Accertamento sintetico puro: che cos’è e come difendersi

Introduzione

L’accertamento sintetico puro è una procedura con la quale l’Agenzia delle Entrate può stimare il reddito di una persona fisica sulla base della sua capacità di spesa e degli incrementi patrimoniali. Se il tenore di vita apparente non coincide con quanto dichiarato, il Fisco presume l’esistenza di redditi non dichiarati e può emettere un avviso di accertamento che comporta imposte, sanzioni e interessi. A partire dal 2024 la disciplina è stata profondamente revisionata per rendere il controllo più mirato e per definire meglio i diritti del contribuente .

Questo articolo spiega in dettaglio il funzionamento dell’accertamento sintetico puro, le fonti normative e giurisprudenziali più recenti, i termini da rispettare e le difese che consentono di superare le presunzioni del Fisco. Nel corso dell’approfondimento troverai anche tabelle sintetiche, esempi numerici, domande frequenti e una sezione dedicata agli strumenti alternativi per risolvere i debiti fiscali. Il punto di vista adottato è quello del debitore/contribuente che vuole tutelarsi.

Perché è importante informarsi subito

Ricevere un avviso basato su accertamento sintetico può comportare:

  • Recupero di imposte: l’Agenzia ricalcola il reddito e applica IRPEF, addizionali e imposte sostitutive, con sanzioni che possono arrivare fino al 240 % dell’imposta dovuta.
  • Sanzioni e interessi: oltre alle imposte, il contribuente è tenuto al pagamento di sanzioni amministrative e interessi di mora.
  • Rischi patrimoniali: l’iscrizione a ruolo, i pignoramenti su conti e stipendi, le ipoteche e i fermi amministrativi sono conseguenze concrete se il debito non viene gestito tempestivamente.
  • Procedimenti penali: nei casi più gravi, quando l’evasione supera le soglie penali, la controversia può dar luogo a un processo per reati tributari.

L’urgenza deriva anche dal fatto che i termini per impugnare un avviso sono brevi (60 giorni dalla notifica); ogni ritardo può pregiudicare la difesa. Informarsi e attivarsi subito consente di evitare errori, chiedere una sospensione e costruire una prova documentale efficace.

Un team di professionisti al tuo fianco

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto legge 118/2021. Grazie a queste competenze incrociate, lo studio è in grado di assistere contribuenti, professionisti e imprenditori in ogni fase dell’accertamento sintetico.

Monardo e il suo staff offrono:

  • Analisi dell’atto e valutazione della prova: esame della documentazione, verifica dei calcoli e studio della presunzione adottata dall’Agenzia.
  • Ricorsi e sospensioni: redazione di ricorsi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, richieste di sospensione della riscossione e istanze di autotutela.
  • Trattative e piani di pagamento: negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione, rateazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti.
  • Strategie giudiziali e stragiudiziali: difesa in giudizio, ma anche accesso a strumenti come la rottamazione, le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento sintetico o temi di riceverlo, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata e immediata. Gli interventi tempestivi possono evitare sanzioni e salvaguardare il tuo patrimonio.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Evoluzione dell’articolo 38 del DPR 600/1973 e il doppio limite introdotto nel 2024

L’accertamento sintetico “puro” è previsto dall’articolo 38, commi 4, 5 e 6, del DPR 600/1973. In origine la norma consentiva al Fisco di determinare il reddito complessivo con riferimento alle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo di imposta o ai c.d. incrementi patrimoniali, a condizione che il reddito accertabile superasse di almeno il 20 % quello dichiarato. Il contribuente poteva superare la presunzione dimostrando che le spese erano finanziate con redditi esenti, soggetti a ritenuta o risparmi formati in anni precedenti.

Nel 2024 il legislatore è intervenuto con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, che ha modificato l’articolo 38 introducendo un doppio limite. La nuova disciplina, in vigore dal 6 agosto 2024, prevede che l’accertamento sintetico è ammesso solo se:

  1. Il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto (20 %) il reddito dichiarato;
  2. Lo scostamento è almeno pari a dieci volte l’importo dell’assegno sociale annuo .

La ratio è di limitare l’utilizzo del redditometro ai casi di differenze significative, evitando controlli per scostamenti marginali. Per il 2025 l’assegno sociale annuo è pari a 7 002,97 euro, come comunicato dall’INPS . La soglia assoluta corrisponde quindi a circa 70 030 euro: l’accertamento sintetico potrà essere avviato solo se l’Agenzia presume un reddito non dichiarato superiore a questa cifra e se lo scostamento supera il 20 % del reddito dichiarato .

