Introduzione
L’accertamento fiscale è una fase centrale dell’attività dell’amministrazione finanziaria: attraverso avvisi bonari, avvisi di accertamento esecutivi e atti di recupero, l’Erario verifica la correttezza delle dichiarazioni e richiede il pagamento delle imposte dovute. Per il contribuente o il debitore, si tratta di un momento delicato, perché da questi atti derivano sanzioni amministrative, interessi e possibili responsabilità penali. Nel 2024 e nel 2025 il legislatore italiano ha riformato il sistema sanzionatorio e introdotto strumenti deflativi e procedure speciali; parallelamente, la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale hanno fornito chiarimenti importanti, ad esempio sul principio di personalità delle sanzioni, sui termini di prescrizione e sul contraddittorio preventivo obbligatorio.
Questo articolo offre una guida completa per imprese, professionisti e privati che vogliono comprendere le regole sull’accertamento fiscale, le sanzioni e gli interessi, presentando le principali difese e soluzioni operative dal punto di vista del contribuente. Dopo aver illustrato il quadro normativo aggiornato (alla luce dei decreti legislativi 87/2024 e 81/2025, del decreto ministeriale sugli interessi legali 2025 e delle modifiche allo Statuto del contribuente), la guida spiega le procedure passo‑passo, i rimedi contenziosi e stragiudiziali (ravvedimento operoso, autotutela, accertamento con adesione, mediazione, ricorso, rottamazione, piani di rientro e procedure di sovraindebitamento), gli errori da evitare e offre esempi numerici e FAQ.
Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordinatore di professionisti con competenze nazionali in diritto bancario e tributario. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie al supporto di avvocati e commercialisti, lo Studio Monardo offre assistenza su tutto il territorio nazionale per:
- analisi preliminare degli atti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agente della Riscossione;
- presentazione di osservazioni e memorie nel contraddittorio preventivo;
- istanze di autotutela e interpello;
- ricorsi e appelli presso le Corti di giustizia tributaria;
- sospensione della riscossione e opposizione a cartelle, fermi, ipoteche e pignoramenti;
- trattative con l’ufficio per l’accertamento con adesione e la mediazione;
- piani di rientro rateali, transazioni fiscali e soluzioni giudiziali e stragiudiziali;
- gestione di procedure di esdebitazione e sovraindebitamento.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Le sanzioni amministrative tributarie (D.Lgs 472/1997)
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 contiene le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. I principi fondamentali possono essere riassunti così:
- Tipi di sanzioni: le sanzioni possono essere pecuniarie (in denaro) o accessorie, come la sospensione di licenze o autorizzazioni . Il decreto precisa che la sanzione pecuniaria non produce interessi .
- Responsabilità personale: la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione; questa regola deriva dal principio di personalità delle pene . Gli eredi non rispondono delle sanzioni del defunto (art. 8), come ha ricordato la Corte di cassazione nel 2025 .
- Imputabilità e dolo/colpa: la sanzione richiede la colpa o il dolo; il contribuente non è punibile se l’errore deriva da incertezza normativa o da imprudenza scusabile .
- Principio del favor rei: se la legge posteriore prevede una sanzione più lieve, si applica quella favorevole al trasgressore .
Questi principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: ad esempio, la Cassazione 20697/2024 ha affermato che la sanzione colpisce l’autore materiale della violazione; solo in casi eccezionali, previsti dall’art. 7 D.L. 269/2003, la sanzione si applica esclusivamente alla società . La stessa pronuncia ha ricordato che, in presenza di concorso di terzi nelle violazioni societarie, il professionista (ad esempio un notaio) può essere sanzionato in via solidale ai sensi dell’art. 9 D.Lgs 472/1997 .
1.2 Le sanzioni tributarie specifiche (D.Lgs 471/1997)
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 disciplina le sanzioni relative a violazioni di dichiarazioni e versamenti. Fra le principali:
- Omessa dichiarazione: chi non presenta la dichiarazione dei redditi o IVA è punito con una sanzione dal 120 % al 240 % delle imposte dovute; se non sono dovute imposte, la sanzione va da 250 a 1.000 euro . Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili la sanzione può essere aumentata fino al doppio .
- Dichiarazione infedele: la sanzione ordinaria è compresa tra il 100 % e il 200 % della maggiore imposta o della differenza di credito .
- Omessi versamenti di ritenute e IVA: sono previste sanzioni tra il 30 % e il 200 % dell’imposta non versata; gli interessi maturano sulla sola imposta.
- Sanzioni per sostituti d’imposta: per le violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti (modello 770) la sanzione varia dal 120 % al 240 % .
Il decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87 ha rimodulato alcune di queste sanzioni: ad esempio ha ridotto la forbice per l’omessa presentazione (minimo al 120 %) e ha introdotto definizioni più chiare di “crediti non spettanti” e “crediti inesistenti” . Inoltre ha modificato il sistema delle pene penali per omesso versamento di ritenute certificate (superiori a 150 000 euro) e IVA dovuta periodicamente .
1.3 Procedure di liquidazione e riscossione (D.Lgs 462/1997)
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462 ha unificato le procedure di liquidazione, riscossione e accertamento. L’art. 2 prevede che le somme dovute a seguito di controlli automatici (ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972) siano iscritte a ruolo entro il secondo anno successivo; se il contribuente paga entro 30 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta ad un terzo . L’art. 3 disciplina i controlli formali della dichiarazione: in caso di pagamento entro 30 giorni la sanzione è ridotta a due terzi . In pratica, l’avviso bonario consente una riduzione delle sanzioni se il contribuente regolarizza subito, prima che il debito sia affidato all’Agente della riscossione.
1.4 Nuove norme sanzionatorie (D.Lgs 87/2024 e D.Lgs 81/2025)
Revisione del sistema sanzionatorio (D.Lgs 87/2024)
Il decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87, attuativo della delega fiscale, ha profondamente rivisto le sanzioni. Oltre a ridefinire le fasce dell’omessa dichiarazione, ha introdotto un principio di compensazione tra i crediti vantati dal contribuente verso lo Stato e le sanzioni o gli interessi dovuti: il contribuente può chiedere che i propri crediti fiscali maturati vengano imputati a sanzioni e interessi iscritti a ruolo . Il decreto ha anche disciplinato i crediti non spettanti e i crediti inesistenti: nel primo caso la sanzione varia dal 100 % al 200 % dell’importo; nel secondo si applica una sanzione dal 150 % al 200 % .
Correzioni alla riforma (D.Lgs 81/2025)
Il decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81, emanato a meno di un anno dalla riforma, ha apportato disposizioni integrative e correttive. Ha confermato la tendenza verso sanzioni più proporzionate e ha perfezionato il sistema di contraddittorio e concordato preventivo. È stata ampliata la possibilità di definire in via concordata i redditi delle persone fisiche e delle imprese minori, con effetti anche sulle sanzioni. Pur non riportando qui il testo integrale (il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025), è utile sapere che le modifiche introdotte valgono per gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta dal 2024 in avanti.
1.5 Il diritto al contraddittorio (Statuto del contribuente)
La legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata modificata nel 2024 introducendo l’art. 6-bis, che impone il contraddittorio preventivo obbligatorio. La norma stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria che comportano una pretesa impositiva devono essere preceduti da un confronto con il contribuente: l’ufficio è tenuto a comunicare le ragioni della rettifica e a concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni; se il termine per l’emanazione dell’atto sta per scadere, la sua emanazione è prorogata di 120 giorni . La risposta del contribuente va valutata e, se respinta, deve essere motivata adeguatamente . Sono escluse dal contraddittorio le liquidazioni automatiche, i controlli formali e i casi di fondato pericolo per la riscossione .
1.6 Ravvedimento operoso (Art. 13 D.Lgs 472/1997)
L’istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente omissioni o errori, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Le percentuali variano in funzione del tempo trascorso:
| Termine del ravvedimento | Riduzione della sanzione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Entro 30 giorni | Versamento della sanzione pari ad un decimo del minimo | Art. 13, comma 1, lett. a |
| Dal 31° al 90° giorno | Un nono della sanzione minima | Art. 13, comma 1, lett. a-bis |
| Entro il termine di presentazione della dichiarazione (o entro un anno) | Un ottavo | Art. 13, comma 1, lett. b |
| Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo | Un settimo | Art. 13, comma 1, lett. b-ter |
| Dopo la constatazione ma prima della contestazione (PVC) | Un sesto | Art. 13, comma 1, lett. b-quater |
| Dopo la contestazione ma prima dell’iscrizione a ruolo | Un quinto | Art. 13, comma 1, lett. b-quinquies |
Per beneficiare del ravvedimento occorre pagare, oltre alla sanzione ridotta, l’imposta e gli interessi legali calcolati al tasso previsto dall’art. 1284 cod. civ. (2 % annuo dal 1° gennaio 2025 ).
