Accertamento fiscale per cittadini italiani residenti in Grecia: normativa aggiornata, tutele e strategie difensive

Introduzione

La globalizzazione degli scambi e l’espansione dei flussi migratori hanno reso sempre più frequente la situazione di cittadini italiani che vivono e lavorano in altri Paesi dell’Unione europea. Tra le mete più ambite vi è la Grecia, grazie al clima favorevole e a un regime fiscale di favore per i pensionati. Tuttavia, la residenza fiscale italiana può continuare a produrre effetti inaspettati: quando il contribuente non tiene conto degli obblighi di dichiarazione o dei criteri presuntivi previsti dall’ordinamento, l’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza in Italia e notificare pesanti avvisi di accertamento. Le conseguenze sono serie: recupero di imposte, applicazione di interessi e sanzioni e, in taluni casi, contestazioni penali per evasione fiscale. Comprendere come funziona l’accertamento fiscale nei confronti di un italiano residente in Grecia, conoscere le norme più aggiornate e applicare tempestivamente gli strumenti di difesa è quindi essenziale.

L’articolo approfondisce i principali profili normativi, i recenti orientamenti della giurisprudenza e le strategie difensive pratiche per chi riceve un accertamento fiscale legato alla residenza o al possesso di redditi e patrimoni in Grecia. La guida adotta un taglio giuridico‑divulgativo e un punto di vista “pro‑contribuente”, cioè di chi subisce la contestazione. Dopo l’analisi del contesto legale, viene illustrato passo per passo cosa fare dopo la notifica di un avviso di accertamento, quali sono i termini e i diritti del contribuente, le possibili forme di ricorso e le soluzioni alternative (rottamazione, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento). Non mancano tabelle riepilogative, esempi numerici e una sezione di domande e risposte frequenti.

Il supporto dello Studio Legale Monardo

Per gestire efficacemente un accertamento occorre spesso il supporto di professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. Oltre ad assistere i clienti nei giudizi avanti le Corti di Giustizia Tributarie e in Cassazione, l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Queste qualifiche gli consentono di affiancare i contribuenti non solo nella fase contenziosa, ma anche nel rinegoziare i debiti tramite piani di rientro, definizioni agevolate o procedure concorsuali.

Lo Studio Monardo offre una consulenza completa che comprende:

  • analisi dell’atto di accertamento e individuazione delle sue criticità;
  • redazione di memorie difensive e assistenza nelle istanze di adesione o nei ricorsi;
  • sospensioni cautelari e difesa contro pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
  • trattative con l’Agenzia delle Entrate per la definizione del debito, anche tramite rottamazione o accordi stragiudiziali;
  • piani di ristrutturazione dei debiti e procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione controllata, esdebitazione), con nomina di gestori della crisi e negoziatori.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento legato alla tua residenza in Grecia, non aspettare: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata e immediata. L’azione tempestiva è la chiave per ridurre l’esborso e bloccare eventuali misure esecutive.

1. Contesto normativo e giurisprudenza

1.1 Residenza fiscale: criteri e presunzioni dopo il D.Lgs 209/2023

La determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinata dall’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Il decreto legislativo 209/2023, in vigore dal 1 gennaio 2024, ha riformato profondamente i criteri per stabilire se una persona è fiscalmente residente in Italia. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è considerato residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, 184 negli anni bisestili), soddisfa anche uno solo dei seguenti requisiti :

Criterio (art. 2 TUIR)Descrizione sinteticaNote
Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residenteL’iscrizione in anagrafe costituisce una presunzione relativa di residenza: non è più sufficiente di per sé a determinare la residenza ma sposta sul contribuente l’onere di provare di vivere effettivamente all’estero .Per contrastare l’abuso di residenze fittizie, l’iscrizione anagrafica non ha più valore assoluto.
Domicilio in ItaliaIl decreto 209/2023 ha ridefinito il domicilio come il luogo in cui la persona ha il centro delle proprie relazioni personali e familiari, non solo economiche .L’interpretazione si allinea agli standard internazionali: contano gli affetti e i legami familiari, non solo le attività d’impresa.
Presenza fisicaÈ considerato residente anche chi trascorre in Italia almeno 183 giorni nell’anno, anche non continuativi .La novità introduce la possibilità di accertare la residenza in base alla semplice presenza fisica, un criterio utile per chi soggiorna a lungo in Italia per studio, vacanza o telelavoro.

Secondo la Circolare 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, i nuovi criteri si applicano alle fattispecie che si verificano dal 2024 in poi. La Corte di Cassazione (Sez. V) ha precisato, con la sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024, che per i periodi precedenti continuano a valere i criteri civili tradizionali: il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, privilegiando il luogo in cui la gestione degli interessi viene esercitata abitualmente e minimizzando il peso dei legami affettivi . La Corte ha ribadito che i soggetti che si trasferiscono in Paesi a fiscalità privilegiata (black list) sono considerati fiscalmente residenti in Italia salvo prova contraria .

Il nuovo articolo 2 conserva inoltre la presunzione legale relativa per gli italiani che si trasferiscono in Paesi a regime fiscale privilegiato: l’onere della prova ricade sul contribuente, che deve dimostrare di aver effettivamente trasferito residenza e domicilio all’estero . La presunzione non si applica alla Grecia, che è un Paese cooperativo appartenente alla white list. Tuttavia chi non rispetta gli adempimenti (es. registrazione A.I.R.E., chiusura dei rapporti in Italia) può comunque essere considerato residente.

Obbligo di iscrizione all’A.I.R.E.

