Esecuzione immobiliare sospesa: cosa succede e come riattivarla?

Introduzione

Un’esecuzione immobiliare rappresenta uno dei momenti più critici nella vita di un debitore o di un contribuente. L’atto di pignoramento e la successiva vendita coattiva della casa, del capannone o del negozio costituiscono non solo un grave pregiudizio economico ma anche un trauma personale e familiare. La sospensione della procedura esecutiva, quando possibile, offre un’importante boccata d’ossigeno: consente di bloccare temporaneamente la vendita forzata, di ripensare alle proprie strategie difensive e di esplorare soluzioni legali alternative. Tuttavia, la sospensione non è automatica: si fonda su precise disposizioni normative, su scadenze perentorie e su giurisprudenza in continua evoluzione. Ignorare termini e condizioni significa perdere un’occasione preziosa. L’obiettivo di questo articolo è spiegare, passo dopo passo, cosa accade quando una procedura espropriativa immobiliare viene sospesa e come riattivarla, analizzando gli strumenti normativi, i profili procedurali, gli errori più comuni e le strategie difensive più efficaci.

Perché il tema è fondamentale

  • Rischio di perdita del patrimonio: la vendita forzata di un immobile può causare la perdita dell’abitazione principale o del bene aziendale, con conseguenze devastanti per l’impresa o la famiglia.
  • Tempi e scadenze stringenti: i termini per chiedere la sospensione della procedura o per impugnare un pignoramento sono brevi e perentori; la mancata osservanza comporta l’irrevocabilità degli atti.
  • Possibilità di trovare soluzioni alternative: la sospensione offre tempo per negoziare con i creditori, ricorrere alla composizione della crisi da sovraindebitamento, aderire a definizioni agevolate (rottamazioni e sanatorie), predisporre piani di rientro e difendersi efficacemente.
  • Aggiornamento normativo continuo: le modifiche legislative dell’ultimo biennio, come la riforma della giustizia civile e gli interventi sull’esecuzione forzata, impongono un costante aggiornamento per evitare errori.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista di fama nazionale nel campo del diritto bancario, tributario ed esecutivo. Cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti dislocati in tutta Italia. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; svolge il ruolo di professionista fiduciario presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa secondo le previsioni del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio Monardo affianca imprenditori, professionisti e privati analizzando gli atti di pignoramento, predisponendo ricorsi contro cartelle e intimazioni, ottenendo sospensioni giudiziali o amministrative, negoziando piani di rientro e predisponendo piani del consumatore o accordi di ristrutturazione del debito. L’assistenza è completa: dalla contestazione dell’esecuzione immobiliare alla gestione del contenzioso tributario fino alla composizione della crisi d’impresa.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere cosa comporta la sospensione dell’esecuzione immobiliare e come riattivarla occorre analizzare le norme chiave del Codice di procedura civile (CPC) e le principali leggi speciali che disciplinano la materia. A seguire sono esaminate le disposizioni più rilevanti e le sentenze recenti che incidono sull’interpretazione degli istituti.

Normativa principale

Art. 623 CPC – Limiti della sospensione

L’articolo 623 stabilisce che, salvo i casi in cui la legge o il giudice del titolo impugnato disponga altrimenti, l’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto con provvedimento del giudice dell’esecuzione . In altre parole, a meno che la sospensione sia prevista direttamente dalla legge (es. pignoramenti su quote indivise, controversie distributive o atti di competenza del terzo ) o venga disposta dal giudice dell’impugnazione (ad esempio un decreto ingiuntivo sospeso ex art. 649 CPC), la sospensione dell’esecuzione immobiliare richiede un’istanza e la relativa ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Questo articolo delimita le possibilità di sospensione e invita a distinguere tra:

  1. Sospensione legale (automatica), che deriva dalla legge ed è necessaria (es. art. 548 CPC sul pignoramento di crediti nei confronti di terzi; art. 601 CPC sulla divisione della quota indivisa; art. 512 CPC nelle controversie distributive ). In questi casi l’esecuzione si blocca senza necessità di un’istanza.
  2. Sospensione esterna (o “esterna”), disposta dal giudice che sta decidendo l’impugnazione del titolo esecutivo (appello, cassazione, opposizione di terzo, revocazione). Quando il titolo viene impugnato, il giudice può sospenderne l’efficacia e, di conseguenza, anche l’esecuzione forzata .
  3. Sospensione interna (o “discrezionale”), adottata dal giudice dell’esecuzione su istanza di parte, che rappresenta la forma più frequente nelle procedure espropriative.

Art. 624 CPC – Sospensione per opposizione all’esecuzione

L’articolo 624 riguarda la sospensione richiesta in sede di opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 619 CPC). Prevede che quando il debitore o un terzo propone opposizione all’esecuzione e sussistono gravi motivi, il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo esecutivo, con o senza cauzione . L’ordinanza è impugnabile con reclamo ex art. 669 terdecies CPC . Se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata e il giudizio di merito non viene instaurato nel termine perentorio stabilito ex art. 616 CPC, il giudice dichiara l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento . Questo passaggio è fondamentale: la mancata introduzione del giudizio di opposizione comporta la perdita definitiva della sospensione.

Art. 624-bis CPC – Sospensione su istanza delle parti

L’articolo 624-bis, introdotto nel 2006 per favorire soluzioni extragiudiziali, permette a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo di chiedere congiuntamente la sospensione della procedura per un periodo massimo di 24 mesi . La sospensione è concessa una sola volta, previa audizione del debitore ma senza necessità del suo consenso. L’istanza deve essere presentata almeno 20 giorni prima della scadenza per il deposito delle offerte (nelle vendite senza incanto) o almeno 15 giorni prima dell’asta . Se la sospensione concordata è concessa, il giudice può revocarla su istanza di un singolo creditore e, trascorso il periodo stabilito, la procedura deve essere riassunta entro dieci giorni; altrimenti il processo si estingue per inattività .

