Introduzione
La crisi d’impresa non è un fenomeno improvviso ma il risultato di squilibri che maturano nel tempo. L’imprenditore moderno deve sapere riconoscere i segnali di allarme e attivare gli strumenti di risanamento prima che la situazione degeneri. Il piano di risanamento aziendale è la soluzione più rapida e flessibile prevista dall’ordinamento italiano per riequilibrare l’esposizione debitoria e riportare l’azienda su basi sane. A differenza delle procedure concorsuali, il piano è un accordo unilaterale rivolto ai creditori, non richiede omologazione e si svolge in ambito stragiudiziale. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto alle imprese che intendono conservare la continuità aziendale, evitandone la liquidazione.
L’importanza del tema emerge dai rischi a cui va incontro chi ignora gli strumenti di regolazione della crisi. Il mancato risanamento può comportare:
- Azioni esecutive da parte dei creditori (pignoramenti, fermi, ipoteche) che paralizzano l’attività.
- Iscrizione a ruolo di debiti fiscali e contributivi con aggravio di interessi e sanzioni.
- Impossibilità di accedere a nuova finanza perché l’azienda è considerata insolvente.
- Responsabilità degli amministratori per le perdite patrimoniali derivanti dall’omesso intervento.
La corretta predisposizione del piano di risanamento consente di evitare questi errori e di avviare trattative con i creditori su basi solide. Nel corso dell’articolo approfondiremo:
- il quadro normativo di riferimento e le principali sentenze della Corte di cassazione;
- la procedura per redigere e attuare il piano, con la verifica da parte di un professionista indipendente e il controllo ex ante del giudice;
- le difese e strategie legali per contestare gli atti illegittimi e sospendere le esecuzioni;
- gli strumenti alternativi (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, concordato minore e PRO) che possono integrare o sostituire il piano di risanamento;
- gli errori più comuni e i consigli pratici per evitarli;
- esempi numerici, tabelle riepilogative e FAQ basate sulle domande più frequenti di imprenditori e professionisti.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista di comprovata esperienza nel diritto bancario, societario e tributario. Cassazionista, è abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori. Coordina un team di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale con approccio interdisciplinare. Tra le sue qualifiche si segnalano:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che assiste i debitori nelle procedure di sovraindebitamento;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e del successivo D.Lgs. 136/2024;
- Docente e formatore in corsi accreditati per commercialisti e avvocati sulle procedure di risanamento.
Lo staff multidisciplinare dell’Avv. Monardo comprende consulenti esperti in valutazioni d’azienda, analisi di bilancio, diritto fallimentare e fiscale. Grazie a questa sinergia, lo studio è in grado di:
- Analizzare l’atto o la notifica ricevuta (cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi, atti di pignoramento) e valutare la regolarità formale e sostanziale;
- Predisporre ricorsi, opposizioni e istanze di sospensione per fermare le azioni esecutive e cautelari;
- Condurre trattative con banche e fornitori per ottenere moratorie, rinegoziazioni o stralci del debito;
- Strutturare piani di rientro sostenibili e conformi alla normativa, anche in collaborazione con OCC e tribunali;
- Seguire la procedura giudiziale e stragiudiziale fino alla definizione del piano o all’omologazione di accordi di ristrutturazione.
Una corretta pianificazione e la consulenza di professionisti esperti possono fare la differenza tra la risanabilità dell’azienda e la sua liquidazione. Per questo, si consiglia di contattare immediatamente l’Avv. Monardo e il suo staff per una valutazione personalizzata e tempestiva della situazione.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Evoluzione del piano attestato di risanamento
Il piano attestato di risanamento è stato introdotto dall’art. 67, comma 3, lett. d) del r.d. 267/1942 (Legge Fallimentare), con l’obiettivo di proteggere gli atti posti in essere in esecuzione del piano dalla revocatoria fallimentare. La riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) di cui al D.Lgs. 14/2019 ha riordinato la materia, collocando la disciplina nel Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi, Capo I, Sezione I. L’art. 56 del CCII stabilisce che l’imprenditore in crisi o insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento della sua esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio patrimoniale ed economico-finanziario . La norma precisa che:
- Il piano deve avere data certa e contenere l’indicazione del debitore, delle parti correlate, la descrizione della situazione economico-finanziaria, delle cause ed entità della crisi, le strategie di intervento, l’elenco dei creditori, gli apporti di finanza nuova e i tempi delle azioni ;
- L’imprenditore deve elencare i creditori estranei e indicare le risorse destinate al soddisfacimento integrale dei loro crediti ;
- Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano ;
- Il piano, l’attestazione e gli accordi con le parti interessate possono essere pubblicati nel Registro delle Imprese ;
- Gli atti unilaterali e i contratti posti in esecuzione del piano devono avere data certa .
Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (“correttivo ter”) ha modificato l’art. 56 estendendo i contenuti obbligatori e introducendo l’analitica indicazione di costi e ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e della copertura, tenendo conto anche dei costi per sicurezza e ambiente . L’intervento mira a garantire la completezza del piano e a ridurre il rischio di attestazioni superficiali.
Attestazione e controllo da parte del giudice
Una delle questioni giurisprudenziali più rilevanti riguarda la possibilità per il giudice di sindacare la bontà del piano ai fini dell’esenzione da revocatoria. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6508/2023, ha statuito che gli atti esecutivi del piano attestato sono esenti da revocatoria solo se, con giudizio ex ante, il giudice ritiene che il piano fosse idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria . In particolare, la Corte ha chiarito che:
- Il giudice deve valutare l’idoneità del piano “nei soli limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine” rispetto agli obiettivi dichiarati ;
- La verifica deve considerare la situazione esistente al momento della redazione del piano (“ora per allora”), avendo riguardo alla professione del terzo contraente che invoca l’esenzione .
