Accertamento Fiscale a Italiano Residente in Uruguay: Cosa Fare e Come Difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale rivolto a un italiano che vive in Uruguay costituisce uno dei momenti più delicati nel rapporto fra contribuente e Amministrazione finanziaria. Ricevere un avviso di accertamento significa che l’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa o infedele dichiarazione di uno o più redditi e pretende il pagamento di imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente che trasferisce effettivamente la propria vita in Uruguay può incorrere in errori formali oppure essere vittima di una presunzione di residenza fiscale in Italia. La posta in gioco è elevatissima: un accertamento definitivo produce un titolo esecutivo immediatamente azionabile che può sfociare in pignoramenti, ipoteche o blocco di beni ed è inoltre corredato da interessi di mora e sanzioni amministrative. Ignorare la notifica o reagire tardi può comportare la perdita delle agevolazioni della Convenzione contro le doppie imposizioni e rendere più difficile dimostrare la propria residenza estera.

In questo contributo si analizzeranno tutte le fasi del procedimento – dalla notifica dell’atto alla tutela giudiziaria – fornendo indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati a novembre 2025. Verranno illustrate le leggi e i decreti legislativi in vigore (articolo 2 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 209/2023 e integrato dal D.Lgs. 81/2025), le disposizioni sulla notifica degli atti (articolo 60 del DPR 600/1973), lo Statuto del contribuente che sancisce il contraddittorio obbligatorio , le recenti sentenze della Corte di Cassazione in tema di residenza e doppi legami, la Convenzione Italia‑Uruguay contro le doppie imposizioni e le procedure di definizione agevolata. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla prova della residenza in Uruguay e alle strategie difensive per contestare la pretesa italiana. L’obiettivo è offrire un quadro completo e pratico dalla prospettiva del contribuente, affinché possa comprendere i suoi diritti, evitare gli errori comuni e difendersi in modo tempestivo.

Chi siamo: l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera da anni su tutto il territorio nazionale nelle materie del diritto bancario, finanziario e tributario. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). In virtù delle nuove norme sulla composizione negoziata, l’Avv. Monardo è anche esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua competenza include la difesa contro le pretese dell’Agenzia delle Entrate, la negoziazione con gli uffici fiscali, l’assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione e nelle procedure giudiziali davanti alle Corti di giustizia tributaria.

Il nostro studio analizza gratuitamente l’atto notificato, valuta la presenza di vizi formali o sostanziali, assiste nella presentazione di memorie difensive e ricorsi, chiede la sospensione dell’esecuzione, negozia piani di pagamento e definizioni agevolate e, ove necessario, promuove azioni giudiziarie per far valere la residenza estera o invocare la Convenzione contro le doppie imposizioni. Ci avvaliamo di commercialisti esperti in fiscalità internazionale e di collaboratori in Uruguay per reperire la documentazione utile.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La residenza fiscale secondo il TUIR e il Codice Civile

In Italia la residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinata dall’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986). In seguito alla riforma recata dal D.Lgs. 209/2023, dal periodo d’imposta 2024 si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta – “considerando anche le frazioni di giorno” – hanno residenza o domicilio in Italia oppure sono ivi presenti. La norma precisa che per domicilio si intende “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona” e dispone che le persone iscritte per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi della popolazione residente si presumono residenti salvo prova contraria . Il comma 2‑bis mantiene la presunzione di residenza per gli italiani trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria .

Prima della riforma – applicabile ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2023 – l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituiva una presunzione assoluta di residenza. La Cassazione (sentenza 21970/2015) ha chiarito che la permanenza nell’anagrafe precludeva di prendere in considerazione l’effettiva dimora all’estero: il contribuente che risultava iscritto alle liste comunali era considerato residente in Italia e non poteva provare diversamente . A partire dal 1° gennaio 2024 questa presunzione è divenuta relativa: la semplice iscrizione all’anagrafe non è più sufficiente, ma resta un elemento che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare come indizio di residenza.

Il Codice civile definisce il domicilio come il luogo in cui una persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” e la residenza come il luogo in cui “la persona ha la dimora abituale” . Questa definizione civilistica resta il punto di riferimento per l’interpretazione fiscale, specie per i periodi precedenti al 2024. La Cassazione (sentenza 18009/2022) ha ribadito che, ai fini dell’imposta sul reddito, la residenza coincide con il centro di interessi personali e economici e che l’iscrizione all’AIRE non prova da sola la perdita della residenza italiana: occorre dimostrare che affari, interessi e famiglia siano effettivamente situati all’estero . La recente sentenza 19843/2024 ha confermato che il nuovo criterio basato su “relazioni personali e familiari” introdotto dal D.Lgs. 209/2023 si applica solo ai periodi d’imposta a partire dal 2024; per gli anni precedenti continua a valere la prova del centro di interessi economici e non dei legami affettivi.

1.2 La convenzione Italia‑Uruguay contro le doppie imposizioni

Il trasferimento in Uruguay è regolato dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni firmata a Montevideo il 1° marzo 2019 e ratificata dall’Italia con la legge 17 luglio 2020 n. 89. L’ambasciata italiana a Montevideo conferma che la convenzione è entrata in vigore il 4 agosto 2020 e produce effetti dal 1 gennaio 2021 . La convenzione segue il modello OCSE e si applica alle imposte sul reddito, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA) ed altre tributi. L’accordo stabilisce criteri di ripartizione della potestà impositiva: i redditi immobiliari sono tassati dove è situato l’immobile; i redditi d’impresa sono imponibili nello Stato in cui è svolta l’attività economica; gli utili di dividendi e interessi possono essere tassati in entrambi gli Stati con ritenute limitate; i redditi da lavoro dipendente o autonomo sono tassati nel Paese di esercizio salvo permanenze inferiori a 183 giorni, e le pensioni pubbliche sono imponibili solo nello Stato erogatore . La convenzione prevede inoltre lo scambio di informazioni e l’assistenza alla riscossione, superando il segreto bancario; ciò significa che l’Agenzia delle Entrate può richiedere dati all’amministrazione uruguaiana per verificare la posizione del contribuente.

