alcuni errori frequenti e consigli utili:

  1. Ignorare le prime avvisaglie della crisi: trascurare i segnali di difficoltà (calo del fatturato, tensioni di cassa) compromette la capacità di ricorrere agli strumenti preventivi. È opportuno attivare la composizione negoziata o un piano di ristrutturazione già alle prime difficoltà.
  2. Non tenere una contabilità aggiornata: la mancanza di bilanci e documenti contabili adeguati rende più difficile dimostrare la non fallibilità, negoziare con i creditori o accedere alle procedure di regolazione. È fondamentale conservare bilanci, dichiarazioni e l’elenco dei creditori richiesto dall’art. 49 CCII .
  3. Compromettere il patrimonio: cessioni di beni a favore di parenti o prelievi ingiustificati possono essere revocati dal curatore e costituiscono reati di bancarotta. In caso di crisi è preferibile sospendere operazioni di straordinaria amministrazione e consultare un professionista.
  4. Pagare alcuni creditori a scapito di altri: la par condicio creditorum impone un trattamento paritetico. Pagamenti preferenziali poco prima della liquidazione possono essere revocati.
  5. Sottovalutare la transazione fiscale: molti imprenditori rinunciano a trattare con l’Agenzia delle Entrate per timore di un rifiuto. La riforma 2024 consente il cram down e obbliga l’ente a motivare il diniego. È consigliabile presentare proposte di transazione con l’ausilio di un esperto.
  6. Aspettare la notifica di atti esecutivi: procedure come la composizione negoziata o gli accordi di ristrutturazione possono essere avviate anche in assenza di istanze di fallimento. Agire tempestivamente migliora la chance di salvare l’azienda.
  7. Affidarsi a consulenti non qualificati: il CCII richiede l’intervento di professionisti iscritti a elenchi specifici (gestori della crisi, esperti negoziatori). Scegliere professionisti non qualificati può rendere inammissibile la domanda o generare contenziosi.

Tabelle riepilogative

Norme principali e relativi effetti

Articolo/NormaOggettoEffetti essenzialiFonte
Art. 49 CCIIDichiarazione di apertura della liquidazione giudizialeIl tribunale dichiara l’apertura con sentenza, nomina curatore e giudice delegato, ordina il deposito dei bilanci e fissa l’udienza per l’esame del passivo .CCII
Art. 50 CCIIReclamo contro il rigetto dell’istanzaSe il tribunale rigetta l’istanza, emette un decreto impugnabile dinanzi alla corte d’appello entro 30 giorni .CCII
Art. 69 CCIICondizioni ostative per il consumatoreIl consumatore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti, più di due volte, o se ha agito con colpa grave o frode .CCII
Art. 282 CCIIEsdebitazione di dirittoDopo la chiusura della liquidazione o tre anni dalla sua apertura, il debitore meritevole è liberato dai debiti residui se non ha commesso reati patrimoniali e non ha causato la crisi con dolo o colpa grave .CCII
Art. 283 CCIIEsdebitazione del debitore incapienteIl debitore che non può offrire alcuna utilità può ottenere l’esdebitazione per una volta; deve presentare domanda tramite OCC e il giudice verifica la meritevolezza .CCII
Art. 33 CCIILiquidazione entro un anno dalla cancellazioneL’imprenditore cancellato dal Registro imprese può essere dichiarato in liquidazione entro un anno dalla cancellazione; la sua domanda di concordato è inammissibile .CCII
D.Lgs. 136/2024Terzo correttivo al CCIIIntroduce il cram down fiscale, estende l’accesso alla composizione negoziata alle imprese insolventi e modifica il regime dell’esdebitazione incapiente, riducendo la durata del controllo da 4 a 3 anni .Decreto legislativo
Legge 3/2012 modificataFinanziamenti prededucibili per il fallitoConsente la concessione di mutui al debitore in crisi con prededuzione, a condizione che non abbia condanne per reati patrimoniali .Legge 3/2012
Milleproroghe 2025Riapertura rottamazione-quaterRiapre la definizione agevolata delle cartelle: domanda entro 30/4/2025, comunicazione entro 30/6/2025, pagamento entro 31/7/2025 o in 10 rate .Legge 15/2025
Ordinanza Cass. 14835/2025Applicazione della legge fallimentareLe esdebitazioni richieste per fallimenti aperti prima del 15/7/2022 restano regolate dal R.D. 267/1942 .Cassazione
Ordinanza Cass. 28505/2024Esdebitazione e insufficienza del patrimonioLa scarsa soddisfazione dei creditori non impedisce l’esdebitazione se non vi sono atti in frode .Cassazione

Termini essenziali della liquidazione giudiziale

FaseTermineRiferimento normativo
Presentazione della domanda di liquidazioneDeve essere corredata da documenti che provino l’insolvenza e l’attivo; notificata almeno 15 giorni prima dell’udienza.Art. 121 CCII
Deposito di bilanci e documentazioneEntro 3 giorni dalla sentenza di apertura .Art. 49 CCII
Presentazione delle domande di insinuazione al passivoAlmeno 30 giorni prima dell’udienza .Art. 49 CCII
Udienza di esame del passivoEntro 120 giorni dalla sentenza, prorogabile a 150 .Art. 49 CCII
Reclamo contro il rigetto dell’istanza30 giorni dalla comunicazione .Art. 50 CCII
Istanza di esdebitazione di dirittoEntro l’anno successivo alla chiusura della procedura o decorso il termine triennale.Art. 282 CCII
Controllo dell’OCC per esdebitazione incapiente3 anni dalla data del decreto .Art. 283 CCII

Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo ai quesiti più ricorrenti degli imprenditori e dei consumatori sovraindebitati. Per chiarezza, ogni risposta è sintetica e rinvia, se necessario, alle sezioni specifiche della guida.

