Posso essere tassato in Italia anche se iscritto all’AIRE? Guida giuridica completa e aggiornata

Introduzione

Trasferirsi all’estero e iscriversi nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) non significa automaticamente liberarsi dalle imposte italiane. Nel diritto tributario la determinazione della residenza fiscale è decisiva perché chi è considerato fiscalmente residente in Italia deve pagare l’IRPEF su tutti i redditi ovunque prodotti, mentre chi è non residente subisce la tassazione solo sui redditi di fonte italiana. Nel corso degli ultimi anni la disciplina è stata rivista profondamente con il D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (attuazione della legge delega per la riforma fiscale) e con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2024, che hanno introdotto un criterio alternativo basato sulla presenza fisica e ridimensionato il valore della mera iscrizione anagrafica. Parallelamente, l’evoluzione giurisprudenziale ha continuato a ribadire che l’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente e che l’elemento decisivo resta la sede degli affari e degli interessi vitali della persona.

Ignorare queste regole espone l’emigrato al rischio di accertamenti per “residenza fittizia”, con applicazione di sanzioni e, in taluni casi, di responsabilità penale. Perciò è fondamentale conoscere:

  • le leggi e le sentenze che disciplinano la residenza fiscale;
  • le procedure da seguire quando si riceve un avviso di accertamento o una cartella di pagamento;
  • le difese disponibili per contestare la pretesa tributaria;
  • gli strumenti alternativi (rottamazione quater, definizione agevolata, rateizzazioni, procedure di sovraindebitamento) per ridurre o estinguere il debito;
  • gli errori più comuni da evitare e i consigli operativi per tutelarsi.

Lo Studio Legale Monardo, coordinato dall’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, offre assistenza specializzata in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. Cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’avv. Monardo guida un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. Lo studio effettua:

  • analisi preliminare degli atti (avvisi di accertamento, cartelle, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi);
  • ricorsi e difese innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria;
  • domande di sospensione degli atti;
  • trattative con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per definizioni agevolate, rateizzazioni e piani di rientro;
  • predisposizione di accordi o piani del consumatore per la cancellazione dei debiti nelle procedure di sovraindebitamento.

📩 Se hai ricevuto un accertamento fiscale o temi di essere considerato ancora residente in Italia nonostante il trasferimento all’estero, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un intervento tempestivo può evitare sanzioni e consentire di difendere efficacemente i tuoi diritti.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La residenza fiscale nel TUIR prima e dopo il 2024

Il regime previgente

Fino al 31 dicembre 2023 l’art. 2, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986) stabiliva che sono considerati residenti, ai fini delle imposte sui redditi, le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; oppure
  • hanno domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del Codice civile; oppure
  • hanno residenza nel territorio dello Stato ai sensi del Codice civile.

I tre requisiti erano alternativi, quindi bastava l’iscrizione anagrafica per rendere il soggetto residente, anche se viveva all’estero. La Corte di Cassazione, con un orientamento formalistico, ha più volte confermato questa impostazione. Nell’ordinanza n. 16634/2018, la Suprema Corte ha affermato che l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente rende il contribuente residente e quindi soggetto passivo d’imposta, in applicazione del criterio formale dell’art. 2 TUIR . Secondo i giudici, il trasferimento all’estero non rileva finché non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un comune italiano .

La riforma del D.Lgs. 209/2023

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (attuazione della delega fiscale), l’art. 2 TUIR è stato riscritto. Dal 1° gennaio 2024 si considerano residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (considerando anche le frazioni di giorno), soddisfano almeno una delle seguenti condizioni :

Criterio di residenzaContenuto (post 2024)Fonte
Residenza civileLa persona ha la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 del codice civile, cioè la dimora abituale .Art. 2, comma 2, TUIR (come novellato)
Domicilio fiscaleÈ il luogo nel quale si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari del contribuente . La riforma ha sostituito la vecchia nozione civilistica (sede principale degli affari e degli interessi) con questa definizione familiare.D.Lgs. 209/2023 art. 1, modifica art. 2 TUIR
Presenza fisicaLa persona è fisicamente presente nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche delle frazioni di giorno . È un criterio autonomo: la sola presenza sufficiente radica la residenza fiscale .Art. 2, comma 2, TUIR novellato
Iscrizione nelle anagrafiChi è iscritto per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente si presume residente, salvo prova contraria . È una presunzione relativa e non più un criterio assoluto.Art. 2, comma 2, TUIR novellato

La circolare Agenzia delle Entrate 20/E del 4 novembre 2024 ha chiarito che la presenza fisica per 183 giorni (considerando frazioni di giorno) è sufficiente a determinare la residenza; ad esempio, una persona presente in Italia anche solo durante le ore notturne di 183 giorni complessivi è considerata fiscalmente residente . Tale criterio è autonomo e si affianca a residenza e domicilio; l’iscrizione anagrafica è degradata a presunzione relativa .

