Accertamento fiscale e doppia imposizione: come difendersi

Introduzione

Ogni contribuente può trovarsi, anche senza colpa, al centro di un accertamento fiscale o subire la doppia imposizione di uno stesso reddito. L’accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione contestano l’esistenza di un maggior tributo, irrogano sanzioni e avviano il recupero coattivo dei crediti erariali. La doppia imposizione, invece, si verifica quando un reddito viene tassato due volte, in Italia e all’estero, per effetto di regole interne o di carenze nell’applicazione delle convenzioni internazionali. Gli errori da evitare sono molti: ignorare la notifica di un avviso di accertamento, trascurare i termini per impugnare, pagare impropriamente imposte già versate altrove o rinunciare a strumenti deflattivi che consentono di ridurre il debito e bloccare le procedure esecutive. La posta in gioco è elevata, perché un atto illegittimo può trasformarsi in ipoteca, pignoramento, fermo amministrativo o addirittura in un debito perpetuo.

In questo articolo forniamo un’analisi approfondita e aggiornata (dicembre 2025) della disciplina dell’accertamento fiscale e della doppia imposizione. Illustreremo le norme vigenti, le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, i diritti del contribuente e le strategie per difendersi. Esamineremo passo per passo cosa succede dopo la notifica di un avviso di accertamento, come contestarlo e quali strumenti alternativi sono disponibili per chi desidera ridurre il carico fiscale (accertamento con adesione, rottamazioni, definizione agevolata delle liti, piani di rateizzazione, piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento). Proporremo, inoltre, esempi pratici e tabelle riepilogative che aiuteranno a orientarsi nella complessità normativa.

Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con oltre trent’anni di esperienza nella difesa dei contribuenti e nella tutela dei debitori. Coordina un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro che opera su tutto il territorio nazionale nel settore del diritto bancario e tributario. Oltre a essere cassazionista, l’avv. Monardo riveste numerosi incarichi di rilievo:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). In tale ruolo assiste privati e imprenditori non fallibili nella presentazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021, convertito nella legge 147/2021, per il quale è stato abilitato presso le camere di commercio. Il suo compito è assistere le imprese in difficoltà nella procedura di composizione negoziata, favorendo l’accordo con i creditori e garantendo la continuità aziendale.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presso il quale svolge attività di consulenza e gestione delle procedure di sovraindebitamento e di ristrutturazione dei debiti.

Lo studio dell’avv. Monardo offre una consulenza a 360 gradi: analisi degli atti, verifica dei vizi formali e sostanziali, predisposizione di ricorsi e istanze di autotutela, richieste di sospensione e rateizzazione, rappresentanza innanzi alle Commissioni tributarie e agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Grazie alla combinazione di competenze giuridiche e contabili, il team è in grado di proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali, negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e predisporre piani di rientro sostenibili per privati, professionisti e imprese.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cos’è l’avviso di accertamento e quali elementi deve contenere

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate accerta un maggior tributo (imposte dirette, IVA, IRAP, imposta di registro, ecc.) rispetto a quanto dichiarato o non dichiarato dal contribuente. Ai sensi dell’articolo 42 del d.P.R. 600/1973 l’atto è emesso dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato e deve contenere:

  • l’indicazione dell’imponibile accertato, delle aliquote applicate, dell’imposta lorda e dell’imposta netta;
  • la motivazione con l’esposizione dei fatti, delle prove e delle norme su cui si basa il recupero;
  • la menzione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi;
  • la sottoscrizione del capo dell’ufficio o del funzionario delegato.

L’avviso deve essere motivato con “fatti e ragioni giuridiche” e, se la motivazione rinvia a un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’avviso. L’omissione della sottoscrizione, della motivazione o la mancata indicazione dell’imponibile comportano la nullità dell’atto . L’articolo 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) rafforza questi principi stabilendo che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, e che devono contenere l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile richiedere il riesame, nonché le modalità di impugnazione . L’inosservanza di tali requisiti determina l’annullabilità dell’atto.

Le garanzie si estendono anche alla fase istruttoria. L’articolo 12 dello Statuto prevede che le ispezioni nei locali dell’azienda devono essere autorizzate per iscritto e devono svolgersi durante l’orario di lavoro; il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista, di chiedere che le copie dei documenti rimangano in azienda e di ricevere il processo verbale di constatazione. Prima di emettere l’avviso l’ufficio deve concedere 60 giorni per inviare osservazioni; l’atto non può essere notificato prima della scadenza del termine a pena di nullità . Queste norme costituiscono il fondamento del cosiddetto contraddittorio preventivo, oggi esteso a tutti gli accertamenti con le modifiche introdotte dai decreti legislativi attuativi della riforma fiscale.

1.2 Le indagini finanziarie e l’onere della prova

L’amministrazione può avvalersi di poteri di indagine molto penetranti. L’articolo 32 del d.P.R. 600/1973 consente di utilizzare dati provenienti da estratti conto bancari e da altri rapporti finanziari per presumere l’esistenza di redditi non dichiarati. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i movimenti non giustificati sui conti del contribuente costituiscono presunzione legale di maggiore imponibile e che spetta al contribuente fornire la prova contraria. In una decisione del 21 marzo 2025 (Cass. 7552/2025) la Corte di cassazione ha riconosciuto che l’abitualità nelle vendite online può integrare l’esercizio di impresa e che gli accrediti sui conti vanno considerati ricavi se il contribuente non dimostra la loro provenienza lecita. La Corte ha ricordato che l’avviso deve essere motivato, indicando i movimenti bancari specifici su cui si fonda l’accertamento .