L’articolo 4 della convenzione definisce il residente come la persona assoggettata a imposizione per il suo domicilio, residenza, sede di direzione o qualsiasi altro criterio analogo. In caso di doppia residenza (ad esempio, un cittadino iscritto all’AIRE che mantiene interessi in Italia) il conflitto è risolto attraverso i tie‑breaker rules: 1) la persona è considerata residente nello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; 2) se la residenza permanente esiste in entrambi gli Stati o in nessuno dei due, si considera lo Stato in cui la persona ha i legami personali ed economici più stretti (centro degli interessi vitali); 3) se tale Stato non può essere determinato, si considera lo Stato in cui la persona soggiorna abitualmente; 4) in caso di permanenza abituale in entrambi o in nessuno dei due Stati, la residenza è determinata dalla cittadinanza. Se gli Stati non trovano un accordo, la persona perde i benefici della convenzione . L’articolo 22 adotta il metodo del credito d’imposta: l’imposta pagata in Uruguay è riconosciuta come credito dall’Italia entro il limite dell’imposta italiana relativa al reddito estero .

1.3 La notificazione degli atti di accertamento e l’articolo 60 DPR 600/1973

Un passaggio fondamentale è la corretta notifica dell’avviso di accertamento. L’articolo 60 del DPR 600/1973 disciplina le modalità di notificazione degli avvisi e degli altri atti relativi alle imposte sui redditi. La norma prevede che la notifica si svolga secondo le regole del codice di procedura civile, ma con alcune specifiche:
Notifica a mezzo messo speciale: l’avviso è consegnato da funzionari dell’ufficio, messi comunali o messi speciali;
Domicilio fiscale: gli atti sono notificati nel domicilio eletto dal contribuente o, in mancanza, nel comune di residenza; se la persona non ha domicilio o residenza in Italia, la notifica avviene mediante deposito presso il comune di ultima residenza e affissione dell’avviso alla porta della casa comunale ;
Notifica all’estero: i soggetti non residenti possono comunicare un recapito estero all’Agenzia delle Entrate; in mancanza la notifica è eseguita all’indirizzo estero risultante dagli atti dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) o del comune di ultima residenza; l’atto è spedito per posta raccomandata e la notifica si considera effettuata al momento della consegna;
Notifica via PEC: per i contribuenti dotati di posta elettronica certificata (PEC) la notifica può avvenire via PEC e si considera perfezionata alla data di invio ;
Decorrenza dei termini*: i termini di impugnazione decorrono dalla data di ricezione, mentre per l’amministrazione il termine di decadenza è calcolato in base alla data di spedizione .

Se la notifica non è eseguita correttamente (ad esempio, invio all’indirizzo sbagliato, mancanza della relata di notifica o plico restituito), il vizio può essere eccepito nel ricorso e comportare l’annullamento dell’atto.

1.4 Il principio del contraddittorio e lo Statuto del contribuente

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212) riconosce ai contribuenti il diritto a essere informati e ascoltati prima che l’ufficio emetta un atto impositivo. Con il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 è stato inserito l’articolo 6‑bis, che stabilisce l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo. Tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da uno schema di atto comunicato al contribuente; questi ha almeno sessanta giorni per presentare osservazioni o chiedere di accedere agli atti . L’atto finale non può essere adottato prima della scadenza di tale termine e deve motivare le ragioni dell’ufficio in caso di mancata accettazione delle osservazioni . Sono esclusi dal contraddittorio gli atti completamente automatizzati o quelli emessi per motivato pericolo per la riscossione .

Il contraddittorio preventivo ha lo scopo di evitare contenziosi inutili, consentendo al contribuente di spiegare la propria posizione e presentare documenti prima che l’accertamento divenga definitivo. Per i contribuenti residenti all’estero è fondamentale curare la propria reperibilità (domicilio fiscale, indirizzo PEC, recapiti telefonici) per ricevere lo schema di atto e rispondere nei termini.

1.5 Il processo tributario e i termini di impugnazione

Contro l’avviso di accertamento il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Secondo l’articolo 21 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – ancora in vigore per i ricorsi introdotti prima del 1° gennaio 2026 – il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto . In caso di rifiuto tacito di restituzione (quando il contribuente presenta istanza di rimborso e l’amministrazione non risponde), il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda e fino a quando il diritto non è prescritto . Il ricorso è notificato all’ufficio che ha emesso l’atto e, entro 30 giorni dalla notificazione, deve essere depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria. Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175), che abroga il D.Lgs. 546/1992 ma mantiene sostanzialmente i termini appena indicati.