Tale orientamento accentua la responsabilità del debitore e dell’attestatore: un piano privo di concrete prospettive di risanamento non può beneficiare della protezione dalla revocatoria. È quindi essenziale che il professionista verifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica con rigore.
Un’ulteriore pronuncia significativa è la sentenza n. 33618/2024. La Corte ha affrontato il caso di un creditore che vantava un’ipoteca concessa in esecuzione di un piano attestato. Il creditore aveva opposto allo stato passivo la revocabilità della garanzia ipotecaria. La Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’esenzione, spetta al creditore dimostrare l’esistenza di un piano validamente formato e idoneo al risanamento. È necessario che il piano sia prodotto in giudizio in forma completa e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa . Questa decisione chiarisce l’onere probatorio: il terzo che invoca l’esenzione dalla revocatoria deve allegare non solo l’esistenza del piano ma anche la sua idoneità.
Nel 2025 la Corte di cassazione ha ulteriormente arricchito la giurisprudenza con la sentenza n. 28574/2025 relativa al concordato minore. Pur riguardando un istituto diverso, la decisione fornisce criteri utili per la strutturazione dei piani di risanamento. La Cassazione ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione; la violazione delle regole di graduazione comporta l’inammissibilità della proposta . Questo principio, espresso in riferimento agli artt. 2740 e 2741 c.c. e agli artt. 84 e 112 CCII, evidenzia l’importanza di tutelare le posizioni dei creditori privilegiati anche nei piani di risanamento: i creditori estranei devono essere soddisfatti integralmente e i creditori aderenti non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel medesimo anno la Cassazione ha affrontato la disciplina del piano del consumatore (L. 3/2012). Con la sentenza n. 9549/2025, la Corte ha interpretato l’art. 8, comma 4 della L. 3/2012, stabilendo che la moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati fino a un anno dall’omologazione non è un termine entro il quale i crediti devono essere integralmente soddisfatti ma individua il momento a partire dal quale il debitore deve avviare il pagamento . L’art. 67, comma 4, secondo periodo, CCI, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, consente ora la moratoria fino a due anni dall’omologazione per i crediti privilegiati . Ciò evidenzia che l’ordinamento privilegia soluzioni flessibili purché siano previste misure adeguate per garantire la soddisfazione dei creditori privilegiati.
Impatto del decreto correttivo n. 136/2024 e delle risposte dell’Agenzia delle Entrate
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto rilevanti modifiche al Codice della crisi d’impresa. Tra le principali novità segnalate dalla stampa specializzata e dalla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 227 del 27 settembre 2024) vi sono:
- Falcidia fiscale nella composizione negoziata e nei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO), consentendo di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali con il parere di un professionista indipendente ;
- Introduzione della possibilità, durante la composizione negoziata, di formulare alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione una proposta di accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato, accompagnata da una relazione di un professionista indipendente ;
- Specificazione delle cause di risoluzione di diritto dell’accordo: apertura della liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza, o mancata esecuzione dei pagamenti entro sessanta giorni ;
- Chiarimento che la procedura resta stragiudiziale: non è consentito il cram‑down fiscale nei confronti degli enti pubblici, poiché la sostituzione giudiziale del dissenso dei creditori pubblici sarebbe incompatibile con la celerità richiesta .
A livello fiscale, il 2025 ha visto un intenso confronto tra operatori e Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 178 e n. 179 del 7 luglio 2025, ha chiarito che:
- Nella composizione negoziata della crisi, la cessione di beni ai creditori costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze e quindi non si applica l’esenzione dall’art. 86, comma 5 TUIR ;
- Nel concordato semplificato, le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti (bonus concordatario) sono tassabili e non si applica l’art. 88, comma 4‑ter TUIR .
Queste risposte hanno suscitato un acceso dibattito, ritenendosi che l’Agenzia abbia interpretato le norme in modo eccessivamente restrittivo. In reazione, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 22 luglio 2025 uno schema di decreto legislativo che estende la detassazione delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti anche al concordato semplificato e al PRO . L’intervento dimostra l’evoluzione continua della normativa e l’importanza di affidarsi a professionisti aggiornati.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) è un istituto introdotto dal D.Lgs. 83/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1023 (“Direttiva Insolvency”) e successivamente modificato dal D.Lgs. 136/2024. È destinato alle imprese commerciali che non superano le soglie dimensionali previste dall’art. 2, comma 1, lett. d) del CCII. Il PRO consente di distribuire il valore generato attraverso il piano secondo criteri diversi da quelli dell’art. 2740 c.c. e dell’ordine delle cause di prelazione . Tuttavia resta tutelato il credito dei lavoratori, che deve essere soddisfatto integralmente entro trenta giorni dall’omologazione . Il decreto correttivo ha previsto che la proposta può superare i principi di responsabilità patrimoniale generale, uguaglianza tra creditori e osservanza delle priorità di legge , purché siano suddivisi i creditori in classi omogenee e siano rafforzati i controlli del commissario e del professionista indipendente .