1.3 La doppia imposizione e il credito per le imposte pagate all’estero

Un tema particolarmente delicato è la doppia imposizione internazionale. In linea generale, i redditi di un residente in Italia sono tassati ovunque prodotti (principio della worldwide taxation). Quando un reddito è già stato tassato in un altro Stato, la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e tale Stato attribuisce in genere il potere impositivo principale a uno dei due Paesi e prevede che l’altro accordi un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. La disciplina interna è contenuta nell’articolo 165 del TUIR, secondo il quale l’imposta pagata all’estero può essere portata in detrazione dall’imposta italiana nella proporzione tra reddito estero e reddito complessivo . Le condizioni essenziali sono:

  1. Il reddito estero sia stato effettivamente assoggettato a imposta in modo definitivo nello Stato estero;
  2. La detrazione sia computata separatamente per ciascuno Stato di produzione del reddito;
  3. L’imposta estera sia proporzionata all’imposta italiana sulla stessa materia;
  4. La detrazione sia richiesta in dichiarazione nel periodo d’imposta in cui il reddito è percepito.

Il comma 8 dell’articolo 165 stabiliva che la detrazione non spetta se il reddito estero non è stato indicato nella dichiarazione, norma che la prassi amministrativa ha interpretato come decadenza. Tuttavia la Corte di cassazione ha progressivamente affermato la prevalenza delle convenzioni internazionali e dei principi europei sulla normativa interna: le ordinanze n. 24205/2024, 28801/2024, 10642/2025 e 16699/2025 hanno riconosciuto che la mancata indicazione del reddito estero non comporta la perdita del credito d’imposta, che può essere fatto valere entro dieci anni, in quanto il principio di neutralizzazione della doppia imposizione è di rango superiore . La Corte ha richiamato l’articolo 117 della Costituzione e l’obbligo di rispettare i trattati internazionali. Di conseguenza, il contribuente può chiedere il rimborso o la detrazione delle imposte estere anche in assenza di dichiarazione, purché dimostri la tassazione subita e rispetti il termine di prescrizione decennale.

1.4 Rottamazione e definizione agevolata dei carichi affidati

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata per facilitare i contribuenti nel pagamento dei debiti affidati all’agente della riscossione. Con l’articolo 1, commi 231‑252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023) è stata istituita la rottamazione‑quater dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma prevede che i debiti possano essere estinti versando solo il capitale e le spese di notifica e rinunciando agli interessi di mora e alle sanzioni . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di 18 rate: le prime due rate, pari al 10 % ciascuna, scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti rate sono trimestrali con scadenza a febbraio, maggio, luglio e novembre .

Il contribuente deve inviare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023, indicando l’eventuale pendenza di giudizi e assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi . Con la presentazione della domanda:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni ;
  • non possono essere iscritti fermi amministrativi o ipoteche, né avviate nuove procedure esecutive ;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC ;
  • l’agente della riscossione comunica entro il 30 giugno 2023 l’importo complessivo dovuto e le scadenze delle rate .

Gli enti previdenziali e locali possono aderire alla rottamazione tramite delibere e, in alcuni casi, il legislatore ha riaperto i termini con proroghe e riammissioni (l’ultima riammissione è stata disposta dalla Legge 15/2025, che ha riaperto i termini per pagare le rate non versate). La rottamazione non si applica ai debiti derivanti da risorse proprie dell’Unione europea, aiuti di Stato da recuperare, condanne della Corte dei conti e sanzioni penali .

1.5 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012)

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 consente a persone fisiche non fallibili, professionisti, imprese agricole e start‑up innovative di accedere a procedure di composizione della crisi e ottenere l’esdebitazione dei debiti. Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatori che non svolgono attività imprenditoriale. Il debitore propone un piano di rientro proporzionato al proprio reddito e al patrimonio, da attuarsi sotto la vigilanza dell’OCC.
  • Accordo di composizione della crisi: destinato ai debitori non soggetti a fallimento che svolgono attività economica. È un accordo con i creditori che prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore mette a disposizione i propri beni per pagare i creditori e, a procedura conclusa, può ottenere l’esdebitazione.

L’esdebitazione (articolo 14‑terdecies della legge) è il beneficio con cui il debitore persona fisica ottiene la liberazione dai debiti residui dopo aver collaborato lealmente alla procedura e aver soddisfatto, almeno in parte, i creditori . Sono esclusi dalla liberazione i debiti derivanti da obblighi di mantenimento, risarcimento da fatto illecito e sanzioni penali o amministrative . Il giudice può revocare l’esdebitazione se il debitore ha agito in malafede, ha distratto patrimonio o ha beneficiato di un’analoga misura nei precedenti otto anni .