Domicilio e residenza secondo il Codice civile

L’art. 43 del Codice civile distingue:

  • domicilio, “il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi” ;
  • residenza, “la dimora abituale della persona” .

Queste definizioni continuano a valere per i periodi d’imposta precedenti al 2024 e per determinare la residenza in base alla normativa previgente. Molte sentenze della Cassazione, in assenza della riforma, hanno ritenuto predominante l’aspetto sostanziale (domicilio/centro di interessi) rispetto a quello formale (iscrizione anagrafica). Così, la sentenza n. 12311/2016 ha affermato che la residenza fiscale si stabilisce in base al centro degli affari e degli interessi vitali; la cancellazione dall’anagrafe e l’iscrizione all’AIRE non bastano se l’individuo mantiene in Italia la sede degli affari, la disponibilità di un’abitazione e relazioni familiari .

Presunzione per chi si trasferisce in Paesi a fiscalità privilegiata

L’art. 2, comma 2-bis, TUIR (introdotto dal D.L. 78/2010) prevede che i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata si presumono residenti in Italia salvo prova contraria. La Corte di Cassazione nella sentenza n. 19410/2018 (caso di un tennista trasferito in Monte Carlo) ha ribadito che, in presenza di tale presunzione, spetta al contribuente fornire prova dell’effettivo trasferimento e di aver perso residenza e domicilio in Italia . La prova deve essere concreta (contratti, bollette, iscrizioni scolastiche, ecc.) e non basta l’iscrizione all’AIRE .

2. L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)

La Legge 27 ottobre 1988 n. 470 disciplina l’AIRE. Gli italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi devono dichiararlo entro 90 giorni al consolato dello Stato estero . Il consolato trasmette la dichiarazione al comune italiano che provvede alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e all’iscrizione all’AIRE . La legge prevede sanzioni amministrative per chi omette la comunicazione.

L’iscrizione all’AIRE è quindi obbligatoria per i cittadini che si trasferiscono stabilmente all’estero, ma non costituisce di per sé prova di perdita della residenza fiscale. L’Agenzia delle Entrate considera l’AIRE una semplice presunzione e valuta gli elementi sostanziali, quali il luogo di dimora abituale, il centro degli interessi economici e personali, la presenza di familiari, la disponibilità di immobili, la gestione di società italiane o la detenzione di conti correnti in Italia . La Risoluzione n. 351/E/2008 e le recenti risposte a interpelli (es. n. 98/2023, n. 244/2023, ecc.) elencano indicatori significativi (presenza della famiglia, proprietà di abitazioni, attività economiche, ecc.) che il Fisco utilizza per contestare la residenza estera .

3. Giurisprudenza di legittimità e orientamenti recenti

Orientamento formalistico (fino al 2023)

Prima della riforma, molte decisioni della Cassazione attribuivano all’iscrizione anagrafica un valore dirimente. L’ordinanza n. 16634/2018 ha ribadito che la persona iscritta nelle anagrafi si considera residente fino alla cancellazione . Tali pronunce sono state criticate da parte della dottrina per eccessivo formalismo e scarsa aderenza alle regole internazionali.

Orientamento sostanzialistico

Altre decisioni hanno valorizzato il centro degli interessi vitali. La sentenza n. 12311/2016 ha affermato che la residenza fiscale si individua nel luogo in cui il contribuente ha stabilito il centro dei propri affari e interessi (nozione civilistica di domicilio). Se il contribuente mantiene in Italia un’abitazione e vi trascorre parte rilevante dell’anno, può essere considerato residente anche se iscritto all’AIRE . L’ordinanza n. 19410/2018 ha richiamato la presunzione dell’art. 2, comma 2-bis, per i trasferimenti verso Paesi a fiscalità privilegiata e ha ribadito l’onere della prova a carico del contribuente .

Sentenza 19843/2024: chiarimenti sulla nozione di domicilio

Con la sentenza n. 19843/2024 (depositata il 18 luglio 2024), la Corte di Cassazione ha chiarito che la riforma dell’art. 2 TUIR si applica solo dal 1° gennaio 2024 . Nella vicenda, riguardante un contribuente residente a Monte Carlo (Paese a fiscalità privilegiata), la Corte ha ribadito che il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo dove la gestione di questi interessi è esercitata abitualmente e in maniera riconoscibile dai terzi . Le relazioni affettive e familiari non rivestono ruolo prioritario, ma si considerano unitamente ad altri indici . La Corte ha confermato che il contribuente deve dimostrare l’assenza in Italia di domicilio e residenza e che la nuova definizione fiscale di domicilio (relazioni personali e familiari) è applicabile solo ai periodi dal 2024 .

Presunzione relativa della iscrizione anagrafica post‑riforma

Successivamente, dottrina e giurisprudenza di merito hanno riconosciuto che, dopo il 2024, l’iscrizione nelle anagrafi è solo un indizio che può essere superato se il contribuente dimostra, con elementi oggettivi, di avere centro degli interessi altrove. Articoli specialistici evidenziano che dalla riforma la residenza fiscale viene determinata da quattro criteri alternativi (domicilio, residenza, presenza fisica, iscrizione anagrafica), e che la presunzione legata all’anagrafe è solo relativa .

