Richiesta di risarcimento per vizi della merce: come gestirla correttamente

Introduzione

Acquistare un bene che si rivela difettoso è un’esperienza frustrante che può trasformarsi in una vera e propria emergenza per chi dipende dal bene per uso personale o professionale. Vizi della merce significa che il prodotto presenta difetti tali da renderlo inidoneo all’uso previsto o da diminuirne sensibilmente il valore. In tali casi la legge italiana offre al compratore diversi strumenti per chiedere la riparazione, la sostituzione del bene, la riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Tuttavia, la tutela non è automatica: la normativa prevede termini stringenti per denunciare i vizi e oneri di prova gravosi per l’acquirente. Perdere questi termini significa decadenza dal diritto. Dall’altro lato, il venditore che prova la buona fede o che dimostra che il difetto era riconoscibile può limitare la propria responsabilità.

Questo articolo analizza in modo approfondito e aggiornato al novembre 2025 il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di richiesta di risarcimento per vizi della merce. Verranno illustrati i passaggi da seguire dopo la consegna del bene, le azioni da intraprendere in via giudiziale ed extragiudiziale, gli strumenti alternativi per definire la controversia e le strategie difensive che il compratore può mettere in campo per tutelare i propri diritti. La guida si rivolge a privati, consumatori, imprenditori e professionisti che desiderano avere indicazioni pratiche su come gestire correttamente un vizio della merce e ottenere il giusto ristoro.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Per affrontare una richiesta di risarcimento occorre affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con decenni di esperienza in diritto bancario, finanziario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio italiano . È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Queste qualifiche gli consentono di offrire assistenza a 360° non solo nella gestione dei difetti dei beni, ma anche nelle procedure di ristrutturazione dei debiti e di composizione negoziata. Il suo studio analizza i contratti, predispone ricorsi e istanze di sospensione, avvia trattative con venditori e produttori, elabora piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali . Grazie ad un metodo basato sull’analisi preventiva delle posizioni (Metodo “Fatti Rimborsare®”) e alla collaborazione con professionisti di diverse specializzazioni (diritto bancario, tributario, fallimentare), l’Avv. Monardo può consigliare la strategia più efficace per tutelare il consumatore o l’imprenditore.

Se hai ricevuto un bene difettoso o una contestazione di pagamento e vuoi tutelare i tuoi diritti, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata: la tempestività è fondamentale per non perdere le tutele previste dalla legge.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Garanzia per i vizi della cosa venduta nel Codice civile

La disciplina generale dei vizi della merce è contenuta nel Codice civile agli articoli 1490‑1497. La norma cardine, art. 1490 c.c., prevede che il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Ogni patto che esclude o limita tale garanzia è nullo se il venditore ha taciuto i difetti in mala fede【7151926119619366†L123-L143】. La giurisprudenza qualifica questa responsabilità come speciale: il venditore risponde a prescindere dalla propria colpa e deve consegnare un bene non solo fisicamente conforme ma anche economicamente idoneo all’uso【7151926119619366†L176-L189】.

Se il compratore conosceva i vizi al momento del contratto o se i vizi erano facilmente riconoscibili, la garanzia è esclusa a meno che il venditore abbia dichiarato che la cosa era priva di difetti. Questa regola si collega alla clausola “visto e piaciuto”: la Cassazione ha più volte affermato che tale clausola non esonera il venditore dalla garanzia se i vizi sono occulti o taciuti in mala fede. La sentenza 27968/2025 (21 ottobre 2025) ha ribadito che la clausola “visto e piaciuto” non copre i difetti nascosti da una riverniciatura o comunque non riconoscibili con l’ordinaria diligenza; in questi casi l’acquirente può agire in risoluzione o in riduzione.

L’art. 1492 c.c. stabilisce gli effetti della garanzia: l’acquirente può scegliere tra azione redibitoria (risoluzione del contratto) o azione estimatoria (riduzione del prezzo) . La scelta diventa irrevocabile quando è esercitata in giudizio. Se la cosa perisce per il vizio, l’acquirente può sciogliere il contratto; se la perdita è dovuta a caso fortuito o a colpa dell’acquirente, è ammessa solo la riduzione del prezzo.

Il venditore risponde anche per i danni ulteriori. Secondo l’art. 1494 c.c., deve risarcire i danni derivanti dal vizio a meno che provi di essere ignorante senza colpa. Questo obbligo si estende ai danni indiretti e si applica anche al produttore e ai venditori intermedi . La Suprema Corte ha chiarito che l’acquirente può rinunciare alla risoluzione e chiedere solo il risarcimento, se le condizioni della garanzia sono soddisfatte .

Il diritto alla garanzia non è illimitato nel tempo. L’art. 1495 c.c. prevede due termini di decadenza e prescrizione: l’acquirente deve denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta (salvo diverso termine pattuito o previsto dalla legge) e promuovere l’azione entro un anno dalla consegna . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato. La casistica più recente ha attenuato la severità di questi termini: la Cassazione, con l’ordinanza 11590/2024, ha affermato che atti extragiudiziali come solleciti scritti costituiscono in mora il venditore e interrompono la prescrizione annuale, generando un nuovo termine . Con la sentenza 33380/2023 si è stabilito che le riparazioni o sostituzioni effettuate dal venditore costituiscono tacito riconoscimento del vizio e interrompono la prescrizione . L’ordinanza 8775/2024 ha esteso questo principio alle vendite a consegne ripartite: se il venditore riconosce il difetto nella prima partita, il compratore non decade dalla garanzia per le consegne successive .

Una recente tendenza giurisprudenziale ha chiarito la decorrenza del termine di otto giorni. L’ordinanza 7675/2023 ha precisato che esso decorre dalla scoperta certa del vizio, cioè da quando l’acquirente ha acquisito piena consapevolezza del difetto; per i vizi non immediatamente percepibili (vizi occulti), il termine decorre dal completamento degli accertamenti tecnici . L’ordinanza 12337/2023 ha ribadito che la prova della tempestività della denuncia spetta al compratore .