La Legge 470/1988 ha istituito l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). L’iscrizione è un obbligo per i cittadini che si trasferiscono all’estero per più di dodici mesi . La registrazione deve avvenire entro 90 giorni dal trasferimento e comporta diritti fondamentali (es. voto all’estero, servizi consolari). L’omessa iscrizione può comportare sanzioni, previste dalla Legge 213/2023, e aggravare la posizione del contribuente in sede di accertamento . Non registrarsi all’AIRE, mantenere un domicilio in Italia e rientrare frequentemente sono elementi che concorrono alla presunzione di residenza fiscale.

1.2 Tassazione globale, doppie imposizioni e credito per imposte estere

In base al principio della “world‑wide taxation”, chi è fiscalmente residente in Italia è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti (art. 3 TUIR). Lo stesso principio vale per la Grecia: i residenti greci sono tassati sui redditi mondiali. Per evitare la doppia imposizione internazionale, l’Italia ha sottoscritto numerose convenzioni, tra cui la Convenzione tra Italia e Grecia per evitare le doppie imposizioni (firmata a Roma il 3 settembre 1987 ed entrata in vigore nel 1989). La Convenzione stabilisce che:

  • Redditi immobiliari: sono tassati nello Stato in cui è situato l’immobile (art. 6). L’Italia può tassare gli affitti di un immobile greco posseduto da un residente italiano, ma deve concedere un credito d’imposta per le imposte pagate in Grecia .
  • Dividendi e interessi: la Grecia può applicare una ritenuta ridotta (es. 10–15 %), ma l’Italia deve detrarre tale imposta dal carico fiscale complessivo . In pratica i dividendi esteri sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26 %; se la Grecia trattiene il 10 %, l’Italia applicherà la differenza (16 %).
  • Pensioni: le pensioni pubbliche sono tassate nello Stato che le eroga; le pensioni private sono tassate nello Stato di residenza del percettore . Un pensionato INPS residente in Grecia paga soltanto le imposte greche (aliquota agevolata al 7 % per i primi 15 anni), mentre un pensionato greco residente in Italia pagherà l’IRPEF italiana.
  • Redditi di lavoro dipendente e autonomo: sono tassati nello Stato in cui si svolge l’attività, salvo eccezioni per missioni brevi; in ogni caso, lo Stato di residenza deve concedere il credito d’imposta .

Il metodo dell’eliminazione della doppia imposizione previsto dall’articolo 24 della Convenzione prevede che l’Italia detragga dalle proprie imposte quelle pagate in Grecia sullo stesso reddito . Il credito non può eccedere l’IRPEF dovuta in Italia su quel reddito. Il testo dell’articolo 165 TUIR, che disciplina il credito per imposte estere, conferma che le imposte definitive pagate all’estero sono detraibili proporzionalmente al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo . La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24160 del 9 settembre 2024, ha affermato che il credito d’imposta spetta anche quando il reddito estero non è stato indicato in dichiarazione, purché esista una convenzione internazionale e il contribuente provi l’avvenuto pagamento . L’eliminazione della doppia imposizione prevale sulle norme interne (es. art. 165 co. 8 TUIR), salvo che queste risultino più favorevoli al contribuente .

1.3 Obblighi di monitoraggio (Quadro RW) e sanzioni

Oltre a dichiarare i redditi esteri, i residenti italiani sono tenuti a indicare annualmente i beni patrimoniali e le attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, ENC o SP). La violazione di tale obbligo comporta due tipologie di sanzioni :

  1. Sanzioni per omessa compilazione del quadro RW: chi non dichiara un conto, un immobile o altri investimenti esteri versa una sanzione amministrativa dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato. La Grecia, essendo nella white list, rientra nella forbice ordinaria. Per gli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list) la sanzione sale al 6 %‑30 % . La Cassazione ha chiarito che la violazione del quadro RW è sostanziale e punibile di per sé, poiché pregiudica i controlli del fisco .
  2. Sanzioni per dichiarazione infedele o omessa: se l’omissione del quadro RW è accompagnata da evasione di imposta, si applicano le sanzioni del D.Lgs 471/1997. La dichiarazione infedele comporta una sanzione pari al 90 % dell’imposta evasa (minimo € 250), con possibilità di aumento fino al 180 % in casi gravi . L’omessa dichiarazione comporta una sanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta .

Le sanzioni si cumulano: il contribuente rischia una multa annua del 3‑15 % sul valore dell’attività non dichiarata più una sanzione pari al 90 % dell’imposta evasa sui relativi redditi . Tuttavia è possibile fruire del ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni fino a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene prima della notifica dell’accertamento .

1.4 Termini di accertamento e decadenza

L’amministrazione finanziaria deve rispettare precisi termini per notificare gli avvisi di accertamento:

  • Termine ordinario di cinque anni: se il contribuente presenta la dichiarazione (anche infedele), l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo .
  • Termine “lungo” di sette anni: in caso di omessa dichiarazione, l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo .
  • Raddoppio dei termini per attività in black list: per investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il D.L. 78/2009 (art. 12, co. 2‑bis) prevede il raddoppio dei termini (10 anni); la Grecia, essendo cooperativa, non rientra in questa disciplina .
  • Termine per la contestazione del quadro RW: se non vi è evasione d’imposta ma solo omissione del quadro RW, il termine resta di 5 anni .

Gli avvisi possono riguardare più annualità; il contribuente deve verificare per ciascun periodo se il termine è scaduto, eccependo la decadenza in sede di ricorso .