1.7 Interessi legali e di mora
Gli interessi legali sono determinati dal Ministro dell’economia con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con il decreto 10 dicembre 2024 il tasso degli interessi legali è stato fissato al 2 % annuo a decorrere dal 1° gennaio 2025 . Gli interessi legali sono utilizzati per il calcolo del ravvedimento e degli interessi dovuti sulle somme iscritte a ruolo. Diverso è il tasso degli interessi di mora, applicato sulle cartelle di pagamento dopo 60 giorni dalla notifica: la misura è stabilita annualmente con decreto del MEF e, alla data di aggiornamento di questo articolo (dicembre 2025), ammonta al 5,15 % per anno. Gli interessi di mora si applicano solo sull’imposta e non sulle sanzioni.
1.8 Accordi con il fisco: accertamento con adesione e concordato preventivo
Il D.Lgs 218/1997 (accertamento con adesione) e la normativa successiva consentono di definire in via bonaria le pretese dell’Amministrazione con una riduzione delle sanzioni a un terzo. La procedura si attiva mediante l’istanza del contribuente o su invito dell’ufficio, prima della notifica dell’atto o entro il termine per ricorrere. L’accordo si perfeziona con il pagamento (o la rateizzazione) e preclude l’impugnazione salvo che per vizi propri. La riforma 2024‑2025 ha potenziato questi istituti prevedendo un concordato biennale preventivo per le partite IVA minori, basato su indicatori predefiniti.
1.9 Rottamazione e definizione agevolata dei ruoli (Legge 197/2022 e successive proroghe)
La legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la Rottamazione‑quater, disciplinata dai commi 231‑252 dell’art. 1. La norma consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, con l’abbuono integrale delle sanzioni e degli interessi di mora . Il contribuente può pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate; la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2023 . La disposizione non si applica alle sanzioni tributarie o contributive non iscritte a ruolo ma si estende alle sanzioni amministrative diverse (come le multe stradali), limitatamente a interessi e aggio . Una deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione del comune di Calatabiano del 26 ottobre 2023 ricorda che la definizione agevolata è prevista “ex art. 1 commi 231‑252 della legge n. 197/2022” .
Le scadenze originarie sono state più volte prorogate: il decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 198/2022 convertito con L. 14/2023) e successivi decreti hanno spostato in avanti le date di pagamento; la legge 21 febbraio 2025 n. 15 ha ammesso la riammissione per chi era decaduto dal beneficio entro il 2024. Nelle versioni aggiornate, per rimanere in regola è sufficiente pagare le rate entro il 30 novembre di ciascun anno con tolleranza di 5 giorni. Chi non paga decade e l’importo residuo è riscritto a ruolo, con ripristino di sanzioni e interessi.
1.10 Stralcio dei micro-debiti e saldo e stralcio
La legge 197/2022 ha previsto anche lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2015, con esclusione dei debiti per risorse proprie UE e contributi previdenziali. Ogni ente creditore poteva decidere di non applicare lo stralcio; ad esempio la Camera di Commercio di Padova, con determina del 26 gennaio 2023, ha esercitato tale facoltà . Precedentemente, il saldo e stralcio introdotto dalla legge 145/2018 aveva permesso ai contribuenti in difficoltà economica di pagare solo una percentuale del debito. Questi istituti sono periodici e richiedono un’attenta verifica dell’applicabilità.
1.11 Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore ed esdebitazione (L. 3/2012)
La legge 27 gennaio 2012 n. 3, modificata negli anni e ora confluita nel Codice della crisi, disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tra le opzioni:
- Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche non imprenditori, consente di proporre ai creditori un piano di pagamento assistito dall’Organismo di composizione della crisi. L’art. 12‑bis prevede che il giudice, verificati i requisiti, fissi un’udienza per l’omologazione; può sospendere le esecuzioni in corso e, se il piano è fattibile, lo omologa . Dopo l’omologazione, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive .
- Esdebitazione: l’art. 14‑terdecies consente al debitore persona fisica di ottenere la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura di liquidazione, se ha cooperato correttamente e non vi sono state condanne per reati fiscali; sono esclusi i debiti per mantenimento, risarcimento danni e sanzioni penali o amministrative non accessorie . L’esdebitazione non opera per i debiti fiscali accertati successivamente in ragione di nuovi elementi .
1.12 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per gli imprenditori in crisi esiste anche la procedura di composizione negoziata introdotta dal D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito dalla L. 147/2021 e oggi contenuto negli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi. Dal 15 novembre 2021 l’imprenditore che si trova in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può chiedere la nomina di un esperto presso la Camera di commercio del proprio territorio. L’esperto facilita le trattative con i creditori per individuare una soluzione, anche con il trasferimento dell’azienda o di rami di essa . La procedura è attivata mediante piattaforma telematica nazionale e prevede un test di verifica della perseguibilità del risanamento . Si tratta di uno strumento utile per negoziare con il Fisco piani di rientro o transazioni fiscali, anche nell’ambito dell’accertamento.
1.13 Giurisprudenza recente
Sanzioni non trasmissibili agli eredi (Cass. n. 22476/2025)
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 22476/2025, ha ribadito che le sanzioni tributarie sono intrasmissibili agli eredi, in applicazione dell’art. 8 D.Lgs 472/1997 e del principio di responsabilità personale . La massima precisa che, una volta documentato il decesso del trasgressore, “cessa la materia del contendere” e le sanzioni si estinguono .
Responsabilità del professionista (Cass. n. 20697/2024)
La sentenza 20697/2024 della Cassazione ha affrontato il tema del concorso del professionista (ad esempio un notaio) nelle violazioni commesse da una società. La Corte ha ricordato che il principio di personalità della sanzione (art. 2 D.Lgs 472/1997) prevede la responsabilità dell’autore materiale; tuttavia l’art. 7 D.L. 269/2003, norma eccezionale, stabilisce che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono a carico della società . Ciò vale solo se l’amministratore agisce nell’interesse della società; in caso contrario la sanzione colpisce la persona fisica . È configurabile inoltre il concorso di persone terze nelle violazioni e la loro sanzionabilità ai sensi dell’art. 9 D.Lgs 472/1997 .
Costituzionalità della preclusione probatoria (Corte cost. n. 137/2025)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2025, è stata chiamata a giudicare la legittimità dell’art. 32, commi 4 e 5, del DPR 600/1973, che preclude al contribuente la possibilità di produrre in giudizio documenti non esibiti in sede di contraddittorio. La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost. e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 24, 25 e 111 Cost. e alle norme internazionali . In pratica, la preclusione probatoria resta vigente, ma deve essere interpretata alla luce del diritto alla difesa e del contraddittorio introdotto dallo Statuto del contribuente.
Altre pronunce rilevanti
Altre pronunce del 2024‑2025 si sono occupate di: modalità di notifica degli atti via PEC, obbligo di motivazione dell’atto, rilevanza dell’acquisizione di dati bancari per la determinazione sintetica, nonché applicabilità retroattiva di norme più favorevoli introdotte dalla riforma sanzionatoria. Pur non potendo riportare tutte le sentenze, il quadro giurisprudenziale conferma l’importanza di verificare la legittimità formale e sostanziale dell’atto di accertamento.
1.14 Tipologie di controlli: automatici, formali e sostanziali
Prima della fase contenziosa l’amministrazione effettua diversi tipi di controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti. Comprendere le differenze tra controllo automatico, controllo formale e accertamento sostanziale consente di attivarsi per tempo e sfruttare le riduzioni di sanzioni previste dalla legge.
Controllo automatico (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972).
Il controllo automatico consiste nell’elaborazione informatica delle dichiarazioni: l’agenzia verifica la correttezza aritmetica, la coerenza tra ritenute operate e versate, la corretta indicazione degli acconti, delle compensazioni e dei crediti. Se emergono differenze, l’ufficio invia una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) con cui chiede il pagamento dell’imposta e delle sanzioni ridotte. Pagando entro 30 giorni la sanzione è pari a un terzo ; oltre tale termine l’importo è iscritto a ruolo e la sanzione torna a regime. Il controllo automatico riguarda anche l’IVA: l’art. 54‑bis consente il recupero dell’imposta quando dalla dichiarazione emergono eccedenze non giustificate.
Controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/1973).
Nel controllo formale l’ufficio verifica la documentazione allegata alla dichiarazione e può chiedere chiarimenti o prova delle detrazioni/deduzioni indicate (ad esempio spese mediche, detrazioni per familiari a carico, oneri deducibili). Se il contribuente non risponde o la documentazione non è idonea, l’amministrazione rettifica la dichiarazione e irroga la sanzione, ridotta a due terzi se il pagamento avviene entro 30 giorni . Anche in questa fase è possibile regolarizzare gli errori tramite ravvedimento operoso.
Accertamenti sostanziali.
Quando l’ufficio ritiene che il reddito dichiarato non corrisponda a quello effettivo effettua un vero e proprio accertamento sostanziale. Esistono diverse modalità:
- Accertamento analitico: previsto dagli articoli 39, comma 1, lett. a‑d, del DPR 600/1973 e 54, comma 4, del DPR 633/1972, riguarda la rettifica puntuale di singole componenti del reddito o dell’IVA. L’ufficio contesta costi non deducibili, ricavi non dichiarati o variazioni di rimanenze. Il contribuente può difendersi dimostrando la legittimità delle deduzioni e la reale esistenza dei costi.
- Accertamento induttivo: quando le scritture sono inattendibili o mancanti, l’ufficio può determinare induttivamente il reddito basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti, su coefficienti di redditività (studi di settore/ISA), su indagini bancarie o su indici di capacità contributiva. Gli articoli 39, comma 2, del DPR 600/1973 e 55 del DPR 633/1972 autorizzano questo metodo. È uno strumento utilizzato nelle imprese minori o nei casi di contabilità inattendibile.
- Accertamento sintetico o redditometro: previsto dall’art. 38 del DPR 600/1973, permette di rideterminare il reddito complessivo delle persone fisiche in base alle spese sostenute e alla disponibilità di beni (immobili, auto, imbarcazioni, investimenti). Se il reddito determinato sinteticamente supera del 20 % quello dichiarato, l’ufficio può chiedere spiegazioni. Il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o redditi di terzi.
In tutti questi casi l’ufficio è tenuto al rispetto del contraddittorio e della motivazione dell’atto; il contribuente può replicare e, se necessario, attivare l’adesione o il ricorso.
1.15 Procedura dell’accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997)
L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso che consente al contribuente e all’ufficio di concordare la base imponibile e le sanzioni. Il procedimento si articola in diverse fasi:
- Invito a comparire dell’ufficio (art. 5). L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire indicando i periodi d’imposta oggetto di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione . Nello stesso invito sono riportati i motivi della rettifica e le maggiori imposte accertate. L’invito può essere contenuto anche nella richiesta di chiarimenti ex art. 12 del D.L. 69/1989 .
- Istanza del contribuente (art. 6). Se l’ufficio non invia l’invito o se l’avviso è già stato notificato, il contribuente può presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni, indicando il proprio recapito . La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni i termini di impugnazione e l’iscrizione a ruolo , consentendo alle parti di avviare la trattativa.
- Formulazione della proposta e contraddittorio. All’incontro l’ufficio espone le ragioni dell’accertamento; il contribuente può contestare i rilievi e proporre una rideterminazione. Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto l’atto di accertamento con adesione.
- Redazione dell’atto (art. 7). L’atto è redatto in duplice esemplare, firmato dal contribuente e dal capo dell’ufficio. Deve indicare separatamente per ciascun tributo gli elementi dell’accordo, la quantificazione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e la motivazione . L’adesione comporta la rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento, salvo vizi propri dell’atto di adesione (ad esempio errori di calcolo).
- Pagamento e rateizzazione (art. 8). Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto . È prevista la possibilità di rateizzare fino a otto rate trimestrali (o dodici se l’importo supera 100 milioni di lire) con l’applicazione degli interessi al tasso legale . Il contribuente deve prestare idonea garanzia fideiussoria per le rate successive alla prima. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo del residuo.
- Perfezionamento della definizione (art. 9). La definizione si perfeziona con il pagamento dell’unica soluzione o della prima rata e con la prestazione della garanzia . Una volta perfezionata, l’adesione non è più modificabile e impedisce all’ufficio di esercitare ulteriori accertamenti per lo stesso periodo, salvo sopravvenienza di nuovi elementi significativi.
Il vantaggio principale dell’adesione è la riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo previsto e la chiusura rapida della controversia. Tuttavia, il contribuente deve valutare attentamente la fondatezza della pretesa: se la contestazione è infondata, può essere più conveniente presentare ricorso. In caso di accertamenti complessi o di contestazioni relative a più annualità, l’adesione consente comunque di limitare l’incertezza e di concordare un piano di pagamento sostenibile.
2. Procedura dell’accertamento: termini, scadenze e diritti del contribuente
Questa sezione illustra cosa avviene dopo la notifica dell’atto e quali sono le azioni da intraprendere. Le scadenze sono tassative: un passo falso può comportare la decadenza dai diritti.
2.1 Avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità
Prima dell’avviso di accertamento l’amministrazione invia spesso una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) in seguito ai controlli automatizzati o formali. Il contribuente può:
- Pagare entro 30 giorni usufruendo della riduzione della sanzione a un terzo o a due terzi ;
- Chiedere spiegazioni o correggere l’errore se la pretesa è infondata;
- Ravvedersi pagando l’imposta, gli interessi legali e la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 472/1997.
Se non interviene alcun pagamento o correzione, l’importo è iscritto a ruolo e notificato con cartella di pagamento.
2.2 Avviso di accertamento esecutivo
L’avviso di accertamento (imposte sui redditi, IVA, IRAP) è un atto esecutivo: se non è impugnato entro 60 giorni, diventa definitivo e può essere iscritto a ruolo senza ulteriore intimazione. L’atto deve indicare le ragioni giuridiche e di fatto, i riferimenti normativi, le prove e il termine per il contraddittorio. A seguito della riforma 2023, l’avviso contiene già l’intimazione ad adempiere entro il termine per ricorrere.
Termini principali:
- Notifica: l’atto deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione);
- Contraddittorio: se l’atto rientra tra quelli per cui è previsto l’art. 6-bis Statuto del contribuente, l’ufficio deve consentire un contraddittorio di almeno 60 giorni prima dell’emissione ;
- Impugnazione: il contribuente ha 60 giorni (o 150 giorni se risiede all’estero) per presentare il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado; prima di depositare il ricorso per controversie fino a 50.000 euro è obbligatorio attivare la mediazione tributaria;
- Sospensione degli effetti: è possibile chiedere la sospensione dell’atto al giudice tributario se vi è pericolo di danno grave e irreparabile.
2.3 Contestazione penale e sanzioni accessorie
Alcune violazioni fiscali configurano reati (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta, omesso versamento di ritenute certificate o IVA). La riforma 2024 ha abbassato le soglie di punibilità e previsto sanzioni penali più severe per gli omessi versamenti superiori a 150.000 euro . In questi casi è importante valutare la conciliazione con il Fisco e il possibile uso di cause di non punibilità (pagamento integrale del debito prima del dibattimento, efficacia del ravvedimento operoso). L’interlocuzione con l’avvocato penalista è fondamentale.
2.4 Riscossione: cartella di pagamento, ipoteche, fermi e pignoramenti
Se l’avviso o la cartella diviene definitivo, l’Agente della riscossione procede alla riscossione coattiva con diversi strumenti:
- Cartella di pagamento: notifica dell’iscrizione a ruolo, con indicazione di imposta, sanzione, interessi e aggio;
- Avviso di intimazione: se la cartella non è pagata entro 60 giorni, AdER invia un avviso di intimazione a pagare entro 5 giorni;
- Fermi amministrativi su autoveicoli, ipoteche sugli immobili e pignoramenti su conti correnti, stipendi e pensioni;
- Piano di rateizzazione: è possibile chiedere la dilazione del pagamento fino a 72 rate (120 in casi di comprovato disagio) oppure definire un piano straordinario.
Il debitore può opporsi contestando la legittimità della cartella (notifica inesistente, prescrizione, mancata sottoscrizione digitale, mancato contraddittorio, iscrizione illegittima) o attivando strumenti come la sospensione amministrativa e giudiziale.
2.5 Accessi, ispezioni e verifiche: diritti e obblighi
L’accertamento spesso nasce da un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente. Gli articoli 33‑42 del DPR 600/1973 e 52 del DPR 633/1972 disciplinano le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono richiedere documenti, effettuare rilievi e acquisire dati dai conti correnti. Il contribuente ha diritti e doveri precisi:
- Assistenza e rappresentanza: durante l’accesso è possibile farsi assistere da un difensore o da un consulente; l’assenza del titolare non impedisce la verifica ma occorre lasciare avviso della visita.
