Accertamento fiscale su redditi e attività all’estero: come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale sui redditi e sulle attività detenute all’estero rappresenta uno dei temi più delicati e complessi del diritto tributario italiano. La globalizzazione dei mercati, la mobilità internazionale dei capitali e la facilità con cui oggi si possono aprire conti o possedere immobili in Stati diversi dal proprio rendono i controlli fiscali transnazionali sempre più frequenti e penetranti. Le conseguenze di un accertamento possono essere gravissime: accertamenti retroattivi, sanzioni fino al 30% del valore dell’investimento, presunzioni di redditività dei patrimoni, contestazioni penali per evasione e omessa dichiarazione, ipoteche sui beni o pignoramenti. Per i contribuenti è quindi fondamentale conoscere preventivamente i rischi, le norme applicabili e le strategie difensive da mettere in campo per tutelare il proprio patrimonio e la propria reputazione.

L’obiettivo di questo articolo è fornire un quadro aggiornato al dicembre 2025 sull’accertamento fiscale relativo ai redditi e alle attività all’estero, analizzando il contesto normativo, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, le procedure di accertamento e le possibili difese. Il punto di vista adottato è quello del debitore/contribuente, con un taglio pratico e divulgativo: verranno esaminati i principali rimedi processuali e stragiudiziali per contestare gli atti dell’Agenzia delle Entrate, le modalità per sospendere o definire il debito, le opportunità offerte dalle definizioni agevolate (rottamazione quater, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) e gli errori da evitare.

La figura professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Nel corso dell’articolo verranno presentati esempi e consigli basati sull’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista esperto di diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti in tutta Italia. Tra le sue qualifiche si segnalano:

  • Cassazionista: è abilitato al patrocinio davanti alle Supreme Corti e può così assistere i contribuenti in ogni fase del contenzioso, compreso il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), chiamato ad assistere i debitori nell’elaborazione di piani di rientro e nella gestione del sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: questa figura coadiuva l’imprenditore nell’individuare soluzioni negoziali per il risanamento dell’impresa.

Grazie a queste competenze e alla collaborazione con dottori commercialisti, revisori e consulenti del lavoro, lo studio dell’Avv. Monardo è in grado di offrire un’assistenza completa: dall’analisi preliminare degli atti (avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, richieste documentali) alla predisposizione di ricorsi, dalla richiesta di sospensione dell’esecuzione alla trattativa con l’amministrazione finanziaria, sino alla redazione di piani di rientro o procedure di sovraindebitamento. Un contributo professionale tempestivo può fare la differenza nel bloccare cartelle esattoriali, ipoteche o pignoramenti.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina dell’accertamento fiscale sulle attività estere è il risultato di un mosaico di norme nazionali e sovranazionali. Per affrontare correttamente un accertamento occorre conoscere le fonti principali: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il D.L. 167/1990 sul monitoraggio fiscale, il D.Lgs. 472/1997 in materia di sanzioni amministrative, il D.L. 78/2009 che introduce presunzioni sui redditi esteri, le norme del “Statuto dei diritti del contribuente” (Legge 212/2000), nonché la disciplina dei termini di accertamento contenuta nel DPR 600/1973. A queste si affiancano i trattati contro la doppia imposizione e numerose sentenze della Corte di Cassazione che hanno precisato l’interpretazione delle norme e i limiti dei poteri dell’amministrazione finanziaria.

1.1 Il TUIR e il credito per le imposte pagate all’estero

Il punto di partenza è l’art. 165 del TUIR, che consente ai contribuenti italiani di detrarre dalle imposte dovute in Italia le imposte pagate all’estero su redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Il comma 1 prevede che, qualora un reddito prodotto all’estero venga assoggettato a tassazione in Italia, le imposte estere siano riconosciute a credito nei limiti dell’imposta italiana proporzionale a quel reddito . Il comma 4 stabilisce che il credito deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il reddito è realizzato, a condizione che l’imposta straniera sia divenuta definitiva prima della presentazione della dichiarazione . Il comma 8, nella versione antecedente al 2013, escludeva il credito in caso di omissione della dichiarazione o di mancata indicazione del reddito estero .

La Corte di Cassazione ha progressivamente ridimensionato la portata preclusiva del comma 8: con l’ordinanza 10642/2025 ha affermato che, a seguito della modifica del TUIR, il diritto al credito non viene meno se il contribuente non lo indica in dichiarazione . La Corte ha richiamato l’art. 165 come norma che attua le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione e quindi gode di rango superiore rispetto a leggi ordinarie. Di conseguenza, il credito per imposte pagate all’estero può essere richiesto anche successivamente, entro il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), senza decadenza. Altra pronuncia del 2025 (Cass. 16699/2025) ha ribadito che l’omessa compilazione della dichiarazione dei redditi non preclude la detrazione e che le convenzioni internazionali prevalgono sulla norma interna .

1.2 Il monitoraggio fiscale: il quadro RW e l’obbligo di dichiarare le attività estere

L’obbligo di monitoraggio nasce dagli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990. L’art. 4 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia devono indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, nonché trasferimenti da, verso e sull’estero, se di importo complessivo superiore a 15.000 euro . L’obbligo riguarda sia i titolari formali sia i beneficiari effettivi (qualificati ai sensi della normativa antiriciclaggio) . Sono esentati dall’obbligo i conti correnti esteri con giacenza media annua inferiore a 5.000 euro e i depositi con saldo massimo inferiore a 15.000 euro .

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta sanzioni amministrative proporzionali al valore dell’investimento: l’art. 5 del D.L. 167/1990 prevede una sanzione dal 3% al 15% per gli investimenti in Paesi non black list e dal 6% al 30% per quelli in Stati o territori a fiscalità privilegiata . La sanzione minima è ridotta a 258 euro se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni . Queste sanzioni sono di natura meramente amministrativa e hanno finalità di monitoraggio; non sussistono se il contribuente prova che gli investimenti sono stati tassati all’estero o sono esenti da imposte.

