Introduzione
Nell’ambito del diritto della crisi d’impresa, il concordato semplificato rappresenta una via d’uscita rapida e meno formalistica per l’imprenditore che abbia tentato senza successo la composizione negoziata. L’istituto, inserito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dal decreto‑legge 118/2021 (convertito in legge 147/2021) e successivamente trasfuso negli articoli 25‑sexies e 25‑septies del D.Lgs. 14/2019, consente al debitore di proporre un piano liquidatorio, suddividere i creditori in classi e ottenere l’omologazione, purché ciascun creditore riceva un’utilità non inferiore a quella conseguibile in caso di liquidazione giudiziale. La riforma ter del codice (D.Lgs. 136/2024) ha ulteriormente raffinato il procedimento, eliminando il riferimento all’esito negativo della composizione negoziata e precisando che il concordato semplificato può essere proposto quando qualunque soluzione prevista dall’art. 23 non è praticabile .
Negli ultimi anni l’istituto è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, in particolare nel 2025. Le sentenze dei tribunali di Milano, Reggio Emilia, Piacenza, Cuneo, Taranto, Bologna e della Corte d’appello di Bari delineano l’interpretazione del termine perentorio per depositare la proposta, le possibilità di modifica del piano, i criteri di omologa e le misure protettive. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risposta 179/2025 ha chiarito il trattamento fiscale delle sopravvenienze da esdebitazione: la riduzione dei debiti in sede di concordato semplificato non rientra fra le sopravvenienze attive escluse da imposizione ai sensi dell’art. 88, comma 4‑ter, del TUIR .
Per i debitori e i consulenti è fondamentale comprendere come funziona il concordato semplificato, quali sono i requisiti, le fasi procedurali, i diritti e gli obblighi, le alternative disponibili e gli errori da evitare. In questa guida approfondita e aggiornata a dicembre 2025 si esaminano la normativa, la prassi e la giurisprudenza più recente, offrendo indicazioni operative e simulazioni numeriche. L’obiettivo è fornire un riferimento pratico per imprenditori, professionisti e privati che vogliano valutare se ricorrere a tale strumento.
Presentazione dello studio legale
Lo studio legale Monardo, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, offre da anni assistenza specializzata nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi d’impresa. L’avvocato Monardo è:
- Cassazionista con esperienza nelle Supreme giurisdizioni e profonda conoscenza delle procedure concorsuali.
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, quindi abilitato a seguire le procedure di composizione della crisi dei debitori civili e commerciali.
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a condurre le trattative nella composizione negoziata.
- Coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenza nazionale in materia di contratti bancari, tributi, diritto fallimentare e ristrutturazioni aziendali.
Lo studio offre servizi di analisi preliminare della posizione debitoria, predisposizione di ricorsi, sospensioni, piani di rientro, trattative stragiudiziali con banche e agenzie fiscali e predisposizione di piani di concordato o di altri strumenti, assistendo il cliente lungo l’intero percorso. Contatta subito qui di seguito l’Avv. Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1 – Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Origine del concordato semplificato
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio nasce come esito della composizione negoziata introdotta dal decreto‑legge 118/2021, convertito in legge 147/2021. Lo scopo del decreto era consentire alle imprese in crisi di trovare soluzioni non giudiziali mediante il supporto di un esperto e, in caso di insuccesso, di ricorrere a un concordato liquidatorio rapido. Il decreto, all’art. 18, consentiva al debitore che non fosse riuscito a concludere contratti o accordi all’esito della composizione negoziata di presentare una proposta di concordato per cessione dei beni con un piano di liquidazione . Nel 2022 la procedura fu trasposta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) mediante il D.Lgs. 83/2022, che collocò il concordato semplificato all’art. 25‑sexies.
La riforma del 2024 (D.Lgs. 136/2024, c.d. “correttivo ter”) ha apportato significative modifiche: ha eliminato nel comma 1 dell’art. 25‑sexies il riferimento all’«esito non positivo» della composizione negoziata, chiarendo che il concordato semplificato è ammissibile quando anche una sola delle soluzioni previste dall’art. 23 non è praticabile . Ha inoltre richiamato l’art. 84, comma 5, rendendo esplicito che anche i creditori privilegiati degradati a chirografari possono essere collocati in classi . Ha previsto la possibilità per il tribunale di concedere all’imprenditore un termine non superiore a 15 giorni per integrare o modificare il piano prima di completare le verifiche . Infine, ha chiarito che la presentazione della domanda di concordato semplificato avvia il procedimento unitario regolato dagli artt. 40 e seguenti, cui si applicano le misure protettive e cautelari previste dall’art. 54 .
1.2 Articolo 25‑sexies CCII – struttura e contenuti
L’art. 25‑sexies disciplina il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il testo vigente, come modificato nel 2024, prevede:
- Requisiti: l’imprenditore può proporre il concordato semplificato quando l’esperto, nella relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni di cui all’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili . Le soluzioni alternative includono la conclusione di un contratto che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni o una convenzione di moratoria con i creditori.
- Termine per la domanda: il ricorso per l’omologazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esperto prevista dall’art. 17, comma 8 . È possibile depositare la domanda con riserva di presentare proposta e piano entro il termine, ma la giurisprudenza (Tribunale di Milano 31 marzo 2025) ha chiarito che la proposta completa deve comunque essere depositata entro 60 giorni .
- Classi di creditori: la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, e si applica l’art. 84, comma 5, che consente di degradare al chirografo i creditori privilegiati .
- Ricorso: il ricorso per l’omologazione deve essere depositato nel tribunale del centro degli interessi principali dell’impresa. Il cancelliere lo pubblica nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito . Dalla pubblicazione decorrono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII (sospensione dei giudizi esecutivi e preclusioni).
- Nomina dell’ausiliario: il tribunale, acquisita la relazione finale e il parere dell’esperto, valuta la ritualità della proposta e nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., fissando un termine per il deposito del suo parere . L’ausiliario deve accettare l’incarico entro tre giorni ed è soggetto alle disposizioni antimafia.
- Termine per integrazioni: il tribunale può concedere al proponente un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni o modifiche e depositare nuovi documenti .
- Comunicazione ai creditori: la proposta, il parere dell’ausiliario e la relazione dell’esperto devono essere comunicati ai creditori risultanti dall’elenco depositato ex art. 39, con posta elettronica certificata o raccomandata . L’udienza per l’omologazione deve essere fissata non prima di 45 giorni dal deposito del parere; creditori e interessati possono proporre opposizione entro 10 giorni prima dell’udienza .
- Criteri di omologazione: il tribunale omologa il concordato quando – assunti i mezzi istruttori ritenuti necessari – ritiene che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri un’utilità a ciascuno . Deve inoltre verificare la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle prelazioni e la fattibilità del piano. La decisione è immediatamente esecutiva ed è reclamabile.