1.6 Riforme recenti: dal D.Lgs. 13/2024 al D.Lgs. 81/2025

Negli ultimi due anni la materia degli accertamenti e del contenzioso è stata oggetto di profonde modifiche attuative della delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023 n. 111). Fra i principali interventi:

  1. D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Il decreto modifica il procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) introducendo la partecipazione del contribuente sin dalla fase dello schema di atto e prevedendo che l’accertamento con adesione possa essere attivato anche per il recupero di crediti indebitamente compensati. Lo schema di atto invita il contribuente sia a presentare osservazioni sia a richiedere la definizione con adesione . Il decreto prevede inoltre che l’istanza di adesione deve essere presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema o entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso per i casi con contraddittorio preventivo; il termine di decadenza per notificare l’atto è prorogato di 120 giorni se il contraddittorio non può essere completato prima della scadenza . Sono introdotte disposizioni sull’atto di recupero (articolo 38‑bis del DPR 600/1973) e sulle competenze degli uffici in caso di attività svolta attraverso società trasparenti .
  2. D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – Revisione del sistema sanzionatorio tributario. Questo decreto, entrato in vigore il 1° luglio 2024, riorganizza le sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie, introducendo un nuovo Testo unico delle sanzioni. In particolare stabilisce una distinzione più netta fra violazioni formali (sanabili con il ravvedimento) e violazioni sostanziali, disciplina la confisca e prevede cause di non punibilità quando il contribuente regolarizza spontaneamente la propria posizione prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento (causa di non punibilità richiamata anche nel D.Lgs. 81/2025).
  3. D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 – Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni. Entrato in vigore il 13 giugno 2025, il decreto introduce ulteriori modifiche al procedimento di accertamento con adesione e al contenzioso. L’articolo 21 adegua il procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024 eliminando il requisito che la definizione non dipenda da un precedente accertamento e prevede che l’istanza per lo scomputo delle perdite debba essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione . L’articolo 22, in vigore dal 31 dicembre 2025, stabilisce che la sospensione dei termini prevista per l’emergenza COVID‑19 non si applica più agli atti recanti una pretesa impositiva dell’Agenzia . L’articolo 23 modifica l’articolo 38‑bis del DPR 600/1973 imponendo che gli avvisi di recupero relativi ad aiuti di Stato indebitamente percepiti siano notificati entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione . Queste novità influiscono anche sui contribuenti residenti all’estero che intendono definire le controversie e beneficiare di allungamenti dei termini.

1.7 Giurisprudenza recente sulla residenza delle persone fisiche e sulla esterovestizione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha un ruolo centrale nel definire i criteri di residenza fiscale. Oltre alle già citate sentenze 21970/2015, 18009/2022 e 19843/2024, nel 2025 la Corte è tornata sul tema con importanti decisioni in materia di esterovestizione – vale a dire l’utilizzo di società estere fittizie per mascherare la residenza in Italia – e di residenza delle persone fisiche.

  • Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 23707 del 22 agosto 2025. Nel caso di una società formalmente residente in Portogallo ma controllata e gestita da soggetti italiani, la Suprema Corte ha affermato che la “sede dell’amministrazione” coincide con la sede effettiva e deve essere individuata nel luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione . Non basta considerare il luogo da cui partono gli impulsi gestionali o la sede legale; è necessario valutare l’organizzazione reale, la sostanza delle operazioni e l’attività economica svolta . La Corte ha sottolineato che la libertà di stabilimento garantita dal diritto dell’Unione non impedisce allo Stato di contrastare costruzioni artificiose ma vieta di presumere la frode in assenza di elementi concreti . Pur riferita alle società, la sentenza ribadisce che la residenza fiscale “segue la sostanza e non la forma” e richiede un’analisi della realtà economica.
  • Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 25852 del 30 settembre 2025. In questa pronuncia (non pubblicata integralmente ma ripresa da vari commentatori) la Corte ha applicato i criteri del D.Lgs. 209/2023 a un contribuente che aveva trasferito la famiglia in Argentina ma continuava a gestire una società italiana. La Corte ha ritenuto che il centro degli interessi personali e familiari fosse ormai in Sud America ma che l’Italia mantenesse un domicilio professionale in virtù delle attività economiche svolte. Ne è derivata una doppia residenza con tassazione concorrente mitigata dalla Convenzione; la sentenza ha evidenziato la necessità di coordinare il tie‑breaker convenzionale con la nuova definizione di domicilio basata sulle relazioni personali.
  • Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 287 del 7 gennaio 2025 (citata dalle note dottrinali). La Corte ha chiarito che il diritto al contraddittorio previsto dall’articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente è applicabile anche agli accertamenti di determinazione analitico‑induttiva; la mancata instaurazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto e non può essere sanata in giudizio. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di rispondere allo schema di atto anche se si è residenti all’estero.

La lettura integrata di queste decisioni conferma che il contribuente residente in Uruguay deve dimostrare la sostanza dei propri legami all’estero (abitazione permanente, famiglia, lavoro, investimenti, conti bancari) e, se mantiene attività in Italia, valutare la possibile tassazione concorrente sotto la Convenzione.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

2.1 Verifica della notifica e dei termini

Non appena si riceve l’avviso di accertamento, occorre verificare la data e le modalità di notifica. Controllate se l’atto è stato notificato:

  1. All’indirizzo corretto in Uruguay o all’indirizzo AIRE. La legge consente di eleggere un domicilio estero o un domicilio presso un professionista; in mancanza, la notifica spedita all’ultimo indirizzo registrato nel comune di iscrizione o nel registro AIRE è valida .
  2. Via PEC: la notifica via posta elettronica certificata si considera perfezionata al momento dell’invio; verificate la casella PEC indicata nel quadro RS della dichiarazione o nel registro INI‑PEC.
  3. A mani: se siete temporaneamente in Italia o avete un rappresentante, può darsi che l’atto sia consegnato a mani da un messo comunale; annotate la data di consegna e fate firmare la relata.

L’atto deve contenere tutti i dati essenziali (ragione della pretesa, periodo d’imposta, norme violate) e la indicazione dei termini per il ricorso. In caso di omissioni o errori, il contribuente può eccepirne la nullità. A partire dalla data di ricezione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per proporre ricorso ; tale termine è sospeso se si presenta l’istanza di accertamento con adesione (30 giorni) o se il contraddittorio preventivo non è ancora scaduto .

