Accertamento fiscale all’estero: cos’è e come evitare problemi e difendersi

Introduzione

Perché è importante parlare di accertamento fiscale all’estero? Negli ultimi anni il legislatore e gli organi di controllo hanno rafforzato le norme per contrastare l’evasione internazionale: l’obbligo di monitorare le attività finanziarie estere (quadro RW), le presunzioni legali sui capitali detenuti in giurisdizioni a bassa tassazione, le nuove regole sulla residenza fiscale introdotte dal D.Lgs. 209/2023, la digitalizzazione delle notifiche e il contraddittorio obbligatorio imposto dal D.Lgs. 219/2023 hanno moltiplicato i controlli. Una gestione superficiale può comportare sanzioni pesanti e procedimenti penali. Chi vive, lavora o ha investimenti oltre confine deve quindi comprendere come funzionano gli accertamenti esteri e quali strumenti difensivi esistono per tutelarsi. 

L’articolo che segue, aggiornato a dicembre 2025, analizza in modo approfondito la normativa e la giurisprudenza italiana in materia, offrendo una guida pratica e orientata alla risoluzione dei problemi dal punto di vista del contribuente. Per ogni fase del procedimento spiegheremo i diritti del debitore, i termini e le strategie per evitare o gestire un accertamento. Verranno esaminate le norme dello Statuto del contribuente, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), del D.P.R. 600/1973 e del D.L. 167/1990, oltre alle sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale. Al termine troverete tabelle riepilogative, FAQ con risposte pratiche, simulazioni numeriche e una sezione dedicata agli errori da evitare.

Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con oltre vent’anni di esperienza, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. Iscritto all’elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio assiste contribuenti e aziende in tutta Italia per:

  • Analisi degli atti di accertamento e delle cartelle estere;
  • Ricorsi e impugnazioni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
  • Sospensioni e trattative con l’Agenzia delle Entrate e i concessionari della riscossione;
  • Piani di rientro, accordi di ristrutturazione e soluzioni stragiudiziali;
  • Procedimenti di composizione della crisi e esdebitazione.

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Contesto normativo e giurisprudenziale: quadro generale

Nel diritto italiano l’accertamento fiscale è l’attività con cui l’amministrazione finanziaria verifica l’esatto adempimento degli obblighi tributari. Quando l’accertamento riguarda redditi o beni detenuti all’estero, si intrecciano norme interne, diritto europeo e accordi internazionali. Di seguito analizziamo le principali fonti normative e le sentenze che hanno definito i profili procedurali e sostanziali.

1. Il principio del “worldwide taxation” e la residenza fiscale

Il TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce che le persone fisiche e gli enti residenti in Italia sono soggetti all’imposta sul reddito per i redditi ovunque prodotti (principio del worldwide taxation). Di conseguenza, l’accertamento dei redditi esteri dipende anzitutto dalla residenza fiscale del contribuente. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023, operative dal 2024, hanno ridefinito i criteri di residenza:

CategoriaCriteri di residenza (art. 2 TUIR)Rilevanza pratica
Persone fisicheSono residenti se per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) si verifica almeno una delle condizioni: 1. iscrizione nel registro della popolazione; 2. domicilio (luogo dove si sviluppano in maniera principale i rapporti personali e familiari); 3. residenza (dimora abituale); 4. presenza fisica in Italia. L’iscrizione all’anagrafe produce una presunzione relativa, superabile con prova contraria .Determina l’assoggettamento ai tributi su tutti i redditi, compresi quelli esteri.
Soggetti esteriGli italiani che si trasferiscono in Paesi non “black‑list” e si cancellano dall’anagrafe sono comunque considerati residenti se non dimostrano di essersi effettivamente stabiliti all’estero (presunzione di residenza ai sensi dell’art. 2 comma 2‑bis TUIR) .Serve a contrastare l’“esterovestizione” delle persone fisiche.
Società e entiUna società è residente se per la maggior parte dell’esercizio ha sede legale, sede di direzione effettiva (luogo in cui sono assunte in modo continuativo e coordinato le decisioni strategiche) o gestione ordinaria in Italia . L’art. 73 TUIR prevede presunzioni per alcune entità, come i trust e le società che detengono partecipazioni di controllo in società italiane amministrate da soggetti residenti .Lo spostamento fittizio della sede all’estero può comportare l’accertamento di “esterovestizione”.

Giurisprudenza recente. La Corte di Cassazione ha precisato che l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente per dimostrare la perdita della residenza italiana. Con l’ordinanza n. 11620/2021, la Corte ha sottolineato che occorre verificare se il contribuente abbia conservato il domicilio in Italia, ossia il centro degli interessi personali e patrimoniali . Ancora più recente, l’ordinanza n. 22838/2025 ha confermato che le notifiche dei provvedimenti tributari a soggetti iscritti all’AIRE possono essere fatte mediante raccomandata all’indirizzo estero risultante dai registri anagrafici; la notifica è valida anche se il plico non è ritirato .

2. Obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie estere (quadro RW)

Il D.L. 167/1990 impone ai contribuenti residenti di dichiarare investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero compilando il quadro RW della dichiarazione dei redditi. L’art. 4 prevede che «le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti che detengono investimenti all’estero devono indicarli nella dichiarazione dei redditi insieme alle movimentazioni transfrontaliere effettuate durante l’anno». Sono escluse le attività affidate a intermediari residenti o quelle inferiori a determinate soglie.

La violazione dell’obbligo di monitoraggio comporta sanzioni pecuniarie tra il 3 e il 15 % dell’importo non dichiarato per ciascun anno, aumentate al 6 – 30 % se i beni sono in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”). In casi più gravi (dichiarazioni fraudolente o omesse), si applicano anche sanzioni penali e la confisca dei beni di pari valore. Inoltre, il D.L. 167/1990 prevede una presunzione di redditività: le somme o i beni trasferiti all’estero e non dichiarati sono considerati generare redditi imponibili a meno che il contribuente non provi entro 60 giorni l’utilizzo lecito dei fondi.

3. La presunzione legale per capitali nei paradisi fiscali (art. 12 D.L. 78/2009)

Con l’art. 12 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, il legislatore ha introdotto una presunzione legale: le somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”) si considerano, salvo prova contraria del contribuente, redditi sottratti a imposizione. La norma è stata oggetto di numerosi contenziosi, soprattutto in relazione alla sua efficacia temporale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6409/2025, ha affermato che tale presunzione ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore; tuttavia, gli stessi fatti possono essere valutati come presunzioni semplici ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 600/1973 .

4. Accertamento induttivo e presunzioni: art. 39 D.P.R. 600/1973

Quando il contribuente non presenta dichiarazioni veritiere o la contabilità è inattendibile, l’amministrazione può ricorrere a presunzioni per determinare il reddito. L’art. 39 del D.P.R. 600/1973 consente agli uffici di rettificare la dichiarazione e di determinare il reddito con presunzioni gravi, precise e concordanti in presenza, ad esempio, di attività non dichiarate, scritture contabili inattendibili o frodi . La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27118/2025, ha ribadito che, quando la contabilità risulta falsificata o non affidabile, l’Ufficio può ricorrere al metodo analitico‑induttivo, spostando l’onere della prova sul contribuente .

5. Il contraddittorio obbligatorio e lo Statuto del contribuente (L. 212/2000)

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) tutela i contribuenti nelle fasi di accertamento e prevede vari diritti procedurali. L’art. 12 comma 7 riconosceva al contribuente 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione per presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo; tuttavia, tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. 219/2023, che ha esteso il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio anche alle imposte non armonizzate . Secondo la nuova disciplina, l’amministrazione deve sempre invitare il contribuente a fornire deduzioni prima di emanare un avviso di accertamento, salvo casi di particolare urgenza. La giurisprudenza, richiamando i principi UE (artt. 41, 47, 48 della Carta dei diritti fondamentali), ha riconosciuto il contraddittorio come principio generale: la Cassazione, con diverse sentenze dal 2014 al 2025, ha annullato avvisi di accertamento emessi senza contraddittorio laddove il contribuente dimostri che, se interpellato, avrebbe potuto prospettare elementi decisivi .

6. Notifiche e prescrizioni nelle comunicazioni estere

La notifica di atti e cartelle a contribuenti residenti all’estero è regolata dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973, modificato dal D.L. 40/2010. Per i soggetti iscritti all’AIRE, la notifica può essere eseguita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero o, in mancanza, presso il Comune italiano dove erano registrati . La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22838/2025 ha confermato che l’invio con raccomandata all’indirizzo AIRE perfeziona la notifica anche se il plico non viene ritirato . La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 377/2007, ha dichiarato incostituzionale l’art. 60 nella parte in cui escludeva l’obbligo di notifica all’estero per gli iscritti all’AIRE, riaffermando il diritto di difesa del contribuente .

Procedura dell’accertamento fiscale internazionale passo per passo

Di seguito descriviamo le fasi principali di un accertamento relativo a redditi o patrimoni esteri, dalla notifica alla eventuale esecuzione, specificando i termini di legge e i diritti del contribuente.