Normativa fiscale e definizioni agevolate
Le procedure di risanamento stragiudiziale si intersecano spesso con le definizioni agevolate dei debiti fiscali. La cosiddetta rottamazione quater consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese esecutive, senza interessi, sanzioni e aggio. Secondo un aggiornamento del 17 giugno 2025, la prossima scadenza per i soggetti riammessi alla definizione è fissata al 31 luglio 2025; è prevista una tolleranza di cinque giorni lavorativi e per chi opta per un piano rateale sono previste dieci rate trimestrali con scadenze a luglio e novembre dal 2025 al 2027 . Il mancato pagamento comporta la perdita del beneficio e le somme versate vengono considerate semplici acconti . Il Parlamento sta valutando l’introduzione di una rottamazione quinquies con ampliamento delle agevolazioni .
Queste misure dimostrano che un piano di risanamento efficace deve tenere conto anche delle opportunità fiscali disponibili, combinando trattative con i creditori privati a strumenti di definizione agevolata per i debiti con il fisco.
Procedura passo-passo per predisporre un piano di risanamento
1. Diagnosi della crisi
La prima fase consiste nell’identificare precocemente lo stato di crisi o di insolvenza. I segnali rilevanti includono:
- Perdita di liquidità, ritardo nel pagamento di fornitori e dipendenti;
- Erosione del patrimonio netto e riduzione del capitale circolante;
- Indicatori di allerta previsti dagli artt. 3 e 4 CCII (indebitamento eccessivo, ritardo nei pagamenti fiscali e contributivi, eccesso di esposizioni bancarie);
- Segnalazioni degli organi di controllo (revisori legali, sindaci, creditori qualificati) obbligati a rilevare l’insorgere della crisi.
Il D.Lgs. 14/2019 ha rafforzato i doveri dell’organo amministrativo: gli amministratori devono attivarsi tempestivamente per adottare uno strumento di regolazione idoneo a superare la crisi, pena la responsabilità per mala gestio. Una volta accertata la crisi, l’imprenditore può scegliere tra la composizione negoziata, il piano attestato, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo.
2. Composizione negoziata e nomina dell’esperto
Con il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) l’ordinamento ha introdotto la composizione negoziata della crisi: un percorso volontario finalizzato a favorire la ristrutturazione dell’impresa con l’ausilio di un esperto indipendente. L’imprenditore presenta domanda tramite una piattaforma telematica nazionale; il segretario della Camera di commercio nomina l’esperto tra i professionisti iscritti nell’apposito elenco. L’esperto verifica l’esistenza di una prospettiva di risanamento e assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori.
Se le trattative hanno esito positivo, l’imprenditore può concludere un contratto, una convenzione di moratoria o un piano di risanamento. Il D.Lgs. 136/2024 ha previsto la possibilità di proporre un accordo transattivo alle agenzie fiscali, accompagnato da una relazione di un professionista indipendente che attesta la convenienza rispetto alla liquidazione . In caso di esito negativo delle trattative, l’esperto può consigliare il ricorso a strumenti concorsuali.
3. Predisposizione del piano
Il piano attestato è un atto unilaterale predisposto dal debitore e rivolto ai creditori. Gli elementi essenziali, previsti dall’art. 56 CCII, sono:
- Indicazione del debitore e delle parti correlate, con descrizione delle attività e delle passività e della posizione dei lavoratori ;
- Descrizione delle cause e dell’entità della crisi o insolvenza, con analisi degli squilibri patrimoniali, economici e finanziari ;
- Strategie di intervento per superare la crisi: ristrutturazione finanziaria, cessioni di asset non strategici, riduzione dei costi, nuovi investimenti, rinegoziazione di contratti;
- Elenco dei creditori con l’ammontare dei crediti da rinegoziare, stato delle trattative e risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei ;
- Apporti di finanza nuova e ragioni della loro necessità ;
- Tempi e modalità di attuazione con cronoprogramma delle azioni e iniziative correttive in caso di scostamenti ;
- Piano industriale con evidenziazione degli effetti sul piano finanziario e sulla redditività, integrato da una proiezione analitica di costi e ricavi, fabbisogno finanziario e coperture .
L’imprenditore deve allegare la documentazione contabile (bilanci, situazioni patrimoniali, libri contabili), l’elenco dei beni disponibili, le garanzie fornite ai creditori e l’indicazione delle azioni in corso. È consigliabile predisporre scenari alternativi (base case, worst case, best case) per dimostrare la fattibilità del piano anche in condizioni avverse.
4. Attestazione da parte del professionista indipendente
Il ruolo dell’attestatore è cruciale. Deve essere un professionista indipendente iscritto all’albo dei revisori legali o in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 202/2014. L’attestatore deve verificare:
- La veridicità dei dati aziendali, controllando scritture contabili, documenti bancari, contratti e stato patrimoniale;
- La fattibilità economica del piano, valutando la congruenza tra le strategie proposte e gli obiettivi di risanamento, nonché la sostenibilità delle previsioni di cash flow;
- L’idoneità del piano a superare la crisi, sulla base di un’analisi comparativa con l’alternativa liquidatoria.
La giurisprudenza ha sottolineato che l’attestazione non può essere formale. Nella sentenza n. 6508/2023 la Cassazione ha indicato che il giudice deve verificare “l’assoluta ed evidente inettitudine” del piano, potendo rifiutare l’esenzione se la verifica risulta negativa . La sentenza n. 33618/2024 ha chiarito che il piano deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e prodotto integralmente in giudizio ; diversamente, la garanzia ipotecaria può essere revocata.
