Accertamento fiscale e fatture false: conseguenze e come difendersi

Introduzione

Le procedure di accertamento fiscale e la contestazione di fatture false rappresentano una delle sfide più delicate per imprese e professionisti. Sia l’Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza possono contestare l’uso di documenti inesistenti (operazioni oggettivamente o soggettivamente false) e ricostruire un imponibile superiore a quello dichiarato attraverso presunzioni e verifiche sui conti. Una gestione superficiale delle fatture può portare a sanzioni amministrative, pesanti multe, sequestri preventivi e perfino responsabilità penale con rischio di reclusione fino a otto anni per l’utilizzo o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, come prevede l’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 e l’art. 8 dello stesso decreto . Le conseguenze non si limitano al penale: l’impresa subisce accertamenti induttivi o analitico‑induttivi ai sensi dell’art. 39 del DPR 600/1973 e dell’art. 54 del DPR 633/1972, con ricostruzioni presuntive che ribaltano l’onere della prova sul contribuente .

È quindi fondamentale conoscere il quadro normativo, le più recenti sentenze della Corte di cassazione e le numerose soluzioni difensive offerte dal nostro ordinamento. L’analisi non riguarda solo gli aspetti penali: comprendere i termini di notifica dell’avviso di accertamento e le modalità di contestazione (art. 12 L. 212/2000, che impone 60 giorni tra il verbale di constatazione e l’avviso ), valutare la legittimità delle presunzioni utilizzate e sfruttare le definizioni agevolate (dalla rottamazione quater alla nuova rottamazione quinquies) sono elementi fondamentali per la difesa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’avvocato Monardo affianca i contribuenti nella difesa contro accertamenti presuntivi, emissione e utilizzo di fatture false, sequestri preventivi e cartelle esattoriali. Il suo staff analizza gli atti, imposta ricorsi presso la Corte di giustizia tributaria, gestisce trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, redige piani di rientro sostenibili e individua soluzioni giudiziali e stragiudiziali (adesioni, definizioni agevolate, sovraindebitamento).

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Reati di utilizzo e emissione di fatture per operazioni inesistenti

Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati tributari più gravi. I due articoli centrali per le fatture false sono:

  • Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica elementi passivi fittizi in dichiarazione . Per configurare il reato è sufficiente l’inserimento in dichiarazione di costi o Iva detraibile non spettanti; non è necessario che l’imposta evasa superi una soglia minima (attualmente 150.000 euro per l’Iva e 250.000 euro per l’Irpef o l’Ires). La giurisprudenza ha chiarito che la prova dell’inesistenza può derivare da presunzioni gravi, precise e concordanti e persino da informative provenienti da terzi .
  • Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La norma punisce chi emette fatture false per consentire a terzi di evadere l’imposta; la pena è la reclusione da quattro a otto anni . La novità introdotta dalla riforma del 2019 prevede una circostanza attenuante quando l’importo indicato nelle fatture non corrisponde al vero ma non è utilizzato nella dichiarazione (emissione meramente cartolare), con riduzione della pena fino a un terzo.

Gli articoli 9, 13 e 13‑bis dello stesso decreto contengono importanti cause di non punibilità e attenuanti:

  • Art. 9 – Deroga al concorso di persone. Stabilisce che l’emittente e l’utilizzatore delle fatture false non rispondono a titolo di concorso nei rispettivi reati (art. 2 e 8) . Tale deroga, però, non si applica quando la stessa persona riveste contemporaneamente il ruolo di emittente e di utilizzatore o partecipa attivamente al meccanismo fraudolento, come ha affermato la Cassazione n. 26092/2025: in tal caso si applica l’ordinario concorso ex art. 110 c.p. .
  • Art. 13 – Causa di non punibilità per adempimento. Consente l’esclusione della punibilità per i reati di omesso versamento o dichiarazione infedele quando il debito fiscale, comprese sanzioni e interessi, è integralmente pagato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La Cassazione 24340/2024 ha precisato che il patteggiamento è ammissibile solo se il debito è stato pagato totalmente .
  • Art. 13, comma 3‑ter – Particolare tenuità del fatto. Introdotto dal D.Lgs. 87/2024 e in vigore dal 29 giugno 2024, prevede che ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) il giudice consideri in modo prevalente l’entità dello scostamento d’imposta, il pagamento integrale del debito anche tramite rateizzazione, il debito residuo e l’eventuale stato di crisi d’impresa . Nel 2025 la Cassazione, con la sentenza n. 22076/2025, ha applicato la norma retroattivamente affermando che l’estinzione quasi totale del debito mediante rateizzazione è indice determinante di tenuità .
  • Art. 13‑bis – Circostanze attenuanti per il reato di emissione. La riforma consente la riduzione fino alla metà della pena e la cancellazione delle sanzioni accessorie se il contribuente salda integralmente il debito prima del termine del dibattimento . Anche questa causa opera retroattivamente secondo le sentenze n. 19675 e n. 20068 del 2025 .