1. Selezione del contribuente e avvio dell’indagine

L’Agenzia delle Entrate può avviare un controllo nei seguenti casi:

  • Anomalie nel quadro RW: omissioni o incongruenze nelle dichiarazioni relative agli investimenti esteri.
  • Segnalazioni da scambi di informazioni: il regime di scambio automatico di informazioni (CRS e accordi FATCA) fornisce all’agenzia dati su conti bancari e investimenti all’estero.
  • Presunzioni legali: trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata che attivano la presunzione di redditività ex art. 12 D.L. 78/2009.
  • Cross‑border audits dell’UE: l’art. 26 del modello OCSE e la Direttiva UE 2011/16 (DAC) consentono agli Stati membri di richiedere informazioni e condurre controlli congiunti.

In questa fase preliminare, l’Agenzia può inviare un questionario per richiedere informazioni o convocare il contribuente a un contraddittorio preventivo per chiarire le contestazioni. La collaborazione tempestiva spesso evita l’apertura di un accertamento formale.

2. Verifica e accesso presso sedi italiane

Se il contribuente mantiene una sede o beni in Italia, gli ispettori possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Durante l’accesso, l’art. 12 comma 5 dello Statuto (non abrogato) impone agli agenti di consegnare l’ordine di servizio e informare il contribuente dei suoi diritti, inclusa la possibilità di farsi assistere da un professionista. Al termine dell’ispezione, gli agenti redigono un processo verbale di constatazione (PVC) che riassume le irregolarità riscontrate.

3. Contraddittorio endoprocedimentale

A seguito del PVC, l’amministrazione deve avviare il contraddittorio: invia una comunicazione di chiusura del controllo o un invito a comparire entro il quale il contribuente può presentare memorie difensive, documenti e osservazioni. Grazie alle modifiche del D.Lgs. 219/2023, il contraddittorio è obbligatorio per tutti i tributi e la sua omissione comporta la nullità dell’atto se il contribuente dimostra che le proprie difese avrebbero potuto influire sull’esito .

Termine. Il contribuente ha 60 giorni dalla consegna del PVC o dall’invito per trasmettere le proprie deduzioni (il termine decorre dal giorno successivo alla notifica). Se l’ufficio ritiene fondate le argomentazioni, può annullare o modificare l’atto. In caso contrario, emette l’avviso di accertamento.

4. Emissione dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’agenzia liquida le imposte, le sanzioni e gli interessi. Per i redditi esteri, l’avviso può essere basato su:

  1. Ricostruzioni analitico‑induttive: applicando l’art. 39 D.P.R. 600/1973 l’ufficio può determinare il reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti quando la contabilità è inattendibile .
  2. Presunzioni legali: capitali detenuti in Paesi “black list” presunti redditi; beni non dichiarati nel quadro RW; presenza in Italia di lavoratori o immobili.
  3. Infedele dichiarazione o omessa dichiarazione: mancata compilazione del quadro RW, trasferimenti non giustificati.

L’avviso di accertamento deve riportare i motivi della rettifica e le prove su cui si fonda. In caso di notifiche all’estero, l’atto è spedito via raccomandata A/R all’indirizzo risultante dall’AIRE .

5. Atti collegati: irrogazione sanzioni, atto di contestazione e possibile cumulo

Per le violazioni relative al quadro RW o all’art. 12 D.L. 78/2009, l’agenzia può emettere un atto di contestazione con l’irrogazione delle sanzioni. È possibile che l’accertamento sia accompagnato da un atto di recupero dei crediti fiscali o da un avviso di liquidazione per l’imposta di registro su acquisti immobiliari all’estero. In alcuni casi l’ufficio procede con un accertamento esecutivo immediatamente iscrivibile a ruolo.

6. Impugnazione dell’avviso: termini e strategie difensive

Il contribuente può impugnare l’avviso di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. Alcune difese tipiche includono:

  1. Vizi formali: irregolarità nella notifica, mancanza di contraddittorio, motivazione insufficiente.
  2. Vizi sostanziali: errata ricostruzione del reddito, mancanza dei presupposti per le presunzioni (es. prova della reale estero vestizione), errore nel calcolo delle sanzioni.
  3. Esistenza di convenzioni contro le doppie imposizioni: se il reddito è già tassato all’estero, le convenzioni internazionali possono impedire la doppia imposizione.
  4. Prescrizione e decadenza: verificare il rispetto dei termini per l’accertamento (ordinariamente 5 anni; 8 anni per omessa dichiarazione; proroghe per richieste di scambio di informazioni all’estero).

Procedimento cautelare. Contestualmente al ricorso, è possibile chiedere la sospensione della riscossione qualora l’esecuzione dell’atto arrechi grave e irreparabile danno patrimoniale. La Corte può sospendere l’atto in tutto o in parte. Il contribuente può anche presentare istanza di autotutela all’Agenzia, che può annullare l’atto senza formalità.

