Esdebitazione post liquidazione: tempi, effetti e benefici reali

Introduzione

La liquidazione del patrimonio o la liquidazione giudiziale costituiscono l’epilogo di una procedura concorsuale che spesso lascia i debitori con il fardello di debiti non soddisfatti. Per l’imprenditore individuale o per il consumatore sovraindebitato l’“esdebitazione” rappresenta il momento in cui – ricorrendone i presupposti – le passività residuanti diventano inesigibili e il debitore può ripartire senza il vincolo della pregressa esposizione. L’istituto ha origini nel fallimento (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267) e nel 2006 fu introdotto per la prima volta con l’inserimento degli artt. 142 e 143 della legge fallimentare; in seguito la Legge 3/2012 ha esteso la possibilità alle procedure di sovraindebitamento e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), entrato in vigore il 15 luglio 2022 con ulteriori correttivi (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024), ha ridefinito la disciplina negli artt. 278‑283. La materia è in continua evoluzione e la Corte di Cassazione ha recentemente precisato i presupposti dell’istituto, escludendone l’applicazione retroattiva a procedure aperte prima del 15 luglio 2022 .

Sbaglia chi ritiene che la chiusura della procedura comporti automaticamente la cancellazione di tutti i debiti: l’esdebitazione richiede condizioni specifiche (collaborazione con gli organi della procedura, assenza di reati fallimentari o tributari, non aver aggravato lo stato di insolvenza, ecc.) e può essere concessa solo a determinate categorie di debitori. L’inosservanza dei termini o la mancata soddisfazione anche minima dei creditori può compromettere l’accesso al beneficio, come ribadito dalla giurisprudenza .

Questa guida, aggiornata a novembre 2025, illustra i tempi e gli effetti dell’esdebitazione dopo la liquidazione e fornisce consigli pratici per evitare gli errori più comuni. La prospettiva è quella del debitore/contribuente che desidera liberarsi definitivamente dai debiti residui.

Chi siamo

Lo studio legale tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo si occupa da anni di diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. L’avvocato Monardo è:

  • Avvocato cassazionista e coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021.

Grazie a una struttura multidisciplinare, lo studio fornisce consulenza per:

  • Analizzare il provvedimento di liquidazione e verificare la sussistenza dei requisiti per l’esdebitazione.
  • Redigere istanze di ammissione al beneficio, ricorsi e reclami contro provvedimenti sfavorevoli.
  • Negoziare con creditori e Agenzia delle Entrate, predisporre piani di rientro o definizioni agevolate.
  • Sospendere o impugnare atti esecutivi (pignoramenti, ipoteche, fermi), tutelare il patrimonio familiare e personale.
  • Valutare alternative extragiudiziali (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, transazioni fiscali).

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. Troverai i riferimenti alla fine di questa guida.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Dal fallimento al Codice della crisi

Originariamente, la legge fallimentare prevedeva la responsabilità illimitata del fallito per tutti i debiti non soddisfatti. Il D.Lgs. 5/2006 modificò la disciplina introducendo gli artt. 142‑144, che consentivano al fallito meritevole di chiedere l’esdebitazione entro un anno dalla chiusura del fallimento. L’istituto era subordinato a condizioni rigorose: collaborazione con gli organi della procedura, assenza di bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia, mancanza di distrazioni patrimoniali e pagamento almeno parziale dei creditori . L’art. 143 stabiliva la procedura: istanza entro un anno dalla chiusura, parere del curatore e del comitato dei creditori, decreto del tribunale ed eventuale opposizione dei creditori .

Con la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 il legislatore introdusse procedure di composizione della crisi per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprese agricole) e all’art. 14‑terdecies regolò l’esdebitazione nella liquidazione del patrimonio: condizioni analoghe a quelle del fallimento (collaborazione, assenza di dolo o colpa grave, pagamento di almeno il 10% dei debiti o dimostrazione di aver fatto il possibile), con istanza da presentare entro un anno dalla chiusura e opposizione dei creditori . Nel 2020 la “Legge di Bilancio 2021” introdusse l’esdebitazione del debitore incapiente con l’art. 14‑quaterdecies L. 3/2012, che concede il beneficio una sola volta al debitore meritevole che non possa offrire alcuna utilità ai creditori; il giudice dispone l’esdebitazione monitorando eventuali redditi sopravvenuti per quattro anni .

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha sistematizzato e unificato la disciplina. Gli artt. 278‑283 prevedono:

Articolo (CCII)Contenuto essenzialeCommento
278 – Oggetto e ambito di applicazioneL’esdebitazione consiste nell’inesigibilità dei crediti non soddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o liquidazione controllata; essa opera automaticamente trascorsi tre anni dall’apertura della procedura o al momento della chiusura, salvo opposizione, e non pregiudica i diritti dei coobbligati o dei fideiussori .Il beneficio è circoscritto ai debitori che abbiano affrontato una procedura concorsuale; non riguarda procedure avviate prima dell’entrata in vigore del CCII, come chiarito dalla Cassazione .
279 – Condizioni temporali di accessoIl debitore ha diritto all’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura della procedura o al momento della sua chiusura se essa interviene prima; in caso di morte dell’imprenditore individuale, il beneficio spetta agli eredi .L’articolo definisce il termine decadenziale triennale; per le procedure chiuse prima, l’esdebitazione opera contestualmente alla chiusura.
280 – CondizioniElenca i presupposti soggettivi per ottenere l’esdebitazione: il debitore non deve aver distratto o occultato beni; non deve aver dissipato il patrimonio aggravando la crisi; deve aver cooperato con gli organi della procedura; non deve aver ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti né più di due volte; non deve essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia, la pubblica amministrazione o l’ordine pubblico .Questi requisiti tutelano i creditori e scoraggiano comportamenti dolosi.
281 – ProcedimentoIl tribunale decide sull’esdebitazione contestualmente al decreto di chiusura o, se richiesta dopo tre anni, su istanza del debitore, sentite le parti. La decisione è comunicata ai creditori, che possono proporre opposizione entro 30 giorni. L’esdebitazione non estingue le garanzie reali e non pregiudica i diritti dei coobbligati o fideiussori .La normativa prevede la contestualità, ma recenti pronunce ne mettono in dubbio la compatibilità con la delega legislativa .
282 – Esdebitazione in liquidazione controllataPer le procedure di liquidazione controllata (che sostituisce la “liquidazione del patrimonio” della L. 3/2012) il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto: i creditori possono presentare osservazioni entro 15 giorni; l’esdebitazione produce effetti analoghi a quelli dell’art. 278 e non incide sui coobbligati .La procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale; il ruolo del gestore della crisi e dell’OCC è essenziale.
283 – Esdebitazione del debitore incapienteL’articolo prevede il beneficio una sola volta per la persona fisica che non sia in grado di soddisfare i creditori neppure parzialmente; occorre la meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave), l’attestazione del gestore della crisi e la documentazione del reddito. Se entro tre anni sopravvengono utilità che consentono di soddisfare almeno il 10 % dei crediti, il giudice può revocare l’esdebitazione .È un istituto “sociale” destinato ai soggetti con redditi pari o inferiori all’assegno sociale; permette di ottenere una “seconda chance”.