L’art. 1497 c.c. disciplina il caso in cui la cosa venduta manca delle qualità promesse o di quelle essenziali per l’uso. Anche in questo caso l’acquirente può ottenere la risoluzione del contratto, ma deve provare che il difetto supera la normale tolleranza . La Cassazione (sentenza 25747/2024) ha specificato che difetti minimi che non incidono sull’utilizzo o sul valore non danno diritto alla riduzione del prezzo .

1.2 Garanzia legale di conformità nel Codice del consumo

Se l’acquirente è un consumatore (persona fisica che acquista per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale) e il venditore è un professionista, si applica anche la disciplina speciale del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). Gli articoli 128–135 (come modificati dal D.Lgs. 170/2021 in recepimento della direttiva UE 2019/771) stabiliscono la cosiddetta garanzia legale di conformità, che riguarda i beni di consumo, compresi i beni con elementi digitali e i servizi digitali. Le principali regole sono:

  • Ambito di applicazione (art. 128) – La garanzia si applica ai contratti di vendita di beni di consumo, di fornitura di contenuti e servizi digitali e ai beni con elementi digitali. I beni usati godono di una garanzia ridotta di durata almeno annuale .
  • Conformità (art. 129) – Il bene deve essere conforme al contratto, idoneo all’uso abituale o a quello particolare richiesto dal consumatore, possedere la qualità e la quantità descritte e includere l’aggiornamento digitale necessario a mantenere la conformità . È difettoso anche il bene che non riceve aggiornamenti software promessi o indispensabili per la sicurezza .
  • Rimedi (artt. 135‑bis e 135‑ter) – Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione gratuita, entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti . Se tali rimedi sono impossibili o eccessivamente onerosi per il venditore, o se il difetto è grave, il consumatore può ottenere una riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto. La risoluzione non è ammessa per difetti di lieve entità e il consumatore può sospendere il pagamento finché il venditore non ripristina la conformità .
  • Termini (art. 133) – La garanzia legale ha durata due anni dalla consegna (per i beni usati può essere ridotta ad almeno un anno). Il venditore è responsabile dei difetti che si manifestano entro due anni. Dal 2022 non è più necessario denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta. L’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna .
  • Carattere inderogabile (art. 134) – Ogni clausola che limita o esclude la garanzia legale è nulla. Il venditore non può addebitare spese per la riparazione o la sostituzione . Il consumatore può beneficiare di garanzie commerciali aggiuntive, ma queste non devono pregiudicare i diritti derivanti dalla garanzia legale.
  • Presunzioni e onere della prova – La difettosità che si manifesta entro un anno dalla consegna si presume esistente alla consegna salvo prova contraria; oltre il primo anno, spetta al consumatore dimostrare che il difetto era originario. La riforma del 2021 ha portato l’assenza di aggiornamenti software tra le cause di non conformità .

Le istituzioni nazionali ed europee hanno diffuso guide pratiche. Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) spiega che la garanzia legale dura due anni, è obbligatoria e non può essere esclusa; il consumatore ha diritto prima alla riparazione o sostituzione e, in subordine, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione . L’ECC‑NET Italia e associazioni dei consumatori ricordano che l’obbligo di mantenere aggiornati i software è parte integrante della conformità e che il termine di prescrizione è di 26 mesi . Le regole valgono anche per gli acquisti transfrontalieri e per i beni importati da paesi extra‑UE .

1.3 Onere della prova e orientamenti giurisprudenziali recenti

La giurisprudenza degli ultimi anni ha approfondito diversi aspetti cruciali della garanzia per vizi. I principali orientamenti sono:

  1. Tacito riconoscimento dei vizi – L’ordinanza 8775/2024 ha affermato che riparazioni o sostituzioni svolte dal venditore costituiscono riconoscimento del difetto e liberano l’acquirente dall’onere di denuncia tempestiva . La Cassazione 33380/2023 aveva già confermato che interventi di riparazione interrompono la prescrizione . Nel 2025, il portale LexCED ha ripreso questi principi evidenziando che il comportamento concludente del venditore (ritiro della merce, sostituzione, riparazione) equivale a riconoscimento tacito .
  2. Interruzione della prescrizione con atti extragiudiziali – L’ordinanza 11590/2024 ha ammesso che lettere di messa in mora, solleciti di pagamento o altre comunicazioni scritte interrompono il termine annuale di prescrizione e fanno decorrere un nuovo termine . Ciò comporta che la prescrizione non opera in modo automatico se le parti intrattengono corrispondenza sul vizio.
  3. Decorrenza del termine di otto giorni – L’ordinanza 7675/2023 ha stabilito che la decorrenza del termine breve di denuncia varia a seconda del tipo di vizio: se il vizio è apparente, il termine decorre dalla consegna; se il vizio è occulto, il termine inizia dalla scoperta certa; nei casi di accertamento tecnico, decorre dalla notifica della perizia . La notifica può essere fatta anche con PEC o raccomandata senza particolari formalità .
  4. Burden of proof – La giurisprudenza ribadisce che spetta all’acquirente provare l’esistenza e la tempestiva denuncia dei vizi (Cass. 12337/2023) . Il Tribunale di Perugia, sentenza 1204/2025, ha confermato che l’azione di risoluzione o riduzione del prezzo è fondata sul solo dato obiettivo del vizio; il venditore è in una posizione di soggezione e l’onere della prova grava comunque sul compratore . In assenza di prova, le domande vengono rigettate .
  5. Limiti della clausola “visto e piaciuto” – La Cassazione 27968/2025 ha ribadito che la clausola non esonera il venditore dalla garanzia se i vizi sono occulti o occultati in mala fede; l’orientamento richiamato dalla Corte menziona anche le pronunce 19061/2024 e 21204/2016.
  6. Vizi minimi – La sentenza 25747/2024 ha escluso la risarcibilità per difetti minimi che non compromettono l’uso o il valore del bene . L’acquirente deve tollerare piccole imperfezioni secondo la clausola della buona fede.

Questi principi giurisprudenziali sono fondamentali per orientare l’azione giudiziaria e definire le strategie difensive.

