Accertamento Fiscale a Italiani Residenti in Kuwait: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento della residenza fiscale per un cittadino italiano trasferitosi in Kuwait è un tema complesso e delicato. La normativa italiana prevede che i residenti siano tassati sui redditi ovunque prodotti (principio della worldwide taxation), mentre i non residenti sono assoggettati a imposta soltanto per i redditi prodotti in Italia . Determinare correttamente la residenza fiscale è quindi fondamentale per evitare la tassazione integrale da parte dell’erario italiano.

Gli errori più comuni riguardano la convinzione che l’iscrizione all’AIRE o il possesso di permessi di lavoro all’estero siano sufficienti a dimostrare il trasferimento della residenza; in realtà la legge richiede la verifica di diversi elementi fattuali (domicilio, residenza civilistica, presenza fisica), e in mancanza l’Agenzia delle Entrate può presumere la residenza in Italia, applicare sanzioni e recuperare imposte non versate.
La recente riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023) ha rafforzato l’attenzione dell’amministrazione finanziaria sul luogo di effettiva vita personale e familiare e sulla presenza fisica nel territorio dello Stato, trasformando l’iscrizione all’anagrafe dei residenti in una presunzione relativa .

In questo contributo, redatto a fini divulgativi, saranno esaminate le regole normative, le pronunce giurisprudenziali e le strategie difensive a disposizione di un contribuente italiano che risieda in Kuwait e riceva un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verrà inoltre illustrata la procedura di impugnazione, i termini per proporre ricorso e le soluzioni alternative come le definizioni agevolate.

La figura del professionista

Per affrontare con consapevolezza un accertamento fiscale è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario internazionale. Un esempio di approccio multidisciplinare è quello dell’avvocato cassazionista Giuseppe Angelo Monardo, che coordina uno staff di avvocati e commercialisti con competenze in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo studio offre assistenza per analizzare gli atti di accertamento, valutare la sussistenza della residenza all’estero, predisporre ricorsi e sospensive, avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate, negoziare piani di rientro e adottare soluzioni sia giudiziali sia stragiudiziali.

Quadro normativo e giurisprudenziale

1. Definizione di residenza fiscale

L’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che sono considerati fiscalmente residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, 184 negli anni bisestili), alternativamente:

  • hanno residenza civilistica nel territorio dello Stato ai sensi del Codice Civile;
  • hanno domicilio nel territorio dello Stato;
  • sono presenti fisicamente nel territorio dello Stato ;
  • risultano iscritte nell’anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa).

La riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023 ha inserito il criterio della presenza fisica e ha precisato che il domicilio consiste nel luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari, abbandonando la rilevanza prevalente degli interessi economici . La nuova disciplina ha trasformato l’iscrizione all’anagrafe da presunzione assoluta a relativa: l’amministrazione può dimostrare che un soggetto non è residente in Italia nonostante l’iscrizione, e il contribuente può dimostrare il contrario . Anche la sommatoria delle frazioni di giorno può concorrere a raggiungere il limite dei 183 giorni .

Presunzione per i Paesi “black list”. L’art. 2, comma 2-bis, TUIR prevede che i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata siano considerati residenti salvo prova contraria. L’elenco dei Paesi black list è quello del D.M. 4 maggio 1999, ancora in vigore per le persone fisiche . Il decreto individua Paesi con regime fiscale molto favorevole e assenza di scambio di informazioni; la presunzione mira a evitare fittizi trasferimenti di residenza. L’onere della prova ricade sul contribuente .
Kuwait non figura nell’elenco dei Paesi black list contenuto nel D.M. 4 maggio 1999 . Pertanto l’inversione dell’onere della prova prevista dal comma 2-bis non si applica ai cittadini che trasferiscono la residenza in Kuwait.

2. Principio della tassazione mondiale e territorialità

L’art. 3 TUIR prevede che l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si applichi sul reddito complessivo del residente, ovunque prodotto, mentre per il non residente si applica solo sul reddito prodotto in Italia . Questa norma codifica il principio della worldwide taxation, comune a molti Paesi OCSE. Per evitare doppie imposizioni, l’ordinamento italiano consente il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR) e stipula convenzioni bilaterali.