Art. 627 CPC – Riassunzione

Quando il processo esecutivo è sospeso, la sua ripresa avviene mediante riassunzione. L’art. 627 stabilisce che il processo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e comunque non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione . Questa norma è essenziale per chi ha ottenuto la sospensione: scaduto il termine, il pignoramento si estingue e sarà necessario ripartire da capo, con ulteriore aggravio di costi.

Art. 630 CPC – Inattività delle parti

L’art. 630 disciplina l’estinzione del processo esecutivo per inattività. Il processo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice . L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione . Contro l’ordinanza è ammesso reclamo nel termine di venti giorni . Questa disposizione si applica a tutte le ipotesi di sospensione: se le parti non riassumono il processo entro i termini, esso si estingue automaticamente e la trascrizione del pignoramento deve essere cancellata.

Legge 3/2012 – Composizione delle crisi da sovraindebitamento

La L. 3/2012 offre strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio. Il debitore può chiedere la sospensione delle procedure esecutive pendenti; il giudice, se ritiene ammissibile la proposta di ristrutturazione, dispone la sospensione fino all’omologazione.

Decreto-legge 202/2024 (art. 3-bis) e Legge 197/2022 – Rottamazione quater

Il meccanismo di definizione agevolata (detto rottamazione quater), introdotto dalla L. 197/2022 e riaperto dal DL 202/2024, consente di regolarizzare debiti fiscali iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo imposte e spese, senza sanzioni e interessi. La norma prevede che la presentazione dell’istanza sospenda le procedure esecutive affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, compresi pignoramenti immobiliari, fermi amministrativi e ipoteche: i termini di prescrizione e decadenza restano sospesi, e le procedure in corso restano ferme fino al pagamento della prima rata .

Legge 44/1999 e art. 20 – Sospensione per vittime di usura

La Legge 44/1999 (Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura) prevede che, dopo la presentazione della domanda per ottenere un contributo o un prestito senza interessi, il prefetto comunica alla procura l’elenco dei procedimenti esecutivi in corso. Il Pubblico Ministero ordina la sospensione per due anni. La Corte costituzionale ha ribadito che tale sospensione è automatica e non è subordinata alla verifica dell’esito delle indagini . Il P.M. si limita a verificare il nesso tra la domanda e il procedimento penale; ritardare la sospensione vanificherebbe la tutela predisposta dal legislatore .

Jurisprudenza significativa (2024‑2025)

La giurisprudenza degli ultimi due anni fornisce indicazioni pratiche su come interpretare le norme e su quali sono i confini della sospensione.

  • Tribunale di Treviso, ordinanza 3 gennaio 2025 – Il giudice ha sospeso il processo esecutivo perché la società creditrice non aveva dimostrato la titolarità del credito a seguito di cessione. Ha ritenuto seri i motivi dell’opposizione ex art. 624 e ha chiarito che non è possibile sanare successivamente la carenza di legittimazione; pertanto la vendita all’asta è stata bloccata .
  • Tribunale di Vercelli, ordinanza 28 febbraio 2025 – La Corte ha negato la sospensione concordata ex art. 624-bis perché la domanda era presentata dopo l’aggiudicazione; ha ricordato che la sospensione può essere concessa solo nella fase antecedente alla vendita e che è strumentale ad evitare la vendita in condizioni sfavorevoli .
  • Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 11 febbraio 2025 n. 3494 – Ha ribadito che la violazione del termine di quindici giorni per la trascrizione del pignoramento (art. 557, co. 2 CPC) rende improcedibile l’esecuzione; l’unico rimedio contro l’ordinanza che dichiara l’improcedibilità è il reclamo ex art. 630 CPC .
  • Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 14 marzo 2024 n. 6873 – Ha affermato che l’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento produce improcedibilità e che l’unico mezzo di impugnazione contro il provvedimento che dispone o nega la chiusura anticipata dell’esecuzione è il reclamo ex art. 630 CPC .
  • Tribunale di Arezzo, ordinanza 3 febbraio 2025 – Ha dichiarato non proseguibile l’esecuzione perché il creditore era già stato soddisfatto e non aveva titolo esecutivo. Ha ricordato che la titolarità del credito è condizione imprescindibile per la validità del processo: se il creditore ha ceduto il credito o è stato integralmente pagato, l’esecuzione deve essere dichiarata improcedibile . .
  • Tribunale di Bari, ordinanza 27 ottobre 2025 e Tribunale di Cassino, ordinanza 8 maggio 2024 – In materia di usura, i giudici hanno applicato la sospensione biennale ex art. 20 della L. 44/1999, ribadendo la natura automatica e non discrezionale del provvedimento e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 192/2014 .
  • Corte costituzionale, sentenza 6 febbraio – 17 marzo 2023 n. 45 – Ha dichiarato l’incostituzionalità del terzo comma dell’art. 630 CPC nella parte in cui consente al giudice che ha pronunciato l’ordinanza di estinzione di far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo . Questa pronuncia ha spinto il legislatore a modificare il testo nel 2024, rafforzando le garanzie di imparzialità.

Queste pronunce dimostrano come la sospensione dell’esecuzione immobiliare non sia un istituto statico ma un meccanismo complesso che richiede una lettura combinata della normativa e delle interpretazioni dei giudici.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica del pignoramento

Per comprendere i tempi e le opzioni a disposizione del debitore, è necessario ricostruire l’iter del pignoramento immobiliare, dalla notifica del precetto fino alla sospensione e alla eventuale riattivazione.