  1. Cos’è la liquidazione giudiziale? – È la procedura concorsuale che ha sostituito il fallimento. Consiste nella vendita del patrimonio del debitore insolvente e nella distribuzione del ricavato ai creditori. È disciplinata dagli artt. 121 e ss. CCII e si apre con sentenza del tribunale .
  2. Chi può richiedere l’apertura della liquidazione? – Un creditore, il pubblico ministero o lo stesso debitore. Occorre dimostrare l’insolvenza e che non esistono strumenti alternativi più idonei.
  3. Sono un imprenditore agricolo: posso essere dichiarato in liquidazione giudiziale? – No, gli imprenditori agricoli e le imprese minori sono esclusi dalla liquidazione giudiziale e possono accedere solo a procedure di sovraindebitamento .
  4. Cosa succede se i miei debiti scaduti sono inferiori a 30.000 €? – Il tribunale non apre la liquidazione giudiziale se il debito complessivo non supera 30.000 € . In tal caso si invitano le parti ad utilizzare strumenti stragiudiziali.
  5. Devo depositare i bilanci anche se non ho avviato la procedura? – È consigliabile predisporre bilanci e documenti contabili sin dalla notifica dell’istanza; la legge impone il deposito entro 3 giorni dalla sentenza , ma un deposito tempestivo facilita la difesa e l’eventuale presentazione di piani alternativi.
  6. Posso proporre un concordato preventivo dopo che è stata avviata la liquidazione? – Prima che la sentenza sia emessa è ancora possibile depositare una domanda di concordato o accordo di ristrutturazione. Dopo l’apertura della liquidazione, invece, si può proporre solo un concordato di chiusura o un accordo nell’ambito della procedura.
  7. Quanto dura la liquidazione giudiziale? – La durata varia in base alla complessità della procedura. L’obiettivo del CCII è una gestione più rapida rispetto al vecchio fallimento, ma le tempistiche dipendono dal patrimonio da liquidare e dal numero di crediti. Mediamente possono trascorrere da 2 a 5 anni.
  8. Cos’è la esdebitazione? – È la liberazione del debitore dai debiti residui una volta conclusa la procedura. Può essere automatica (art. 282) o concessa al debitore incapiente (art. 283). Per ottenerla occorre essere meritevoli e non aver commesso reati patrimoniali .
  9. Posso accedere alla esdebitazione incapiente anche se ho già beneficiato dell’esdebitazione di diritto? – No, l’esdebitazione incapiente è concessa solo una volta nella vita e non può essere cumulata con altre esdebitazioni .
  10. Che differenza c’è tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata? – La liquidazione giudiziale riguarda gli imprenditori commerciali non minori; è una procedura più complessa che prevede la nomina del curatore. La liquidazione controllata è destinata ai consumatori e agli imprenditori minori; può essere richiesta dal debitore stesso e ha tempi più brevi.
  11. Quali debiti sono esclusi dall’esdebitazione? – Rimangono dovuti i debiti derivanti da obbligazioni alimentari e da risarcimenti per danni da fatto illecito, nonché le multe penali e le sanzioni amministrative prive di natura tributaria. Inoltre, gli eventuali debiti verso fideiussori non vengono cancellati.
  12. È possibile ottenere finanziamenti durante la crisi? – Sì, il giudice può autorizzare finanziamenti prededucibili destinati alla continuazione dell’attività o alla soddisfazione dei creditori. Le somme erogate non rientrano nella massa attiva e sono restituite con priorità .
  13. Cosa succede ai contratti di lavoro in corso? – Il curatore può proseguire o sciogliere i contratti pendenti. In caso di esercizio provvisorio, i dipendenti continuano a lavorare sotto la direzione del curatore e maturano le retribuzioni come crediti prededucibili.
  14. Se la mia azienda è in crisi ma ancora operativa, cosa posso fare per evitare la liquidazione? – Puoi attivare una composizione negoziata o un piano di ristrutturazione, cercando un accordo con i creditori e con l’amministrazione fiscale. L’esperto negoziatore ti aiuterà a predisporre un piano credibile .
  15. Come funziona la transazione fiscale? – È l’accordo che permette di ridurre e dilazionare i debiti tributari e contributivi nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Il tribunale può omologare il piano anche contro il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate se la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione .
  16. Le banche possono revocarmi i fidi se presento domanda di composizione negoziata? – No, la Cassazione ha stabilito il principio di neutralità: le banche non possono declassare o revocare automaticamente i fidi a seguito della presentazione della domanda . Eventuali sospensioni devono essere motivate.
  17. Chi controlla la mia attività durante la composizione negoziata? – Un esperto nominato dal tribunale (mediante la piattaforma telematica) assiste l’imprenditore nelle trattative e monitora l’esecuzione del piano, ma non si sostituisce all’imprenditore nella gestione ordinaria.
  18. Quando posso presentare l’istanza di reclamo contro il rigetto della liquidazione? – Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto del tribunale . Il reclamo si propone alla corte d’appello competente.
  19. Se ricevo un’istanza di liquidazione, posso continuare a pagare i fornitori? – È sconsigliabile effettuare pagamenti preferenziali; tali pagamenti possono essere revocati. È preferibile attendere la decisione del tribunale o concordare una soluzione globale.
  20. Posso beneficiare della rottamazione anche se sono in liquidazione? – Sì, la definizione agevolata è compatibile con la procedura concorsuale e può ridurre l’entità dei debiti fiscali insinuati .