4. Convenzioni internazionali e doppia imposizione

Molti emigrati mantengono legami con l’Italia e possono essere soggetti a doppia residenza fiscale. In caso di conflitto, si applicano le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i singoli Stati. Il modello OCSE prevede le cosiddette “tie‑breaker rules” che, in ordine gerarchico, individuano lo Stato di residenza effettiva: (1) abitazione permanente; (2) centro degli interessi vitali; (3) luogo di soggiorno abituale; (4) nazionalità; (5) accordo amichevole fra Stati . Il contribuente può così dimostrare di avere residenza nel Paese estero e ottenere l’esclusività della tassazione o il riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero.

Nel caso di Cass. n. 23984/2016, la Corte ha affrontato un conflitto con la Francia: l’art. 24 della convenzione italo-francese dispone che, se un residente italiano possiede redditi imponibili in Francia, l’Italia può includere quei redditi nella propria base imponibile ma deve concedere un credito d’imposta, a meno che una disposizione espressa della convenzione attribuisca la potestà esclusiva allo Stato estero . La Corte ha ritenuto legittima la coesistenza di potestà impositiva, precisando che la mancata dichiarazione del reddito estero non preclude il diritto al credito, purché il contribuente fornisca prova del pagamento e della residenza estera . Sentenze più recenti (es. Cass. 24160/2024) hanno confermato che l’ordinamento convenzionale prevale sulla normativa interna e che la creditabilità delle imposte pagate all’estero non può essere negata neppure in caso di omissione della dichiarazione.

5. Notificazioni agli iscritti all’AIRE: la tutela della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 366/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del D.P.R. 600/1973 in materia di notificazioni. Secondo la Corte, escludere per gli iscritti AIRE l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. (che disciplina la notifica agli irreperibili) viola i principi di uguaglianza e di diritto di difesa, in quanto non garantisce al destinatario residente all’estero la effettiva conoscenza dell’atto . La sentenza impone quindi all’Amministrazione finanziaria di utilizzare modalità che assicurino la conoscenza dell’atto (es. notifica tramite raccomandata presso il consolato) e mette in discussione la prassi di notificare le cartelle presso l’ultima residenza in Italia.

Procedura passo‑passo in caso di accertamento o cartella di pagamento

Affrontare un accertamento fiscale dall’estero richiede tempestività e un’attenta strategia difensiva. Di seguito si illustrano i passaggi principali.

1. Ricezione dell’avviso o della cartella

Quando l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) contesta la residenza fiscale o omessi redditi, emette un avviso di accertamento. Se il contribuente non presenta ricorso o non paga entro i termini, l’avviso diventa titolo esecutivo e l’Agenzia delle Entrate Riscossione emette la cartella di pagamento. Ai fini delle notificazioni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007, l’Amministrazione deve adoperare procedure che assicurino la conoscenza dell’atto all’iscritto AIRE .

2. Termini per impugnare

L’avviso di accertamento può essere impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. È possibile richiedere, contestualmente al ricorso, la sospensione dell’atto se l’esecuzione può arrecare un danno grave e irreparabile.

In caso di cartella di pagamento non preceduta da accertamento (c.d. iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato o formale), il termine per proporre ricorso è 60 giorni dalla notifica della cartella, contestando vizi propri (inesistenza, irregolarità della notifica, prescrizione, ecc.).

3. Pagamento e ravvedimento

Il contribuente può scegliere di:

  1. Pagare integralmente entro il termine di 60 giorni, usufruendo della riduzione delle sanzioni ad un terzo in caso di accertamento con adesione o conciliazione;
  2. Presentare istanza di adesione (accertamento con adesione) per discutere con l’Ufficio e giungere a un accordo; ciò sospende i termini del ricorso.
  3. Attendere la cartella di pagamento e poi chiedere la rateizzazione. Il pagamento tempestivo interrompe gli interessi e le sanzioni successive.

È importante valutare con un professionista se convenga definire l’accertamento in sede amministrativa o contestarlo giudizialmente.

4. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso va depositato telematicamente sul Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) e deve contenere:

  • i fatti e i motivi di diritto su cui si basa la contestazione;
  • la documentazione che prova l’effettiva residenza estera (contratti, iscrizione AIRE, bollette, scuole dei figli, ecc.);
  • la richiesta di sospensione dell’atto.

Il giudice può sospendere la riscossione se esistono gravi motivi; l’ordinanza di sospensione deve essere notificata all’agente della riscossione.

5. Eventuali ulteriori gradi di giudizio

La sentenza di primo grado può essere impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni. Contro la decisione di appello è ammesso ricorso per Cassazione, limitatamente ai vizi di diritto.