3. Convenzione Italia–Kuwait per evitare le doppie imposizioni

L’Italia e il Kuwait hanno sottoscritto il 17 dicembre 1987 una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata in Italia con la legge 7 gennaio 1992, n. 53, entrata in vigore il 21 maggio 1990. La convenzione stabilisce, tra l’altro, criteri per determinare la residenza in caso di doppia residenza e regole per l’imposizione dei diversi redditi (lavoro dipendente, professioni indipendenti, dividendi, interessi, ecc.). Pur non essendo un Paese black list, il Kuwait non applica imposte sul reddito delle persone fisiche; tuttavia, la convenzione prevede che i redditi prodotti in Italia possono essere tassati in Italia e il Kuwait, se impone un tributo, deve riconoscere un credito per l’imposta italiana.

4. Circolari e interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023. Essa precisa che l’accertamento della residenza richiede l’analisi degli elementi fattuali e che eventuali interpelli non possono essere usati per ottenere un riconoscimento preventivo della residenza . La circolare sottolinea che la presenza fisica nel territorio dello Stato, anche derivante da attività di smart working, può di per sé determinare la residenza .

5. Sentenze di Cassazione

La giurisprudenza ha più volte confermato che i criteri della residenza fiscale sono alternativi e non cumulativi: basta il ricorrere di uno di essi per determinare la residenza . Alcune pronunce rilevanti:

  • Cass. 1292/2025. La Corte ha ribadito che la presunzione legale di cui all’art. 2, comma 2-bis, TUIR non può essere superata da dati meramente formali (come l’iscrizione all’AIRE o la titolarità di un contratto di affitto all’estero), richiedendosi elementi concreti di radicamento nel Paese estero. È irrilevante l’archiviazione in sede penale delle indagini per reati fiscali; solo una sentenza definitiva di assoluzione ha efficacia nel processo tributario .
  • Cass. 4898/2023 (ordinanza). La Corte ha affermato che il soggetto iscritto all’AIRE deve ricevere la notifica degli avvisi di accertamento presso l’indirizzo di residenza estero o il domicilio eletto in Italia, anche se mantiene la residenza in Italia . La notifica deve avvenire ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973, mentre l’uso dell’art. 142 c.p.c. (notifica all’estero a mezzo di ambasciata) è limitato ai casi in cui il contribuente non comunichi l’indirizzo.
  • Cass. 35284/2023, Cass. 994/2024 e altre. Le sentenze (riportate nella rassegna di dottrina) hanno ritenuto che la cancellazione dall’anagrafe e l’iscrizione all’AIRE non escludono la residenza fiscale se il contribuente mantiene in Italia il centro degli interessi familiari o economici . Inoltre, la prova della residenza all’estero non può fondarsi su dichiarazioni generiche ma deve essere supportata da documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento di vita (contratto di lavoro o di locazione, bollette, certificato di residenza, trasferimento della famiglia).

Procedura di accertamento e diritti del contribuente

1. Attività di controllo e raccolta prove

L’Agenzia delle Entrate, spesso con l’ausilio della Guardia di Finanza, verifica i trasferimenti di residenza all’estero attraverso:

  • consultazione dell’anagrafe tributaria e dei registri AIRE;
  • controlli incrociati con le informazioni provenienti dallo scambio automatico (Common Reporting Standard) e dalle autorità kuwaitiane;
  • analisi delle movimentazioni bancarie, carte di credito, utenze telefoniche e consumi di energia;
  • monitoraggio delle presenze fisiche tramite dati dei varchi aeroportuali e dei passaggi di frontiera;
  • controlli sulle proprietà immobiliari e autoveicoli in Italia;
  • richieste di informazioni al datore di lavoro kuwaitiano e alle autorità locali.

La finalità è accertare se il contribuente abbia mantenuto interessi personali e familiari in Italia, prolungando la residenza fiscale. Gli accertamenti possono riguardare fino a cinque anni (ordinariamente), con possibilità di raddoppio dei termini a sette anni in caso di omessa presentazione della dichiarazione o fino a dieci anni per redditi esteri non dichiarati .