2.2 Analisi della residenza e raccolta della prova

Per difendersi con successo è essenziale dimostrare la residenza fiscale in Uruguay. La prova deve essere completa e documentata. Gli elementi più rilevanti sono:

  • Iscrizione all’AIRE: l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero non è più sufficiente a escludere la residenza italiana, ma resta un indizio importante. Deve essere effettuata entro 90 giorni dal trasferimento.
  • Visto di residenza permanente o permesso di soggiorno in Uruguay e copia del contratto di locazione o dell’atto di acquisto della casa; prova della dimora abituale (bollette utenze, abbonamenti, registrazione dell’immobile).
  • Famiglia: certificato di residenza per il coniuge e i figli; iscrizione dei figli a scuole uruguaiane; eventuali contratti di lavoro del coniuge.
  • Attività lavorativa o d’impresa: contratto di lavoro in Uruguay, registrazione di partita IVA uruguaiana, bilanci e dichiarazioni fiscali, account bancari in Uruguay; iscrizione a ordini professionali o associazioni locali.
  • Centro degli interessi economici: prova della gestione dei propri patrimoni e investimenti dall’Uruguay; spostamento dei conti correnti; dichiarazioni fiscali uruguaiane; eventuali investimenti immobiliari.
  • Assicurazione sanitaria e iscrizione al sistema sanitario uruguaiano.
  • Assenze dall’Italia: biglietti aerei, timbri sul passaporto, registri di ingresso e uscita, elenco dei soggiorni in Italia; per i periodi pre‑2024 conta la permanenza superiore a 183 giorni in Italia; dal 2024 conta la presenza anche frazionata .

La giurisprudenza chiede di valutare questi elementi globalmente. Nella causa 18009/2022 la Cassazione ha ritenuto che un manager trasferito in Svizzera non avesse perso la residenza italiana perché continuava a gestire società italiane e a percepire redditi da amministratore . Al contrario, nella sentenza 23707/2025 la Corte ha confermato la residenza estera quando l’attività economica era effettivamente svolta all’estero e la sede amministrativa era all’estero . Pertanto, occorre dimostrare la dissociazione dei centri di interesse.

2.3 Richiesta di contraddittorio e istanza di accertamento con adesione

Se l’Agenzia delle Entrate non ha attivato il contraddittorio preventivo, il contribuente residente in Uruguay può presentare un’istanza di accertamento con adesione entro i termini stabiliti (30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto, 15 giorni dalla notifica dell’avviso se il contraddittorio si è già svolto) . L’istanza sospende i termini per il ricorso per un periodo di 90 giorni e consente di avviare una trattativa con l’ufficio. Durante l’incontro – che può avvenire anche da remoto – si può dimostrare la residenza estera esibendo la documentazione raccolta. In alcuni casi l’ufficio può annullare l’atto o ridurre notevolmente l’imposta dovuta riconoscendo la non imponibilità in Italia.

Se l’accertamento riguarda redditi prodotti in Uruguay e tassati lì, si può far valere l’articolo 22 della Convenzione: l’imposta pagata in Uruguay dà diritto a un credito d’imposta da scomputare sulle imposte italiane . Nelle riunioni con l’ufficio portate le certificazioni di imposta uruguaiane e le ricevute di pagamento.

2.4 Presentazione del ricorso

Qualora l’accertamento non venga annullato o ridotto, si deve presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso deve contenere:

  1. I dati del contribuente e dell’atto impugnato (numero, data di notifica, ufficio emittente);
  2. Le eccezioni preliminari, come la nullità della notifica (mancanza di relata, notifica a indirizzo non valido), la violazione dell’obbligo di contraddittorio , la decadenza dei termini (ad esempio, notifica oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione), la incompetenza dell’ufficio;
  3. La contestazione di merito, fondata sulla dimostrazione della residenza uruguaiana (allegando documenti e certificazioni) e sulla Convenzione Italia‑Uruguay (invocando l’articolo 4 sul tie‑breaker e l’articolo 22 sul credito d’imposta);
  4. Le prove documentali: tutta la documentazione raccolta (tradotta se necessario), certificazioni rilasciate dalle autorità uruguaiane e attestazioni del consolato italiano;
  5. La richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto, se vi sono gravi e fondati motivi (ad esempio, l’Agenzia ha già iscritto a ruolo e avviato la riscossione); il giudice può sospendere l’esecuzione fino alla decisione nel merito.

Il ricorso è depositato telematicamente tramite il sistema Giustizia Tributaria Telematica oppure, per chi risiede all’estero, può essere depositato tramite PEC; nel 2025 l’utilizzo del deposito telematico è obbligatorio salvo casi eccezionali. Il contribuente può essere assistito da un avvocato o commercialista abilitato; l’assistenza è obbligatoria se l’importo contestato supera 3.000 euro.

