Introduzione
L’avviso di accertamento è il principale strumento con cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente l’esito delle proprie verifiche e richiede il pagamento di imposte ritenute dovute. Riceverne uno può generare confusione, timore e la tentazione di pagare subito per “chiudere la questione”. Nel nostro ordinamento, tuttavia, l’atto impositivo non è un semplice avviso: è un provvedimento amministrativo che diventa esecutivo se non viene contestato entro termini precisi e può sfociare rapidamente in pignoramenti, ipoteche o altre misure coattive. Conoscere le regole che disciplinano l’avviso, i requisiti che deve contenere e le possibilità difensive consente di evitare errori costosi, valutare se l’atto è legittimo e salvaguardare il proprio patrimonio.
In questa guida, strutturata per offrire una visione pratica e completa, analizzeremo:
- Il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione ai requisiti di validità dell’avviso previsti dall’art. 42 del d.P.R. 600/1973, agli obblighi di motivazione stabiliti dallo Statuto del contribuente (l. 212/2000) e alle norme processuali del d.lgs. 546/1992.
- Le procedure che seguono la notifica, i termini di impugnazione, gli istituti di accertamento con adesione e gli altri strumenti di definizione.
- Le principali strategie difensive, con casi giurisprudenziali recenti della Corte di cassazione che mostrano quando un avviso può essere annullato (mancanza di firma, notifica irregolare, motivazione inesistente o carente, violazione del contraddittorio preventivo, ecc.).
- Le misure alternative, come rottamazioni e saldo e stralcio, i piani del consumatore e l’esdebitazione per i soggetti in difficoltà (legge 3/2012) e la composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021).
- Errori da evitare, consigli pratici, tabelle riassuntive, esempi numerici e una sezione di domande e risposte.
La guida assume il punto di vista del contribuente/debitore, fornendo strumenti concreti per reagire in modo tempestivo. È stata redatta dallo Studio legale Monardo, un team multidisciplinare di avvocati cassazionisti e commercialisti coordinato dall’avv. Giuseppe Angelo Monardo. L’avvocato Monardo è:
- Avvocato cassazionista, con abilitazione alla difesa dinanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, esperto nella composizione negoziata e nella ristrutturazione dei debiti aziendali.
- Coordinatore di professionisti con competenze specifiche in diritto bancario e tributario operanti su tutto il territorio nazionale.
Grazie a questa esperienza, lo Studio Monardo può assistere il contribuente:
- nell’analisi dell’atto ricevuto e nella verifica della sua legittimità;
- nella redazione di ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, con richiesta di sospensione dell’atto esecutivo;
- nelle procedure di accertamento con adesione, definizione agevolata e rottamazione;
- nelle trattative stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate o con i comuni per ridurre sanzioni e interessi;
- nell’elaborazione di piani di rientro, rateazioni e strumenti di composizione della crisi, quali i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione;
- nella gestione giudiziale e stragiudiziale di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Cos’è l’avviso di accertamento e quali requisiti deve contenere
L’avviso di accertamento è il provvedimento con cui l’ufficio fiscale rettifica o accerta d’ufficio le imposte dovute, rendendo esecutivo l’importo risultante. È previsto dagli articoli 38 e 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (per le imposte sui redditi) e da norme analoghe del d.P.R. 633/1972 (per l’IVA). L’art. 42 del d.P.R. 600/1973 stabilisce i requisiti essenziali che l’avviso deve contenere. In sintesi:
- Sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un dirigente della carriera direttiva delegato . La mancanza della firma comporta la nullità dell’atto .
- Indicazione dell’imponibile, delle aliquote e delle imposte: l’atto deve indicare gli imponibili accertati, le aliquote applicate, le imposte liquidate al lordo e al netto di detrazioni e crediti .
- Motivazione: l’avviso deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo determinano. Se si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato o il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto . La motivazione deve illustrare separatamente i redditi per ogni categoria, indicare i fatti che giustificano l’uso di metodi induttivi o sintetici e spiegare perché non sono state riconosciute deduzioni o detrazioni .
- Nullità per difetto di requisiti: l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni o la motivazione richieste . La Cassazione ha più volte ribadito che la mancanza di firma o l’assenza di motivazione comportano l’annullamento dell’atto.
L’art. 42 è stato integrato nel 2024 e 2025 per consentire il computo in diminuzione delle perdite pregresse su istanza del contribuente; l’istanza sospende i termini di impugnazione per sessanta giorni . La norma dialoga con l’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e con il d.lgs. 219/2023, che hanno rafforzato l’obbligo di motivazione.
1.2 Obbligo di motivazione e Statuto del contribuente
L’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) dispone che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati. La motivazione deve riprodurre il contenuto essenziale degli atti richiamati e indicare le ragioni per cui i dati contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti . Inoltre, l’amministrazione non può integrare o modificare i fatti e le prove poste a fondamento dell’atto se non emettendo un nuovo provvedimento . Sempre l’art. 7 impone che l’atto indichi:
- l’ufficio presso il quale ottenere informazioni complete;
- l’autorità amministrativa o giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- il termine entro cui presentare ricorso .
La giurisprudenza ha ribadito che il difetto di motivazione, l’assenza dell’allegazione degli atti richiamati o l’integrazione postuma della motivazione comportano la nullità dell’avviso. Con l’ordinanza n. 21875/29.7.2025 la Cassazione ha precisato che non è ammessa l’integrazione postuma della motivazione: l’ente deve esplicitare le ragioni del diniego di riduzioni o agevolazioni e non può colmare le lacune in corso di causa . La Corte ha richiamato l’art. 1, comma 162, l. 296/2006 e l’art. 7, comma 1‑bis, dello Statuto del contribuente, sottolineando che l’integrazione successiva viola il diritto di difesa .
1.3 Notifica dell’avviso e termini di impugnazione
L’avviso deve essere notificato secondo le regole previste dall’art. 60 del d.P.R. 600/1973 e dal codice di procedura civile (artt. 137 ss.). La notifica può avvenire a mezzo posta, posta elettronica certificata (PEC), messo notificatore o ufficiale giudiziario. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14990/4.6.2025, ha annullato un avviso notificato tramite il rito dell’irreperibilità perché il messo notificatore si era limitato ad apporre la dicitura “sconosciuto” sulla relata di notifica, senza indicare le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario . Secondo la Suprema Corte, la procedura semplificata ex art. 60, lett. e) richiede che il notificatore descriva le ricerche compiute; la semplice dicitura “sconosciuto” è insufficiente e rende nulla la notifica .
In assenza di una notifica valida, i termini per impugnare non decorrono. Se la notifica è regolare, invece, occorre agire tempestivamente. L’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario) stabilisce che il ricorso contro l’avviso di accertamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica . Il termine è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto (sospensione feriale) e non si computa il giorno iniziale, ma si conta quello finale . Ad esempio, per un avviso notificato il 19 luglio, i 60 giorni decorrono fino al 31 luglio, sono sospesi dal 1° al 31 agosto e riprendono a settembre . Per gli avvisi notificati durante la sospensione, il termine riprende dal 1° settembre .
Per gli atti di valore non superiore a 50 000 euro notificati fino al 3 gennaio 2024, l’art. 17‑bis d.lgs. 546/1992 (ora abrogato dal d.lgs. 220/2023) prevedeva l’obbligo di reclamo e mediazione: il ricorso non era procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica . Ciò comportava una sospensione dei termini e l’apertura di una fase amministrativa finalizzata alla mediazione . Per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, tale fase non è più obbligatoria, ma la mediazione è comunque possibile su base volontaria.
1.4 Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo
L’accertamento con adesione (d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218) consente al contribuente di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate sulle maggiori imposte accertate, riducendo le sanzioni. L’art. 7 del d.lgs. 218/1997 prevede che l’atto di adesione sia redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un delegato. Nell’atto devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte e delle sanzioni, anche in forma rateale . Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore speciale . In caso di adesione, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo ed è possibile rateizzare il pagamento entro 20 giorni dal perfezionamento (art. 8). Presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso sospende i termini per l’impugnazione.
Il principio del contraddittorio preventivo è stato codificato dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (l. 212/2000), introdotto nel 2015 e più volte modificato. Prevede che prima di emettere l’avviso l’amministrazione debba invitare il contribuente a presentare osservazioni e documenti; l’atto può essere emesso solo decorso il termine di 60 giorni dall’invio dell’invito. L’inosservanza di tale contraddittorio determina l’illegittimità dell’avviso. La riforma fiscale del 2023 e del 2024 ha rafforzato l’obbligo, estendendolo a gran parte degli avvisi. La Corte di cassazione considera il contraddittorio parte integrante del diritto di difesa e annulla gli atti emessi senza il preventivo confronto.
