Accertamento fiscale a italiano residente in Qatar: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Il fenomeno della mobilità internazionale ha raggiunto una dimensione strutturale. Sempre più professionisti e imprenditori italiani trasferiscono la loro residenza fiscale in Paesi extra‑UE a imposizione più favorevole, come il Qatar. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mantiene poteri di accertamento molto incisivi nei confronti dei cittadini italiani che risultano iscritti all’AIRE ma che continuano ad avere legami economici, patrimoniali o familiari con il territorio nazionale. La riforma della fiscalità internazionale contenuta nel d.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (in vigore dal 1 gennaio 2024) ha ridefinito i criteri di residenza e domicilio fiscale nel TUIR, riscrivendo l’articolo 2 e introducendo una nuova nozione di “domicilio” che attribuisce rilievo principale alle relazioni personali e familiari . Per i periodi d’imposta antecedenti al 2024 continua invece ad applicarsi la disciplina precedente, che individuava il domicilio nel centro degli affari e degli interessi vitali, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di tali interessi viene esercitata abitualmente .

Il rischio di essere sottoposti a un accertamento fiscale per un italiano che vive e lavora in Qatar è concreto se l’amministrazione rileva elementi che facciano presumere il permanere del centro degli interessi in Italia, l’omessa dichiarazione di redditi prodotti all’estero o la mancata osservanza delle regole sulla “world wide taxation”. La notifica di un avviso di accertamento dall’estero avviene tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo comunicato dal contribuente iscritto all’AIRE; essa è valida anche se il destinatario non ritira la raccomandata . A ricevere l’atto, il contribuente ha appena 60 giorni per impugnare davanti al giudice tributario, pena la definitività della pretesa.

Lo scopo di questo articolo è fornire una guida completa e aggiornata (novembre 2025) per difendersi da un accertamento fiscale nei confronti di cittadini italiani residenti in Qatar. L’analisi, condotta con rigore giuridico e taglio divulgativo, prende in esame le norme di legge (TUIR, DPR 600/1973, riforma fiscale 2023/2025), le prassi dell’Agenzia delle Entrate, le convenzioni internazionali e la giurisprudenza di Cassazione più recente. Si esaminano passo per passo gli effetti della notifica, le strategie difensive, i rimedi alternativi (rottamazione, definizioni agevolate, piani di rientro) e gli errori da evitare.

Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e svolge il ruolo di esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio offre un supporto completo: analisi degli atti, predisposizione di ricorsi, richieste di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione di residenza e domicilio fiscale

Nuovi criteri introdotti dal d.lgs. 209/2023

L’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) è stato riformato dal d.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, attuativo della delega fiscale. Dal 1 gennaio 2024 si considerano residenti, ai fini delle imposte sul reddito:

  1. le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (considerando anche le frazioni di giorno) hanno la residenza anagrafica o il domicilio in Italia;
  2. le persone presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta;
  3. le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, salvo prova contraria .

Il comma 2 ora contiene una definizione autonoma di “domicilio”: esso è “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona” . La riforma ha quindi spostato l’accento sulle relazioni personali rispetto al centro degli interessi economici.

Il legislatore ha previsto che le modifiche si applichino solo ai periodi d’imposta decorrenti dal 1 gennaio 2024 . La Cassazione, con sentenza 18 luglio 2024 n. 19843, ha ribadito che la nuova disciplina non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente: per le annualità antecedenti occorre valutare il domicilio in base al centro degli affari e degli interessi vitali, privilegiando il luogo dove si svolge abitualmente l’attività economica .

Regime vigente fino al 31 dicembre 2023

Per i periodi d’imposta precedenti alla riforma, l’articolo 2 TUIR considerava residenti le persone fisiche che:

  • erano iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente;
  • avevano il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (artt. 43 e 46 c.c.);
  • erano presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.

La norma prevedeva inoltre una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe residenti e trasferiti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (cosiddetta “black list”). In tali casi, introdotti dall’art. 2 comma 2‑bis, la prova dell’effettivo trasferimento spettava al contribuente. La giurisprudenza ha chiarito che l’onere si applica anche quando il trasferimento avviene indirettamente da un Paese terzo .

In assenza di una definizione di “domicilio” nel TUIR, la giurisprudenza individuava il centro degli affari e degli interessi vitali del contribuente, dando prevalenza agli interessi economici e patrimoniali, mentre i legami familiari avevano un ruolo solo accessorio . Numerose pronunce (Cass. n. 11620/2021, n. 18702/2021, n. 24246/2011, etc.) hanno affermato che occorre valutare in concreto dove il soggetto gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, confrontando la durata e la stabilità della permanenza all’estero, l’esistenza di immobili e società, l’apertura di conti, l’uso di utenze italiane e i legami familiari.