5. Conclusione degli accordi con i creditori
Il piano, una volta attestato, è proposto ai creditori interessati. È buona prassi avviare trattative preliminari per sondare la disponibilità degli istituti di credito e dei principali fornitori a rinegoziare i debiti. L’accettazione può avvenire tramite la firma di accordi bilaterali o tramite l’adesione a un documento collettivo. Se non vi sono creditori estranei o se questi vengono soddisfatti integralmente, il piano può essere eseguito anche con il consenso della maggioranza dei creditori aderenti, benché l’art. 56 non preveda espressamente un quorum di approvazione. Le banche spesso subordinano la loro adesione alla concessione di garanzie reali o personali.
Durante le trattative, l’imprenditore può ottenere misure protettive temporanee (sospensione delle azioni esecutive, sospensione di obblighi contrattuali) previste per la composizione negoziata; tali misure richiedono la domanda al tribunale e una relazione dell’esperto che attesti la necessità e la proporzionalità della misura.
6. Esecuzione e pubblicazione del piano
Dopo la firma degli accordi, l’imprenditore avvia l’esecuzione del piano. È opportuno costituire un comitato di sorveglianza composto da rappresentanti dei creditori e dal professionista attestatore, per monitorare l’andamento del piano e segnalare eventuali scostamenti. Gli atti unilaterali e i contratti in esecuzione del piano devono avere forma scritta e data certa . La data certa tutela il debitore nella successiva fase di eventuale liquidazione giudiziale.
L’imprenditore può richiedere la pubblicazione del piano e dell’attestazione nel registro delle imprese . La pubblicazione garantisce la conoscibilità del piano e consente ai terzi di verificare la sussistenza dei requisiti di esenzione. La pubblicità non è obbligatoria ma consigliata, soprattutto quando il piano prevede il rilascio di garanzie o l’intervento di nuovi finanziatori.
7. Verifica ex ante del giudice in caso di fallimento
Se l’impresa dovesse fallire o essere assoggettata a liquidazione giudiziale, gli atti posti in essere in esecuzione del piano sono protetti dalla revocatoria solo se il piano soddisfa i requisiti normativi e se il giudice, con giudizio ex ante, ritiene che fosse idoneo al risanamento . Pertanto, anche in assenza di omologazione, il piano deve essere elaborato con diligenza professionale e orientato al superamento della crisi.
Difese e strategie legali del debitore
Impugnazione degli atti esecutivi e sospensione delle procedure esecutive
In presenza di atti di riscossione (cartelle esattoriali, fermi amministrativi, ipoteche) o azioni esecutive promosse dai creditori, il debitore può avvalersi di diverse difese:
- Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.), quando vi sono vizi formali o sostanziali nel titolo esecutivo o nelle notifiche. Ad esempio, l’omessa sottoscrizione dell’atto, la mancata notifica del precetto, la prescrizione del credito.
- Ricorso cautelare per ottenere la sospensione della procedura, dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di successo dell’opposizione) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Lo studio legale verifica la documentazione e predispone l’istanza.
- Istanza di sospensione ex art. 48 CCII durante la composizione negoziata: consente di ottenere dal tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari che potrebbero pregiudicare la prosecuzione dell’attività. È necessaria la relazione dell’esperto che dimostri che la sospensione è funzionale alla riuscita delle trattative.
- Transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il D.Lgs. 136/2024 consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari durante la composizione negoziata . L’attestatore deve certificare la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria.
Difese contro la revocatoria fallimentare
Quando il debitore ha stipulato finanziamenti o concesso garanzie in esecuzione del piano, potrebbe dover difendersi da un’azione revocatoria promossa dal curatore nella successiva liquidazione. Le principali strategie consistono in:
- Dimostrare l’esistenza di un piano attestato validamente formato: la sentenza n. 33618/2024 richiede che il piano sia prodotto in giudizio in forma completa e sottoscritto .
- Provare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, documentando i flussi di cassa, le previsioni economiche e il rispetto delle scadenze.
- Invocare la protezione ex art. 56 CCII: gli atti in esecuzione del piano non sono revocabili se il piano era idoneo al risanamento .
Strategia negoziale con i creditori
Un piano di risanamento efficace implica anche una strategia di comunicazione e negoziazione. È fondamentale:
- Coinvolgere i creditori chiave fin dalle prime fasi per spiegare le cause della crisi e le prospettive di risanamento;
- Offrire garanzie reali o personali per convincerli ad accettare rinunce e dilazioni;
- Predisporre piani di rientro differenziati a seconda della categoria di credito (garantiti, chirografari, estranei);
- Valutare l’eventuale intervento di fondi di turnaround o di nuovi soci, per apporti di equity e per l’acquisto di crediti deteriorati.
Salvaguardia del patrimonio e responsabilità degli amministratori
L’approvazione di un piano non esonera gli amministratori da responsabilità. Per evitare contestazioni:
- Ogni decisione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione con voto unanime o maggioritario e verbalizzata dettagliatamente;
- Gli amministratori devono vigilare sull’esecuzione del piano, convocando assemblee periodiche per informare soci e creditori;
- In caso di dissenso, l’amministratore può iscrivere la propria dichiarazione nei verbali per evitare responsabilità solidale.
Il piano di risanamento può anche essere utilizzato per proteggere il patrimonio dei soci. Se la società beneficia di un piano valido, le azioni revocatorie e la responsabilità per pagamenti preferenziali possono essere limitate. Tuttavia, la giurisprudenza esige trasparenza e correttezza: eventuali operazioni in conflitto di interessi devono essere segnalate e approvate dai creditori.