Un’altra modifica importante riguarda il testo del comma 6: è stato eliminato l’inciso che condizionava l’accertamento alla prova che le spese fossero finanziate con redditi dell’anno. La norma ora prevede espressamente che il contribuente può dimostrare che:

  • il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, oppure con redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o redditi legalmente esclusi dalla base imponibile;
  • le spese contestate hanno un importo diverso da quello stimato dall’Amministrazione;
  • la quota di risparmio utilizzata si è formata negli anni precedenti .

Questa elencazione codifica le ipotesi di prova contraria già elaborate dalla giurisprudenza e ribadisce il principio secondo cui la presunzione di maggior reddito è iuris tantum: il contribuente ha sempre facoltà di fornire prova documentale per superarla .

Il decreto ministeriale 7 maggio 2024 e la sua sospensione

Prima del decreto legislativo 108/2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva emanato il decreto ministeriale 7 maggio 2024 che individuava gli elementi indicativi di capacità contributiva e avrebbe riattivato il c.d. “redditometro”. Tuttavia, pochi giorni dopo è intervenuto un atto di indirizzo del 23 maggio 2024 con cui lo stesso Ministero ha sospeso l’entrata in vigore del decreto, ritenendo opportuno modificare l’articolo 38 prima di adottare il nuovo redditometro . L’atto di indirizzo dispone che l’avvio delle attività applicative è differito “all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative” . In pratica, il redditometro “2.0” non è mai diventato operativo perché il legislatore ha preferito introdurre il doppio limite con il d.lgs. 108/2024 e demandare a un futuro decreto ministeriale la definizione degli indicatori di spesa.

Ulteriori novità: invito al contraddittorio e accertamento con adesione

Il nuovo articolo 38 stabilisce che, prima di emettere l’avviso di accertamento sintetico, l’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e a presentare documenti. In seguito, la norma richiede che l’Ufficio attivi la procedura di accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) che consente al contribuente di definire la controversia con la riduzione delle sanzioni . Questi passaggi rafforzano il principio del contraddittorio preventivo, già ritenuto essenziale dalla Corte di cassazione.

Giurisprudenza recente

Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha consolidato numerosi principi in materia di accertamento sintetico. Di seguito si riepilogano le pronunce più rilevanti e aggiornate.

Presunzione iuris tantum e onere della prova del contribuente

La Corte ha ribadito che l’accertamento sintetico si fonda su presunzioni legali relative: una volta accertati gli indici di capacità contributiva, spetta al contribuente provare la provenienza non imponibile delle somme utilizzate . Non basta dimostrare la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta; occorre fornire documenti che attestino l’entità e la durata del possesso di tali redditi e circostanze sintomatiche del fatto che siano stati destinati alle spese contestate . La Cassazione ha precisato che anche la documentazione bancaria (estratti conto, movimenti e addebiti di assegni) rientra tra le prove idonee a superare la presunzione .

Questa impostazione è stata confermata da numerose ordinanze, tra cui:

  • Ordinanza n. 36688/2022: ha chiarito che il contribuente deve dimostrare non solo la disponibilità di redditi non imponibili, ma anche elementi sintomatici del loro utilizzo per le spese contestate .
  • Ordinanza n. 2893/2024: ha affermato che per superare il redditometro non è sufficiente provare che i familiari possedevano redditi; occorre un rigoroso nesso tra i fondi e la spesa .
  • Ordinanza n. 10075/2024: ha riconosciuto che il contribuente può utilizzare i risparmi di anni precedenti o donazioni familiari ma deve produrre documentazione (estratti conto, contratti) per provare la disponibilità e la durata dei fondi .
  • Ordinanza n. 30611/2025: ha ribadito che la prova contraria deve riguardare l’entità e la durata dei redditi esenti o già tassati; la semplice esistenza di investimenti smobilizzati non basta .
  • Ordinanza n. 28665/2025: ha precisato che nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione ulteriori oneri di allegazione oltre a quelli contenuti nell’atto impositivo; l’avviso di accertamento costituisce l’oggetto del giudizio .