Domicilio fiscale e competenza dell’amministrazione finanziaria

Oltre alla residenza anagrafica, il domicilio fiscale (art. 58 DPR 600/1973) individua il Comune competente per l’accertamento e la riscossione. La norma stabilisce che ogni soggetto è considerato domiciliato in un Comune del territorio dello Stato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi; il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è fissato presso la sede legale o, in mancanza, presso la sede amministrativa .

In passato, la Corte costituzionale (sent. 366/2007) ha dichiarato illegittimo l’art. 58 nella parte in cui imponeva la notifica degli atti impositivi a cittadini emigrati all’estero nel Comune dell’ultima residenza in Italia, senza garantire l’effettiva conoscenza dell’atto. Il legislatore è intervenuto modificando l’art. 60 DPR 600/1973 (Norme sulla notifica) prevedendo che i contribuenti iscritti all’AIRE possano eleggere domicilio presso un recapito in Italia o indicare un indirizzo all’estero per le notifiche. In mancanza, l’atto viene notificato per raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo risultante dall’anagrafe AIRE . La notifica per posta si considera perfezionata alla data di spedizione; il termine per impugnare decorre dalla ricezione . Con ordinanza 22838/2025 la Cassazione ha confermato che la notifica via raccomandata all’indirizzo estero del contribuente è valida anche se il destinatario non ritira la raccomandata .

Termine di decadenza dell’accertamento

L’art. 43 DPR 600/1973 dispone che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ;
  • entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa dichiarazione ;
  • gli avvisi integrativi o modificativi possono essere emessi fino alla scadenza dei termini sopra indicati, a condizione che siano indicati i nuovi elementi di fatto sopravvenuti .

Per i periodi d’imposta fino al 2015, i termini sono stati prorogati di due anni per effetto del d.l. 119/2018 e per particolari fattispecie (aiuti di Stato) la legge 18/2024 prevede ulteriori proroghe .

1.2 Convenzione Italia‑Qatar contro la doppia imposizione

Dal 29 luglio 2010 è in vigore la Convenzione tra Italia e Qatar per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali (legge 2 luglio 2010 n. 118). Il trattato, accessibile anche sul sito dell’autorità fiscale qatariota, ha natura di legge interna e prevale sulle norme del TUIR.

Le disposizioni rilevanti per un cittadino italiano residente in Qatar sono:

  • Articolo 4 (Residente): definisce residente di uno Stato la persona che, secondo la legge di tale Stato, è assoggettata a imposta a causa del domicilio, della residenza o di altri criteri analoghi. In presenza di doppia residenza, si applicano le “tie‑breaker rules”: 1) residenza nel Paese in cui ha una casa permanente; 2) in mancanza, residenza nello Stato con cui ha relazioni personali ed economiche più strette (centro degli interessi vitali); 3) se il centro degli interessi vitali non è determinabile, residenza nel Paese in cui ha una dimora abituale; 4) se la dimora abituale è in entrambi gli Stati o in nessuno, residenza nello Stato di cui è cittadino . Se tutte queste regole non portano a una conclusione, le autorità dei due Stati devono risolvere la questione di comune accordo.
  • Articolo 15 (Lavoro dipendente): le retribuzioni percepite da un residente di uno Stato in relazione a un’attività lavorativa dipendente sono tassate solo nello Stato di residenza, salvo che l’attività sia svolta nell’altro Stato. Se il lavoro è svolto in Qatar per più di 183 giorni in un periodo di 12 mesi, l’Italia non può tassare i redditi da lavoro dipendente .
  • Altri articoli: il trattato disciplina i redditi da impresa (art. 7), da immobili (art. 6), gli utili di capitale, le pensioni (art. 18), i compensi degli artisti e sportivi (art. 17), i redditi della pubblica amministrazione (art. 19) e altre categorie. La Convenzione prevede metodi per eliminare la doppia imposizione; ad esempio, l’Italia concede un credito d’imposta per le imposte pagate in Qatar.