1.2 Disciplina transitoria e rapporto con le procedure antecedenti

Molti debitori hanno presentato istanza di esdebitazione dopo il 15 luglio 2022 pur essendo stati dichiarati falliti o avendo aperto la liquidazione del patrimonio prima di tale data. La questione riguardava quale normativa applicare: la nuova disciplina del CCII (artt. 278 e ss.) oppure le disposizioni della legge fallimentare o della L. 3/2012. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 14835/2025 ha risolto il conflitto affermando che i debitori assoggettati alle procedure di fallimento o liquidazione del patrimonio avviate prima del 15 luglio 2022 possono chiedere l’esdebitazione solo nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge fallimentare o dalla L. 3/2012; le domande presentate dopo il 15/7/2022 non sono soggette alle norme del CCII . La massima chiarisce che l’esdebitazione non è un istituto autonomo ma parte integrante della procedura che l’ha generata; pertanto è soggetta alla disciplina vigente al momento dell’apertura della procedura . La Corte motiva la decisione in base a due rilievi:

  1. Relazione sistematica: l’esdebitazione conclude gli effetti del fallimento o della liquidazione; integra la disciplina unitaria della procedura e ne condivide l’efficacia ultrattiva prevista dall’art. 390 CCII .
  2. Relazione letterale: gli artt. 278 e ss. CCII riservano il beneficio al “debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata”, mentre gli artt. 142 e 143 l.fall. e 14‑terdecies L. 3/2012 riservano l’esdebitazione al “fallito” o al “debitore sovraindebitato”; la diversa terminologia non è casuale .

La sentenza ha quindi confermato che i creditori possono opporsi al riconoscimento del beneficio sostenendo l’inapplicabilità della disciplina codicistica, come avvenuto in numerose pronunce di merito (Tribunale di Rimini 30/3/2023, Tribunale di Catania 20/3/2023, Tribunale di Terni 6/4/2023). Inoltre la Cassazione n. 30108/2025 ha enunciato un principio di diritto: il debitore già fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può successivamente invocare l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII per i medesimi debiti . Il principio tutela l’affidamento dei creditori e impedisce al fallito di aggirare i requisiti più stringenti della legge fallimentare.

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla disciplina transitoria e sui limiti temporali dell’esdebitazione. L’ordinanza n. 189/2025 (sui registri della Corte al 2025) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 281 CCII, chiarendo che l’istanza di esdebitazione deve essere proposta contestualmente alla chiusura della procedura, salvo il decorso dei tre anni dall’apertura, e che tale regola non è irragionevole né sproporzionata . Il Tribunale di Arezzo ha sollevato un dubbio di costituzionalità ritenendo che la contestualità violasse la delega legislativa, ma la Corte ha ritenuto la questione non fondata .

1.3 Presupposti soggettivi e oggettivi

Nel sistema attuale (art. 280 CCII) l’esdebitazione spetta ai debitori che rispettano determinati presupposti soggettivi (condotta) e oggettivi (soddisfazione dei creditori):

  • Meritevolezza: il debitore deve aver collaborato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta; non deve aver ritardato o ostacolato lo svolgimento della liquidazione; non deve aver simulato o occultato beni; non deve aver aggravato il dissesto con operazioni imprudenti o illogiche .
  • Assenza di condanne: non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta, delitti contro l’ordine pubblico, l’economia, l’industria e il commercio, il patrimonio o la pubblica amministrazione . La Cassazione ha precisato che, prima della riforma Cartabia, anche la sentenza di “patteggiamento” (art. 444 c.p.p.) era equiparata a una condanna e costituiva causa ostativa ; dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 tale equiparazione è venuta meno.
  • Assenza di distrazioni o frodi: se il debitore ha sottratto o dissipato beni ai creditori, ha costituito garanzie pregiudizievoli o ha incrementato il debito senza giustificazione, non potrà accedere al beneficio .
  • Limiti temporali: il debitore non deve aver ottenuto il beneficio nei cinque anni precedenti e non può chiederlo più di due volte in tutta la vita . Per l’incapiente l’esdebitazione è concessa solo una volta .
  • Pagamenti a favore dei creditori: nelle procedure di liquidazione giudiziale la normativa non impone un minimo di soddisfazione, ma il giudice valuta comunque l’entità dell’attivo e la proporzionalità fra quanto versato ai creditori e i costi della procedura. La Cassazione, con sentenza n. 25946/2024, ha affermato che la verifica non può ridursi a una mera operazione matematica: occorre valutare tutte le risultanze della procedura (attivo, costi prededucibili, numero di creditori) e avere riguardo al favor per il debitore senza sacrificare l’equo interesse dei creditori . Nella precedente disciplina fallimentare, invece, era richiesto il pagamento almeno parziale di una “quota non irrisoria” ai creditori ; la giurisprudenza ne aveva fornito un’interpretazione elastica, ritenendo sufficiente la distribuzione dell’attivo anche se di importo modesto.