1.2 Accertamento fiscale e ricostruzione presuntiva

Le operazioni con fatture false sono spesso scoperte durante un accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. Le principali norme di riferimento sono:

  • Art. 54 DPR 633/1972 (Testo Unico Iva). Consente all’ufficio IVA di rettificare la dichiarazione annuale quando risulta un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile superiore al diritto . L’infedeltà può essere provata con il confronto tra la dichiarazione e i registri IVA, ma anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti . L’ufficio può procedere alla rettifica senza ispezione preventiva se l’esistenza delle operazioni imponibili emerge in modo certo e diretto da verbali, questionari, fatture o da atti riguardanti altri contribuenti . Inoltre, ai sensi del comma 1, sono ammessi accertamenti parziali basati su elementi acquisiti da banche dati e segnalazioni della Guardia di Finanza .
  • Art. 39 DPR 600/1973. Autorizza l’accertamento analitico, analitico‑presuntivo o induttivo del reddito quando i dati dichiarati non coincidono con le scritture contabili, quando le registrazioni sono inattendibili o incomplete, o in base a presunzioni semplici. L’articolo è richiamato nell’articolo 41 del blog Avv. Monardo: l’accertamento presuntivo consente all’Agenzia delle Entrate di ricostruire i redditi con indizi (movimenti bancari, spese incoerenti, prelievi non giustificati) . Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e non possono sostituire la prova diretta quando risultano generiche o contraddittorie .
  • Art. 12 comma 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Impone che l’avviso di accertamento sia notificato dopo almeno sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, salvi i casi di particolare e motivata urgenza; in difetto l’atto è nullo . La Cassazione a Sezioni Unite (sent. 18184/2013) ha stabilito che il termine è perentorio e la mancata prova della reale urgenza comporta l’annullamento dell’accertamento .

1.3 Tipologie di fatture false e elementi di prova

Secondo la prassi e la giurisprudenza tributaria, le fatture per operazioni inesistenti si distinguono in due categorie:

  1. Operazioni oggettivamente inesistenti: il bene o servizio non è mai stato fornito. In questo caso la falsità è totale e comporta l’indeducibilità dei costi e la non detraibilità dell’Iva. Le sentenze della Cassazione (per esempio n. 21980/2015 e n. 27777/2017) hanno confermato che l’emissione di fatture con descrizioni generiche viola l’art. 21 DPR 633/1972 e comporta sanzioni amministrative da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 471/1997 .
  2. Operazioni soggettivamente inesistenti: il bene o servizio è stato reso ma il soggetto emittente non è quello reale (società di comodo, società cartiera). In tali casi l’Iva non è detraibile se il contribuente era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della frode. La Cassazione ha chiarito che il cessionario non è tenuto a svolgere indagini complesse oltre la normale diligenza; l’onere della prova ricade sull’Amministrazione che può utilizzare anche dichiarazioni di terzi .

Un’ulteriore distinzione è prevista dalle operazioni soggettivamente inesistenti in cui il fornitore formale è diverso dal fornitore effettivo ma l’attività economica è reale. Queste fatture possono essere considerate inesistenti ai fini penali ma non sempre ai fini fiscali. La difesa deve dimostrare la genuinità delle operazioni e l’assenza di consapevolezza.

1.4 Giurisprudenza recente sulla responsabilità e sulle presunzioni

L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni fornisce importanti indicazioni difensive:

  • Cassazione SS.UU. n. 18184/2013 – Ha dichiarato l’invalidità dell’avviso di accertamento notificato prima del decorso di 60 giorni dal processo verbale, salvo urgenza adeguatamente motivata . La Corte ha affermato che l’obbligo di contraddittorio è volto a garantire il diritto di difesa.
  • Cassazione n. 24340/2024 – In tema di patteggiamento, ha stabilito che la definizione del reato tributario è subordinata al pagamento integrale del debito prima dell’udienza di primo grado .
  • Cassazione n. 14102/2024 – Ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la consapevolezza o conoscibilità della frode Iva; il contribuente non è tenuto a verifiche complesse ma può utilizzare dichiarazioni di terzi per difendersi .
  • Cassazione n. 20913/2025 – Ha affermato che, nei reati di emissione e uso di fatture false, la presenza di fatture non individualmente provate non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, se la contestazione descrive complessivamente la condotta .
  • Cassazione n. 26092/2025 (sentenza del 16 luglio 2025) – Ha precisato che la deroga al concorso di persone ex art. 9 D.Lgs. 74/2000 non si applica quando l’imputato è sia emittente sia utilizzatore o quando partecipa al disegno fraudolento. In tali casi è punibile il concorso tra il reato di emissione e quello di utilizzo .
  • Cassazione n. 22076/2025 e n. 20068/2025 – Hanno applicato la riforma del 2024 sulla tenuità del fatto, riconoscendo che la quasi totale estinzione del debito attraverso il pagamento rateale è indice determinante della non punibilità .
  • Cassazione n. 25256/2025 (non consultata direttamente) – Segnalata da FiscoOggi (non accessibile) come decisione che nega la detrazione Iva anche in caso di reverse charge quando le fatture sono false; conferma il rigore della Corte sul principio di neutralità dell’Iva.
  • Cassazione n. 26092/2025 – Ha posto limiti all’applicazione dell’art. 9: l’attenuante non opera quando l’utilizzatore partecipa al disegno criminoso con il fornitore. La motivazione della sentenza spiega che la ratio dell’art. 9 è evitare la sanzione doppia (bis in idem), ma non esclude la punibilità in presenza di concorso pieno .