2. Notifica dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento viene notificato al contribuente secondo le modalità previste dal DPR 600/1973. Per i soggetti iscritti all’AIRE, la notifica deve avvenire presso l’indirizzo estero o il domicilio eletto in Italia . Qualora l’amministrazione non conosca l’indirizzo o il contribuente non l’abbia comunicato, si applica l’art. 142 c.p.c., con notifica tramite ambasciata o consolare.

L’avviso di accertamento deve contenere:

  • l’esposizione dei fatti e delle circostanze che fondano la pretesa fiscale;
  • la qualificazione giuridica e l’indicazione delle norme applicate;
  • il calcolo delle maggiori imposte e delle sanzioni;
  • il termine per proporre ricorso.

3. Contraddittorio e difesa preliminare

Prima dell’emissione dell’avviso, l’amministrazione può convocare il contribuente per il contraddittorio, in particolare nei controlli per residenza estera. La mancata attivazione del contraddittorio preventivo potrebbe rendere illegittimo l’accertamento, poiché la giurisprudenza riconosce il diritto al contraddittorio quale principio generale (art. 6-bis dello Statuto del contribuente).

Durante il contraddittorio, il contribuente ha diritto a:

  • essere informato degli elementi raccolti dall’amministrazione;
  • presentare memorie difensive, documenti e prove contrarie;
  • farsi assistere da un professionista.

4. Termini per impugnare

Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’avviso per presentare ricorso davanti alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. La proposizione del ricorso sospende l’esecutività dell’accertamento soltanto se viene contestualmente richiesto e ottenuto il provvedimento di sospensione. In mancanza, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo le somme e avviare la riscossione trascorsi 30 giorni dalla notifica.

Difese e strategie legali

1. Dimostrazione della residenza all’estero

Per superare la presunzione di residenza (anche in assenza di black list) è necessario fornire prova contraria mediante elementi concreti. Tra le prove più efficaci:

  • Certificato di residenza rilasciato dalle autorità kuwaitiane.
  • Contratto di lavoro o di impiego presso società kuwaitiane.
  • Contratto di locazione o titolo di proprietà dell’abitazione in Kuwait.
  • Bollette di utenze (acqua, luce, telefono) intestate al contribuente.
  • Iscrizione scolastica dei figli in scuole kuwaitiane.
  • Permesso di soggiorno e visti di lunga durata.
  • Prova dello spostamento del nucleo familiare (residenza della moglie e dei figli).
  • Documento attestante l’esercizio del diritto di voto all’estero.

È consigliabile conservare la documentazione per almeno dieci anni, in caso di accertamenti retroattivi.

2. Verifica dei termini e dei vizi formali

Il professionista verificherà:

  • la corretta motivazione dell’atto;
  • il rispetto dei termini decadenziali (cinque, sette o dieci anni);
  • la corretta notifica secondo le norme;
  • l’esistenza di eventuali duplicazioni di imposta coperte dalla convenzione Italia–Kuwait.

La mancata indicazione di dati essenziali o il difetto di motivazione può portare all’annullamento dell’avviso.

3. Ricorso davanti alle Corti di giustizia tributaria

Nel ricorso, il contribuente dovrà esporre i fatti, contestare la qualificazione giuridica operata dall’Agenzia e depositare la documentazione probatoria. La difesa può articolarsi su:

  1. Inesistenza della residenza: dimostrando l’assenza dei requisiti alternativi (residenza, domicilio, presenza, iscrizione anagrafica) per la maggior parte del periodo d’imposta.
  2. Violazione della convenzione: se la pretesa impositiva confligge con le regole di attribuzione del reddito previste dalla convenzione Italia–Kuwait (es. tassazione di redditi esenti o attribuiti al Kuwait).
  3. Difetto di contraddittorio: l’assenza di contraddittorio può comportare l’illegittimità dell’atto.
  4. Prescrizione o decadenza dei termini.
  5. Errori di calcolo e mancanza di prove.

4. Sospensione e tutela cautelare

Durante il contenzioso, è possibile richiedere la sospensione dell’esecutorietà dell’atto per evitare iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi o pignoramenti. Occorre dimostrare il fumus boni iuris (la fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile).