I presupposti oggettivi variano a seconda della procedura:

  • Liquidazione giudiziale (art. 278 CCII): non è previsto un minimo di soddisfazione, ma l’attivo deve essere stato completamente acquisito e liquidato. È essenziale aver eseguito le formalità pubblicitarie (deposito del progetto di riparto, eventuali reclami) e aver comunicato ai creditori la chiusura della procedura.
  • Liquidazione controllata: si richiede l’offerta di una utilità ai creditori, come la cessione di una quota di reddito mensile o la messa a disposizione di beni; non è necessario un minimo percentuale.
  • Debitore incapiente (art. 283 CCII): l’attivo è inesistente; l’esdebitazione è concessa malgrado l’assenza di utilità se il debitore dimostra di vivere al di sotto della soglia dell’assegno sociale e di non aver commesso frodi o colpa grave . Eventuali redditi sopravvenuti vanno destinati ai creditori.

1.4 Effetti dell’esdebitazione

L’esdebitazione produce effetti ampi ma non illimitati:

  1. Inesigibilità dei crediti residui: i creditori non possono più agire esecutivamente contro il debitore per il pagamento dei crediti rimasti insoddisfatti nella procedura; tali crediti diventano inesigibili.
  2. Conservazione delle garanzie: l’esdebitazione non estingue i diritti dei coobbligati, fideiussori o terzi garanti (art. 278, comma 6); il debitore principale è liberato, ma i creditori possono rivalersi sui garanti.
  3. Imprescrittibilità di alcune obbligazioni: non sono esdebitabili le obbligazioni alimentari, i risarcimenti per danni extracontrattuali, le multe e le sanzioni amministrative (come già prevedeva l’art. 142 l.fall.).
  4. Effetto automatico dopo tre anni: il decorso del termine triennale dalla data di apertura determina l’esdebitazione di diritto; i beni sopravvenuti del debitore possono essere appresi solo entro tale periodo, salvo che i liquidatori riescano a soddisfare integralmente i creditori .
  5. Reversibilità per l’incapiente: se entro tre anni sopraggiungono redditi che permettono il pagamento del 10 % dei crediti, il giudice revoca l’esdebitazione del debitore incapiente . Il gestore della crisi vigila sui redditi sopravvenuti e relaziona al tribunale.

1.5 Giurisprudenza recente

Le decisioni più significative del 2024‑2025 hanno contribuito a delineare l’interpretazione dei presupposti:

  • Cassazione 14835/2025 – ha stabilito che i debitori assoggettati a fallimento o liquidazione del patrimonio avviati prima del 15 luglio 2022 devono richiedere l’esdebitazione secondo la disciplina previgente; le domande presentate successivamente non si assoggettano agli artt. 278 e 282 CCII .
  • Cassazione 30108/2025 – ha affermato che il fallito che non ha usufruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può accedere all’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria .
  • Cassazione 18517/2025 – ha riconosciuto che, prima della riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento equivaleva a una condanna e costituiva causa ostativa all’esdebitazione .
  • Cassazione 25946/2024 – ha superato la visione “matematica” del requisito della parziale soddisfazione dei creditori, imponendo al giudice un’analisi complessiva delle risultanze della procedura .
  • Tribunale di Bergamo 9/4/2025 – ha ritenuto che l’inadempienza del creditore finanziatore nella valutazione del merito creditizio del debitore possa incidere sulla meritevolezza ma non determina automaticamente il riconoscimento del beneficio; ha precisato che l’eventuale diritto al TFR maturando non rappresenta una utilità attuale ai fini dell’esdebitazione . Ha inoltre chiarito che la presenza di garanzie a favore di alcuni creditori non impedisce l’esdebitazione, perché i diritti dei coobbligati e fideiussori restano intatti .
  • Tribunale di Catanzaro 14/3/2025 – ha confermato l’applicabilità della L. 3/2012 alla procedura di liquidazione aperta prima del CCII; la domanda di esdebitazione deve seguire la disciplina originaria e non quella degli artt. 280 e ss. CCII .
  • Tribunale di Arezzo 25/6/2025 – ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 281 CCII ritenendo che la previsione della contestualità dell’istanza di esdebitazione alla chiusura della procedura violasse i criteri della delega legislativa; ha considerato la questione rilevante e non manifestamente infondata . La Corte Costituzionale ha poi respinto l’eccezione.
  • Corte Costituzionale n. 6/2024 – ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 142, comma 2, CCII, in tema di acquisizione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata, ribadendo che l’effetto automatico di esdebitazione dopo tre anni rappresenta il limite temporale massimo e minimo per la raccolta di beni sopravvenuti .

Queste decisioni confermano la necessità di un approccio prudente: i debitori devono verificare la disciplina applicabile alla loro procedura e presentare l’istanza nei tempi e modi prescritti, evitando di confidare erroneamente nella nuova normativa.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

2.1 Liquidazione giudiziale

Nella liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento), il procedimento di esdebitazione segue la sequenza riportata di seguito:

  1. Notifica del decreto di chiusura: il giudice delegato deposita il decreto che dichiude la liquidazione giudiziale una volta liquidato l’intero attivo e distribuite le somme ai creditori. Viene comunicato al debitore e ai creditori. Il decreto contiene l’ordine di cancellare l’impresa dal registro delle imprese e la dichiarazione dell’eventuale residuo attivo o passivo.
  2. Domanda contestuale di esdebitazione: contestualmente al decreto di chiusura, il debitore presenta – assistito dal legale – un’istanza con cui chiede l’esdebitazione (art. 281, comma 1). La domanda può essere presentata anche dopo tre anni dall’apertura se la procedura prosegue oltre tale termine . L’istanza deve contenere:
  3. L’indicazione dei dati anagrafici, la data di apertura della procedura e l’elenco dei creditori con indicazione delle somme rimaste insoddisfatte.
  4. La dichiarazione di non aver ottenuto precedenti esdebitazioni nei cinque anni e di aver rispettato le condizioni di legge.
  5. Le prove del proprio comportamento collaborativo (es. consegna di documenti contabili, dichiarazioni fiscali) e l’assenza di condanne ostative.
  6. Audizione e verifiche: il tribunale convoca il debitore e ascolta il curatore e il comitato dei creditori; verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. È frequente che il tribunale richieda la relazione finale del curatore e l’attestazione di non aver riscontrato condotte fraudolente, come la falsificazione dei libri contabili o la distrazione di beni .
  7. Provvedimento: se i requisiti sono soddisfatti, il tribunale dichiara con decreto l’inesigibilità dei debiti residui e dispone la comunicazione a tutti i creditori. L’esdebitazione opera automaticamente, salvo opposizione.
  8. Opposizione dei creditori: i creditori hanno 30 giorni dalla comunicazione per proporre opposizione (art. 281, comma 5). Le opposizioni sono giudicate con rito camerale. I motivi più frequenti riguardano la mancata collaborazione del debitore, la presenza di condanne ostative o la ricorrenza di distrazioni patrimoniali. Nel giudizio il debitore deve dimostrare l’insussistenza delle contestazioni.
  9. Effetti: in mancanza di opposizione o dopo il rigetto delle opposizioni, l’esdebitazione diviene definitiva. I creditori chirografari non potranno più agire per il recupero del loro credito; resta salvo l’esercizio dell’azione nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori.