1.5 Giurisprudenza recente

Oltre alle pronunce già ricordate, meritano menzione alcune decisioni degli ultimi anni che incidono sulla fiscalità internazionale e sulle procedure di controllo:

  • Cassazione, Sez. V, 18 luglio 2024, n. 19843 – la Corte ha precisato che le modifiche dell’art. 2 TUIR introdotte dal D.Lgs 209/2023 si applicano solo dal 2024. Per gli anni precedenti, il domicilio coincide con il centro degli interessi vitali e non con i legami familiari . La prova spetta al contribuente, specie se residente in Paesi a fiscalità privilegiata .
  • Cassazione, Sez. V, 9 settembre 2024, n. 24160 – la Corte ha riconosciuto il diritto a detrarre le imposte pagate all’estero anche in caso di omessa dichiarazione in Italia, quando esiste una convenzione contro le doppie imposizioni . La deduzione convenzionale prevale sulle limitazioni interne e può essere fatta valere anche in sede contenziosa.
  • Corte di Giustizia Tributaria di Lazio, sent. n. 7484/13/2024 – i giudici hanno ribadito che, in presenza di una convenzione internazionale (Italia–Grecia), il credito d’imposta spetta anche se il contribuente non lo ha indicato in dichiarazione; l’accordo internazionale prevale sulle norme nazionali .
  • Cassazione, sent. n. 28077/2024 – la Corte ha confermato la natura sostanziale dell’obbligo di monitoraggio fiscale e la proporzionalità delle sanzioni (3‑15 %) per omessa compilazione del quadro RW .
  • Giurisprudenza sul sovraindebitamento – la Cassazione (Sez. I) ha chiarito che l’esdebitazione può essere concessa anche al debitore incapiente che abbia agito in buona fede; non è richiesto il pagamento di un importo minimo ai creditori .

2. Procedura di accertamento: cosa accade e come reagire

L’accertamento su redditi o patrimoni in Grecia segue un iter definito. Comprendere le fasi e i diritti del contribuente consente di agire tempestivamente.

2.1 Dallo scambio di informazioni all’avviso di accertamento

  1. Scambio automatico di informazioni (CRS/DAC2) – Dal 2017 l’Italia e la Grecia partecipano al Common Reporting Standard (CRS). Le banche e gli intermediari greci comunicano al fisco greco i dati dei conti intestati a non residenti (saldo di fine anno, interessi, dividendi, proventi assicurativi), che vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate italiana . Questo flusso annuale (generalmente entro settembre) consente all’Agenzia di confrontare i dati con le dichiarazioni dei contribuenti e individuare “anomalie” (conti non dichiarati, movimenti incoerenti, ecc.).
  2. Analisi dei dati e “lettera di compliance” – Se emergono irregolarità, l’Ufficio invia una comunicazione di compliance per invitare il contribuente a chiarire o regolarizzare. È un passaggio non obbligatorio ma frequente. In questa fase il contribuente può presentare dichiarazioni integrative e beneficiare del ravvedimento operoso (sanzioni ridotte) .
  3. Questionario o convocazione – Talvolta l’Agenzia chiede ulteriori informazioni tramite questionari, colloqui o richieste documentali (contratti di locazione greci, estratti conto, certificazioni fiscali). È importante rispondere puntualmente e allegare la documentazione che dimostra la regolare tassazione in Grecia e la non imponibilità in Italia.
  4. Notifica dell’avviso di accertamento – Se la posizione non viene regolarizzata, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento, che indica le imposte, gli interessi e le sanzioni richieste. L’avviso contiene l’indicazione dei termini per l’impugnazione (generalmente 60 giorni dalla notifica) e l’invito a formulare eventuale istanza di accertamento con adesione . Se il contribuente non reagisce entro 60 giorni, l’avviso diventa definitivo.

2.2 Diritti e tutele del contribuente

  • Accesso agli atti: il contribuente ha diritto di accedere al fascicolo e ai documenti acquisiti dall’Ufficio, comprese le informazioni ricevute dalla Grecia. L’omissione dei documenti può costituire motivo di annullamento dell’accertamento.
  • Contraddittorio preventivo: per alcune categorie di accertamenti è previsto un contraddittorio obbligatorio e un termine di 90 giorni per presentare osservazioni. Le giurisdizioni tributarie hanno esteso progressivamente il principio del contraddittorio a tutti gli accertamenti fondati su dati esteri.
  • 60 giorni per impugnare: l’avviso va impugnato entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria). L’impugnazione può riguardare vizi di notifica, decadenza, violazione del contraddittorio, errata qualificazione del reddito o mancato riconoscimento del credito d’imposta.
  • Istanza di accertamento con adesione: entro 60 giorni dalla notifica è possibile chiedere l’accertamento con adesione; ciò sospende i termini di impugnazione per 90 giorni . In sede di adesione, il contribuente e l’Ufficio ricercano un accordo sul quantum. Le sanzioni sono ridotte a un terzo.
  • Rateizzazione e sospensione: in caso di adesione o definizione agevolata, si può chiedere la rateizzazione del debito e, in presenza di ricorso, la sospensione dell’atto, dimostrando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla riscossione immediata.
  • Tutela giurisdizionale: se l’accordo non si raggiunge o non si vuole aderire, il ricorso prosegue nelle fasi d’appello e cassazione. L’assistenza di un avvocato esperto in diritto tributario è fondamentale per impostare una difesa efficace.

