Introduzione
L’imprenditore in crisi deve scegliere con grande attenzione la strada da intraprendere. L’uso disinvolto di strumenti improvvisati o di soluzioni non aggiornate rischia di condannare l’impresa alla liquidazione, con la perdita del patrimonio e dei posti di lavoro. Nell’attuale contesto economico – segnato da turbolenze internazionali, costi energetici elevati e mercato del credito più selettivo – la continuità aziendale è al tempo stesso una necessità per l’imprenditore e un interesse pubblico perché preserva valore e occupazione. Proprio per questo il legislatore italiano, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, ha introdotto nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 2022) la figura del concordato con continuità aziendale, che consente di ristrutturare i debiti mentre l’attività prosegue.
Perché questo tema è importante
- Prevenire la liquidazione – Il concordato in continuità è concepito per evitare la liquidazione giudiziale; può salvare l’azienda, i posti di lavoro e l’avviamento, a differenza della liquidazione che disperde il patrimonio a valori di realizzo ridotti.
- Garanzie per i creditori – La normativa impone la verifica di fattibilità e la tutela dei creditori. I piani devono garantire a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione ; nelle classi dissenzienti il tribunale può omologare solo se il valore eccedente la liquidazione è distribuito in modo equo .
- Nuove opportunità fiscali – Dal 2023 e ancora nel 2025 sono state varate misure di pace fiscale, come la definizione agevolata delle cartelle (c.d. “rottamazione-quater”), che permettono di eliminare sanzioni e interessi . Con il nuovo codice è possibile combinare concordato e transazioni fiscali, anche con il cram‑down fiscale riconosciuto dalla Cassazione nel 2024 .
- Discipline in evoluzione – Il Decreto correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) ha modificato articoli chiave come il 84, 87 e 112 CCII introducendo criteri più chiari per la distribuzione del valore e la moratoria, oltre a rivedere l’omologazione forzata (cross‑class cram‑down). Le sentenze di Cassazione del 2024–2025 hanno chiarito molte questioni interpretative (prededuzione, moratoria, trattamento dei privilegiati, concordato minore, ecc.).
I principali strumenti legali trattati in questa guida
- Concordato preventivo con continuità aziendale – disciplina, procedura e vantaggi rispetto alla liquidazione.
- Cross‑class cram‑down – omologazione forzata in presenza di classi dissenzienti e regole introdotte dal correttivo 2024 .
- Finanziamenti prededucibili e nuova finanza .
- Strumenti alternativi – accordi di ristrutturazione, piani attestati, convenzioni di moratoria, transazioni fiscali, definizione agevolata, piano del consumatore (L. 3/2012) e concordato minore.
- Normativa fiscale e misure di pace (rottamazione‑quater e quinquies, definizione agevolata, sospensione delle sanzioni).
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- Gestore della crisi da sovraindebitamento – è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi ex L. 3/2012.
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9.10 Diritto di impugnazione nel piano del consumatore e notifica ai creditori (Cass. 27 febbraio 2025, n. 5157)
Questa ordinanza, pur riguardando il piano del consumatore ex L. 3/2012, offre indicazioni utili anche per il concordato con continuità. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di impugnare l’omologazione spetta ai soli soggetti che hanno partecipato all’udienza o sono stati citati; tuttavia, se un creditore non è stato regolarmente notificato della convocazione, costui può proporre ricorso perché è stato violato il suo diritto al contraddittorio . Nel caso in esame un creditore non aveva ricevuto la notifica dell’udienza e aveva contestato la legittimità del piano; la Corte ha accolto il ricorso, affermando che la mancata notifica integra una lesione del diritto di difesa e comporta la nullità dell’omologazione. Questa pronuncia evidenzia l’importanza di garantire una corretta comunicazione a tutti i creditori – anche nel concordato preventivo – e suggerisce di curare con estrema attenzione le notifiche. Per gli imprenditori, la lezione è chiara: un piano efficace è tale solo se viene condiviso con tutti i portatori di interesse; eventuali omissioni potrebbero determinare la revoca dell’omologa.
9.11 Pace fiscale e definizione agevolata 2025: quadro normativo e impatto sul concordato
La definizione agevolata, nota come “rottamazione‑quater” o “rottamazione quinquies”, rappresenta uno strumento di pace fiscale introdotto dalla Legge 197/2022 e prorogato dal DL 51/2023 e dal Milleproroghe 2025. Secondo il testo normativo (art. 1, commi 231–252 della legge di bilancio 2023), i contribuenti possono estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, con integrale cancellazione di sanzioni e interessi . I successivi interventi normativi hanno prorogato i termini per la presentazione della domanda e consentito la riammissione di chi aveva omesso o tardato i pagamenti . La misura può essere dilazionata fino a 18 rate (o 36–60 rate secondo alcune circolari), sospende le azioni esecutive e consente l’iscrizione di ruoli ridotti. Un articolo divulgativo curato dallo studio Monardo spiega che la definizione 2025 azzera sanzioni e interessi, permette di pagare in 36–60 rate mensili e sospende pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi . Possono aderire i debitori con cartelle affidate entro il termine stabilito, e il pagamento comprende solo il capitale e una quota di spese di riscossione .
Dal punto di vista operativo, l’inserimento della definizione agevolata nel piano di concordato offre vantaggi significativi: consente di ridurre le passività fiscali, rendere più sostenibile la continuità, ottenere la sospensione immediata delle azioni esecutive e liberare risorse per la ristrutturazione. Tuttavia bisogna rispettare i termini di presentazione della domanda e assicurarsi che la pianificazione dei flussi di cassa sia compatibile con il piano di pagamento della rottamazione. Gli esperti dello studio Monardo verificano la posizione fiscale del debitore, calcolano il risparmio derivante dalla rottamazione e inseriscono la definizione nel concordato, coordinando la procedura con l’Agenzia delle Entrate. È importante inoltre considerare che la definizione agevolata non copre tutti i tributi (ad esempio, l’IVA riscossa e non versata resta dovuta) e non sospende automaticamente le azioni esecutive se il debito non è rientrante nei ruoli definibili. Per questo motivo è necessario un check approfondito per evitare facili illusioni e massimizzare i benefici della pace fiscale.
1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Finalità del concordato e tipologie di piano
L’art. 84 CCII individua gli obiettivi e le tipologie di piano. L’imprenditore può proporre un concordato al fine di soddisfare i creditori mediante:
- continuità aziendale, diretta o indiretta (l’azienda è gestita direttamente dal debitore o tramite cessione, affitto o usufrutto a un terzo); il legislatore privilegia questa modalità per preservare valore e occupazione ;
- liquidazione del patrimonio, con eventuale cessione dei beni (riforma 2024);
- attribuzione delle attività ad un assuntore, cioè un soggetto terzo che si obbliga ad attuare il piano e pagare i creditori.
Il piano deve garantire a ciascun creditore un’utilità specifica, che può consistere nel pagamento in denaro, nella prosecuzione dei rapporti o nel rilascio di strumenti finanziari . Nel concordato in continuità il valore di liquidazione è distribuito secondo la graduazione delle prelazioni; il valore eccedente può essere distribuito purché le classi ricevano un trattamento non inferiore a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto alle classi inferiori . Le modifiche del correttivo 2024 hanno abrogato gli originari commi 8 e 9 dell’art. 84 e chiarito che anche la cessione dei beni può essere prevista nella liquidazione .
1.2 Suddivisione dei creditori in classi (art. 85 CCII)
La suddivisione in classi consente di raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi omogenei e permette trattamenti differenziati senza violare l’ordine delle prelazioni. È obbligatoria quando:
- vi sono crediti tributari o previdenziali per i quali non è previsto l’integrale pagamento;
- i crediti sono assistiti da garanzie prestate da terzi;
- i creditori vengono soddisfatti, anche in parte, con utilità diverse dal denaro;
- i creditori sono proponenti concorrenti o parti correlate .