2.2 Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio)

Per la liquidazione controllata (procedura destinata a soggetti non fallibili quali consumatori, professionisti, start‑up innovative), l’iter è simile ma con alcune peculiarità:

  1. Avvio e gestione della crisi: la procedura è introdotta con ricorso del debitore presso il tribunale competente, corredato da un piano di liquidazione redatto con l’ausilio dell’OCC. Il giudice nomina il gestore della liquidazione che amministra l’attivo e redige i rendiconti.
  2. Chiusura e istanza: al termine della liquidazione (o decorso il termine triennale) il debitore può chiedere l’esdebitazione; la domanda può essere presentata anche dallo stesso gestore. Essa contiene l’attestazione di aver collaborato e la dichiarazione di non aver ottenuto precedenti esdebitazioni .
  3. Decreto del tribunale: l’esdebitazione è pronunciata con decreto in camera di consiglio; il tribunale dispone le comunicazioni ai creditori, i quali hanno 15 giorni per depositare osservazioni. La procedura è più snella poiché l’attivo è di norma modesto e non è previsto un comitato dei creditori.
  4. Possibile opposizione: se i creditori si oppongono, il tribunale fissa un’udienza e decide con sentenza; la decisione è reclamabile in corte d’appello.
  5. Effetto dell’esdebitazione: restano salvi i diritti dei creditori verso gli eventuali coobbligati e fideiussori; eventuali debiti fiscali e sanzioni penali rimangono esigibili (art. 278, comma 7). Se il debitore ottiene redditi successivi, questi restano di sua pertinenza – salvo il caso dell’esdebitazione del debitore incapiente.

2.3 Esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) è pensata per le persone fisiche con redditi molto bassi. La procedura si svolge così:

  1. Requisiti: il debitore non deve avere beni o redditi disponibili, al netto di quelli necessari al sostentamento familiare; deve essere residente in Italia e non aver ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti. I suoi redditi annuali (ISEE) devono essere inferiori all’importo dell’assegno sociale.
  2. Ricorso: la domanda è presentata all’OCC allegando l’elenco completo dei creditori, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni e l’indicazione di eventuali procedimenti esecutivi in corso . Il gestore verifica la documentazione, redige una relazione sullo stato di meritevolezza del debitore e la trasmette al tribunale.
  3. Decreto e opposizioni: il tribunale può dichiarare l’esdebitazione se ritiene che il debitore sia meritevole (assenza di frode, dolo o colpa grave) e che non sussistano utilità recuperabili; la decisione è comunicata ai creditori, i quali possono opporsi entro 30 giorni .
  4. Monitoraggio delle utilità sopravvenute: per tre anni l’OCC vigila sui redditi del debitore. Se emergono utilità che consentono il pagamento di almeno il 10% dei crediti, il gestore ne informa il tribunale, che può revocare l’esdebitazione e ordinare la ripartizione delle somme tra i creditori .
  5. Effetti: la cancellazione dei debiti è definitiva al termine del triennio, salvo revoca; è concessa una sola volta nella vita.

2.4 Procedura ex Legge 3/2012 (ante CCII)

Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022, la disciplina resta quella della Legge 3/2012:

  1. Domanda entro un anno dalla chiusura: l’art. 14‑terdecies prevede che il debitore presenti l’istanza entro un anno dalla chiusura della liquidazione del patrimonio, allegando la prova di aver cooperato e di aver soddisfatto almeno parzialmente i creditori .
  2. Pareri dell’OCC: l’organismo di composizione della crisi formula una relazione sulla condotta del debitore e sull’esito della procedura; il giudice decide sulla base di tali elementi.
  3. Opposizione: i creditori possono opporsi; il tribunale decide con decreto non reclamabile; l’esdebitazione non si estende ai coobbligati e non libera da debiti alimentari o penali.

3 Difese e strategie legali

3.1 Valutazione preliminare del caso

La concessione dell’esdebitazione non è automatica. Prima di inoltrare la domanda, è fondamentale esaminare con attenzione:

  • Tempistica della procedura: verificare se la liquidazione è stata aperta prima o dopo il 15 luglio 2022; da ciò dipende l’applicazione della legge fallimentare/L. 3/2012 oppure del CCII . In caso di dubbio, è preferibile consultare un professionista per evitare rigetti.
  • Comportamento durante la procedura: l’indagine sulla collaborazione e sulla correttezza comprende la verifica della consegna di libri contabili, la risposta alle richieste del curatore, la tempestiva comunicazione di variazioni di domicilio o di reddito e l’assenza di atti distrattivi. Una gestione opaca o il rifiuto di consentire l’accesso ai conti correnti costituiscono cause frequenti di rigetto.
  • Esistenza di condanne penali: occorre procurarsi il certificato del casellario giudiziale; eventuali condanne per bancarotta o reati tributari impediscono la concessione dell’esdebitazione. È opportuno valutare se sia maturata la riabilitazione penale che può estinguere gli effetti della condanna.
  • Presenza di beni o redditi futuri: per la liquidazione controllata e l’incapiente è necessario stimare le potenziali utilità. L’offerta di una quota dei redditi futuri (es. 10% dello stipendio) può dimostrare la buona fede e la meritevolezza.
  • Numero di precedenti esdebitazioni: la norma limita l’accesso al beneficio a due volte nella vita (una volta per l’incapiente). Occorre considerare eventuali esdebitazioni già ottenute.