Strumenti alternativi o complementari
La predisposizione di un piano attestato non preclude il ricorso ad altri strumenti previsti dal CCII. Spesso il piano costituisce la prima tappa di un percorso graduale che può sfociare in altre procedure a seconda dell’evoluzione della crisi.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione (art. 57 e ss. CCII) sono contratti stipulati con creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti e possono prevedere la rinegoziazione dei debiti, la conversione di crediti in capitale, la concessione di garanzie e la ristrutturazione societaria. A differenza del piano attestato, gli accordi vengono omologati dal tribunale, che estende gli effetti ai creditori dissenzienti (meccanismo del cram‑down).
Il decreto correttivo ha introdotto il cram‑down fiscale per gli accordi di ristrutturazione e i concordati preventivi: il giudice può superare il dissenso dell’Agenzia delle Entrate se la proposta prevede il pagamento di almeno il 30 % dell’imposta iscritta a ruolo e almeno il 40 % di sanzioni e interessi. Tale facoltà non si applica ai piani attestati perché la natura stragiudiziale non consente la sostituzione del dissenso pubblico .
Concordato preventivo e concordato semplificato
Il concordato preventivo (artt. 84–120 CCII) è una procedura concorsuale che consente all’imprenditore di proporre un piano di ristrutturazione alla totalità dei creditori sotto il controllo del tribunale. Il piano può essere liquidatorio, in continuità diretta o indiretta o con una combinazione. Il concordato richiede l’approvazione da parte dei creditori con maggioranza dei voti e l’omologazione del tribunale.
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è stato introdotto dal D.L. 118/2021 e consente, al termine della composizione negoziata, di proporre un piano liquidatorio senza voto dei creditori ma con controllo del tribunale. La Cassazione ha stabilito che il concordato semplificato è annoverabile tra le procedure concorsuali e presuppone che non vi siano soluzioni alternative al superamento dello stato di crisi; il ricorso è consentito se l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono possibili soluzioni di continuità .
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia la tendenza a favorire il concordato minore per i soggetti non fallibili (professionisti, artigiani, aziende sotto soglia). Come sopra ricordato, la sentenza n. 28574/2025 richiede che la proposta rispetti l’ordine delle cause legittime di prelazione; la violazione costituisce causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio .
Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore
Per i soggetti non imprenditori gravati da debiti, la Legge 3/2012 prevede il piano del consumatore. L’art. 8, comma 4 consente di prevedere una moratoria fino a un anno per il pagamento dei crediti privilegiati. La Cassazione, con la sentenza n. 9549/2025, ha chiarito che il termine annuale è un termine iniziale: entro un anno dall’omologazione il debitore deve iniziare a pagare i crediti privilegiati, ma il piano può prevedere un pagamento dilazionato e una eventuale falcidia, senza necessità del voto dei creditori . Per effetto del D.Lgs. 136/2024, il CCII prevede ora la moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti prelatizi, con corresponsione degli interessi legali .
Un istituto affine è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), destinata ai consumatori e agli imprenditori in liquidazione. Prevede la predisposizione di un piano con l’ausilio del gestore della crisi; è omologato dal tribunale e consente l’esdebitazione al termine della procedura.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)
Come anticipato, il PRO è rivolto alle imprese commerciali sotto soglia e consente di derogare ai principi di responsabilità patrimoniale e pari trattamento dei creditori. La proposta deve essere suddivisa in classi di creditori; il piano può essere approvato con il consenso del 75 % dei crediti di ciascuna classe e può essere omologato nonostante il dissenso di una classe se ricorrono determinate condizioni (principio del “cross‑class cram‑down”). L’omologazione spetta al tribunale che verifica la feasibility del piano e il rispetto del “best interest of creditors test”. Nel PRO il debitore mantiene la gestione dell’impresa, ma il commissario giudiziale svolge un ruolo di garanzia, vigilando sulle operazioni e verificando la corretta formazione delle classi .
Il PRO si colloca in una cornice europea che privilegia gli interventi tempestivi e la continuità aziendale . È particolarmente adatto alle PMI che necessitano di una ristrutturazione profonda ma desiderano evitare il concordato preventivo. La scelta tra piano attestato e PRO dipende dalle dimensioni dell’azienda, dalla struttura dei debiti e dalla disponibilità dei creditori ad aderire.
Procedure di esdebitazione e liquidazione controllata
Il CCII introduce la esdebitazione di diritto: l’imprenditore persona fisica che chiude la liquidazione giudiziale ottiene la cancellazione dei debiti residui senza dover proporre una domanda specifica, purché abbia collaborato con gli organi della procedura. Per i consumatori e gli imprenditori minori, la procedura di liquidazione controllata consente di liquidare i beni del debitore sotto il controllo del tribunale e ottenere l’esdebitazione.
La scelta dello strumento adeguato deve considerare il grado di indebitamento, la natura dei crediti, il patrimonio disponibile, la possibilità di continuità. L’Avv. Monardo e il suo staff analizzano tutte le opzioni per individuare la soluzione più vantaggiosa.
Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare la gravità della crisi: molti imprenditori attendono troppo prima di rivolgersi a professionisti, accumulando ritardi fiscali e arretrati con i fornitori. Il CCII impone l’obbligo di attivarsi tempestivamente; l’inerzia può comportare responsabilità degli amministratori.
- Predisporre un piano incompleto o irrealistico: la Cassazione richiede che il piano sia idoneo al risanamento, altrimenti gli atti sono revocabili . È indispensabile analizzare le cause della crisi e proporre misure concrete e sostenibili.