5. Accordi e definizioni agevolate

Oltre al contenzioso, il contribuente può valutare forme di definizione alternativa:

  • Accertamento con adesione: consente di concordare con l’Ufficio l’ammontare delle imposte dovute, con riduzione delle sanzioni.
  • Rottamazione e definizione agevolata: in caso di cartelle esattoriali già emesse, le normative periodiche (es. Legge di Bilancio 2023 e 2024) prevedono la possibilità di definire i ruoli con riduzione di sanzioni e interessi.
  • Rateizzazione: è possibile richiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili (o 120 in casi di grave difficoltà).
  • Procedura di sovraindebitamento: per debiti complessivi insostenibili, la legge 3/2012 consente l’accesso a piani del consumatore o accordi di ristrutturazione con esdebitazione finale, previa nomina di un gestore della crisi (ad es. l’avv. Monardo).

Errori frequenti e consigli pratici

Errore comunePerché è rischiosoConsiglio pratico
Iscriversi all’AIRE e nulla piùL’iscrizione all’AIRE non esclude automaticamente la residenza in Italia se restano il domicilio, la presenza o la residenza civilistica .Verificare di non trascorrere più di 183 giorni in Italia, spostare il centro degli interessi familiari e mantenere prove documentali dell’effettivo radicamento in Kuwait.
Mantenere una casa in Italia utilizzata frequentementeLa disponibilità di un immobile e la permanenza periodica in Italia possono essere indici di residenza; la Guardia di Finanza può monitorare le utenze e gli accessi.Se si mantiene un immobile per vacanze, documentarne l’uso occasionale e limitare la permanenza; evitare contratti di locazione a lungo termine in Italia.
Non comunicare all’Agenzia l’indirizzo esteroPuò comportare notifiche presso il vecchio indirizzo in Italia e decadenza dei termini di ricorso .Comunicare all’Agenzia e alla banca l’indirizzo kuwaitiano e il domicilio eletto in Italia; attivare una posta elettronica certificata (PEC) per le notifiche.
Aprire conti in Italia o investire senza considerare le normeDividendi, interessi o plusvalenze di strumenti finanziari italiani possono generare imposte in Italia; l’assenza di monitoraggio fiscale può portare a sanzioni.Valutare con un esperto la fiscalità degli investimenti; dichiarare gli asset esteri tramite quadro RW, se necessario, per evitare il raddoppio dei termini e le sanzioni.
Ignorare l’avviso di accertamentoIl mancato ricorso entro 60 giorni rende definitivo l’accertamento e consente la riscossione coattiva.Contattare subito un professionista, analizzare l’atto e valutare il ricorso o la definizione agevolata.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Il Kuwait è considerato un Paese black list?
    No. L’elenco dei Paesi black list per le persone fisiche, contenuto nel D.M. 4 maggio 1999, non comprende il Kuwait . Pertanto l’onere di provare l’effettivo trasferimento grava comunque sull’Agenzia delle Entrate, pur potendo quest’ultima contestare la residenza sulla base degli elementi di fatto.
  2. La sola iscrizione all’AIRE basta a dimostrare la residenza in Kuwait?
    No. L’iscrizione all’AIRE è un elemento formale che non prova da sola l’effettivo trasferimento; la Corte di Cassazione ha chiarito che occorrono riscontri fattuali (contratto di lavoro, domicilio familiare, ecc.) .
  3. Se lavoro in Kuwait ma torno spesso in Italia per vacanze, rischio di essere considerato residente in Italia?
    Potrebbe accadere se la somma dei giorni trascorsi in Italia supera 183 giorni l’anno o se mantieni il domicilio e la residenza civilistica in Italia. La presenza fisica è ora criterio autonomo . È necessario monitorare i giorni di permanenza.
  4. Come viene tassato il reddito da lavoro dipendente svolto in Kuwait?
    Poiché il Kuwait non prevede imposta sul reddito, i redditi sono tassati in Italia se il contribuente è fiscalmente residente in Italia. Se è residente in Kuwait, i redditi sono imponibili in Italia solo se svolti in Italia. La convenzione Italia–Kuwait stabilisce che le retribuzioni di un residente del Kuwait che presta lavoro in Italia per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi sono imponibili in Italia; altrimenti sono imponibili in Kuwait.
  5. Quali sono i termini per l’accertamento?