1.6 Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021)

Il decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura stragiudiziale attivata dall’imprenditore in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario che rende probabile lo stato di crisi o di insolvenza. L’istituto prevede:

  • la nomina di un esperto indipendente designato dalla Commissione istituita presso la camera di commercio competente. L’esperto affianca l’imprenditore, favorisce le trattative con i creditori e propone le soluzioni più idonee a superare la crisi ;
  • l’adozione di misure protettive: dalla data di accettazione dell’incarico e fino alla conclusione delle trattative, gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale e le sanzioni sono ridotte alla metà; è prevista una dilazione fino a 72 rate mensili per i debiti tributari non iscritti a ruolo ;
  • l’accesso alla procedura senza limiti dimensionali: possono aderire tutte le imprese iscritte al registro delle imprese, comprese quelle agricole ;
  • la possibilità di presentare contratti con i creditori idonei a garantire la continuità aziendale, ai fini della rateazione dei debiti fiscali .

Il ruolo dell’esperto negoziatore, figura introdotta dal d.l. 118/2021, è centrale: agevola le trattative senza sostituirsi all’imprenditore e garantisce l’equilibrio tra tutela dei creditori e salvaguardia dell’attività d’impresa . Il decreto prevede anche la possibilità di ridurre ulteriormente le sanzioni e gli interessi sui debiti fiscali se la crisi viene risolta con un piano attestato di risanamento, un accordo di ristrutturazione o un concordato semplificato.

2 Procedura passo per passo dopo la notifica di un avviso di accertamento

Ricevere un avviso di accertamento non significa automaticamente essere in torto. L’atto può contenere errori formali, violazioni di legge o calcoli errati, ed esistono rimedi amministrativi e giudiziari per far valere le proprie ragioni. Di seguito illustreremo, passo dopo passo, cosa accade dopo la notifica e quali decisioni compiere.

2.1 Verifica della notifica e della documentazione allegata

  1. Controllare la data e la modalità di notifica. L’avviso può essere notificato tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o messo notificatore. Deve essere consegnato entro i termini di decadenza (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione). Una notifica irregolare o tardiva può comportare la nullità dell’atto.
  2. Verificare la sottoscrizione e la competenza dell’ufficio. Ai sensi dell’articolo 42 del d.P.R. 600/1973 l’atto deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato . La mancanza di firma comporta l’inesistenza dell’atto.
  3. Esaminare la motivazione. La motivazione deve indicare chiaramente fatti, prove, norme applicate e ragionamento logico. Una motivazione generica o stereotipata è impugnabile. Se l’atto rinvia a un processo verbale di constatazione (PVC) o ad altre comunicazioni, questi documenti devono essere allegati o messi a disposizione del contribuente .
  4. Verificare la conformità delle indagini bancarie. Se l’accertamento si basa su movimenti bancari, l’ufficio deve specificare i dati acquisiti e consentire al contribuente di fornire le prove contrarie. In mancanza, la presunzione potrebbe essere considerata fragile.
  5. Controllare i termini previsti per il contraddittorio. Se l’avviso fa seguito a una verifica o ispezione, l’ufficio deve rispettare il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente prima di emettere l’atto .

2.2 Decidere se pagare o impugnare

Una volta verificato l’atto, il contribuente deve decidere come procedere:

  • Pagamento integrale o rateazione. Se l’avviso è corretto o il contribuente non vuole intraprendere azioni, può pagare entro 60 giorni per evitare il raddoppio delle sanzioni. In alternativa può chiedere la rateazione in 8 rate trimestrali (modello F24) o proporre un piano di rientro con l’Agenzia delle Entrate.
  • Ravvedimento operoso. Se il contribuente ha commesso errori nella dichiarazione ma desidera sanare spontaneamente, può utilizzare il ravvedimento operoso (articolo 13 del d.lgs. 472/1997) pagando il tributo, gli interessi legali e una sanzione ridotta. È possibile avvalersi del ravvedimento fino all’avvio di un’attività di controllo, ma la sanzione aumenta con il passare del tempo.
  • Impugnazione dinanzi al giudice tributario. Se l’atto è illegittimo o viziato, il contribuente può presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale (oggi “Corte di giustizia tributaria di primo grado”) entro 60 giorni dalla notifica. In casi particolari il ricorso può essere preceduto da una richiesta di accertamento con adesione che sospende il termine per 90 giorni .
  • Richiesta di autotutela. Anche in pendenza dei termini il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto chiedendone l’annullamento totale o parziale per evidenti errori di fatto o di diritto. L’amministrazione non è obbligata ad accogliere l’istanza, ma può farlo anche oltre i termini di impugnazione in virtù dei principi di buon andamento e imparzialità.

2.3 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) è una procedura deflattiva che consente di definire l’accertamento con il pagamento di imposta, interessi e una sanzione ridotta a un terzo del minimo. Può essere attivato:

  • Prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, quando l’ufficio notifica un invito al contraddittorio (avviso di accertamento non immediatamente esecutivo) e comunica i maggiori imponibili. Il contribuente, entro 15 giorni, può presentare osservazioni; entro 30 giorni può richiedere l’adesione.
  • Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, entro il termine per impugnare. La richiesta sospende il termine per 90 giorni . In tal periodo le parti possono raggiungere un accordo; se l’accordo è sottoscritto, l’atto viene definito e si paga con sanzioni ridotte.

Nel corso del giudizio, il contribuente può proporre la conciliazione giudiziale (articolo 48 del d.lgs. 546/1992) che consente di definire la controversia con il pagamento di sanzioni al 40 % o al 50 % a seconda dello stato del processo. Ciò permette di ridurre tempi e costi, evitando l’incertezza della sentenza.