- Verbale di constatazione: al termine dell’accesso gli ispettori redigono un verbale nel quale descrivono i fatti, le irregolarità riscontrate e le richieste di documenti. Il verbale va sottoscritto e consegnato al contribuente che può allegare osservazioni.
- Produzione documenti: l’ufficio può richiedere libri contabili, fatture, estratti conto bancari, contratti; il contribuente deve esibirli entro il termine indicato. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della preclusione probatoria prevista dall’art. 32 DPR 600/1973: i documenti non esibiti in sede amministrativa non possono essere prodotti in giudizio . È quindi fondamentale consegnare tutta la documentazione durante la verifica.
- Accertamento parziale: l’art. 41‑bis DPR 600/1973 consente all’ufficio di emettere un accertamento parziale quando, sulla base di dati dell’anagrafe tributaria, di segnalazioni di altre pubbliche amministrazioni o di rilievi bancari, emergono elementi che fanno presumere redditi non dichiarati. La norma stabilisce che gli uffici possono limitarsi a correggere il reddito dichiarato sulla base degli elementi acquisiti senza pregiudicare ulteriori attività accertative; non si applicano le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all’accertamento . In pratica, se emergono ricavi non dichiarati (ad esempio da un bonifico non giustificato), l’ufficio può emettere un avviso per quel singolo componente di reddito.
- Contraddittorio: anche nell’accertamento parziale è richiesto un contraddittorio preventivo salvo i casi di pericolo per la riscossione. L’ufficio deve inviare uno schema di avviso e attendere le osservazioni del contribuente. Se il contribuente giustifica il reddito con documenti, l’accertamento può decadere; se non risponde, l’ufficio può procedere.
È importante ricordare che, in presenza di indagini bancarie, l’agenzia può presumere che i versamenti non giustificati costituiscano redditi e che i prelevamenti costituiscano costi non registrati. Il contribuente può però dimostrare che i movimenti riguardano somme già tassate o soggette a ritenuta. La tempestiva produzione di prove può evitare la rettifica.
2.6 Calcolo dei termini di accertamento e prescrizione
I termini di decadenza e di prescrizione sono tra le questioni più delicate. La decadenza riguarda il potere dell’amministrazione di notificare l’avviso di accertamento; la prescrizione attiene invece all’esigibilità delle sanzioni e degli interessi. In generale:
- Imposte dirette e IVA: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa, il termine si estende al settimo (talvolta ottavo) anno. Nel caso di dichiarazioni infedeli con elementi «occasionali» scoperti successivamente (ad esempio a seguito di rogatorie internazionali), l’ufficio può emettere avvisi oltre il quinto anno se acquisisce «nuovi elementi» che non poteva conoscere prima.
- Ravvedimento e adesione: l’adesione o il pagamento spontaneo non prorogano i termini di decadenza, ma la domanda di accertamento con adesione sospende per 90 giorni i termini di impugnazione . Anche la presentazione dell’istanza di mediazione sospende il termine per ricorrere.
- Interruzione e sospensione: la notifica di un atto interruttivo (ad esempio la cartella di pagamento) interrompe la prescrizione quinquennale delle sanzioni. La sospensione può derivare da procedure concorsuali, ricorsi o rateizzazioni.
- Cartelle e ruoli: il diritto dell’erario di riscuotere il tributo si prescrive in dieci anni; tuttavia, dopo l’iscrizione a ruolo, l’Agente della riscossione deve notificare la cartella entro un anno dal ricevimento del ruolo, pena l’invalidità. I vizi di notifica possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella.
Per calcolare correttamente la prescrizione occorre quindi verificare la data della violazione, della dichiarazione, degli atti interruttivi e delle eventuali sospensioni. Una consulenza professionale consente di non confondere i diversi termini e di individuare eventuali decadenze su cui basare la difesa.
3. Difese e strategie legali
3.1 Verifica della legittimità dell’atto
La prima attività da compiere è analizzare il contenuto dell’atto per individuare eventuali vizi, tra cui:
- Violazione del contraddittorio: se l’atto doveva essere preceduto da contraddittorio obbligatorio e questo non è stato rispettato, il vizio è motivo di nullità .
- Decadenza e prescrizione: verificare se l’atto è stato notificato oltre i termini (5 anni o 7/8 anni per gli omessi redditi); se la pretesa è prescritta, l’atto è nullo. Le sanzioni si prescrivono in 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione .
- Mancata motivazione o prova: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e di diritto; la Cassazione ha più volte annullato accertamenti generici o fondati su presunzioni non argomentate.
- Carente sottoscrizione: la mancanza della firma digitale o la firma di soggetto non competente rende l’atto nullo.
- Errori di calcolo: verificare la correttezza dell’imposta, la qualificazione di “credito inesistente” o “non spettante” e il computo degli interessi.
3.2 Istanza di autotutela e accertamento con adesione
Se l’atto contiene errori evidenti, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che lo ha emesso, chiedendo l’annullamento o la rettifica. L’amministrazione non ha obbligo di accoglimento, ma la giurisprudenza riconosce l’obbligo di esame e motivazione del diniego. In alternativa, prima di impugnare l’atto si può attivare l’accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997), con il quale il contribuente e l’ufficio si accordano sulla base imponibile e sulle sanzioni ridotte a un terzo. L’accordo sospende i termini per impugnare per 90 giorni e, se raggiunto, preclude ulteriori contestazioni.
L’autotutela può essere obbligatoria o discrezionale. È obbligatorio l’annullamento d’ufficio di atti nulli o viziati da errori di persona, di duplicazione di imposta, di evidente errore di fatto o di calcolo, nonché di accertamenti emessi in violazione del giudicato. In tali casi l’ufficio deve provvedere anche d’ufficio, senza necessità di istanza. L’autotutela discrezionale consente invece all’amministrazione di valutare se annullare o modificare l’atto per ragioni di opportunità o di equità; la decisione non è impugnabile ma deve essere motivata. Per presentare l’istanza è consigliabile indicare: i dati del contribuente, l’atto impugnato, gli errori riscontrati (ad esempio errata intestazione, errato codice tributo, calcolo sbagliato), i riferimenti normativi, allegare la documentazione a supporto e chiedere espressamente l’annullamento o la rettifica. Non esiste un termine di decadenza per l’autotutela, ma è opportuno agire tempestivamente per evitare l’iscrizione a ruolo. Se l’ufficio accoglie l’istanza, annulla l’atto e comunica lo sgravio; in caso di diniego, il contribuente può comunque impugnare l’atto davanti al giudice tributario.
Quanto all’accertamento con adesione, è importante distinguere questa procedura dall’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) prevista dall’art. 5‑quater D.Lgs 218/1997. Con l’adesione al PVC il contribuente definisce direttamente i rilievi contenuti nel verbale di ispezione versando le imposte e le sanzioni ridotte a un quinto; l’atto non viene emesso e l’ufficio iscrive a ruolo solo il dovuto. L’accertamento con adesione, invece, richiede sempre la redazione di un atto scritto e produce l’effetto di chiusura del periodo d’imposta . In entrambe le ipotesi l’assistenza di un difensore esperto è cruciale per valutare la convenienza economica dell’accordo e per formulare proposte che tengano conto della realtà aziendale e dei margini di trattativa.
3.3 Mediazione e ricorso alle Corti di giustizia tributaria
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro l’istanza di mediazione tributaria è condizione di procedibilità: entro 30 giorni dalla notifica dell’atto il contribuente presenta reclamo all’ufficio, il quale può mediare riducendo la sanzione e rimodulando la pretesa; se la mediazione fallisce, entro 90 giorni scatta il termine per proporre ricorso. Il ricorso tributario si presenta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e deve contenere motivi, richieste, documenti e l’eventuale domanda di sospensione. La sentenza di primo grado può essere appellata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, per motivi di legittimità, impugnata in Cassazione.
L’istituto della mediazione tributaria, introdotto nel 2011 e più volte modificato, mira a ridurre il contenzioso giudiziario. È obbligatorio per gli atti impugnabili il cui valore non supera 50.000 euro, determinato senza considerare interessi e sanzioni. Il reclamo va notificato entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto (per i residenti all’estero 150 giorni) e deve contenere gli stessi elementi del ricorso: generalità, indicazione dell’atto e della data di notifica, motivi di diritto e di fatto, eventuale richiesta di sospensione. L’ufficio ha 90 giorni per accettare o respingere la proposta. Se la mediazione si conclude con l’accoglimento totale o parziale del reclamo, le sanzioni sono automaticamente ridotte al 35 % del minimo previsto; il contribuente versa l’imposta e le sanzioni in un’unica soluzione o in rate e rinuncia al ricorso. Se la mediazione fallisce, il contribuente deve notificare il ricorso entro i successivi 30 giorni.