3.2 Strategie per dimostrare la meritevolezza

  1. Collaborazione proattiva: consegnare immediatamente al curatore o al gestore tutti i documenti contabili, bancari e fiscali; informare tempestivamente di ogni variazione; aderire alle richieste di chiarimento; mettere a disposizione i beni appresi.
  2. Trasparenza sulle operazioni: spiegare il motivo di operazioni in perdita o di prelievi rilevanti; fornire prove di spese sostenute per necessità familiari; dimostrare l’impossibilità di reperire risorse per i creditori.
  3. Restituzione volontaria di somme: laddove possibile, versare ai creditori parte dei redditi futuri o indennità di fine rapporto. La Cassazione ha riconosciuto che il giudice deve valutare tutte le circostanze e non solo la percentuale matematicamente distribuita .
  4. Prove del reimpiego di beni: nel caso di cessione di beni a terzi, occorre dimostrare che il ricavato sia stato utilizzato per l’attività d’impresa o per necessità familiari; un atto di vendita a prezzo congruo e reinvestito può non costituire distrazione.

3.3 Contestare le opposizioni dei creditori

I creditori possono opporsi allegando la mancata soddisfazione dei requisiti. Le difese possibili sono:

  • Sostenere la tempestività della domanda: nei procedimenti fallimentari i creditori talvolta eccepiscono l’applicazione del termine annuale dell’art. 143 l.fall.; tuttavia la giurisprudenza ha riconosciuto che il termine non è applicabile ai ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore del CCII .
  • Dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave: portare prove documentali (scontrini, contratti, corrispondenza) che giustificano spese e trasferimenti; se esiste una condanna, verificare la possibilità di riabilitazione o la rilevanza limitata nel tempo (riforma Cartabia).
  • Contestare l’assimilazione a condanne: se la condanna deriva da un patteggiamento successivo alla riforma Cartabia (dal 2022), si può sostenere che non sia equiparata a una condanna .

3.4 Reclamo e ricorso per cassazione

Avverso il decreto che nega o concede l’esdebitazione è proponibile:

  • Reclamo al tribunale (o corte d’appello): il CCII prevede un reclamo in forma camerale; è consigliabile motivarlo su specifiche violazioni di legge (es. erronea interpretazione dell’art. 280 CCII, omessa valutazione di comportamenti collaborativi, eccessiva rilevanza di piccoli errori contabili). Il tribunale decide in forma collegiale.
  • Ricorso per cassazione: contro la sentenza della corte d’appello che decide sul reclamo; la Suprema Corte giudica questioni di legittimità. La giurisprudenza esamina la meritevolezza e la corretta applicazione delle norme; l’inosservanza del termine triennale o la presentazione di prove nuove possono costituire motivi di ricorso.

4 Strumenti alternativi alla liquidazione e all’esdebitazione

L’esdebitazione è solo una delle strade per risolvere il sovraindebitamento. In molti casi può essere preferibile scegliere strumenti che evitano la liquidazione o riducono i costi.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali

Le manovre fiscali degli ultimi anni (es. Legge di Bilancio 2023 e 2024) hanno previsto diverse “rottamazioni” delle cartelle esattoriali e definizioni agevolate. Questi strumenti consentono al contribuente di estinguere debiti tributari con sconti su sanzioni e interessi e con rateazioni più favorevoli. Utilizzarli prima di accedere alla liquidazione può ridurre significativamente il passivo e agevolare la soddisfazione dei creditori. La presentazione dell’istanza di rottamazione sospende le attività esecutive dell’Agenzia delle Entrate e, in alcuni casi, consente di ottenere la certificazione di regolarità fiscale, utile per partecipare a bandi pubblici o per mantenere l’attività d’impresa.

4.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore

Nelle procedure di sovraindebitamento aperte dopo il 15 luglio 2022, il CCII offre due strumenti alternativi alla liquidazione:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori commerciali sotto la soglia di fallibilità e a professionisti; prevede la presentazione ai creditori di un piano che soddisfi i chirografari almeno al 20% e fornisca garanzie di pagamento. L’accordo è omologato dal tribunale ed è vincolante per i creditori se approvato dalla maggioranza; evita la liquidazione coatta e consente la continuazione dell’attività.
  • Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per bisogni diversi dall’attività di impresa. Il piano propone il pagamento parziale dei debiti, in funzione delle risorse future, e prevede la remissione del residuo. Il tribunale omologa il piano senza necessità di approvazione dei creditori, purché sia rispettato il principio di maggior soddisfazione rispetto alla liquidazione. Il piano tutela l’abitazione principale del debitore e consente di conservare determinati beni strumentali.

Questi strumenti richiedono una progettazione accurata, un’attestazione di fattibilità e la cooperazione dell’OCC o del professionista incaricato. Ricorrere a un piano prima della liquidazione può evitare la vendita forzosa dei beni e garantire una migliore reputazione finanziaria.

4.3 Concordato minore e concordato semplificato

Per gli imprenditori commerciali di piccole dimensioni o gli start‑up che non possono accedere al concordato preventivo ordinario, il CCII introduce:

  • Concordato minore: consente all’imprenditore di proporre ai creditori un piano liquidatorio o di continuità che offra un utile maggiore rispetto alla liquidazione; si applica a debitori minori (fatturato inferiore a 200 mila euro, debiti inferiori a 500 mila euro). La procedura è meno onerosa e più rapida.
  • Concordato semplificato: previsto dall’art. 25‑sexies del CCII (introdotto dal D.L. 118/2021), consente di liquidare l’attivo e distribuire il ricavato ai creditori in tempi rapidi dopo il fallimento di una composizione negoziata. Non prevede la votazione dei creditori.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa e transazione fiscale

Introdotta nel 2021, la composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale che permette all’imprenditore in difficoltà di negoziare con i creditori sotto la supervisione di un esperto nominato dalla Camera di Commercio. L’obiettivo è evitare la liquidazione giudiziale e trovare un accordo che preveda, se necessario, la ristrutturazione dei debiti tributari e previdenziali attraverso la “transazione fiscale”. Quest’ultima consente di definire le imposte dovute con uno sconto o una dilazione; se approvata dal tribunale nel contesto di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, vincola l’Agenzia delle Entrate.