2.3 Strategie difensive per contestare l’avviso

  1. Verificare la residenza fiscale – Dimostrare di essere residenti fiscali in Grecia richiede una ricostruzione scrupolosa: iscrizione all’AIRE, contratto di locazione o titolo di proprietà di un immobile in Grecia, bollette e contratti di utenze greci, iscrizione ai registri sanitari e alla previdenza greca, chiusura (o trasferimento) della residenza anagrafica italiana. Bisogna documentare che il centro degli interessi personali e familiari (domicilio) è in Grecia e che la permanenza in Italia non ha superato 183 giorni.
  2. Invocare la Convenzione Italia‑Grecia – Se i redditi sono imponibili in Grecia (es. lavoro dipendente svolto in Grecia), l’Italia deve riconoscere il credito d’imposta per quanto pagato all’estero . In sede difensiva è fondamentale produrre le certificazioni fiscali greche (modello βεβαίωση φόρου), le buste paga, i contratti di lavoro o la documentazione attestante la ritenuta alla fonte. La Cassazione riconosce il diritto al credito anche se la ritenuta non è stata indicata in dichiarazione .
  3. Eccepire la decadenza – Controllare le annualità contenute nell’avviso e confrontarle con i termini di decadenza (5 o 7 anni). Per i conti in Grecia i termini non sono raddoppiati. Se l’anno più remoto è prescritto, si può chiedere l’annullamento parziale dell’avviso .
  4. Evidenziare vizi formali – L’avviso dev’essere motivato: deve indicare i dati su cui si basa (CRS, controlli bancari) e specificare la violazione. Se il fisco non allega i documenti o non spiega le ragioni, l’atto può essere annullato per difetto di motivazione. Allo stesso modo, errori di notifica (es. invio all’indirizzo non più valido) possono rendere nullo l’atto.
  5. Chiedere l’adesione o la conciliazione – Se la contestazione è fondata ma l’importo richiesto è troppo elevato, conviene proporre l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale. Si ottiene la riduzione delle sanzioni e la possibilità di rateizzare fino a otto anni. Molti contribuenti riescono a ridurre drasticamente il debito dimostrando l’avvenuto pagamento delle imposte in Grecia o evidenziando errori di calcolo.

3. Strumenti alternativi per gestire il debito fiscale

Anche quando l’accertamento risulta legittimo, il contribuente ha a disposizione vari strumenti per ridurre o ristrutturare il debito. È fondamentale valutare, insieme al proprio avvocato, la soluzione più adatta alla situazione patrimoniale e familiare.

3.1 Definizioni agevolate e rottamazione delle cartelle

La “Definizione agevolata” (Rottamazione‑quater), introdotta dalla Legge 197/2022 e modificata dalle leggi successive, consente di pagare i debiti affidati all’Agente della Riscossione senza interessi di mora e sanzioni. La Legge 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni. In base alle norme vigenti (aggiornamento a novembre 2025):

  • Presentazione della domanda: chi non ha pagato le prime tre rate previste per il 2024 può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.
  • Pagamenti: la quinta rata della Definizione agevolata, originariamente prevista per il 31 luglio 2024, è stata differita dal D.Lgs 108/2024 al 15 settembre 2024, con tolleranza fino al 23 settembre 2024 . Per gli altri carichi (es. proroga alluvione Emilia‑Romagna) sono previsti calendari specifici con scadenze fino al 2025 .
  • Effetti del mancato pagamento: l’omesso, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni di tolleranza) di una rata fa decadere dalla definizione agevolata, e quanto versato viene considerato acconto .
  • Modalità di pagamento: sono disponibili i canali telematici (pagoPA, home banking) e la domiciliazione sul conto corrente .

La rottamazione consente una significativa riduzione del debito, ma non è cumulabile con le pendenze in contenzioso: chi intende usufruirne deve rinunciare agli eventuali ricorsi relativi alle cartelle oggetto della domanda .

3.2 Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è uno strumento che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi l’accertamento. In materia di redditi e patrimoni esteri:

  • Se il contribuente si accorge di non aver compilato il quadro RW o di aver omesso redditi esteri, può presentare dichiarazioni integrative e pagare le sanzioni ridotte (1/6 del minimo) .
  • Il ravvedimento è ammesso anche oltre i termini di accertamento, purché l’Ufficio non abbia ancora notificato alcun atto .
  • Dopo la notifica di una comunicazione formale (lettera di compliance o avviso), il ravvedimento ordinario non è più possibile; resta la via dell’adesione o della definizione agevolata.

3.3 Procedure di sovraindebitamento

Quando il debito fiscale (sommato ad altri debiti) diventa insostenibile, il contribuente può valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs 14/2019). Tali procedure, riservate a consumatori, professionisti, start‑up e altri soggetti “non fallibili”, consentono di ristrutturare i debiti e, in alcuni casi, ottenere l’esdebitazione totale. Le principali sono:

ProceduraDestinatari e caratteristicheRequisiti
Piano del consumatoreRiservato alle persone fisiche con reddito regolare (lavoratori dipendenti, pensionati). Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, che viene omologato dal tribunale anche senza il consenso di tutti i creditori .Occorre dimostrare meritevolezza (assenza di colpa grave) e la capacità di onorare il piano.
Accordo di composizione della crisiCoinvolge tutti i creditori e presuppone l’approvazione della maggioranza. Prevede il pagamento parziale dei debiti con eventuali stralci.È necessaria la maggioranza dei creditori e il rispetto delle cause di prelazione.
Liquidazione controllata del patrimonioL’indebitato mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori. Al termine, può ottenere l’esdebitazione.Si apre quando non è praticabile un piano o un accordo.
Esdebitazione del debitore incapientePermette di cancellare i debiti residui di chi non ha nulla da offrire, purché sia in buona fede .Occorre dimostrare l’incapienza e l’assenza di dolo; non si cancellano debiti per alimenti, multe o responsabilità penale.