1. Notifica del precetto

Il precetto è l’atto con cui il creditore intima al debitore di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni (art. 480 CPC). Se il pagamento non avviene, il precetto perde efficacia trascorsi novanta giorni dalla notifica. Questo termine rappresenta la finestra entro cui il creditore deve avviare l’esecuzione . La notifica deve contenere l’indicazione del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, contratto di mutuo, cartella esattoriale) e l’avvertimento che, in caso di inadempimento, si procederà al pignoramento.

2. Atto di pignoramento e trascrizione

Scaduto il termine del precetto senza pagamento, il creditore redige l’atto di pignoramento immobiliare, indicando con precisione l’immobile, i diritti reali e gli eventuali beni mobili presenti. L’atto vieta al debitore di compiere atti di disposizione del bene e deve essere notificato anche al coniuge (se con regime di comunione) e ai comproprietari. Per avere effetto, il pignoramento deve essere trascritto nei registri immobiliari entro quindici giorni dalla notifica . La trascrizione assegna data certa all’atto e lo rende opponibile ai terzi.

3. Deposito della nota di iscrizione a ruolo

Nel pignoramento immobiliare il creditore deve depositare, entro dieci giorni dalla trascrizione, la nota di iscrizione a ruolo presso il tribunale competente, allegando l’atto di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto. L’omesso deposito, ovvero il deposito tardivo, comporta l’inefficacia del pignoramento. Anche la tardiva trascrizione o il mancato deposito del certificato di trascrizione danno luogo all’improcedibilità: la Cassazione ha più volte ribadito che l’unico rimedio contro l’ordinanza di improcedibilità è il reclamo ex art. 630 CPC .

4. Udienza di comparizione e requisiti preliminari

Una volta iscritto a ruolo, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti per verificare la regolarità degli atti. Durante questa fase, il debitore può sollevare eccezioni (es. irregolarità dell’atto di pignoramento, difetto di legittimazione attiva del creditore, nullità del precetto). Il giudice procede a nominare un delegato alla vendita e un esperto estimatore che valuta il bene.

5. Pubblicazione dell’avviso di vendita

Il delegato alla vendita fissa la data dell’asta o della vendita senza incanto, pubblicando l’avviso sul portale delle vendite pubbliche e sui principali siti internet. Vengono indicati il valore dell’immobile, il prezzo base, l’eventuale diminuzione del 25 % o del 50 % in caso di aste deserte e le scadenze per presentare le offerte.

6. Richiesta di sospensione

Se il debitore intende sospendere l’esecuzione, può agire in diversi modi:

  1. Opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 619 CPC): se contesta la validità del titolo (es. creditore già soddisfatto, prescrizione, vizi del titolo) o l’impignorabilità del bene (beni essenziali), presenta opposizione davanti al giudice dell’esecuzione. Deve farlo prima che sia ordinata la vendita. Il giudice valuterà l’esistenza di gravi motivi e potrà sospendere l’esecuzione con o senza cauzione .
  2. Istanza di sospensione concordata (art. 624-bis CPC): i creditori muniti di titolo esecutivo possono, congiuntamente, chiedere la sospensione concordata fino a 24 mesi . L’istanza va presentata almeno 20 giorni prima del termine per le offerte o 15 giorni prima dell’asta . Se concessa, la procedura si ferma completamente; decorso il periodo, deve essere riassunta altrimenti si estingue .
  3. Rottamazione quater e definizioni agevolate: se i debiti sono con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la presentazione dell’istanza di rottamazione quater sospende automaticamente l’esecuzione . .
  4. Ricorso alla L. 3/2012: presentando una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, il debitore chiede la sospensione di tutte le esecuzioni pendenti fino all’omologazione del piano o dell’accordo. La sospensione è disposta dal giudice della procedura concorsuale.
  5. Domanda di contributo per vittime di usura: in presenza di reati di usura, la domanda al prefetto e l’attivazione del Fondo per le vittime comporta la sospensione biennale dell’esecuzione .

7. La decisione del giudice sulla sospensione

Il giudice decide con ordinanza motivata. Se accoglie l’istanza di sospensione ex art. 624, indica anche la cauzione eventualmente dovuta (ad esempio per garantire il risarcimento del creditore in caso di infondatezza dell’opposizione). L’ordinanza è reclamabile; se il reclamo viene respinto o non presentato e il giudizio di merito non viene instaurato in tempo, la procedura si estingue .

Nel caso della sospensione concordata ex art. 624-bis, il giudice verifica che tutti i creditori abbiano aderito, che l’istanza sia tempestiva e che la sospensione non pregiudichi diritti di terzi. Può fissare un termine inferiore a 24 mesi e può revocare la sospensione su istanza di un creditore che non intenda più aspettare .

8. Effetti della sospensione

La sospensione blocca l’intera procedura esecutiva, inclusa la vendita, l’aggiudicazione e la distribuzione del ricavato. Tuttavia, il giudice può compiere atti urgenti e conservativi per evitare la depreciamento del bene (es. nomina di un custode, autorizzazione a effettuare lavori urgenti). Durante la sospensione, non decorrono i termini di prescrizione e decadenza, ma restano fermi gli obblighi del custode (es. versamento dei canoni di affitto al creditore).

9. Riattivazione dell’esecuzione: la riassunzione

Scaduto il termine di sospensione, la procedura deve essere riattivata con atto di riassunzione (ricorso) entro i termini stabiliti dal giudice o, in ogni caso, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce l’opposizione . Il ricorso di riassunzione è presentato dal creditore procedente o da uno dei creditori intervenuti; non necessita di notifica agli altri soggetti esecutati ma il successivo provvedimento che fissa l’udienza deve essere comunicato a tutti i partecipanti .