1.3 Le presunzioni di reddito: art. 12 del D.L. 78/2009

L’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009) introduce una presunzione secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione dell’obbligo di monitoraggio, si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia. La norma stabilisce che spetta al contribuente l’onere di dimostrare che gli investimenti sono stati costituiti con redditi già dichiarati o che non erano imponibili . Questa presunzione comporta la possibilità di maggiorazioni d’imposta e di prolungare i termini di accertamento (raddoppio dei termini), ma, come ha precisato la Cassazione, è applicabile solo in sede tributaria e non in ambito penale .

1.4 Le sanzioni amministrative e le cause di non punibilità

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni tributarie. L’art. 6 (Cause di non punibilità) prevede che non è punibile chi commette violazioni conseguenti a incertezze oggettive sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme tributarie o sulla loro legittimità ; l’errore sul fatto dovuto a valutazioni tecnico-contabili non imputabili a colpa non è sanzionabile. Il comma 5-bis stabilisce che non sono punibili le violazioni che non pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo . L’art. 7 prevede che le sanzioni debbano essere proporzionate alla gravità della violazione e consente la loro riduzione in caso di particolare tenuità . L’art. 12 regola l’ipotesi di concorso di violazioni: quando il contribuente commette più violazioni formali, la sanzione complessiva non può superare il doppio di quella prevista per la violazione più grave .

Queste norme sono essenziali per difendersi dalle sanzioni legate al quadro RW: molti tribunali riconoscono la non punibilità per violazioni meramente formali che non incidono sulla base imponibile o per situazioni d’incertezza normativa.

1.5 Le fattispecie penali: l’art. 11 del D.Lgs. 74/2000

L’omessa compilazione del quadro RW può integrare una fattispecie penale soltanto quando si accompagna ad atti fraudolenti di sottrazione delle proprie risorse alla riscossione delle imposte: è il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000. La norma punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, al fine di evadere imposte sui redditi o IVA, aliena o compie altri atti fraudolenti sui propri beni in modo da rendere inefficace la riscossione . La pena aumenta quando l’ammontare delle imposte o delle sanzioni supera 200.000 euro . Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l’omessa compilazione del quadro RW in sé non integra questo reato, essendo una violazione meramente amministrativa. La Corte di Cassazione, con sentenza 20649/2025, ha statuito che la sanzione penale richiede la dimostrazione di un effettivo debito tributario e di condotte fraudolente volte a impedire la riscossione .

1.6 Lo Statuto dei diritti del contribuente

La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) fissa principi fondamentali che l’amministrazione deve rispettare. Tra i più rilevanti per gli accertamenti esteri:

  • Art. 7: impone la chiarezza e la motivazione degli atti; il contribuente ha diritto a conoscere le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che fondano l’accertamento e l’atto deve riportare o allegare gli atti richiamati . Il comma 1-bis prevede che non possono essere introdotti elementi nuovi nella motivazione senza emanare un nuovo atto .
  • Art. 10: afferma i principi di buona fede e collaborazione tra contribuente e fisco. Le sanzioni non sono applicabili quando il contribuente si è conformato alle indicazioni dell’amministrazione successivamente modificate o quando la violazione deriva da obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme .
  • Art. 12: disciplina l’attività di accertamento presso la sede del contribuente; il comma 7 prevede che, in caso di ispezioni presso i locali aziendali, il contribuente debba essere invitato al contraddittorio prima che l’amministrazione emetta l’avviso di accertamento. Questa tutela non si applica agli accertamenti “a tavolino” (cioè quelli basati su controlli documentali) .

1.7 Termini dell’accertamento e decadenza

I termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può emettere avvisi di accertamento sono previsti dall’art. 43 del DPR 600/1973. L’amministrazione deve notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione, il termine è di sette anni, e in caso di recupero di aiuti di Stato o imposte derivanti da investimenti in Stati a fiscalità privilegiata può estendersi a otto anni . L’atto può essere integrato con un nuovo avviso solo se emergono nuovi elementi, che devono essere specificati .

1.8 Le convenzioni contro la doppia imposizione e il diritto dell’Unione

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, stipulate dall’Italia con numerosi Paesi, hanno valore superiore alle leggi ordinarie e mirano a evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte (una nel Paese di produzione e una in Italia). L’art. 165 TUIR ne è l’attuazione interna. Le convenzioni prevedono vari metodi: il credito d’imposta (tax credit), l’esenzione o la detassazione, la ripartizione tra i Paesi. La Cassazione ha ripetutamente affermato che tali convenzioni prevalgono sulle norme interne: se una norma nazionale (come il vecchio comma 8 dell’art. 165) impedisse il riconoscimento del credito, sarebbe disapplicata per contrasto con la convenzione .

1.9 Giurisprudenza recente sulle attività estere

Oltre alle pronunce già richiamate sull’art. 165 TUIR e sul reato di sottrazione fraudolenta, meritano menzione altre decisioni della Cassazione e della Corte Costituzionale:

  1. Sentenza 28077/2024 (Corte di Cassazione): ha ribadito che l’omessa compilazione del quadro RW costituisce una violazione formale sanzionata amministrativamente ma non implica evasione fiscale. La Corte ha richiamato la natura meramente informativa dell’obbligo di monitoraggio .
  2. Sentenza 16699/2025: ha riconosciuto che il diritto al credito per imposte estere sussiste anche se il reddito non è stato dichiarato; l’eventuale omissione non comporta decadenza ma può essere sanata in fase di contenzioso .
  3. Sentenza 20649/2025: ha escluso la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in assenza di un reale debito tributario. La mera omissione del quadro RW non basta a integrare il dolo di sottrazione; occorrono atti fraudolenti specifici .
  4. Sezioni Unite 2025 (non ancora pubblicata): una pronuncia citata dalla dottrina afferma che l’accertamento basato sulla presunzione di cui all’art. 12 D.L. 78/2009 richiede che l’Agenzia fornisca indizi gravi, precisi e concordanti. La presunzione non può operare in via retroattiva e deve essere oggetto di contraddittorio con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento.