La procedura è attivata dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina un gestore della crisi. Questo professionista (avvocato, commercialista o esperto) redige la relazione preliminare e assiste il debitore. L’OCC viene scelto dal debitore e la nomina del gestore spetta all’Organismo, non direttamente al cliente . Il gestore collabora con l’avvocato ma non lo sostituisce .

L’esdebitazione è stata rafforzata dal Decreto correttivo ter (D.Lgs 136/2024), che riduce a tre anni la durata della liquidazione e precisa che anche il debitore incapiente può ottenere la cancellazione dei debiti . La giurisprudenza ha confermato che non è richiesto un pagamento minimo ai creditori: conta la meritevolezza e la collaborazione .

3.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per imprenditori in difficoltà, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 e attualmente disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del CCII rappresenta una via per gestire preventivamente la crisi senza ricorrere al fallimento. Secondo lo Studio Monardo:

  • Dal 2022 la composizione negoziata ha sostituito le procedure di allerta e assistenza alla crisi. Con il D.Lgs 83/2022 (recepimento della Direttiva UE 2019/1023) e il D.Lgs 136/2024, l’istituto è stato integrato e reso accessibile anche alle imprese già insolventi, purché abbiano concrete prospettive di risanamento .
  • L’imprenditore presenta istanza sulla piattaforma telematica nazionale; il tribunale nomina un esperto indipendente che facilita le trattative con i creditori e può richiedere misure protettive (sospensione di azioni esecutive e sequestri) .
  • Le modifiche del D.Lgs 136/2024 introducono il nuovo art. 12‑quinquies, che consente l’accesso alla composizione anche alle imprese insolventi e prevede la continuità di credito: le banche devono motivare eventuali revoche delle linee di credito .
  • I vantaggi comprendono: protezione dai creditori durante le trattative, possibilità di proporre un piano di risanamento, definizione concordata dei debiti e salvaguardia dell’azienda. L’assistenza di un esperto negoziatore, come l’Avv. Monardo, aumenta le probabilità di successo.

4. Errori comuni e consigli pratici

Le contestazioni fiscali derivanti da residenze estere e conti in Grecia sono spesso il risultato di comportamenti superficiali o di scarsa conoscenza delle norme. Tra gli errori più frequenti:

  1. Non iscriversi all’AIRE: la mancata registrazione entro 90 giorni dal trasferimento mantiene la presunzione di residenza in Italia .
  2. Mantenere il domicilio e i legami familiari in Italia: anche se si vive in Grecia, mantenere casa, famiglia e interessi economici in Italia può comportare la residenza fiscale italiana .
  3. Sottovalutare il criterio della presenza fisica: trascorrere più di 183 giorni complessivi in Italia (anche con periodi frazionati) fa scattare la residenza .
  4. Omettere il quadro RW: non dichiarare conti o immobili in Grecia espone a sanzioni pesanti (3‑15 % annuo) .
  5. Non dichiarare i redditi esteri: i redditi da affitti, interessi o dividendi vanno sempre dichiarati in Italia; l’omissione comporta sanzioni e reati tributari.
  6. Ignorare la lettera di compliance: non reagire a una comunicazione del fisco impedisce di usufruire del ravvedimento operoso e porta all’avviso di accertamento.
  7. Non conservare la documentazione greca: per dimostrare la tassazione in Grecia occorrono certificazioni ufficiali; senza documenti il credito d’imposta può essere negato.
  8. Confondere residenza anagrafica con residenza fiscale: l’iscrizione anagrafica è solo un indizio; contano domicilio e presenza .
  9. Ritenere la Grecia “paradiso fiscale”: la Grecia è un Paese cooperativo, dunque non si applicano i regimi antielusivi delle black list; raddoppiare i termini di accertamento è illegittimo .
  10. Affidarsi a professionisti non specializzati: la fiscalità internazionale è complessa; un avvocato non esperto rischia di trascurare convenzioni e giurisprudenza.

Per evitare errori, è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato subito dopo il trasferimento e mantenere una documentazione aggiornata.

5. Tabelle riepilogative

5.1 Criteri di residenza fiscale (art. 2 TUIR)

CriterioDurata/condizioneProva richiesta
Iscrizione all’anagrafe della popolazione residentePresunzione relativa di residenza; basta un giorno di iscrizione se l’iscrizione dura più di 183 giorni .Iscrizione anagrafica; è onere del contribuente dimostrare la residenza effettiva all’estero.
Domicilio in ItaliaDomicilio inteso come centro delle relazioni personali e familiari .Contratti di locazione, utenze, centro degli interessi familiari; bisogna provare che il domicilio è all’estero.
Presenza fisicaPresenza in Italia per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili) .Timbri sul passaporto, biglietti aerei, contratti di lavoro; occorre dimostrare di non aver superato la soglia.

5.2 Trattamento fiscale dei principali redditi in Italia e Grecia

Tipo di redditoStato competente per la tassazioneRegola e normativa
Immobili situati in GreciaGrecia (Stato del sito)L’affitto o la plusvalenza è tassato in Grecia; l’Italia può tassare il reddito ma deve concedere il credito d’imposta .
Dividendi e interessi da società/banche grecheGrecia applica ritenuta ridotta (10–15 %); Italia tassazione finaleL’Italia tassa il reddito (26 %) detraendo la ritenuta greca .
Pensioni pubblicheStato che eroga la pensioneLe pensioni greche erogate a un residente italiano restano tassate solo in Grecia .
Pensioni privateStato di residenza del percettorePensioni INPS percepite in Grecia sono tassate solo in Grecia (regime agevolato al 7 %); pensioni greche percepite in Italia sono tassate in Italia .
Lavoro dipendente/autonomoStato in cui si svolge l’attivitàRetribuzione tassata in Grecia se il lavoro è svolto in Grecia; l’Italia deve riconoscere il credito d’imposta .