1.3 Giurisprudenza e pronunce significative

Per costruire una difesa efficace occorre conoscere i principali orientamenti della Cassazione sulle contestazioni di residenza fiscale e sulle notifiche all’estero:

PronunciaPrincipio affermatoCitazione
Cass. 18 luglio 2024 n. 19843Le nuove regole sulla residenza introdotte dal d.lgs. 209/2023 si applicano solo ai periodi d’imposta successivi al 1 gennaio 2024; per gli anni precedenti il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali .
Cass. 23 maggio 2024 n. 14484In caso di trasferimento in un Paese “black list”, il contribuente deve dimostrare l’effettivo spostamento; la presunzione di residenza in Italia si applica anche se il trasferimento avviene da un Paese terzo .
Cass. ord. 22838/2025La notifica degli atti impositivi al contribuente iscritto all’AIRE è valida se effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero comunicato; non occorre il messo notificatore .
Cass. ord. 1075/2025Per le società che dichiarano il trasferimento all’estero, il domicilio fiscale rimane nel Comune della sede legale fino a prova del trasferimento effettivo; l’ufficio competente è quello dell’ultimo domicilio in Italia .
Cass. 11620/2021 e Cass. 18702/2021Il domicilio, nel sistema ante 2024, è identificato con il centro degli affari e degli interessi vitali, da determinarsi valutando la gestione abituale degli interessi economici e patrimoniali; le relazioni affettive rilevano solo se connesse ad altri indici .

Questi principi saranno richiamati nei paragrafi dedicati alle difese.

2. Procedura di accertamento: cosa accade dopo la notifica

Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che un italiano residente in Qatar sia in realtà fiscalmente domiciliato in Italia o abbia omesso di dichiarare redditi percepiti all’estero, emette un avviso di accertamento. L’atto contiene l’indicazione delle imposte, sanzioni e interessi richiesti, dei presupposti di fatto e di diritto, nonché dell’ufficio competente. Per capire come difendersi occorre seguire attentamente le fasi della procedura.

2.1 Verifica della notifica

  1. Verificare l’indirizzo e le modalità di notifica. Ai sensi dell’art. 60 DPR 600/1973, se il contribuente è iscritto all’AIRE deve indicare all’Agenzia delle Entrate un indirizzo per le notifiche all’estero. In mancanza, la notifica avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dagli elenchi AIRE; la raccomandata è valida anche se non ritirata . Se il plico è stato consegnato a una persona diversa dal destinatario (familiare o portiere) è necessario verificare la correttezza.
  2. Controllare i termini. La notifica deve essere perfezionata entro i termini decadenziali previsti dall’art. 43 DPR 600/1973. Ad esempio, per la dichiarazione 2019 il termine di decadenza ordinario scade il 31 dicembre 2025. Se la notifica avviene oltre il termine, l’accertamento è nullo.
  3. Esigere la prova dell’avvenuta notifica. L’Agenzia deve produrre l’avviso di ricevimento. In assenza, la notifica è inesistente. Nei contenziosi contro italiani residenti all’estero, la Cassazione ha più volte affermato che la produzione della ricevuta è condizione per la validità .

2.2 Analisi dell’avviso di accertamento

Una volta verificata la notifica, occorre analizzare attentamente il contenuto dell’atto:

  • Motivazione e elementi di prova. L’avviso deve indicare in maniera chiara i fatti su cui si fonda. Se l’ufficio contesta la residenza, dovrà indicare gli elementi che dimostrano il domicilio in Italia (immobili, utenze, attività economiche, legami familiari). In caso contrario l’atto è nullo.
  • Riferimenti normativi. Verificare se l’avviso si basa sul TUIR ante 2024 o sulle nuove regole. Per periodi d’imposta 2019‑2023, l’ufficio non può applicare la definizione di domicilio del d.lgs. 209/2023 .
  • Applicazione della convenzione. L’avviso deve tenere conto della Convenzione Italia‑Qatar. Se l’accertamento riguarda redditi di lavoro dipendente prestato in Qatar, l’Italia può tassarli solo se l’attività è stata svolta in Italia o se non sussistono i requisiti dell’articolo 15 (durata di oltre 183 giorni o retribuzione sostenuta da datore italiano) .

2.3 Termine per impugnare

Il contribuente può proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Se risiede all’estero, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’avviso e depositato telematicamente. In pendenza del processo, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento.

2.4 Facoltà di adesione o conciliazione

Prima o durante il contenzioso è possibile attivare strumenti deflativi:

  • Accertamento con adesione (art. 6 D.lgs. 218/1997): il contribuente può presentare istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, chiedendo l’avvio di un contraddittorio con l’ufficio per rideterminare la pretesa. La presentazione dell’istanza sospende i termini per il ricorso.
  • Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate: nel 2023 e 2024 il legislatore ha introdotto diverse sanatorie (definizione liti pendenti, conciliazione agevolata, rottamazione‑quater). Verificare se l’avviso rientra nelle fattispecie definibili e se conviene aderire.
  • Conciliazione giudiziale: davanti al giudice tributario, le parti possono concludere un accordo riducendo sanzioni e interessi.