7. Fasi successive: appello, Cassazione e contenzioso internazionale

Se il ricorso non ha esito favorevole, è possibile appellare la sentenza entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Il giudizio di legittimità (Cassazione) è ammesso solo per motivi di diritto. In materia di residenza e accertamenti internazionali, molte decisioni della Cassazione hanno fornito importanti chiarimenti (vedi paragrafo giurisprudenza). In casi che coinvolgono più Stati, si può ricorrere alla procedura mutua accordo prevista dalle convenzioni (MAP) per risolvere i conflitti sulla residenza o sulla doppia imposizione.

Difese e strategie legali: come tutelarsi

I contribuenti hanno a disposizione diverse strategie legali per evitare l’accertamento o ridurre gli effetti delle contestazioni. Di seguito le principali.

1. Prevenzione e pianificazione fiscale

La migliore difesa è la corretta pianificazione:

  • Residenza fiscale: documentare il trasferimento all’estero con elementi oggettivi (contratto di lavoro, acquisto o locazione di immobile, iscrizione figli a scuola, tessera sanitaria, ecc.) e dimostrare la perdita del domicilio in Italia. L’iscrizione all’AIRE da sola non basta . Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023, verificare anche il requisito della presenza fisica.
  • Quadro RW: segnalare correttamente tutti gli investimenti esteri, utilizzando per tempo consulenti esperti; giustificare i movimenti di denaro con documenti bancari.
  • CFC e trust: se si detengono partecipazioni in società estere controllate (CFC) o trust residenti in Paesi a bassa tassazione, valutare la predisposizione della documentazione necessaria a dimostrare che l’effettiva gestione è all’estero e che non si tratta di interposizioni fittizie.

2. Prima della notifica: rispondere a questionari e inviti

Se ricevete un questionario o un invito dall’Agenzia, rispondere tempestivamente con dati e documenti può evitare l’accertamento. L’amministrazione spesso concede termini brevi (15–30 giorni). È consigliabile farsi assistere da un professionista che sappia valorizzare le prove a favore e anticipare eventuali contestazioni.

3. Contraddittorio: massimizzare il dialogo

Durante la fase di contraddittorio, occorre presentare osservazioni puntuali:

  1. Contestare le presunzioni legali fornendo la prova contraria: ad esempio, per capitali in paradisi fiscali, documentare l’origine lecita dei fondi (donazioni, dividendi, eredità) e dimostrare l’assolvimento delle imposte nello Stato di provenienza .
  2. Contestare la residenza: se si è trasferiti all’estero, fornire prove di “centre of life” all’estero (lavoro, famiglia, interessi). La Cassazione richiede elementi concreti per superare la presunzione di residenza .
  3. Dimostrare la correttezza della contabilità: produrre estratti conto, bilanci, contratti e ogni documento idoneo a confutare le ricostruzioni induttive; per le società, dimostrare la sede di direzione effettiva estera attraverso minute del consiglio di amministrazione, firme digitali, ecc.
  4. Chiedere l’intervento del mediatore: in alcuni casi (ad esempio in materia IVA), è possibile attivare la procedura di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 per evitare il contenzioso. Dal 2023 la mediazione è estesa anche alle controversie fino a 50 000 euro.

4. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Prima della notifica dell’atto o entro 60 giorni dalla sua notifica, è possibile avviare la procedura di accertamento con adesione (definizione agevolata). Il contribuente presenta all’ufficio un’istanza di adesione, proponendo una soluzione concordata. Se l’accordo è raggiunto, le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo e il pagamento può essere rateizzato. L’accertamento con adesione sospende i termini del contenzioso. In materia di redditi esteri, questa procedura consente di definire la base imponibile e le sanzioni su quadri RW e altri obblighi.

5. Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (dal “saldo e stralcio” 2019 alla “rottamazione quater” 2023). Tali misure consentono di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pagando solo l’imposta e una parte degli interessi, senza sanzioni. Il contribuente deve verificare se le somme relative ai redditi esteri rientrano nelle rottamazioni in corso e presentare istanza nei termini previsti. Il Governo italiano, con i decreti legge 2023–2025, continua a proporre definizioni agevolate; è essenziale consultare i provvedimenti più recenti per cogliere tali opportunità.

6. Sovraindebitamento e composizione della crisi (L. 3/2012)

Per i contribuenti in grave difficoltà economica, la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) consente di accedere a piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazione controllata del patrimonio, con possibilità di esdebitazione finale. Essendo l’Avv. Monardo gestore della crisi da sovraindebitamento, lo studio può assistere i contribuenti nel predisporre la proposta e ottenere l’omologazione del tribunale. Le imposte derivanti da accertamenti esteri possono essere incluse nel piano e pagate parzialmente o rateizzate nel tempo.