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto concreto delle procedure di regolazione della crisi, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su casi frequenti. Si tratta di esempi generici che non sostituiscono la consulenza personalizzata; ogni situazione va analizzata da un professionista.

Simulazione 1 – Ristrutturazione con concordato preventivo

Situazione iniziale: un imprenditore individuale nel settore artigianale ha debiti per 200.000 €, di cui 80.000 € verso l’Agenzia delle Entrate (tra imposte e contributi), 50.000 € verso fornitori e 70.000 € verso una banca. L’attività è in crisi ma conserva un portafoglio clienti e un fatturato annuo previsto di 150.000 €. L’impresa dispone di un immobile ad uso laboratorio (valore stimato 150.000 €) e di macchinari (50.000 €).

Obiettivo: evitare la liquidazione giudiziale, continuare l’attività e ridurre i debiti mediante un concordato preventivo in continuità con transazione fiscale.

Piano:

  1. Analisi patrimoniale: bilancio aggiornato, perizia sui beni, verifica della sostenibilità dell’impresa. Il valore dell’immobile permette di offrire una garanzia ipotecaria ai creditori.
  2. Proposta ai creditori: pagamento del 40 % dei crediti chirografari in 5 anni; per i debiti fiscali, pagamento del 50 % in 6 anni con tasso d’interesse ridotto (1,5 %). Il curatore provvisorio stima che la liquidazione giudiziale restituirebbe ai creditori un valore di 90.000 € (dopo spese), mentre la proposta concordataria garantirebbe 100.000 €.
  3. Transazione fiscale: la proposta prevede la falcidia del 50 % delle imposte e l’esenzione delle sanzioni. In assenza di risposta dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, il tribunale può omologare la transazione per cram down .
  4. Voto dei creditori: la maggioranza dei creditori (escluso lo Stato) vota a favore; la proposta è approvata. Il giudice verifica la convenienza e omologa il concordato.
  5. Esecuzione: l’imprenditore continua l’attività, paga le rate del debito secondo il piano e mantiene i dipendenti. Dopo 5 anni ottiene l’esdebitazione di diritto.

Risultato: l’imprenditore evita la liquidazione, salva il laboratorio e riduce il debito da 200.000 € a 100.000 € pagabili in 5‑6 anni. La regolare esecuzione del piano gli permette di riacquistare credibilità e accesso al credito.

Simulazione 2 – Esdebitazione del debitore incapiente

Situazione iniziale: un ex commerciante ha chiuso l’attività da due anni e non possiede beni immobili; percepisce un reddito da lavoro dipendente di 900 € al mese. Ha debiti per 120.000 € (50.000 € verso fornitori, 40.000 € verso banche, 30.000 € verso l’Agenzia delle Entrate). Il reddito è appena sufficiente per il mantenimento familiare; non vi sono utilità recuperabili.

Obiettivo: ottenere la liberazione dai debiti senza avviare la liquidazione controllata, che comporterebbe costi procedurali superiori alle utilità.

Procedimento:

  1. Domanda di esdebitazione incapiente: il debitore si rivolge a un Organismo di composizione della crisi e presenta domanda ai sensi dell’art. 283 CCII. Allegato l’elenco dei creditori, le dichiarazioni dei redditi, l’indicazione delle entrate e la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza .
  2. Verifica dei requisiti: il giudice verifica che il reddito netto annuo, detratte le spese per il mantenimento, non superi l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per la scala di equivalenza .
  3. Decreto di esdebitazione: non essendovi beni, il giudice concede l’esdebitazione; ordina al debitore di presentare per tre anni eventuali dichiarazioni sulle utilità sopravvenute .
  4. Controllo dell’OCC: l’OCC vigila per tre anni. Se il debitore riceve un’eredità o un premio consistente, l’OCC lo comunica ai creditori che possono promuovere azioni sui nuovi beni .

Risultato: il debitore viene liberato dall’intero debito di 120.000 €. L’esdebitazione gli consente di ricostruire la propria vita economica con un reddito limitato. Per i creditori, la procedura evita una liquidazione priva di utilità e consente di ridurre le spese giudiziarie.

Simulazione 3 – Rottamazione delle cartelle e accordo di ristrutturazione

Situazione iniziale: una società a responsabilità limitata operante nel settore turistico ha maturato debiti fiscali per 400.000 €, compresi ruoli iscritti a ruolo fino al 2022. Oltre a ciò, deve 200.000 € alle banche e 150.000 € a fornitori. La pandemia ha provocato una riduzione del fatturato e la società è in stato di crisi ma non ancora insolvente.