3. Difese e strategie legali

Difendersi da un accertamento fiscale in qualità di italiano residente in Qatar richiede una valutazione tecnica fondata su norme, prassi e giurisprudenza. Di seguito si illustrano le principali argomentazioni difensive.

3.1 Dimostrare l’effettiva residenza estera

La contestazione più frequente riguarda la presunta residenza in Italia. Per smentirla occorre dimostrare che il centro degli interessi vitali è effettivamente in Qatar. Gli elementi rilevanti sono diversi a seconda della normativa applicabile:

  • Per anni antecedenti al 2024: dimostrare il centro degli affari e degli interessi vitali all’estero. La Cassazione ha ritenuto che il domicilio coincide con il luogo in cui si gestiscono abitualmente gli interessi economici, riconoscibile dai terzi . Occorre quindi produrre prova dell’attività lavorativa e dei redditi in Qatar (contratti, buste paga, estratti conto), dell’assenza di attività economiche in Italia, della disponibilità di un’abitazione in Qatar e della presenza anagrafica solo occasionale in Italia. Anche l’iscrizione all’AIRE, la residenza di eventuali familiari e l’utilizzo di utenze telematiche in Qatar costituiscono indizi.
  • Per anni dal 2024 in poi: la definizione di domicilio si concentra sulle relazioni personali e familiari. Sarà necessario dimostrare che il fulcro dei rapporti personali (convivenza con coniuge e figli, iscrizione alle scuole, cure sanitarie) è in Qatar. La riforma mira a evitare che il contribuente mantenga rapporti famigliari in Italia e trasferisca solo formalmente il centro degli affari. Tuttavia, occorre ricordare che la nuova disciplina non è retroattiva .
  • Paesi a fiscalità privilegiata: se il Qatar fosse inserito in future liste di Stati a fiscalità privilegiata (ad oggi non è nella black list dei Paesi a regime fiscale privilegiato), potrebbero valere le presunzioni relative di cui all’art. 2 comma 2‑bis. In tal caso il contribuente dovrebbe provare l’effettivo trasferimento con elementi concreti (lavoro, abitazione, famiglia) .

3.2 Applicare la Convenzione Italia‑Qatar

Il trattato sulla doppia imposizione prevale sulla normativa interna e può essere invocato per evitare la tassazione in Italia di redditi prodotti in Qatar. Alcuni esempi:

  • Redditi da lavoro dipendente: se un ingegnere italiano lavora per un’impresa qatariota e soggiorna in Qatar per più di 183 giorni in un periodo di 12 mesi, l’Italia non può tassare le retribuzioni, a condizione che il datore di lavoro non abbia una sede stabile in Italia e che lo stipendio non sia a carico di un’azienda italiana .
  • Redditi di impresa e professionali: i redditi derivanti da attività imprenditoriale svolta tramite una stabile organizzazione in Qatar sono tassati solo in Qatar. I profitti dell’impresa italiana che svolge affari in Qatar senza stabile organizzazione rimangono imponibili in Italia.
  • Altri redditi: pensioni, interessi, royalties, canoni e utili di capitale sono disciplinati dagli articoli 6‑22 della Convenzione. Ad esempio, i dividendi pagati da società qatariote a residenti italiani possono essere tassati in Qatar con aliquota ridotta e l’Italia deve concedere il credito d’imposta.

In caso di conflitti interpretativi, l’articolo 25 prevede una procedura di mutual agreement tra le autorità competenti.

3.3 Verificare la legittimità della motivazione e dei metodi accertativi

Gli uffici possono procedere a diverse tipologie di accertamento (analitico, sintetico, induttivo) basate su presunzioni (spese per incrementi patrimoniali, investimenti, ecc.). La difesa deve:

  1. Contestare la carenza di motivazione se l’avviso non descrive adeguatamente gli elementi su cui si fonda. La motivazione per relationem a un processo verbale di constatazione è ammessa solo se il p.v.c. è allegato e contiene gli elementi essenziali.
  2. Verificare la competenza territoriale. L’ufficio competente deve essere quello del domicilio fiscale (art. 58 DPR 600/1973). Se l’accertamento è stato emesso da un ufficio incompetente, l’atto è nullo. Nel caso di residenza all’estero, la Cassazione ha stabilito che la competenza spetta all’ufficio dell’ultimo domicilio fiscale in Italia .
  3. Contestare l’uso di presunzioni. Per accertamenti sintetici basati sul redditometro o sulle spese di mantenimento, l’ufficio deve provare il possesso di cespiti e la disponibilità di beni. Il contribuente può opporsi dimostrando che le spese sono state sostenute con redditi esenti o esclusi da tassazione.