Questi orientamenti giurisprudenziali offrono spunti per costruire difese efficaci: dimostrare l’insussistenza del debito fiscale, l’assenza di dolo e la prevalenza delle norme convenzionali.

2. Procedura dell’accertamento e diritti del contribuente

Ricevere un avviso di accertamento o una richiesta di documentazione relativa a investimenti esteri può generare panico. Comprendere la procedura e i termini permette di pianificare tempestivamente la difesa.

2.1 Notifica e avvio del procedimento

  1. Richiesta di documentazione: spesso l’Agenzia invia un questionario per richiedere spiegazioni su trasferimenti bancari o investimenti all’estero. Il contribuente ha 60 giorni per rispondere. È consigliabile predisporre una risposta dettagliata con l’assistenza di un professionista, allegando documenti che dimostrino la provenienza dei fondi e l’avvenuta tassazione.
  2. Invito al contraddittorio: prima di emettere l’avviso di accertamento, l’ufficio può invitare il contribuente a un contraddittorio. In base allo Statuto del contribuente, il contraddittorio è obbligatorio nelle verifiche presso i locali del contribuente ; nelle verifiche “a tavolino” è facoltativo ma fortemente raccomandato per far valere le proprie ragioni.
  3. Avviso di accertamento: l’atto deve essere motivato e indicare puntualmente gli elementi di fatto e diritto su cui si basa . Deve essere notificato nel rispetto dei termini di cui all’art. 43 DPR 600/1973 . Se la notifica è tardiva o manca la motivazione, l’atto è nullo. È essenziale verificare se l’Agenzia ha rispettato i termini (5 anni, 7 anni o 8 anni) e se ha indicato la provenienza dei nuovi elementi in caso di avviso integrativo .
  4. Valore della presunzione: se l’accertamento si basa sull’art. 12 D.L. 78/2009, il contribuente deve essere informato di questa presunzione. L’Agenzia deve indicare gli elementi presuntivi (es. cospicui versamenti su conti esteri) e il contribuente ha diritto a dimostrare la legittima provenienza dei fondi .

2.2 Diritti e rimedi immediati

Il contribuente può difendersi in diversi modi:

  1. Richiesta di autotutela: prima di impugnare l’atto, è possibile presentare istanza di annullamento o modifica in autotutela, indicando gli errori di fatto o di diritto. Questa istanza non sospende i termini di impugnazione ma, se accolta, evita il contenzioso.
  2. Ricorso alla Commissione tributaria: il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica (prorogabili di 90 giorni se si attiva la mediazione). Nel ricorso occorre contestare ogni punto dell’avviso: la carenza di motivazione, la mancata prova della provenienza dei fondi, l’applicazione errata di sanzioni, la violazione dello Statuto, etc. È consigliabile proporre istanza cautelare di sospensione dell’atto per evitare l’iscrizione a ruolo.
  3. Sospensione dell’esecuzione: il contribuente può chiedere al giudice di sospendere la riscossione se prova il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabilità di vittoria). In alcuni casi, in presenza di gravi irregolarità formali, l’Agenzia stessa può sospendere l’esecuzione.
  4. Accertamento con adesione: prima della proposizione del ricorso e comunque entro il termine per impugnare l’avviso, è possibile presentare all’ufficio una proposta di adesione. Questo strumento consente di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo e di rateizzare l’importo. L’adesione comporta la rinuncia al ricorso ma evita il contenzioso.

2.3 Procedura passo‑passo dopo la notifica

Per orientarsi meglio, la tabella seguente riassume i passaggi e i tempi:

FaseTerminiAzioni consigliate
Ricezione questionario/ richiesta documenti60 giorni dalla ricezioneRaccolta documenti; consulenza con professionista; invio risposta circostanziata.
Invito al contraddittorioData fissata dall’ufficioPredisposizione di memoria difensiva; esposizione di motivazioni; richiesta di verbalizzazione di ogni dichiarazione.
Notifica avviso di accertamentoEntro 5 anni (7 in caso di omessa dichiarazione)Verifica motivazione; controllo della data di notifica; eventuale richiesta di autotutela; preparazione del ricorso.
Ricorso alla Commissione tributaria60 giorni dalla notificaDeposito ricorso con motivazioni e documenti; richiesta di sospensione dell’atto.
Mediazione tributaria (obbligatoria per importi fino a 50.000 €)Istanza entro 30 giorni dalla notificaTentativo di definizione agevolata con riduzione delle sanzioni; produce sospensione dei termini.
Accertamento con adesioneEntro i termini di impugnazioneAvvio trattativa con l’ufficio; discussione; eventuale sottoscrizione dell’atto di adesione con riduzione sanzioni.

3. Difese e strategie legali

La difesa contro un accertamento su redditi e attività estere richiede un’approfondita analisi della fattispecie concreta. Le strategie variano in base alla tipologia di violazione (omessa dichiarazione, omissione del quadro RW, contestazione della residenza fiscale, ecc.) e alla presenza di eventuali convenzioni internazionali. Di seguito si illustrano i principali strumenti a disposizione del contribuente.