Applicabilità ai coltivatori diretti

Con l’ordinanza n. 26971 del 7 ottobre 2025 la Cassazione ha affermato che il metodo sintetico si applica anche ai coltivatori diretti quando emergono indici di capacità contributiva non coerenti con il reddito catastale dichiarato. La Corte ha sottolineato che il reddito agrario e dominicale determinato catastalmente non preclude la rettifica tramite indagini bancarie; spetta al contribuente dimostrare che il tenore di vita è giustificato dal reddito agricolo o da altre fonti esenti . Questa pronuncia conferma che le presunzioni si applicano a tutti i contribuenti, compresi gli agricoltori .

Ordine cronologico delle prove e ruolo della famiglia

Le pronunce del 2024 e 2025 evidenziano che la prova contraria può coinvolgere l’intero nucleo familiare. La Cassazione ha riconosciuto che la disponibilità di redditi dei familiari può essere rilevante, ma solo se si dimostra il collegamento tra tali redditi e le spese contestate . Non basta quindi produrre la dichiarazione dei redditi del coniuge; occorre dimostrare il passaggio dei fondi al contribuente e la loro effettiva destinazione.

Diritto al contraddittorio e procedura di accertamento

La giurisprudenza richiama costantemente l’obbligo di contraddittorio preventivo. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo un avviso emesso senza aver invitato il contribuente a fornire chiarimenti. Il nuovo articolo 38 codifica questa prassi: l’Ufficio deve inviare un invito a fornire informazioni e concedere al contribuente un termine per replica. Solo dopo il contraddittorio l’avviso può essere notificato. Il mancato rispetto del contraddittorio rende l’atto annullabile.

Inoltre, l’Amministrazione è tenuta a motivare l’avviso indicando le spese considerate, le modalità di calcolo e gli indici utilizzati. La Cassazione ha chiarito che il contribuente può impugnare l’atto se manca una motivazione analitica o se l’Ufficio si limita a dati statistici generali . La trasparenza è quindi una condizione di legittimità dell’accertamento.

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto

Affrontare un accertamento sintetico richiede di conoscere tempi e fasi della procedura. Ecco una descrizione dettagliata di ciò che accade e dei diritti del contribuente.

1. Invito al contraddittorio

  • Ricezione dell’invito: l’Agenzia delle Entrate, prima di emettere l’avviso, invia un invito a comparire o a fornire chiarimenti. L’invito indica le spese o gli incrementi patrimoniali contestati e fissa un termine (di solito 15 giorni) per presentare documenti e osservazioni.
  • Presentazione di memorie e documenti: è essenziale rispondere entro il termine, fornendo prove sulla provenienza dei fondi (estratti conto, contratti, donazioni, documenti bancari, bilanci familiari). Questo è il momento per produrre i documenti che dimostrano che le spese sono state finanziate con redditi esenti, risparmi o donazioni .
  • Contraddittorio: il contribuente può chiedere un incontro. Durante il colloquio con l’Ufficio è possibile discutere le spese, spiegare le fonti di finanziamento e tentare una definizione anticipata.

2. Avviso di accertamento sintetico

Se le spiegazioni non vengono ritenute sufficienti, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento, che deve contenere:

  • l’elenco delle spese considerate e degli indici di capacità contributiva;
  • il calcolo del reddito presunto e il confronto con il reddito dichiarato;
  • l’indicazione della normativa applicata (art. 38, DPR 600/1973);
  • l’invito all’accertamento con adesione ai sensi del d.lgs. 218/1997 .

L’avviso viene notificato tramite raccomandata A/R o PEC. Dal momento della notifica decorre il termine di 60 giorni per impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente.

3. Accertamento con adesione

In alternativa al ricorso immediato, il contribuente può aderire alla procedura di accertamento con adesione. La richiesta sospende il termine per il ricorso e consente una trattativa con l’Ufficio per definire l’accertamento con la riduzione delle sanzioni a un terzo. Se si raggiunge un accordo, il contribuente versa l’imposta accertata, le sanzioni ridotte e gli interessi, anche a rate.

4. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se l’adesione non è conveniente o non si raggiunge un accordo, il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni. È consigliabile farsi assistere da un professionista per articolare correttamente i motivi. I punti di contestazione tipici sono:

  • Mancanza o irregolarità del contraddittorio;
  • Difetto di motivazione: se l’avviso non spiega come sono state ricostruite le spese;
  • Utilizzo di spese non reali o non attribuibili al contribuente;
  • Violazione dei limiti di legge: se lo scostamento non supera i requisiti del 20 % o della soglia assoluta;
  • Errata applicazione di norme: ad esempio, applicazione retroattiva della disciplina o mancata considerazione di spese deducibili.