2.4 Sospensione dell’esecuzione

La presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione, poiché l’avviso di accertamento emesso dopo il 1° gennaio 2011 è “immediatamente esecutivo”. Per evitare azioni esecutive (pignoramenti, fermi e ipoteche) il contribuente può:

  • Chiedere la sospensione amministrativa alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, motivando l’istanza con la presenza di gravi motivi di illegittimità e allegando documenti che dimostrino la fondatezza del ricorso.
  • Richiedere la sospensione cautelare al giudice tributario, presentando un’istanza contestuale al ricorso. Il giudice, sentita l’amministrazione, può sospendere totalmente o parzialmente l’esecuzione dell’atto se ricorrono gravi e irreparabili danni.

2.5 Giudizio tributario e grado d’appello

Se il contenzioso non si risolve con l’adesione o la conciliazione, il ricorso prosegue innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il giudice decide sulla fondatezza della pretesa, sulla regolarità dell’atto e sulla prova dei fatti. La sentenza è appellabile entro 60 giorni dalla notifica; la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge.

2.6 Rimedi contro la doppia imposizione

Se il contribuente ha percepito redditi all’estero, deve verificare se la convenzione contro le doppie imposizioni attribuisce allo Stato estero il potere impositivo principale. In tal caso, l’imposta versata all’estero può essere portata in detrazione dall’imposta italiana nei limiti dell’articolo 165 TUIR . In assenza di convenzione, si applicano le disposizioni interne che prevedono il credito d’imposta proporzionale. Per difendersi:

  1. Documentare le imposte estere. Conservare le certificazioni rilasciate dal Fisco estero e predisporre una traduzione ufficiale. Dimostrare l’avvenuto pagamento e la definitività della tassazione.
  2. Presentare la detrazione in dichiarazione. Indicare il reddito estero e la relativa imposta. Se ci si è dimenticati di dichiarare il reddito, è possibile presentare dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza.
  3. Chiedere il rimborso o la compensazione. In presenza di doppia imposizione, presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate; in alternativa, compensare il credito con debiti fiscali.
  4. Impugnare l’avviso per violazione dei trattati. Se l’ufficio nega il credito d’imposta, impugnare l’atto facendo valere la prevalenza delle convenzioni internazionali sulla legge interna, secondo la giurisprudenza della Cassazione .

3 Difese e strategie legali

3.1 Eccezioni formali: nullità e annullabilità

Numerosi accertamenti vengono annullati per vizi formali. Alcune eccezioni tipiche sono:

  • Assenza o illegittimità della firma. La firma del funzionario incompetente rende l’atto nullo .
  • Mancanza di motivazione o di allegati. L’atto che non espone i presupposti di fatto e di diritto viola l’articolo 7 dello Statuto del contribuente .
  • Violazione del contraddittorio. L’atto emesso prima del decorso dei 60 giorni dalla notifica del PVC è nullo .
  • Decadenza dal potere impositivo. Se l’avviso è emesso oltre il termine quinquennale o se l’ufficio non rispetta i termini di notifica previsti dalle singole norme (es. 31 dicembre del quinto anno), il debito è prescritto.

Per far valere questi vizi è necessario presentare ricorso e dedurre specificamente le eccezioni. L’assistenza di un professionista esperto consente di identificare i vizi, allegare prove e formulare le richieste al giudice.

3.2 Eccezioni sostanziali: contestazione del merito

In molti casi è possibile contestare nel merito la pretesa tributaria. Alcune strategie:

  • Dimostrare l’insussistenza dei maggiori redditi: fornire documentazione che giustifica i movimenti bancari (es. trasferimenti tra conti, prestiti, restituzioni di capitale), presentare contratti e fatture, dimostrare che si trattava di somme non imponibili.
  • Controllare i metodi indiretti di accertamento: il redditometro e il ricalcolo induttivo devono rispettare precise regole e consentire al contribuente di fornire giustificazioni. In assenza di parametri specifici, l’accertamento è illegittimo.
  • Verificare la corretta applicazione delle norme internazionali: in caso di doppia imposizione, far valere la convenzione contro le doppie imposizioni e l’articolo 165 del TUIR. Richiamare le sentenze della Cassazione che riconoscono il credito anche in assenza di dichiarazione .
  • Eccepire l’intervenuta prescrizione dei tributi: i tributi erariali si prescrivono in 10 anni, ma per le sanzioni e gli interessi valgono termini diversi. In caso di decadenza, il tributo non è più dovuto.