3.1 Impugnazione dell’avviso di accertamento

Il primo e più immediato rimedio è l’impugnazione dell’avviso innanzi al giudice tributario. Gli argomenti difensivi possibili includono:

  1. Difetto di motivazione: se l’avviso non indica gli elementi di fatto o se si limita a richiamare atti non allegati, viola l’art. 7 dello Statuto . Ciò comporta la nullità dell’atto. La Cassazione afferma che la motivazione per relationem è valida solo se gli atti richiamati sono allegati e messi a disposizione .
  2. Violazione del contraddittorio: se l’accertamento deriva da una verifica presso il contribuente senza che questi sia stato invitato a presentare osservazioni e documenti, si viola l’art. 12, comma 7, dello Statuto. La giurisprudenza è però più restrittiva per le verifiche a tavolino , quindi bisogna dimostrare che l’assenza di contraddittorio ha impedito la difesa.
  3. Incompetenza territoriale: l’ufficio che ha emesso l’avviso deve essere competente per territorio (sede del domicilio fiscale). Eventuali errori possono invalidare l’accertamento.
  4. Errata applicazione della presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009: l’Agenzia non può fondare l’accertamento su una presunzione assoluta; deve fornire prova dell’esistenza di investimenti all’estero non dichiarati e consentire al contribuente di superare la presunzione. Inoltre la presunzione non è retroattiva ed è applicabile solo a investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata .
  5. Applicazione della causa di non punibilità per violazioni formali: se l’accertamento riguarda esclusivamente l’omessa compilazione del quadro RW e non vi è evasione d’imposta (le imposte sono state pagate all’estero e sono dovute solo sanzioni di monitoraggio), si può invocare l’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997 per escludere la sanzione . Questa norma prevede la non punibilità delle violazioni che non pregiudicano la base imponibile né l’attività di controllo.
  6. Invocazione delle convenzioni internazionali: se l’accertamento disconosce il credito per imposte pagate all’estero, occorre richiamare l’art. 165 TUIR e la relativa convenzione. La Cassazione ha riconosciuto che l’omessa dichiarazione non fa perdere il diritto al credito ; pertanto l’amministrazione deve concederlo anche in sede di accertamento.
  7. Eccezione di decadenza: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro i termini stabiliti (5, 7 o 8 anni). In mancanza, è tardivo .

3.2 Sospensione e riduzione delle sanzioni

Le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW sono particolarmente onerose. Per ridurle occorre considerare:

  1. Ravvedimento operoso: l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente di ridurre le sanzioni se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione prima dell’avvio di controlli. Nel caso del quadro RW, il ravvedimento può arrivare a 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza. Se il controllo è già iniziato, è possibile la regolarizzazione speciale con riduzione a 1/6 o 1/5.
  2. Applicazione dell’art. 12 D.Lgs. 472/1997: quando vi sono più violazioni (es. omessa compilazione per diversi anni), la sanzione complessiva non può eccedere il doppio di quella prevista per la violazione più grave . Questo consente di ridurre sensibilmente l’importo.
  3. Richiesta di disapplicazione per violazione formale: come già visto, l’art. 6, comma 5-bis, esclude la sanzione per violazioni formali che non pregiudicano il prelievo . Molti giudici tributari accolgono tale eccezione quando il contribuente prova l’avvenuta tassazione all’estero e la corretta indicazione del reddito nel quadro RN.
  4. Circostanze attenuanti e buona fede: l’art. 10 dello Statuto prevede la non applicazione di sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa . L’omessa compilazione del quadro RW può derivare da interpretazioni controverse (ad esempio, per le criptovalute o per i conti cointestati con non residenti). Dimostrare la buona fede può condurre alla totale annullamento o alla massima riduzione.

3.3 Strategie per dimostrare la provenienza dei fondi

Per superare la presunzione di redditività dei fondi esteri è necessario documentare che le somme provengono da redditi già tassati o esenti. A tal fine:

  1. Conservare documenti bancari: estratti conto, attestazioni di banche estere, contratti di investimento, certificazioni del pagamento delle imposte locali. Documentare la continuità dei saldi nel tempo.
  2. Comunicare con intermediari stranieri: richiedere certificazioni (Tax Voucher) che attestino l’ammontare delle imposte trattenute a titolo definitivo.
  3. Dimostrare l’esistenza di eredità o donazioni: se le somme derivano da successioni o donazioni, allegare gli atti notarili e le prove di registrazione nei Paesi stranieri.
  4. Utilizzare la procedura di rulings/interscambio: in casi complessi, è possibile presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere preventivamente l’interpretazione dell’obbligo di monitoraggio su determinate attività.

3.4 La negoziazione e le definizioni agevolate

La scelta di aderire a una definizione agevolata o di negoziare un piano di rientro può risultare più conveniente rispetto al contenzioso, soprattutto quando vi è un rischio elevato di soccombenza. Le principali opzioni nel 2025 sono:

  1. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): consente di definire l’accertamento riducendo le sanzioni a 1/3 e di rateizzare gli importi fino a 8 rate trimestrali; evita l’ulteriore irrogazione di sanzioni e interessi di mora.
  2. Rottamazione quater: la Legge 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti che non hanno pagato le rate della rottamazione quater entro dicembre 2024. Le nuove scadenze sono fissate al 31 luglio 2025 per la prima rata e al 30 novembre 2025 per la seconda; le successive rate saranno indicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione . Questa misura permette di estinguere cartelle relative a imposte non dichiarate con l’abbattimento di interessi e sanzioni e, in alcuni casi, dello stesso capitale. Per essere riammessi è necessario versare gli importi scaduti e presentare dichiarazione di conferma. È un’opportunità per sistemare situazioni pregresse di monitoraggio.
  3. Ravvedimento speciale (Legge di Bilancio 2023): consente di regolarizzare le violazioni formali versando una sanzione ridotta. Nel 2025 alcune regioni hanno introdotto proprie definizioni agevolate per tributi locali.
  4. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012): in presenza di una situazione di sovraindebitamento, il contribuente può proporre un piano di rientro o un accordo con i creditori. La Legge 3/2012 consente di falcidiare i debiti tributari e di sospendere le procedure esecutive . L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi, può assistere nella predisposizione di tali piani presso l’OCC.
  5. Transazione fiscale nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: prevede la possibilità di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate per ridurre il debito fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti). L’esperto negoziatore (D.L. 118/2021) guida l’imprenditore nella proposta.