3.4 Richiedere la sospensione della riscossione

Alla presentazione del ricorso, è possibile chiedere al giudice la sospensione cautelare della riscossione. Occorre dimostrare il fumus boni iuris (seri motivi di illegittimità dell’atto) e il periculum in mora (pericolo di danni gravi e irreparabili). Con la sospensione si bloccano i termini di iscrizione a ruolo e le procedure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti).

3.5 Piani di pagamento e soluzioni transattive

Qualora emergano difficoltà nel sostenere la pretesa, lo studio dell’Avv. Monardo può negoziare con l’Agenzia un piano di rateizzazione in sede di adesione o definire un accordo di transazione fiscale. Inoltre, per i contribuenti sovraindebitati è possibile utilizzare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione), per falcidiare debiti tributari e ottenere l’esdebitazione finale.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni e definizioni agevolate

Il legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto diverse misure di definizione agevolata e rottamazione. Anche un cittadino residente in Qatar può beneficiarne se ha carichi iscritti a ruolo in Italia.

4.1 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022 e s.m.i.)

La “rottamazione‑quater” ha consentito di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2023 e il pagamento poteva essere rateizzato in 18 rate. Chi ha aderito e non ha versato tempestivamente le rate è decaduto.

4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1 commi 186‑205 L. 197/2022)

Prevedeva la possibilità di chiudere i contenziosi tributari pendenti al 1° gennaio 2023 con il pagamento di una percentuale dell’imposta a seconda del grado di soccombenza. Anche questa misura è ormai scaduta (domanda entro il 30 giugno 2023). Tuttavia possono esserci proroghe future; è importante monitorare le leggi di bilancio.

4.3 Concordato preventivo biennale e programma di adempimento collaborativo

Dal 2024 è entrato in vigore il concordato preventivo biennale per titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo che applicano gli ISA. Attraverso un accordo con l’Agenzia, il contribuente fissa in anticipo il reddito su cui pagare le imposte, ottenendo certezza tributaria. Anche chi opera all’estero tramite una stabile organizzazione può valutare tale strumento. Inoltre, è possibile accedere al programma di adempimento collaborativo (cooperative compliance) se si superano determinati volumi di fatturato.

4.4 Sovraindebitamento e esdebitazione

Per i contribuenti persone fisiche o imprenditori minori che si trovano in grave difficoltà finanziaria, la legge sulla crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) consente di proporre:

  1. Piano del consumatore: rivolto a soggetti non fallibili e privi di attività imprenditoriale; consente di ridurre e rateizzare i debiti con soddisfazione dei creditori secondo la capacità reddituale.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’approvazione del 60 % dei creditori; include anche l’erario e prevede la falcidia dei debiti tributari.
  3. Liquidazione controllata: permette di liquidare il patrimonio con esdebitazione finale.

L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, assiste i clienti in tutte le fasi, predisponendo le domande al tribunale e negoziando con l’Agenzia delle Entrate.