5 Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori nella procedura

  1. Ritardare la presentazione della domanda: nel regime della L. 3/2012 la domanda deve essere presentata entro un anno dalla chiusura; nel CCII la domanda può essere contestuale alla chiusura o successiva al decorso del termine triennale. Presentare la domanda tardivamente può determinare l’irricevibilità o l’inammissibilità .
  2. Mancata collaborazione: non rispondere alle richieste del curatore, occultare beni o non consegnare la documentazione genera una presunzione di mala fede che impedisce l’esdebitazione. È consigliabile tenere un archivio di tutte le comunicazioni e inviarle via PEC.
  3. Sottovalutare i reati ostativi: la presenza di condanne per bancarotta fraudolenta, riciclaggio o reati fiscali impedisce il beneficio. In alcuni casi è possibile richiedere la riabilitazione penale, ma occorre verificare i termini.
  4. Ignorare i beni sopravvenuti: nel periodo di sorveglianza (tre anni) il debitore non può ignorare eventuali eredità, donazioni o vincite; l’omessa comunicazione può comportare la revoca dell’esdebitazione.
  5. Confondere i regimi normativi: molti debitori credono di poter applicare la disciplina più favorevole del CCII a procedure antecedenti. La giurisprudenza ha chiarito che ciò non è possibile . È quindi indispensabile individuare con precisione la normativa applicabile.

5.2 Consigli utili

  • Affidarsi a un professionista specializzato: l’interpretazione delle norme e dei termini è complessa; un avvocato esperto in diritto della crisi può prevenire errori procedurali.
  • Preparare la documentazione in anticipo: procurarsi estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali, contratti e ogni documento utile a dimostrare la correttezza del proprio operato.
  • Valutare soluzioni negoziali: prima di avviare la liquidazione, considerare la composizione negoziata, i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione; spesso è possibile risolvere la crisi senza la vendita coattiva dei beni.
  • Controllare le proprie posizioni debitorie: richiedere visure, estratti debito dell’Agenzia delle Entrate e del catasto per avere un quadro completo e aggiornato.
  • Monitorare le normative fiscali: le rottamazioni e le definizioni agevolate possono ridurre il passivo; informarsi costantemente su nuovi provvedimenti.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Riepilogo delle norme principali

Procedura/NormaRequisiti soggettiviPagamento dei creditoriTerminiNormativa di riferimento
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)Collaborazione, assenza di distrazioni e di condanne; non aver ottenuto l’esdebitazione nei 5 anni precedentiNessun minimo, ma il giudice valuta l’ammontare dell’attivo distribuitoIstanza contestuale alla chiusura o dopo 3 anni dall’aperturaArt. 278‑283 CCII; art. 390 CCII; arti. 142‑143 l.fall. per procedure antecedenti
Liquidazione controllataCome sopra; richiesta presentata dal debitore o dal gestoreNon è previsto un minimo; offerta di utilità ai creditoriIstanza dopo la chiusura o decorsi 3 anniArt. 282 CCII
Debitore incapienteMeritevolezza (assenza di dolo o colpa grave); redditi inferiori all’assegno socialeNon è richiesta utilità immediata; eventuali redditi sopravvenuti vanno ai creditoriIstanza immediata; vigilanza per 3 anniArt. 283 CCII
Liquidazione del patrimonio (L. 3/2012)Collaborazione; assenza di frode; parziale soddisfazione dei creditoriRichiesta di pagamento non irrisorio (10%); verifica del gestoreIstanza entro un anno dalla chiusuraArt. 14‑terdecies L. 3/2012
Esdebitazione incapiente L. 3/2012Meritevolezza; documentazione reddituale; una sola possibilitàNessuna utilità richiesta; monitoraggio redditi per 4 anniIstanza immediata; vigilanza 4 anniArt. 14‑quaterdecies L. 3/2012

6.2 Reati ostativi alla esdebitazione

Categoria di reatoEsempiRiferimenti
Reati fallimentariBancarotta fraudolenta, bancarotta documentale, fatti di distrazioneArt. 216 l.fall.; art. 322 CCII
Reati contro l’economia e il patrimonioTruffa, appropriazione indebita, usura, reati societariArt. 280 CCII; art. 142 l.fall.
Reati tributariDichiarazione fraudolenta, occultamento o distruzione di documenti contabiliD.Lgs. 74/2000; art. 280 CCII
Reati contro la pubblica amministrazioneCorruzione, peculatoArt. 280 CCII
Condanne equiparate (fino al 2022)Patteggiamento della pena (art. 444 c.p.p.)Cass. 18517/2025

6.3 Confronto tra liquidazione giudiziale e controllata

AspettoLiquidazione giudizialeLiquidazione controllata
SoggettiImprenditori fallibili, società, imprenditori agricoli sopra sogliaConsumatori, professionisti, start‑up e imprenditori agricoli sotto soglia
Organi della proceduraGiudice delegato, curatore, comitato dei creditoriGiudice, gestore della liquidazione (OCC), creditore eventualmente senza comitato
Requisiti per l’esdebitazioneNessun minimo di soddisfazione; requisiti di meritevolezzaOfferta di utilità ai creditori; meritevolezza; assenza di reati
Opposizione dei creditori30 giorni per presentare opposizione15 giorni per presentare osservazioni
DurataTre anni per ottenere l’esdebitazione; possibile chiusura anticipataTre anni; vigilanza su utilità sopravvenute
EfficaciaInesigibilità dei crediti residui; non estende a coobbligatiIdem

7 Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Cos’è l’esdebitazione e perché è importante?

È l’istituto che consente al debitore – una volta conclusa la liquidazione del patrimonio o la liquidazione giudiziale – di ottenere la dichiarazione di inesigibilità dei debiti non soddisfatti. È un “fresh start” che permette di riprendere l’attività economica o di ricostruire la propria vita senza il peso del passato.