1.4 Vizi occulti e garanzia negli immobili

La vendita di immobili presenta peculiarità. La clausola “visto e piaciuto” è frequente nei contratti immobiliari; tuttavia, non copre i vizi occulti o i difetti taciuti dal venditore. La pronuncia 27968/2025 citata sopra riguarda un autocarro, ma la Corte richiama i precedenti in materia di immobili e conferma che la garanzia opera anche quando il venditore ha coperto difetti con riverniciature. L’articolo del prof. Sicchiero illustra che l’acquirente deve denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta certa e agire entro un anno dalla consegna; la denuncia deve essere documentata e supportata da perizia. Nel contesto immobiliare, l’azione è spesso preceduta da una negoziazione assistita o da una mediazione obbligatoria, mentre l’accertamento tecnico preventivo (ATP) consente di cristallizzare la prova del vizio.

1.5 Connessioni con il diritto bancario, tributario e delle crisi d’impresa

La tutela contro i vizi della merce si intreccia talvolta con il diritto bancario e tributario. Ad esempio, un imprenditore che subisce perdite a causa di un macchinario difettoso può avere difficoltà nel pagare finanziamenti o imposte. In tali casi entrano in gioco altre normative:

  • Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012 e CCI) – Consente a consumatori e piccoli imprenditori di ristrutturare i debiti tramite accordi con i creditori, piani del consumatore o liquidazione del patrimonio. La giurisprudenza conferma che le procedure di sovraindebitamento possono includere la risoluzione di contratti viziati e la falcidia dei debiti collegati .
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) – Introduce la figura dell’esperto negoziatore per assistere l’imprenditore nella ricerca di un accordo con i creditori; la revoca di fidi bancari non può essere collegata automaticamente all’apertura della composizione, salvo ragioni prudenziali . Se il vizio della merce ha causato problemi finanziari, questa procedura permette di sospendere azioni esecutive e negoziare la ristrutturazione.
  • Riscossione coattiva e pignoramenti – Debiti fiscali derivanti da contratti viziati possono sfociare in pignoramenti. L’Avv. Monardo ha evidenziato che la legge prevede limiti al pignoramento di conti correnti (artt. 72‑bis e 72‑ter D.P.R. 602/1973) e termini per contestare gli atti . È quindi possibile coordinare l’azione per i vizi della merce con la richiesta di sospensione delle esecuzioni fiscali.

2. Procedura passo‑passo dopo la consegna del bene difettoso

La gestione corretta di un vizio della merce richiede un approccio strutturato. Di seguito si propone un percorso operativo che il consumatore o l’imprenditore dovrebbe seguire fin dal momento della scoperta del difetto:

2.1 Verifica del bene e raccolta delle prove

  1. Esame immediato del bene – Al momento della consegna verificare l’integrità e la funzionalità. Per i vizi apparenti il termine di otto giorni decorre dalla consegna . Controllare che il bene corrisponda alle caratteristiche dichiarate nel contratto o nel materiale pubblicitario.
  2. Documentazione fotografica e video – In caso di difetto, scattare fotografie e video datati che evidenzino il problema. Conservare imballaggi, manuali e scontrino fiscale. Per i beni digitali salvare screenshot e registri degli errori.
  3. Relazione tecnica – Se il vizio è complesso (es. macchinari industriali), richiedere una perizia a un tecnico qualificato per accertare la natura del difetto. La relazione tecnica sarà utile in giudizio e può fissare il momento della “scoperta certa” da cui decorre il termine di decadenza .
  4. Conservazione della merce – Non utilizzare il bene oltre il necessario; continuare a usarlo potrebbe pregiudicare la prova del difetto e far sospettare l’accettazione tacita. La merce va tenuta a disposizione per eventuali verifiche.

2.2 Denuncia del vizio al venditore

  1. Forma della denuncia – La legge non impone forme particolari: la denuncia può essere effettuata con raccomandata A/R, PEC o altro mezzo che consenta di provare la ricezione. È consigliabile descrivere il difetto, allegare foto o perizia e indicare la data di scoperta.
  2. Termini – Se il contratto non è a favore del consumatore, occorre denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta e agire entro un anno dalla consegna . In ambito consumeristico, dopo il 2022 è stata abolita la denuncia entro due mesi; l’azione va proposta entro 26 mesi dalla consegna .
  3. Contenuto – Indicare la preferenza per il rimedio (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione) e richiedere una risposta entro un termine ragionevole (15 giorni). Segnalare l’eventuale necessità di interrompere la prescrizione o ottenere l’intervento di un perito.
  4. Effetti – La denuncia tempestiva evita la decadenza. Se il venditore risponde riconoscendo il vizio o offre una riparazione, la prescrizione annuale viene interrotta . Se il venditore tace, si può procedere oltre.

2.3 Scelta del rimedio

2.3.1 Rimedi nel Codice civile

  • Azione redibitoria – Consiste nella risoluzione del contratto con restituzione della merce e del prezzo pagato. Si sceglie quando il difetto rende il bene del tutto inutilizzabile o ne svilisce completamente il valore. Esempio: un macchinario industriale che non produce secondo le specifiche e causa blocco della produzione. Questa azione comporta la restituzione del bene e il ripristino della situazione antecedente.
  • Azione estimatoria – Prevede la riduzione del prezzo in proporzione al minor valore della merce difettosa . È indicata quando il vizio è riparabile o non compromette completamente l’uso. Il giudice può avvalersi di periti per stimare la riduzione.
  • Risarcimento del danno – Oltre ai rimedi sopra, l’acquirente può chiedere il risarcimento dei danni subiti (perdita di profitto, costi di riparazione, danni da fermo macchina) ex art. 1494 c.c. . La Cassazione ha chiarito che le azioni di garanzia e l’azione risarcitoria possono cumularsi e che l’acquirente può rinunciare alla risoluzione e chiedere soltanto i danni .