Presentando il ricorso si può chiedere la sospensione della riscossione; la Corte valuta se esistono gravi motivi per sospendere il pagamento fino alla sentenza. Una volta depositato il ricorso, l’atto rimane sospeso nei suoi effetti se la Corte lo accoglie.

5. Termini di decadenza per l’accertamento

L’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento entro i termini di decadenza ordinari: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure entro il settimo anno se la dichiarazione è omessa o nulla. La Cassazione ha chiarito che, ai fini della decadenza, è sufficiente che almeno un anno resti accertabile; l’eventuale decadenza degli anni precedenti non pregiudica l’accertamento su altri periodi .

Difese e strategie legali

L’onere della prova ricade sul contribuente, ma la giurisprudenza e la normativa forniscono strumenti efficaci per difendersi. Di seguito sono analizzate le difese principali.

1. Documentare l’origine dei fondi

La prova contraria ammessa dall’articolo 38 consente di dimostrare che le spese sono state finanziate con:

  • Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte: ad esempio, indennità di fine rapporto, vincite, borse di studio, pensioni, risarcimenti, redditi da capitale già tassati alla fonte.
  • Redditi di altri periodi d’imposta: risparmi accumulati in anni precedenti. È necessario provare l’entità del risparmio e la sua durata .
  • Donazioni o prestiti da familiari: occorre dimostrare la provenienza e la movimentazione del denaro (bonifici, assegni). La Cassazione richiede circostanze che evidenzino il passaggio effettivo delle somme .
  • Rendite patrimoniali: proventi da vendita di immobili, licenze o quote societarie, documentati da atti notarili e relative quietanze .

È essenziale predisporre documentazione tracciabile, come estratti conto bancari, copie dei bonifici e delle ricevute di pagamento. L’ordinanza 30611/2025 ha ribadito che gli estratti conto costituiscono documenti idonei a superare la presunzione .

2. Dimostrare l’esatto ammontare delle spese

A volte l’Ufficio attribuisce spese più elevate rispetto a quelle effettive. Il contribuente può chiedere la rettifica fornendo prove puntuali, come:

  • Fatture e ricevute che attestano un importo minore;
  • Contratti di leasing, mutuo o finanziamento che dimostrano che l’acquisto di un bene avviene con risorse di terzi;
  • Documenti fiscali che qualificano le spese come inerenti all’attività di impresa o professione, quindi non rilevanti per il reddito personale.

3. Dimostrare l’utilizzo di risparmi accumulati

Una difesa molto utilizzata consiste nel provare che la spesa contestata è stata sostenuta con risparmi accumulati nel tempo. È necessario documentare il percorso finanziario: estratti conto che mostrano i versamenti, la permanenza dei fondi sul conto e il successivo utilizzo per l’acquisto. La Cassazione ha ritenuto sufficiente la prova documentale del possesso duraturo dei fondi e la congruità tra importo risparmiato e spesa .

4. Spese sostenute da terzi

Se le spese contestate sono state sostenute da terzi (ad esempio, dal coniuge o da un familiare), il contribuente può dimostrarlo con documenti che attestino il pagamento effettuato dal terzo e la sua capacità di spesa. Tuttavia, la giurisprudenza richiede di provare il collegamento concreto tra il reddito del terzo e la spesa .

5. Eccezioni procedurali e vizi formali

Oltre alla prova sostanziale, è possibile contestare l’accertamento per vizi procedurali:

  • Assenza di contraddittorio: l’avviso è nullo se non è preceduto dall’invito a fornire chiarimenti.
  • Motivazione insufficiente: l’atto deve indicare le spese e le fonti dei dati utilizzati. Se la motivazione è generica (ad esempio, basata solo su medie ISTAT) può essere annullata.
  • Violazione dei termini: l’Agenzia deve rispettare i termini di decadenza per l’accertamento e per la notifica; eventuali ritardi rendono l’atto inefficace.
  • Sproporzione della presunzione: se lo scostamento non raggiunge la soglia del 20 % o il limite assoluto, l’accertamento è illegittimo .

6. Proporre accordi o definizioni agevolate

Quando la prova contraria non consente di annullare integralmente l’accertamento, si può valutare un accertamento con adesione o altre definizioni agevolate. L’adesione riduce le sanzioni a un terzo e consente di rateizzare il pagamento.