1.5 Avviso di accertamento esecutivo: dalla cartella all’avviso-titolo
Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), art. 1, commi 792‑815, è stato introdotto l’avviso di accertamento esecutivo per i tributi locali. L’avviso di accertamento emesso da Comuni e altri enti locali contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e diventa immediatamente titolo esecutivo se il contribuente non paga né impugna. Ciò significa che, scaduto il termine, l’ente può procedere direttamente alla riscossione coattiva tramite fermo, pignoramento o ipoteca senza emettere la cartella di pagamento. Come chiarito dallo Studio Monardo, l’avviso esecutivo è legittimo se contiene l’intimazione al pagamento, l’indicazione del soggetto incaricato della riscossione e la motivazione dettagliata . La legge delega 111/2023 e i decreti attuativi (d.lgs. 110/2024 e d.lgs. 87/2024) hanno esteso l’istituto a ulteriori tributi regionali a partire dal 2026 .
Se l’avviso esecutivo non è impugnato entro 60 giorni, l’ente può affidare il debito all’agente della riscossione e avviare rapidamente pignoramenti o ipoteche . Il contribuente deve quindi verificare subito se l’atto presenta vizi formali (mancanza di intimazione, notifica irregolare, mancata indicazione dell’agente della riscossione) e, in caso di criticità, impugnarlo. Sono applicabili, per analogia, le regole sull’obbligo di motivazione e di contraddittorio.
1.6 Definizione agevolata, rottamazione e saldo e stralcio
Le manovre degli ultimi anni hanno introdotto varie definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione. Con il d.l. 34/2023 (convertito dalla l. 56/2023) è stata prevista la rottamazione quater, prorogata fino al 2025. La legge di bilancio 2026 (alla data di dicembre 2025 in fase di approvazione) prevede la rottamazione quinquies, che consente di estinguere debiti relativi a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, limitatamente agli omessi versamenti delle imposte risultanti da controlli automatizzati e formali (artt. 36‑bis e 36‑ter d.P.R. 600/1973) e all’omesso versamento dei contributi previdenziali, nonché alle sanzioni per violazioni del codice della strada . Sono esclusi i debiti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e da atti di recupero .
La rottamazione quinquies consente il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica, con l’azzeramento di interessi e sanzioni . Il debito può essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi al 4% . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e l’agente della riscossione comunica l’importo entro il 30 giugno 2026 . La definizione comporta la sospensione delle procedure esecutive e l’estinzione dei giudizi pendenti con il pagamento della prima rata .
Parallelamente alle rottamazioni, il legislatore ha introdotto misure di saldo e stralcio per soggetti in grave difficoltà economica. La legge di bilancio 2025 prevede un saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE inferiore a determinate soglie, che consente di pagare una percentuale ridotta del debito (variabile in base alla fascia ISEE) con l’annullamento della parte residua . Possono accedervi persone fisiche sovraindebitate, mentre restano escluse sanzioni per reati e altri debiti particolari . Le domande devono essere presentate entro termini stabiliti e il beneficio richiede il rispetto di tutti i pagamenti rateali .
1.7 Sovraindebitamento e legge 3/2012
Quando il contribuente versa in una situazione di crisi economica grave, può ricorrere alle procedure di composizione della crisi previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, detta “legge salva suicidi”. Tale legge consente ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, start up innovative, ecc.) di accedere a tre procedimenti: accordo di composizione dei debiti, piano del consumatore ed esdebitazione.
L’art. 6 della legge definisce le finalità: al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette alle procedure concorsuali ordinarie, al debitore è consentito concludere un accordo con i creditori nell’ambito di una procedura di composizione . L’art. 7 prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori, con l’assistenza di un OCC, un piano che assicuri il pagamento dei creditori estranei e dei privilegiati ; la proposta è ammissibile se il debitore non è assoggettabile a procedure concorsuali e non ha fatto ricorso alla procedura nei tre anni precedenti . L’art. 10 dispone che, una volta depositata la proposta, il giudice fissi l’udienza e disponga la comunicazione ai creditori; nelle more e per 120 giorni non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o sequestri .
La legge 3/2012 è stata rifusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) entrato in vigore nel 2022. Tuttavia, fino a quando le procedure transitorie non saranno completate, continua ad applicarsi alle persone fisiche. L’avvocato Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso un OCC, può assistere i debitori nella predisposizione dei piani e nelle udienze davanti al tribunale, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive e, in caso di esito positivo, la liberazione dai debiti residuali.
1.8 Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021)
Per le imprese (anche di piccole dimensioni) in crisi di liquidità che ancora presentano prospettive di risanamento, il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito con l. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’istituto consente all’imprenditore di avviare, con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla camera di commercio, trattative con creditori, banche, Agenzia delle Entrate e INPS al fine di trovare accordi che consentano la continuità aziendale. La disciplina originaria è confluita negli artt. 12‑25 quinquies del CCII per effetto del d.lgs. 83/2022 e successive modifiche; il d.l. 13/2023 e il d.lgs. 136/2024 hanno introdotto ulteriori novità, fra cui incentivi fiscali e la transazione fiscale .
L’esperto valuta la fattibilità del risanamento e può proporre:
- moratorie e piani di pagamento ai creditori;
- la vendita di rami d’azienda;
- la transazione fiscale e contributiva con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS;
- accordi con le banche per la ristrutturazione dei debiti.
Durante la composizione negoziata, le azioni esecutive sono sospese e l’impresa può continuare ad operare. Lo strumento può essere utilizzato anche per definire debiti tributari pendenti, evitando che un avviso di accertamento porti alla liquidazione giudiziale. L’avv. Monardo, come esperto negoziatore della crisi d’impresa, assiste gli imprenditori in questa procedura.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso
2.1 Ricezione dell’avviso: verificare forma e contenuto
La prima cosa da fare quando si riceve un avviso di accertamento (via raccomandata, via PEC o tramite messo notificatore) è controllare attentamente:
- Data di notifica: è la data da cui decorrono i termini per pagare o per impugnare. Se la notifica è avvenuta via posta, fa fede la data di ricezione del plico. Se è avvenuta tramite PEC, la data è quella della ricevuta di accettazione/invio.
- Sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un dirigente delegato . La firma può essere anche digitale; la Cassazione ha chiarito che l’avviso firmato digitalmente e notificato per posta è valido, in quanto la copia analogica dichiarata conforme all’originale informatico è equiparata all’originale . Se l’atto reca solo una firma a stampa, occorre verificare che sia indicato il provvedimento dirigenziale che autorizza l’uso della firma automatizzata.
- Motivazione: l’avviso deve spiegare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa . È necessario che riproduca o alleghi gli atti richiamati. Se l’atto fa riferimento a un processo verbale di constatazione o a una segnalazione interna, questi documenti devono essere allegati o il loro contenuto deve essere sintetizzato . L’omessa allegazione è vizio di motivazione che rende l’avviso nullo.
- Calcolo delle imposte e delle sanzioni: verificare che l’ufficio abbia indicato imponibile, aliquote, imposte, detrazioni, crediti, interessi e sanzioni. Errori nei calcoli possono essere motivo di contestazione.
- Intimazione e riferimenti normativi: l’avviso deve indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il termine per proporre ricorso e l’autorità giurisdizionale competente . La mancanza di questi riferimenti viola lo Statuto del contribuente.
2.2 Determinare il termine per agire e decidere la strategia
Ricevuto l’avviso, il contribuente ha tre possibili opzioni:
- Pagare l’importo richiesto entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per avvisi esecutivi locali), evitando sanzioni aggiuntive e l’avvio della riscossione. Questa scelta è consigliabile solo quando l’atto è corretto e la pretesa fiscale è fondata.
- Presentare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni, chiedendo di avviare il contraddittorio. L’istanza sospende il termine per proporre ricorso fino a quando non si perfeziona la procedura (massimo 150 giorni) . Se si raggiunge un accordo, le sanzioni vengono ridotte a un terzo e si può pagare ratealmente. Se l’adesione non riesce, il contribuente può comunque ricorrere.
- Impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria (primo grado) entro 60 giorni dalla notifica . Il ricorso può essere presentato telematicamente tramite il portale della giustizia tributaria e deve contenere l’indicazione del giudice competente, i motivi di illegittimità dell’atto, la richiesta di sospensione e le prove a sostegno. È necessario depositare il contributo unificato e notificare il ricorso all’ufficio. L’assistenza di un avvocato tributarista è fondamentale per predisporre un ricorso efficace.
In presenza di un avviso esecutivo o di somme ingenti, conviene sempre chiedere la sospensione cautelare dell’atto nell’ambito del ricorso, allegando documenti che dimostrino l’illegittimità dell’avviso e il periculum (danno grave) derivante dall’esecuzione. Il giudice può concedere la sospensione dell’atto fino alla decisione nel merito.