Il ricorso tributario (già ricorso alla Commissione tributaria) è un atto giurisdizionale: si redige su modello conforme e si deposita telematicamente tramite il portale della giustizia tributaria insieme alla prova della notifica all’ufficio. È necessario pagare il contributo unificato (contributo di iscrizione a ruolo), il cui importo varia in base al valore della controversia. Il ricorso deve contenere la richiesta di sospensione cautelare se si vuole evitare l’esecuzione. L’ufficio deposita le controdeduzioni entro 60 giorni; quindi viene fissata l’udienza. Durante la trattazione le parti possono proporre la conciliazione giudiziale, che può avvenire anche in fase di appello. Se la conciliazione interviene in primo grado, le sanzioni sono ridotte al 40 % del minimo; se interviene in secondo grado, si applica una riduzione al 50 %. La conciliazione si formalizza con un processo verbale sottoscritto dalle parti e dal giudice.
È importante rispettare scrupolosamente i termini procedurali: la mancata proposizione del reclamo-m mediazione quando obbligatoria comporta l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo, l’errata notificazione dell’atto o la mancata indicazione delle motivazioni possono determinare la nullità del ricorso. Per questo l’assistenza di un professionista esperto in diritto tributario è essenziale.
3.4 Ravvedimento operoso e definizione agevolata
Quando l’errore è riconosciuto, conviene valutare il ravvedimento operoso, che consente di ridurre drasticamente le sanzioni secondo la tabella riportata (dal decimo al quinto della sanzione minima) . Per regolarizzare serve pagare l’imposta, gli interessi al 2 % annuo e la sanzione ridotta. L’istituto non è ammesso per le dichiarazioni omesse oltre 90 giorni o dopo l’inizio di accessi, ispezioni o verifiche.
Nel caso di debiti già iscritti a ruolo, occorre valutare se rientrano nelle definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio, sanatorie). La Rottamazione‑quater consente di pagare solo il capitale e le spese, con sconto totale di sanzioni e interessi . Se il contribuente è decaduto dal beneficio, può chiedere la riammissione alle condizioni previste dalla legge 15/2025, pagando le rate scadute entro i termini e presentando apposita istanza.
3.5 Soluzioni negoziali e procedure concorsuali
Quando il debito è elevato e il contribuente non è in grado di pagare, è opportuno considerare strumenti più complessi:
- Composizione negoziata della crisi: l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto che guida le trattative con l’Erario e i creditori; l’istituto è stato introdotto dal D.L. 118/2021 e prevede la possibilità di proporre un accordo stragiudiziale con riduzione di interessi e sanzioni .
- Transazione fiscale: nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), il contribuente può proporre all’amministrazione una riduzione del debito fiscale, con pagamento parziale e rinuncia a sanzioni.
- Piano del consumatore (L. 3/2012): per i privati sovraindebitati, il piano omologato dal giudice sospende le azioni esecutive e, se rispettato, prevede l’integrale liberazione dai debiti non soddisfatti .
- Esdebitazione: alla fine della procedura liquidatoria, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui; il giudice la concede se il debitore ha cooperato, non ha commesso reati fiscali e non ha già beneficiato di esdebitazione negli otto anni precedenti .
Lo Studio Monardo ha consolidata esperienza nell’assistenza a procedure di sovraindebitamento: l’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto al Registro, può elaborare piani del consumatore e accordi di ristrutturazione e assistere nelle domande di esdebitazione.
3.6 Tutela cautelare e sospensione dell’esecuzione
Di fronte a un avviso di accertamento o a una cartella esattoriale, il contribuente può richiedere la sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti o ipoteche in pendenza di giudizio. La tutela cautelare è prevista dagli artt. 47 e 52 del D.Lgs 546/1992: in sede di ricorso il contribuente può chiedere al giudice tributario di sospendere l’atto dimostrando sia il fumus boni iuris (la fondatezza del ricorso) sia il periculum in mora (il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione). Il giudice decide con ordinanza motivata entro trenta giorni dalla richiesta. Anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado può concedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
Parallelamente, l’Agente della riscossione può concedere la sospensione amministrativa per errori evidenti o per i casi previsti dall’art. 4 del D.M. 385/1999 (ad esempio sgravio o pagamento già effettuato). La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella, allegando documenti. Inoltre, quando si presenta ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione giudiziale dell’atto di riscossione ex art. 39 del D.Lgs 112/1999, depositando garanzia fideiussoria.
Un aspetto spesso trascurato è la possibilità di ottenere la sospensione anche nell’ambito di procedure concorsuali: con l’ammissione al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione, le azioni esecutive sono automaticamente sospese; nei piani del consumatore, il giudice può sospendere i pignoramenti . Infine, il nuovo Codice della crisi consente di chiedere misure protettive nell’ambito della composizione negoziata. Affidarsi a un professionista consente di coordinare i vari strumenti cautelari e di evitare il blocco dei conti correnti o dei beni essenziali.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate: evoluzione dal 2016 al 2025
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni: “Rottamazione Ter” (D.L. 119/2018), “saldo e stralcio” (L. 145/2018), “Rottamazione-quater” (L. 197/2022) e, nel 2025, ipotesi di “Rottamazione-quinquies”. Tutte hanno in comune l’abbuono di sanzioni e interessi, con pagamento della sola imposta e aggio. Occorre fare attenzione ai requisiti soggettivi (es. chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni può rientrare solo se previsto) e alle scadenze: il mancato pagamento di una rata oltre il periodo di tolleranza comporta decadenza e ripristino integrale dei debiti. Anche qui l’assistenza di un professionista è essenziale per evitare errori di calcolo o omissioni.
4.2 Contributo o incentivo a favore di chi definisce l’accertamento
Il D.Lgs 87/2024 ha introdotto un incentivo per i contribuenti che regolarizzano autonomamente i crediti di imposta non spettanti, consentendo di usufruire di una sanzione ridotta; inoltre, è previsto l’utilizzo dei crediti fiscali per compensare le sanzioni iscritte a ruolo . Chi ha maturato crediti d’imposta può chiedere la compensazione durante la fase di riscossione.
4.3 Rateizzazione e piani di rientro
L’Agente della riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 72 rate mensili (8 anni) o 120 rate in caso di grave e comprovata difficoltà economica. Il piano può essere richiesto anche online; il mancato pagamento di cinque rate determina decadenza. È possibile chiedere la ricalendarizzazione se sopravvengono nuove cartelle. Per importi superiori a 120.000 euro, AdER richiede la presentazione di documentazione fiscale e la garanzia ipotecaria.
4.4 Piani del consumatore ed esdebitazione
I piani del consumatore permettono di ristrutturare tutti i debiti, compresi quelli fiscali, proponendo ai creditori un piano di pagamento sostenibile. Con l’omologazione, le azioni esecutive sono sospese e, al termine della procedura, il debitore viene liberato dai debiti residui . L’esdebitazione offre al debitore persona fisica una vera e propria liberazione totale dai debiti non soddisfatti, se sono rispettate le condizioni di cui all’art. 14‑terdecies .
4.5 Composizione negoziata e transazioni fiscali
La composizione negoziata consente all’imprenditore di ricorrere a un esperto per negoziare con i creditori, compreso il Fisco. Il procedimento è volontario e si attiva tramite piattaforma digitale . In ambito concorsuale, la transazione fiscale (art. 182‑ter l.fall.) consente di proporre all’amministrazione il pagamento integrale dei tributi privilegiati e una percentuale di quelli chirografari, con falcidia di sanzioni e interessi. Lo Studio Monardo assiste i debitori nella redazione delle proposte e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le comunicazioni dell’agenzia: molti contribuenti non leggono o sottovalutano gli avvisi bonari, perdendo l’occasione di pagare con sanzione ridotta. È fondamentale controllare regolarmente la PEC e la cassetta postale.
- Presentare la domanda di rottamazione fuori termine: la legge non ammette ritardi, salvo periodi di tolleranza di 5 giorni. Una presentazione tardiva comporta la perdita del beneficio.
- Non verificare la motivazione dell’atto: l’accertamento deve essere motivato; se l’ufficio non indica le prove e i riferimenti, l’atto può essere annullato.