6. Rateizzazione e piani di rientro

Se la cartella diventa definitiva o se il giudice conferma il debito, il contribuente può chiedere la rateizzazione. Le regole dipendono dall’importo e dal periodo:

  • Fino al 31 dicembre 2024 le rate erano massimo 72 (6 anni).
  • Dal 1° gennaio 2025, in presenza di temporanea difficoltà economica, la rateizzazione si estende a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro e, su domanda “documentata”, a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025‑2026 . Per importi superiori a 120.000 euro, la ripartizione fino a 120 rate è possibile a prescindere dalla data di richiesta .
  • La domanda può essere presentata online tramite il servizio “Rateizza adesso” del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con SPID o CIE. Occorre indicare il numero di rate e allegare la documentazione attestante la difficoltà finanziaria .

Una corretta pianificazione del pagamento evita pignoramenti e fermi amministrativi. L’avv. Monardo e il suo staff assistono i contribuenti nella richiesta di rateizzazione e nel monitoraggio delle scadenze.

7. Pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi

In assenza di pagamento o rateizzazione, l’agente della riscossione può procedere a:

  • fermo amministrativo di veicoli;
  • iscrizione di ipoteca sugli immobili;
  • pignoramento dei conti correnti o dello stipendio.

È possibile opporsi a tali atti mediante ricorso se si riscontrano vizi di notifica, prescrizione, o se il debito è stato già pagato o definito. La consulenza legale consente di individuare tempestivamente la strategia difensiva adeguata.

Difese e strategie legali

1. Dimostrare il trasferimento reale e il centro degli interessi all’estero

Poiché la mera iscrizione all’AIRE non basta, il contribuente deve documentare l’effettivo trasferimento. Di seguito alcuni elementi utili:

  • Iscrizione AIRE aggiornata: provare l’avvenuta cancellazione dall’anagrafe italiana e la registrazione al consolato.
  • Contratti di lavoro o di collaborazione all’estero e dichiarazioni dei redditi presentate nel Paese di destinazione.
  • Titolo di proprietà o contratto di locazione dell’abitazione estera, bollette di utenze domestiche, certificati di residenza estera.
  • Movimentazioni bancarie su conti esteri (per dimostrare la gestione patrimoniale fuori dall’Italia) e chiusura dei conti italiani non essenziali.
  • Scuola dei figli, iscrizione a servizi sanitari, assicurazioni e altre prove di radicamento nel Paese estero.
  • Assenza di familiari a carico in Italia oppure prova che l’eventuale famiglia risiede stabilmente all’estero.
  • In caso di Paesi a fiscalità privilegiata, documentazione aggiuntiva per superare la presunzione prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR .

Il contribuente deve creare un fascicolo completo da esibire all’Agenzia delle Entrate e al giudice. L’assistenza di un professionista aiuta a individuare i documenti più rilevanti e a redigere memorie difensive solide.

2. Utilizzare le Convenzioni contro le doppie imposizioni

Quando il contribuente risulta residente in due Stati, occorre invocare le convenzioni bilaterali. Le tie‑breaker rules indicano in quale Stato il contribuente è effettivamente residente . Se la convenzione attribuisce la potestà esclusiva allo Stato estero (ad es. le pensioni ex art. 18 della convenzione con il Regno Unito), l’Italia non può tassare quel reddito. Se prevede una potestà concorrente, l’Italia deve concedere un credito d’imposta per le tasse pagate all’estero .

È necessario allegare al ricorso:

  • il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera;
  • la dichiarazione dei redditi estera e le quietanze di pagamento delle imposte;
  • la convenzione applicabile con relative tie‑breaker rules;
  • eventuali accordi interpretativi o documenti OCSE.

La giurisprudenza (Cass. 23984/2016, 24160/2024) ha affermato che il credito per imposte estere spetta anche se il contribuente ha omesso di dichiarare i redditi nella dichiarazione italiana . Tuttavia, è prudente indicare sempre i redditi esteri e il credito d’imposta per evitare contestazioni.

3. Accertamento con adesione e conciliazione

L’accertamento con adesione consente di definire la controversia prima del contenzioso. Si attiva mediante presentazione di un’istanza al competente ufficio entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. L’ufficio convoca il contribuente e, se le parti raggiungono un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo. In alternativa, durante il giudizio è possibile proporre conciliazione giudiziale (riduzione delle sanzioni al 40%). Lo studio Monardo assiste i contribuenti nella negoziazione con l’Ufficio, valutando la convenienza economica dell’adesione rispetto al ricorso.

4. Autotutela e annullamento dell’atto

In presenza di evidenti errori (es. calcoli errati, persona sbagliata, prescrizione), si può chiedere all’Ufficio l’annullamento in autotutela, anche dopo la scadenza dei termini di impugnazione. L’amministrazione ha facoltà (non obbligo) di annullare l’atto. Presentare un’istanza ben motivata, corredata di prove, aumenta le possibilità di accoglimento.