1.3 Esiti della composizione negoziata – art. 23 CCII
L’art. 23 CCII elenca le soluzioni che possono scaturire dalla composizione negoziata della crisi: (a) la conclusione di un contratto che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni; (b) una convenzione di moratoria; (c) un accordo fra debitore e creditori aderenti e sottoscritto anche dall’esperto; (d) un piano rivolto alle imprese minori e ai consumatori; (e) la possibilità per il debitore di presentare una domanda di concordato semplificato . L’imprenditore può ricorrere al concordato semplificato quando nessuna di queste soluzioni risulti praticabile, come precisato dalla riforma del 2024 .
1.4 Misure protettive e procedura unitaria – artt. 40 e 54 CCII
La domanda di concordato semplificato avvia il procedimento unitario disciplinato dagli artt. 40 e seguenti, comune a tutti gli strumenti di regolazione della crisi. Il ricorso può essere accompagnato dalla richiesta di misure protettive e cautelari ex art. 54. La riforma del 2024 ha chiarito che queste misure si applicano anche al concordato semplificato . Nel procedimento unitario, il tribunale può sospendere le azioni esecutive e cautelari dei creditori fino alla decisione finale, se sussistono i presupposti di periculum in mora e fumus boni iuris.
1.5 Regime fiscale – risposta dell’Agenzia delle Entrate 179/2025
Un elemento spesso trascurato riguarda la tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dall’esdebitazione. L’art. 88, comma 4‑ter, del TUIR esclude da imposizione le riduzioni dei debiti conseguenti al concordato fallimentare o preventivo liquidatorio. Tuttavia, nella risposta n. 179 del 7 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale beneficio non si estende al concordato semplificato, poiché il legislatore ha limitato l’applicazione del comma 4‑ter agli accordi individuati nell’art. 25‑bis, comma 5, CCII . In mancanza di un espresso richiamo, le sopravvenienze attive da esdebitazione nell’ambito del concordato semplificato restano imponibili e devono essere trattate secondo la disciplina ordinaria; ciò comporta la necessità di valutare l’impatto fiscale nella redazione del piano di liquidazione.
1.6 Giurisprudenza di merito aggiornata al 2025
Le pronunce del 2025 forniscono chiarimenti operativi fondamentali per la gestione del concordato semplificato.
| Decisione | Principi affermati | Citazioni |
|---|---|---|
| Tribunale di Milano, 31 marzo 2025 | La possibilità di presentare il ricorso con riserva non esonera dall’obbligo di depositare la proposta e il piano entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esperto. Il termine è perentorio e non è prorogabile . | |
| Tribunale di Taranto, 18 giugno 2025 | Anche in caso di deposito con riserva, la proposta deve essere presentata entro 60 giorni; il tribunale non può concedere proroghe. L’istanza può godere di misure protettive, ma la procedura è intrinsecamente veloce . | |
| Tribunale di Piacenza, 3 luglio 2025 | Il tribunale deve verificare la fattibilità giuridica ed economica del piano, accertando che la proposta assicuri ai creditori un’utilità superiore o almeno non inferiore a quella della liquidazione giudiziale. È legittimo falcidiare i crediti erariali e previdenziali anche in assenza di transazione fiscale, purché non vi sia pregiudizio per l’Erario . | |
| Tribunale di Reggio Emilia, 29 luglio 2025 | È ammissibile modificare la proposta durante la procedura, a condizione che venga mantenuta la natura liquidatoria e che le modifiche siano introdotte prima del deposito del parere dell’ausiliario; è consentita una limitata continuità aziendale se funzionale a massimizzare il valore dei beni . | |
| Tribunale di Cuneo, 15 luglio 2025 | Per l’omologazione il tribunale deve accertare: (1) la regolarità del contraddittorio; (2) il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; (3) la fattibilità del piano; (4) l’assenza di pregiudizio per i creditori e l’esistenza di un’utilità per ciascuno. Il giudice non entra nel merito delle singole posizioni creditorie . | |
| Tribunale di Bologna, 10 ottobre 2025 | Il pendente concordato semplificato non impedisce al creditore di ottenere un decreto ingiuntivo; esso limita soltanto l’esecuzione, ma non la possibilità di accertare il credito . | |
| Tribunale di Milano, 20 ottobre 2025 | Quando la massima durata delle misure protettive (240 giorni, prorogabile fino a un anno) sta per scadere, il tribunale può emanare un provvedimento cautelare che vieta al singolo creditore di avviare o proseguire azioni esecutive se ciò comprometterebbe il buon esito del piano . | |
| Corte d’appello di Bari, 23 ottobre 2025 | Il reclamo contro i decreti che concedono o negano l’estensione delle misure protettive deve essere proposto davanti allo stesso tribunale in composizione collegiale, e non alla Corte d’appello. L’art. 124 CCII (che disciplina il reclamo nella liquidazione giudiziale) si applica analogicamente alle misure protettive del concordato semplificato . |
Queste decisioni mostrano che la procedura richiede rigoroso rispetto dei termini e pone al centro la tutela dei creditori: il piano deve essere credibile, assicurare utilità concreta e non pregiudicare l’alternativa liquidatoria. Il tribunale ha un ruolo attivo nel controllare la fattibilità e può concedere cautele per proteggere il patrimonio del debitore. La possibilità di modificare la proposta consente una certa flessibilità, ma entro limiti precisi.
1.7 Cenni alla giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale
L’istituto è relativamente recente e, fino a dicembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata in modo organico sul concordato semplificato; l’unica decisione di rilievo è l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023 (sezione I), che in tema di trasferimento della sede legale ha affermato che il concordato semplificato rientra tra le procedure concorsuali e che, per evitare abusi, il trasferimento della sede nell’anno antecedente la domanda non impedisce l’accesso alla procedura ma deve essere considerato ai fini della determinazione della competenza territoriale. La Corte costituzionale non ha invece affrontato specificamente l’istituto, sebbene alcune pronunce sulla durata della liquidazione controllata (sentenza n. 6/2024) e sui diritti dei creditori possano avere riflessi indiretti.
2 – Procedura passo per passo: dalle trattative all’omologa
Di seguito si illustra nel dettaglio il percorso che conduce all’omologazione del concordato semplificato, con indicazione dei termini, dei diritti del debitore e delle verifiche del tribunale.
2.1 Inizio della composizione negoziata
La procedura inizia con la composizione negoziata prevista dagli artt. 12‑25 undecies CCII. Il debitore (imprenditore commerciale o agricolo, compresa l’impresa minore) presenta un’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale, allegando la documentazione richiesta (situazioni patrimoniali, elenco creditori, dichiarazioni fiscali, situazione finanziaria). Viene nominato un esperto iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, che supporta il debitore nelle trattative con i creditori e redige periodicamente relazioni. Durante la negoziazione è possibile chiedere misure protettive temporanee per bloccare azioni esecutive o cautelari e richiedere autorizzazioni al tribunale per compiere atti straordinari.