2. Chi può ottenere l’esdebitazione?

Possono accedere al beneficio i debitori soggetti a procedura di liquidazione giudiziale o controllata che abbiano rispettato i requisiti di meritevolezza stabiliti dall’art. 280 CCII (collaborazione, assenza di reati e distrazioni, ecc.). Per le procedure anteriori al 15 luglio 2022 si applicano le condizioni degli artt. 142 e 143 l.fall. e della L. 3/2012 .

3. È necessario pagare almeno una percentuale dei debiti per ottenere l’esdebitazione?

Nel regime CCII non è richiesta una percentuale minima di soddisfazione, ma il giudice valuta l’entità dell’attivo distribuito e le circostanze della procedura . Nella liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 era prevista la necessità di pagare almeno una parte dei creditori (circa 10%).

4. Quanto tempo deve trascorrere prima di ottenere l’esdebitazione?

Il debitore può essere esdebitato contestualmente alla chiusura della procedura o dopo tre anni dall’apertura se la procedura non è ancora chiusa . Per l’incapiente la vigilanza dura tre anni (quattro anni nella L. 3/2012).

5. Se la procedura di liquidazione è stata aperta prima del 15 luglio 2022, si applica il CCII?

No. La Cassazione ha chiarito che le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del CCII devono seguire le norme della legge fallimentare o della L. 3/2012, anche se la domanda di esdebitazione è presentata dopo il 15 luglio 2022 . L’art. 390 CCII prevede l’efficacia ultrattiva delle norme previgenti .

6. È possibile richiedere l’esdebitazione più di una volta?

Sì, ma con limiti: il CCII consente di ottenere l’esdebitazione non più di due volte e comunque non prima di cinque anni dalla precedente . L’esdebitazione del debitore incapiente può essere ottenuta una sola volta nella vita .

7. L’esdebitazione cancella anche i debiti fiscali?

L’esdebitazione opera sui debiti residui ma non cancella le imposte, le multe e le sanzioni. I debiti tributari possono essere estinti con rottamazioni o transazioni fiscali. Tuttavia, se tali debiti sono stati insinuati nella procedura e parzialmente soddisfatti, la parte residua può essere dichiarata inesigibile, salvo diversa previsione della legge.

8. Che cosa succede se il debitore riceve una donazione o un’eredità dopo l’esdebitazione?

Se l’esdebitazione è stata concessa come debitore incapiente, le utilità sopravvenute entro tre anni devono essere destinate ai creditori almeno fino al 10% del passivo . Se l’utilità sopravviene dopo la scadenza del termine, resta di pertinenza del debitore. Per le altre esdebitazioni, i beni sopravvenuti dopo la chiusura non sono appresi (salvo revoca per frode).

9. La presenza di fideiussori impedisce l’esdebitazione?

No. L’esdebitazione libera il debitore principale ma non pregiudica i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori (art. 278, comma 6); pertanto i garanti rimangono responsabili, come confermato dal Tribunale di Bergamo .

10. Che differenza c’è tra esdebitazione e riabilitazione civile?

La riabilitazione civile (artt. 142 e 2448 c.c.) è la cancellazione dell’interdizione dai pubblici uffici e dal registro dei falliti; riguarda i diritti civili e non incide sui debiti. L’esdebitazione cancella l’esigibilità dei debiti ma non comporta di per sé la riabilitazione penale; quest’ultima richiede la cancellazione delle condanne dal casellario giudiziale.

11. È possibile ottenere l’esdebitazione se non ho pagato alcun creditore?

Nel CCII la legge non richiede un minimo di soddisfazione. Tuttavia, il giudice verifica che l’attivo sia stato integralmente destinato ai creditori e che il debitore abbia fatto il possibile per massimizzare la soddisfazione. Se l’attivo è nullo a causa di condotte colpose del debitore, l’istanza può essere rigettata.

12. L’esdebitazione è automatica dopo tre anni?

Sì, l’art. 278 prevede che dopo tre anni dall’apertura della procedura i debiti residui divengono inesigibili . Tuttavia, è consigliabile presentare l’istanza per consentire al tribunale di verificare i presupposti e dichiarare formalmente l’esdebitazione.

13. Cosa accade se i creditori non sono stati avvisati dell’esdebitazione?

Se l’istanza non viene comunicata ai creditori o se le comunicazioni sono incomplete, il decreto può essere annullato e la procedura dovrà ripartire dalla fase di convocazione; è fondamentale assicurarsi che tutti i creditori abbiano la possibilità di opporsi nei termini.

14. Può il curatore opporsi all’esdebitazione?

Sì. Il curatore può presentare osservazioni o opposizioni qualora ritenga che il debitore non abbia rispettato le condizioni. È suo dovere segnalare distrazioni, contabilità irregolari o condanne penali. L’opposizione è valutata insieme a quelle dei creditori.

15. Le società possono ottenere l’esdebitazione?

Sì. A differenza del vecchio regime, il CCII consente l’esdebitazione delle società in liquidazione giudiziale, purché ricorrano i presupposti (ad es. non aver distratto beni e aver collaborato con gli organi della procedura). Alcune pronunce di merito hanno riconosciuto il beneficio anche alle società (Tribunale di Tempio Pausania 3/2/2023).

16. Come incide l’esdebitazione sui rapporti con la banca?

L’esdebitazione estingue i debiti residui verso la banca ma non cancella la segnalazione a Centrale Rischi; spetterà all’istituto aggiornare il nominativo. Il debitore può chiedere alla banca la rettifica della segnalazione e, in caso di omessa cancellazione, agire in giudizio per la tutela della reputazione creditizia.

17. Serve il difensore nella procedura di esdebitazione?

La legge non impone l’assistenza legale, ma è vivamente consigliata: la complessità delle condizioni e la necessità di contestare opposizioni richiedono competenze specialistiche. L’avvocato può inoltre negoziare con i creditori e predisporre piani alternativi.

18. Si può ottenere l’esdebitazione se si è titolari di un immobile?

Possedere un immobile non preclude l’esdebitazione, ma l’immobile sarà venduto nell’ambito della liquidazione; il ricavato andrà ai creditori. Per mantenere l’abitazione principale si può valutare il piano del consumatore che consente la conservazione di beni essenziali.