3.5 Procedura di voluntary disclosure e regolarizzazioni

In passato (2015-2017) è stata prevista la collaborazione volontaria (voluntary disclosure), che permetteva di regolarizzare i patrimoni detenuti all’estero con pagamento ridotto delle sanzioni e esclusione di responsabilità penale. Al momento, nel dicembre 2025, non è attiva alcuna finestra di voluntary disclosure; tuttavia si discute di una nuova procedura per il 2026 con focus sulle criptovalute . Non essendo vigente, non sarà trattata in dettaglio ma merita attenzione per chi detiene crypto-asset non dichiarati.

3.6 Strategie difensive per residenti all’estero e lavoratori transfrontalieri

Molti italiani lavorano in Svizzera o in altri Paesi confinanti. Per queste categorie:

  1. Verifica della residenza fiscale: la residenza in Italia è determinata dall’iscrizione all’anagrafe, dal domicilio o dalla presenza nel territorio per più di 183 giorni. È essenziale dimostrare la reale residenza estera per non essere tassati in Italia. Se l’Agenzia presume una residenza fittizia, si può utilizzare la documentazione (contratto di lavoro, affitto, iscrizione AIRE) per confutare.
  2. Applicazione di convenzioni bilaterali: ad esempio la Convenzione Italia–Svizzera prevede la tassazione dei frontalieri con percentuali d’imposta e riconoscimento di crediti d’imposta. La giurisprudenza Cassazionale ha evidenziato che, per i frontalieri, l’esenzione in Italia può applicarsi anche se l’imposta è trattenuta alla fonte .
  3. Richiesta di rimborsi e crediti d’imposta: per i residenti esteri che pagano imposte in Italia su determinati redditi (es. immobili), è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza entro il termine decennale. L’omessa dichiarazione non preclude tale diritto .

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e soluzioni giudiziali/stragiudiziali

Oltre al contenzioso, vi sono vari strumenti che permettono di chiudere le pendenze con il fisco pagando importi inferiori. Nel 2025 le opportunità più rilevanti sono:

4.1 Rottamazione quater e definizione agevolata

La rottamazione quater è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2023 e riaperta dal DL 202/2024 convertito nella Legge 15/2025. I contribuenti che non hanno pagato le rate scadute al 31 dicembre 2024 possono essere riammessi effettuando il versamento delle rate scadute entro il 31 luglio 2025 . Le scadenze successive sono 30 novembre 2025 (seconda rata) e le altre entro 2026-2027. I vantaggi della rottamazione sono:

  • azzeramento di sanzioni e interessi di mora;
  • possibilità di rateizzare il debito in 18 rate;
  • blocco delle azioni esecutive.

Per aderire occorre presentare la dichiarazione di conferma e versare le rate scadute. La rottamazione riguarda anche i debiti derivanti da omessa dichiarazione o monitoraggio, a condizione che siano iscritti a ruolo.

4.2 Definizione delle liti pendenti

La legge di bilancio 2023 e il decreto “pace fiscale” hanno previsto la definizione delle liti fiscali pendenti: se il contribuente ha un ricorso pendente alla data del 31 dicembre 2023, può estinguerlo pagando una percentuale del tributo (il 100% in primo grado, il 20% o 15% in appello a seconda dell’esito favorevole in primo grado). Al momento non sono previste riaperture nel 2025, ma è opportuno verificare eventuali proroghe.

4.3 Transazione fiscale e sovraindebitamento

Per i contribuenti che non riescono a sostenere il carico fiscale, la transazione fiscale nell’ambito del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e la Legge 3/2012 offrono strumenti per ridurre i debiti tributarî. In un accordo di ristrutturazione o in un concordato, l’Agenzia può accettare il pagamento parziale del debito. Nel caso del piano del consumatore o dell’accordo di sovraindebitamento, il giudice può omologare un piano che prevede la falcidia dei tributi e la sospensione delle esecuzioni . L’Avv. Monardo, come gestore della crisi, assiste i debitori in tutte le fasi: predisposizione della proposta, deposito presso l’OCC, ottenimento dell’omologazione.

4.4 Rateazioni e piani di rientro con l’Agenzia Entrate-Riscossione

Se l’avviso di accertamento diventa definitivo e l’importo viene iscritto a ruolo, il contribuente può chiedere la rateazione fino a 72 rate (12 anni). In presenza di comprovata difficoltà economica, la rateazione può essere prolungata sino a 120 rate. È possibile abbinare la rateazione con la sospensione di cartelle prescritte o contestate. È fondamentale presentare la domanda entro i termini e allegare la documentazione reddituale.