- Trascurare l’attestazione: l’attestatore deve essere indipendente; non può avere rapporti con l’impresa o con i creditori. Una attestazione superficiale può essere contestata e comportare la revoca del piano.
- Ignorare i creditori privilegiati: i creditori estranei devono essere soddisfatti integralmente; il mancato rispetto dell’ordine di prelazione può rendere il piano inammissibile .
- Non utilizzare i benefici fiscali disponibili: la rottamazione quater permette di estinguere debiti con una significativa riduzione di interessi e sanzioni ; non tenerne conto può comportare piani più onerosi.
- Omettere la documentazione: i creditori e il giudice richiedono trasparenza. È necessario fornire bilanci aggiornati, business plan, stati patrimoniali e documenti fiscali.
- Assenza di monitoraggio: dopo l’attuazione del piano, è fondamentale monitorare i risultati e adottare azioni correttive se vi sono scostamenti. Il comitato di sorveglianza aiuta a mantenere la rotta.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche per orientarsi tra norme, termini e strumenti. Le tabelle riportano parole chiave e cifre per facilitare la consultazione; il testo descrittivo rimane nel corpo dell’articolo.
Normativa principale
| Norma | Oggetto | Contenuti essenziali/novità |
|---|---|---|
| Art. 56 CCII | Piano attestato di risanamento | Il debitore in stato di crisi o insolvenza può predisporre un piano rivolto ai creditori per risanare l’esposizione debitoria . Deve contenere la descrizione della situazione economico‑finanziaria, le cause della crisi, strategie di intervento, elenco dei creditori, finanza nuova, cronoprogramma e piano industriale . È richiesto l’intervento di un professionista indipendente per attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano . |
| Art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. (ora art. 56 CCII) | Esenzione da revocatoria | Gli atti posti in esecuzione del piano attestato non sono soggetti a revocatoria se il piano è idoneo al risanamento. Il giudice valuta ex ante la fattibilità . |
| D.Lgs. 136/2024 | Correttivo ter al CCII | Introduce modifiche al piano attestato (indicazione analitica di costi/ricavi, fabbisogno finanziario e coperture ), autorizza la falcidia fiscale nei PRO e nella composizione negoziata , prevede accordi transattivi con l’Agenzia delle Entrate . |
| Sentenza Cass. n. 6508/2023 | Valutazione ex ante | Il giudice deve verificare se il piano appariva idoneo al risanamento; l’esenzione dalla revocatoria richiede un piano non manifestamente inidoneo . |
| Sentenza Cass. n. 33618/2024 | Onere probatorio del creditore | Per invocare la protezione, il creditore deve produrre in giudizio il piano completo e sottoscritto che dimostri l’idoneità al risanamento . |
| Sentenza Cass. n. 28574/2025 | Concordato minore e prelazione | La proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione; la violazione comporta l’inammissibilità . |
| Sentenza Cass. n. 9549/2025 | Piano del consumatore | La moratoria per i crediti privilegiati non è un termine per il pagamento integrale ma indica il momento iniziale di decorrenza; il piano può prevedere dilazioni e falcidie . |
| Risposte AdE 178 e 179/2025 | Trattamento fiscale dei piani | Le plusvalenze da cessione di beni nella composizione negoziata sono tassabili; le sopravvenienze attive nel concordato semplificato sono tassate . |
| Rottamazione quater | Definizione agevolata | Estingue i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese; prossima scadenza 31 luglio 2025 con tolleranza di 5 giorni . |
Termini e scadenze principali
| Evento / scadenza | Termine / durata |
|---|---|
| Scadenza rottamazione quater | 31 luglio 2025 per la rata o pagamento in unica soluzione; tolleranza di 5 giorni lavorativi . |
| Moratoria crediti privilegiati nel piano del consumatore (L. 3/2012) | Fino a 1 anno (art. 8, comma 4); interpretata come termine iniziale . |
| Moratoria crediti prelatizi nel CCII (dopo D.Lgs. 136/2024) | Fino a 2 anni dall’omologazione per il pagamento dei crediti prelatizi, con interessi legali . |
| Termine per l’attestazione del piano | Nessun termine fisso; deve essere predisposta prima della proposizione del piano. |
| Pubblicazione del piano nel Registro delle imprese | Su richiesta del debitore, contestuale o successiva alla predisposizione . |
FAQ (Domande frequenti)
- Cos’è un piano attestato di risanamento e in cosa si differenzia dal concordato preventivo?
Il piano attestato è un accordo unilaterale predisposto dal debitore e rivolto ai creditori; non richiede omologazione del tribunale. Il concordato preventivo è una procedura concorsuale soggetta a voto dei creditori e omologazione. Il piano è più flessibile e rapido, ma non consente la falcidia dei crediti dei creditori estranei. - Chi può predisporre un piano di risanamento?
Qualsiasi imprenditore in stato di crisi o insolvenza, anche se individuale. Le società devono deliberare il piano con il consenso degli organi sociali. La predisposizione è consigliata con l’assistenza di un professionista esperto. - È obbligatorio pubblicare il piano nel registro delle imprese?
No, la pubblicazione è facoltativa . Tuttavia, è consigliabile per rendere opponibile ai terzi il piano e per tutelare gli atti esecutivi dalla revocatoria. - Che ruolo ha l’attestatore?
L’attestatore verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano . Deve essere un professionista indipendente e iscritto agli albi previsti dalla legge. Il suo giudizio è fondamentale ai fini della protezione dalla revocatoria. - Cosa succede se l’attestazione è incompleta o errata?