2.5 La fase di appello e la cassazione

La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 60 giorni dalla notificazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. La Corte di secondo grado riesamina il merito e la legittimità della decisione. Contro la sentenza di appello è ammesso ricorso per Cassazione per motivi di legittimità. La Corte di Cassazione non valuta i fatti ma giudica errori di diritto, come l’errata applicazione della Convenzione o della norma sulla residenza.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare la presunzione di residenza e dimostrare il centro degli interessi in Uruguay

Per evitare che l’Agenzia delle Entrate applichi l’imposta italiana ai redditi prodotti in Uruguay occorre superare la presunzione di residenza. A partire dal 2024 la presunzione di residenza derivante dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è diventata relativa, e la definizione di domicilio tiene conto delle relazioni personali e familiari . Tuttavia, per gli anni precedenti rimane valida la giurisprudenza che individua la residenza nel luogo in cui si trovano gli interessi economici e il centro degli affari. In concreto:

  • Presentate prove documentali di una residenza stabile in Uruguay (contratto di locazione o atto di proprietà, fatture di utenze, conto corrente locale, iscrizioni scolastiche dei figli).
  • Dimostrate che i redditi contestati sono stati prodotti in Uruguay e sono stati soggetti a imposta. Allegare la certificazione rilasciata dall’amministrazione uruguaiana e la traduzione asseverata.
  • Evidenziate che in Italia non avete mantenuto un’abitazione permanente, che le visite sono state sporadiche e che non avete percepito redditi diversi da quelli tassati in Uruguay.
  • Ricostruite il vostro calendario delle presenze (ingressi e uscite), specialmente per gli anni 2018‑2023: la dimostrazione che la permanenza in Italia è stata inferiore a 183 giorni rafforza la difesa per i periodi ante‑2024.
  • In presenza di cariche societarie in Italia (amministratore o socio di società) spiegate che il ruolo non comporta un centro di interessi se l’attività è gestita da terzi o se la società è inattiva. La Cassazione 18009/2022 ha attribuito molta rilevanza alla direzione di aziende e alla percezione di compensi in Italia .

3.2 Invocare la Convenzione Italia‑Uruguay e il credito d’imposta

L’articolo 4 della Convenzione consente di risolvere i conflitti di residenza tra Italia e Uruguay attraverso i criteri di abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e cittadinanza . In sede di ricorso, se sussiste una doppia residenza secondo il diritto interno, occorre dimostrare che il centro degli interessi vitali è in Uruguay. Se la doppia residenza non può essere risolta, l’articolo 23 consente di adire un procedimento amichevole fra autorità competenti.

L’articolo 22 prevede il metodo del credito d’imposta: l’Italia deve riconoscere un credito pari all’imposta pagata in Uruguay, nei limiti della quota di imposta italiana relativa al reddito estero . Per esempio, se un imprenditore residente in Italia produce un reddito imponibile di 100.000 euro in Uruguay e paga 30.000 euro di imposta uruguaiana, e se l’imposta italiana sul medesimo reddito ammonta a 43.000 euro, il contribuente potrà scomputare 30.000 euro e dovrà versare solo la differenza (13.000 euro). In sede di accertamento l’Agenzia deve tener conto del credito; se non lo fa, il ricorso deve evidenziarlo. Ricordate che il credito spetta solo se l’imposta estera è stata effettivamente pagata e non è stata rimborsata.

3.3 Eccepire la nullità per mancata notifica o violazione del contraddittorio

La notifica a un indirizzo errato o l’assenza della relata di notifica sono vizi che possono portare all’annullamento dell’accertamento. Verificate attentamente l’indirizzo indicato sulla busta e sulla relata; se non corrisponde al vostro domicilio estero o all’indirizzo AIRE, deducete la nullità per violazione dell’articolo 60 DPR 600/1973 . Analogamente, se l’ufficio non ha attivato il contraddittorio preventivo quando doveva farlo (cioè prima di ogni atto autonomamente impugnabile), l’atto è annullabile per violazione dell’articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente .

3.4 Utilizzare lo strumento dell’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione consente di definire la controversia in modo più rapido e con riduzione delle sanzioni. Con le novità introdotte dai decreti del 2024 e del 2025, la procedura è stata resa più flessibile: l’istanza può essere presentata anche senza contraddittorio preventivo, l’ufficio deve fissare un appuntamento (anche a distanza), e le sanzioni sono ridotte fino a un terzo del minimo. Per i contribuenti residenti all’estero l’accertamento con adesione rappresenta un’opportunità per far valere la convenzione senza incorrere nei lunghi tempi del contenzioso.

L’adesione è consigliata quando:

  • La pretesa riguarda redditi prodotti in Uruguay ma il contribuente non possiede documentazione sufficiente a dimostrare la residenza integrale;
  • Ci sono vizi formali (notifica irregolare) che però potrebbero essere sanati successivamente;
  • Si vuole evitare la riscossione coattiva e sospendere i termini; aderendo si può pagare in un’unica soluzione o rateizzare (per le somme tributarie, non per i crediti indebitamente compensati ).

3.5 Richiedere la definizione agevolata o la rottamazione

Periodicamente il legislatore concede definizioni agevolate per sanare le pendenze con l’Erario. Negli anni 2023–2025 sono state approvate varie edizioni della rottamazione delle cartelle e della definizione agevolata delle liti pendenti. I contribuenti residenti all’estero possono aderirvi presentando l’istanza entro i termini stabiliti e pagando le somme dovute (imposta, interessi e una parte delle sanzioni). Ad esempio, la legge di Bilancio 2023 ha previsto la rottamazione “quater” delle cartelle con riduzione delle sanzioni e degli interessi. È importante verificare se l’atto di accertamento rientra nei periodi ammessi e se la definizione comporta la rinuncia al ricorso.

3.6 Soluzioni alternative: piani del consumatore, esdebitazione e OCC

Se l’accertamento fiscale si aggiunge ad altri debiti e determina una situazione di sovraindebitamento, il contribuente può ricorrere agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (che ha sostituito la Legge 3/2012). Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento consentono a privati e professionisti di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione.

Il piano del consumatore è riservato a chi non svolge attività d’impresa e permette di pagare i debiti (anche tributari) in misura parziale, previa approvazione del giudice. Per i debiti tributari occorre l’assenso dell’Agenzia delle Entrate; la possibilità di ottenere riduzioni dipende dalla capacità di pagamento e dalla documentazione sulla residenza estera.