Se l’esecuzione era sospesa a causa di una rottamazione o di una procedura da sovraindebitamento, la riattivazione avverrà d’ufficio a seconda degli esiti (es. mancato pagamento della prima rata della rottamazione, revoca dell’omologazione del piano). Se la sospensione è stata concessa ex art. 624-bis ed è trascorso il termine, la procedura deve essere riassunta entro dieci giorni, altrimenti si estingue .

10. Estinzione per inattività

L’estinzione è la morte della procedura esecutiva. Oltre ai casi di rinuncia agli atti (art. 629 CPC) e di pagamento integrale del credito, l’estinzione può derivare dall’inattività delle parti ex art. 630 CPC: se non vi è riassunzione nel termine fissato, il giudice dichiara l’estinzione con ordinanza . L’ordinanza è comunicata alle parti e può essere reclamata entro venti giorni . Una volta passata in giudicato, occorre chiedere al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione di pignoramento.

Difese e strategie legali per il debitore

Una corretta strategia difensiva può far ottenere la sospensione dell’esecuzione o addirittura la sua estinzione. Di seguito sono illustrate le principali linee di difesa, con esempi pratici.

1. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 CPC

È il rimedio principale quando il debitore contesta la sussistenza o la validità del titolo esecutivo. Si propone con atto di citazione se l’esecuzione non è ancora iniziata (opposizione al precetto) o con ricorso se l’esecuzione è in corso. L’atto deve essere notificato alla controparte e depositato presso il tribunale competente. Durante la prima udienza il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi . Ad esempio:

  • Prescrizione del credito: eccepire che il credito è prescritto (es. mutuo oltre dieci anni, cartella esattoriale oltre l’anno dall’affidamento).
  • Nullità del titolo: contestare irregolarità formali o sostanziali del titolo, come la mancanza di requisiti di forma o la difformità tra titolo e precetto.
  • Pagamenti già effettuati: dimostrare di avere già pagato tutto o parte del debito (sentenza Tribunale di Arezzo 3 febbraio 2025 ).
  • Vizi del precetto: errori di notificazione, carenza di sottoscrizione, difetto di indicazione del termine per adempiere.

Un’opposizione fondata consente di ottenere la sospensione e, se nel merito viene riconosciuta l’inesistenza del titolo, comporta l’estinzione dell’esecuzione.

2. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 CPC

Si propone quando si contestano vizi formali degli atti esecutivi (pignoramento, decreto di trasferimento) diversi dal titolo. Il termine per impugnare è breve (venti giorni) e decorre dal compimento dell’atto. Se fondata, l’opposizione può condurre alla sospensione del processo o all’annullamento di singoli atti.

3. Opposizione di terzo ex art. 619 CPC

È lo strumento con cui un terzo proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile pignorato (es. usufruttuario, comproprietario) fa valere il proprio diritto. Se il terzo dimostra che il bene non appartiene al debitore o che su di esso grava un diritto incompatibile con il pignoramento, ottiene la sospensione e la revoca dell’esecuzione.

4. Istanza di sospensione concordata ex art. 624-bis CPC

È una strategia spesso sottovalutata. Tutti i creditori muniti di titolo esecutivo devono presentare congiuntamente l’istanza; il debitore non è parte necessaria, ma viene ascoltato. La sospensione può essere chiesta per ragioni economiche (es. attendere un miglioramento del mercato immobiliare, negoziare un accordo stragiudiziale, predisporre un piano di rientro). Esempio: un’impresa agricola con più debiti ipotecari chiede ai creditori di sospendere la vendita dell’azienda per 18 mesi; durante la sospensione ottiene il riconoscimento di un contributo europeo che consente di ripianare gran parte dei debiti. Se i creditori si accordano, la procedura rimane sospesa; se al termine non viene riassunta, si estingue .

5. Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012)

Il debitore non soggetto a fallimento può ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Presentando domanda presso un OCC, l’esecuzione si sospende fino alla pronuncia del giudice sulla ammissibilità del piano e, se il piano viene omologato, fino al suo completamento. La procedura consente di falcidiare i debiti e di evitare la perdita dei beni essenziali attraverso piani del consumatore o liquidazioni controllate.

6. Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo per imprenditori

Le imprese soggette alla disciplina della crisi d’impresa (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) possono proporre accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII o concordati preventivi. L’apertura della procedura concorsuale sospende di diritto le esecuzioni individuali. L’Esperto Negoziatore (figura introdotta dal D.L. 118/2021) può gestire trattative con i creditori per raggiungere accordi, e la nomina dell’esperto può condurre alla sospensione delle azioni esecutive.

7. Rottamazione, rateazione e altri strumenti di definizione agevolata

Per debiti fiscali, la rottamazione quater consente di versare solo imposte e spese senza sanzioni. La sua richiesta sospende i pignoramenti . La rateazione del debito (ex art. 19 DPR 602/1973) può bloccare le misure esecutive dell’agente della riscossione finché il piano viene rispettato. Altre misure temporanee, come il “saldo e stralcio” e la definizione agevolata delle controversie pendenti, sospendono il recupero coattivo. È importante verificare l’inclusione dell’immobile nel ruolo e la possibilità di definizione.

8. Richiesta di sospensione per vittime di usura

Se il debitore è vittima di usura o estorsione, può chiedere l’accesso al Fondo di Solidarietà. La domanda depositata presso la Prefettura sospende automaticamente l’esecuzione per due anni . La richiesta presuppone l’avvio di un procedimento penale, ma la Corte costituzionale ha chiarito che il Pubblico Ministero deve limitarsi a verificare il nesso tra la domanda e le indagini e non può ritardare la sospensione .