2.3 Attivazione del contraddittorio e accertamento con adesione
Presentare istanza di adesione richiede di compilare un modulo (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) e inviarlo all’ufficio che ha emesso l’avviso. L’istanza deve contenere:
- i dati del contribuente;
- i riferimenti dell’avviso impugnato;
- le motivazioni per cui si intende aderire;
- eventuali documenti che dimostrano elementi non considerati dall’ufficio.
L’Agenzia convoca il contribuente entro 15 giorni per l’avvio del contraddittorio. Durante l’incontro, le parti esaminano le prove e tentano di raggiungere un accordo sulle imposte e sulle sanzioni. Se l’accordo viene perfezionato con la sottoscrizione dell’atto di adesione , il contribuente paga le somme concordate entro 20 giorni (o in rate mensili) e le sanzioni sono ridotte a un terzo. In caso contrario, il contribuente può proseguire con il ricorso.
L’adesione non è ammissibile per avvisi esecutivi locali e per debiti derivanti da violazioni penali. Inoltre, la riforma fiscale 2023/2024 ha previsto la adesione ai processi verbali di constatazione (art. 5‑quater d.lgs. 218/1997) che consente di definire l’accertamento prima dell’emissione dell’avviso con ulteriore riduzione delle sanzioni.
2.4 Redazione del ricorso e deposito
Se il contribuente decide di impugnare l’avviso, deve predisporre un ricorso conforme alle norme del d.lgs. 546/1992. L’atto deve contenere:
- le generalità del ricorrente e del legale rappresentante;
- il codice fiscale e l’eventuale indirizzo PEC;
- la descrizione dell’atto impugnato e della data di notifica;
- l’indicazione del giudice competente (Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto);
- i motivi di illegittimità: difetto di competenza, mancanza di firma, notifica irregolare, carenza di motivazione, errori di calcolo, violazione del contraddittorio, prescrizione o decadenza, ecc. Ogni motivo deve essere accompagnato da argomentazioni giuridiche e richiami normativi e giurisprudenziali.
Al ricorso devono essere allegati l’avviso impugnato, gli eventuali atti richiamati, le prove documentali (contratti, fatture, estratti conto) e l’istanza di sospensione dell’esecutività. È inoltre necessario pagare il contributo unificato, il cui importo varia in base al valore della controversia.
Il ricorso va notificato all’ente impositore tramite PEC o raccomandata A/R e depositato (costituzione in giudizio) tramite il portale telematico nel termine di 30 giorni dalla notifica. In seguito, l’ufficio depositarà la propria costituzione e il giudice fisserà l’udienza.
2.5 Sospensione dell’esecutività e misure cautelari
Per evitare che l’avviso diventi esecutivo e sfoci in pignoramenti o iscrizioni ipotecarie, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione. In sede di ricorso, occorre allegare:
- prova del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione (es. compromissione della continuità aziendale, pignoramento dello stipendio indispensabile per vivere);
- elementi che dimostrino la fondatezza del ricorso (fumus boni iuris), ad esempio vizi formali o sostanziali dell’avviso;
- eventuali pagamenti effettuati o proposte di rateazione.
La Corte di giustizia tributaria può sospendere l’atto fino alla decisione sul merito e, se riconosce la nullità dell’avviso, annullarlo in via definitiva. In alternativa, può ridurre l’importo dovuto se accoglie solo in parte i motivi di ricorso.
2.6 Pagamento, rateazione e definizioni agevolate
Se il contribuente riconosce in parte la validità dell’avviso ma non dispone della liquidità per saldarlo, può:
- presentare domanda di rateazione all’ufficio che ha emesso l’atto o, se l’importo è già affidato alla riscossione, all’agente della riscossione. L’art. 19 del d.P.R. 602/1973 consente di rateizzare le imposte fino a 72 rate mensili (8 anni) per debiti fiscali e contributivi.
- valutare se i carichi rientrano nella rottamazione quinquies o in altre sanatorie. Se l’avviso è stato notificato e non impugnato, le somme dovute possono essere incluse nella definizione agevolata solo se affidate alla riscossione entro il 31 dicembre 2023 . In genere, le rottamazioni riguardano cartelle esattoriali, non avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo.
- per i soggetti in grave difficoltà economica, valutare il saldo e stralcio: la possibilità di pagare solo una percentuale del debito e ottenere l’annullamento del residuo . Occorre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro i termini previsti e dimostrare la condizione di sovraindebitamento.
2.7 Procedimenti speciali: avviso di accertamento esecutivo e riscossione locale
Se l’avviso proviene da un Comune o da un ente locale ed è esecutivo, occorre ricordare che diventa titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica . In tal caso, la difesa deve essere tempestiva: se non si impugna l’atto, l’ente può procedere al pignoramento senza cartella. È opportuno:
- verificare la presenza dell’intimazione a pagare, dell’indicazione dell’agente della riscossione e della motivazione;
- presentare ricorso entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria competente;
- in caso di importo contenuto, valutare la possibilità di presentare istanza di autotutela all’ente locale per ottenere l’annullamento o la riduzione.
Molti comuni adottano regolamenti che prevedono la rateazione dell’avviso esecutivo o la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione prima della scadenza. Informarsi presso l’ente locale consente di evitare l’iscrizione di ipoteche sui beni immobili o il pignoramento del conto corrente.
2.8 Collegamenti con le procedure concorsuali e di sovraindebitamento
Quando l’avviso di accertamento si inserisce in un contesto di difficoltà economica più ampia, è possibile intersecare le procedure tributarie con le procedure concorsuali o di sovraindebitamento. Ad esempio:
- Un imprenditore in crisi può presentare domanda di composizione negoziata della crisi prima che l’avviso diventi definitivo. L’accesso alla composizione negoziata comporta la sospensione delle azioni esecutive e consente di negoziare transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS .
- Un consumatore o un professionista può ricorrere alla legge 3/2012, depositando un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Il tribunale, con il decreto di ammissione, sospende le azioni esecutive e, se il piano viene omologato, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .
In questi casi è fondamentale coordinare le difese tributarie con le procedure concorsuali per evitare decadenze e ottenere la più ampia tutela.
3. Difese e strategie legali
3.1 Vizi formali dell’avviso
Un avviso di accertamento può essere annullato se presenta vizi formali. Tra i principali:
- Mancanza di sottoscrizione o firma non valida: se l’atto non reca la firma del capo dell’ufficio o di un dirigente delegato . La Cassazione ha stabilito che l’avviso firmato digitalmente è valido se la copia analogica è conforme all’originale informatico , ma deve contenere l’indicazione del provvedimento che autorizza la firma automatica. Una firma illeggibile sulla relata di notifica non inficia la notifica se il messo è identificabile (ord. 27664/2024).
- Notifica irregolare: l’atto deve essere notificato secondo le forme di legge. Errori frequenti riguardano l’indirizzo errato, l’utilizzo del rito dell’irreperibilità senza aver svolto ricerche, o la notifica a persona non abilitata. La Cassazione ha annullato avvisi notificati con la procedura semplificata ex art. 60, lett. e), senza indicare le ricerche del notificatore .
- Mancanza dell’indicazione dell’imponibile, delle aliquote o delle imposte liquidate: l’avviso deve indicare distintamente le somme dovute . L’omissione comporta nullità.
- Omissione degli atti richiamati: se la motivazione rinvia a un processo verbale di constatazione o ad altro documento non allegato o non riprodotto, l’avviso è nullo .
- Mancanza di indicazioni operative: l’atto deve indicare l’ufficio competente, il responsabile del procedimento e le modalità per il ricorso .
In presenza di uno di questi vizi, la difesa può chiedere l’annullamento dell’avviso in autotutela (prima di presentare ricorso) o proporre ricorso evidenziando il vizio. I tribunali sono particolarmente sensibili alle violazioni formali, perché attengono al diritto di difesa.
3.2 Vizi sostanziali e contestazioni nel merito
Oltre ai vizi formali, il contribuente può contestare nel merito l’impostazione dell’accertamento. Le principali strategie includono:
- Errata qualificazione giuridica e ricostruzione della base imponibile: contestare che la fattispecie indicata dall’Agenzia rientri realmente tra i redditi imponibili; dimostrare la non imponibilità o l’esenzione (es. per contributi pubblici, plusvalenze, ecc.).
- Detrazioni e deduzioni negate: evidenziare che l’ufficio non ha considerato spese deducibili (sanitarie, per ristrutturazioni, per ricerca e sviluppo) o crediti d’imposta.
- Ritenuta imposta irragionevole: dimostrare che la stima presuntiva è eccessiva rispetto agli elementi di prova; in particolare, gli accertamenti sintetici (redditometro) e bancari devono basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti. La Cassazione ha ribadito che in presenza di conti bancari cointestati l’amministrazione deve dimostrare la riferibilità delle movimentazioni al contribuente (Cass. 26971/2025).