Obiettivo: ristrutturare i debiti senza interrompere l’attività e ottenere la remissione delle sanzioni fiscali.

Piano:

  1. Adesione alla rottamazione-quater: entro aprile 2025 la società presenta domanda di definizione agevolata per i ruoli pre-2022. L’Agenzia comunica l’importo dovuto (capitale e interessi legali) entro il 30 giugno e la società sceglie il pagamento in 10 rate trimestrali . Grazie alla rottamazione, l’azienda riduce il carico fiscale da 400.000 € a circa 280.000 €.
  2. Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa: la società negozia con le banche una riduzione del 30 % del debito e con i fornitori un pagamento in 6 anni. Presenta una relazione giurata che attesta la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione. La transazione fiscale prevede il pagamento del 60 % dei debiti residui verso l’erario in 6 anni, in linea con le soglie dell’art. 63 CCII .
  3. Omologazione: il tribunale verifica che l’offerta ai creditori pubblici non sia inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione e che almeno il 30 % dei creditori aderiscano. In caso di silenzio dell’Agenzia delle Entrate, il tribunale può omologare ugualmente.
  4. Esecuzione: la società paga le rate secondo il piano, riduce l’indebitamento e continua la propria attività, sfruttando la ripresa del settore turistico.

Risultato: grazie alla rottamazione e all’accordo di ristrutturazione, la società diminuisce i debiti fiscali e bancari di circa il 40 %, evitando la liquidazione giudiziale e conservando i posti di lavoro.

Conclusioni

L’imprenditore che affronta una crisi finanziaria non è privo di difese: il legislatore italiano ed europeo mette a disposizione un ventaglio di strumenti che permettono di prevenire la liquidazione giudiziale, di ristrutturare i debiti e, nei casi estremi, di ottenere l’esdebitazione. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornato dalle ultime riforme, valorizza l’attivazione anticipata delle procedure di composizione negoziata e la ricerca di accordi con i creditori e con l’amministrazione fiscale. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la scarsa soddisfazione dei creditori non costituisce una causa ostativa all’esdebitazione in assenza di comportamenti fraudolenti e che la normativa transitoria salvaguarda le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 .

Per evitare il fallimento personale, è fondamentale agire tempestivamente: predisporre bilanci aggiornati, analizzare la reale situazione patrimoniale e valutare con l’aiuto di professionisti gli strumenti più idonei. Le soluzioni spaziano dalla composizione negoziata, con il supporto di un esperto nominato dal tribunale, ai concordati preventivi con transazione fiscale, agli accordi di ristrutturazione, ai piani del consumatore e alla liquidazione controllata. Anche la rottamazione delle cartelle e il saldo e stralcio rappresentano opportunità concrete per ridurre il carico fiscale e dimostrare la capacità di adempimento.

L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare è un valore aggiunto decisivo per chi si trova in difficoltà. Il team fornisce assistenza personalizzata in ogni fase: dalla verifica dell’atto alla predisposizione delle difese, dalle trattative con banche e fisco alla redazione di piani di rientro, fino alla rappresentanza nelle procedure concorsuali e nei contenziosi tributari. Grazie alla sua qualifica di cassazionista, di gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia e di esperto negoziatore, l’avvocato Monardo può coordinare interventi specialistici a livello nazionale, garantendo tempestività, professionalità e risultati concreti.

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Approfondimenti su obblighi, diritti e responsabilità

La disciplina della crisi dell’imprenditore non riguarda soltanto il momento dell’apertura della procedura, ma si estende a tutte le fasi del rapporto con i creditori, con gli organi della procedura e con l’amministrazione fiscale. In questa sezione approfondiamo alcuni profili spesso trascurati ma essenziali per comprendere le responsabilità dell’imprenditore e i diritti che può esercitare.

Conseguenze personali e interdizioni

L’apertura della liquidazione giudiziale ha implicazioni che vanno oltre la sfera patrimoniale. La Legge Fallimentare, applicabile alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022, prevedeva forme di interdizione e inabilitazione a carico del fallito: il divieto di esercitare un’impresa commerciale o di ricoprire cariche nelle società per la durata di cinque anni, la perdita della capacità di agire come amministratore o sindaco di società, la sospensione dall’elettorato attivo e passivo. Il CCII, pur abolendo lo stigma del fallimento, mantiene alcune limitazioni per il debitore assoggettato, soprattutto in relazione all’accesso a nuovi finanziamenti e alla possibilità di contrarre obbligazioni di importo rilevante.

Con la sentenza di apertura, l’imprenditore perde la legittimazione a gestire l’impresa, a stipulare contratti o a disporre dei beni se non autorizzato. Le transazioni concluse dopo l’apertura senza il consenso del curatore sono inefficaci e possono essere revocate. Questa situazione può causare esclusione dai mercati e perdita di fiducia da parte di fornitori e clienti. Per questa ragione la tempestiva attivazione di strumenti alternativi, come la composizione negoziata, rappresenta una tutela anche della reputazione professionale.