La composizione negoziata può durare fino a 240 giorni, prorogabili di ulteriori 120 giorni quando vi è ragionevole probabilità di concludere un accordo. Le trattative devono essere condotte secondo correttezza e buona fede; l’esperto ne verifica l’andamento e può revocare la procedura se riscontra inadempimenti.
2.2 Esiti della composizione negoziata
Al termine, l’esperto redige una relazione finale attestando se le trattative si sono svolte correttamente e se sono praticabili le soluzioni di cui all’art. 23. In sintesi, le possibili soluzioni sono:
- Contratto di continuità (art. 23, comma 1, lett. a) – ad esempio vendita o conferimento dell’azienda o di rami d’azienda a un terzo, affitto d’azienda, cessione di partecipazioni, fusione, scissione, ristrutturazione societaria. Il contratto deve assicurare la continuità aziendale per almeno due anni.
- Convenzione di moratoria (art. 23, comma 1, lett. b) – i creditori aderenti rinviano o dilazionano la scadenza dei crediti e possono accordare rinunce o dilazioni.
- Accordo con i creditori (art. 23, comma 1, lett. c) – è sottoscritto dal debitore, dai creditori aderenti che rappresentano almeno i due terzi dei crediti e dall’esperto; può essere omologato dal tribunale e rendere i suoi effetti anche nei confronti dei non aderenti.
- Piano destinato a imprese minori e consumatori (art. 23, comma 1, lett. d) – strumento per i debitori minori (imprese sotto soglia) o i consumatori, con previsione di rimessione dei debiti residui.
- Domanda di concordato semplificato (art. 23, comma 2, lett. c) – percorribile solo quando nessuna delle soluzioni sopra descritte risulta praticabile .
2.3 Presentazione della domanda di concordato semplificato
Se l’esperto certifica la impossibilità di concludere le soluzioni negoziali, il debitore può depositare il ricorso per il concordato semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8 . Il termine è perentorio, come ribadito dalla giurisprudenza . La domanda deve contenere:
- La proposta di concordato con indicazione dei beni da liquidare, dei criteri di ripartizione e dell’eventuale suddivisione dei creditori in classi.
- Il piano di liquidazione, con tempi e modalità di realizzo dell’attivo (cessione di beni, incasso crediti, vendita dell’azienda) e stima dei costi.
- La relazione finale dell’esperto e il suo parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte .
- I documenti indicati dall’art. 39 CCII (scritture contabili, bilanci, elenco dei creditori e dei beni, certificati del registro imprese, etc.).
È ammesso depositare la domanda con riserva, rinviando la presentazione della proposta e del piano, ma la proposta deve essere depositata entro i 60 giorni e non oltre . La domanda può essere accompagnata da un’istanza di misure protettive ai sensi dell’art. 54 per sospendere le azioni esecutive e cautelari. Con il deposito il tribunale può concedere misure provvisorie a tutela della par condicio.
2.4 Nomina dell’ausiliario e verifica della proposta
Il tribunale, valutata la ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ex art. 68 c.p.c., assegnandogli un termine per redigere un parere sui risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte . L’ausiliario deve accettare entro tre giorni dalla nomina; la sua attività è assimilabile a quella del commissario giudiziale nel concordato preventivo, ma con funzioni più limitate (analisi della fattibilità economica, stima dell’attivo, verifica delle garanzie). L’ausiliario collabora con l’esperto e con il tribunale nella valutazione del piano.
Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per integrare o modificare la proposta e depositare nuovi documenti . Questa possibilità consente di adeguare il piano alle osservazioni dell’ausiliario o del tribunale, ma non può estendere il termine originario di 60 giorni.
2.5 Comunicazione ai creditori e udienza
Con il medesimo decreto (o con successivo decreto in caso di integrazioni), il tribunale ordina al debitore di comunicare la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto ai creditori risultanti dall’elenco depositato, preferibilmente tramite posta elettronica certificata . Deve inoltre indicare dove sono reperibili i dati per la valutazione (generalmente presso la cancelleria o su piattaforma telematica). L’udienza per l’omologa deve essere fissata in modo che trascorrano almeno 45 giorni dalla scadenza del termine concesso all’ausiliario, per consentire ai creditori di esaminare la proposta . I creditori e gli interessati possono presentare opposizione all’omologazione costituendosi entro 10 giorni prima dell’udienza.
2.6 Misure protettive e cautelari
Durante il procedimento il debitore può beneficiare delle misure protettive previste dall’art. 54, che sospendono l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori. Il tribunale verifica l’esistenza di un fumus boni iuris (probabile fondatezza della procedura) e di un periculum in mora (pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio) e può concedere misure come il divieto di iscrivere o mantenere ipoteche, la sospensione di pignoramenti, l’inibizione della revoca di linee di credito. Le misure protettive possono essere estese fino a un massimo di 240 giorni, prorogabili fino a un anno nei casi complessi (art. 54, comma 2). La giurisprudenza (Trib. Milano, 20 ottobre 2025) ha riconosciuto che, in prossimità della scadenza delle misure, il tribunale può emettere provvedimenti cautelari specifici per impedire a singoli creditori di agire esecutivamente quando ciò metterebbe a rischio il piano .
2.7 Udienza di omologazione
All’udienza il tribunale, dopo aver valutato la regolarità del contraddittorio e del procedimento, sente il debitore, l’esperto, l’ausiliario, il pubblico ministero, i creditori e gli eventuali oppositori. Può assumere mezzi istruttori (esame delle scritture contabili, audizioni, consulenze). Al termine, decide se omologare la proposta o rigettarla. I criteri da rispettare, secondo l’art. 25‑sexies, comma 5, e ribaditi dalla giurisprudenza, sono:
- Regolarità procedurale: rispetto dei termini, corretta formazione delle classi, comunicazione ai creditori.
- Ordine delle cause di prelazione: i crediti devono essere pagati secondo le priorità di legge (privilegiati, ipotecari, chirografari). È possibile degradare i creditori privilegiati a chirografari solo con il loro consenso o in base all’art. 84, comma 5.
- Fattibilità del piano: il piano deve essere concreto, verificabile e idoneo a realizzare l’attivo. Le previsioni di realizzo devono essere prudenziali e basate su stime indipendenti; l’ausiliario e l’esperto offrono supporto nella valutazione.
- Assenza di pregiudizio: la proposta non deve arrecare danno ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale; ciascun creditore deve ricevere un’utilità non inferiore a quella che otterrebbe nella liquidazione .
- Utilità per ciascun creditore: non è richiesto il soddisfacimento integrale, ma che ogni creditore ottenga un beneficio concreto (anche simbolico) dalla proposta, a fronte dell’estinzione della procedura.