    L’amministrazione può accertare le imposte non versate entro cinque anni; se la dichiarazione non è presentata, il termine è sette anni, e può arrivare a dieci anni per redditi di fonte estera non dichiarati .
  6. È necessario presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se sono residente in Kuwait?
    Se non si percepiscono redditi di fonte italiana e non si detengono immobili o investimenti in Italia, non è obbligatoria. Tuttavia, è consigliabile presentare la dichiarazione per monitorare eventuali crediti d’imposta e mantenere tracciabilità.
  7. Le imposte pagate in Kuwait si possono detrarre in Italia?
    L’art. 165 TUIR consente il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero fino a concorrenza del tributo italiano. Tuttavia, in Kuwait l’imposta sul reddito delle persone fisiche non è applicata, quindi non vi saranno crediti da scomputare.
  8. Cosa succede se non rispondo a una richiesta di documenti dell’Agenzia delle Entrate?
    Il mancato riscontro può essere valutato come comportamento ostruzionistico e comportare l’irrogazione di sanzioni. È consigliabile rispondere entro il termine assegnato (in genere 30 giorni) e fornire documentazione.
  9. Posso trasferire la residenza in un Paese “white list” per evitare contestazioni?
    Il trasferimento deve essere effettivo. Anche in assenza di black list, l’Agenzia valuterà gli elementi di fatto. Paesi con accordi di scambio automatico di informazioni offrono maggiore trasparenza.
  10. La famiglia deve trasferirsi con me per evitare contestazioni?
    Non è obbligatorio, ma la permanenza del nucleo familiare in Italia costituisce un elemento che può radicare il domicilio e far presumere la residenza. Il trasferimento della famiglia in Kuwait rafforza la prova della nuova residenza.
  11. Se possiedo un conto corrente in Italia, posso essere considerato residente?
    Il possesso di un conto non determina di per sé la residenza, ma se movimentato e utilizzato per spese quotidiane in Italia può essere indice di permanenza. È preferibile limitare l’uso e trasferire le principali operazioni su conti kuwaitiani.
  12. È possibile chiedere un parere preventivo all’Agenzia delle Entrate sulla residenza?
    La circolare 20/E/2024 afferma che non è ammesso l’interpello per la verifica della residenza; questa deve essere accertata in concreto in sede di controllo .
  13. Il reddito da pensione percepito in Italia è tassato se vivo in Kuwait?
    Le pensioni pubbliche italiane sono sempre tassate in Italia; le pensioni private sono tassate in Italia se la convenzione lo prevede o, in mancanza, se il percettore è residente in Italia. Nella convenzione Italia–Kuwait i redditi pensionistici sono generalmente tassati nel Paese di erogazione.
  14. Cosa prevede la procedura di sovraindebitamento per i debiti fiscali?
    La legge 3/2012 consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano di ristrutturazione o di esdebitazione, anche per debiti fiscali. Occorre rivolgersi a un Gestore della crisi iscritto all’albo ministeriale che predisporrà la proposta e gestirà i rapporti con i creditori.
  15. I lavori svolti in smart working dall’Italia per una società kuwaitiana determinano la residenza?
    Sì. La circolare 20/E/2024 chiarisce che la presenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta fa scattare la residenza, anche se l’attività è svolta per un datore di lavoro estero .

Conclusione

Per il cittadino italiano residente in Kuwait, ricevere un avviso di accertamento sulla residenza fiscale può essere un evento stressante e con rilevanti conseguenze economiche. La normativa italiana richiede che il trasferimento di residenza sia effettivo e documentato, valutando elementi come la presenza fisica, il centro delle relazioni familiari e la residenza civilistica . La sola iscrizione all’AIRE o l’intestazione di utenze non bastano a vincere la presunzione di residenza .

È essenziale analizzare tempestivamente l’avviso, verificare il rispetto dei termini e raccogliere prove documentali del trasferimento in Kuwait. Un professionista esperto può predisporre ricorsi efficaci, attivare sospensioni e valutare soluzioni come l’accertamento con adesione o la rateizzazione.

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