- Prescrizione o decadenza: verificare se l’avviso è stato notificato oltre il termine di decadenza (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Per l’IVA, i termini differiscono. Gli avvisi emessi in seguito a reati fiscali godono di termini raddoppiati, ma solo in presenza di iscrizione a ruolo della notizia di reato.
- Violazione del contraddittorio: se l’ufficio non ha convocato il contribuente per presentare osservazioni prima di emettere l’avviso (quando il contraddittorio è obbligatorio), l’atto è nullo.
La difesa deve raccogliere documenti, contabilità, perizie e testimonianze. È opportuno contestare puntualmente ciascun rilievo e, se possibile, fornire una ricostruzione alternativa delle imposte dovute.
3.3 Contestare la motivazione e l’integrazione postuma
La motivazione è il cuore dell’avviso. La giurisprudenza ha stabilito che:
- Non è ammessa la motivazione per relationem priva di allegazione dell’atto richiamato .
- Non è possibile integrare la motivazione in giudizio: l’amministrazione non può colmare le lacune dell’atto aggiungendo fatti o prove nuovi. Con l’ordinanza n. 21875/2025 la Cassazione ha ribadito che l’integrazione postuma è vietata e che la motivazione deve esplicitare anche il diniego di agevolazioni (es. riduzioni TARI) .
- La motivazione deve essere idonea a consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi .
Se la motivazione è generica, contraddittoria o si limita a formule di stile, il contribuente può eccepire la nullità dell’avviso. In giudizio, occorrerà evidenziare come la carenza di motivazione abbia impedito l’esercizio del diritto di difesa.
3.4 Violazioni nella notifica
Le irregolarità nella notifica sono frequenti. La difesa può eccepire:
- Errato domicilio fiscale: se l’atto è notificato a un indirizzo diverso da quello risultante dalle anagrafi tributario, la notifica è nulla. Il contribuente deve allegare documentazione che dimostri il proprio domicilio.
- Notifica in mano a persona non abilitata: se il plico è consegnato a un dipendente o collaboratore senza delega, la notifica è nulla.
- Procedura di irreperibilità senza ricerche: la Cassazione ha stabilito che la notificazione tramite il rito dell’irreperibilità (art. 60, lett. e) d.P.R. 600/1973) richiede la prova delle ricerche effettuate; la sola dicitura “sconosciuto” non è sufficiente .
- Difetto di relata: se la relata di notifica non contiene indicazioni sulla persona che ha ricevuto l’atto e sull’ora della consegna, la notifica può essere contestata.
- Notifica via PEC a indirizzo non registrato: l’avviso deve essere notificato alla PEC risultante dai registri pubblici (INI-PEC). Notifiche inviate a indirizzi non validi sono nulle.
Nel proporre ricorso, è necessario allegare copia della busta, della ricevuta di ritorno e della relata di notifica per dimostrare il vizio.
3.5 Contraddittorio e difesa in adesione
Se l’ufficio ha inviato l’invito al contraddittorio, è fondamentale presentarsi e produrre documenti e memorie. La mancata partecipazione può essere interpretata come ammissione. Durante il contraddittorio:
- esplicitare le proprie ragioni e fornire prove contrarie;
- chiedere la riduzione delle sanzioni e, se le imposte sono fondate, proporre una transazione;
- documentare eventuali perdite pregresse che possono essere portate in diminuzione ;
- in caso di definizione con adesione, verificare le modalità di pagamento e gli interessi.
La contrattazione può concludersi con la chiusura integrale dell’accertamento (con rinuncia del fisco) o con un accordo intermedio. È importante formalizzare per iscritto tutti gli impegni.
3.6 Ricorso e giudizio: strategie di udienza
Una volta incardinato il giudizio, il contribuente può:
- chiedere la prova testimoniale (raramente ammessa in materia tributaria);
- depositare memorie illustrative e documenti integrativi nei termini (20 giorni prima dell’udienza per i documenti e 10 giorni per le memorie );
- sollevare eccezioni procedurali (ad esempio, incompetenza territoriale, inammissibilità, prescrizione);
- richiedere che il giudice verifichi la costituzione dell’ufficio e il rispetto dei termini (l’ufficio deve costituirsi entro 60 giorni dalla notifica del ricorso). La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’appello tardivo delle Entrate (ord. 24513/4 settembre 2025).
Al termine del giudizio, la Corte può accogliere totalmente o parzialmente il ricorso, annullare l’avviso o ridurre le somme. Se la decisione è sfavorevole, il contribuente può appellare entro 60 giorni (termine “breve”) o entro 6 mesi (termine “lungo”) .
3.7 Strategie per ridurre le somme: rottamazioni e saldo e stralcio
Oltre al ricorso, il contribuente può valutare se le somme richieste rientrano nelle misure di “pace fiscale”. In generale, gli avvisi non ancora iscritti a ruolo non possono essere rottamati; tuttavia, se l’avviso diventa definitivo e l’importo è affidato all’agente della riscossione, potrà essere incluso nella rottamazione quinquies . I passaggi sono:
- Lasciare scadere l’avviso (se non si intende impugnare) oppure definire l’importo; una volta affidato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, presentare domanda di rottamazione;
- Pagare solo il capitale e le spese di notifica ;
- Versare in unica soluzione o a rate (fino a 54 rate con interessi al 4%) ;
- Beneficiare dell’estinzione dei giudizi pendenti con il pagamento della prima rata .
Il saldo e stralcio consente di pagare una percentuale ridotta (dal 6% al 10% del capitale) a condizione di dimostrare con l’ISEE di essere in grave difficoltà economica . Occorre presentare la domanda entro i termini e allegare la documentazione reddituale. In caso di accoglimento, il contribuente ottiene l’annullamento del residuo e il blocco delle procedure esecutive .
3.8 Sovraindebitamento e composizione negoziata: uscire dalla spirale dei debiti
Quando il debito fiscale è solo una parte di una situazione di insolvenza generalizzata, può essere opportuno percorrere le vie offerte dalla legge 3/2012 e dalla composizione negoziata. Il piano del consumatore e l’accordo di composizione consentono di proporre un pagamento parziale dei debiti ai creditori attraverso un giudice che, se approva il piano, blocca le azioni esecutive e cancella i debiti residui a fine procedura . È necessario dimostrare di essere meritevoli e di non aver determinato la propria insolvenza con colpa grave o malafede. L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e il gestore (tra cui l’avv. Monardo) accompagnano il debitore nella predisposizione del piano, nella raccolta della documentazione e nella gestione dei rapporti con i creditori.
Per le imprese, la composizione negoziata costituisce lo strumento privilegiato per evitare la liquidazione giudiziale. L’esperto nominato dalla Camera di commercio aiuta l’imprenditore a negoziare con creditori e fisco; durante la procedura, il patrimonio è protetto da azioni esecutive e si possono ottenere incentivi fiscali (esonero dagli interessi e dalle sanzioni) .
4. Strumenti alternativi alla riscossione coattiva
4.1 Rottamazione quater e quinquies
Nel 2023 il d.l. 34/2023 ha introdotto la cosiddetta rottamazione quater. La misura, prorogata nel 2024 e 2025, consente di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (ora prorogati al 31 dicembre 2023) pagando solo il capitale, gli interessi da dilazione e le spese di notifica. Sono escluse le sanzioni e gli interessi di mora. La rottamazione quater non riguarda gli avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo e gli accertamenti esecutivi, ma solo le cartelle di pagamento.
La rottamazione quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026 (in discussione a dicembre 2025), amplia i carichi ammissibili e prevede rate fino a 54 bimestri con interessi al 4% . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e la prima rata scade il 31 luglio 2026 . È fondamentale verificare se i propri debiti rientrano nei carichi affidati; in caso affermativo, si può ridurre significativamente l’esposizione.
Tabella riassuntiva rottamazioni (quinquies)
| Misura | Debiti ammessi | Esclusioni | Pagamento | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione quinquies | Carichi affidati all’agente della riscossione 2000‑2023; imposte da controlli automatizzati e formali; contributi previdenziali INPS; sanzioni codice della strada | Avvisi di accertamento esecutivo; avvisi bonari; atti di recupero; tributi di enti diversi | Capitali e spese di notifica; esclusi interessi di mora e sanzioni; versamento in unica soluzione (31/7/2026) o 54 rate bimestrali con interessi al 4% | D.l. 34/2023, art. 17; legge di bilancio 2026 |
| Rottamazione quater | Carichi affidati fino al 30/6/2022 (proroga 2023), imposte, contributi, sanzioni stradali | Avvisi non iscritti a ruolo | Capitali e spese; fino a 18 rate (5 anni) | D.l. 34/2023 |
4.2 Saldo e stralcio
Il saldo e stralcio 2025 consente a soggetti in grave difficoltà economica di estinguere i debiti fiscali pagando una percentuale del dovuto. I requisiti principali sono:
- avere un ISEE basso (le soglie variano a seconda del numero di componenti del nucleo familiare);
- non possedere patrimoni immobiliari di valore rilevante;
- dimostrare l’impossibilità di pagare integralmente i debiti.