1.5 Definizione agevolata: rottamazione quater e quinquies

Gli strumenti di definizione agevolata permettono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. Questi istituti sono utili anche per chi è coinvolto in procedimenti penali per fatture false, perché il pagamento del debito è requisito per l’estinzione del reato.

1.5.1 Rottamazione quater (Legge n. 197/2022 e successive modifiche)

La rottamazione quater riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La legge consente il pagamento:

  • In unica soluzione: entro il 31 ottobre 2023.
  • In massimo 18 rate: due rate nel 2023 (31 ottobre e 30 novembre) e 16 rate dal 2024 al 2027 con scadenze fisse il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno . È prevista una tolleranza di cinque giorni.
  • Le prime due rate pari al 10% del totale; le restanti rate di pari importo con interessi al 2% annuo .
  • Riammissione: chi non ha pagato le rate entro il 31 dicembre 2024 può chiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 . Possono essere riammesse solo le cartelle già incluse nella definizione agevolata.
  • Proroghe per l’alluvione: la Legge n. 100/2023 e la Legge n. 18/2024 hanno differito le scadenze per i contribuenti dei comuni colpiti dall’alluvione nelle regioni Emilia‑Romagna e Marche . Il Decreto legislativo 108/2024 ha posticipato al 15 settembre 2024 la quinta rata .
  • La mancata osservanza dei pagamenti oltre la tolleranza di 5 giorni comporta la decadenza e i versamenti effettuati sono considerati acconti .

Il pagamento può avvenire tramite il sito dell’AdER, l’App EquiClick, sportelli bancari, poste e punti aderenti al circuito pagoPA . È disponibile la domiciliazione bancaria .

1.5.2 Rottamazione quinquies (Legge di bilancio 2026)

La rottamazione quinquies è stata prevista dal disegno di Legge di bilancio 2026, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Secondo l’articolo dell’agenzia FiscoeTasse e gli approfondimenti di PMI.it :

  • Si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . In particolare, sono inclusi i debiti derivanti da controlli automatizzati e formali (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973, art. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972), omessi versamenti di contributi previdenziali (con esclusione dei contributi da accertamento) e sanzioni per violazioni del codice della strada .
  • Non sono dovuti interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive e aggio di riscossione .
  • Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali di pari importo . Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima si pagano il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2027 al 2034; le ultime tre rate scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 .
  • Gli interessi sulla rateizzazione sono pari al 4% annuo dal 1° agosto 2026 .
  • Il contribuente deve presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e indicare il numero di rate scelto; l’Agente della riscossione comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno 2026 .
  • La presentazione della domanda sospende termini di prescrizione e decadenza, blocca fermi amministrativi e ipoteche, sospende le procedure esecutive e consente il rilascio del DURC . Se il pagamento non è completato (omissione di due rate anche non consecutive o dell’unica rata) la definizione decade .
  • La definizione è estesa anche ai debiti derivanti da procedure di crisi da sovraindebitamento, con pagamento secondo il decreto di omologazione .
  • L’adesione alla rottamazione quinquies interrompe le procedure di riscossione: secondo PMI.it il contribuente può sospendere i pagamenti in corso e riprenderli solo se la rottamazione non si perfeziona . La domanda deve essere inviata telematicamente entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Manovra e non oltre il 30 aprile 2026 .

1.5.3 Ulteriori strumenti (piano di pagamento dilazionato e saldo e stralcio)

Oltre alle rottamazioni, sono ancora previste le procedure di rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973) per le cartelle di pagamento, con rate fino a 72 o 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica, e il saldo e stralcio per contribuenti con Isee fino a 20.000 euro (L. 145/2018). Le normative variano di anno in anno e possono essere integrate da nuove misure emergenziali.

1.6 Rapporti con la crisi d’impresa e l’insolvenza

I reati tributari commessi mediante fatture false hanno spesso riflessi sulla solvibilità dell’imprenditore. La legge sulla crisi d’impresa (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) e la L. 3/2012 offrono strumenti come piani del consumatore, accordi di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i contribuenti nell’accesso a queste procedure per ristrutturare i debiti fiscali, negoziare falcidie e ottenere l’esdebitazione finale.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

2.1 L’accertamento ispettivo e il processo verbale di constatazione

Quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza sospettano l’uso di fatture false o rilevano anomalie contabili, avviano una verifica fiscale con accessi, ispezioni e controlli presso la sede del contribuente. A conclusione della verifica viene redatto un processo verbale di constatazione (PVC) contenente i rilievi contestati, le operazioni reputate inesistenti, le presunzioni su costi indeducibili e l’eventuale ipotesi di reato.