Nel concordato con continuità aziendale la suddivisione in classi è sempre obbligatoria. I creditori privilegiati (pegno, ipoteca) interessati dalla ristrutturazione devono essere suddivisi in classi; i cosiddetti piccoli fornitori (imprese con attivo fino a 5 milioni, ricavi fino a 10 milioni e meno di 50 dipendenti) formano una classe separata . Il trattamento di ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause di prelazione .
1.3 Moratoria nel concordato in continuità (art. 86 CCII)
L’art. 86 consente di inserire nel piano una moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati, ipotecari o pignoratizi. In assenza di liquidazione dei beni su cui gravano le garanzie, la moratoria può arrivare fino a due anni dall’omologazione; per i crediti privilegiati ex art. 2751‑bis n. 1 c.c. (salari, compensi dei lavoratori) il termine massimo è sei mesi . La norma codifica la possibilità, già ammessa dalla giurisprudenza, di sospendere temporaneamente il pagamento dei privilegiati per favorire la continuità d’impresa.
1.4 Contenuto del piano di concordato (art. 87 CCII)
L’art. 87 elenca gli elementi obbligatori del piano, tra cui:
- l’indicazione del debitore e delle parti correlate, la situazione economico‑patrimoniale e finanziaria e la posizione dei lavoratori ;
- la descrizione delle cause ed entità della crisi e le strategie di intervento ;
- il valore di liquidazione, corrispondente al valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, compreso l’eventuale maggior valore della cessione dell’azienda in esercizio ;
- le modalità di ristrutturazione e di soddisfazione dei crediti, anche tramite cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie ;
- il piano industriale e finanziario che, nei casi di continuità, indichi costi, ricavi, fabbisogno finanziario e modalità di copertura ;
- gli apporti di nuova finanza e le relative ragioni ;
- le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e le iniziative in caso di scostamenti dal piano ;
- la suddivisione in classi e le modalità di informazione dei lavoratori ;
- l’indicazione del commissario giudiziale, dei fondi rischi e di eventuali garanzie pubbliche .
Il debitore deve inoltre depositare la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano; nel concordato con continuità questa attestazione deve certificare che il piano impedirà o supererà l’insolvenza, garantendo la sostenibilità economica e un trattamento non deteriore per ogni creditore rispetto alla liquidazione giudiziale . Questa perizia è essenziale: la Cassazione ha ribadito che il tribunale deve verificare sulla base dell’attestazione che il piano apporti un miglior soddisfacimento dei creditori, specialmente nella continuità indiretta .
1.5 Finanziamenti prededucibili (art. 101 CCII)
In presenza di continuità aziendale i finanziamenti erogati per attuare un concordato approvato, se previsti dal piano, sono considerati prededucibili, cioè avranno priorità di pagamento in un’eventuale successiva liquidazione . Tuttavia, questa priorità non si applica se il piano è basato su dati falsi o omissivi. La Cassazione ha chiarito nel 2025 che la prededuzione spetta solo ai crediti strumentali alla preparazione o apertura del concordato; i crediti derivanti dalla normale gestione dell’impresa in continuità non sono prededucibili .
1.6 Giudizio di omologazione e cross‑class cram‑down (art. 112 CCII)
L’art. 112 disciplina la fase di omologazione. Il tribunale deve verificare la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento . Nel concordato in continuità, tutte le classi devono votare favorevolmente; in caso di classi dissenzienti, il tribunale può comunque omologare – su richiesta del debitore – se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- Distribuzione del valore di liquidazione secondo la graduazione delle prelazioni ;
- Distribuzione del valore eccedente in modo che le classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari alle classi di pari grado e migliore rispetto a quelle di grado inferiore ;
- Nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito ;
- La proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una è composta da creditori privilegiati, oppure, in mancanza di maggioranza, sia approvata da almeno una classe di creditori a cui è offerto un pagamento non integrale e che verrebbero soddisfatti in tutto o in parte in base alla graduazione delle prelazioni .
Il tribunale, in caso di opposizione di un creditore dissenziente per difetto di convenienza, deve verificare che il credito sia soddisfatto in misura non inferiore al valore di liquidazione . Queste regole, introdotte con la riforma 2022 e perfezionate dal D.Lgs. 136/2024, costituiscono il cross‑class cram‑down, un meccanismo che consente l’omologazione anche contro il dissenso delle classi se il piano soddisfa i requisiti di equità.
1.7 Altre norme rilevanti
Accesso con riserva (concordato in bianco)
L’art. 44 CCII consente di depositare la sola domanda con documentazione ridotta, riservandosi di presentare proposta, piano e documenti entro un termine compreso tra 30 e 60 giorni prorogabile di ulteriori 60 . In questo periodo sono già operative le misure protettive, ma il tribunale può revocare la riserva se il debitore viola gli obblighi informativi.
Classi e voto (artt. 109–110 CCII)
La maggioranza per l’approvazione del concordato richiede il voto favorevole della maggioranza delle classi; ogni classe approva se i crediti che hanno votato a favore superano la metà del totale dei crediti ammessi in quella classe (art. 109). I creditori devono manifestare l’adesione entro 20 giorni dalla comunicazione, e il commissario giudiziale deposita la relazione sulle operazioni di voto (art. 110).
Riduzione o perdita del capitale (art. 89 CCII)
Se il piano prevede il sacrificio del capitale sociale (riduzione o azzeramento), l’approvazione dei soci non è necessaria quando il pregiudizio ai creditori è tale da richiedere la prosecuzione; la deliberazione del tribunale sostituisce quella assembleare.
Trattamento dei crediti tributari (art. 88 CCII)
La disciplina del trattamento dei debiti tributari e contributivi nel concordato ha assunto un ruolo strategico, soprattutto dopo l’inserimento esplicito della transazione fiscale nel Codice della crisi. L’art. 88 consente al debitore di proporre la falcidia (riduzione) e la dilazione dei debiti fiscali e previdenziali, purché il pagamento sia almeno pari a quello che l’Amministrazione incasserebbe nella liquidazione giudiziale. La norma stabilisce che:
- Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato delle imposte e dei contributi se dimostra che la proposta garantisce un trattamento non inferiore al valore di liquidazione. In particolare, i crediti tributari chirografari non possono ricevere un trattamento peggiore rispetto agli altri crediti chirografari .
- L’attestatore indipendente deve certificare che la proposta non prevede un sacrificio maggiore per l’Erario rispetto alla liquidazione e che non altera l’ordine delle cause di prelazione . Tale attestazione è fondamentale per consentire al tribunale di verificare il miglior soddisfacimento.
- Il debitore deve presentare la proposta di transazione fiscale all’agente della riscossione e agli uffici competenti; questi devono certificare l’ammontare del debito entro 30 giorni dal ricevimento . Tale termine accelerato consente di integrare i dati nel piano e di evitare ritardi.
- Se l’amministrazione finanziaria vota contro, il tribunale può comunque omologare il concordato applicando il cram‑down fiscale: l’art. 88 rinvia all’art. 63 CCII (e al previgente art. 180 l.fall.) che consente l’omologazione anche contro il voto negativo del Fisco quando la proposta è più conveniente della liquidazione e il piano è approvato dalla maggioranza richiesta .
Questa disciplina è stata interpretata dalla giurisprudenza in senso espansivo: la Cassazione ha sancito nel 2024 che il tribunale può omologare il piano anche in caso di voto negativo dell’Agenzia delle Entrate se è provato che la proposta assicura un introito superiore alla liquidazione . Pertanto, la transazione fiscale diventa uno strumento essenziale per il debitore che intenda ridurre e dilazionare le proprie posizioni erariali senza compromettere la convenienza dei creditori.
Dal 2022 questa norma ha facilitato l’integrazione tra concordato e definizione agevolata (rottamazione), consentendo di inserire nel piano l’adesione alla definizione delle cartelle e di gestire le posizioni tributarie con un piano di rientro sostenibile. Lo studio dell’Avv. Monardo verifica ogni posizione debitoria, certifica le cartelle esattoriali e redige la proposta fiscale in modo da soddisfare i requisiti della norma.