La misura consente di annullare interessi e sanzioni e di pagare dal 6% al 10% del capitale . I debiti ammessi riguardano cartelle esattoriali per IRPEF, IVA, IRES, contributi previdenziali e altri tributi. Sono esclusi i debiti derivanti da sanzioni penali e da risarcimenti erariali .
La domanda va presentata entro il termine che verrà fissato con il decreto attuativo (probabilmente primavera 2026). È consigliabile farsi assistere da un professionista per verificare i requisiti, perché la presentazione di una domanda infondata comporta la perdita del beneficio e l’obbligo di pagare integralmente.
4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (legge 3/2012)
Per i privati e i professionisti in stato di sovraindebitamento che non possono beneficiare delle rottamazioni, la legge 3/2012 offre tre procedure:
- Accordo di composizione dei debiti: il debitore, con l’aiuto dell’OCC, propone ai creditori un piano di ristrutturazione. Il piano deve assicurare il pagamento dei creditori privilegiati e di quelli estranei all’accordo . Se i creditori approvano e il tribunale omologa l’accordo, il debitore è vincolato al pagamento secondo il piano.
- Piano del consumatore: riservato ai consumatori (persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale). Il piano è approvato dal giudice senza bisogno del consenso dei creditori, se ritiene che il debitore possa adempiere. Durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese per 120 giorni .
- Esdebitazione del debitore incapiente: prevista dal decreto legislativo 14/2019 (CCII), consente la liberazione integrale dai debiti residui del debitore incapiente che non abbia realizzato un piano di pagamento ma abbia agito con diligenza.
Per ciascuna procedura, il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi è fondamentale: l’avv. Monardo, in quanto gestore, assiste nella predisposizione della proposta, nella raccolta dei documenti (elenco creditori, stato di famiglia, ISEE) e nel dialogo con i creditori.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Le imprese in difficoltà possono accedere alla composizione negoziata per ridurre o definire i debiti tributari. L’istituto, disciplinato dagli artt. 12‑25 quinquies del CCII e introdotto dal d.l. 118/2021, prevede:
- la nomina di un esperto che valuta la situazione aziendale e assiste nelle trattative con i creditori;
- la possibilità di chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive e i pignoramenti;
- la negoziazione con l’Agenzia delle Entrate per ridurre sanzioni e interessi, attraverso la transazione fiscale;
- la predisposizione di un piano di risanamento con eventuale cessione di beni non essenziali o conversione dei crediti.
La composizione negoziata è accessibile anche alle piccole imprese e può essere avviata online sul sito del Ministero della Giustizia. L’esperto valuta la percorribilità del piano; se il risanamento non è possibile, l’impresa può accedere alla liquidazione giudiziale (fallimento). Le novità introdotte dal d.lgs. 136/2024 prevedono incentivi fiscali (deducibilità delle perdite) e facilitazioni per la transazione con il fisco .
5. Errori comuni e consigli pratici
Ricevere un avviso di accertamento può indurre a fare mosse impulsive. Ecco alcuni errori da evitare:
- Ignorare l’avviso o buttarlo via: la notifica segna l’inizio di termini perentori. Ignorare l’atto significa farlo diventare definitivo e consentire la riscossione coattiva.
- Pagare subito senza controllare: molti avvisi contengono errori nei calcoli o vizi formali. Pagare immediatamente significa rinunciare a ogni contestazione.
- Presentare un ricorso senza motivazione: un ricorso generico o privo di prove viene dichiarato inammissibile. Occorre articolare i motivi, allegare documenti e indicare norme e giurisprudenza.
- Affidarsi a consigli non professionali: la materia tributaria è complessa. È rischioso seguire suggerimenti di conoscenti o cercare modelli standard online. Ogni caso è diverso.
- Non rispettare i termini: i termini processuali sono perentori. Presentare ricorso oltre i 60 giorni comporta l’inammissibilità. Anche i termini per la costituzione e il deposito di memorie sono vincolanti .
- Sottovalutare l’adesione: l’accertamento con adesione può ridurre le sanzioni e chiudere la questione in pochi mesi. Rinunciarvi per principio può essere controproducente.
- Non considerare gli strumenti di composizione della crisi: quando il debito fiscale è parte di una situazione di sovraindebitamento, è opportuno valutare procedure come la legge 3/2012 o la composizione negoziata, che consentono di uscire dalla spirale dei debiti.
Consigli pratici:
- Organizzare la documentazione: conservare l’avviso, la busta, la relata di notifica, le dichiarazioni fiscali, i contratti e gli estratti conto.
- Consultare un professionista: un avvocato tributarista o un commercialista può analizzare l’atto, individuare i vizi e suggerire la strategia più efficace.
- Richiedere l’accesso agli atti: se l’avviso fa riferimento a documenti interni, chiedere copia integrale mediante istanza di accesso agli atti (art. 22, legge 241/1990). La mancata consegna può essere oggetto di ricorso.
- Considerare l’adesione: valutare se presentare istanza di adesione per ridurre sanzioni e definire il debito.
- Non attendere la cartella: l’avviso diventa esecutivo e può portare a pignoramenti; agire tempestivamente evita l’iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Requisiti essenziali dell’avviso di accertamento
| Requisito | Descrizione | Norma/Caso |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | Firma del capo dell’ufficio o di un dirigente delegato. L’atto può essere firmato digitalmente purché sia indicato il provvedimento che autorizza la firma automatizzata . | Art. 42 d.P.R. 600/1973; Cass. 16293/2024 |
| Indicazione degli imponibili, delle aliquote e delle imposte | Devono essere specificati imponibile, aliquote applicate, imposte liquidate, detrazioni e crediti . | Art. 42 d.P.R. 600/1973 |
| Motivazione | Devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; se si fa riferimento ad altri atti non conosciuti devono essere allegati o riprodotti . | Art. 42 d.P.R. 600/1973; art. 7 l. 212/2000 |
| Indicazione dell’ufficio e del responsabile | L’atto deve indicare l’ufficio competente, il responsabile del procedimento, l’organo cui ricorrere e i termini . | Art. 7 l. 212/2000 |
| Intimazione al pagamento (per avvisi esecutivi) | Deve contenere l’intimazione a pagare entro 60 giorni e l’indicazione del soggetto incaricato della riscossione . | Art. 1, c. 792 l. 160/2019 |
| Allegazione degli atti richiamati | Se la motivazione si basa su un verbale, questo deve essere allegato o il contenuto essenziale riprodotto . | Art. 42 d.P.R. 600/1973 |
6.2 Termini e procedure
| Fase | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Pagamento spontaneo dell’avviso | 60 giorni dalla notifica (30 giorni per avvisi esecutivi di tributi locali) | Art. 1, c. 792 l. 160/2019 |
| Istanza di accertamento con adesione | 60 giorni dalla notifica; sospende il termine per il ricorso fino a 150 giorni | Art. 6‑bis l. 212/2000; d.lgs. 218/1997 |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto | Art. 21 d.lgs. 546/1992 |
| Costituzione in giudizio (deposito del ricorso) | 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte | Art. 22 d.lgs. 546/1992 |
| Mediazione per atti < 50 000 € (fino al 3/1/2024) | 90 giorni dalla notifica del ricorso | Art. 17‑bis d.lgs. 546/1992 |
| Appello contro la sentenza | 60 giorni dalla notifica della sentenza (termine breve) o 6 mesi dalla pubblicazione (termine lungo) | Art. 51 d.lgs. 546/1992; art. 327 c.p.c. |
6.3 Strumenti di definizione dei debiti
| Strumento | Ambito | Benefici | Limiti |
|---|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Imposte sui redditi, IVA, IRAP; avvisi dell’Agenzia delle Entrate | Riduzione delle sanzioni a 1/3; rateazione; chiusura della controversia | Non applicabile a avvisi esecutivi locali; richiede accordo con l’ufficio |
| Rottamazione (quater/quinquies) | Cartelle esattoriali affidate all’AER (2000‑2023) | Pagamento del solo capitale e spese di notifica; azzeramento di sanzioni e interessi | Esclusi avvisi non iscritti a ruolo; necessaria domanda entro termini |
| Saldo e stralcio | Debiti fiscali e contributivi di persone fisiche in grave difficoltà economica | Pagamento di una percentuale ridotta del capitale; annullamento del residuo | Accesso limitato da requisiti ISEE; esclusi debiti per sanzioni penali |
| Legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) | Persone fisiche, professionisti e piccole imprese non fallibili | Sospensione delle azioni esecutive; pagamento parziale dei debiti; esdebitazione | Procedure complesse; richiede l’intervento dell’OCC; non copre tutti i debiti |
| Composizione negoziata (d.l. 118/2021) | Imprese in crisi con prospettive di risanamento | Trattative assistite da un esperto; sospensione delle azioni esecutive; transazione fiscale | Richiede nomina dell’esperto e piano di risanamento; non per soggetti incapienti |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un avviso di accertamento?