Il PVC deve essere consegnato al contribuente o al suo rappresentante legale; da quel momento decorrono i sessanta giorni previsti dall’art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente. Durante questo periodo il contribuente può presentare osservazioni e memorie difensive finalizzate a chiarire i fatti e correggere eventuali errori della verifica. La mancata osservanza del termine di 60 giorni comporta la nullità dell’avviso di accertamento, salvo che l’amministrazione dimostri l’urgenza . La Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il termine è perentorio e che l’urgenza deve essere effettiva .

2.2 L’avviso di accertamento

Dopo la scadenza dei 60 giorni o dopo aver esaminato le osservazioni del contribuente, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento contenente gli importi recuperati (imposta, sanzione e interessi), l’indicazione degli articoli violati e l’eventuale contestazione penale. L’avviso è notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento; per l’IVA può essere parziale (art. 54 DPR 633/1972) quando si rettifica solo una componente dell’imposta .

L’avviso deve essere motivato, indicando i fatti e gli elementi di prova. Se l’accertamento si basa su presunzioni, queste devono essere gravi, precise e concordanti . Le presunzioni generiche rendono l’atto impugnabile; la difesa può dimostrare l’inesattezza della ricostruzione contabile e fornire documenti che confutano gli indizi.

2.3 Il contraddittorio e l’autotutela

Prima di impugnare l’avviso, il contribuente può proporre istanza di annullamento in autotutela per chiedere la revoca dell’atto se sussistono vizi evidenti (mancanza di motivazione, errata individuazione del periodo d’imposta, notifica irregolare, violazione del termine di 60 giorni). In alcuni casi è possibile attivare l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo e rateizzare il pagamento. L’istanza deve essere presentata entro il termine per impugnare l’avviso (di norma 60 giorni dalla notifica).

2.4 Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se l’autotutela non risolve la questione, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia (o alla direzione provinciale competente) e depositato presso la segreteria della Corte entro 30 giorni dalla notifica. In sede di contenzioso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto dimostrando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e la fumus boni iuris (ragionevolezza delle censure).

Nel giudizio tributario è possibile eccepire:

  • La nullità dell’atto per violazione del contraddittorio (mancato rispetto dei 60 giorni), per carenza di motivazione, per notifica irregolare o per mancanza dei presupposti legali.
  • L’inesistenza dell’operazione: allegare documentazione che dimostri la reale esecuzione del servizio o la buona fede (prove di pagamento, contratti, fatture di acquisto, CMR, registrazioni contabili).
  • L’infondatezza delle presunzioni: contestare la genericità o la contraddizione degli indizi; dimostrare che i movimenti bancari hanno giustificazione lecita (prestiti, risparmi, redditi esenti) ; replicare punto per punto alle contestazioni.

Se l’impresa è stata coinvolta in reati di emissione o uso di fatture false, la difesa deve coordinare la strategia tributaria con quella penale. Le dichiarazioni rese in sede penale possono essere utilizzate anche nel contenzioso tributario e viceversa.

2.5 Fase esecutiva: cartelle esattoriali, pignoramenti e sequestri preventivi

Una volta definitivo l’avviso di accertamento (mancata impugnazione o passaggio in giudicato della sentenza tributaria), l’imposta e le sanzioni sono iscritte a ruolo e notificate tramite cartella di pagamento. In caso di reati fiscali, il Pubblico Ministero può richiedere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; il contribuente può proporre opposizione e chiedere la restituzione dei beni, dimostrando la non pertinenza dei beni sequestrati o la sproporzione.

L’Agente della riscossione può avviare procedure esecutive (pignoramento presso terzi, ipoteca immobiliare, fermo amministrativo di veicoli). È possibile chiedere la rateizzazione (fino a 120 rate in caso di grave e comprovata situazione economica) o aderire alla definizione agevolata (rottamazione). Durante la pendenza di un ricorso penale e tributario, è opportuno chiedere la sospensione amministrativa della riscossione.

3. Difese e strategie legali

3.1 Analisi preliminare e raccolta documentale

La difesa efficace contro un accertamento per fatture false inizia con l’analisi approfondita dell’atto e della documentazione contabile. È necessario:

  • Verificare l’esistenza delle operazioni contestate, raccogliendo contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, prove di pagamento (bonifici, assegni), certificati di conformità, fotografie e ogni altro elemento che dimostri la realtà della prestazione.
  • Controllare la cronologia delle notifiche e il rispetto dei termini (60 giorni dal PVC e 60 giorni per il ricorso). Qualsiasi violazione formale può condurre all’annullamento dell’accertamento .
  • Esaminare la motivazione dell’avviso: se si basa su presunzioni generiche o su indizi non gravi, è impugnabile . La Cassazione ha ribadito che le presunzioni devono essere concordanti e non possono sostituire la prova diretta .