5. Sospensione della riscossione

La riscossione può essere sospesa:

  • dal giudice tributario che esamina il ricorso;
  • dall’agente della riscossione, su presentazione di un’istanza motivata, nelle ipotesi tassativamente previste (es. duplicazione di pagamenti, prescrizione, sgravio);
  • automaticamente, nelle definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) fino alla decisione sull’istanza.

Richiedere la sospensione è fondamentale per evitare fermi o pignoramenti mentre il ricorso è pendente.

6. Errori da evitare

  1. Non cancellarsi dall’anagrafe del comune: la cancellazione è condizione formale necessaria. Molti emigrati si limitano all’iscrizione all’AIRE senza chiedere la cancellazione dall’anagrafe; ciò può comportare la presunzione di residenza.
  2. Mantenere abitazione o familiari in Italia: lasciare moglie e figli in Italia o mantenere una casa disponibile è indice forte di residenza. Meglio vendere, affittare o concedere in comodato l’immobile e trasferire la famiglia.
  3. Continuare a percepire redditi italiani prevalenti: se i redditi derivano principalmente da fonti italiane, sarà difficile dimostrare che il centro degli interessi è all’estero.
  4. Sottovalutare i giorni di presenza: dal 2024 anche le frazioni di giorno contano. È necessario monitorare le entrate/uscite dal territorio italiano e conservare i biglietti.
  5. Ignorare le convenzioni internazionali: molti contribuenti non conoscono le tie‑breaker rules e non richiedono il certificato di residenza estera; questo può compromettere la difesa.
  6. Non rivolgersi a un professionista: affrontare da soli un accertamento complesso può portare a errori procedurali irreparabili. L’assistenza di un legale esperto consente di valutare ogni opzione.

Strumenti alternativi per definire i debiti

1. Rottamazione quater (Legge 197/2022) e riammissione 2025

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la c.d. rottamazione quater, disciplinata dall’art. 1, commi 231‑252. La norma permette di estinguere i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale, senza interessi, sanzioni e aggio . Il pagamento può avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
  • fino a 18 rate: le prime due (10 % ciascuna) con scadenza 31 ottobre e 30 novembre 2023; le restanti, di pari importo, con scadenze il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno dal 2024 .

Il D.L. 18 ottobre 2023 n. 145, all’art. 4‑bis, ha consentito di pagare le prime due rate entro il 18 dicembre 2023 . Il D.L. 30 dicembre 2023 n. 215 (Milleproroghe) convertito dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18 ha previsto che il mancato pagamento delle rate 2023‑2024 non comporta decadenza se il contribuente paga integralmente entro il 15 marzo 2024 .

Il decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 202/2024), convertito dalla L. 15/2025, ha introdotto la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater per mancato pagamento di rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Chi è decaduto può presentare una domanda online entro il 30 aprile 2025, scegliendo di versare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in un massimo di 10 rate (prime due rate 31 luglio e 30 novembre 2025; successive con scadenza trimestrale fino al 30 novembre 2027) . Sono ammessi solo i debiti già compresi nella rottamazione quater originaria . In caso di mancato pagamento della rata di febbraio 2025, tuttavia, non è prevista riammissione .

Questa misura consente al contribuente di estinguere il debito con interessi al 2 % annuo e senza sanzioni; tuttavia, è limitata ai debiti inclusi nella domanda originaria. Lo studio Monardo assiste nella presentazione delle domande e nella valutazione della convenienza di aderire alla riammissione.

2. Rateizzazione ordinaria (84/120 rate) e “saldo e stralcio”

Come illustrato, dal 2025 la rateizzazione delle cartelle può essere concessa fino a 84 rate per importi fino a 120.000 euro su richiesta “semplice” e fino a 120 rate su richiesta documentata, che presuppone la dimostrazione della temporanea difficoltà economica . L’Agenzia delle Entrate Riscossione mette a disposizione modelli telematici e un servizio online per simulare il piano di rateazione .

La Legge di bilancio 2023 ha inoltre introdotto una misura di saldo e stralcio per i carichi affidati agli agenti della riscossione fino a 1.000 euro, maturati dal 2000 al 2015, che sono stati automaticamente annullati al 30 aprile 2023 (commi 222‑230 della L. 197/2022). Per importi superiori è stata prevista una definizione agevolata simile alla rottamazione.

3. Definizione delle liti pendenti

Per le controversie tributarie pendenti al 30 settembre 2023, l’art. 1, commi 186‑205, della L. 197/2022 consente la definizione delle liti pendenti mediante pagamento di un importo ridotto, variabile in base al grado di giudizio e all’esito: 90 % dell’imposta per le liti pendenti in primo grado, 40 % se il contribuente ha vinto in primo grado, ecc. La domanda deve essere presentata entro termini stabiliti e comporta la rinuncia al giudizio. È uno strumento utile per chi vuole chiudere il contenzioso evitando costi giudiziali.

4. Procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore

La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII, D.Lgs. 14/2019) ha introdotto strumenti per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento delle persone fisiche e dei piccoli imprenditori. Tra questi:

  • Piano del consumatore: rivolto a chi non svolge attività imprenditoriale, consente di proporre ai creditori un piano di pagamento in base al proprio reddito, con possibile riduzione delle somme dovute. Richiede il coinvolgimento di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e l’omologazione del giudice. Dopo l’esecuzione, è previsto l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui, eccetto obbligazioni alimentari e sanzioni .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: simile al piano ma rivolto a imprenditori sotto soglia. Prevede un accordo con i creditori che può includere la falcidia dei debiti.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni del debitore sotto il controllo del giudice, con conseguente esdebitazione.

Lo studio Monardo, con la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione dei piani del consumatore e nelle domande di esdebitazione, valutando l’opportunità di combinare la procedura concorsuale con la definizione dei debiti fiscali.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale prima e dopo il 2024

PeriodoCriteri di residenza secondo l’art. 2 TUIRCaratteristichePrincipali sentenze
Fino al 31/12/2023Iscrizione anagrafica, domicilio civilistico, residenza civilistica (alternativi)L’iscrizione nelle anagrafi era criterio autonomo; bastava per attrarre il contribuente al fisco italiano. Presunzione assoluta per i Paesi black‑list (art. 2, comma 2-bis).Cass. 16634/2018 – iscrizione anagrafica decisiva ; Cass. 12311/2016 – prevale il centro degli affari e degli interessi .
Dal 1° gennaio 2024Residenza (dimora abituale), domicilio fiscale (relazioni personali e familiari), presenza fisica (anche frazioni di giorno), iscrizione anagrafica (presunzione relativa)I quattro criteri sono alternativi; basta che uno sia soddisfatto. La presenza fisica per 183 giorni determina la residenza.Circolare 20/E/2024 – presenza autonoma ; Cass. 19843/2024 – nuovo domicilio applicabile solo dal 2024 .