7. Strategia difensiva integrata

Una buona difesa combina prova documentale e contestazioni procedurali. È consigliabile:

  1. Raccogliere tutta la documentazione (estratti conto, contratti, documenti notarili) prima del contraddittorio;
  2. Valutare la legittimità dell’atto con un professionista; se ci sono vizi formali, impugnarli sin da subito;
  3. Considerare gli effetti penali: se l’imposta evasa supera determinate soglie, il professionista potrà coordinare la difesa penale e valutare la dichiarazione integrativa;
  4. Usare strumenti alternativi (rottamazione, piani del consumatore) per ridurre il debito.

Strumenti alternativi alla controversia

Oltre alla difesa nel merito, esistono strumenti che consentono di regolarizzare la propria posizione o di gestire un debito tributario in maniera sostenibile.

Rottamazione e definizioni agevolate

La legge 197/2022 ha introdotto la “Rottamazione‑quater” che permette di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e pochi costi; interessi e sanzioni sono azzerati. Nel 2025 sono previsti ulteriori termini per i contribuenti che si erano iscritti alla definizione e non hanno rispettato i versamenti: la norma consente di rientrare nel beneficio pagando le rate scadute entro il 9 dicembre 2025 . È uno strumento utile per chi vuole chiudere l’arretrato fiscale senza contenzioso.

Concordato preventivo biennale e compliance

Il d.lgs. 13/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha istituito il concordato preventivo biennale per le partite IVA. I contribuenti che aderiscono all’accordo con l’Agenzia beneficiano di un’imposta fissa per due anni, con riduzione dei controlli. Nello stesso ambito, la riforma dell’adempimento collaborativo (d.lgs. 128/2015 come modificato dal d.lgs. 108/2024) prevede premi e riduzioni dei termini di accertamento per chi adotta sistemi di controllo interno e dialogo costante con il Fisco. Pur non riguardando direttamente il redditometro, questi strumenti sono indicativi del nuovo approccio di cooperazione che può prevenire accertamenti sintetici.

Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Quando il debito tributario è solo una parte di una situazione finanziaria complessa, il contribuente può ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012). Queste procedure, gestite da un Organismo di Composizione della Crisi, consentono di ottenere:

  • Piano del consumatore: destinato a persone fisiche non imprenditori, prevede la ristrutturazione del debito con un piano di pagamento sostenibile omologato dal tribunale;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto anche a imprenditori, permette di concordare con i creditori (incluse Agenzia Entrate e AdER) un pagamento parziale;
  • Liquidazione controllata: simile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento), prevede la liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale.

L’avv. Monardo, essendo gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere i contribuenti nella preparazione della domanda e nella trattativa con l’Agenzia.

Esdebitazione e piani del consumatore

Per i soggetti sovraindebitati, è possibile chiedere l’esdebitazione al termine della procedura di liquidazione: i debiti residui vengono cancellati e il debitore torna “libero”. Nel contesto dell’accertamento sintetico, se il debito fiscale derivante dall’avviso è stato inserito nel piano, il contribuente può ottenere la cancellazione del residuo dopo l’esecuzione del piano.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’invito al contraddittorio: non rispondere all’invito è un grave errore. Anche se si ritiene di non avere documenti, è utile presentarsi per capire le contestazioni e chiedere più tempo.
  2. Aspettare la notifica senza prepararsi: spesso i contribuenti pensano che l’accertamento non verrà emesso. È invece consigliabile preparare la documentazione sin dall’invito.
  3. Forni tornare generali: spiegazioni generiche (“ho usato risparmi”, “mi ha aiutato mio padre”) senza documenti sono insufficienti .
  4. Omessa valutazione di spese deducibili: alcune spese (oneri deducibili o detraibili) riducono il reddito presunto. È importante indicarle all’Ufficio.
  5. Non considerare gli strumenti alternativi: la rottamazione o un accordo con i creditori possono ridurre il debito complessivo più di un contenzioso lungo e costoso.
  6. Perdere i termini: superati i 60 giorni, il ricorso è inammissibile. La calendarizzazione delle scadenze è fondamentale.
  7. Affidarsi a modelli standard: ogni situazione è diversa; è necessario costruire una difesa su misura.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito alcune tabelle con i punti chiave. Le tabelle sono sintetiche e utilizzano parole chiave, numeri o frasi brevi.