È il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate o un ente locale rettifica la dichiarazione del contribuente o determina d’ufficio l’imposta dovuta, indicando l’imponibile, l’aliquota e le imposte. Contiene l’intimazione a pagare e, se non impugnato, diventa definitivo ed esecutivo . - Quando è nullo un avviso di accertamento?
L’avviso è nullo se manca la firma del capo dell’ufficio o del delegato, se non indica gli imponibili e le aliquote, se la motivazione è assente o se non allega gli atti richiamati . Anche la notifica irregolare (es. domicilio errato, mancata indicazione delle ricerche per l’irreperibilità) comporta nullità . - Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento?
Generalmente 60 giorni dalla notifica . Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e non si computa il giorno iniziale. Se si presenta istanza di adesione, il termine è sospeso fino a un massimo di 150 giorni . - È possibile rateizzare le somme richieste?
Sì. È possibile chiedere la rateazione all’ufficio (prima che il debito sia iscritto a ruolo) o all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione una volta ricevuta la cartella. L’art. 19 d.P.R. 602/1973 consente rate fino a 72 mensilità. - Che differenza c’è tra avviso di accertamento e cartella esattoriale?
L’avviso di accertamento rettifica o liquida l’imposta; diventa titolo esecutivo se non impugnato. La cartella esattoriale è l’atto di riscossione emesso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Con l’avviso esecutivo locale, la cartella è soppressa e l’avviso diventa immediatamente titolo per l’esecuzione . - Cosa succede se non impugno l’avviso entro i termini?
L’atto diventa definitivo ed esecutivo. L’amministrazione potrà iscrivere a ruolo il debito (o procedere direttamente alla riscossione se l’avviso è esecutivo) e avviare pignoramenti, fermi o ipoteche. - Posso ricorrere senza un avvocato?
Nel processo tributario è obbligatorio il patrocinio di un avvocato abilitato per controversie di valore superiore a 3 000 euro. Per importi inferiori o per cause davanti al giudice di pace (per tributi locali di valore basso) è possibile difendersi personalmente, ma è sempre consigliabile l’assistenza di un professionista. - Cosa comporta presentare istanza di accertamento con adesione?
L’istanza sospende i termini del ricorso e consente di avviare un contraddittorio con l’ufficio. Se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo e si può rateizzare il pagamento . - La motivazione per relationem è valida?
Sì, purché l’atto richiamato sia allegato o ne sia riprodotto il contenuto essenziale . In mancanza di allegazione, la motivazione è incompleta e l’avviso è nullo. - È valida la notifica di un avviso firmato digitalmente ma notificato per posta?
Sì. La Cassazione (sentenza n. 16293/2024) ha stabilito che l’avviso firmato digitalmente è valido anche se notificato per posta, purché la copia analogica sia dichiarata conforme all’originale informatico . - Posso impugnare un avviso di accertamento esecutivo?
Sì. Gli avvisi esecutivi dei tributi locali devono essere impugnati entro 60 giorni dalla notifica. In assenza di impugnazione, l’atto diventa definitivo e l’ente può procedere alla riscossione senza cartella . - In cosa consiste il saldo e stralcio?
È una definizione agevolata che consente a chi ha un ISEE basso di pagare solo una quota del debito fiscale e ottenere l’annullamento del residuo . Non riguarda tutti i debiti e richiede di rispettare condizioni e termini. - Cosa posso fare se non riesco a pagare le imposte accertate?
Oltre alla rateazione, è possibile valutare gli strumenti di composizione della crisi: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione della legge 3/2012 o composizione negoziata per le imprese. Queste procedure consentono di proporre ai creditori un pagamento parziale e ottenere l’esdebitazione . - È obbligatorio il contraddittorio preventivo?
Per molti accertamenti sì. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone all’ufficio di invitare il contribuente a presentare osservazioni prima di emettere l’avviso. L’inosservanza del contraddittorio comporta nullità dell’atto. - Se l’avviso è notificato via PEC a un indirizzo errato posso contestarlo?
Sì. La notifica telematica è valida solo se inviata alla PEC risultante dai pubblici registri. Un invio a un indirizzo errato rende la notifica inesistente. - Quali sentenze recenti possono aiutare la difesa?
- Cass. Sez. T., ord. n. 781/12.1.2025: il notificatore deve indicare le ricerche compiute per l’irreperibilità; la mera dicitura “sconosciuto” rende nulla la notifica .
- Cass. Sez. T., ord. n. 21875/29.7.2025: vietata l’integrazione postuma della motivazione; l’ente deve esplicitare le ragioni del diniego di agevolazioni .
- Cass. Sez. V, sent. n. 16293/16.6.2024: validità della firma digitale e notifica per posta .
- Cass. Sez. V, ord. n. 14990/4.6.2025: la relata di notifica deve riportare le ricerche svolte; in mancanza, la notifica è nulla .
- Cass. Sez. Unite, sent. n. 11287/28.4.2023: il fallito può impugnare l’avviso solo se il curatore è rimasto inattivo .
- Posso chiedere la sospensione dell’avviso se sto avviando un piano del consumatore?
Sì. Depositate la proposta di accordo o il piano del consumatore, il giudice può disporre la sospensione delle azioni esecutive per 120 giorni . Il contribuente deve informare l’ente impositore e allegare la domanda al ricorso per chiedere la sospensione. - Qual è la differenza tra ricorso e autotutela?
Il ricorso è l’atto giudiziale con cui si impugna l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria. L’autotutela è la procedura amministrativa con cui si chiede all’ufficio l’annullamento dell’atto senza andare in giudizio. Può essere totale (annullamento) o parziale (riduzione). In assenza di risposta, l’atto rimane valido e occorre comunque impugnare entro i termini. - Se l’Agenzia notifica un avviso dopo una condanna penale per reati fiscali, i termini sono raddoppiati?
I termini di decadenza raddoppiano solo se l’avviso è emesso in presenza di dichiarazione fraudolenta, occultamento di contabilità o omessa dichiarazione e se vi è stata l’iscrizione a ruolo della notizia di reato entro la scadenza del termine ordinario. Le sezioni unite della Cassazione (sent. n. 8500/2022) hanno precisato che il raddoppio non opera automaticamente. - Cosa succede se il giudice rigetta il ricorso?
Se il ricorso è rigettato, il contribuente può appellare la sentenza entro 60 giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di notifica, entro 6 mesi dalla pubblicazione . In pendenza di giudizio è possibile rateizzare il debito o aderire a eventuali definizioni agevolate.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le dinamiche dell’avviso di accertamento e delle possibili soluzioni, presentiamo alcune simulazioni.
8.1 Avviso di accertamento per omesso pagamento IRPEF: contestazione della motivazione
Scenario: Il 15 maggio 2025 la signora Rossi riceve un avviso di accertamento relativo all’IRPEF 2021, con cui l’Agenzia delle Entrate contesta la mancata indicazione di un reddito di 20 000 euro derivante da prestazioni professionali. L’avviso indica l’imposta dovuta (4 600 euro), interessi (600 euro) e sanzioni (4 000 euro). La motivazione rinvia a un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, ma tale verbale non è allegato.
Analisi: L’avviso è viziato perché manca l’allegazione del verbale richiamato . La signora può presentare ricorso eccependo la nullità per difetto di motivazione. Inoltre, può produrre documentazione che dimostri che le somme contestate derivavano da attività occasionali soggette a ritenuta d’acconto (già tassate alla fonte). La Cassazione ha annullato avvisi simili per mancata allegazione del verbale.
Possibile soluzione:
- Presentare istanza di adesione entro il 14 luglio 2025 (60 giorni) per avviare il contraddittorio. L’Agenzia potrebbe riconoscere l’errore e annullare l’avviso in autotutela.
- In alternativa, presentare ricorso entro il 14 luglio, chiedendo la sospensione dell’atto e producendo la documentazione. Il giudice potrebbe annullare l’avviso, eliminando l’imposta e le sanzioni.
- Se il verbale dovesse confermare la pretesa, si potrebbe definire l’accertamento con adesione riducendo le sanzioni a 1/3 e pagando l’imposta e gli interessi.
8.2 Avviso esecutivo TARI con motivazione generica
Scenario: Il Comune notifica il 5 settembre 2025 un avviso di accertamento esecutivo per TARI 2024. Nell’avviso è indicata una maggiore superficie tassabile, ma l’atto si limita a richiamare la delibera comunale senza spiegare perché non sono state riconosciute alcune riduzioni previste dal regolamento. La somma richiesta è di 1 200 euro da pagare entro 60 giorni, pena l’avvio della riscossione.