2.3.2 Rimedi nel Codice del consumo

  • Riparazione o sostituzione – Il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione senza spese. Il venditore può rifiutare se il rimedio è impossibile o eccessivamente oneroso. La riparazione deve essere completata entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti .
  • Riduzione del prezzo – Se riparazione e sostituzione sono impossibili o troppo gravose, oppure se il difetto è grave e il venditore non ha adempiuto entro un tempo ragionevole, il consumatore può ottenere una riduzione proporzionale del prezzo.
  • Risoluzione del contratto – È possibile quando il difetto è così grave da rendere inutile la conservazione del bene o quando la riduzione di prezzo non è sufficiente. La risoluzione non è ammessa per difetti di lieve entità. Il consumatore può trattenere il bene finché il venditore non rimborsa il prezzo.
  • Diritti accessori – L’art. 135‑bis riconosce al consumatore il diritto di sospendere il pagamento fino al ripristino della conformità e di ottenere la restituzione del prezzo in caso di risoluzione .

2.4 Tentativi stragiudiziali: trattative, mediazione e negoziazione assistita

Prima di adire il giudice può essere utile tentare una soluzione consensuale. La legge prevede diversi strumenti:

  1. Trattativa diretta – Dopo la denuncia del vizio il compratore può negoziare con il venditore una riparazione gratuita, la sostituzione o un rimborso. In caso di patti transattivi è opportuno farsi assistere da un legale per evitare di rinunciare a diritti.
  2. Negoziazione assistita – È un procedimento stragiudiziale disciplinato dal D.L. 132/2014 in cui le parti, assistite dai propri avvocati, cercano un accordo. È facoltativo per i vizi della cosa venduta, ma consigliato per la celerità.
  3. Mediazione obbligatoria – In materia di contratti bancari, finanziari e di fornitura di beni di consumo non è obbligatoria, ma può essere esperita su base volontaria. Consiste nell’intervento di un mediatore imparziale che aiuta le parti a trovare un’intesa.
  4. Arbitrato – Alcuni contratti prevedono clausole compromissorie. L’arbitrato può essere vantaggioso per la rapidità, ma i costi possono essere elevati. L’arbitro decide in base alla legge e al contratto.

2.5 Azione giudiziaria

Se il tentativo stragiudiziale fallisce o se il venditore contesta l’esistenza del difetto, resta la via giudiziale. Le azioni possibili sono:

  1. Azione redibitoria o estimatoria – Si promuove con atto di citazione davanti al tribunale competente (giudice di pace se il valore non supera 10.000 €). Il termine di proposizione è un anno dalla consegna (per i contratti B2B) o 26 mesi nel caso dei consumatori .
  2. Azione risarcitoria – Può accompagnare le azioni di garanzia o essere proposta autonomamente. Occorre provare il nesso causale tra il vizio e il danno.
  3. Accertamento tecnico preventivo (ATP) – È uno strumento rapido per cristallizzare le prove. Consente di nominare un perito che accerti i difetti prima del giudizio. Può essere richiesto anche durante la negoziazione assistita.

2.6 Ricorso al giudice cautelare

In situazioni d’urgenza (es. pericolo di perimento della merce o necessità di interrompere l’uso) è possibile chiedere misure cautelari. L’art. 700 c.p.c. consente al giudice di ordinare la sospensione del pagamento o la custodia del bene in attesa del giudizio. In ambito consumatore, si può chiedere la sospensione del pagamento delle rate o del finanziamento collegato al bene difettoso.

3. Difese e strategie legali per il consumatore/debitore

Assumere un approccio proattivo è determinante per ottenere il risarcimento. Di seguito le principali strategie difensive a disposizione del compratore:

3.1 Conservare la prova e rispettare i termini

  • Prova scritta della denuncia – La prova della tempestività grava sull’acquirente . Utilizzare sempre canali tracciabili (PEC, raccomandata) e conservare le ricevute di invio. Per i consumatori, anche un’email o un messaggio tramite portale del negozio può essere sufficiente, purché se ne provi la ricezione .
  • Accertamento tecnico – In caso di controversie relative a prodotti complessi (autovetture, macchinari), è consigliabile nominare un perito di parte. La Cassazione ha riconosciuto la validità di controlli a campione per i prodotti di massa ; un’indagine su un campione rappresentativo può dimostrare il vizio senza esaminare tutta la partita.
  • Interrompere la prescrizione – Inviare solleciti scritti al venditore o diffide ad adempiere interrompe la prescrizione annuale . Annotare le date di tali atti permette di calcolare un nuovo termine.

3.2 Valutare la rilevanza del vizio

  • Vizi essenziali vs. vizi minori – Solo i vizi che rendono il bene inidoneo all’uso o ne diminuiscono sensibilmente il valore danno diritto alla risoluzione o alla riduzione del prezzo. I difetti minimi, secondo la Cassazione 25747/2024, non sono risarcibili . Pertanto, conviene concentrarsi su difetti sostanziali e dimostrarne l’incidenza economica.
  • Mala fede del venditore – Se il venditore ha nascosto i vizi, la clausola “visto e piaciuto” non è opponibile. È sufficiente dimostrare, con indizi (es. riverniciatura, sostituzione di componenti, manomissioni), che il venditore sapeva del difetto e lo ha taciuto. La prova può essere dedotta anche dal comportamento successivo (riparazioni gratuite, ritiri) che integra riconoscimento del vizio .
  • Conformità digitale – Per i beni con software o servizi digitali, l’assenza di aggiornamenti o la disattivazione di funzioni può costituire un vizio di conformità . Il compratore può richiedere gli aggiornamenti o, in mancanza, la risoluzione.

3.3 Cumulare l’azione risarcitoria

Spesso il difetto provoca danni ulteriori: perdita di fatturato, fermo produzione, costi di riparazione. L’art. 1494 c.c. consente di chiedere il risarcimento integrale se il venditore non prova di ignorare il vizio senza colpa. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di agire solo per i danni quando il compratore vuole conservare il bene . È opportuno quantificare i danni allegando documenti contabili, fatture, contratti persi.