5.3 Sanzioni e termini

ViolazioneSanzione baseNote
Omissione quadro RW (Paesi white list)3 %‑15 % annuo del valore non dichiaratoLa Grecia è cooperativa; per i Paesi black list la sanzione raddoppia (6 %‑30 %).
Dichiarazione infedele90 % dell’imposta evasa (minimo € 250)Può salire al 180 % in casi gravi; sanzione ridotta a 1/3 in adesione.
Omessa dichiarazione120 %‑240 % dell’imposta dovutaTermini di accertamento allungati a 7 anni.
Termini di accertamento5 anni (dichiarazione presentata)7 anni (omessa dichiarazione); non si applica il raddoppio per investimenti in Grecia.

5.4 Strumenti di definizione e ristrutturazione dei debiti

StrumentoDestinatariVantaggi principali
Rottamazione‑quater / Definizione agevolataContribuenti con cartelle affidate alla riscossione; anche decaduti dalle precedenti rottamazioniEsenzione da sanzioni e interessi di mora, pagamento in massimo 10 rate fino al 2027; riammissione per i decaduti (domanda entro 30 aprile 2025) .
Ravvedimento operosoTutti i contribuenti prima dell’accertamentoRiduzione della sanzione fino a 1/6 del minimo ; possibilità di regolarizzare quadro RW e redditi esteri spontaneamente.
Piano del consumatoreConsumatori con reddito regolarePermette la ristrutturazione dei debiti con piano sostenibile, anche senza consenso dei creditori .
Accordo di composizioneDebitori non fallibiliCoinvolgimento di tutti i creditori; stralcio parziale del debito.
Liquidazione controllata ed esdebitazioneDebitori incapienti o senza patrimonioLiberazione totale dai debiti residui, se c’è buona fede .
Composizione negoziataImprenditori e società in crisiProtezione da azioni esecutive, negoziazione assistita da esperto, continuità aziendale .