Analisi: La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21875/29.7.2025, ha affermato che la motivazione dell’avviso deve esplicitare anche le ragioni del diniego di agevolazioni e riduzioni TARI . L’atto che si limita a richiamare la delibera è illegittimo.
Possibile soluzione:
- Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro il 4 novembre 2025, chiedendo l’annullamento per carenza di motivazione. Allegare copia del regolamento TARI che prevede la riduzione del 30% per determinate attività (es. stabilimenti balneari) e dimostrare di aver rispettato i requisiti.
- Chiedere la sospensione dell’esecutività, evidenziando che l’ente non può procedere al pignoramento senza cartella.
- In alternativa, se l’importo è modesto, chiedere al Comune l’autotutela o presentare istanza di adesione.
8.3 Rateazione e rottamazione di un avviso definitivo
Scenario: Il signor Bianchi riceve un avviso di accertamento IRAP per 2019 il 20 aprile 2023. Non impugna l’atto, che diventa definitivo e viene affidato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione il 15 settembre 2024. L’importo dovuto è di 50 000 euro (capitale 30 000, interessi 5 000, sanzioni 15 000). Nel 2025 desidera definire la posizione e ha aderito alle rateazioni ordinarie (72 rate). Nel novembre 2025 esce la rottamazione quinquies.
Analisi: Essendo l’avviso ormai iscritto a ruolo, il debito rientra nella rottamazione quinquies. Potrà estinguere il debito pagando solo il capitale (30 000 euro) e le spese, azzerando interessi e sanzioni . Se sceglie il pagamento in 54 rate (4,5 anni) con interesse al 4%, il debito totale sarà circa 32 400 euro (capitale + interessi), con rate da circa 600 euro ogni due mesi. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 .
Possibile soluzione:
- Presentare la domanda di rottamazione quinquies nel 2026, allegando la rinuncia alle liti pendenti. Sospendere i pagamenti della rateazione ordinaria in attesa della comunicazione dell’AER.
- In caso di rigetto, proseguire con la rateazione ordinaria.
8.4 Piano del consumatore con debiti fiscali
Scenario: La signora Verde, commerciante in regime forfettario, accumula debiti fiscali per 80 000 euro, tra cui un avviso di accertamento definitivo per IRPEF 2020 (20 000 euro) e cartelle per contributi INPS e IVA. Ha perso l’attività a causa della pandemia e non riesce a pagare. Il suo reddito familiare è limitato e possiede solo un’abitazione principale gravata da mutuo.
Analisi: La signora rientra tra i soggetti non fallibili. Può accedere al piano del consumatore della legge 3/2012. Con l’aiuto di un OCC e dell’avv. Monardo, può predisporre un piano che preveda il pagamento del 20% dei debiti in cinque anni (versando 16 000 euro) utilizzando parte del reddito del marito e una liquidazione parziale del TFR. Il tribunale, se ritiene il piano fattibile, omologa la proposta; gli altri debiti vengono cancellati. Durante il procedimento, le azioni esecutive dell’Agenzia delle Entrate sono sospese .
Possibile soluzione:
- Presentare domanda di accesso alla procedura presso il tribunale competente, allegando elenco dei creditori, redditi, spese e planimetria dell’abitazione.
- Ottenere la nomina di un gestore della crisi (l’avv. Monardo) che redige la relazione sulla fattibilità.
- Se il piano viene approvato, la signora paga la quota proposta e, una volta adempiuto, ottiene l’esdebitazione.
8.5 Composizione negoziata per impresa artigiana
Scenario: L’impresa artigiana “ABC Srl”, con 10 dipendenti, subisce un calo di fatturato nel 2024‑2025. Sono stati notificati due avvisi di accertamento per IVA e IRPEF per un totale di 150 000 euro; la società non può pagarli e rischia il fallimento. Il titolare desidera salvare l’attività e mantenere i dipendenti.
Analisi: L’impresa può avviare la composizione negoziata. Con l’assistenza dell’avv. Monardo (esperto negoziatore) e dell’esperto nominato dalla camera di commercio, può proporre ai creditori un piano di risanamento: rateizzare le imposte, chiedere la transazione fiscale con riduzione delle sanzioni, rinegoziare i debiti con le banche e cedere un immobile non essenziale. Durante le trattative, le azioni esecutive sono sospese . Se l’accordo viene raggiunto, l’impresa evita la liquidazione giudiziale.
Possibile soluzione:
- Presentare istanza di composizione negoziata sul portale nazionale, allegando il piano e i bilanci;
- richiedere le misure protettive per sospendere i pignoramenti;
- negoziare con l’Agenzia delle Entrate la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione;
- se l’accordo non è raggiungibile, valutare la ristrutturazione mediante concordato preventivo semplificato.
9. Sentenze e fonti normative aggiornate
A titolo di completamento, si riportano alcune tra le sentenze più recenti e rilevanti in tema di avviso di accertamento, accompagnate dal riferimento normativo e dalle massime principali.
| Sentenza | Oggetto | Principio |
|---|---|---|
| Cass. Sez. T., ord. n. 781 del 12 gennaio 2025 | Notificazione con rito dell’irreperibilità | Il messo notificatore deve indicare le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario; la mera dicitura “sconosciuto” è insufficiente e rende nulla la notifica . |
| Cass. Sez. V, ord. n. 14990 del 4 giugno 2025 | Notifica e termine per il ricorso | L’uso del rito speciale degli irreperibili (art. 60, lett. e) d.P.R. 600/1973) è valido solo se sono stati compiuti accertamenti reali sull’irreperibilità; in caso contrario, l’avviso è nullo . |
| Cass. Sez. V, ord. n. 21875 del 29 luglio 2025 | Motivazione postuma – TARI | È vietata l’integrazione postuma della motivazione dell’avviso di accertamento; l’ente deve motivare il diniego di agevolazioni e non può colmare le lacune nel giudizio . |
| Cass. Sez. V, sent. n. 16293 del 16 giugno 2024 | Firma digitale e notifica | L’avviso firmato digitalmente è valido anche se notificato per posta; la copia analogica dichiarata conforme all’originale informatico produce gli stessi effetti . |
| Cass. Sez. Unite, sent. n. 11287 del 28 aprile 2023 | Fallimento e impugnazione dell’avviso | Il fallito può impugnare l’avviso di accertamento soltanto se il curatore è rimasto inattivo; in mancanza, il ricorso è inammissibile . |
| Cass. Sez. T., ord. n. 26336 del 2024 | IMU e obbligo di motivazione | L’obbligo di motivazione si estende agli avvisi di accertamento IMU; è vietata l’integrazione postuma. |
| Corte Costituzionale n. 94/2017 | Atti impositivi e contraddittorio | Il contraddittorio preventivo è principio di rango costituzionale; la sua omissione viola il diritto di difesa e il giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.). |
Conclusione
Difendersi da un avviso di accertamento fiscale richiede attenzione, competenza e tempestività. L’avviso è un atto formale complesso, la cui validità è subordinata a precisi requisiti di legge: firma del dirigente, indicazione degli imponibili, motivazione esauriente, allegazione degli atti richiamati e corretta notifica. La mancata osservanza di tali requisiti può comportare la nullità dell’atto . Inoltre, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che l’amministrazione non può integrare la motivazione in giudizio , che la procedura di irreperibilità richiede la prova delle ricerche e che la firma digitale degli avvisi è valida se l’atto analogico è conforme all’originale .
Dal lato operativo, il contribuente deve:
- Verificare immediatamente la data e la regolarità della notifica;
- Controllare i requisiti formali e sostanziali dell’atto;
- Decidere la strategia: pagamento, adesione o ricorso;
- Raccogliere documenti e prove;
- Presentare l’istanza di adesione o il ricorso nei termini;
- Valutare le misure alternative come rottamazione, saldo e stralcio, piani del consumatore e composizione negoziata.
Agire tempestivamente evita che l’avviso diventi definitivo e consente di accedere a riduzioni delle sanzioni, rateazioni e misure di esdebitazione. Ignorare l’atto o affidarsi a consigli improvvisati espone al rischio di pignoramenti e ipoteche.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono al fianco di contribuenti, imprenditori e professionisti per:
- analizzare gli avvisi di accertamento e individuare i vizi formali e sostanziali;
- predisporre ricorsi efficaci, chiedendo la sospensione dell’esecutività e facendo valere le più recenti pronunce della Cassazione;
- guidare il contribuente nella procedura di accertamento con adesione e nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate;
- strutturare piani di pagamento, rateazioni, accordi di ristrutturazione e soluzioni personalizzate;
- attivare procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata per uscire dalla spirale dei debiti.