3.3 Strumenti deflattivi e definizione agevolata

Per ridurre il contenzioso e ottenere sconti su sanzioni e interessi, il legislatore ha introdotto strumenti deflattivi:

  • Accertamento con adesione: definisce la controversia prima del giudizio con il pagamento del tributo, degli interessi e di una sanzione ridotta a un terzo. La procedura è regolata dagli articoli 6‑15 del d.lgs. 218/1997 .
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: prevista da diverse leggi (da ultima l’art. 1, commi 186‑204 della legge 197/2022), consente di definire i giudizi pagando una percentuale dell’imposta in base al grado di giudizio. Ad esempio, per i giudizi pendenti in primo grado si paga il 90 % del tributo, in secondo grado il 40 %, in Cassazione il 5 %. Le controversie relative a cartelle di pagamento fino a 2.500 euro possono essere annullate integralmente.
  • Rottamazione e stralcio: la rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252 legge 197/2022) consente di estinguere i debiti con il pagamento del solo capitale . Lo stralcio dei debiti sotto 1.000 euro affidati fino al 2015 (commi 222‑230) elimina sanzioni, interessi e spese.
  • Transazione fiscale e concordato preventivo: nei procedimenti concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) l’Agenzia delle Entrate può accettare la falcidia dei crediti erariali; la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità della riduzione delle imposte se il piano è conveniente rispetto alla liquidazione.

3.4 Gestione della crisi personale e familiare

Quando l’accertamento genera un debito fiscale non sostenibile, il contribuente può accedere alle procedure di sovraindebitamento. Gli strumenti previsti dalla legge 3/2012, riformata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), sono:

  1. Piano del consumatore: il debitore propone un piano ai creditori con il supporto dell’OCC. Il tribunale omologa il piano se ritiene che il debitore sia meritevole e che le somme offerte siano proporzionate alla capacità di reddito. È particolarmente utile per famiglie sovraindebitate con debiti fiscali e bancari.
  2. Accordo di composizione della crisi: il debitore imprenditore non fallibile (artigiani, professionisti, start‑up innovative) negozia con i creditori un accordo di ristrutturazione. Occorre il voto favorevole di almeno il 60 % dei crediti ammessi.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: si cedono i beni ai creditori e si ottiene l’esdebitazione a fine procedura. L’esdebitazione esclude alcuni debiti (mantenimento, sanzioni penali) .
  4. Procedura per il debitore incapiente (art. 14‑quaterdecies): consente al debitore che non possiede alcun bene di accedere all’esdebitazione una sola volta nella vita .

3.5 Composizione negoziata per le imprese

Per le imprese in difficoltà, la composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021 costituisce un’alternativa al fallimento. I vantaggi sono:

  • Procedure extragiudiziali: l’esperto negoziatore assiste l’imprenditore senza sostituirlo, cercando la continuità aziendale .
  • Riduzione degli interessi e delle sanzioni fiscali: gli interessi sui debiti fiscali maturano alla misura legale e le sanzioni sono ridotte della metà .
  • Rateazione fino a 72 rate dei debiti tributari: per le imposte non ancora iscritte a ruolo è prevista una dilazione fino a sei anni .
  • Misure protettive: durante le trattative non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive o cautelari; il giudice può autorizzare atti urgenti per la continuità aziendale.
  • Possibilità di accordi con creditori pubblici e privati: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione possono sottoscrivere accordi transattivi riducendo le sanzioni e gli interessi.

Per accedere alla procedura occorre presentare l’istanza alla camera di commercio competente tramite una piattaforma telematica. L’esperto viene nominato dalla Commissione e deve possedere requisiti di indipendenza. Il successo della composizione negoziata può condurre alla sottoscrizione di un piano di risanamento, di un accordo di ristrutturazione o di un contratto con i creditori idoneo a garantire la continuità aziendale.

4 Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che pregiudicano la loro difesa. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Molti avvisi vengono trasmessi via PEC o raccomandata; ignorare la notifica non impedisce la formazione del debito ma riduce il tempo per reagire.
  2. Tralasciare il supporto di un professionista. L’assistenza di un avvocato e di un commercialista esperti in diritto tributario consente di individuare vizi e di negoziare con l’ufficio. Procedere da soli espone a errori formali e sostanziali.
  3. Pagare subito senza verificare. Alcuni contribuenti pagano immediatamente per timore di aggravare la situazione; tuttavia, è spesso possibile ridurre l’importo o annullare l’atto.
  4. Non indicare i redditi esteri. Omesso monitoraggio e dichiarazione di redditi esteri espone al rischio di accertamenti e sanzioni. È preferibile dichiarare i redditi e chiedere la detrazione per le imposte pagate all’estero .
  5. Non utilizzare il ravvedimento operoso. Il ravvedimento consente di ridurre le sanzioni prima che inizi l’accertamento. Attendere la notifica di un avviso comporta sanzioni maggiori.
  6. Ignorare la rottamazione o la definizione agevolata. Le rottamazioni e lo stralcio permettono di estinguere debiti con sconti rilevanti . Perderne i termini significa perdere un’opportunità unica.

5 Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme e relative tutele del contribuente

NormaOggettoPunti chiave
Art. 42 d.P.R. 600/1973Avviso di accertamentoIl provvedimento deve indicare imponibile, aliquota, imposta lorda, imposta netta; deve essere motivato e sottoscritto dal capo dell’ufficio. La mancanza di firma o motivazione comporta nullità .
Art. 7 legge 212/2000Statuto del contribuenteGli atti devono essere motivati con indicazione di fatti e norme; devono indicare l’ufficio competente, le modalità di impugnazione e allegare atti richiamati .
Art. 12 legge 212/2000Verifiche fiscaliPrevede contraddittorio preventivo e 60 giorni per presentare osservazioni; l’avviso notificato prima di tale termine è nullo .
Art. 165 TUIRCredito per imposte estereConsente di detrarre l’imposta estera proporzionalmente al reddito estero, calcolando separatamente per ciascuno Stato. La detrazione non si perde se il reddito non è dichiarato, come chiarito dalla Cassazione .
Art. 1 commi 231‑252 legge 197/2022Rottamazione‑quaterPermette di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022 versando solo capitale e spese, con rateazione fino a 18 rate .
Art. 14 terdecies legge 3/2012EsdebitazionePrevede la liberazione dei debiti residui per il debitore meritevole che ha collaborato e soddisfatto parzialmente i creditori .
D.l. 118/2021 art. 2Composizione negoziata della crisiIntroduce l’istituto extragiudiziale con nomina di un esperto, riduzione degli interessi e delle sanzioni fiscali e possibilità di rateazione fino a 72 rate .