Diritti del debitore durante la procedura

Anche se spossessato dei beni, il debitore conserva alcuni diritti: può partecipare all’udienza di verifica del passivo e proporre osservazioni sulle domande di insinuazione; può proporre reclamo contro i decreti del giudice delegato (art. 124 CCII) e ricorrere in cassazione per violazione di legge; può opporsi alle decisioni del curatore che reputa dannose; ha diritto a essere informato dal curatore sull’andamento della procedura. Inoltre, il debitore può proporre un concordato di chiusura anche dopo l’apertura della liquidazione: si tratta di un piano che prevede la liquidazione totale del patrimonio, con eventuali proposte di falcidia e la tempestiva chiusura della procedura. Il debitore, assistito dal suo legale, può elaborare il piano e sottoporlo al voto dei creditori.

Obblighi del curatore e del giudice delegato

Il curatore svolge un ruolo centrale: dopo la nomina deve redigere l’inventario, notificare ai creditori l’avviso di apertura e raccogliere le domande di ammissione al passivo. Deve presentare al giudice delegato relazioni periodiche sull’andamento della procedura, richiedere autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione e predisporre il programma di liquidazione. Il giudice delegato, invece, vigila sull’operato del curatore, presiede l’udienza di verifica, decide sulle opposizioni dei creditori e può autorizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa. La legge impone tempi stringenti: il programma di liquidazione deve essere presentato entro 150 giorni dall’apertura e l’udienza di verifica del passivo deve svolgersi entro 120‑150 giorni . Il rispetto di questi termini è essenziale per garantire la snellezza della procedura e ridurre i danni ai creditori.

Partecipazione dei creditori e comitato dei creditori

I creditori assumono un ruolo attivo. Devono presentare la domanda di insinuazione entro il termine fissato nella sentenza; nella domanda devono indicare l’ammontare del credito, il titolo e le eventuali garanzie. Possono essere assistiti da un avvocato e partecipare all’udienza di verifica. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti privilegiati e chirografari formano il comitato dei creditori, che svolge funzioni consultive e di vigilanza: esprime pareri sul programma di liquidazione, autorizza i pagamenti di spese straordinarie e vigila sull’operato del curatore. Il comitato ha il potere di proporre la revoca del curatore se ritiene che questi non operi nell’interesse della massa.

Riabilitazione e cancellazione delle interdizioni

Una volta ottenuta l’esdebitazione, l’imprenditore può richiedere la riabilitazione. Nel vecchio regime fallimentare, la riabilitazione doveva essere richiesta al tribunale decorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento; il tribunale, valutate la condotta del debitore e l’assenza di protesti o ulteriori insolvenze, dichiarava cessate le incapacità. Con il CCII, la riabilitazione è automatica all’atto dell’esdebitazione (art. 282) e non richiede una specifica domanda, salvo i casi di condanne penali. Tuttavia, l’annotazione della liquidazione giudiziale rimane nel Registro delle imprese per un periodo e può incidere sull’accesso al credito. È quindi importante verificare che, trascorsi i tre anni dall’apertura o chiusa la procedura, l’annotazione sia cancellata e i dati siano aggiornati.

Ulteriori riforme del sistema di riscossione

Il legislatore è intervenuto anche sul sistema di riscossione. Il D.Lgs. 110/2024, attuato nel corso del 2025, ha introdotto nuove regole per l’attività dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: l’ente deve tentare la notifica di una cartella entro nove mesi dal carico ricevuto e deve motivare in modo dettagliato i provvedimenti di iscrizione a ruolo. Viene introdotto l’obbligo di inviare avvisi bonari prima della formazione del ruolo e di sospendere la procedura in caso di contestazione fondata. Queste norme incidono sul rapporto tra riscossione e procedure concorsuali: un carico mal notificato o viziato può essere escluso dal passivo. Inoltre il nuovo sistema prevede la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per carichi successivi al 2022, con modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia. È indispensabile, quindi, monitorare le successive circolari dell’Agenzia per cogliere le opportunità di riduzione del debito.

Coordinamento tra diritto bancario e procedure concorsuali

Molti debiti imprenditoriali nascono da contratti bancari: mutui ipotecari, aperture di credito, leasing. La giurisprudenza ha più volte analizzato la validità delle clausole anatocistiche, la nullità di tassi usurari e l’ammissibilità di interessi moratori oltre soglia. Nella procedura concorsuale, i crediti bancari sono ammessi al passivo al netto degli interessi e delle clausole nulle; le azioni di ripetizione d’indebito possono essere esercitate dal curatore o dal debitore. La Cassazione ha stabilito che i contratti bancari devono essere valutati globalmente: il tasso effettivo globale medio (TEGM) deve essere calcolato considerando anche commissioni e spese. Se la banca ha applicato tassi usurari, il credito può essere ridotto o escluso. L’assistenza di professionisti esperti in diritto bancario – come lo studio dell’Avv. Monardo – permette di eccepire tali vizi e migliorare la posizione del debitore nella procedura.

Composizione negoziata e ruolo dell’esperto

La figura dell’esperto negoziatore, introdotta dal D.L. 118/2021 e disciplinata dagli artt. 13‑25 CCII, è decisiva nel percorso di risanamento. L’esperto opera con indipendenza e imparzialità, valutando la situazione economico-finanziaria e proponendo soluzioni. Le linee guida del Ministero della Giustizia prevedono che l’esperto raccolga le informazioni sulla situazione contabile, verifichi la fattibilità del piano e convochi i creditori qualificati per proporre soluzioni. Può chiedere misure protettive e, in accordo con il tribunale, autorizzare la prosecuzione dell’attività o l’ottenimento di nuova finanza. Se le trattative falliscono, l’esperto attesta il mancato raggiungimento dell’accordo, aprendo la strada al concordato semplificato. È quindi fondamentale che l’imprenditore collabori pienamente con l’esperto, fornisca dati veritieri e segua le indicazioni ricevute.