3.2 Strategie per contestare l’inesistenza delle operazioni

L’onere della prova dell’inesistenza grava sull’Amministrazione. Il contribuente può difendersi dimostrando la regolarità dell’operazione o la sua buona fede:

  1. Produrre prove dell’effettiva esecuzione (fatture, contratti, rapporti di lavoro, testimoni, documentazione fotografica). Nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, dimostrare di aver effettivamente lavorato con il fornitore reale e di non essere al corrente della frode.
  2. Contestare la genericità delle fatture: se l’Amministrazione contesta la mancata descrizione analitica (art. 21 DPR 633/1972), sarà necessario fornire documenti integrativi che descrivono la prestazione .
  3. Dimostrare la buona fede: allegare la documentazione circa i controlli eseguiti sul fornitore (visura camerale, certificati di regolarità fiscale, prove di consegna). Secondo la Cassazione, il cessionario non è tenuto a indagini complesse, ma a una normale diligenza .
  4. Controdedurre sulle presunzioni: opporsi alle presunzioni che deducono un maggiore volume d’affari da spese personali o movimentazioni bancarie. È possibile giustificare i prelievi con risparmi, finanziamenti, donazioni, redditi esenti .

3.3 Richiedere l’annullamento in autotutela e l’accertamento con adesione

La richiesta di autotutela è un rimedio amministrativo che consente di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’avviso quando emergono errori evidenti. Va presentata entro i termini per il ricorso e deve essere motivata.

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è un accordo tra contribuente e ufficio che riduce le sanzioni a un terzo e consente la rateizzazione. È particolarmente utile quando parte delle contestazioni sono fondate; la sottoscrizione dell’atto interrompe i termini per il ricorso e comporta l’applicazione di interessi ridotti. Nei reati tributari, il pagamento del debito tramite l’accertamento con adesione può portare all’estinzione del reato ai sensi dell’art. 13 .

3.4 Difesa penale: strategie processuali

Nei procedimenti penali per emissione o utilizzo di fatture false, la difesa deve valutare se aderire a un rito alternativo (patteggiamento) o andare a dibattimento. La scelta dipende dalla prova a carico, dall’entità del debito e dalla possibilità di pagarlo integralmente.

  • Patteggiamento (art. 444 c.p.p.): consente di definire il processo con una pena ridotta. È ammesso solo se il debito fiscale è totalmente estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento .
  • Particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p. e art. 13, comma 3‑ter D.Lgs. 74/2000): la difesa può chiedere l’applicazione della causa di non punibilità se l’imposta evasa è inferiore alla soglia o se il debito residuo è minimo rispetto a quanto pagato . La cassazione ha riconosciuto la retroattività di tale causa .
  • Circostanze attenuanti speciali (art. 13‑bis D.Lgs. 74/2000): la pena è ridotta fino alla metà se il contribuente paga il debito prima della chiusura del dibattimento .
  • Cause di non punibilità ex art. 9: escludono il concorso quando emittente e utilizzatore sono soggetti diversi, salvo che la stessa persona svolga entrambi i ruoli .
  • Contestazioni tecniche: la difesa può eccepire la mancanza del dolo specifico; dimostrare che la fattura è stata ricevuta e registrata in buona fede; contestare la sufficienza delle prove dell’inesistenza.

3.5 Strumenti di composizione della crisi e tutela patrimoniale

Quando l’impresa non può far fronte ai debiti fiscali, è possibile ricorrere alle procedure della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019). Gli strumenti principali sono:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori; consente di proporre un piano di rimborso sostenibile omologato dal tribunale con falcidia dei debiti fiscali e tributari.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede l’adesione di almeno il 60% dei creditori e consente di falcidiare i debiti tributari con l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
  • Liquidazione del patrimonio: permette di liberare il debitore dai debiti residui mediante la vendita dei beni e l’esdebitazione finale.

L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi e Professionista fiduciario di un OCC, assiste nella redazione delle domande, nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere il voto favorevole e nell’ottenimento dell’omologa.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1 Rateizzazione e rottamazione

Oltre alla rottamazione quater e quinquies già analizzate, i contribuenti possono utilizzare:

  • Rateizzazione ordinaria: consente di dividere il debito in rate fino a 72 (6 anni) o 120 (10 anni) se la situazione economica è grave e comprovata. Prevede interessi legali.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: permette di definire i contenziosi tributari in ogni grado versando una percentuale del tributo (dal 90% al 40% a seconda dello stato del processo), con esclusione di sanzioni e interessi.
  • Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare spontaneamente violazioni di fatture false con pagamento di sanzioni ridotte; per i reati fiscali più gravi è necessario effettuare il versamento integrale per poter beneficiare delle attenuanti.
  • Saldo e stralcio: misura straordinaria con cui si estinguono i debiti fino a 1.000 euro affidati fino al 2015 pagando solo il capitale. È prevista da varie leggi di bilancio e potrebbe essere riproposta nel 2026.