Proposte concorrenti (art. 90 CCII)
Il codice consente ai creditori di presentare proposte concorrenti per evitare che il debitore sottoponga alla votazione un piano poco conveniente. L’art. 90 stabilisce che:
- Creditori rappresentanti almeno il 5 % dei crediti (esclusi i crediti delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo) possono presentare una propria proposta di concordato fino a 30 giorni prima dell’adunanza . In tal modo si garantisce la possibilità per i creditori di proporre soluzioni alternative più vantaggiose.
- Non possono presentare proposte il debitore, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado . Questa esclusione mira a prevenire proposte strumentali o fraudolente.
- La proposta concorrente deve essere accompagnata da un piano attestato e può prevedere l’intervento di terzi finanziatori o l’aumento di capitale . Ciò consente di coinvolgere investitori esterni (assuntori) disposti ad assumere la gestione e a garantire risorse fresche.
- La proposta concorrente è inammissibile se il piano del debitore assicura il pagamento di almeno il 30 % dei crediti chirografari o il 20 % se il debitore ha già attivato la composizione negoziata . Questa soglia tutela il debitore che presenta un piano già generoso.
- Il tribunale verifica la corretta formazione delle classi e la fattibilità del piano prima di autorizzare la comunicazione della proposta concorrente ai creditori . Il correttivo 2024 ha abrogato il comma 8 semplificando la procedura .
Le proposte concorrenti rappresentano un meccanismo di concorrenza virtuosa: stimolano il debitore a predisporre un piano equo e consentono ai creditori o ad assuntori di offrire condizioni migliori. Lo studio Monardo assiste sia i debitori, per prevenire proposte concorrenti inopportune, sia i creditori che intendano promuovere una soluzione alternativa.
Contratti pendenti e clausole ipso facto (art. 94‑bis CCII)
Nel concordato con continuità, la preservazione dei contratti in corso è cruciale per mantenere l’operatività. L’art. 94‑bis, introdotto nel 2022, disciplina le disposizioni speciali per i contratti pendenti:
- I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, risolverli anticipatamente, esigere il pagamento immediato o modificarne i termini soltanto a causa della presentazione della domanda di concordato, dell’adozione delle misure protettive o dell’emissione del decreto che apre la procedura . Sono inefficaci le clausole che prevedono la risoluzione automatica del contratto in caso di apertura della procedura concorsuale (clausole ipso facto).
- I contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività – come forniture di energia, locazione di macchinari, servizi informatici – non possono essere risolti dal creditore per inadempimenti anteriori alla presentazione del concordato . Il debitore può proseguirli pagando regolarmente le prestazioni successive.
- Ogni patto che preveda, al verificarsi dello stato di insolvenza, la sospensione o la modifica delle condizioni contrattuali è inefficace . Ciò protegge l’impresa da interruzioni improvvise e consente di mantenere le forniture necessarie.
Queste norme si ispirano a principi internazionali che vietano le clausole ipso facto e mirano a garantire la continuità. Le imprese devono comunque onorare i pagamenti correnti e possono chiedere al giudice l’autorizzazione a sciogliere o sospendere contratti non essenziali. Il team dell’Avv. Monardo analizza ogni rapporto contrattuale per individuare quali contratti siano essenziali, come renegoziare i termini e come proteggere l’operatività.
1.8 Jurisprudenza recente (2024–2025)
Le sentenze della Corte di Cassazione e dei tribunali di merito hanno definito molti aspetti del concordato in continuità e degli strumenti alternativi. Di seguito alcuni principi rilevanti.
1.8.1 Continuità e identità dell’attività (Cass. 1ª Sez. 8 gennaio 2025, n. 348)
La Suprema Corte ha stabilito che la continuità aziendale, anche se parziale, deve riguardare una porzione significativa dell’azienda che mantenga la sua identità e non può tradursi in una diversa attività; se si abbandona totalmente l’attività originaria per avviarne un’altra, manca il presupposto della continuità .
1.8.2 Prededuzione limitata ai crediti funzionali (Cass. Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307)
La Corte ha escluso la prededuzione per i crediti sorti dopo la chiusura o durante l’esecuzione del concordato; la prededuzione spetta solo ai crediti strumentali alla procedura, come quelli per l’attestatore o per le consulenze necessarie a predisporre il piano .
1.8.3 Concordato in continuità indiretta: requisito del miglior soddisfacimento (Cass. Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11220)
In caso di continuità indiretta (gestione affidata a terzi), il tribunale deve verificare che il piano assicuri un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione e non può omologare un piano basato solo sulla prosecuzione dell’attività .
1.8.4 Negoziazione assistita e misure protettive (Cass. Sez. III, 9 luglio 2025, n. 30109)
La Corte ha riconosciuto che la composizione negoziata può costituire un “scudo” per l’imprenditore: se supportata da una relazione positiva dell’esperto e da evidenze economiche, può limitare o bloccare misure cautelari come sequestri . Ciò dimostra l’integrazione tra strumenti negoziali e procedure concorsuali.
1.8.5 Destinazione del surplus e ordine delle cause di prelazione (Cass. 6 agosto 2024, n. 22169)
La Cassazione ha stabilito che nel concordato con continuità diretta il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività non è liberamente distribuibile ma soggetto al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione. Il surplus costituisce un incremento dei beni aziendali e deve essere destinato al pagamento dei creditori secondo l’ordine delle prelazioni .
1.8.6 Cram‑down fiscale (Cass. 28 ottobre 2024, n. 27782)
Con una sentenza storica la Cassazione ha ammesso l’omologazione del concordato anche contro il voto negativo dell’amministrazione finanziaria, applicando il cram‑down fiscale. Secondo la Corte, l’art. 180 l.fall. (ora art. 63 CCII) permette al giudice di approvare il piano quando, nonostante il dissenso del Fisco, il trattamento proposto è più conveniente rispetto alla liquidazione . La pronuncia supera l’interpretazione restrittiva che richiedeva l’astensione dell’Erario.
1.8.7 Moratoria nel piano del consumatore (Cass. 11 aprile 2025, n. 9549)
In tema di sovraindebitamento la Cassazione ha chiarito che la moratoria di un anno prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 per i creditori privilegiati deve essere interpretata come un termine iniziale: la moratoria individua il momento a partire dal quale il debitore deve cominciare a pagare, non il termine entro il quale il pagamento deve concludersi . Anche se il CCII consente una moratoria fino a due anni, la norma non autorizza automaticamente la falcidia dei privilegiati; il creditore mantiene la possibilità di contestare la convenienza del piano .
1.8.8 Concordato minore e rispetto delle prelazioni (Cass. 28 ottobre 2025, n. 28574)
La Cassazione ha confermato che il concordato minore, destinato agli imprenditori non fallibili, non consente deroghe alla par condicio: anche in questa procedura il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione è inderogabile. La proposta che prevede il pagamento integrale del mutuo ipotecario su un bene personale e il pagamento parziale di altri crediti è stata dichiarata inammissibile .
1.8.9 Impugnabilità delle decisioni sulla proposta di concordato minore (Cass. 29 giugno 2025, n. 17481)
Con ordinanza n. 17481/2025 la Cassazione ha precisato che la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato minore non ha natura decisoria e non è impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; sono impugnabili solo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l’omologa o il diniego, perché incidono su diritti soggettivi .
2 Procedura passo passo
Questa sezione descrive cosa accade dalla presentazione della domanda di concordato all’omologazione, con particolare riferimento alla continuità aziendale.
2.1 Fase preliminare: diagnosi e scelta dello strumento
Il primo passo consiste nella valutazione dell’impresa per verificare se sussistano i presupposti per accedere al concordato. L’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o insolvenza (art. 37 CCII) e non deve già essere in liquidazione giudiziale. È indispensabile:
- Analisi economico‑finanziaria – redigere bilanci infrannuali, calcolare flussi di cassa e prevedere la sostenibilità della continuità; se l’impresa non è in grado di generare utili futuri, è preferibile la liquidazione o un accordo con i creditori.