Requisiti per l’accertamento sintetico (art. 38 DPR 600/1973)

Requisito/indicatoreValore attuale (dicembre 2025)Fonte
Scostamento minimo rispetto al reddito dichiarato≥ 20 %D.lgs. 108/2024
Scostamento assoluto (10 × assegno sociale annuo)≥ ≈70 030 € (calcolato su assegno sociale 2025 di 7 002,97 €)INPS e d.lgs. 108/2024
Prova contraria ammessaDocumenti su redditi esenti/soggetti a ritenuta, risparmi di anni precedenti, spese di importo diverso, redditi di terziArt. 38, comma 6
Contraddittorio obbligatorioInvito al contribuente + attivazione accertamento con adesioneArt. 38, comma 7
Termini di impugnazione60 giorni dalla notifica dell’avvisoD.lgs. 546/1992
Decadenza per l’avviso5 anni (7 anni se omissione)Art. 43 DPR 600/1973

Principi giurisprudenziali chiave

PrincipioPronunciaSintesi
Presunzione iuris tantumCass. 2746/2024La presunzione è relativa; il contribuente può dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi esenti o risparmi.
Prova dell’entità e durata dei fondiCass. 30611/2025Occorre dimostrare l’ammontare e la permanenza dei fondi; gli estratti conto costituiscono documenti idonei.
Non basta provare la disponibilità dei redditi dei familiariCass. 2893/2024È necessario collegare i fondi all’effettiva spesa; la disponibilità generica non è sufficiente.
Dimostrazione sintomatica dell’uso delle sommeCass. 36688/2022Il contribuente deve fornire prove o circostanze sintomatiche del fatto che le somme esenti sono state utilizzate per le spese contestate.
Applicabilità ai coltivatori direttiCass. 26971/2025Il metodo sintetico si applica anche agli agricoltori; il contribuente deve provare che il reddito agrario giustifica il tenore di vita.
Principio di non contestazioneCass. 28665/2025La difesa dell’Amministrazione nel processo si considera contestazione sufficiente; non sono richiesti ulteriori allegati oltre l’atto impositivo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è l’accertamento sintetico puro?
È un metodo con cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito di una persona fisica sulla base delle spese effettivamente sostenute e degli incrementi patrimoniali. Le spese (acquisti, viaggi, investimenti, movimenti bancari) vengono sommate per stimare il reddito. Se il reddito presunto supera quello dichiarato oltre i limiti previsti, l’Ufficio può emettere un avviso.

2. In cosa si differenzia dal redditometro?
Il redditometro (accertamento sintetico “induttivo”) utilizza indicatori statistici e medie di spesa basate su gruppi di contribuenti, mentre l’accertamento sintetico puro si basa su spese certe e documentate. Entrambi sono disciplinati dall’articolo 38, ma il redditometro richiede un decreto ministeriale con gli indicatori (attualmente sospeso) e soglie di spesa; il sintetico puro invece si applica alle spese effettivamente sostenute.

3. Quali sono i nuovi limiti introdotti nel 2024?
Il d.lgs. 108/2024 stabilisce che l’accertamento sintetico può essere effettuato solo se il reddito presunto supera di almeno il 20 % quello dichiarato e se lo scostamento è almeno pari a dieci volte l’assegno sociale annuo (circa 70 000 euro nel 2025) . Se queste soglie non sono raggiunte, l’avviso è illegittimo.

4. Come posso provare che le spese sono state finanziate da risparmi?
Devi produrre estratti conto bancari, libretti di risparmio, documenti di disinvestimenti o altri attestati che mostrino l’accumulo e la permanenza dei fondi. È necessario dimostrare che il risparmio era disponibile prima dell’anno di imposta e che l’ammontare corrisponde alla spesa. Gli estratti conto sono considerati prova idonea .

5. Posso giustificare le spese con donazioni o prestiti da familiari?
Sì, ma occorre documentare la donazione o il prestito con bonifici, assegni, scritture private registrate o dichiarazioni sostitutive. La Cassazione richiede un collegamento concreto tra i redditi del familiare e la spesa contestata .

6. Cosa succede se non rispondo all’invito al contraddittorio?
L’Ufficio può procedere ugualmente con l’accertamento, ma potrai contestare la mancata partecipazione se dimostri di non aver ricevuto correttamente l’invito. È sempre consigliabile rispondere e presentarsi: la mancata replica viene spesso interpretata come mancanza di prove.

7. Quali spese vengono considerate?
Tutte le spese di natura personale: acquisti di immobili, auto e natanti, mutui, leasing, spese per viaggi, istruzione, sanità, investimenti finanziari, premi assicurativi, contributi previdenziali, versamenti e prelevamenti bancari, incrementi patrimoniali. Le spese inerenti all’attività d’impresa o professione non entrano nel calcolo se sono correttamente documentate.