Implicazioni fiscali della ristrutturazione

Le procedure concorsuali e di sovraindebitamento hanno impatti fiscali rilevanti. L’omologazione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione costituisce titolo per la riduzione dei debiti fiscali e determina la cancellazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, la transazione fiscale non estingue i debiti derivanti da violazioni penali, quali la dichiarazione fraudolenta o l’emissione di fatture inesistenti; in questi casi è necessario definire la posizione con l’amministrazione giudiziaria. L’imprenditore deve inoltre considerare l’imposizione sui trasferimenti di beni: la cessione di immobili durante la procedura è esente da imposta di registro se effettuata in esecuzione del programma di liquidazione, mentre eventuali plusvalenze possono generare imposte dirette. È opportuno consultare un commercialista per pianificare gli effetti fiscali della liquidazione.

Debiti previdenziali e trattamento dei lavoratori

I debiti verso l’INPS e altri enti previdenziali hanno un regime particolare: sono assistiti da privilegio e vengono soddisfatti prima dei crediti chirografari. Nelle procedure concorsuali, il curatore deve accantonare l’importo dovuto per contributi non versati e presentare le denunce dei periodi pregressi. L’INPS partecipa al passivo come creditore privilegiato e può presentare azioni revocatorie per contributi omessi. Per i lavoratori dipendenti, il Fondo di garanzia dell’INPS interviene per anticipare il TFR e le ultime tre mensilità. La presenza di debiti contributivi può rendere più complessa la transazione fiscale e richiede la collaborazione con i consulenti del lavoro.

Comparazione con altre giurisdizioni europee

La disciplina italiana si ispira alle esperienze di altri Stati membri. In Francia, il procedimento di sauvegarde è simile al concordato preventivo e prevede la sospensione delle azioni esecutive per 18 mesi; in Germania, l’Insolvenzordnung consente procedure di ristrutturazione con cramming down dei debiti fiscali e l’esdebitazione del debitore onesto dopo tre anni. La Direttiva UE 2019/1023 mira a uniformare queste procedure, imponendo a tutti gli Stati membri di garantire un “fresh start” entro un massimo di tre anni. La riforma italiana ha recepito tali principi, ma permane la specificità della distinzione tra imprenditori commerciali e non, e l’esclusione degli imprenditori agricoli dalla liquidazione giudiziale. L’analisi comparata dimostra che la tempestività e la negoziazione assistita sono elementi comuni dei sistemi più efficienti.

Ulteriori esempi e simulazioni

Per avvicinarci a situazioni reali e fornire ulteriori spunti, proponiamo due scenari aggiuntivi.

Simulazione 4 – Composizione negoziata per una start-up innovativa

Una start-up tecnologica, costituita da due anni, ha debiti per 500.000 € (prestiti da soci e fornitori) e un fatturato in crescita ma con cassa negativa. La legge esclude le start-up innovative dalla liquidazione giudiziale per i primi cinque anni (D.L. 179/2012). Tuttavia, i soci temono di non poter pagare le forniture e rischiano l’insolvenza.

Soluzione: avviare una composizione negoziata. La società presenta domanda, indica l’esistenza di un business plan credibile e chiede misure protettive per evitare azioni esecutive. L’esperto negoziatore convoca i creditori e propone un accordo: pagamento del 30 % dei crediti in 5 anni con conversione del residuo in partecipazioni. I creditori accettano grazie alla prospettiva di partecipare alla crescita dell’azienda. La procedura si conclude con la sottoscrizione di un patto parasociale. La start-up continua la sua attività, conserva la proprietà intellettuale e non perde l’accesso ai bandi pubblici. Al termine della procedura, se il piano è rispettato, la società non subisce la liquidazione e i soci evitano la perdita del capitale.

Simulazione 5 – Liquidazione controllata di un professionista

Un architetto libero professionista ha accumulato debiti per 150.000 € verso l’erario e 50.000 € verso fornitori. La sua attività, organizzata come studio individuale, non rientra tra le imprese soggette a liquidazione giudiziale. Non ha beni di rilievo se non l’automobile (valore 15.000 €) e arredi professionali (10.000 €). Il professionista teme di non poter pagare le imposte e valuta la liquidazione controllata.

Procedimento: presenta istanza di liquidazione controllata presso l’OCC competente. Il giudice nomina il liquidatore, autorizza la vendita dei beni mobili e l’ottenimento di un finanziamento prededucibile per saldare parte dei debiti. Il professionista continua a svolgere l’attività, ma parte del reddito viene destinata al soddisfacimento dei creditori. Dopo 4 anni (ridotti a 3 dalla riforma 2024), il giudice concede l’esdebitazione di diritto poiché il debitore ha collaborato e non ha commesso frodi. Il professionista riparte privo di debiti residui, pur avendo perso parte del patrimonio.