5. Errori comuni e consigli pratici

  • Non iscriversi all’AIRE: per evitare la presunzione di residenza, l’iscrizione all’AIRE è indispensabile. Senza l’iscrizione, i criteri di residenza possono scattare anche se si vive stabilmente all’estero.
  • Mantenere immobili e società in Italia senza gestione estera: avere un’abitazione, un’azienda o una partecipazione in Italia può far presumere il domicilio in Italia. Occorre valutare la vendita, l’affitto o la cessione delle quote.
  • Sottovalutare i legami familiari: dopo il 2024 la prevalenza delle relazioni personali significa che un coniuge o i figli residenti in Italia possono costituire forte indizio di domicilio. Considerare il trasferimento dell’intero nucleo familiare o documentare la frequenza limitata delle visite.
  • Ignorare gli obblighi dichiarativi: anche se residente in Qatar, un cittadino italiano deve presentare Quadro RW per il monitoraggio fiscale (investimenti e attività finanziarie estere) e pagare l’imposta sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE) e sugli immobili (IVIE). L’omessa compilazione comporta sanzioni elevate.
  • Non conservare la documentazione: contratti di lavoro, permessi di soggiorno, fatture, estratti conto, certificati di residenza qatarioti sono essenziali per dimostrare la vita in Qatar.
  • Non rispondere alla richiesta di documentazione dell’Agenzia: ignorare l’invito al contraddittorio può portare a presunzioni sfavorevoli. È opportuno rispondere sempre, preferibilmente tramite un professionista.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono un ingegnere italiano e lavoro a Doha da tre anni. Devo pagare le tasse in Italia sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Qatar?
    Dipende dalla residenza fiscale. Se dal 2024 in poi trascorri più di 183 giorni in Qatar, hai lì il domicilio familiare e non disponi di immobili o attività economiche in Italia, puoi essere considerato residente in Qatar. In tal caso la Convenzione Italia‑Qatar prevede che le retribuzioni sono tassate solo in Qatar . Devi però dichiarare in Italia eventuali redditi italiani e compilare il quadro RW.
  2. Sono iscritto all’AIRE e ho un appartamento in Italia che affitto. L’Agenzia può contestarmi la residenza?
    Il possesso di un immobile in Italia non determina automaticamente la residenza. Tuttavia, se l’immobile è abitato dalla famiglia o se trascorri lunghi periodi in Italia, l’ufficio potrebbe contestare il centro degli interessi. È consigliabile documentare le permanenze in Qatar e dimostrare che l’immobile è dato in locazione.
  3. Ho ricevuto un avviso di accertamento mentre ero all’estero, ma non ho mai ritirato la raccomandata. È valido?
    Sì. La notifica agli iscritti AIRE avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero. La Cassazione ha stabilito che l’atto è valido anche se non ritirato . Il termine per impugnare decorre dalla data di ricezione (o decorsi dieci giorni dalla compiuta giacenza).
  4. Qual è il termine per presentare il ricorso contro l’avviso di accertamento?
    60 giorni dalla notifica (90 giorni per i residenti all’estero). La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione sospende il termine.
  5. Che differenza c’è tra residenza anagrafica e domicilio fiscale?
    La residenza anagrafica è il luogo in cui la persona dimora abitualmente (registrazione al Comune). Il domicilio fiscale individua il Comune competente per la tassazione (art. 58 DPR 600/1973) e coincide con la residenza anagrafica per le persone fisiche; per i non residenti può essere determinato in funzione dell’ultimo domicilio in Italia . Dopo il 2024, il TUIR definisce il domicilio come il luogo in cui si sviluppano le principali relazioni personali e familiari .
  6. Se ho lavorato in Qatar per sei mesi ma ho mantenuto il domicilio familiare in Italia, dove devo pagare le tasse?
    In base all’art. 15 della Convenzione, il reddito da lavoro dipendente è tassato nello Stato in cui l’attività è svolta; tuttavia l’Italia mantiene la potestà impositiva se non sono rispettati i tre requisiti (permanenza oltre 183 giorni, datore di lavoro residente all’estero e assenza di stabile organizzazione in Italia) . Inoltre, se la tua residenza anagrafica e il nucleo familiare sono in Italia, è probabile che tu sia considerato residente in Italia e soggetto a tassazione mondiale.
  7. Cosa succede se non rispondo all’invito al contraddittorio dell’Agenzia?
    L’ufficio può procedere con l’accertamento in assenza; ciò può far presumere che non hai elementi da fornire. È sempre consigliabile partecipare al contraddittorio e presentare la documentazione a supporto della residenza estera.
  8. Posso pagare a rate le somme richieste nell’avviso di accertamento?
    Sì, è possibile chiedere la rateizzazione in sede di adesione o successivamente all’iscrizione a ruolo. Il numero massimo di rate e gli interessi dipendono dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Lo studio dell’avv. Monardo può gestire la trattativa e predisporre il piano di pagamento.
  9. Ho presentato il ricorso; devo comunque pagare?
    La proposizione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione. È necessario chiedere la sospensione cautelare al giudice tributario, dimostrando i danni che deriverebbero dall’esecuzione immediata.
  10. Se risiedo in Qatar devo presentare il quadro RW?
    Sì. I residenti fiscali esteri sono esonerati, ma i cittadini italiani che mantengono la residenza in Italia devono indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie estere. Chi non è più residente in Italia non presenta la dichiarazione, salvo che percepisca redditi italiani. Tuttavia, se l’Agenzia contesta la residenza, l’adempimento del quadro RW diventa una prova della corretta dichiarazione.
  11. È vero che dal 2024 il domicilio si determina in base alla famiglia?
    La riforma del d.lgs. 209/2023 definisce il domicilio come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari . Ciò implica che, a parità di altri elementi, la sede della famiglia prevale sul luogo di lavoro. Tuttavia il nuovo criterio si applica solo ai periodi d’imposta dal 2024 .
  12. Come si prova la residenza in Qatar?
    È consigliabile conservare: contratto di lavoro o licenza d’impresa, visti di soggiorno, permesso di residenza qatariota, certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità locali, documenti bancari, fatture di utenze, contratto di affitto o acquisto di un’abitazione, iscrizione dei figli a scuole in Qatar e certificati sanitari.
  13. Cosa posso fare se l’accertamento è basato solo su presunzioni?
    Il contribuente può contestare l’applicazione delle presunzioni indicando le fonti dei redditi che hanno finanziato le spese (ad esempio risparmi preesistenti, redditi esenti, donazioni), chiedere l’annullamento per carenza di motivazione o proporre ricorso per violazione del principio di capacità contributiva.
  14. La mia società ha sede legale a Doha ma la gestione è in Italia. Chi è competente per l’accertamento?
    Per le società, il domicilio fiscale coincide con la sede legale se la gestione avviene prevalentemente all’estero. Tuttavia, se l’operatività è in Italia, l’ufficio competente resta quello dell’ultima sede italiana. La Cassazione ha ribadito che la semplice delocalizzazione formale non sposta la competenza .
  15. Se l’avviso è nullo per vizi di notifica, devo comunque impugnare?
    Sì, è opportuno proporre ricorso eccependo l’inesistenza della notifica. In tal modo si evita che l’atto diventi definitivo e si potranno recuperare le spese legali.
  16. È possibile sanare la mia posizione aderendo alla definizione agevolata?
    Dipende dall’esistenza di una norma attualmente in vigore. Le definizioni agevolate hanno termini precisi. È consigliabile monitorare le leggi di bilancio e rivolgersi a un professionista per verificare se l’accertamento rientra nelle misure di condono.
  17. Devo pagare le imposte sui redditi di capitale prodotti in Qatar?
    Se sei residente in Italia, devi dichiarare e pagare imposte su tutti i redditi, ovunque prodotti (world wide taxation). Se sei residente in Qatar, paghi le imposte solo in Qatar, salvo che la Convenzione preveda diversamente (alcuni redditi, come i dividendi, possono essere tassati in entrambi gli Stati con credito d’imposta).
  18. Quanto tempo ha l’Agenzia per notificare l’accertamento sui redditi 2020?
    Il termine ordinario scade il 31 dicembre 2026 (5 anni successivi alla presentazione della dichiarazione). In caso di omessa dichiarazione, scade il 31 dicembre 2028 .
  19. La notifica via PEC è possibile?
    Dal 2020 l’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti agli indirizzi PEC risultanti dall’INI‑PEC per professionisti e imprese. Tuttavia, per i cittadini residenti all’estero la notifica via PEC è valida solo se hanno eletto domicilio digitale. In assenza, la notifica avviene tramite posta.
  20. Posso rientrare in Italia senza rischiare accertamenti?
    Se rientri in Italia e trasferisci la residenza, l’Agenzia può comunque contestare gli anni precedenti. È consigliabile regolarizzare eventuali omissioni tramite ravvedimento operoso o adesioni agevolate e pianificare il rientro con l’assistenza di un professionista.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Caso di ingegnere residente in Qatar dal 2024