Se il tribunale omologa il concordato, il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato tramite reclamo. In caso di rigetto, il tribunale può dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero.
2.8 Esecuzione e chiusura della procedura – art. 25‑septies
Una volta omologato, il concordato semplificato si esegue sotto la vigilanza dell’ausiliario. I beni vengono liquidati secondo il piano, le somme distribuite ai creditori nelle proporzioni stabilite e gli adempimenti fiscali eseguiti. Le controversie relative al riparto sono decise dal tribunale con le modalità previste per il concordato preventivo. L’art. 25‑septies disciplina la chiusura della procedura: una volta completata la liquidazione e distributi i proventi, il tribunale dichiara la chiusura; gli effetti di esdebitazione si producono nei confronti dei creditori anteriori, salvo le eccezioni previste dalla legge (debiti alimentari, reati, ecc.).
L’istituto, essendo puramente liquidatorio, comporta l’estinzione dell’impresa; tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza, può contemplare una breve continuità aziendale (es. per portare a termine commesse o vendere l’azienda come going concern) se ciò consente di massimizzare l’attivo . La vendita anticipata di beni può essere autorizzata dal tribunale. Al termine, l’imprenditore è esdebitato per i debiti residui; i soci illimitatamente responsabili restano obbligati.
3 – Difese e strategie legali per il debitore
Il concordato semplificato è un procedimento liquidatorio che presuppone il fallimento delle soluzioni negoziate. Per ottenere un risultato favorevole occorrono competenze giuridiche, economiche e fiscali. Di seguito si illustrano le principali strategie difensive e le opportunità per il debitore.
3.1 Analisi preliminare e verifica degli atti
Prima di avviare la procedura è fondamentale analizzare la propria posizione debitoria:
- Verifica dei debiti: analizzare l’elenco dei creditori privilegiati, ipotecari e chirografari; controllare la regolarità delle notifiche di cartelle, avvisi di accertamento, decreti ingiuntivi; individuare eventuali nullità, prescrizioni o decadenze. Talvolta l’annullamento o la sospensione di alcuni atti consente di riequilibrare la situazione.
- Valutazione delle garanzie: ipoteche, pegni, privilegi speciali; occorre verificare la legittimità delle iscrizioni e la possibilità di revocarne l’efficacia (ad esempio, l’inefficacia delle ipoteche iscritte nei sei mesi anteriori al concordato può essere eccepita). Alcune sentenze (es. Tribunale di Piacenza) ammettono la falcidia dei crediti erariali e contributivi anche in assenza di transazione fiscale, a condizione di non arrecare pregiudizio .
- Proiezioni finanziarie: stimare l’attivo realizzabile, valutare il valore di mercato dei beni (immobili, macchinari, partecipazioni), analizzare l’onere fiscale derivante dalla cessione. Per i beni aziendali occorre valutare se conviene la vendita unitaria (going concern) o frazionata.
Un’analisi accurata consente di individuare la fattibilità di un piano di liquidazione credibile e di evitare errori che potrebbero compromettere l’omologa.
3.2 Impugnazione e sospensione degli atti esecutivi
Se durante la composizione negoziata o il procedimento di concordato semplificato vengono notificati atti di precetto, pignoramenti o ipoteche, il debitore può agire per la sospensione o l’annullamento:
- Opposizione agli atti esecutivi: è possibile impugnare pignoramenti, fermo amministrativo, ipoteche illegittime mediante opposizione ex art. 615 c.p.c. o ricorso al giudice tributario. La sospensione provvisoria dell’atto può essere richiesta in via cautelare.
- Misure protettive e cautelari: in sede di composizione negoziata o di concordato semplificato il tribunale può sospendere o vietare azioni esecutive e cautelari. In alcuni casi (Trib. Milano 20 ottobre 2025) il tribunale ha inibito a un creditore la prosecuzione di un’esecuzione immobiliare per evitare una corsa preferenziale . Le misure cautelari integrano le misure protettive quando la tutela richiesta non è prevista espressamente dal codice.
- Reclamo: le decisioni che concedono o negano misure protettive sono reclamabili allo stesso tribunale in composizione collegiale ; è importante agire entro il termine di 15 giorni.
3.3 Trattative con i creditori e transazione fiscale
La fase negoziale consente al debitore di concludere accordi che potrebbero evitare il concordato semplificato. Due strumenti principali sono:
- Convenzione di moratoria (art. 23, comma 1, lett. b) – i creditori rinunciano a iniziare o proseguire azioni esecutive e concedono dilazioni. Può essere utile quando l’impresa è in temporanea difficoltà ma può recuperare la redditività con l’allungamento dei debiti.
- Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c) – richiede l’adesione di almeno due terzi dei crediti; l’omologazione da parte del tribunale lo rende vincolante per i non aderenti. In tale sede è possibile proporre una transazione fiscale per ridurre tributi e contributi: secondo l’art. 63 CCII (e art. 182‑ter l.fall. nelle procedure tradizionali) l’Agenzia delle Entrate può accettare il pagamento parziale dei tributi a fronte del recupero del residuo. Anche nel concordato semplificato, benché la transazione fiscale non sia obbligatoria, il tribunale di Piacenza ha ritenuto legittima la riduzione dei crediti erariali in assenza di transazione formale se il piano garantisce un’utilità non inferiore alla liquidazione giudiziale .
3.4 Falcidia dei crediti e cram‑down
Uno dei vantaggi del concordato semplificato è la possibilità di ridurre i crediti privilegiati, compresi quelli erariali e contributivi, senza passare per la transazione fiscale. Secondo l’art. 84, comma 5, i creditori privilegiati degradati a chirografo possono essere inseriti in classi e subire il trattamento riservato ai chirografari. Tuttavia, il tribunale verificherà che la falcidia non arrechi pregiudizio; la proposta deve motivare le ragioni della riduzione (limitata capacità di realizzo dell’attivo, comparazione con la liquidazione giudiziale). In giurisprudenza è stato applicato il cram‑down fiscale: se l’Agenzia delle Entrate e l’INPS non aderiscono, il giudice può omologare la proposta qualora sia più conveniente della liquidazione .
3.5 Tutela del patrimonio: misure protettive e continuità limitata
L’imprenditore che accede al concordato semplificato può chiedere al tribunale di sospendere le azioni esecutive e di autorizzare operazioni straordinarie. È consigliabile:
- Richiedere tempestivamente le misure protettive, soprattutto se i creditori stanno avviando pignoramenti o iscrizioni ipotecarie. Senza misure, il patrimonio potrebbe depauperarsi e compromettere l’efficacia del piano.
- Chiedere l’autorizzazione alla continuità aziendale per la gestione corrente e la vendita dell’azienda come going concern. La giurisprudenza (Reggio Emilia 2025) ammette una continuità limitata se essa genera maggior valore .