Approccio strategico e ruolo del professionista

Gli esempi dimostrano che ogni crisi richiede una strategia su misura. Prima di intraprendere qualsiasi azione è necessario analizzare:

  • La tipologia di debiti (fiscali, bancari, professionali). Debiti diversi seguono regole differenti; ad esempio, i debiti fiscali richiedono la transazione e rispettano priorità di pagamento specifiche.
  • La qualificazione del soggetto (imprenditore commerciale, impresa minore, consumatore, professionista). Questa qualifica determina la procedura applicabile e la giurisdizione competente.
  • La presenza di beni da salvaguardare (immobili, avviamento, brevetti). La conservazione del patrimonio può consigliare la continuità aziendale anziché la liquidazione.
  • La volontà di continuare l’attività. Alcuni imprenditori scelgono di cessare l’impresa e azzerare i debiti; altri puntano al risanamento per preservare posti di lavoro e know‑how.

Il coinvolgimento di un avvocato esperto in diritto della crisi e di un commercialista consente di valutare correttamente queste variabili. L’Avv. Monardo e il suo team integrano competenze legali e fiscali, assicurando che ogni decisione sia supportata da un’analisi contabile e giuridica approfondita.

Educazione finanziaria e prevenzione

La prevenzione del sovraindebitamento passa anche per l’educazione finanziaria. È consigliabile redigere piani economico-finanziari pluriennali, monitorare i flussi di cassa e attuare sistemi di controllo interno. L’imprenditore dovrebbe:

  1. Mantenere un fondo di riserva pari ad almeno tre mesi di spese operative, per fronteggiare imprevisti.
  2. Diversificare i finanziamenti: evitare l’eccessiva dipendenza da un unico istituto bancario; negoziare linee di credito flessibili.
  3. Verificare i contratti: controllare tassi, clausole di revoca e costi nascosti; chiedere la rinegoziazione se i tassi diventano insostenibili.
  4. Aggiornare la contabilità e controllare puntualmente incassi e pagamenti per prevenire lo sforamento delle posizioni fiscali.
  5. Consulenza periodica: confrontarsi con un professionista almeno una volta all’anno per valutare la sostenibilità dell’impresa, prevenire crisi e sfruttare agevolazioni fiscali.

Parole finali

La complessità delle norme e l’eterogeneità dei casi concreti rendono indispensabile l’assistenza di professionisti specializzati. Questa guida ha offerto una panoramica dettagliata e aggiornata sul fallimento personale dell’imprenditore, le procedure concorsuali e i rimedi per evitarlo. La crisi non deve essere vissuta come una condanna: gli strumenti previsti dal diritto, se attivati con tempestività e competenza, possono trasformare una situazione drammatica in un’occasione di rilancio e di ripartenza.

Ricordiamo che ogni decisione deve essere basata su un’analisi personalizzata. Per questo motivo invitiamo chiunque si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria a rivolgersi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. L’esperienza maturata nel contenzioso bancario e tributario, la conoscenza delle procedure concorsuali e la capacità di negoziare con i creditori rappresentano una garanzia di successo.

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Ulteriori riflessioni: garanzie, fideiussioni e rapporti familiari

Molte crisi imprenditoriali sono aggravate dalla presenza di fideiussioni personali prestate dal titolare a favore della propria azienda. Le banche, soprattutto nelle piccole e medie imprese, richiedono spesso la garanzia personale dell’imprenditore o dei suoi familiari. Questo significa che, in caso di insolvenza, anche il patrimonio personale dell’imprenditore e dei garanti viene aggredito. La liquidazione giudiziale dell’impresa comporta l’escussione delle fideiussioni e può determinare ipoteche sulla casa di abitazione, pignoramenti su stipendi o pensioni e iscrizioni a ruolo di coobbligati.

Per evitare che la crisi aziendale travolga il patrimonio familiare, è importante:

  1. Rinegoziare le garanzie quando l’azienda è ancora in bonis: ottenere la liberazione dalle fideiussioni o limitarne l’importo è possibile se l’impresa dimostra solidità o se subentrano nuovi soci. La rinegoziazione deve essere formalizzata per iscritto.
  2. Verificare la conformità della fideiussione: molte garanzie bancarie standard sono state dichiarate nulle dall’Autorità garante della concorrenza (AGCM) e dalla Cassazione, poiché contengono clausole vessatorie. Una fideiussione nulla non può essere fatta valere contro il garante.
  3. Valutare la separazione dei beni tra coniugi: l’imprenditore può optare per la separazione dei beni al momento del matrimonio o successivamente. Ciò tutela il coniuge non imprenditore dalle pretese dei creditori, limitando la responsabilità patrimoniale.
  4. Costituire un fondo patrimoniale o un trust per proteggere determinati beni destinati al sostentamento della famiglia. Questi strumenti sono efficaci solo se realizzati in tempi non sospetti e non configurano atti di frode; altrimenti rischiano la revocatoria.