Scenario: Marco, ingegnere italiano, si trasferisce a Doha il 1 gennaio 2024 per lavorare in un’impresa di costruzioni. Rimane in Qatar per 200 giorni all’anno, ha un contratto di locazione e porta con sé la famiglia (moglie e due figli). È iscritto all’AIRE e non possiede immobili in Italia. Percepisce uno stipendio annuale di 150 000 € (pari a circa 600 000 QAR).

Applicazione della convenzione:

  • Marco è considerato residente in Qatar ai fini della Convenzione perché ha la dimora abituale e il centro degli interessi familiari nel Paese. L’Italia non può tassare lo stipendio percepito, poiché l’art. 15 prevede l’imposizione nello Stato di esercizio del lavoro. L’azienda datrice non ha sedi in Italia.
  • Marco deve compilare in Italia soltanto il quadro RW per eventuali investimenti finanziari posseduti all’estero e pagare l’IVIE/IVAFE su immobili o conti esteri se dovesse risultare ancora fiscalmente residente in Italia. Poiché la sua residenza è in Qatar, tali obblighi non sussistono.

Accertamento ipotetico: L’Agenzia delle Entrate contesta la residenza affermando che la madre di Marco vive in Italia e che egli ha effettuato alcuni bonifici verso un conto italiano.