L’accordo di ristrutturazione può essere utilizzato dai piccoli imprenditori che esercitano attività commerciali ma non superano le soglie di fallibilità; richiede il voto dei creditori e l’omologazione del tribunale. In entrambi i casi è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e al gestore della crisi abilitato – l’Avv. Monardo ricopre tale ruolo – che redige la relazione sulla situazione economica e propone la soluzione.

Infine, la esdebitazione consente di ottenere la liberazione totale dai debiti residui a favore dell’onesto ma sfortunato debitore; può essere concessa dal tribunale a seguito di procedura di liquidazione controllata. Chi si trova in Uruguay ma mantiene la residenza italiana al momento dell’apertura della procedura può accedere agli strumenti del codice della crisi presso i tribunali italiani.

4. Strumenti difensivi riassunti in tabelle

Per una rapida consultazione si propongono alcune tabelle riepilogative. Le tabelle contengono termini, norme e strumenti difensivi, senza frasi lunghe; per ogni voce si indicano le basi normative e i tempi di reazione.

Tabella 1 – Definizioni di residenza e domicilio

ElementoNorma di riferimentoContenuto essenziale
Residenza fiscaleArt. 2 TUIR (come modificato dal D.Lgs. 209/2023)Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno residenza, domicilio o presenza in Italia; il domicilio è il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari .
Domicilio civileArt. 43 c.c.Luogo in cui la persona ha la sede principale dei suoi affari e interessi; la residenza è nel luogo della dimora abituale .
Presunzione per cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiataArt. 2 TUIR, comma 2‑bisI cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati “black list” si presumono residenti in Italia salvo prova contraria .
Tie‑breaker convenzionaleArt. 4 Convenzione Italia‑UruguayPer risolvere la doppia residenza si applicano nell’ordine: abitazione permanente; centro degli interessi vitali; soggiorno abituale; cittadinanza .

Tabella 2 – Termini e procedimenti

ProceduraTermineRiferimento normativoNote
Contraddittorio preventivoAlmeno 60 giorni dalla comunicazione dello schema di attoArt. 6‑bis Statuto del contribuenteIl termine può essere prorogato di 120 giorni se necessario per rispettare la decadenza .
Richiesta di accertamento con adesione30 giorni dalla comunicazione dello schema; 15 giorni dalla notifica se contraddittorio già effettuatoD.Lgs. 13/2024L’istanza sospende i termini di ricorso per 90 giorni; per i crediti indebitamente compensati non è ammessa la rateazione .
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado60 giorni dalla notifica dell’attoArt. 21 D.Lgs. 546/1992Per i rifiuti taciti il termine decorre dal 90° giorno dopo l’istanza di rimborso.
Termine per la notifica dell’avviso di accertamento31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione)Art. 43 DPR 600/1973; Art. 23 D.Lgs. 81/2025Per i recuperi di aiuti di Stato l’atto deve essere notificato entro l’ottavo anno successivo alla percezione .

Tabella 3 – Strumenti difensivi alternativi

StrumentoBeneficiChi può aderireRiferimenti
Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni fino a un terzo; definizione rapida; sospensione terminiTutti i contribuenti destinatari di avvisi di accertamento, compresi i residenti all’esteroD.Lgs. 218/1997; D.Lgs. 13/2024
Definizioni agevolate/RottamazioniStralcio totale o parziale di interessi e sanzioni su cartelle esattorialiContribuenti con debiti iscritti a ruolo; periodi e modalità variabili a seconda delle leggi annualiLeggi di Bilancio e DL “Rottamazioni”; scadenze da verificare
Piani del consumatorePagamento parziale dei debiti; esdebitazione finalePersone fisiche senza partita IVA; devono dimostrare incapienza del patrimonioCodice della crisi d’impresa; Legge 3/2012 (abrogata ma applicabile ai procedimenti pendenti)
Accordo di ristrutturazioneRistrutturazione debiti con accordo dei creditoriPiccoli imprenditori sotto la soglia di fallibilitàCodice della crisi d’impresa
EsdebitazioneCancellazione dei debiti residui dopo liquidazione del patrimonioConsumatori e ex imprenditori incapientiArtt. 283 e 284 Codice della crisi d’impresa

5. Domande frequenti (FAQ)

1. Se risiedo in Uruguay ma sono ancora iscritto in Italia, rischio di essere considerato residente fiscale in Italia?
Sì. Fino al periodo d’imposta 2023 l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente comportava una presunzione assoluta di residenza ; dal 2024 l’iscrizione è una presunzione relativa . Se non avete presentato la domanda di cancellazione o se continuate a mantenere interessi economici in Italia, l’Agenzia può considerare i vostri redditi come prodotti in Italia. Per evitare contestazioni è necessario iscriversi all’AIRE, trasferire il centro degli interessi in Uruguay e conservare la documentazione.

2. L’iscrizione all’AIRE basta a dimostrare la residenza estera?
No. L’iscrizione all’AIRE è un presupposto formale, ma la Cassazione ha stabilito che non è sufficiente se la persona continua a svolgere le proprie attività e a percepire redditi in Italia . Occorre provare di aver spostato la propria dimora abituale e il centro di interessi personali e economici in Uruguay.

3. Quali documenti devo conservare per provare la residenza in Uruguay?
È consigliabile conservare: permesso di soggiorno o visto di residenza permanente, contratto di locazione o atto di proprietà, bollette di utenze, iscrizione all’AIRE, certificati scolastici dei figli, contratto di lavoro o partita IVA in Uruguay, estratti conto bancari uruguaiani, polizza sanitaria locale e biglietti aerei con date di ingresso e uscita.