19. Qual è il ruolo dell’OCC nella liquidazione controllata?

L’Organismo di Composizione della Crisi affianca il debitore nella predisposizione del ricorso, amministra il patrimonio, redige le relazioni per il tribunale e per i creditori e vigila sull’adempimento degli obblighi. Nella procedura di esdebitazione incapiente monitora i redditi sopravvenuti e segnala eventuali utilità al giudice .

20. L’esdebitazione produce effetti sulla pensione di reversibilità?

I crediti derivanti da assegni pensionistici maturati prima dell’esdebitazione sono inclusi nella procedura. Le pensioni future non sono aggredibili se rientrano nei limiti dell’assegno sociale; se eccedono tali limiti, la parte eccedente può essere assoggettata a prelievo nella liquidazione controllata o nella procedura incapiente.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Esempio 1: Liquidazione giudiziale con attivo modesto

Dati: un imprenditore individuale ha debiti per 400 000 € con 20 creditori. La liquidazione giudiziale porta alla vendita di beni immobili e mobili per un totale di 80 000 €. Le spese procedurali e i crediti prededucibili ammontano a 20 000 €; il residuo di 60 000 € è ripartito ai creditori in proporzione. Ogni creditore riceve in media il 15% del proprio credito. Il debitore ha collaborato pienamente e non ha condanne.

Valutazione dell’esdebitazione: in base al CCII, non è richiesto un minimo di soddisfazione, ma il giudice deve valutare se l’attivo sia stato impiegato correttamente e se il debitore abbia fatto tutto il possibile per massimizzare la liquidazione . La percentuale del 15% è modesta ma non irrisoria; le circostanze (sede all’asta; mercato immobiliare stagnante) possono giustificare la bassa soddisfazione. È probabile che il tribunale conceda l’esdebitazione, salvo opposizioni fondate.

8.2 Esempio 2: Liquidazione controllata con utilità futura

Dati: un professionista con debiti per 100 000 € presenta un reddito mensile di 1 500 € e spese familiari di 1 300 €. Propone al tribunale di destinare 200 € al mese per tre anni ai creditori (totale 7 200 €). Non possiede beni da liquidare. Il gestore della crisi attesta la meritevolezza.

Esdebitazione: la proposta soddisfa la condizione dell’offerta di utilità; non sono richiesti minimi percentuali. Il tribunale pronuncerà l’esdebitazione, a condizione che il debitore versi le rate. Dopo tre anni i debiti residui saranno inesigibili.

8.3 Esempio 3: Debitore incapiente

Dati: un pensionato percepisce 600 € al mese e vive in affitto. Ha debiti per 50 000 € contratti per spese mediche e finanziarie. Non dispone di patrimonio; il suo ISEE è inferiore all’assegno sociale. Presenta domanda di esdebitazione incapiente con l’assistenza dell’OCC.

Esdebitazione: il giudice dichiara l’inesigibilità dei debiti senza richiedere alcun pagamento immediato. Per tre anni l’OCC monitora eventuali eredità o vincite. Se entro il triennio il pensionato riceve un’eredità di 10 000 €, il 10% del debito (5 000 €) dovrà essere ripartito fra i creditori; la parte residua rimane inesigibile.

8.4 Esempio 4: Fallito con condanna per bancarotta fraudolenta

Dati: un imprenditore è stato dichiarato fallito nel 2019. Durante la procedura il curatore scopre che l’imprenditore ha distratto beni aziendali e ha simulato passività; nel 2021 viene condannato per bancarotta fraudolenta. Nel 2023 chiede l’esdebitazione, sostenendo di aver collaborato successivamente.

Esdebitazione: la condanna per bancarotta fraudolenta è causa ostativa assoluta ai sensi dell’art. 142 l.fall. e dell’art. 280 CCII. Il tribunale rigetterà l’istanza. La Cassazione 18517/2025 ha ribadito che anche la sentenza di patteggiamento costituisce causa ostativa sino alla riforma Cartabia .

8.5 Esempio 5: Procedura ante 2022 e domanda post 2023

Dati: una società in nome collettivo è stata dichiarata fallita nel 2019. La procedura di fallimento si chiude nel marzo 2024. I soci, assistiti da un legale, depositano la domanda di esdebitazione nell’agosto 2024 invocando l’art. 278 CCII.

Esdebitazione: in base alla Cassazione 14835/2025, la domanda deve essere valutata ai sensi dell’art. 142 l.fall. e dell’art. 143. Non è possibile invocare gli artt. 278 e 282 CCII . La società deve dimostrare la soddisfazione dei requisiti della legge fallimentare (pagamento almeno parziale, collaborazione, assenza di condanne). Se soddisfatti, il tribunale concede l’esdebitazione; diversamente, rigetta la domanda.

9 Conclusione

L’esdebitazione post liquidazione rappresenta lo strumento di chiusura del ciclo di crisi e consente al debitore meritevole di tornare a una vita economica normale. Tuttavia, ottenere il beneficio richiede attenzione ai tempi, rispetto delle condizioni e una profonda conoscenza della normativa. La riforma introdotta dal Codice della crisi ha reso più accessibile l’esdebitazione eliminando l’obbligo di pagare una percentuale minima ai creditori, ma ha anche previsto requisiti stringenti di meritevolezza e limitato il numero di concessioni possibili. La giurisprudenza del 2024‑2025 ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano solo alle procedure aperte dopo il 15 luglio 2022 , mentre per le procedure antecedenti restano in vigore la legge fallimentare e la L. 3/2012.

Per i debitori è essenziale evitare errori procedurali (ritardi, omissione di documenti, occultamento di beni) e affidarsi a professionisti esperti. Le alternative alla liquidazione (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, composizione negoziata) possono spesso offrire soluzioni più rapide e meno traumatiche. Chi si trova in condizioni di estrema difficoltà può valutare l’esdebitazione del debitore incapiente, un istituto solidaristico che consente di cancellare i debiti senza offrire utilità immediata .

Per evitare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi, agire tempestivamente è fondamentale. Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre assistenza legale qualificata per valutare le possibilità di esdebitazione, predisporre ricorsi e reclami, sospendere atti esecutivi, negoziare con i creditori e, se necessario, elaborare piani di rientro o transazioni fiscali. La nostra esperienza nel diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa e la nostra presenza negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia ci consentono di fornire soluzioni concrete e tempestive.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali efficaci e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!