3.4 Coordinare la difesa con la situazione debitoria

In caso di difficoltà finanziarie dovute a un bene difettoso, le strategie di difesa possono integrarsi con istituti di definizione agevolata e sovraindebitamento:

  • Rottamazione e definizioni agevolate – Se il mancato pagamento del fornitore ha generato cartelle esattoriali, è possibile aderire a rottamazioni quater e saldo e stralcio. La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e la successiva Legge 15/2025 hanno previsto la possibilità di regolarizzare debiti fiscali pagando solo l’imposta e le spese di riscossione . In questo modo si evita il pignoramento mentre si discute del vizio con il venditore.
  • Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione – La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consentono di predisporre piani per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione. Un macchinario difettoso che ha portato l’impresa in crisi può essere inserito nel piano, prevedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo. L’accesso a tali procedure sospende le azioni esecutive e consente di negoziare con i creditori .
  • Composizione negoziata della crisi – Introdotta dal D.L. 118/2021, permette all’imprenditore di nominare un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) per trovare un accordo con i creditori. È vietata la revoca ingiustificata del fido bancario durante la composizione . Questa procedura può servire a gestire i debiti contrattuali derivanti da forniture difettose.

3.5 Impugnazione di clausole vessatorie e tutela preventiva

Molti contratti di vendita contengono clausole che escludono la garanzia o limitano il foro competente. Nel settore consumeristico tali clausole sono nulle (art. 134 Codice del consumo) . È possibile impugnare le clausole di esonero o la clausola “visto e piaciuto” se vi è mala fede del venditore. In ambito B2B, la clausola di limitazione della responsabilità può essere contestata se contraria ai principi di buona fede o se l’altra parte ha nascosto i vizi.

3.6 Utilizzare la negoziazione assistita per accordi stragiudiziali

Alcune controversie sui vizi possono chiudersi con un accordo stragiudiziale. La negoziazione assistita consente di redigere un protocollo nel quale il venditore riconosce il vizio, concede un rimborso o un abbattimento del prezzo e definisce la compensazione dei danni. L’accordo, firmato dagli avvocati, ha efficacia di titolo esecutivo e consente di agire rapidamente in caso di inadempimento.

3.7 Azioni collettive e tutela dei consumatori

Se il difetto coinvolge numerosi acquirenti (es. prodotti di massa difettosi), è possibile avviare azioni collettive o class action. In Italia la class action è disciplinata dall’art. 840‑bis c.p.c. e consente ai consumatori di far valere in gruppo i propri diritti. L’azione collettiva può riguardare risoluzione di contratti, riduzioni di prezzo o risarcimenti. L’adesione richiede la pubblicazione dell’azione sul sito del Ministero della Giustizia e un termine per aderire.

4. Strumenti alternativi: definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali

Un bene difettoso può non solo comportare la perdita dell’investimento, ma anche generare debiti fiscali se il compratore non riesce a pagare le imposte. Le norme fiscali attualmente vigenti prevedono diverse misure agevolative:

  • Rottamazione-quater – Introdotta dalla Legge 197/2022 e riaperta con la Legge 15/2025, consente di estinguere cartelle esattoriali pagando solo l’imposta e gli oneri di riscossione, senza interessi né sanzioni . È utile per chi ha debiti fiscali derivanti da acquisti professionali difettosi.
  • Stralcio automatico delle mini-cartelle – La legge ha previsto la cancellazione automatica dei debiti fino a 1.000 € affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015 . Ciò alleggerisce il carico fiscale e permette di concentrare le risorse sul contenzioso con il venditore.
  • Definizione agevolata degli avvisi bonari – Per i debiti derivanti da controlli automatici o formali, la legge permette di pagare solo l’imposta e gli interessi legali con riduzione delle sanzioni. Se il vizio del bene ha portato a disallineamenti contabili, questa misura può evitare sanzioni.

4.2 Procedura di sovraindebitamento

La Legge 3/2012 (ora trasfusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre tre strumenti per il sovraindebitamento:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (per imprenditori sotto soglia) – Prevede la ristrutturazione dei debiti con il consenso della maggioranza dei creditori e l’esdebitazione residua. Può comprendere la risoluzione di contratti viziati e l’utilizzo di eventuali risarcimenti per pagare i creditori.
  2. Piano del consumatore – È riservato ai consumatori e non richiede l’approvazione dei creditori; il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti e la conservazione dei beni necessari alla vita familiare. L’acquirente di un bene difettoso può inserire nel piano la restituzione del prezzo e l’eventuale risarcimento come risorse per soddisfare i creditori.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio – In caso di impossibilità di pagare i debiti, il debitore può richiedere la liquidazione controllata; i beni vengono venduti (eccetto quelli impignorabili) e il debito residuo si estingue. Anche le azioni per vizi della merce possono essere cedute alla procedura e il ricavato distribuito ai creditori.

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento, come l’Avv. Monardo, assiste il debitore nella predisposizione del piano e nella negoziazione con i creditori . La procedura sospende le azioni esecutive e permette di risolvere i contratti viziati.

4.3 Accordi di ristrutturazione e composizione negoziata della crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) permette anche agli imprenditori non consumatori di accedere a accordi di ristrutturazione dei debiti o a piani attestati di risanamento. Questi accordi possono includere la risoluzione di contratti viziati, la rinegoziazione dei fornitori e il pagamento rateizzato dei debiti. L’esperto negoziatore nominato ai sensi del D.L. 118/2021 (come l’Avv. Monardo) facilita il dialogo con i creditori e propone soluzioni che tengono conto dei contenziosi aperti per i vizi della merce .