Se l’attestazione non copre adeguatamente la veridicità o la fattibilità, i creditori possono contestare il piano e il giudice può negare l’esenzione dalla revocatoria, come indicato dalla Cassazione . L’attestatore può rispondere civilmente per danni. - I creditori estranei sono obbligati ad aderire?
No, i creditori che non aderiscono sono definiti estranei. Devono essere soddisfatti integralmente, altrimenti il piano non è efficace nei loro confronti . - Il piano può prevedere l’intervento di nuovi investitori?
Sì. Tra gli elementi obbligatori rientrano gli apporti di finanza nuova . Il piano può includere l’ingresso di soci o fondi di investimento, la conversione di crediti in capitale e la cessione di rami d’azienda. - Come sono trattati i debiti fiscali nel piano?
Il CCII, soprattutto dopo il D.Lgs. 136/2024, consente la falcidia dei debiti fiscali nella composizione negoziata e nei PRO, ma non nei piani attestati . Tuttavia, l’imprenditore può aderire alla rottamazione quater o proporre un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate . - Qual è la differenza tra piano attestato e PRO?
Il piano attestato è stragiudiziale e si applica a ogni imprenditore; il PRO richiede l’omologazione del tribunale e consente di derogare ai principi di responsabilità patrimoniale e pari trattamento, con formazione di classi di creditori . - Quando conviene proporre un accordo di ristrutturazione?
L’accordo di ristrutturazione è indicato quando si può ottenere l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e si desidera estendere l’accordo anche ai dissenzienti mediante omologazione e cram‑down fiscale. In presenza di un numero elevato di creditori eterogenei, il concordato preventivo o il PRO possono essere più adeguati. - Cosa succede se il piano di risanamento fallisce?
Se l’impresa non riesce ad eseguire il piano e viene dichiarata insolvente, si apre la liquidazione giudiziale. Gli atti posti in essere in esecuzione del piano possono essere revocati se il giudice ritiene, con giudizio ex ante, che il piano fosse manifestamente inidoneo . - È possibile presentare più piani di risanamento?
Sì, l’imprenditore può predisporre un nuovo piano se il primo non è riuscito, ma deve dimostrare che il nuovo piano è più efficace e basato su dati aggiornati. È consigliabile valutare la scelta di altre procedure. - Gli amministratori rispondono per l’omesso risanamento?
Sì. Gli amministratori sono tenuti a gestire l’impresa nell’interesse della società e dei creditori. Se non attivano tempestivamente gli strumenti di risanamento, possono essere chiamati a rispondere per mala gestio e per i danni causati ai creditori. - Quali sono i costi di un piano di risanamento?
I costi comprendono la parcella del professionista attestatore, eventuali consulenti (commercialisti, avvocati, revisori), l’analisi di bilancio, la predisposizione del piano industriale e le spese notarili per le garanzie. Il costo varia in base alla dimensione dell’impresa e alla complessità del piano. - Il piano sospende automaticamente le azioni esecutive?
No. Per ottenere la sospensione delle azioni esecutive occorre rivolgersi al tribunale nell’ambito della composizione negoziata o proporre un’istanza cautelare. Il piano attestato, di per sé, non comporta la sospensione delle procedure. - Che succede se un creditore non rispetta gli accordi?
Se un creditore aderente al piano non esegue quanto concordato, il debitore può considerare risolto l’accordo nei confronti di quel creditore e, se previsto, attivare le garanzie. In presenza di più creditori, la violazione di uno di essi non comporta la nullità del piano ma può rendere necessaria una rinegoziazione. - È necessario un business plan per predisporre il piano?
Sì. Il piano industriale con proiezioni economico-finanziarie è uno degli elementi richiesti dal CCII e serve a dimostrare la sostenibilità del risanamento. - È possibile prevedere la conversione dei crediti in capitale?
Sì. La conversione (debt‑to‑equity swap) è una strategia spesso utilizzata: consente di ridurre l’indebitamento e attrarre nuovi soci. Può essere attuata anche nei piani attestati, previa approvazione dei creditori interessati e rispetto delle norme societarie. - Come si coordinano il piano attestato e l’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate?
È possibile proporre un accordo transattivo durante la composizione negoziata. Il professionista indipendente deve attestare che la proposta di pagamento parziale o dilazionato è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria . Una volta concluso l’accordo, esso si integra nel piano. - Si può accedere alla rottamazione quater durante l’esecuzione del piano?
Sì. Il piano può prevedere il pagamento dei debiti fiscali mediante adesione alla rottamazione quater. È importante rispettare le scadenze (ad es. 31 luglio 2025) e verificare l’importo dovuto mediante la comunicazione dell’Agenzia .
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1 – Ristrutturazione di debiti bancari
Una società industriale con fatturato di € 4 milioni registra una esposizione debitoria di € 2,5 milioni verso tre banche (Banca A € 1 milione, Banca B € 800 000, Banca C € 700 000), oltre a debiti verso fornitori per € 500 000 e debiti fiscali per € 400 000. L’azienda soffre di tensione di liquidità a causa di un calo degli ordini e di un aumento dei costi energetici. Gli amministratori decidono di predisporre un piano attestato.
Passaggi operativi:
- Analisi finanziaria: l’azienda dispone di un patrimonio immobiliare del valore di € 1,2 milioni, macchinari per € 500 000 e crediti commerciali per € 300 000. Il flusso di cassa operativo previsto per i prossimi tre anni è positivo (da € 100 000 a € 300 000 annui). La crisi è dovuta a squilibri temporanei di liquidità.