5. Errori comuni e consigli pratici

Numerose controversie nascono da errori banali o da sottovalutazione delle formalità. Ecco gli errori più frequenti:

  1. Sottovalutare la portata dell’obbligo di monitoraggio: molti contribuenti credono che i conti correnti esteri con giacenze modeste o cointestati non debbano essere dichiarati. In realtà l’obbligo del quadro RW si applica anche ai beneficiari effettivi e alle criptovalute, a prescindere dall’importo, se in totale i trasferimenti superano 15.000 euro.
  2. Non conservare la documentazione: la prova della provenienza dei fondi deve essere fornita dal contribuente; senza estratti conto, contratti o certificati di imposta pagata all’estero, è difficile vincere in giudizio.
  3. Trascurare i termini: attendere troppo tempo per rispondere all’Agenzia o per impugnare l’avviso può comportare decadenza. È fondamentale rispettare i 60 giorni per il ricorso e monitorare i termini di notifica dell’accertamento .
  4. Ignorare il contraddittorio: non partecipare all’invito al contraddittorio può essere visto come mancanza di collaborazione. Presentarsi con un professionista consente di chiarire la propria posizione e, talvolta, di evitare l’accertamento.
  5. Non valutare le soluzioni alternative: rifiutare per principio una definizione agevolata o un piano di rientro può essere controproducente. È importante esaminare con un esperto se convenga accettare una rottamazione o avviare un piano del consumatore.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle di sintesi.

6.1 Principali norme e relative sanzioni

NormaOggettoSanzione/effetto
Art. 165 TUIRCredito per imposte pagate all’esteroDetrazione del credito fino alla concorrenza dell’imposta italiana; non più soggetto a decadenza
Art. 4 D.L. 167/1990Obbligo di monitoraggio (quadro RW)Dichiarazione delle attività estere sopra 15.000 €
Art. 5 D.L. 167/1990Sanzioni per omessa indicazioneSanzione dal 3% al 15% (dal 6% al 30% per Paesi black list)
Art. 12 D.L. 78/2009Presunzione di redditi occultatiOnere della prova a carico del contribuente; raddoppio termini di accertamento
Art. 6 D.Lgs. 472/1997Cause di non punibilitàViolazioni non punibili se formali e non influiscono sul tributo
Art. 7 D.Lgs. 472/1997Proporzionalità sanzioniRiduzione in caso di eccessiva sproporzione
Art. 12 D.Lgs. 472/1997Concorso di violazioniSanzione unica aumentata tra 1/4 e doppio per violazione più grave
Art. 11 D.Lgs. 74/2000Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposteReclusione da 6 mesi a 6 anni a seconda dell’importo
Art. 7 Statuto contribuentiMotivazione e chiarezza degli attiNullità dell’atto se mancano motivazione o allegati
Art. 10 Statuto contribuentiBuona fede e collaborazioneNon applicabilità di sanzioni per obiettiva incertezza o affidamento
Art. 12 Statuto contribuentiContraddittorio e ispezioniObbligo di contraddittorio nelle ispezioni, non nei controlli a tavolino

6.2 Termini di notificazione dell’accertamento

SituazioneTermine di notifica (31 dicembre)Riferimento normativo
Dichiarazione presentata regolarmente5° anno successivoArt. 43 DPR 600/1973
Omessa dichiarazione o dichiarazione nulla7° anno successivoArt. 43 DPR 600/1973
Recupero aiuti di Stato o investimenti in Paesi black list con presunzione ex art. 12 D.L. 78/20098° anno successivoArt. 43 DPR 600/1973

7. FAQ: domande frequenti

In questa sezione si risponde a dubbi pratici ricorrenti. Le risposte hanno un taglio divulgativo ma sono basate su norme e giurisprudenza.