- Valutazione degli asset – stimare il valore di liquidazione dell’azienda e il valore generato dalla continuità (surplus). La differenza tra questi valori rappresenta la “eccedenza di continuità” da distribuire ai creditori .
- Scelta dello strumento – decidere se optare per la continuità diretta (gestione dell’azienda in proprio), continuità indiretta (affitto o cessione a terzi), concordato misto (liquidazione parziale + continuità) oppure per strumenti alternativi (accordo di ristrutturazione, piano attestato, ecc.).
Uno studio legale e contabile esperto come quello dell’Avv. Monardo effettua queste valutazioni preliminari e confronta i risultati con i requisiti normativi.
2.2 Domanda di accesso e riserva
L’impresa presenta la domanda di concordato presso il tribunale competente; la domanda deve contenere:
- gli elementi previsti dall’art. 39 CCII (bilanci, elenco dei creditori, attivo e passivo);
- l’indicazione dell’impresa e dell’organo amministrativo;
- la proposta di concordato e il piano (oppure, in caso di concordato con riserva, una semplice istanza che rinvia la presentazione del piano).
Nel concordato con riserva (art. 44 CCII), il tribunale concede un termine da 30 a 60 giorni (prorogabile di ulteriori 60) per depositare proposta, piano e documenti . Durante questo periodo il debitore beneficia delle misure protettive: sospensione delle azioni esecutive e divieto di acquisizione preferenziale. Il tribunale può nominare un commissario giudiziale e impartire obblighi informativi.
2.3 Redazione del piano e attestazione
La redazione del piano richiede competenze tecniche e legali. Il piano deve includere:
- ricognizione dei debiti (tributari, previdenziali, finanziari, commerciali);
- classificazione dei creditori in base al grado di prelazione e alla tipologia di credito (privilegiati ipotecari, privilegiati speciali, chirografari, ecc.);
- analisi industriale e strategica con indicazione dei progetti per rilanciare l’azienda, investimenti, taglio dei costi, piano di marketing, eventuale riconversione;
- proiezioni finanziarie (cash flow, conto economico e stato patrimoniale previsionali) per dimostrare la sostenibilità.
Il professionista attestatore – commercialista o revisore indipendente – verifica la veridicità dei dati e attesta che il piano è fattibile e sostenibile; in caso di continuità, deve dichiarare che il piano impedirà l’insolvenza e garantirà un trattamento non peggiore della liquidazione a ciascun creditore .
2.4 Deposito e apertura della procedura
Il debitore deposita il piano e la proposta; il tribunale verifica la completezza e nomina il commissario giudiziale (se non già nominato). Viene fissata la data dell’adunanza dei creditori. In questa fase:
- Misure protettive – continuano ad operare; i contratti in corso possono proseguire ma il debitore deve ottenere autorizzazione per pagamenti straordinari (art. 54 CCII).
- Pubblicità – la domanda e il decreto di ammissione sono iscritti nel registro delle imprese e nel portale delle vendite pubbliche.
2.5 Adunanza e votazione dei creditori
I creditori sono convocati entro 30–60 giorni dall’ammissione. Il commissario giudiziale invia una relazione e un modulo di voto. La votazione avviene per classi:
- ogni creditore esprime il suo voto (favorevole o contrario) mediante raccomandata, PEC o intervento all’adunanza;
- la classe approva se i crediti che votano a favore rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi in quella classe (art. 109 CCII);
- il commissario redige un verbale e lo deposita (art. 110).
2.6 Omologazione
Dopo la votazione si apre il giudizio di omologazione (art. 112 CCII). Il tribunale verifica:
- Regolarità procedurale – corretta formazione delle classi, comunicazioni ai creditori, rispetto dei termini.
- Esito della votazione – se tutte le classi hanno approvato o se ricorrono le condizioni per il cram‑down.
- Ammissibilità della proposta – rispetto degli articoli 84–87 (piano, utilità specifica, moratoria, ecc.).
- Parità di trattamento – per ciascuna classe non devono esservi discriminazioni indebite.
- Fattibilità del piano – il giudice non entra nel merito economico ma verifica l’assenza di manifesta inattitudine, cioè che il piano non sia irrealistico o fraudolento .
Se ci sono classi dissenzienti, il tribunale può omologare comunque applicando il cross‑class cram‑down: deve accertare la distribuzione equa del valore e che almeno una classe di creditori svantaggiati abbia votato a favore . Se un creditore contesta la convenienza, il tribunale omologa solo se il credito è soddisfatto in misura non inferiore al valore di liquidazione .
2.7 Esecuzione del piano e vigilanza
Una volta omologato, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori. L’esecuzione può avvenire in autonomia o con la supervisione di un commissario giudiziale (concordato misto) o di un liquidatore giudiziale (concordato in liquidazione). Nel concordato in continuità:
- l’impresa continua l’attività secondo il piano industriale; le risorse generate sono destinate al pagamento dei creditori secondo le scadenze;
- il commissario vigila sull’esecuzione, relaziona al tribunale e convoca periodiche adunanze informative;
- i contratti continuativi possono essere sciolti o sospesi previa autorizzazione se non essenziali;
- eventuali finanziamenti prededucibili devono essere utilizzati conformemente al piano ;
- i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive salvo revoca dell’omologa.
2.8 Risoluzione e revoca del concordato
Il concordato può essere risolto se il debitore non adempie agli obblighi. I creditori possono chiedere la risoluzione; il tribunale può revocare l’omologazione in caso di indebita alterazione del piano (es. mancanza di nuova finanza, falsità dei dati). La risoluzione comporta l’apertura della liquidazione giudiziale.
2.9 Ruolo del commissario giudiziale e delle parti
Durante tutta la procedura il commissario giudiziale svolge un ruolo centrale. Nominato dal tribunale, è un professionista con competenze giuridiche e contabili che vigila sulla gestione dell’impresa, verifica l’esecuzione del piano e tutela l’interesse dei creditori. Le sue funzioni comprendono:
- Analisi dei libri contabili: il commissario esamina scritture e bilanci per individuare eventuali irregolarità e verifica che le informazioni fornite nel piano corrispondano alla realtà.
- Relazione agli organi: redige relazioni periodiche per il tribunale e per i creditori sull’andamento della gestione, sui flussi di cassa e sull’attuazione del piano, segnalando tempestivamente anomalie.
- Gestione dei voti: cura le operazioni di voto, certifica il numero di creditori votanti, calcola le maggioranze e deposita la relazione finale (artt. 109–110 CCII). Può formulare osservazioni sulle proposte e suggerire modifiche.
- Autorizzazioni: concede, previa autorizzazione del tribunale, l’esecuzione di atti straordinari (alienazioni, contratti di finanziamento) necessari per l’attuazione del piano. Senza il suo assenso, l’atto può essere inefficace.
- Tutela dei lavoratori: in caso di piani che comportano ristrutturazioni del personale, assicura che siano rispettate le norme in materia di licenziamenti collettivi, ammortizzatori sociali e trasferimenti d’azienda.
Anche i creditori hanno diritti e doveri: devono controllare le comunicazioni del commissario, esercitare il voto, proporre osservazioni e, se necessario, contestare l’omologazione per difetto di convenienza. Il debitore, dal canto suo, deve fornire ogni informazione richiesta e cooperare lealmente; l’occultamento di passività o l’esecuzione di pagamenti preferenziali può comportare la revoca del concordato.
2.10 Presentazione di proposte concorrenti
L’art. 90 CCII consente ai creditori di presentare proposte concorrenti al piano del debitore. Questo strumento ha la funzione di stimolare la concorrenza e assicurare che il piano migliore prevalga. La procedura è articolata:
- Soglia minima: solo i creditori che rappresentano almeno il 5 % dei crediti ammessi (escludendo i crediti delle società controllanti o controllate) possono presentare una proposta . La soglia ridotta consente anche a singoli fornitori significativi di proporre alternative.
- Termine: la proposta deve essere depositata al tribunale non oltre 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori . Ciò consente al commissario di valutarla e comunicarla ai creditori.