- Predisposizione del piano: il piano prevede:
- Vendita di un capannone non strategico (valore stimato € 600 000) per ridurre l’esposizione verso Banca A.
- Rinegoziazione con Banca B: allungamento della durata del prestito da 5 a 10 anni e riduzione del tasso d’interesse dal 5 % al 3 %.
- Consolidamento del debito con Banca C attraverso la concessione di un nuovo finanziamento garantito da ipoteca sul secondo capannone e rientro in 8 anni.
- Pagamento dei debiti verso fornitori con un piano di rientro di 24 mesi, senza interessi.
- Adesione alla rottamazione quater per il debito fiscale: pagamento in un’unica soluzione di € 400 000 entro il 31 luglio 2025, con risparmio su sanzioni e interessi.
- Attestazione: un commercialista indipendente verifica le previsioni economiche e attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Nella relazione evidenzia che la vendita del capannone e la rinegoziazione dei mutui consentono di ridurre l’indebitamento a € 1,3 milioni e di stabilizzare i flussi di cassa.
- Trattative: le banche approvano il piano in cambio di nuove garanzie. I fornitori accettano il pagamento dilazionato. L’azienda chiede la pubblicazione del piano nel registro delle imprese.
- Esecuzione: la vendita del capannone genera € 580 000 (al netto delle spese), utilizzati per estinguere parte del debito. Entro il 31 luglio 2025 l’azienda paga la rottamazione. Grazie al piano, l’esposizione totale scende a € 1,3 milioni; il flusso di cassa consente di sostenere i pagamenti ed evitare la liquidazione.
Esempio 2 – Abbinamento tra piano attestato e accordo transattivo
Una società di servizi informatici con debiti fiscali e previdenziali di € 600 000 vuole evitare pignoramenti. Dopo l’avvio della composizione negoziata, l’imprenditore, assistito da un esperto, propone alle agenzie fiscali un accordo transattivo: pagamento del 60 % del debito in 36 rate mensili, con esdebitazione delle sanzioni. L’accordo è accompagnato dalla relazione di un revisore legale che attesta la convenienza rispetto alla liquidazione .
Contestualmente, la società redige un piano attestato che prevede la rinegoziazione dei debiti bancari (totale € 900 000) attraverso allungamento delle scadenze e sospensione di 12 mesi delle rate. I fornitori accettano un pagamento in 18 rate.
Grazie all’accordo transattivo, la società riduce il debito fiscale a € 360 000; la ristrutturazione dei debiti bancari permette di liberare liquidità di € 150 000 all’anno. Il piano, attestato da un professionista indipendente, viene eseguito regolarmente.
Esempio 3 – Piano del consumatore
Un professionista (medico) ha debiti per € 250 000 con banche, € 80 000 con l’Agenzia delle Entrate e € 40 000 per contributi previdenziali. Presenta un piano del consumatore presso l’OCC. Il piano prevede il pagamento integrale del mutuo ipotecario (bene personale), il pagamento del 5 % dei crediti erariali e previdenziali e l’esdebitazione dei residui. Il tribunale dichiara inammissibile la proposta per violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione, poiché i creditori privilegiati venivano soddisfatti in misura uguale a quelli chirografari . In sede di reclamo, la Corte d’Appello conferma il rigetto. La Cassazione, con sentenza n. 28574/2025, ribadisce che il piano del consumatore deve rispettare le cause di prelazione e che il mancato rispetto è causa di inammissibilità . Questo esempio dimostra l’importanza di una corretta classificazione dei crediti e del rispetto delle norme.
Conclusione
Il piano di risanamento aziendale rappresenta uno strumento flessibile e rapido per affrontare la crisi di impresa, purché sia strutturato con rigore e coerenza. Il quadro normativo, aggiornato al dicembre 2025, prevede obblighi stringenti in termini di contenuti, attestazione e trasparenza, ma offre anche opportunità: l’esenzione dalla revocatoria, le misure protettive, la possibilità di accordi transattivi con il fisco e la combinabilità con altri strumenti come accordi di ristrutturazione, concordati e PRO. La giurisprudenza recente ha definito criteri chiari per l’idoneità del piano e per la tutela dei creditori: il giudice deve valutare ex ante la fattibilità del piano , il creditore che invoca l’esenzione deve produrre il piano completo , e la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione .
Nella pratica, il successo del piano dipende dalla diagnosi tempestiva della crisi, dalla redazione di un business plan realistico, dalla negoziazione trasparente con i creditori e dall’uso coordinato delle definizioni agevolate. I nuovi istituti (composizione negoziata, PRO, transazione fiscale) ampliano le possibilità di intervento, mentre l’evoluzione normativa (D.Lgs. 136/2024) e fiscale richiede aggiornamento continuo.
Il valore della consulenza specialistica
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono assistenza completa nell’analisi della situazione debitoria, nella predisposizione e attestazione dei piani, nelle trattative con banche, fornitori e fisco, nonché nella difesa giudiziale. La professionalità, la qualifica di cassazionista, l’iscrizione negli elenchi dei gestori della crisi da sovraindebitamento e l’esperienza come esperto negoziatore permettono di costruire strategie su misura. Ogni caso è unico: dall’imprenditore che necessita di un piano attestato per convincere le banche a finanziarlo, al professionista che vuole accedere al piano del consumatore per liberarsi dai debiti.
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