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono un cittadino italiano trasferitosi in Grecia. Basta l’iscrizione all’AIRE per evitare la residenza fiscale in Italia?
    L’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente. Occorre dimostrare di non possedere un domicilio in Italia (cioè il centro delle relazioni familiari ed economiche) e di non trascorrere in Italia più di 183 giorni . La semplice iscrizione genera una presunzione relativa che l’Agenzia può contestare.
  2. Se percepisco una pensione italiana e risiedo in Grecia, devo pagare l’IRPEF in Italia?
    Le pensioni INPS percepite da un residente in Grecia rientrano tra le pensioni “private” e sono tassate solo nello Stato di residenza del percettore . In Grecia vige un’aliquota agevolata del 7 % per 15 anni. L’Italia deve esentare tale reddito.
  3. Come posso dimostrare di aver pagato le imposte in Grecia?
    È necessario ottenere dall’amministrazione greca le certificazioni fiscali (βεβαίωση φόρου) che attestano la ritenuta o il pagamento dell’imposta sui redditi percepiti. Questi documenti vanno tradotti e allegati all’istanza di adesione o al ricorso. Senza prova, l’Agenzia potrebbe negare il credito d’imposta.
  4. Cosa succede se non dichiaro un conto corrente in Grecia?
    L’omessa compilazione del quadro RW comporta una sanzione dal 3 % al 15 % del saldo del conto per ciascun anno . In caso di redditi non dichiarati (interessi, plusvalenze) si aggiunge una sanzione del 90 % dell’imposta evasa . È possibile ravvedersi prima dell’accertamento.
  5. L’Agenzia può raddoppiare i termini di accertamento per un conto in Grecia?
    No. Il raddoppio dei termini (10 anni) si applica solo per investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list). La Grecia è un Paese cooperativo, quindi valgono i termini ordinari di 5 o 7 anni .
  6. È possibile pagare le somme richieste a rate?
    Sì. In sede di accertamento con adesione o di definizione agevolata è possibile chiedere la rateizzazione fino a otto anni. Anche dopo l’iscrizione a ruolo, l’Agente della Riscossione può concedere la rateizzazione ordinaria o straordinaria.
  7. Cosa fare se l’avviso contiene errori?
    È essenziale controllare i calcoli e la motivazione. Errori sul tasso di cambio, sulle aliquote greche o sulla determinazione del reddito possono rendere l’atto illegittimo. Si può impugnare l’avviso entro 60 giorni chiedendone l’annullamento.
  8. Posso aderire alla rottamazione se ho un ricorso pendente?
    In linea generale, per accedere alla rottamazione occorre rinunciare al contenzioso per le cartelle oggetto della domanda. È possibile presentare un’istanza di definizione agevolata e contestualmente rinunciare al ricorso .
  9. Il credito d’imposta spetta anche se il reddito estero non è stato inserito in dichiarazione?
    Secondo la Cassazione (sent. 24160/2024), il credito d’imposta va riconosciuto se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni e il contribuente prova l’avvenuto pagamento all’estero, anche in caso di omessa dichiarazione in Italia . Il principio convenzionale prevale sulle norme interne.
  10. Devo dichiarare un immobile in Grecia nel quadro RW se lo utilizzo come abitazione principale?
    Sì. Tutti gli immobili all’estero devono essere indicati nel quadro RW a prescindere dall’utilizzo. La mancata indicazione comporta la sanzione del 3 %‑15 % del valore, oltre all’imposta patrimoniale IVIE se dovuta. Tuttavia per l’abitazione principale sono previste riduzioni dell’IVIE.
  11. Cosa succede se ignoro la lettera di compliance?
    La lettera di compliance è un invito a regolarizzare la situazione. Ignorarla comporta la perdita del ravvedimento operoso e può accelerare la notifica dell’avviso di accertamento con sanzioni piene. Conviene rispondere e valutare la presentazione di dichiarazioni integrative.
  12. In quali casi può scattare un reato tributario?
    Se l’imposta evasa supera determinate soglie (come indicato nel D.Lgs 74/2000), l’omessa o infedele dichiarazione di redditi esteri può integrare reati di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione. Ad esempio, l’omessa dichiarazione oltre € 50.000 di imposta evasa è punita con la reclusione. La corretta dichiarazione e il ravvedimento tempestivo evitano conseguenze penali.
  13. È possibile che la Grecia richieda il pagamento delle imposte italiane?
    No. La Convenzione attribuisce a ciascuno Stato la potestà di tassare i redditi secondo i criteri stabiliti. La Grecia non riscuote l’IRPEF italiana ma può assistere l’Italia nel recupero dei tributi se richiesto nell’ambito della cooperazione UE. Ciò avviene solo quando il debito diventa definitivo e l’Italia chiede l’assistenza internazionale.
  14. Chi nomina il gestore della crisi nella procedura di sovraindebitamento?
    Il gestore è nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) cui il debitore presenta la domanda. Il debitore non può scegliere il singolo professionista ma solo l’OCC; il gestore collabora con l’avvocato e redige la relazione preliminare .
  15. Cosa prevede la composizione negoziata per un imprenditore in difficoltà?
    L’imprenditore presenta istanza alla piattaforma nazionale; il tribunale nomina un esperto indipendente che lo assiste nel negoziare un accordo con i creditori. Durante la procedura può chiedere la sospensione delle azioni esecutive. Il D.Lgs 136/2024 ha esteso la composizione anche alle imprese già insolventi, purché abbiano concrete possibilità di risanamento .
  16. Se vivo in Grecia ma torno spesso in Italia, posso essere considerato residente?
    Sì. Anche se si è iscritti all’AIRE, passare più di 183 giorni complessivi in Italia fa scattare la residenza fiscale . Inoltre, mantenere la famiglia o il centro degli interessi in Italia può far prevalere la residenza italiana .
  17. Quali documenti devo conservare per dimostrare la residenza greca?
    Contratto di affitto o atto di proprietà di un’abitazione in Grecia, bollette delle utenze, certificato di iscrizione all’anagrafe greca, tessera sanitaria e assicurazione, iscrizione a enti locali, certificazioni fiscali greche e prove delle imposte pagate. È utile tenere biglietti aerei e timbri di ingresso/uscita per documentare i giorni trascorsi in Italia.
  18. È possibile presentare ricorso senza avvocato?
    È consentito l’autotutela fino a 3.000 € di tributo, ma per cause superiori e per l’appello è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato. In materie complesse come la fiscalità internazionale, l’assistenza di un avvocato cassazionista specializzato è vivamente consigliata.
  19. La Grecia rientra nella black list?
    No. La Grecia è un Paese della UE e rientra tra gli Stati cooperativi (white list). Pertanto non si applicano le presunzioni legali assolute né il raddoppio dei termini di accertamento .
  20. Cosa comprende la definizione agevolata?
    La rottamazione consente di pagare solo l’imposta e le somme aggiuntive (interessi legali e spese di notifica), abbuonando sanzioni e interessi di mora. Le rate possono essere fino a dieci e le scadenze sono previste fino al 2027; per i decaduti la riammissione richiede domanda entro il 30 aprile 2025 .

7. Simulazioni pratiche

7.1 Conto corrente non dichiarato e credito d’imposta

Scenario: Tizio, residente in Italia, possiede un conto corrente in Grecia con saldo medio € 100.000 e ha percepito € 4.000 di interessi nel 2024. Non dichiara il conto né gli interessi. Nel 2025 l’Agenzia riceve i dati CRS e notifica l’avviso di accertamento.

Calcolo del debito:

  • Imposta italiana: gli interessi esteri sono tassati al 26 % ⇒ € 4.000 × 26 % = € 1.040.
  • Sanzione quadro RW: 3 % del saldo per due anni (2023 e 2024) ⇒ 3 % × € 100.000 × 2 = € 6.000 .
  • Sanzione per dichiarazione infedele: 90 % dell’imposta evasa ⇒ 90 % × € 1.040 = € 936 .
  • Totale: imposta € 1.040 + sanzioni € 6.936 = € 7.976, oltre interessi.

Difesa: Tizio dimostra di essere residente in Grecia dal 2023 (iscrizione AIRE, domicilio greco). Presenta la certificazione greca che attesta la ritenuta del 15 % sugli interessi (€ 600). Applicando l’art. 24 della Convenzione, l’Italia deve riconoscere un credito di € 600 . L’imposta dovuta si riduce a € 440 (€ 1.040 – € 600) e conseguentemente la sanzione per infedele dichiarazione scende. Se Tizio aderisce all’accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a un terzo e può rateizzare.

7.2 Reddito da lavoro dipendente in Grecia

Scenario: Maria, cittadina italiana, lavora come dipendente per una società greca e vive stabilmente ad Atene. Nel 2023 ha percepito € 30.000 di salario, su cui la Grecia ha trattenuto l’imposta del 20 % (€ 6.000). È iscritta all’AIRE e trascorre in Italia meno di 50 giorni l’anno. Nel 2025 l’Agenzia italiana notifica un avviso contestando la residenza italiana e richiedendo l’IRPEF sul salario.