- Contenuto: la proposta deve includere un piano dettagliato e un’attestazione indipendente che ne certifichi la fattibilità; può prevedere l’intervento di terzi finanziatori o l’ingresso di un assuntore e può modificare la struttura societaria con aumenti di capitale .
- Inammissibilità: la proposta concorrente non è ammessa se il piano del debitore prevede il pagamento di almeno il 30 % dei crediti chirografari (20 % se si è svolta la composizione negoziata) . In tal caso si presume che la proposta originaria sia già adeguatamente generosa.
- Valutazione e voto: il commissario verifica la correttezza delle classi e l’adeguatezza della proposta . I creditori voteranno sia sul piano del debitore sia sulle proposte concorrenti; la proposta che ottiene il maggior numero di classi favorevoli e rispetta i requisiti di legge può essere omologata dal tribunale.
Le proposte concorrenti possono rappresentare una strada per i creditori industriali o finanziari che desiderano assumere la gestione dell’azienda o per investitori che intendono acquisire l’impresa a condizioni vantaggiose. Lo studio Monardo assiste i proponenti nella redazione del piano, nella negoziazione con i dipendenti e nel reperimento della nuova finanza.
2.11 Gestione dei contratti pendenti e rapporti con i fornitori
Il successo della continuità dipende dalla capacità dell’impresa di mantenere i contratti in corso con fornitori, clienti e partner. L’art. 94‑bis CCII, introdotto dalla riforma, stabilisce che i fornitori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti o modificare unilateralmente le condizioni in ragione della presentazione del concordato . Di conseguenza:
- Clausole ipso facto inefficaci: le clausole che prevedono la risoluzione automatica del contratto in caso di apertura della procedura concorsuale sono nulle .
- Contratti essenziali: i contratti indispensabili per la prosecuzione dell’attività non possono essere risolti per inadempimenti precedenti l’avvio del concordato . Ciò garantisce la fornitura di beni e servizi chiave (energia, materie prime, licenze software) e protegge la continuità.
- Pagamenti correnti: il debitore deve continuare a pagare puntualmente le forniture successive alla presentazione della domanda; in caso contrario il fornitore può sospendere la prestazione previa autorizzazione del giudice.
- Scioglimento dei contratti: il debitore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a sciogliere o sospendere i contratti non essenziali se questi impediscono la ristrutturazione (ad esempio contratti costosi o non strategici). In tal caso il contraente ha diritto a un risarcimento che sarà trattato come credito concorsuale.
- Negoziazione con i fornitori: spesso è opportuno rinegoziare i contratti esistenti per ottenere condizioni più favorevoli; l’art. 94‑bis offre un contesto giuridico che rafforza la posizione contrattuale dell’impresa.
Il supporto di professionisti esperti è fondamentale per classificare i contratti in essenziali e non essenziali, evitare clausole vessatorie e assicurare che la prosecuzione dei rapporti avvenga in modo trasparente. La corretta gestione dei contratti pendenti aumenta la fiducia dei fornitori e contribuisce alla riuscita del piano.
3 Difese e strategie legali
3.1 Impugnare gli atti illegittimi e le pretese eccessive
Nel corso della procedura possono emergere contestazioni da parte dei creditori o degli organi fiscali. Una strategia difensiva efficace include:
- Verifica delle pretese fiscali – spesso l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo sanzioni e interessi che possono essere falcidiati attraverso il concordato o la definizione agevolata. Con il cram‑down fiscale la mancata adesione dell’Erario non impedisce l’omologazione se il trattamento è più conveniente della liquidazione .
- Contestare crediti prescritti o illegittimi – i creditori devono provare i propri diritti; il debitore può eccepire la prescrizione o l’insussistenza di garanzie.
- Opposizione degli atti del commissario – se il commissario respinge un credito o lo ammette come privilegiato, i creditori e il debitore possono proporre reclamo.
3.2 Utilizzare misure protettive e cautelari
Durante la procedura l’impresa può chiedere:
- misure protettive (art. 54 CCII) per sospendere azioni esecutive e cautelari dei creditori;
- autorizzazioni urgenti per compiere operazioni straordinarie (vendita di beni, pagamento di fornitori essenziali) necessarie a mantenere l’attività;
- consegna delle somme pignorate quando il pignoramento pregiudichi l’attività: la Cassazione ha riconosciuto che la composizione negoziata può giustificare la revoca di sequestri se accompagnata da una relazione positiva e da un piano credibile .
3.3 Pianificare la finanza e il fabbisogno
Un aspetto cruciale è la disponibilità di finanza esterna. Il piano deve indicare eventuali apporti di nuova finanza e le ragioni per cui sono necessari . I finanziamenti prededucibili (art. 101) consentono agli investitori di essere rimborsati con priorità in caso di liquidazione. È fondamentale negoziare accordi con banche e investitori, eventualmente offrendo garanzie reali o partecipazioni societarie.
3.4 Negoziare con i creditori e l’Erario
Il successo del concordato dipende dalla concertazione con i creditori. Buone prassi:
- Costruire un consenso – presentare la bozza di piano ai principali creditori per negoziare tempi e modi di pagamento, riduzioni e dilazioni; la suddivisione in classi consente di prevedere trattamenti differenziati ma equi.
- Trattativa fiscale – proporre la transazione fiscale, motivando la sostenibilità del piano; dimostrare che la proposta garantisce all’Erario un incasso superiore alla liquidazione. Dal 2025, la Cassazione ha riconosciuto il cram‑down fiscale anche in presenza di voto contrario .
- Concordare con fornitori strategici – i fornitori essenziali possono chiedere pagamenti integrali; è possibile prevedere la moratoria di due anni per i privilegiati .
3.5 Minimizzare i rischi di impugnazione
Per evitare contestazioni e revoca dell’omologa:
- assicurarsi che il piano sia fondato su dati veritieri e non ometta passività o contenziosi in corso;
- classificare correttamente i creditori e rispettare l’ordine di prelazione ;
- indicare chiaramente la destinazione del surplus di continuità; la Cassazione ha negato la libera distribuzione del surplus ;
- evitare proposte discriminatorie o eccessivamente sbilanciate a favore di soci o parti correlate; la legge limita i diritti dei soci (art. 89 CCII) e richiede l’attestazione del professionista.
4 Strumenti alternativi
4.1 Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57–61 CCII) sono accordi negoziati con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti (accordi ordinari) o il 75 % (accordi ad efficacia estesa). A differenza del concordato, l’accordo non richiede l’approvazione di tutti i creditori ma produce effetti soltanto tra le parti aderenti; con l’accordo ad efficacia estesa le condizioni sono estese ai creditori dissenzienti, purché appartengano alla stessa categoria e ricevano un trattamento non inferiore alla liquidazione. Gli accordi offrono una procedura più flessibile e rapida ma richiedono la negoziazione individuale con i maggiori creditori.
4.2 Piani attestati di risanamento
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è un piano predisposto dall’imprenditore e attestato da un professionista indipendente che dimostri la capacità del piano di garantire l’equilibrio patrimoniale ed economico. Non comporta votazioni e non ha effetti legali di falcidia, ma protegge gli atti posti in essere per eseguire il piano dalle azioni revocatorie.
4.3 Convenzioni di moratoria
Le convenzioni di moratoria (art. 62 CCII) consentono di accordare ai debitori una moratoria sui pagamenti, spesso promossa da banche e creditori finanziari. Non prevedono riduzione del debito ma soltanto un differimento.
4.4 Transazione fiscale
Prevista dall’art. 63 CCII, consente di trattare i debiti tributari e contributivi con falcidia e dilazione. Dal 2024 il cram‑down fiscale permette l’omologazione anche contro il voto negativo dell’Erario se è dimostrato che la proposta è più conveniente della liquidazione .
4.5 Definizione agevolata (rottamazione‑quater e quinquies)
La definizione agevolata (pace fiscale) introdotta dalla Legge 197/2022 consente di estinguere le cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta o il contributo principale e le spese di notifica/esecuzione, senza interessi e sanzioni . Il termine per presentare la domanda di adesione (originariamente 30 giugno 2023) è stato prorogato dal DL 51/2023 al 30 giugno e successivamente dal Milleproroghe 2025, che ha previsto la riammissione dei decaduti . La misura consente di dilazionare i pagamenti fino a 18 rate e sospende le azioni esecutive. L’articolo 1, commi 231–252 della L. 197/2022 costituisce la base normativa della rottamazione.