- Omettere il contraddittorio: quando la legge lo prevede, la mancanza di contraddittorio rende illegittimo l’atto. Il contribuente deve vigilare e contestare l’assenza del contraddittorio .
- Non allegare prove: a causa dell’art. 32 DPR 600/73, se i documenti non sono esibiti in fase amministrativa potrebbero essere inutilizzabili in giudizio; è quindi importante depositarli tempestivamente.
- Trascurare le sanzioni penali: alcune violazioni comportano responsabilità penale; il ravvedimento operoso o l’integrale pagamento prima del dibattimento può estinguere il reato.
- Non valutare la prescrizione: le sanzioni si prescrivono in cinque anni; gli interessi di mora maturano finché non interviene prescrizione o pagamento. Verificare sempre la decorrenza.
- Non attivare l’accertamento con adesione: molti contribuenti impugnano direttamente l’accertamento senza valutare la possibilità di definire la controversia in via bonaria. L’adesione consente di ridurre le sanzioni a un quarto del minimo e di evitare tempi e costi del contenzioso.
- Sottovalutare la rateizzazione: ignorare la possibilità di chiedere un piano di pagamento dilazionato porta spesso a pignoramenti e misure cautelari. È opportuno verificare con l’Agente della riscossione la fattibilità di una rateizzazione ordinaria o straordinaria, anche in presenza di ricorso.
- Non chiedere la sospensione: dopo aver presentato ricorso, molti contribuenti non depositano l’istanza cautelare. Senza sospensione, l’esecuzione prosegue; pignoramenti e ipoteche possono essere evitati con un’istanza motivata presentata tempestivamente.
- Non verificare la competenza territoriale: l’atto deve essere emanato dall’ufficio territorialmente competente. Se l’accertamento è firmato da un funzionario di un altro ufficio, può essere viziato. La verifica di competenza è spesso trascurata.
- Utilizzare PEC non valida o non monitorare la posta elettronica: molte notifiche avvengono via PEC. Se l’indirizzo non è aggiornato nell’indice nazionale (INI‑PEC) o non viene monitorato, l’avviso può arrivare senza essere letto. Aggiornare la PEC e controllarla regolarmente evita decadenze.
- Affrontare la verifica senza consulente: presentarsi all’accesso della Guardia di Finanza senza l’assistenza di un professionista può portare a dichiarazioni o comportamenti non idonei. È preferibile essere accompagnati da un consulente che conosca la normativa.
- Ignorare piani del consumatore ed esdebitazione: quando il debito è insostenibile, molti contribuenti non conoscono la possibilità di ricorrere a un piano del consumatore o alla procedura di esdebitazione. Questi strumenti consentono di ridurre o eliminare i debiti residui .
- Omettere la mediazione tributaria: per le controversie fino a 50.000 euro la mediazione è obbligatoria. Non presentare l’istanza di mediazione può comportare l’inammissibilità del ricorso; inoltre la mediazione offre la possibilità di ottenere riduzioni delle sanzioni e pagamenti rateali senza ulteriori spese.
6. Simulazioni pratiche e numeriche
6.1 Calcolo della sanzione per omessa dichiarazione
Supponiamo che un professionista non abbia presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2023. Dopo i controlli, l’Agenzia accerta un’imposta dovuta di 10.000 euro. In base all’art. 5 D.Lgs 471/1997 la sanzione va dal 120 % al 240 % dell’imposta . L’ufficio irroga la sanzione nel minimo (120 %) per 12.000 euro. Se il contribuente aderisce all’accertamento con adesione, la sanzione si riduce a un terzo (4.000 euro). Se invece si ravvede spontaneamente entro 90 giorni dalla scadenza presentando la dichiarazione, la sanzione è un nono del minimo: 12.000 × 1/9 = 1.333,33 euro . Dovrà inoltre pagare l’imposta (10.000 euro) e gli interessi legali (2 % annuo ).
6.2 Simulazione di rateizzazione in rottamazione-quater
Un contribuente ha un debito iscritto a ruolo di 50.000 euro, comprensivo di 30.000 euro di imposta, 15.000 euro di sanzioni e 5.000 euro di interessi. Aderendo alla Rottamazione‑quater pagherà solo il capitale (30.000 euro) e l’agio; sanzioni e interessi sono azzerati . Sceglie il pagamento in 18 rate: 30.000 / 18 = 1.666,67 euro a rata, con scadenza fissata dal calendario normativo. Se salta due rate consecutive o paga oltre 5 giorni di ritardo, decade e dovrà pagare il residuo con sanzioni e interessi ripristinati.
6.3 Piano del consumatore con esdebitazione
Una famiglia indebitata per 200.000 euro (di cui 60.000 euro per imposte e sanzioni, 140.000 euro per mutui e finanziamenti) presenta un piano del consumatore. Propone di pagare 50.000 euro in 5 anni utilizzando il proprio reddito e la vendita di un immobile secondario; i creditori fiscali ottengono il 40 % del credito. Il giudice, verificata la fattibilità, omologa il piano . Durante l’esecuzione, gli interessi e le sanzioni restano sospesi e le azioni esecutive sono bloccate . Dopo la liquidazione dei beni e il versamento integrale di quanto promesso, il debitore può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui: se ha agito con correttezza e non ha commesso reati fiscali, il giudice dichiara inesigibili i debiti residui , consentendo di ripartire senza oneri.
6.4 Accertamento parziale e rettifica di versamenti
Un artigiano dichiara redditi per 30.000 euro ma, durante una verifica bancaria, l’ufficio rileva versamenti sul conto corrente per ulteriori 20.000 euro non giustificati. In base all’art. 41‑bis DPR 600/1973, l’amministrazione può procedere con un accertamento parziale e contestare solo quel maggiore componente di reddito . Supponiamo che, dopo il contraddittorio, l’ufficio confermi la ripresa: l’imposta dovuta (aliquota 23 %) è 4.600 euro. La sanzione per dichiarazione infedele, pari al 100‑200 % della maggiore imposta , viene irrogata nel minimo (4.600 euro). Se il contribuente aderisce all’accertamento con adesione, la sanzione si riduce a un quarto (1.150 euro). Se paga entro 20 giorni, risparmia anche gli interessi moratori. Se invece presenta ricorso e ottiene ragione sul 50 % dell’importo, la sanzione sarà ricalcolata proporzionalmente.
6.5 Conciliazione giudiziale
Un’impresa riceve un avviso di accertamento con cui l’ufficio contesta una maggiore IVA di 15.000 euro e irroga una sanzione del 100 % (15.000 euro). L’azienda presenta ricorso e, all’udienza, propone la conciliazione giudiziale ai sensi del D.Lgs 546/1992: accetta di pagare la metà della maggiore imposta (7.500 euro) perché alcuni costi sono effettivamente indeducibili. Il giudice approva la conciliazione; la sanzione viene ridotta a un terzo del minimo (5.000 euro) perché la conciliazione avviene in sede giudiziale. L’importo complessivo dovuto è quindi 12.500 euro, pagabile in un massimo di otto rate trimestrali con interessi legali.
6.6 Transazione fiscale in concordato preventivo
Una società di costruzioni si trova in crisi ed elabora un concordato preventivo con continuità aziendale. Tra i debiti, 100.000 euro sono dovuti all’Erario per imposte e sanzioni. La proposta di concordato prevede una transazione fiscale: pagamento del 40 % del debito fiscale (40.000 euro) in due anni, rinuncia integrale alle sanzioni e agli interessi e mantenimento dei tributi privilegiati. L’Agenzia delle Entrate valuta che la proposta sia più conveniente della liquidazione e accetta. Con l’omologazione del concordato da parte del tribunale, le azioni esecutive sono sospese e, al termine del pagamento, il debito residuo è definitivamente estinto. Senza la transazione, la società avrebbe rischiato il fallimento e l’esecuzione immediata.
7. Concordato preventivo biennale e riforma penale tributaria
7.1 Concordato preventivo biennale (CPB)
Il concordato preventivo biennale è una delle principali novità della riforma fiscale introdotta dal D.Lgs 12 febbraio 2024 n. 13. L’istituto mira a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e a favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni (imprese e professionisti) attraverso un accordo con l’Agenzia delle Entrate che predetermina il reddito imponibile e il valore della produzione netta per due periodi di imposta consecutivi .
Finalità e ambito di applicazione. L’art. 6 del decreto precisa che al CPB possono accedere i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni nel territorio dello Stato e rispettano le condizioni previste . L’Agenzia delle Entrate formula una proposta biennale di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e di valore della produzione netta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e delle informazioni disponibili nelle banche dati . Per i contribuenti forfetari il CPB, in via sperimentale, si applica limitatamente a un’unica annualità .