Tabella 2 – Strumenti di definizione dei debiti

StrumentoRequisiti e vantaggiScadenze e note
Rottamazione quater (L. 197/2022)Estinzione dei carichi affidati dal 2000 al 30/06/2022 pagando solo capitale e spese. Riduzione totale di interessi e sanzioni .Domanda entro 30/04/2023; pagamento in unica soluzione entro 31/10/2023 o in 18 rate (primo biennio 2023) . Riammissione 2025 per chi è decaduto entro il 2024: domanda entro 30/04/2025, max 10 rate .
Rateizzazione ordinaria (84/120 rate)Per debiti fino a 120.000 € è possibile chiedere la dilazione fino a 84 rate; per i debiti superiori o su richiesta documentata fino a 120 rate .Richiesta online tramite “Rateizza adesso” o con modulistica. Dal 2025 a tutto il 2026.
Definizione liti pendentiPagamento ridotto (es. 90 % o 40 % dell’imposta) per chiusura di contenziosi pendenti.Domande entro scadenze fissate dalla L. 197/2022. Comporta rinuncia al giudizio.
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazioneProcedura concorsuale per sovraindebitati; consente di proporre un piano di pagamento proporzionato al reddito con esdebitazione finale .Richiede assistenza di un OCC e omologazione giudiziale.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Se mi iscrivo all’AIRE non pago più le tasse in Italia?
    No. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria ma non basta per perdere la residenza fiscale. Devi dimostrare di non avere più residenza, domicilio, presenza fisica prevalente o interessi in Italia, e di avere trasferito all’estero il tuo centro di interessi.
  2. Quanti giorni posso restare in Italia senza diventare residente?
    Dal 2024 la legge considera la presenza fisica per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, considerando anche le frazioni di giorno) come criterio autonomo di residenza . Se passi più di 183 giorni in Italia (anche non consecutivi) sarai residente.
  3. Se ho la casa e la famiglia in Italia ma lavoro all’estero posso essere tassato in Italia?
    Probabilmente sì: la Cassazione ritiene che il centro degli interessi vitali (domicilio) prevale sulle apparenze. Lasciare la famiglia e un’abitazione stabile in Italia indica che il centro degli interessi resta in Italia .
  4. Cosa succede se lavoro in un Paese considerato “paradiso fiscale”?
    L’art. 2, comma 2-bis, TUIR prevede una presunzione di residenza in Italia per chi si trasferisce in Stati a fiscalità privilegiata. Dovrai fornire prove ancora più solide del tuo radicamento all’estero .
  5. Come posso dimostrare la mia residenza estera?
    Iscrizione all’AIRE, contratto di lavoro, certificato di residenza nel Paese estero, contratto di affitto o proprietà, bollette, documenti scolastici dei figli, certificati sanitari, chiusura di conti italiani e trasferimento dei beni. Più documenti presenti, meglio è.
  6. Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sulla legge italiana?
    Sì. In caso di conflitto, le convenzioni internazionali hanno efficacia di legge primaria e prevalgono sulle norme interne . Possono prevedere tie‑breaker rules o l’esclusività della tassazione nello Stato estero. Inoltre, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il credito d’imposta spetta anche se si omette la dichiarazione dei redditi esteri .
  7. Entro quanto tempo devo impugnare un avviso di accertamento?
    Entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso si presenta alla Corte di Giustizia Tributaria e può essere accompagnato da una richiesta di sospensione.
  8. Posso pagare a rate le cartelle esattoriali?
    Sì. Fino al 2024 erano previste fino a 72 rate; dal 2025 si può richiedere fino a 84 rate per debiti fino a 120.000 € e fino a 120 rate in caso di difficoltà documentate .
  9. Cos’è la riammissione alla rottamazione quater?
    È la possibilità, prevista dalla L. 15/2025, di rientrare nella definizione agevolata per chi ha perso i benefici della rottamazione quater non avendo pagato le rate fino al 31 dicembre 2024. La domanda deve essere presentata online entro il 30 aprile 2025 .
  10. Posso inserire nella riammissione cartelle non presenti nella rottamazione quater originaria?
    No. La riammissione riguarda solo i debiti già inclusi nella comunicazione originaria .
  11. Se mi trasferisco in un Paese non “black list”, devo comunque dimostrare qualcosa?
    Sì. Anche per i Paesi a fiscalità ordinaria occorre provare di aver trasferito residenza e domicilio. Tuttavia non opera la presunzione relativa dell’art. 2, comma 2-bis.
  12. Cosa succede se non pago la rata della rottamazione?
    Se non paghi una rata, perdi i benefici della definizione e il debito originario, comprensivo di interessi e sanzioni, viene ripristinato. Per i decaduti entro il 2024 c’è la riammissione, ma chi non paga la rata di febbraio 2025 non può essere riammesso .
  13. Quali vizi posso far valere per annullare la cartella?
    Notifica irregolare (es. contraria alla sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007 ), prescrizione, mancanza di motivazione, errori di calcolo, indicazione di una persona diversa dal debitore, inesistenza del ruolo. Un’analisi accurata permette di individuare vizi formali e sostanziali.
  14. La cancellazione dal registro anagrafico è sufficiente?
    No, occorre anche dimostrare la perdita di domicilio e residenza effettivi. La Cassazione ha sancito che la presenza di affari o interessi in Italia può radicare la residenza anche dopo la cancellazione .
  15. Posso essere perseguito penalmente per residenza fittizia?
    In casi di evasione rilevante, l’Amministrazione può contestare il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) o di omessa dichiarazione (art. 5). La residenza fittizia costituisce aggravante. Perciò è essenziale essere trasparenti e regolarizzare la posizione.
  16. Cosa comporta il piano del consumatore?
    Consente di proporre ai creditori (anche al Fisco) un piano di pagamento proporzionato al reddito. Una volta omologato e eseguito, il debitore ottiene l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) .
  17. Qual è il ruolo dell’avv. Monardo nel sovraindebitamento?
    In quanto Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’avv. Monardo può assistere i debitori nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, rappresentandoli davanti al tribunale e negoziando con i creditori.
  18. È possibile evitare la doppia imposizione su pensioni estere?
    Sì. Molte convenzioni prevedono che le pensioni pubbliche siano tassate solo dallo Stato che le eroga, mentre quelle private sono tassate nello Stato di residenza. Ad esempio, la convenzione con il Regno Unito prevede che la pensione non pubblica sia tassata esclusivamente nello Stato di residenza, come confermato dalla Cassazione nella sentenza n. 29463/2024 .
  19. Cosa succede se supero i 183 giorni di presenza per motivi di salute o emergenze?
    La legge non prevede eccezioni espresse. Sarà necessario dimostrare che la presenza in Italia era temporanea e non comportava un trasferimento del centro degli interessi. Si consiglia di documentare ogni circostanza (ricoveri, cure, rientri obbligati) e mantenere le prove della residenza estera.
  20. È utile presentare interpelli all’Agenzia delle Entrate?
    L’interpello (art. 11 Statuto del contribuente) può essere utilizzato per ottenere una risposta ufficiale sulla propria residenza fiscale. Un interpello preventivo consente di conoscere la posizione dell’Amministrazione e di evitare contenziosi, ma richiede una precisa descrizione dei fatti e dei documenti.

Simulazioni pratiche

Caso 1 – Professionista trasferito in Regno Unito

Mario, ingegnere di 40 anni, si trasferisce a Londra nel marzo 2025 e si iscrive all’AIRE. Mantiene in Italia un appartamento in comproprietà con i genitori che visita occasionalmente e ha la moglie e i figli con sé a Londra. Lavora per una società inglese e percepisce 60.000 £ all’anno, con tassazione nel Regno Unito. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate italiana lo contesta, ritenendo che la presenza dell’appartamento e l’iscrizione anagrafica siano sufficienti a qualificarlo residente.