9. Opposizione per usura bancaria o anatocismo

Se il pignoramento deriva da un mutuo o da un rapporto bancario viziato da tassi usurari o interessi anatocistici illegittimi, il debitore può contestare il credito dinanzi al tribunale civile o penale. In caso di denuncia per usura, molte procure, come quella di Bari e Cassino, dispongono la sospensione della procedura esecutiva per la durata delle indagini . Parallelamente si può promuovere un giudizio civile di accertamento negativo del credito, chiedendo la sospensione ex art. 624.

10. Ricorso in Cassazione e reclami contro provvedimenti del giudice dell’esecuzione

Le ordinanze che concedono o negano la sospensione (artt. 624 e 624-bis) sono reclamabili al collegio del tribunale. Le sentenze che rigettano le opposizioni ex art. 615 o 619 sono appellabili e poi ricorribili per Cassazione. La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha stabilito principi importanti: ad esempio, ha affermato che la mancanza di trascrizione del pignoramento nei quindici giorni previsti dall’art. 557 co. 2 CPC comporta improcedibilità e che l’unico mezzo di impugnazione è il reclamo ex art. 630 . Pertanto, conoscere i rimedi esperibili è determinante per non perdere le proprie difese.

Strumenti alternativi alla sospensione e alla riattivazione

La sospensione dell’esecuzione non è l’unico rimedio; esistono strumenti che possono risolvere il problema alla radice, riducendo o cancellando il debito e prevenendo futuri pignoramenti.

1. Rottamazione quater e definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

La rottamazione quater (L. 197/2022, art. 1, co. 231‑252) permette di estinguere debiti iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese esecutive, senza sanzioni e interessi. Il DL 202/2024 ha riaperto i termini fino al 30 aprile 2025. Per chiedere la definizione occorre presentare domanda telematica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La presentazione sospende le procedure in corso e impedisce l’avvio di nuove azioni esecutive . Se la domanda viene accettata, il debitore riceve il prospetto delle rate; il pagamento della prima rata conferma la sospensione. In caso di omesso pagamento, l’esecuzione riprende e i versamenti effettuati sono trattenuti a titolo di acconto.

2. Definizione agevolata delle liti pendenti

Per chi ha contenziosi fiscali pendenti in Cassazione, la definizione agevolata ex art. 21 DL 119/2018 (come modificato dalla L. 197/2022) consente di chiudere la lite pagando una percentuale del tributo in base al grado di giudizio e all’esito delle pronunce precedenti. La definizione determina l’estinzione del contenzioso e, conseguentemente, blocca eventuali procedure esecutive collegate.

3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012)

I piani del consumatore prevedono la proposta al giudice di una ristrutturazione dei debiti attraverso rate sostenibili, falcidia e moratoria. Gli accordi di ristrutturazione richiedono l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti. In entrambi i casi, l’omologazione comporta l’efficacia erga omnes e la sospensione delle procedure individuali. Un esempio: un libero professionista con debiti fiscali e bancari pari a 250.000 € presenta un piano del consumatore basato su un reddito mensile di 1.500 €. Il giudice omologa il piano che prevede una falcidia del 60 % dei debiti e la restituzione del restante 40 % in 8 anni; durante questo periodo, nessun creditore può avviare o proseguire un’esecuzione.

4. Concordato preventivo e accordi in continuità aziendale

Le imprese soggette alla procedura fallimentare possono accedere al concordato preventivo per salvare l’azienda. Dal 2024 la riforma del Codice della Crisi (D.Lgs. 83/2022) consente di presentare un concordato in continuità semplificato, con percentuali ridotte per i chirografari e forti tutele per i creditori pubblici. L’apertura del concordato determina l’automatica sospensione delle azioni esecutive individuali (art. 153 CCII), mentre l’eventuale omologazione definisce i debiti.

5. Piani di rientro stragiudiziali e accordi con il creditore

Spesso la soluzione più rapida è la trattativa diretta. Il debitore può proporre al creditore un piano di rientro rateizzato, offrendo garanzie aggiuntive (fideiussioni, cessioni del credito). In molti casi, soprattutto con banche e società di leasing, è possibile ottenere un allungamento del piano di ammortamento o uno stralcio parziale del debito in cambio di un pagamento immediato. La sospensione concordata ex art. 624-bis può essere lo strumento giuridico che accompagna tali accordi.

6. Esdebitazione

L’esdebitazione è la liberazione del debitore residuo dopo il compimento della procedura liquidatoria. La riforma 2023 del Codice della Crisi ha esteso l’esdebitazione anche ai soggetti sovraindebitati non fallibili. Terminata la liquidazione, il debitore è definitivamente liberato da ogni debito non soddisfatto e non può più essere sottoposto a pignoramento.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Ignorare il precetto: molti debitori non reagiscono alla notifica del precetto credendo che il pignoramento non arriverà mai. Trascorsi 90 giorni, il creditore può procedere senza ulteriori avvisi. È fondamentale consultare subito un professionista.
  2. Presentare opposizioni tardive: l’opposizione all’esecuzione deve essere proposta prima della vendita; l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dal compimento dell’atto. La tardività rende l’opposizione inammissibile.
  3. Non depositare l’atto di opposizione: anche se il giudice sospende l’esecuzione ex art. 624, il debitore deve introdurre il giudizio di merito entro il termine assegnato. In caso contrario, la sospensione viene revocata e la procedura si estingue .
  4. Confondere sospensione e estinzione: la sospensione blocca temporaneamente, l’estinzione chiude definitivamente la procedura. La mancata riassunzione entro i termini porta all’estinzione ex art. 630 .
  5. Presentare istanze concordate tardive: la sospensione ex art. 624-bis può essere chiesta solo prima della vendita; se l’immobile è già stato aggiudicato, la domanda verrà respinta .
  6. Dimenticare i diritti del coniuge o del comproprietario: la notifica del pignoramento deve essere estesa anche al coniuge e ai comproprietari; la loro esclusione può rendere l’atto inefficace.
  7. Trascurare le imposte e spese condominiali: gli oneri fiscali e condominiali continuano a maturare durante la procedura. Il custode paga solo le spese ordinarie; il debitore deve preventivare il pagamento di arretrati per evitare ulteriori azioni.
  8. Non verificare il valore di mercato: molti immobili vengono venduti a prezzi molto inferiori al valore di mercato. È utile far stimare da un tecnico di fiducia l’immobile e valutare se presentare un’istanza di sospensione per cercare un acquirente diretto.