4.2 Accordo bonario e transazioni fiscali

Il contribuente può raggiungere accordi extragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate o l’AdER:

  • Transazione fiscale: prevista nell’ambito delle procedure concorsuali e di composizione della crisi, consente di proporre un piano di pagamento ridotto con falcidia di sanzioni e interessi, approvato dal tribunale.
  • Accordi stragiudiziali: nell’ambito di indagini penali per fatture false, il legale può negoziare con il pubblico ministero il sequestro preventivo, offrendo garanzie patrimoniali e il pagamento del debito per ottenere la revoca della misura cautelare.

4.3 Strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution)

L’ordinamento prevede strumenti alternativi al giudizio per risolvere le controversie fiscali:

  • Mediazione tributaria: per controversie fino a 50.000 euro, il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di mediazione presso l’Ufficio; se l’Agenzia accoglie parzialmente la domanda, le sanzioni sono ridotte.
  • Conciliazione giudiziale: in pendenza di ricorso, le parti possono stipulare un accordo dinanzi alla Corte con riduzione delle sanzioni.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Registrare fatture con descrizioni generiche: le fatture devono indicare in modo analitico la natura, qualità e quantità dei beni o servizi (art. 21 DPR 633/1972); l’omissione comporta sanzioni da 1.000 a 8.000 euro e la mancata deducibilità .
  2. Affidarsi a società cartiera senza controlli minimi: bisogna verificare la reale esistenza del fornitore e la congruità dei prezzi; la buona fede è difendibile solo se il contribuente ha adottato procedure di due diligence.
  3. Ignorare il processo verbale: presentare osservazioni entro 60 giorni è fondamentale; le difese tardive sono meno efficaci e non impediscono l’iscrizione a ruolo .
  4. Non calcolare i termini di ricorso: la decadenza dei termini impedisce di contestare l’atto; è opportuno rivolgersi immediatamente a un legale.
  5. Confondere definizione agevolata e patteggiamento: la rottamazione estingue il debito fiscale ma non comporta automaticamente l’estinzione del reato; occorre presentare richiesta di patteggiamento o istanza di non punibilità ai sensi degli artt. 13 e 13‑bis .
  6. Omettere la tutela penale: la difesa tributaria deve coordinarsi con la difesa penale; dichiarazioni spontanee o memorie difensive possono influenzare entrambi i giudizi.
  7. Trascurare gli strumenti di composizione della crisi: ricorrere in tempo a un accordo di ristrutturazione o a un piano del consumatore può salvare l’azienda e ridurre il carico fiscale.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali reati e sanzioni

NormaComportamento sanzionatoPena e sanzioniNote
Art. 2 D.Lgs. 74/2000Dichiarazione fraudolenta tramite uso di fatture per operazioni inesistentiReclusione 4–8 anniReato commissivo; basta l’indicazione di costi fittizi in dichiarazione
Art. 8 D.Lgs. 74/2000Emissione di fatture per operazioni inesistentiReclusione 4–8 anniCircostanza attenuante se le fatture non vengono usate in dichiarazione
Art. 9 D.Lgs. 74/2000Deroga al concorso di personeNon punibilità dell’utilizzatore per concorso nel reato dell’emittente e viceversaNon si applica se la stessa persona è emittente e utilizzatore o se partecipa al disegno fraudolento
Art. 13 D.Lgs. 74/2000Causa di non punibilità per adempimento integraleEstinzione del reato se il debito è pagato prima del dibattimentoNecessario il pagamento totale di imposta, sanzioni e interessi
Art. 13, comma 3‑ter D.Lgs. 74/2000Particolare tenuità del fattoNon punibilità se l’imposta evasa è minima e il debito residuo è bassoApplicabile retroattivamente; giudice valuta prevalentemente l’entità dei pagamenti
Art. 13‑bis D.Lgs. 74/2000Attenuante per emissioneRiduzione fino alla metà della pena e cancellazione delle sanzioni accessorie se il debito è pagato prima del termine del dibattimentoOpera anche retroattivamente
Art. 54 DPR 633/1972Rettifica delle dichiarazioni IVAAccertamento basato su registri, controlli e presunzioni gravi, precise e concordantiPrevede accertamenti parziali e presunzioni semplici
Art. 39 DPR 600/1973Accertamento del reddito d’impresaPossibile ricostruzione analitica, presuntiva o induttiva; presunzioni devono essere gravi, precise e concordantiConsente accertamenti presuntivi fondati su movimenti bancari, spese incoerenti
Art. 12 comma 7 L. 212/2000Contraddittorio obbligatorioAvviso di accertamento solo dopo 60 giorni dal PVC, salvo urgenza motivataViolazione comporta la nullità dell’avviso