Procedura e metodologia. La proposta è elaborata attraverso programmi informatici messi a disposizione dall’Agenzia entro il 1° aprile di ciascun anno . La metodologia valorizza anche processi decisionali automatizzati conformi al Regolamento UE 2016/679 e tiene conto degli andamenti economici e degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) . Con decreto del MEF vengono definite le cautele per la tutela dei dati personali . Il contribuente può aderire alla proposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte; per il primo anno di applicazione (2024) l’adesione è possibile entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi .
Requisiti e cause di esclusione. Possono accedere al CPB i contribuenti che applicano gli ISA e che non hanno debiti tributari o che li hanno estinti per importi superiori a 5.000 euro . Sono escluse le persone che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti o che hanno riportato condanne per reati tributari o societari negli ultimi tre periodi .
Effetti e obblighi. L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati e, per le società di persone, vincola anche i soci . Durante il biennio il contribuente deve rispettare gli ordinari obblighi contabili e comunicare i dati per la determinazione degli ISA . Gli eventuali scostamenti tra reddito effettivo e reddito concordato non producono effetti fiscali (ossia il reddito concordato resta quello rilevante), salvo circostanze eccezionali come una significativa riduzione del volume d’affari. Alla scadenza del biennio, se permangono i requisiti e non sussistono cause di esclusione, l’Agenzia può proporre il rinnovo . Per il reddito di lavoro autonomo e d’impresa, gli articoli 15 e 16 definiscono le componenti escluse (plusvalenze e minusvalenze, redditi di partecipazione) e prevedono un reddito minimo di 2.000 euro .
Vantaggi e criticità. Per il contribuente virtuoso il CPB offre certezze: non subisce accertamenti sui redditi concordati, beneficia di un’eventuale estensione di misure premiali ISA e riduce il rischio di contenzioso. Tuttavia comporta un impegno a dichiarare il reddito concordato anche se l’attività registra perdite; inoltre, la mancata presentazione della dichiarazione o la condanna per reati tributari comportano l’esclusione dall’istituto e il recupero delle imposte con sanzioni e interessi. È quindi consigliabile valutare con un professionista l’opportunità di aderire.
7.2 Sanzioni penali tributarie e cause di non punibilità
La riforma del sistema sanzionatorio ha riguardato anche il diritto penale tributario. Il D.Lgs 87/2024 ha modificato numerosi articoli del D.Lgs 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e IVA. Tra le novità più rilevanti vi sono:
Nuove cause di non punibilità. L’art. 13 del D.Lgs 74/2000, riscritto, prevede che i reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10‑bis), omesso versamento IVA (art. 10‑ter) e indebita compensazione (art. 10‑quater, comma 1) non sono punibili se il debitore estingue integralmente il debito, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento . La non punibilità si applica anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) se l’autore presenta la dichiarazione omessa o effettua il ravvedimento operoso prima di avere avuto notizia di accessi o verifiche .
Cause non imputabili. L’art. 13, comma 3‑bis, introduce una causa di non punibilità per i reati di omesso versamento quando il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, come la crisi di liquidità dovuta alla inesigibilità di crediti per insolvenza di terzi o al mancato pagamento da parte della Pubblica Amministrazione . In tal caso il giudice valuta la non transitorietà della crisi e l’impossibilità di superarla con azioni ordinarie .
Particolare tenuità del fatto. Il nuovo comma 3‑ter stabilisce che il giudice può dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis cod. pen. tenendo conto dello scostamento tra l’imposta evasa e la soglia di punibilità, dell’avvenuto pagamento delle rate concordate e della situazione di crisi d’impresa .
Circostanze attenuanti e sospensione del processo. L’art. 13‑bis prevede la riduzione delle pene fino alla metà e la non applicazione delle pene accessorie se, prima della chiusura del dibattimento, il debito tributario è estinto; la norma consente la sospensione del processo per consentire il pagamento rateale del debito . Durante la sospensione il termine di prescrizione resta sospeso .
Principio di specialità. L’art. 19, come modificato, ribadisce che quando uno stesso fatto integra sia un reato che una violazione amministrativa, si applica la disposizione penale; resta però ferma la responsabilità amministrativa dell’ente o società . Le sentenze irrevocabili del processo penale di assoluzione per insussistenza del fatto producono efficacia di giudicato nel processo tributario .
Implicazioni pratiche. Le nuove cause di non punibilità incentivano il debitore a regolarizzare tempestivamente i debiti fiscali e a utilizzare gli strumenti deflativi (ravvedimento, accertamento con adesione, transazioni) per evitare la responsabilità penale. Allo stesso tempo, la previsione di circostanze attenuanti e la sospensione del processo agevolano la definizione rateale del debito. Tuttavia, i reati restano punibili se la condotta è fraudolenta o se l’autore non dimostra la propria buona fede. Per questo è fondamentale consultare un professionista in caso di contestazioni penali.
8. Domande frequenti (FAQ)
1. Qual è la differenza tra comunicazione di irregolarità e avviso di accertamento?
La comunicazione di irregolarità (o avviso bonario) è un preavviso che deriva dai controlli automatici o formali; permette al contribuente di pagare con sanzioni ridotte . L’avviso di accertamento, invece, è un atto impositivo che diventa esecutivo; se non impugnato entro 60 giorni, consente l’iscrizione a ruolo e l’avvio di azioni esecutive.
2. Se ricevo un avviso bonario, posso chiedere il contraddittorio?
No. L’avviso bonario deriva da controlli automatici/formali ed è escluso dal contraddittorio obbligatorio . Tuttavia, è possibile fornire chiarimenti all’ufficio o chiedere correzioni.
3. Quali sono le principali sanzioni per omessa o infedele dichiarazione?
Per l’omessa dichiarazione l’art. 5 D.Lgs 471/1997 prevede una sanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta ; per la dichiarazione infedele la sanzione va dal 100 % al 200 % della maggiore imposta o differenza di credito .
4. Entro quanto tempo l’amministrazione deve notificare l’avviso di accertamento?
Generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per le imposte sui redditi omesse si arriva all’ottavo anno. Le irregolarità IVA seguono termini analoghi. Dopo la notifica, il contribuente ha 60 giorni per impugnare.
5. Posso compensare i crediti fiscali con le sanzioni?
Sì. Il D.Lgs 87/2024 consente la compensazione dei crediti maturati verso lo Stato con sanzioni e interessi iscritti a ruolo , secondo modalità operative stabilite da provvedimenti dell’Agenzia.
6. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione-quater?
Il mancato pagamento oltre cinque giorni determina la decadenza. In tal caso, l’Agente della riscossione iscrive il residuo carico con sanzioni e interessi originari . La legge 15/2025 consente, in alcuni casi, la riammissione pagando le rate scadute.
7. Le sanzioni fiscali sono ereditarie?
No. L’art. 8 D.Lgs 472/1997 stabilisce che la sanzione si estingue con la morte del trasgressore e non si trasmette agli eredi; la Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza 22476/2025 .
8. Il professionista che assiste la società risponde delle sanzioni?
In linea di principio la sanzione colpisce l’autore materiale. Tuttavia la Cassazione 20697/2024 ha riconosciuto la responsabilità del professionista che concorre nella violazione, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs 472/1997 .
9. Posso regolarizzare un’imposta non versata tramite ravvedimento?
Sì. Il ravvedimento operoso consente di pagare l’imposta, gli interessi legali e una sanzione fortemente ridotta (dal decimo al quinto del minimo) , purché non sia già iniziata un’attività di controllo.
10. Cosa comporta il contraddittorio obbligatorio?
L’ufficio deve inviare al contribuente lo schema di accertamento e concedere 60 giorni per presentare osservazioni; se il termine per emanare l’atto sta per scadere, è prorogato di 120 giorni . La risposta del contribuente va valutata e, se respinta, deve essere motivata.
11. La documentazione prodotta in sede giudiziale è sempre utilizzabile?
No. L’art. 32 DPR 600/1973 prevede che i documenti non esibiti in sede amministrativa non possano essere prodotti in giudizio; la Corte costituzionale, con la sentenza 137/2025, ha dichiarato non fondate le censure di illegittimità . È quindi essenziale fornire la documentazione all’ufficio durante il contraddittorio.
12. Posso proporre un piano del consumatore per i debiti fiscali?
Sì. Il piano del consumatore della L. 3/2012 consente di ristrutturare i debiti, compresi quelli fiscali. Una volta omologato, le azioni esecutive sono sospese .