Consigli pratici

  • Conservare la documentazione: raccogli tutte le copie di atti (titolo, precetto, pignoramento, visure, corrispondenza). Serviranno al professionista per valutare eventuali vizi.
  • Analisi preliminare gratuita: rivolgiti a un avvocato cassazionista con esperienza in esecuzioni immobiliari per un check-up dell’atto. Lo studio Monardo offre un’analisi senza impegno per individuare subito errori nel pignoramento.
  • Collaborare con il creditore: se possibile, avvia una trattativa. Molte banche preferiscono accordi bonari a lunghe aste giudiziarie.
  • Aderire a rottamazioni e rateazioni: se i debiti sono fiscali, controlla periodicamente le normative su definizioni agevolate. Le domande riaprono termini e sospendono le procedure .
  • Valutare la sovraindebitamento: se i debiti superano la capacità di rimborso, prendi in considerazione i procedimenti di sovraindebitamento. Un piano omologato ti permette di salvare l’abitazione principale.
  • Attenzione alle tempistiche: segna in agenda tutte le scadenze (ricorso di opposizione, istanza di sospensione, termine per le offerte). Un ritardo può essere fatale.

Tabelle riepilogative

NormaOggettoTermini principali e condizioni
Art. 623 CPCLimiti della sospensioneL’esecuzione forzata può essere sospesa solo nei casi previsti dalla legge o con provvedimento del giudice dell’esecuzione ; la sospensione può essere legale, esterna o interna.
Art. 624 CPCSospensione per opposizioneIl giudice sospende il processo per gravi motivi, su istanza di parte, con o senza cauzione ; l’ordinanza è reclamabile; se il giudizio di merito non viene introdotto, la procedura si estingue e la trascrizione viene cancellata .
Art. 624-bis CPCSospensione su istanza delle partiTutti i creditori con titolo esecutivo possono chiedere la sospensione fino a 24 mesi ; istanza da presentare almeno 20 giorni prima del termine per le offerte o 15 giorni prima dell’asta ; la procedura deve essere riassunta entro 10 giorni dalla fine altrimenti si estingue .
Art. 627 CPCRiassunzioneIl processo esecutivo sospeso deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice e comunque entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l’opposizione .
Art. 630 CPCInattività delle partiL’estinzione si verifica se le parti non riassumono il processo entro il termine; l’ordinanza che dichiara l’estinzione è reclamabile entro 20 giorni .
L. 44/1999 art. 20Sospensione per vittime di usuraPresentata la domanda al Prefetto, il PM ordina la sospensione per due anni; non è necessario attendere l’esito delle indagini .
DL 202/2024 art. 3-bisRottamazione quaterLa presentazione dell’istanza sospende le procedure esecutive in corso e impedisce l’avvio di nuovi pignoramenti .

Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Cosa significa “sospensione dell’esecuzione immobiliare”?

È il provvedimento con cui il giudice blocca temporaneamente la procedura di pignoramento e vendita dell’immobile. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti esecutivi (aste, aggiudicazioni, distribuzione del ricavato), salvo quelli urgenti o conservativi.

2. Quando posso chiedere la sospensione?

Puoi chiedere la sospensione in tre casi principali: (1) quando presenti opposizione all’esecuzione (art. 615) o opposizione di terzo (art. 619) e sussistono gravi motivi ; (2) quando, insieme a tutti i creditori, chiedi la sospensione concordata ex art. 624-bis ; (3) quando presenti domande di definizione agevolata o di sovraindebitamento che prevedono la sospensione automatica.

3. Cosa sono i “gravi motivi” per la sospensione ex art. 624?

Sono quelle circostanze che fanno presumere la fondatezza dell’opposizione, come la mancanza del diritto del creditore (es. credito estinto), la prescrizione, la presenza di vizi nell’atto di pignoramento, l’impignorabilità del bene. La valutazione è discrezionale del giudice.

4. La sospensione concordata richiede il consenso del debitore?

No. L’art. 624-bis prevede che la sospensione possa essere chiesta congiuntamente da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo; il debitore viene ascoltato ma il suo consenso non è necessario .

5. Quanto dura la sospensione concordata?

Può durare fino a 24 mesi e può essere concessa una sola volta . Il giudice può stabilire un termine più breve e revocarla su istanza di un solo creditore.

6. Cosa succede se non rispetto il termine per la riassunzione?

Il processo si estingue ex art. 630 CPC . L’estinzione comporta la cancellazione del pignoramento dai registri immobiliari; se il creditore vuole procedere nuovamente, dovrà notificare un nuovo precetto e trascrivere un nuovo pignoramento, con costi aggiuntivi.