4. Posso presentare l’istanza di accertamento con adesione se vivo all’estero?
Sì. L’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso . L’incontro con l’ufficio può avvenire telematicamente. Se l’accertamento riguarda crediti indebitamente compensati, non è ammessa la rateazione .

5. Come funziona il contraddittorio preventivo?
L’ufficio invia uno schema di atto con le motivazioni e assegna un termine di almeno 60 giorni per presentare osservazioni . L’atto definitivo non può essere emesso prima della scadenza del termine. Se l’ufficio non attiva il contraddittorio, l’avviso è annullabile.

6. Cosa accade se ignoro la notifica dell’avviso di accertamento?
Se non presentate ricorso entro 60 giorni , l’avviso diventa definitivo e produce un titolo esecutivo. L’Agenzia delle Entrate potrà iscrivere a ruolo le somme, applicare sanzioni e avviare la riscossione, anche mediante pignoramento di beni in Italia. Se risiedete in Uruguay la riscossione può essere richiesta alle autorità uruguaiane grazie alle procedure di cooperazione previste dalla convenzione.

7. Ho pagato le imposte in Uruguay. Devo pagarle anche in Italia?
In linea di principio no, se siete residenti in Uruguay e non avete residenza in Italia. Se invece siete fiscalmente residenti in Italia ma avete prodotto redditi in Uruguay, la convenzione prevede il credito d’imposta : pagherete in Italia solo la differenza tra l’imposta italiana e quella uruguaiana.

8. Posso scegliere di essere tassato solo in Uruguay?
Se siete residenti in Uruguay secondo le regole italiane e convenzionali e non avete dimora o domicilio in Italia, sarete tassati solo in Uruguay per i redditi ivi prodotti. Tuttavia, se percepite redditi da fonti italiane (affitti, dividendi, pensioni), questi possono essere tassati in Italia o in entrambi gli Stati secondo le regole della convenzione.

9. Se ho lavorato in Italia per alcuni mesi, devo dichiarare i redditi in Italia?
Dipende dal periodo di soggiorno e dalla residenza. Se per il periodo d’imposta siete fiscalmente residenti in Uruguay ma avete lavorato per meno di 183 giorni in Italia, i redditi da lavoro dipendente sono tassati solo in Uruguay; se la permanenza supera 183 giorni o se siete residenti in Italia, i redditi sono imponibili anche in Italia ma con credito d’imposta .

10. L’Italia può pignorare beni che possiedo in Uruguay?
In base alla convenzione, l’Italia può richiedere assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Le autorità uruguaiane possono procedere al sequestro di beni nel rispetto della normativa interna. In pratica, la procedura è complessa e richiede che l’atto sia definitivo e che sia richiesto attraverso lo scambio di informazioni. Per evitare pignoramenti si raccomanda di contestare l’atto tempestivamente.

11. Devo dichiarare in Italia le pensioni uruguaiane?
Le pensioni pubbliche erogate dall’Uruguay sono imponibili solo in Uruguay, mentre le pensioni private possono essere tassate in entrambi gli Stati con credito d’imposta . Tuttavia, se siete residenti in Italia, dovrete dichiarare le pensioni percepite all’estero e scomputare l’imposta uruguaiana.

12. Posso trasferire la mia residenza fiscale in Uruguay mentre è in corso un accertamento?
Sì, ma la residenza si considera per ciascun periodo d’imposta. Se trasferite la residenza nel 2025, gli accertamenti relativi agli anni precedenti continueranno a essere valutati con riferimento alla normativa in vigore in quegli anni. Inoltre, un trasferimento durante un accertamento può essere valutato come un tentativo di elusione; occorre dimostrare la genuinità dell’espatrio.

13. È possibile rateizzare le somme richieste con l’accertamento?
Se aderite all’accertamento con adesione, potete rateizzare le somme dovute entro tre anni; tuttavia, il D.Lgs. 13/2024 esclude la rateazione per i crediti indebitamente compensati . Se non aderite, ma ricevete una cartella di pagamento, la rateazione può essere chiesta all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, anche dall’estero.

14. Cosa succede se la notifica è stata fatta all’indirizzo PEC sbagliato?
La notifica via PEC è valida solo se inviata alla casella risultante dal registro INI‑PEC o dal registro dei domicili digitali. Se l’ufficio invia l’atto a una PEC non valida o non presente nei registri, la notifica è nulla. La Corte di giustizia tributaria può annullare l’accertamento su eccezione del contribuente.

15. Come posso verificare se l’indirizzo AIRE è aggiornato?
L’indirizzo AIRE è aggiornato tramite il consolato italiano competente. È importante comunicare ogni variazione di domicilio all’estero. L’atto notificato all’indirizzo AIRE sbagliato è valido se il contribuente non ha comunicato la variazione. Per evitare errori, mantenete costante il contatto con l’ufficio consolare.

16. L’accertamento con adesione estingue il procedimento penale?
No. L’adesione estingue l’illecito tributario e comporta la riduzione delle sanzioni amministrative, ma non incide sulle eventuali responsabilità penali per reati fiscali (es. dichiarazione fraudolenta o infedele). Tuttavia, la definizione del debito può essere presa in considerazione come circostanza attenuante.

17. È possibile fare ricorso senza assistenza di un professionista?
Per controversie fino a 3.000 euro è ammessa l’autotutela senza assistenza tecnica. Tuttavia, la materia è complessa, e la prova della residenza estera richiede conoscenze di diritto internazionale tributario. È altamente consigliato rivolgersi a un avvocato o commercialista esperto.