Tabella 2 – Termini per impugnare e definire gli accertamenti

Fase o strumentoTermine ordinarioCaratteristiche
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado60 giorni dalla notifica dell’avvisoTermini sospesi di 90 giorni in caso di richiesta di accertamento con adesione .
Accertamento con adesioneRichiesta entro 60 giorni dalla notifica (o 15 giorni dall’invito)Sospende il termine di impugnazione per 90 giorni; sanzioni ridotte a 1/3.
Conciliazione giudizialeIn ogni stato del processoSanzioni ridotte al 40 % o al 50 % a seconda del grado di giudizio.
Definizione agevolata delle liti (legge 197/2022)Domanda entro il 30 giugno 2023Percentuali: 90 % del tributo in primo grado, 40 % in secondo grado, 5 % in Cassazione; possibile rateazione.
Rottamazione‑quaterAdesione entro il 30 aprile 2023, pagamento entro il 31 luglio 2023 o in 18 rateEstinzione del debito con pagamento di capitale e spese; sospensione delle procedure esecutive .
Esdebitazione (legge 3/2012)Domanda entro un anno dalla chiusura della liquidazioneRequisiti di meritevolezza; esclusi determinati debiti .
Composizione negoziata della crisi d’impresaIstanza alla camera di commercio; durata trattative variabileRiduzione di interessi e sanzioni; rateazione dei debiti tributari fino a 72 rate .

Tabella 3 – Strumenti di difesa e loro benefici

StrumentoDestinatariVantaggi principali
Ravvedimento operosoTutti i contribuentiPagamento spontaneo con sanzione ridotta; evita l’avvio del procedimento di accertamento.
AutotutelaTutti i contribuentiAnnullamento o correzione dell’atto per errori evidenti; può essere esercitata d’ufficio.
Accertamento con adesioneContribuenti destinatari di avviso di accertamento o invito al contraddittorioRiduzione delle sanzioni a 1/3; sospensione dell’esecuzione; definizione veloce.
Conciliazione giudizialeContribuenti con ricorso pendenteRiduzione delle sanzioni al 40–50 %; chiusura del processo.
Definizione agevolata delle litiContribuenti con giudizi pendenti al 1° gennaio 2023Pagamento agevolato del tributo; estinzione del giudizio.
Rottamazione‑quaterDebitori con cartelle affidate fino al 30 giugno 2022Estinzione del debito con pagamento del solo capitale ; sospensione delle procedure esecutive.
Piano del consumatorePersone fisiche consumatoriRiduzione e dilazione dei debiti; controllo del giudice; esdebitazione finale.
Accordo di composizione della crisiDebitori non fallibili che esercitano attività economicaRistrutturazione dei debiti con votazione dei creditori; esdebitazione.
Liquidazione controllata del patrimonioTutti i debitori sovraindebitatiLiquidazione dei beni con esdebitazione; tutela minima del patrimonio indispensabile.
Composizione negoziata della crisi d’impresaImprese iscritte al registro impreseTrattativa assistita da esperto; riduzione di interessi e sanzioni, rateazione fino a 72 rate .