7. Posso riattivare una procedura estinta per inattività?

No. Una volta estinta, la procedura è chiusa definitivamente. Il creditore può avviare una nuova esecuzione notificando un nuovo precetto e un nuovo pignoramento, se il titolo esecutivo è ancora valido.

8. Devo depositare il giudizio di merito anche se il giudice sospende?

Sì. La sospensione ex art. 624 presuppone che il debitore promuova il giudizio di merito entro il termine assegnato. Se non lo fa, il giudice dichiara l’estinzione della procedura .

9. Se presento domanda di rottamazione, l’esecuzione si sospende anche se non pago subito?

Sì. La presentazione dell’istanza di rottamazione quater sospende le procedure esecutive affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione . La sospensione dura fino al pagamento della prima rata; se non paghi, l’esecuzione riprende.

10. Cosa succede se l’immobile è già stato aggiudicato?

Se l’aggiudicazione o l’assegnazione è avvenuta, la procedura non può più essere sospesa. L’ordinanza di Vercelli (28 febbraio 2025) ha stabilito che la sospensione concordata non è ammissibile una volta che il bene sia stato assegnato . Tuttavia, puoi comunque impugnare l’aggiudicazione se vi sono vizi.

11. Il giudice può revocare la sospensione?

Sì. In caso di sospensione concordata, basta la richiesta di uno dei creditori per revocare la sospensione; il giudice può revocarla anche in caso di mancato rispetto di condizioni (es. versamento della cauzione) .

12. È possibile sospendere un pignoramento se il titolo è un mutuo ipotecario?

Sì, ma solo se ricorrono gravi motivi. Ad esempio, se il mutuo è viziato da tassi usurari o anatocistici e viene presentata denuncia, diverse procure dispongono la sospensione della vendita. In ambito civile è necessario proporre opposizione e provare i vizi contrattuali.

13. Cosa fare se ricevo la notifica di un atto di pignoramento?

Contatta immediatamente un professionista esperto. Verifica la regolarità della notifica, la legittimazione del creditore, la presenza di vizi formali, i termini di prescrizione e valuta la possibilità di proporre opposizione o trattativa.

14. È possibile sospendere la vendita con un accordo privato con il creditore?

Sì. I creditori possono rinunciare agli atti o concordare la sospensione ex art. 624-bis. Tuttavia, è opportuno formalizzare l’accordo tramite i legali delle parti e ottenere l’ordinanza del giudice per evitare contestazioni.

15. Come influisce l’apertura di una procedura concorsuale (concordato o liquidazione giudiziale)?

L’apertura della procedura concorsuale sospende automaticamente le azioni esecutive individuali. I creditori dovranno insinuarsi nel passivo; eventuali pignoramenti in corso saranno sospesi.

16. Posso chiedere la sospensione se l’immobile è gravato da ipoteche precedenti?

L’ipoteca non preclude la sospensione. Tuttavia, il creditore ipotecario di primo grado ha un peso decisivo nella valutazione della sospensione concordata. Inoltre, l’ipoteca determina l’ordine di soddisfacimento delle somme.

17. È vero che, se il pignoramento dura troppo, può estinguersi d’ufficio?

Sì. Se la procedura non prosegue per inattività delle parti, il giudice può dichiarare l’estinzione d’ufficio ex art. 630 . Ad esempio, se dopo la nomina del perito non vengono compiuti ulteriori atti e non vi è richiesta di riassunzione, il giudice pronuncerà l’estinzione.

18. Il custode giudiziario può chiedere la sospensione?

No. Il custode gestisce l’immobile (manutenzione, riscossione dei canoni) ma non è legittimato a chiedere la sospensione. Può però segnalare al giudice situazioni urgenti che giustifichino l’adozione di misure conservative durante la sospensione.

19. La sospensione incide sulle spese condominiali?

Durante la sospensione, il custode può pagare solo le spese ordinarie. Gli arretrati condominiali continuano a maturare; il debitore dovrà saldarli per evitare che il condominio attivi autonomamente un’esecuzione.

20. Cosa succede alle ipoteche iscritte dopo il pignoramento?

Le ipoteche iscritte dopo la trascrizione del pignoramento non sono opponibili al creditore procedente e agli aggiudicatari. Tuttavia, la sospensione non produce effetti sulle iscrizioni ipotecarie: l’immobile resta gravato dalle ipoteche precedenti e successive, che dovranno essere soddisfatte secondo l’ordine di grado.

Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme, presentiamo alcune simulazioni pratiche con numeri ipotetici. Tutti i nomi sono di fantasia e ogni riferimento a fatti reali è casuale.

Simulazione 1 – Opposizione all’esecuzione e sospensione per credito estinto

Scenario: La signora Rossi riceve un atto di pignoramento immobiliare per un mutuo di 200.000 € contratto nel 2010. Nell’atto si afferma che il saldo residuo è 80.000 €. La signora, però, ha stipulato un atto notarile di saldo e stralcio nel 2022, pagando 70.000 € per estinguere il debito. La banca non ha cancellato l’ipoteca né ha rinunciato al titolo.

Azione: L’avvocato presenta opposizione all’esecuzione ex art. 615 CPC allegando l’atto di saldo e stralcio. Chiede la sospensione dell’esecuzione per gravi motivi e la cancellazione del pignoramento per carenza di titolo.

Esito: Il giudice accoglie l’istanza di sospensione e fissa cauzione pari a 5.000 €, da depositare entro 30 giorni. La banca propone reclamo ma la corte lo rigetta. Il giudizio di merito riconosce l’estinzione del debito e dichiara improcedibile l’esecuzione.