4.4 Esdebitazione del debitore incapiente

Nel nuovo Codice della crisi d’impresa esiste anche la esdebitazione del debitore incapiente: il soggetto che non possiede alcun patrimonio e non è in grado di pagare può ottenere la cancellazione integrale dei debiti residui a condizione di dimostrare la propria meritevolezza. L’azione di risarcimento per vizi della merce può essere inserita tra le poche risorse da valorizzare: se la causa ha possibilità di successo, il giudice può disporre la sua prosecuzione nell’interesse dei creditori; in caso contrario, il debitore sarà liberato da ogni obbligazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

Gestire un vizio della merce comporta numerosi rischi. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Non denunciare tempestivamente – Molti acquirenti sottovalutano la necessità di segnalare il vizio entro otto giorni (o 26 mesi per i consumatori). Questo errore comporta la decadenza dalla garanzia . Consiglio: inviare la denuncia appena si constata il difetto, anche se non si hanno ancora tutti gli elementi.
  2. Perdere lo scontrino o la prova di acquisto – Senza documento fiscale è difficile dimostrare la data di consegna. Conservare lo scontrino, la fattura e le eventuali mail di conferma d’ordine. Per gli acquisti online stampare la pagina di conferma.
  3. Continuare ad usare il bene difettoso – L’uso continuato può essere interpretato come accettazione. È preferibile sospendere l’utilizzo fino alla verifica tecnica e alla risposta del venditore.
  4. Non fare perizia – In assenza di una relazione tecnica il giudice può considerare la prova insufficiente. Anche per difetti apparentemente semplici (es. umidità in un immobile), la perizia rafforza la posizione.
  5. Accettare riparazioni informali – Far riparare il bene da terzi può far decadere dalla garanzia. Solo le riparazioni eseguite dal venditore o da centri autorizzati mantengono la garanzia. Se si accetta la riparazione dal venditore, è bene farsi rilasciare un documento da cui risulti che la riparazione è a titolo di riconoscimento del vizio.
  6. Sottovalutare le clausole contrattuali – Leggere attentamente le condizioni di vendita: clausole di limitazione di responsabilità, esclusione della garanzia o foro incompetente sono spesso nulle nei contratti con i consumatori, ma possono essere valide nei rapporti tra professionisti. Impugnarle per tempo.
  7. Non considerare i rimedi alternativi – Limitarsi alla richiesta di risarcimento senza valutare la possibilità di riduzione del prezzo, sostituzione o rinegoziazione. Spesso un accordo stragiudiziale consente di risolvere rapidamente e con minori costi.
  8. Non pianificare la difesa nel quadro dei debiti – Un contenzioso per vizi può durare anni. Nel frattempo occorre gestire eventuali esposizioni con banche e fisco. Utilizzare rottamazioni, piani del consumatore o composizione negoziata per evitare l’aggravamento del debito e guadagnare tempo.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Confronto tra garanzia per vizi (Codice civile) e garanzia di conformità (Codice del consumo)

AspettoGaranzia per vizi (c.c.)Garanzia legale di conformità (Codice del consumo)
SoggettiQualsiasi compratore/venditoreConsumatore vs. professionista
NormeArt. 1490‑1497 c.c.Art. 128‑135, 135‑bis, 135‑ter, 135‑quater Codice del consumo
Durata1 anno per l’azione; denuncia entro 8 giorni2 anni di garanzia; azione entro 26 mesi
Termini decadenza8 giorni dalla scoperta (salvo riconoscimento o occultamento)Denuncia non più necessaria dal 2022; presunzione di difetto entro 1 anno
RimediAzione redibitoria (risoluzione), azione estimatoria (riduzione del prezzo) , risarcimento danniRiparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione
Onere della provaAcquirente deve provare il vizio e la tempestività della denunciaDifetto che emerge entro un anno si presume esistente alla consegna; oltre un anno spetta al consumatore provarlo
Clausole vessatorieLe clausole che escludono la garanzia sono nulle se il venditore è in mala fede【7151926119619366†L123-L143】Le clausole che limitano la garanzia sono nulle
Prescrizione1 anno dalla consegna ; sospendibile e interrompibile26 mesi dalla consegna

6.2 Termini e scadenze principali

FaseTermine ordinario (B2B)Termine per i consumatori
Denuncia del vizioEntro 8 giorni dalla scopertaDenuncia non più obbligatoria dal 2022; comunicare comunque il difetto entro un tempo ragionevole
Proposizione dell’azione1 anno dalla consegna26 mesi dalla consegna
Presunzione di difettoNessuna, l’onere della prova grava sull’acquirenteDifetto emerso entro 1 anno si presume preesistente
Interruzione della prescrizioneLettere di messa in mora, diffide, riparazioni interrompono il termineOgni atto che dimostra la non conformità sospende il decorso; riparazioni o sostituzioni dal venditore interrompono la prescrizione

6.3 Strumenti di gestione del debito

StrumentoCaratteristicheVantaggi
Rottamazione-quaterEstinzione di cartelle pagando solo imposta e costi di riscossioneRiduce gli oneri fiscali e sospende le procedure esecutive
Stralcio mini-cartelleCancellazione automatica dei debiti ≤1.000 €Elimina piccoli debiti accumulati
Piano del consumatore (L. 3/2012)Piano personalizzato senza voto dei creditori; include restituzione del prezzo della merce difettosaConsente la ristrutturazione dei debiti personali
Accordo di ristrutturazioneRichiede l’approvazione della maggioranza dei creditori; può includere risarcimentiPermette di salvare l’azienda rinegoziando il debito
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)Nomina di un esperto negoziatore; sospensione delle azioni esecutiveFacilita un accordo con i creditori e con i fornitori

7. Domande frequenti (FAQ)

Per facilitare la comprensione, di seguito trovi una serie di domande e risposte che affrontano i dubbi più ricorrenti sulla richiesta di risarcimento per vizi della merce.