6 Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’avviso di accertamento e quando può essere notificato?
    L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate recupera imposte ritenute evase o erroneamente dichiarate. Deve essere notificato entro i termini di decadenza (di norma 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione) e deve contenere imponibile, motivazione e firma del funzionario .
  2. Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento?
    Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica. Se si presenta istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni .
  3. È possibile rateizzare l’importo richiesto nell’avviso?
    Sì. Si può presentare un’istanza di rateazione alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che di solito consente di pagare in otto rate trimestrali. Se il debito è già affidato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, la rateazione può arrivare fino a 72 rate mensili.
  4. Cos’è il contraddittorio preventivo e quando si applica?
    Il contraddittorio preventivo è il diritto del contribuente di essere ascoltato prima che l’ufficio emetta l’avviso. Secondo l’articolo 12 dello Statuto del contribuente, se durante una verifica la Guardia di finanza redige un PVC, l’ufficio deve attendere 60 giorni prima di notificare l’accertamento .
  5. Cosa si può fare se l’avviso non è firmato o non contiene la motivazione?
    L’atto privo di firma o di motivazione è nullo e deve essere impugnato dinanzi al giudice tributario. È fondamentale dedurre immediatamente il vizio di nullità nel ricorso .
  6. Come si calcolano le imposte estere detraibili in Italia?
    In base all’articolo 165 TUIR, occorre calcolare la quota di imposta italiana dovuta sul reddito estero e confrontarla con l’imposta pagata all’estero; la detrazione spetta nei limiti della minore imposta . La Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto al credito anche se il reddito non è stato dichiarato .
  7. È possibile recuperare le imposte pagate all’estero anche se non dichiarate?
    Sì. Secondo le recenti sentenze della Cassazione (ord. 10642/2025 e 16699/2025) il contribuente non perde il credito d’imposta se il reddito estero non è stato dichiarato; basta dimostrare l’avvenuta tassazione e rispettare la prescrizione decennale .
  8. Cos’è la rottamazione‑quater?
    È una procedura introdotta dalla legge 197/2022 che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2022 versando solo il capitale e le spese di notifica; sanzioni e interessi sono annullati . È possibile pagare in 18 rate .
  9. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione?
    Sono esclusi i debiti relativi a risorse proprie dell’Unione europea, aiuti di Stato da recuperare, condanne della Corte dei conti, multe penali e amministrative per reati tributari .
  10. È possibile riaprire i termini per la rottamazione?
    Il legislatore ha previsto proroghe e riammissioni (ad esempio con la legge 15/2025). I contribuenti che non hanno pagato le rate possono chiedere di essere riammessi versando le somme dovute entro i nuovi termini.
  11. Cos’è l’esdebitazione e chi può ottenerla?
    L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura di sovraindebitamento. Può ottenerla il debitore persona fisica meritevole che ha collaborato alla liquidazione, non ha commesso frodi e ha soddisfatto almeno in parte i creditori . Sono esclusi dal beneficio i debiti per mantenimento, risarcimento da fatto illecito e sanzioni penali .
  12. Che cosa prevede la composizione negoziata della crisi d’impresa?
    È una procedura extragiudiziale in cui un esperto indipendente assiste l’imprenditore in difficoltà nel negoziare con i creditori. Prevede riduzione di interessi e sanzioni fiscali, rateazione fino a 72 rate e misure protettive contro le azioni esecutive .
  13. Un professionista può gestire contemporaneamente un accertamento e una procedura di sovraindebitamento?
    Sì. È possibile contestare l’accertamento davanti al giudice tributario e, parallelamente, avviare una procedura di sovraindebitamento per ristrutturare il debito complessivo. L’OCC e il giudice della crisi devono essere informati dell’esistenza del contenzioso per coordinare le posizioni.
  14. Cosa succede se durante la composizione negoziata non si raggiunge un accordo?
    Se le trattative non hanno esito positivo, l’esperto redige una relazione finale e la procedura è archiviata. L’impresa può comunque accedere ad altre procedure concorsuali (concordato, liquidazione giudiziale) o proseguire nella gestione ordinaria, ma perde i benefici di riduzione delle sanzioni e di protezione .
  15. È possibile sospendere un pignoramento durante la rottamazione?
    Con la presentazione della domanda di rottamazione, le procedure esecutive sono sospese fino al pagamento della prima rata . Tuttavia, se la prima rata non viene versata, la procedura riprende.
  16. Come si documentano le imposte estere per chiedere il credito d’imposta?
    Occorre conservare le certificazioni fiscali rilasciate dallo Stato estero, la prova del pagamento (ricevute, quietanze) e la traduzione giurata. Questi documenti devono essere esibiti all’Agenzia delle Entrate o in giudizio.
  17. Cos’è la definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge 197/2022?
    È una sanatoria che consente di chiudere i giudizi tributari pendenti al 1° gennaio 2023 pagando una percentuale del tributo in funzione dello stato del giudizio. Prevede riduzioni fino al 95 % per le cause pendenti in Cassazione.
  18. Cosa significa che le convenzioni internazionali prevalgono sul TUIR?
    Significa che se una disposizione del TUIR (es. art. 165 comma 8) è in contrasto con una convenzione contro le doppie imposizioni, prevale la convenzione. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione che ha riconosciuto ai contribuenti il credito d’imposta anche senza indicazione del reddito nella dichiarazione .
  19. L’accertamento può essere annullato in autotutela dopo la scadenza dei termini?
    Sì. L’autotutela è esercitabile anche oltre i termini di impugnazione quando sussistono errori di diritto o di fatto. L’amministrazione può annullare l’atto d’ufficio in caso di illegittimità manifesta.
  20. Come influisce l’accertamento sull’accesso al credito bancario?
    Un avviso di accertamento o una cartella di pagamento possono essere iscritti in Centrale Rischi, impedendo l’accesso al credito. Definire il debito o ottenere una sospensione è fondamentale per ripristinare l’affidabilità finanziaria.

7 Simulazioni pratiche

7.1 Calcolo della detrazione per le imposte estere

Supponiamo che un contribuente residente in Italia percepisca un reddito da lavoro dipendente in Germania di 40.000 euro, sul quale paga 8.000 euro di imposte tedesche. In Italia percepisce altri redditi per 30.000 euro e l’imposta italiana complessiva dovuta sul reddito (al netto delle detrazioni) è 20.000 euro. L’articolo 165 del TUIR consente di detrarre l’imposta estera nei limiti del rapporto tra reddito estero e reddito complessivo:

$$ \text{Credito massimo} = 20.000 \times \frac{40.000}{70.000} = 20.000 \times 0{,}5714 = 11.428 \text{euro}. $$

Poiché l’imposta estera versata (8.000 euro) è inferiore al credito massimo, il contribuente può detrarre l’intero importo di 8.000 euro dall’imposta italiana. L’imposta residua da versare in Italia sarà 12.000 euro. Se il contribuente non avesse indicato il reddito estero in dichiarazione, secondo la Cassazione potrebbe comunque richiedere la detrazione entro dieci anni, dimostrando la tassazione subita .