Rapporto tra procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari

Un punto delicato è l’interferenza tra liquidazione giudiziale e pignoramenti immobiliari. Quando la sentenza di apertura è pubblicata, i pignoramenti pendenti rimangono sospesi e il bene viene gestito dal curatore. Tuttavia, se l’esecuzione è in fase avanzata o se il bene è stato già aggiudicato, il curatore può chiedere la sospensione dell’esecuzione e subentrare. I creditori procedenti devono insinuarsi al passivo per essere soddisfatti. Questo meccanismo impedisce la dispersione del patrimonio e garantisce l’unitarietà della procedura. Per il debitore, la sospensione può rappresentare un respiro temporaneo e una possibilità di trattare la vendita in modo più vantaggioso. È importante anche considerare il valore dell’immobile rispetto al debito: vendere un bene con valore superiore al debito può generare eccedenze utili per i creditori e lo stesso debitore, mentre la liquidazione giudiziale ordinariamente tende a realizzare valori inferiori rispetto al mercato libero.

Aspetti psicologici e reputazionali

Affrontare una procedura concorsuale non è solo una questione legale e finanziaria. Il fallimento personale ha ripercussioni psicologiche, sociali e reputazionali. Molti imprenditori vivono la crisi come un fallimento personale e temono il giudizio della comunità. Per superare questi ostacoli è indispensabile comprendere che la crisi economica può colpire chiunque e che gli strumenti di legge esistono proprio per offrire una seconda possibilità. Rivolgersi a un professionista permette di affrontare la situazione con serenità, di comunicare correttamente con i propri dipendenti e fornitori e di preservare la fiducia della clientela. In alcuni casi, è utile attivare percorsi di supporto psicologico per imprenditori e familiari, al fine di gestire lo stress e prendere decisioni più ponderate.

Educare la famiglia all’uso consapevole del credito

La famiglia dell’imprenditore gioca un ruolo cruciale nella gestione del debito. È essenziale che i familiari comprendano il funzionamento dei contratti bancari, le implicazioni delle garanzie personali e i rischi di un indebitamento eccessivo. Organizzare incontri informativi con i consulenti, condividere i bilanci familiari e fissare obiettivi di risparmio contribuisce a creare consapevolezza e responsabilità. Molti fallimenti personali derivano da spese prive di pianificazione e da investimenti azzardati. Avere una disciplina finanziaria comune riduce il rischio di sovraindebitamento e favorisce la ricostruzione dopo la crisi.

Continuità dell’attività e passaggio generazionale

Un imprenditore che attraversa una crisi può trovarsi a dover trasferire l’azienda ai figli o a nuovi soci. Il passaggio generazionale in presenza di debiti deve essere attentamente pianificato: è possibile costituire una nuova società che acquisisca i beni e l’avviamento, lasciando nella vecchia società i debiti che verranno trattati in sede concorsuale. Questa operazione, tuttavia, può essere oggetto di revocatoria se effettuata in prossimità della crisi e senza adeguato corrispettivo. È preferibile strutturare il passaggio generazionale con largo anticipo, magari mediante donazioni indirette o patti di famiglia. Un consulente legale può verificare la liceità delle operazioni e prevenire contestazioni.

Responsabilità penale e fiscale

Oltre alle responsabilità civili, l’imprenditore deve considerare le conseguenze penali di talune condotte. L’occultamento o la distrazione di beni, la falsificazione dei bilanci, l’omissione del versamento dell’IVA o delle ritenute, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti sono reati che comportano, oltre alle sanzioni penali, l’inammissibilità alla esdebitazione e alle procedure di sovraindebitamento. Le recenti riforme hanno inasprito le pene per i reati tributari e introdotto la possibilità di patteggiamento solo in presenza di pagamento integrale delle imposte dovute. È quindi indispensabile operare nella piena legalità: l’assistenza di un penalista specializzato in reati fiscali può aiutare a evitare errori irreparabili.

Il diritto all’oblio e la tutela della privacy

La pubblicazione della sentenza di apertura nel Registro delle imprese e l’annotazione nei registri dei protesti possono influire sulla reputazione del debitore. Tuttavia, esistono tutele: il diritto all’oblio consente di chiedere la cancellazione delle notizie obsolete dai motori di ricerca; l’annotazione della procedura nel Registro Imprese è eliminata decorso il termine di tre anni dalla chiusura o dalla esdebitazione; i dati presenti nelle banche dati private (es. Crif) vengono aggiornati su richiesta del debitore. È importante monitorare la propria reputazione digitale e, se necessario, inviare istanze di rettifica o di rimozione ai titolari dei database.

Un invito alla resilienza

La storia dell’economia insegna che la capacità di rialzarsi è parte integrante del percorso imprenditoriale. Molti grandi imprenditori hanno affrontato difficoltà e insolvenze prima di ripartire con successo. Il nostro ordinamento riconosce il valore della seconda chance e pone al centro la meritevolezza e la volontà di rimediare. Sfruttare gli strumenti legali, chiedere aiuto a professionisti qualificati e mantenere un atteggiamento proattivo sono le chiavi per trasformare un momento di crisi in una rinascita personale e professionale.

In conclusione, la conoscenza approfondita del quadro normativo, l’analisi razionale della propria situazione e il supporto di esperti consentono di affrontare il fallimento personale con determinazione. Non bisogna mai dimenticare che, dietro i numeri e le procedure, vi sono persone, famiglie e comunità che meritano tutela e rispetto. L’approccio umano e professionale dello studio dell’Avv. Monardo mira proprio a coniugare rigore giuridico e attenzione alla dimensione umana, accompagnando l’imprenditore in ogni passo verso la ripartenza.

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