Secondo la guida dello Studio Monardo, la definizione agevolata 2025 prevede l’azzeramento di sanzioni e interessi, la possibilità di rateizzare fino a 36–60 rate mensili e la sospensione immediata delle azioni esecutive . Possono aderire i debitori con cartelle affidate entro la data stabilita dal decreto, e il pagamento comprende solo il capitale residuo, i diritti di riscossione e una quota ridotta di sanzioni . Il consulente esperto può verificare l’applicabilità e predisporre la domanda telematica.
4.6 Piano del consumatore e liquidazione controllata (L. 3/2012)
Per i debitori non imprenditori o per i professionisti sotto soglia è disponibile il piano del consumatore o la liquidazione controllata. Il piano del consumatore consente di ristrutturare i debiti con un programma di pagamento e, se necessario, una moratoria. La Cassazione 2025 ha interpretato la moratoria annuale come termine iniziale ; la L. 3/2012 non richiede il voto dei creditori, ma questi possono contestare la convenienza e il tribunale omologa solo se il trattamento è superiore alla liquidazione .
La liquidazione controllata permette di liquidare il patrimonio residuo con esdebitazione finale; è una procedura simile alla liquidazione giudiziale ma riservata ai non fallibili. Dopo il decreto correttivo 2024 l’esdebitazione è accessibile anche ai professionisti, con tempistiche più snelle.
4.7 Concordato minore
Introdotto dal CCII per imprenditori non fallibili e per professionisti, il concordato minore è una via intermedia tra il piano del consumatore e il concordato preventivo. La Cassazione ha stabilito nel 2025 che la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; non è ammesso derogare alla par condicio, nemmeno con accordo degli altri creditori . Inoltre la dichiarazione di inammissibilità non è ricorribile in Cassazione .
5 Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare l’importanza della preparazione – Un piano improvvisato o incompleto può essere dichiarato inammissibile. È essenziale raccogliere tutti i documenti, verificare i crediti e predisporre proiezioni finanziarie realistiche.
- Ignorare l’obbligo di classamento – Nel concordato in continuità è sempre obbligatoria la suddivisione in classi ; ometterla porta alla bocciatura del piano.
- Errata valutazione del valore di liquidazione – Sopravvalutare gli asset può far apparire il piano conveniente quando non lo è; sottovalutare può generare contestazioni dei creditori. È opportuno affidarsi a perizie indipendenti.
- Scarsa comunicazione con i creditori – Non coinvolgere banche e fornitori porta a voti contrari. È consigliabile condividere bozza del piano e accogliere suggerimenti.
- Non prevedere la destinazione del surplus – La Cassazione vieta la distribuzione arbitraria del surplus generato dalla continuità ; il piano deve indicare come il surplus sarà allocato rispettando le prelazioni.
- Trascurare gli aspetti fiscali – Non utilizzare la transazione fiscale o la definizione agevolata può pesare sui flussi di cassa. La rottamazione consente di risparmiare interessi e sanzioni .
- Dimenticare le garanzie per i creditori privilegiati – È possibile prevedere moratorie ma non falcidie senza il loro consenso; il rispetto delle prelazioni è inderogabile .
- Affidarsi a consulenti non qualificati – La normativa è complessa e in continua evoluzione; occorre un team multidisciplinare con esperienza nella crisi d’impresa.
6 Tabelle riepilogative
6.1 Articoli principali del CCII sul concordato in continuità
| Articolo | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 84 | Finalità e tipologie | Continuità diretta/indiretta; utilità specifica per i creditori; distribuzione del valore; cessione dei beni |
| Art. 85 | Suddivisione dei creditori in classi | Classamento obbligatorio nel concordato in continuità; classi separate per privilegiati interessati e per piccoli fornitori |
| Art. 86 | Moratoria | Possibilità di sospendere il pagamento dei privilegiati fino a 2 anni (6 mesi per 2751‑bis c.c.) |
| Art. 87 | Contenuto del piano | Indicazione del debitore, cause della crisi, valore di liquidazione, modalità di ristrutturazione, piano industriale, classi e fondi |
| Art. 101 | Finanziamenti prededucibili | Prededuzione per i finanziamenti previsti dal piano; esclusa in caso di dati falsi ; cassazione: prededuzione limitata a crediti strumentali |
| Art. 112 | Omologazione | Verifica della procedura, voto delle classi, fattibilità; cross‑class cram‑down con condizioni (distribuzione del valore, voto di almeno una classe svantaggiata) |
6.2 Strumenti alternativi e relative soglie
| Strumento | Soggetti ammessi | Percentuale di adesioni | Peculiarità |
|---|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione (ordinario) | Imprese in crisi o insolvenza | ≥60 % dei crediti | Produce effetti solo tra i creditori aderenti; pubblicato nel registro |
| Accordo ad efficacia estesa | Imprese | ≥75 % | Estende effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria |
| Piano attestato | Imprese | Nessuna soglia | Piano attestato da professionista; tutela dagli atti revocatori |
| Convenzione di moratoria | Debitori e banche | N/A | Moratoria sui pagamenti senza falcidia |
| Piano del consumatore | Persone fisiche non imprenditori | Nessuna votazione | Moratoria fino a un anno (interpretazione estensiva Cass. 9549/2025 ) |
| Concordato minore | Imprenditori sotto soglia, professionisti | Approvazione della maggioranza dei crediti | Rispetta prelazioni; dichiarazione di inammissibilità non ricorribile |
| Definizione agevolata (rottamazione) | Tutti i debitori con cartelle affidate (2000–2022) | Domanda individuale | Pagamento del capitale e spese; cancellazione di sanzioni e interessi |
6.3 Principali termini procedurali
| Procedura | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Presentazione del piano dopo il deposito con riserva | 30–60 giorni (prorogabili di 60) | Art. 44 CCII |
| Convocazione adunanza dei creditori | 30–60 giorni dalla presentazione del piano | Art. 109 CCII |
| Moratoria privilegiati (concordato) | Fino a 2 anni (6 mesi per 2751‑bis) | Art. 86 CCII |
| Moratoria nel piano del consumatore | 1 anno (termine iniziale) | Cass. 9549/2025 |
| Deposito della relazione del commissario | Entro 20 giorni dalla votazione | Art. 110 CCII |
| Stipula dell’accordo di ristrutturazione | Entro 60 giorni dalla pubblicazione | Art. 57–61 CCII |
7 Domande frequenti (FAQ)
- Chi può presentare un concordato con continuità aziendale?
Qualsiasi imprenditore soggetto al fallimento (ora liquidazione giudiziale) che si trovi in stato di crisi o insolvenza può richiedere il concordato. Sono esclusi gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori (per i quali esistono il concordato minore e il piano del consumatore). - Qual è la differenza tra concordato in continuità diretta e indiretta?
Nel concordato diretto l’imprenditore continua a gestire l’azienda; nel concordato indiretto la gestione è affidata a un terzo tramite cessione, affitto o usufrutto. In entrambi i casi la prosecuzione deve generare un valore superiore alla liquidazione e garantire un miglior soddisfacimento dei creditori . - È obbligatorio costituire classi di creditori?
Sì, nel concordato in continuità la suddivisione in classi è sempre obbligatoria. Sono classati separatamente i privilegiati interessati dalla ristrutturazione e i piccoli fornitori . - Che cos’è il cross‑class cram‑down?
È il meccanismo che consente l’omologazione del concordato anche in presenza di classi dissenzienti. Il tribunale verifica che il valore di liquidazione sia distribuito secondo le prelazioni, che il valore eccedente sia distribuito equamente e che almeno una classe di creditori svantaggiati abbia votato a favore . - Posso sospendere il pagamento dei creditori privilegiati?