- Monitorare la durata delle misure protettive (max 240 giorni, prorogabile a un anno). Verso la scadenza può essere necessario chiedere provvedimenti cautelari per impedire azioni esecutive isolate .
3.6 Interazione con altri procedimenti e diritti dei creditori
Il concordato semplificato non preclude ai creditori l’esercizio di tutti i diritti. La sentenza del Tribunale di Bologna (10 ottobre 2025) ha affermato che un creditore può ottenere un decreto ingiuntivo durante la procedura: l’ingiunzione serve ad accertare il credito, ma l’esecuzione resta sospesa . I creditori possono inoltre proporre opposizione all’omologa se ritengono che la proposta sia irregolare o pregiudizievole; hanno diritto di accedere alla documentazione, di depositare osservazioni e di essere ascoltati all’udienza.
Per garantire la par condicio, il tribunale può nominare un ausiliario imparziale e può disporre l’assunzione di mezzi istruttori. In caso di rigetto, i creditori possono chiedere la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata (per imprese minori).
4 – Strumenti alternativi e complementarità
Il concordato semplificato è solo uno degli strumenti a disposizione dei debitori. A seconda della situazione economica, possono risultare più utili altre procedure.
4.1 Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle e definizioni agevolate (es. “rottamazione quater” della legge 197/2022, “saldo e stralcio” per i contribuenti in difficoltà). Queste procedure consentono di estinguere i debiti fiscali con il pagamento del solo capitale e di una quota limitata di interessi e sanzioni, dilazionabile in più rate. La definizione agevolata è accessibile anche alle imprese in crisi, ma richiede di essere in regola con il pagamento delle rate. Quando il carico fiscale residuo è preponderante, può convenire aderire alla rottamazione e poi valutare altre soluzioni per i debiti commerciali.
4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati
Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57‑61 CCII) consentono al debitore di concordare con i creditori un piano di pagamento rimodulato. Esistono diverse varianti:
- Accordi ad efficacia estesa: l’accordo concluso con creditori rappresentanti almeno il 75 % dei crediti è omologato e vincola i non aderenti.
- Accordi di ristrutturazione agevolati: richiedono il consenso del 30 % dei creditori e si basano sull’attestazione che il piano assicura il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dalla scadenza.
- Piani attestati di risanamento: non necessitano di omologazione; richiedono la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità.
Questi strumenti presentano il vantaggio di preservare la continuità aziendale e di evitare la liquidazione; tuttavia necessitano della collaborazione dei creditori e possono essere più onerosi.
4.3 Piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento
I piani del consumatore sono destinati alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze estranee all’attività imprenditoriale. La Legge 3/2012 (oggi trasfusa nel CCII) consente al consumatore di proporre un piano di rientro che, se approvato dal giudice, prevede l’esdebitazione integrale al termine. Per i debitori non imprenditori esistono inoltre l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione controllata del patrimonio. Questi strumenti si applicano ai debitori civili, ai professionisti, agli imprenditori agricoli e ai lavoratori autonomi con debiti inferiori a determinate soglie.
4.4 Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata
In mancanza di soluzioni alternative, i creditori o il pubblico ministero possono chiedere la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Questa procedura comporta la spossessione dell’imprenditore e la gestione dell’attivo da parte del curatore; i tempi sono più lunghi e i costi maggiori. Per le imprese minori e i consumatori è prevista la liquidazione controllata, che ha durata ridotta e consente una rapida liberazione dai debiti, ma implica la liquidazione totale del patrimonio.
4.5 Confronto con il concordato preventivo
Il concordato preventivo è una procedura di regolazione della crisi prevista dagli artt. 84‑120 CCII. Può avere natura liquidatoria o in continuità. Rispetto al concordato semplificato, presenta alcune differenze:
- Necessità di voto dei creditori: nel concordato preventivo i creditori esprimono il voto sulla proposta; nel concordato semplificato il tribunale omologa anche senza voto se sussistono i requisiti.
- Figura del commissario giudiziale: nel concordato preventivo è obbligatoria la nomina di un commissario che svolge funzione di vigilanza, mentre nel concordato semplificato è nominato un ausiliario con compiti più limitati.
- Durata e formalismi: il concordato preventivo ha tempi più lunghi, deve rispettare regole dettagliate su classi, percentuali di soddisfacimento e continuità; il concordato semplificato è pensato per la rapida liquidazione.
- Finalità: il concordato preventivo può prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa; il concordato semplificato ha finalità meramente liquidatoria, seppur con possibili elementi di continuità transitoria.
Scegliere tra i due strumenti dipende dall’obiettivo: se l’imprenditore mira a salvare l’azienda, il concordato preventivo in continuità può essere preferibile; se la crisi è irreversibile e non vi sono prospettive di risanamento, il concordato semplificato costituisce un’alternativa più veloce alla liquidazione giudiziale.
4.6 Finanza esterna, offerte concorrenti e vendita dell’azienda
Una delle criticità del concordato semplificato è la necessità di reperire finanza esterna per garantire un’utilità ai creditori. Il piano può prevedere l’intervento di terzi (soci, investitori, acquirenti) che versino somme per acquisire beni o l’azienda. Il Tribunale di Milano (20 ottobre 2025) ha riconosciuto che l’apporto di finanza esterna può giustificare la concessione di provvedimenti cautelari a tutela del piano . Occorre però garantire trasparenza e parità di trattamento; il tribunale può autorizzare una vendita competitiva o aprire a offerte concorrenti per massimizzare il ricavato.
Il trasferimento dell’azienda o di rami d’azienda può avvenire prima dell’omologa, previa autorizzazione del tribunale, come evidenziato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate: l’azienda può essere ceduta nel corso della procedura per generare liquidità . Il contratto deve essere concluso a valori di mercato e deve tutelare i posti di lavoro.
5 – Errori comuni e consigli pratici
La complessità del concordato semplificato rende frequenti gli errori, che possono compromettere l’omologazione o comportare responsabilità per il debitore. Ecco i più comuni e come evitarli.
5.1 Mancata collaborazione nella composizione negoziata
Alcuni imprenditori iniziano la composizione negoziata solo per accedere alle misure protettive, senza partecipare seriamente alle trattative. Questa strategia può essere censurata dall’esperto che, nella relazione finale, potrebbe attestare la mancanza di buona fede, precludendo l’accesso al concordato semplificato. È essenziale collaborare con l’esperto, fornire informazioni complete e cercare soluzioni reali con i creditori.
5.2 Ritardo nel deposito della proposta
Molti debitori trascurano il termine di 60 giorni per depositare la proposta e il piano. La giurisprudenza ha ribadito che il termine è perentorio e non prorogabile . Depositare la domanda con riserva non consente di “guadagnare tempo”; se la proposta non viene presentata in tempo, il tribunale può dichiarare improcedibile la domanda.