13. Che cos’è l’esdebitazione?
È la liberazione dai debiti residui al termine della procedura di liquidazione prevista dalla L. 3/2012. Il giudice la concede se il debitore ha cooperato correttamente e non ha commesso reati fiscali; sono esclusi alcuni debiti, tra cui le sanzioni penali o amministrative non accessorie .
14. Quali interessi devo pagare su una cartella?
Si pagano gli interessi di mora sull’imposta, calcolati al tasso stabilito annualmente (5,15 % nel 2025) e gli interessi legali sul ravvedimento (2 % annuo dal 2025) . Le sanzioni non generano interessi .
15. È possibile pagare le imposte con criptovalute o altri strumenti?
No. I pagamenti devono essere effettuati tramite i canali indicati dall’Agenzia (F24, PagoPA, MAV). Le criptovalute non sono accettate come mezzo di pagamento del debito fiscale.
16. Chi può presentare l’istanza di composizione negoziata?
Gli imprenditori commerciali o agricoli che si trovano in squilibrio economico‑finanziario e possono ragionevolmente recuperare l’equilibrio. L’istanza si presenta tramite piattaforma telematica della Camera di commercio e comporta la nomina di un esperto .
17. Quali sono le sanzioni per omesso versamento di ritenute certificate superiori a 150 000 euro?
Il D.Lgs 87/2024 ha introdotto una sanzione penale con pena detentiva per omesso versamento di ritenute certificate superiori a 150.000 euro . È fondamentale regolarizzare tempestivamente per evitare il procedimento penale.
18. Che differenza c’è tra saldo e stralcio e rottamazione?
La rottamazione consente di pagare il 100 % del capitale con abbuono di sanzioni e interessi; il saldo e stralcio (L. 145/2018) consentiva il pagamento di una percentuale del debito complessivo, variabile in base all’ISEE, ma riguardava solo determinate categorie di contribuenti in difficoltà economica. Entrambi gli istituti non sono strutturali ma legati a provvedimenti straordinari.
19. È possibile rateizzare un debito fiscale pendente davanti al giudice?
Sì. Il pagamento rateale non preclude l’impugnazione. È possibile chiedere la rateizzazione all’Agente della riscossione anche se è pendente un ricorso, ma il contribuente deve rinunciare alla sospensione giudiziale per la parte oggetto di rateizzazione.
20. Cosa succede se non trasmetto i documenti richiesti dall’ufficio?
Se non si risponde all’invito a esibire i documenti (art. 32 DPR 600/1973), l’ufficio può procedere con accertamento induttivo. In giudizio i documenti non presentati non saranno utilizzabili, come confermato dalla Corte costituzionale .
21. Che cos’è un accertamento parziale e come posso difendermi?
L’accertamento parziale è l’atto con cui l’ufficio contesta solo una parte del reddito, sulla base di elementi raccolti tramite banche dati, segnalazioni o ispezioni. L’art. 41‑bis DPR 600/1973 permette questa forma di accertamento . Il contribuente può difendersi fornendo prove della legittimità dei redditi contestati, documentando l’origine delle somme e partecipando attivamente al contraddittorio. In caso di errore, è consigliabile attivare l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni.
22. Quando conviene aderire all’accertamento con adesione?
Conviene quando la pretesa dell’ufficio è fondata ma si desidera evitare il contenzioso. Con l’adesione la sanzione è ridotta a un quarto del minimo , i termini di impugnazione sono sospesi per 90 giorni e si può concordare il pagamento rateale. Se la posizione è difendibile, è meglio procedere con ricorso.
23. Come si calcolano gli interessi di mora sulle cartelle?
Gli interessi di mora decorrono dalla scadenza del termine di pagamento della cartella (60 giorni dalla notifica) e sono calcolati sulla sola imposta. Il tasso è stabilito annualmente con decreto del MEF (5,15 % per il 2025). Questi interessi si aggiungono agli interessi legali eventualmente dovuti per il ravvedimento .
24. Cosa succede se la notifica dell’atto è irregolare o avviene a un indirizzo errato?
La notifica è un elemento essenziale: se l’atto è notificato a un indirizzo diverso da quello risultante dall’anagrafe tributaria, la notifica è nulla e l’atto può essere impugnato. La Cassazione ha ribadito che l’onere della prova della corretta notifica grava sull’amministrazione. È quindi opportuno verificare l’indirizzo riportato e, in caso di PEC, che la casella sia effettivamente intestata al contribuente.
25. Posso compensare i crediti con le sanzioni iscritte a ruolo?
Sì. Il D.Lgs 87/2024 ha introdotto la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta in compensazione delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo . La procedura richiede la presentazione di un’istanza e l’attesa di apposito provvedimento dell’Agenzia.
26. Qual è la differenza tra ravvedimento sprint, intermedio e lunghissimo?
Il ravvedimento sprint è quello effettuato entro 14 giorni dall’omissione; consente una sanzione minima (0,1 % per ogni giorno). Il ravvedimento intermedio (entro 30 giorni) applica un decimo della sanzione ; il ravvedimento lungo (entro un anno) applica un ottavo . Il ravvedimento lunghissimo può essere effettuato oltre un anno, fino alla notifica dell’atto, con sanzione ridotta a un sesto o un quinto a seconda della fase .
27. Se ricevo un pignoramento posso ancora aderire alla rottamazione?
Sì. La notifica del pignoramento non preclude l’adesione alla rottamazione, purché il debito rientri tra quelli ammessi (carichi affidati entro il 30 giugno 2022 per la Rottamazione‑quater). Tuttavia, le somme già oggetto di pignoramento restano vincolate fino al pagamento integrale delle rate. È consigliabile presentare l’istanza di rottamazione e contestualmente chiedere la sospensione della procedura esecutiva.
28. Le sanzioni possono essere trasmesse ai soci o agli amministratori?
Le sanzioni sono personali. In base all’art. 2 D.Lgs 472/1997 e alle pronunce della Cassazione, l’autore della violazione risponde personalmente; la società può essere responsabile solo per le sanzioni relative al proprio rapporto tributario . I soci rispondono solo se partecipano alla violazione; gli amministratori rispondono in caso di dolo o colpa grave.
29. Quali documenti devo conservare per difendermi in caso di verifica?
È necessario conservare per almeno dieci anni le dichiarazioni, i registri IVA, i libri contabili, le fatture emesse e ricevute, i contratti, gli estratti conto bancari e la corrispondenza con i clienti. Per i beni ammortizzabili occorre conservare anche la documentazione degli acquisti. Presentare tempestivamente questi documenti evita la preclusione probatoria prevista dall’art. 32 DPR 600/1973 .
30. Cosa posso fare se non riesco a pagare le imposte entro il termine?
Se non riesci a pagare entro la scadenza puoi utilizzare il ravvedimento operoso versando l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta; in alternativa puoi chiedere una rateizzazione all’Agenzia o all’Agente della riscossione. Se la situazione è grave, valuta la possibilità di un piano di rientro nell’ambito della composizione negoziata o di una procedura di sovraindebitamento. Un professionista può aiutarti a scegliere la strada migliore.
9. Conclusione
L’accertamento fiscale può intimidire, ma la legge offre strumenti di difesa e soluzioni efficaci. Il sistema sanzionatorio italiano, pur severo, riconosce il principio di personalità , la proporzionalità e il diritto del contribuente di essere ascoltato. Le recenti riforme hanno ridotto alcune sanzioni, introdotto la compensazione dei crediti fiscali e rafforzato il contraddittorio . Allo stesso tempo, i termini per regolarizzare o impugnare restano stringenti: è essenziale agire subito.
Abbiamo visto come l’avviso bonario consente di pagare con sanzioni ridotte, mentre l’avviso di accertamento diventa esecutivo se non impugnato. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione possono essere molto elevate , ma il ravvedimento operoso permette di ridurle drasticamente . Le rottamazioni e il saldo e stralcio rappresentano occasioni periodiche per definire i ruoli pendenti . Per i soggetti in crisi esistono i piani del consumatore, la composizione negoziata e l’esdebitazione, che offrono protezione e ripartenza .
In ogni fase è raccomandabile l’assistenza di un professionista esperto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti possono analizzare la tua posizione, individuare eventuali vizi dell’atto, attivare il contraddittorio, presentare ricorsi e negoziare con l’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, coordina professionisti che operano in tutta Italia per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, ottenere sospensioni giudiziali, definire piani di rientro sostenibili e, se necessario, avviare procedure di sovraindebitamento.
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