  1. Che cos’è il quadro RW e chi deve compilarlo?
  2. Il quadro RW della dichiarazione dei redditi è la sezione dedicata al monitoraggio fiscale. Devono compilarlo le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti e attività finanziarie all’estero, nonché i trasferimenti da e verso l’estero che superano complessivamente 15.000 euro . Sono inclusi conti correnti, depositi, azioni, quote di fondi, polizze assicurative, criptovalute e immobili. Anche i beneficiari effettivi sono obbligati .
  3. Se ho un conto corrente estero con pochi euro devo dichiararlo?
  4. La legge prevede l’esonero dall’obbligo se il saldo massimo del conto non supera i 15.000 euro e la giacenza media annua è inferiore a 5.000 euro . Tuttavia, è prudente compilare il quadro RW anche per saldi inferiori se la somma dei movimenti annuali supera 15.000 euro, per evitare contestazioni.
  5. Quali sono le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW?
  6. La sanzione base è dal 3% al 15% del valore dell’investimento estero non dichiarato. Se le attività sono in Paesi a fiscalità privilegiata (black list), la sanzione aumenta dal 6% al 30% . In caso di dichiarazione tardiva entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a 1/15 (258 euro minimo) .
  7. Cosa succede se dichiaro il reddito estero ma dimentico di compilare il quadro RW?
  8. In assenza di evasione d’imposta, l’omessa compilazione è una violazione formale punita con sanzione amministrativa. È possibile chiedere l’applicazione dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997 e far dichiarare la non punibilità, dimostrando che le imposte sono state pagate e che l’omissione non ha pregiudicato il controllo .
  9. Posso ottenere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero se non l’ho indicato in dichiarazione?
  10. Sì. La Cassazione (ordinanza 10642/2025) ha affermato che l’omessa indicazione non fa decadere dal diritto al credito; il contribuente può richiederlo entro il termine decennale di prescrizione . Bisogna presentare la documentazione che attesti l’imposta pagata all’estero.
  11. Quando si applica la presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009?
  12. La presunzione si applica agli investimenti e alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata non dichiarati. In tali casi si presume che i fondi provengano da redditi non tassati in Italia, salvo prova contraria . La norma non è retroattiva e deve essere supportata da indizi specifici.
  13. È possibile essere perseguiti penalmente per omessa compilazione del quadro RW?
  14. No, salvo che l’omissione sia accompagnata da condotte fraudolente volte a sottrarre i beni alla riscossione delle imposte, integrando il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 . L’ordinanza 20649/2025 ha chiarito che l’omissione da sola è solo una violazione amministrativa .
  15. Cos’è l’accertamento con adesione e quali vantaggi offre?
  16. È una procedura di definizione dell’accertamento che consente di evitare il contenzioso; il contribuente e l’ufficio raggiungono un accordo sul maggiore reddito accertato. Le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo, e si può rateizzare l’importo fino a 8 rate trimestrali. L’accordo comporta la rinuncia al ricorso ma evita spese legali e il rischio di una condanna più pesante.
  17. Come funziona la rottamazione quater?
  18. È un condono delle cartelle esattoriali che permette di estinguere i debiti versando solo le imposte e un modesto aggio, con l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Nel 2025 è stata riaperta la possibilità per chi non ha versato entro dicembre 2024: occorre pagare le rate scadute entro il 31 luglio 2025 e seguire il piano di pagamento stabilito dall’Agenzia Entrate-Riscossione.
  19. Se mi trasferisco all’estero e apro un conto, devo comunque dichiararlo?
  20. Se sei residente fiscale all’estero e iscritto all’AIRE, non hai l’obbligo di compilare il quadro RW per quel conto. Tuttavia, se mantieni la residenza in Italia o trascorri più di 183 giorni sul territorio italiano, resti soggetto al monitoraggio. È opportuno verificare la residenza con un consulente.
  21. Ho ricevuto un avviso di accertamento per somme versate su un conto in Svizzera nel 2018: l’Agenzia può ancora notificare?
  22. Dipende. Se hai presentato regolarmente la dichiarazione 2018, l’Agenzia deve notificare entro il 31 dicembre 2023 (5 anni). Se ritiene che il conto sia stato occultato in un Paese black list, potrebbe applicare il termine di 8 anni . È possibile eccepire la decadenza se il termine è scaduto.
  23. Come posso dimostrare che il denaro all’estero deriva da un’eredità?
  24. Occorre produrre copia del testamento, della dichiarazione di successione, dell’atto di trasferimento e delle ricevute di registrazione. È consigliabile farsi rilasciare dalla banca estera una dichiarazione che attesti l’accredito delle somme per successione. Tutti i documenti vanno tradotti e legalizzati se provenienti dall’estero.
  25. È possibile sanare una violazione se l’Agenzia ha già avviato un controllo?
  26. Sì, ma non si applica il ravvedimento operoso ordinario. È possibile regolarizzare tramite ravvedimento speciale (se ancora previsto) o tramite accertamento con adesione; le sanzioni saranno comunque ridotte ma non ai livelli minimi. Conviene valutare con un professionista.
  27. Sono un dipendente frontaliero che lavora in Svizzera: devo compilare il quadro RW per il conto corrente svizzero sul quale percepisco lo stipendio?
  28. Secondo la convenzione Italia-Svizzera, i salari dei frontalieri sono tassati per una percentuale in Svizzera; l’Italia riconosce un credito d’imposta. Se risiedi in Italia, devi indicare il conto svizzero nel quadro RW poiché è un’attività finanziaria estera; la giacenza media di 5.000 euro potrebbe esonerarti ma, per prudenza, conviene dichiarare se i movimenti annuali superano 15.000 euro .
  29. Cosa succede se l’Agenzia emette un avviso senza allegare gli atti richiamati?
  30. L’atto è viziato per difetto di motivazione. L’art. 7 dello Statuto richiede che l’atto contenga o alleghi gli elementi richiamati . In giudizio si può chiedere l’annullamento dell’avviso.
  31. Le criptovalute devono essere dichiarate nel quadro RW?
  32. Sì. Sebbene non esista ancora una normativa organica, l’Agenzia delle Entrate considera le criptovalute come attività finanziarie estere. Vanno indicati la consistenza e i movimenti, indipendentemente dall’importo. Solo se la giacenza è inferiore a 5.000 euro e i movimenti non superano 15.000 euro, si può sostenere l’esclusione.
  33. Se l’attività finanziaria estera è cointestata con un familiare non residente, come si dichiara?
  34. Il titolare residente è tenuto a dichiarare solo la quota parte di sua competenza, ma deve dichiarare l’intero valore e specificare la percentuale di possesso nel quadro RW. La sanzione per omessa indicazione si calcola sulla quota di proprietà.
  35. È possibile rateizzare le sanzioni per quadro RW?
  36. Se la sanzione è irrogata con un avviso di pagamento, è possibile chiedere la rateazione alla Direzione provinciale o all’Agenzia Entrate-Riscossione. Nel caso di accertamento con adesione, la rateazione è prevista per legge. Inoltre la rottamazione consente di estinguere il debito in più rate, con notevole abbattimento degli importi .
  37. Quanto tempo ho per chiedere il rimborso di imposte pagate all’estero?
  38. Il diritto al rimborso o al credito d’imposta segue la prescrizione decennale prevista dal codice civile (art. 2946 c.c.), come stabilito dalla Cassazione . Occorre però agire prima che l’amministrazione emetta un avviso di decadenza.
  39. Che differenza c’è tra quadro RW e quadro RS?
  40. Il quadro RW riguarda il monitoraggio di attività finanziarie e investimenti all’estero, nonché il pagamento dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) e dell’IVIE (imposta sulle attività immobiliari estere). Il quadro RS è dedicato a informazioni varie, tra cui l’indicazione di investimenti in start-up o benefici fiscali particolari; non sostituisce il RW.

8. Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per comprendere meglio le conseguenze economiche di un accertamento su attività estere, si propongono alcune simulazioni.

8.1 Simulazione 1: Omessa compilazione del quadro RW per un conto corrente in Francia

Scenario: Luca, residente in Italia, detiene un conto corrente in Francia con giacenza media di 40.000 euro e saldo massimo di 50.000 euro nel 2022. In dichiarazione ha indicato il reddito di interessi percepito (1.000 euro) ma ha omesso il quadro RW. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento per omissione.