6.2 Scadenze e rateizzazione – Rottamazione quater e quinquies

IstitutoPeriodo di carichi ammessiScadenza domandaModalità di pagamentoNote
Rottamazione quaterCarichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Già scaduta; riammissione entro il 30 aprile 20251 rata (31 ottobre 2023) oppure 18 rate in 5 anni con scadenze 31 ottobre e 30 novembre 2023; poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2024Tolleranza di 5 giorni, interessi al 2% annuo ; decadenza se manca una rata
Rottamazione quinquiesCarichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Presentazione domanda entro il 30 aprile 2026Unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali con interessi al 4%La procedura sospende prescrizione e procedure esecutive ; decadenza se si omette o ritarda il pagamento di due rate

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una fattura per operazioni inesistenti? È un documento emesso per rappresentare una vendita o un servizio che non è mai avvenuto (operazioni oggettivamente inesistenti) o che è stato reso da un soggetto diverso dall’emittente (operazioni soggettivamente inesistenti). Tali fatture sono nulle ai fini fiscali e possono integrare reati ai sensi dell’art. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000.
  2. Quali rischi comporta usare una fattura falsa? Oltre al recupero dell’imposta e delle sanzioni, l’uso di fatture inesistenti configura la dichiarazione fraudolenta, punita con la reclusione da 4 a 8 anni . La responsabilità è penale e patrimoniale.
  3. Come si difende l’emittente di una fattura falsa? Deve dimostrare che la prestazione è reale o invocare le attenuanti: pagamento integrale del debito (art. 13), particolare tenuità (art. 13 comma 3‑ter) o attenuante speciale (art. 13‑bis). Inoltre può contestare eventuali errori nella qualificazione del fatto.
  4. Quando è nullo l’avviso di accertamento? Se l’amministrazione notifica l’avviso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del PVC senza motivare l’urgenza oppure se manca la motivazione o se la notifica è irregolare.
  5. Cosa sono le presunzioni semplici? Indizi che permettono al fisco di ricostruire un reddito superiore a quello dichiarato. Devono essere gravi, precise e concordanti . Se sono generiche, l’accertamento è impugnabile.
  6. Il contribuente deve investigare sui fornitori? La Cassazione ha stabilito che non è richiesto un controllo complesso; è sufficiente la diligenza normale (verifica dell’esistenza del fornitore, regolarità dei pagamenti) .
  7. Cosa succede se pago il debito dopo la notifica? Il pagamento integrale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può estinguere il reato (art. 13); se pagato in corso di processo, può consentire l’applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto .
  8. Posso detrarre l’Iva se la fattura è falsa ma ho pagato il fornitore? No. La Cassazione ha confermato che l’Iva non è detraibile neanche se il pagamento è avvenuto, poiché l’operazione è inesistente. La detrazione è consentita solo se il contribuente prova la sua buona fede e l’effettività della prestazione.
  9. Che differenza c’è tra rottamazione quater e quinquies? La rottamazione quater riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022; la quinquies estende il periodo fino al 31 dicembre 2023 e prevede un piano di pagamento molto più lungo (fino al 2035) .
  10. Se aderisco alla rottamazione quinquies devo sospendere i pagamenti delle cartelle? Secondo PMI.it, l’invio della domanda sospende le procedure di riscossione e consente di interrompere i pagamenti in corso; se la rottamazione non si perfeziona, occorrerà pagare anche le rate arretrate .
  11. La rottamazione estingue il reato? No. La definizione agevolata estingue il debito fiscale ma non cancella automaticamente il reato. Per ottenere la non punibilità occorre pagare integralmente l’imposta e le sanzioni e presentare istanza ai sensi dell’art. 13 o 13‑bis .
  12. Quando è applicabile la causa di non punibilità dell’art. 9? Solo quando emittente e utilizzatore sono soggetti diversi e non hanno concorso nel reato. Se la stessa persona emette e utilizza le fatture o partecipa al disegno fraudolento, la deroga non si applica .
  13. Cosa fare se ricevo un sequestro preventivo? È possibile proporre istanza di riesame al Tribunale del riesame, dimostrando l’estraneità dei beni sequestrati o la sproporzione tra il valore dei beni e il profitto del reato. Una transazione con pagamento del debito può indurre il Pubblico Ministero a revocare il sequestro.
  14. Posso ricorrere al piano del consumatore per debiti fiscali? Sì. La L. 3/2012 e il Codice della crisi consentono di includere debiti fiscali in un piano del consumatore; il giudice può omologare la falcidia e l’AdER può votare positivamente. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi, affianca i debitori nella procedura.
  15. Qual è il termine per impugnare una cartella esattoriale? 60 giorni dalla notifica se si tratta di cartelle relative ad avvisi di accertamento; 30 giorni per le ingiunzioni fiscali e 40 giorni per i ruoli esattoriali. Il termine decorre dalla data di ricezione.
  16. Quando è ammessa la sospensione della cartella? La sospensione può essere richiesta in caso di istanza di autotutela, pendente ricorso tributario, attivazione di procedimento di sovraindebitamento o adesione alla rottamazione. L’Agente della riscossione può concederla discrezionalmente.
  17. Le indagini bancarie giustificano sempre un accertamento presuntivo? No. L’Agenzia può basarsi su movimenti bancari e spese incoerenti solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti . Il contribuente può dimostrare l’origine lecita delle somme .
  18. Che cosa succede se la fattura è irregolare ma l’operazione è reale? L’irregolarità formale (descrizione generica o mancanza di alcuni elementi) comporta la sanzione amministrativa ma non il reato. Il costo è deducibile se si prova la realtà dell’operazione; tuttavia l’Amministrazione può contestare l’importo.
  19. Posso rimediare prima che inizi la verifica fiscale? Sì. Se il contribuente si accorge di aver emesso o utilizzato fatture non corrette può attivare il ravvedimento operoso, correggere la dichiarazione e versare le imposte e le sanzioni ridotte. Questo evita l’accertamento e riduce il rischio di reati.
  20. Cosa succede alle procedure esecutive durante la rottamazione? Sono sospese fino al pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata; decorsi inutilmente i termini, le procedure riprendono .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Esempio di accertamento con fatture false