8. Come viene calcolato il reddito presunto?
L’Amministrazione somma le spese sostenute nel periodo d’imposta e considera gli investimenti rilevanti (incrementi patrimoniali). Al totale viene aggiunta una quota per il mantenimento del patrimonio, pari al 20 % delle spese per incrementi. Il risultato è raffrontato con il reddito dichiarato. Se lo scostamento supera i limiti, scatta l’accertamento.

9. Quanto tempo ha l’Agenzia per notificare l’avviso?
L’Ufficio deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno se la dichiarazione è omessa). Oltre questi termini l’accertamento è decaduto.

10. Posso rateizzare il pagamento del debito?
Sì. Se accetti l’accertamento con adesione o se definisci la posizione tramite la rottamazione, puoi pagare a rate. Anche in caso di sentenza sfavorevole, l’Agente della riscossione concede la rateazione (fino a 120 rate mensili) se dimostri di non poter pagare in un’unica soluzione.

11. Cosa succede se non pago?
Il debito viene iscritto a ruolo e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avviare procedure esecutive: pignoramenti di conti correnti, stipendi o pensioni, fermi amministrativi su veicoli, ipoteche sugli immobili. Intervenire prima evita queste misure.

12. Le spese dei familiari mi vengono attribuite?
Le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico sono considerate sostenute dal contribuente; occorre quindi documentare che la spesa è stata finanziata con redditi del familiare non a carico. Le spese per beni destinati esclusivamente all’attività d’impresa o professionale non vengono attribuite .

13. Posso dedurre oneri per ridurre il reddito presunto?
Il contribuente può far valere oneri deducibili e detraibili (ad esempio spese mediche, interessi passivi su mutui, contributi previdenziali) che la legge consente di sottrarre dal reddito presunto. Tali oneri vanno documentati e comunicati all’Ufficio durante il contraddittorio .

14. Il redditometro è stato abolito?
No. Il decreto ministeriale 7 maggio 2024 che avrebbe individuato i nuovi indicatori di spesa è stato sospeso, ma l’accertamento sintetico puro resta in vigore con le modifiche introdotte dal d.lgs. 108/2024. In futuro potrebbe essere emanato un nuovo decreto attuativo.

15. È possibile ottenere l’esdebitazione del debito fiscale?
Sì, nelle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e nella liquidazione controllata è possibile ottenere l’esdebitazione: al termine del piano i debiti fiscali residui vengono cancellati. Occorre rivolgersi a un OCC e predisporre una proposta che includa anche i debiti tributari. L’avv. Monardo, in quanto gestore della crisi, può assisterti nel percorso.

16. L’accertamento sintetico si applica anche alle imprese?
L’articolo 38 riguarda le persone fisiche. Per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si applicano altre forme di accertamento (analitico-induttivo, studi di settore, Isa). Tuttavia, le spese personali dell’imprenditore possono dar luogo a un accertamento sintetico sul reddito personale.

17. Che ruolo ha la figura del consulente nella procedura?
Un consulente (avvocato o commercialista) può assisterti nel contraddittorio, redigere il ricorso, negoziare con l’Ufficio e predisporre la documentazione. È consigliabile affidarsi a un professionista esperto in diritto tributario e contenzioso per evitare errori e perdere diritti.

18. Cosa succede se il Fisco si basa su dati errati?
Se l’Agenzia considera spese inesatte (importi sbagliati, spese relative a beni aziendali, spese di terzi), è possibile chiedere la rettifica e fornire le prove. Nel ricorso si può contestare l’attendibilità dei dati e chiedere l’annullamento dell’avviso.

19. Esistono sanzioni per chi rifiuta di esibire i documenti?
La mancata esibizione di documenti richiesti può determinare la valutazione negativa dell’Amministrazione e aggravare la presunzione, ma non sono previste sanzioni specifiche. Tuttavia, occultare documenti può integrare condotte evasive che espongono a responsabilità penale.

20. È possibile conciliare la controversia?
Sì. Oltre all’accertamento con adesione, nel giudizio di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria è ammessa la conciliazione giudiziale. Le parti possono definire la controversia con riduzione delle sanzioni al 40 % e rateazione. La conciliazione evita l’incertezza del giudizio e può essere vantaggiosa se la prova contraria è parziale.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Differenza oltre il limite

Scenario: Maria ha dichiarato un reddito di 40 000 euro nel 2024. L’Agenzia delle Entrate rileva che nello stesso anno ha acquistato un’auto da 50 000 euro e ha sostenuto spese personali per 35 000 euro. Le spese totali sono quindi 85 000 euro. L’Agenzia presume che Maria abbia un reddito presunto di 85 000 euro e confronta questa cifra con il reddito dichiarato.