7. Procedure penali e collaborazione volontaria

Oltre alle sanzioni amministrative, l’omessa dichiarazione di redditi esteri o la detenzione di capitali non dichiarati può integrare reati quali dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) o riciclaggio. I contribuenti possono valutare l’accesso a programmi di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) per regolarizzare spontaneamente le attività estere: la disciplina introdotta nel 2015 non è più in vigore, ma il legislatore ha annunciato la possibilità di nuove edizioni. Rivolgersi allo studio legale consente di valutare l’adesione a tali strumenti e ridurre il rischio di procedimenti penali.

Strumenti alternativi per definire il debito

Oltre alle procedure contenziose e alle definizioni agevolate, esistono altri strumenti che consentono di gestire i debiti tributari derivanti da accertamenti esteri.

1. Rateizzazioni e sospensioni

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di rateizzare i carichi fino a 120 rate mensili. Per debiti superiori a 120 000 euro è richiesto il piano di rientro con garanzie patrimoniali. La domanda di rateizzazione può essere presentata anche dopo la notifica della cartella. In caso di ricorso pendente, è possibile chiedere la sospensione della riscossione; l’accoglimento sospende l’esecutività dell’atto. La concessione della rateizzazione impedisce l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche sul patrimonio finché il piano viene rispettato.

2. Transazione fiscale nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione

Per le imprese in crisi, la riforma del Codice della crisi d’impresa ha previsto la transazione fiscale all’interno del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. La transazione consente di tagliare i debiti tributari e contributivi previa approvazione del tribunale e dell’amministrazione. Anche i debiti da accertamenti esteri possono essere inclusi, purché sia dimostrata la convenienza del piano rispetto alla liquidazione.

3. Accordi transattivi in sede contenziosa

Nel corso del contenzioso tributario è possibile concludere accordi conciliativi (art. 48 D.Lgs. 546/1992). La conciliazione può avvenire in primo grado (con atto da depositare in udienza) o in appello. Le sanzioni sono ridotte e il contribuente ottiene la definizione della lite con un pagamento parziale. Per le liti pendenti aventi ad oggetto il quadro RW o la residenza fiscale, sono possibili conciliazioni condizionate al riconoscimento di una parte dei redditi contestati.

Errori comuni da evitare

  • Sottovalutare l’importanza del quadro RW: molti contribuenti omettono di dichiarare conti correnti o quote di società estere credendo che, essendo frutto di risparmi, non generino redditi. L’obbligo di monitoraggio esiste indipendentemente dalla produzione di reddito. L’omissione può sfociare in sanzioni elevate.
  • Trasferirsi all’estero senza chiudere i legami in Italia: per perdere la residenza non basta iscriversi all’AIRE; occorre dimostrare la rottura del centro degli interessi. Domicilio e famiglia rimasti in Italia sono indizi che portano all’accertamento .
  • Usare conti intestati a familiari o società fittizie per celare capitali. Le presunzioni sulla “esterovestizione” permettono di ritenere tali enti interposti; la Cassazione ha ribadito che la prova contraria spetta al contribuente .
  • Non rispondere ai questionari dell’Agenzia: ignorare le richieste di informazioni lascia mano libera all’amministrazione di ricostruire il reddito con presunzioni. Una risposta completa, seppur complessa, può convincere l’ufficio a non procedere.
  • Lasciare scadere i termini: decorsi 60 giorni dalla notifica, l’avviso diventa definitivo. Anche per le istanze di adesione o rottamazione esistono termini perentori: perdere una scadenza può precludere la difesa.
  • Affidarsi a soluzioni improvvisate (trust esterovestiti, società offshore): molte strutture creativamente proposte in passato sono oggi facilmente individuabili dai sistemi di scambio informazioni e possono generare accertamenti retroattivi.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Termini dell’accertamento e sanzioni principali

Fase / ViolazioneNormativaTermine / Sanzione
Obbligo quadro RWArt. 4 D.L. 167/1990Dichiarare annualmente gli investimenti esteri.
Sanzioni per omessa dichiarazione quadro RWArt. 5 e 6 D.L. 167/19903–15 % dei valori non dichiarati; 6–30 % per Paesi black list.
Presunzione legale capitali black listArt. 12 comma 2 D.L. 78/2009Capitali si presumono reddito salvo prova contraria; non retroattiva .
Accertamento induttivoArt. 39 D.P.R. 600/1973Può essere avviato se la contabilità è inattendibile .
ContraddittorioL. 212/2000 e D.Lgs. 219/202360 giorni per osservazioni; omissione comporta nullità se produce pregiudizio .
Termine impugnazione avvisoD.Lgs. 546/199260 giorni dalla notifica.