  1. Qual è la differenza tra garanzia per vizi e garanzia legale di conformità?
    La garanzia per vizi, prevista dagli artt. 1490‑1497 c.c., si applica a tutte le vendite e consente di chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo. La garanzia legale di conformità riguarda i consumatori e impone al venditore di consegnare un bene conforme al contratto; prevede riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione. La garanzia di conformità dura due anni e prescinde dalla denuncia entro otto giorni.
  2. Devo denunciare il vizio entro otto giorni anche se sono un consumatore?
    No. Dal 2022 la normativa per i consumatori ha abolito l’obbligo di denuncia entro due mesi. Tuttavia, è consigliabile comunicare il difetto tempestivamente per non pregiudicare la prova .
  3. Se compro un bene usato, la garanzia si applica?
    Sì, ma la durata della garanzia può essere ridotta a un anno previa espressa pattuizione. In assenza di accordo il termine resta biennale . Anche nei beni usati il venditore non può occultare i difetti.
  4. Cosa succede se il venditore ripara il bene difettoso?
    La riparazione costituisce riconoscimento del difetto e interrompe la prescrizione annuale . Se la riparazione non risolve il problema, il compratore può ancora agire per la risoluzione o la riduzione del prezzo.
  5. La clausola “visto e piaciuto” mi impedisce di agire?
    No. La Cassazione ha stabilito che tale clausola non esonera dalla garanzia per vizi se il difetto era occulto o occultato in mala fede. Può, invece, escludere la garanzia per difetti apparenti se l’acquirente era in grado di riconoscerli.
  6. Come si calcola la riduzione del prezzo?
    La riduzione si calcola in proporzione alla diminuzione di valore causata dal difetto. Il giudice o un perito stimano il valore del bene difettoso e lo confrontano con il prezzo pagato, determinando la percentuale di sconto. Ad esempio, se un macchinario pagato 100.000 € vale 70.000 € a causa del difetto, la riduzione sarà di 30.000 €.
  7. Posso chiedere il risarcimento dei danni oltre alla riduzione del prezzo?
    Sì. L’art. 1494 c.c. consente di ottenere il risarcimento dei danni anche cumulativamente. Devi provare la perdita subita (es. costi di fermo produzione, danni all’immagine) e il nesso causale con il vizio .
  8. Se il venditore dimostra che non conosceva il vizio, è esonerato?
    No. La responsabilità per vizi è oggettiva; il venditore deve provare di essere stato ignaro senza colpa del difetto . Se l’ignoranza è dovuta a negligenza o a mancati controlli, resta responsabile.
  9. È valida una clausola contrattuale che limita la garanzia a pochi mesi?
    Nei contratti con consumatori è nulla qualsiasi clausola che riduce i diritti previsti dalla legge . Nel B2B è possibile limitare la garanzia, ma la clausola è inefficace se il venditore ha agito in mala fede o ha taciuto i difetti【7151926119619366†L123-L143】.
  10. Come posso dimostrare la mala fede del venditore?
    Attraverso prove indirette: interventi di occultamento (verniciature, puliture), documenti interni che attestano la conoscenza del difetto, email o chat, riparazioni effettuate senza addebito. Anche l’ammissione del difetto o la sostituzione della merce costituiscono riconoscimento .
  11. Il venditore può rifiutare la mia richiesta di sostituzione?
    Può rifiutarla solo se la sostituzione è impossibile o eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione . Deve provare l’onerosità. In tal caso può offrire la riparazione o la riduzione del prezzo.
  12. Cosa succede se denuncio il vizio dopo un anno?
    Nel regime del Codice civile l’azione si prescrive dopo un anno dalla consegna; salvo interruzioni, non potrai più agire . Nel regime consumeristico la prescrizione decorre dopo 26 mesi . Decorso il termine, la pretesa è estinta.
  13. Se il difetto si manifesta dopo due anni, la garanzia vale?
    La garanzia legale di conformità copre solo i difetti manifestatisi entro due anni. Tuttavia, il consumatore può far valere la garanzia commerciale (se esistente) o l’azione per vizi nascosti del Codice civile se prova che il difetto era occulto e non rilevabile alla consegna.
  14. Posso agire contro il produttore?
    Sì. L’art. 1494 c.c. estende la responsabilità anche al produttore e ai venditori intermedi . Inoltre, il Codice del consumo consente l’azione di regresso del venditore contro i soggetti della filiera .
  15. Che differenza c’è tra mediazione e negoziazione assistita?
    La mediazione prevede l’intervento di un mediatore terzo e imparziale, mentre la negoziazione assistita è gestita dagli avvocati delle parti senza un terzo. Entrambe puntano a un accordo; la negoziazione assistita è più informale e veloce.
  16. Le spese per la riparazione sono a carico del consumatore?
    No. Il venditore deve sostenere tutti i costi, comprese spese di spedizione, trasporto, manodopera e materiali . Qualsiasi addebito è illecito.
  17. Cosa fare se il venditore non risponde alla denuncia?
    Dopo aver inviato la denuncia, attendere un ragionevole lasso di tempo (circa 15 giorni). Se il venditore non risponde, si può procedere con una diffida formale tramite avvocato e valutare l’azione giudiziaria.
  18. Se il venditore fallisce, posso ancora ottenere il risarcimento?
    In caso di fallimento o insolvenza del venditore, l’acquirente può insinuarsi al passivo come creditore chirografario. È possibile anche agire contro il produttore o altri responsabili. Se il credito è rilevante, conviene partecipare alla procedura fallimentare e valutare il ricorso a piani di risanamento o ad azioni collettive.
  19. Cosa succede se l’acquirente è un professionista che rivende i beni?
    Se l’acquirente rivende i beni, può comunque agire per vizi nei confronti del proprio fornitore. Tuttavia, deve rispettare i termini previsti dal Codice civile. Qualora risponda verso i propri clienti in qualità di venditore, potrà a sua volta esercitare l’azione di regresso contro il proprio fornitore .
  20. Esiste un termine di prescrizione più lungo per gli immobili?
    No. Anche per gli immobili il termine è di 1 anno dalla consegna per le azioni di garanzia e di 10 anni per i vizi gravi che rendono l’opera inidonea (ex art. 1669 c.c.). Tuttavia, la Cassazione richiede la denuncia entro un anno dalla scoperta per i gravi difetti di costruzione. Per vizi occulti l’azione può essere esperita entro dieci anni dalla costruzione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere concreti gli strumenti illustrati, proponiamo alcune simulazioni con cifre indicative. Le cifre sono a scopo esemplificativo e non sostituiscono il calcolo personalizzato che deve essere fatto con l’assistenza del professionista.

8.1 Macchinario difettoso in azienda

Scenario: Un imprenditore acquista un macchinario industriale per 150.000 €. Dopo tre mesi nota che il macchinario non raggiunge la produzione garantita, provocando un fermo di 10 giorni. L’azienda subisce una perdita di fatturato di 25.000 € e spende 3.000 € per consulenze tecniche. Dopo la denuncia, il venditore tenta una riparazione che non risolve il problema e riconosce il difetto.