5.3 Proposte irrealistiche o carenti di garanzie
Un piano che prevede valori di realizzo sovrastimati, tempi irrealistici o pagamenti simbolici dei creditori privileggiati sarà ritenuto inattendibile. Il tribunale deve verificare la fattibilità economica e non può omologare proposte che, comparate con la liquidazione giudiziale, risultano pregiudizievoli. È consigliabile ottenere perizie indipendenti sui beni, includere garanzie (ad es. cauzioni da parte di terzi) e spiegare come si intende gestire le vendite.
5.4 Mancata considerazione del carico fiscale
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione dei debiti nel concordato semplificato è imponibile . Ignorare l’impatto fiscale può ridurre l’utilità per i creditori; il piano dovrebbe prevedere il pagamento dell’IVA sulle vendite, delle imposte dirette e del carico fiscale sulle plusvalenze.
5.5 Errori nelle comunicazioni ai creditori
La mancata comunicazione della proposta, del parere dell’ausiliario e del parere dell’esperto ai creditori può comportare la violazione del contraddittorio e il rigetto dell’omologa. È importante predisporre l’elenco dei creditori con cura, utilizzare la posta elettronica certificata e conservare le prove dell’avvenuto invio.
5.6 Trascurare l’assistenza professionale
Il concordato semplificato richiede competenze multidisciplinari: giuridiche (per la redazione degli atti e la gestione del contenzioso), economiche (per la redazione del piano) e fiscali (per la gestione della tassazione). Un errore nell’inquadramento può determinare conseguenze gravi. Affidarsi a professionisti esperti come l’Avv. Monardo e il suo team consente di prevenire errori, negoziare efficacemente e massimizzare l’utilità per i creditori.
6 – Tabelle riepilogative
6.1 Principali norme del CCII relative al concordato semplificato
| Norma | Oggetto | Cenni essenziali | Citazioni |
|---|---|---|---|
| Art. 23 CCII | Esiti della composizione negoziata | Elenca le possibili soluzioni: contratto di continuità, convenzione di moratoria, accordo con i creditori, piano per minori/consumatori, concordato semplificato quando le altre soluzioni non sono praticabili | |
| Art. 25‑sexies CCII | Concordato semplificato | Stabilisce requisiti, termine di 60 giorni, possibilità di classi, ruolo dell’ausiliario, criteri di omologazione | |
| Art. 25‑septies CCII | Esecuzione e chiusura del concordato | Regola la gestione del piano, il riparto dell’attivo, la chiusura della procedura e l’effetto di esdebitazione; richiede la supervisione dell’ausiliario (citazioni non disponibili ma analisi nel testo) | |
| Art. 25‑bis CCII | Misure premiali | Prevede incentivi fiscali e premi per i contratti e gli accordi conclusi all’esito della composizione negoziata; richiama l’art. 88, comma 4‑ter, TUIR solo per tali accordi, non per il concordato semplificato | |
| Art. 54 CCII | Misure protettive e cautelari | Prevede la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in pendenza del procedimento unitario; la riforma del 2024 ha chiarito che si applica anche al concordato semplificato | |
| Art. 40 CCII | Procedimento unitario | Stabilisce che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi avvia il procedimento unitario; nel concordato semplificato la domanda introduttiva con la richiesta di misure protettive segue queste regole | |
| Art. 84 CCII | Trattamento dei creditori | Prevede la possibilità di formare classi e di degradare i creditori privilegiati al chirografo; richiamato dall’art. 25‑sexies |
6.2 Fasi e termini del concordato semplificato
| Fase | Termine | Descrizione |
|---|---|---|
| Composizione negoziata | Fino a 240 giorni (prorogabile di 120) | L’imprenditore chiede le misure protettive, negozia con i creditori e valuta soluzioni. |
| Relazione finale dell’esperto | — | L’esperto attesta buona fede e praticabilità delle soluzioni. |
| Domanda di concordato | Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esperto | Il debitore deposita la proposta e il piano; può depositare con riserva ma deve integrare entro il termine . |
| Nomina ausiliario | — | Il tribunale nomina un ausiliario e può concedere max 15 giorni per integrare la proposta . |
| Comunicazioni ai creditori | — | Il debitore comunica la proposta, la relazione finale, il parere dell’ausiliario; i creditori possono opporsi entro 10 giorni prima dell’udienza . |
| Udienza di omologazione | Almeno 45 giorni dopo il parere dell’ausiliario | Il tribunale decide, assumendo eventuali mezzi istruttori. |
| Esecuzione del piano | — | Vendita beni, riparto, pagamento creditori, eventuali cessioni d’azienda. |
| Chiusura | — | Dopo il completamento della liquidazione, il tribunale chiude la procedura. |
6.3 Strumenti alternativi a confronto
| Strumento | Finalità | Caratteristiche principali | Quando conviene |
|---|---|---|---|
| Concordato semplificato | Liquidazione dell’attivo con esdebitazione rapida | Nessun voto dei creditori, procedura veloce, possibilità di falcidiare i privilegiati; utilità per ciascun creditore; termine 60 giorni per la domanda | Quando la crisi è irreversibile e non sono praticabili soluzioni negoziali, ma si vuole evitare la liquidazione giudiziale. |
| Concordato preventivo liquidatorio | Liquidazione con voto dei creditori | Richiede maggioranze, commissario giudiziale, tempi più lunghi; possibilità di transazione fiscale; prevede la suddivisione in classi e il voto | Quando occorre un maggior coinvolgimento dei creditori o si voglia perseguire una continuità aziendale più ampia. |
| Accordo di ristrutturazione | Ristrutturare i debiti con adesione delle maggioranze | Varianti (ad efficacia estesa, agevolata) con percentuali diverse; necessità di attestazioni; consente rinegoziazione e dilazione dei debiti | Quando la continuità aziendale è possibile e vi è il consenso di una parte significativa dei creditori. |
| Piano del consumatore | Ristrutturare i debiti delle persone fisiche | Proposta di rimborso con esdebitazione al termine; omologato dal giudice; non richiede l’approvazione dei creditori | Quando il debitore è un consumatore sovraindebitato senza attività imprenditoriale. |
| Liquidazione controllata | Liquidare il patrimonio dei debitori civili e imprese minori | Nomina di un liquidatore, vendita dei beni e distribuzione del ricavato; esdebitazione al termine | Quando non esistono prospettive di risanamento o accordi e si vuole ottenere l’esdebitazione con una procedura ordinata. |
| Rottamazione cartelle e definizioni agevolate | Estinguere debiti fiscali con sconti su sanzioni e interessi | Pagamento del solo capitale e quota di interessi; rateizzazione; beneficio fiscale | Quando l’esposizione verso l’Erario è prevalente e il contribuente può saldare in tempi rapidi. |
6.4 Misure protettive e cautelari
| Tipo di misura | Descrizione | Presupposti |
|---|---|---|
| Misure protettive (art. 54 CCII) | Sospendono azioni esecutive e cautelari, impediscono l’inscrizione di ipoteche, blocco di pegni, risoluzioni contrattuali per mancato pagamento. | Domanda di accesso a un qualsiasi strumento di regolazione della crisi; sussistenza di fumus boni iuris; durata massima 240 giorni (prorogabile). |
| Misure cautelari (art. 54, comma 2) | Provvedimenti specifici per tutelare il patrimonio (es. inibizione di un creditore dall’incassare un credito, sequestro conservativo su beni di terzi). | Periculum in mora (pericolo di pregiudizio irreparabile) e fumus; soprattutto nelle fasi finali della procedura . |
| Reclamo contro le misure | Impugnazione dei provvedimenti che concedono o negano le misure protettive | Va presentato al tribunale in composizione collegiale entro 15 giorni . |
7 – Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il concordato semplificato?