Tabella 2 – Indicatori di residenza fiscale (persone fisiche)

IndicatoreDescrizione
Iscrizione all’anagrafePresunzione relativa di residenza; non basta da sola .
DomicilioLuogo in cui si sviluppano principalmente i rapporti personali e familiari; il mantenimento in Italia fa presumere la residenza .
Residenza (dimora abituale)Presenza stabile in Italia; da valutare con prove concrete.
Presenza fisicaIntrodotta dal D.Lgs. 209/2023: permanenza per almeno 183 giorni in Italia .
Presunzione per cancellati AIRE trasferiti in Paesi non black listSi considerano residenti salvo prova contraria .

Tabella 3 – Strategie difensive e strumenti alternativi

StrategiaFinalitàVantaggi
Pianificazione residenzaDimostrare la reale sede di vita e lavoro all’esteroEvita l’esterovestizione; riduce il rischio di presunzioni.
Contraddittorio ben preparatoPresentare osservazioni con provePuò portare all’annullamento o riduzione dell’atto; evita contenzioso.
Accertamento con adesioneConcordare l’imposta e ridurre sanzioniSanzioni ridotte a 1/3; rateizzazione.
Rottamazioni e definizioniEstinguere cartelle con scontiPagamento senza sanzioni; rateizzazione lunga.
SovraindebitamentoOttenere l’esdebitazioneSoluzione per chi non può pagare; blocco azioni esecutive.
Conciliazione in giudizioChiudere la lite con accordoRiduce sanzioni; definizione rapida.

FAQ: domande frequenti

1. Sono iscritto all’AIRE e ho un conto all’estero che non produce redditi. Devo compilare il quadro RW?

Sì. Il quadro RW va compilato anche per beni esteri che non producono redditi (conti correnti, partecipazioni, immobili). L’obbligo di monitoraggio sussiste a prescindere dalla residenza fiscale se siete iscritti all’anagrafe e non avete dimostrato la perdita di domicilio in Italia.

2. Mi sono trasferito in Portogallo e ho lavorato lì per tutto l’anno 2024. L’Agenzia mi contesta la residenza. Cosa devo dimostrare?

Occorre provare la rottura del centro degli interessi in Italia e la creazione di un centro all’estero. Documenti utili: contratto di lavoro portoghese, contratto d’affitto o proprietà, iscrizione AIRE, trasferimento del nucleo familiare, iscrizione sanitaria, cancellazione delle utenze italiane. La Cassazione ritiene che l’iscrizione all’AIRE da sola non basta .

3. L’Agenzia può notificarmi l’avviso all’indirizzo italiano se sono iscritto all’AIRE?

No, la notifica deve essere fatta all’indirizzo estero risultante dall’AIRE o all’indirizzo eletto in Italia. La Corte Costituzionale ha sancito l’obbligo di notifica all’estero . Dal 2010 è possibile la notifica con raccomandata A/R .

4. Cosa succede se non ritiro la raccomandata inviata all’estero?

La notifica si considera comunque perfezionata con la consegna al servizio postale o con il deposito presso l’ufficio postale. L’ordinanza Cass. 22838/2025 ha confermato la validità dell’invio anche se il destinatario non ritira la raccomandata .

5. Posso evitare l’accertamento se fornisco prove nel contraddittorio?

Sì, il contraddittorio è l’occasione per dimostrare la correttezza della propria posizione. L’amministrazione deve valutare le osservazioni e può archiviare il procedimento. L’omissione del contraddittorio può determinare la nullità dell’atto .

6. L’accertamento può essere fondato solo su presunzioni?

Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. L’art. 39 D.P.R. 600/1973 consente di fondare l’accertamento su presunzioni quando la contabilità è inattendibile . Tuttavia, il contribuente può fornire prova contraria.

7. Cosa comporta la presunzione legale sui capitali in paradisi fiscali?

Le somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata si considerano reddito sottratto a tassazione salvo prova contraria. La Cassazione ha chiarito che la presunzione non è retroattiva e non si applica ai periodi antecedenti il 2009 .

8. Qual è il termine di accertamento per redditi esteri non dichiarati?

In caso di dichiarazione infedele, il termine ordinario è di 5 anni dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa, il termine è 7 anni. Per i redditi esteri, il termine può essere prorogato fino a 15 anni se sono state attivate richieste di scambio di informazioni con Paesi esteri.