18. Posso chiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso di imposte pagate in Italia ma non dovute?
Sì. Se avete pagato imposte in Italia su redditi prodotti in Uruguay e successivamente ottenete la residenza fiscale in Uruguay, potete presentare un’istanza di rimborso. Il ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda . Ricordate che il diritto al rimborso si prescrive in 10 anni (per le imposte dirette) o 3 anni (per le imposte indirette).

19. L’Uruguay collabora con l’Italia per la riscossione dei tributi?
Sì. La Convenzione prevede lo scambio di informazioni e l’assistenza nella riscossione. L’Uruguay non è un paradiso fiscale: le autorità uruguaiane possono trasmettere i dati bancari e collaborare per eseguire l’eventuale recupero coattivo.

20. Cosa succede se la Corte di giustizia tributaria riconosce la mia residenza in Uruguay?
Se il giudice accoglie il ricorso e riconosce la residenza uruguaiana, l’accertamento è annullato in tutto o in parte; l’Italia non potrà tassare i redditi prodotti in Uruguay salvo che la convenzione attribuisca una potestà concorrente (es. immobili situati in Italia). L’Agenzia dovrà rimborsare le somme eventualmente pagate in eccesso.

6. Simulazioni pratiche e numeriche

6.1 Calcolo del credito d’imposta con la convenzione Italia‑Uruguay

Esempio 1 – Imprenditore con attività in Uruguay ma residenza fiscale in Italia (prima del trasferimento):
Mario, cittadino italiano, vive in Italia fino al 2023 e gestisce un’azienda di import‑export in Uruguay. Nel 2023 Mario percepisce un reddito d’impresa di 150.000 euro in Uruguay e paga imposte locali per 40.000 euro. In Italia il reddito è tassato con aliquote progressive (ipotizziamo 43%); l’imposta lorda è 64.500 euro. In base all’articolo 22 della Convenzione, l’Italia riconosce un credito d’imposta di 40.000 euro . Mario dovrà versare 24.500 euro (64.500 – 40.000). Se Mario trasferisce la residenza in Uruguay nel 2024 e dimostra che il centro degli interessi vitali è lì, il reddito sarà tassato solo in Uruguay.

Esempio 2 – Lavoratore dipendente in Uruguay con permanenza limitata in Italia:
Giulia si trasferisce in Uruguay nel 2022 e lavora per un’azienda uruguaiana, percependo 30.000 euro l’anno. Nel 2023 trascorre 150 giorni in Italia per assistere un familiare. Poiché la permanenza in Italia non supera 183 giorni e Giulia non esercita attività lavorativa in Italia, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo in Uruguay. Se l’Agenzia emette un accertamento contestando la residenza italiana, Giulia potrà dimostrare la permanenza inferiore a 183 giorni e la presenza del centro degli interessi vitali in Uruguay.

Esempio 3 – Doppia residenza e tie‑breaker:
Luca, consulente informatico, vive tra l’Italia e l’Uruguay. Nel 2024 trascorre 200 giorni in Uruguay con la moglie e i figli, ma continua a dirigere una società italiana di cui è amministratore e percepisce compensi. L’Agenzia lo considera residente in Italia. In sede di ricorso Luca dimostra che la famiglia, la casa e l’attività principale sono in Uruguay, ma le prestazioni svolte in Italia generano un forte collegamento economico. Il giudice potrebbe ritenere che vi sia doppia residenza: l’Italia e l’Uruguay hanno entrambe legami significativi. Si applicherà il tie‑breaker della Convenzione; se non si riesce a individuare il centro degli interessi vitali, la residenza sarà determinata in base al soggiorno abituale o alla cittadinanza . Luca dovrà valutare l’adesione all’accertamento con adesione per ridurre il contenzioso.

6.2 Confronto tra residenza civile e residenza fiscale

Per chiarire la differenza tra residenza civilistica e residenza fiscale si può immaginare una mappa: il diritto civile (art. 43 c.c.) colloca la residenza nella dimora abituale , mentre il diritto fiscale (art. 2 TUIR) include anche il domicilio e la presenza . Un contribuente può avere la residenza civile in Uruguay ma essere fiscalmente residente in Italia se mantiene il domicilio (affari e interessi) in Italia. È quindi fondamentale analizzare tutti i fattori (domicilio, abitazione, permanenza, affari, famiglia) per determinare correttamente la residenza fiscale.

Conclusione

L’accertamento fiscale notificato a un italiano residente in Uruguay può avere conseguenze gravi se affrontato con superficialità. La normativa italiana – dal D.Lgs. 209/2023 al D.Lgs. 81/2025 – e la giurisprudenza della Corte di Cassazione sono sempre più attente a contrastare le esterovestizioni e a riconoscere la residenza in base alla sostanza e non alla forma. L’iscrizione all’AIRE non basta: occorre dimostrare con prove concrete che la propria vita (abitazione, famiglia, lavoro, affari e relazioni sociali) si svolge in Uruguay. La Convenzione Italia‑Uruguay fornisce strumenti importanti come i tie‑breaker e il credito d’imposta, ma può essere invocata solo se si rispettano le procedure.

Le riforme recenti hanno introdotto il contraddittorio preventivo e hanno ampliato le possibilità di definire l’accertamento con adesione, ridurre le sanzioni e allungare i termini. Tuttavia, la complessità delle norme rende essenziale agire tempestivamente. Verificare la notifica, raccogliere la documentazione sulla residenza uruguaiana, presentare osservazioni entro 60 giorni e, se necessario, proporre ricorso sono passi imprescindibili. In alcuni casi la definizione agevolata o le procedure di composizione della crisi possono offrire una soluzione rapida e vantaggiosa.

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