Il concordato semplificato è una procedura concorsuale liquidatoria prevista dagli artt. 25‑sexies e 25‑septies CCII che consente all’imprenditore, dopo una composizione negoziata non andata a buon fine, di proporre un piano di cessione dei beni senza voto dei creditori. Il tribunale omologa la proposta se garantisce un’utilità a ciascun creditore non inferiore alla liquidazione giudiziale . - Quali imprenditori possono accedervi?
Tutti gli imprenditori commerciali e agricoli, inclusi quelli “sotto soglia”, che abbiano avviato la composizione negoziata e che non abbiano trovato soluzioni alternative. Anche le società in liquidazione possono accedervi, ma non possono farlo i professionisti e i consumatori (che dispongono di altri strumenti). - È necessario il voto dei creditori?
No. Diversamente dal concordato preventivo, nel concordato semplificato i creditori non votano. Tuttavia possono opporsi all’omologazione, e il tribunale valuta se la proposta arreca loro pregiudizio . - Qual è il termine per depositare la proposta?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esperto prevista dall’art. 17, comma 8. La proposta completa e il piano devono essere depositati entro lo stesso termine anche se la domanda è stata presentata con riserva . - È possibile prorogare il termine di 60 giorni?
No. La giurisprudenza (Trib. Milano e Trib. Taranto 2025) ha chiarito che il termine è perentorio e non prorogabile. Il tribunale può concedere un termine di 15 giorni per integrare o modificare il piano dopo il deposito . - Si possono creare classi di creditori?
Sì. La proposta può suddividere i creditori in classi e, grazie al richiamo all’art. 84, comma 5, anche i creditori privilegiati degradati al chirografo possono essere collocati in classi . Le classi devono essere formate secondo criteri omogenei e la loro corretta formazione è oggetto di verifica da parte del tribunale. - È possibile modificare la proposta?
Sì, entro limiti. Il tribunale può concedere un termine per integrare o modificare la proposta e produrre nuovi documenti . La giurisprudenza (Trib. Reggio Emilia 2025) riconosce la possibilità di modificare la proposta purché resti la natura liquidatoria e le modifiche intervengano prima della presentazione del parere dell’ausiliario . - Quali sono i criteri per l’omologazione?
Il tribunale verifica la regolarità procedurale, il rispetto dell’ordine delle prelazioni, la fattibilità del piano e l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale . Deve inoltre accertare che ciascun creditore riceva un’utilità. - Che differenza c’è con il concordato preventivo?
Il concordato preventivo richiede il voto dei creditori e può avere natura liquidatoria o in continuità; è più formalistico, prevede un commissario giudiziale e tempi più lunghi. Il concordato semplificato è liquidatorio, non prevede voto ma solo il controllo del tribunale, ed è pensato per un esito rapido quando le trattative sono fallite. - Qual è il trattamento fiscale delle sopravvenienze?
Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 179/2025), la riduzione dei debiti in sede di concordato semplificato non beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 88, comma 4‑ter, TUIR per il concordato fallimentare o preventivo; pertanto le sopravvenienze attive da esdebitazione sono imponibili . - È possibile falcidiare i debiti fiscali e contributivi?
Sì, purché non si arrechi pregiudizio all’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale. Le sentenze 2025 (es. Trib. Piacenza) hanno ammesso la riduzione dei debiti erariali e previdenziali anche in assenza di transazione fiscale, applicando il principio del cram‑down . - La procedura garantisce l’esdebitazione?
Sì. Una volta completato il riparto e dichiarata la chiusura, il debitore è esdebitato per i debiti anteriori, salvo le eccezioni (debiti per reati, alimentari, risarcimento da fatto illecito). L’esdebitazione non si estende ai soci illimitatamente responsabili. - Che succede se il tribunale rigetta la proposta?
Se la proposta è rigettata, il tribunale può dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale. In tal caso l’imprenditore perde la gestione dell’impresa e si apre un procedimento più lungo e oneroso. È possibile riproporre altre soluzioni (accordi o concordato preventivo) solo se sussistono nuovi elementi. - I creditori possono promuovere un decreto ingiuntivo durante la procedura?
Sì. La sentenza del Tribunale di Bologna ha precisato che il concordato semplificato non impedisce l’emanazione di un decreto ingiuntivo; l’esecuzione resta sospesa dalle misure protettive . - È necessario l’intervento di un professionista?
È fortemente consigliato. La redazione del piano, la gestione delle misure protettive, la valutazione dell’impatto fiscale e la difesa in udienza richiedono competenze specifiche. Un avvocato cassazionista con esperienza nella crisi d’impresa e un commercialista esperto possono incrementare le probabilità di successo. - Posso vendere l’azienda durante la procedura?
Sì, con l’autorizzazione del tribunale. La vendita di azienda o rami di azienda può essere funzionale a massimizzare l’attivo. L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la possibilità che l’azienda venga ceduta prima dell’omologa . - Quanto dura l’intera procedura?
La composizione negoziata può durare fino a 240 giorni (prorogabile di ulteriori 120). Dal deposito della proposta al decreto di omologa possono passare alcuni mesi, considerati i termini per la nomina dell’ausiliario, la comunicazione ai creditori e l’udienza (almeno 45 giorni). L’esecuzione del piano dipende dalla complessità delle vendite. In generale, il concordato semplificato è più rapido della liquidazione giudiziale. - Cosa succede ai contratti pendenti?
Il debitore può chiedere l’autorizzazione a risolvere contratti divenuti gravosi o a continuare quelli essenziali per preservare il valore dell’azienda; i creditori possono opporsi. L’ausiliario e l’esperto valutano l’impatto sulle masse attive e passive. - Posso avviare la procedura se ho già depositato una domanda di liquidazione giudiziale?
No. La riforma del 2024 ha chiarito che la composizione negoziata e il concordato semplificato non sono praticabili quando l’imprenditore ha già intrapreso un percorso giudiziale (concordato preventivo, accordi o PRO). Tuttavia sono ammessi se pende una domanda di liquidazione giudiziale presentata da un creditore . - Quali sono i costi della procedura?