9. Posso regolarizzare un investimento estero non dichiarato senza sanzioni?

Eventuali programmi di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) consentono la regolarizzazione con riduzioni sanzionatorie; tuttavia tali programmi sono aperti solo in periodi determinati. In assenza di un programma, è possibile correggere spontaneamente la dichiarazione (ravvedimento operoso) con sanzioni ridotte proporzionali al ritardo.

10. Se vinco il ricorso in tribunale, posso recuperare quanto già pagato?

Sì, se la sentenza annulla l’atto, si ha diritto al rimborso delle somme versate, comprensive di interessi. È necessario presentare domanda di rimborso all’ufficio competente.

11. Le criptovalute detenute su exchange esteri vanno dichiarate?

Dal 2023, l’Agenzia delle Entrate considera le criptovalute come attività finanziarie estere; devono essere inserite nel quadro RW e, in caso di realizzo, vengono tassate come redditi diversi. La mancata dichiarazione comporta le stesse sanzioni degli altri investimenti esteri.

12. Ho una società a Malta con sede legale e amministratore residente in Italia. Rischio l’esterovestizione?

Sì, se la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria sono in Italia, la società può essere considerata residente ex art. 73 TUIR . Una presunzione opera se la società detiene partecipazioni di controllo in società italiane ed è amministrata da soggetti residenti . È fondamentale documentare la reale gestione all’estero.

13. Le presunzioni sull’esterovestizione sono contestabili?

Sono presunzioni relative: il contribuente può superarle dimostrando che le decisioni strategiche e la gestione ordinaria avvengono effettivamente all’estero (verbali del consiglio, contratti, sedi operative). La Circolare 20/E 2024 dell’Agenzia sottolinea la necessità di valutare globalmente gli indizi .

14. Posso chiedere la conciliazione se ho già pagato tramite definizione agevolata?

No, le definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) estinguono il debito; se avete già aderito, non è possibile conciliare di nuovo lo stesso importo.

15. Cosa succede se non impugno l’avviso di accertamento?

Trascorso il termine di 60 giorni l’atto diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere a ruolo il credito ed eseguire pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche sui beni. Per evitarlo occorre impugnare o definire l’atto nei termini.

16. Quali sono gli strumenti di tutela per chi non può pagare immediatamente?

Oltre alla rateizzazione, è possibile accedere agli strumenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione), presentare un’istanza di sospensione o una proposta di transazione fiscale. L’assistenza di un professionista è essenziale per individuare la soluzione più idonea.

17. Una volta presentato il ricorso, si può ancora definire con adesione?

No. La presentazione del ricorso preclude l’accertamento con adesione. Tuttavia è possibile la conciliazione giudiziale che comporta comunque una riduzione delle sanzioni.

18. Se l’accertamento riguarda imposte già pagate all’estero, come evitare la doppia imposizione?

È necessario invocare l’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Paese in cui il reddito è stato tassato, allegando la documentazione che prova l’imposta estera pagata (tax credit). In mancanza di convenzione, può essere riconosciuto un credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 TUIR.

19. Sono socio di una società di diritto lussemburghese con immobili in Italia. Devo dichiarare qualcosa in Italia?

Sì, le partecipazioni in società estere proprietarie di immobili in Italia devono essere indicate nel quadro RW e i redditi derivanti dagli immobili sono tassati in Italia in base al principio di territorialità. Inoltre, se la società non ha una struttura operativa all’estero, potrebbe essere considerata esterovestita.

20. Posso utilizzare fondi derivanti da criptovalute non dichiarate per acquistare immobili in Italia?

No. L’investimento in Italia di fondi non dichiarati all’estero attiva la presunzione di evasione e può generare accertamenti per redditi non dichiarati. È consigliabile regolarizzare le criptovalute prima di trasferirne i proventi in Italia.

Simulazioni pratiche e casi reali

Simulazione 1: Omessa dichiarazione di conto estero in Svizzera

Scenario: un contribuente residente a Catanzaro mantiene un conto corrente di 200 000 euro in Svizzera dal 2018, mai indicato nel quadro RW. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento con contestazione dell’omessa dichiarazione per gli anni 2019–2023.

Procedura: 1. Verifica normativa: l’obbligo di indicare l’investimento sussiste dal 2018 (indipendentemente dalla produzione di redditi). 2. Presunzione: l’ufficio applica la sanzione del 3–15 % per ciascun anno di omessa dichiarazione. Inoltre, presume che i prelievi dal conto siano redditi non dichiarati applicando l’art. 39 D.P.R. 600/1973 . 3. Difesa: il contribuente può dimostrare che le somme derivano da risparmi tassati e fornire estratti conto; può chiedere l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni (1/3 del minimo). Se i fondi provengono da eredità risalente al 2010, la presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009 non si applica retroattivamente . 4. Esito: con l’adesione, l’imposta calcolata sulle presunzioni viene ridotta e le sanzioni passano dal 15 % al 5 %. È prevista la rateizzazione in 8 anni.