Sanzioni: l’art. 5 D.L. 167/1990 prevede una sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato . Supponendo che l’Agenzia applichi il minimo del 3% e consideri come base l’importo di 50.000 euro, la sanzione è 1.500 euro. Poiché Luca ha presentato la dichiarazione tardivamente, la sanzione è ridotta di 1/7 (ravvedimento operoso) e scende a 214,28 euro se provvede entro 90 giorni. In sede di contenzioso, Luca può invocare la non punibilità per violazione formale poiché il reddito è stato dichiarato .

Difesa: Luca dovrà dimostrare che le somme erano state tassate all’estero (esibendo il tax voucher della banca francese), che il reddito degli interessi era stato indicato e che l’omissione non ha pregiudicato il controllo. Potrà chiedere l’annullamento della sanzione in base all’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997.

8.2 Simulazione 2: Presunzione di redditività per investimento in Paese black list

Scenario: Maria possiede azioni di una società con sede nelle Isole Cayman (Paese a fiscalità privilegiata) per un valore di 200.000 euro. Non ha compilato il quadro RW né ha dichiarato i dividendi. Nel 2025 l’Agenzia scopre l’investimento e applica la presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009 .

Calcolo dell’imposta: la presunzione consente all’Agenzia di considerare il valore delle azioni come reddito occulto. Supponendo un’aliquota IRPEF marginale del 43%, l’imposta sarebbe 86.000 euro. A questa somma si aggiungono le sanzioni per omessa dichiarazione (dal 120% al 240% dell’imposta evasa) e la sanzione per omessa compilazione del quadro RW (dal 6% al 30%). In totale l’esposizione potrebbe superare 300.000 euro.

Difesa: Maria dovrà dimostrare con documenti che l’investimento deriva da redditi esenti o già tassati, ad esempio da una donazione. Potrà contestare la presunzione se l’investimento è stato costituito prima dell’entrata in vigore della norma o se non ricadono le condizioni di black list. In alternativa potrà avvalersi dell’accertamento con adesione o della rottamazione per ridurre le sanzioni.

8.3 Simulazione 3: Credito d’imposta non fruito

Scenario: Andrea lavora come manager a Londra dal 2018 al 2021, pagando l’imposta sul reddito in UK. Non ha richiesto in Italia il credito d’imposta per le imposte estere poiché riteneva non dovuta la tassazione italiana. Nel 2024 rientra in Italia e riceve un avviso di accertamento per il 2019–2021. L’Agenzia contesta la residenza e liquida un’imposta IRPEF di 50.000 euro per ciascun anno.

Difesa: Andrea può far valere la convenzione Italia‑Regno Unito e l’art. 165 TUIR; se non ha presentato dichiarazione, può richiedere il credito d’imposta all’amministrazione anche in sede contenziosa. La Cassazione ha riconosciuto che l’omessa dichiarazione non fa decadere dal diritto al credito . Presentando la documentazione delle imposte pagate, potrà ridurre o azzerare il debito.

8.4 Simulazione 4: Accertamento su criptovalute non dichiarate

Scenario: Filippo ha investito in criptovalute (Bitcoin ed Ethereum) tramite un exchange estero. Nel 2021 ha realizzato una plusvalenza di 30.000 euro trasferendola su un conto estero, senza dichiararla né compilare il quadro RW. Nel 2025 l’Agenzia scopre i movimenti attraverso lo scambio di informazioni tra Paesi.

Imposte: la plusvalenza sulle criptovalute è tassata come reddito diverso (26% sulla plusvalenza). L’omessa dichiarazione comporta imposta evasa di 7.800 euro. La sanzione per omessa dichiarazione va dal 120% al 240% dell’imposta (da 9.360 a 18.720 euro) oltre a interessi. A ciò si aggiunge la sanzione per omessa compilazione del quadro RW. Poiché le criptovalute sono considerate attività finanziarie, si applica la sanzione del 3‑15%. La base sarà il controvalore delle crypto nel momento dell’investimento.

Difesa: Filippo può optare per il ravvedimento operoso se il controllo non è ancora avviato, pagando imposta e sanzioni ridotte. Se l’accertamento è in corso, potrà avvalersi dell’accertamento con adesione, dimostrando le perdite pregresse e chiedendo l’applicazione delle circostanze attenuanti (buona fede e obiettiva incertezza). Potrà inoltre eccepire l’incerta qualificazione giuridica delle criptovalute per invocare l’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997 .

9. Conclusione

La globalizzazione e la digitalizzazione hanno ampliato le opportunità di investimento oltre i confini nazionali ma hanno anche accresciuto i rischi di controlli fiscali serrati. L’accertamento sui redditi e sulle attività all’estero è oggi caratterizzato da normative in continua evoluzione, da presunzioni di evasione e da sanzioni severe. Per il contribuente, conoscere i propri diritti e i limiti dell’amministrazione è la prima linea di difesa. Il presente articolo ha illustrato le norme chiave (art. 165 TUIR, D.L. 167/1990, D.Lgs. 472/1997, D.L. 78/2009, Statuto del contribuente), la giurisprudenza più recente (Cassazione 2024–2025), i termini di accertamento e le procedure di difesa. Sono stati esaminati gli strumenti alternativi come la rottamazione quater, l’accertamento con adesione, i piani di sovraindebitamento e la transazione fiscale.

Agire tempestivamente è essenziale: la possibilità di contestare la motivazione dell’atto, di dimostrare la provenienza dei fondi esteri o di far valere l’applicazione delle convenzioni internazionali può fare la differenza tra il pagamento di ingenti sanzioni e la chiusura favorevole del procedimento. Un’assistenza professionale competente consente di individuare la strategia migliore, che può essere la causa in Commissione tributaria così come la definizione agevolata o il ricorso alla legge sul sovraindebitamento.

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