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10. Riforma della riscossione 2024‑2025 e prospettive per il 2026
Negli ultimi due anni il legislatore ha avviato una profonda riforma della riscossione che incide direttamente sull’avviso di accertamento. Dal 2024, in attuazione della legge delega n. 111/2023 sulla riforma fiscale, sono stati emanati il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 e il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, i quali hanno esteso l’avviso di accertamento esecutivo a numerose fattispecie finora escluse. In precedenza l’avviso esecutivo – introdotto dall’art. 29 del d.l. 78/2010 – si applicava soltanto ai tributi erariali maggiori (IRPEF, IRES, IVA, IRAP). Oggi, invece, gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate in materia di recupero di crediti d’imposta non spettanti, sanzioni tributarie, imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo auto) e addirittura tasse automobilistiche diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica . Il d.lgs. 110/2024 stabilisce che tali atti, se non impugnati o pagati entro il termine di ricorso, acquistano efficacia di titolo esecutivo senza necessità di emettere la cartella di pagamento; trascorsi ulteriori 30 giorni le somme sono affidate all’Agenzia Entrate‑Riscossione per il recupero coattivo .
La medesima riforma riguarda anche tributi locali e regionali. L’art. 8 del d.lgs. 87/2024, attuando le deleghe della legge n. 111/2023 per le entrate territoriali, prevede che dal 2026/2027 gli avvisi di accertamento emessi dalle Regioni per addizionali IRPEF regionali, maggiorazioni IMU o altre entrate regionali contengano l’intimazione a pagare entro il termine di ricorso e acquisiscano efficacia esecutiva decorsi 60 giorni . Per i tributi locali comunali (TARI, IMU, TASI) l’avviso esecutivo era già previsto dalla l. 160/2019; le nuove norme armonizzano la riscossione su tutto il territorio, imponendo ai Comuni di adeguare i propri regolamenti e di inserire negli avvisi l’indicazione del titolo esecutivo e del soggetto incaricato della riscossione . Nella pratica ciò significa che, trascorsi 60 giorni, l’avviso di accertamento diventa un titolo idoneo a procedere al pignoramento di stipendi, conti correnti e beni immobili senza passare per la cartella esattoriale.
10.1 Novità operative
Le riforme appena descritte producono effetti significativi sulla strategia difensiva del contribuente:
- Attenzione ai termini: il termine di 60 giorni per impugnare o pagare l’avviso diventa decisivo. Decorso inutilmente, l’avviso produce gli stessi effetti della cartella e consente il pignoramento dopo ulteriori 30 giorni .
- Trasparenza e completezza dell’atto: i nuovi avvisi devono contenere l’indicazione del titolo esecutivo, l’intimazione a pagare e l’indicazione del soggetto incaricato della riscossione . La mancanza di tali elementi può costituire vizio formale.
- Estensione a nuovi tributi: rientrano nell’avviso esecutivo anche gli atti di liquidazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria/catastale, gli avvisi di recupero crediti per compensazioni indebite e gli atti di irrogazione di sanzioni . Questo implica che molti contribuenti che in passato ricevevano la cartella di pagamento ora si troveranno direttamente di fronte a un titolo esecutivo.
- Adeguamento degli enti regionali e locali: Regioni e Comuni dovranno modificare i propri modelli di avviso per includere l’avvertenza sull’esecutività e assicurare che l’atto sia completo e motivato .
10.2 Divieto di motivazione postuma: leggi e giurisprudenza
L’obbligo di motivare compiutamente l’avviso di accertamento, già previsto dall’art. 42 del d.P.R. 600/1973, è stato rafforzato dal legislatore. La Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) all’art. 1, comma 162 impone che gli atti impositivi siano motivati in relazione ai presupposti di fatto e di diritto . Il d.lgs. 219/2023 ha poi introdotto nell’art. 7 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000) il comma 1‑bis, che vieta qualsiasi modifica, integrazione o sostituzione dei fatti e delle prove poste a fondamento dell’atto, salvo l’adozione di un nuovo provvedimento . La Corte di cassazione, con l’ordinanza 21875/2025, ha sottolineato che il divieto di integrazione postuma della motivazione è principio consolidato: l’obbligo motivazionale è intrinseco all’atto e non può essere soddisfatto con la semplice allegazione successiva di documenti o argomentazioni . Solo in materia di TARI si ammette una motivazione sintetica se l’avviso richiama puntualmente la delibera comunale sulle tariffe e consente al contribuente di comprendere l’imponibile .
10.3 Definizione agevolata 2025
Oltre alla riforma dell’avviso esecutivo, il 2025 ha visto la riapertura della definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2023 come “rottamazione‑quater”, questa procedura permette ai debitori di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione pagando solo le somme iscritte a ruolo (capitale) e le spese esecutive, con la cancellazione totale delle sanzioni e degli interessi . La definizione agevolata 2025 consente inoltre di:
- Sgravare le sanzioni e ridurre o azzerare gli interessi di mora ;
- Dilazionare il pagamento fino a 36 o 60 rate mensili, con rate minime di circa 1.000 euro ;
- Sospendere le azioni esecutive durante la procedura, evitando ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi ;
- Riammissione per i decaduti: la legge 15/2025 e il decreto “milleproroghe” 2025 consentono a chi era decaduto dalla rottamazione‑quater per mancato pagamento di riprendere la dilazione; è necessario versare le rate arretrate entro i termini fissati ed essere in regola con quelle successive.
Per accedere alla definizione agevolata è fondamentale verificare se i propri carichi rientrano tra quelli ammessi (tipicamente i debiti affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022) . La domanda deve essere presentata telematicamente entro la scadenza fissata dal decreto di riapertura (verosimilmente 30 aprile 2025), scegliendo tra versamento in un’unica soluzione o rateizzato. È consigliabile farsi assistere da un professionista per calcolare l’importo, verificare la convenienza e predisporre la domanda .
10.4 Prepararsi al nuovo accertamento digitale
La riforma fiscale attribuisce un crescente rilievo alla digitalizzazione dei controlli. L’Agenzia delle Entrate utilizza sistemi informatici per incrociare dati (conti correnti, fatture elettroniche, anagrafe tributaria) e generare alert sui contribuenti a rischio. Dal 2024 è operativo un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo prima dell’emissione degli avvisi, introdotto dal d.lgs. 219/2023, che si svolge in modalità telematica e consente al contribuente di inviare osservazioni entro 60 giorni. Nel 2025 sono entrate in funzione piattaforme di intelligenza artificiale per valutare automaticamente le anomalie; se il contribuente non risponde agli inviti, l’avviso viene emesso con un procedimento semplificato. È quindi necessario:
- Monitorare le proprie posizioni fiscali tramite il cassetto fiscale e le comunicazioni dell’Agenzia;
- Conservare documenti e giustificativi in formato digitale per rispondere rapidamente agli inviti al contraddittorio;
- Richiedere il supporto di un legale esperto per contestare eventuali errori algoritmici o presunzioni infondate e per negoziare un accertamento con adesione prima dell’emissione dell’avviso.
10.5 Implicazioni pratiche e consigli
La riforma della riscossione e la nuova definizione agevolata presentano opportunità e criticità. Di seguito alcuni consigli pratici:
- Verifica attenta degli atti: con l’estensione dell’avviso esecutivo a nuove materie è possibile che l’ufficio commetta errori formali o sostanziali. Controllare se l’atto contiene l’intimazione a pagare, la motivazione completa, l’indicazione del soggetto incaricato della riscossione e le modalità di notifica.
- Tempestività nelle scelte: il termine di 60 giorni non è più prorogabile; decidere subito se presentare un ricorso, aderire all’accertamento o definire il debito.
- Valutazione della convenienza della definizione agevolata: in molti casi la definizione agevolata è vantaggiosa perché cancella le sanzioni; tuttavia non è sempre l’opzione migliore (ad esempio, se l’avviso è viziato o il contribuente può accedere alla sovraindebitamento). Consultare un professionista consente di comparare i costi e i benefici.
- Coordinamento con le procedure concorsuali: per imprenditori e consumatori in difficoltà, la definizione agevolata può essere integrata con un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive e un’esdebitazione finale.
- Formazione e cultura finanziaria: la digitalizzazione della fiscalità richiede una maggiore consapevolezza delle proprie posizioni tributarie. È opportuno investire in software di contabilità e consulenze periodiche per prevenire irregolarità e ridurre il rischio di accertamenti.
Queste novità confermano che difendersi dall’avviso di accertamento non è soltanto questione di tecnicismi giuridici, ma anche di comprensione delle continue evoluzioni normative. Lo Studio legale Monardo supporta i contribuenti sia nella gestione dei vecchi avvisi sia nell’adeguamento ai nuovi modelli esecutivi, offrendo consulenze per la presentazione di domande di definizione agevolata, ricorsi tempestivi e piani di ristrutturazione del debito.