Simulazione 2: Residenza contestata ad un manager che lavora tra Italia e Emirati Arabi Uniti

Scenario: un manager italiano si trasferisce a Dubai nel 2023, dove lavora e risiede per 210 giorni l’anno. Mantiene una casa di proprietà a Milano, dove trascorre le ferie. L’Agenzia invia un questionario chiedendo spiegazioni sulla residenza per il 2024.

Procedura: 1. Criteri di residenza: per essere considerato non residente nel 2024, il manager deve dimostrare di non avere domicilio né residenza in Italia e di soggiornare all’estero per la maggior parte del periodo . 2. Presunzione di residenza: la presenza della casa in Italia può essere indice di mantenimento del domicilio, ma non è decisiva. Occorre dimostrare il centro degli interessi a Dubai (contratto di lavoro, permesso di soggiorno, spese, iscrizione AIRE, famiglia). Il possesso di un’abitazione ad uso vacanze in Italia non esclude di per sé la residenza all’estero. 3. Risposta: il manager fornisce documentazione; l’Agenzia può archiviare il procedimento o emettere accertamento. In caso di avviso, potrà impugnare dimostrando la prevalenza dei legami con l’estero e facendo valere la convenzione Italia‑EAU.

Simulazione 3: Esterovestizione di una società con sede legale in Romania

Scenario: una società “X Ltd.” costituita in Romania dal 2021 opera nel settore informatico. I soci e l’amministratore unico sono cittadini italiani residenti in Italia. Le riunioni del consiglio si tengono abitualmente a Bologna; l’unico dipendente rumeno è un amministrativo. L’Agenzia notifica nel 2025 un avviso di accertamento per esterovestizione, contestando la residenza in Italia e tassando gli utili 2021–2024.

Procedura: 1. Normativa: l’art. 73 TUIR considera residente una società che ha la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in Italia . 2. Presunzione: se la società detiene quote di controllo in società italiane ed è amministrata da soggetti residenti, scatta la presunzione di residenza . Nel caso in esame non vi sono partecipazioni ma la direzione effettiva risulta in Italia. 3. Difesa: la società deve dimostrare che le decisioni strategiche sono prese in Romania (verbali, sede operativa, contratti). Se non riesce, l’accertamento sarà confermato e dovrà pagare le imposte italiane. Può valutare l’adesione o la conciliazione.

Simulazione 4: Penale per omessa dichiarazione di redditi derivanti da trust estero

Scenario: un contribuente ha istituito un trust alle Bahamas che detiene quote di una società italiana. Non ha dichiarato i redditi percepiti tramite il trust. L’agenzia, grazie allo scambio automatico di informazioni, emette un avviso di accertamento e segnala all’autorità giudiziaria il reato di omessa dichiarazione.

Procedure: 1. Residenza del trust: il trust è considerato residente in Italia se almeno uno dei disponenti o beneficiari è residente e se il trust non è trasparente . In tal caso i redditi sono imputati per trasparenza. 2. Reato: la mancata indicazione dei redditi superiori a 50 000 euro in un anno può integrare il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000). La sanzione va da 3 a 7 anni di reclusione. 3. Difesa: il contribuente può presentare memorie per dimostrare che il trust era amministrato all’estero e i redditi sono stati tassati localmente; può proporre la definizione agevolata con adesione e, sul fronte penale, valutare la possibilità di un patteggiamento o di un ravvedimento operoso che estingua il reato.

Conclusione

L’accertamento fiscale su redditi o patrimoni esteri è un procedimento complesso che combina norme interne, diritto europeo e convenzioni internazionali. Le recenti riforme – in particolare il D.Lgs. 209/2023 sulla residenza, il D.Lgs. 219/2023 sul contraddittorio obbligatorio e le modifiche alle sanzioni per il quadro RW – rendono necessario per i contribuenti aggiornarsi e agire con prudenza. La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma la severità con cui l’amministrazione contrasta l’esterovestizione e l’omessa dichiarazione, ma riconosce anche l’importanza del contraddittorio e della prova contraria.

Per evitare problemi è fondamentale pianificare correttamente la propria residenza, dichiarare con precisione le attività estere, rispondere alle richieste dell’Agenzia e avvalersi dei vari strumenti di definizione. Quando arriva un avviso di accertamento, non bisogna mai trascurare i termini e le opportunità di difesa; le presunzioni legali possono essere superate con documenti e testimonianze adeguate. In situazioni di insolvenza, la legge offre percorsi di esdebitazione e composizione della crisi.

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