  1. Calcolo dello scostamento:
  2. Differenza: 85 000 € – 40 000 € = 45 000 €.
  3. Scostamento percentuale: 45 000 / 40 000 = 112,5 %, quindi superiore al 20 %.
  4. Scostamento assoluto: 45 000 € (inferiore alla soglia di 70 030 € per il 2025). Tuttavia, per l’anno 2024 la soglia vale 10 × assegno sociale 2024 (circa 69 473 € ). Poiché lo scostamento è inferiore al limite assoluto, l’accertamento sintetico non può essere emesso.

Difesa: Maria potrà eccepire che la differenza assoluta non raggiunge la soglia e che l’accertamento è illegittimo. Inoltre, potrà dimostrare che l’auto è stata acquistata con un finanziamento e quindi con risorse di terzi.

Esempio 2 – Risparmio accumulato

Scenario: Luca ha dichiarato 20 000 euro di reddito nel 2019. Nel 2019 acquista una barca usata da 30 000 euro. L’Ufficio contesta la spesa e presume un reddito di almeno 30 000 euro oltre quello dichiarato. Luca dimostra con estratti conto che ha accantonato 10 000 euro all’anno dal 2015 al 2018 e che nel 2018 ha venduto un’auto per 20 000 euro. Il saldo del conto al 31 dicembre 2018 era di 45 000 euro.

Calcolo: * Reddito presunto: 30 000 € + 20 000 € = 50 000 €. * Scostamento percentuale: 50 000 € – 20 000 € = 30 000 € = 150 % > 20 %. * Scostamento assoluto: 30 000 € (inferiore al limite di 70 030 € per il 2025). Tuttavia, l’auto è stata acquistata nel 2019, quindi il limite si calcola con l’assegno sociale di quell’anno.

Difesa: Luca può fornire la prova contraria prevista dall’articolo 38 (risparmi accumulati negli anni precedenti) con i suoi estratti conto. La Cassazione considera tali documenti idonei . L’avviso dovrebbe essere annullato in quanto la spesa è coperta da risparmi e la soglia assoluta non è superata.

Esempio 3 – Coltivatore diretto

Scenario: Teresa è coltivatrice diretta e dichiara solo il reddito agrario. Nel 2023 risulta proprietaria di tre terreni e dell’abitazione. L’Agenzia nota un versamento bancario di 40 000 euro sul suo conto e l’acquisto di un trattore da 35 000 euro. L’avviso contesta un reddito presunto di 75 000 euro rispetto a quello catastale di 6 000 euro.

Calcolo: differenza di 69 000 €, superiore sia al 20 % che alla soglia assoluta. La Cassazione ha stabilito che l’accertamento sintetico si applica anche ai coltivatori diretti . Tuttavia, Teresa può difendersi dimostrando che il versamento deriva da un mutuo agricolo e il trattore è stato acquistato con finanziamento. Dovrà produrre il contratto di mutuo e le ricevute di pagamento del trattore. Se i documenti sono validi, la spesa non concorre alla capacità contributiva personale.

Conclusione

L’accertamento sintetico puro, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 108/2024, rappresenta uno strumento incisivo con cui l’Amministrazione finanziaria può recuperare redditi non dichiarati. La disciplina stabilisce un doppio limite (20 % di scostamento e soglia assoluta di dieci volte l’assegno sociale) e riconosce al contribuente la possibilità di fornire prova contraria attraverso documenti che attestino l’origine non imponibile delle somme . La giurisprudenza più recente chiarisce che tale prova deve essere rigorosa: è necessario dimostrare l’entità e la durata dei fondi e il collegamento con le spese .

Agire tempestivamente è fondamentale. La procedura prevede l’invito al contraddittorio, l’accertamento con adesione e termini di impugnazione stringenti. Non rispondere o ritardare può comportare sanzioni pesanti e il rischio di pignoramenti. Una strategia efficace combina la difesa sostanziale (produzione di documenti, contestazione degli importi) con la verifica dei vizi formali dell’atto.

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono assistenza completa in tutte le fasi dell’accertamento sintetico: dall’analisi preventiva alla difesa in giudizio, dalle trattative con il Fisco alle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla sua qualifica di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, lo studio è in grado di fornire soluzioni integrate per proteggere il patrimonio del contribuente.

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