I principali costi sono: compenso dell’esperto nella composizione negoziata, compenso dell’ausiliario (stabilito dal tribunale), oneri notarili e fiscali per la vendita dei beni, spese legali e professionali. Tali costi devono essere indicati nel piano di liquidazione e sono prededucibili.
8 – Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere il funzionamento del concordato semplificato proponiamo due simulazioni: una liquidazione di beni e una cessione di azienda.
8.1 Simulazione n. 1 – Liquidazione di un’azienda con debiti diversificati
Scenario: Una società industriale con debiti per 1.000.000 € (500.000 € verso banca garantiti da ipoteca su un capannone; 200.000 € verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS; 300.000 € chirografari verso fornitori) avvia la composizione negoziata ma non raggiunge accordi. L’esperto certifica la buona fede e l’impraticabilità delle soluzioni alternative. L’attivo stimato consiste in un capannone (valore di perizia 350.000 €), macchinari (100.000 €), crediti verso clienti (50.000 €) e disponibilità liquide (20.000 €). L’azienda non ha prospettive di continuità.
Piano di liquidazione proposto:
- Vendita del capannone a 330.000 € (perizia conservativa), di cui 10.000 € per spese di trasferimento e 20.000 € per imposte. Netto realizzo: 300.000 €.
- Vendita dei macchinari per 90.000 €, con costi di realizzo 5.000 €.
- Incasso dei crediti verso clienti: 50.000 €.
- Utilizzo delle disponibilità liquide: 20.000 €.
- Finanza esterna: un socio versa 50.000 € per incrementare l’attivo, subordinati al buon esito della procedura.
- Compenso dell’esperto e dell’ausiliario: 25.000 €.
- Spese legali, notarili e fiscali: 20.000 €.
Risorse disponibili:
| Fonte | Valore (netto) |
|---|---|
| Capannone | 300.000 € |
| Macchinari | 85.000 € |
| Crediti verso clienti | 50.000 € |
| Disponibilità liquide | 20.000 € |
| Finanza esterna | 50.000 € |
| Totale attivo | 505.000 € |
Riparto proposto (dopo deduzione costi di 45.000 €):
- Creditori ipotecari (banca): ripartizione del ricavato del capannone (300.000 €) e della finanza esterna fino a concorrenza di 350.000 €. Tenuto conto delle spese ipotecarie e del degrado al chirografo, si propone di pagare 320.000 € (64 % del credito). La banca accetta di rinunciare al residuo.
- Creditori privilegiati erariali e contributivi: si propone un pagamento di 120.000 € (60 % del credito), motivando la falcidia con la comparazione alla liquidazione giudiziale e facendo valere il principio del cram‑down .
- Creditori chirografari: si propone di suddividere 20.000 € residui fra i fornitori, pari al 6,7 % dei loro crediti.
Il tribunale verifica che la procedura assicura un’utilità a ciascun creditore e che il pagamento è superiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale (in quest’ultima ipotesi i costi sarebbero più elevati e le vendite più lente, riducendo l’attivo a 450.000 €). Se non emergono irregolarità, il concordato è omologato.
8.2 Simulazione n. 2 – Cessione di ramo d’azienda e continuità limitata
Scenario: Una società di servizi con 30 dipendenti ha debiti per 2.000.000 € (1.200.000 € verso banche ipotecarie, 300.000 € verso erario e contributi, 500.000 € verso fornitori). L’azienda possiede due rami: call center e sviluppo software. Durante la composizione negoziata non trova un accordo con i creditori, ma riceve un’offerta da un competitor per acquistare il ramo call center per 700.000 € e assumere 20 lavoratori. L’esperto ritiene l’offerta idonea a massimizzare il valore.
Proposta di concordato semplificato:
- Vendita del ramo call center prima dell’omologa per 700.000 €, previa autorizzazione del tribunale. L’acquirente versa subito 200.000 € e il resto in due anni, con garanzia bancaria.
- Continuazione temporanea del ramo sviluppo software per 12 mesi, al fine di completare alcuni contratti in corso e incassare ricavi stimati in 400.000 €.
- Finanza esterna: gli amministratori apportano 100.000 € per coprire costi e garantire un’utilità ai creditori chirografari.
- Liquidazione di beni residuali (arredi, licenze) per 50.000 €.
Attivo stimato: 700.000 € (call center) + 400.000 € (ricavi software) + 100.000 € (finanza esterna) + 50.000 € (beni) = 1.250.000 €. Costi stimati 150.000 €. Attivo netto: 1.100.000 €.
Riparto proposto:
- Banche ipotecarie: 900.000 € (75 % del credito) mediante incasso immediato e quote successive dell’acquirente del ramo.
- Erario e contributi: 150.000 € (50 % del credito) con richiesta di cram‑down.
- Fornitori chirografari: 50.000 € (10 % del credito).
I fornitori vengono informati che, in caso di liquidazione giudiziale, l’esito sarebbe inferiore a 5 %. L’ausiliario conferma la convenienza.
Il tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza del 29 luglio 2025, ha riconosciuto la legittimità di una continuità limitata nel concordato semplificato se finalizzata ad aumentare l’attivo . Nel nostro caso la prosecuzione del ramo sviluppo software per 12 mesi consente di valorizzare contratti in corso; la vendita del ramo call center salvaguarda 20 posti di lavoro e fornisce risorse immediate. Il tribunale potrebbe omologare la proposta se ritiene la stima realistica, la continuità limitata e l’assenza di pregiudizio.
9 – Conclusioni
Il concordato semplificato si è affermato come un istituto flessibile e rapido per liquidare il patrimonio dell’imprenditore dopo un tentativo fallito di composizione negoziata. Le modifiche normative del 2024 (correttivo ter) hanno reso più chiari i presupposti, specificando che è sufficiente l’impraticabilità di qualunque soluzione ex art. 23 e attribuendo al tribunale il potere di concedere un breve termine per integrazioni . Le sentenze del 2025 hanno evidenziato che il termine di 60 giorni è perentorio , che la proposta può essere modificata purché resti liquidatoria , che il tribunale deve verificare la fattibilità del piano e l’assenza di pregiudizio e che è possibile ottenere misure cautelari mirate .
Dal punto di vista pratico, il concordato semplificato conviene quando l’imprenditore non riesce a concludere accordi negoziali, non vi sono prospettive di continuità aziendale duratura e si vuole evitare la liquidazione giudiziale. Permette di contenere i costi, di ottenere misure protettive e di falcidiare i debiti privilegiati. Tuttavia richiede la predisposizione di un piano serio e verificabile, l’assoluto rispetto dei termini e l’assistenza di professionisti qualificati. L’impatto fiscale delle sopravvenienze da esdebitazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, deve essere attentamente valutato .
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