Analisi.
Periodo di riferimento: 2025–2026, quindi si applicano i nuovi criteri del D.Lgs. 209/2023.
Presenza fisica: Mario trascorre in Italia solo 40 giorni complessivi per le vacanze.
Residenza e domicilio: dimora abituale e relazioni personali sono a Londra; l’appartamento in Italia non è abitazione principale ma viene utilizzato sporadicamente.
Iscrizione anagrafica: Mario è cancellato dall’anagrafe italiana e iscritto all’AIRE.

Esito probabile.
L’Agenzia non dovrebbe considerarlo residente. L’appartamento italiano non basta a dimostrare il centro degli interessi vitali. La presenza fisica in Italia non supera 183 giorni e la famiglia risiede all’estero. Mario dovrà fornire contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi UK, bollette dell’abitazione londinese e certificato di residenza UK. Può chiedere l’archiviazione in autotutela o presentare ricorso per annullare l’avviso.

Caso 2 – Imprenditore trasferito a Monte Carlo

Luca è socio e amministratore di una società italiana. Nel 2022 si trasferisce nel Principato di Monaco (Paese a fiscalità privilegiata) e si iscrive all’AIRE, ma continua a dirigere la società dalla sede in Italia, partecipa a riunioni e percepisce dividendi. Trascorre in Italia più di 200 giorni all’anno. Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate lo qualifica residente e recupera le imposte su redditi esteri.

Analisi.
Periodo di riferimento: ante 2024, quindi si applica la normativa previgente.
Presenza fisica: 200 giorni in Italia; ciò basterebbe a radicare la residenza anche secondo la disciplina 2024.
Centro degli interessi: Luca mantiene domicilio in Italia perché dirige l’azienda e percepisce redditi italiani.
Paese black‑list: si applica la presunzione dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR.

Esito probabile.
Luca sarà considerato residente in Italia. L’iscrizione all’AIRE non lo salva e la presunzione è quasi insuperabile. Per evitare la tassazione su tutti i redditi dovrà dimostrare di non avere più centro di affari in Italia (improbabile nel caso). Può tuttavia richiedere il credito d’imposta per le tasse pagate a Monaco, se previste, o valutare la procedura di rottamazione per ridurre sanzioni e interessi.

Caso 3 – Pensionato in Spagna con doppia residenza

Anna, pensionata di 68 anni, trascorre sei mesi in Italia e sei mesi in Spagna. Ha la pensione pagata dall’INPS e una casa a Valencia dove vive con il marito spagnolo. Si iscrive all’AIRE nel 2023. Nel 2024, dopo la riforma, presenta dichiarazione dei redditi solo in Spagna. L’Italia le notifica un avviso per mancata dichiarazione IRPEF.

Analisi.
Periodo di riferimento: 2024, quindi si applica la riforma.
Presenza fisica: 183 giorni in Italia? Se Anna trascorre esattamente metà anno in Italia, la presenza potrebbe superare 183 giorni includendo le frazioni di giorno, radicando la residenza.
Centro degli interessi: la pensione proviene dall’Italia; la casa in Spagna è abitazione permanente.

Esito probabile.
La situazione è borderline. Anna deve provare che la presenza in Italia non raggiunge la maggior parte dell’anno e che il centro degli interessi vitali (marito, casa, spese) è in Spagna. Può avvalersi della convenzione Italia–Spagna sulle pensioni (art. 18), che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Se la convenzione conferma la tassazione esclusiva in Spagna, l’Italia non può tassare la pensione. Occorre presentare certificato di residenza spagnolo, estratti conto e documenti.

Conclusione

L’iscrizione all’AIRE è un passaggio fondamentale ma non elimina automaticamente la residenza fiscale in Italia. Come abbiamo visto, la normativa italiana considera quattro criteri alternativi (residenza civile, domicilio fiscale, presenza fisica e iscrizione anagrafica) per stabilire la residenza . La presenza di uno solo di questi elementi può comportare la tassazione in Italia. La giurisprudenza più recente conferma che l’elemento decisivo resta il centro degli affari e degli interessi vitali della persona . Le convenzioni internazionali possono evitare la doppia imposizione e devono essere invocate tempestivamente .

In caso di contestazione, è indispensabile agire subito: conservare la documentazione, verificare la correttezza della notifica (soprattutto per gli iscritti AIRE ), valutare l’adesione o il ricorso, e considerare gli strumenti di definizione dei debiti (rottamazione, rateizzazione, piani del consumatore). Affrontare il problema con superficialità espone a sanzioni, pignoramenti e persino responsabilità penale.

Lo Studio Legale Monardo mette a disposizione competenze specialistiche per:

  • analizzare la tua posizione fiscale;
  • predisporre ricorsi e difese efficaci;
  • assisterti nelle trattative e nelle procedure di definizione agevolata;
  • elaborare piani del consumatore e soluzioni di sovraindebitamento.

📞 Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Agire ora può fare la differenza tra la serenità e il rischio di pagare più del dovuto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!