Calcoli:

  • Riduzione del prezzo (azione estimatoria): la perizia stima che il macchinario, a causa del difetto, valga 110.000 €. La riduzione spettante è 40.000 € (150.000 € – 110.000 €).
  • Risarcimento danni: il compratore chiede il rimborso della perdita di fatturato (25.000 €) e delle spese di consulenza (3.000 €). Totale danni: 28.000 €.
  • Somma richiesta in giudizio: 68.000 € (riduzione + danni). In alternativa, l’imprenditore può agire per la risoluzione (restituendo il macchinario) e chiedere la restituzione del prezzo oltre ai danni.

Commento: Poiché il venditore ha riconosciuto il vizio tramite la riparazione, la prescrizione è interrotta . L’imprenditore può scegliere tra riduzione e risoluzione. La quantificazione dei danni deve essere provata con documenti contabili.

8.2 Autovettura con difetto occulto

Scenario: Un consumatore acquista un’auto usata per 15.000 € con clausola “visto e piaciuto”. Dopo due mesi l’auto presenta un grave difetto al cambio che richiede una spesa di 3.000 € per la sostituzione. Il difetto era stato nascosto da una riverniciatura.

Calcoli:

  • Garanzia legale di conformità: l’auto usata ha garanzia di un anno (pattuizione scritta). Il consumatore denuncia il difetto entro una settimana dalla scoperta. La perizia dimostra che il difetto preesisteva e che il venditore ha occultato il problema. Il consumatore chiede la sostituzione del cambio o, in alternativa, la riduzione del prezzo.
  • Riduzione del prezzo: se il costo della riparazione è 3.000 €, la riduzione può essere pari o superiore a tale cifra. Se l’auto non è riparabile, il consumatore può chiedere la risoluzione e il rimborso del prezzo.

Commento: La clausola “visto e piaciuto” non è opponibile perché il difetto era occulto. Il consumatore può ottenere la riparazione gratuita o la risoluzione. È importante inviare immediatamente la denuncia e conservare la perizia.

8.3 Piccoli difetti in un telefono cellulare

Scenario: Un consumatore acquista uno smartphone per 800 €. Dopo un anno e mezzo il telefono manifesta lievi ritardi nell’apertura delle app. Il venditore sostiene che si tratta di normale usura.

Calcoli:

  • Garanzia legale di conformità: il difetto si manifesta entro i due anni e quindi la garanzia è ancora operativa. Tuttavia, il problema potrebbe essere classificato come difetto minimo non coperto dalla garanzia. La perizia deve dimostrare che il telefono non è idoneo all’uso normale.
  • Aggiornamenti software: se la causa è l’assenza di aggiornamenti essenziali, il venditore deve installarli . Il consumatore può pretendere l’aggiornamento o la sostituzione.

Commento: Nei casi di difetti lievi la riduzione del prezzo o la sostituzione non è sempre giustificata. La Cassazione ha escluso l’azione per difetti minimi . Tuttavia, per beni digitali l’assenza di aggiornamenti può costituire una non conformità.

8.4 Prodotto importato da un sito extra‑UE

Scenario: Un consumatore acquista un dispositivo elettronico da un marketplace internazionale per 200 €. Il venditore è un soggetto stabilito in Cina, ma il portale italiano gestisce i pagamenti. Il dispositivo è difettoso.

Calcoli e strategie:

  • Identificazione del venditore: il consumatore deve individuare il venditore contrattuale (che può essere la piattaforma). L’ADICU ricorda che la garanzia si applica anche agli acquisti da siti esteri e che l’obbligo di conformità grava sul venditore, indipendentemente dalla provenienza del prodotto .
  • Rimedi: se il venditore non risponde, si può aprire un reclamo sulla piattaforma, avviare una procedura di chargeback con la carta di credito e rivolgersi alle associazioni di consumatori. La garanzia legale resta di due anni; la prescrizione di 26 mesi vale anche per gli acquisti transfrontalieri .

Commento: Gli acquisti da siti extra‑UE sono tutelati quando il venditore opera sul mercato italiano. Tuttavia, l’esecuzione delle sentenze all’estero può essere complessa; conviene negoziare con la piattaforma.

9. Conclusione

La richiesta di risarcimento per vizi della merce è un percorso che richiede rigore e tempestività. La normativa italiana offre all’acquirente strumenti efficaci: la garanzia per vizi del Codice civile consente la risoluzione o la riduzione del prezzo; la garanzia legale di conformità del Codice del consumo permette al consumatore di ottenere riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione. Tuttavia, questi diritti sono sottoposti a termini stringenti e a oneri di prova gravosi. La giurisprudenza recente, dalle ordinanze del 2023‑2024 fino alle pronunce del 2025, ha chiarito che il riconoscimento tacito del vizio da parte del venditore interrompe la prescrizione , che la denuncia decorre dalla scoperta certa e che i difetti occultati in mala fede superano la clausola “visto e piaciuto”. L’azione risarcitoria può essere cumulata con le azioni di garanzia .

Per il debitore o consumatore che si trovi in difficoltà a causa di un bene difettoso è fondamentale agire con prontezza: documentare i vizi, inviare la denuncia, scegliere il rimedio appropriato e, se necessario, intraprendere azioni giudiziali. Allo stesso tempo, occorre gestire il quadro complessivo dei debiti: strumenti come la rottamazione, il piano del consumatore e la composizione negoziata della crisi permettono di coordinare la difesa contro il venditore con la ristrutturazione delle passività. La consulenza di un professionista esperto è quindi decisiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare rappresentano un punto di riferimento a livello nazionale. Cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa , l’Avv. Monardo coordina avvocati e commercialisti in grado di analizzare i contratti, valutare i vizi, redigere ricorsi, sospendere azioni esecutive, negoziare accordi e predisporre piani di rientro. La sua esperienza nel diritto bancario e tributario consente di affrontare con competenza anche gli aspetti finanziari e fiscali legati al vizio della merce.

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