Sì. L’art. 86 consente di prevedere una moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati (sei mesi per i crediti ex art. 2751‑bis c.c.) , a condizione che non sia prevista la liquidazione dei beni su cui gravano le garanzie. - È possibile falcidiare i debiti tributari?
Sì, attraverso la transazione fiscale (art. 63 CCII) è possibile proporre la falcidia e la dilazione dei debiti tributari. Dal 2024 la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di omologare il concordato anche contro il voto negativo dell’Erario (cram‑down fiscale) . - I crediti derivanti dalla gestione in continuità sono prededucibili?
Solo i finanziamenti erogati in attuazione del piano e previsti come tali sono prededucibili . I crediti derivanti dalla normale gestione dell’azienda dopo l’approvazione del piano non godono della prededuzione . - Cosa accade se una classe di creditori vota contro?
Il piano può essere comunque omologato mediante il cross‑class cram‑down se soddisfa le condizioni dell’art. 112: distribuzione equa del valore, nessun creditore oltre l’importo del proprio credito, approvazione di almeno una classe di creditori che subiscono una decurtazione . - Quali vantaggi offre il concordato rispetto alla liquidazione giudiziale?
Il concordato in continuità preserva l’azienda, evita licenziamenti, tutela l’avviamento, permette di ristrutturare i debiti e consente la riduzione di sanzioni e interessi fiscali. In liquidazione, al contrario, i beni sono venduti spesso a valori ridotti e l’azienda cessa di esistere. - Come si calcola il valore di liquidazione?
Il valore di liquidazione corrisponde al valore che sarebbe realizzato in caso di liquidazione giudiziale, comprese le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni recuperatorie . Deve essere stimato da periti indipendenti e indicato nel piano. - Posso proporre un concordato anche se ci sono soci contrari?
Sì. L’art. 89 CCII prevede che, se il piano comporta la riduzione o l’azzeramento del capitale sociale, l’approvazione dei soci non è necessaria; la decisione del tribunale sostituisce quella assembleare. - Che ruolo ha il commissario giudiziale?
Il commissario controlla la gestione durante la procedura, redige la relazione sulle operazioni di voto, vigila sull’esecuzione del piano e riferisce al tribunale. Nel concordato in continuità, tuttavia, l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria salvo autorizzazioni per atti straordinari. - Quali sono le alternative al concordato?
Le principali alternative sono: accordo di ristrutturazione dei debiti (60–75 % di adesioni), piano attestato di risanamento, convenzione di moratoria, transazione fiscale autonoma, piano del consumatore e concordato minore. Ciascuno ha requisiti diversi (vedi tabella). È fondamentale valutare quale strumento si adatta meglio alla propria situazione. - Che succede se non rispetto il piano di pagamento?
In caso di inadempimento il concordato può essere risolto e l’impresa può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale. È quindi essenziale predisporre un piano sostenibile e monitorare costantemente l’andamento. - È obbligatorio l’assistenza di un avvocato o di un commercialista?
La legge richiede l’attestazione di un professionista indipendente e la redazione di documenti complessi. Affidarsi ad un team specializzato come quello dell’Avv. Monardo garantisce la corretta applicazione delle norme, la negoziazione con i creditori e la presentazione di un piano credibile. - La definizione agevolata sospende anche i pignoramenti?
Sì. La definizione agevolata (rottamazione) comporta la sospensione delle azioni esecutive, inclusi pignoramenti, ipoteche e fermi, per tutta la durata del piano . - È possibile cumulare concordato e definizione agevolata?
Sì. Il piano di concordato può incorporare la definizione agevolata per i debiti iscritti a ruolo, consentendo di ridurre le passività fiscali. Bisogna però rispettare i termini per la domanda e assicurarsi che il piano di pagamento sia compatibile con la dilazione della rottamazione. - Il concordato minore consente di falcidiare i privilegiati?
No. La Cassazione ha precisato che anche nel concordato minore l’ordine delle prelazioni è inderogabile e non si possono prevedere falcidie dei privilegiati senza il loro consenso . - Il piano del consumatore prevede il voto dei creditori?
No. Nel piano del consumatore i creditori non votano; tuttavia possono contestare la convenienza e il tribunale può rigettare l’omologazione se ritiene che non sia più conveniente della liquidazione . - Quando conviene scegliere la composizione negoziata?
La composizione negoziata, introdotta nel 2021, è utile quando la crisi è ancora reversibile e l’imprenditore cerca un accordo con i creditori assistito da un esperto indipendente. La Cassazione ha riconosciuto che questa procedura può essere usata anche per ottenere misure protettive (ad esempio, revoca di sequestri) se accompagnata da un piano serio .
8.1 Continuità e identità dell’attività (Cass. 1ª Sez. 8 gennaio 2025, n. 348)
La sentenza n. 348/2025 affronta la nozione di continuità aziendale e i suoi limiti. La vicenda riguardava un’impresa che aveva presentato un concordato in continuità ma aveva radicalmente mutato l’oggetto sociale, abbandonando l’attività principale per avviarne un’altra. La Corte ha ribadito che la continuità, anche se parziale, deve riferirsi a un ramo aziendale significativo che conservi l’identità economica e funzionale dell’impresa e non può consistere nella mera costituzione di una nuova attività . Secondo la Corte, il legislatore privilegia la prosecuzione dell’attività preesistente perché preserva posti di lavoro e valore; pertanto, il piano deve dimostrare che la porzione conservata è effettivamente autonoma e strategica e che la nuova attività, se presente, è complementare e non sostitutiva. Per i debitori è quindi essenziale descrivere in modo puntuale il ramo aziendale oggetto di continuità, corredando il piano di dati industriali e di mercato che ne attestino la vitalità. L’Avv. Monardo evidenzia che molte imprese tentano di “mascherare” la liquidazione sotto forma di continuità; questa sentenza conferma che tale escamotage non è consentito.
8.2 Prededuzione limitata ai crediti funzionali (Cass. Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307)
Con la decisione n. 10307/2025 la Cassazione ha risolto una questione controversa sulla prededuzione dei crediti sorti durante l’esecuzione del concordato. La società ricorrente aveva chiesto che i crediti maturati nella gestione in continuità fossero prededucibili in una successiva liquidazione giudiziale. La Corte ha precisato che la prededuzione spetta solo ai crediti strumentali alla predisposizione e apertura della procedura, come i compensi del commissario, dell’attestatore o dei consulenti necessari . Non sono prededucibili i crediti derivanti dalla normale gestione dell’impresa dopo l’omologa, poiché tali debiti ricadono nel rischio imprenditoriale. La sentenza richiama l’art. 101 CCII e chiarisce che la continuità non consente di “anticipare” la preferenza per tutti i nuovi debiti. Per i piani di concordato ciò significa che le forniture e le spese ordinarie maturate dopo l’omologazione dovranno essere soddisfatte secondo l’ordine delle prelazioni in un’eventuale liquidazione. Questo orientamento induce i debitori a pianificare attentamente il fabbisogno di cassa e a reperire nuova finanza prededucibile solo dove strettamente indispensabile.
8.3 Concordato in continuità indiretta e miglior soddisfacimento (Cass. Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11220)
La sentenza n. 11220/2025 riguarda i concordati con continuità indiretta, nei quali l’attività è affidata a terzi mediante cessione o affitto. Nel caso deciso, un’impresa aveva affittato il ramo d’azienda a un soggetto terzo; alcuni creditori contestavano l’assenza di garanzie circa il miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione. La Corte ha affermato che il tribunale deve verificare, sulla base dell’attestazione professionale, che la prosecuzione dell’attività porti un surplus di valore distribuito ai creditori e che tale surplus assicuri loro una soddisfazione superiore a quella conseguibile in liquidazione . La mera prosecuzione dell’attività non è sufficiente, soprattutto se l’affitto avviene a canoni ridotti o se i beni vengono ceduti a un prezzo inferiore al valore di liquidazione. L’attestatore deve quindi analizzare il mercato e le prospettive economiche dell’affittuario e indicare come il valore aggiuntivo verrà ripartito tra i creditori. La pronuncia rafforza l’obbligo di trasparenza e motivazione dei piani indiretti.