Difesa:

  • Maria dimostra la presenza fisica in Grecia (contratto d’affitto, bollette) e l’iscrizione all’AIRE. Porta prova del domicilio greco (famiglia, iscrizione scolastica dei figli). In base ai nuovi criteri, il semplice mantenimento di un’abitazione in Italia non basta per affermare la residenza se il centro degli interessi vitali è all’estero .
  • Invoca la Convenzione Italia‑Grecia: l’art. 15 prevede che lo stipendio sia tassato nello Stato in cui si svolge il lavoro. L’Italia può includere il reddito nel reddito complessivo, ma deve riconoscere il credito d’imposta per l’imposta greca (€ 6.000). Poiché l’IRPEF italiana su € 30.000 (aliquote 2025) sarebbe di € 5.700, il credito eccede l’imposta dovuta; quindi l’imposta italiana è azzerata . L’accertamento deve essere annullato.

7.3 Rottamazione‑quater con riammissione

Scenario: Luca ha ricevuto nel 2024 tre cartelle esattoriali per € 20.000 di imposte e sanzioni. Aveva aderito alla rottamazione‑quater ma non ha pagato le prime due rate entro il 2024. Nel 2025 chiede la riammissione prevista dalla Legge 15/2025.

Procedura:

  • Luca presenta domanda entro il 30 aprile 2025. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ricalcola l’importo dovuto (solo imposte e interessi di notifica, senza sanzioni e interessi di mora). Supponendo che l’imposta residua sia € 12.000, Luca può pagarla in dieci rate: la quinta rata originariamente scadeva il 31 luglio 2024 ma per i riammessi la nuova scadenza è fissata al 15 settembre 2024 con tolleranza fino al 23 settembre 2024 . Le rate successive cadranno nel 2025 e 2026.
  • Se Luca paga tutte le rate nei termini, il debito è estinto e non subisce ulteriori sanzioni. In caso di ulteriore inadempimento, perde definitivamente i benefici e quanto versato sarà considerato acconto .

7.4 Piano del consumatore e esdebitazione

Scenario: Giulia, professionista trasferitasi in Grecia, accumula debiti fiscali e bancari per € 150.000. Non possiede beni significativi, ma ha un reddito mensile di € 2.000. Decide di accedere al piano del consumatore.

Passaggi:

  1. Presenta domanda all’OCC greco o italiano, che nomina un gestore della crisi . Il gestore verifica la meritevolezza (assenza di frodi) e redige una relazione.
  2. Propone un piano che prevede il pagamento di € 1.000/mese per 60 mesi (totale € 60.000) ai creditori privilegiati e chirografari. Poiché il piano è sostenibile rispetto al reddito, il tribunale lo omologa anche senza il voto favorevole di tutti i creditori .
  3. Al termine del piano, Giulia ottiene l’esdebitazione: i debiti residui (€ 90.000) vengono cancellati. È libera da ipoteche e pignoramenti, salvo eventuali debiti non esdebitabili (multe, alimenti).

7.5 Composizione negoziata per impresa con debito fiscale

Scenario: Un imprenditore italiano gestisce una start‑up tecnologica a Milano e ha debiti fiscali per € 200.000, oltre a fornitori insoluti. Il business è in crisi ma potrebbe risanarsi se ottenesse una dilazione e stralcio dei debiti. Nel 2025 presenta istanza di composizione negoziata.

Iter:

  1. Tramite la piattaforma telematica, chiede l’accesso alla composizione. Il tribunale nomina un esperto indipendente (in genere avvocato o commercialista con formazione specifica) che esamina la situazione e avvia un confronto con l’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori .
  2. L’esperto propone un accordo di ristrutturazione: pagamento di € 100.000 a saldo dei debiti fiscali in cinque anni più un piano per i fornitori; contestualmente chiede al giudice le misure protettive che sospendono eventuali pignoramenti e sequestri.
  3. Se l’accordo viene approvato dal tribunale, l’azienda continua l’attività e si libera dei debiti con un abbattimento del 50 %. In caso contrario, la procedura può evolvere in un concordato semplificato o nella liquidazione giudiziale.

Conclusione

L’accertamento fiscale a carico di un italiano residente in Grecia è una materia complessa che richiede la conoscenza aggiornata delle norme interne, delle convenzioni internazionali e della giurisprudenza. Il decreto legislativo 209/2023 ha rivoluzionato i criteri di residenza, introducendo la presenza fisica e modificando la nozione di domicilio . La Convenzione Italia‑Grecia evita la doppia imposizione mediante il metodo del credito d’imposta , ma tale beneficio va richiesto e documentato. L’omissione del quadro RW e dei redditi esteri comporta sanzioni pesanti ; tuttavia il ravvedimento operoso e la definizione agevolata consentono di sanare la posizione con costi inferiori.

La giurisprudenza più recente (Cassazione 2024) conferma l’orientamento favorevole al contribuente: il credito d’imposta spetta anche se il reddito estero non è stato dichiarato e le sanzioni per il quadro RW sono proporzionate . Allo stesso tempo, la Corte richiede che la residenza all’estero sia dimostrata con prove concrete e non solo formali .

Dal punto di vista pratico, chi riceve un avviso di accertamento deve agire con tempestività: raccogliere la documentazione greca, verificare i termini di decadenza, valutare l’adesione o il ricorso e considerare le soluzioni alternative (rottamazione, piani del consumatore, composizione negoziata). La materia richiede competenze multidisciplinari (diritto tributario, contabilità, normativa europea) e un approccio strategico.

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