Simulazione 2 – Sospensione concordata per vendita in fase di mercato sfavorevole

Scenario: Il Sig. Bianchi è proprietario di un complesso residenziale valutato 1.500.000 €. A causa del crollo del mercato immobiliare, le aste risultano deserte. I due creditori ipotecari (banca e fornitore) preferiscono attendere tempi migliori per recuperare integralmente il proprio credito.

Azione: I due creditori, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, presentano istanza congiunta di sospensione ex art. 624-bis CPC per 18 mesi, allegando una perizia che dimostra il forte deprezzamento del bene. Il debitore viene informato e non si oppone.

Esito: Il giudice accoglie l’istanza; la procedura viene sospesa per 18 mesi. Durante la sospensione, i creditori e il debitore sottoscrivono un accordo di rientro: il Sig. Bianchi cede in locazione parte del complesso, destina i canoni al pagamento di rate ai creditori e al termine della sospensione la procedura viene riassunta con saldo ridotto.

Simulazione 3 – Rottamazione quater per debiti fiscali e blocco della vendita

Scenario: La Ditta ABC ha debiti fiscali per 120.000 € affidati all’Agente della Riscossione. La procedura di pignoramento immobiliare è in fase di delega della vendita.

Azione: Con l’assistenza dello studio Monardo, la Ditta presenta domanda di rottamazione quater entro il 30 aprile 2025. L’istanza riguarda tutti i carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2022 e richiede la rateizzazione in 18 rate.

Esito: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’accoglimento e trasmette il piano. La procedura esecutiva viene sospesa; nessuna asta può essere celebrata. La Ditta versa regolarmente la prima rata. Dopo alcuni mesi, ottiene un accordo di ristrutturazione del debito con la banca e il pignoramento viene estinto.

Simulazione 4 – Sovraindebitamento e salvataggio dell’abitazione principale

Scenario: Il signor Verde, artigiano, ha debiti complessivi di 300.000 € (mutuo ipotecario, debiti fiscali e fornitori). Ha subito un pignoramento della propria abitazione valutata 150.000 €.

Azione: Con l’assistenza dello studio Monardo, il signor Verde accede alla procedura di sovraindebitamento e propone un piano del consumatore. Il piano prevede il pagamento del 45 % dei debiti in 12 anni, con liberazione della casa. Durante la procedura, il giudice dispone la sospensione di tutti i pignoramenti.

Esito: Dopo l’omologazione, i creditori non possono più espropriare l’abitazione se il piano viene rispettato. Il signor Verde versa regolarmente le rate e, dopo tre anni, vende un terreno ereditato ripianando una parte dei debiti in anticipo.

Simulazione 5 – Sospensione per vittima di usura

Scenario: La signora Nera gestisce un negozio di abbigliamento e, in difficoltà economica, si rivolge a un usuraio che applica interessi del 15 % mensile. Per far fronte ai debiti, iscrive un’ipoteca sulla propria casa. Quando il creditore avvia il pignoramento, presenta denuncia ai Carabinieri e domanda al Prefetto l’accesso al Fondo di Solidarietà.

Azione: Il Prefetto comunica alla Procura l’elenco delle esecuzioni in corso. La Procura, verificato il nesso con il procedimento penale, ordina la sospensione di tutte le procedure per due anni .

Esito: L’esecuzione resta ferma. Nel frattempo la signora Nera ottiene un prestito a tasso agevolato dal Fondo e chiude il debito usurario. Al termine del biennio la procedura esecutiva viene dichiarata estinta perché il debito è stato pagato.

Conclusione

La sospensione dell’esecuzione immobiliare è una misura preziosa che, se utilizzata correttamente, può salvare la casa o l’azienda, consentendo di riorganizzare le finanze e di negoziare con i creditori. Tuttavia, la sospensione non è un diritto automatico: richiede l’intervento tempestivo di un professionista, il rispetto di stringenti requisiti procedurali e la conoscenza aggiornata delle norme e della giurisprudenza. Abbiamo analizzato il contesto normativo (artt. 623‑630 CPC e altre leggi speciali), illustrato le procedure passo dopo passo, presentato le strategie difensive e le alternative (rottamazioni, piani di rientro, sovraindebitamento) e fornito esempi pratici e FAQ per guidare il lettore. Il punto di vista è sempre quello del debitore o del contribuente che subisce l’azione esecutiva.

Per evitare errori e perdere opportunità, è fondamentale agire subito: la sospensione deve essere richiesta prima della vendita, le opposizioni devono essere tempestive, la riassunzione deve rispettare i termini. Affidarsi a uno studio legale specializzato è l’unica strada per difendersi efficacemente.

La forza dello studio Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team di professionisti con esperienza decennale nel diritto bancario, tributario ed esecutivo. Lo studio è in grado di:

  • Analizzare immediatamente atti di precetto, pignoramento e cartelle.
  • Verificare la legittimità del titolo esecutivo, individuando vizi o cause di estinzione.
  • Presentare opposizioni, reclami e istanze di sospensione con solide argomentazioni.
  • Negoziare piani di rientro e concordati stragiudiziali.
  • Attivare procedure di sovraindebitamento, rottamazioni e definizioni agevolate.
  • Gestire contenziosi tributari e bancari a livello nazionale.

Lo studio opera con un approccio multidisciplinare, integrando competenze legali, fiscali e commerciali per offrire soluzioni concrete e tempestive. Se ti trovi in difficoltà, non aspettare che l’immobile venga messo all’asta: 📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Solo un intervento rapido e mirato permette di bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle esattoriali. Lo studio Monardo saprà valutare la tua situazione, illustrarti le opzioni e difenderti con strategie legali efficaci.

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