8.4 Composizione negoziata e misure protettive (Cass. Sez. III, 9 luglio 2025, n. 30109)
La sentenza n. 30109/2025 esamina l’interazione tra la composizione negoziata (procedura introdotta nel 2021 per consentire il risanamento attraverso la negoziazione assistita da un esperto) e le misure cautelari. Nel caso in esame l’imprenditore, dopo aver ottenuto l’accesso alla composizione negoziata, aveva chiesto la revoca di un sequestro preventivo disposta nel procedimento penale a suo carico. La Cassazione ha riconosciuto che, se supportata da una relazione positiva dell’esperto e da risultati economici verificabili, la composizione negoziata può costituire una tutela sufficiente e può giustificare la revoca o la limitazione di misure cautelari che comprometterebbero la prosecuzione dell’attività . La pronuncia estende la portata della negoziazione oltre il contesto strettamente concorsuale, valorizzando il ruolo dell’esperto e l’esigenza di salvaguardare l’operatività. Per i debitori, la decisione suggerisce che l’adesione alla composizione negoziata, se basata su un piano serio, può anche essere utilizzata come strumento difensivo contro sequestri e blocchi patrimoniali.
8.5 Destinazione del surplus e ordine delle prelazioni (Cass. 6 agosto 2024, n. 22169)
Con la sentenza n. 22169/2024 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della destinazione del surplus generato dalla continuità. La società ricorrente sosteneva di poter liberamente distribuire l’extra‑valore ai soci, mentre i creditori contestavano la violazione dell’ordine delle prelazioni. La Corte ha stabilito che il surplus derivante dalla prosecuzione dell’attività costituisce un incremento del patrimonio aziendale e, in quanto tale, rientra nel concetto di attivo da distribuire ai creditori rispettando l’ordine delle cause legittime di prelazione . Non è quindi consentito utilizzare il surplus per scopi extraconcorsuali se non dopo aver soddisfatto integralmente i creditori privilegiati e aver ripartito equamente il valore eccedente. Questa sentenza rafforza la posizione dei creditori e impone ai piani di indicare chiaramente la destinazione del valore residuo.
8.6 Cram‑down fiscale e voto dell’Erario (Cass. 28 ottobre 2024, n. 27782)
La pronuncia n. 27782/2024 è considerata la svolta in tema di cram‑down fiscale. Prima di questa decisione, gran parte della dottrina riteneva che l’omologazione contro il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate fosse possibile solo se l’Erario non aveva votato o si era astenuto. La Cassazione ha invece affermato che il giudice può omologare il concordato anche contro il voto negativo dell’Amministrazione finanziaria quando il trattamento proposto è più conveniente della liquidazione . La Corte richiama l’art. 63 CCII (già art. 180 l.fall.) e sottolinea la necessità di una verifica concreta della convenienza. La decisione incentiva i debitori a proporre transazioni fiscali ragionevoli e comporta che l’Agenzia delle Entrate non possa opporsi pretestuosamente a proposte vantaggiose. Lo studio Monardo utilizza questa pronuncia per sostenere il cram‑down fiscale nei casi in cui l’Erario oppone un veto ingiustificato.
8.7 Moratoria nel piano del consumatore (Cass. 11 aprile 2025, n. 9549)
Con l’ordinanza n. 9549/2025 la Cassazione ha chiarito il significato della moratoria annuale prevista dall’art. 8 L. 3/2012 per i creditori privilegiati nel piano del consumatore. Alcuni giudici di merito avevano ritenuto che la moratoria di un anno fosse un termine finale entro il quale il debitore doveva pagare integralmente il creditore privilegiato. La Corte ha precisato che la moratoria indica il momento iniziale a partire dal quale i pagamenti devono cominciare e non preclude piani di durata più lunga . Inoltre ha ricordato che la falcidia dei privilegiati non è automatica e che il giudice deve valutare la convenienza del piano . Questa interpretazione rende più flessibile il piano del consumatore e può essere richiamata per sostenere moratorie pluriennali nel concordato minore e nel piano del consumatore.
8.8 Rispetto delle prelazioni nel concordato minore (Cass. 28 ottobre 2025, n. 28574)
Il concordato minore, previsto dalla L. 3/2012 per i soggetti non fallibili (professionisti, imprese agricole, start‑up), consente la ristrutturazione dei debiti senza liquidazione giudiziale. La sentenza n. 28574/2025 ha ribadito che anche in questo istituto vige l’inderogabile ordine delle prelazioni. Nel caso in esame, il debitore proponeva il pagamento integrale del mutuo ipotecario su un immobile e il pagamento di appena il 5 % degli altri creditori, sostenendo che la maggiore garanzia bancaria giustificasse la diversità. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità della proposta, affermando che il rispetto della prelazione è assoluto e non può essere aggirato neppure con il consenso dei creditori . Tale orientamento costituisce un monito per tutti i piani che tentano di sacrificare eccessivamente i chirografari a beneficio dei privilegiati; l’unica deroga consentita è la moratoria, non la falcidia senza il loro voto.
8.9 Impugnabilità della dichiarazione di inammissibilità (Cass. 29 giugno 2025, n. 17481)
Infine, l’ordinanza n. 17481/2025 ha affrontato il tema dell’impugnabilità delle decisioni nel concordato minore. La Corte ha stabilito che la dichiarazione di inammissibilità della proposta non ha natura decisoria e non è impugnabile davanti alla Corte di Cassazione; essa può essere contestata soltanto mediante reclamo dinanzi al tribunale competente e, successivamente, in Cassazione se la pronuncia incide sui diritti soggettivi . La decisione invita i debitori a preparare con cura le proposte di concordato minore e a utilizzare il reclamo come unico strumento per contestare l’inammissibilità. Gli operatori devono pertanto essere consapevoli dei diversi rimedi processuali e delle relative tempistiche.
Conclusione
Il concordato con continuità aziendale è divenuto uno strumento centrale per la gestione delle crisi d’impresa. La normativa privilegia la continuità, richiedendo piani dettagliati e attestazioni professionali che garantiscano la fattibilità e il miglior soddisfacimento dei creditori. L’aggiornamento del 2024, con l’introduzione del Decreto correttivo ter, ha chiarito la disciplina della distribuzione del valore e del cross‑class cram‑down, mentre la giurisprudenza del 2024–2025 ha risposto a numerosi interrogativi: dalla tutela dei privilegiati alla prededuzione, dalla destinazione del surplus alle possibilità di omologazione contro il voto negativo dell’Erario. In questa guida abbiamo esaminato gli aspetti normativi (artt. 84–87, 88, 90, 94‑bis, 101 e 112 CCII) e le pronunce più recenti, evidenziando come la legge e i giudici richiedano trasparenza, equilibrio e partecipazione attiva dei creditori. Abbiamo illustrato la procedura passo passo, dalla diagnosi della crisi alla fase di esecuzione del piano, e abbiamo analizzato i meccanismi della moratoria, della suddivisione in classi, del cram‑down e delle proposte concorrenti. Le simulazioni numeriche hanno mostrato l’impatto economico della continuità rispetto alla liquidazione, mentre i paragrafi sugli errori comuni e sulle strategie difensive hanno offerto indicazioni operative per evitare le trappole più frequenti.
Per il debitore, il concordato in continuità offre vantaggi strategici: preserva l’azienda, consente la ristrutturazione del debito, blocca le azioni esecutive e permette di negoziare con i creditori una soluzione sostenibile. Tuttavia richiede competenze specialistiche, pianificazione accurata, correttezza dei dati e trasparenza.
In un panorama in rapida evoluzione, è essenziale agire tempestivamente e affidarsi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono al servizio di imprenditori, professionisti e privati: analizzano gli atti, elaborano piani personalizzati, avviano trattative con creditori e Fisco, ottengono sospensioni e redigono ricorsi. Grazie all’esperienza in diritto bancario, tributario e concorsuale, alla qualifica di cassazionista e di Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può intervenire con soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali.
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