7.2 Esempio di rottamazione‑quater

Un contribuente ha una cartella esattoriale di 15.000 euro affidata nel 2018 relativa a IVA e IRPEF. L’importo include 9.000 euro di capitale, 4.000 euro di sanzioni e 2.000 euro di interessi e aggio. Con la rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252 legge 197/2022) il contribuente può estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese di notifica, cioè 9.000 euro, rateizzabili in un massimo di 18 rate . Le sanzioni e gli interessi vengono stralciati. Se sceglie il piano in 18 rate:

  • Prima rata (31 luglio 2023): 10 % di 9.000 = 900 euro;
  • Seconda rata (30 novembre 2023): 900 euro;
  • 16 rate trimestrali dal 2024 al 2027: (9.000 − 1.800) / 16 = 456,25 euro cadauna;
  • Interessi legali (2 % annuo) applicati sulle rate successive alla prima .

Se il contribuente aveva già versato 2.000 euro a titolo di acconto, questi importi verranno scomputati dai 9.000 euro e le rate saranno ricalcolate. Inoltre, presentando la domanda entro i termini, tutte le procedure esecutive saranno sospese fino al pagamento della prima rata .

7.3 Simulazione di esdebitazione nella procedura di liquidazione controllata

Consideriamo un artigiano con debiti complessivi per 120.000 euro (60.000 euro verso l’Agenzia delle Entrate, 30.000 euro verso l’INPS e 30.000 euro verso banche). Il suo patrimonio consiste in una casa di abitazione del valore di 100.000 euro ipotecata dalla banca e in pochi beni mobili. L’artigiano avvia una liquidazione controllata del patrimonio (legge 3/2012) con l’assistenza dell’OCC. Durante la procedura il liquidatore vende l’abitazione per 100.000 euro: il ricavato, al netto delle spese e della quota privilegiata della banca, consente di versare 50.000 euro ai creditori fiscali e 30.000 euro all’INPS. Dopo la chiusura della procedura, l’artigiano chiede l’esdebitazione. Il giudice concede la liberazione dei debiti residui (40.000 euro) poiché il debitore ha collaborato, ha soddisfatto in parte i creditori e non risultano cause di esclusione . Restano esclusi dall’esdebitazione gli eventuali debiti per sanzioni penali, risarcimenti o mantenimenti .

7.4 Applicazione della composizione negoziata per una PMI

Una società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale registra nel 2025 perdite per 500.000 euro a causa della crisi. Ha debiti fiscali scaduti per 200.000 euro e debiti bancari per 300.000 euro. La società presenta istanza di composizione negoziata alla camera di commercio. La Commissione nomina un esperto, che avvia le trattative con i creditori. Nel frattempo:

  • gli interessi sui debiti tributari maturano al tasso legale e le sanzioni sono ridotte della metà ;
  • l’Agenzia delle Entrate consente una rateazione fino a 72 rate dei debiti non iscritti a ruolo ;
  • vengono sospese le azioni esecutive dei creditori.

L’esperto propone un piano di risanamento che prevede la cessione di un ramo d’azienda, l’intervento di un nuovo socio e la rinegoziazione dei debiti bancari. I creditori approvano il contratto e, grazie alla rateazione fiscale, la società può continuare l’attività. Le sanzioni fiscali vengono ridotte del 50 % e la società versa 100.000 euro in 72 rate mensili.

Conclusione

L’accertamento fiscale e la doppia imposizione sono temi complessi che richiedono conoscenze giuridiche, contabili e internazionali. Un contribuente informato può evitare gravi conseguenze, impugnare gli atti illegittimi e beneficiare delle numerose forme di definizione agevolata introdotte dal legislatore. Come abbiamo visto, il successo della difesa dipende dalla tempestività delle azioni (verifica della notifica, presentazione delle eccezioni, richiesta di sospensione), dalla conoscenza approfondita delle norme (art. 42 d.P.R. 600/1973, Statuto del contribuente, art. 165 TUIR, legge 197/2022, legge 3/2012, d.l. 118/2021) e dalla capacità di utilizzare strumenti alternativi (accertamento con adesione, rottamazione, esdebitazione, composizione negoziata).

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare si impegnano a difendere i contribuenti con professionalità e concretezza. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, esperto negoziatore della crisi d’impresa e fiduciario di un OCC, l’avv. Monardo possiede le competenze necessarie per analizzare gli atti, individuare i vizi, avviare ricorsi e proporre piani di rientro personalizzati. Grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro, lo studio offre soluzioni integrate che combinano strategie giudiziarie e stragiudiziali, sospendono le azioni esecutive e riducono il carico fiscale.

Agire tempestivamente è fondamentale: la difesa efficace dell’accertamento e la gestione della doppia imposizione richiedono interventi tempestivi e mirati. Non attendere l’arrivo di ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi. Rivolgiti a un professionista che conosca la materia e sappia applicare le normative più recenti.

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