Strategia difensiva:

  1. Dimostrare la residenza estera con certificati qatarioti, contratto di locazione, certificati scolastici dei figli, visti di soggiorno e estratti conto bancari.
  2. Mostrare che i bonifici erano destinati al mantenimento della madre e non costituiscono indizio di residenza.
  3. Richiamare la definizione di domicilio ex d.lgs. 209/2023 (relazioni familiari in Qatar) e, per il 2024, l’inapplicabilità del criterio del centro degli affari.
  4. Far valere la Convenzione Italia‑Qatar: l’Italia non può tassare lo stipendio perché l’attività lavorativa è svolta in Qatar per più di 183 giorni e il datore è qatariota .

7.2 Caso di imprenditore con società in Qatar ma interessi in Italia (anni 2019‑2022)

Scenario: Giulia trasferisce nel 2018 la residenza a Doha e costituisce una società di consulenza. Rimane iscritta all’AIRE, ma possiede il 100 % delle quote di una s.r.l. italiana e un appartamento a Milano dove vive il marito. Nel 2022 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento per i redditi 2019‑2021, contestando la residenza in Italia.

Elementi a favore dell’amministrazione: presenza di immobili e familiari in Italia; trasferimenti di denaro dalla società qatariota alla s.r.l. italiana; utilizzo della carta di credito italiana per spese personali.

Termini di decadenza: l’avviso relativo al 2019 deve essere notificato entro il 31 dicembre 2025 . La notifica è avvenuta tramite raccomandata all’indirizzo estero indicato nell’AIRE.

Argomentazioni difensive:

  1. Dimostrare che la gestione della società italiana era affidata a un amministratore locale e che Giulia non esercitava poteri di gestione. Richiamare la giurisprudenza sul centro degli affari e degli interessi vitali (Cass. 11620/2021) per provare che la principale attività lavorativa era in Qatar.
  2. Documentare che la proprietà dell’appartamento era finalizzata al sostegno del coniuge e non costituiva centro di affari; evidenziare che le visite in Italia erano brevi.
  3. Contestare la competenza dell’ufficio se l’accertamento è stato emesso da un ufficio diverso da quello dell’ultimo domicilio fiscale .
  4. Valutare la possibilità di aderire all’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni e rateizzare i pagamenti qualora la residenza italiana fosse confermata.

7.3 Calcolo delle imposte in caso di residenza italiana

Se il contribuente è considerato residente in Italia, deve dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti (world wide taxation). Supponiamo che Marco del caso 7.1 sia considerato residente in Italia:

RedditoImporto (Euro)Imposta italianaNote
Stipendio netto percepito in Qatar150 000Circa 50 % aliquota IRPEF + addizionaliL’imposta in Qatar (esente per lavoro dipendente) non compensa l’imposta italiana; si applica la progressività.
Contributi previdenziali00In Qatar non è previsto un regime pensionistico obbligatorio analogo a quello italiano; l’Italia non riconosce i versamenti volontari.
Totale imposta dovuta75 000Viene richiesto anche il pagamento dell’IVAFE sui conti correnti esteri.

Il carico fiscale risulterebbe significativamente più elevato rispetto alla tassazione in Qatar (che, per i lavoratori non qatarioti, non prevede imposte sul reddito). Questo esempio evidenzia l’importanza di dimostrare con precisione la residenza estera.

Conclusione

L’accertamento fiscale a carico di un italiano residente in Qatar può avere conseguenze rilevanti: la tassazione dei redditi esteri, l’irrogazione di sanzioni, l’iscrizione a ruolo di somme elevate e l’avvio di procedure esecutive. La riforma della fiscalità internazionale (d.lgs. 209/2023) ha modificato i criteri di residenza e domicilio fiscale, ma la sua applicazione è limitata ai periodi d’imposta dal 2024. Per gli anni precedenti continua a valere l’orientamento della giurisprudenza che individua il domicilio nel centro degli affari e degli interessi vitali .

Per difendersi efficacemente occorre:

  • analizzare puntualmente la notifica dell’avviso, verificando indirizzo, termini e competenza dell’ufficio;
  • dimostrare l’effettiva residenza in Qatar, producendo documenti lavorativi, bancari e familiari;
  • invocare la Convenzione Italia‑Qatar per evitare la doppia imposizione, soprattutto per i redditi da lavoro dipendente ;
  • valutare l’accertamento con adesione o le definizioni agevolate per ridurre il debito, o ricorrere agli strumenti della crisi da sovraindebitamento per pianificare un piano di rientro;
  • agire tempestivamente, presentando ricorso entro 60 giorni e chiedendo la sospensione della riscossione.

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