Supponiamo che una società abbia contabilizzato, per l’anno 2023, fatture inesistenti per 200.000 euro, detraendo Iva per 44.000 euro e deducendo costi per 200.000 euro. L’Agenzia scopre la frode nel 2025 e, dopo la verifica, notifica un PVC il 1° giugno 2025; l’avviso di accertamento è emesso il 15 agosto 2025, quindi in violazione del termine di 60 giorni (che scadeva il 31 luglio 2025). La difesa può eccepire la nullità dell’atto .

In alternativa, se l’avviso fosse notificato il 5 ottobre 2025 (oltre i 60 giorni), l’accertamento sarebbe valido. L’atto recupera Iva per 44.000 euro e Ires per 200.000 euro con sanzione del 100% (200.000 euro) e interessi del 4% annuo. Il totale richiesto è quindi 288.000 euro.

Se la società decide di aderire all’accertamento con adesione, la sanzione è ridotta a un terzo (66.666 euro). Supponendo un pagamento integrale entro 60 giorni, l’importo complessivo scende a 244.666 euro. Se invece ricorre alla rottamazione quater, e il carico è affidato nel 2025, il debito rientra nel periodo ammesso e può essere pagato in 18 rate. Le prime due rate (10% ciascuna) sarebbero di 24.466 euro, mentre le restanti 16 rate ammonterebbero a circa 14.000 euro ciascuna, con interessi al 2% annuo.

8.2 Esempio di rottamazione quinquies

Un contribuente ha cartelle esattoriali per 30.000 euro (imposta non pagata) più sanzioni per 9.000 euro e interessi per 3.000 euro, affidate all’Agente della riscossione nel 2022. Con la rottamazione quinquies non paga sanzioni né interessi: deve versare solo il capitale (30.000 euro) e le spese di notifica (ipotizziamo 100 euro).

Se sceglie il pagamento in 54 rate bimestrali:

  • Importo per rata: si divide il totale da pagare (ipotizziamo 33.100 euro, comprensivo di eventuali interessi al 4% annuo dal 1° agosto 2026) per 54 rate. Ogni rata ammonterebbe a circa 613 euro.
  • Le prime tre rate (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026) devono essere pagate puntualmente; la mancata corresponsione di due rate comporta la decadenza e il ripristino del debito con sanzioni .

Se invece il contribuente opta per l’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, paga solo 30.100 euro senza interessi. La rottamazione sospende qualsiasi procedura esecutiva fino al pagamento della prima rata .

8.3 Simulazione di particolare tenuità del fatto

Immaginiamo che un imprenditore utilizzi fatture false per 50.000 euro, evadendo Iva per 11.000 euro e Ires per 50.000 euro. L’ammontare evaso è inferiore ai valori soglia (150.000 euro Iva, 250.000 euro Ires). L’imprenditore si pente, versa l’intero debito (61.000 euro più interessi) in un’unica soluzione e collabora con le autorità. In sede penale può chiedere l’applicazione dell’art. 131‑bis c.p. e dell’art. 13 comma 3‑ter del D.Lgs. 74/2000, dimostrando che il debito residuo è inesistente e che la condotta successiva è positiva. Alla luce della Cassazione 22076/2025, il giudice deve valorizzare prevalentemente il pagamento integrale e può dichiarare il reato non punibile .

9. Conclusione

L’uso di fatture false e gli accertamenti fiscali basati su presunzioni rappresentano un terreno complesso e rischioso per imprenditori, professionisti e cittadini. Le norme fiscali e penali impongono obblighi stringenti e prevedono pesanti sanzioni, ma offrono anche strumenti difensivi efficaci: la possibilità di contestare l’inesistenza dell’operazione, l’obbligo di contraddittorio preventivo, le definizioni agevolate e le cause di non punibilità. La giurisprudenza recente, dal rispetto del termine di 60 giorni del PVC alle nuove attenuanti per chi paga il debito , conferma che la tempestività nel pagamento e la cooperazione con l’amministrazione possono evitare il carcere e ridurre significativamente il debito.

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